RIFIUTI ( TARI) REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI - Comune di Pelago

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Comune di Pelago
             Città Metropolitana di FIRENZE

       REGOLAMENTO PER
 L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI
               RIFIUTI    (TARI)

  Approvato con
   delibera del
Consiglio Comunale
         n.
11 del 27/05/2020
INDICE
Articolo                                     Oggetto                                  Pagina
           Definizioni                                                                I - VI
           Allegato 1                                                                  A-E
   1       Oggetto del regolamento                                                      1
   2       Presupposto della TARI                                                       1
   3       Locali ed aree scoperte esclusi dalla tassa                                  1
   4       Soggetti passivi                                                             2
   5       Tariffa del tributo                                                          2
   6       Mancato svolgimento del servizio                                             3
   7       Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti                     3
   8       Istituzioni scolastiche statali                                              4
   9       Piano finanziario                                                            4
  10       Determinazione delle tariffe del tributo                                     4
  11       Determinazione della base imponibile                                         5
  12       Tributo provinciale                                                          6
  13       Esclusione dall’obbligo del conferimento                                     6
  14       Zone non servite                                                             7
  15       Obbligazione tributaria                                                      7
  16       Utenze TARI                                                                  7
  17       Locali e aree scoperte soggetti al tributo                                   7
  18       Locali ed aree scoperte esenti dal tributo                                   8
  19       Produzione di rifiuti speciali non assimilati e assimilati                   10
  20       Classificazione utenze domestiche                                            12
  21       Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche            12
  22       Tariffa per le utenze domestiche                                             13
  23       Classificazione delle utenze non domestiche                                  13
  24       Tariffa per le utenze non domestiche                                         14
  25       Strutture ricettive extra alberghiere non professionali                      14
  26       Agriturismi                                                                  15
  27       Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche     17
  28       Riduzioni tariffarie                                                         17
  29       Altre riduzioni ed esenzioni                                                 18
  30       Misura massima di applicazione delle riduzioni                               18
  31       TARI giornaliera                                                             19
  32       Dichiarazione TARI                                                           19
  33       Contenuto minimo della dichiarazione TARI                                    21
  34       Chiavetta elettronica di accesso alla postazione                             22
  35       Riscossione                                                                  23
                                                                                               i
36   Rimborsi                         24
37   Importi minimi                   24
38   Verifiche                        24
39   Accertamenti                     26
40   Sanzioni ed interessi            26
41   Contenzioso                      27
42   Riscossione coattiva             27
43   Funzionario responsabile         27
44   Trattamento dei dati personali   27
45   Norma di rinvio                  28
46   Norme transitorie e finali       28

                                           ii
AI FINI DEL PRESENTE REGOLAMENTO SI DEFINISCE
AGENZIA: Struttura che assume e tratta affari come intermediaria, organizza e
compie o fornisce determinati servizi. Ufficio staccato che cura gli interessi
dell’ufficio principale.
ALBERGO CON RISTORANTE: Struttura ricettiva che fornisce un servizio di
alloggio, prima colazione, pranzo e cena esclusivamente ai propri ospiti. Sono
esclusi gli agriturismi dove l’imprenditore agricolo ospita i propri clienti
nell’abitazione rurale con un numero di posti letto e pasti complessivo inferiore o
uguale a sei unità giornaliere.
ALBERGO SENZA RISTORANTE: Struttura ricettiva che fornisce un servizio di
alloggio e prima colazione ai propri ospiti. Sono esclusi i B&B e gli affittacamere
non professionali con un numero di posti letto uguale o inferiore a sei unità. Sono
esclusi altresì gli agriturismi dove l’imprenditore agricolo ospita i propri clienti
nell’abitazione rurale con un numero di posti letto complessivo inferiore o uguale a
sei unità giornaliere.
ALLEGATO 1: Allegato 1 al presente regolamento.
AMBURGHERIA: Struttura dove si possono consumare seduti al banco o a
tavolini molte varietà di panini, tramezzini, toast e similari anche caldi
accompagnati da bevande calde e fredde.
AREA SCOPERTA: Superfici prive di edifici o di strutture edilizie, nonché gli spazi
circoscritti che non costituiscono locale.
ASSOCIAZIONE: Struttura che ospita un’unione organizzata di più persone che
operano per un fine comune, non di lucro.
ATTIVITA’ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI: Struttura nella
quale si produce ed eventualmente si vende al pubblico un particolare tipo di bene
sia alimentare che non alimentare non ricompreso nelle altre categorie dell’
allegato 1.
ATTIVITA’ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE: Struttura dove
si esegue la sequenza di tutte le operazioni necessarie per trasformare le materie
prime in prodotto finito.
AUTOFFICINA: Struttura dove si riparano i veicoli.
AUTORIMESSA: Struttura destinata esclusivamente al ricovero, alla sosta e alla
manovra dei veicoli.
AUTOSALONI: Struttura in cui si espongono e si vendono veicoli.
BANCA - ISTITUTO DI CREDITO: Struttura burocratico – amministrativa dove si
svolge l'esercizio congiunto dell'attività di raccolta di risparmio tra il pubblico,
sottoforma di acquisizione di fondi con l'obbligo di rimborso, e dell'attività di
concessione del credito.

                                                                                   I
BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI: Superficie occupata per l’attività di
vendita di merci diversa da alimenti e bevande effettuata su area pubblica.
BANCHI DI MERCATO GENERE ALIMENTARI: Superficie occupata per
l’attività di vendita di alimenti e bevande effettuata su area pubblica.
BAR: Struttura ove si possono consumare, seduti o in piedi, bevande e cibi leggeri.
BIBLIOTECA: Struttura permanente che raccoglie e conserva un insieme
organizzato di libri, materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su
qualunque supporto, e ne assicura la consultazione al fine di promuovere la lettura
e lo studio.
BIRRERIA: Struttura dove si vende la birra e dove è possibile consumarla al
banco o a tavolini accompagnata spesso da spuntini.
BOTTEGA: Struttura dove l’artigiano produce e vende il frutto del proprio lavoro.
BOTTEGA DI BARBIERE: Struttura dove si provvede a radere la barba e tagliare
o acconciare i capelli.
BOTTEGA DI ELETTRICISTA: Struttura dove lavora l’artigiano che installa o
ripara impianti e apparecchi elettrici.
BOTTEGA DI ESTETISTA: Struttura dove si praticano trattamenti di bellezza.
BOTTEGA DI FABBRO: Struttura dove si produce o ripara oggetti metallici
mediante fucinatura con attrezzi manuali.
BOTTEGA DI FALEGNAME: Struttura dove si lavora il legno per la fabbricazione
e riparazione di mobili, infissi (o serramenti) e altre suppellettili.
BOTTEGA DI IDRAULICO: Struttura dove lavora l’artigiano addetto
all’installazione e manutenzione degli impianti idraulici e di quelli per l’utilizzo del
gas.
BOTTEGA DI PARRUCCHIERE: Struttura dove si provvede al taglio e
all'acconciatura dei capelli.
CAFFE’: Struttura nella quale si consumano caffè e altre bevande calde spesso
accompagnate da spuntini dolci.
CAMPEGGIO: Struttura attrezzata per la sosta o soggiorno di turisti all’aperto,
sotto tende o altri alloggi mobili, può essere dotato di servizi o aree comuni.
CARROZZERIA: Struttura in cui si ripara la parte del veicolo che serve a ricoprire
le parti meccaniche e a costituire il vano o i vani per il conducente, i passeggeri, i
bagagli e le merci.
CARTOLERIA: Struttura che vende al pubblico articoli di cancelleria.
CASA DI CURA: Struttura sanitaria che provvede al ricovero ed, eventualmente,
all'assistenza sanitaria ambulatoriale ed in regime di degenza diurna ai cittadini
italiani e stranieri a fini di diagnosi, cura e riabilitazione.

