Scontrino elettronico: come funziona, obblighi e sanzioni

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Scontrino elettronico: come funziona, obblighi e sanzioni
Scontrino elettronico:
            come funziona, obblighi e sanzioni

                                            Indice
  •   Che cos'è lo scontrino elettronico
  •   Quando è stato introdotto
  •   Come funziona
  •   Registratori telematici (RT)
  •   Come scegliere un RT
  •   Scontrino elettronico senza registratore telematico
  •   Scontrino elettronico errato
  •   Scontrino elettronico con reso o cambio merce
  •   Scontrino elettronico per omaggio
  •   Scontrino elettronico per vendite online
  •   Esercenti attività e professionisti
  •   Chi è obbligato all’invio telematico degli scontrini
  •   Chi è esonerato dallo scontrino elettronico
  •   Sanzioni

Che cos’è lo scontrino elettronico
Scontrino elettronico: come funziona, obblighi e sanzioni
È lo strumento che, dal 1° gennaio 2022, sostituisce definitivamente lo scontrino e le ricevute fiscali
in formato cartaceo. Ad essere coinvolti sono i commercianti al minuto e i soggetti a questi assimilati,
i quali certificano i corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, tramite
memorizzazione elettronica e trasmissione telematica degli stessi all’Agenzia delle Entrate. Fa
eccezione l’emissione della fattura su richiesta del cliente al momento dell'acquisto.

Una volta acquistato il bene, all’acquirente viene rilasciato un documento commerciale (in
sostituzione di scontrini e ricevute cartacee), che rappresenta le operazioni oggetto di trasmissione
telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri. Tale documento può essere utilizzato per la detrazione
di alcune spese (sanitarie) se integrato con il Codice Fiscale del consumatore e consente di esercitare
diritti di garanzia contro i vizi del bene venduto.

Quando è stato introdotto

È stato il Decreto Legislativo numero 127 del 5 agosto 2015 (approvato e disciplinato dal
provvedimento del 28 ottobre 2016 dell'Agenzia delle Entrate) ad introdurre la possibilità di
memorizzare e trasmettere i corrispettivi giornalieri via telematica.

Ma chi deve adeguarsi obbligatoriamente alla trasmissione telematica? A fare chiarezza è l'articolo
2 del decreto legge sopra citato:

“I soggetti che effettuano le operazioni di cui all’articolo 22 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente
all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri”.

Sulla base del dl n. 127/2015 art. 2, dunque, dal 1° gennaio 2017 la memorizzazione e la trasmissione
telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri è facoltativa per i soggetti che eseguono determinate
operazioni (vedi l’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633).

È dal 1° luglio 2019 che diventa obbligatorio per gli operatori economici che nel 2018 hanno
realizzato un volume d’affari superiore a 400.000 euro. Ad indicarlo è la risoluzione dell’Agenzia
delle Entrate n. 47 dell’8 maggio 2019 (consulta il documento in pdf), in cui viene specificato che, il
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riferimento al volume d’affari esclude le attività avviate durante l’anno solare 2019, per cui non
vengono applicate sanzioni fino a gennaio 2020.

È, invece, dal 1° gennaio 2022 che arriva l’adeguamento per tutti gli altri esercenti. Per quanto
riguarda i soggetti che effettuano le operazioni indicate dall’articolo 22 del DPR n. 633/1972 e
raggiungono un volume d’affari inferiore a 400.000 euro, la registrazione dei corrispettivi, di cui
all’articolo 24 comma 1 del DPR n. 633/1972, viene sostituita dalla loro memorizzazione elettronica
e dall’invio telematico all’Agenzia delle Entrate.

L'obbligo di adeguarsi alle nuove modalità digitali per l'invio dei corrispettivi continua a subire
ulteriori proroghe. Inizialmente fissato al 1° gennaio 2021, in seconda battuta al 1° aprile e poi al
1° ottobre, l'obbligo di adeguamento è stato rimandato al 1° gennaio 2022 con la pubblicazione del
documento del 7 settembre 2021 (versione in pdf).

