Società : _ - CONTRATTON. /2009 - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - ACI

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AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA

                           CONTRATTO
      RELATIVO A OPERAZIONI IN STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
                      INTEREST RATE COLLAR

Società : _______________________________

CONTRATTO N.         /2009
CONTRATTO
          RELATIVO A OPERAZIONI IN STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
                          INTEREST RATE COLLAR

                                                TRA

l'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA, per il seguito denominato "ACI" o “Ente”, con sede legale in
Roma, via Marsala, 8 (Partita IVA: 00907501001), rappresentato per la stipula del presente
contratto dalla dr.ssa Loredana Lasco, Dirigente del Servizio Patrimonio e Affari Generali, ai sensi
dell'articolo 16 del Regolamento di organizzazione dell'Ente;

                                                  E

la Società ___________________, per il seguito denominata "Società", con sede in____________,
via _____________________ (Partita IVA: n ______________), in persona del ________________;

( di seguito denominate, anche congiuntamente, “le Parti”).

                                              Premesse:

Posizioni debitorie, copertura dei rischi finanziari e operazioni finanziarie in derivati

   a) ACI, a seguito della stipula di un contratto di leasing immobiliare finalizzato
      all’acquisizione della sede dell’ufficio provinciale di Roma, è titolare di una posizione
      debitoria che genera interessi calcolati di volta in volta in base a un tasso di interesse
      variabile.

   b) La Società, nell’ambito della propria attività anche di intermediazione finanziaria, effettua
      con altri soggetti operazioni in strumenti finanziari derivati delle tipologie di cui all’art. 1,
      comma 3 del Testo Unico della Finanza, D. Lgs. 58/1998 (di seguito “TUF”).

   c) ACI ha interesse a cautelarsi rispetto al rischio di interessi sulla suddetta posizione tramite il
      perfezionamento di operazioni in strumenti finanziari derivati su tassi di interesse, allo
      scopo di ridurre i rischi connessi alle oscillazioni degli stessi.

   d) Le Parti intendono concludere fra loro, in relazione alle esigenze di copertura dei rischi di
      interesse, e viste le opportunità di mercato, una operazione in strumenti finanziari derivati su
      tassi di interesse (di seguito denominata “Operazione”), fra quelle di cui all’art. 1 comma 3
      del TUF.

   e) Tale operazione è finalizzata alla copertura del rischio di interesse relativo al predetto
      contratto di leasing immobiliare il cui valore residuo in linea capitale alla data del
      13.02.2011 è pari a € 20.232.517,00 come risulta dal piano di ammortamento di cui alla
      Tabella 1 dell’allegato A.

   f) Le Parti si danno reciprocamente atto che ACI rientra nella categoria “cliente al dettaglio” di
      cui all’art. 26, comma 1 lettera e) del regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007, e
      che pertanto, nei suoi confronti si applicano tutte le disposizioni normative e regolamentari
      previste per tale categoria di clientela.
g) ACI dichiara di aver ricevuto tutta la documentazione informativa, inerente alla tipologia di
      operazione oggetto del presente contratto, prevista dalla normativa vigente per la clientela al
      dettaglio.

   h) Le Parti dichiarano di avere sottoscritto il contratto che regola la prestazione dei servizi di
      negoziazione, collocamento, ricezione e trasmissione di ordini. Laddove alcuni elementi di
      tale contratto dovessero essere incompatibili o contrastare con gli elementi del presente
      Contratto, questi ultimi hanno valore preminente.

   i) Le Parti dichiarano che sono state assunte le necessarie deliberazioni per stipulare e dare
      esecuzione al presente contratto, che questo è vincolante e impegnativo per ciascuna di esse
      e non viola disposizioni di altri contratti da esse stipulati né divieti che ad esse incombono in
      base alla normativa vigente e alla regolamentazione interna.

   j) L’efficacia del contratto è condizionata risolutivamente all’esito delle verifiche in corso
      presso i competenti Enti, ai sensi dell’art. 71 DPR 445/2000, relative al possesso dei
      requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla gara.

                       Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 – Efficacia delle premesse e dei contratti

1.1. Premesse
Le premesse formano parte integrante del presente Contratto. Ciascuna delle Parti dichiara che le
situazioni e le esigenze rappresentate sono vere e reali, obbligandosi a tenere indenne l’altra da
qualsiasi danno connesso alla non veridicità delle dichiarazioni effettuate. Eventuali successivi
mutamenti delle esigenze e motivazioni che hanno indotto le Parti a concludere il Contratto non
hanno effetto alcuno sulla validità ed efficacia del Contratto stesso.

