Roma - 13 Aprile 2016 - Sala Convegni - Sede dell'ODCEC di Roma - ODCEC Roma

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Roma - 13 Aprile 2016 - Sala Convegni - Sede dell'ODCEC di Roma - ODCEC Roma
Roma – 13 Aprile 2016
Sala Convegni - Sede dell’ODCEC di Roma
Roma - 13 Aprile 2016 - Sala Convegni - Sede dell'ODCEC di Roma - ODCEC Roma
Barbara CAVALLI
               Dirigente del Registro imprese di Roma
Dal 1° gennaio 2015 dirige la struttura cui è affidata la tenuta del
Registro delle Imprese, del Repertorio delle notizie economico-
amministrative e dell’Albo provinciale delle imprese artigiane,
provvedendo all’emissione dei relativi certificati ed alla gestione dei
connessi servizi alle imprese.
Dirige e coordina le verifiche della sussistenza dei requisiti richiesti
dalle vigenti disposizioni sulle attività regolamentate (D.M. 37/2008;
L.122/92…) e quelle che disciplinano gli ausiliari del commercio
(mediatori, agenti e rappresentanti ecc).
Sovraintende alle attività di sportello ed ai servizi vari, come ad
esempio, il Commercio con l’estero, la vidimazione dei libri ecc.
Presidia le procedure relative all’applicazione del diritto annuale.
Cura le relazioni con l'utenza del Registro Imprese.
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Roma - 13 Aprile 2016 - Sala Convegni - Sede dell'ODCEC di Roma - ODCEC Roma
Alcuni flash
sulle ultime novità

   Barbara CAVALLI
Dirigente del Registro imprese di Roma

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LA NUOVA MODULISTICA 6.8

    Il decreto direttoriale del Mi.S.E. del 22 giugno 2015 ha
    approvato la nuova modulistica che integra la precedente
    versione definita con DD del 18 ottobre 2013.
    Dal 11 novembre 2015 non vengono più accettate
    pratiche redatte con release inferiori
    E’ ora possibile gestire:
     •     il processo di accorpamento delle Camere di Commercio;
     •    le PMI e startup innovative, in particolare:
         •      i dati delle PMI innovative in analogia a quanto fatto per le startup innovative
         •      il recepimento in forma strutturata della dichiarazione del possesso dei requisiti delle
                imprese startup e PMI innovative
         •      il passaggio senza interruzione da impresa startup a PMI innovativa
     •       il decesso, recesso ed esclusione del socio;
     •       la nuova sezione speciale “alternanza scuola lavoro”.
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presentazione a cura della Camera di Commercio di Roma Area IV Registro Imprese
PMI e startup innovative
                         http://startup.registroimprese.it

•   Nuove modalità per l'iscrizione alla sezione speciale del Registro Imprese
    riservata alle Start-up innovative e alle PMI Innovative - introdotte con il
    D.L. n. 3/2015 - convertito nella L. n. 33/2015 del 24 marzo 2015
•   Introdotte le nuove voci di variazione

        A proposito:… (D.L. n. 179/2012 art. 25)
        14. Le informazioni di cui ai commi 12 e 13 debbono essere aggiornate
        con cadenza non superiore a sei mesi e sono sottoposte al regime di
        pubblicità di cui al comma 10.
        15. Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei
        mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il rappresentante legale della
        start-up innovativa o dell'incubatore             certificato attesta il
        mantenimento del possesso dei requisiti previsti rispettivamente dal
        comma 2 e dal comma 5 e deposita tale dichiarazione presso l'ufficio
        del registro delle imprese.

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AZIONI INTRAPRESE AL RIGUARDO

 • Mailing alle 476 start - up iscritte nella sezione
   speciale del Registro delle imprese di Roma
 • Avviata la cancellazione delle prime start-up
   per decadenza

http://startup.registroimprese.it/startup/document/Guida_Startup_Innovativa.pdf

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NUOVA SEZIONE SPECIALE PER
«ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO»

 Già per l’anno scolastico 2015/16, la Legge n. 107/2015 c.d. «Buona Scuola» all’art. 1,
 comma 41, ha previsto l’istituzione del Registro Nazionale per l’alternanza Scuola-
 lavoro composto da:
    • un’area aperta e consultabile gratuitamente in cui sono visibili le imprese e gli enti
       pubblici e privati disponibili a svolgere percorsi di alternanza
    • una sezione speciale del Registro Imprese a cui devono iscriversi le imprese per
       l’alternanza Scuola-Lavoro
 La una nuova sezione speciale del Registro delle Imprese è la sezione Q
 Gli interventi in modulistica prevedono - per le imprese già iscritte al Registro Imprese -
 nuovi codici sul riquadro «ALTRI ATTI E FATTI SOGGETTI A ISCRIZIONE E DEPOSITO» sia
 per le società che per le imprese individuali (modulo S2 riquadro 20 e modulo I2
 riquadro 31)

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Prime azioni intraprese al riguardo
                     Dal 12 ottobre 2015
                 attivata la sezione speciale
                     in via sperimentale
Link del sito della CCIAA di Roma:
http://www.rm.camcom.it/pagina1158_alternanza-scuola-lavoro.html