Una decisione che sembra dipendere dalle oggettive difficoltà degli esercenti legate all’emergenza
Coronavirus, come già anticipato nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 83884 del 30
marzo 2021 (documento in pdf) che rinviava la scadenza in autunno:

"In considerazione delle difficoltà conseguenti al perdurare della situazione emergenziale provocata
dal Covid-19, recependo le richieste provenienti dalle associazioni di categoria e considerato che
l’art.1, comma 10, del Decreto Legge 232 marzo 2021, n. 41 (“Sostegni”) ha prorogato i termini
entro cui l’Agenzia delle entrate deve mettere a disposizione dei soggetti passivi dell’IVA le bozze
dei registri , delle comunicazioni di liquidazioni periodiche e della dichiarazione IVA, viene
modificata dal 1° aprile 2021 al 1° ottobre 2021 la data di avvio dell’utilizzo esclusivo del nuovo
tracciato telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri “TIPI DATI PER I CORRISPETTIVI –
versione 7.0 – giugno 2020”, e del conseguente adeguamento dei Registratori telematici".

Ricordiamo, inoltre, che l’adeguamento dei registratori telematici consente di partecipare alla
lotteria degli scontrini, il gioco statale anti-evasione, elaborato con lo scopo di limitare l’uso del
contante e favorire l’utilizzo di pagamenti elettronici per combattere l’evasione fiscale.
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Come funziona
Non sono pochi i dubbi e gli interrogativi sull'argomento. Primo fra tutti, cosa fare per inviare i dati
del documento commerciale all’Agenzia delle Entrate; oppure come avviene la memorizzazione e
la trasmissione elettronica dei corrispettivi ma, soprattutto, chi è esonerato/esente dall’invio
telematico? E poi, ancora, esistono delle app che consentono di memorizzare i dati senza registratore
di cassa? Ma procediamo per punti, iniziando con il comprendere meglio la strumento dei registratori
telematici, i cosiddetti RT.

Registratori telematici (RT)

Lo scontrino telematico può essere emesso esclusivamente utilizzando un registratore di cassa
telematico (RT) o una procedura web resa disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate.

Gli operatori che optano per la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi
mediante RT devono assicurarsi che il proprio registratore telematico rispetti le regole e le specifiche
tecniche pubblicate dall’Agenzia delle Entrate con apposito provvedimento direttoriale. Al
riguardo si hanno due alternative: l'acquisto di uno strumento nuovo, scegliendo presso i rivenditori
autorizzati il modello più idoneo alle proprie esigenze o, in alternativa, adeguare il registratore di
cassa già in possesso.

Come scegliere il registratore telematico

Quando si parla di registratore telematico (RT) si fa riferimento ad un registratore di cassa con la
possibilità di connettersi ad internet e può essere sia fisso che portatile. Solitamente il modello di RT
viene scelto a seconda della tipologia di lavoro dell’artigiano o dell’esercente, ma dipende anche
dalla frequenza delle operazioni che l’esercente solitamente esegue.
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RT per gli esercenti che compiono frequenti operazioni

Per gli operatori che nell’arco della giornata sono soliti compiere un elevato numero di operazioni
sarà conveniente memorizzare e trasmettere i corrispettivi mediante un registratore telematico.
In questo caso i documenti commerciali possono essere memorizzati ed emessi appena si eseguono
le operazioni, anche nel caso in cui l'RT non sia connesso ad internet. La connessione ad internet sarà
attivata al momento della chiusura di cassa quando, in automatico, il registratore predispone e sigilla
elettronicamente il file contenente i dati complessivi dei corrispettivi giornalieri e trasmette il tutto al
sistema dell’Agenzia delle Entrate. Una soluzione utile per gli esercenti di bar, ristoranti e tutti gli
operatori che emettono scontrini o ricevute con notevole frequenza e ripetitività.