1.2. Perfezionamento dell’Operazione
Il contratto verrà concluso mediante scambio di corrispondenza, da anticiparsi via fax, conforme ai
Modelli A1 (Offerta) e A2 (Conferma dell’Offerta, per il seguito definito “Documento di
Conferma”) allegati, il cui contenuto integra il presente contratto allo scopo di regolare le
condizioni specifiche.

1.3. Efficacia
Il Contratto e le obbligazioni da esso derivanti sono valide ed efficaci tra le Parti ad ogni effetto di
legge a partire dalla Data di Negoziazione.

Art. 2 - Definizioni

Nel presente Contratto e nel Documento di Conferma, laddove non diversamente specificato, si
intendono per:

     a. “Data di Negoziazione”: la data in cui viene sottoscritto il presente Contratto ed il
        Documento di Conferma.

     b. “Data Iniziale”: la data di decorrenza delle obbligazioni delle parti secondo le indicazioni
        contenute nel Documento di Conferma;
c. “Data Finale”: la data di scadenza delle obbligazioni delle parti secondo le indicazioni
        contenute nel Documento di Conferma;

     d. “Data di Pagamento”: ciascuna data specificata nel Documento di Conferma in cui sono
        dovuti i pagamenti tra le parti.

     e. “Giorno Lavorativo Bancario”: qualunque giorno lavorativo bancario nel quale la Società
        esplichi la propria normale attività secondo il calendario TARGET (acronimo di “Trans-
        European Automated Real-Time Gross-Settlement Express Transfer System).

     f. “Nozionale”: il Capitale con riguardo al quale le Parti intendono parametrare le rispettive
        prestazioni derivanti dalle indicazioni contenute nel Documento di Conferma.

     g. “Importo Periodico Banca”: la somma che la Società si impegna a pagare all’ACI a
        ciascuna Data di Pagamento sulla base del Tasso Parametro Banca e così come indicato
        nel Documento di Conferma.
        Importo Periodico Banca = Nozionale x Tasso parametro Banca x Periodo di Tasso

     h. “Importo Periodico ACI”: la somma che l’ACI si impegna a pagare alla Società a ciascuna
        Data di Pagamento sulla base del Tasso Parametro ACI e del relativo Periodo di Tasso
        così come indicati nel Documento di Conferma;
        Importo Periodico ACI = Nozionale x Tasso parametro ACI x Periodo di Tasso

     i. “Periodo di Tasso”: ciascuno dei periodi compresi tra due Date di Pagamento a partire
        dalla Data Iniziale fino al giorno immediatamente precedente a quello di inizio del periodo
        successivo, con l’eccezione dell’ultimo periodo, che terminerà il giorno della Scadenza.

     j. “Base di Calcolo”: frazione di anno relativa al Periodo di Tasso rilevante per il calcolo
        dell’Importo Periodico Banca/ACI. La base di calcolo indicata nel Documento di
        Conferma è pari a “ACT/360”, laddove l’Importo Periodico Banca/ACI dovrà essere
        calcolato per il numero di giorni effettivamente trascorsi nel Periodo di Tasso sulla base di
        un anno di 360 giorni;

     k. “Adjustment Modified Following”: modalità di spostamento Data di Pagamento laddove
        non cada in un giorno lavorativo bancario. In questo caso la Data di Pagamento si
        intenderà posticipate al giorno lavorativo bancario immediatamente successivo alla Data
        di Pagamento originaria, con relativo ricalcalo del Periodo di Tasso;

     l. “Euribor 3 mesi”: l’Euribor 3 mesi pubblicato sul circuito Reuters Euribor 01

     m. “in advance”: rilevazione del tasso Euribor 3 mesi due Giorni Lavorativi Bancari
        antecedenti ciascun Periodo di Tasso

Art. 3 – Obblighi derivanti dal contratto

3.1. Pagamenti
Con la stipula dell’Operazione le Parti si obbligano reciprocamente a eseguire pagamenti il cui
ammontare è determinato sulla base dei criteri stabiliti nel Documento di Conferma con valuta e
disponibilità corrispondenti alla Data di Pagamento indicata nel Documento di Conferma;
3.2. Calcolo degli importi dovuti, rilevazione dei tassi e relative comunicazioni
Il calcolo degli importi dovuti e la rilevazione dell’Euribor 3 mesi, con le modalità descritte nel
Documento di Conferma, sarà effettuato a cura della Società. In caso di eventi particolari che
comportano l’oggettiva impossibilità da parte della Società di effettuare le rilevazioni ed i rispettivi
conteggi, la Società non potrà essere ritenuta responsabile per danni e/o perdite derivanti all’Ente.
In tal caso la rilevazione dei dati ed i relativi conteggi sono rinviati al primo giorno utile per lo
svolgimento dell’attività.
Tutte le comunicazioni effettuate dalla Società ai sensi del presente Contratto formano piena prova,
salvo errore manifesto, nei confronti dell’ACI.

