La Terza età strumenti patrimoniali, opportunità e tutele - Notariato
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La Terza età Le Guide per il Cittadino strumenti patrimoniali, opportunità e tutele Consiglio Nazionale del Notariato Adiconsum Confconsumatori Adoc Federconsumatori Adusbef Lega Consumatori Altroconsumo Movimento Consumatori Assoutenti Movimento Difesa del Cittadino Casa del Consumatore U.Di.Con Cittadinanzattiva Unione Nazionale Consumatori
In Italia, come nei paesi più sviluppati, si registra un progressivo 1. Gli strumenti allungamento della vita media; la popolazione italiana over 65 patrimoniali rappresenta secondo i dati ISTAT del 2018 il 22,6% della popo- per la terza età lazione totale. Se si vive più a lungo, le istituzioni sono chiamate ad affrontare nuove necessità e sfide legate alla qualità della vita delle perso- ne anziane che devono essere annoverate tra i soggetti partico- larmente meritevoli di tutela. L’incertezza del futuro per la possibile sopravvenienza di ma- lattie, o comunque di limitazioni e impedimenti fisici o psichi- ci connaturati all’età, fa sorgere l’esigenza di individuare modi e strumenti che assicurino una anzianità e vecchiaia serena e dignitosa. A queste persone il Consiglio Nazionale del Notariato e le As- sociazioni dei Consumatori dedicano la 15ª Guida per il Citta- dino, per aiutarle a individuare soluzioni patrimoniali idonee alle loro esigenze con gli strumenti che la legge ha messo a loro disposizione. In questa Guida saranno trattati i seguenti istituti giuridici: con- tratto di rendita vitalizia, contratto di mantenimento/vitalizio alimentare/vitalizio assistenziale, contratto di donazione con onere di assistenza, compravendita della nuda proprietà con ri- serva d’usufrutto, compravendita della proprietà con riserva del diritto di abitazione, e ancora, prestito vitalizio ipotecario, trust; brevi cenni saranno riservati al testamento. Anche questa, come le altre guide, è divulgata dal Consiglio Na- zionale del Notariato e da 14 Associazioni dei Consumatori. É inoltre disponibile nei rispettivi siti web. ottobre 2018 1
Gli strumenti 1. 1. Gli strumenti patrimoniali sita clausola9 o condizione risolutiva di inadempimento. Nella rendita vitalizia costituita per donazione il vitaliziato riceve 1. Gli strumenti per la terza età patrimoniali patrimoniali per la terza età la corresponsione della rendita mentre il vitaliziante non riceve per la terza età alcuna controprestazione. (Vedi la Guida “Donazioni consapevoli, per disporre dei propri LA RENDITA VITALIZIA beni in sicurezza” della medesima collana). La rendita vitalizia a titolo oneroso è un contratto aleatorio. Le persone anziane possono avere bisogno di ricevere una pre- L’alea, ovvero il rischio al quale ciascuna parte si sottopone stazione vitalizia di denaro, periodica e continuativa, in (vedi definizione nel box), è un requisito essenziale del con- cambio del trasferimento di un bene mobile, immobile o tratto senza il quale il contratto è nullo10. della cessione di un capitale, traendo beneficio dalle somme ricevute e reimpiegandole per le proprie necessità. L’ALEA La rendita vitalizia è il contratto con il quale un soggetto (vitali- È il rischio al quale ciascuna parte si sottopone al momento ziante) si obbliga a corrispondere a un altro soggetto (vitaliziato) della conclusione del contratto essendo in quel momento in- una prestazione periodica di una somma di denaro o di una certa certo e sconosciuto l’eventuale vantaggio o svantaggio del quantità di altre cose fungibili1 (la rendita), per tutta la durata della contratto: se il vitaliziato muore poco tempo dopo la conclu- vita del beneficiario della rendita o di una o più persone indicate2. sione del contratto, è evidente il vantaggio del vitaliziante che La rendita può essere costituita anche a favore di più persone3. è divenuto proprietario del bene a fronte di una minima pre- Può anche essere costituita a favore di un terzo4. stazione eseguita; diversamente in caso contrario. Può inoltre essere costituita5 a titolo oneroso, o per donazione o per testamento6. Con la rendita vitalizia a titolo oneroso il vitaliziante si obbliga Questo accade, ad esempio, quando il beneficiario della rendi- a corrispondere al vitaliziato la rendita quale corrispettivo della ta, per malattia e/o per età particolarmente avanzata, abbia una cessione di un bene mobile, immobile (es. la casa d’abitazione)7 probabilità di sopravvivenza limitata nel tempo. o di un capitale. Poiché la prestazione è commisurata alla durata della vita del vita- In caso di mancato pagamento delle rate di rendita scadute, liziato o di un terzo, è impossibile determinare in anticipo sia l’enti- il vitaliziato non può richiedere la risoluzione del contrat- tà della rendita sia la presumibile durata della stessa11, ed è quindi to, ma può far sequestrare e vendere i beni del vitaliziante impossibile calcolare, al momento della conclusione del contratto, affinché dalla vendita si ricavi una somma che assicuri il paga- quale parte riceverà un vantaggio economico dall’operazione12. mento della rendita; una scelta dettata dalle finalità assistenziali Naturalmente non vi deve essere una notevole sproporzione 2 3 che caratterizzano la rendita vitalizia. tra la prestazione cui è tenuto il vitaliziante e il valore dell’im- Il vitaliziato può chiedere la risoluzione del contratto se il vitali- mobile13. ziante non ha dato o ha diminuito le garanzie pattuite8. Tuttavia Il debitore, salvo patto contrario, non può in nessun modo li- le parti, a tutela del vitaliziato, possono prevedere la risoluzione berarsi dal pagamento della rendita offrendo il rimborso del del contratto in caso di inadempimento, anche inserendo appo- capitale.