RT per gli esercenti che emettono pochi documenti commerciali

Nel caso in cui, l’operatore emetta pochi documenti, oppure opera in modo itinerante, sarà opportuna
la procedura web "documento commerciale online", disponibile gratuitamente nella sezione
"Fatture e Corrispettivi" del sito dell’Agenzia delle Entrate e fruibile anche su dispositivi mobili.
Questa modalità è, ad esempio, utile per idraulici, falegnami, artigiani che emettono ricevute
compilate a mano (bollettario madre/figlia) e per tutti gli operatori che al momento di effettuazione
dell’operazione     hanno     più    tempo    per     compilare      il   documento    commerciale.

Scontrino elettronico senza registratore telematico

È possibile inviare i corrispettivi giornalieri anche seguendo una specifica procedura online. La
differenza principale tra la procedura web e il registratore telematico è che, nel caso della
prima, è necessaria una connessione attiva nel momento in cui si sta effettuando l'operazione.
Prerogativa indispensabile per memorizzare e generare il documento commerciale.
Scontrino elettronico: come funziona, obblighi e sanzioni
Questo metodo può essere utilizzato anche in modo combinato al registratore telematico, ad
esempio nel caso in cui le attività siano esercitate in modalità stabile, presso un esercizio fisico, o
ambulante in via occasionale.

Per avere maggiori informazioni e indicazioni utili sulla procedura web è possibile consultare la
sezione dedicata "Fatture e corrispettivi" presente sul portale dell'Agenzia delle Entrate.

Scontrino elettronico errato

Può accadere, talvolta, che venga eseguito uno scontrino errato. Eventuali errori, ad esempio di
battitura, presenti nella versione elettronica, possono essere corretti mediante le apposite
funzionalità del registratore telematico prima della chiusura e trasmissione giornaliera dei
corrispettivi. Qualora ciò non fosse possibile, sarà necessario ricorrere alla procedura web per
l’emissione del documento commerciale di reso o di annullo.

Scontrino elettronico con reso o cambio merce

Il reso dei beni che risultano viziati o non corrispondenti alle esigenze del cliente è stato chiarito con
le risoluzioni n. 154/E/2001 e n. 219/E/2003. Tali precisazioni restano valide così come ha indicato
l'Agenzia delle Entrate nel principio di diritto n. 21 del 1° agosto 2019 (documento consultabile in
pdf).
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Quando il cliente si presenta per restituire il bene acquistato in negozio, il commerciante è tenuto ad
aprire una pratica di reso, attribuendole un numero di identificazione che deve essere riportato su
ogni documento emesso per certificare il rimborso.

L’operatore può procedere al reso solo se il cliente è in grado di esibire il "documento
commerciale" relativo all’acquisto originario il quale, rispetto agli scontrini e alle ricevute fiscali,
coincide in modo inequivocabile con il codice di identificazione del punto vendita e del relativo
registratore telematico.

Dovrà, poi, acquisire tutti gli elementi riconducibili all’acquisto originario quali:

   •   le generalità del soggetto acquirente;
   •   l'ammontare del prezzo rimborsato;
   •   i dati di riferimento del documento certificativo dell'operazione.

Tali informazioni permettono all’Agenzia delle Entrate di ricostruire le singole operazioni e la
corrispondenza delle stesse con l’ammontare dei corrispettivi trasmessi.

Modalità di reso

L’Agenzia delle Entrate ha individuato due modalità di reso:

   1. restituzione da parte del cliente di un bene acquistato, con sostituzione con un altro
      prodotto di pari valore o superiore, oppure con la consegna di un buono acquisto utile per
      acquistare in futuro un altro bene. In quest'ultimo caso va sottratto il prezzo della merce
      sostituita dal corrispettivo indicato nello scontrino emesso per certificare l’acquisto di un
      nuovo prodotto, annotando detto importo alla voce "rimborsi per restituzione merce
      venduta". All’atto della cessione del nuovo prodotto, l’esercente può emettere due scontrini:
      il primo "negativo", di importo pari al "buono-acquisto" consegnato dal cliente, per
      rettificare il corrispettivo del bene reso; il secondo di importo pari al corrispettivo globale del
      nuovo bene, per certificarne l’acquisto;

   2. restituzione di un bene con rimborso totale del corrispettivo già pagato: va attuata la
      stessa procedura indicata in precedenza, emettendo uno scontrino con l’annotazione
      "rimborso per restituzione merce venduta" e con importo totale negativo, da annotare nel
      registro dei corrispettivi, in diminuzione dell’imposta dovuta sugli incassi del giorno. È
      opportuno che lo scontrino indichi il numero identificativo della "procedura di reso" e che
      dell’operazione di rettifica resti traccia anche nello scontrino di chiusura giornaliero, relativo
      al giorno in cui è operato il rimborso, in modo da consentire il controllo da parte
      dell'amministrazione finanziaria.

