SECONDO SUPPLEMENTO AL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE - UbiBanca

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Banca Carime
                                                                Società per Azioni
                                                        Sede Sociale: Cosenza, Viale Crati
                                                  Direzione Generale: Bari, Viale De Blasio 18
                       Codice Fiscale, Partita IVA ed Iscrizione al Registro delle Imprese di Cosenza n. 13336590156
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                      SECONDO SUPPLEMENTO AL
                DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE

Il presente documento costituisce un supplemento (il “Supplemento” o il “Secondo Supplemento”) al Documento di
Registrazione di Banca Carime S.p.A. (“Banca Carime” o l’“Emittente” o la “Banca”) depositato presso Consob in data
14 maggio 2015, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0036044/15 del 7 maggio 2015 (il “Documento di
Registrazione”).

Il presente Supplemento è stato redatto ai sensi dell’articolo 16 della Direttiva 2003/71/CE e successive modifiche e
dell’articolo 94, comma 7, del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato (TUF).
Il presente Supplemento è stato depositato presso la Consob in data 9 marzo 2016 a seguito di approvazione comunicata con
nota n. 0019232/16 del 3 marzo 2016.
L’adempimento di pubblicazione del presente Supplemento non comporta alcun giudizio della Consob
sull’opportunità dell’investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.
Il presente Supplemento è a disposizione del pubblico per la consultazione sul sito internet dell’Emittente
all’indirizzo web www.ubibanca.com/carime e, in forma stampata e gratuita, richiedendone una copia presso la sede
legale dell’Emittente.
Ai sensi dell’articolo 95-bis, comma 2, del TUF, gli investitori che - prima della pubblicazione del presente
Supplemento - abbiano già concordato di acquistare o sottoscrivere strumenti finanziari hanno il diritto, esercitabile
entro due giorni lavorativi decorrenti dalla data di pubblicazione del Supplemento ovvero dalla data di
pubblicazione dell’avviso, se successivo, di revocare la loro accettazione mediante l’invio di una comunicazione
scritta da consegnare presso la sede e le filiali dell’Emittente dove sono stati sottoscritti i titoli.

Alla data di pubblicazione del presente Supplemento non ci sono offerte in corso.

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INDICE
    DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ ...............................................................................................................................................3

    RAGIONI DEL SUPPLEMENTO ...............................................................................................................................................................4

    MODIFICHE AL FRONTESPIZIO DEL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE .....................................................................................5

    MODIFICHE AL CAPITOLO 3. “FATTORI DI RISCHIO ED INFORMAZIONI FINANZIARIE SELEZIONATE” .............................6

    MODIFICHE AL PARAGRAFO 10.1 “INFORMAZIONI RELATIVE AGLI ASSETTI PROPRIETARI” ............................................11

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DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

PERSONE RESPONSABILI

Indicazione delle persone responsabili

Banca Carime S.p.A., con Sede Sociale in Cosenza, Viale Crati, e Direzione Generale in Bari, viale De Blasio n. 18, si
assume la responsabilità delle informazioni contenute nel presente Supplemento.

Dichiarazione di responsabilità

Banca Carime S.p.A., con Sede Sociale in Cosenza, Viale Crati, e Direzione Generale in Bari, viale De Blasio n. 18, avendo
adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, attesta che le informazioni contenute nel presente Supplemento sono, per
quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.

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RAGIONI DEL SUPPLEMENTO
Il presente Supplemento è stato redatto al fine di aggiornare l’informativa relativa all’entrata in vigore dei Decreti
Legislativi nr. 180 e 181 del 16 novembre 2015 relativi al risanamento e alla risoluzione delle crisi degli enti creditizi e
delle imprese d’investimento.
Il Supplemento apporterà pertanto, modifiche ed integrazioni al Documento di Registrazione.

