RIFORMA DELLA CRISI D'IMPRESA: IL TIMING DI APPLICAZIONE DELLE NUOVE REGOLE - MYSOLUTION

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CRISI D’IMPRESA

Riforma della crisi d’impresa: il timing di
applicazione delle nuove regole
di Renzo Radicioni | 10 DICEMBRE 2019

 In attesa del 15 agosto 2020, data in cui entrerà in vigore il nuovo Codice della crisi d’impresa e
 dell’insolvenza, approvato con il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, facciamo il punto sulle disposizioni che
 trovano già applicazione e su quelle di prossima attuazione, salvo proroghe dell’ultimo minuto.
 Di particolare importanza l’obbligo per l’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, di isti-
 tuire adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili, già in vigore dallo scorso 16 marzo, e la
 nomina dell’organo di controllo o del revisore in scadenza il prossimo 16 dicembre.

Premessa
Salvo eventuali proroghe, la riforma delle procedure per la crisi d’impresa entrerà in vigore il prossi-
mo 15 agosto 2020. La richiesta di un rinvio, almeno per le piccole imprese, non è stata finora accolta.
Nessun differimento, ad oggi, anche per l’obbligo di nomina degli organi di controllo nelle Srl che su-
perino determinate soglie, che rimane fermo al 16 dicembre 2019 nonostante le richieste di profes-
sionisti e imprese di poter rinviare la nomina al momento in cui verrà convocata l’assemblea per
l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2019.
Al riguardo, tuttavia, si registra il recente orientamento di Unioncamere di non procedere immedia-
tamente con le segnalazioni da parte del conservatore del registro delle imprese agli uffici del Tribu-
nale – in caso di mancata nomina – ma di inviare preventivamente alle società, obbligate alla nomina
del collegio sindacale o del revisore, una comunicazione per sensibilizzarle sulla necessità di adeguar-
si alla nuova disciplina contenuta nell’art. 2477 c.c.
Esaminiamo quindi nel seguito i termini di entrata in vigore delle nuove regole del Codice della crisi
d’impresa (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14).

Tribunale competente nei procedimenti di regolazione della crisi
Già a partire dal 16 marzo 2019 sono entrate in vigore alcune disposizioni, tra le quali quella in merito
alla competenza per materia e territorio per i procedimenti di regolazione della crisi o
dell’insolvenza riguardanti le imprese in amministrazione straordinaria e ai gruppi di imprese di rile-
vante dimensione (artt. 27, comma 1, e 350 del D.Lgs. n. 14/2019).
Per tali imprese la “competenza territoriale” spetta al Tribunale – sede delle sezioni specializzate in
materia di imprese – del luogo dove si trova il centro degli interessi principali.

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Riforma della crisi d’impresa: il timing di applicazione delle nuove regole

Il codice definisce puntualmente il centro degli interessi delle imprese in via generale (art. 27, comma
3 del D.Lgs. n. 14/2019), che per le imprese diverse da quelle in amministrazione straordinaria e dai
gruppi di imprese di rilevante dimensione viene così individuato:
   per le persone fisiche esercente attività d’impresa è la sede risultante dal registro delle im-
     prese o, in mancanza, la sede effettiva dell’attività abituale;
   per le persone fisiche non esercenti attività d’impresa è la residenza o il domicilio, o se questi
     sconosciuti, l’ultima dimora nota;
   per le persone giuridiche e gli enti, anche non esercenti attività d’impresa, è la sede legale risul-
     tante dal registro imprese, o in mancanza, la sede abituale, o se sconosciuta la residenza, il do-
     micilio o l’ultima dimora nota del legale rappresentante nell’ordine indicato (come per le persone
     fisiche non esercenti attività d’impresa).

        Attenzione
         Nell’individuazione della sede di competenza non assume nessuna rilevanza il trasferi-
        mento della sede degli interessi principali intervenuti nell’anno precedente l’apertura della
        composizione assistita della crisi o di altra domanda di regolazione dell’insolvenza (art. 28 del
        D.Lgs. n. 14/2019).

