Rivista di consulenza aziendale e tributaria Il Commercialista di Capitanata - Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ...

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Rivista di consulenza aziendale e tributaria Il Commercialista di Capitanata - Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ...
Anno 2018 n. 2

Rivista di consulenza aziendale e tributaria
Il Commercialista di Capitanata
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
Circoscrizione del Tribunale di Foggia
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Editoriale                                                           Il dirigente illegittimo risponde in
				                                                                 proprio
Editoriale					                                                      Sentenza Presidente relatore
di Mario Cardillo				                                     3          Dott. Alessandro Buccino
                                                                     Commento di Benito Fuoco su Italia Oggi      31
Primo Piano
                                                                     -Commento alla Sentenza della Corte
Crowdfunding: aggiornamenti su offerenti,                            Europea dei Diritti dell’Uomo del 4/3/2014
                                                                     -Ricorso n. 18640/10
gestori del portale e disciplina dell’offerta
                                                                         Grande Stevens e altri c. Italia;
di Annamaria Dentamaro			                                 4
                                                                     -Violazione del principio del: Ne bis in idem;
                                                                          cfr: art. 4 del Protocollo n.7
La continuità nella novellata Legge
                                                                     -Violazione del principio del: Giusto processo;
fallimentare
di Gian Matteo Ciampaglia			                              12              cfr art. 6 §1
                                                                     di Alessandro Fino			                         39
I tributi ambientali ed il principio di
capacità contributiva                                                Elusione e abuso del diritto alla luce
di Alessia Delli Carri		                        		        21         delle ultime novità normative: primo
                                                                     intervento della Suprema Corte
                                                                     di Federica Colaiuda				                     51

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   Editore
   Ordine dei Dottori Commercialisti
   e degli Esperti Contabili di Foggia

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   Comitato scientifico
   Presidente: Claudio Nigro - Componenti: Antonio Corvino, Annamaria Dentamaro,
   Giampiero Maci, Giuseppe Mazzuti
   Comitato di redazione
   Gioacchino De Sandoli, Alfredo Di Noia, Ada Lattanzio, Marika Longo, Antonio Netti
   Impaginazione grafica                              Foto in copertina di Enrico Lo Storto
   Pasquale Russo                                     Palazzo dell’acquedotto Piazza Cavour
                                                      Foto ultima pagina di Alberto Del Mastro
                                                      Pietramontecorvino - Castello Ducale
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   ISSN 2611-3694
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Mario CARDILLO
                                               Presidente ODCEC Foggia

Editoriale                                     dell’Ordine è stata strabiliante. Basta
                           di Mario Cardillo   per tutti ricordare la ripresa in diretta
                                               Facebook con parenti ed amici in
       Cari lettori,
                                               occasione del giuramento dei nuovi
       l’odierno editoriale è straordinario
                                               iscritti; e come dimenticare la geniale
e speciale allo stesso tempo.
                                               presentazione della festa degli auguri
       Trattasi di un editoriale non
                                               svoltasi il 16.12.2017 a Foggia presso
professionale bensì amicale e pieno
                                               Masseria Medievale Pietrafitta, con il
di riconoscenza per un collaboratore
                                               colloquio impossibile con la scrittrice
dell’Ordine che non è più tra noi: il Ns.
                                               Gabriella Genisi.
direttore della Rivista dell’Ordine e
                                                      Nessuno       potrà    dimenticare
addetto stampa Gianni Cicolella.
                                               l’educazione, l’eleganza il savoir faire
       Insieme abbiamo percorso un
                                               del giornalista Gianni Cicolella.
tratto di strada breve sul piano temporale,
                                                      Nella continuità il Consiglio ha
ma ricco di eventi, incontri esperienze e
                                               deciso di passare il testimone alla figlia
umanità.
                                               Francesca: giovane ragazza impegnata
       L’Ordine era abituato ad un
                                               nel sociale già provvista dei necessari
direttore editoriale che prestava la sua
                                               titoli per succedere in questo importante
necessaria penna per la pubblicazione
                                               ruolo nella Rivista. Siamo certi che potrà
della rivista on – line. Quando ci siamo
                                               aiutare l’Ordine ad ampliare i contatti
incontrati abbiamo subito condiviso un
                                               sociali che tanto producono in termini
diverso ruolo del direttore della rivista
                                               di umanità e perché no in termini di
(consulente delle tematiche da trattare,
                                               professionalità
consulente per i rapporti tra autori, etc.)
                                                      Grazie     Gianni,    buon   lavoro
nonché addetto stampa con il compito
                                               Francesca!
della massima pubblicità degli eventi
ad iniziativa dell’Ordine di Foggia con
particolare attenzione ai nuovi mezzi di
comunicazione Facebook, netjournal, etc.
       La     visibilità   delle   numerose
iniziative fatte dall’attuale Consiglio

   3       Rivista online ODCEC FOGGIA
Annamaria DENTAMARO
                                                           Università degli Studi di Foggia

Crowdfunding: aggiornamenti su                             la l. 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di
offerenti, gestori del portale e disciplina                Bilancio 2017) ha ulteriormente esteso
dell’offerta                                               la disciplina contenuta nel TUF a tutte
                     di Annamaria Dentamaro                le piccole e medie imprese (PMI) come
                                                           definite dalla disciplina dell’Unione
                                                           europea. Ancora, con il d. lgs. n. 112 del
Sommario. 1. L’ambito applicativo                          3 luglio 2017 si è consentito anche alle
soggettivo della disciplina: gli offerenti.                imprese sociali, a prescindere dalle loro
– 2. I gestori dei portali. – 3. L’offerta a               caratteristiche dimensionali, di accedere a
mezzo portale                                              questa forma di finanziamento. Ne deriva
                                                           che possono ricorrere a questa modalità
                                                           di finanziamento:
1. Sono tanti gli interventi legislativi che               - le PMI come definite dall’art. 2,
negli ultimi due anni hanno riguardato                     paragrafo 1, lettera (f), primo alinea,
la disciplina del finanziamento a mezzo                    del regolamento (UE) 2017/1129 (v.
crowfunding1. Essi ruotano intorno ai tre                  art. 1, comma 5-novies, t.u.f.): «società
profili fondamentali di questa disciplina:                 che in base al loro più recente bilancio
l’ambito applicativo soggettivo di                         annuale o consolidato soddisfino
applicazione, i gestori dei portali, l’offerta             almeno due dei tre criteri seguenti:
a mezzo portale.                                           numero medio di dipendenti nel corso
Decisamente numerose sono state                            dell’esercizio inferiore a 250, totale
le modifiche finalizzate ad ampliare                       dello stato patrimoniale non superiore a
l’ambito applicativo soggettivo della                      43 000 000 EUR e fatturato netto annuale
normativa avente a oggetto questa                          non superiore a 50 000 000 EUR»;
alternativa modalità di reperimento di                     - le imprese sociali ai sensi del decreto
risorse finanziarie. Sotto questo profilo,                 legislativo di cui all’articolo 1, comma
la normativa primaria, come noto                           2, lettera c), della legge 6 giugno 2016,
introdotta dal d.l. 18 ottobre 2012, n.                    n. 106, costituite in forma di società di
179, convertito, con modificazioni, dalla                  capitali o di società cooperativa (v. art. 1,
l. 17 dicembre 2012, n. 2213, avente                       comma 5-duodecies, t.u.f.)2 a prescindere
a oggetto la disciplina delle start-up                     da limiti dimensionali;
innovative, è stata dapprima toccata dal                   - gli organismi di investimento collettivo
d.l. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito in                  del risparmio o di altre società che
l. 24 marzo 2015, n. 33, che ha esteso                     investono prevalentemente in piccole e
alle PMI innovative e agli OICR e altre
                                                           2           Ai sensi dell’art. 1 d. lgs. 112/2017, rubri-
società che investono prevalentemente in
                                                           cato «Nozione e qualifica di impresa sociale», «pos-
start-up e PMI innovative, la possibilità                  sono acquisire la qualifica di impresa sociale tutti
di effettuare offerte di capitale di rischio               gli enti privati, inclusi quelli costituiti nelle forme
                                                           di cui al libro V del codice civile, che, in confor-
tramite i portali on-line. Successivamente,                mità alle disposizioni del presente decreto, eser-
                                                           citano in via stabile e   principale   un’attività
1          A. Dentamaro, Equity crowdfunding, trasfe-      d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro
rimento del controllo e strumenti a difesa dell’investi-   e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale,
tore. Qualche problema applicativo?, 10 gennaio 2017,      adottando
su www.giustiziacivile.com; Id., Le offerte condotte       modalità di gestione responsabili e trasparenti e fa-
esclusivamente sul portale e gli strumenti a diretta tu-   vorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori,
tela dell’investimento non professionale, in Riv. dir.     degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro
impr., 2017, 539-588 ss.                                   attività».

