Schede di lettura Legge di bilancio e DL Milleproroghe 2020 - CISL FP Salerno

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Legge di bilancio e DL Milleproroghe 2020

           Schede di lettura
CISL Funzione Pubblica

Le misure della legge di bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019, n.
160) per il lavoro pubblico

                             NORME DI INTERESSE TRASVERSALE

Risorse per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego (Art. 1, comma 127)

L’art. 1 comma 127 dispone un incremento degli oneri a carico del bilancio dello Stato per la
contrattazione collettiva nazionale del triennio 2019-2021 del pubblico impiego e per i
miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico pari a 325 mln di euro
per il 2020 e 1,6 mld di euro dal 2021.
Conseguentemente, gli stanziamenti previsti dall’articolo 1, comma 436 della L. 145/2018 per il
triennio 2019-2021 risultano così modificati:
1.750 milioni di euro per il 2020 (in luogo dei 1.425 milioni attualmente previsti);
3.375 milioni di euro annui dal 2021 (in luogo dei 1.775 milioni attualmente previsti).

La Relazione tecnica allegata al disegno di legge di bilancio specifica che tali risorse corrispondono
ad un incremento delle retribuzioni medie complessive del personale appartenente allo Stato pari
all’1,3% per il 2019, all’1,9% per il 2020 e al 3,5% a decorrere dal 2021, considerando anche gli
effetti dei miglioramenti economici previsti per il personale in regime di diritto pubblico non
contrattualizzato.
Nelle more della definizione dei contratti collettivi di lavoro e dei provvedimenti negoziali relativi
al triennio 2019-2021, a valere sulle predette risorse, viene confermata l’erogazione dell’indennità
di vacanza contrattuale e dell’elemento perequativo previsto dai CCNL 2016-2018.

Pubblicità dei concorsi (Art. 1, commi 145 e 146)

Modificando il d.lgs. n. 33/2013 l’art. 1 comma 145, prevede che le amministrazioni pubblichino
sul proprio sito istituzionale le tracce delle prove diverse da quelle scritte e le graduatorie finali,
aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori. Tali obblighi di pubblicità si
aggiungono a quelli già previsti relativamente a bandi, criteri di valutazione delle commissioni e
tracce delle prove scritte. Il comma 145, lettera c), prevede che le amministrazioni assicurino il
collegamento ipertestuale dei dati summenzionati, ai fini dell’inserimento in apposita sezione del
sito internet del Dipartimento della funzione pubblica. Il successivo comma 146 demanda ad un
decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, da emanarsi entro sessanta giorni dall’entrata
in vigore della legge di bilancio, previo parere della Conferenza unificata Stato-regioni-province
autonome-città ed autonomie locali, la definizione delle modalità attuative dei suddetti collegamenti
ipertestuali.

Utlizzo e validità delle graduatorie concorsuali (Art. 1, commi 147 - 149)

L’art. 1 comma 147 della legge 160/2019 interviene sui termini di validità delle graduatorie fissati
nella legge di bilancio 2019. In base alla nuova disciplina:
- per le graduatorie approvate nel 2011 il termine di validità è spostato al 30 marzo 2020 ferma
restando la frequenza obbligatoria da parte degli idonei di corsi di formazione e aggiornamento

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organizzati da ciascuna amministrazione e previo superamento di un apposito esame-colloquio,
diretto a verificarne la perdurante idoneità;
- si unifica al 30 settembre 2020 il termine di validità delle graduatorie approvate negli anni dal
2012 al 2017; rispetto alla norma finora vigente, la variazione del termine riguarda esclusivamente
le graduatorie approvate nel 2017, con una riduzione del periodo di validità rispetto al termine del
31 marzo 2021;
- per le graduatorie approvate nel 2018 e nel 2019, si pone il termine mobile di tre anni dalla data di
approvazione;

A seguire, il comma 148 abroga le disposizioni introdotte dalla legge di bilancio 2019 che
impedivano l’utilizzo delle graduatorie per la copertura di posti ulteriori rispetto a quelli messi a
concorso (commi da 361 a 362-ter e comma 365, art. 1, L. 145/2018). Di conseguenza, vengono
reintrodotte le ordinarie possibilità di scorrimento delle graduatorie entro i limiti di vigenza delle
stesse.

Infine, il comma 149, a partire dal 1° gennaio 2020 riduce da tre a due anni dalla data di
approvazione la durata di tutte le graduatorie.