3.3. Pagamenti al lordo
Le somme dovute dalle Parti in base all’Operazione sottoscritta devono essere pagate senza
deduzioni di sorta per imposte, tasse, oneri, spese di qualsivoglia natura.

3.4. Compensazione
In ciascuna Data di Pagamento, la liquidazione dell’Importo Periodico Banca e dell’Importo
Periodico ACI sarà effettuata in via differenziale.
In tal caso, l’ACI dovrà pagare alla Società un importo pari alla differenza tra l’Importo Periodico
ACI e l’Importo Periodico Banca, se positiva, oppure, in caso contrario, la Società dovrà pagare
all’ACI la differenza (positiva) fra l’Importo Periodico Banca e l’Importo Periodico ACI.
Resta esclusa qualsiasi facoltà per la Società di compensare qualsiasi altra posizione nei confronti
dell’ACI non derivante dal presente Contratto e dalla relativa Operazione.

3.5. Modalità di pagamento
Il pagamento dovuto ai sensi del comma precedente sarà effettuato con valuta e disponibilità pari
alla relativa Data di Pagamento con le seguenti modalità:
a) per le somme dovute all’ACI, tramite accredito sul conto corrente presso l’istituto cassiere BNL
sulle seguenti coordinate IBAN: IT52T0100503382000000212900;
b) per le somme dovute alla Società, tramite addebito sul predetto conto corrente di ACI, mediante
procedura RID o altra equivalente, da concordarsi tra le parti.

3.6. Rapporto unitario
Gli Importi Periodici oggetto di liquidazione maturano giorno per giorno e vanno intesi come
componenti di un rapporto unitario, quale espressione di un'unica posizione debitoria o creditoria,
anche se determinati in base a una serie di parametri, che costituiscono semplici modalità di calcolo
senza autonoma rilevanza, essendo oggetto del Contratto esclusivamente il conseguimento del
differenziale tra le somme corrisposte.

Art. 4 – Obblighi informativi

4.1. Documenti di Bilancio
Fintanto che l’Operazione sia in essere tra le Parti e fino alla totale estinzione delle ragioni di
credito dalla stessa derivanti, l’ACI è tenuto a rimettere alla Società, su richiesta di questa, l’ultimo
bilancio di previsione e l’ultimo conto consuntivo approvati entro trenta giorni dalla richiesta
medesima.
La Società, fintanto che l’Operazione sia in essere tra le Parti e fino alla totale estinzione dei crediti
dalla stessa derivanti, è tenuta a rimettere all’ACI l’ultimo bilancio approvato entro trenta giorni
dalla richiesta.

4.2. Autorizzazioni
Le Parti si impegnano a trasmettere ogni atto che evidenzi la facoltà del contraente a stipulare il
presente Contratto e/o a sottoscrivere il Documento di Conferma, alla data di stipula del Contratto e
dello scambio del Documento di Conferma.

Art. 5 – Interessi di mora

5.1. Misura
Qualora il pagamento degli importi indicati al precedente art. 3 non fosse effettuato alla relativa
Data di Scadenza, a partire da tale data sui suddetti importi decorreranno interessi moratori in
misura pari al tasso EONIA (European OverNight Index Average) rilevato giorno per giorno dalla
Banca Centrale Europea maggiorato di 1 punto percentuale annuo con Base di Calcolo
Effettivi/360.

5.2. Messa in mora
Gli interessi decorrono di diritto, senza necessità di preventiva costituzione in mora, fermo restando
il diritto del contraente adempiente di richiedere la risoluzione del Contratto ai sensi del successivo
art.9.

Art. 6 – Durata del contratto

Il Contratto avrà efficacia tra le parti dalla data di sottoscrizione del Documento di Conferma e fino
a che sia in corso l’Operazione contenuta nel Documento di Conferma stesso.

Art. 7 – Mark to Market e comunicazioni della Società

7.1. Mark to market
Il mark to market ad una certa data è il valore attuale dei flussi di cassa futuri dell’Operazione
scontati sulla base dei fattori di sconto riferibili a ciascun flusso e desunti dalla curva dei tassi
d’interesse e della curva di volatilità esistente sui mercati finanziari alla suddetta data.
Il mark to market verrà considerato, per entrambe le Parti, quale valore di smobilizzo
dell’Operazione in ipotesi di recesso esercitato nel momento del calcolo del mark to market stesso.
Tale importo, calcolabile in un qualsiasi momento della durata dell’Operazione, potrà essere a
credito dell’ACI o della Società.

