Rivista di consulenza aziendale e tributaria Il Commercialista di Capitanata - Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ...
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Anno 2018 n. 2 Rivista di consulenza aziendale e tributaria Il Commercialista di Capitanata Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Circoscrizione del Tribunale di Foggia
__ Editoriale Il dirigente illegittimo risponde in proprio Editoriale Sentenza Presidente relatore di Mario Cardillo 3 Dott. Alessandro Buccino Commento di Benito Fuoco su Italia Oggi 31 Primo Piano -Commento alla Sentenza della Corte Crowdfunding: aggiornamenti su offerenti, Europea dei Diritti dell’Uomo del 4/3/2014 -Ricorso n. 18640/10 gestori del portale e disciplina dell’offerta Grande Stevens e altri c. Italia; di Annamaria Dentamaro 4 -Violazione del principio del: Ne bis in idem; cfr: art. 4 del Protocollo n.7 La continuità nella novellata Legge -Violazione del principio del: Giusto processo; fallimentare di Gian Matteo Ciampaglia 12 cfr art. 6 §1 di Alessandro Fino 39 I tributi ambientali ed il principio di capacità contributiva Elusione e abuso del diritto alla luce di Alessia Delli Carri 21 delle ultime novità normative: primo intervento della Suprema Corte di Federica Colaiuda 51 Ogni articolo pubblicato è stato ceduto a titolo gratuito ed esprime esclusivamente il pensiero dell’autore. Editore Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Foggia Direttore responsabile Direttore editoriale Michele Cicolella - Francesca Cicolella Iolanda Battiante Comitato scientifico Presidente: Claudio Nigro - Componenti: Antonio Corvino, Annamaria Dentamaro, Giampiero Maci, Giuseppe Mazzuti Comitato di redazione Gioacchino De Sandoli, Alfredo Di Noia, Ada Lattanzio, Marika Longo, Antonio Netti Impaginazione grafica Foto in copertina di Enrico Lo Storto Pasquale Russo Palazzo dell’acquedotto Piazza Cavour Foto ultima pagina di Alberto Del Mastro Pietramontecorvino - Castello Ducale Redazione e amministrazione via della Repubblica, 25 - 71121 Foggia - tel./fax. 0881 72 56 12 www.odcecfoggia.it - odcecfoggia@gmail.com Registrazione Tribunale di Foggia n. 4/P/06 R.P ISSN 2611-3694
Mario CARDILLO Presidente ODCEC Foggia Editoriale dell’Ordine è stata strabiliante. Basta di Mario Cardillo per tutti ricordare la ripresa in diretta Facebook con parenti ed amici in Cari lettori, occasione del giuramento dei nuovi l’odierno editoriale è straordinario iscritti; e come dimenticare la geniale e speciale allo stesso tempo. presentazione della festa degli auguri Trattasi di un editoriale non svoltasi il 16.12.2017 a Foggia presso professionale bensì amicale e pieno Masseria Medievale Pietrafitta, con il di riconoscenza per un collaboratore colloquio impossibile con la scrittrice dell’Ordine che non è più tra noi: il Ns. Gabriella Genisi. direttore della Rivista dell’Ordine e Nessuno potrà dimenticare addetto stampa Gianni Cicolella. l’educazione, l’eleganza il savoir faire Insieme abbiamo percorso un del giornalista Gianni Cicolella. tratto di strada breve sul piano temporale, Nella continuità il Consiglio ha ma ricco di eventi, incontri esperienze e deciso di passare il testimone alla figlia umanità. Francesca: giovane ragazza impegnata L’Ordine era abituato ad un nel sociale già provvista dei necessari direttore editoriale che prestava la sua titoli per succedere in questo importante necessaria penna per la pubblicazione ruolo nella Rivista. Siamo certi che potrà della rivista on – line. Quando ci siamo aiutare l’Ordine ad ampliare i contatti incontrati abbiamo subito condiviso un sociali che tanto producono in termini diverso ruolo del direttore della rivista di umanità e perché no in termini di (consulente delle tematiche da trattare, professionalità consulente per i rapporti tra autori, etc.) Grazie Gianni, buon lavoro nonché addetto stampa con il compito Francesca! della massima pubblicità degli eventi ad iniziativa dell’Ordine di Foggia con particolare attenzione ai nuovi mezzi di comunicazione Facebook, netjournal, etc. La visibilità delle numerose iniziative fatte dall’attuale Consiglio 3 Rivista online ODCEC FOGGIA
Annamaria DENTAMARO Università degli Studi di Foggia Crowdfunding: aggiornamenti su la l. 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di offerenti, gestori del portale e disciplina Bilancio 2017) ha ulteriormente esteso dell’offerta la disciplina contenuta nel TUF a tutte di Annamaria Dentamaro le piccole e medie imprese (PMI) come definite dalla disciplina dell’Unione europea. Ancora, con il d. lgs. n. 112 del Sommario. 1. L’ambito applicativo 3 luglio 2017 si è consentito anche alle soggettivo della disciplina: gli offerenti. imprese sociali, a prescindere dalle loro – 2. I gestori dei portali. – 3. L’offerta a caratteristiche dimensionali, di accedere a mezzo portale questa forma di finanziamento. Ne deriva che possono ricorrere a questa modalità di finanziamento: 1. Sono tanti gli interventi legislativi che - le PMI come definite dall’art. 2, negli ultimi due anni hanno riguardato paragrafo 1, lettera (f), primo alinea, la disciplina del finanziamento a mezzo del regolamento (UE) 2017/1129 (v. crowfunding1. Essi ruotano intorno ai tre art. 1, comma 5-novies, t.u.f.): «società profili fondamentali di questa disciplina: che in base al loro più recente bilancio l’ambito applicativo soggettivo di annuale o consolidato soddisfino applicazione, i gestori dei portali, l’offerta almeno due dei tre criteri seguenti: a mezzo portale. numero medio di dipendenti nel corso Decisamente numerose sono state dell’esercizio inferiore a 250, totale le modifiche finalizzate ad ampliare dello stato patrimoniale non superiore a l’ambito applicativo soggettivo della 43 000 000 EUR e fatturato netto annuale normativa avente a oggetto questa non superiore a 50 000 000 EUR»; alternativa modalità di reperimento di - le imprese sociali ai sensi del decreto risorse finanziarie. Sotto questo profilo, legislativo di cui all’articolo 1, comma la normativa primaria, come noto 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, introdotta dal d.l. 18 ottobre 2012, n. n. 106, costituite in forma di società di 179, convertito, con modificazioni, dalla capitali o di società cooperativa (v. art. 1, l. 17 dicembre 2012, n. 2213, avente comma 5-duodecies, t.u.f.)2 a prescindere a oggetto la disciplina delle start-up da limiti dimensionali; innovative, è stata dapprima toccata dal - gli organismi di investimento collettivo d.l. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito in del risparmio o di altre società che l. 24 marzo 2015, n. 33, che ha esteso investono prevalentemente in piccole e alle PMI innovative e agli OICR e altre 2 Ai sensi dell’art. 1 d. lgs. 112/2017, rubri- società che investono prevalentemente in cato «Nozione e qualifica di impresa sociale», «pos- start-up e PMI innovative, la possibilità sono acquisire la qualifica di impresa sociale tutti di effettuare offerte di capitale di rischio gli enti privati, inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al libro V del codice civile, che, in confor- tramite i portali on-line. Successivamente, mità alle disposizioni del presente decreto, eser- citano in via stabile e principale un’attività 1 A. Dentamaro, Equity crowdfunding, trasfe- d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro rimento del controllo e strumenti a difesa dell’investi- e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, tore. Qualche problema applicativo?, 10 gennaio 2017, adottando su www.giustiziacivile.com; Id., Le offerte condotte modalità di gestione responsabili e trasparenti e fa- esclusivamente sul portale e gli strumenti a diretta tu- vorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, tela dell’investimento non professionale, in Riv. dir. degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro impr., 2017, 539-588 ss. attività». 4 Rivista online ODCEC FOGGIA
Annamaria DENTAMARO Università degli Studi di Foggia medie imprese. (UE) 2017/1129, delle imprese sociali e E’ peraltro utile precisare che la disciplina degli organismi di investimento collettivo del finanziamento a mezzo crowdfunding, del risparmio o di altre società che contenuta nel d.lgs. 58/1998 (t.u.f.), è investono prevalentemente in piccole e stata di recente modificata ad opera del medie imprese». d.lgs. 3 agosto 2017, n. 129. Si tratta del Questa disposizione risulta di estremo provvedimento legislativo che ha dato interesse anche sotto il profilo dell’ambito attuazione nel nostro ordinamento alla applicativo soggettivo della disciplina direttiva 2014/65/UE del Parlamento del crowdfunding individuando il europeo e del Consiglio, del 15 maggio novero dei possibili offerenti ovvero di 2014, relativa ai mercati degli strumenti coloro che al portale possono rivolgersi finanziari (e che modifica la direttiva per finanziarsi (PMI, imprese sociali, 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, organismi di investimento collettivo del così come modificata dalla direttiva risparmio o altre società che investono 2016/1034/UE del Parlamento europeo e prevalentemente in piccole e medie del Consiglio, del 23 giugno 2016) e di imprese). A questa norma, proprio sotto adeguamento della normativa nazionale questo profilo, fanno immediato riscontro: alle disposizioni del regolamento (UE) n. 648/2012, così come modificato - l’art. 50-quinquies t.u.f. che al primo dal regolamento (UE) 2016/1033 del comma elenca come offerenti solo le PMI Parlamento europeo e del Consiglio, del e le imprese sociali, salvo poi riferirsi, nel 23 giugno 2016 (c.d. MIFID II). secondo comma, anche agli OICR (ma La complessiva disciplina riformata non anche ad altre società) che investono risulta dal combinato disposto di tre prevalentemente in piccole medie imprese disposizioni contenute nel t.u.f. (artt. 1, (ma non in imprese sociali); comma 5-novies, 50-quinquies e 100- - l’art. 100-ter t.u.f. che elenca come ter t.u.f.) e del relativo regolamento di offerenti le piccole e medie imprese, attuazione avente a oggetto la raccolta le imprese sociali, gli organismi di di capitali di rischio tramite portali on- investimento collettivo del risparmio o line adottato dalla Consob con delibera altre società di capitali che investono n. 18592 del 26 giugno 2013 e proprio di prevalentemente in piccole e medie recente modificato con delibera n. 20204 imprese. del 29 novembre 2017 in vigore dal 3 gennaio 2018 (reg. Consob). A questi riferimenti di rango primario, occorre aggiungerne altri contenuti Ai sensi dell’art. 1, comma 5-novies, nell’art. 2, lett. c), reg. Consob che nel t.u.f., il «portale per la raccolta di capitali definire l’«offerente», se, da un lato, per le piccole e medie imprese e per le trascura di menzionare le imprese sociali imprese sociali» è definito ora come (in effetti nessuna disposizione del reg. «una piattaforma on line che abbia come Consob è espressamente riferita a queste finalità esclusiva la facilitazione della ultime), si riferisce oltre che alle piccole e raccolta di capitale di rischio da parte medie imprese, come definite dall’art. 2, delle piccole e medie imprese, come paragrafo 1, lettera f) , primo alinea, del definite dall’articolo 2, paragrafo 1, Regolamento (UE) n. 2017/1129 del 14 lettera (f), primo alinea, del regolamento giugno 2017, ancora: 5 Rivista online ODCEC FOGGIA
Annamaria DENTAMARO Università degli Studi di Foggia 1) alla società start-up innovativa, mentre rientra nell’ambito applicativo compresa la start-up a vocazione sociale, della disciplina a prescindere da requisiti come definite dall’articolo 25, commi di tipo dimensionale ove si considerino le 2 e 4, del decreto e la start-up turismo sole norme di rango primario, parrebbe prevista dall’articolo 11-bis del decreto invece rientrare nell’ambito applicativo legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito delle norme di rango secondario solo se con modificazioni dalla legge 29 luglio (imprese sociali) PMI (v. art. 24, primo 2014, n. 106; comma, reg. Consob). Ne conseguirebbe, ad oggi, la mancanza di «Condizioni 2) alla piccola e media impresa innovativa relative alle offerte sul portale» in punto di (“PMI innovativa”), come definita offerta promossa da una impresa sociale, dall’articolo 4, comma 1, del decreto in forma di società di capitali o di società legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito cooperativa, non PMI. Opzione questa con modificazioni dalla legge 24 marzo assai discutibile ove si consideri che ai 2015, n. 33; sensi del secondo comma dell’art. 100-ter 3) all’organismo di investimento tuf (al quale ha dato attuazione proprio il collettivo del risparmio (“OICR”) che succitato art. 24 reg. Consob) la Consob investe prevalentemente in piccole avrebbe dovuto determinare la disciplina e medie imprese (nella precedente applicabile alle offerte sul portale al fine versione, in start-up innovative e in PMI di «tutelare gli investitori diversi dai innovative), come definito dall’articolo clienti professionali nel caso in cui i soci 1, comma 2, lettera e), del decreto del di controllo della piccola e media impresa Ministero dell’economia e delle finanze o dell’impresa sociale [per quest’ultima 30 gennaio 2014; a prescindere, dunque, da