Proroga Ape sociale (Articolo 1, comma 473)

Il comma 473, proroga a tutto il 2020 l’APE sociale introdotta in via sperimentale dall’art. 1,
commi da 179 a 186 della L. 232/2016 e dispone il conseguente incremento del limite annuale di
spesa per la fruizione del beneficio. La Relazione tecnica allegata al disegno di legge di bilancio
precisa che il maggiore onere derivante dal suddetto incremento, sulla base degli elementi di
monitoraggio disponibili, è parametrato a circa 15.000 nuovi accessi.

Commissioni per lavori gravosi e spesa previdenziale (Articolo 1, commi 474 e 475)

Si prevede che con due distinti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi entro
trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio 2020 vengano istituite due Commissioni:
    • una Commissione tecnica incaricata di studiare la gravosità delle occupazioni, anche in
        relazione all'età anagrafica ed alle condizioni soggettive dei lavoratori e delle lavoratrici, al
        fine di acquisire elementi conoscitivi e metodologie scientifiche a supporto della valutazione
        delle politiche statali in materia previdenziale ed assistenziale (comma 474);
    • una Commissione tecnica di studio sulla classificazione e comparazione, a livello europeo
        ed internazionale, della spesa pubblica nazionale per finalità previdenziali e assistenziali
        (comma 475).
Ciascuna delle Commissioni, chiamate a concludere i lavori entro il 31 dicembre 2020,oltre
che da rappresentanti dei Ministeri coinvolti, è composta anche da esperti in materie
economiche, statistiche e attuariali designati dalle organizzazioni maggiormente
rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Proroga “Opzione donna” (Art. 1, comma 476)

Il comma 476 permette alle lavoratrici con un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni ed
un’età anagrafica pari o superiore a 58 anni (per le lavoratrici dipendenti) e a 59 anni (per le

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lavoratrici autonome) di usufruire del trattamento pensionistico anticipato (c.d. Opzione donna) fino
al 31 dicembre 2019, in luogo del 31 dicembre 2018.

Perequazione automatica (Art. 1, commi 477 e 478)

Modificando le norme in materia di perequazione automatica dei trattamenti pensionistici
valide per il triennio 2019-2021 il comma 477 stabilisce la misura della perequazione al
100% per i trattamenti pensionistici con importo complessivo pari o inferiore a 4 volte il
trattamento minimo INPS.
Il comma 478 prevede, a decorrere dal 2022, l’applicazione di una nuova disciplina a
regime in materia di perequazione::
    - misura del 100% per la fascia di importo complessivo dei trattamenti pensionistici
       fino a 4 volte il minimo INPS (anziché fino a 3 volte il suddetto valore, come
       stabilisce la norma vigente a regime ex art. 69, comma 1, della L. n. 388);
    - misura del 90% per la fascia di importo complessivo dei trattamenti pensionistici
       compresa tra 4 e 5 volte il predetto minimo (anziché tra 3 e 5 volte il medesimo
       valore, come previsto dalla norma vigente);
    - nella misura del 75% per la fascia di importo complessivo dei trattamenti superiore a
       5 volte il medesimo minimo (così come previsto dalla norma vigente).

Buoni pasto (Art. 1, comma 677)

Il comma 677 interviene in materia di regime fiscale dei “buoni pasto”, elevando da 7 a 8
euro la quota non sottoposta a imposizione per i buoni erogati in formato elettronico, e, allo
stesso tempo, riducendo da 5,29 a 4 euro la quota che non concorre alla formazione del
reddito di lavoro, se erogati in formato diverso da quello elettronico. Per le indennità
sostitutive delle somministrazioni di vitto a favore dei lavoratori addetti a strutture
lavorative temporanee oppure ubicate in zone prive di servizi di ristorazione viene
mantenuto il limite giornaliero a 5,29 euro.

                                COMPARTO FUNZIONI CENTRALI

Fondo risorse decentrate personale del Ministero della Difesa (Articolo 1, comma 134)

Il comma 134 proroga al 2021 lo stanziamento di 21 milioni per l'incentivazione della produttività
del personale civile appartenente alle aree funzionali del Ministero della difesa già recata per il
triennio 2018-2020 dall’articolo 614 del Codice dell’Ordinamento militare.

Ai relativi oneri si provvede mediante quota parte dei risparmi di cui all'articolo 11, comma 5,
lettera b), del decreto legislativo n. 94 del 2017 che prevede la destinazione allo stato di previsione
del Ministero della difesa, del 50 per cento dei risparmi derivanti dalla riduzione del personale
militare delle Forze armate.