                                                                                      II
CASA DI RIPOSO: Struttura ammobiliata multi - residenza destinata agli anziani
almeno parzialmente autosufficienti. Ogni persona o coppia nella casa ha una
stanza stile appartamento o una suite. Spesso sono presenti strutture per i pasti, la
raccolta, la ricreazione, e una qualche forma di assistenza sanitaria. All'interno
delle Case di Riposo il personale stabile di tipo sanitario comprende gli Operatori
socio-sanitari e gli Infermieri.
CINEMATOGRAFO: Struttura adibita alla proiezione di pellicole cinematografiche
per il pubblico.
DEGRADO: Struttura in rovina con lesioni più o meno importanti alle parti
murarie senza impianti tecnologici o con gli stessi non funzionanti, senza infissi o
con gli stessi inidonei alla funzione. La struttura non deve essere utilizzata e
utilizzabile senza opere di straordinaria manutenzione.
DISCOTECA: Struttura di pubblico spettacolo principalmente destinata a
intrattenimenti danzanti.
DISTRIBUTORE DI CARBURANTE: Struttura unitaria costituita da uno o più
colonne di distribuzione e dai serbatoi dei carburanti erogabili, con le relative
attrezzature ed eventuali locali accessori.
EDICOLA: Struttura destinata alla vendita di giornali e periodici.
ELETTRAUTO:        Struttura per la riparazione degli impianti elettrici degli
autoveicoli.
ESPOSIZIONE: Struttura destinata a ospitare mostre di qualsiasi genere.
FARMACIA: Struttura destinata alla vendita e alla preparazione dei medicinali.
FERRAMENTA: Struttura dove si vende al pubblico un insieme assortito di
materiali, oggetti, strumenti, arnesi, minuterie e utensili di ferro o metallici
generici.
FIORI E PIANTE: Struttura che vende al pubblico fiori e/o piante. Sono esclusi
dalla categoria gli imprenditori agricoli professionali (IAP) vendono i loro prodotti
all’interno della propria azienda agricola.
GRAVE VIOLAZIONE DELLA DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: Quando il
gestore pur avendo ricevuto atti ordinativi o coercitivi dalle autorità preposte alla
vigilanza della normativa di riferimento non ottempera nei tempi imposti
causando una situazione riconosciuta dal’autorità sanitaria di danno o pericolo per
la collettività.
GENERI ALIMENTARI: Struttura dove si vende al pubblico ogni tipo di alimento
o vettovaglia.
IMPIANTO SPORTIVO: Struttura organizzata di uno o più aree di attività
sportiva dello stesso tipo o di tipo diverso, che hanno in comune servizi e spazi
accessori.

                                                                                  III
IPERMERCATI GENERI MISTI: Struttura attrezzata per la vendita al
pubblico con superficie di vendita superiore ai 1 500 mq.
LIBRERIA: Struttura destinata all’esposizione e alla vendita al pubblico di libri.
LOCALE: Superficie chiusa o chiudibile da ogni lato ovvero in alternativa su tre
lati verso l’interno destinato a un determinato uso. Unità elementare a tariffa
omogenea.
LUOGO DI CULTO: Struttura dedicata all’insieme dei riti di una religione oppure
al culto, alla memoria di qualcuno o di qualcosa.
MACELLERIA: Struttura in cui si vendono al pubblico carni macellate.
MAGAZZINO: Struttura per il deposito o la conservazione di merci o materiali;
l’insieme dei locali di un’ azienda opportunamente attrezzati, adibiti al deposito e
alla conservazione di ogni genere di merci destinate per lo più alla vendita o al
consumo.
MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI:
Interruzione del servizio di gestione dei rifiuti per 365 giorni consecutivi nell’arco
di un anno solare.
MENSA: Struttura dove vengono preparati e si consumano i pasti per i membri di
una comunità.
MUSEO: Struttura che accoglie un’istituzione permanente senza scopo di lucro, al
servizio della società e del suo sviluppo, aperta al pubblico, che effettua ricerche
sulle testimonianze materiali e immateriali dell’uomo e del suo ambiente, le
acquisisce, le conserva, le comunica e specificamente le espone per scopi di studio,
istruzione e diletto.
NEGOZI DI ABBIGLIAMENTO: Struttura che vende al pubblico ogni tipo di
indumenti con cui ci si veste e loro accessori.
NEGOZIO DI ANTIQUARIATO: Struttura dove si raccoglie e vende oggetti e
opere d’arte, libri antichi e simili.
NEGOZI DI BENI DUREVOLI: Struttura che vende al pubblico quei beni che
possono essere usati più volte al fine del soddisfacimento di un bisogno.
NEGOZI DI CALZATURE: Struttura che vende al pubblico ogni tipo di scarpe e
calzari compresi i loro accessori.
NEGOZIO DI CAPPELLI: Struttura che vende al pubblico cappelli.
NEGOZIO DI FILATELIA: Struttura in cui si vendono al pubblico francobolli da
collezione.
NEGOZIO DI OMBRELLI: Struttura che vende al pubblico ombrelli.
NEGOZIO DI TAPPETI: Struttura che vende al pubblico tappeti.
NEGOZIO DI TENDE E TESSUTI: Struttura che vende al pubblico tessuti, tende,
lenzuola, asciugamani, tovagliato.
                                                                                   IV
NIGHT CLUB: Struttura di intrattenimento notturno.
ORTOFRUTTA: Struttura che vende al pubblico ortaggi e/o frutta. Sono esclusi
dalla categoria gli imprenditori agricoli professionali (IAP) vendono i loro prodotti
all’interno della propria azienda agricola.
OSPEDALE: Struttura pubblica nella quale si ricoverano e si curano gli ammalati.
OSTERIA: Struttura dove si servono vari tipi di vino e spesso, anche i pasti.
PANE E PASTA: Struttura che vende al pubblico esclusivamente pane e/o pasta.
PASTICCERIA: Struttura dove si vendono dolci che possono anche essere
consumati al banco o seduti a tavolini anche accompagnati da bevande.
PENSILINA: Tettoia atta a coprire l’insieme delle colonnine di erogazione di un
distributore di carburanti.
PESCHERIA: Struttura attrezzata per la vendita al pubblico di pesce.
PIZZA AL TAGLIO: Struttura nella quale la pizza viene venduta al pubblico per
la consumazione a casa oppure anche sul posto. Spesso, la pizzeria dispone di
banchi o tavoli ed è possibile acquistarvi anche bevande.
PIZZERIA: Struttura in cui si preparano e si servono vari tipi di pizza e anche
altri piatti.
PLURILICENZE: Struttura in cui si vendono al pubblico beni ricompresi nelle
categorie 13 – 14 – 15 dell’allegato 1 con almeno una tipologia di prodotto per due
categorie.
PLURILICENZE ALIMENTARI O MISTE: Struttura dove si vendono al pubblico
generi vari non ricompresi nelle altre categorie dell’ allegato 1.
PRESUNZIONE SEMPLICE: Circostanza compiuta fino alla presentazione di
concreta prova contraria.
PUB: Struttura nella quale è possibile consumare bevande alcoliche e pasti veloci
stando seduti al banco o a tavolini.
RISTORANTE: Struttura dove si producono e consumano pasti completi che
vengono serviti da camerieri su tavoli disposti in una o più sale appositamente
predisposte.
SALUMI E FORMAGGI: Struttura dove si vendono al pubblico salumi e formaggi.
SCUOLA: Struttura dove ha sede una istituzione educativa che, attraverso
l’insegnamento collettivo, trasmette i fondamenti della cultura e/o una
preparazione professionale.
SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA: Il collocamento di merci al di fuori dei
locali commerciali nei quali l'imprenditore svolge la propria attività oppure
assenza totale di attività di vendita.