requisiti di tipo dimensionale] cedano le proprie 4) alle società di capitali che investono partecipazioni a terzi successivamente prevalentemente in piccole e medie all’offerta». imprese (nella precedente versione, in start-up innovative e in PMI innovative), D’altra parte, quanto alle start-up e alle come definite dall’articolo 1, comma PMI innovative, espunte dal novero 2, lettera f), del decreto del Ministero degli offerenti nella normativa di rango dell’economia e delle finanze 30 gennaio primario, solo se PMI potrebbero 2014. rientrare nell’ambito applicativo del t.u.f. e del reg. Consob nel quale in effetti Ne deriva un quadro normativo tutt’altro la qualifica di start-up innovativa e il che chiaro e ciò ove poi si consideri l’art. carattere innovativo della PMI rilevano 24 del reg. Consob, il quale, disciplinando al solo fine di applicare alcune specifiche le condizioni necessarie per lanciare disposizioni di rango secondario che le offerte sul portale si riferisce alla solo ad esse si riferiscono espressamente ammissione delle offerte delle sole PMI. (v., infatti, art. 15, primo comma, lett. c) e d), reg. Consob avente a oggetto le Problematica è in primo luogo informazioni relative all’investimento l’individuazione dell’offerente impresa in strumenti finanziari tramite portali sociale che, a quanto parrebbe da una che il gestore del portale deve fornire lettura delle disposizioni sopra citate, all’investitore; art. 24, secondo comma, 6 Rivista online ODCEC FOGGIA
Annamaria DENTAMARO Università degli Studi di Foggia reg. Consob). rappresentativi di capitale esclusivamente a banche, Sim, imprese di investimento UE e imprese di paesi terzi diverse dalla 2. Il secondo soggetto coinvolto in una banche, e gli ordini riguardanti azioni o operazione di crowdfunding è il gestore quote degli Oicr ai relativi gestori. del portale, per tale intendendo colui che Per questi ultimi soggetti, ai quali il professionalmente esercita il servizio di quarto comma della stessa disposizione gestione di portali di cui all’art. 1, comma vieta di detenere somme di denaro o 5-novies, t.u.f.: «È gestore di portali il strumenti finanziari di pertinenza di soggetto che esercita professionalmente terzi, l’iscrizione in questo registro è il servizio di gestione di portali per la subordinata al ricorrere dei requisiti già raccolta di capitali per le piccole e medie richiesti nel vigore della precedente imprese e per le imprese sociali ed è disciplina, dunque a) forma di società iscritto nel registro di cui al comma 2», per azioni, di società in accomandita per così recita l’art. 50-quinquies t.u.f. azioni, di società a responsabilità limitata Ai fini dell’iscrizione nel registro permane o di società cooperativa; b) sede legale e la distinzione tra i gestori di diritto e amministrativa o, per i soggetti comunitari, gestori autorizzati dalla Consob. Quanto stabile organizzazione nel territorio della ai primi, trattasi di soggetti già autorizzati Repubblica; c) oggetto sociale conforme ai relativi servizi di investimento, con quanto previsto dal comma 1; d) tuttavia, il secondo comma della norma possesso da parte di coloro che detengono amplia la categoria dei soggetti coinvolti il controllo e dei soggetti che svolgono includendovi, accanto alle banche, le funzioni di amministrazione, direzione Sim, le imprese di investimento UE, le e controllo dei requisiti di onorabilità imprese di paesi terzi diversi dalle banche stabiliti dalla Consob; e) possesso da autorizzate in Italia e i gestori di cui parte dei soggetti che svolgono funzioni all’art. 1, comma 1, lettera q-bis). A questi di amministrazione, direzione e controllo, ultimi soggetti la norma riserva però la di requisiti di professionalità stabiliti dalla sola raccolta di capitali per le piccole e Consob. Si segnala, tuttavia, un ulteriore medie imprese per così dire indiretta requisito aggiunto dalla lett. e-bis) ovvero limitatamente all’offerta di quote o azioni l’adesione a un sistema di indennizzo di Oicr che investono prevalentemente in a tutela degli investitori o la stipula piccole e medie imprese (e, dunque, deve di un’assicurazione di responsabilità ritenersi, nelle sole imprese sociali PMI). professionale che garantisca una Resta invece riservata alle sole banche protezione equivalente alla clientela, la raccolta diretta di capitali per PMI e secondo i criteri stabiliti dalla Consob imprese sociali (anche non PMI). con regolamento. Quanto ai secondi, resta confermato Resta rimessa alla regolamentazione doversi trattare di soggetti iscritti in un Consob la determinazione di principi e apposito registro tenuto dalla Consob, dei criteri relativi: a condizione che trasmettano gli a) alla formazione del registro e alle ordini riguardanti la sottoscrizione e la relative forme di pubblicità; b) alle compravendita di strumenti finanziari eventuali ulteriori condizioni per 7 Rivista online ODCEC FOGGIA
Annamaria DENTAMARO Università degli Studi di Foggia l’iscrizione nel registro, alle cause di Resta in ogni caso confermato il sospensione, radiazione e riammissione differente trattamento giuridico riservato e alle misure applicabili nei confronti dal legislatore alle due categorie di degli iscritti nel registro; c) alle eventuali gestori dei portali, differente trattamento ulteriori cause di incompatibilità; d) da cui, come già evidenziato in altra alle regole di condotta che i gestori di sede, è possibile trarre indicazioni circa portali devono rispettare nel rapporto la sostanza dell’attività di gestione del con gli investitori, prevedendo un regime portale on line. semplificato per i clienti professionali. In primo luogo, solo per gli «altri Sempre alla Consob spettano poteri di soggetti» continua ad essere disposta una vigilanza sui gestori di portali volti a vera e propria procedura di iscrizione nel verificare l’osservanza delle disposizioni registro istituito ai sensi del combinato di legge e attuative. Sotto tale profilo, tali disposto del secondo comma dell’art. poteri risultano rafforzati dall’ultimissimo 50-quinquies t.u.f. e del primo comma intervento legislativo potendo la Consob, dell’art. 4 reg. Consob, subordinatamente in aggiunta al potere di chiedere la al ricorrere dei requisiti di cui sopra. comunicazione di dati e di notizie e Laddove, invece, per le SIM, le imprese la trasmissione di atti e di documenti di investimento UE, le imprese di paesi nonché di effettuare ispezioni, da ora in terzi diverse dalle banche autorizzate in poi anche convocare gli amministratori, i Italia, i gestori di cui all’art. 1, comma sindaci e il personale dei gestori. 