1. Egli è tenuto a pagare la rendita per tutto il tempo per il quale è titolo oneroso nel cap. precedente). 1. Gli strumenti Gli strumenti patrimoniali stata costituita, per quanto gravosa possa divenire nel tempo la Si ha qui una doppia alea21, essendo incerta non solo la du- patrimoniali per la terza età sua prestazione14. rata della vita del vitaliziato, ma anche l’entità delle presta- per la terza età La rendita vitalizia a titolo gratuito non è un contratto ale- zioni a suo favore,22 suscettibili di modificarsi nel tempo in ra- atorio. Il donante, sin dal momento della conclusione del con- gione di fattori molteplici e non predeterminabili (quali le con- tratto, sa già che subirà un impoverimento, essendo incerto uni- dizioni di salute del beneficiario, l’invecchiamento e altro), po- camente l’ammontare delle somme che verserà. tendo così essere richieste in via continuativa, se lo stato di bi- La rendita vitalizia è un contratto di durata ad esecuzione perio- sogno perdura, o in modo discontinuo, e talora addirittura mai. dica (es. mensile, trimestrale, annuale)15. Tale contratto è nullo se privo di alea, ossia se il vitaliziato ha una La rendita vitalizia deve essere costituita per atto pubblico breve aspettativa di vita, così come se il valore del bene ceduto o per scrittura privata, sotto pena di nullità16. dal vitaliziato ha un valore sproporzionato rispetto alle presunte L’annualità della rendita vitalizia, intesa come singola prestazio- prestazioni del vitaliziante23. ne, si prescrive in 5 anni17, mentre il diritto alla rendita comples- Nel contratto di mantenimento è necessario che non vi sia sivamente considerata si prescrive in 10 anni18. una originaria sproporzione tra le prestazioni, onde evitare È anche possibile prevedere una rendita a tempo determinato. che ne sia fatto un uso distorto24. Questo contratto pur non essendo espressamente previsto nel co- È un contratto molto duttile che consente di soddisfare le più dice civile, è ammissibile in base al principio dell’autonomia privata. svariate esigenze delle parti, evidenziando l’importante ruo- lo del notaio che, indagando la volontà delle parti, “modella” il contenuto del contratto, determinando misura, qualità e ogget- IL CONTRATTO DI MANTENIMENTO to delle prestazioni secondo le esigenze, i bisogni e le necessità del beneficiario vitaliziato. Spesso gli anziani hanno bisogno di ricevere prestazioni varia- È un contratto fondato su un particolare rapporto di fidu- mente combinate di dare e di fare, dall’assistenza materiale a cia con il vitaliziante25, tenuto oltre che a una serie di obbli- quella morale, vita natural durante, in cambio della cessione di un ghi di dare (es. prestazioni di carattere alimentare), soprattutto immobile (es. la casa d’abitazione) o della cessione di un capitale. a obblighi di fare, tra i quali, l’assistenza, la pulizia, la compa- Con il contratto di mantenimento una parte (vitaliziante) si gnia. Spesso la prestazione del vitaliziante è caratterizzata obbliga, in corrispettivo del trasferimento di un bene o del- da una prevalenza di obbligazioni di fare infungibili, dove la la cessione di un capitale, a prestare all’altra parte (vitalizia- persona obbligata assume una speciale rilevanza. Tali obbliga- to) assistenza materiale e/o morale, vita natural durante. zioni, come precisato, hanno sovente come contenuto presta- Questo contratto, pur non essendo espressamente previsto e disci- zioni di carattere accentuatamente spirituale e, in ragione di ciò, 4 5 plinato dal codice civile19, trova larga diffusione pratica in quan- eseguibili unicamente da un vitaliziante specificamente indivi- to utile a soddisfare reali e specifiche esigenze delle parti e in duato per le sue proprie qualità26. particolare del destinatario della prestazione assistenziale, La forte connotazione personale che permea questo contratto non spesso persona anziana e non più autosufficiente20. esclude che le parti possano pattuire che l’assistenza sia prestata da È anch’esso un contratto di durata, aleatorio (v. rendita vitalizia a terze persone, che dovranno essere di gradimento del vitaliziato.
1. Contratto di mantenimento, contratto di vitalizio L’obbligo di assistenza potrà essere determinato qualitativa- 1. Gli strumenti Gli strumenti patrimoniali alimentare e contratto di vitalizio assistenziale mente e quantitativamente32 sia nei tempi che nei modi, essen- patrimoniali per la terza età La dottrina distingue il contratto di mantenimento dai contrat- do possibile stabilire la misura delle prestazioni con riferimento per la terza età ti di vitalizio alimentare e di vitalizio assistenziale. a differenti parametri, quali le primarie necessità, lo stato di bi- • Con il contratto di mantenimento la prestazione del vitalizian- sogno, il tenore di vita del vitaliziato, altro ancora33. te è determinata con un generico riferimento al mantenimen- Può anche essere genericamente indicata l’obbligazione di to del vitaliziato27 prescindendo dal bisogno di quest’ultimo. provvedere al mantenimento del vitaliziato per tutta la dura- • Con il contratto di vitalizio alimentare un soggetto si ob- ta della vita di quest’ultimo ma, data la molteplicità di possibili bliga a corrispondere a un altro gli alimenti, alloggio, vestia- prestazioni - al fine di evitare contestazioni ed eventuali azioni rio, cure mediche ed in genere tutto quanto risulti necessa- giudiziarie - è importante indicare con esattezza quelle cui è ob- rio per vivere28, in presenza e nei limiti di uno stato di bisogno. bligato il vitaliziante34. • Con il contratto di vitalizio assistenziale o contratto di assi- stenza «il vitaliziante si impegna verso il beneficiario a pre- Contenuto dell’assistenza stargli, principalmente, una assistenza morale ed un soste- Le parti possono stabilire il tipo di assistenza che maggior- gno spirituale, ed eventualmente anche un’assistenza ma- mente si attaglia alle esigenze e ai bisogni del beneficiario. teriale. Pertanto la prestazione del vitaliziante è infungibile»29, Potrà essere pattuito l’obbligo di provvedere a tutte le sue ne- salvo che le parti non abbiano diversamente pattuito. cessità garantendogli il tenore di vita abituale, fornendogli vitto, È stata altresì evidenziata anche una differenza essenzialmente alloggio, vestiario, pulizia della persona e delle vesti, cure medi- quantitativa: «nel vitalizio alimentare il vitaliziante è tenuto a corri- che, farmaci, assistenza diurna e notturna se necessario; oppure spondere ciò che è necessario per la vita del vitaliziato; nel contrat- assumere solo alcuni di tali obblighi, configurandoli e plasman- to di mantenimento, invece, il vitaliziante è tenuto a una prestazio- doli secondo le esigenze e richieste del beneficiario e la disponi- ne più ampia, quindi, non lo stretto necessario, ma quanto occorre a bilità manifestata dal vitaliziante, stabilendo se i costi debbano garantire al vitaliziato l’identico tenore di vita»30. essere a carico o meno di quest’ultimo. È frequente la richiesta Mentre la dottrina ha diversificato le figure, come è stato so- di prestare assistenza presso la casa ove risiede il beneficiario o pra osservato, la giurisprudenza le sovrappone e le confonde presso ospedali o case di cura; così come è frequente la richiesta con il contratto di mantenimento, utilizzando i termini come di non essere ospitati in case di riposo; vi sono poi coloro che ri- equivalenti31. chiedono semplicemente assistenza materiale per il disbrigo di In tutti i casi si tratta di classificazioni di massima che non pratiche presso uffici, banche, enti e similari, o l’obbligo di esse- esauriscono le molteplici possibilità esistenti che le parti re accompagnati nei luoghi di necessità o diletto; e ancora può possono diversamente combinare, nell’ambito della loro essere prevista una prestazione mista formata in parte da una 6 7 autonomia privata. corresponsione di denaro e in parte da un’obbligazione di fare. Possono altresì essere previste una serie di prestazioni di La prestazione del vitaliziante carattere prevalentemente morale e spirituale, in genere Il vitaliziante si obbliga nei confronti del vitaliziato a prestargli infungibili, quali la compagnia, le visite quotidiane e il soddi- assistenza morale e/o materiale. sfacimento di esigenze analoghe35.
