Società : _ - CONTRATTON. /2009 - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - ACI
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AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA CONTRATTO RELATIVO A OPERAZIONI IN STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI INTEREST RATE COLLAR Società : _______________________________ CONTRATTO N. /2009
CONTRATTO RELATIVO A OPERAZIONI IN STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI INTEREST RATE COLLAR TRA l'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA, per il seguito denominato "ACI" o “Ente”, con sede legale in Roma, via Marsala, 8 (Partita IVA: 00907501001), rappresentato per la stipula del presente contratto dalla dr.ssa Loredana Lasco, Dirigente del Servizio Patrimonio e Affari Generali, ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento di organizzazione dell'Ente; E la Società ___________________, per il seguito denominata "Società", con sede in____________, via _____________________ (Partita IVA: n ______________), in persona del ________________; ( di seguito denominate, anche congiuntamente, “le Parti”). Premesse: Posizioni debitorie, copertura dei rischi finanziari e operazioni finanziarie in derivati a) ACI, a seguito della stipula di un contratto di leasing immobiliare finalizzato all’acquisizione della sede dell’ufficio provinciale di Roma, è titolare di una posizione debitoria che genera interessi calcolati di volta in volta in base a un tasso di interesse variabile. b) La Società, nell’ambito della propria attività anche di intermediazione finanziaria, effettua con altri soggetti operazioni in strumenti finanziari derivati delle tipologie di cui all’art. 1, comma 3 del Testo Unico della Finanza, D. Lgs. 58/1998 (di seguito “TUF”). c) ACI ha interesse a cautelarsi rispetto al rischio di interessi sulla suddetta posizione tramite il perfezionamento di operazioni in strumenti finanziari derivati su tassi di interesse, allo scopo di ridurre i rischi connessi alle oscillazioni degli stessi. d) Le Parti intendono concludere fra loro, in relazione alle esigenze di copertura dei rischi di interesse, e viste le opportunità di mercato, una operazione in strumenti finanziari derivati su tassi di interesse (di seguito denominata “Operazione”), fra quelle di cui all’art. 1 comma 3 del TUF. e) Tale operazione è finalizzata alla copertura del rischio di interesse relativo al predetto contratto di leasing immobiliare il cui valore residuo in linea capitale alla data del 13.02.2011 è pari a € 20.232.517,00 come risulta dal piano di ammortamento di cui alla Tabella 1 dell’allegato A. f) Le Parti si danno reciprocamente atto che ACI rientra nella categoria “cliente al dettaglio” di cui all’art. 26, comma 1 lettera e) del regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007, e che pertanto, nei suoi confronti si applicano tutte le disposizioni normative e regolamentari previste per tale categoria di clientela.
g) ACI dichiara di aver ricevuto tutta la documentazione informativa, inerente alla tipologia di operazione oggetto del presente contratto, prevista dalla normativa vigente per la clientela al dettaglio. h) Le Parti dichiarano di avere sottoscritto il contratto che regola la prestazione dei servizi di negoziazione, collocamento, ricezione e trasmissione di ordini. Laddove alcuni elementi di tale contratto dovessero essere incompatibili o contrastare con gli elementi del presente Contratto, questi ultimi hanno valore preminente. i) Le Parti dichiarano che sono state assunte le necessarie deliberazioni per stipulare e dare esecuzione al presente contratto, che questo è vincolante e impegnativo per ciascuna di esse e non viola disposizioni di altri contratti da esse stipulati né divieti che ad esse incombono in base alla normativa vigente e alla regolamentazione interna. j) L’efficacia del contratto è condizionata risolutivamente all’esito delle verifiche in corso presso i competenti Enti, ai sensi dell’art. 71 DPR 445/2000, relative al possesso dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla gara. Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue: Art. 1 – Efficacia delle premesse e dei contratti 1.1. Premesse Le premesse formano parte integrante del presente Contratto. Ciascuna delle Parti dichiara che le situazioni e le esigenze rappresentate sono vere e reali, obbligandosi a tenere indenne l’altra da qualsiasi danno connesso alla non veridicità delle dichiarazioni effettuate. Eventuali successivi mutamenti delle esigenze e motivazioni che hanno indotto le Parti a concludere il Contratto non hanno effetto alcuno sulla validità ed efficacia del Contratto stesso. 1.2. Perfezionamento dell’Operazione Il contratto verrà concluso mediante scambio di corrispondenza, da anticiparsi via fax, conforme ai Modelli A1 (Offerta) e A2 (Conferma dell’Offerta, per il seguito definito “Documento di Conferma”) allegati, il cui contenuto integra il presente contratto allo scopo di regolare le condizioni specifiche. 1.3. Efficacia Il Contratto e le obbligazioni da esso derivanti sono valide ed efficaci tra le Parti ad ogni effetto di legge a partire dalla Data di Negoziazione. Art. 2 - Definizioni Nel presente Contratto e nel Documento di Conferma, laddove non diversamente specificato, si intendono per: a. “Data di Negoziazione”: la data in cui viene sottoscritto il presente Contratto ed il Documento di Conferma. b. “Data Iniziale”: la data di decorrenza delle obbligazioni delle parti secondo le indicazioni contenute nel Documento di Conferma;
c. “Data Finale”: la data di scadenza delle obbligazioni delle parti secondo le indicazioni contenute nel Documento di Conferma; d. “Data di Pagamento”: ciascuna data specificata nel Documento di Conferma in cui sono dovuti i pagamenti tra le parti. e. “Giorno Lavorativo Bancario”: qualunque giorno lavorativo bancario nel quale la Società esplichi la propria normale attività secondo il calendario TARGET (acronimo di “Trans- European Automated Real-Time Gross-Settlement Express Transfer System). f. “Nozionale”: il Capitale con riguardo al quale le Parti intendono parametrare le rispettive prestazioni derivanti dalle indicazioni contenute nel Documento di Conferma. g. “Importo Periodico Banca”: la somma che la Società si impegna a pagare all’ACI a ciascuna Data di Pagamento sulla base del Tasso Parametro Banca e così come indicato nel Documento di Conferma. Importo Periodico Banca = Nozionale x Tasso parametro Banca x Periodo di Tasso h. “Importo Periodico ACI”: la somma che l’ACI si impegna a pagare alla Società a ciascuna Data di Pagamento sulla base del Tasso Parametro ACI e del relativo Periodo di Tasso così come indicati nel Documento di Conferma; Importo Periodico ACI = Nozionale x Tasso parametro ACI x Periodo di Tasso i. “Periodo di Tasso”: ciascuno dei periodi compresi tra due Date di Pagamento a partire dalla Data Iniziale fino al giorno immediatamente precedente a quello di inizio del periodo successivo, con l’eccezione dell’ultimo periodo, che terminerà il giorno della Scadenza. j. “Base di Calcolo”: frazione di anno relativa al Periodo di Tasso rilevante per il calcolo dell’Importo Periodico Banca/ACI. La base di calcolo indicata nel Documento di Conferma è pari a “ACT/360”, laddove l’Importo Periodico Banca/ACI dovrà essere calcolato per il numero di giorni effettivamente trascorsi nel Periodo di Tasso sulla base di un anno di 360 giorni; k. “Adjustment Modified Following”: modalità di spostamento Data di Pagamento laddove non cada in un giorno lavorativo bancario. In questo caso la Data di Pagamento si intenderà posticipate al giorno lavorativo bancario immediatamente successivo alla Data di Pagamento originaria, con relativo ricalcalo del Periodo di Tasso; l. “Euribor 3 mesi”: l’Euribor 3 mesi pubblicato sul circuito Reuters Euribor 01 m. “in advance”: rilevazione del tasso Euribor 3 mesi due Giorni Lavorativi Bancari antecedenti ciascun Periodo di Tasso Art. 3 – Obblighi derivanti dal contratto 3.1. Pagamenti Con la stipula dell’Operazione le Parti si obbligano reciprocamente a eseguire pagamenti il cui ammontare è determinato sulla base dei criteri stabiliti nel Documento di Conferma con valuta e disponibilità corrispondenti alla Data di Pagamento indicata nel Documento di Conferma;