Video:
http://scuolalavoro.registroimprese.it/rasl/welcome
La piattaforma web è oggi in corso di completamento. Attraverso il portale si potrà:
a) ricercare i soggetti ospitanti; b) ottenere i riferimenti utili; c) informarsi sull’iter da seguire
(saranno disponibili delle guide); d) ottenere visibilità delle imprese iscritte

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OBBLIGO DI ISCRIZIONE DELLA
  CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

  •    SOCIETA’ : D.L. n. 185/2008 conv. in L. n. 2/2009
  •    IMPRESE INDIVIDUALI: D.L. n. 179/2012 conv. in L. n. 221/2012

Le caselle PEC delle imprese confluiscono nell’INI-PEC, l'Indice nazionale della posta elettronica
certificata.
L’INI-PEC (https://www.inipec.gov.it) è stato pensato con l'intento di semplificare la
comunicazione tra cittadini, imprese, professionisti e istituzioni raccogliendo gli indirizzi di
posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti di tutta Italia. Ad oggi, il sito
contiene circa 4,5 mln di indirizzi PEC impresa e circa 1,3 mln di indirizzi PEC professionisti

       Sia l'iscrizione che la variazione dell'indirizzo di PEC
       al Registro Imprese sono gratuite poiché esenti da
       bolli, diritti, tariffe

                                                                                          9
I REQUISITI
   VALIDA (dominio valido, no CEC-PAC ecc)
   UNIVOCA (esclusivamente riconducibile ad un unico titolare)
   NON REVOCATA (validità temporale limitata: alla scadenza va rinnovata)
   ATTIVA (una volta ottenuta, va attivata)
NOTA BENE:
L’AGID - Agenzia per l’Italia Digitale, concordando con l’avviso ministeriale concernente la necessità
dell’iscrizione di un indirizzo di Pec univoco per ciascuna impresa (societaria o individuale), ha
ribadito l’assoluta necessità di assicurare che anche l’indirizzo di Pec dei professionisti sia
singolarmente ed univocamente riconducibile ai medesimi

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Azioni che stiamo intraprendendo al riguardo

A seguito della costituzione di un gruppo di lavoro in Unioncamere, è stato chiesto
ai Ministeri competenti di meglio declinare le direttive del provvedimento del luglio
2015. Nelle more, alcune Camere pilota, in accordo con i rispettivi Giudici del
Registro (Roma è fra queste), hanno inteso avviare comunque una procedura di
cancellazione d’ufficio (o – meglio di iscrizione della cancellazione) delle PEC non
valide ricorrendo a procedure massive anche grazie all’apporto materiale della
società InfoCamere. Al riguardo, si consiglia di consultare il sito internet della
Camera (probabilmente dal 20 aprile p.v.) per verificare l’eventuale avvio di
procedimento per le caselle PEC di interesse.

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OBBLIGO DI PAGAMENTO
                      DELLA
    TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA
 Interpello N. 954-364/2014 art. 11 Legge 27 Luglio
  2000 n. 2012
     Proposto dalla Confederazione Italiana degli Esercenti
     Commercianti della Campania (CIDEC Campania) in caso di
     SCIA, in particolare per il Commercio all’ingrosso

 Interpello n. 904-682/2015 art. 11 Legge 27 Luglio 2000
  n. 212
     Proposto dall’ Unione Regionale delle Camere di Commercio della
     Lombardia (UNIONCAMERE LOMBARDIA)
     In caso di SCIA in particolare per le attività di installazione impianti,
     autoriparazione, pulizia e facchinaggio
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La nuova guida interattiva
                  agli adempimenti societari
                          «WIDGET»
Di cosa si tratta: E’ uno strumento on line creato dal sistema camerale e messo a disposizione
di imprese, professionisti e associazioni e che fornisce un chiaro e sintetico quadro dei
principali adempimenti pubblicitari nei confronti del registro delle imprese e delle altre
pubbliche amministrazioni destinatarie della ComUnica. La guida non tratta gli adempimenti
relativi alle imprese individuali, alle denunce REA e al deposito dei bilanci. Per ogni tipologia di
adempimento societario è disponibile una scheda che ne riporta gli elementi essenziali

Perché: «Al fine di garantire condizioni di uniformità informativa su tutto il territorio
nazionale» art. 8, comma 2 della L. n. 580/1993 e s.m.i.

Quando: una volta verificate tutte le eventuali difformità anche il relazione agli orientamenti
del Giudice del Registro delle Imprese di Roma

Come: Mediante pubblicazione del link http://vsri.intra.infocamere.it/vsri/ sul sito internet
della Camera di commercio di Roma dopo un periodo di adeguata pubblicità

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SCIOGLIMENTO E
LIQUIDAZIONE DELLE SOCIETA’
         DI CAPITALI

       Palma CARBONE
     Responsabile Posizione Organizzativa
              ATTI SOCIETARI
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Palma CARBONE
               Responsabile Posizione Organizzativa
                        ATTI SOCIETARI

Principali funzioni svolte:
• Domande di iscrizione al Registro delle Imprese presentate in
   formato digitale per via telematica o su supporto informatico di
   atti costitutivi e modificativi di imprese societarie
   (es. Nomina e rinnovo di cariche sociali; Atti di trasferimento di quote
   sociali; Atti di fusione e di scissione; Atti di scioglimento e liquidazione;
   Atti di trasferimento azienda; Iscrizione e modifica PEC societarie;
   Bilanci finali di liquidazione)
• Domande di deposito al Registro delle Imprese (es. Bilanci)
• Provvedimenti di rifiuto di iscrizioni e depositi nel Registro
  Imprese
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CAUSA DI SCIOGLIMENTO NELLE S.P.A., S.R.L., COOPERATIVE