Scontrino elettronico per omaggio

Nel caso di omaggi, l’esercente deve emettere un documento commerciale pari a zero, che non
avrà, quindi, alcun impatto sulla trasmissione dei corrispettivi.
Ai fini IVA, invece, va emessa una fattura elettronica da inviare al Sistema d’interscambio. La fattura
va compilata con la tipologia di documento TD27 "fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite
senza rivalsa" e i campi del cedente/prestatore e del cessionario/committente vanno compilati con
l’identificativo IVA di colui che emette l’autofattura.

Scontrino elettronico per vendite online

Nelle vendite online (e-commerce) non vi è obbligo di scontrino elettronico, anche se continua ad
essere obbligatoria l'annotazione dei corrispettivi nel registro di competenza. Una decisione che è
stata ribadita nella risposta dell'Agenzia delle Entrate all'interpello numero 198 del 2019 (in questo
link il documento in pdf). Nel documento viene spiegato il perché le vendite online non sono vincolate
al rilascio dello scontrino telematico, a meno che non sia il cliente a richiedere la fattura. Il motivo
risiede nel fatto che l'operazione di vendita online si configura come commercio elettronico indiretto
e, dunque, è assimilato alle vendite per corrispondenza. Per quest'ultimo caso, infatti, si fa
riferimento all'articolo 2, lettera oo), del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996,
n. 696, che esclude gli obblighi di certificazione nelle vendite per corrispondenza (ad eccezione della
richiesta di fattura del cliente).

Esercenti, attività e professionisti
Le regole dei corrispettivi elettronici si applicano a tutti i commercianti al minuto e ai soggetti ad
essi assimilati (artigiani, alberghi, ristoranti, ecc.), con le sole distinzioni legate, per il tipo di attività
svolta, alla scelta dello strumento per la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei
corrispettivi (RT o procedura web).

Medici, veterinari, infermieri, psicologi, strutture sanitarie e farmacie in quanto soggetti tenuti
all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria adempiono all'obbligo di memorizzazione elettronica
e trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate esclusivamente mediante l'invio dei corrispettivi
giornalieri al Sistema TS, utilizzando strumenti tecnologici che garantiscono l'inalterabilità e la
sicurezza dei dati, ossia i Registratori Telematici.

Chi è obbligato all’invio telematico degli scontrini

Riportiamo, di seguito, alcuni esempi di attività commerciali e di professionisti che sono obbligati ad
emettere documento elettronico, presentando le differenze principali tra le varie categorie.

NCC
Le prestazioni di servizi degli NCC sono assoggettate all’obbligo di memorizzazione e trasmissione
telematica dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate.

Officine
Le prestazioni di riparazione meccanica e di carrozzeria sono assoggettate all'obbligo. Al contrario,
le prestazioni di riparazione di biciclette rese da soggetti che non si avvalgono di collaboratori e
dipendenti non sono obbligate.

Lavanderie
Nel caso delle lavanderie i registratori telematici consentono di stampare al cliente una copia di
cortesia dello scontrino che, non avendo valore fiscale, potrà servire come promemoria dei capi
consegnati.

Chi è esonerato dallo scontrino elettronico

Come abbiamo visto nel caso delle vendite online, non tutti gli operatori commerciali sono obbligati
alla trasmissione elettronica dei corrispettivi giornalieri. Sono esonerate dall’obbligo tutte le
operazioni individuate dal Decreto del 10/05/2019 - Min. Economia e Finanze (consulta il decreto in
pdf).

