Rumore, mitigazione del rischio e sanzioni - dott. Mauro Prada - ARPA Lombardia - Corso di formazione

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Rumore, mitigazione del rischio e sanzioni - dott. Mauro Prada - ARPA Lombardia - Corso di formazione
Corso di formazione

 Rumore, mitigazione del rischio
 e sanzioni
 dott. Mauro Prada – ARPA Lombardia
Rumore, mitigazione del rischio e sanzioni - dott. Mauro Prada - ARPA Lombardia - Corso di formazione
Indice

 • Cenni di acustica: il suono e come si misura

 • Normativa

 • Mitigazione

 • Sanzioni

 Rumore 2020 Mauro Prada
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Suono

 Definizione: il SUONO è una variazione rapida della pressione
 (perturbazione) che si propaga in mezzi elastici come un’onda

 PRESSIONE SONORA: differenza rispetto alla pressione statica;
 viene rilevata dall’orecchio pur avendo valori estremamente piccoli,
 molti ordini di grandezza inferiore alla pressione atmosferica

 Studio delle ONDE: fenomeni di riflessione,
 trasmissione e diffrazione
 Per descrivere e studiare onde nei Interferenze costruttive e distruttive
 fluidi:
 - eq. Di Eulero
 1 2 
 - Eq. di continuità Eq ONDA: ∇2 = 2 2
 - Eq. di stato termodinamico

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Grandezze

 0
 Velocità di propagazione = = 331,6 / 
 
 Periodo T [s] è il tempo necessario a compiere
 un’oscilazione completa
 Frequenza f [Hz] = 1/T

 Lunghezza d’onda =cT [m]

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Percezione uditiva ed effetti del rumore

 L’orecchio umano è in grado di percepire una pressione sonora
 minima di 20 Pa mentre pressioni di 60 Pa generano panico

 La risposta soggettiva è maggiormente correlata all’energia, al
 quadrato della pressione e quindi il campo di variazione è 10^12 → è
 opportuno usare una scala logaritmica

 2
 Livello di Pressione Sonora = 10 2 [dB]
 0

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LOGARITMO

Logaritmo in base a di b è quel numero c per cui a elevato c mi dà l’argomento b
 = = 

Operazioni con i logaritmi:

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Calcoli con i decibel: scala logaritmica

L'uso di una unità di misura su base logaritmica e non lineare comporta alcune considerazioni inerenti al
rumore che viene percepito quando sono presenti più sorgenti: si deve tenere presente che i livelli in dB
non si possono sommare direttamente. Pertanto date due sorgenti scorrelate di pressione p1 e p2, che
corrispondono ai livelli sonori Lp1 e Lp2 è errato dire Lpt = Lp1+ Lp2.
Infatti:
Lpt= 10 * log10 ( (p12+p22)/p02)
Questa relazione porta ad alcuni casi particolari:

1) Quando ad una sorgente sonora di pressione p1 se ne affianca una uguale si ha che il livello sonoro
 complessivo è di soli 3 dB superiore ad uno dei livelli sonori componenti: infatti se p1=p2=p allora
 Lpt= 10 * log10 ( 2p2/p02)= 10 * log10 2 + 20*log10(p/p0) = 3 + Lp
ad es.: 70 dB + 70 dB = 73 dB
2) Quando ad un livello residuo si somma una sorgente di intensità molto minore il contributo di
quest’ultima è poco rilevante
Ad es.: LR = 42,0 e LS = 33,5 -> Leq= 42,5 (42,0 dB + 33,5 dB =42,5 dB)

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Sorgente Livello [dB] Percezione umana
Turboreattore 150 Dolore
Sirena Clacson a 1 m 130 Dolore
Martello Perforatore 120 Dolore
Concerto rock, 110 Molto Fastidio
carotatrice
Autoveicolo su 100 Molto fastidio
autostrada
Voce gridata 90 Fastidio
Conversazione normale 60 Interferenza nelle
 Conversazioni
Strada tranquilla 40 Possibile
 deconcentrazione
Bisbiglio, fruscio foglie 30 Calma, silenzio

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Sensibilità acustica – sensazione sonora

• Sensibilità dell’orecchio in funzione dell’intensità e della
 frequenza: da 20 Hz a 20000 Hz

 La curva dei 30 phon viene presa a riferimento per calcolare dB(A)
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Come misuro il suono