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Personale uffici di diretta collaborazione del Mef (Articolo 1, comma 135)

Il comma 135 incrementa per un importo pari a 200.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e
pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall’anno 2022 la dotazione finanziaria destinata alle
specifiche esigenze del personale degli Uffici di diretta collaborazione del MEF di cui all’articolo 7,
comma 7, del d.P.R. n. 227 del 2003. A fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di
disponibilità ad orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti,
nonché dalle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, spetta a tale
personale una indennità accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva degli istituti retributivi
finalizzati all'incentivazione della produttività ed al miglioramento dei servizi.

Fondo risorse decentrate personale del Ministero dell’interno (Art. 1, commi 141 – 142)

I commi 141 e 142 dispongono un incremento del Fondo risorse decentrate per il personale
contrattualizzato non dirigenziale dell’Amministrazione civile dell'interno pari a 12 milioni per il
2020. Si tratta di un incremento aggiuntivo rispetto a quello dettato dall’art.1, comma 149 legge
145/2018 (legge di bilnacio 2019), che ha già disposto un incremento del Fondo di 7 milioni di euro
per ciascuna delle annualità del biennio 2019-2020 (e di 18 milioni di euro a decorrere dall'anno
2021).

Armonizzazione dei trattamenti accessori del personale appartenente alle aree professionali e
del personale dirigenziale dei Ministeri (Art. 1, commi 143 – 144)

Al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del
personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale dei Ministeri, è istituito
nello stato di previsione del MEF un fondo con dotazione pari a 80 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2021. A decorrere dall’anno 2020, il fondo può essere alimentato con le
eventuali somme, da accertarsi con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, che si
rendono disponibili a seguito del rinnovo dei contratti del pubblico impiego precedenti al triennio
contrattuale 2019-2021. Tali risorse sono destinate, nella misura del 90 per cento, alla graduale
armonizzazione delle indennità di amministrazione del personale appartenente alle aree
professionali dei Ministeri al fine di ridurne il differenziale e, per la restante parte,
all’armonizzazione dei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato delle medesime
amministrazioni. In deroga all’articolo 45 del d. lgs 165/2001, che riserva alla contrattazione
collettiva la definizione del trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale, è
demandata ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri la ripartizione delle risorse
del fondo tra le amministrazioni, tenendo conto anche del differenziale dei trattamenti e la
conseguente rideterminazione delle relative indennità di amministrazione. La disposizione, infine,
autorizza la Presidenza del Consiglio ad incrementare, a decorrere dall’esercizio finanziario 2020, il
fondo per le risorse decentrate del personale non dirigenziale di 5 milioni di euro annui ed il fondo
per la retribuzione di posizione e per la retribuzione di risultato del personale di livello dirigenziale
non generale di 2 milioni di euro annui.

Assunzioni presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Articoli 1, commi 155 – 157)

Al fine di assicurare la continuità dell’attività di vigilanza sui concessionari della rete autostradale il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a

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legislazione vigente è autorizzato ad assumere, nel 2020, a tempo indeterminato fino a 50 unità di
personale di livello non dirigenziale da inquadrare:
- nel limite di 28 unità, nella III area funzionale, posizione economica F1;
- nel limite di 22 unità nella II area funzionale, posizione economica F2.
Per quanto concerne le modalità di reclutamento si precisa che il Ministero può provvedere anche
mediante indizione di nuovi concorsi, ampliamento dei posti messi a concorso, ovvero mediante
scorrimento delle graduatorie di concorsi già banditi.
Le assunzioni previste hanno decorrenza giuridica ed economica non anteriore alla data del 1°
luglio 2020 e, a tal fine, è autorizzata la spesa di euro 887.000 per l’anno 2020, e di euro 1.773.356
a decorrere dal 2021.
Il comma 156 prevede che, nei limiti di 50 unità di personale, non si applichino al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, esclusivamente per lo svolgimento dell’attività di vigilanza sui
concessionari della rete autostradale, le disposizioni vigenti in materia di limiti di utilizzo di
personale a tempo determinato da parte delle amministrazioni statali di cui al comma 28 dell’art. 9
del D.L. 78/2010 (tale comma consente alle amministrazioni dello Stato di avvalersdi avvalersi di
personale a tempo determinato o con altri contratti flessibili nel limite del 50 per cento della spesa
sostenuta per le stesse finalità nel 2009)
Il comma 157 stabilisce che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti procede all’assunzione
del personale di cui al comma 155 solo dopo la cessazione dell’efficacia dei contratti stipulati ai
sensi dell'art. 9, comma 28, tredicesimo periodo, del D.L. 78/2010, e vigenti alla data di entrata in
vigore della legge di biancio 2020.