Si tratta innanzitutto di quelle attività che, anche in base alla normativa precedente, sono fuori dal
perimetro di certificazione dei corrispettivi, come ad esempio:

    •   tabaccai;
    •   giornalai;
    •   librai;
    •   taxi
    •   ambulanti;
    •   calzolai;
    •   venditori di prodotti agricoli.

Non dovranno inoltre, essere memorizzate e trasmesse in modalità elettronica:

•   le operazioni effettuate a bordo di navi, aerei o treni nel caso di trasporti internazionali, come
    le navi da crociera;
•   le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con
    qualunque mezzo esercitato, per le quali il biglietto di trasporto assolve alla funzione di
    certificazione fiscale;
•   le prestazioni di gestione delle lampade votive nei cimiteri;
•   le prestazioni di soggetti che effettuano operazioni marginali, ovvero i cui ricavi o compensi non
    siano superiori all’1% del volume d’affari dell’anno precedente;
•   le prestazioni di riparazione di calzature (calzolai) effettuate da soggetti che non si avvalgono
    di collaboratori e dipendenti;
•   le cessioni da parte di venditori ambulanti di palloncini, piccola oggettistica per bambini, gelati,
    dolciumi, caldarroste, olive, sementi e affini non muniti di attrezzature motorizzate, e comunque
    da parte di soggetti che esercitano, senza attrezzature, il commercio di beni di modico valore, con
    esclusione di quelli operanti nei mercati rionali.

Tuttavia le operazioni non soggette all’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione
telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri continueranno ad essere annotate nel registro dei
corrispettivi e gli operatori potranno continuare a rilasciare ricevuta o scontrino cartaceo.

Sanzioni
L'estensione della certificazione digitale anche ad esercenti e imprenditori con volumi d'affari al di
sotto dei 400.000 euro, ha reso necessario un adeguamento delle sanzioni previste qualora non si
rispettassero le norme.

Le sanzioni, mai inferiori a 500 euro, sono pari, per ciascuna operazione, al 90% dell'imposta e
vengono applicate nei seguenti casi:

    •   mancata memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi;
    •   ritardo nella memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi;
    •   memorizzazione o trasmissione con dati incompleti;
    •   memorizzazione o trasmissione con dati non veritieri;
    •   mancato funzionamento dei registratori telematici;
    •   irregolare funzionamento dei registratori telematici.

Si deve aggiungere, poi, che se non ci sono omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di
intervento per la manutenzione o l'omessa verifica periodica dei registratori è punita con una sanzione
da 250 a 2.000 euro.

La sanzione amministrativa fissa, che prevede un importo di 100 euro per ogni operazione di
trasmissione, si applica nei casi in cui le infrazioni non incidono sulla corretta liquidazione del tributo.
Può capitare nei casi di:

    •   omessa o tardiva trasmissione dei corrispettivi;
    •   trasmissione di dati incompleti;
    •   trasmissione di dati non veritieri;

Inoltre le sanzioni riguardano anche lo strumento utilizzato per memorizzare e trasmettere i
corrispettivi, ovvero i registratori telematici. Sono previste sanzioni da 3.000 a 12.000 euro nelle
seguenti situazioni:

    •   manomissione dei registratori di cassa;
    •   alterazione dei registratori;
    •   utilizzo di registratori manomessi;
    •   utilizzo di registratori alterati;
•   consenso all'utilizzo degli RT da parte di terzi per eludere le norme.

Si fa eccezione quando il fatto costituisce reato, oppure nel momento in cui al reato viene applicata
la sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell'attività
(da quindici giorni a due mesi e, in caso di recidiva, da due a sei mesi).

Il sistema sanzionatorio, infatti, prevede anche le cosiddette "sanzioni accessorie", quali:

   •   sospensione della licenza;
   •   sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell’attività;
   •   sospensione dell'esercizio dell'attività stessa.

Infine, per l'omessa installazione degli strumenti per la memorizzazione e trasmissione telematica dei
corrispettivi si applica la sanzione da euro 1.000 a euro 4.000.
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