RIVISTA DI CULTURA CLASSICA E MEDIOEVALE - Uniurb it

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RIVISTA DI CULTURA
CLASSICA E MEDIOEVALE
Pubblicazione semestrale fondata da
           E T TORE PARATORE · CIRO GI AN N E LL I · GU STAVO VINAY
                                          Diretta da
                          Liana Lomiento (Università di Urbino Carlo Bo)
                                        Redazione
               Luigi Bravi (Università “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara)
   Maria Colantonio (Università di Urbino Carlo Bo) · Giovanna Pace (Università di Salerno)
                                        Comitato scientifico
Simona Antolini (Università di Macerata) · Federica Bessone (Università di Torino) · Frank Bez-
ner (University of Berkeley) · Umberto Bultrighini (Università “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara) ·
Emanuela Colombi (Università di Udine) · Roberto M. Danese (Università di Urbino Carlo Bo) ·
Fulvio Delle Donne (Università della Basilicata) · Tommaso di Carpegna Falconieri (Università
di Urbino Carlo Bo) · Paolo Garbini (Università di Roma “La Sapienza”) · Massimo Gioseffi
(Università di Milano) · Benoît Grévin (Centre National de la Recherche Scientifique - cnrs, Laboratoire
de Médiévistique Occidental de Paris) · Mark Humphries (Swansea University) · Marek Thue
Kretschmer (Department of Historical Studies, ntnu, Trondheim - Norway) · Jürgen Leonhardt
(Universität Tübingen) · Pauline Le Ven (University of Yale) · Roberto Mercuri (Università di Roma
“La Sapienza”) · Gernot Michael Müller (Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt) · Bruna M.
Palumbo (Università di Roma “La Sapienza”) · Helmut Seng (Universität Konstanz) · Christine
Walde (Johannes Gutenberg Universität Mainz) · Clemens Weidmann (Universität Salzburg - csel)
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RIVISTA DI CULTURA
CLASSICA E MEDIOEVALE

  anno l x i · nu me ro 2 · lu g l i o- di c e m b r e 2 01 9

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SOMMARIO

                                letteratura greca
Luigi De Cristofaro, Reading the Raids: The Sacred Value of the Spoils.
  Part 2: The Anatolian and Biblical Records                                        319
Loredana Di Virgilio, La colometria antica di Ar., Av., 1372-1377 e il ruolo
  dell’epiploce                                                                     349
Federico Favi, Ricostruzione scenica di Ar., Ec., 500-513                           363
Andrea Marcucci, Un possibile iperdorismo comico: Cratin., Onniveggenti,
  fr. 161 K.-A.                                                                     375
Gianfranco Mosconi, L’Atlantide di Platone nell’Epitafio attribuito a Demo-
  stene, i Machimoi di Teopompo, il Trikaranos e Filippo II                         389
Adriano Toti, Valori di οἶνος ed ἔνθεν nella letteratura greca antica ed una
  congettura ad Od., 4, 220                                                         415

                          letteratura e civiltà latina
Stella Alekou, Cultural Conflicts in Medea’s Letter: Hellenism Revised in
  Ovid’s Heroides 12                                                      441
Giuseppe Giliberti, L’origine del commercio nel pensiero giuridico romano 455

                                  retorica greca
Jesús Muñoz Morcillo, Aproximación a los cánones de la écfrasis, entre tra-
   dición literaria e influencia escolar                                    475

                         memorie e riusi del medioevo
Jaume Torró Torrent, Il Curial e Guelfa nel contesto culturale dell’Europa
  del xv secolo                                                            499

                               schede e recensioni
La Vaticana nel Seicento (1590-1700): una Biblioteca di biblioteche, a cura di Clau-
  dia Montuschi (Isabella Valeri)                                                    521
Paola Gagliardi, Commento alla decima ecloga di Virgilio (Arturo R. Álvarez
  Hernández)                                                                         527
Tacito, Agricola, Saggio introduttivo, nuova traduzione e note a cura di Ser-
  gio Audano (Giancarlo Reggi)                                                       534
316                                 sommario

Francesco Berardi, La retorica degli esercizi preparatori. Glossario ragionato
  dei Progymnásmata (Lorenzo Miletti)                                              542
The Codex Fori Mussolini: a Latin text of Italian fascism, a cura di Han Lamers,
  Bettina Reitz (Guido Milanese)                                                   545
Massimo Raffa, Theophrastus of Eresus: Commentary Volume 9.1, Sources on
  Music (Texts 714-726C) (Spencer Klavan)                                          550
Laura Swift, Greek Tragedy: Themes and Contexts (Loredana Di Virgilio)             553
Robert W. Wallace, Reconstructing Damon: Music, Wisdom Teaching, and
  Politics in Perikles’ Athens (Gianfranco Mosconi)                                558

Sommario dell’annata 2019                                                          569

Norme redazionali                                                                  571
L’ O R I GI N E D E L C OM M E RC I O
              NEL P EN S I E RO G I U R I D I C O RO M A N O
                                     Gi usep pe Gi l i b e rt i

Abstract · The Origin of Trade in Roman Juridical Thought · In a fragment of his Iuris Epit-
ome, Hermogenian states that the origin of trade is due to ius gentium. It was one of the
aspects of the transition from the state of nature to civil society, together with war, private
property and the law of obligations. This reconstruction is not linked to the cynical-stoic
conception of the law of nature. It rather corresponds to the Aristotelean theory of the
essential diversity between ‘natural’ exchange and commerce.
Keywords: Ius gentium, Institutiones, Krematistics, Commerce.

                                                        1.

I l giurista Ermogeniano, all’inizio delle Iuris Epitomae,1 spiega come il commer-
  cio sia nato dall’ius gentium, insieme con la guerra, la separazione tra i popoli, la
costituzione dei regni, la proprietà privata, l’edilizia, la compravendita, la locazio-
ne e i contratti in genere, tranne alcuni introdotti dall’ius civile.
Dig., 1, 1, 5 (Hermogen., iuris epit., 1): Ex hoc iure gentium introducta bella, discretae gentes,
regna condita, dominia distincta, agris termini positi, aedificia collocata, commercium, emptiones