Personale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (Art. 1, commi 362 -
363)

I commi 362 e 363 stanziano risorse pari a 22,5 milioni di euro annui per le indennità aventi
carattere di certezza, continuità e stabilità spettanti al personale non dirigenziale del Ministero per i
beni e le attività culturali e per il turismo (MIBACT). Tali indennità sono determinate con decreto
del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro per
l'economia e le finanze.
Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo di una quota dei proventi derivanti dalla vendita dei
biglietti di ingresso agli istituti e luoghi della cultura di appartenenza statale.
Il comma 363 stabilisce che, a decorrere dal 2020, una quota dei medesimi proventi prodotti
nell'anno precedente a quello di riferimento, al netto della spesa destinata al pagamento delle
indennità succitate e in deroga ai limiti finanziari disposti dalla normativa vigente, è finalizzata in
misura non superiore a 10 milioni di euro annui a remunerare le prestazioni per il lavoro
straordinario del personale del MIBACT.

Misure di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica (Art. 1, commi 590 - 602)

I commi 590-602 prevedono la cessazione dell’applicazione di una serie di disposizioni adottate nel
corso del tempo per il contenimento di varie tipologie di spese delle pubbliche amministrazioni. Tra
queste si segnala, in particolare, l’abrogazione dell’obbligo di ridurre la spesa per la formazione in
misura non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2009, e l’obbligo gravante
sull’Anac di ridurre le spese di funzionamento in misura non inferiore al venti per cento.

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Personale uffici stampa (Art. 1, comma 160)

Per effetto di contratti individuali sottoscritti sulla base di quanto previsto dagli specifici
ordinamenti dell’amministrazione di appartenenza, ai dipendenti in servizio presso gli uffici stampa
delle pubbliche amministrazioni assunti con il contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico
prima della stipula dei ccnl 2016/2018, può essere mantenuto il precedente trattamento in
godimento, se più favorevole, rispetto a quello stabilito dai predetti ccnl. É possibile riconoscere in
favore dei suddetti soggetti un assegno ad personam riassorbibile con le modalità e nelle misure
previste dai futuri contratti collettivi nazionali di lavoro.

Stabilizzazioni LSU e LPU (Art. 1, commi 495 – 497)

Per agevolare le procedure di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e dei lavoratori
impegnati in attività di pubblica utilità introdotte dall’art. 1 comma 446 della legge di bilancio 2019
si prevede:
     • un incremento di 9 milioni di euro annui, a decorrere dal 2020, delle risorse stanziate a tal
        fine dalla legge 296/2006;
     • la possibilità di procedere all’assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di
        lavoro a tempo parziale, in deroga alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del
        personale ed ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa. Solo per il 2020 i
        soggetti sono assunti in qualità di lavoratori sovrannumerari.
Resta fermo che le stabilizzazioni sono effettuate mediante prova di idoneità - con riferimento ai
profili professionali per i quali non sia richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola
dell'obbligo - o mediante procedure concorsuali riservate per titoli ed esami, con riferimento agli
altri profili. Entrambe le tipologie di procedure sono organizzate (per figure professionali
omogenee) dal Dipartimento della Funzione pubblica.

Limite di spesa per personale con contratti flessibili nelle Regioni (Art. 1, comma 545)

Viene estesa alle regioni la possibilità di derogare ai limiti di spesa per personale con contratti di
lavoro flessibile previsti all’art.1, comma 28, del decreto-legge n.70/2010 (50% della spesa
effettuata per la stessa finalità nel 2009). Le autonomie locali (Comuni, Città metropolitane,
Province) potevano già derogare a tale limite, purché non superassero nel complesso la stessa spesa
effettuata nel 2009.

Facoltà assunzionali dei Comuni (Art. 1, comma 853)

Il comma 853 interviene sulla disciplina in materia di facoltà assunzionali dei comuni prevista
dall’art. 33, comma 2, del DL n. 34 del 2019 (c.d. Decreto crescita) che riconosce a tali enti la
facoltà di assumere a tempo indeterminato nel limite di una spesa complessiva per il personale (al
lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione) non superiore ad un determinato valore

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soglia. Nel testo previgente era demandato ad un decreto ministeriale l’individuazione del suddetto
valore soglia (prossimo al valore medio per fascia demografica) variabile in ragione delle fasce
demografiche, e delle relative percentuali massime annuali di incremento del personale per i
Comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. La modifica prevede che il decreto
individui un secondo valore soglia più alto, collegato a valori percentuali superiori, differenziati
anch’essi in ragione della fascia demografica di ciascun comune, cui convergono i comuni con una
spesa di personale eccedente la soglia superiore.
I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due valori soglia non possono incrementare la
spesa di personale dovendola contenere entro il valore individuato in sede di ultimo rendiconto
approvato. Mentre, i comuni che si posizioneranno al di sopra della soglia più alta, dovranno
procedere alla programmazione del proprio rientro al di sotto della stessa.