                                                                                   V
STABILIMENTO BALNEARE: Strutture turistiche ad uso pubblico gestite in
regime di concessione, poste sulla riva del mare, di fiumi o di laghi, dotate di locali
e attrezzature che offrono servizi e accoglienza ai bagnanti per la balneazione.
STRUTTURA: Insieme di uno o più locali e/o aree scoperte.
STUDIO PROFESSIONALE: Struttura caratterizzata dalla presenza costante del
titolare o soci titolari obbligatoriamente iscritti ad un albo professionale, con al
massimo 1 segretaria per titolare e 5 collaboratori, di cui almeno 2 iscritti ad un
albo professionale. Tutta l’attività, così come la tipologia di servizi offerti, ruota
attorno al titolare indispensabile sia nella gestione del cliente sia per la fase di
esecuzione materiale del lavoro. Non esistono processi di delega delle attività
svolte in quanto la decisione finale spetta al titolare il quale è stato incaricato
personalmente a svolgere l'attività dal cliente.
SUPERMERCATO: Struttura di vendita al pubblico di prodotti di largo consumo,
soprattutto alimentari, caratterizzata dal sistema del self-service, possono essere
presenti anche banchi dove vengono serviti prodotti a peso al taglio. Il
pagamento dell’acquistato avviene ad una cassa unica all’uscita.
TABACCAIO: Struttura in cui si vendono tabacchi e altri generi di monopolio
statale, spesso accanto ad altri prodotti e servizi.
TARI: Tassa sui rifiuti.
TARIFFA: Prezzo della TARI fissato dal Comune di Pelago con norma di natura
regolamentare.
TEATRO: Struttura destinata alla rappresentazione di opere e ad altri spettacoli
pubblici.
TRATTORIA: Struttura dove si producono e consumano pasti a pagamento, in
genere caratterizzato da un ambiente rustico, una cucina semplice e casalinga.
UFFICIO: Struttura burocratico amministrativa adatta a gestire ampi volumi
d’attività in cui la presenza del titolare non è fondamentale per il suo
funzionamento. L'ufficio è caratterizzato un modello organizzativo che tenda a
standardizzare le attività di tutti in modo da proporre un servizio omogeneo ai
clienti. L’organizzazione è di tipo piramidale: ciascun collaboratore ha una sua
mansione ben definita con responsabilità via via decrescenti dall’alto verso il
basso. Per ufficio si intende altresì il luogo dove si svolge il complesso delle attività
amministrative di un'impresa.

                                                                                      VI
Art. 1
                               OGGETTO DEL REGOLAMENTO
1)    Il presente regolamento adottato nell’ambito della potestà regolamentare
      prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 446/97 disciplina l’applicazione della Tassa sui
      Rifiuti TARI di cui alla Legge 27 dicembre 2013 n. 147 articolo 1 commi dal
      641 al 705 e alla Legge 27 dicembre 2019 n. 160 articolo 1 commi 738 e 780

                                        Art. 2
                                PRESUPPOSTO DELLA TARI
1)    Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, anche
      di fatto, di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di
      produrre rifiuti urbani.

                                   Art. 3
                LOCALI ED AREE SCOPERTE ESCLUSI DALLA TASSA
1)    Le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni.
     a)        Sono escluse per presunzione semplice le seguenti aree accessorie a civile
               abitazione:
          i)       Parcheggi;
          ii)      Aree a verde;
          iii)     Giardini;
          iv)      Corti;
          v)       Lastrici solari;
          vi)      Balconi, verande, terrazze, e porticati non chiusi o chiudibili.
2)    Le aree comuni condominiali di cui all’art. 1117 c.c. che non siano detenute o
      occupate in via esclusiva.
     a)        Sono esclusi per presunzione semplice i seguenti locali condominiali non
               detenuti o occupati in via esclusiva:
          i)       Androni;
          ii)      Scale;
          iii)     Ascensori;
          iv)      Stenditoi.
3)    Le aree scoperte e/o i locali di cui alle lettere a) del presente articolo non
      devono essere dichiarati ai fini delle dichiarazioni TARI.