1. Anche qui vale quanto sopra detto sulle prestazioni di carattere bene ricevuto in corrispettivo dal vitaliziato39. 1. Gli strumenti Gli strumenti patrimoniali accentuatamente spirituale assunte dal vitaliziante le quali, per Può anche accadere che il vitaliziato, non potendo per i motivi patrimoniali per la terza età il loro particolare contenuto, sono eseguibili unicamente da un più svariati prendersi cura di una persona, deleghi altro sogget- per la terza età vitaliziante specificamente individuato per le sue qualità perso- to a provvedere a detta cura e assistenza trasferendogli, in corri- nali36, salvo che le parti non abbiano diversamente pattuito. spettivo, beni o diritti. La prestazione del vitaliziato L’inadempimento del vitaliziante Il vitaliziato potrà cedere in cambio del mantenimento/assisten- Per cautelarsi da un eventuale inadempimento del vitaliziante, è za beni immobili, beni mobili registrati, altri beni mobili come importante prevedere la risoluzione del contratto inserendo ap- ad es. denaro, quote societarie, e in genere qualsiasi bene su- posita e specifica clausola40 o condizione risolutiva di inadempi- scettibile di valutazione economica. mento o condizione sospensiva di adempimento41. In caso di cessione della propria casa d’abitazione il vitaliziato In mancanza, se il vitaliziante non adempie gli obblighi as- potrà riservarsi il diritto di usufrutto o di abitazione37. sunti, qualsiasi sia la causa, il vitaliziato può rivolgersi al giudice per ottenere la risoluzione del contratto42. Contratto di mantenimento con prestazioni di assistenza La risoluzione comporta la restituzione del bene al vitaliziato. Il parzialmente a favore di terzo giudice potrebbe stabilire un compenso a favore del vitaliziante Accade di frequente che il vitaliziato, unico proprietario del per le prestazioni da lui eseguite. bene, intenda avvantaggiare delle prestazioni di assistenza e La risoluzione, anche se è stata espressamente pattuita, non mantenimento, oltre che se stesso anche un’altra persona (chia- pregiudica i diritti acquistati dai terzi, salvi gli effetti della trascri- mata “terzo”) a lui legata da vincoli di coniugio, affinità, parente- zione della domanda di risoluzione43. la, amicizia. È il caso di due coniugi o conviventi anziani, dei quali uno Trasmissione degli obblighi assunti dal vitaliziante agli solo è proprietario della casa d’abitazione, che vogliono ga- eredi o agli aventi causa rantirsi entrambi una vecchiaia dignitosa. Trattandosi di un contratto atipico con ampia varietà di scel- Il terzo acquista il diritto alle prestazioni di mantenimento per ta, le parti del contratto potranno concordemente stabilire che effetto della stipulazione. Pur non essendo necessario che inter- gli obblighi assunti dal vitaliziante si trasmettono ai suoi eredi venga all’atto, è preferibile che vi partecipi manifestando il suo o legatari o aventi causa44. In questo caso andrà precisato con consenso, al fine di rendere certo il contratto. chiarezza nel contratto se gli obblighi assunti potranno essere Ciò rientra tra le liberalità indirette, non è quindi soggetto adempiuti tramite terze persone. alle formalità della donazione (atto pubblico e testimoni)38. Analogamente è possibile prevedere la facoltà di liberarsi dal- 8 9 le obbligazioni assunte dal vitaliziante, mediante l’esecuzione di Contratto di mantenimento a favore di terzo una diversa prestazione. Si ha quando il vitaliziante, pur obbligandosi alle prestazio- Va evidenziato come non può essere imposto agli eredi o lega- ni di assistenza e mantenimento nei confronti del vitalizia- tari o aventi causa del vitaliziante l’obbligo di coabitazione con to, designi un altro soggetto (terzo) quale beneficiario del il vitaliziato45.
1. DIFFERENZE TRA RENDITA VITALIZIA DONAZIONE CON ONERE DI ASSISTENZA 1. Gli strumenti Gli strumenti patrimoniali E CONTRATTO DI MANTENIMENTO O DONAZIONE MODALE patrimoniali per la terza età RENDITA VITALIZIA CONTRATTO per la terza età A TITOLO ONEROSO DI MANTENIMENTO Accade di frequente che una persona anziana, per garantirsi Prestazione cessione di un bene cessione di qualsiasi bene una vecchiaia serena, doni la propria abitazione ponendo un del vitaliziato mobile, immobile (ad suscettibile di valutazione onere di assistenza e/o mantenimento a carico del donatario46. es. la casa d’abitazio- economica ne) o di un capitale (immobili, mobili registrati, La donazione è uno strumento idoneo a soddisfare molteplici mobili es. denaro, quote so- cietarie e altro) interessi. Prestazioni periodiche con ero- continuate e variabili, con- Su questo tema vedi la Guida per il Cittadino “Donazioni consa- del vitaliziante gazione fissa di una sistenti nell’assistenza pevoli, per disporre dei propri beni in sicurezza”. somma di danaro o materiale e/o morale del di altre cose fungibili; vitaliziato, ampia e discre- Nella donazione modale il contenuto dell’assistenza può consistono nel dare zionale, determinata dalle essere il più vario47 e viene stabilito dal donante secondo parti e corrisposta secondo le necessità, in conformità le sue esigenze e necessità, ma il donatario è tenuto all’a- a quanto pattuito; non sono predeterminate nel loro am- dempimento dell’onere entro i limiti del valore della cosa montare in una misura certa, donata48. ma variano giorno per gior- no a seconda dei bisogni; La donazione modale è un atto a titolo gratuito in cui l’onere è consistono prevalentemen- te nel fare un mero elemento accessorio volto a realizzare un fine aggiunti- Caratteristica fungibili caratterizzate da una forte vo rispetto alla donazione; è una limitazione del beneficio, volta delle prestazioni personalizzazione (intuitus al perseguimento di ulteriori fini del donante. personae), spesso infungibili L’onere è una modalità della donazione; non deve assumere na- L’alea collegata alla durata «doppia alea»: collegata alla tura di corrispettivo non dovendo snaturare l’essenza di atto li- della vita del benefi- durata della vita del vitali- beralità della donazione. ciario della rendita o ziato e all’incertezza dovuta di altra persona alla mutevolezza delle pre- L’onere può essere stabilito anche a favore di un altro sogget- stazioni, che non ne consen- to diverso dal donante, oppure a vantaggio della collettività. tono una predeterminazio- ne in misura certa La risoluzione per inadempimento dell’onere può essere ri- Inadempimento il creditore della ren- si applica il rimedio della ri- chiesta dal donante o dai suoi eredi solo se prevista nell’at- del vitaliziante dita può far seque- soluzione del contratto per to di donazione49. strare e vendere i inadempimento (art. 1453 beni del debitore af- cod. civ.) Qualora una clausola apposta a una donazione sia prevista dalle finché dalla vendita si ricavi una somma che parti non come “onere”, che costituisce per il donatario una vera assicuri il pagamento e propria obbligazione, ma come condizione risolutiva, la man- 10 della rendita, ma non 11 può domandare la ri- cata prestazione di assistenza e/o mantenimento comporta la soluzione del contrat- to (art. 1878 c.c.) risoluzione del contratto di donazione indipendentemente da ogni indagine sul comportamento, colposo o meno, delle parti in ordine al verificarsi dell’evento stesso50.