Ai sensi dell’articolo 95-bis, comma 2, del TUF, gli investitori che - prima della pubblicazione del presente
Supplemento - abbiano già concordato di acquistare o sottoscrivere strumenti finanziari hanno il diritto, esercitabile
entro due giorni lavorativi decorrenti dalla data di pubblicazione del Supplemento ovvero dalla data di
pubblicazione dell’avviso, se successivo, di revocare la loro accettazione mediante l’invio di una comunicazione
scritta da consegnare presso la sede e le filiali dell’Emittente dove sono stati sottoscritti i titoli.

Alla data di pubblicazione del presente Supplemento non ci sono offerte in corso.

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MODIFICHE AL FRONTESPIZIO DEL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE
Il frontespizio del Documento di Registrazione è interamente sostituito dal presente:

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                                                                Società per Azioni
                                                        Sede Sociale: Cosenza, Viale Crati
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                     DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE
      depositato presso la CONSOB in data 14 maggio 2015, a seguito di approvazione comunicata con nota
                                      n. 0036044/15 del 07 maggio 2015

Il presente documento, unitamente al Primo Supplemento al Documento di Registrazione depositato presso Consob in data
28 ottobre 2015 a seguito di approvazione comunicata dalla Consob con nota n. 0082120/15 del 22 ottobre 2015 e al
Secondo Supplemento al Documento di Registrazione depositato presso Consob in data 9 marzo 2016 a seguito di
approvazione comunicata dalla Consob con nota n. 0019232/16 del 3 marzo 2016 e ai documenti incorporati mediante
riferimento, costituisce un documento di registrazione (il “Documento di Registrazione”) dell’emittente Banca Carime
S.p.A. (“Banca Carime” o l’“Emittente” o la “Banca”) ai fini della Direttiva 2003/71/CE, così come successivamente
modificata ed integrata (la “Direttiva Prospetto”) ed è redatto in conformità all’articolo 14 del Regolamento 809/2004/CE
e in conformità alla delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, così come successivamente modificati ed integrati.
Esso contiene informazioni sull’Emittente, in quanto emittente di una o più serie di strumenti finanziari (gli “Strumenti
Finanziari”) per la durata di dodici mesi a decorrere dalla sua data di approvazione.
Ai fini di un’informativa completa sulla Banca e sull’offerta di strumenti finanziari, il presente Documento di Registrazione
deve essere letto congiuntamente al prospetto di base (il “Prospetto di Base”), alle condizioni definitive (le “Condizioni
Definitive”) e alla nota di sintesi relativa ad ogni singola emissione (la “Nota di Sintesi dell’Emissione”), nonché ai
supplementi o agli avvisi integrativi, a seconda del caso, alla documentazione ed alle informazioni indicate come incluse
mediante riferimento nei medesimi, come di volta in volta modificate ed aggiornate.
Si veda inoltre il Capitolo “Fattori di Rischio” nel presente Documento di Registrazione e nella rilevante Nota Informativa
per l'esame dei fattori di rischio che devono essere presi in considerazione con riferimento alla Banca ed ai tipi di strumenti
finanziari di volta in volta rilevanti.
L'adempimento di pubblicazione del presente Documento di Registrazione non comporta alcun giudizio della
CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.
Il presente Documento di Registrazione e gli altri documenti che costituiscono il Prospetto di Base sono messi a
disposizione del pubblico ed una copia cartacea di tale documentazione sarà consegnata gratuitamente agli
investitori che ne facciano richiesta presso la Sede Sociale dell’Emittente in Viale Crati, 87100 Cosenza, le sedi e le
filiali dello stesso e sono altresì consultabili sul sito internet dell’Emittente www.ubibanca.com/carime.

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MODIFICHE AL CAPITOLO 3. “FATTORI DI RISCHIO ED INFORMAZIONI
FINANZIARIE SELEZIONATE”
Il “Rischio relativo all’assenza del Credit Spread dell’Emittente” del paragrafo 3.1. “Fattori di
rischio” viene rimosso.