                                                                                       1
Art. 4
                                 SOGGETTI PASSIVI
 1)    La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o
       le aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani o
       assimilati
 2)    Sono tenuti in solido all’unica obbligazione tributaria tutti                      i
       possessori/detentori dei locali ed aree scoperte di cui al precedente comma.
 3)    Per la determinazione degli obbligati in solido si fa riferimento:
      a)   Ai residenti nell’unità abitativa rilevati dall’Anagrafe della Popolazione
           residente del Comune di Pelago in caso di utenza domestica di persone
           residenti;
      b)   Alla dichiarazione del nucleo famigliare nel comune di residenza fatta al
           fine di determinare la categoria di appartenenza per le utenze domestiche
           di persone non residenti;
      c)   Alla dichiarazione TARI per le utenze non domestiche e per le utenze
           domestiche tenute a disposizione.
 4)    La notifica fatta al titolare della bolletta si considera effettuata per tutti gli
       obbligati in solido di cui al precedente comma.
 5)    Nell’ipotesi di detenzione/occupazione temporanea di durata non superiore a
       sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal
       possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso,
       abitazione, superficie.
 6)    Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto
       che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuto
       per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte
       in uso non esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest’ultimi sono invece
       tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario
       riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.
 7)    Per le parti comuni condominiali di cui all’art.1117 c.c. utilizzate in via
       esclusiva la tassa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.

                                     Art. 5
                              TARIFFA DEL TRIBUTO
 1)    La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui
       corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.
2)     E’ determinata sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti
       prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di

                                                                                         2
attività svolte, sulla base dei criteri fissati con il presente regolamento e
       determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 158/1999.
3)     La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica
       deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro la data di
       approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4)     Con la tariffa deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di
       investimento e di esercizio relativi al servizio ricomprendendo anche i costi di
       cui all’art. 15, D.lgs.36/2003.
5)     Nella determinazione dei costi di cui al comma 4 del presente articolo il
       Comune di Pelago si avvale anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

                                Art. 6
                   MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
 1)    La Tari è dovuta nella misura del 20% della tariffa in caso di mancato
       svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello
       stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di
       interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti
       organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta
       dal’autorità sanitaria di danno, o pericolo di danno, alle persone o
       all’ambiente.

                              Art. 7
     COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI
 1)    La tariffa è determinata in modo da garantire la copertura integrale dei costi
       del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
 2)    In particolare la TARI deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli
       investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi
       d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all’articolo 15
       del D.Lgs. 13/01/2003, n. 36, individuati in base ai criteri definiti dal nuovo
       MTR delibera 443/2019 dell’ARERA.
 3)    Ai sensi del nuovo MTR delibera 443/2019 dell’ARERA i costi da coprire con
       la tariffa includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio
       delle strade pubbliche.
 4)    Dal costo complessivo relativo alla gestione dei rifiuti è sottratto l’importo
       corrisposto dal M.I.U.R. al Comune di Pelago come ristoro forfettario
       complessivo per lo svolgimento nei confronti delle istituzioni scolastiche
       statali del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
 5)    I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati
       annualmente dal piano finanziario.

                                                                                             3
Art. 8
                    ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI
1)    Alle istituzioni scolastiche statali si applicano le norme dell’art. 33-bis del
      D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008,
      n. 31.

                                      Art. 9
                               PIANO FINANZIARIO
1)    La determinazione delle tariffa avviene sulla base:
     a)   Del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui
          all’Art. 1 comma 683 Legge 147/2013;
     b)   Del Piano Economico Finanziario di cui alla Delibera 433/2019/R di
          ARERA.
2)    I documenti di cui al precedente comma sono redatti dal soggetto competente
      individuato dalla Legge, con le modalità ed i termini previsti dalla normativa
      vigente.
3)    Ai documenti di cui al comma 1) deve essere allegato, La Nota Integrativa
      contenente fra l’altro:
     a)   La ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non
          domestiche, indicando il criterio adottato;
     b)   I coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd previsti dall’allegato 1 al D.P.R. 158/99.
4)    Con la Delibera di Consiglio Comunale che approva i documenti del presente
      articolo sono espressamente approvati anche i coefficienti k e criteri di
      ripartizione dei costi.
5)    Tutti gli uffici comunali interessati nonché il soggetto gestore sono tenuti a
      fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del
      piano finanziario e della tariffa, in particolare, tutti i costi sostenuti che per
      natura rientrano tra i costi da considerare secondo il nuovo MTR delibera
      ARERA 443/2019.

                            Art. 10
           DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO
1)    Le tariffe della TARI commisurate ad anno solare, sono determinate
      annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali
      per l’approvazione del bilancio di previsione.
2)    Tuttavia, in deroga a quanto sopra ed alle norme dell’art.1, comma 169, della
      L.296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate entro il termine

                                                                                      4
stabilito dall’art.193 del D.Lgs. 267/2000 ove necessario per il ripristino degli
     equilibri di bilancio.
3)   Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di
     rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di
     attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R. 158/1999.
4)   Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non
     domestiche, quest’ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con
     omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell’allegato 1 al
     presente regolamento.
5)   Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle
     componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in
     particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota
     fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio
     fornito ed all’entità dei costi di gestione (quota variabile).
6)   La quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze
     domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a
     quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 158/1999.
7)   E’ riportato a nuovo, nel piano finanziario successivo o anche in piani
     successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a
     consuntivo del tributo comunale sui rifiuti al netto del tributo provinciale.

                            Art. 11
             DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE
1)   Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel
     Catasto Fabbricati, la base imponibile è costituita dalla superficie calpestabile
     delle aree e dei locali suscettibili di produrre rifiuti urbani e/o assimilati.
2)   Per le U.i.U. ordinarie di cui è disponibile la superficie catastale in sede di
     accertamento si considera assoggettabile alla TARI, per presunzione
     semplice, l’80% della superficie catastale.
3)   A decorrere dal 1 gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito
     provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate verranno utilizzate
     come base imponibile TARI le superfici catastali delle unità immobiliari a
     destinazione ordinaria iscritte nel Catasto Fabbricati.
4)   Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o
     iscrivibili nel Catasto Fabbricati la superficie assoggettabile alla TARI è
     quella calpestabile.
5)   La superficie calpestabile è determinata considerando la superficie della
     struttura al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali.
6)   Nella determinazione della superficie calpestabile non si tiene conto:
                                                                                       5
a)       Dei locali con altezza inferiore o uguale a 1,5 mt.;
     b)       Delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che
          non siano fruibili.
7)    Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale.
8)    La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da
      altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato
      iscritto all’albo professionale), ovvero da misurazione diretta.
9)    Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle
      stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
10) La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o
    per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo
    metro quadrato.
11) Per i distributori di carburante si considera soggetto a tariffa per presunzione
    semplice:
     a)       La superficie dei locali;
     b)       L’area della proiezione al suolo della pensilina;
     c)        In mancanza della pensilina una superficie forfettaria pari a 20 mq
          per colonnina di erogazione.

