Roma - 13 Aprile 2016 - Sala Convegni - Sede dell'ODCEC di Roma - ODCEC Roma
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Barbara CAVALLI Dirigente del Registro imprese di Roma Dal 1° gennaio 2015 dirige la struttura cui è affidata la tenuta del Registro delle Imprese, del Repertorio delle notizie economico- amministrative e dell’Albo provinciale delle imprese artigiane, provvedendo all’emissione dei relativi certificati ed alla gestione dei connessi servizi alle imprese. Dirige e coordina le verifiche della sussistenza dei requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni sulle attività regolamentate (D.M. 37/2008; L.122/92…) e quelle che disciplinano gli ausiliari del commercio (mediatori, agenti e rappresentanti ecc). Sovraintende alle attività di sportello ed ai servizi vari, come ad esempio, il Commercio con l’estero, la vidimazione dei libri ecc. Presidia le procedure relative all’applicazione del diritto annuale. Cura le relazioni con l'utenza del Registro Imprese. 2
LA NUOVA MODULISTICA 6.8 Il decreto direttoriale del Mi.S.E. del 22 giugno 2015 ha approvato la nuova modulistica che integra la precedente versione definita con DD del 18 ottobre 2013. Dal 11 novembre 2015 non vengono più accettate pratiche redatte con release inferiori E’ ora possibile gestire: • il processo di accorpamento delle Camere di Commercio; • le PMI e startup innovative, in particolare: • i dati delle PMI innovative in analogia a quanto fatto per le startup innovative • il recepimento in forma strutturata della dichiarazione del possesso dei requisiti delle imprese startup e PMI innovative • il passaggio senza interruzione da impresa startup a PMI innovativa • il decesso, recesso ed esclusione del socio; • la nuova sezione speciale “alternanza scuola lavoro”. 4 presentazione a cura della Camera di Commercio di Roma Area IV Registro Imprese
PMI e startup innovative http://startup.registroimprese.it • Nuove modalità per l'iscrizione alla sezione speciale del Registro Imprese riservata alle Start-up innovative e alle PMI Innovative - introdotte con il D.L. n. 3/2015 - convertito nella L. n. 33/2015 del 24 marzo 2015 • Introdotte le nuove voci di variazione A proposito:… (D.L. n. 179/2012 art. 25) 14. Le informazioni di cui ai commi 12 e 13 debbono essere aggiornate con cadenza non superiore a sei mesi e sono sottoposte al regime di pubblicità di cui al comma 10. 15. Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il rappresentante legale della start-up innovativa o dell'incubatore certificato attesta il mantenimento del possesso dei requisiti previsti rispettivamente dal comma 2 e dal comma 5 e deposita tale dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese. 5
AZIONI INTRAPRESE AL RIGUARDO • Mailing alle 476 start - up iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese di Roma • Avviata la cancellazione delle prime start-up per decadenza http://startup.registroimprese.it/startup/document/Guida_Startup_Innovativa.pdf 6
NUOVA SEZIONE SPECIALE PER «ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO» Già per l’anno scolastico 2015/16, la Legge n. 107/2015 c.d. «Buona Scuola» all’art. 1, comma 41, ha previsto l’istituzione del Registro Nazionale per l’alternanza Scuola- lavoro composto da: • un’area aperta e consultabile gratuitamente in cui sono visibili le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili a svolgere percorsi di alternanza • una sezione speciale del Registro Imprese a cui devono iscriversi le imprese per l’alternanza Scuola-Lavoro La una nuova sezione speciale del Registro delle Imprese è la sezione Q Gli interventi in modulistica prevedono - per le imprese già iscritte al Registro Imprese - nuovi codici sul riquadro «ALTRI ATTI E FATTI SOGGETTI A ISCRIZIONE E DEPOSITO» sia per le società che per le imprese individuali (modulo S2 riquadro 20 e modulo I2 riquadro 31) 7
Prime azioni intraprese al riguardo Dal 12 ottobre 2015 attivata la sezione speciale in via sperimentale Link del sito della CCIAA di Roma: http://www.rm.camcom.it/pagina1158_alternanza-scuola-lavoro.html Video: http://scuolalavoro.registroimprese.it/rasl/welcome La piattaforma web è oggi in corso di completamento. Attraverso il portale si potrà: a) ricercare i soggetti ospitanti; b) ottenere i riferimenti utili; c) informarsi sull’iter da seguire (saranno disponibili delle guide); d) ottenere visibilità delle imprese iscritte 8