Una ulteriore modifica introdotta dalla legge di bilancio 2020, finalizzata ad incentivare i piccoli
comuni a sfruttare la maggiore spesa che eventualmente derivi dall’applicazione del d.l. 34/2019
per incrementare la dotazione delle unioni e, coerentemente, anche i servizi da queste gestiti,
prevede che i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti facenti parte di una Unione di comuni,
qualora si collochino al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio (primo valore soglia)
possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato anche se ciò può determinare lo
sforamento della stessa. Ciò al solo fine di consentire l’assunzione di almeno una unità di personale
a condizione che la medesima sia poi comandata in favore dell’unione, e che la relativa spesa sia
conteggiata in capo alla stessa forma associata, in deroga al limite di spesa di personale vigente per
quest’ultima (il comma 562 della legge 296/2006) e sempre che, con l’attivazione della suddetta
facoltà assunzionale, non si ecceda il valore superiore (il secondo valore soglia).
I concreti benefici sulle facoltà assunzionali dei comuni recati dalla norma in commento
dipenderanno dai valori soglia definiti del decreto ministeriale del quale è stato diffuso uno schema
(che ha anticipato le modifiche apportate dalla legge di bilancio all’art. 33, comma 2, del DL n.
34/2019) non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Si specifica, inoltre, che attraverso l’entrata
in vigore del decreto troverà applicazione anche il meccanismo di armonizzazione finanziaria
previsto dal d.l. 33/2019 secondo cui il limite al trattamento accessorio del personale imposto
dall’articolo 23, comma 2, Dlgs 75/2017 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire
l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione
integrativa, nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo
a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.

                                       COMPARTO SANITÀ

Personale della ricerca sanitaria (Art. 1, comma 451)

L’art. 1 comma 451 ha integrato la procedura speciale di reclutamento di personale a tempo
determinato appartenente al ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca
sanitaria, presso gli IRCCS pubblici e gli IZS, prevista dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205
(commi da 422 a 434). La modifica dispone che il Ministero della Salute, sentite le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative, dovrà individuare i criteri ai quali gli istituti dovranno
attenersi per l’attribuzione delle fasce economiche stabilite dal CCNL dell'11 luglio 2019 al
personale assunto in fase di prima applicazione della norma

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Tetti di spesa per il personale (Art. 1, comma 269)

L’art. 1 comma 269 abroga l’art. 11 comma 4 bis del d.l. 35/2019 (così detto Decreto Calabria) che
escludeva le Regioni a statuto speciale e le province autonome dalla possibilità di incrementare i
limiti di spesa del personale secondo i criteri stabiliti.
Di conseguenza viene riformulato l'articolo 11 del suddetto decreto includendo le Regioni e
Province autonome nel campo di applicazione dei nuovi limiti di spesa per il personale. Ricordiamo
che, recentemente, con la legge 157/2019, tali limiti nel triennio 2019- 2021 sono stati aumentati
per ciascun anno dal 5% al 10% dell’incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio
precedente. Sempre per il triennio 2019 – 2021 per ogni singola regione è prevista la possibilità di
una ulteriore variazione del 5% dell’incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all’anno
precedente, sulla base di superiori fabbisogni di personale, valutati congiuntamente dal Tavolo
tecnico per la verifica degli adempimenti e dal Comitato permanente per la verifica dell’erogazione
dei livelli essenziali di assistenza e, fermo restando, il rispetto dell’equilibrio economico -
finanziario del servizio sanitario regionale.

Educatori professionali socio - sanitari (Art. 1, comma 465)

L’art. 1 comma 465 estende, portandolo dal 2005 al 2012, il limite di tempo entro il quale occorre
aver conseguito il diploma o l’attestato di educatore professionale, ottenuti a seguito di corsi
regionali o di formazione specifica iniziati tra il 1997 e il 2000, ai fini del riconoscimento
dell’equipollenza al diploma universitario per educatore professionale socio-sanitario rilasciato a
seguito del completamento dello specifico corso di laurea (classe L/SNT).