7.2. Modalità di calcolo
Il mark to market sarà determinato dalla Società nel rispetto dei principi che sovraintendono la cd.
best execution, in base a modelli matematici di uso comune nel mercato degli strumenti finanziari
derivati di tipo over the counter e con riferimento alle condizioni di mercato vigenti al momento del
calcolo. Per best execution si intende il miglior risultato possibile così come meglio specificato al
“considerando n. 69, 70 e 71” della Direttiva 2006/73/CE del 10 agosto 2006.

7.3. Comunicazione iniziale
In sede di sottoscrizione dell’Operazione la Società dovrà comunicare il mark to market
dell’Operazione stessa, completo del dettaglio dei modelli matematici e delle condizioni di mercato
utilizzati per il relativo calcolo, ed in particolare curva dei tassi d’interesse e curva di volatilità di
cui all’art. 7.1.

7.4. Comunicazioni periodiche
In ottemperanza alle previsioni di cui all’art. 56 del Regolamento CONSOB 16190/2007, la Società
procederà trimestralmente ad effettuare comunicazione del mark to market. Su richiesta dell’ACI la
Società dovrà fornire dettaglio dei modelli matematici e delle condizioni di mercato utilizzati per il
relativo calcolo ed in particolare curva dei tassi d’interesse e curva di volatilità di cui all’art. 7.1.

7.5. Comunicazione in caso di recesso parziale
In caso di esercizio del recesso parziale di cui all’art. 8.1, la Società è tenuta a comunicare il mark
to market dell’Operazione nel suo ammontare completo ed il mark to market della quota di
Operazione per la quale l’ACI ha comunicato l’esercizio della facoltà di recesso. Detta
comunicazione dovrà essere completa del dettaglio dei modelli matematici e delle condizioni di
mercato utilizzati per i relativi calcoli, ed in particolare curva dei tassi d’interesse e curva di
volatilità di cui all’art. 7.1.
Il mark to market, da calcolarsi secondo le modalità di cui all’art. 7.2, dovrà essere riferito al
momento di ricezione della comunicazione di recesso.

7.6. Comunicazione in caso di recesso totale
In caso di esercizio del recesso totale di cui agli artt. 8.1 o 8.2, la Società è tenuta a comunicare il
mark to market dell’Operazione completo del dettaglio dei modelli matematici e delle condizioni di
mercato utilizzati per il relativo calcolo ed in particolare curva dei tassi d’interesse e curva di
volatilità di cui all’art. 7.1.
Il mark to market, da calcolarsi secondo le modalità di cui all’art. 7.2, dovrà essere riferito al
momento di ricezione della comunicazione di recesso.

7.7. Segnalazione perdite effettive e potenziali
In ottemperanza alle previsioni di cui all’art. 55 del Regolamento CONSOB 16190/2007, la Società
procederà ad effettuare comunicazione del mark to market calcolato secondo le modalità di cui al
precedente art. 7.2 ogni qual volta venga superata la soglia indicata nel Documento di Conferma.

Art. 8 – Recesso unilaterale dall’Operazione

8.1. ACI
ACI può recedere totalmente o parzialmente dall’Operazione posta in essere ai sensi del presente
Contratto, in qualsiasi momento e senza necessità di addurre alcuna motivazione, a mezzo
comunicazione scritta da inviarsi via telefax al seguente numero _________________ e con effetto
a partire dalla seconda ora successiva alla ricezione della stessa.
Entro due Giorni Lavorativi Bancari, la comunicazione del recesso, con la firma in originale da
parte dell’ACI, dovrà essere inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

8.2. Società
La Società può esercitare facoltà di recesso totale nei seguenti casi:

   a. Dichiarazioni, o affermazioni rilasciate dall’ACI nel presente Contratto, nel Documento di
      Conferma o in qualsiasi documento consegnato dall’ACI ai sensi del presente Contratto o in
      relazione ad esso, non veritiere in qualsiasi aspetto relativamente al momento in cui sono
      state rilasciate;

   b. Eventi che incidano negativamente e in misura rilevante sulla situazione patrimoniale,
      finanziaria o economica dell’ACI, in modo tale da porre in evidente pericolo il
      conseguimento della controprestazione.

   c. Stato di liquidazione dell’ACI.
Qualora la Società intenda avvalersi delle menzionate facoltà, dovrà darne comunicazione,
motivandone i presupposti, a mezzo telefax al seguente numero 06.49982282. Il recesso ha efficacia
a partire dalla seconda ora successiva al ricevimento della comunicazione a mezzo telefax. Entro
due Giorni Lavorativi Bancari, la comunicazione del recesso, con la firma in originale da parte della
Società, dovrà essere inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
Per la Società è esclusa la facoltà di recesso parziale.