L’art. 2484 c.c. disciplina le cause di scioglimento delle società per azioni, in accomandita per
azioni ed a responsabilità limitata.
L’accertamento del verificarsi di una causa di scioglimento prevista dal 1 al numero 5 della
predetta disposizione è di competenza dell’organo amministrativo.
Gli effetti dello scioglimento si determinano solo dalla data dell’iscrizione nel Registro delle
Imprese della dichiarazione con cui l’organo amministrativo accerta la causa di scioglimento
Per l’iscrizione dello scioglimento nel Registro delle Imprese deve essere presentata una
domanda sottoscritta da un amministratore con allegata la copia del verbale del consiglio di
amministrazione o della dichiarazione dell’amministratore unico (in questo ultimo caso la
modulistica può assumere valore di dichiarazione) a seconda del modello di governance adottato
dalla società.
Gli amministratori devono “senza indugio” accertare il verificarsi di una causa di scioglimento e
procedere agli adempimenti pubblicitari. In caso di ritardo od omissione sono responsabili dei
danni subiti dalla società, dai creditori sociali e dai terzi.
Se gli amministratori non provvedono al suddetto adempimento, lo scioglimento viene accertato
dal Tribunale su istanza dei singoli soci o amministratori ovvero dai sindaci

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NOMINA DEL LIQUIDATORE

Nelle società di capitali il procedimento di liquidazione è obbligatorio; non può
essere omesso.

Gli amministratori, contestualmente all’accertamento della causa di scioglimento,
devono convocare l’assemblea dei soci per la nomina del liquidatore.
Se l’assemblea non viene convocata, il Tribunale dispone la nomina di un liquidatore
su istanza di un singolo socio o amministratore ovvero dei sindaci.
Il liquidatore deve richiedere l’iscrizione della propria nomina nel Registro delle
Imprese entro 30 giorni dalla notizia della nomina (art. 2488 - art. 2383 c.c.)

Gli amministratori cessano dalla carica dall’iscrizione nel Registro delle Imprese
della nomina del liquidatore e pertanto la nomina del liquidatore non ha efficacia
prima di tale data (art. 2487 bis comma 3)

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DEPOSITO   DEL                    BILANCIO              FINALE           DI
LIQUIDAZIONE

Compiuta la liquidazione, i liquidatori devono redigere il BILANCIO FINALE di
LIQUIDAZIONE

Il BILANCIO FINALE – sottoscritto dal liquidatore – e accompagnato dalla RELAZIONE dei
Sindaci e/o del soggetto incaricato della revisione contabile (qualora nominato) deve
essere DEPOSITATO nel Registro Imprese

Qualora ci siano somme da ripartire, deve essere allegato anche il PIANO di RIPARTO
dopo l’avvenuta registrazione presso l’Agenzia delle Entrate

ATTENZIONE:
Non è possibile redigere e depositare il bilancio finale di liquidazione
PRIMA che la nomina del liquidatore sia stata iscritta nel Registro
delle Imprese
                                                                                18
DEPOSITO DEL BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE e
 RICHIESTA DI CANCELLAZIONE
Con il deposito del BILANCIO FINALE di LIQUIDAZIONE il liquidatore può
richiedere la cancellazione della società, allegando la copia del verbale
dell’assemblea totalitaria dei soci che approva il bilancio finale di liquidazione
all’unanimità. Se vi sono somme da ripartire, nel verbale di assemblea i soci
dovranno anche dare quietanza dei pagamenti e autorizzazione al liquidatore
per chiedere la cancellazione dal Registro delle Imprese.

In alternativa:

Il liquidatore può allegare la copia delle diverse quietanze rilasciate da tutti i
soci ovvero la relativa dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi
degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000

Il bilancio finale di liquidazione e il verbale dell’assemblea dei soci,
attestante l’approvazione, NON DEVONO avere data ANTECEDENTE
l’iscrizione della carica del Liquidatore nel RI
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DIMISSIONI DEI MEMBRI DEL
   COLLEGIO SINDACALE

      Palma CARBONE
    Responsabile Posizione Organizzativa
             ATTI SOCIETARI

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L’ORIENTAMENTO DEL GIUDICE DEL REGISTRO E
DEL TRIBUNALE DI ROMA
 L’art. 2401 c.c. prevede che, in caso di rinunzia di un sindaco effettivo, subentrano i
 supplenti in ordine di età e, qualora con i sindaci supplenti non si completa il
 Collegio Sindacale, deve essere convocata l’assemblea dei soci per deliberare la
 nomina dei Sindaci subentranti.

 Le dimissioni di un sindaco dall’incarico hanno, quindi, effetto immediato quando
 è possibile l’automatica sostituzione dello stesso con il sindaco supplente.

 DA SEGNALARE:
 Non è giuridicamente ammissibile far venir meno, attraverso le dimissioni,
 l’operatività del collegio sindacale e privare la società del suo organo di controllo.