OBBLIGO DI ISCRIZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA • SOCIETA’ : D.L. n. 185/2008 conv. in L. n. 2/2009 • IMPRESE INDIVIDUALI: D.L. n. 179/2012 conv. in L. n. 221/2012 Le caselle PEC delle imprese confluiscono nell’INI-PEC, l'Indice nazionale della posta elettronica certificata. L’INI-PEC (https://www.inipec.gov.it) è stato pensato con l'intento di semplificare la comunicazione tra cittadini, imprese, professionisti e istituzioni raccogliendo gli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti di tutta Italia. Ad oggi, il sito contiene circa 4,5 mln di indirizzi PEC impresa e circa 1,3 mln di indirizzi PEC professionisti Sia l'iscrizione che la variazione dell'indirizzo di PEC al Registro Imprese sono gratuite poiché esenti da bolli, diritti, tariffe 9
I REQUISITI VALIDA (dominio valido, no CEC-PAC ecc) UNIVOCA (esclusivamente riconducibile ad un unico titolare) NON REVOCATA (validità temporale limitata: alla scadenza va rinnovata) ATTIVA (una volta ottenuta, va attivata) NOTA BENE: L’AGID - Agenzia per l’Italia Digitale, concordando con l’avviso ministeriale concernente la necessità dell’iscrizione di un indirizzo di Pec univoco per ciascuna impresa (societaria o individuale), ha ribadito l’assoluta necessità di assicurare che anche l’indirizzo di Pec dei professionisti sia singolarmente ed univocamente riconducibile ai medesimi 10
Azioni che stiamo intraprendendo al riguardo A seguito della costituzione di un gruppo di lavoro in Unioncamere, è stato chiesto ai Ministeri competenti di meglio declinare le direttive del provvedimento del luglio 2015. Nelle more, alcune Camere pilota, in accordo con i rispettivi Giudici del Registro (Roma è fra queste), hanno inteso avviare comunque una procedura di cancellazione d’ufficio (o – meglio di iscrizione della cancellazione) delle PEC non valide ricorrendo a procedure massive anche grazie all’apporto materiale della società InfoCamere. Al riguardo, si consiglia di consultare il sito internet della Camera (probabilmente dal 20 aprile p.v.) per verificare l’eventuale avvio di procedimento per le caselle PEC di interesse. 11
OBBLIGO DI PAGAMENTO DELLA TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA Interpello N. 954-364/2014 art. 11 Legge 27 Luglio 2000 n. 2012 Proposto dalla Confederazione Italiana degli Esercenti Commercianti della Campania (CIDEC Campania) in caso di SCIA, in particolare per il Commercio all’ingrosso Interpello n. 904-682/2015 art. 11 Legge 27 Luglio 2000 n. 212 Proposto dall’ Unione Regionale delle Camere di Commercio della Lombardia (UNIONCAMERE LOMBARDIA) In caso di SCIA in particolare per le attività di installazione impianti, autoriparazione, pulizia e facchinaggio 12
La nuova guida interattiva agli adempimenti societari «WIDGET» Di cosa si tratta: E’ uno strumento on line creato dal sistema camerale e messo a disposizione di imprese, professionisti e associazioni e che fornisce un chiaro e sintetico quadro dei principali adempimenti pubblicitari nei confronti del registro delle imprese e delle altre pubbliche amministrazioni destinatarie della ComUnica. La guida non tratta gli adempimenti relativi alle imprese individuali, alle denunce REA e al deposito dei bilanci. Per ogni tipologia di adempimento societario è disponibile una scheda che ne riporta gli elementi essenziali Perché: «Al fine di garantire condizioni di uniformità informativa su tutto il territorio nazionale» art. 8, comma 2 della L. n. 580/1993 e s.m.i. Quando: una volta verificate tutte le eventuali difformità anche il relazione agli orientamenti del Giudice del Registro delle Imprese di Roma Come: Mediante pubblicazione del link http://vsri.intra.infocamere.it/vsri/ sul sito internet della Camera di commercio di Roma dopo un periodo di adeguata pubblicità 13
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLE SOCIETA’ DI CAPITALI Palma CARBONE Responsabile Posizione Organizzativa ATTI SOCIETARI 14
Palma CARBONE Responsabile Posizione Organizzativa ATTI SOCIETARI Principali funzioni svolte: • Domande di iscrizione al Registro delle Imprese presentate in formato digitale per via telematica o su supporto informatico di atti costitutivi e modificativi di imprese societarie (es. Nomina e rinnovo di cariche sociali; Atti di trasferimento di quote sociali; Atti di fusione e di scissione; Atti di scioglimento e liquidazione; Atti di trasferimento azienda; Iscrizione e modifica PEC societarie; Bilanci finali di liquidazione) • Domande di deposito al Registro delle Imprese (es. Bilanci) • Provvedimenti di rifiuto di iscrizioni e depositi nel Registro Imprese 15