1. Raffronto tra donazione con onere di assistenza IL TESTAMENTO 1. Gli strumenti Gli strumenti patrimoniali e contratto di mantenimento51 patrimoniali per la terza età La principale differenza tra i due contratti sta nella natura giuri- Le finalità di mantenimento e/o assistenza, materiali e spi- per la terza età dica: la donazione è caratterizzata dallo spirito di liberalità, rituali, possono essere realizzate anche attraverso il ricorso mentre il contratto di mantenimento è contratto oneroso, al testamento58. dal quale derivano obbligazioni reciproche contrapposte tra Il testatore può lasciare l’intero suo patrimonio o parte di esso a i contraenti e nel quale sussiste un nesso di interdipendenza tra un soggetto, persona fisica o ente: le due prestazioni52. - con l’obbligo (“onere” o “modus”) di prestargli assistenza mate- Diversa è la causa dei due contratti: lo spirito di liberalità riale e morale vita natural durante; tale onere è assimilabile nel nella donazione dove l’onere costituisce un elemento accesso- contenuto e nella portata al vitalizio alimentare59; rio dell’atto di liberalità con il quale il donante attua un fine che oppure si aggiunge a quello principale, senza modificarne la causa, an- - può sottoporre il lascito testamentario all’espressa condizio- che quando l’onere posto a carico del donatario consiste nel- ne che gli venga prestata assistenza materiale e morale fino alla la prestazione di una rendita vitalizia a favore del donante; l’a- morte60. All’apertura della successione, la mancata prestazione leatorietà nel contratto di mantenimento53 che «va valutata di assistenza costituisce causa di risoluzione della disposizione al momento della conclusione del contratto, essendo lo stesso ca- testamentaria. ratterizzato dall’incertezza obiettiva iniziale in ordine alla durata di Questa scelta deve essere ben ponderata in quanto non vita del vitaliziato e alla correlativa eguale incertezza del rapporto dà nessuna garanzia al testatore che l’assistenza gli venga tra il valore complessivo delle prestazioni dovute dal vitaliziante, le- prestata; il beneficiario infatti sarà libero di decidere, potendo gate alle esigenze assistenziali del vitaliziato, ed il valore del cespite anche ignorare l’esistenza di questa disposizione se il testatore patrimoniale ceduto in corrispettivo del vitalizio»54. non gliela comunica. Inoltre tale disposizione non dà nessu- Va inoltre considerato che il bene trasferito con il contratto di na garanzia al beneficiario in quanto il testatore potrebbe mantenimento non rientra nell’asse ereditario trattandosi sempre revocare o modificare il testamento. di acquisto oneroso, mentre il bene oggetto di donazione Nel testamento il testatore può anche disporre un lascito in re- rientra nel calcolo della quota riservata ai legittimari55, e po- munerazione dell’assistenza prestatagli in vita. trebbe essere soggetto all’azione di riduzione56 da parte dei le- Anche queste scelte richiedono grande consapevolezza; il ruolo gittimari lesi nella quota di legittima. di tutela e garanzia del notaio è importante per avere tutti i chia- Al fine di stabilire se il contratto debba avere natura onerosa o rimenti necessari. liberale, occorre indagare, caso per caso, la volontà delle parti, Vedi su questo tema la Guida per il Cittadino dedicata a: “Suc- valutando gli interessi che in concreto si vogliono perseguire. cessioni tutelate: le regole per un sicuro trasferimento dei beni”. 12 13 Questa funzione è propria dell’attività del notaio, che guiderà le parti nella scelta del contratto da stipulare57.
1. IL PRESTITO VITALIZIO IPOTECARIO (P.V.I.) un immobile ad uso residenziale a garanzia della restituzione 1. Gli strumenti Gli strumenti patrimoniali del prestito, degli interessi e delle spese65. patrimoniali per la terza età Svariate ragioni possono spingere le persone anziane a fare ri- Se la persona che richiede il prestito è coniugata o costituen- per la terza età chiesta dell’erogazione di un prestito61, ad esempio: per estin- te l’unione civile o convivente more uxorio da almeno 5 anni66 guere un debito, per integrare il reddito o la pensione, per so- e l’immobile da ipotecare in garanzia del P.V.I. costituisce la resi- stenere spese mediche, per acquistare un’altra casa d’abitazio- denza di entrambi i coniugi o costituenti l’unione civile o convi- ne, per aiutare economicamente i figli, per esigenze di consumo venti, il contratto deve essere sottoscritto da entrambi, anche se che comportano spese anche rilevanti, o addirittura per sanare l’immobile è di proprietà di uno solo, a condizione però che an- debiti o per qualsiasi altro motivo. che l’altro partner abbia compiuto 60 anni67. Conseguentemente resta privo di tutela il coniuge o il costi- tuente l’unione civile o il convivente more uxorio che al mo- mento della stipula del contratto non abbia compiuto 60 anni. Il P.V.I. non è un finanziamento di scopo pertanto, come sopra evidenziato, può essere destinato alle finalità più svariate secon- do le esigenze del soggetto finanziato. È, normalmente68, un finanziamento di liquidità69. Può essere prevista l’erogazione della somma concessa in unica soluzione o a tranche, oppure periodica, e può essere utilizzata ad esempio la forma del mutuo, dell’apertura di credito, della rendita70. Lo strumento negoziale in questi casi è costituto dal prestito vi- La tipologia di immobile a garanzia del P.V.I. talizio ipotecario introdotto con Decreto-legge 30 settembre Deve essere un immobile residenziale, con eventuali sue per- 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicem- tinenze, avente la destinazione urbanistica di civile abitazione. bre 2005, n. 248, modificata dalla legge 2 aprile 2015, n. 44. Si ritiene non necessario che l’immobile sia destinato a residen- La disciplina è divenuta operativa dal 2 marzo 2016 a segui- za principale o a dimora abituale del soggetto finanziato, poten- to dell’entrata in vigore del regolamento attuativo del Ministro dosi pertanto ipotecare anche un diverso immobile, ad esem- dello sviluppo economico, decreto 22 dicembre 2015, n.226. pio la casa di villeggiatura. Si applica altresì il D. Lgs. 385/1993 (T.U.B.) nonché il Codice del Inoltre, in mancanza di espresso divieto, può essere oggetto di Consumo D. Lgs. 206/2005 se il finanziato riveste la qualità di ipoteca anche un immobile di proprietà di un terzo (“terzo da- 14 15 consumatore62. tore d’ipoteca”)71. Il P.V.I. è un finanziamento a medio e lungo termine conces- Costituisce una ingiustificata limitazione prevedere che og- so da banche o intermediari finanziari63 (i “finanziatori”), a getto dell’ipoteca possano essere solo gli immobili “resi- persone di età superiore a 60 anni compiuti (“soggetto fi- denziali”. nanziato”)64 garantito da ipoteca di primo grado iscritta su