1, lettera q-bis), t.u.f., limitatamente all’offerta di quote o azioni di OICR che Altra novità è l’introduzione nell’art. investono prevalentemente in piccole e 50-quinquies t.u.f. del comma 6-bis medie imprese e le banche, autorizzati che impone alla Consob di adottare le ai relativi servizi di investimento, si disposizioni attuative dell’art. 4-undecies prevede una “annotazione” ex art. 4, t.u.f. avente a oggetto i «Sistemi interni secondo comma, reg. Consob in una di segnalazione delle violazioni» che «sezione speciale» annessa al registro i soggetti di cui alle parti II e III e le previa comunicazione alla Consob, imprese di assicurazione devono adottare prima dell’avvio dell’operatività, dello per la segnalazione al proprio interno, «svolgimento dell’attività di gestione da parte del personale, di atti o fatti che di un portale secondo quanto previsto possano costituire violazioni delle norme dall’Allegato 1». disciplinanti l’attività svolta, nonché del regolamento (UE) n. 596/20143. In secondo luogo, il secondo comma 3 Trattasi di procedure idonee a garantire, dell’art. 50-quinquies t.u.f., come recita l’art. 4-undecies, t.u.f., «a) la riservatezza già prima, prevede solo per questi dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della violazione, ferme restando le regole diversi gestori una espressa deroga che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati alle disposizioni contenute nella parte dall’autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della segnalazione; l’identità del segnalante è sottratta II, titolo II, capo II e nell’art. 32 t.u.f. all’applicazione dell’articolo 7, comma 2, del decreto ovvero la disciplina ordinaria in tema di legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e non può essere prestazione di servizi di investimento e rivelata per tutte le fasi della procedura, salvo suo consenso o quando la conoscenza sia indispensabile per o comunque sleali conseguenti la segnalazione; c) la difesa del segnalato; b) la tutela adeguata del soggetto un canale specifico, indipendente e autonomo per la segnalante contro condotte ritorsive, discriminatorie segnalazione». 8 Rivista online ODCEC FOGGIA
Annamaria DENTAMARO Università degli Studi di Foggia promozione o collocamento a distanza e medie imprese, imprese sociali, di servizi e attività di investimento. organismi di investimento collettivo del Disciplina che, invece, per quanto chiarito risparmio o altre società che investono dalla Consob sin dalla Comunicazione n. prevalentemente in piccole e medie 0066128 dell’1.08.2013, riguardante lo imprese. svolgimento da parte di banche ed imprese di investimento dell’attività di gestione di Dal confronto della disposizione vigente portali on line per la raccolta di capitali con quella precedentemente in vigore, per le start up innovative, resta invece emerge, tuttavia, quanto alla seconda parte applicabile a tali gestori, cosiddetti di del primo comma, una ulteriore differenza diritto, implicando, l’attività di gestione di non poco rilievo. Si tratta, più nel di portali on line, «la prestazione di dettaglio di quella parte della norma che servizi di investimento quantomeno di ha sin dal principio subordinato il ricorso tipo “esecutivo”». alle offerte a mezzo portale di strumenti finanziari di prima emissione al mancato Infine, sempre e solo per gli «altri superamento, in termini di corrispettivo, soggetti» il quarto comma dell’art. della soglia determinata dalla Consob 50-quinquies t.u.f. prevede il divieto di ai sensi dell’art. 100, primo comma, detenere «somme di denaro o strumenti lett. c), t.u.f. Questo requisito, che resta finanziari di pertinenza di terzi». confermato, viene oggi espressamente limitato alle offerte aventi a oggetto strumenti finanziari emessi dalle piccole 3. Il quadro normativo di rango primario è e medie imprese, non riguardando invece completato dall’art. 100-ter t.u.f. dedicato le offerte promosse da imprese sociali, alle «Offerte attraverso portali per la organismi di investimento collettivo del raccolta di capitali». risparmio o altre società che investono prevalentemente in piccole e medie Di questa disposizione, rispetto alla imprese. precedente formulazione, va segnalata in primo luogo la modifica della sua stessa Per il resto la norma si occupa di due rubrica, non riferendosi più la norma peculiari e assolutamente innovativi alle offerte condotte «esclusivamente» a profili di disciplina applicata alle piccole mezzo portale. e medie imprese in forma di società a responsabilità limitata. L’attuale formulazione della norma risente delle modifiche apportate alla disciplina Da un lato, il comma 1-bis, ribadisce che del crowdfunding sotto il profilo del «In deroga a quanto previsto dall’articolo suo ambito applicativo soggettivo. Ciò 2468, primo comma, del codice civile, le si evince chiaramente dalla lettera della quote di partecipazione in piccole e medie prima parte del suo primo comma ove, imprese costituite in forma di società a da un lato, è scomparso il riferimento responsabilità limitata possono costituire alla sottoscrizione di strumenti finanziari oggetto di offerta al pubblico di prodotti emessi da start-up innovative e, dall’altro, finanziari, anche attraverso i portali per la ci si riferisce alla sottoscrizione di raccolta di capitali, nei limiti previsti dal strumenti finanziari emessi da piccole presente decreto». La norma risente così del d.l. 24 aprile 2017, n. 50 («Disposizioni 9 Rivista online ODCEC FOGGIA
Annamaria DENTAMARO Università degli Studi di Foggia urgenti in materia finanziaria, iniziative alienazione delle quote rappresentative a favore degli enti territoriali, ulteriori del capitale di piccole e medie imprese, già interventi per le zone colpite da eventi introdotto per le PMI innovative dall’art. sismici e misure per lo sviluppo»), il 4, decimo comma, d.l. 24 gennaio 2015, cui art. 57, rubricato «Attrazione per gli n. 3, «in alternativa a quanto stabilito investimenti», ha disposto al suo primo dall’articolo 2470, secondo comma, del comma che «All’articolo 26, commi 2, 5 codice civile e dall’art. 36, comma 1-bis, e 6, del decreto- legge 18 ottobre 2012, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. n. 179, convertito, con modificazioni, 112, convertito, con modificazioni, dalla dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive parole ‘‘start-up innovative’’ e ‘‘start-up modificazioni». innovativa’’, ovunque ricorrano, sono sostituite dalla seguente: ‘‘PMI’’». Con In alternativa a quanto stabilito dall’art. l’effetto di estendere a tutte le s.r.l. PMI 2470, secondo comma, c.c. e dall’art. le disposizioni contenute