8.3. Effetti del recesso parziale
Entro tre Giorni Lavorativi Bancari dal ricevimento della comunicazione di recesso parziale di cui
al comma 8.1, la parte debitrice è tenuta al pagamento del valore di realizzo della parte
dell’operazione per la quale è esercitato il recesso parziale, calcolato con riferimento al momento di
ricezione della comunicazione del recesso secondo le indicazioni di cui all’art. 7.2 del presente
Contratto.

8.4. Effetti del recesso totale
Entro tre Giorni Lavorativi Bancari dal ricevimento della comunicazione di recesso totale di cui ai
commi 8.1 e 8.2, la parte debitrice è tenuta al pagamento del valore di realizzo dell’Operazione,
calcolato con riferimento al momento di ricezione della comunicazione del recesso secondo le
indicazioni di cui all’art. 7.2 del presente Contratto.

8.5. Recesso totale e scadenza finale
La data di ricevimento della comunicazione di recesso totale è considerata come Scadenza Finale
dell’Operazione e data di scadenza del presente Contratto.

Art. 9 – Risoluzione per inadempimento

9.1. Diffida ad adempiere
In caso di mancato pagamento a scadenza, in tutto o in parte, di qualsiasi importo dovuto in base al
presente Contratto, la parte non inadempiente può intimare all'altra parte, a mezzo lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, di adempiere a tali obbligazioni corrispondendo anche gli
interessi moratori di cui all'art. 5, entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione stessa,
fermo restando che, trascorso inutilmente tale termine, il Contratto si intenderà risolto ai sensi
dell’art. 1454 del Codice Civile.

9.2 Effetti
Nel caso di risoluzione del Contratto ai sensi del precedente comma, la Parte inadempiente sarà
tenuta a corrispondere alla controparte:
a) qualsiasi importo già dovuto ai sensi del Contratto risolto e non ancora pagato;
b) il mark to market dell’operazione calcolato secondo le indicazioni di cui all’art. 7.2 del presente
Contratto, alla data di ricezione della comunicazione di cui all’art. 9.1;
c) l'importo corrispondente all'indennizzo dell'eventuale maggior danno subito dalla controparte e
da questa adeguatamente documentato.

9.3 Caso di ammissione della compensazione
Se dal calcolo del mark to market di cui all’art. 7 risultasse, alla data di scadenza del termine di cui
al comma 9.1, un valore in favore della Parte inadempiente, tale somma è ammessa a
compensazione di quanto dovuto alla parte non inadempiente ai sensi del precedente comma.
Art. 10 Varie

10.1. – Modifiche
Le modifiche del presente Contratto e dell’Operazione contenuta nel Documento di Conferma,
saranno valide ed efficaci soltanto se concordate per iscritto tra le Parti.

10.2. – Divieto di cessione
Il presente contratto e l’Operazione contenuta nel Documento di Conferma non potranno essere
cedute dalle Parti salvo approvazione scritta della controparte.

10.3. Risoluzione per eccessiva onerosità
Le Parti rinunciano espressamente all’applicazione al Contratto e alla relativa Operazione della
risoluzione per eccessiva onerosità di cui all’art. 1467 del Codice Civile.

Art. 11 - Comunicazioni

11.1. Modalità
Le singole Operazioni verranno concluse a mezzo telefax, e successivamente confermate mediante
invio di lettera semplice ad opera di ciascuno delle Parti.

11.2. Recapiti e relative modifiche
Le comunicazioni previste dal presente Contratto, salvo ove diversamente specificato, devono
essere inviate a mezzo lettera anticipata a mezzo telefax ai seguenti indirizzi:

   •   AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA, Direzione Amministrazione e Finanza,
       Via Marsala, 8 - 00185 Roma, fax 06.49982282

   •   Società ____________________________________
       indirizzo ___________________________________ fax _______________

Ogni variazione del proprio indirizzo o di numero telefax deve essere comunicata alla controparte a
mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento e tale variazione ha efficacia dalla data di
ricevimento della comunicazione.

Art. 12 – Legge applicabile e Foro competente

12.1. Legge italiana
Il presente Contratto e la relativa Operazione sono regolati dalla legge italiana.

12.2 Foro competente
Qualsiasi controversia relativa al presente Contratto e/o alla relativa Operazione è devoluta alla
competenza esclusiva del Foro di Roma.