    4       Rivista online ODCEC FOGGIA
Annamaria DENTAMARO
                                                  Università degli Studi di Foggia

medie imprese.                                    (UE) 2017/1129, delle imprese sociali e
E’ peraltro utile precisare che la disciplina     degli organismi di investimento collettivo
del finanziamento a mezzo crowdfunding,           del risparmio o di altre società che
contenuta nel d.lgs. 58/1998 (t.u.f.), è          investono prevalentemente in piccole e
stata di recente modificata ad opera del          medie imprese».
d.lgs. 3 agosto 2017, n. 129. Si tratta del       Questa disposizione risulta di estremo
provvedimento legislativo che ha dato             interesse anche sotto il profilo dell’ambito
attuazione nel nostro ordinamento alla            applicativo soggettivo della disciplina
direttiva 2014/65/UE del Parlamento               del crowdfunding individuando il
europeo e del Consiglio, del 15 maggio            novero dei possibili offerenti ovvero di
2014, relativa ai mercati degli strumenti         coloro che al portale possono rivolgersi
finanziari (e che modifica la direttiva           per finanziarsi (PMI, imprese sociali,
2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE,             organismi di investimento collettivo del
così come modificata dalla direttiva              risparmio o altre società che investono
2016/1034/UE del Parlamento europeo e             prevalentemente in piccole e medie
del Consiglio, del 23 giugno 2016) e di           imprese). A questa norma, proprio sotto
adeguamento della normativa nazionale             questo profilo, fanno immediato riscontro:
alle disposizioni del regolamento (UE)
n. 648/2012, così come modificato                 - l’art. 50-quinquies t.u.f. che al primo
dal regolamento (UE) 2016/1033 del                comma elenca come offerenti solo le PMI
Parlamento europeo e del Consiglio, del           e le imprese sociali, salvo poi riferirsi, nel
23 giugno 2016 (c.d. MIFID II).                   secondo comma, anche agli OICR (ma
La complessiva disciplina riformata               non anche ad altre società) che investono
risulta dal combinato disposto di tre             prevalentemente in piccole medie imprese
disposizioni contenute nel t.u.f. (artt. 1,       (ma non in imprese sociali);
comma 5-novies, 50-quinquies e 100-               - l’art. 100-ter t.u.f. che elenca come
ter t.u.f.) e del relativo regolamento di         offerenti le piccole e medie imprese,
attuazione avente a oggetto la raccolta           le imprese sociali, gli organismi di
di capitali di rischio tramite portali on-        investimento collettivo del risparmio o
line adottato dalla Consob con delibera           altre società di capitali che investono
n. 18592 del 26 giugno 2013 e proprio di          prevalentemente in piccole e medie
recente modificato con delibera n. 20204          imprese.
del 29 novembre 2017 in vigore dal 3
gennaio 2018 (reg. Consob).                       A questi riferimenti di rango primario,
                                                  occorre aggiungerne altri contenuti
Ai sensi dell’art. 1, comma 5-novies,             nell’art. 2, lett. c), reg. Consob che nel
t.u.f., il «portale per la raccolta di capitali   definire l’«offerente», se, da un lato,
per le piccole e medie imprese e per le           trascura di menzionare le imprese sociali
imprese sociali» è definito ora come              (in effetti nessuna disposizione del reg.
«una piattaforma on line che abbia come           Consob è espressamente riferita a queste
finalità esclusiva la facilitazione della         ultime), si riferisce oltre che alle piccole e
raccolta di capitale di rischio da parte          medie imprese, come definite dall’art. 2,
delle piccole e medie imprese, come               paragrafo 1, lettera f) , primo alinea, del
definite dall’articolo 2, paragrafo 1,            Regolamento (UE) n. 2017/1129 del 14
lettera (f), primo alinea, del regolamento        giugno 2017, ancora:

   5      Rivista online ODCEC FOGGIA
Annamaria DENTAMARO
                                               Università degli Studi di Foggia