nei predetti 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 commi ed in particolare, per quanto giugno 2008, n. 112, convertito, con maggiormente interessa in questa sede, modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, il quinto comma secondo cui in espressa n. 133, e successive modificazioni, per deroga all’art. 2468, 1º co., c.c., «le quote di la sottoscrizione e per la successiva partecipazione in PMI costituite in forma alienazione di quote rappresentative del di s.r.l. (…) possono costituire oggetto di capitale di piccole e medie imprese e offerta al pubblico di prodotti finanziari di imprese sociali costituite in forma di anche attraverso i portali per la raccolta società a responsabilità limitata: di capitali di cui all’art. 30 del presente a) la sottoscrizione può essere effettuata decreto, nei limiti previsti dalle leggi per il tramite di intermediari abilitati speciali». Di estremo rilievo in questa alla prestazione di uno o più dei servizi parte della disposizione è l’espressione di investimento previsti dall’art. 1, «anche attraverso i portali per la raccolta comma 5, lettere a), b), c), c-bis), ed di capitali» da cui, ad avviso di chi scrive, e); gli intermediari abilitati effettuano può trarsi la conclusione che le quote la sottoscrizione delle quote in nome di s.r.l. PMI possono ormai costituire proprio e per conto dei sottoscrittori oggetto di qualsiasi offerta al pubblico o degli acquirenti che abbiano aderito di prodotti finanziari, limitandosi questa all’offerta tramite portale; disposizione a disciplinare la sola offerta al pubblico a mezzo portale. b) entro i trenta giorni successivi alla chiusura dell’offerta, gli intermediari Dall’altro lato, il comma 2-bis continua abilitati depositano al registro delle a disciplinare, con qualche lieve ritocco imprese una certificazione attestante la della norma, l’alternativa modalità di loro titolarità di soci per conto di terzi, trasferimento delle quote di piccole e sopportandone il relativo costo; a tale fine, medie imprese in forma di società a le condizioni di adesione pubblicate nel responsabilità limitata. E’ infatti esteso portale devono espressamente prevedere a tutte le PMI costituite in forma di che l’adesione all’offerta, in caso di buon s.r.l. il sistema di gestione accentrata fine della stessa e qualora l’investitore e dematerializzata di sottoscrizione e decida di avvalersi del regime alternativo 10 Rivista online ODCEC FOGGIA
Annamaria DENTAMARO Università degli Studi di Foggia di cui al presente comma, comporta il chiaramente indicato nel portale, ove contestuale e obbligatorio conferimento sono altresì predisposte apposite idonee di mandato agli intermediari incaricati modalità per consentire all’investitore affinché i medesimi: di esercitare l’opzione ovvero indicare l’intenzione di applicare il regime 1) effettuino l’intestazione delle quote in ordinario di cui all’art. 2470, secondo nome proprio e per conto dei sottoscrittori, comma, c.c. e all’art. 36, comma 1-bis, tenendo adeguata evidenza dell’identità del decreto-legge 25 giugno 2008, n. degli stessi e delle quote possedute; 112, convertito, con modificazioni, dalla 2) rilascino, a richiesta del sottoscrittore legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive o del successivo acquirente, una modificazioni. certificazione comprovante la titolarità L’esecuzione di sottoscrizioni, acquisti e delle quote; tale certificazione ha natura di alienazioni di strumenti finanziari emessi puro titolo di legittimazione per l’esercizio da piccole e medie imprese e da imprese dei diritti sociali, è nominativamente sociali ovvero di quote rappresentative riferita al sottoscrittore, non è trasferibile, del capitale delle medesime, effettuati neppure in via temporanea né a qualsiasi secondo le modalità previste alle lettere titolo, a terzi e non costituisce valido b) e c) del comma 2-bis del presente strumento per il trasferimento della articolo, non necessita della stipulazione proprietà delle quote; di un contratto scritto. Ogni corrispettivo, 3) consentano ai sottoscrittori che ne spesa o onere gravante sul sottoscrittore, facciano richiesta di alienare le quote acquirente o alienante deve essere indicato secondo quanto previsto alla lettera c) del nel portale dell’offerta, con separata e presente comma; chiara evidenziazione delle condizioni praticate da ciascuno degli intermediari 4) accordino ai sottoscrittori e ai successivi coinvolti, nonché in apposita sezione del acquirenti la facoltà di richiedere, in ogni sito internet di ciascun intermediario. In momento, l’intestazione diretta a se stessi difetto, nulla è dovuto agli intermediari. delle quote di loro pertinenza; c) l’alienazione delle quote da parte di un sottoscrittore o del successivo acquirente avviene mediante semplice annotazione del trasferimento nei registri tenuti dall’intermediario; la scritturazione e il trasferimento non comportano costi o oneri né per l’acquirente né per l’alienante; la successiva certificazione effettuata dall’intermediario, ai fini dell’esercizio dei diritti sociali, sostituisce ed esaurisce le formalità di cui all’art. 2470, secondo comma, c.c. Il regime alternativo di trasferimento delle quote di cui al comma 2-bis deve essere 11 Rivista online ODCEC FOGGIA
Gian Matteo CIAMPAGLIA Università degli Studi di Foggia La continuità nella novellata Legge compito di revisione relativo alle così fallimentare dette procedure concorsuali (Legge Fallimentare). di Gian Matteo Ciampaglia Nell’ambito delle procedure concorsuali, accordi di ristrutturazione del debito ex Sommario: 1. Premessa. – 2. Le art. 182 bis e ter L.Fall. e concordato funzioni del revisore nell’impresa in preventivo, nella presentazione ai creditori crisi – 3. La continuità nella novellata e all’autorità giudiziaria della proposta L.f. – 4. Crisi aziendale e procedura di di accordo/concordato, l’impresa in crisi concordato preventivo. – 5. Definizione deve far controllare/attestare il piano/ dello “stato di crisi” e possibili riflessi accordo di risanamento ad un revisore sul presupposto oggettivo di concordato contabile. preventivo e accordi di ristrutturazione. – 6. Conclusioni. Pertanto non ci riferiamo in questo caso alla normale revisione contabile del collegio sindacale bensì ad un controllo 1. Premessa contabile di natura straordinaria nel tempo. Controllo straordinario nel tempo è inteso Considerata la complessità e lo nel senso che avviene solo quando si ha stratificarsi della normativa in materia di come presupposto un’impresa in crisi e la procedure concorsuali e le continue crisi presentazione di un piano di risanamento cui sono sottoposte le imprese a causa ai creditori e all’autorità giudiziaria che del sovra indebitamento, il Governo, ha vigila su questo. Quindi straordinario ritenuto di procedere ad una valutazione perché avviene solo per questa funzione della normativa esistente e all’analisi ed è un controllo specifico, che è duplice di eventuali proposte di riordino. Il rispetto ad un normale controllo contabile. 