Data_______________________

                L’ACI                                                      La Società

___________________________                                     ____________________________
Ai sensi e per gli effetti dell’art.1341 del Codice Civile, la Società approva specificamente le
seguenti clausole del contratto:

Art. 3 (Obblighi derivanti dai singoli contratti); Art.5 (Interessi di mora); Art. 6 (Durata
dell’Contratto); Art. 7 (Mark to market e comunicazioni della Società); Art. 8 (Recesso unilaterale
dall’operazione); Art. 9 (Risoluzione per inadempimento); Art. 10 (Varie); Art. 11
(Comunicazioni); Art. 12 (Legge applicabile e Foro competente).

Data_______________________

La Società

_____________________
Allegato al contratto relativo a operazioni in strumenti finanziari derivati

                                          MODELLO A1
                                           OFFERTA

                                                             Spett.le
                                                             AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA
                                                             Servizio Patrimonio e Affari Generali
                                                             Via Marsala, 8
                                                             00185 Roma

OGGETTO : Gara n. XXX/09 - Offerta relativa a operazioni in strumenti finanziari derivati

In seguito all’aggiudicazione della gara n. XXX/09, comunicataci a mezzo e-mail dal gestore del
sistema delle gare telematiche per l’Automobile Club d’Italia, in conformità alle disposizioni di cui
al contratto relativo a operazioni in strumenti finanziari derivati, che qui si intendono integralmente
richiamate, con la presente si attestano i termini e le condizioni dell’operazione finanziaria relativa
a XXXXXXX, da concludere mediante conferma da inviare al fax n. 06.49982282 entro le ore
______ del _____________

Nozionale: in ammortamento come da tabella 1
Data di negoziazione:
Data iniziale: 13 febbraio 2011
Data finale: 13 febbraio 2027
Periodo tasso Società/ACI: trimestrale a partire dalla data iniziale
Date di pagamento: il giorno 13 febbraio, 13 maggio, 13 agosto e 13 novembre di ogni anno. Prima
data di pagamento 13 maggio 2011, ultima data di pagamento 13 febbraio 2027.
Base di calcolo per entrambe le parti: act/360
Convenzione giorni: adjustment modified following
Tasso parametro Società: Euribor 3m fissato in advance
Tasso parametro ACI:

       dal 13.11.2010 al 13.02.2027
       al verificarsi dell’evento A: Tasso Floor _____ (indicare il tasso) + 0,35%
       al verificarsi dell’evento B: Euribor 3m (in advance) + 0,35%
       al verificarsi dell’evento C: 5,11% (4,76% + 0,35%)

       dove

       evento A: Euribor 3m alla data di fixing risulta inferiore o uguale al Tasso Floor
       evento B: Euribor 3m alla data di fixing risulta superiore al Tasso Floor e inferiore al 4,76%
       evento C: Euribor 3m alla data di fixing risulta superiore o uguale al 4,76%

Euribor 3m: Euribor 3 mesi (base 360) rilevato due giorni lavorativi antecedenti la data iniziale di
ciascun Periodo di tasso (prima rilevazione 11.02.2011).
Tabella 1

   Data inizio   Data fine
                              Nozionale
    periodo      periodo