Il “Rischio connesso all’evoluzione della regolamentazione del settore bancario ed alle modifiche
intervenute nella disciplina sulla risoluzione delle crisi bancarie” del paragrafo 3.1. “Fattori di
rischio” viene sostituito integralmente con il seguente:
Rischio connesso all’evoluzione della regolamentazione del settore bancario ed alle modifiche intervenute nella
disciplina sulla risoluzione delle crisi bancarie
L’Emittente è soggetto ad un’articolata e stringente regolamentazione, nonché all’attività di vigilanza, esercitata dalle
istituzioni preposte (in particolare, Banca Centrale Europea, Banca d’Italia e CONSOB ). Sia la regolamentazione
applicabile, sia l’attività di vigilanza, sono soggette, rispettivamente, a continui aggiornamenti ed evoluzioni della prassi.
Oltre alla normativa di matrice sovranazionale e nazionale e di natura primaria o regolamentare in ambito finanziario e
bancario, l’Emittente è soggetto a specifiche normative, in tema, tra l’altro, di antiriciclaggio, usura, tutela del cliente
(consumatore).
La fase di forte e prolungata crisi dei mercati ha portato all’adozione di discipline più rigorose da parte delle autorità
internazionali. A partire dal 1° gennaio 2014, parte della Normativa di Vigilanza è stata modificata in base alle indicazioni
derivanti dai c.d. accordi di Basilea III, principalmente con finalità di un significativo rafforzamento dei requisiti
patrimoniali minimi, del contenimento del grado di leva finanziaria e dell’introduzione di policy e di regole quantitative per
l’attenuazione del rischio di liquidità negli istituti bancari.
In particolare, per quanto concerne l’innalzamento dei requisiti patrimoniali, gli accordi di Basilea III prevedono una fase
transitoria con livelli minimi di patrimonializzazione via via crescenti; a regime, ovvero a partire dal 2019, tali livelli
contemplano per le banche un Common Equity Tier 1 ratio pari almeno al 7% delle attività ponderate per il rischio, un Tier
1 Capital ratio pari almeno all’8,5% e un Total Capital ratio pari almeno al 10,5% delle suddette attività ponderate per il
rischio (tali livelli minimi includono il c.d. “capital conservation buffer”, vale a dire un «cuscinetto» di ulteriore
capitalizzazione obbligatoria).
Per quanto concerne la liquidità, gli accordi di Basilea III prevedono, tra l’altro, l’introduzione di un indicatore di breve
termine (Liquidity Coverage Ratio, o “LCR”), avente come obiettivo la costituzione e il mantenimento di un buffer di
liquidità che consenta la sopravvivenza della banca per un periodo temporale di trenta giorni in caso di grave stress, e di un
indicatore di liquidità strutturale (Net Stable Funding Ratio, o “NSFR”) con orizzonte temporale superiore all’anno,
introdotto per garantire che attività e passività presentino una struttura per scadenze sostenibile.
Relativamente a questi indicatori, si segnala che:
- per l’indicatore LCR è previsto un valore minimo del 60% a partire dal 1° ottobre 2015, con un minimo in progressivo
aumento fino a raggiungere il 100% dal 1° gennaio 2018 secondo il regolamento UE n. 575/2013 (“CRR”);
- per l’indicatore NSFR, è prevista una soglia minima del 100% da rispettare a partire dal 1° gennaio 2018.
Nonostante l’evoluzione normativa summenzionata preveda un regime graduale di adattamento ai nuovi requisiti
prudenziali, gli impatti sulle dinamiche gestionali dell’Emittente potrebbero essere significativi.
Tra le novità normative si segnalano i Decreti Legislativi nr. 180 e 181 del 16 novembre 2015 attuativi della Direttiva
2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, pubblicati il 16 novembre 2015 sulla Gazzetta Ufficiale, in ordine alla
istituzione di un quadro di risanamento e risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento, che
s’inserisce nel contesto della definizione di un meccanismo unico di risoluzione delle crisi e del Fondo unico di risoluzione
delle crisi bancarie.
Tra gli aspetti innovativi della normativa sopraindicata si evidenzia l’introduzione di strumenti e poteri che le Autorità
preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (le “Autorità”) possono adottare per la risoluzione di una situazione di dissesto
o a rischio di dissesto di una banca. Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali dell’ente, riducendo al
minimo l’impatto del dissesto sull’economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti ed assicurando che gli
azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti purché nessun creditore subisca