                                    Art. 12
                             TRIBUTO PROVINCIALE
1)    Ai soggetti passivi della TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo
      giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di
      tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art.19, del Decreto
      Legislativo 30 dicembre 1992, n.504.
2)    Il tributo è applicato nelle misura percentuale deliberata dalla Città
      Metropolitana di Firenze.

                              Art. 13
            ESCLUSIONE DALL’OBBLIGO DEL CONFERIMENTO
1)    Sono esenti dalla TARI i locali e le aree per i quali non sussiste l’obbligo
      dell’ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme
      legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di
      protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati
      esteri.
2)    Al fine di beneficiare dell’esenzione di cui al precedente comma occorre
      presentare dichiarazione TARI con allegato l’atto che da diritto alla stessa.

                                                                                     6
Art. 14
                                ZONE NON SERVITE
1)    Si considerano ubicate in zone non servite tutte le utenze la cui distanza tra di
      esse ed il più vicino punto di raccolta è superiore a 1.000 metri lineari.
2)    Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire
      dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso
      private e vicinali anche se di uso pubblico agli insediamenti.
3)    Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla
      raccolta, la tariffa da applicare è ridotta nella misura del 60% della parte
      variabile.
4)    La riduzione di cui al presente articolo deve essere richiesta mediante la
      presentazione della dichiarazione TARI e viene meno a decorrere dall’anno
      successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.
5)    Le utenze per cui è attivato un servizio di ritiro porta a porta non possono
      essere considerate ubicate in zone non servite.

                                   Art. 15
                          OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA
1)    L’obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia l’occupazione, la
      detenzione o il possesso di locali e/o aree scoperte soggette a TARI.
2)    L’obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l’occupazione, la
      detenzione o il possesso di locali e/o aree scoperte soggette a TARI.
3)    Il soggetto passivo è tenuto a presentare la dichiarazione TARI ogni qual
      volta si verifichino i casi di cui al presente articolo.

                                       Art. 16
                                    UTENZE TARI
1)    Le utenze TARI si dividono:
     a)        Utenze Domestiche: superfici adibite a civile abitazione e relative
          pertinenze;
     b)        Utenze non Domestiche: restanti superfici, tra cui le comunità, le
          associazioni, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e
          le attività produttive in genere.

                              Art. 17
           LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO
1)    Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, anche se non
      conformi alle disposizioni urbanistico - edilizie, esistenti in qualsiasi specie di
                                                                                        7
costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, qualunque sia la loro
      destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani e/o assimilati,
      insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune di Pelago.
2)    Sono altresì soggette alla TARI tutte le aree scoperte operative occupate o
      detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o
      prevalentemente nel territorio del Comune di Pelago, suscettibili di produrre
      rifiuti urbani o assimilati riferibili alle utenze non domestiche pur aventi
      destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al
      prelievo.
3)    Costituiscono presunzione semplice dell’utilizzo, occupazione o conduzione
      della struttura e della conseguente suscettibilità alla produzione di rifiuti:
     a)        Per le utenze domestiche
          i)        La Residenza Anagrafica;
          ii)       La presenza di arredo o suppellettili;
          iii)      L’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione
                 idrica, elettrica, calore, gas, telefonia o informatica.
     b)        Per le utenze non domestiche
          i)        Il rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti
                 assentivi o autorizzativi per l’esercizio di attività nella struttura;
          ii)       La dichiarazione di avvio o subingresso rilasciata dal titolare
                 dell’impresa alle pubbliche autorità;
          iii)      La presenza di arredo o suppellettili;
          iv)       L’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione
                 idrica, elettrica, calore, gas, telefonia o informatica.
4)    La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati
      o l’interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione
      del tributo.

                                    Art. 18
                 LOCALI ED AREE SCOPERTE ESENTI DAL TRIBUTO
1)    Sono esenti dalla TARI i seguenti locali e aree scoperte:
     a)        locali ed aree scoperte che non possono produrre rifiuti o che non
               comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in
               misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono
               stabilmente destinati. Sono esenti per presunzione semplice:
          i)        Le strutture prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti
                 attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete e di fatto non utilizzate;

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ii)       Le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma
             restando l’imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali
             spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e
             simili;
      iii)      I locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani
             ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di
             essicazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
      iv)        Le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma
             tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o
             ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei
             lavori fino alla data di inizio dell’occupazione;
      v)         Le aree impraticabili o intercluse da stabile e concreta interdizione
             all’accesso e di fatto non utilizzate;
      vi)       Le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei
             veicoli;
      vii) Negli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non
          utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall’uso con
          recinzione visibile; le aree su cui insiste l’impianto di lavaggio degli
          automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all’accesso e
          all’uscita dei veicoli dall’area di servizio e dal lavaggio;
      viii) Locali con altezza inferiore a 1,5 mt.
2)   La presunzione semplice di cui al comma 1) opera dal giorno della
     presentazione della dichiarazione TARI.
3)   Per beneficiare dell’esenzione di cui al comma 1) lettera a) capoverso i) del
     presente articolo alla dichiarazione TARI deve essere allegato idonea
     documentazione fotografica dimostrante l’assenza totale di mobili e
     suppellettili nonché nel caso di precedenti contratti di fornitura di pubblici
     servizi la documentazione relativa alla loro cessazione.
4)   Sono esenti dal giorno di presentazione della dichiarazione TARI le strutture
     in oggettivo stato di abbandono purché allegato alla stessa ci sia idonea
     documentazione fotografica che ne dimostri il degrado.
5)   Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio
     da parte di utenze totalmente esenti dalla TARI ai sensi del presente articolo
     verrà applicato il tributo per l’intero anno solare in cui si è verificato il
     conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele
     dichiarazione