Certificazione dei crediti tributari e contributivi
Sempre a partire dal 16 marzo 2019 è prevista la certificazione dei debiti INPS, INAIL e Ammini-
strazione Finanziaria su richiesta del debitore o del Tribunale (artt. 363 e 364 del D.Lgs. n. 14/2019),
con il rilascio di un certificato unico.

        Attenzione
        Entro 90 giorni dall’entrata in vigore delle disposizioni sulla certificazione dei debiti contributi-
        vi e per premi assicurativi, nonché dei debiti tributari, ossia entro il 14 giugno 2019, gli enti
        preposti all’accertamento dei debiti previdenziali, assistenziali e fiscali definiscono il contenu-
        to ed i tempi di rilascio della certificazione unica.

L’Agenzia delle Entrate, con Provvedimento n. 224245/2019 del 27 giugno 2019, ha approvato il mo-
dello e le istruzioni per il rilascio del Certificato unico debiti tributari, nonché il modello e le istru-
zioni per la richiesta del certificato medesimo da parte dei soggetti interessati che verrà rilasciato
dall’ufficio competente entro 30 giorni dalla richiesta del debitore o del Tribunale.

        Attenzione
        L’importo residuo dovuto viene indicato alla data di rilascio del certificato, comprensivo delle
        sanzioni e degli interessi, ad esclusione degli interessi di mora di cui all’art. 30 del D.P.R. 29
        settembre 1973, n. 602. Vengono inoltre indicati separatamente gli importi non ancora definiti
        per gli atti per i quali ancora pendono i termini di impugnazione o per i quali non sono an-
        cora decorsi i termini di pagamento, la presenza di rateizzazioni in corso o gli importi in
        sospensione amministrativa o giudiziale.

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L’Inail con la Determina del Direttore Generale n. 30 del 4 luglio 2019 ha approvato il modello di Cer-
tificato unico dei debiti per premi assicurativi, definendo i contenuti che devono essere presenti,
tra i quali gli importi a debito dei premi, sanzioni e interessi, che verrà rilasciato dall’ente entro 45
giorni dalla richiesta del debitore o del Tribunale.

        Attenzione
        Il prospetto prevede l’indicazione separata delle somme iscritte e non iscritte a ruolo, nonché
        la presenza di definizioni agevolate da parte degli agenti di riscossione, rateizzazioni in
        corso, o di importi sospesi in forza di disposizione di legge o di provvedimenti dell’Autorità
        competente.

Per l’Inps, allo stato attuale, non è prevista una modulistica specifica per la richiesta della certificazio-
ne dei debiti contributivi, così come previsto dall’art. 363 del D.Lgs. n. 14/2019, poiché la regolarità
contributiva viene richiesta con il DURC (Documento di Regolarità Contributiva) in modalità tele-
matica dal debitore o da altri soggetti specificatamente indicati dall’ente.

        Attenzione
        Il DURC non prevede la separata indicazione delle somme iscritte o non iscritte a ruolo, non-
        ché tutte le altre informazioni contenute nei prospetti dell’Agenzia delle Entrate o dell’Inail.

Recupero delle spese di giustizia
È prevista anche l’immediata applicazione della disposizione in merito al recupero delle spese di giu-
stizia in caso di revoca del fallimento (art. 366 del D.Lgs. n. 14/2019 che sostituisce l’art. 147 del
D.P.R. n. 115/2002), qualora il creditore istante con il suo comportamento ha dato causa all’apertura
della procedura; in caso contrario sono a carico del debitore persona fisica se con il suo comporta-
mento ha dato causa all’apertura della procedura.