28 gennaio 2015 è stato firmato dal Ministro della giustizia, il decreto di Ci si chiede quindi il perché viene nomina della commissione per la riforma richiesto questo controllo di attestazione delle procedure concorsuali, composta ad un revisore se l’impresa che effettua da magistrati, docenti universitari e il piano ha già un revisore. Si vuole così professionisti, presieduta dal Prof. Renato garantire un’ulteriore indipendenza in Rordorf1, presidente della I sezione civile quanto il presupposto di questi piani di della Corte di cassazione e supportata da risanamento è lo stralcio parziale e la un comitato scientifico. rateizzazione dei debiti a danno di alcuni creditori, la Legge Fallimentare prevede questo vincolo proprio per questa penalizzazione nei confronti di questi 2. Le funzioni del revisore nell’impresa soggetti. in crisi È proprio per questo controllo dei piani Negli ultimi anni nell’ambito della di risanamento e concordati preventivi revisione aziendale si è sviluppato un dell’impresa in crisi in continuità aziendale, ossia non la liquidazione 1 Magistrato dal 1970, è attualmente Presidente ag- giunto della Suprema Corte di cassazione. Nel quin- dell’impresa ma la continuità all’esistenza quennio 1997-2002 è stato commissario della Con- dell’impresa, che si richiede che il sob ed, in quella veste, ha partecipato ai lavori della controllo e l’attestazione sia effettuato “Commissione Draghi” che elaborò il testo unico della da parte di un revisore indipendente che finanza del 1998, nonché alla redazione dei conseguenti regolamenti attuativi. È autore di numerosi scritti, pre- non sia uno dei revisori in carica e passati valentemente in materia di diritto commerciale, pubbli- dell’azienda e che non ha avuto rapporti cati sulle maggiori riviste giuridiche. precedenti con l’azienda. 12 Rivista online ODCEC FOGGIA
Gian Matteo CIAMPAGLIA Università degli Studi di Foggia L’importanza al ruolo del revisore nei crisi, di tornare “in bonis” e rimanere in piani di accordo di ristrutturazione continuità a svantaggio dei creditori. Per e concordato nelle imprese in crisi questo la Legge Fallimentare richiede il risulta fondamentale poiché l’autorità controllo straordinario e l’attestazione di giudiziaria non essendo in possesso di un revisore contabile indipendente. elevate capacità economiche industriali ed economiche aziendali per valutare se Per quanto riguarda sia le funzione del quel determinato piano sia fattibile per revisore nelle procedure concorsuali sia l’impresa in crisi. dei revisori nelle società che annualmente sono assoggettate al controllo contabile, Il revisore incaricato di attestare il piano che può essere obbligatorio come nelle deve effettuare due diversi ordini di S.p.a. e obbligatorio o volontario nelle giudizi: S.r.l., è importante vedere quali rapporti ci sono tra il sindaco revisore e la società a) Dare un giudizio sull’attendibilità di revisione. dei dati contabili di bilancio dai quali parte e prende ispirazione il piano. I rapporti tra il sindaco della società di Questo consiste essenzialmente in un capitali e la società di revisione sono molto giudizio di veridicità del bilancio di stretti perché entrambi tecnicamente e esercizio e nella verifica di attendibilità professionalmente svolgono la stessa dei dati di bilancio. professione. b) Verificare e attestare la Innanzitutto, il collegio sindacale della fattibilità del piano stesso. società che nomina la società di revisione deve esprimere un parere positivo rispetto Per fattibilità del piano si intende che il alla nomina di una determinata società revisore dovrà prima controllare i dati di revisione incaricata del controllo contabili consuntivi, il bilancio, ma anche contabile. le prospettive strategiche dell’azienda per verificare se, il business plan redatto dal Deve esserci uno scambio di informazioni così detto “advisor” aziendale che prevede tra il collegio sindacale e la società di il pagamento dilazionato e parziale revisione. dei debiti dell’azienda ai creditori, sia Ciò significa che, nei differenti compiti attendibile. di controllo che hanno il collegio e la Tale aspetto risulta fondamentale società di revisione, questi due organi sia per il creditore che per l’autorità di controllo devono reciprocamente giudiziaria perché l’autorevolezza del informarsi sulle criticità e sugli aspetti più revisore attestatore comporta la concreta delicati in relazione all’azienda oggetto possibilità che i creditori in futuro del controllo. A tal proposito vengono vengano pagati nei termini indicati dal effettuate e verbalizzate apposite riunioni piano di risanamento. di scambio di informazioni tra il collegio sindacale e la società di revisione. La tutela nei confronti dei creditori incrementa la responsabilità del revisore, Questo scambio di informazioni il quale quando attesta un piano di avviene soprattutto quando si effettua risanamento che viene accettato sviluppa la revisione dei piani di risanamento una protezione contro i decreti ingiuntivi a dell’impresa in crisi. In questi casi è favore della società debitrice che inibisce ancor più fondamentale questo scambio i creditori, che rimangano insoddisfatti, a di informazioni tra società di revisione e proporre istanza di fallimento. È questo il sindaco revisore. vantaggio che la norma dà alle imprese in 13 Rivista online ODCEC FOGGIA