   13/02/2011    13/05/2011   20.232.517,00
   13/05/2011    13/08/2011   20.027.928,22
   13/08/2011    13/11/2011   19.821.353,92
   13/11/2011    13/02/2012   19.612.774,81
   13/02/2012    13/05/2012   19.402.171,44
   13/05/2012    13/08/2012   19.189.524,16
   13/08/2012    13/11/2012   18.974.813,14
   13/11/2012    13/02/2013   18.758.018,35
   13/02/2013    13/05/2013   18.539.119,57
   13/05/2013    13/08/2013   18.318.096,38
   13/08/2013    13/11/2013   18.094.928,15
   13/11/2013    13/02/2014   17.869.594,08
   13/02/2014    13/05/2014   17.642.073,14
   13/05/2014    13/08/2014   17.162.344,11
   13/08/2014    13/11/2014   16.677.959,31
   13/11/2014    13/02/2015   16.188.873,56
   13/02/2015    13/05/2015   15.695.041,22
   13/05/2015    13/08/2015   15.196.416,25
   13/08/2015    13/11/2015   14.692.952,12
   13/11/2015    13/02/2016   14.184.601,87
   13/02/2016    13/05/2016   13.671.318,08
   13/05/2016    13/08/2016   13.153.052,87
   13/08/2016    13/11/2016   12.629.757,90
   13/11/2016    13/02/2017   12.101.384,35
   13/02/2017    13/05/2017   11.567.882,93
   13/05/2017    13/08/2017   11.029.203,89
   13/08/2017    13/11/2017   10.485.296,96
   13/11/2017    13/02/2018    9.936.111,42
   13/02/2018    13/05/2018    9.381.596,03
   13/05/2018    13/08/2018    8.821.699,07
   13/08/2018    13/11/2018    8.256.368,31
   13/11/2018    13/02/2019    7.685.551,01
13/02/2019         13/05/2019          7.109.193,94
   13/05/2019         13/08/2019          6.918.692,02
   13/08/2019         13/11/2019          6.726.341,28
   13/11/2019         13/02/2020          6.532.123,78
   13/02/2020         13/05/2020          6.336.021,40
   13/05/2020         13/08/2020          6.138.015,84
   13/08/2020         13/11/2020          5.938.088,64
   13/11/2020         13/02/2021          5.736.221,14
   13/02/2021         13/05/2021          5.532.394,53
   13/05/2021         13/08/2021          5.326.589,77
   13/08/2021         13/11/2021          5.118.787,68
   13/11/2021         13/02/2022          4.908.968,87
   13/02/2022         13/05/2022          4.697.113,77
   13/05/2022         13/08/2022          4.483.202,61
   13/08/2022         13/11/2022          4.267.215,45
   13/11/2022         13/02/2023          4.049.132,13
   13/02/2023         13/05/2023          3.828.932,31
   13/05/2023         13/08/2023          3.606.595,46
   13/08/2023         13/11/2023          3.382.100,82
   13/11/2023         13/02/2024          3.155.427,47
   13/02/2024         13/05/2024          2.926.554,25
   13/05/2024         13/08/2024          2.695.459,81
   13/08/2024         13/11/2024          2.462.122,60
   13/11/2024         13/02/2025          2.226.520,86
   13/02/2025         13/05/2025          1.988.632,60
   13/05/2025         13/08/2025          1.748.435,64
   13/08/2025         13/11/2025          1.505.907,56
   13/11/2025         13/02/2026          1.261.025,75
   13/02/2026         13/05/2026          1.013.767,36
   13/05/2026         13/08/2026            764.109,33
   13/08/2026         13/11/2026            512.028,36
   13/11/2026         13/02/2027            257.500,95

Livello soglia superata il quale scatta l’obbligo di comunicazione di cui all’art. 7.5 del Contratto:
€ ____________________ (in lettere euro __________________________________________)

  F.to (Società)

__________________
Ai sensi e per gli effetti dell’art.1341 del Codice Civile, la Società approva specificamente le
seguenti clausole del contratto: Art. 3 (Obblighi derivanti dai singoli contratti); Art.5 (Interessi di
mora); Art. 6 (Durata dell’Contratto); Art. 7 (Mark to market e comunicazioni della Società); Art. 8
(Recesso unilaterale dall’operazione); Art. 9 (Risoluzione per inadempimento); Art. 10 (Varie); Art.
11 (Comunicazioni); Art. 12 (Legge applicabile e Foro competente).

 F.to (Società)

__________________
MODELLO A2
                             ACCETTAZIONE DELL’OFFERTA
                                  (Parte da restituire alla Società)

                                                              Spett.le
                                                              Società ………………
                                                              Via …………………
                                                              Cap. …. Città ………

OGGETTO : Gara n. XXX/09 - Accettazione offerta relativa a operazioni in strumenti
         finanziari derivati

Con riferimento alla Vostra offerta del 00.00.2009 ed in conformità alle disposizioni di cui al
contratto relativo a operazioni in strumenti finanziari derivati del ……, si trasmette, in segno di
accettazione, il modulo A2 di conferma ed adesione dell’operazione finanziaria oggetto della gara
xxxx/2009 in cui sono riportati i termini e le condizioni contrattuali.

Nozionale: in ammortamento come da tabella 1
Data di negoziazione:
Data iniziale: 13 febbraio 2011
Data finale: 13 febbraio 2027
Periodo tasso Società/ACI: trimestrale a partire dalla data iniziale
Date di pagamento: il giorno 13 febbraio, 13 maggio, 13 agosto e 13 novembre di ogni anno. Prima
data di pagamento 13 maggio 2011, ultima data di pagamento 13 febbraio 2027.
Base di calcolo per entrambe le parti: act/360
Convenzione giorni: adjustment modified following
Tasso parametro Società: Euribor 3m fissato in advance
Tasso parametro ACI:

       dal 13.11.2010 al 13.02.2027
       al verificarsi dell’evento A: Tasso Floor ______ (indicare il tasso) + 0,35%
       al verificarsi dell’evento B: Euribor 3m (in advance) + 0,35%
       al verificarsi dell’evento C: 5,11% (4,76% + 0,35%)

       dove

       evento A: Euribor 3m alla data di fixing risulta inferiore o uguale al Tasso Floor
       evento B: Euribor 3m alla data di fixing risulta superiore al Tasso Floor e inferiore al 4,76%
       evento C: Euribor 3m alla data di fixing risulta superiore o uguale al 4,76%
Euribor 3m: Euribor 3 mesi (base 360) rilevato due giorni lavorativi antecedenti la data iniziale di
ciascun Periodo di tasso (prima rilevazione 11.02.2011).