3.2. Calcolo degli importi dovuti, rilevazione dei tassi e relative comunicazioni Il calcolo degli importi dovuti e la rilevazione dell’Euribor 3 mesi, con le modalità descritte nel Documento di Conferma, sarà effettuato a cura della Società. In caso di eventi particolari che comportano l’oggettiva impossibilità da parte della Società di effettuare le rilevazioni ed i rispettivi conteggi, la Società non potrà essere ritenuta responsabile per danni e/o perdite derivanti all’Ente. In tal caso la rilevazione dei dati ed i relativi conteggi sono rinviati al primo giorno utile per lo svolgimento dell’attività. Tutte le comunicazioni effettuate dalla Società ai sensi del presente Contratto formano piena prova, salvo errore manifesto, nei confronti dell’ACI. 3.3. Pagamenti al lordo Le somme dovute dalle Parti in base all’Operazione sottoscritta devono essere pagate senza deduzioni di sorta per imposte, tasse, oneri, spese di qualsivoglia natura. 3.4. Compensazione In ciascuna Data di Pagamento, la liquidazione dell’Importo Periodico Banca e dell’Importo Periodico ACI sarà effettuata in via differenziale. In tal caso, l’ACI dovrà pagare alla Società un importo pari alla differenza tra l’Importo Periodico ACI e l’Importo Periodico Banca, se positiva, oppure, in caso contrario, la Società dovrà pagare all’ACI la differenza (positiva) fra l’Importo Periodico Banca e l’Importo Periodico ACI. Resta esclusa qualsiasi facoltà per la Società di compensare qualsiasi altra posizione nei confronti dell’ACI non derivante dal presente Contratto e dalla relativa Operazione. 3.5. Modalità di pagamento Il pagamento dovuto ai sensi del comma precedente sarà effettuato con valuta e disponibilità pari alla relativa Data di Pagamento con le seguenti modalità: a) per le somme dovute all’ACI, tramite accredito sul conto corrente presso l’istituto cassiere BNL sulle seguenti coordinate IBAN: IT52T0100503382000000212900; b) per le somme dovute alla Società, tramite addebito sul predetto conto corrente di ACI, mediante procedura RID o altra equivalente, da concordarsi tra le parti. 3.6. Rapporto unitario Gli Importi Periodici oggetto di liquidazione maturano giorno per giorno e vanno intesi come componenti di un rapporto unitario, quale espressione di un'unica posizione debitoria o creditoria, anche se determinati in base a una serie di parametri, che costituiscono semplici modalità di calcolo senza autonoma rilevanza, essendo oggetto del Contratto esclusivamente il conseguimento del differenziale tra le somme corrisposte. Art. 4 – Obblighi informativi 4.1. Documenti di Bilancio Fintanto che l’Operazione sia in essere tra le Parti e fino alla totale estinzione delle ragioni di credito dalla stessa derivanti, l’ACI è tenuto a rimettere alla Società, su richiesta di questa, l’ultimo bilancio di previsione e l’ultimo conto consuntivo approvati entro trenta giorni dalla richiesta medesima. La Società, fintanto che l’Operazione sia in essere tra le Parti e fino alla totale estinzione dei crediti dalla stessa derivanti, è tenuta a rimettere all’ACI l’ultimo bilancio approvato entro trenta giorni dalla richiesta. 4.2. Autorizzazioni
Le Parti si impegnano a trasmettere ogni atto che evidenzi la facoltà del contraente a stipulare il presente Contratto e/o a sottoscrivere il Documento di Conferma, alla data di stipula del Contratto e dello scambio del Documento di Conferma. Art. 5 – Interessi di mora 5.1. Misura Qualora il pagamento degli importi indicati al precedente art. 3 non fosse effettuato alla relativa Data di Scadenza, a partire da tale data sui suddetti importi decorreranno interessi moratori in misura pari al tasso EONIA (European OverNight Index Average) rilevato giorno per giorno dalla Banca Centrale Europea maggiorato di 1 punto percentuale annuo con Base di Calcolo Effettivi/360. 5.2. Messa in mora Gli interessi decorrono di diritto, senza necessità di preventiva costituzione in mora, fermo restando il diritto del contraente adempiente di richiedere la risoluzione del Contratto ai sensi del successivo art.9. Art. 6 – Durata del contratto Il Contratto avrà efficacia tra le parti dalla data di sottoscrizione del Documento di Conferma e fino a che sia in corso l’Operazione contenuta nel Documento di Conferma stesso. Art. 7 – Mark to Market e comunicazioni della Società 7.1. Mark to market Il mark to market ad una certa data è il valore attuale dei flussi di cassa futuri dell’Operazione scontati sulla base dei fattori di sconto riferibili a ciascun flusso e desunti dalla curva dei tassi d’interesse e della curva di volatilità esistente sui mercati finanziari alla suddetta data. Il mark to market verrà considerato, per entrambe le Parti, quale valore di smobilizzo dell’Operazione in ipotesi di recesso esercitato nel momento del calcolo del mark to market stesso. Tale importo, calcolabile in un qualsiasi momento della durata dell’Operazione, potrà essere a credito dell’ACI o della Società. 