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perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza. In
particolare, in base ai suddetti decreti attuativi, si registra il passaggio da un sistema di risoluzione della crisi basato su
risorse pubbliche (c.d. bail-out) a un sistema in cui le perdite vengono trasferite agli azionisti, ai detentori di titoli di debito
subordinato, ai detentori di titoli di debito non subordinato e non garantito, ed infine ai depositanti per la parte eccedente la
quota garantita, ovvero per la parte eccedente Euro 100.000,00 (c.d. bail-in). Pertanto, con l’applicazione dello strumento
del “bail-in”, i sottoscrittori potranno subire la riduzione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché la
conversione in titoli di capitale delle Obbligazioni, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza
dell’Emittente.
I suddetti decreti attuativi sono entrati in vigore in data 16 novembre 2015 fatta eccezione per le disposizioni relative allo
strumento del “bail-in” sopra indicate, per le quali è stata prevista l’applicazione a partire dal 1 gennaio 2016. Peraltro le
disposizioni in materia di bail-in potranno essere applicate agli strumenti finanziari già in circolazione ancorché emessi
prima della suddetta data.
Inoltre nel rammentare che il fattore di rischio di cui al presente paragrafo 3.1 è integralmente sostituito dal presente
Supplemento al Documento di Registrazione, per ulteriori dettagli in merito al funzionamento del meccanismo del “bail-in”
si rinvia, altresì, al “Rischio connesso all’utilizzo del bail-in” contenuto nella Sezione 4 “Fattori di rischio” del Prospetto di
base, oggetto di contestuale supplementazione, fattore di rischio anch’esso integralmente sostituito.
Si segnala che l’implementazione della Direttiva 2014/49/UE (Deposit Guarantee Schemes Directive) del 16 aprile 2014 e
della Direttiva 2014/59/UE (Bank Recovery and Resolution Directive) del 15 maggio 2014 nonché l’istituzione del
Meccanismo di Risoluzione Unico (Regolamento UE n. 806/2014 del 15 luglio 2014) potrà comportare un impatto
significativo sulla posizione economica e patrimoniale della Banca in quanto impongono, a partire dall’esercizio 2015,
l’obbligo di costituire specifici fondi tramite contribuzioni a carico degli enti creditizi.
Stante l’evoluzione normativa, si è riscontrata l’obbligazione di contribuzione in capo al Gruppo UBI Banca e di
conseguenza alla Banca che, relativamente al Single Resolution Fund (Fondo di Risoluzione ai sensi della Direttiva
2014/59/UE Bank Recovery and Resolution Directive), ha quindi proceduto a stimare la quota annua dovuta al Fondo
nazionale di risoluzione pari, per l’esercizio 2015, a Euro 0,7 milioni; tale onere, stante la non definitività del medesimo, è
stato contabilizzato alla voce “Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri” nella Relazione Semestrale al 30 giugno
2015.
Banca Carime, a seguito della comunicazione del 23 novembre 2015 da parte di Banca d’Italia, in qualità di Autorità di
Risoluzione Nazionale, ha effettuato il versamento della quota di contribuzione ordinaria a proprio carico per l’esercizio
2015 pari a 691 migliaia di Euro al Fondo di Risoluzione Nazionale. Nel corso del mese di dicembre 2015 Banca Carime, a
seguito di un’altra comunicazione di Banca d’Italia nell’ambito del programma di risoluzione delle crisi di Banca Marche,
Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio, CariChieti e Cassa di Risparmio di Ferrara ha altresì provveduto al versamento
della quota di contribuzione straordinaria pari a 2.072 migliaia di Euro.
A seguito di comunicazione del 3 dicembre 2015 da parte del FITD (Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi) Banca
Carime ha provveduto al versamento della quota a proprio carico per l’esercizio 2015 pari a 1.520 migliaia di Euro ai sensi
della Direttiva 2014/49/UE (Deposit Guarantee Schemes Directive) del 16 aprile 2014 (DGS).
A Banca Carime non sono stati indicati requisiti prudenziali specifici da parte dell’Autorità di Vigilanza. Al riguardo si fa
presente che l’Emittente rientra nel perimetro di vigilanza consolidata del Gruppo UBI Banca per il quale la Banca Centrale
Europea ha applicato i requisiti specifici ad esito dello SREP per l’esercizio 2015 che risultano rispettati, sulla base dei
coefficienti prudenziali del Gruppo UBI Banca, riferiti al 30 settembre 2015, come si rileva dal Comunicato Stampa diffuso
da UBI Banca in data 27 novembre 2015.
In particolare, in data 25 febbraio 2015 la Banca Centrale Europea aveva comunicato i requisiti minimi patrimoniali
specifici richiesti a livello consolidato per il Gruppo UBI Banca risultati pari a:
    •9,5% in termini di Common Equity Tier 1 ratio
    •11% in termini di Total Capital ratio.
Alla conclusione del processo annuale di revisione e valutazione prudenziale (Supervisory Review and Evaluation Process –
SREP) per l’anno 2015, svolto dalle Autorità di Vigilanza competenti sulle banche soggette alla Vigilanza Unica Europea e
previsto dall’art. 97 della Direttiva 2013/36/UE, UBI Banca ha ricevuto il requisito patrimoniale specifico richiesto dalla
Banca Centrale Europea per il Gruppo a livello consolidato.
Tale requisito stabilisce un livello Common Equity Tier 1 capital ratio pari a 9,25%, in riduzione rispetto al 9,50% del
febbraio 2015.
Nel contesto della pubblicazione dei risultati di Gruppo al 30 settembre 2015, il coefficiente Common Equity Tier 1 è