CAUSA DI SCIOGLIMENTO NELLE S.P.A., S.R.L., COOPERATIVE L’art. 2484 c.c. disciplina le cause di scioglimento delle società per azioni, in accomandita per azioni ed a responsabilità limitata. L’accertamento del verificarsi di una causa di scioglimento prevista dal 1 al numero 5 della predetta disposizione è di competenza dell’organo amministrativo. Gli effetti dello scioglimento si determinano solo dalla data dell’iscrizione nel Registro delle Imprese della dichiarazione con cui l’organo amministrativo accerta la causa di scioglimento Per l’iscrizione dello scioglimento nel Registro delle Imprese deve essere presentata una domanda sottoscritta da un amministratore con allegata la copia del verbale del consiglio di amministrazione o della dichiarazione dell’amministratore unico (in questo ultimo caso la modulistica può assumere valore di dichiarazione) a seconda del modello di governance adottato dalla società. Gli amministratori devono “senza indugio” accertare il verificarsi di una causa di scioglimento e procedere agli adempimenti pubblicitari. In caso di ritardo od omissione sono responsabili dei danni subiti dalla società, dai creditori sociali e dai terzi. Se gli amministratori non provvedono al suddetto adempimento, lo scioglimento viene accertato dal Tribunale su istanza dei singoli soci o amministratori ovvero dai sindaci 16
NOMINA DEL LIQUIDATORE Nelle società di capitali il procedimento di liquidazione è obbligatorio; non può essere omesso. Gli amministratori, contestualmente all’accertamento della causa di scioglimento, devono convocare l’assemblea dei soci per la nomina del liquidatore. Se l’assemblea non viene convocata, il Tribunale dispone la nomina di un liquidatore su istanza di un singolo socio o amministratore ovvero dei sindaci. Il liquidatore deve richiedere l’iscrizione della propria nomina nel Registro delle Imprese entro 30 giorni dalla notizia della nomina (art. 2488 - art. 2383 c.c.) Gli amministratori cessano dalla carica dall’iscrizione nel Registro delle Imprese della nomina del liquidatore e pertanto la nomina del liquidatore non ha efficacia prima di tale data (art. 2487 bis comma 3) 17
DEPOSITO DEL BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE Compiuta la liquidazione, i liquidatori devono redigere il BILANCIO FINALE di LIQUIDAZIONE Il BILANCIO FINALE – sottoscritto dal liquidatore – e accompagnato dalla RELAZIONE dei Sindaci e/o del soggetto incaricato della revisione contabile (qualora nominato) deve essere DEPOSITATO nel Registro Imprese Qualora ci siano somme da ripartire, deve essere allegato anche il PIANO di RIPARTO dopo l’avvenuta registrazione presso l’Agenzia delle Entrate ATTENZIONE: Non è possibile redigere e depositare il bilancio finale di liquidazione PRIMA che la nomina del liquidatore sia stata iscritta nel Registro delle Imprese 18
DEPOSITO DEL BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE e RICHIESTA DI CANCELLAZIONE Con il deposito del BILANCIO FINALE di LIQUIDAZIONE il liquidatore può richiedere la cancellazione della società, allegando la copia del verbale dell’assemblea totalitaria dei soci che approva il bilancio finale di liquidazione all’unanimità. Se vi sono somme da ripartire, nel verbale di assemblea i soci dovranno anche dare quietanza dei pagamenti e autorizzazione al liquidatore per chiedere la cancellazione dal Registro delle Imprese. In alternativa: Il liquidatore può allegare la copia delle diverse quietanze rilasciate da tutti i soci ovvero la relativa dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 Il bilancio finale di liquidazione e il verbale dell’assemblea dei soci, attestante l’approvazione, NON DEVONO avere data ANTECEDENTE l’iscrizione della carica del Liquidatore nel RI 19
DIMISSIONI DEI MEMBRI DEL COLLEGIO SINDACALE Palma CARBONE Responsabile Posizione Organizzativa ATTI SOCIETARI 20
L’ORIENTAMENTO DEL GIUDICE DEL REGISTRO E DEL TRIBUNALE DI ROMA L’art. 2401 c.c. prevede che, in caso di rinunzia di un sindaco effettivo, subentrano i supplenti in ordine di età e, qualora con i sindaci supplenti non si completa il Collegio Sindacale, deve essere convocata l’assemblea dei soci per deliberare la nomina dei Sindaci subentranti. Le dimissioni di un sindaco dall’incarico hanno, quindi, effetto immediato quando è possibile l’automatica sostituzione dello stesso con il sindaco supplente. DA SEGNALARE: Non è giuridicamente ammissibile far venir meno, attraverso le dimissioni, l’operatività del collegio sindacale e privare la società del suo organo di controllo. Tale orientamento, espresso dal Giudice del Registro delle Imprese e dal Tribunale di Roma, è confermato anche dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ., Sez. I, 23/02/2005; Cass. Civ., Sez. I 4/5/2012). 21