                                                                                            9
Art. 19
           PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI E
                             ASSIMILATI
1)    I locali e le aree scoperte operative o le porzioni degli stessi ove si formano in
      via continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilati agli urbani ai sensi
      delle vigenti disposizioni, sono esenti dal tributo a condizione che il
      produttore ne dimostri l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa
      vigente.
2)    Sono in particolare, esenti per presunzione semplice:
     a)        Le superfici adibite all’allevamento di animali;
     b)        Le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro
               materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in
               agricoltura o nella selvicoltura, quali:
          i)       Legnaie;
          ii)      Fienili;
          iii)     Serre
     c)        Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come
               attestato da certificazione del direttore sanitario, a:
          i)       Sale operatorie;
          ii)      Stanze di medicazione;
          iii)     Laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia;
          iv)       Reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie
                 infettive.
3)    Sono altresì esenti le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani
      superiori ai limiti quantitativi individuati dall’apposito regolamento
      comunale.
4)    Nell’ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si
      formano di regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l’individuazione
      di quest’ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all’intera
      superficie promiscua le seguenti percentuali di abbattimento della quota
      variabile:

                                                                                        10
categoria di attività                     % di abbattimento
                                                                  quota variabile

Autofficine per riparazioni veicoli                                    50%

Autocarrozzerie                                                        50%

Autofficine di Elettrauto                                              30%

Distributori di carburante                                             30%

Falegnamerie                                                           30%

Fonderie                                                               60%

Galvanotecnici                                                         70%

Gommisti                                                               30%

Lavanderie                                                             30%

Officine metalmeccaniche                                               50%

Pelletterie e pelliccerie                                              40%

Studi dentistici ed odontotecnici                                      30%

Attività commerciali con produzione di rifiuti di origine
                                                                       30%
animale

Qualsiasi altra attività non prevista nell’elenco e che
                                                                       30%
risulti nella condizione di cui al presente comma

5)   L’esenzioni e riduzioni di cui ai commi precedenti vengono riconosciute solo ai
     contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti
     speciali non assimilati nella dichiarazione TARI ed a fornire idonea
     documentazione (MUD, SISTRI, Registro di carico e scarico rifiuti)
     comprovante l’ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento
     in conformità delle disposizioni vigenti entro il 31 maggio di ogni anno.
6)   In caso di mancata indicazione nella dichiarazione TARI delle superfici
     produttive di rifiuti speciali, l’esenzione di cui al presente articolo non potrà
     avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella
     dichiarazione.
7)   La presunzione semplice di cui al presente articolo opera dal giorno della
     presentazione della dichiarazione TARI.

                                                                                    11
Art. 20
                 CLASSIFICAZIONE UTENZE DOMESTICHE
1)    Le utenze domestiche sono suddivise in 6 classi tariffarie sulla base degli
      occupanti della civile abitazione:
     a)   1 Componente;
     b)   2 Componenti;
     c)   3 Componenti;
     d)   4 Componenti;
     e)   5 Componenti;
     f)   6 o più Componenti.
2) I locali accessori alle utenze di cui al precedente comma vengono inseriti nella
      medesima classe tariffaria riconosciuta alla struttura principale.

                          Art. 21
     DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE
                   UTENZE DOMESTICHE
1)    Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la
      propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo
      familiare risultante all’Anagrafe del Comune.
2)    Per le utenze domestiche condotte da due o più nuclei famigliari residenti
      nella stessa struttura il numero degli occupanti e determinato dalla somma
      matematica dei componenti dei vari nuclei famigliari.
3)    Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo
      familiare anagrafico ma dimoranti nell’utenza per più di 183 giorni nell’anno
      solare.
4)    Sono considerati presenti nel nucleo famigliare anche i membri domiciliati
      altrove ma ivi residenti. Nel caso di domiciliazioni imposte dall’autorità
      giudiziaria, militare o sanitaria per un periodo non inferiore a 183 giorni nel
      corso dell’anno solare, la persona assente non viene considerata ai fini della
      determinazione della tariffa, a condizione che l’assenza sia adeguatamente
      documentata.
5)    Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune di
      Pelago, per gli alloggi dei cittadini italiani residenti all’estero (iscritti AIRE),
      si assume come numero degli occupanti un numero pari ai componenti del
      nucleo familiare dell’abitazione di residenza anagrafica; in subordine si fa
      riferimento al successivo comma 8.

                                                                                       12
6)    Per le utenze domestiche condotte da cittadini stranieri non residenti nel
      Comune di Pelago si assume il numero di componenti del nucleo famigliare
      nell’abitazione di residenza a condizione che venga fornito certificato
      anagrafico della autorità preposta nello stato di residenza in lingua italiana
      oppure in lingua veicolare (inglese – francese); in subordine si fa riferimento al
      successivo comma 8.
7)    Per le utenze domestiche a disposizione di soggetti diversi dalle persone fisiche
      si fa riferimento al successivo comma 8.
8)    Il numero di occupanti è stabilito convenzionalmente dalla seguente tabella:
     a)   1 Componenti per utenze con superficie di riferimento fino a mq. 35;
     b)   2 Componenti per utenze con superficie di riferimento da mq. 36 a mq. 50;
     c)   3 Componenti per utenze con superficie di riferimento da mq. 51 a mq. 70;
     d)   4 Componenti per utenze con superficie di riferimento da mq. 71 a mq. 90;
     e)   5 Componenti per utenze con superficie di riferimento da mq. 91 a mq.
          110;
     f)   6 Componenti per utenze con superficie di riferimento superiore a
           mq. 110.

                                Art. 22
                  TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE
1)    La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando
      alla superficie della struttura le tariffe per unità di superficie parametrate al
      numero degli occupanti, secondo le previsioni del DPR 158/99.
2)    La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in
      relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni del DPR 158/99.
3)    I locali accessori a quelli ad uso abitativo, sono soggetti soltanto alla quota
      fissa della tariffa, in quanto la quota variabile è già corrisposta per i locali di
      abitazione.

                             Art. 23
          CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE
1)    Per le utenze non domestiche, sino a che non saranno messi a punto e resi
      operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente
      prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d’uso
      vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla
      presuntiva quantità di rifiuti prodotti, per l’attribuzione rispettivamente
      della quota fissa e della quota variabile della tariffa, come riportato
      nell’allegato 1 del presente regolamento.