1) alla società start-up innovativa,           mentre rientra nell’ambito applicativo
compresa la start-up a vocazione sociale,      della disciplina a prescindere da requisiti
come definite dall’articolo 25, commi          di tipo dimensionale ove si considerino le
2 e 4, del decreto e la start-up turismo       sole norme di rango primario, parrebbe
prevista dall’articolo 11-bis del decreto      invece rientrare nell’ambito applicativo
legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito        delle norme di rango secondario solo se
con modificazioni dalla legge 29 luglio        (imprese sociali) PMI (v. art. 24, primo
2014, n. 106;                                  comma, reg. Consob). Ne conseguirebbe,
                                               ad oggi, la mancanza di «Condizioni
2) alla piccola e media impresa innovativa     relative alle offerte sul portale» in punto di
(“PMI innovativa”), come definita              offerta promossa da una impresa sociale,
dall’articolo 4, comma 1, del decreto          in forma di società di capitali o di società
legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito        cooperativa, non PMI. Opzione questa
con modificazioni dalla legge 24 marzo         assai discutibile ove si consideri che ai
2015, n. 33;                                   sensi del secondo comma dell’art. 100-ter
3) all’organismo di investimento               tuf (al quale ha dato attuazione proprio il
collettivo del risparmio (“OICR”) che          succitato art. 24 reg. Consob) la Consob
investe prevalentemente in piccole             avrebbe dovuto determinare la disciplina
e medie imprese (nella precedente              applicabile alle offerte sul portale al fine
versione, in start-up innovative e in PMI      di «tutelare gli investitori diversi dai
innovative), come definito dall’articolo       clienti professionali nel caso in cui i soci
1, comma 2, lettera e), del decreto del        di controllo della piccola e media impresa
Ministero dell’economia e delle finanze        o dell’impresa sociale [per quest’ultima
30 gennaio 2014;                               a prescindere, dunque, da requisiti di
                                               tipo dimensionale] cedano le proprie
4) alle società di capitali che investono      partecipazioni a terzi successivamente
prevalentemente in piccole e medie             all’offerta».
imprese (nella precedente versione, in
start-up innovative e in PMI innovative),      D’altra parte, quanto alle start-up e alle
come definite dall’articolo 1, comma           PMI innovative, espunte dal novero
2, lettera f), del decreto del Ministero       degli offerenti nella normativa di rango
dell’economia e delle finanze 30 gennaio       primario, solo se PMI potrebbero
2014.                                          rientrare nell’ambito applicativo del t.u.f.
                                               e del reg. Consob nel quale in effetti
Ne deriva un quadro normativo tutt’altro       la qualifica di start-up innovativa e il
che chiaro e ciò ove poi si consideri l’art.   carattere innovativo della PMI rilevano
24 del reg. Consob, il quale, disciplinando    al solo fine di applicare alcune specifiche
le condizioni necessarie per lanciare          disposizioni di rango secondario che
le offerte sul portale si riferisce alla       solo ad esse si riferiscono espressamente
ammissione delle offerte delle sole PMI.       (v., infatti, art. 15, primo comma, lett.
                                               c) e d), reg. Consob avente a oggetto le
Problematica è in primo luogo                  informazioni relative all’investimento
l’individuazione dell’offerente impresa        in strumenti finanziari tramite portali
sociale che, a quanto parrebbe da una          che il gestore del portale deve fornire
lettura delle disposizioni sopra citate,       all’investitore; art. 24, secondo comma,

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reg. Consob).                                    rappresentativi di capitale esclusivamente
                                                 a banche, Sim, imprese di investimento
                                                 UE e imprese di paesi terzi diverse dalla
2. Il secondo soggetto coinvolto in una          banche, e gli ordini riguardanti azioni o
operazione di crowdfunding è il gestore          quote degli Oicr ai relativi gestori.
del portale, per tale intendendo colui che       Per questi ultimi soggetti, ai quali il
professionalmente esercita il servizio di        quarto comma della stessa disposizione
gestione di portali di cui all’art. 1, comma     vieta di detenere somme di denaro o
5-novies, t.u.f.: «È gestore di portali il       strumenti finanziari di pertinenza di
soggetto che esercita professionalmente          terzi, l’iscrizione in questo registro è
il servizio di gestione di portali per la        subordinata al ricorrere dei requisiti già
raccolta di capitali per le piccole e medie      richiesti nel vigore della precedente
imprese e per le imprese sociali ed è            disciplina, dunque a) forma di società
iscritto nel registro di cui al comma 2»,        per azioni, di società in accomandita per
così recita l’art. 50-quinquies t.u.f.           azioni, di società a responsabilità limitata
Ai fini dell’iscrizione nel registro permane     o di società cooperativa; b) sede legale e
la distinzione tra i gestori di diritto e        amministrativa o, per i soggetti comunitari,
gestori autorizzati dalla Consob. Quanto         stabile organizzazione nel territorio della
ai primi, trattasi di soggetti già autorizzati   Repubblica; c) oggetto sociale conforme
ai relativi servizi di investimento,             con quanto previsto dal comma 1; d)
tuttavia, il secondo comma della norma           possesso da parte di coloro che detengono
amplia la categoria dei soggetti coinvolti       il controllo e dei soggetti che svolgono
includendovi, accanto alle banche, le            funzioni di amministrazione, direzione
Sim, le imprese di investimento UE, le           e controllo dei requisiti di onorabilità
imprese di paesi terzi diversi dalle banche      stabiliti dalla Consob; e) possesso da
autorizzate in Italia e i gestori di cui         parte dei soggetti che svolgono funzioni
all’art. 1, comma 1, lettera q-bis). A questi    di amministrazione, direzione e controllo,
ultimi soggetti la norma riserva però la         di requisiti di professionalità stabiliti dalla
sola raccolta di capitali per le piccole e       Consob. Si segnala, tuttavia, un ulteriore
medie imprese per così dire indiretta            requisito aggiunto dalla lett. e-bis) ovvero
limitatamente all’offerta di quote o azioni      l’adesione a un sistema di indennizzo
di Oicr che investono prevalentemente in         a tutela degli investitori o la stipula
piccole e medie imprese (e, dunque, deve         di un’assicurazione di responsabilità
ritenersi, nelle sole imprese sociali PMI).      professionale che garantisca una
Resta invece riservata alle sole banche          protezione equivalente alla clientela,
la raccolta diretta di capitali per PMI e        secondo i criteri stabiliti dalla Consob
imprese sociali (anche non PMI).                 con regolamento.

Quanto ai secondi, resta confermato              Resta rimessa alla regolamentazione
doversi trattare di soggetti iscritti in un      Consob la determinazione di principi e
apposito registro tenuto dalla Consob,           dei criteri relativi:
a condizione che trasmettano gli                 a) alla formazione del registro e alle
ordini riguardanti la sottoscrizione e la        relative forme di pubblicità; b) alle
compravendita di strumenti finanziari            eventuali ulteriori condizioni per