DIMISSIONI DI TUTTI I COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE A seguito delle dimissioni dell’intero Collegio Sindacale o di un numero di Sindaci che non renda più possibile alcuna ulteriore sostituzione con i membri supplenti, gli amministratori devono convocare l’assemblea dei soci per la nomina dei nuovi componenti In caso di omissione o di ingiustificato ritardo nella convocazione dell’assemblea da parte degli amministratori, l’assemblea stessa – ai sensi dell’art. 2406 c.c. – deve essere convocata dal Collegio Sindacale L’eventuale impossibilità di funzionamento dell’assemblea o la continua inattività della stessa è causa di scioglimento della società sensi dell’art. 2484 c.c. n. 3 ed - in tal caso - l’organo amministrativo ex art. 2485 c.c. deve accertare il verificarsi della predetta causa di scioglimento della società per impossibilità di funzionamento o continua inattività dell’assemblea Nel caso in cui gli amministratori omettano il predetto adempimento, il Tribunale, su istanza anche dei Sindaci, accerta il verificarsi della causa di scioglimento con decreto che deve essere iscritto nel Registro delle Imprese 22
DIMISSIONI DEL COLLEGIO SINDACALE ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO D’ISCRIZIONE AI SENSI DELL’ART. 2190 c.c. L’ orientamento espresso finora sia dal Giudice del Registro che dal Tribunale di Roma non appare in contrasto con quanto riportato nella Circolare del Mi.S.E. n. 3687/c del 9 febbraio 2016 dove lo stesso Mi.S.E. precisa la necessità di attivazione di un procedimento ai sensi dell’art. 2190 c.c. qualora l’organo amministrativo non provveda a richiedere l’iscrizione nel Registro della cessazione del sindaco dimissionario ai sensi dell’art. 2400 c.c. Quanto previsto dalla predetta circolare non trova applicazione laddove le dimissioni dei sindaci siano prive di effetti e non comportino pertanto la cessazione dall’incarico, come nel caso delle dimissioni di tutti i componenti del Collegio Sindacale o di un numero di sindaci che non renda più possibile alcuna ulteriore sostituzione 23
Novità per la «CAMPAGNA BILANCI 2016» e criticità nella trasmissione dei depositi Giovanni DI IORIO Responsabile Procedimento 24
NOVITA’ CAMPAGNA BILANCI 2016 Dal 2010 le società di capitali e le cooperative hanno obbligo di redazione del bilancio d’esercizio in formato XBRL La tassonomia da utilizzare per la formazione delle istanza XBRL per il 2016 è la versione «2015-12-14» disponibile sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale e scaricabile dal sito di XBRL Italia all’indirizzo http://it.xbrl.org/xbrl-italia/tassonomie/bilanci-principi-contabili-italiani/ Questa versione è obbligatoria per i bilanci chiusi il 31.12.2015 o successivamente, ed approvati in assemblea dal 1° marzo 2016 Il sistema camerale rende disponibili tutte le istruzioni per i bilanci e la compilazione della nota integrativa in formato XBRL all’indirizzo internet WebTelemaco: https://webtelemaco.infocamere.it/newt/public.htm Inoltre InfoCamere rende disponibile sul sito tebeni.infocamere.it/teniWeb/jsp/index.jsp uno strumento gratuito per verificare la validità formale di una istanza XBRL prima del suo deposito nel Registro delle Imprese. 25
Sono attualmente NON SOGGETTI al formato XBRL le seguenti tipologie di bilanci: • Bilancio di società estere avente sede secondaria in Italia (modulo B codice atto 715) • Bilancio sociale (modulo B codice atto 716) • Situazione patrimoniale di impresa sociale (modulo B codice atto 717) • Situazione patrimoniale delle società di mutuo soccorso (modulo B codice atto 717) • Bilancio consolidato di società di persone (modulo B codice atto 721) • Bilancio finale di liquidazione (modulo S3 codice atto 730) 26
IRREGOLARITA’ RISCONTRATE NEL DEPOSITO DEI BILANCI VERBALI CON DATE O DELIBERE INCONGRUENTI Vengono trasmesse più copie di un medesimo verbale relativo all’approvazione del bilancio da parte dell’assemblea dei soci che differiscono in merito alla data o quanto deliberato. In tal caso deve essere trasmessa la copia corretta trascritta sul libro dei verbali delle assemblee e la conformità a quanto trascritto deve essere attestata dal professionista incaricato o da un amministratore tramite apposita dichiarazione firmata digitalmente. 27