 Tale orientamento, espresso dal Giudice del Registro delle Imprese e dal Tribunale di
 Roma, è confermato anche dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ., Sez. I,
 23/02/2005; Cass. Civ., Sez. I 4/5/2012).

                                                                                    21
DIMISSIONI DI TUTTI I COMPONENTI DEL
  COLLEGIO SINDACALE
A seguito delle dimissioni dell’intero Collegio Sindacale o di un numero di Sindaci
che non renda più possibile alcuna ulteriore sostituzione con i membri supplenti, gli
amministratori devono convocare l’assemblea dei soci per la nomina dei nuovi
componenti

In caso di omissione o di ingiustificato ritardo nella convocazione dell’assemblea da
parte degli amministratori, l’assemblea stessa – ai sensi dell’art. 2406 c.c. – deve
essere convocata dal Collegio Sindacale

L’eventuale impossibilità di funzionamento dell’assemblea o la continua inattività
della stessa è causa di scioglimento della società sensi dell’art. 2484 c.c. n. 3 ed - in
tal caso - l’organo amministrativo ex art. 2485 c.c. deve accertare il verificarsi della
predetta causa di scioglimento della società per impossibilità di funzionamento o
continua inattività dell’assemblea

Nel caso in cui gli amministratori omettano il predetto adempimento, il Tribunale, su
istanza anche dei Sindaci, accerta il verificarsi della causa di scioglimento con
decreto che deve essere iscritto nel Registro delle Imprese                      22
DIMISSIONI DEL COLLEGIO SINDACALE
ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO D’ISCRIZIONE
AI SENSI DELL’ART. 2190 c.c.

 L’ orientamento espresso finora sia dal Giudice del Registro che dal Tribunale di
 Roma non appare in contrasto con quanto riportato nella Circolare del Mi.S.E. n.
 3687/c del 9 febbraio 2016 dove lo stesso Mi.S.E. precisa la necessità di attivazione
 di un procedimento ai sensi dell’art. 2190 c.c. qualora l’organo amministrativo non
 provveda a richiedere l’iscrizione nel Registro della cessazione del sindaco
 dimissionario ai sensi dell’art. 2400 c.c.

 Quanto previsto dalla predetta circolare non trova applicazione laddove le
 dimissioni dei sindaci siano prive di effetti e non comportino pertanto la
 cessazione dall’incarico, come nel caso delle dimissioni di tutti i componenti del
 Collegio Sindacale o di un numero di sindaci che non renda più possibile alcuna
 ulteriore sostituzione

                                                                                  23
Novità per la
«CAMPAGNA BILANCI 2016»
e criticità nella trasmissione dei depositi

         Giovanni DI IORIO
            Responsabile Procedimento
                                         24
NOVITA’ CAMPAGNA BILANCI 2016
Dal 2010 le società di capitali e le cooperative hanno obbligo di
redazione del bilancio d’esercizio in formato XBRL
La tassonomia da utilizzare per la formazione delle istanza XBRL
per il 2016 è la versione «2015-12-14» disponibile sul sito
dell’Agenzia per l’Italia Digitale e scaricabile dal sito di XBRL Italia
all’indirizzo http://it.xbrl.org/xbrl-italia/tassonomie/bilanci-principi-contabili-italiani/
Questa versione è obbligatoria per i bilanci chiusi il 31.12.2015 o
successivamente, ed approvati in assemblea dal 1° marzo 2016

Il sistema camerale rende disponibili tutte le istruzioni per i bilanci
e la compilazione della nota integrativa in formato XBRL
all’indirizzo internet WebTelemaco:
         https://webtelemaco.infocamere.it/newt/public.htm
                      Inoltre InfoCamere rende disponibile sul sito
             tebeni.infocamere.it/teniWeb/jsp/index.jsp
   uno strumento gratuito per verificare la validità formale di una istanza XBRL
                prima del suo deposito nel Registro delle Imprese.
                                                                                               25
Sono attualmente NON SOGGETTI al formato XBRL le seguenti
tipologie di bilanci:
• Bilancio di società estere avente sede secondaria in Italia
   (modulo B codice atto 715)
• Bilancio sociale (modulo B codice atto 716)
• Situazione patrimoniale di impresa sociale (modulo B codice
   atto 717)
• Situazione patrimoniale delle società di mutuo soccorso
   (modulo B codice atto 717)
• Bilancio consolidato di società di persone (modulo B codice
   atto 721)
• Bilancio finale di liquidazione (modulo S3 codice atto 730)

                                                                26
IRREGOLARITA’ RISCONTRATE
       NEL DEPOSITO DEI BILANCI

VERBALI CON DATE O DELIBERE INCONGRUENTI

Vengono trasmesse più copie di un medesimo verbale relativo
all’approvazione del bilancio da parte dell’assemblea dei soci che
differiscono in merito alla data o quanto deliberato.

In tal caso deve essere trasmessa la copia corretta trascritta sul
libro dei verbali delle assemblee e la conformità a quanto trascritto
deve essere attestata dal professionista incaricato o da un
amministratore       tramite    apposita    dichiarazione    firmata
digitalmente.

                                                                 27
….segue

Deposito a rettifica di un bilancio precedentemente depositato
nel Registro delle Imprese (errore materiale)

Esclusivamente nel caso di mero errore materiale, si potrà
procedere direttamente ad un nuovo deposito del bilancio con
tutta la documentazione presentata precedentemente.