   Giuseppe Giliberti, giuseppe.gilberti@uniurb.it, Università degli Studi di Urbino Carlo Bo.
   1 Poco si sa di questo giureconsulto, cui sono attribuiti complessivamente 104 frammenti del Digesto
giustinianeo. Probabilmente l’autore dei sei libri delle Epitomae è da identificarsi con un Aurelio o Euge-
nio Ermogeniano, dell’età di Diocleziano e Massimiano, magister libellorum e praefectus praetorio, autore
anche del Codex Hermogenianus. Cfr. Aldo Cenderelli, Ricerche sul «Codex Hermogenianus», Milano,
Giuffrè, 1965, p. 2 sgg.; Detlef Liebs, Hermogenians iuris epitome, Göttingen, Vandenhoeck and Ru-
precht, 1964, p. 43 sgg.; Tony Honoré, Emperors and Lawyers, Oxford, Oxford University Press, 19942, p.
168 sgg.; Elio Dovere, Studi sul titolo i delle Epitomi di Ermogeniano, Torino, Giappichelli, 2001, p. 9 sgg.
Le Epitomi sono un’opera isagogica (verosimilmente funzionale alla pratica amministrativa e giudizia-
ria) che rielabora il pensiero dei maggiori giuristi tardo-classici. Cfr. in generale Elio Dovere, De iure.
L’esordio delle Epitomi di Ermogeniano, Napoli, Jovene, 2005. Dal Carmen Paschale di Celio Sedulio (Sedul.,
Carm. Pasch., 172, 8-13) sappiamo che il giurista Ermogeniano avrebbe elaborato tre edizioni dello stesso
testo: nam si saeculares litteras adsecuti aut divinis videbuntur libris instructi, debent exempla veterum recensire
nec similia lacerare conentur iniuste, cognoscant Hermogenianum, doctissimum iurislatorem, tres editiones sui
operis confecisse, cognoscant peritissimum divinae legis Origenem, tribus nihilominus editionibus prope cuncta
quae disseruit optavisset. Simon Corcoran, The Empire of the Tetrarchs: Imperial Pronouncements and Go-
vernment AD 284-324, Oxford, Clarendon Press, 1996, p. 89 sg., immagina che Sedulio si riferisca a varie
edizioni del Codex, pubblicate tra gli ultimi anni del iii s. e il 320. Ma è altrettanto verosimile che si trat-
tasse, invece, proprio delle Epitomae. Infatti Ermogeniano è lodato da Sedulio come dottissimo giurista,
imprescindibile per chi si voglia dedicare allo studio delle leggi umane, proprio come Origene (anch’egli
autore di trattati e di parafrasi della propria stessa opera), è un modello per i teologi. Entrambi, dice Se-
dulio, hanno fatto tre diverse edizioni del proprio lavoro, precisando che, nel caso di Origene, si tratta di
una riedizione quasi integrale. Cfr. Elio Dovere, De iure, cit., p. 11 sgg.
               https://doi.org/10.19272/201906502008 · «rccm», lxi, 2, 2019
456                                         giuseppe giliberti
venditiones, locationes conductiones, obligationes institutae: exceptis quibusdam quae iure civili
introductae sunt.
Il primo libro delle Institutiones di Giustiniano, che riprende questo stesso brano
(nel titolo ii, De iure naturali et gentium et civili), amplia la lista delle obligationes iuris
gentium, aggiungendo la società, il deposito, il mutuo e ‘innumerevoli altre’. Inol-
tre spiega che i fenomeni riferiti da Ermogeniano sono il prodotto di consuetudi-
ni ed esigenze comuni a tutte le genti umane.1
   I manuali di scienza giuridica dell’età imperiale davano poche indicazioni su
che ruolo giocasse l’ius gentium nel passaggio dallo stato di natura alla civiltà e su
quale fosse lo stato del mondo prima di questa sorta di big bang. Nella tipica
introduzione ai concetti generali del diritto2 (de iure), convenivano sul fatto che gli
uomini fossero sottoposti ad un ordine naturale – in qualche misura condiviso con
gli altri esseri animati – che non ammetteva divisioni sociali, proprietà privata ed
istituzioni politiche. Ma, come vedremo, non era ben chiaro quale fosse il
rapporto tra la naturalis ratio e l’ius gentium effettivamente condiviso dai Romani
e dalle comunità straniere.
   L’ius gentium veniva generalmente inteso dalle fonti giuridiche e letterarie in
quattro diverse accezioni, cioè come: 1) uno dei settori del diritto privato roma-
no; 2) una sorta di diritto internazionale pubblico; 3) l’insieme dei principi di una
giustizia transnazionale basata sulla natura; 4) un ordinamento interposto tra l’ius
naturale e quello della civitas. Nel primo senso, che non postula alcun fondamen-
to metafisico, l’ius gentium è chiaramente identificato con una branca del diritto
interno romano, derivante essenzialmente dalla giurisdizione del praetor peregri-
nus. Questa magistratura era stata istituita nel 242 a.C., allo scopo di venire in-
contro alle esigenze di una società sempre più complessa ed aperta alle influenze
dei mercanti del Mediterraneo.3 La iuris dictio del pretore aveva soprattutto rece-
pito una spontanea lex mercatoria,4 nata dalla contaminazione di sistemi giuridici
diversi, diffusa all’interno degli emporia del Mediterraneo. Di conseguenza, gli isti-
tuti applicabili sia ai Romani che ai peregrini erano generalmente considerati iuris

   1 Inst., 1, 2, 2: ius autem gentium omni humano generi commune est. nam usu exigente et humanis necessita-
tibus gentes humanae quaedam sibi constituerunt: bella etenim orta sunt et captivitates secutae et servitutes, quae
sunt iuri naturali contrariae. iure enim naturale ab initio omnes homines liberi nascebantur. ex hoc iure gentium
et omnes paene contractus introducti sunt, ut emptio venditio, locatio conductio, societas, depositum, mutuum et
alii innumerabiles. Al novero degli istituti derivanti dall’ius gentium, secondo le Institutiones di Ulpiano, po-
trebbe poi essere ascritto ancora il precarium: Dig., 43, 26, 1 (Ulp., inst., 1).
   2 Dig., 1, 1, 3 (Flor., inst., 1); Dig., 1, 1, 1, 3; 4; 6 (Ulp., inst., 1). Cfr. Inst. 1, 2, 2. Cfr. Yan Thomas, Imago
naturae. Note sur l’institutionnalité de la nature à Rome, in Théologie et droit sans la science politiche de l’État
moderne. Actes de la table ronde de Rome (12-14 novembre 1987), Roma, «éfr», 1991, pp. 201 sgg.
   3 La reciproca influenza tra culture giuridiche diverse, che si manifestava fin dalle origini di Roma,
era effetto di migrazioni e traffici commerciali. Cfr. Felice Mercogliano, Commercium, conubium,
migratio. Immigrazione e diritti nell’antica Roma, «Cultura giuridica e diritto vivente», ii, 2015, http://ojs.
uniurb.it/index.php/cgdv/article/view/484/467.
   4 Cfr. Coleman Phillipson, The International Law and Custom of Ancient Greece and Rome, i, London,
MacMillan and Co., 1911, p. 91.
l ’ origine del commercio nel pensiero giuridico romano                                                 457
gentium: ad esempio, la promessa formale (stipulatio)1 o la compravendita ad effetti
obbligatori (emptio venditio). La tutela di simili rapporti, estranei all’originario ius
Quiritium, ma dimostratisi utili sia ai peregrini che agli stessi Romani, era coeren-
te con il principio dell’aequitas, una forma di giustizia del caso concreto, impron-
tata ad equilibrio e correttezza.2
    Nel secondo senso, l’ius gentium poteva essere considerato come un ordina-
mento internazionale,3 basato in parte sulla lex humana (cioè sulla consuetudine
e i patti), ed in parte sulla lex divina, cioè sulle prescrizioni e i riti dell’arcaico ius
fetiale.4 L’ius gentium inteso in questo modo regolava le relazioni con le altre co-
munità politiche, in questioni come la guerra (definendo, ad esempio, i requisiti
del bellum iustum), le formalità dei trattati, l’immunità diplomatica.5 Essendo un
sistema di regole sul quale vigilava Giove, divinità universale, esso si applicava sia
ai Romani che a tutti gli altri popoli.6
    In una terza accezione, poteva essere inteso come un insieme di norme di
diritto privato comuni a tutti i popoli.7 Indipendentemente dalla loro giustifica-
zione metafisica e dall’effettiva diffusione tra le gentes, si trattava di un insieme di
regole e principi ‘pre-positivi’8 ricavati da osservazioni naturalistiche o antropo-