….segue Deposito a rettifica di un bilancio precedentemente depositato nel Registro delle Imprese (errore materiale) Esclusivamente nel caso di mero errore materiale, si potrà procedere direttamente ad un nuovo deposito del bilancio con tutta la documentazione presentata precedentemente. Alla domanda dovrà essere allegata una dichiarazione dell’amministratore (firmata digitalmente), che evidenzi le differenze rispetto al deposito precedente (ovviamente non devono essere variate le poste di bilancio) e che attesti che le rettifiche apportate ai documenti contabili non richiedono l’approvazione dell’assemblea dei soci. 28
….segue Deposito a rettifica di un bilancio precedentemente depositato nel Registro delle Imprese (errore sostanziale) Qualora, successivamente al deposito già effettuato, si accertino degli errori sostanziali, quali l'errata o l’omessa compilazione di parti dello stesso, è necessario che l'assemblea provveda ad una nuova approvazione. Si dovrà, quindi, procedere ad un nuovo deposito del bilancio, con allegata tutta la documentazione prevista e dovrà essere richiesta l’iscrizione dell'elenco dei soci riferito alla nuova data di approvazione, per le società tenute a tale adempimento 29
…segue DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ DEL BILANCIO E DEGLI ALLEGATI Se il bilancio (prospetto contabile e nota integrativa) in XBRL è sottoscritto digitalmente da un amministratore della società che sottoscrive altresì digitalmente i documenti allegati NON occorre alcuna dichiarazione di conformità. In caso di presentazione del bilancio da parte di professionista incaricato, quest’ultimo deve apporre, nell’apposito campo previsto in calce alla nota integrativa in formato XBRL, la dichiarazione di conformità che deve essere apposta anche su ciascun documento allegato al bilancio. 30
LA DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA’: Requisiti ed esercizio dell’impresa artigiana (artt. 6 e 7 della Legge regionale n. 3/2015) Antonella VALENTI Responsabile Posizione Organizzativa ARTIGIANATO 31
Antonella VALENTI Responsabile Posizione Organizzativa ARTIGIANATO Principali funzioni svolte: • Gestione, su delega della Regione Lazio, dell’Albo delle Imprese Artigiane attraverso il coordinamento della Segreteria della Commissione Provinciale per l’artigianato – oggi Commissario ad acta - e la gestione dei rapporti con la Commissione Regionale per l’artigianato • Domande di iscrizione, modifica e cancellazione all’Albo delle Imprese Artigiane e al Registro delle Imprese, presentate in formato digitale per via telematica, di imprese individuali e societarie artigiane (es. Iscrizione imprese individuali con attività artigiane, denunce inizio attività artigiane di imprese societarie) • Gestione previdenza artigiana e rapporti con l’INPS 32
TIPICITA’ DELL’IMPRESA ARTIGIANA • Prevalenza della partecipazione al lavoro tecnico-manuale da parte dell’imprenditore • Il lavoro manuale deve essere il fattore di produzione prevalente • Nel caso di attività normate, ovvero che richiedono il possesso di requisiti tecnico professionali tale concetto è ancora più stringente. Infatti, il Legislatore regionale ha stabilito che i requisiti debbano essere posseduti personalmente dal titolare/socio artigiano (art. 7 comma 2 L.R. n. 3/2015) la CPA di Roma applica in modo rigoroso tale disposto escludendo qualsiasi ipotesi di Responsabili Tecnici diversi dal titolare e dalla compagine sociale anche qualora la carica tecnica sia riferita ad una attività secondaria rispetto alla attività principale artigiana • Nel caso di impresa esercitata in forma collettiva, permangono delle criticità di interpretazione della norma che, in realtà, è di facile lettura (art. 7 comma 4 della L.R. n. 3/2015) • Si specifica che, dal computo della maggioranza dei soci che prendono parte al lavoro, sono esclusi coloro che svolgono attività puramente amministrative (Parere CRA del 29/09/2003) 33
ATTIVITA’ ARTIGIANE E ATTIVITA’ NON ARTIGIANE • E’ artigiana un’attività diretta alla produzione e alla trasformazione di beni, anche semilavorati, o alla prestazione di servizi (art. 6 comma 1) • «Sono escluse dall’oggetto dell’impresa artigiana le attività agricole, di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo che siano esclusivamente strumentali, accessorie o complementari all’esercizio dell’impresa» (art. 6 comma 2) Lo svolgimento di un'attività commerciale da parte di un titolare d'impresa artigiana è ammissibile solo quando può dirsi attinente all'attività principale dell'impresa, ossia solo quando è riconducibile, per affinità ed assimilazione, all'attività principale, nel rigoroso rispetto del principio della prevalenza della partecipazione professionale e personale del titolare dell’impresa artigiana 34