Alla domanda dovrà essere allegata una dichiarazione
dell’amministratore (firmata digitalmente), che evidenzi le
differenze rispetto al deposito precedente (ovviamente non
devono essere variate le poste di bilancio) e che attesti che le
rettifiche apportate ai documenti contabili non richiedono
l’approvazione dell’assemblea dei soci.

                                                             28
….segue

Deposito a rettifica di un bilancio precedentemente depositato
nel Registro delle Imprese (errore sostanziale)

Qualora, successivamente al deposito già effettuato, si accertino
degli errori sostanziali, quali l'errata o l’omessa compilazione di
parti dello stesso, è necessario che l'assemblea provveda ad una
nuova approvazione.

Si dovrà, quindi, procedere ad un nuovo deposito del bilancio, con
allegata tutta la documentazione prevista e dovrà essere richiesta
l’iscrizione dell'elenco dei soci riferito alla nuova data di
approvazione, per le società tenute a tale adempimento

                                                                29
…segue

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ DEL BILANCIO E DEGLI
ALLEGATI

Se il bilancio (prospetto contabile e nota integrativa) in XBRL è
sottoscritto digitalmente da un amministratore della società che
sottoscrive altresì digitalmente i documenti allegati NON occorre
alcuna dichiarazione di conformità.

In caso di presentazione del bilancio da parte di professionista
incaricato, quest’ultimo deve apporre, nell’apposito campo
previsto in calce alla nota integrativa in formato XBRL, la
dichiarazione di conformità che deve essere apposta anche su
ciascun documento allegato al bilancio.

                                                              30
LA DENUNCIA DI INIZIO
           ATTIVITA’:
Requisiti ed esercizio dell’impresa artigiana
(artt. 6 e 7 della Legge regionale n. 3/2015)
          Antonella VALENTI
         Responsabile Posizione Organizzativa
                   ARTIGIANATO
                                                31
Antonella VALENTI
                 Responsabile Posizione Organizzativa
                              ARTIGIANATO
Principali funzioni svolte:
• Gestione, su delega della Regione Lazio, dell’Albo delle Imprese
   Artigiane attraverso il coordinamento della Segreteria della
   Commissione Provinciale per l’artigianato – oggi Commissario ad
   acta - e la gestione dei rapporti con la Commissione Regionale per
   l’artigianato
• Domande di iscrizione, modifica e cancellazione all’Albo delle
   Imprese Artigiane e al Registro delle Imprese, presentate in formato
   digitale per via telematica, di imprese individuali e societarie
   artigiane (es. Iscrizione imprese individuali con attività artigiane,
   denunce inizio attività artigiane di imprese societarie)
• Gestione previdenza artigiana e rapporti con l’INPS
                                                                   32
TIPICITA’ DELL’IMPRESA ARTIGIANA
•    Prevalenza della partecipazione al lavoro tecnico-manuale da parte dell’imprenditore

•    Il lavoro manuale deve essere il fattore di produzione prevalente

•    Nel caso di attività normate, ovvero che richiedono il possesso di requisiti tecnico
     professionali tale concetto è ancora più stringente. Infatti, il Legislatore regionale ha
     stabilito che i requisiti debbano essere posseduti personalmente dal titolare/socio
     artigiano (art. 7 comma 2 L.R. n. 3/2015)
            la CPA di Roma applica in modo rigoroso tale disposto escludendo qualsiasi
               ipotesi di Responsabili Tecnici diversi dal titolare e dalla compagine sociale
               anche qualora la carica tecnica sia riferita ad una attività secondaria rispetto
               alla attività principale artigiana

•    Nel caso di impresa esercitata in forma collettiva, permangono delle criticità di
     interpretazione della norma che, in realtà, è di facile lettura (art. 7 comma 4 della L.R.
     n. 3/2015)

•   Si specifica che, dal computo della maggioranza dei soci che prendono parte al lavoro,
    sono esclusi coloro che svolgono attività puramente amministrative
    (Parere CRA del 29/09/2003)                                                    33
ATTIVITA’ ARTIGIANE E ATTIVITA’ NON ARTIGIANE

•   E’ artigiana un’attività diretta alla produzione e alla trasformazione di beni, anche
    semilavorati, o alla prestazione di servizi (art. 6 comma 1)

•   «Sono escluse dall’oggetto dell’impresa artigiana le attività agricole, di prestazione di
    servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni e di
    somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo che siano esclusivamente
    strumentali, accessorie o complementari all’esercizio dell’impresa» (art. 6 comma 2)

Lo svolgimento di un'attività commerciale da parte di un titolare d'impresa
artigiana è ammissibile solo quando può dirsi attinente all'attività principale
dell'impresa, ossia solo quando è riconducibile, per affinità ed assimilazione,
all'attività principale, nel rigoroso rispetto del principio della prevalenza della
partecipazione professionale e personale del titolare dell’impresa artigiana

                                                                                     34
…SEGUE
• L’accertamento della effettiva strumentalità ed accessorietà non è
  semplice, in particolare in materia di somministrazione e commercio
  alimentare rispetto ad una attività artigiana di laboratorio alimentare

• La nuova legge regionale ha introdotto un solo elemento di certezza
  escludendo in ogni caso il servizio assistito di somministrazione