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l’iscrizione nel registro, alle cause di                      Resta in ogni caso confermato il
sospensione, radiazione e riammissione                        differente trattamento giuridico riservato
e alle misure applicabili nei confronti                       dal legislatore alle due categorie di
degli iscritti nel registro; c) alle eventuali                gestori dei portali, differente trattamento
ulteriori cause di incompatibilità; d)                        da cui, come già evidenziato in altra
alle regole di condotta che i gestori di                      sede, è possibile trarre indicazioni circa
portali devono rispettare nel rapporto                        la sostanza dell’attività di gestione del
con gli investitori, prevedendo un regime                     portale on line.
semplificato per i clienti professionali.
                                                              In primo luogo, solo per gli «altri
Sempre alla Consob spettano poteri di                         soggetti» continua ad essere disposta una
vigilanza sui gestori di portali volti a                      vera e propria procedura di iscrizione nel
verificare l’osservanza delle disposizioni                    registro istituito ai sensi del combinato
di legge e attuative. Sotto tale profilo, tali                disposto del secondo comma dell’art.
poteri risultano rafforzati dall’ultimissimo                  50-quinquies t.u.f. e del primo comma
intervento legislativo potendo la Consob,                     dell’art. 4 reg. Consob, subordinatamente
in aggiunta al potere di chiedere la                          al ricorrere dei requisiti di cui sopra.
comunicazione di dati e di notizie e                          Laddove, invece, per le SIM, le imprese
la trasmissione di atti e di documenti                        di investimento UE, le imprese di paesi
nonché di effettuare ispezioni, da ora in                     terzi diverse dalle banche autorizzate in
poi anche convocare gli amministratori, i                     Italia, i gestori di cui all’art. 1, comma
sindaci e il personale dei gestori.                           1, lettera q-bis), t.u.f., limitatamente
                                                              all’offerta di quote o azioni di OICR che
Altra novità è l’introduzione nell’art.                       investono prevalentemente in piccole e
50-quinquies t.u.f. del comma 6-bis                           medie imprese e le banche, autorizzati
che impone alla Consob di adottare le                         ai relativi servizi di investimento, si
disposizioni attuative dell’art. 4-undecies                   prevede una “annotazione” ex art. 4,
t.u.f. avente a oggetto i «Sistemi interni                    secondo comma, reg. Consob in una
di segnalazione delle violazioni» che                         «sezione speciale» annessa al registro
i soggetti di cui alle parti II e III e le                    previa comunicazione alla Consob,
imprese di assicurazione devono adottare                      prima dell’avvio dell’operatività, dello
per la segnalazione al proprio interno,                       «svolgimento dell’attività di gestione
da parte del personale, di atti o fatti che                   di un portale secondo quanto previsto
possano costituire violazioni delle norme                     dall’Allegato 1».
disciplinanti l’attività svolta, nonché del
regolamento (UE) n. 596/20143.                                In secondo luogo, il secondo comma
3           Trattasi di procedure idonee a garantire,         dell’art. 50-quinquies t.u.f., come
recita l’art. 4-undecies, t.u.f., «a) la riservatezza         già prima, prevede solo per questi
dei dati personali del segnalante e del presunto
responsabile della violazione, ferme restando le regole       diversi gestori una espressa deroga
che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati         alle disposizioni contenute nella parte
dall’autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto
della segnalazione; l’identità del segnalante è sottratta
                                                              II, titolo II, capo II e nell’art. 32 t.u.f.
all’applicazione dell’articolo 7, comma 2, del decreto        ovvero la disciplina ordinaria in tema di
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e non può essere          prestazione di servizi di investimento e
rivelata per tutte le fasi della procedura, salvo suo
consenso o quando la conoscenza sia indispensabile per        o comunque sleali conseguenti la segnalazione; c)
la difesa del segnalato; b) la tutela adeguata del soggetto   un canale specifico, indipendente e autonomo per la
segnalante contro condotte ritorsive, discriminatorie         segnalazione».

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promozione o collocamento a distanza           e medie imprese, imprese sociali,
di servizi e attività di investimento.         organismi di investimento collettivo del
Disciplina che, invece, per quanto chiarito    risparmio o altre società che investono
dalla Consob sin dalla Comunicazione n.        prevalentemente in piccole e medie
0066128 dell’1.08.2013, riguardante lo         imprese.
svolgimento da parte di banche ed imprese
di investimento dell’attività di gestione di   Dal confronto della disposizione vigente
portali on line per la raccolta di capitali    con quella precedentemente in vigore,
per le start up innovative, resta invece       emerge, tuttavia, quanto alla seconda parte
applicabile a tali gestori, cosiddetti di      del primo comma, una ulteriore differenza
diritto, implicando, l’attività di gestione    di non poco rilievo. Si tratta, più nel
di portali on line, «la prestazione di         dettaglio di quella parte della norma che
servizi di investimento quantomeno di          ha sin dal principio subordinato il ricorso
tipo “esecutivo”».                             alle offerte a mezzo portale di strumenti
                                               finanziari di prima emissione al mancato
Infine, sempre e solo per gli «altri           superamento, in termini di corrispettivo,
soggetti» il quarto comma dell’art.            della soglia determinata dalla Consob
50-quinquies t.u.f. prevede il divieto di      ai sensi dell’art. 100, primo comma,
detenere «somme di denaro o strumenti          lett. c), t.u.f. Questo requisito, che resta
finanziari di pertinenza di terzi».            confermato, viene oggi espressamente
                                               limitato alle offerte aventi a oggetto
                                               strumenti finanziari emessi dalle piccole
3. Il quadro normativo di rango primario è     e medie imprese, non riguardando invece
completato dall’art. 100-ter t.u.f. dedicato   le offerte promosse da imprese sociali,
alle «Offerte attraverso portali per la        organismi di investimento collettivo del
raccolta di capitali».                         risparmio o altre società che investono
                                               prevalentemente in piccole e medie
Di questa disposizione, rispetto alla          imprese.
precedente formulazione, va segnalata in
primo luogo la modifica della sua stessa       Per il resto la norma si occupa di due
rubrica, non riferendosi più la norma          peculiari e assolutamente innovativi
alle offerte condotte «esclusivamente» a       profili di disciplina applicata alle piccole
mezzo portale.                                 e medie imprese in forma di società a
                                               responsabilità limitata.
L’attuale formulazione della norma risente
delle modifiche apportate alla disciplina      Da un lato, il comma 1-bis, ribadisce che
del crowdfunding sotto il profilo del          «In deroga a quanto previsto dall’articolo
suo ambito applicativo soggettivo. Ciò         2468, primo comma, del codice civile, le
si evince chiaramente dalla lettera della      quote di partecipazione in piccole e medie
prima parte del suo primo comma ove,           imprese costituite in forma di società a
da un lato, è scomparso il riferimento         responsabilità limitata possono costituire
alla sottoscrizione di strumenti finanziari    oggetto di offerta al pubblico di prodotti
emessi da start-up innovative e, dall’altro,   finanziari, anche attraverso i portali per la
ci si riferisce alla sottoscrizione di         raccolta di capitali, nei limiti previsti dal
strumenti finanziari emessi da piccole         presente decreto». La norma risente così
                                               del d.l. 24 aprile 2017, n. 50 («Disposizioni