Fideiussione e assicurazione postuma per gli immobili da costruire
Per gli immobili da costruire, il cui titolo abitativo è stato richiesto o presentato successivamente alla
data del 16 marzo 2019, è prevista l’obbligatorietà per l’impresa costruttrice del rilascio della fi-
deiussione e dell’assicurazione decennale postuma, (artt. 385, 386 e 387 del D.Lgs. n. 14/2019),
che modificano gli artt. 3, 4 e 5, del D.Lgs. 20 giugno 2005, n. 122. La fideiussione deve essere rilascia-
ta dalla banca o dall’assicurazione, eliminando ogni riferimento all’art. 107 del T.U.B., garantendo la
restituzione delle somme versate dall’acquirente anche nel caso di recesso di quest’ultimo nel caso in
cui il notaio attesti di non aver ricevuto, per la data dell’atto di trasferimento della proprietà, la polizza
assicurativa.

        Attenzione
        Per tutti gli immobili da costruire il cui titolo abitativo sia stato richiesto o presentato
        prima del 16 marzo 2019continuerà ad applicarsi la disciplina ante riforma. Particolare at-

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        tenzione dovrà essere posta nel caso in cui venisse richiesto un successivo titolo in variante
        del primo titolo richiesto e/o presentato, ossia se trattasi di variante “ordinaria” oppure di
        variante “radicale”. La mancata consegna della fideiussione dal costruttore all’acquirente
        determina la nullità relativa dell’atto di trasferimento dell’immobile che può essere fatta va-
        lere soltanto dall’acquirente.

Adeguatezza degli assetti organizzativi dell’impresa
Sempre il 16 marzo 2019 sono entrate in vigore le norme relative alla costituzione di adeguati assetti
organizzativi dell’impresa, amministrativo e contabile, in funzione della continuità aziendale e della
rilevazione tempestiva della crisi d’impresa (artt. 375e 377 del D.Lgs. n. 14/2019).

Nomina dell’organo di controllo o del revisore
Entro il 16 dicembre 2019 le Srl che negli anni 2017 e 2018 hanno superato almeno uno dei para-
metri previsti dall’art. 2477, comma 3, lett. c), c.c., (limiti successivamente modificati dall’art. 2-bis,
comma 2, del D.L. 18 aprile 2019, n. 32):
1.   totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
2.   totale ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
3.   media dipendenti occupati durante l’esercizio: 20 unità;
hanno l’obbligo di nominare l’organo di controllo o del revisore, e se necessario uniformare l’atto
costitutivo e lo statuto alle disposizioni precedenti (art. 379 del D.Lgs. n. 14/2019).

        Attenzione
        Nel caso di mancata nomina dell’organo di controllo il Tribunale provvede alla nomina su
        segnalazione di qualsiasi soggetto interessato o del conservatore del registro delle imprese.

L’orientamento interpretativo del CNDCEC
Il Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili, in un documento condiviso con
Confindustria, ha pubblicato un orientamento interpretativo sulla scadenza del 16 dicembre 2019 ri-
guardante l’obbligo per le società di dotarsi di un organo di controllo ai sensi dell’art. 379, comma 3,
del D.Lgs. n. 14/2019.
Prediligendo un’interpretazione sistematica e non letterale della disposizione in commento, viene au-
spicata la possibilità di nominare l’organo di controllo anche successivamente alla scadenza indicata
del 16 dicembre 2019, consentendo alla società di procedere alla nomina dell’organo di controllo o
del revisore nel momento in cui verrà convocata l’assemblea per l’approvazione del bilancio relativo
all’esercizio 2019.
Le ragioni che hanno spinto il CNDCEC a pubblicare tale orientamento interpretativo, ad avviso di chi
scrive condivisibile, sono da ricondurre alla bontà delle informazioni che l’organo di controllo deve
dare ai soci (e non solo) ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.
La relazione del collegio sindacale, oltre a rendere informazioni sulla qualità informativa del progetto
di bilancio, dovrà notiziare circa l’attività svolta dallo stesso nell’adempimento dei propri doveri di vigi-

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lanza (ad anno oramai concluso …) e circa le conclusioni cui l’organo è pervenuto all’esito dei controlli
eseguiti (oramai postumi rispetto a quasi tutti gli accadimenti …):
   osservanza della legge e dello statuto;
   rispetto dei principi di corretta amministrazione;
   adeguatezza e funzionamento dell’assetto organizzativo;
   adeguatezza e funzionamento dell’assetto amministrativo-contabile;
   progetto di bilancio d’esercizio e relazione sulla gestione.
La nomina dell’organo di controllo, continua il documento del CNDCEC, sarà di fatto priva di effetti
concretamente misurabili in relazione allo svolgimento delle tipizzate funzioni di vigilanza.