Procedure di stabilizzazione dei precari della sanità (Art. 1, comma 466)

L’art. 1, comma 466, con riferimento al personale tecnico-professionale e infermieristico con
rapporto di lavoro a tempo determinato, amplia il periodo temporale di applicazione dei commi 1 e
2 dell'articolo 20 del D.Lgs. n. 75/2017 (ovvero le procedure straordinarie di stabilizzazione)
differendo il termine finale dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2022.
Inoltre, sempre con riferimento al personale tecnico-professionale e infermieristico, il termine
temporale entro il quale devono essere stati conseguiti i requisiti dei tre anni di servizio, anche non
continuativi, negli ultimi otto anni, viene spostato al 31 dicembre 2019 (invece del 31 dicembre
2017).

Procedure concorsuali straordinarie per il personale tecnico-professionale e infermieristico
(Art. 1, comma 468)

L’art. 1, comma 468, modifica i termini di applicazione della disciplina transitoria - posta
dall'articolo 1, comma 543, della L. 28 dicembre 2015, n. 208 e dall’art. 20 comma 10 del D.Lgs. n.
75 - relativa a procedure concorsuali straordinarie per l'assunzione di personale tecnico-
professionale e infermieristico. I termini delle procedure concorsuali vengono prorogati di un anno,
differendo dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2019 il termine per l’indizione delle procedure
suddette e dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020 il termine per la loro conclusione e per la
prosecuzione temporanea di rapporti di lavoro in essere.

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Questo consente che eventuali pocedure bandite nel 2019 possano essere utilizzate per la
stabilizzazione dei precari aventi i requisiti richiesti.
Si ricorda che, nell’ambito di tali procedure concorsuali, gli enti del Servizio sanitario nazionale
possono riservare i posti disponibili, nella misura massima del 50 per cento, al personale tecnico-
professionale e infermieristico in servizio alla data del 1° gennaio 2016, che abbia maturato alla
data di pubblicazione del bando almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi
cinque anni con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e
continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile.

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CISL Funzione Pubblica

Le misure della legge di bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019, n.
160) per il lavoro privato
Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti (Articolo 1, comma 7)

Il comma 7 dispone la costituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze, di un fondo denominato «Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori
dipendenti» con una dotazione pari a 3 miliardi di euro per l’anno 2020 e a 5 miliardi di euro annui
a decorrere dall’anno 2021. L'attuazione di interventi finalizzati alla riduzione del carico fiscale
sulle persone fisiche viene demandata a futuri appositi interventi normativi

Sgravio contributivo apprendistato di primo livello (Art. 1, comma 8)

Al fine di promuovere l’occupazione giovanile per i contratti stipulati nel 2020 viene riconosciuto
uno sgravio contributivo del 100 % per tre anni in favore dei datori di lavoro che occupano alle
proprie dipendenze fino a 9 dipendenti con contratto di apprendistato di primo livello (apprendistato
per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il
certificato di specializzazione tecnica superiore).

Bonus giovani eccellenze (Art. 1 , comma 11)

Il comma 11 proroga la decontribuzione nel limite di 8.000 euro per un periodo massimo di 12 mesi
riconosciuta ai datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato soggetti titolari di
laurea magistrale o di dottorato di ricerca aventi determinati requisiti previsti dall’articolo 1, commi
706 e ss. della l. 145 del 2018, ovvero:
a) giovani in possesso della laurea magistrale, ottenuta dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2019 con
una votazione pari a 110 e lode e con una media ponderata di almeno 108/110, entro la durata legale
del corso di studi, prima del compimento del trentesimo anno di età, in università statali e non
statali legalmente riconosciute, italiane o estere se riconosciute equipollenti in base alla legislazione
vigente in materia;
b) giovani in possesso di un dottorato di ricerca, ottenuto dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2019,
prima del compimento del trentaquattresimo anno di età, in università statali e non statali
legalmente riconosciute italiane o estere se riconosciute equipollenti in base alla legislazione
vigente in materia.
L’incentivo, che spetta anche nei casi di trasformazione di un contratto a tempo determinato in
contratto a tempo indeterminato, è proporzionalmente ridotto in caso di assunzioni a tempo parziale.

Regime fiscale liquidazione anticipata NASpI per costituzione cooperative (Art. 1, comma 12)

L’articolo 8, comma 1, del D.Lgs. 22/2015 riconosce al lavoratore con diritto alla NASpI la
possibilità di richiederne la liquidazione anticipata in unica soluzione per avviare un’attività di
lavoro autonomo o in forma di impresa individuale o di associarsi in cooperativa. In tale ultima
ipotesi l’art. 1 comma 12 prevede che l’indennità, volta alla sottoscrizione di una quota di capitale
sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di
attività lavorative da parte del socio, non è imponibile ai fini Irpef.