• Stante i pochi elementi di certezza desumibili dalle norme, l’istruttoria
  viene fatta volta per volta interloquendo con l’impresa tramite lo
  strumento del sospeso e diario messaggi e naturalmente nei casi dubbi si
  procede ex post a richiedere l’accertamento della polizia locale per
  verificare l’effettività dell’esercizio in forma artigiana dell’impresa

                                                                     35
LUOGO DI ESERCIZIO E LIMITI DIMENSIONALI

• L’impresa artigiana può essere esercitata in luogo fisso o in forma ambulante
  limitatamente a quelle attività che non necessitano per loro natura di appositi
  locali in sede fissa o di posteggio (art. 6 comma 4)

• Sempre più di frequentemente, si assiste – viceversa - alla dichiarazione di
  attività che, per loro natura, richiedono un laboratorio, ma che vengono
  esercitate «presso terzi» o presso il domicilio del cliente (es. autolavaggio,
  incastonatore pietre preziose, tappezziere…)
  Anche in questi casi vengono chiesti chiarimenti sulle modalità di esercizio per
  capire se permane lo status di imprenditore con propria dotazione aziendale
  ovvero si dissimuli un prestatore d’opera o un rapporto di lavoro subordinato

                                                                           36
….segue

• L’impresa artigiana può avvalersi di apposite unità locali per lo
  svolgimento di una o più fasi del processo imprenditoriale: per quanto
  riguarda la necessità della partecipazione al processo produttivo da
  parte dell'imprenditore, questa non può essere unicamente intesa in
  senso fisico e continuativo; l'importante è che vi sia una partecipazione
  costante e prevalente, e che l'imprenditore artigiano sia responsabile
  dell'intera impresa

• Infine si richiama l’attenzione sull’art. 9 della L.R. n. 3/2015 che
  stabilisce i limiti dimensionali delle imprese artigiane mettendo nel
  computo sia l’apporto dei soci che dei dipendenti

                                                                       37
LA DENUNCIA DI INIZIO
          ATTIVITA’
         Ausiliari del commercio:
Casi particolari nel possesso dei requisiti
   per l’intermediazione immobiliare
            Roberta PETRINI
        Responsabile Posizione Organizzativa
      ESAMI E ABILITAZIONI PROFESSIONALI
                                               38
Roberta PETRINI
                 Responsabile Posizione Organizzativa
             ESAMI E ABILITAZIONI PROFESSIONALI
Principali funzioni svolte:
• Iscrizioni e depositi al Registro imprese e denunce al Repertorio Economico
  Amministrativo con relativa gestione delle attività economiche di agenti e
  rappresentanti di commercio, agenti di affari in mediazione, mediatore
  marittimo e spedizioniere
• Gestione esami relativi alle attività economiche di agenti di affari in
  mediazione, mediatori marittimi, raccomandatari marittimi
• Gestione del Ruolo periti ed esperti
• Gestione passaggio di tutti i soggetti iscritti alla data del 12 maggio 2012 dai
  soppressi Albi, Ruoli ed Elenchi al Registro imprese e al REA e conseguente
  aggiornamento delle posizioni Registro imprese e REA
• Rilascio tessere di riconoscimento per attività economiche ex Albi e Ruoli –
  Direttiva servizi
                                                                            39
VARIAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
Attivita’ Economiche ex direttiva servizi
Frequentemente non vengono comunicati i requisiti del nuovo legale
rappresentante

OPERATIVITA’ CORRETTA
Deve essere allegata alla pratica telematica di variazione del legale
rappresentante il Modello Ministeriale (SCIA) previsto dai DD.MM. del
26/10/2011 (agenti di affari in mediazione, agenti di commercio,
mediatori marittimi, spedizionieri) compilato in tutte le sue parti e
sottoscritto dal nuovo legale rappresentante
(Vedi Parere Mi.S.E. Prot. 31735 del 9/03/2015)

N.B: Coincidenza della carica di Legale Rappresentante e di Preposto

                                                                       40
REQUISITO PROFESSIONALE PER AGENTI DI AFFARI IN
MEDIAZIONE: VALIDITA’ ISCRIZIONE NEL SOPPRESSO RUOLO

 Dal 13 MAGGIO 2016 l’iscrizione nel soppresso Ruolo degli Agenti
 di Affari in mediazione non costituirà più requisito professionale
 ai fini della denuncia di attività al Registro delle Imprese secondo
 quanto previsto dall’art. 11 comma 3 del DM 26/10/2011

 Ne consegue che i requisiti professionali consentiti agli aspiranti mediatori già iscritti
 nel soppresso Ruolo saranno solo:

 •   diploma di scuola media superiore e superamento dell’esame camerale dopo
     avere frequentato corso di preparazione propedeutico
                                            oppure
 •   Iscrizione nell’apposita sezione del REA ai fini del mantenimento dei requisiti
     effettuata entro 90 giorni dalla cessazione dell’attività di mediazione

                                                                                              41
LA DENUNCIA DI INIZIO
          ATTIVITA’:
La disciplina della cd «meccatronica» alla
           luce dei recenti pareri

        Alessia CORATELLA
        Responsabile Posizione Organizzativa
        REA –ATTI IMPRESE INDIVIDUALI