 Livello sonoro equivalente

 T periodo di integrazione a
 discrezione del misuratore

 La misura avviene attraverso una catena di misura di cui alle classe 1 delle norme
 EN60651/1994 e EN 60804/1994
 certificata SIT – ora LAT (Laboratorio di Taratura Accreditato ACCREDIA) almeno ogni 2 anni

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Tecniche di misura: il microfono

 Trasduttore che trasforma pressione sonora in tensione elettrica:
 – Magnetodinamici
 – A condensatore (variazione di capacità)
 – piezoelettrici

 Devono essere sottoposti a calibrazione
 periodica mediante CALIBRATORI ACUSTICI
 da inizio a fine misura il risultato non deve
 discostarsi per più di 0,5 dB

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Fonometro
• I misuratori di livello sonoro sono
 composti da:

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Misura di una sorgente specifica

 STEP:
 - Misuro il rumore ambientale (LA),
 - Spengo la sorgente, misuro il rumore residuo (LR)
 LD = (LA-LR)
 - Determino se esistono componenti tonali e/o impulsive: +KT, +KTB, +KI (3)
 - Determino se la sorgente è a tempo parziale : -KP (
Conduzione della misura
 TL: Tempo a lungo termine, insieme sufficientementoe ampio di TR all’interno
 del quale si valutano i valori di attenzione
 TR: Tempo di
 riferimento

 TO

 TM

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Analisi Statistica dei livelli sonori

I livelli statistici sono rappresentati da Lx in cui x è la percentuale di campioni che superano
quel valore, ad es, L90 =33,5 dB(A) indica che per il 90% del tempo il segnale ha avuto un
livello superiore a 33,5 dB(A).
• L1, L5 ed L10 identificano i picchi
• L90, L95, L99 identificano il rumore di fondo
Utili, ad esempio per individuare una sorgente fissa con strada

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Mascherare eventi

 Se durante la misura accadono eventi imprevisti slegati dalla sorgente da monitorare (es. cane che
 abbaia) è possibile mascherare l’evento per non inserirlo nel computo del Livello Equivalente

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Condizioni meteorologiche e incertezza di misura

Le misure devono essere condotte nel rispetto del DM 16/3/1998 allegato B punto 7:
• In assenza di nebbia e/o neve pioggia;
• Con velocità del vento al ricettore < 5 m/s;
• Microfono munito di cuffia antivento (per le misure in esterno)

 Tutte le misure hanno una incertezza, occorre tenerne conto soprattutto in casi prossimi al
 limite.
 I risultati finali vanno comunque arrotondati a 0,5 dB

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Modelli matematici

• ISO 9613 Acoustics – Attenuation of sound during propagation outdoors
 – Part 1: Calculation of the absorption of sound by the atmosphere
 – Part 2: general method of calculation
• ISO 17534 Acoustics – Software for the calculation of sound outdoors

 INPUT MODELLO OUTPUT

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TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA

• La legge quadro 447/95 ha introdotto la figura del
 Tecnico Competente in Acustica ambientale,
 idoneo ad effettuare misurazioni, verificare il
 rispetto dei valori definiti dalle norme.
• Il D. Lgs 42 del 17/02/2017 ha introdotto novità
 per tale figura, le competenze per la tenuta
 dell’elenco e il riconoscimento del TCA sono
 passate dalle Regioni al Ministero dell’Ambiente
 della Tutela del Territorio e del Mare
https://agentifisici.isprambiente.it/enteca/home.php

• Il TCA deve aver conseguito un master universitario con almento 12 crediti in tema di acustica
 o aver superato con profitto l’esame finale di un corso in acustica per tecnici competenti
 secondo lo schema riportato in allegato 2 (180 ore) o aver conseguito il titolo di dottore di
 ricerca con una tesi di dottorato in acustica ambientale
• Il TCA ha l’obbligo di aggiornamento professionale (in 5 anni partecipare ad almeno 30 ore di
 formazione)

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NORMATIVA NAZIONALE

• DPCM 1/3/1991: Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e
 nell’ambiente esterno
• LEGGE QUADRO 447/1995: tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo
 dall’inquinamento acustico
• D.Lgs. 42 17/2/2017: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE DELLA NORMATIVA
 NAZIONALE IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO, AI SENSI DELL’ARTICOLO 19,
 COMMA 2, LETTERE a), b), c), d) e), f) e h) DELLA LEGGE 30 OTTOBRE 2014, N. 161
• DPCM 14/11/1997: valori assoluti di immissione
• DPCM 05/12/1997: Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici
• DMA 16/3/1998: tecniche di misurazione e di rilevamento dell’inquinamento acustico