1. Quando può essere richiesto il rimborso integrale del P.V.I. La legge 44/2015 non prevede espressamente la possibilità di 1. Gli strumenti Gli strumenti patrimoniali Il finanziatore può chiedere il rimborso integrale del finanzia- estinzione anticipata; pertanto, fatta eccezione per l’ipotesi di patrimoniali per la terza età mento in un’unica soluzione: P.V.I. concesso come finanziamento fondiario, è opportuno che per la terza età • alla morte del soggetto finanziato; se il finanziamento è questa sia specificatamente prevista nel contratto. cointestato, tale condizione si avvera al momento della morte del soggetto finanziato più longevo; La modalità di rimborso del P.V.I. • se vengono trasferiti, in tutto o in parte, la proprietà o altri Il P.V.I. può essere rimborsato in due modi, secondo quanto sta- diritti reali72 o di godimento73 sull’immobile dato in garanzia; bilito nel contratto: • qualora siano imputabili al soggetto finanziato, o a terzi datori • senza capitalizzazione: il soggetto finanziato rimborsa gra- d’ipoteca, atti compiuti con dolo o colpa grave che riducano dualmente gli interessi e le spese prima del verificarsi degli significativamente il valore dell’immobile; eventi su indicati; quindi al momento del rimborso dovrà esse- • qualora siano costituiti diritti reali di garanzia in favore di terzi re restituito solo il capitale; è causa di risoluzione del contratto che vadano a gravare sull’immobile; il ritardato pagamento quando lo stesso si sia verificato alme- • qualora siano apportate modifiche all’immobile rispetto al no 7 volte, anche non consecutive74; suo stato originale come documentato in sede di perizia e dal- • con capitalizzazione: alla scadenza del finanziamento do- la documentazione catastale, senza accordo con il finanziato- vranno essere rimborsati in unica soluzione sia il capitale che re, anche se con la necessaria autorizzazione o notificazione gli interessi e le spese capitalizzati annualmente. Il finanzia- alle autorità competenti, ovvero modifiche che comunque li- mento dovrà essere integralmente rimborsato entro 12 mesi mitino la libera circolazione dell’immobile; dal verificarsi degli eventi su indicati. • qualora l’incuria o la mancanza di adeguata manutenzio- ne abbia determinato la revoca dell’abitabilità dell’immobile; ESEMPIO DI CAPITALIZZAZIONE DEGLI INTERESSI • qualora altri soggetti, dopo la stipula del finanziamento, Ipotizzando un capitale di € 50.000 e un tasso fisso del 4%: prendano la residenza nell’immobile, ad eccezione dei fa- 1° anno: capitale € 50.000 • interessi € 2.000,00 miliari del soggetto finanziato; a questi fini come familiari si 2° anno: capitale € 52.000 • interessi € 2.080,00 intendono i figli, nonché il coniuge o convivente more uxorio 3° anno: capitale € 54.080 • interessi € 2.163,20, e cosı a seguire. (o il costituente unione civile) e il personale regolarmente con- Quindi, se una persona di 70 anni ottiene un P.V.I. di 50.000 trattualizzato che convive con il soggetto finanziato per pre- euro, al compimento degli 85 anni maturerà un debito di stare a lui o alla sua famiglia i suoi servizi. 86.500 euro. Tra le cause di rimborso è stato previsto anche il caso in cui l’im- mobile oggetto di garanzia sia assoggettato a procedimenti 16 17 conservativi o esecutivi di importo pari o comunque superiore La capitalizzazione di interessi e spese al 20% del valore dell’immobile concesso in garanzia. Con la capitalizzazione, sugli interessi si producono altri in- Alcune cause che conducono al rimborso integrale del fi- teressi (anatocismo). nanziamento limitano eccessivamente il potere di disporre Il legislatore con tale previsione ha implicitamente derogato al e godere della casa ipotecata. divieto di anatocismo75.
1. La capitalizzazione fa aumentare esponenzialmente il de- VENDITA DELLA NUDA PROPRIETÁ 1. Gli strumenti Gli strumenti patrimoniali bito. Viene meno la proporzione tra il capitale ricevuto e la CON RISERVA DI USUFRUTTO patrimoniali per la terza età somma da restituire. per la terza età Nell’ambito degli strumenti negoziali utilizzabili dalla persona Il mancato rimborso integrale del P.V.I. anziana per soddisfare l’esigenza di liquidità, si colloca la ven- Se il finanziamento non è integralmente rimborsato entro 12 dita della nuda proprietà con riserva di usufrutto. Questo con- mesi, il finanziatore, senza ricorrere all’ordinaria procedura tratto consente all’anziano di continuare ad abitare nella esecutiva giudiziaria, vende l’immobile a un valore pari a quel- propria casa, grazie alla riserva di usufrutto, traendo però lo di mercato, determinato da un perito indipendente incari- immediata liquidità dalla vendita della nuda proprietà. cato dal finanziatore, utilizzando le somme ricavate dalla vendita Il diritto di “piena” proprietà78 attribuisce al titolare le più ampie per estinguere il credito vantato in dipendenza del finanziamento facoltà su un suo bene, nel rispetto dei limiti imposti dalla legge. stesso. Trascorsi ulteriori 12 mesi senza che sia stata perfezionata la Fa parte della categoria dei diritti reali79. vendita, tale valore viene decurtato del 15% ogni 12 mesi successi- Esso può essere limitato nel suo godimento da altri diritti di cui vi fino al perfezionamento della vendita dell’immobile. sono titolari altri soggetti. Tra questi diritti si colloca il diritto di Solo se la causa di scadenza del finanziamento è rappresentata usufrutto80. dalla morte del soggetto finanziato, e vi siano eredi, questi po- Il titolare della piena proprietà può vendere la nuda proprie- tranno provvedere essi stessi alla vendita dell’immobile, in ac- tà di un bene riservandosi l’usufrutto per tutta la durata del- cordo con il finanziatore, purché la compravendita si perfezioni la sua vita (usufrutto vitalizio) o per un certo numero di anni. entro 12 mesi dal conferimento dell’incarico. Quando il diritto di usufrutto viene scisso dalla piena proprietà, Le eventuali somme rimanenti, ricavate dalla vendita e non por- abbiamo due soggetti: tate ad estinzione del predetto credito, sono riconosciute al • l’usufruttuario, al quale spetta il godimento del bene, soggetto finanziato o ai suoi aventi causa. L’importo del debito • il nudo proprietario che è il titolare della proprietà priva del go- residuo non può superare il ricavato della vendita dell’immobi- dimento per tutta la durata dell’usufrutto. le, al netto delle spese sostenute. La vendita della nuda proprietà della casa con riserva del dirit- Tra le spese rientrano quelle relative alla dichiarazione di suc- to di usufrutto, potrebbe essere una soluzione adeguata so- cessione76 che deve essere presentata entro 12 mesi dalla mor- prattutto se non si hanno figli e la casa ha spese di gestione te del finanziato essendoci nel compendio ereditario un immo- elevate, in quanto consente di ottenere immediatamente la di- bile, e contestualmente devono anche essere pagate le imposte sponibilità di denaro, continuando a vivere nella casa. ipotecaria e catastale; successivamente, se dovuta, anche l’im- posta di successione77. Contenuto del diritto di usufrutto 18 19 Eliminare il ricorso alla procedura esecutiva giudiziaria in L’usufruttuario ha diritto di godere del bene, traendone caso di inadempimento del finanziato riduce e semplifica ogni utilità che esso può dare, compresi i frutti ovvero i pro- tempi e modalità di vendita della casa, ma toglie al finan- venti che esso produce. ziato la fondamentale garanzia dell’intervento del giudice. Inoltre: • può utilizzare direttamente l’immobile oppure concederlo in