7.2. Modalità di calcolo Il mark to market sarà determinato dalla Società nel rispetto dei principi che sovraintendono la cd. best execution, in base a modelli matematici di uso comune nel mercato degli strumenti finanziari derivati di tipo over the counter e con riferimento alle condizioni di mercato vigenti al momento del calcolo. Per best execution si intende il miglior risultato possibile così come meglio specificato al “considerando n. 69, 70 e 71” della Direttiva 2006/73/CE del 10 agosto 2006. 7.3. Comunicazione iniziale In sede di sottoscrizione dell’Operazione la Società dovrà comunicare il mark to market dell’Operazione stessa, completo del dettaglio dei modelli matematici e delle condizioni di mercato utilizzati per il relativo calcolo, ed in particolare curva dei tassi d’interesse e curva di volatilità di cui all’art. 7.1. 7.4. Comunicazioni periodiche In ottemperanza alle previsioni di cui all’art. 56 del Regolamento CONSOB 16190/2007, la Società procederà trimestralmente ad effettuare comunicazione del mark to market. Su richiesta dell’ACI la
Società dovrà fornire dettaglio dei modelli matematici e delle condizioni di mercato utilizzati per il relativo calcolo ed in particolare curva dei tassi d’interesse e curva di volatilità di cui all’art. 7.1. 7.5. Comunicazione in caso di recesso parziale In caso di esercizio del recesso parziale di cui all’art. 8.1, la Società è tenuta a comunicare il mark to market dell’Operazione nel suo ammontare completo ed il mark to market della quota di Operazione per la quale l’ACI ha comunicato l’esercizio della facoltà di recesso. Detta comunicazione dovrà essere completa del dettaglio dei modelli matematici e delle condizioni di mercato utilizzati per i relativi calcoli, ed in particolare curva dei tassi d’interesse e curva di volatilità di cui all’art. 7.1. Il mark to market, da calcolarsi secondo le modalità di cui all’art. 7.2, dovrà essere riferito al momento di ricezione della comunicazione di recesso. 7.6. Comunicazione in caso di recesso totale In caso di esercizio del recesso totale di cui agli artt. 8.1 o 8.2, la Società è tenuta a comunicare il mark to market dell’Operazione completo del dettaglio dei modelli matematici e delle condizioni di mercato utilizzati per il relativo calcolo ed in particolare curva dei tassi d’interesse e curva di volatilità di cui all’art. 7.1. Il mark to market, da calcolarsi secondo le modalità di cui all’art. 7.2, dovrà essere riferito al momento di ricezione della comunicazione di recesso. 7.7. Segnalazione perdite effettive e potenziali In ottemperanza alle previsioni di cui all’art. 55 del Regolamento CONSOB 16190/2007, la Società procederà ad effettuare comunicazione del mark to market calcolato secondo le modalità di cui al precedente art. 7.2 ogni qual volta venga superata la soglia indicata nel Documento di Conferma. Art. 8 – Recesso unilaterale dall’Operazione 8.1. ACI ACI può recedere totalmente o parzialmente dall’Operazione posta in essere ai sensi del presente Contratto, in qualsiasi momento e senza necessità di addurre alcuna motivazione, a mezzo comunicazione scritta da inviarsi via telefax al seguente numero _________________ e con effetto a partire dalla seconda ora successiva alla ricezione della stessa. Entro due Giorni Lavorativi Bancari, la comunicazione del recesso, con la firma in originale da parte dell’ACI, dovrà essere inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. 8.2. Società La Società può esercitare facoltà di recesso totale nei seguenti casi: a. Dichiarazioni, o affermazioni rilasciate dall’ACI nel presente Contratto, nel Documento di Conferma o in qualsiasi documento consegnato dall’ACI ai sensi del presente Contratto o in relazione ad esso, non veritiere in qualsiasi aspetto relativamente al momento in cui sono state rilasciate; b. Eventi che incidano negativamente e in misura rilevante sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica dell’ACI, in modo tale da porre in evidente pericolo il conseguimento della controprestazione. c. Stato di liquidazione dell’ACI.