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Definizioni da art. 2 L.447/95
• a) inquinamento acustico: l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare
 fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni
 materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli
 ambienti stessi;
• b) ambiente abitativo: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato
 per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la
 disciplina di cui al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti
 sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive;
• c) sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il
 cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali,
 commerciali ed agricole; gli impianti eolici; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei
 mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative;
• d) sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese nella lettera c);
• e) valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in
 prossimità della sorgente stessa;
• d-bis) sorgente sonora specifica: sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del potenziale
 inquinamento acustico e che concorre al livello di rumore ambientale, come definito dal decreto di cui all’articolo 3, comma
 1, lettera c);
• f) valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore
 nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;
• g) valore di attenzione: il valore di immissione, indipendente dalla tipologia della sorgente e dalla classificazione acustica del
 territorio della zona da proteggere, il cui superamento obbliga ad un intervento di mitigazione acustica e rende applicabili,
 laddove ricorrono i presupposti, le azioni previste all’articolo 9;
• h) valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le
 metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge.
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Normativa Regionale

 LAZIO: LR 18 del 3/8/2001 «Disposizioni in materia di inquinamento acustico per la pianificazione ed il
 risanamento del territorio- modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n.14 (B.U.Lazio 10 agosto
 2001, n.22, suppl.ord. n.5)»

 Al seguente link documento contenente la situazione aggiornata sulla normativa regionale (Tab 13.6):
 https://www.isprambiente.gov.it/files2020/pubblicazioni/stato-ambiente/annuario-2020/13_Rumore_Finale_2019.pdf

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Valutazione rumore ambientale

• Criterio assoluto (di zona): livelli accettabili secondo il dpcm 1/3/1991

 Classe Giorno dB(A) 06-22 Notte dB(A) 22-06
 I Particolarmente protetta 50 40
 II Prevalentemente residenziale 55 45
 III Tipo misto 60 50
 IV Intensa attività umana 65 55
 V Prevalentemente industriale 70 60
 VI Esclusivamente industriale 70 70

• Criterio differenziale (non applicabile in zona industriale; applicabile sopra una soglia 40 e
 30 dB(A) misurato in ambiente abitativo a finestre chiuse o 50 giorno e 40 notte a finestre
 aperte):dpcm 1/3/1991
 ➢ 5 dB(A) di giorno e +3 dB(A) di notte

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CLASSIFICAZIONE ACUSTICA
La legge impone ai Comuni l’obbligo di provvedere alla classificazione acustica del proprio
territorio, atto che deve essere coordinato con gli altri piani di regolamentazione e pianificazione
locale quali il Piano di Governo del Territorio o il Piano Urbano del Traffico. I limiti di riferimento e
la definizione delle classi per la zonizzazione acustica sono dettati dal DPCM 14/11/1997
• RENDERE COERENTI LA DESTINAZIONE URBANISTICA E LA QUALITA’ ACUSTICA
 DELL’AMBIENTE
• Evidenziare l’incompatibilità presenti nelle destinazioni d’uso
• Quantificare le necessità di intervento di bonifica acustica
• Individuare i soggetti che hanno l’obbligo di ridurre le immissioni

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D.P.C.M. 14/11/1997

 Limiti di emissione (tabella A 14/11/1997)
 Classe Giorno dB(A) Notte dB(A)

 I Particolarmente protetta 45 35
 II Prevalentemente residenziale 50 40
 III Tipo misto 55 45
 IV Intensa attività umana 60 50
 V Prevalentemente industriale 65 55
 VI Esclusivamente industriale 65 65

 Limiti di immissione presso i ricettori abitativi (tabella B 14/11/1997)
 Classe Giorno dB(A) Notte dB(A)

 I Particolarmente protetta 50 40
 II Prevalentemente residenziale 55 45
 III Tipo misto 60 50 Criterio differenziale di
 IV Intensa attività umana 65 55 immissione per gli impianti
 V Prevalentemente industriale 70 60 installati dopo il 1996
 VI Esclusivamente industriale 70 70

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D.Lgs. 42 del 17/02/2017

 • Art.9 comma 1.3 introduce «il valore limite di immissione specifico, valore massimo del
 contributo della sorgente specifica misurato in ambiente esterno ovvero in facciata al
 ricettore»
 • -> in attesa istituzione commissione ai sensi art.8 per approvazione decreti che rendano
 coerenti i limiti e descrittori acustici