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urgenti in materia finanziaria, iniziative         alienazione delle quote rappresentative
a favore degli enti territoriali, ulteriori        del capitale di piccole e medie imprese, già
interventi per le zone colpite da eventi           introdotto per le PMI innovative dall’art.
sismici e misure per lo sviluppo»), il             4, decimo comma, d.l. 24 gennaio 2015,
cui art. 57, rubricato «Attrazione per gli         n. 3, «in alternativa a quanto stabilito
investimenti», ha disposto al suo primo            dall’articolo 2470, secondo comma, del
comma che «All’articolo 26, commi 2, 5             codice civile e dall’art. 36, comma 1-bis,
e 6, del decreto- legge 18 ottobre 2012,           del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
n. 179, convertito, con modificazioni,             112, convertito, con modificazioni, dalla
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le           legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive
parole ‘‘start-up innovative’’ e ‘‘start-up        modificazioni».
innovativa’’, ovunque ricorrano, sono
sostituite dalla seguente: ‘‘PMI’’». Con           In alternativa a quanto stabilito dall’art.
l’effetto di estendere a tutte le s.r.l. PMI       2470, secondo comma, c.c. e dall’art.
le disposizioni contenute nei predetti             36, comma 1-bis, del decreto-legge 25
commi ed in particolare, per quanto                giugno 2008, n. 112, convertito, con
maggiormente interessa in questa sede,             modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
il quinto comma secondo cui in espressa            n. 133, e successive modificazioni, per
deroga all’art. 2468, 1º co., c.c., «le quote di   la sottoscrizione e per la successiva
partecipazione in PMI costituite in forma          alienazione di quote rappresentative del
di s.r.l. (…) possono costituire oggetto di        capitale di piccole e medie imprese e
offerta al pubblico di prodotti finanziari         di imprese sociali costituite in forma di
anche attraverso i portali per la raccolta         società a responsabilità limitata:
di capitali di cui all’art. 30 del presente        a) la sottoscrizione può essere effettuata
decreto, nei limiti previsti dalle leggi           per il tramite di intermediari abilitati
speciali». Di estremo rilievo in questa            alla prestazione di uno o più dei servizi
parte della disposizione è l’espressione           di investimento previsti dall’art. 1,
«anche attraverso i portali per la raccolta        comma 5, lettere a), b), c), c-bis), ed
di capitali» da cui, ad avviso di chi scrive,      e); gli intermediari abilitati effettuano
può trarsi la conclusione che le quote             la sottoscrizione delle quote in nome
di s.r.l. PMI possono ormai costituire             proprio e per conto dei sottoscrittori
oggetto di qualsiasi offerta al pubblico           o degli acquirenti che abbiano aderito
di prodotti finanziari, limitandosi questa         all’offerta tramite portale;
disposizione a disciplinare la sola offerta
al pubblico a mezzo portale.                       b) entro i trenta giorni successivi alla
                                                   chiusura dell’offerta, gli intermediari
Dall’altro lato, il comma 2-bis continua           abilitati depositano al registro delle
a disciplinare, con qualche lieve ritocco          imprese una certificazione attestante la
della norma, l’alternativa modalità di             loro titolarità di soci per conto di terzi,
trasferimento delle quote di piccole e             sopportandone il relativo costo; a tale fine,
medie imprese in forma di società a                le condizioni di adesione pubblicate nel
responsabilità limitata. E’ infatti esteso         portale devono espressamente prevedere
a tutte le PMI costituite in forma di              che l’adesione all’offerta, in caso di buon
s.r.l. il sistema di gestione accentrata           fine della stessa e qualora l’investitore
e dematerializzata di sottoscrizione e             decida di avvalersi del regime alternativo

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                                                  Università degli Studi di Foggia

di cui al presente comma, comporta il             chiaramente indicato nel portale, ove
contestuale e obbligatorio conferimento           sono altresì predisposte apposite idonee
di mandato agli intermediari incaricati           modalità per consentire all’investitore
affinché i medesimi:                              di esercitare l’opzione ovvero indicare
                                                  l’intenzione di applicare il regime
1) effettuino l’intestazione delle quote in       ordinario di cui all’art. 2470, secondo
nome proprio e per conto dei sottoscrittori,      comma, c.c. e all’art. 36, comma 1-bis,
tenendo adeguata evidenza dell’identità           del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
degli stessi e delle quote possedute;             112, convertito, con modificazioni, dalla
2) rilascino, a richiesta del sottoscrittore      legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive
o del successivo acquirente, una                  modificazioni.
certificazione comprovante la titolarità          L’esecuzione di sottoscrizioni, acquisti e
delle quote; tale certificazione ha natura di     alienazioni di strumenti finanziari emessi
puro titolo di legittimazione per l’esercizio     da piccole e medie imprese e da imprese
dei diritti sociali, è nominativamente            sociali ovvero di quote rappresentative
riferita al sottoscrittore, non è trasferibile,   del capitale delle medesime, effettuati
neppure in via temporanea né a qualsiasi          secondo le modalità previste alle lettere
titolo, a terzi e non costituisce valido          b) e c) del comma 2-bis del presente
strumento per il trasferimento della              articolo, non necessita della stipulazione
proprietà delle quote;                            di un contratto scritto. Ogni corrispettivo,
3) consentano ai sottoscrittori che ne            spesa o onere gravante sul sottoscrittore,
facciano richiesta di alienare le quote           acquirente o alienante deve essere indicato
secondo quanto previsto alla lettera c) del       nel portale dell’offerta, con separata e
presente comma;                                   chiara evidenziazione delle condizioni
                                                  praticate da ciascuno degli intermediari
4) accordino ai sottoscrittori e ai successivi    coinvolti, nonché in apposita sezione del
acquirenti la facoltà di richiedere, in ogni      sito internet di ciascun intermediario. In
momento, l’intestazione diretta a se stessi       difetto, nulla è dovuto agli intermediari.
delle quote di loro pertinenza;

c) l’alienazione delle quote da parte di un
sottoscrittore o del successivo acquirente
avviene mediante semplice annotazione
del trasferimento nei registri tenuti
dall’intermediario; la scritturazione e
il trasferimento non comportano costi o
oneri né per l’acquirente né per l’alienante;
la successiva certificazione effettuata
dall’intermediario, ai fini dell’esercizio
dei diritti sociali, sostituisce ed esaurisce
le formalità di cui all’art. 2470, secondo
comma, c.c.

Il regime alternativo di trasferimento delle
quote di cui al comma 2-bis deve essere

   11     Rivista online ODCEC FOGGIA
Gian Matteo CIAMPAGLIA
                                                            Università degli Studi di Foggia