1. uso a terzi con un contratto di locazione, affitto o comodato81; Tanto più alta è la sua età tanto più basso è il valore dell’usufrut- 1. Gli strumenti Gli strumenti patrimoniali • ha il possesso dell’immobile82 e può eseguire miglioramenti83. to e conseguentemente maggiore è il valore della nuda proprie- patrimoniali per la terza età D’altra parte: tà. Al contrario, se l’usufrutturario è più giovane, maggiore è la per la terza età • ha l’obbligo di rispettarne la destinazione economica e di resti- sua aspettativa di vita, più alto è il valore dell’usufrutto e minore tuirlo al termine84; quello della nuda proprietà. • ha l’obbligo di usare il bene correttamente, usando la diligenza Il valore della nuda proprietà e dell’usufrutto vitalizio sono de- del buon padre di famiglia; sunti dai coefficienti periodicamente stabiliti dal Ministero • deve sostenere le spese per l’ordinaria amministrazione e ma- dell’Economia e delle Finanze in relazione al tasso di interesse nutenzione85; legale, quindi variano con il variare di quest’ultimo90. • deve pagare le imposte e tasse che gravano sull’immobile86. Durata del diritto di usufrutto TASSO DI INTERESSE ANNO 2018: 0,3% La durata dell’usufrutto non può eccedere la vita dell’usu- VALORE DELLA CASA EURO 150.000 fruttuario87, pertanto cessa alla sua morte o alla scadenza del Età Valore dell’usufrutto Valore della dell’usufruttuario nuda proprietà termine previsto88. In ogni caso la morte estingue l’usufrutto an- 60 anni 150.000 x 0,3% = 450 150.000 - che se non è scaduto il termine pattuito. 450 x coeff. 195 = 87.750 87.750 = L’usufrutto si estingue anche per rinunzia, per il non uso protrat- 62.250 to per 20 anni (prescrizione), per il totale perimento dell’immo- 65 anni 150.000 x 0,3% = 450 150.000 - bile, per l’abuso che l’usufruttuario fa del suo diritto, alienando il 450 xcoeff. 160 = 72.000 72.000 = 78.000 bene o lasciandolo perire. 76 anni 150.000 x 0,3% = 450 150.000 - Alla sua cessazione l’usufrutto si riunisce alla nuda proprie- 450 x coeff. 90 = 40.500 40.500 = tà (tecnicamente si chiama “consolidazione”). Nessuna imposta 109.500 o tassa è per questo dovuta. Trasferimento del diritto di usufrutto Nel calcolo dell’usufrutto a termine il valore della nuda pro- Il diritto di usufrutto può essere trasferito a qualsiasi titolo, one- prietà è tanto maggiore quanto più breve è il periodo di durata roso o gratuito, ma cessa con la morte del primo usufruttuario e, dell’usufrutto e viceversa. se costituito a termine, alla scadenza del termine pattuito. In ogni caso si estingue con la morte del primo usufruttuario an- Usufrutto a favore di più persone con diritto che se non è scaduto il termine pattuito89. di accrescimento 20 21 Nel caso di usufrutto costituito a favore di più persone, il di- Calcolo del diritto di usufrutto al fine dell’applicazione ritto di accrescimento, se previsto, produce il trasferimento delle imposte indirette della quota dell’usufruttuario deceduto a favore degli usu- Il valore dell’usufrutto vitalizio è rapportato all’età dell’usu- fruttuari superstiti. Il diritto di usufrutto si estingue con la fruttuario e quindi alla sua aspettativa di vita. morte dell’ultimo usufruttuario.
1. È frequente che, se la casa è di piena proprietà di uno solo dei DIFFERENZE TRA PRESTITO VITALIZIO IPOTECARIO 1. Gli strumenti Gli strumenti patrimoniali coniugi, quest’ultimo, quando vende la proprietà, riservi l’usu- E VENDITA DI NUDA PROPRIETÀ patrimoniali per la terza età frutto vitalizio sulla casa per sé e per il proprio coniuge, con di- PRESTITO VITALIZIO IPOTECARIO (P.V.I.) VENDITA DI NUDA PROPRIETÀ per la terza età ritto di accrescimento91. Il finanziato mantiene la piena proprietà Il venditore si riserva il diritto di usufrut- della casa per tutta la durata della vita, to sulla casa a vita oppure per un certo In questo caso, essendo il diritto di usufrutto costituito congiun- salvo il verificarsi delle cause di estin- numero di anni da stabilirsi in fase con- tamente a favore di più persone, con diritto di accrescimento, zione previste dalla legge e dal regola- trattuale. il suo valore si calcola con riferimento alla vita del più giovane, mento. che ha, teoricamente, la possibilità di vivere più a lungo. Il finanziato, pena la risoluzione del con- L’usufruttuario può locare la casa e ce- tratto, non può trasferire la proprietà né dere il diritto di usufrutto. costituire l’usufrutto o altri diritti reali li- Usufrutto a favore di più persone senza diritto di mitati, nè locare la casa. accrescimento Il finanziato e/o gli eredi, pagando le La proprietà della casa si perde irrever- Se il diritto di usufrutto è costituito congiuntamente a fa- somme dovute al finanziatore, non per- sibilmente. dono la proprietà della casa. vore di più persone senza che sia previsto il diritto di accre- L’importo concedibile è tanto maggiore Il prezzo della vendita sarà tanto più ele- scimento, alla morte di ciascun usufruttuario la sua quota si quanto più l’età è avanzata ed è gene- vato quanto maggiore sarà l’età dell’u- “consolida” alla nuda proprietà, ossia va a sommarsi al valo- ralmente compreso tra il 15 e il 50% del sufruttuario. valore dell’immobile. re della nuda proprietà. I benefici della rivalutazione della casa I benefici della rivalutazione della casa In questo caso il diritto di usufrutto si calcola con riferimento andranno a vantaggio del finanziato o andranno a vantaggio del nudo pro- all’età di ciascun usufruttuario. dei suoi eredi all’estinzione del debito. prietario. La concessione del P.V.I. e la tempistica Trovare un acquirente spesso non è Usufrutto a favore di piu’ persone il cui termine finale sono rimessi alle decisioni del finanzia- agevole e i tempi possono essere lun- tore. ghi. coincide con la morte di uno dei beneficiari Se l’usufrutto è costituito a favore di più persone ed è stabilito che cessi con la morte di una qualsiasi di esse, il valore dell’usu- frutto si calcola con riferimento alla vita del più anziano. VENDITA DELLA PROPRIETÁ CON RISERVA DEL DIRITTO DI ABITAZIONE Un’alternativa alla vendita della proprietà con riserva di usu- frutto è la vendita della proprietà con riserva del diritto di abitazione per tutta la durata della vita o per un certo nu- mero di anni. 22 23 Il diritto di abitazione rientra tra i diritti reali limitati o di godi- mento che comprimono il diritto di proprietà. Il titolare del diritto di abitazione (habitator): • può abitare la casa limitatamente ai bisogni suoi e della sua famiglia92; conseguentemente, sulla stessa casa può sussiste-