                                                                                      13
2)    Per l’individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non
      domestiche, ai fini della determinazione dell’importo del tributo dovuto, si fa
      riferimento a quanto risultante dall’iscrizione alla CC.II.AA o nell’atto di
      autorizzazione all’esercizio di attività o di inizio attività. In mancanza, o in
      caso di divergenza, si considera l’attività effettivamente svolta, debitamente
      comprovata dal soggetto passivo.
3)    Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell’ambito degli stessi
      locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia
      occupata dall’una o dall’altra si applicheranno i parametri relativi all’attività
      prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di
      oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse
      esplicitamente nell’elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più
      similare produttività potenziale di rifiuti.
4)    Tutte le superfici che compongono una struttura sono assoggettate ad
      un'unica categoria tariffaria in base all’attività economica prevalente ivi
      svolta dal soggetto. Si applicano comunque le categorie corrispondenti alle
      destinazioni delle singole superfici, qualora si tratti di locali e/o aree che
      presentino diversa destinazione d’uso (es. superficie vendita, esposizione,
      deposito, ecc.) e abbiano una suddivisione certa della stessa in locali distinti.
5)    Per i locali adibiti ad utenze domestiche ove parte della superficie sia
      destinata allo svolgimento di una attività economica quest’ultima superficie
      dovrà essere detratta da quella assoggettata come utenza domestica.

                             Art. 24
            TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
1)    La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata
      applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite
      alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale
      produzione secondo le previsioni del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
2)    La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata
      applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite
      alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale
      produzione secondo le previsioni del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

                            Art. 25
          STRUTTURE RICETTIVE EXTRA ALBERGHIERE NON
                        PROFESSIONALI
1)    Sono inclusi nelle utenze domestiche le seguenti attività:
     a)   Bed&breakfast non professionali con numero di posti letto inferiore o
          uguale a 6 unità giornaliere;
                                                                                        14
b)        Affittacamere non professionali con numero di posti letto inferiore o
               uguale a 6 unità giornaliere;
     c)        Agriturismi con un numero di posti letto e/o pasti inferiore o uguale a 6
               unità giornaliere;
     d)        Abitazioni adibite a locazione turistica.
2)    Il numero degli occupanti per le attività di cui alle lettere a),b) e c) del
      precedente comma è desunto dal numero di posti letto inserito nell’atto
      abilitativo.
3)    Il numero degli occupanti per le attività di cui alle lettera d) e desunto dalla
      comunicazione fatta al Comune di Pelago ai sensi dell’art.70 L.R. 86/2016 in
      subordine come segue:
     a)        1 Componente con superficie di riferimento uguale o inferiore a mq. 35;
     b)        2 Componenti con superficie di riferimento da mq. 36 a mq. 50;
     c)        3 Componenti con superficie di riferimento da mq. 51 a mq. 70;
     d)        4 Componenti con superficie di riferimento da mq. 71 a mq. 90;
     e)        5 Componenti con superficie di riferimento da mq. 91 a mq. 110;
     f)        6 Componenti con superficie di riferimento superiore a mq. 110.

                                           Art. 26
                                        AGRITURISMI
1)    Gli agriturismi con un numero di posti letto e/o pasti uguale o superiore a 7
      unità giornaliere sono inseriti per presunzione semplice nelle seguenti
      categorie:
     a)        7 “Alberghi con Ristorante” per gli agriturismi che offrono pernottamento
               e pasti esclusivamente ai propri ospiti;
     b)        8 “Alberghi senza Ristorante” per gli agriturismi che offrono solo
               pernottamento;
     c)        22 “Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie, pub” per gli agriturismi che
               offrono pasti.
2)    Agli agriturismi classificati nelle categorie 7 “Alberghi con Ristorante” e 8
      “Alberghi senza Ristorante” sono riconosciute le seguenti riduzioni:
     a)        Parte Fissa
          i)       Apertura fino a 60 giorni annui         61%
          ii)      Apertura da 61 a 120 giorni annui       49%
          iii)     Apertura da 121 a 180 giorni annui      37%
          iv)      Apertura da 181 a 240 giorni annui      24%
                                                                                         15
v)       Apertura da 241 a 320 giorni annui    12%
          vi)      Oltre i 320 giorni annui              0
     b)        Parte Variabile
          i)       Posti letto giornalieri da 7 a 20     61%
          ii)      Posti letto giornalieri da 21 a 40    49%
          iii)     Posti letto giornalieri da 41 a 60    37%
          iv)      Posti letto giornalieri da 61 a 80    24%
          v)       Posti letto giornalieri da 81 a 100   12%
          vi)      Oltre 100 posti letto giornalieri     0
3)    Agli agriturismi classificati nella categoria 22 “Ristoranti, trattorie osterie,
      pizzerie, pub” sono riconosciute le seguenti riduzioni:
     a)        Parte Fissa
          i)       Apertura fino a 60 giorni annui       90%
          ii)      Apertura da 61 a 120 giorni annui     72%
          iii)     Apertura da 121 a 180 giorni annui    54%
          iv)      Apertura da 181 a 240 giorni annui    36%
          v)       Apertura da 241 a 320 giorni annui    18%
          vi)      Oltre i 320 giorni annui              0
     b)        Parte Variabile
          i)       Pasti giornalieri da 7 a 20           90%
          ii)      Pasti giornalieri da 21 a 40          72%
          iii)     Pasti giornalieri da 41 a 60          54%
          iv)      Pasti giornalieri da 61 a 80          36%
          v)       Pasti giornalieri da 81 a 100         18%
          vi)      Oltre 100 pasti giornalieri           0
4)    Per beneficiare delle riduzioni del presente articolo occorre presentare
      dichiarazione TARI corredata della Dichiarazione Unica Agricola (DUA) resa
      ad ARTEA dove si evincono i posti letto ed i pasti autorizzati utilizzati come
      parametro di riferimento al fine dell’attribuzione della fascia di riduzione.
5)    Le riduzione di cui sopra hanno carattere di unicità e straordinarietà, possono
      essere concesse soltanto alle fattispecie rientranti nel comma 1) del presente
      articolo e non possono in nessun modo essere cumulate con altre riduzioni o
      agevolazioni.

                                                                                   16
Art. 27
     RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE
                 DELLE UTENZE DOMESTICHE
1)    E’ assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze
      domestiche, attraverso l’abbattimento della parte variabile della tariffa
      complessivamente imputata a tali utenze in misura stabilita dal Consiglio
      Comunale.
2)    Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti
      compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del
      30% della quota variabile della tariffa, con effetto dal giorno in cui viene
      dichiarato e praticato il compostaggio domestico. La suddetta riduzione sarà
      valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni,
      con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune di Pelago e al
      soggetto gestore la cessazione dello svolgimento dell’attività di compostaggio.
      Con la presentazione della sopra citata dichiarazione il medesimo autorizza
      altresì il Comune di Pelago e il soggetto gestore a provvedere a verifiche,
      anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.
3)    Con eventuale specifico regolamento da adottare in Consiglio Comunale
      potranno essere conferite riduzioni della parte variabile della tariffa alle
      utenze domestiche che conferiranno particolari rifiuti alle stazioni ecologiche.