La continuità nella novellata Legge                         compito di revisione relativo alle così
fallimentare                                                dette procedure concorsuali (Legge
                                                            Fallimentare).
                  di Gian Matteo Ciampaglia
                                                            Nell’ambito delle procedure concorsuali,
                                                            accordi di ristrutturazione del debito ex
Sommario:       1. Premessa. – 2. Le
                                                            art. 182 bis e ter L.Fall. e concordato
funzioni del revisore nell’impresa in
                                                            preventivo, nella presentazione ai creditori
crisi – 3. La continuità nella novellata
                                                            e all’autorità giudiziaria della proposta
L.f. – 4. Crisi aziendale e procedura di
                                                            di accordo/concordato, l’impresa in crisi
concordato preventivo. – 5. Definizione
                                                            deve far controllare/attestare il piano/
dello “stato di crisi” e possibili riflessi
                                                            accordo di risanamento ad un revisore
sul presupposto oggettivo di concordato
                                                            contabile.
preventivo e accordi di ristrutturazione. –
6. Conclusioni.                                             Pertanto non ci riferiamo in questo caso
                                                            alla normale revisione contabile del
                                                            collegio sindacale bensì ad un controllo
1. Premessa                                                 contabile di natura straordinaria nel tempo.
                                                            Controllo straordinario nel tempo è inteso
Considerata la complessità e lo                             nel senso che avviene solo quando si ha
stratificarsi della normativa in materia di                 come presupposto un’impresa in crisi e la
procedure concorsuali e le continue crisi                   presentazione di un piano di risanamento
cui sono sottoposte le imprese a causa                      ai creditori e all’autorità giudiziaria che
del sovra indebitamento, il Governo, ha                     vigila su questo. Quindi straordinario
ritenuto di procedere ad una valutazione                    perché avviene solo per questa funzione
della normativa esistente e all’analisi                     ed è un controllo specifico, che è duplice
di eventuali proposte di riordino. Il                       rispetto ad un normale controllo contabile.
28 gennaio 2015 è stato firmato dal
Ministro della giustizia, il decreto di                     Ci si chiede quindi il perché viene
nomina della commissione per la riforma                     richiesto questo controllo di attestazione
delle procedure concorsuali, composta                       ad un revisore se l’impresa che effettua
da magistrati, docenti universitari e                       il piano ha già un revisore. Si vuole così
professionisti, presieduta dal Prof. Renato                 garantire un’ulteriore indipendenza in
Rordorf1, presidente della I sezione civile                 quanto il presupposto di questi piani di
della Corte di cassazione e supportata da                   risanamento è lo stralcio parziale e la
un comitato scientifico.                                    rateizzazione dei debiti a danno di alcuni
                                                            creditori, la Legge Fallimentare prevede
                                                            questo vincolo proprio per questa
                                                            penalizzazione nei confronti di questi
2. Le funzioni del revisore nell’impresa                    soggetti.
in crisi
                                                            È proprio per questo controllo dei piani
Negli ultimi anni nell’ambito della                         di risanamento e concordati preventivi
revisione aziendale si è sviluppato un                      dell’impresa in crisi in continuità
                                                            aziendale, ossia non la liquidazione
1 Magistrato dal 1970, è attualmente Presidente ag-
giunto della Suprema Corte di cassazione. Nel quin-         dell’impresa ma la continuità all’esistenza
quennio 1997-2002 è stato commissario della Con-            dell’impresa, che si richiede che il
sob ed, in quella veste, ha partecipato ai lavori della     controllo e l’attestazione sia effettuato
“Commissione Draghi” che elaborò il testo unico della       da parte di un revisore indipendente che
finanza del 1998, nonché alla redazione dei conseguenti
regolamenti attuativi. È autore di numerosi scritti, pre-
                                                            non sia uno dei revisori in carica e passati
valentemente in materia di diritto commerciale, pubbli-     dell’azienda e che non ha avuto rapporti
cati sulle maggiori riviste giuridiche.                     precedenti con l’azienda.

   12       Rivista online ODCEC FOGGIA
Gian Matteo CIAMPAGLIA
                                               Università degli Studi di Foggia

L’importanza al ruolo del revisore nei         crisi, di tornare “in bonis” e rimanere in
piani di accordo di ristrutturazione           continuità a svantaggio dei creditori. Per
e concordato nelle imprese in crisi            questo la Legge Fallimentare richiede il
risulta fondamentale poiché l’autorità         controllo straordinario e l’attestazione di
giudiziaria non essendo in possesso di         un revisore contabile indipendente.
elevate capacità economiche industriali
ed economiche aziendali per valutare se        Per quanto riguarda sia le funzione del
quel determinato piano sia fattibile per       revisore nelle procedure concorsuali sia
l’impresa in crisi.                            dei revisori nelle società che annualmente
                                               sono assoggettate al controllo contabile,
Il revisore incaricato di attestare il piano   che può essere obbligatorio come nelle
deve effettuare due diversi ordini di          S.p.a. e obbligatorio o volontario nelle
giudizi:                                       S.r.l., è importante vedere quali rapporti
                                               ci sono tra il sindaco revisore e la società
a)  Dare un giudizio sull’attendibilità        di revisione.
    dei dati contabili di bilancio dai quali
    parte e prende ispirazione il piano.       I rapporti tra il sindaco della società di
Questo consiste essenzialmente in un           capitali e la società di revisione sono molto
giudizio di veridicità del bilancio di         stretti perché entrambi tecnicamente e
esercizio e nella verifica di attendibilità    professionalmente svolgono la stessa
dei dati di bilancio.                          professione.
b) Verificare       e      attestare      la   Innanzitutto, il collegio sindacale della
     fattibilità   del    piano      stesso.   società che nomina la società di revisione
                                               deve esprimere un parere positivo rispetto
Per fattibilità del piano si intende che il    alla nomina di una determinata società
revisore dovrà prima controllare i dati        di revisione incaricata del controllo
contabili consuntivi, il bilancio, ma anche    contabile.
le prospettive strategiche dell’azienda per
verificare se, il business plan redatto dal    Deve esserci uno scambio di informazioni
così detto “advisor” aziendale che prevede     tra il collegio sindacale e la società di
il pagamento dilazionato e parziale            revisione.
dei debiti dell’azienda ai creditori, sia
                                               Ciò significa che, nei differenti compiti
attendibile.
                                               di controllo che hanno il collegio e la
Tale aspetto risulta fondamentale              società di revisione, questi due organi
sia per il creditore che per l’autorità        di controllo devono reciprocamente
giudiziaria perché l’autorevolezza del         informarsi sulle criticità e sugli aspetti più
revisore attestatore comporta la concreta      delicati in relazione all’azienda oggetto
possibilità che i creditori in futuro          del controllo. A tal proposito vengono
vengano pagati nei termini indicati dal        effettuate e verbalizzate apposite riunioni
piano di risanamento.                          di scambio di informazioni tra il collegio
                                               sindacale e la società di revisione.
La tutela nei confronti dei creditori
incrementa la responsabilità del revisore,     Questo scambio di informazioni
il quale quando attesta un piano di            avviene soprattutto quando si effettua
risanamento che viene accettato sviluppa       la revisione dei piani di risanamento
una protezione contro i decreti ingiuntivi a   dell’impresa in crisi. In questi casi è
favore della società debitrice che inibisce    ancor più fondamentale questo scambio
i creditori, che rimangano insoddisfatti, a    di informazioni tra società di revisione e
proporre istanza di fallimento. È questo il    sindaco revisore.
vantaggio che la norma dà alle imprese in

     13   Rivista online ODCEC FOGGIA
Gian Matteo CIAMPAGLIA
                                                Università degli Studi di Foggia