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Congedo obbligatorio di paternità (Art. 1, comma 342)

L’art. 1 comma 342, proroga al 2020 il congedo obbligatorio di paternità, introdotto dall’articolo 4,
comma 24, lett. a), della L. n. 92/2012 ,che deve essere goduto anche in via non continuativa entro i
cinque mesi dalla nascita del figlio.
Contestualmente, la durata dello stesso, viene elevata a sette giorni e si dispone che anche per il
2020 il padre possa astenersi per un ulteriore giorno in accordo con la madre e in sua sostituzione
con corrispondente decurtazione del periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.

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Le misure del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 (C.D. Decreto
Milleproroghe) per il lavoro pubblico

                             NORME DI INTERESSE TRASVERSALE

Proroga procedure straordinarie di stabilizzazione (Art. 1, comma 1)

L’art. 1 comma 1 fissa al 31 dicembre 2021 il termine temporale per le stabilizzazioni nelle
pubbliche amministrazioni (precedentemente previsto nel triennio 2018 - 2020), al fine di superare
il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal
personale con rapporto di lavoro a tempo determinato (art. 20, co. 1, D.Lgs. n. 75/2017).
Vi ricordiamo, inoltre, che la norma prevede specifici requisiti affinché si possa procedere alla
stabilizzazione:
    • il personale deve risultare in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della L.
        n. 124/2015 presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di
        amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le
        amministrazioni con servizi associati;
    • il personale deve risultare reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività
        svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse
        da quella che procede all’assunzione;
    • il personale deve aver maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione
        che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi
        otto anni.

Misure di accelerazione delle procedure concorsuali (Art. 18, comma 1)

Un ulteriore disposizione d’interesse trasversale nel decreto “Milleproroghe” è l’art. 18 co. 1, dove
si prevede che il Dipartimento della funzione pubblica elabori entro il 30 marzo 2020 dei bandi-
tipo, volti ad avviare le procedure concorsuali per le assunzioni nel triennio 2020-2022 in modo
tempestivo ed omogeneo nei contenuti.
Inoltre, lo stesso Dipartimento della funzione pubblica gestirà le procedure concorsuali e le prove
selettive delle amministrazioni che ne facciano richiesta.

                                COMPARTO FUNZIONI CENTRALI
Facoltà assunzioni delle amministrazioni dello Stato (Art. 1, comma 2, 4, 5)

L’art. 1, comma 2 proroga al 31 dicembre 2020 (in luogo del 31 dicembre 2019) il termine per
procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 20% delle cessazioni
verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 e il termine per concedere le relative autorizzazioni
alle assunzioni.

Il comma 4, lettera a), proroga al 31 dicembre 2020 il termine entro il quale le amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici possono
procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi
negli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e, per effetto dell’intervento normativo in esame anche

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CISL Funzione Pubblica

nell’anno 2018, secondo le differenti percentuali di spesa relative al personale cessato previste
dall’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90.

Il comma 5 proroga al 31 dicembre 2020 il termine per procedere alle assunzioni di personale a
tempo indeterminato finanziate con apposito fondo istiuito presso il Ministero dell’economia e delle
finanze, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. Si tratta delle
assunzioni a tempo indeterminato nell’ambito delle amministrazioni dello Stato, le agenzie, inclusi
le agenzie fiscali e l’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, gli enti pubblici non
economici e gli enti pubblici disposte dall’art. 1, comma 365, lett b) della legge 232/2016.

                                        COMPARTO SANITÀ

Personale della ricerca sanitaria IRCSS e IZS (Art. 23, comma 4)

L’art. 23 comma 4 modifica i termini per la maturazione dei requisiti richiesti per la stabilizzazione
prevedendo la possibilità di assumere con contratto di lavoro a tempo determinato chi abbia
maturato, al 31 dicembre 2019, un'anzianità di servizio di almeno tre anni negli ultimi sette (in
luogo dei tre anni negli ultimi cinque maturati al 31 dicembre 2017, previsti dalla norma pre-
vigente). Alla luce di questa novità è opportuno verificare che gli avvisi già pubblicati dagli Istituti
vengano rettificati e aggiornati ai nuovi termini di maturazione dei requisiti richiesti dalla norma.