Gian Matteo CIAMPAGLIA Università degli Studi di Foggia Un altro aspetto importante che delimita preventivo recita testualmente (l’Art. e determina la funzione del revisore 186-bis del Concordato Preventivo con è che il revisore nella sua funzione continuità aziendale): richiede informazioni e verbalizza delle annotazioni solo nel caso in cui vengono “1. Quando il piano di concordato di rilevate delle criticità nell’azienda. cui all’art. 161, secondo comma, lett. e) prevede la prosecuzione dell’attività Pertanto maggiori sono le criticità presenti di impresa da parte del debitore, la e rilevate nell’azienda e maggiore è il cessione dell’azienda in esercizio ovvero lavoro di analisi e verbalizzazione del il conferimento dell’azienda in esercizio revisore. Qualora invece le criticità sono in una o più società, anche di nuova limitate e scarse, il lavoro di rilevazione e costituzione, si applicano le disposizioni verbalizzazione del revisore è altrettanto del presente articolo. Il piano può limitato e sintetico. prevedere anche la liquidazione di beni non funzionali all’esercizio dell’impresa. Da qui arriviamo alla definizione di revisore auditor ossia quel revisore che 2. Nei casi previsti dal presente articolo: non annota, non verbalizza, non scrive ma ascolta solo fino a quando non ci sono a) il piano di cui all’articolo 161, criticità. Nel momento in cui ci sono secondo comma, lett. e), deve contenere criticità allora non potrà rimane auditor anche un’analitica indicazione dei costi ma dovrà chiedere, parlare, essere scettico e dei ricavi attesi dalla prosecuzione e quindi assumere tutte le caratteristiche dell’attività d’impresa prevista dal piano del revisore, che mutano a seconda delle di concordato, delle risorse finanziarie caratteristiche e della qualità contabile necessarie e delle relative modalità di ed economica dell’azienda oggetto di copertura; controllo. b) la relazione del professionista di cui Per cui è inevitabile che ci siano lavori più all’articolo 161, terzo comma, deve semplici perché l’azienda è trasparente e attestare che la prosecuzione dell’attività lavori più impegnativi, intensi qualora d’impresa prevista dal piano di concordato l’azienda oggetto di revisione non è è funzionale al miglior soddisfacimento trasparente, efficiente ed efficace. E il dei creditori; compenso del revisore non varia in base c) il piano può prevedere fermo quanto al lavoro svolto in quanto, come già a disposto dall’articolo 160, secondo conoscenza, viene stabilito all’atto della comma, una moratoria sino ad un anno nominato e non può essere soggetto a dall’omologazione per il pagamento contrattazione e modifiche proprio in dei creditori muniti di privilegio, pegno virtù di ciò. Per questo ci possono essere o ipoteca, salvo che sia prevista la incarichi del revisore remunerativi ed liquidazione dei beni o diritti sui quali altri meno rispetto al carico di lavoro che sussiste la causa di prelazione. In tal caso, dovrà svolgere in caso di azienda con i creditori muniti di cause di prelazione molte criticità. di cui al periodo precedente non hanno diritto al voto. 3. La continuità nella novellata L.f. 3. Fermo quanto previsto nell’articolo 169-bis, i contratti in corso di esecuzione Il Titolo III del Concordato Preventivo alla data di deposito del ricorso, anche e degli accordi di ristrutturazione/Capo stipulati con pubbliche amministrazioni, VI dell’esecuzione, della risoluzione non si risolvono per effetto dell’apertura e dell’annullamento del concordato della procedura. Sono inefficaci 14 Rivista online ODCEC FOGGIA
Gian Matteo CIAMPAGLIA Università degli Studi di Foggia eventuali patti contrari. L’ammissione al 6. Fermo quanto previsto dal comma concordato preventivo non impedisce la precedente, l’impresa in concordato continuazione di contratti pubblici se il può concorrere anche riunita in professionista designato dal debitore di raggruppamento temporaneo di imprese, cui all’art. 67 ha attestato la conformità purché non rivesta la qualità di mandataria al piano e la ragionevole capacità di e sempre che le altre imprese aderenti al adempimento. Di tale continuazione raggruppamento non siano assoggettate può beneficiare, in presenza dei requisiti ad una procedura concorsuale. In tal di legge, anche la società cessionaria o caso la dichiarazione di cui al precedente conferitaria d’azienda o di rami d’azienda comma, lettera b), può provenire cui i contratti siano trasferiti. Il giudice anche da un operatore facente parte del delegato, all’atto della cessione o del raggruppamento. conferimento, dispone la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni. 7. Se nel corso di una procedura iniziata ai sensi del presente articolo l’esercizio 4. Successivamente al deposito del dell’attività d’impresa cessa o risulta ricorso, la partecipazione a procedure di manifestamente dannosa per i creditori, affidamento di contratti pubblici deve il tribunale provvede ai sensi dell’articolo essere autorizzata dal tribunale, acquisito 173. Resta salva la facoltà del debitore di il parere del commissario giudiziale, se modificare la proposta di concordato.”2 nominato; in mancanza di tale nomina, provvede il tribunale. Con la suddetta riforma sono state introdotte le seguenti novità: 5. L’ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione a • Cambiate le finalità del fallimento, procedure di assegnazione di contratti perché con la riforma il fallimento pubblici, quando l’impresa presenta in non è più solamente una procedura gara: concorsuale liquidatoria e sanzionatoria, ma può anche a) una relazione di un professionista in consentire la conservazione possesso dei requisiti di cui all’articolo dell’attività d’impresa tramite il 67, lettera d) che attesta la conformità trasferimento o l’affitto dell’azienda; al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto; • Meno poteri all’autorità giudiziaria: è la figura del curatore ad essere b) la dichiarazione di altro operatore al centro di tutte le procedure in possesso dei requisiti di carattere concorsuali, mentre il giudice generale, di capacità finanziaria, tecnica, delegato ha funzioni di solo controllo economica nonché di certificazione, e vigilanza; richiesti per l’affidamento dell’appalto, il quale si è impegnato nei confronti del • La trattazione prioritaria alle concorrente e della stazione appaltante proposte volte a superare la crisi a mettere a disposizione, per la durata assicurando la continuità aziendale, del contratto, le risorse necessarie mentre si ricorrerà alla liquidazione all’esecuzione dell’appalto e a subentrare giudiziale solo se manca la proposta all’impresa ausiliata nel caso in cui questa di un’idonea soluzione alternativa; fallisca nel corso della gara ovvero dopo • Semplificare e uniformare la disciplina la stipulazione del contratto, ovvero non dei vari riti speciali previsti dalle sia per qualsiasi ragione più in grado di disposizioni in materia concorsuale; dare regolare esecuzione all’appalto. Si applica l’articolo 49 del decreto 2 http://www.gazzettaufficiale.it/eli/ legislativo 12 aprile 2006, n. 163. id/2017/10/30/17G00170/sg 15 Rivista online ODCEC FOGGIA