Qualora la Società intenda avvalersi delle menzionate facoltà, dovrà darne comunicazione, motivandone i presupposti, a mezzo telefax al seguente numero 06.49982282. Il recesso ha efficacia a partire dalla seconda ora successiva al ricevimento della comunicazione a mezzo telefax. Entro due Giorni Lavorativi Bancari, la comunicazione del recesso, con la firma in originale da parte della Società, dovrà essere inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Per la Società è esclusa la facoltà di recesso parziale. 8.3. Effetti del recesso parziale Entro tre Giorni Lavorativi Bancari dal ricevimento della comunicazione di recesso parziale di cui al comma 8.1, la parte debitrice è tenuta al pagamento del valore di realizzo della parte dell’operazione per la quale è esercitato il recesso parziale, calcolato con riferimento al momento di ricezione della comunicazione del recesso secondo le indicazioni di cui all’art. 7.2 del presente Contratto. 8.4. Effetti del recesso totale Entro tre Giorni Lavorativi Bancari dal ricevimento della comunicazione di recesso totale di cui ai commi 8.1 e 8.2, la parte debitrice è tenuta al pagamento del valore di realizzo dell’Operazione, calcolato con riferimento al momento di ricezione della comunicazione del recesso secondo le indicazioni di cui all’art. 7.2 del presente Contratto. 8.5. Recesso totale e scadenza finale La data di ricevimento della comunicazione di recesso totale è considerata come Scadenza Finale dell’Operazione e data di scadenza del presente Contratto. Art. 9 – Risoluzione per inadempimento 9.1. Diffida ad adempiere In caso di mancato pagamento a scadenza, in tutto o in parte, di qualsiasi importo dovuto in base al presente Contratto, la parte non inadempiente può intimare all'altra parte, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, di adempiere a tali obbligazioni corrispondendo anche gli interessi moratori di cui all'art. 5, entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, fermo restando che, trascorso inutilmente tale termine, il Contratto si intenderà risolto ai sensi dell’art. 1454 del Codice Civile. 9.2 Effetti Nel caso di risoluzione del Contratto ai sensi del precedente comma, la Parte inadempiente sarà tenuta a corrispondere alla controparte: a) qualsiasi importo già dovuto ai sensi del Contratto risolto e non ancora pagato; b) il mark to market dell’operazione calcolato secondo le indicazioni di cui all’art. 7.2 del presente Contratto, alla data di ricezione della comunicazione di cui all’art. 9.1; c) l'importo corrispondente all'indennizzo dell'eventuale maggior danno subito dalla controparte e da questa adeguatamente documentato. 9.3 Caso di ammissione della compensazione Se dal calcolo del mark to market di cui all’art. 7 risultasse, alla data di scadenza del termine di cui al comma 9.1, un valore in favore della Parte inadempiente, tale somma è ammessa a compensazione di quanto dovuto alla parte non inadempiente ai sensi del precedente comma.
Art. 10 Varie 10.1. – Modifiche Le modifiche del presente Contratto e dell’Operazione contenuta nel Documento di Conferma, saranno valide ed efficaci soltanto se concordate per iscritto tra le Parti. 10.2. – Divieto di cessione Il presente contratto e l’Operazione contenuta nel Documento di Conferma non potranno essere cedute dalle Parti salvo approvazione scritta della controparte. 10.3. Risoluzione per eccessiva onerosità Le Parti rinunciano espressamente all’applicazione al Contratto e alla relativa Operazione della risoluzione per eccessiva onerosità di cui all’art. 1467 del Codice Civile. Art. 11 - Comunicazioni 11.1. Modalità Le singole Operazioni verranno concluse a mezzo telefax, e successivamente confermate mediante invio di lettera semplice ad opera di ciascuno delle Parti. 