1. re, per la parte eccedente i bisogni, il godimento del proprie- Estinzione del diritto di abitazione 1. Gli strumenti Gli strumenti patrimoniali tario93. Il diritto di abitazione cessa per: patrimoniali per la terza età Di contro egli ha l’obbligo di: • morte del titolare o scadenza del termine indicato nell’atto co- per la terza età • rispettare la destinazione dell’immobile; stitutivo; • provvedere alle riparazioni ordinarie; • prescrizione (il non uso protratto per 20 anni); • usare il bene correttamente, usando la diligenza del buon pa- • perimento del bene; dre di famiglia; • rinuncia del titolare del diritto di abitazione; • pagare imposte e tasse che gravano sulla casa. • consolidazione (riunione nella stessa persona del diritto di abi- Non ha alcun diritto ai frutti ovvero eventuali proventi derivan- tazione e della proprietà). ti dal bene. Quando si estingue per qualsiasi causa, il diritto di abitazione si Il diritto di abitazione è un diritto personalissimo in quanto estende alla proprietà che torna ad essere piena. Nessuna impo- strettamente legato al soggetto a favore del quale è costi- sta o tassa è per questo dovuta. tuito, che può essere solo una persona fisica; conseguentemen- te non può essere ceduto94 o dato in locazione95, né trasmes- Calcolo del diritto di abitazione so in caso di morte96. Per calcolare il valore del diritto di abitazione si applicano gli stessi criteri stabiliti per il diritto di usufrutto. Differenza tra abitazione e usufrutto Il diritto di abitazione ha un contenuto più limitato rispetto al diritto di usufrutto. IL TRUST La casa può essere abitata dal titolare del diritto solo limitata- mente ai bisogni suoi e della sua famiglia, mentre l’usufrutto Il trust è un istituto giuridico di origine anglosassone rico- comporta l’esercizio di un ampio godimento della casa, che può nosciuto ad ogni effetto dall’attuale ordinamento italiano a anche essere locata dall’usufruttuario, il quale può anche cede- seguito dell’emanazione della legge 16 ottobre 1989 n. 364, en- re il suo diritto di usufrutto. trata in vigore il 1° gennaio 1992, con la quale è stata ratificata la Ne consegue che, mentre l’usufruttuario può costituire il dirit- Convenzione de L’Aja del 1° luglio 1985. to di abitazione a favore di un altro soggetto, rientrando nel È un istituto con il quale il titolare di uno o più beni o diritti potere di godimento che gli spetta, il titolare del diritto di abi- (detto disponente o settlor) li separa dal suo patrimonio e tazione non potrà mai costituire sul suo diritto un usufrutto, li mette sotto il controllo di una persona fisica o giuridica (il che rappresenta un diritto reale “maggiore” di quello a lui stes- trustee) affinché li amministri nell’interesse di un beneficia- so spettante97. rio o per un fine specifico. 24 25 Le disposizioni relative all’usufrutto si applicano al diritto di abi- Con il trust viene posto un vincolo di destinazione sui beni con- tazione, in quanto compatibili. feriti, che produce un effetto segregativo di questi beni, i quali in tal modo non sono aggredibili dai creditpri personali del dispo- nente nè del beneficiario nè del trustee; sono infatti separati dal patrimonio personale di quest’ultimo.
1. I soggetti del trust care una vecchiaia tranquilla e senza problemi economici, 1. Gli strumenti Gli strumenti patrimoniali • Il disponente (settlor): colui che, con atto tra vivi o mortis cau- prevedendo quanto necessario per un’assistenza vitalizia. patrimoniali per la terza età sa, istituisce il trust e “trasferisce” i beni al fiduciario (trustee). Quando il disponente è anche beneficiario del trust, ci troviamo per la terza età • Il trustee: colui al quale il disponente “trasferisce” i beni al di fronte ad un trust “autodestinato”. solo fine di gestirli per la realizzazione del programma sta- bilito nell’atto istitutivo del trust, nell’interesse dei benefi- Durata del trust ciari e in conformità con le disposizioni del trust; pertan- Il trust potrà essere costituito per tutta la durata della vita to li custodisce e ne tutela l’integrità e il possesso, com- del disponente o per il diverso tempo da questi indicato. piendo tutti gli atti necessari o utili a tal fine. Il trustee Deve essere previsto a chi si devolveranno i beni alla sua sca- adempie – a titolo gratuito o oneroso – agli obblighi ed denza. esercita i poteri inerenti all’ufficio secondo buona fede. Il trustee può essere una persona fisica (parente, coniuge, Costituzione del trust convivente, professionista di fiducia o altro soggetto) oppu- Il trust può essere istituito: re una persona giuridica o un’associazione non riconosciuta. • con testamento; • I beneficiari sono coloro a cui vantaggio è stato costituito il trust; • con atto pubblico notarile o con scrittura privata con sottoscri- qualora vi siano più beneficiari il trustee deve essere imparziale. zioni autenticate dal notaio; Possiamo avere due tipi di beneficiari: • se non ha ad oggetto beni immobili può essere costituito an- --“beneficiario vitalizio” delle “attività e del reddito” prodotto dai che con semplice scrittura privata, ma si consiglia sempre l’in- beni segregati in trust, durante la sua durata (a es. la persona tervento del notaio per la complessità e importanza delle pat- anziana); tuizioni che devono essere contenute. --“beneficiario finale”, al quale, secondo la volontà del dispo- nente al termine del trust, vengono assegnati i beni. Il dispo- CARATTERI ESSENZIALI nente può anche sottoporre la devoluzione dei beni ai bene- La struttura: disponente, trustee, guardiano (quest’ultimo ficiari finali da lui designati, alla condizione che essi gli abbia- non sempre obbligatorio), beneficiari o scopo no prestato l’assistenza durante tutta la sua vita, così come La fiducia previsto nell’atto istitutivo del trust. La segregazione • Il guardiano è un soggetto eventuale, può anche non esse- re nominato; ha la funzione di vigilare sul comportamento e sull’operato del trustee, nell’interesse dei beneficiari del trust; Si rinvia alla 14ª Guida “Dopo di noi”, Amministratore di soste- gli possono essere attribuiti vari poteri: può esprimere la pro- gno, gli strumenti per sostenere le fragilità sociali, fatte salve le 26 27 pria opinione su qualsiasi attività del trust, ancorché non ne specificità ivi indicate con espresso riferimento alla sola legge venga richiesto dal trustee; ha diritto di agire in giudizio. 112/2015 meglio nota come legge sul “Dopo di noi”. Il trust (termine che letteralmente significa “fiducia”) è una figu- ra poliedrica, il cui utilizzo si presta alla risoluzione delle più svariate problematiche; tra queste la possibilità di pianifi-