   1 Gai., Inst., 3, 93: Sed haec quidem verborum obligatio dari spondes? Spondeo propria civium romanorum est;
ceterae vero iuris gentium sunt, itaque inter omnes homines, sive Romanos sive peregrinos, valent.
   2 Cic., part., 37,129. La giustizia conforme al bonum et aequum era analoga all’epieikeia greca (in parti-
colare, aristotelica). Si veda Ter., Haut., 787-798; Arist., EN, 5, 14, 1137 b; Rhet. Her., 2, 19-20; Dig., 1, 1, 7, 1
(Pap., def., 2). Cfr. Filippo Gallo, Bona fides e ius gentium, in Il ruolo della buona fede oggettiva nell’espe-
rienza giuridica storica e contemporanea, a cura di Luigi Garofalo, ii, Padova, cedam, 2003, p. 118 sg.
   3 Cfr. Giuseppe Giliberti, L’ius gentium romano come ordinamento transnazionale, «Cultura giuridica
e diritto vivente», ii, 2015, http://ojs.uniurb.it/index.php/cgdv/article/view/485.
   4 Fra i tanti possibili esempi: X., Cyr., 7, 5; Herod., 7, 36; Liv., 4, 19, 3; Tac., ann., 1, 42; Dig., 50, 7, 18
(Pomp., ad Quint. Muc., 37). Cfr. Francesco Paolo Casavola, «Bellum pax quaesita videatur»: la guerra
come procedimento giuridico, in Renato Uglione, Atti del Convegno nazionale di studi su la pace nel mondo an-
tico Torino 9-10-11 Aprile 1990, Torino 1991, p. 147 sgg.; Max Kaser, Ius gentium, Köln, Böhlau, 1993, pp. 3
sgg.; Carlo Focarelli, Lezioni di storia del diritto internazionale, Perugia, Morlacchi, 2002, p. 19 sgg.;
Francesco Sini, Religione e poteri del popolo in Roma repubblicana, «Diritto @ Storia», vi, 2007, http://
www.dirittoestoria.it/6/Tradizione-romana/Sini-Religione-poteri-Popolo-Roma-repubblicana.htm;
Pierangelo Catalano, Linee del sistema soprannazionale romano, i, Torino, Giappichelli, 1965. Cic., S.
Rosc., 49, 143, propone che l’ius gentium debba applicarsi anche ai conflitti civili. Cfr. Gabrio Lombardi,
Sul concetto di ius gentium, Roma, Istituto di Diritto Romano, 1947, p. 86 nota 1.
   5 Era un campo della conoscenza nel quale eccelleva Pompeo, a detta di Cic., Balb., 15: Equidem con-
tra existimo, iudices, cum in omni genere ac varietate artium, etiam illarum quae sine summo otio non facile di-
scuntur, Cn. Pompeius excellat, singularem quandam laudem et praestabilem  esse scientiam in foederibus,
pactionibus, condicionibus populorum, regum, exterarum nationum, in universo denique belli iure ac pacis. Cfr.
Filippo Cancelli, La giustizia tra i popoli nell’opera e nel pensiero di Cicerone, in Atti del Convegno La giu-
stizia tra i popoli nell’opera e nel pensiero di Cicerone, Roma, Aracne, 1993, p. 25 sgg.
   6 Cic., Rab. Post., 15, 42. Cfr. in generale Pierangelo Catalano, Cic. ‘de off.’ 3.108 e il così detto diritto
internazionale antico, «Synteleia V. Arangio-Ruiz», i, Napoli, Jovene, 1964, p. 373 sgg.; Fabrizio Fabbrini,
L’Impero di Augusto come ordinamento sovrannazionale, Milano, Giuffrè, 1974, p. 116 sgg.; Francesco Sini,
Bellum nefandum. Virgilio e il problema del ‘diritto internazionale antico’, Sassari, Libreria Dessì Editrice, 1991;
David J. Bederman, International Law in Antiquity, Cambridge, Cambridge University Press, 2001.
   7 Cfr. Giuseppe Falcone, Obligatio est iuris vinculum, Torino, Giappichelli, 2003, p. 144 sgg.
   8 Arist., Rh., 1, 12, 1373b. Cfr. Wolfgang Waldstein, Saggi sul diritto non scritto, Padova, cedam, 2002,
p. 9 sgg. In realtà, il diritto naturale non è tutto immutabile, perché anche la natura può avere un carat-
tere in parte contingente: Arist., EN, 5, 9, 1134b.
458                                          giuseppe giliberti
logiche, convincimenti etici e valutazioni comunemente accettate sulla ‘natura
della cosa’.1
   Teorie sulla giustizia naturale circolavano ovunque nelle classi colte della tarda
Repubblica e dell’Impero, diffuse dalle varie scuole post-socratiche: la platonica,2
l’aristotelica,3 e soprattutto la stoica.4 Nel De legibus, il «grande testo del giusna-
turalismo romano»,5 Cicerone proponeva l’idea di una natura intrinsecamente ra-
zionale, e quindi giusta.6 L’ius gentium – che i maiores usavano contrapporre a quel-
lo civile – non era altro che l’ius naturae del quale parlavano gli Stoici.7 Il principio
ordinatore cosmico8 si rifletteva anche nella natura specificamente umana.9 Que-
st’ordine morale obiettivo era conoscibile, tramite una spontanea filosofia, alla
portata di ogni persona benpensante.10 Perciò, Crisippo sosteneva che uno stolto
non avrebbe potuto essere né osservante della legge (nomimos) né suo interprete
(nomikos),11 poiché era la prudenza che consentiva di operare secondo giustizia.
Coerentemente, Cicerone faceva dire a Scipione che il governante doveva essere
summi iuris peritissimus.12 Sulla base di queste teorie, nell’età degli Antonini, il giu-
rista Gaio distingueva il diritto proprio della città (ius civile) da quello comune a
tutte le genti, manifestazione di un implicito ordine naturale (naturalis ratio).13