Un altro aspetto importante che delimita        preventivo recita testualmente (l’Art.
e determina la funzione del revisore            186-bis del Concordato Preventivo con
è che il revisore nella sua funzione            continuità aziendale):
richiede informazioni e verbalizza delle
annotazioni solo nel caso in cui vengono        “1. Quando il piano di concordato di
rilevate delle criticità nell’azienda.          cui all’art. 161, secondo comma, lett.
                                                e) prevede la prosecuzione dell’attività
Pertanto maggiori sono le criticità presenti    di impresa da parte del debitore, la
e rilevate nell’azienda e maggiore è il         cessione dell’azienda in esercizio ovvero
lavoro di analisi e verbalizzazione del         il conferimento dell’azienda in esercizio
revisore. Qualora invece le criticità sono      in una o più società, anche di nuova
limitate e scarse, il lavoro di rilevazione e   costituzione, si applicano le disposizioni
verbalizzazione del revisore è altrettanto      del presente articolo. Il piano può
limitato e sintetico.                           prevedere anche la liquidazione di beni
                                                non funzionali all’esercizio dell’impresa.
Da qui arriviamo alla definizione di
revisore auditor ossia quel revisore che        2. Nei casi previsti dal presente articolo:
non annota, non verbalizza, non scrive
ma ascolta solo fino a quando non ci sono       a) il piano di cui all’articolo 161,
criticità. Nel momento in cui ci sono           secondo comma, lett. e), deve contenere
criticità allora non potrà rimane auditor       anche un’analitica indicazione dei costi
ma dovrà chiedere, parlare, essere scettico     e dei ricavi attesi dalla prosecuzione
e quindi assumere tutte le caratteristiche      dell’attività d’impresa prevista dal piano
del revisore, che mutano a seconda delle        di concordato, delle risorse finanziarie
caratteristiche e della qualità contabile       necessarie e delle relative modalità di
ed economica dell’azienda oggetto di            copertura;
controllo.
                                                b) la relazione del professionista di cui
Per cui è inevitabile che ci siano lavori più   all’articolo 161, terzo comma, deve
semplici perché l’azienda è trasparente e       attestare che la prosecuzione dell’attività
lavori più impegnativi, intensi qualora         d’impresa prevista dal piano di concordato
l’azienda oggetto di revisione non è            è funzionale al miglior soddisfacimento
trasparente, efficiente ed efficace. E il       dei creditori;
compenso del revisore non varia in base
                                                c) il piano può prevedere fermo quanto
al lavoro svolto in quanto, come già a
                                                disposto dall’articolo 160, secondo
conoscenza, viene stabilito all’atto della
                                                comma, una moratoria sino ad un anno
nominato e non può essere soggetto a
                                                dall’omologazione per il pagamento
contrattazione e modifiche proprio in
                                                dei creditori muniti di privilegio, pegno
virtù di ciò. Per questo ci possono essere
                                                o ipoteca, salvo che sia prevista la
incarichi del revisore remunerativi ed
                                                liquidazione dei beni o diritti sui quali
altri meno rispetto al carico di lavoro che
                                                sussiste la causa di prelazione. In tal caso,
dovrà svolgere in caso di azienda con
                                                i creditori muniti di cause di prelazione
molte criticità.
                                                di cui al periodo precedente non hanno
                                                diritto al voto.

3. La continuità nella novellata L.f.           3. Fermo quanto previsto nell’articolo
                                                169-bis, i contratti in corso di esecuzione
Il Titolo III del Concordato Preventivo         alla data di deposito del ricorso, anche
e degli accordi di ristrutturazione/Capo        stipulati con pubbliche amministrazioni,
VI dell’esecuzione, della risoluzione           non si risolvono per effetto dell’apertura
e dell’annullamento del concordato              della     procedura.     Sono      inefficaci

  14     Rivista online ODCEC FOGGIA
Gian Matteo CIAMPAGLIA
                                               Università degli Studi di Foggia

eventuali patti contrari. L’ammissione al      6. Fermo quanto previsto dal comma
concordato preventivo non impedisce la         precedente, l’impresa in concordato
continuazione di contratti pubblici se il      può concorrere anche riunita in
professionista designato dal debitore di       raggruppamento temporaneo di imprese,
cui all’art. 67 ha attestato la conformità     purché non rivesta la qualità di mandataria
al piano e la ragionevole capacità di          e sempre che le altre imprese aderenti al
adempimento. Di tale continuazione             raggruppamento non siano assoggettate
può beneficiare, in presenza dei requisiti     ad una procedura concorsuale. In tal
di legge, anche la società cessionaria o       caso la dichiarazione di cui al precedente
conferitaria d’azienda o di rami d’azienda     comma, lettera b), può provenire
cui i contratti siano trasferiti. Il giudice   anche da un operatore facente parte del
delegato, all’atto della cessione o del        raggruppamento.
conferimento, dispone la cancellazione
delle iscrizioni e trascrizioni.               7. Se nel corso di una procedura iniziata
                                               ai sensi del presente articolo l’esercizio
4. Successivamente al deposito del             dell’attività d’impresa cessa o risulta
ricorso, la partecipazione a procedure di      manifestamente dannosa per i creditori,
affidamento di contratti pubblici deve         il tribunale provvede ai sensi dell’articolo
essere autorizzata dal tribunale, acquisito    173. Resta salva la facoltà del debitore di
il parere del commissario giudiziale, se       modificare la proposta di concordato.”2
nominato; in mancanza di tale nomina,
provvede il tribunale.                         Con la suddetta riforma sono state
                                               introdotte le seguenti novità:
5. L’ammissione al concordato preventivo
non impedisce la partecipazione a              •    Cambiate le finalità del fallimento,
procedure di assegnazione di contratti              perché con la riforma il fallimento
pubblici, quando l’impresa presenta in              non è più solamente una procedura
gara:                                               concorsuale        liquidatoria       e
                                                    sanzionatoria, ma può anche
a) una relazione di un professionista in            consentire      la       conservazione
possesso dei requisiti di cui all’articolo          dell’attività d’impresa tramite il
67, lettera d) che attesta la conformità            trasferimento o l’affitto dell’azienda;
al piano e la ragionevole capacità di
adempimento del contratto;                     •    Meno poteri all’autorità giudiziaria:
                                                    è la figura del curatore ad essere
b) la dichiarazione di altro operatore              al centro di tutte le procedure
in possesso dei requisiti di carattere              concorsuali, mentre il giudice
generale, di capacità finanziaria, tecnica,         delegato ha funzioni di solo controllo
economica nonché di certificazione,                 e vigilanza;
richiesti per l’affidamento dell’appalto,
il quale si è impegnato nei confronti del      •    La trattazione prioritaria alle
concorrente e della stazione appaltante             proposte volte a superare la crisi
a mettere a disposizione, per la durata             assicurando la continuità aziendale,
del contratto, le risorse necessarie                mentre si ricorrerà alla liquidazione
all’esecuzione dell’appalto e a subentrare          giudiziale solo se manca la proposta
all’impresa ausiliata nel caso in cui questa        di un’idonea soluzione alternativa;
fallisca nel corso della gara ovvero dopo
                                               •    Semplificare e uniformare la disciplina
la stipulazione del contratto, ovvero non
                                                    dei vari riti speciali previsti dalle
sia per qualsiasi ragione più in grado di
                                                    disposizioni in materia concorsuale;
dare regolare esecuzione all’appalto.
Si applica l’articolo 49 del decreto           2 http://www.gazzettaufficiale.it/eli/
legislativo 12 aprile 2006, n. 163.            id/2017/10/30/17G00170/sg

  15     Rivista online ODCEC FOGGIA
Gian Matteo CIAMPAGLIA
                                                  Università degli Studi di Foggia