Tabella 1

   Data inizio       Data fine
                                       Nozionale
    periodo          periodo

   13/02/2011        13/05/2011        20.232.517,00
   13/05/2011        13/08/2011        20.027.928,22
   13/08/2011        13/11/2011        19.821.353,92
   13/11/2011        13/02/2012        19.612.774,81
   13/02/2012        13/05/2012        19.402.171,44
   13/05/2012        13/08/2012        19.189.524,16
   13/08/2012        13/11/2012        18.974.813,14
   13/11/2012        13/02/2013        18.758.018,35
   13/02/2013        13/05/2013        18.539.119,57
   13/05/2013        13/08/2013        18.318.096,38
   13/08/2013        13/11/2013        18.094.928,15
   13/11/2013        13/02/2014        17.869.594,08
   13/02/2014        13/05/2014        17.642.073,14
   13/05/2014        13/08/2014        17.162.344,11
   13/08/2014        13/11/2014        16.677.959,31
   13/11/2014        13/02/2015        16.188.873,56
   13/02/2015        13/05/2015        15.695.041,22
   13/05/2015        13/08/2015        15.196.416,25
   13/08/2015        13/11/2015        14.692.952,12
   13/11/2015        13/02/2016        14.184.601,87
   13/02/2016        13/05/2016        13.671.318,08
   13/05/2016        13/08/2016        13.153.052,87
   13/08/2016        13/11/2016        12.629.757,90
   13/11/2016        13/02/2017        12.101.384,35
   13/02/2017        13/05/2017        11.567.882,93
   13/05/2017        13/08/2017        11.029.203,89
   13/08/2017        13/11/2017        10.485.296,96
   13/11/2017        13/02/2018          9.936.111,42
   13/02/2018        13/05/2018          9.381.596,03
   13/05/2018        13/08/2018          8.821.699,07
   13/08/2018        13/11/2018          8.256.368,31
13/11/2018         13/02/2019          7.685.551,01
   13/02/2019         13/05/2019          7.109.193,94
   13/05/2019         13/08/2019          6.918.692,02
   13/08/2019         13/11/2019          6.726.341,28
   13/11/2019         13/02/2020          6.532.123,78
   13/02/2020         13/05/2020          6.336.021,40
   13/05/2020         13/08/2020          6.138.015,84
   13/08/2020         13/11/2020          5.938.088,64
   13/11/2020         13/02/2021          5.736.221,14
   13/02/2021         13/05/2021          5.532.394,53
   13/05/2021         13/08/2021          5.326.589,77
   13/08/2021         13/11/2021          5.118.787,68
   13/11/2021         13/02/2022          4.908.968,87
   13/02/2022         13/05/2022          4.697.113,77
   13/05/2022         13/08/2022          4.483.202,61
   13/08/2022         13/11/2022          4.267.215,45
   13/11/2022         13/02/2023          4.049.132,13
   13/02/2023         13/05/2023          3.828.932,31
   13/05/2023         13/08/2023          3.606.595,46
   13/08/2023         13/11/2023          3.382.100,82
   13/11/2023         13/02/2024          3.155.427,47
   13/02/2024         13/05/2024          2.926.554,25
   13/05/2024         13/08/2024          2.695.459,81
   13/08/2024         13/11/2024          2.462.122,60
   13/11/2024         13/02/2025          2.226.520,86
   13/02/2025         13/05/2025          1.988.632,60
   13/05/2025         13/08/2025          1.748.435,64
   13/08/2025         13/11/2025          1.505.907,56
   13/11/2025         13/02/2026          1.261.025,75
   13/02/2026         13/05/2026          1.013.767,36
   13/05/2026         13/08/2026            764.109,33
   13/08/2026         13/11/2026            512.028,36
   13/11/2026         13/02/2027            257.500,95

Livello soglia superata il quale scatta l’obbligo di comunicazione di cui all’art. 7.5 del Contratto:
€ ____________________ (in lettere euro __________________________________________)

F.to L’Automobile Club d’Italia
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