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risultato pari a 13,00% in termini phased in, e 12,56% in termini fully loaded 1, in entrambi i casi superiore rispetto al
requisito specifico richiesto.
Nel contesto della pubblicazione dei risultati di Gruppo al 31 dicembre 2015, il coefficiente Common Equity Tier 1 è
risultato pari al 12,08% in termini phased in, e 11,62% in termini fully loaded, in entrambi i casi superiore rispetto al
requisito specifico richiesto.

Non sono pervenute comunicazioni da parte della Banca Centrale Europea concernenti altre richieste di carattere
prudenziale.

La Tabella 1 del paragrafo 3.2. “Informazioni finanziarie selezionate dell’Emittente”                                         è
interamente sostituita dalla presente:
Tabella 1 - Indicatori patrimoniali e fondi propri (dati in migliaia di Euro e valori in percentuale)
               INDICATORI E        SEMESTRE         ESERCIZIO        Soglie        INDICATORI        ESERCIZIO
               FONDI                CHIUSO           CHIUSO          minime        E FONDI            CHIUSO
               PROPRI                AL 30            AL 31          comprensi     PROPRI              AL 31
               (NORMATIVA           GIUGNO          DICEMBRE         ve della      (NORMATIV         DICEMBRE
               IN VIGORE             2015*             2014*         Riserva di    A IN VIGORE          2013
               DAL                                                   conservazi    FINO AL
               01/01/2014)                                           one del       31/12/2013)
                                                                     capitale
                                                                     transitoria
                                                                     ***