Gian Matteo CIAMPAGLIA Università degli Studi di Foggia • Notifiche via pec nei confronti la centralità di procedure concorsuali atte del debitore professionista o a favorire la prosecuzione dell’attività imprenditore agli indirizzi risultanti senza rincorrere altri istituti che, in modo dal registro delle imprese o da INI- irreversibile ed estremo, determinano la PEC; cessazione dell’attività d’impresa. In tale ambito si colloca il concordato preventivo • Riduzione di costi e durata delle quale possibile via per la soluzione alla procedure concorsuali, riduzione crisi aziendale alternativa ala fallimento, delle ipotesi di pre deduzione, procedura che è stata oggetto di ulteriori responsabilizzazione degli organi di recenti rivisitazioni normative entrate in gestione; vigore con il c.d. decreto “misure urgenti per la crescita del Paese” (D.L. 83/2012). • Maggiore specializzazione dei giudici addetti alle procedure Nella riforma delle discipline della crisi di concorsuali; impresa e dell’insolvenza la legge delega riserva un ruolo centrale alla continuità • Istituzione di albo di soggetti cui aziendale. Lungo questa direttrice si affidare incarichi di gestione o di muove il Legislatore con modifiche al controllo nell’ambito delle procedure codice civile per favorire interventi di concorsuali, con specifici requisiti tipo preventivo volti ad evitare, ove di professionalità, indipendenza ed possibile, crisi non reversibili. L’obiettivo esperienza; del risanamento aziendale viene, quindi, • Conciliare le procedure di gestione perseguito attraverso l’utilizzo di nuovi della crisi e insolvenza dei datori istituti quali l’allerta, e di altri già esistenti, con la tutela dell’occupazione e del ma riformulati, come il concordato. reddito dei lavoratori. La legge delega per la riforma delle Quindi, anche se la finalità del fallimento discipline della crisi di impresa e è sempre quella di soddisfare i creditori dell’insolvenza prevede la riforma tramite la liquidazione del patrimonio organica della disciplina delle procedure dell’imprenditore, c’è una maggiore concorsuali. apertura rispetto al superamento della I decreti attuativi, in corso di scrittura, crisi dell’impresa. Il legislatore infatti ha sanciranno l’entrata in vigore di voluto incoraggiare la ristrutturazione e il previsioni normative che imporranno il salvataggio dell’impresa tramite accordi rispetto di regole per la gestione di veri tra l’imprenditore in crisi e i suoi creditori. e propri nuovi istituti, quali l’allerta, e di altri già esistenti, ma riformulati, quali il concordato. 4. Crisi aziendale e procedura di concordato preventivo Filo comune a tutti i provvedimenti riconducibili alla riformata disciplina Le disposizioni normative introdotte del diritto concorsuale è sicuramente nel 2005, nel 2006 e nel 2007 (D.L. la centralità riservata al contesto di 35/2005, c.d. decreto per la competitività, continuità aziendale e l’adozione di un D.L. 5/2006, c.d. riforma organica della approccio aziendalistico. Il dettaglio dei disciplina delle procedure concorsuali e principi e dei criteri ai quali il legislatore D.Lgs. 169/2007, c.d. decreto correttivo) deve attenersi nella scrittura degli stessi colmando l’indifferenza protratta per decreti attuativi, ci mette in condizione circa un sessantennio sulla disciplina di comprendere la portata della nuova della crisi d’impresa, hanno amplificato disciplina della crisi e il perimetro di sua applicazione. 16 Rivista online ODCEC FOGGIA
Gian Matteo CIAMPAGLIA Università degli Studi di Foggia Tab. 3.1 Approccio aziendalistico allo “Principi per la redazione dei piani di stato di crisi risanamento”, elaborato da AIDEA, ANDAF, APRI, OCRI, CNDCEC, e da quest’ultimo recentemente approvato. A) Presupposti continuità Questo documento, concepito ↓ come utilità per gli imprenditori e i B) Accordo ristrutturato e/o concordatario loro consulenti chiamati ad elaborare un ↓ piano di risanamento, si pone come utile riferimento in materia, nonché ulteriore C) Business plan certificato fonte informativa da porsi a corredo di precedenti guide di derivazione professionale. La volontà di avvicinarsi alla crisi I principi, fornendo utili elementi di prassi d’impresa con un approccio di taglio metodologica che favoriscono la corretta “aziendalistico” traspare dall’introduzione elaborazione di un piano di risanamento di una definizione dello stato di crisi, intesa ed esplicitando, tra le altre, le azioni come probabilità di futura insolvenza che previste per consentire il risanamento rimanda alle “elaborazioni della scienza dell’esposizione debitoria e il riequilibrio aziendalistica”. della situazione finanziaria, trovano un naturale impiego principalmente in Anche la previsione di modifiche al contesti che prevedano la continuità codice civile va nella direzione di favorire gestionale. interventi di tipo sempre più preventivi volti ad evitare, ove possibile, crisi non Naturale connettore con il precedente reversibili. Il dovere dell’imprenditore documento “Principi di attestazione e degli organi sociali di istituire assetti dei piani di risanamento”, scritto per organizzativi adeguati per la rilevazione rappresentare un valido supporto allo tempestiva della crisi e della perdita svolgimento dell’attività dell’attestatore, i della continuità aziendale, così come recenti “Principi per la redazione dei piani previsto dall’art. 14 della legge delega, di risanamento” dovrebbero rappresentare conferma in modo esplicito la necessità utile riferimento non solo per il soggetto (peraltro già presente per espressa chiamato ad elaborare il Piano, ma anche previsione normativa per alcune tipologie per tutti gli altri interlocutori, attestatore di imprese) di un adeguato sistema di in primis, chiamati a confrontarsi con la controllo interno. robustezza dei suoi contenuti. La previsione, poi, del dovere di I principi tengono conto, nella loro attivarsi per l’adozione tempestiva di uno articolazione, delle differenze sia degli strumenti previsti dall’ordinamento informative che di competenze interne per il superamento della crisi e il recupero che possono caratterizzare le aziende in della continuità aziendale ribadisce funzione delle loro dimensioni o della loro l’intento di promuovere precoci processi struttura. Ciò affinché gli imprenditori, di ristrutturazione aziendale. il management ed i professionisti possano approcciare tali principi con concreta La tematica della programmazione interna utilità, adattandoli come esplicitamente nella gestione aziendale e nella gestione previsto alle peculiarità dimensionali ed della crisi in particolare è stata oggetto organizzative del caso. di recenti integrazioni anche nell’ambito della prassi professionale. Ci si riferisce, Dall’evoluzione normativa e di prassi in in particolare, alla pubblicazione dei corso emerge sempre più chiaramente 17 Rivista online ODCEC FOGGIA
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