…SEGUE • L’accertamento della effettiva strumentalità ed accessorietà non è semplice, in particolare in materia di somministrazione e commercio alimentare rispetto ad una attività artigiana di laboratorio alimentare • La nuova legge regionale ha introdotto un solo elemento di certezza escludendo in ogni caso il servizio assistito di somministrazione • Stante i pochi elementi di certezza desumibili dalle norme, l’istruttoria viene fatta volta per volta interloquendo con l’impresa tramite lo strumento del sospeso e diario messaggi e naturalmente nei casi dubbi si procede ex post a richiedere l’accertamento della polizia locale per verificare l’effettività dell’esercizio in forma artigiana dell’impresa 35
LUOGO DI ESERCIZIO E LIMITI DIMENSIONALI • L’impresa artigiana può essere esercitata in luogo fisso o in forma ambulante limitatamente a quelle attività che non necessitano per loro natura di appositi locali in sede fissa o di posteggio (art. 6 comma 4) • Sempre più di frequentemente, si assiste – viceversa - alla dichiarazione di attività che, per loro natura, richiedono un laboratorio, ma che vengono esercitate «presso terzi» o presso il domicilio del cliente (es. autolavaggio, incastonatore pietre preziose, tappezziere…) Anche in questi casi vengono chiesti chiarimenti sulle modalità di esercizio per capire se permane lo status di imprenditore con propria dotazione aziendale ovvero si dissimuli un prestatore d’opera o un rapporto di lavoro subordinato 36
….segue • L’impresa artigiana può avvalersi di apposite unità locali per lo svolgimento di una o più fasi del processo imprenditoriale: per quanto riguarda la necessità della partecipazione al processo produttivo da parte dell'imprenditore, questa non può essere unicamente intesa in senso fisico e continuativo; l'importante è che vi sia una partecipazione costante e prevalente, e che l'imprenditore artigiano sia responsabile dell'intera impresa • Infine si richiama l’attenzione sull’art. 9 della L.R. n. 3/2015 che stabilisce i limiti dimensionali delle imprese artigiane mettendo nel computo sia l’apporto dei soci che dei dipendenti 37
LA DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA’ Ausiliari del commercio: Casi particolari nel possesso dei requisiti per l’intermediazione immobiliare Roberta PETRINI Responsabile Posizione Organizzativa ESAMI E ABILITAZIONI PROFESSIONALI 38
Roberta PETRINI Responsabile Posizione Organizzativa ESAMI E ABILITAZIONI PROFESSIONALI Principali funzioni svolte: • Iscrizioni e depositi al Registro imprese e denunce al Repertorio Economico Amministrativo con relativa gestione delle attività economiche di agenti e rappresentanti di commercio, agenti di affari in mediazione, mediatore marittimo e spedizioniere • Gestione esami relativi alle attività economiche di agenti di affari in mediazione, mediatori marittimi, raccomandatari marittimi • Gestione del Ruolo periti ed esperti • Gestione passaggio di tutti i soggetti iscritti alla data del 12 maggio 2012 dai soppressi Albi, Ruoli ed Elenchi al Registro imprese e al REA e conseguente aggiornamento delle posizioni Registro imprese e REA • Rilascio tessere di riconoscimento per attività economiche ex Albi e Ruoli – Direttiva servizi 39
VARIAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE Attivita’ Economiche ex direttiva servizi Frequentemente non vengono comunicati i requisiti del nuovo legale rappresentante OPERATIVITA’ CORRETTA Deve essere allegata alla pratica telematica di variazione del legale rappresentante il Modello Ministeriale (SCIA) previsto dai DD.MM. del 26/10/2011 (agenti di affari in mediazione, agenti di commercio, mediatori marittimi, spedizionieri) compilato in tutte le sue parti e sottoscritto dal nuovo legale rappresentante (Vedi Parere Mi.S.E. Prot. 31735 del 9/03/2015) N.B: Coincidenza della carica di Legale Rappresentante e di Preposto 40
REQUISITO PROFESSIONALE PER AGENTI DI AFFARI IN MEDIAZIONE: VALIDITA’ ISCRIZIONE NEL SOPPRESSO RUOLO Dal 13 MAGGIO 2016 l’iscrizione nel soppresso Ruolo degli Agenti di Affari in mediazione non costituirà più requisito professionale ai fini della denuncia di attività al Registro delle Imprese secondo quanto previsto dall’art. 11 comma 3 del DM 26/10/2011 Ne consegue che i requisiti professionali consentiti agli aspiranti mediatori già iscritti nel soppresso Ruolo saranno solo: • diploma di scuola media superiore e superamento dell’esame camerale dopo avere frequentato corso di preparazione propedeutico oppure • Iscrizione nell’apposita sezione del REA ai fini del mantenimento dei requisiti effettuata entro 90 giorni dalla cessazione dell’attività di mediazione 41