   1 Ad esempio, Dig. 39, 3, 2, 6 (Paul., ad ed., 49), su cui cfr. in generale Francesco Sitzia, Aqua pluvia
e natura agri. Dalle xii tavole al pensiero di Labeone, Cagliari, Edizioni av, 1999.
   2 Per Pl., Lg., 10, 896a-898c, il cosmo è animato e regolato da un principio spirituale. Di conseguenza,
gli atei, che non riconoscono le sue leggi, non possono essere giusti.
   3 Per Aristotele, EN, 5, 9, 1134b, il diritto della comunità politica si distingue in naturale (physikòn) e
legale (nómimon). Il primo è valido ovunque, indipendentemente dal fatto di essere riconosciuto uffi-
cialmente.
   4 Cic., har. resp.,14, 32; Quint., inst., 7, 1, 46; Dig. 47, 4, 1 pr. (Ulp. 38 ad ed.). Nel commentario al Timeo,
Calcidio parla di equità naturale, distinguendola da quella positiva; e di giustizia naturale, contrapposta
a quella positiva: Calcid., Comment., 6, 59 sg. Cfr. Ada Neschke-Hentsckhe, Il diritto naturale nell’anti-
ca Grecia. Platone e gli stoici, in Testi e problemi del giusnaturalismo romano, a cura di Dario Mantovani, Al-
do Schiavone, Pavia, iuss Press, 2007, pp. 11-57.
   5 Cfr. Aldo Schiavone, Per una storia del giusnaturalismo romano, in Testi e problemi, a cura di Dario
Mantovani, Aldo Schiavone, cit., p. 5.
   6 Sulla naturalis ratio, ovvero recta ratio imperandi atque prohibendi, si vedano Cic., leg., 1, 42; e Dig. 1, 3,
2 (Marcian. inst., 1), che adotta esplicitamente la definizione stoica di legge naturale.
   7 Cic., off., 3,17,69. Cfr. Okko Behrends, Che cos’era l’«ius gentium» antico?, in Tradizione romanistica e
costituzione, a cura di Luigi Labruna, i, 2, Napoli, esi, 2006, p. 481 sgg.
   8 Cic., nat., 2, 81-82; leg., 1, 17: ratio summa insita in natura; 2, 10: a rerum natura profecta; inv., 2, 161:
Naturae ius est, quod non opinio genuit, sed quaedam in natura vis insevit, ut religionem, pietatem, gratiam,
vindicationem, observantiam, veritatem. Che una naturalis ratio emergesse in qualche modo dal disordine
dei fenomeni, era ammesso anche dagli Epicurei, che l’intendevano come ‘legge di natura’ in senso
materialistico: Lucr., 6, 760-671; 5, 1436 sgg.
   9 Cic., off., 3, 17; 3, 71.                                                                    10 Cic., leg., 1, 17.
   11 svf, iii, p. 613.                                                                           12 Cic., rep., 5, 5.
   13 svf, i, p. 262 (Zenone); Cic., inv., 2, 22, 65-67; off., 3, 17, 69; har. resp., 14, 32, ecc. Cfr. Gai., Inst., 1, 1:
Omnes populi, qui legibus et moribus reguntur, partim suo proprio, partim communi omnium hominum iure utun-
tur: nam quod quisque populus ipse sibi ius constituit, id ipsius proprium est vocaturque ius civile, quasi ius pro-
prium civitatis; quod vero naturalis ratio inter omnes homines constituit, id apud omnes populos peraeque custo-
ditur vocaturque ius gentium, quasi quo iure omnes gentes utuntur. Populus itaque Romanus partim suo proprio,
partim communi omnium hominum iure utitur. La civilis ratio non poteva contraddire quella naturale, che
non poteva essere modificata nemmeno da un provvedimento del Senato: Gai., Inst., 1, 158; Dig. 4, 5, 8
l ’ origine del commercio nel pensiero giuridico romano                                                 459
   Non si trattava di un ideale ‘diritto come dovrebbe essere’, ma di un ordina-
mento reale, che era insieme legge di natura, regola morale e norma giuridica. La
sua oggettiva esistenza poneva il classico problema di tutti i giusnaturalismi: cosa
fare di fronte al palese ed inevitabile contrasto tra il diritto positivo e quello natu-
rale. Prevedibilmente, i filosofi, a differenza degli uomini ordinari – sia contem-
poranei che maiores – consideravano quello naturale come il solo vero diritto.1 Ma
che la morale naturale dovesse valere come fonte di diritto, senza la mediazione
dei giuristi o del legislatore, era un principio estraneo alla cultura giuridica ro-
mana. I giuristi ammettevano che per principi incontrovertibili2 come il divieto di
rubare,3 o l’obbligo di saldare i debiti4 o la legittima difesa,5 si poteva dire che ius
natura comparatur. Ma una teoria giusnaturalista in senso forte sarebbe stata in-
compatibile con il pragmatismo ed il conservatorismo politico-sociale dei giure-
consulti. Era impensabile che il richiamo a una legge non prodotta dai Romani –
o perché naturale o semplicemente perché transnazionale – potesse essere preso
alla lettera, al punto tale da rovesciare l’ordine sociale vigente ed una tradizione
giuridica risalente agli antenati.
   Richiami al commune ius gentium e all’equità naturale6 vennero certo utilizzati
occasionalmente, come argomentazioni giuridiche mutuate dalla filosofia e dalla
retorica, dai giuristi della Repubblica e dell’inizio dell’Impero.7 Ma solo i giuristi
del ii-iii secolo si posero il problema di integrare la dialettica tra l’ius gentium (ba-
sato sulla naturalis ratio) e l’ius civile in una coerente teoria generale del diritto.8
L’affermazione di Crisippo che il mondo era un solo Stato, con una costituzione
e una legge, e che gli ordinamenti positivi erano semplici ‘aggiunte’ alla legge na-
turale,9 era ciò che i giuristi di un Impero cosmopolitico – ma sempre più centra-
lizzato – volevano sentirsi dire. Questa visione del diritto, di carattere universali-

(Gai., ad ed. prov., 4); Dig. 7, 5, 2, 1 (Gai., ad ed. prov., 7). In età giustinianea, il problema dell’effettivo ri-
conoscimento transnazionale di questa ‘legge’ avrebbe infine perso di interesse. Cfr. Lorena Atzeri,
Natura e ius naturale fra tradizione interna ed esterna al Corpus Iuris giustinianeo, in Testi e problemi, a cura di
Dario Mantovani, Aldo Schiavone, cit., pp. 739-758.
   1 Cic., off., 3, 17, 68-69; 3, 23.
   2 Dig., 50, 17, 188, 1 (Cels., dig., 17): Quae rerum natura prohibentur, nulla lege confirmata sunt.
   3 Cic., leg., 1, 16, 3.
   4 Sen., benef., 3,14.3: aequissima vox est et ius gentium prae se ferens: «redde, quod debes».
   5 Dig., 43, 16, 1, 27 (Ulp., ad ed., 89).
   6 Cic., top., 90 distingue l’equità naturale da quella derivante da institutio.
   7 Cfr. Antonio Mantello, Natura e diritto da Servio a Labeone, in Testi e problemi, a cura di Dario Man-
tovani, Aldo Schiavone, cit., p. 239 sgg. Norberto Bobbio, Giusnaturalismo e positivismo giuridico (1965),
Milano, Edizioni di Comunità, 19722, p. 129 sgg., distingue tre forme di giusnaturalismo, secondo cosa
s’intenda per diritto naturale: i principi etici generali, cui il legislatore si deve ispirare (g. scolastico); i det-
tami della recta ratio umana, cui il legislatore deve offrire un’adeguata sanzione (g. razionalistico mo-
derno); il comando generale di obbedire ai superiori, o di mantenere le promesse, che legittima qua-
lunque ordinamento positivo (g. ‘hobbesiano’).
   8 Dig., 41, 1, 1 pr. (Gai., r. cott., 2): Quarundam rerum dominium nanciscimur iure gentium, quod ratione
naturali inter omnes homines peraeque servatur, quarundam iure civili, id est proprio iure civitatis nostrae.
   9 svf, iii, p. 323. Si veda anche Dig. 1, 1, 6 pr. (Ulp., inst., 1): il diritto civile non coincide con il diritto
naturale o quello delle genti, ma ha qualche elemento in più o in meno.
460                                        giuseppe giliberti
stico ed umanitario,1 era in grado di favorire il rapporto con gli altri popoli del-
l’Impero, tanto diversi per cultura ed istituzioni giuridiche.2 Consentiva, ad esem-
pio, di rilevare che la patria potestas romana era quasi un unicum tra i popoli co-
nosciuti. Questo lasciava immaginare la possibilità di un regime della famiglia più
naturale e meno oppressivo di quello della tradizione romana, improponibile ai
nuovi cittadini dell’Impero.3
    Nell’età dei Severi, l’ius gentium venne, infine, esplicitamente inteso come un
ordinamento distinto sia dal diritto naturale, che da quello civile. Quindi, alla di-
cotomia introdotta da Cicerone e tramandata da Gaio venne sostituita una ripar-
tizione più precisa: l’ius gentium si interponeva tra l’ius naturale (ciò che semper bo-
num et aequum est)4 e il diritto proprio di ciascuna comunità politica.5 Proprio
come l’ius civile, l’ius gentium era posto dall’uomo e, di conseguenza, spesso non
corrispondeva affatto ai dettami della natura. Ulpiano caratterizzò ulteriormente
il diritto naturale in senso neo-pitagorico, presentandolo come un complesso di
norme riguardanti bisogni primari, comuni addirittura a tutti gli esseri animati.6
Le Institutiones giustinianee seguirono l’impostazione schiettamente giusnatura-
listica di Ulpiano,7 sostituendo solo il Logos degli Stoici con la divina providentia dei
Cristiani.8 Nello stesso tempo, mantennero anche la più sfumata identificazione