               Common equity                                                       CORE TIER
               Tier 1/Attività                                                     ONE RATIO
               di       rischio                                                    (Patrimonio di
               ponderate                                                           base al netto
               (CET1 ratio)                                                        delle
                                      42,63%           38,20%          5,125%      preference           40,04%
                                                                                   shares       /
                                                                                   Attività    di
                                                                                   rischio
                                                                                   ponderate    -
                                                                                   RWA)
               Tier 1/Attività                                                     TIER      ONE
               di rischio                                                          CAPITAL
               ponderate –                                                         RATIO
               (Tier 1 capital                                                     (Patrimonio di
                                      42,63%           38,20%          6,625%                           40,04%
               ratio) (1)                                                          base / Attività
                                                                                   di      rischio
                                                                                   ponderate     -
                                                                                   RWA)
               Total Capital                                                       TOTAL
               Ratio (Fondi                                                        CAPITAL
               propri/Attività                                                     RATIO
               di rischio                                                          (Patrimonio di
               ponderate-             42,63%           38,20%          8,625%      Vigilanza    /       38,95%
               RWA)                                                                Attività    di
                                                                                   rischio
                                                                                   ponderate    -
                                                                                   RWA)
               Fondi Propri          1.008.289       1.002.955             -       PATRIMONI            812.621

1
    Dall’ 1.1.2014 è entrata in vigore la nuova disciplina prudenziale prevista dal Regolamento UE 575/2013, che ha
    introdotto le regole del c.d. “framework Basilea 3”, attuate, negli ambiti di competenza, anche con l’emanazione della
    Circolare di Banca d’Italia 285 del 17.12.2013. L’introduzione di tali regole è soggetta ad un regime transitorio durante il
    quale saranno applicate – nella maggior parte dei casi – in proporzione crescente fino al 2019 (“phased in”) fino a
    raggiungere l’applicazione a regime (“fully loaded”).
                                                                 8
O       DI
                                                                                     VIGILANZA
             Capitale                                                                PATRIMONI
             Primario di            1.008.289         1.002.955            -         O DI BASE             835.507
             Classe 1 (CET1)
             Capitale                                                                -
             aggiuntivo di               -                -                -
             classe 1 (AT1)
             Capitale       di                                                       PATRIMONI
             Classe 2 (Tier 2)                                                       O
                                         -                -                -                               -22.886
                                                                                     SUPPLEMEN
                                                                                     TARE
                                                                                     ELEMENTI
                                                                           -         DA                       -
                                                                                     DEDURRE
             RWA                    2.635.377         2.625.295            -         RWA                  2.086.463
             RWA / Totale                                                            RWA / Totale
                                     33,65%            36,11%              -                               24,71%
             Attivo                                                                  Attivo
             Leverage ratio**        13,80%               -                -                -                 -
*
   I dati al 30 giugno 2015 e al 31 dicembre 2014 non sono confrontabili con quelli al 31 dicembre 2013 in quanto la
normativa di riferimento ha subito un radicale cambiamento così come meglio specificato nella “Parte F - Informazioni sul
Patrimonio” del fascicolo di Bilancio al 31.12.2014.
**
    Il leverage ratio è un indicatore minimo di leva finanziaria avente l’obiettivo di porre un tetto all’espansione delle
esposizioni delle banche rispetto al capitale di migliore qualità. Il leverage ratio è dato dal rapporto tra il capitale di Classe 1
dell'ente (Tier 1) e le esposizioni complessive dell'ente, secondo quanto previsto dall’art. 429 del Regolamento 575/2013.
Tale indicatore è oggetto di segnalazione da parte delle banche all’Organismo di Vigilanza da marzo 2014, tuttavia, alla
data attuale, non è stata definita la soglia minima (ma solo una raccomandazione del Comitato di Basilea che il risultato sia
pari o superiore al 3%) e la relativa data di decorrenza.
***
     A Banca Carime non sono stati indicati requisiti prudenziali specifici da parte dell’Autorità di Vigilanza. Al riguardo si
fa presente che l’Emittente rientra nel perimetro di vigilanza consolidata del Gruppo UBI Banca per il quale la Banca
Centrale Europea ha applicato i requisiti specifici ad esito dello SREP per l’esercizio 2015 che risultano rispettati, sulla base
dei coefficienti prudenziali del Gruppo UBI Banca, riferiti al 30 settembre 2015, come si rileva dal Comunicato Stampa
diffuso da UBI Banca in data 27 novembre 2015.
In particolare, in data 25 febbraio 2015 la Banca Centrale Europea aveva comunicato i requisiti minimi patrimoniali
specifici richiesti a livello consolidato per il Gruppo UBI Banca risultati pari a:
•9,5% in termini di Common Equity Tier 1 ratio
•11% in termini di Total Capital ratio.
Alla conclusione del processo annuale di revisione e valutazione prudenziale (Supervisory Review and Evaluation Process –
SREP) per l’anno 2015, svolto dalle Autorità di Vigilanza competenti sulle banche soggette alla Vigilanza Unica Europea e
previsto dall’art. 97 della Direttiva 2013/36/UE, UBI Banca ha ricevuto il requisito patrimoniale specifico richiesto dalla
Banca Centrale Europea per il Gruppo a livello consolidato.
Tale requisito stabilisce un livello Common Equity Tier 1 capital ratio pari a 9,25%, in riduzione rispetto al 9,50% del
febbraio 2015.
Nel contesto della pubblicazione dei risultati di Gruppo al 30 settembre 2015, il coefficiente Common Equity Tier 1 è
risultato pari a 13,00% in termini phased in, e 12,56% in termini fully loaded, in entrambi i casi superiore rispetto al
requisito specifico richiesto.
Nel contesto della pubblicazione dei risultati di Gruppo al 31 dicembre 2015, il coefficiente Common Equity Tier 1 è
risultato pari al 12,08% in termini phased in, e 11,62% in termini fully loaded, in entrambi i casi superiore rispetto al
requisito specifico richiesto.
Non sono pervenute comunicazioni da parte della Banca Centrale Europea concernenti altre richieste di carattere
prudenziale.
(1) Tale soglia è in vigore dal 1 gennaio 2015 (fino al 31 dicembre 2014 era il 6,125%)
Dal 1° gennaio 2014 è applicabile la nuova disciplina armonizzata per le banche e le imprese di investimento contenuta
nella Direttiva 2013/36/UE (CRD IV) e nel Regolamento 575/2013 (CRR) del 26 giugno 2013, che traspongono
nell’Unione Europea gli standard definiti dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (cd. framework Basilea 3).