                                               42
Alessia CORATELLA
                 Responsabile Posizione Organizzativa
                 REA –ATTI IMPRESE INDIVIDUALI
Principali funzioni svolte:
• Domande di iscrizione e deposito al Registro imprese e denunce al
  Repertorio Economico Amministrativo presentate in formato digitale per via
  telematica o su supporto informatico (es. Istanze imprese individuali;
  Associazioni; Fondazioni; Comitati e gli altri Enti non societari; Denunce di
  attività imprese societarie e individuali)
• Denunce al Repertorio Economico Amministrativo presentate per via
  telematica o su supporto informatico di attività soggette a leggi speciali
  (autoriparazione; installazione impianti; commercio all’ingrosso; imprese di
  pulizia e facchinaggio)
• Estrazione elenchi merceologici
• Rilascio Visure e Certificati Albi, Ruoli e Registri
                                                                          43
ATTIVITA’ DI AUTORIPARAZIONE
                          LEGGE 5 febbraio 1992, n. 122
 «Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina
 dell'attività di autoriparazione»
 Ha istituito le seguenti sezioni:
 • MECCANICA E MOTORISTICA
 • ELETTRAUTO
 • GOMMISTA
 • CARROZZERIA
                         LEGGE 11 dicembre 2012 , n. 224
 «Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la
 disciplina dell'attività di autoriparazione»
 Ha ridefinito le sezioni:
 • MECCATRONICA
 • GOMMISTA
 • CARROZZERIA                                                              44
NOVITA’ DELLA NUOVA LEGGE
 1. AGGIORNAMENTO FORMAZIONE PROFESSIONALE

 2. NORME TRANSITORIE PER IMPRESE GIA’ ATTIVE:

       •   IMPRESE ABILITATE GIA’ SIA ALLA MECCANICA E MOTORISTICA SIA
           ALL’ELETTRAUTO: SONO ABILITATE DI DIRITTO ALLA MECCATRONICA

       •   IMPRESE ABILITATE AD UNA SOLA SEZIONE: POSSONO PROSEGUIRE
           L’ATTIVITA’ FINO AL 5/01/2015 (TERMINE ENTRO IL QUALE DOVRANNO
           FORMARE I PREPOSTI) OVVERO, SE I PRESUPPOSTI SONO ULTRA
           55ANNI, OPERARE FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL’ETA’ PREVISTA
           PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PENSIONE

                                                                     45
IL PRIMO INTERVENTO DEL Mi.S.E.
 Circolare Mi.S.E. n. 3659/c dell’11/03/2013

 Premesse:
          Interpretare la norma evitando ostacoli all’esercizio dell’attività
          La «meccatronica» non è la somma algebrica delle sezioni
           «meccanica», «motoristica» ed «elettrauto»

 Orientamenti Operativi:
            Revisione requisiti culturali
            Valutazione dell’esperienza
            Divieto di effettuare sperequazioni tra imprese già operanti e nuove
             imprese

                   APERTURA DEI TERMINI TRANSITORI
                     ALLE IMPRESE NEO-COSTITUITE                                 46
I SUCCESSIVI INTERVENTI DEL Mi.S.E.
 PARERE DEL 27 GENNAIO 2016 ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI TRIESTE
     IL MINISTERO COMUNICA:
         Rinvia alla precedente Circolare per la valutazione dei
          titoli di studio
         Chiusura del periodo transitorio per le nuove imprese
          connesso alla conclusione dei primi due cicli di
          formazione

 PARERE DEL 17 MARZO 2016 ALLA REGIONE LAZIO
     IL MINISTERO COMUNICA:
     Chiusura del periodo transitorio alla data del 5 Gennaio 2015
     per le nuove imprese che richiedono il riconoscimento
     dell’abilitazione sulla base della valutazione dell’esperienza
     professionale
                                                                  47
LE ATTIVITA’ DELLA CAMERA DI
         COMMERCIO DI ROMA
 Nuova valutazione dei titoli di studio, alla luce delle indicazioni
  del Mi.S.E., disponibile presto sul sito istituzionale

 Contatti con la Regione Lazio per avere certezza dello stato di
  attuazione della formazione professionale

 Adesione alle indicazioni del Mi.S.E. sulla chiusura dei termini
  transitori, con le seguenti modalità:
    Il 5/1/2015, per il riconoscimento dell’abilitazione alla
     «meccatronica» sulla base della valutazione dell’esperienza
     professionale
    Il 2/5/2016, per il riconoscimento parziale dell’abilitazione (o
     solo «meccanica e motoristica» o solo «elettrauto»), in
     attesa della formazione professionale dei preposti
                                                                 48
CANCELLAZIONI D’UFFICIO
   ex art. 2490 u.c. del codice civile
Società di capitali in stato di liquidazione che non hanno
     depositato il bilancio per tre anni consecutivi

          Angela M. MARCIANO
          Responsabile Posizione Organizzativa
     GESTIONE INNOVAZIONI E SERVIZI GENERALI
                                                       49
Angela M. MARCIANO
             Responsabile Posizione Organizzativa
        GESTIONE INNOVAZIONI E SERVIZI GENERALI

Principali funzioni svolte:

• Gestione dei procedimenti di cancellazione d’ufficio ex art. 2490 c.c.
  e D.P.R. n. 247/2004