                                   Art. 28
                            RIDUZIONI TARIFFARIE
1)    Ai sensi del comma 659 art. 1 della legge 147 del 27/12/2013 la parte variabile
      della tariffa è ridotta del 30 % nelle seguenti ipotesi:
     a)   Utenze domestiche tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso
          limitato e discontinuo non superiore a 183 giorni nel corso dell’anno solare;
     b)   Utenze non domestiche ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma
          ricorrente risultante da concessione e/o autorizzazione amministrativa,
          rilasciata dai competenti organi per l’esercizio dell’attività a condizione
          che l’uso non si protragga per periodi che complessivamente siano
          superiori a 183 giorni nel corso dell’anno solare;
     c)   Utenze domestiche di cittadini italiani residenti all’estero che dimorano
          per più di sei mesi all’anno nel paese di residenza;
2)    Per beneficiare delle riduzioni di cui sopra occorre presentare dichiarazione
      TARI, la decorrenza delle stesse, per presunzione semplice è la data di
      presentazione della dichiarazione.

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Art. 29
                    ALTRE RIDUZIONI ED ESENZIONI
1)   E’ riconosciuta al Comune la facoltà di determinare forme di agevolazioni
     tariffarie a favore di singole categorie di utenti per particolari ragioni di
     carattere economico e/o sociale.
2)   Detta facoltà sarà esercitata con deliberazione della Giunta Comunale, che
     potrà subordinare la concessione di tali agevolazioni alla verifica dell’assenza
     di situazioni di pregressa morosità nei riguardi del Comune di Pelago
3)   Le agevolazioni di cui ai precedenti commi devono essere richieste dal
     contribuente presentando apposita istanza all’Amministrazione Comunale,
     allegando documentazione probatoria.
4)   Il Comune nell’esercizio della facoltà concessa dal comma 660 della legge
     147/2013 istituisce la seguente esenzione totale a favore di soggetti senza
     scopo lucro, la cui attività istituzionale è socialmente meritevole di tutela:
     a) Locali destinati in via esclusiva all’esercizio del culto pubblico,
        riconosciuto dallo Stato Italiano, destinati alle attività di cui all’art 16,
        lettera a) della legge 20 maggio 1985 n. 222, limitatamente alle aree dove si
        svolgono le celebrazioni religiose.
5)   Sono esentati dal pagamento della tassa sui rifiuti, i soggetti interessati da
     particolari situazioni di carattere economico e/o sociale, aventi carattere
     temporaneo o permanente, come da comunicazione specifica rilasciata
     annualmente, o periodicamente, dall’assistente sociale del Comune.
6)   Le agevolazioni di cui ai precedenti commi sono iscritte in bilancio come
     autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse
     dai proventi del tributo di competenza dell’esercizio al quale si riferisce
     l’iscrizione stessa.

                          Art. 30
      MISURA MASSIMA DI APPLICAZIONE DELLE RIDUZIONI
1)   Le riduzioni disciplinate dal presente regolamento si applicano alla parte
     variabile della tariffa
2)   In caso di cumulo di due o più riduzioni esse non potranno superare il limite
     massimo del 70% della parte variabile della tariffa dovuta per l’anno di
     competenza.

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Art. 31
                              TARI GIORNALIERA
1)    Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che
      occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o
      aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuta la TARI giornaliera.
2)    L’occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi
      inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3)    La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie
      occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4)    La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della
      tariffa annuale (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 100%.
5)    Nel caso di svolgimento dell’attività o di durata dell’occupazione superiore o
      pari a 183 giorni dell’anno solare è dovuta comunque la TARI annuale.
6)    L’obbligo della dichiarazione dell’uso temporaneo è assolto con il pagamento
      della tariffa da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per il canone
      per l’occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
7)    Alla TARI giornaliera si applicano, in quanto compatibili, tutte le
      disposizioni della TARI annuale.
8)    L’ufficio addetto al rilascio delle concessioni per l’occupazione del suolo
      pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all’ufficio
      tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive
      riscontrate.
9)    E’ facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale.

                                   Art. 32
                             DICHIARAZIONE TARI
1)    Il verificarsi del presupposto per l’assoggettamento al tributo determina
      l’obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio
      occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.
2)    Nell’ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione deve essere
      presentata da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3)    I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione,
      redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine
      indicatorio di 60 giorni dalla data dell’inizio dell’occupazione, della
      detenzione o del possesso.
4)    La dichiarazione può essere consegnata:
     a)   Direttamente;

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b)   Tramite posta raccomandata A/R allegando fotocopia del documento
          d’identità;
     c)   Tramite Fax, allegando fotocopia del documento d’identità;
     d)   Tramite PEC.
5)    La denuncia si intende consegnata:
     a)   Al ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta;
     b)   Alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio
          postale;
     c)   Alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax o PEC.
6)    Ai fini dell’applicazione della TARI la dichiarazione ha effetto anche per gli
      anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati
      da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest’ultimo caso il
      contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione
      entro il termine indicatorio di 60 giorni dalla data del verificarsi della
      variazione. Per le utenze domestiche condotte da soggetti residenti nel
      Comune di Pelago non comporta obbligo di presentazione della dichiarazione
      la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare
7)    Trascorso il termine indicatorio di 60 giorni dal verificarsi del presupposto
      dichiaratorio l’ufficio tributi può inviare un invito ad iscriversi alla TARI ed
      al ritiro della chiavetta per il conferimento del rifiuto indifferenziato.
8)    La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o
      delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti
      obbligati entro il termine indicatorio di 60 giorni dalla cessazione, con
      l’indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa.
9)    Contestualmente alla presentazione della dichiarazione di cessazione deve
      essere riconsegnata la chiavetta d’accesso alla postazione del rifiuto
      indifferenziato o in caso di smarrimento/furto deve essere fatta contestuale
      dichiarazione.
10) In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione entro il
    termine perentorio del 30 giugno dell’anno successivo all’evento il tributo è
    dovuto per presunzione semplice fino al giorno di presentazione della
    dichiarazione almeno che l’obbligazione tributaria non sia stata assolta dal
    nuovo occupante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d’ufficio.
11) Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello
    stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di
    cessazione entro il 30 giugno dell’anno successivo all’evento.
12) Non si procede a sanzionare l’omessa o tardiva dichiarazione se il
    contribuente provvede all’adempimento entro il termine perentorio del 30
    giugno dell’anno successivo al verificarsi del presupposto dichiaratorio.
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