                                                                  9
Si precisa che l’Emittente non fornisce coefficienti patrimoniali fully phased e che l’Autorità di Vigilanza alla data del
presente Supplemento non ha imposto all’Emittente requisiti prudenziali ulteriori rispetto a quelli vigenti.
La Banca, a seguito di autorizzazione da parte dell’Autorità di vigilanza 1, utilizza i modelli interni per il calcolo dei requisiti
patrimoniali a fronte del rischio di credito - segmento “Esposizioni verso imprese” (“Corporate”) – e dei rischi operativi, a
far data dalla segnalazione al 30 giugno 2012.
In seguito al provvedimento di autorizzazione della Banca d’Italia n. 689988 del 19 luglio 2013, dalla segnalazione al 30
giugno 2013 la Banca utilizza i modelli interni per il calcolo dei requisiti patrimoniali anche a fronte del rischio di credito
relativo al segmento Retail regolamentare (sotto-classi “Altre esposizioni al dettaglio” (“SME Retail”) ed “Esposizioni
garantite da immobili residenziali”).

1
    Provvedimento della Banca d’Italia n. 423940 del 16 maggio 2012.

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MODIFICHE AL PARAGRAFO 10.1 “INFORMAZIONI RELATIVE AGLI ASSETTI
PROPRIETARI”
Il paragrafo 10.1 “Informazioni relative agli assetti proprietari” è interamente sostituito dal
presente:

10.1. Informazioni relative agli assetti proprietari

Alla data del 31 dicembre 2015, l’Emittente è controllato al 99,9886% da UBI Banca S.p.A., mentre la rimanente quota del
capitale sociale è posseduta da altri soci privati che detengono complessivamente lo 0,0114% del capitale sociale.

Alla data del 31 dicembre 2015, il capitale sociale, interamente sottoscritto e versato, è pari a Euro 1.468.208.505,92 diviso
in 1.411.738.948 azioni ordinarie da Euro 1,04 cadauna.

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