• Gestione dei procedimenti di cancellazione d’ufficio relativi alle
  società Cooperative segnalate dal Ministero dello Sviluppo
  economico

• Gestione relazioni con l’utenza – Contact Center e Centralino
                                                                       50
CANCELLAZIONI D’UFFICIO DAL REGISTRO IMPRESE
La cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese è prevista per:

•   Imprese individuali e società di persone non più operative, ai sensi del
    D.P.R. n. 247 del 23 Luglio 2004 (Regolamento di semplificazione del procedimento
    relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal Registro delle Imprese)

•   Società di capitali in liquidazione che, per oltre tre anni consecutivi, non
    abbiano depositato il bilancio d’esercizio - durante la fase di liquidazione -
    come previsto dall'art. 2490, 6° comma del Codice Civile

•   Società Cooperative art. 10 Legge 23 luglio 2009 n. 99 – previo adozione di
    provvedimenti sanzionatori in sede di Vigilanza del Mi.S.E.

         •    Parere Mi.S.E. Prot. 20316 del 5 marzo 2009
              Evidenzia che non si può procedere nei casi di CONSORZI

                                                                                               51
….segue
                     Cosa stabilisce la norma
Art. 2490. Bilanci in fase di liquidazione.
I liquidatori devono redigere il bilancio e presentarlo, alle scadenze previste per il bilancio di esercizio della
società, per l'approvazione all'assemblea o, nel caso previsto dal terzo comma dell'articolo 2479, ai soci.
Si applicano, in quanto compatibili con la natura, le finalità e lo stato della liquidazione, le disposizioni degli
articoli 2423 e seguenti.
Nella relazione i liquidatori devono illustrare l'andamento, le prospettive, anche temporali, della
liquidazione, ed i princìpi e criteri adottati per realizzarla.
Nella nota integrativa i liquidatori debbono indicare e motivare i criteri di valutazione adottati.
Nel primo bilancio successivo alla loro nomina i liquidatori devono indicare le variazioni nei criteri di
valutazione adottati rispetto all'ultimo bilancio approvato, e le ragioni e conseguenze di tali variazioni. Al
medesimo bilancio deve essere allegata la documentazione consegnata dagli amministratori a norma del
terzo comma dell'articolo 2487-bis, con le eventuali osservazioni dei liquidatori.
Quando sia prevista una continuazione, anche parziale, dell'attività di impresa, le relative poste di bilancio
devono avere una indicazione separata; la relazione deve indicare le ragioni e le prospettive della
continuazione; la nota integrativa deve indicare e motivare i criteri di valutazione adottati.
Qualora per oltre tre anni consecutivi non venga depositato il bilancio di cui al
presente articolo, la società è cancellata d'ufficio dal registro delle imprese con gli
effetti previsti dall'articolo 2495.

                                                                                                          52
…segue
                             Cosa facciamo
La cancellazione è disposta con provvedimento del Conservatore del Registro
delle Imprese

Il procedimento prevede che l'Ufficio, a seguito dell’avvenuto riscontro delle
condizioni descritte dalla norma, inviti le imprese – mediante preavvisi
recapitati a mezzo PEC o lettera raccomandata sia alla società che ai liquidatori
pro tempore - a provvedere al deposito dei bilanci di esercizio mancanti ovvero
a far pervenire osservazioni opportunamente documentate pena l'adozione del
provvedimento di cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese con gli
effetti di cui all'art. 2495 c.c.

Gli elenchi delle imprese cancellate sono disponibili sulla pagina del sito
istituzionale della Camera di Commercio di Roma al seguente Link:
http://www.rm.camcom.it/pagina690_cancellazioni-dufficio-dal-registro-
imprese.html                                                          53
EFFETTI ESTINTIVI DELLA SOCIETA’ - NUOVO ART. 2495                                                          c.c.
Il secondo comma dell’art. 2495 - così come riformulato con il D.Lgs. 17
gennaio 2003 n. 6 - ha introdotto una previsione espressa di pubblicità
costitutiva
 «…Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far
valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio
finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La
domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società»

Fin da subito la Suprema Corte e i Giudici di merito hanno avviato un
percorso di pronunce concordi nell’assegnare efficacia estintiva alla
cancellazione dal Registro Imprese della società

Sezioni Unite Cassazione sentenza n. 4026/2010
Tribunale di Roma sezione VIII sentenza n. 13478 del 21/06/2011
Sezioni Unite Cassazione sentenza n. 6070/2013

                                                                                                               54
SI PUO’ FARE LA SEGNALAZIONE AI FINI DELL’AVVIO DEL
PROCEDIMENTO DI CANCELLAZIONE?

Parere Mi.S.E. Prot. 105791 del 5 giugno 2014

«…Si condivide l’adozione del principio dell’ordine cronologico di
trattazione delle pratiche basato sul numero REA e sulla data di
liquidazione, anzi si sottolinea l’importanza di aderire costantemente a
tale criterio per esigenze di giustizia e trasparenza, indipendentemente da
una eventuale segnalazione con la quale si manifesta l’interesse ad una
immediata cancellazione da parte dell’interessato, salvo che la
segnalazione non evidenzi motivi oggettivi di urgenza e che
l’accoglimento degli stessi non determini alcun danno per i
controinteressati e terzi e/o non alteri la parità di condizioni»

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