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Mitigazioni acustiche

 • Accurata manutenzione di tutti gli organi rotanti
 • Flussi aeraulici e scarichi direzionali da progettare accuratamente
 • Barriere acustiche fonoassorbenti

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Ordinanze contingibili ed urgenti - Art.9 Legge 447/95

 1. Qualora sia richiesta da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o
 dell'ambiente il sindaco, il presidente della provincia, il presidente della giunta
 regionale, il prefetto, il Ministro dell'ambiente, - secondo quanto previsto dall'articolo 8
 della legge 3 marzo 1987, n. 59, e il Presidente del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle
 rispettive competenze, con provvedimento motivato, possono ordinare il ricorso
 temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni
 sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività. Nel caso di servizi
 pubblici essenziali, tale facoltà è riservata esclusivamente al Presidente del Consiglio dei
 ministri.
 2. Restano salvi i poteri degli organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti, alla tutela
 della sicurezza pubblica

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Sanzioni amministrative – art 10 Legge 447/95

 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale, chiunque non ottempera al
 provvedimento legittimamente adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 9, è
 punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.000 euro a
 20.000 euro.
 2. Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni
 sonore, supera i valori limite di cui all'articolo 2, comma 1, fissati ai sensi
 dell’articolo 3, comma 1, lettera a), è punito con la sanzione amministrativa del
 pagamento di una somma da 1.000 euro a 10.000 euro.
 3. La violazione dei regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 e delle disposizioni dettate in
 applicazione della presente legge dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni, è
 punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 20.000
 euro.

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Sanzioni penali: art. 659 c.p.
«Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone»

 • L`unico strumento di tutela penale in materia di inquinamento da rumore resta ancora oggi,
 se si escludono le norme relative agli ambienti di lavoro, l`art. 659 c.p.
 • Prevede due distinte ipotesi di reato:
 – una, contemplata dal primo comma, che punisce il disturbo della pubblica quiete da chiunque
 determinato e cagionato con modalità espressamente e tassativamente determinate;
 – l`altra, disciplinata dal secondo comma, che punisce le attività rumorose, industriali o
 professionali, esercitate in difformità dalle prescrizioni di legge o dalle disposizioni
 dell`autorità.
 • L`art. 659 c.p. è inserito nel codice penale tra le contravvenzioni concernenti l`ordine
 pubblico e la tranquillità pubblica.

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Impianti AIA

 Qualora i controlli siano eseguiti, a seguito di esposto, su un’azienda con Autorizzazione
 Integrata Ambientale (AIA), le attività si configurano come ispezione straordinaria per la
 specifica matrice dell’inquinamento acustico e l’eventuale accertamento del superamento dei
 limiti di legge seguirà l’iter previsto per i controlli AIA

 (Parte II del Testo Unico Ambientale D.Lgs 152/06 e smi)

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Ultime NOTE

 • Livello Differenziale di immissione va misurato in ambiente abitativo, ci si può trovare
 nell’impossibilità di accedere ad abitazioni private specie in periodo notturno -> si può
 procedere a misure in esterno e formulare simulazioni modellistiche per l’interno
 • Rumorosità stradale non rientra nel calcolo dell’immissione (DPCM 14/11/97)
 • Circolare 6 settembre 2004 Min Ambiente:
 – Conferma applicabilità del criterio differenziale (art.4 DPCM 14/11/1997) nei comuni sprovvisti di
 classificazione acustica
 – Ribadisce quanto previsto dall’art. 6 DPCM 1/3/1991: limiti massimi di immissione nei comuni non
 zonizzati
 – Punto 6: chiarisce che per quanto riguarda l’individuazione degli impianti a ciclo produttivo
 continuo, è sufficiente trovarsi in una delle due condizioni previste dall’art. 2 del DM 11/12/1996:
 a) quello di cui non è possibile interrompere l'attività senza provocare danni all'impianto stesso,
 pericolo di incidenti o alterazioni del prodotto o per necessità di continuità finalizzata a garantire
 l'erogazione di un servizio pubblico essenziale;
 b) quello il cui esercizio è regolato da contratti collettivi nazionali di lavoro o da norme di legge, sulle
 ventiquattro ore per cicli settimanali, fatte salve le esigenze di manutenzione;

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