11.2. Recapiti e relative modifiche Le comunicazioni previste dal presente Contratto, salvo ove diversamente specificato, devono essere inviate a mezzo lettera anticipata a mezzo telefax ai seguenti indirizzi: • AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA, Direzione Amministrazione e Finanza, Via Marsala, 8 - 00185 Roma, fax 06.49982282 • Società ____________________________________ indirizzo ___________________________________ fax _______________ Ogni variazione del proprio indirizzo o di numero telefax deve essere comunicata alla controparte a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento e tale variazione ha efficacia dalla data di ricevimento della comunicazione. Art. 12 – Legge applicabile e Foro competente 12.1. Legge italiana Il presente Contratto e la relativa Operazione sono regolati dalla legge italiana. 12.2 Foro competente Qualsiasi controversia relativa al presente Contratto e/o alla relativa Operazione è devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma. Data_______________________ L’ACI La Società ___________________________ ____________________________
Ai sensi e per gli effetti dell’art.1341 del Codice Civile, la Società approva specificamente le seguenti clausole del contratto: Art. 3 (Obblighi derivanti dai singoli contratti); Art.5 (Interessi di mora); Art. 6 (Durata dell’Contratto); Art. 7 (Mark to market e comunicazioni della Società); Art. 8 (Recesso unilaterale dall’operazione); Art. 9 (Risoluzione per inadempimento); Art. 10 (Varie); Art. 11 (Comunicazioni); Art. 12 (Legge applicabile e Foro competente). Data_______________________ La Società _____________________
Allegato al contratto relativo a operazioni in strumenti finanziari derivati MODELLO A1 OFFERTA Spett.le AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA Servizio Patrimonio e Affari Generali Via Marsala, 8 00185 Roma OGGETTO : Gara n. XXX/09 - Offerta relativa a operazioni in strumenti finanziari derivati In seguito all’aggiudicazione della gara n. XXX/09, comunicataci a mezzo e-mail dal gestore del sistema delle gare telematiche per l’Automobile Club d’Italia, in conformità alle disposizioni di cui al contratto relativo a operazioni in strumenti finanziari derivati, che qui si intendono integralmente richiamate, con la presente si attestano i termini e le condizioni dell’operazione finanziaria relativa a XXXXXXX, da concludere mediante conferma da inviare al fax n. 06.49982282 entro le ore ______ del _____________ Nozionale: in ammortamento come da tabella 1 Data di negoziazione: Data iniziale: 13 febbraio 2011 Data finale: 13 febbraio 2027 Periodo tasso Società/ACI: trimestrale a partire dalla data iniziale Date di pagamento: il giorno 13 febbraio, 13 maggio, 13 agosto e 13 novembre di ogni anno. Prima data di pagamento 13 maggio 2011, ultima data di pagamento 13 febbraio 2027. Base di calcolo per entrambe le parti: act/360 Convenzione giorni: adjustment modified following Tasso parametro Società: Euribor 3m fissato in advance Tasso parametro ACI: dal 13.11.2010 al 13.02.2027 al verificarsi dell’evento A: Tasso Floor _____ (indicare il tasso) + 0,35% al verificarsi dell’evento B: Euribor 3m (in advance) + 0,35% al verificarsi dell’evento C: 5,11% (4,76% + 0,35%) dove evento A: Euribor 3m alla data di fixing risulta inferiore o uguale al Tasso Floor evento B: Euribor 3m alla data di fixing risulta superiore al Tasso Floor e inferiore al 4,76% evento C: Euribor 3m alla data di fixing risulta superiore o uguale al 4,76% Euribor 3m: Euribor 3 mesi (base 360) rilevato due giorni lavorativi antecedenti la data iniziale di ciascun Periodo di tasso (prima rilevazione 11.02.2011).