    1 Al riguardo, Gell., 13, 17, 1 distingue tra un’accezione ‘volgare’ di humanitas – intesa come philan-
thropìa, cioè benevolentia erga omnes – ed una umanistica, corrispondente alla greca paideia, che implica la
condivisione di un certo modello di formazione culturale. Cfr. Antonio Palma, Humanior interpretatio.
‘Humanitas’ nell’interpretazione e nella normazione da Adriano ai Severi, Torino, Giappichelli, 1992, p. 20 sgg.
    2 Cfr. Mario Talamanca, «Ius gentium» da Adriano ai Severi, in La codificazione del diritto dall’antico al
moderno. Incontri di studio Napoli 1996, a cura di Elio Dovere, Napoli, esi, 1998, p. 212 sgg.
    3 Gai., Inst., 1.55: Quod ius proprium civium Romanorum est: fere enim nulli alii sunt homines qui talem in
filios suos habent potestatem qualem nos habemus. Cfr. Francesco Paolo Casavola, Giuristi adrianei,
Napoli, Jovene, 1980, p. 54 sgg.                                                4 Dig., 1, 1, 11 (Paul., ad Sab., 14).
    5 Dig., 1, 1, 4 (Ulp., inst., 1); Fr. Dosith., 1 (= Paul Frédérique Girard, Félix Senn, Textes de droit
romain, i, Paris, Dalloz, 19677, pp. 464-468, n. 23): Omne enim iustum [cum iure] aut ciuile appellatur aut
naturale dicitur [uel nationis] aut gentile iustum. Ab eo enim nominatur et omnes nationes similiter eo sunt usae;
quod enim bonum et iustum est, omnium utilitati conuenit. Cfr. Guglielmo Nocera, Ius naturale nella espe-
rienza giuridica romana, Milano, Giuffrè, 1962; Antonio Guarino, L’ordinamento giuridico romano. Intro-
duzione allo studio del diritto romano5, Napoli, Jovene, 1990, p. 438 sgg.
    6 Secondo Pietro Paolo Onida, Studi sulla condizione degli animali non umani nel sistema giuridico ro-
mano, Torino, Giappichelli, 2002, pp. 95 sgg., l’inclusione di tutti gli esseri animati in un sistema di norme
comuni di origine naturale era un convincimento diffuso in tutta la giurisprudenza classica. Cfr. altresì
Cic., off., 1, 54.                                                              7 Inst., 2, 1, 11; 2, 1, 41.
    8 Inst., 1, 2, 11. In ambito cristiano, un altro canale di diffusione delle dottrine ciceroniane sulla legge
universale fu la rilettura del iii libro del De Republica, fatta da Lattanzio: Lact., Div. Inst., 6, 8. Si vedano
anche Ambr., epist., 73, 2; ed August., Contra Faustum, 19, 2. Furono principalmente le fonti patristiche a
perpetuare il giusnaturalismo antico. Ciò avvenne attraverso il Decretum di Graziano e le dottrine
canonistiche influenzate dal ‘neo-stoicismo medievale’. Si veda Gratian., Decretum, D. 1 c. 7, Quid sit ius
naturale: «Ius naturale est commune omnium nationum, eo quod ubique instinctu nature, non constitutione aliqua
habetur, ut viri et femine conjunctio, liberorum successio et educatio, communis omnium possessio et omnium una
libertas, acquisitio eorum, quae coelo, terra marique capiuntur; item depositae rei vel commendatae pecuniae
restitutio, violentiae per vim repulsio. Nam hoc, aut si quid huic simile est, nunquam injustum, sed naturale equum-
que habetur». Quindi, non solo l’universalismo imperiale, ma anche quello religioso si giovarono di questa
visione ideologica giusnaturalistica. Cfr. Giuseppe Giliberti, “Omnium una libertas”. Alle origini dell’idea
l ’ origine del commercio nel pensiero giuridico romano                                           461
gaiana tra diritto naturale e ius gentium. In realtà, la contraddizione era solo ap-
parente: la terza e la quarta accezione di ius gentium non si escludevano tra loro in
modo drastico. Infatti si poteva sostenere, con Cicerone,1 che se una consuetudi-
ne era osservata sia dai Romani che dagli altri popoli, era ragionevole supporre
che questo fosse il riflesso della sottostante lex naturae.2 Ma questo tentativo di
conciliazione doveva scontrarsi con l’esistenza di istituti fondamentali nel mondo
antico, diffusi tra tutti i popoli conosciuti e tuttavia drammaticamente contrari al-
le leggi di natura descritte dalla tradizione cinico-stoica (la schiavitù e la proprie-
tà privata), o da quella aristotelica (il commercio).

                                                      2.
Le teorie ciniche e quelle del primo Stoicismo erano di un primitivismo molto ra-
dicale, apparentemente inconciliabile con l’esistenza stessa della civiltà. Esse, in-
fatti, consideravano la proprietà, il commercio, la moneta come mali in sé, pro-
dotti dalla deprecabile rottura dell’originaria comunità naturale. Nelle Lettere di
Anacarsi – notissimo epistolario apocrifo del ii secolo d.C. – si immaginava che il
mitico viaggiatore del vi secolo a.C. spiegasse a Creso come la proprietà e il com-
mercio fossero frutto di inganno e di violenza.3 Solo gli Sciti erano rimasti esenti
da queste colpe originarie, rimanendo estranei al mondo civile e fedeli alla vita co-
munitaria prescritta dalla natura. Il popolo di Anacarsi, archetipo di ogni ‘buon
selvaggio’ antico e moderno, faceva felicemente a meno non solo di proprietà,
guerra e politica, ma anche di commercio, tecniche e moneta, tutti considerati co-
me mali tipici dei civilizzati.4
   In realtà, la politica del diritto della Seconda Stoa e dello Stoicismo romano non
postulava davvero l’abolizione della proprietà, del denaro, del commercio e della
schiavitù. Nessuno teneva particolarmente a ritornare al comunismo primitivo
della mitica Scizia. Il saggio perfetto, capace di una vita ascetica e autarchica di