Elenchi speciali professioni sanitarie (Art. 5, comma 5)

L’art. 5 comma 5 del d.l. 162/2019 (Decreto Milleproroghe) proroga di 6 mesi, al 30 giugno 2020,
il termine per l'iscrizione all’elenco speciale delle professioni sanitarie istituite dalla legge di
stabilità 2019 (art. 1 comma n. 537 della L. 145/2018)

                                  COMPARTO FUNZIONI LOCALI

Facoltà assunzionali delle Province e delle Città metropolitane (Art. 17)

L’art. 17 del dl 162/2019, integrando l’art. 33 del dl 34/2019 (Decreto crescita), prevede un
meccanismo di ampliamento alle facoltà assunzionali di Province e Città metropolitane che ricalca
quello stabilito per le Regioni e i Comuni.
Con decreto da emanare entro sessanta giorni dalla pubblicazione del DL Milleproroghe, si
procederà a suddividere province e città metropolitane in fasce demografiche e ad ogni fascia
corrisponderà un valore soglia (pari alla media delle entrate correnti relative agli ultimi tre
rendiconti approvati, al netto dei crediti di dubbia esigibilità).
Province e città metropolitane potranno incrementare le proprie unità di personale a tempo
indeterminato entro gli spazi assunzionali forniti, pur sempre in coerenza con i piani triennali dei
fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato
dall’organo di revisione.
Qualora il rapporto tra la spesa per il personale e le entrate correnti risultasse superiore al valore
soglia, gli enti adotteranno un percorso di graduale riduzione annuale del rapporto, applicando un
turn over inferiore al 100%, in modo da ritornare entro il 2025 all’interno dei parametri prefissati.

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CISL Funzione Pubblica

Da ultimo, nel caso in cui l’obbiettivo non venisse raggiunto entro il 2025, l’ente dovrà applicare un
turn over pari al 30% fino a quando non sarà di nuovo in equilibrio con il valore soglia.
I predetti parametri possono essere aggiornati ogni cinque anni.

Invece, per quanto riguarda il limite al trattamento accessorio di cui all’art. 23, co. 2 del D.Lgs. n.
75/2017, al fine di garantire l’invarianza del valore medio pro-capite dei fondi per la contrattazione
integrativa e degli stanziamenti per le posizioni organizzative, anche per province e città
metropolitane è confermato che verrà preso come base di calcolo il personale in servizio al 31
dicembre 2018. Sul punto si specifica che, sia nel decreto che stabilisce i valori soglia per le
Regioni (Dpcm 3 settembre 2019) sia nel decreto che stabilisce i valori soglia per i comuni (il
documento è stato approvato in Conferenza Stato-Città, ma ancora non è stato pubblicato in
Gazzetta Ufficiale) è stata introdotta una formula che impedisce l’adeguamento in diminuzione,
ovvero il limite al trattamento accessorio non potrà comunque scendere al di sotto delle previsioni
dell’anno 2016 quindi la norma si applicherà solo in caso di maggiori assunzioni.

Personale con contratti flessibili delle Province (Art. 17)

L’art. 17 comma 1 prevede un ulteriore incremento della capacità assunzionale delle Province. Oltre
all’abrogazione della norma (art. 1, comma 421, legge 190/2014) che prevedeva un obbligo di
riduzione della dotazione organica delle Province in misura pari al 50% della spesa del personale di
ruolo alla data di entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56, viene previsto che, fermo
restando il nuovo meccanismo per le assunzioni a tempo indeterminato stabilito dal Decreto
Crescita, le province possono avvalersi di personale con contratto di lavoro flessibile nel limite del
50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nel 2009.

Misure di sostegno ai piccoli comuni (art. 18, comma 2)

L’art. 18 co. 2 del DL Milleproroghe introduce misure di sostegno per i piccoli comuni, come
definiti nell’art. 1 co. 2 della L. n. 158/2017 (ovvero i comuni con popolazione residente fino a
5.000 abitanti nonché i comuni istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione
fino a 5.000 abitanti).
Si demanda al Formez Pa, in via sperimentale per il triennio 2020-2022, l’attuazione di misure di
sostegno delle attività istituzionali fondamentali dei piccoli comuni, ovvero la realizzazione di
azioni di supporto specialistico per consentire lo svolgimento/sviluppo di servizi di base (bilancio,
personale, acquisti, contratti e appalti, trasparenza e anticorruzione, digitalizzazione etc.) Le misure
saranno coordinate dal Dipartimento della funzione pubblica, attraverso il Piano triennale delle
azioni concrete per l’efficienza della pubblica amministrazione. La finalità della norma è quella di
fornire un supporto professionale qualificato – sia in sede, che a distanza – alle amministrazioni che
ne facciano richiesta poichè, a causa delle piccole dimensioni e delle croniche carenze di personale,
non dispongono di specifiche professionalità atte a far fronte alle funzioni fondamentali.
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