Altri strumenti 2. 2. Altri strumenti e tutele che a qualsiasi titolo regolino la ripartizione dell’asse ereditario. Nella prassi, tuttavia, accade assai di frequente che tali polizze 2. Altri strumenti per la terza età e tutele e tutele per la terza età vengano stipulate in favore di soggetti terzi, che ne possono go- per la terza età dere rivolgendosi direttamente all’assicuratore, senza che le re- lative somme vengano computate dagli eredi del defunto per il LA TUTELA DEL RISPARMIO: LE POLIZZE VITA calcolo di eventuali lesioni della legittima. E LA CESSIONE DEL QUINTO I legittimari lesi possono tuttavia conteggiare nella massa ereditaria, ed eventualmente aggredire, i premi delle poliz- ze versati dall’assicurato, trattandosi di donazioni indiret- LE ASSICURAZIONI SULLA VITA te98 in favore dei futuri beneficiari. L’esigenza di garantire una tranquillità economica ai propri La designazione e la revoca dei beneficiari cari in maniera rapida e non onerosa dopo la propria morte È quindi assolutamente importante che sia effettuata la designa- conduce sempre più spesso alla stipulazione di polizze vita zione dei beneficiari99. Il codice civile prevede che essa possa farsi: riservate a particolari beneficiari. • nel contratto di assicurazione; • con una successiva dichiarazione scritta comunicata all’as- Le polizze vita non cadono in successione sicurazione; Per l’importante funzione di previdenza e di risparmio loro attri- • per testamento. buita, questi strumenti sono caratterizzati da una disciplina La designazione è inoltre efficace se il beneficiario è individuato particolare, del tutto svincolata da quella successoria. genericamente o mediante l’attribuzione diretta della somma Il diritto al pagamento dell’indennità riconosciuto al beneficia- assicurata per testamento; essa può essere revocata in ogni mo- rio, infatti, è un diritto proprio, legato esclusivamente al contrat- mento dal contraente, salvo che lo stesso abbia rinunciato per to di assicurazione, che non comporta alcuna automatica parte- iscritto a tale facoltà; la designazione non ha effetto se fatta in cipazione all’asse ereditario. favore di persona che attenti alla vita dell’assicurato. Alla morte dell’assicurato, l’erede non può quindi vantare al- cun diritto sull’indennità, salvo che sia stato designato egli I vantaggi delle polizze vita stesso quale beneficiario. Sul piano pratico, le somme corrisposte ai beneficiari non rien- In tale circostanza, egli acquisterà comunque, come detto so- trano nell’attivo ereditario e godono di notevoli vantaggi fi- pra, un diritto del tutto indipendente e autonomo rispetto alle scali non essendo assoggettate all’imposta sulle successioni. pretese che può vantare sul patrimonio ereditario nella sua qua- Ulteriori vantaggi riconducibili alle polizze in esame riguardano 28 29 lità di erede. gli effetti segregativi del patrimonio dell’assicurato e i poteri Tale autonomia, in particolare, emerge con maggior evidenza di cui lo stesso dispone in tema di riscatto. nel caso di assicurazione sottoscritta in favore di tutti gli eredi Sotto il primo profilo, infatti, è previsto che le somme dovute i quali, salvo che dal contratto risulti una diversa ripartizione in dall’assicuratore non possano essere sottoposte ad azione ese- quote, ne avranno diritto in parti uguali e non secondo i criteri cutiva o cautelare, mentre sotto il profilo della revocabilità, è sem-
2. pre riconosciuto in capo al contraente il diritto di riscattare inte- Sono abilitati ad erogare il finanziamento le banche e gli in- 2. Altri strumenti Altri strumenti e tutele ramente o parzialmente la polizza assicurativa da lui sottoscritta. termediari finanziari. e tutele per la terza età Nella pratica chi desidera contrarre questo tipo di prestito si per la terza età Le polizze dormienti deve rivolgere ad un mediatore creditizio101 o a un agente Va menzionata poi la questione delle polizze dormienti dovute in attività finanziaria102 che fa da tramite tra il richiedente e le al fatto che, non ricadendo esse nell’asse ereditario, gli eredi o i banche o le società di intermediazione finanziaria, che pagano beneficiari talvolta non ne conoscono l’esistenza. il loro compenso103. Recentemente un’indagine dell’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) ha fatto emergere che esistono più di 4000 polizze Garanzie e copertura assicurativa rispetto alle quali le compagnie non sanno se l’assicurato è ancora Il finanziatore è garantito dal TFR maturato dal dipendente in vita, che rischiano quindi di diventare dormienti e di cadere in o dalla pensione spettante al pensionato. prescrizione dopo 10 anni dalla morte dell’assicurato. È richiesta tuttavia la sottoscrizione obbligatoria di un’assi- È dell’inizio del 2018 l’accordo di IVASS con l’Agenzia delle En- curazione sulla vita a garanzia del recupero del residuo credito trate in base al quale può essere effettuato l’incrocio dei codici in caso di decesso del finanziato. fiscali al fine di verificare l’eventuale decesso dell’assicurato per poter raggiungere, tramite le compagnie assicurative coinvolte, i beneficiari delle polizze stesse. MODELLI ABITATIVI INNOVATIVI: IL COHOUSING PER ANZIANI LA CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO Il cohousing fa parte del più generale fenomeno della sha- O DELLA PENSIONE ring economy o economia della “condivisione” che sta pren- dendo progressivamente piede per realizzare modelli di vita Tra le operazioni creditizie utilizzabili dall’anziano vi è an- economicamente sostenibili: dalla mobilità (carsharing) al lavo- che la cessione del quinto dello stipendio o della pensione. ro (coworking), ai gruppi di acquisto. Si tratta di «un contratto di finanziamento a tasso fisso, che per- L’esperienza del cohousing, parola inglese che surroga il nostro mette di ottenere una somma in prestito da rimborsare con una concetto di “abitare insieme”, nasce in Danimarca negli anni ‘60. trattenuta alla fonte sulla pensione (o sullo stipendio), tipicamen- Oggi è diffusa in tutto il mondo: dalla Svezia alla Francia, dagli te pari a un quinto. Il calcolo della quota cedibile viene effettua- Stati Uniti al Giappone. Anche in Italia si sta affermando, so- to in base all’età del richiedente e dell’importo della pensione (o prattutto con strutture per la terza età, per creare nuove for- dello stipendio) e il meccanismo (di particolare tutela per la parte me di assistenza sempre più personalizzate. 30 31 creditrice) è tale per cui la quota in discorso sarà trattenuta di- Il cohousing (o condominio condiviso) per anziani, oltre ad rettamente dall’ente erogatore per essere girata alla banca essere un sistema poco dispendioso per aggregare e condivide- o intermediario creditizio. Lo schema in parola è in ogni caso re la domanda di servizi, è una modalità residenziale in grado tarato per importi medio bassi e non si attaglia dunque ad esi- di ovviare all’isolamento sociale delle persone anziane, ge- genze di liquidità particolarmente significative»100. nerando così benessere psicofisico.
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