di diritti umani, in Tradizione romanistica e costituzione, ii, a cura di Luigi Labruna, Napoli, esi, 2006, pp.
1881 sgg.; Salvatore Puliatti, Ius gentium e disciplina dei rapporti internazionali in Isidoro di Siviglia, in
Ravenna capitale. Uno sguardo ad Occidente. Romani e Goti - Isidoro di Siviglia, a cura di Gisella Bassanelli
Sommariva, Simona Tarozzi, S. Arcangelo di Romagna, Maggioli, 2012, p. 27 sgg.; Hans Welzel, Di-
ritto naturale e giustizia materiale (1961), Milano, Giuffrè, tr. it. 1965, p. 71 sgg.
    1 Cic., Tusc., 1, 30.
    2 Ad esempio, che gli impuberi dovessero essere sottoposti a tutela era un principio accettato dal
diritto positivo di quasi tutti i popoli, perciò corrispondeva alla naturalis ratio: Gai., Inst., 1, 189. Cfr.
Roberto Fiori, La nozione di ius gentium nelle fonti di età repubblicana, in Scritti per Alessandro Corbino, a
cura di Isabella Piro, Tricase, Libellula, 2016, p. 115 sgg.
    3 Le dieci Lettere greche, in circolazione a Roma almeno dall’epoca di Cicerone, erano probabilmen-
te un apocrifo del iii secolo a.C. Cfr. Franz Heinrich Reuters, De Anacharsidis Epistulis (diss. 1957),
Berlin, Akademie Verlag, 1963, p. 10 sgg.; Introduzione ad Anacarsi Scita, Lettere, a cura di Giovanni
Cremonini, Sellerio, Palermo 1991, p. 30 sg.
    4 Anach., 9. Chiaramente, si era molto lontani dal contrattualismo empirista del xvii-xviii secolo, che
tendeva a vedere gli scambi commerciali come un progresso dell’umanità, e la proprietà come un diritto
umano: si veda il secondo capitolo di John Locke, Il secondo trattato sul governo (1690), Milano, bur, tr.
it., 1998.
462                                       giuseppe giliberti
modello cinico, avrebbe potuto vivere facendo a meno del denaro. Nella Politeia
di Zenone era, infatti, proibito coniare moneta, per impedire che essa fosse uti-
lizzata allo scopo di commerciare e viaggiare all’estero.1 Ma si diceva anche che
lo stesso Zenone avesse esercitato il prestito marittimo.2 In verità, il modello di
saggio delle classi dirigenti dell’Impero non era il perfetto asceta cinico, ma più
modestamente il vir bonus secundae notae di Seneca (ep., 5, 42), capace di coniuga-
re il realismo con la critica dei rapporti sociali esistenti e della morale corrente.
Una persona del genere rinunciava a priori a chiudersi, con il vero saggio cinico-
stoico, nelle mura della mitica città perfetta. La sua doppia morale lo portava, in-
vece, a rassegnarsi all’irreversibile uscita dallo stato di natura, sforzandosi semmai
di mitigarne le conseguenze, mediante un prudente bilanciamento tra l’utile e
l’honestum.3 Tutti riconoscevano che il saggio dei Cinici, modello anche per gli
Stoici, era rarissimo come la Fenice. Anzi, questo santo laico era probabilmente
solo un punto di riferimento astratto, buono per costruire degli esercizi filosofici:
«Cosa possiede il vero saggio?» (tutto); oppure «Nella città ideale esiste il com-
mercio?» (no, perché il filosofo ha già tutto quello che gli serve). Ovviamente, un
gentiluomo come Seneca non aveva la benché minima intenzione di vivere ‘come
un cane’, né sosteneva che l’Impero Romano dovesse tornare allo stato di natura.
Però, invitava a considerare gli schiavi come mercennarii a vita, manifestava un mo-
derato dissenso nei confronti dei giochi gladiatorii, accettava limiti pubblicistici al-
l’esercizio della proprietà privata, sosteneva la necessità di contenere le usurae.
   Nonostante il formale ossequio reso ai principi filosofici, e le frasi retoriche sul-
la sacralità del diritto,4 i giuristi si rendevano conto che la naturalis ratio veniva ine-
vitabilmente e sistematicamente contraddetta dalle norme positive. In teoria, non
avevano difficoltà a convenire con Cicerone sul principio che la legge morale uni-
versale fosse la ‘vera’ legge, mentre quella positiva ne era solo un pallido riflesso.
Ma erano restii a radicalizzare la critica del diritto vigente, fino al punto di consi-
derare inapplicabile la legge positiva in contrasto con la naturalis ratio. Non avreb-
bero mai potuto giustificare la ribellione di Antigone contro le leggi della città ed
i suoi interpreti.5

   1 SVF, i, p. 62, fragm. 268. Sulla città ideale e i suoi abitanti (o il suo abitante), cfr. Giuseppe Gili-
berti, La Politeia di Zenone, in Le corti e la città ideale / Courts and the Ideal City, Atti del convegno 15-16-17
novembre 2002, a cura di Gabriella Morisco, Alessandra Calanchi, Schena, Fasano, 2004, pp. 83 sgg.
   2 D. L., 7, 14.
   3 Cfr. Giuseppe Giliberti, Cosmopolis. Politics and Law in the Cynical-Stoic Tradition, Pesaro, ES@,
2006, p. 63 sgg.
   4 Marciano, citando Demostene, considerava il diritto un’invenzione e un dono degli Dei, un’elabo-
razione dei sapienti, un mezzo per reprimere le cattive azioni ed un patto di cittadinanza: Dig., 1, 3, 2
(Marcian., inst., 1). Ulpiano considerava giuristi dei sacerdoti del diritto e la giurisprudenza vera filoso-
fia: Dig., 1, 1, 1, 1 (Ulp., inst., 1). Cfr. Guido Fassò, Storia della filosofia del diritto, i, Bologna, il Mulino,
1966, p. 143 sgg.
   5 Tutti capiscono – afferma Aristotele nella Retorica (1, 10, 1368 b; 13, 1373 b) – che quel diritto cui fa
appello l’Antigone di Sofocle, è il ‘giusto per natura’. È vero che il diritto naturale poteva legittimare
l’ordinamento vigente, presupponendo che esso fosse sostanzialmente giusto: si veda Cic., off., 3, 5, 21-3,
6, 32; 3,14, 60-3,15, 61. Ma avrebbe potuto anche servire per una critica radicale delle istituzioni e del diritto
l ’ origine del commercio nel pensiero giuridico romano                                                  463
    Il realismo delle élites romane poteva essere confortato dalla distinzione di Ari-
stotele tra giusto assoluto e giusto nella società (politikòn dìkaion):1 «Giusto per
natura è ciò che rimane costante nella maggior parte dei casi».2 Perciò, non solo
il giusto per legge (dikaion nomikòn), ma anche il dikaion physikòn è soggetto a mu-
tamenti’. In questo contesto, ‘naturale’ significa, quindi, ‘conforme alla natura
umana’, più che ad un astratto ordine metafisico.3 Anche la visione etica della Me-
dia Stoa, diffusa a Roma dallo stesso Cicerone,4 confermava l’orientamento prag-
matico aristotelico. Il mito del diritto naturale poteva rimanere sullo sfondo, co-
me un paradossale ideale regolativo, che serviva a riaffermare l’esigenza che le
norme fossero razionali e socialmente utili. Tutt’al più, l’aperta inosservanza de-
gli iura naturae5 poteva provocare degli interventi correttivi, per riportare la so-
cietà ad un maggiore rispetto (religio) dei dettami della ragione naturale.6 D’altra
parte, anche i principi dell’ius Quiritium erano considerati sacrosanti, pur essendo
sistematicamente derogati, integrati e corretti dai pretori, dai giuristi, dal Princi-
pe e dal popolo stesso.
    La tricotomia dei giuristi severiani rendeva ancora più drammatica la contrad-
dizione tra il diritto naturale e quello positivo, perché a questo punto nemmeno
l’ius gentium corrispondeva di fatto alla naturalis ratio. Uno dei casi più evidenti di
tale contrasto era costituito dalla schiavitù, che contraddiceva il principio del-
l’originaria libertà degli esseri umani.7 Già alla metà del ii secolo a.C., i maggiori
giuristi dell’epoca avevano discusso se lo schiavo fosse del tutto paragonabile ad
un animale. Era prevalsa la sententia Bruti che, per sua natura, il figlio dell’ancilla
non fosse un fructus.8 Come si poteva giustificare l’universale diffusione della