LA DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA’: La disciplina della cd «meccatronica» alla luce dei recenti pareri Alessia CORATELLA Responsabile Posizione Organizzativa REA –ATTI IMPRESE INDIVIDUALI 42
Alessia CORATELLA Responsabile Posizione Organizzativa REA –ATTI IMPRESE INDIVIDUALI Principali funzioni svolte: • Domande di iscrizione e deposito al Registro imprese e denunce al Repertorio Economico Amministrativo presentate in formato digitale per via telematica o su supporto informatico (es. Istanze imprese individuali; Associazioni; Fondazioni; Comitati e gli altri Enti non societari; Denunce di attività imprese societarie e individuali) • Denunce al Repertorio Economico Amministrativo presentate per via telematica o su supporto informatico di attività soggette a leggi speciali (autoriparazione; installazione impianti; commercio all’ingrosso; imprese di pulizia e facchinaggio) • Estrazione elenchi merceologici • Rilascio Visure e Certificati Albi, Ruoli e Registri 43
ATTIVITA’ DI AUTORIPARAZIONE LEGGE 5 febbraio 1992, n. 122 «Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione» Ha istituito le seguenti sezioni: • MECCANICA E MOTORISTICA • ELETTRAUTO • GOMMISTA • CARROZZERIA LEGGE 11 dicembre 2012 , n. 224 «Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione» Ha ridefinito le sezioni: • MECCATRONICA • GOMMISTA • CARROZZERIA 44
NOVITA’ DELLA NUOVA LEGGE 1. AGGIORNAMENTO FORMAZIONE PROFESSIONALE 2. NORME TRANSITORIE PER IMPRESE GIA’ ATTIVE: • IMPRESE ABILITATE GIA’ SIA ALLA MECCANICA E MOTORISTICA SIA ALL’ELETTRAUTO: SONO ABILITATE DI DIRITTO ALLA MECCATRONICA • IMPRESE ABILITATE AD UNA SOLA SEZIONE: POSSONO PROSEGUIRE L’ATTIVITA’ FINO AL 5/01/2015 (TERMINE ENTRO IL QUALE DOVRANNO FORMARE I PREPOSTI) OVVERO, SE I PRESUPPOSTI SONO ULTRA 55ANNI, OPERARE FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL’ETA’ PREVISTA PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PENSIONE 45
IL PRIMO INTERVENTO DEL Mi.S.E. Circolare Mi.S.E. n. 3659/c dell’11/03/2013 Premesse: Interpretare la norma evitando ostacoli all’esercizio dell’attività La «meccatronica» non è la somma algebrica delle sezioni «meccanica», «motoristica» ed «elettrauto» Orientamenti Operativi: Revisione requisiti culturali Valutazione dell’esperienza Divieto di effettuare sperequazioni tra imprese già operanti e nuove imprese APERTURA DEI TERMINI TRANSITORI ALLE IMPRESE NEO-COSTITUITE 46
I SUCCESSIVI INTERVENTI DEL Mi.S.E. PARERE DEL 27 GENNAIO 2016 ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI TRIESTE IL MINISTERO COMUNICA: Rinvia alla precedente Circolare per la valutazione dei titoli di studio Chiusura del periodo transitorio per le nuove imprese connesso alla conclusione dei primi due cicli di formazione PARERE DEL 17 MARZO 2016 ALLA REGIONE LAZIO IL MINISTERO COMUNICA: Chiusura del periodo transitorio alla data del 5 Gennaio 2015 per le nuove imprese che richiedono il riconoscimento dell’abilitazione sulla base della valutazione dell’esperienza professionale 47
LE ATTIVITA’ DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI ROMA Nuova valutazione dei titoli di studio, alla luce delle indicazioni del Mi.S.E., disponibile presto sul sito istituzionale Contatti con la Regione Lazio per avere certezza dello stato di attuazione della formazione professionale Adesione alle indicazioni del Mi.S.E. sulla chiusura dei termini transitori, con le seguenti modalità: Il 5/1/2015, per il riconoscimento dell’abilitazione alla «meccatronica» sulla base della valutazione dell’esperienza professionale Il 2/5/2016, per il riconoscimento parziale dell’abilitazione (o solo «meccanica e motoristica» o solo «elettrauto»), in attesa della formazione professionale dei preposti 48
CANCELLAZIONI D’UFFICIO ex art. 2490 u.c. del codice civile Società di capitali in stato di liquidazione che non hanno depositato il bilancio per tre anni consecutivi Angela M. MARCIANO Responsabile Posizione Organizzativa GESTIONE INNOVAZIONI E SERVIZI GENERALI 49
Angela M. MARCIANO Responsabile Posizione Organizzativa GESTIONE INNOVAZIONI E SERVIZI GENERALI Principali funzioni svolte: • Gestione dei procedimenti di cancellazione d’ufficio ex art. 2490 c.c. e D.P.R. n. 247/2004 • Gestione dei procedimenti di cancellazione d’ufficio relativi alle società Cooperative segnalate dal Ministero dello Sviluppo economico • Gestione relazioni con l’utenza – Contact Center e Centralino 50