L’orientamento di Unioncamere
Al riguardo, con una Circolare indirizzata alle Camere di commercio, Unioncamere ha reso noto che
sono già stati elaborati i dati relativi alle società tenute, in base ai criteri previsti dalla norma, a nomi-
nare l’organo di controllo o il revisore, da cui sono state escluse quelle sottoposte a procedure con-
corsuali, con l’eccezione delle società in concordato preventivo e di quelle per le quali sono in corso
gli accordi di ristrutturazione del debito.
Unioncamere ha tuttavia deciso di non procedere immediatamente con le segnalazioni da parte del
conservatore del registro delle imprese agli uffici del Tribunale – in caso di mancata nomina – ma di
inviare preventivamente alle società, obbligate alla nomina del collegio sindacale o del revisore, una
comunicazione per sensibilizzarle sulla necessità di adeguarsi alla nuova disciplina contenuta nell’art.
2477 c.c.

Albo unico dei soggetti incaricati e area web delle procedure
Il codice prevede inoltre l’istituzione dell’albo unico nazionale, istituito presso il Ministero della giu-
stizia, dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria a svolgere la funzione di curatore, commissario
giudiziale o liquidatore nelle procedure. Sono altresì previsti i requisiti di onorabilità che gli stessi
debbono possedere, oltre all’obbligo di aggiornamento biennale (art. 356 del D.Lgs. n. 14/2019).
Il funzionamento dello stesso deve attuarsi con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il
Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 1° marzo 2020 (art. 357 del D.Lgs. n. 14/2019). Il Mini-
stero della giustizia vigila anche sull’attività degli iscritti all’albo.

        Ricorda
        Viene lasciata alla Scuola della Magistratura l’elaborazione delle linee guida generali per la
        definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento dei professionisti che
        vorranno iscriversi all’albo.

Sempre entro il 1° marzo 2020 è prevista la realizzazione dell’area web riservata alle procedure da
attuarsi a cura del Ministero dello Sviluppo Economico, sentita l’Agenzia per l’Italia digitale (art. 359
del D. Lgs. 14/2019).

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Tabella riepilogativa
         16 marzo 2019           Competenza per materia e per territorio
                                 (art. 27, comma 1, e 350 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)
         16 marzo 2019           Certificazione dei debiti Inps – Inail – Agenzia delle Entrate
                                 (artt. 363 e 364 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)
         16 marzo 2019           Recupero delle spese di giustizia
                                 (art. 366 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)
         16 marzo 2019           Fideiussione e assicurazione postuma per gli immobili da costruire
                                 (artt. 385, 385 e 387 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)
         16 marzo 2019           Assetti organizzativi dell’impresa
                                 (artt. 375 e 377 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)
         16 dicembre 2019        Obbligo nomina organo di controllo o del revisore
                                 (art. 379 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)
         1° marzo 2020           Albo unico nazionale
                                 (artt. 356 e 357 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)
         1° marzo 2020           Area riservata web
                                 (art. 359 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

         15 agosto 2020          Codice della crisi e dell’insolvenza
                                 (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

        Riferimenti normativi
   Codice civile, artt. 2086, 2257, 2380-bis, 2409-novies, 2475 e 2477
   D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 147
   D.Lgs. 20 giugno 2005, n. 122, artt. 3, 4 e 5
   D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, artt. 27, 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 375, 377, 379, 385, 387
   Agenzia delle Entrate, Provvedimento 27 giugno 2019, n. 224245/2019
   Inail, Determina 4 luglio 2019, n. 30

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