Tabella 1 Data inizio Data fine Nozionale periodo periodo 13/02/2011 13/05/2011 20.232.517,00 13/05/2011 13/08/2011 20.027.928,22 13/08/2011 13/11/2011 19.821.353,92 13/11/2011 13/02/2012 19.612.774,81 13/02/2012 13/05/2012 19.402.171,44 13/05/2012 13/08/2012 19.189.524,16 13/08/2012 13/11/2012 18.974.813,14 13/11/2012 13/02/2013 18.758.018,35 13/02/2013 13/05/2013 18.539.119,57 13/05/2013 13/08/2013 18.318.096,38 13/08/2013 13/11/2013 18.094.928,15 13/11/2013 13/02/2014 17.869.594,08 13/02/2014 13/05/2014 17.642.073,14 13/05/2014 13/08/2014 17.162.344,11 13/08/2014 13/11/2014 16.677.959,31 13/11/2014 13/02/2015 16.188.873,56 13/02/2015 13/05/2015 15.695.041,22 13/05/2015 13/08/2015 15.196.416,25 13/08/2015 13/11/2015 14.692.952,12 13/11/2015 13/02/2016 14.184.601,87 13/02/2016 13/05/2016 13.671.318,08 13/05/2016 13/08/2016 13.153.052,87 13/08/2016 13/11/2016 12.629.757,90 13/11/2016 13/02/2017 12.101.384,35 13/02/2017 13/05/2017 11.567.882,93 13/05/2017 13/08/2017 11.029.203,89 13/08/2017 13/11/2017 10.485.296,96 13/11/2017 13/02/2018 9.936.111,42 13/02/2018 13/05/2018 9.381.596,03 13/05/2018 13/08/2018 8.821.699,07 13/08/2018 13/11/2018 8.256.368,31 13/11/2018 13/02/2019 7.685.551,01
13/02/2019 13/05/2019 7.109.193,94 13/05/2019 13/08/2019 6.918.692,02 13/08/2019 13/11/2019 6.726.341,28 13/11/2019 13/02/2020 6.532.123,78 13/02/2020 13/05/2020 6.336.021,40 13/05/2020 13/08/2020 6.138.015,84 13/08/2020 13/11/2020 5.938.088,64 13/11/2020 13/02/2021 5.736.221,14 13/02/2021 13/05/2021 5.532.394,53 13/05/2021 13/08/2021 5.326.589,77 13/08/2021 13/11/2021 5.118.787,68 13/11/2021 13/02/2022 4.908.968,87 13/02/2022 13/05/2022 4.697.113,77 13/05/2022 13/08/2022 4.483.202,61 13/08/2022 13/11/2022 4.267.215,45 13/11/2022 13/02/2023 4.049.132,13 13/02/2023 13/05/2023 3.828.932,31 13/05/2023 13/08/2023 3.606.595,46 13/08/2023 13/11/2023 3.382.100,82 13/11/2023 13/02/2024 3.155.427,47 13/02/2024 13/05/2024 2.926.554,25 13/05/2024 13/08/2024 2.695.459,81 13/08/2024 13/11/2024 2.462.122,60 13/11/2024 13/02/2025 2.226.520,86 13/02/2025 13/05/2025 1.988.632,60 13/05/2025 13/08/2025 1.748.435,64 13/08/2025 13/11/2025 1.505.907,56 13/11/2025 13/02/2026 1.261.025,75 13/02/2026 13/05/2026 1.013.767,36 13/05/2026 13/08/2026 764.109,33 13/08/2026 13/11/2026 512.028,36 13/11/2026 13/02/2027 257.500,95 Livello soglia superata il quale scatta l’obbligo di comunicazione di cui all’art. 7.5 del Contratto: € ____________________ (in lettere euro __________________________________________) F.to (Società) __________________
Ai sensi e per gli effetti dell’art.1341 del Codice Civile, la Società approva specificamente le seguenti clausole del contratto: Art. 3 (Obblighi derivanti dai singoli contratti); Art.5 (Interessi di mora); Art. 6 (Durata dell’Contratto); Art. 7 (Mark to market e comunicazioni della Società); Art. 8 (Recesso unilaterale dall’operazione); Art. 9 (Risoluzione per inadempimento); Art. 10 (Varie); Art. 11 (Comunicazioni); Art. 12 (Legge applicabile e Foro competente). F.to (Società) __________________
MODELLO A2 ACCETTAZIONE DELL’OFFERTA (Parte da restituire alla Società) Spett.le Società ……………… Via ………………… Cap. …. Città ……… OGGETTO : Gara n. XXX/09 - Accettazione offerta relativa a operazioni in strumenti finanziari derivati Con riferimento alla Vostra offerta del 00.00.2009 ed in conformità alle disposizioni di cui al contratto relativo a operazioni in strumenti finanziari derivati del ……, si trasmette, in segno di accettazione, il modulo A2 di conferma ed adesione dell’operazione finanziaria oggetto della gara xxxx/2009 in cui sono riportati i termini e le condizioni contrattuali. Nozionale: in ammortamento come da tabella 1 Data di negoziazione: Data iniziale: 13 febbraio 2011 Data finale: 13 febbraio 2027 Periodo tasso Società/ACI: trimestrale a partire dalla data iniziale Date di pagamento: il giorno 13 febbraio, 13 maggio, 13 agosto e 13 novembre di ogni anno. Prima data di pagamento 13 maggio 2011, ultima data di pagamento 13 febbraio 2027. Base di calcolo per entrambe le parti: act/360 Convenzione giorni: adjustment modified following Tasso parametro Società: Euribor 3m fissato in advance Tasso parametro ACI: dal 13.11.2010 al 13.02.2027 al verificarsi dell’evento A: Tasso Floor ______ (indicare il tasso) + 0,35% al verificarsi dell’evento B: Euribor 3m (in advance) + 0,35% al verificarsi dell’evento C: 5,11% (4,76% + 0,35%) dove evento A: Euribor 3m alla data di fixing risulta inferiore o uguale al Tasso Floor evento B: Euribor 3m alla data di fixing risulta superiore al Tasso Floor e inferiore al 4,76% evento C: Euribor 3m alla data di fixing risulta superiore o uguale al 4,76%
Euribor 3m: Euribor 3 mesi (base 360) rilevato due giorni lavorativi antecedenti la data iniziale di ciascun Periodo di tasso (prima rilevazione 11.02.2011). Tabella 1 Data inizio Data fine Nozionale periodo periodo 13/02/2011 13/05/2011 20.232.517,00 13/05/2011 13/08/2011 20.027.928,22 13/08/2011 13/11/2011 19.821.353,92 13/11/2011 13/02/2012 19.612.774,81 13/02/2012 13/05/2012 19.402.171,44 13/05/2012 13/08/2012 19.189.524,16 13/08/2012 13/11/2012 18.974.813,14 13/11/2012 13/02/2013 18.758.018,35 13/02/2013 13/05/2013 18.539.119,57 13/05/2013 13/08/2013 18.318.096,38 13/08/2013 13/11/2013 18.094.928,15 13/11/2013 13/02/2014 17.869.594,08 13/02/2014 13/05/2014 17.642.073,14 13/05/2014 13/08/2014 17.162.344,11 13/08/2014 13/11/2014 16.677.959,31 13/11/2014 13/02/2015 16.188.873,56 13/02/2015 13/05/2015 15.695.041,22 13/05/2015 13/08/2015 15.196.416,25 13/08/2015 13/11/2015 14.692.952,12 13/11/2015 13/02/2016 14.184.601,87 13/02/2016 13/05/2016 13.671.318,08 13/05/2016 13/08/2016 13.153.052,87 13/08/2016 13/11/2016 12.629.757,90 13/11/2016 13/02/2017 12.101.384,35 13/02/2017 13/05/2017 11.567.882,93 13/05/2017 13/08/2017 11.029.203,89 13/08/2017 13/11/2017 10.485.296,96 13/11/2017 13/02/2018 9.936.111,42 13/02/2018 13/05/2018 9.381.596,03 13/05/2018 13/08/2018 8.821.699,07 13/08/2018 13/11/2018 8.256.368,31
13/11/2018 13/02/2019 7.685.551,01 13/02/2019 13/05/2019 7.109.193,94 13/05/2019 13/08/2019 6.918.692,02 13/08/2019 13/11/2019 6.726.341,28 13/11/2019 13/02/2020 6.532.123,78 13/02/2020 13/05/2020 6.336.021,40 13/05/2020 13/08/2020 6.138.015,84 13/08/2020 13/11/2020 5.938.088,64 13/11/2020 13/02/2021 5.736.221,14 13/02/2021 13/05/2021 5.532.394,53 13/05/2021 13/08/2021 5.326.589,77 13/08/2021 13/11/2021 5.118.787,68 13/11/2021 13/02/2022 4.908.968,87 13/02/2022 13/05/2022 4.697.113,77 13/05/2022 13/08/2022 4.483.202,61 13/08/2022 13/11/2022 4.267.215,45 13/11/2022 13/02/2023 4.049.132,13 13/02/2023 13/05/2023 3.828.932,31 13/05/2023 13/08/2023 3.606.595,46 13/08/2023 13/11/2023 3.382.100,82 13/11/2023 13/02/2024 3.155.427,47 13/02/2024 13/05/2024 2.926.554,25 13/05/2024 13/08/2024 2.695.459,81 13/08/2024 13/11/2024 2.462.122,60 13/11/2024 13/02/2025 2.226.520,86 13/02/2025 13/05/2025 1.988.632,60 13/05/2025 13/08/2025 1.748.435,64 13/08/2025 13/11/2025 1.505.907,56 13/11/2025 13/02/2026 1.261.025,75 13/02/2026 13/05/2026 1.013.767,36 13/05/2026 13/08/2026 764.109,33 13/08/2026 13/11/2026 512.028,36 13/11/2026 13/02/2027 257.500,95 Livello soglia superata il quale scatta l’obbligo di comunicazione di cui all’art. 7.5 del Contratto: € ____________________ (in lettere euro __________________________________________) F.to L’Automobile Club d’Italia
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