CANCELLAZIONI D’UFFICIO DAL REGISTRO IMPRESE La cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese è prevista per: • Imprese individuali e società di persone non più operative, ai sensi del D.P.R. n. 247 del 23 Luglio 2004 (Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal Registro delle Imprese) • Società di capitali in liquidazione che, per oltre tre anni consecutivi, non abbiano depositato il bilancio d’esercizio - durante la fase di liquidazione - come previsto dall'art. 2490, 6° comma del Codice Civile • Società Cooperative art. 10 Legge 23 luglio 2009 n. 99 – previo adozione di provvedimenti sanzionatori in sede di Vigilanza del Mi.S.E. • Parere Mi.S.E. Prot. 20316 del 5 marzo 2009 Evidenzia che non si può procedere nei casi di CONSORZI 51
….segue Cosa stabilisce la norma Art. 2490. Bilanci in fase di liquidazione. I liquidatori devono redigere il bilancio e presentarlo, alle scadenze previste per il bilancio di esercizio della società, per l'approvazione all'assemblea o, nel caso previsto dal terzo comma dell'articolo 2479, ai soci. Si applicano, in quanto compatibili con la natura, le finalità e lo stato della liquidazione, le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti. Nella relazione i liquidatori devono illustrare l'andamento, le prospettive, anche temporali, della liquidazione, ed i princìpi e criteri adottati per realizzarla. Nella nota integrativa i liquidatori debbono indicare e motivare i criteri di valutazione adottati. Nel primo bilancio successivo alla loro nomina i liquidatori devono indicare le variazioni nei criteri di valutazione adottati rispetto all'ultimo bilancio approvato, e le ragioni e conseguenze di tali variazioni. Al medesimo bilancio deve essere allegata la documentazione consegnata dagli amministratori a norma del terzo comma dell'articolo 2487-bis, con le eventuali osservazioni dei liquidatori. Quando sia prevista una continuazione, anche parziale, dell'attività di impresa, le relative poste di bilancio devono avere una indicazione separata; la relazione deve indicare le ragioni e le prospettive della continuazione; la nota integrativa deve indicare e motivare i criteri di valutazione adottati. Qualora per oltre tre anni consecutivi non venga depositato il bilancio di cui al presente articolo, la società è cancellata d'ufficio dal registro delle imprese con gli effetti previsti dall'articolo 2495. 52
…segue Cosa facciamo La cancellazione è disposta con provvedimento del Conservatore del Registro delle Imprese Il procedimento prevede che l'Ufficio, a seguito dell’avvenuto riscontro delle condizioni descritte dalla norma, inviti le imprese – mediante preavvisi recapitati a mezzo PEC o lettera raccomandata sia alla società che ai liquidatori pro tempore - a provvedere al deposito dei bilanci di esercizio mancanti ovvero a far pervenire osservazioni opportunamente documentate pena l'adozione del provvedimento di cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese con gli effetti di cui all'art. 2495 c.c. Gli elenchi delle imprese cancellate sono disponibili sulla pagina del sito istituzionale della Camera di Commercio di Roma al seguente Link: http://www.rm.camcom.it/pagina690_cancellazioni-dufficio-dal-registro- imprese.html 53
EFFETTI ESTINTIVI DELLA SOCIETA’ - NUOVO ART. 2495 c.c. Il secondo comma dell’art. 2495 - così come riformulato con il D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6 - ha introdotto una previsione espressa di pubblicità costitutiva «…Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società» Fin da subito la Suprema Corte e i Giudici di merito hanno avviato un percorso di pronunce concordi nell’assegnare efficacia estintiva alla cancellazione dal Registro Imprese della società Sezioni Unite Cassazione sentenza n. 4026/2010 Tribunale di Roma sezione VIII sentenza n. 13478 del 21/06/2011 Sezioni Unite Cassazione sentenza n. 6070/2013 54
SI PUO’ FARE LA SEGNALAZIONE AI FINI DELL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI CANCELLAZIONE? Parere Mi.S.E. Prot. 105791 del 5 giugno 2014 «…Si condivide l’adozione del principio dell’ordine cronologico di trattazione delle pratiche basato sul numero REA e sulla data di liquidazione, anzi si sottolinea l’importanza di aderire costantemente a tale criterio per esigenze di giustizia e trasparenza, indipendentemente da una eventuale segnalazione con la quale si manifesta l’interesse ad una immediata cancellazione da parte dell’interessato, salvo che la segnalazione non evidenzi motivi oggettivi di urgenza e che l’accoglimento degli stessi non determini alcun danno per i controinteressati e terzi e/o non alteri la parità di condizioni» 55
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