positivo, alla maniera di Antigone. Cfr. Giuseppe Cambiano, La Retorica di Aristotele e il diritto naturale,
in Testi e problemi, a cura di Dario Mantovani, Aldo Schiavone, cit., p. 71 sgg.
    1 Arist., EN, 5, 2, 1129 b.                                                        2 Arist., MM, 1, 33, 1195 a.
    3 Cfr. Guido Fassò, op. cit., p. 98 sg.: «La “natura” di Aristotele non è astratta ragione, come era quel-
la di alcuni Sofisti e dei Cinici … i quali appaiono sí prossimi al modo di pensare nostro, ma erano al loro
tempo fuori della storia; la natura aristotelica è la concreta, attuale, struttura della società in cui egli ed
i suoi contemporanei vivono, quella cioè della polis: struttura alterandosi la quale verrebbe meno la polis
stessa, vale a dire la società come in quel tempo non poteva non essere».
    4 Cfr. Aldo Schiavone, Ius. L’invenzione del diritto in Occidente, Torino, Einaudi, 2005, p. 252 sgg.
    5 Si veda la praefatio dell’Edictum de pretiis, in Siegfried Lauffer, Diokletians Preisedikt, Berlin, de
Gruyter, 1971, p. 92.
    6 Cod. Theod., 2, 19, 2 (Constantin., a. 321). Viceversa, in Cod. Iust., 5, 30, 5, 1 (a. 529), Giustiniano af-
ferma che il fatto che gli stessi tutori possano essere sottoposti a tutela non contraddice il naturalis ordo.
Cfr. Wolfganf Waldstein, Saggi, cit., p. 293 sgg.
    7 Quintil., decl. mai., 13, 8: taceo de servis, quos bellorum iniquitas in praedam victoribus dedit, isdem legibus,
eadem forma, eadem necessitate natos; ex eodem caelo spiritum trahunt, nec natura illis sed fortuna dominum de-
dit. Cfr. Dig. 50, 17, 32 (Ulp., ad Sab., 43). Con la schiavitù, venne introdotta anche la manumissio Dig., 1, 1,
1, 4 (Ulp. 1 inst.): Manumissiones quoque iuris gentium sunt. Cfr. Serena Querzoli, Il sapere di Florentino.
Etica, natura e logica nelle «Institutiones», Napoli, Loffredo, 1996, pp. 113 sgg.; Dario Mantovani, I giuri-
sti, il retore e le api. Ius controversum e natura nella Declamatio major xiii, in Testi e problemi, a cura di Dario
Mantovani, Aldo Schiavone, cit., p. 359 sgg.
    8 Cfr. in generale Ferdinando Zuccotti, Partus ancillae in fructu non est, in id., Antecessori Oblata.
Cinque studi dedicati ad Aldo Dell’Oro (con, in appendice, un inedito di Arnaldo Biscardi), Padova, cedam, 2001,
p. 185 sgg.
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schiavitù, visto che i Romani non la consideravano fondata in termini di razzismo
biologico, come prevalentemente i Greci?1 Si argomentava che essa fosse stata in-
trodotta dall’ius gentium, come rimedio alla crudeltà della guerra, ed accettata dal-
l’ius civile romano.2 Perciò si poteva tollerarla e tutt’al più temperarla, in sede di
interpretazione del diritto, mediante il favor libertatis; oppure adottando provve-
dimenti per umanizzare l’usus servorum e limitare la dominica potestas.3
    Lo stesso poteva dirsi della proprietà, del prestito a interesse e del commercio.
Le principali correnti filosofiche del mondo antico esibivano disprezzo nei con-
fronti del commercio, soprattutto di quello al dettaglio (tenuis mercatura),4 ma
nemmeno il più dogmatico degli stoici avrebbe chiesto di metter fuori legge que-
sta pratica inevitabile, utile e non del tutto riprovevole.
    Perciò, anche quando veniva sistematicamente violato, l’ordinamento univer-
sale restava intatto, come perenne modello di giustizia: solo in questo senso
poteva essere inderogabile. In fondo, era una funzione tutt’altro che marginale,
se si considera che il diritto – per i giuristi, come per i legislatori, e ancor più per
i giudici – aveva il compito di realizzare una giustizia necessariamente imperfet-
ta, proprio perché destinata all’uomo comune.5

                                                          3.
Nel brano da cui siamo partiti, il commercio appare chiaramente una creazione
umana, frutto di un diritto delle genti che è precedente alla creazione delle città,
ma che non sembra coincidere con il diritto naturale. Se si considera il fatto che
non viene espressamente citato il diritto naturale, potrebbe sembrare che Ermo-
geniano si adegui alla dicotomia gaiana.6 Soprattutto, il ragionamento del giuri-
sta non segue l’orientamento della tradizione cinico-stoica. Nel frammento che
stiamo esaminando, non c’è alcun riferimento alla naturalis ratio, non si lamenta
la fine dell’età dell’oro, né si depreca la decadenza dei civilizzati. Viene assegnato
al diritto delle genti una funzione ordinatrice, perfino nel suo riferimento all’in-
troduzione del bellum. Secondo Dovere, Ermogeniano non descrive qui la rottura
di un ordinamento giuridico naturale, violato prima dall’ius gentium e poi da
quello civile.7 A suo avviso, l’ius gentium avrebbe definito, per la prima volta, sia le
forme giuridiche dell’appartenenza dei beni, che i modi per farli circolare. In-
somma, il giurista immagina l’emersione del diritto dal caos primigenio di un

   1 Arist., Pol., 1254 a.                          2 Dig. 1, 5, 4, 1, 2 (Florent., inst., 9); 1,1, 4 (Ulp., inst., 1).
   3 Cfr. Giuseppe Giliberti, “Beneficium” e “iniuria” nei confronti del servo. Etica e prassi giuridica in
Seneca, in Sodalitas. Scritti in onore di Antonio Guarino, a cura di Vincenzo Giuffrè, iv, Napoli, Jovene, 1984,
p. 1843 sgg.                                        4 Cic., off., 1, 42, 151.
   5 Il diritto è la disciplina teorico-pratica che serve a realizzare la giustizia (ius est ars boni et aequi):
Dig.,1, 1, 1 pr. (Ulp., inst., 1). Ma non tutto ciò che è legale è anche moralmente corretto: Dig., 50, 7, 144
pr. (Paul., ad ed., 62).                            6 Cfr. Elio Dovere, De iure, cit., p. 83 sgg.
   7 Cfr. Elio Dovere, Studi, cit., p. 81 sgg. Invece Philippe Didier, Les diverses conceptions du droit
naturel à l’oeuvre dans la jurisprudence romaine des iie et iiie siècles, «sdhi», xlvii, 1981, p. 248 sg., accosta la
teoria di Ermogeniano al contrattualismo di Rousseau.
l ’ origine del commercio nel pensiero giuridico romano                                                 465
mondo del tutto anarchico. Chiaramente, la teoria di Ermogeniano si distacca net-
tamente dagli schemi cinico-stoici, anche se sono possibili interpretazioni diverse
da quella neoplatonica, adombrata da Dovere.
    In un altro passaggio delle Epitomae, Ermogeniano arriva ad affermare secca-
mente che tutto il diritto è stato introdotto per regolare gli interessi umani: Cum
igitur hominum causa omne ius constitutum sit …1 Per usare una terminologia gene-
ricamente post-socratica (o, secondo Elio Dovere, specificamente neoplatonica),2
la causa finale del diritto è l’utilità degli uomini. Questo non fa necessariamente
di lui un giuspositivista, magari un contrattualista epicureo alla maniera di Lu-
crezio.3 Ermogeniano crede nel diritto naturale (ea quae scripta non sunt) e lo di-
stingue dalla consuetudine, che è una tacita civium conventio.4 Vero è che, tra i suoi
vari significati, constituere si riferisce a norme positive, generalmente a base legi-
slativa.5 Ma anche per Cicerone il diritto naturale era stato ‘inventato’ (descrip-
tum), esattamente come quello civile.6 Inventato da chi? Non dagli uomini, bensì
dal Deus legislatore degli Stoici.7 Persino Gesù (Marc., 2.27), affermando che «il sa-
bato è stato fatto per l’uomo, non l’uomo per il sabato», ricorre allo stesso topos
di Ermogeniano.
    Sembra di capire che nel brano di Ermogeniano il diritto delle genti abbia ri-
definito istituti ed attività – come il commercio o la stessa guerra8 – che non po-
tevano non essere presenti, sia pure in forma embrionale, nello stato di natura. La
sua tesi potrebbe corrispondere alla versione aristotelica della nascita del com-
mercio, più realistica ed articolata di quella cinico-stoica.
    Aristotele sembrava ritenere che lo scambio, sempre indispensabile alla so-
pravvivenza della comunità, non fosse necessariamente commercio.9 La forma
naturale di circolazione dei beni era, infatti, lo scambio tra equivalenti, volto a
mantenere l’autarchia ed a realizzare la giustizia regolativa. La crematistica (cioè
il settore dell’oikonomia riguardante il procacciamento dei beni) non si era però