•   Notifiche via pec nei confronti               la centralità di procedure concorsuali atte
    del debitore professionista o                 a favorire la prosecuzione dell’attività
    imprenditore agli indirizzi risultanti        senza rincorrere altri istituti che, in modo
    dal registro delle imprese o da INI-          irreversibile ed estremo, determinano la
    PEC;                                          cessazione dell’attività d’impresa. In tale
                                                  ambito si colloca il concordato preventivo
•   Riduzione di costi e durata delle             quale possibile via per la soluzione alla
    procedure concorsuali, riduzione              crisi aziendale alternativa ala fallimento,
    delle ipotesi di pre deduzione,               procedura che è stata oggetto di ulteriori
    responsabilizzazione degli organi di          recenti rivisitazioni normative entrate in
    gestione;                                     vigore con il c.d. decreto “misure urgenti
                                                  per la crescita del Paese” (D.L. 83/2012).
•   Maggiore     specializzazione dei
    giudici addetti alle procedure                Nella riforma delle discipline della crisi di
    concorsuali;                                  impresa e dell’insolvenza la legge delega
                                                  riserva un ruolo centrale alla continuità
•   Istituzione di albo di soggetti cui
                                                  aziendale. Lungo questa direttrice si
    affidare incarichi di gestione o di
                                                  muove il Legislatore con modifiche al
    controllo nell’ambito delle procedure
                                                  codice civile per favorire interventi di
    concorsuali, con specifici requisiti
                                                  tipo preventivo volti ad evitare, ove
    di professionalità, indipendenza ed
                                                  possibile, crisi non reversibili. L’obiettivo
    esperienza;
                                                  del risanamento aziendale viene, quindi,
•   Conciliare le procedure di gestione           perseguito attraverso l’utilizzo di nuovi
    della crisi e insolvenza dei datori           istituti quali l’allerta, e di altri già esistenti,
    con la tutela dell’occupazione e del          ma riformulati, come il concordato.
    reddito dei lavoratori.
                                                  La legge delega per la riforma delle
Quindi, anche se la finalità del fallimento       discipline della crisi di impresa e
è sempre quella di soddisfare i creditori         dell’insolvenza prevede la riforma
tramite la liquidazione del patrimonio            organica della disciplina delle procedure
dell’imprenditore, c’è una maggiore               concorsuali.
apertura rispetto al superamento della
                                                  I decreti attuativi, in corso di scrittura,
crisi dell’impresa. Il legislatore infatti ha
                                                  sanciranno l’entrata in vigore di
voluto incoraggiare la ristrutturazione e il
                                                  previsioni normative che imporranno il
salvataggio dell’impresa tramite accordi
                                                  rispetto di regole per la gestione di veri
tra l’imprenditore in crisi e i suoi creditori.
                                                  e propri nuovi istituti, quali l’allerta, e di
                                                  altri già esistenti, ma riformulati, quali il
                                                  concordato.
4. Crisi aziendale e procedura di
concordato preventivo                             Filo comune a tutti i provvedimenti
                                                  riconducibili alla riformata disciplina
Le disposizioni normative introdotte              del diritto concorsuale è sicuramente
nel 2005, nel 2006 e nel 2007 (D.L.               la centralità riservata al contesto di
35/2005, c.d. decreto per la competitività,       continuità aziendale e l’adozione di un
D.L. 5/2006, c.d. riforma organica della          approccio aziendalistico. Il dettaglio dei
disciplina delle procedure concorsuali e          principi e dei criteri ai quali il legislatore
D.Lgs. 169/2007, c.d. decreto correttivo)         deve attenersi nella scrittura degli stessi
colmando l’indifferenza protratta per             decreti attuativi, ci mette in condizione
circa un sessantennio sulla disciplina            di comprendere la portata della nuova
della crisi d’impresa, hanno amplificato          disciplina della crisi e il perimetro di sua
                                                  applicazione.

    16    Rivista online ODCEC FOGGIA
Gian Matteo CIAMPAGLIA
                                                  Università degli Studi di Foggia

Tab. 3.1 Approccio aziendalistico allo            “Principi per la redazione dei piani di
stato di crisi                                    risanamento”, elaborato da AIDEA,
                                                  ANDAF, APRI, OCRI, CNDCEC, e da
                                                  quest’ultimo recentemente approvato.
           A)   Presupposti continuità            Questo        documento,       concepito
                         ↓                        come utilità per gli imprenditori e i
 B)   Accordo ristrutturato e/o concordatario     loro consulenti chiamati ad elaborare un
                         ↓                        piano di risanamento, si pone come utile
                                                  riferimento in materia, nonché ulteriore
          C)   Business plan certificato
                                                  fonte informativa da porsi a corredo
                                                  di precedenti guide di derivazione
                                                  professionale.
La volontà di avvicinarsi alla crisi              I principi, fornendo utili elementi di prassi
d’impresa con un approccio di taglio              metodologica che favoriscono la corretta
“aziendalistico” traspare dall’introduzione       elaborazione di un piano di risanamento
di una definizione dello stato di crisi, intesa   ed esplicitando, tra le altre, le azioni
come probabilità di futura insolvenza che         previste per consentire il risanamento
rimanda alle “elaborazioni della scienza          dell’esposizione debitoria e il riequilibrio
aziendalistica”.                                  della situazione finanziaria, trovano
                                                  un naturale impiego principalmente in
Anche la previsione di modifiche al               contesti che prevedano la continuità
codice civile va nella direzione di favorire      gestionale.
interventi di tipo sempre più preventivi
volti ad evitare, ove possibile, crisi non        Naturale connettore con il precedente
reversibili. Il dovere dell’imprenditore          documento “Principi di attestazione
e degli organi sociali di istituire assetti       dei piani di risanamento”, scritto per
organizzativi adeguati per la rilevazione         rappresentare un valido supporto allo
tempestiva della crisi e della perdita            svolgimento dell’attività dell’attestatore, i
della continuità aziendale, così come             recenti “Principi per la redazione dei piani
previsto dall’art. 14 della legge delega,         di risanamento” dovrebbero rappresentare
conferma in modo esplicito la necessità           utile riferimento non solo per il soggetto
(peraltro già presente per espressa               chiamato ad elaborare il Piano, ma anche
previsione normativa per alcune tipologie         per tutti gli altri interlocutori, attestatore
di imprese) di un adeguato sistema di             in primis, chiamati a confrontarsi con la
controllo interno.                                robustezza dei suoi contenuti.
La previsione, poi, del dovere di                 I principi tengono conto, nella loro
attivarsi per l’adozione tempestiva di uno        articolazione, delle differenze sia
degli strumenti previsti dall’ordinamento         informative che di competenze interne
per il superamento della crisi e il recupero      che possono caratterizzare le aziende in
della continuità aziendale ribadisce              funzione delle loro dimensioni o della loro
l’intento di promuovere precoci processi          struttura. Ciò affinché gli imprenditori,
di ristrutturazione aziendale.                    il management ed i professionisti possano
                                                  approcciare tali principi con concreta
La tematica della programmazione interna          utilità, adattandoli come esplicitamente
nella gestione aziendale e nella gestione         previsto alle peculiarità dimensionali ed
della crisi in particolare è stata oggetto        organizzative del caso.
di recenti integrazioni anche nell’ambito
della prassi professionale. Ci si riferisce,      Dall’evoluzione normativa e di prassi in
in particolare, alla pubblicazione dei            corso emerge sempre più chiaramente

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