   1 Dig., 1, 5, 2 (Hermog., iuris epit., 1).
   2 Elio Dovere, Studi, cit., p. 69; 83 sgg., collega l’affermazione dell’ius gentium con la funzione or-
dinatrice delle ‘virtù civili’, presente in Plotin., 1, 8, 7, 5.
   3 Epicur., Sent., 31: il ‘giusto secondo natura’ è l’attuazione dell’utile (synphéron), Lucr., 925-1027: ben-
ché nello stato di natura non ci fossero leggi, i patti venivano generalmente rispettati; 1448-1454: le leggi
non sono prodotto della natura, ma frutto di un accordo, artificiali come l’agricoltura, la poesia o l’arte.
   4 Dig., 1, 3, 35 (Herm., iuris epit., 1).
   5 Ad esempio, in Cic., rep., 1, 26, 41: … Omnis ergo populus, qui est talis coetus multitudinis qualem expo-
sui, omnis civitas, quae est constitutio populi, omnis res publica, quae ut dixi populi res est, consilio quodam re-
genda est, ut diuturna sit. Id autem consilium primum semper ad eam causam referendum est quae causa genuit
civitatem. Deinde aut uni tribuendum est, aut delectis quibusdam, aut suscipiendum est multitudini atque omni-
bus. Oppure in Dig., 1, 2, 2, 11-12 (Pomp. l. s. enchir.), sulle viae iuris constituendi. Cfr. Giuseppe Giliber-
ti, Constitutio e Costituzione, «Cultura giuridica e diritto vivente», i, 2014, http://ojs.uniurb.it/index.php/
cgdv/article/view/369/361, p. 1 sg.
   6 Cic., Sest., 42, 91.                          7 Cic., rep., 3, 33: ille legis huius inventor, disceptator, lator.
   8 Sulla guerra come rottura del naturale stato di pace, cfr. in generale Francesco Sini, Bellum
nefandum. Virgilio e il problema del “diritto internazionale antico”, Sassari, Libreria Dessì Editrice,1991.
   9 Cfr. Ernest Barker, The Political Thought of Plato and Aristotle2 (1906), New York, Putnam, 1959, p.
379 sgg.
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mantenuta a lungo in questi limiti.1 Lo scambio naturale era stato travolto da un
uso distorto della moneta (nomisma), che era nata per rendere il baratto (allaghē)
più agevole.
   Platone riconosceva l’utilità della moneta e del commercio interno, esercitato
dai kapeloi, riconducendo entrambi alla divisione del lavoro.2 Anche per Aristote-
le, il fondamento della città era lo scambio delle prestazioni e, per questo non era
un male utilizzare una misura del valore delle cose da scambiare, ovviamente in
un regime di gold exchange standard. Persino la moneta coniata, benché introdot-
ta dalla legge positiva (e proprio per questo denominata nómisma) non violava di
per sé la natura, almeno finché rimaneva soltanto una misura del valore.3 Il de-
naro era nato come mezzo di misura del valore, e solo successivamente si era tra-
sformato in un mezzo di scambio commerciale. Se fosse servito solo per essere
speso, o come mezzo per realizzare uno scambio tra equivalenti (alla fine, una spe-
cie di baratto), non ci sarebbe stato nulla di male. Ma l’adozione di questo stru-
mento aveva facilitato enormemente la diffusione della cattiva crematistica, cioè
di una forma di scambio che comportava un profitto (kerdos) per gli intermediari
ed era volta all’accumulo del denaro. Il commercio, che per definizione era un’at-
tività di scambio tra beni non equivalenti, aveva determinato l’affermazione della
figura professionale del commerciante. Al suo interno, era particolarmente inna-
turale il ruolo dell’emporos, che cercava il profitto anche all’estero.4
   Quindi, per Aristotele, esisteva una crematistica conforme alla natura, che si
avvaleva degli scambi e persino della moneta, senza per questo essere commer-
cio. L’attività commerciale vera e propria si era affermata dopo la creazione della
città e delle sue leggi, non prima, il che è esattamente ciò che sostiene Ermoge-
niano. In particolare, il commercio dell’epoca post-omerica non aveva più nulla a
che vedere col contraccambio di doni, non era funzionale al riequilibrio tra i be-
ni scarsi e quelli abbondanti, non era più embedded nelle istituzioni e nei rapporti
sociali, per usare la terminologia di Polanyi.5 Si era pienamente autonomizzato,

   1 Arist., Pol., 1253b, 11-14; Cic., off., 1, 42, 151.
   2 Pl., Rep., ii, 371b-d. Sulla divisione sociale del lavoro nei poemi omerici, cfr. in generale Fausto
Codino, Introduzione a Omero3, Torino, Einaudi, 1974.
   3 Arist., EN, 5, 5, 1133a. Sulla moneta come misura del valore e come mezzo di scambio, cfr. Glauco
Tozzi, Economisti greci e romani. Le singolari intuizioni di una scienza moderna nel mondo classico, Milano,
Feltrinelli, 1961, p. 397 sgg.; Joseph Moreau, Aristote et la monnaie, «reg», lxxxii, 1969, pp. 349-364.; Ni-
cola Narise, La nascita della moneta. Segni premonetari e forme arcaiche dello scambio, Roma, Donzelli,
2000; Peter Temin, A Market Economy in the Early Roman Empire, «jrs», xci, 2001, pp. 169-181; Valerio
Marotta, Origine e natura della moneta in un testo di Paolo D. 18,1,1 (33 ad edictum), in Dogmengeschichte und
historische Individualität der römischen Juristen / Storia dei dogmi e individualità storica dei giuristi romani, Atti
del Seminario internazionale (Montepulciano 14-17 giugno 2011), a cura di Christian Baldus, Massimo
Miglietta, Gianni Santucci, Emanuele Stolfi, «Università degli Studi di Trento, Dipartimento di Scienze
Giuridiche, Quaderni del Dipartimento», cvii, 2012, p. 173 sgg.
   4 Arist., Pol., 1256b-57b; EN, 5, 5, 1133b. Cfr. Alberto Maffi, Circolazione monetaria e modelli di scambio
da Esiodo ad Aristotele, «Annali dell’Istituto Italiano di Numismatica», xxvi, 1979, p. 161 sgg.
   5 Sul concetto di embeddedness in Polanyi, cfr. Fred Block, Introduction, in The Great Transformation.
The Political and Economic Origins of Our Time (1949), a cura di Karl Polanyi, Boston, Beacon Press, 2001,
p. xxii sgg.
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