Revisione parziale della legge sullo Stato ospite: avvio della procedura di consultazione

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Il Consiglio federale

Revisione parziale della legge sullo Stato
ospite: avvio della procedura di
consultazione
Berna, 31.03.2021 - Il Consiglio federale avvia il 31.03.2021 la procedura di consultazione
relativa alla revisione parziale della legge sullo Stato ospite. Scopo della revisione è
assicurare al Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR) condizioni favorevoli per
l'esecuzione del suo mandato internazionale. Fa seguito a una richiesta del CICR e mira a
prendere in considerazione la sua situazione particolare in materia di previdenza
professionale.

Il 31 marzo 2021 il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione relativa alla
revisione parziale della legge federale del 22 giugno 2007 sui privilegi, le immunità e le
facilitazioni, nonché sugli aiuti finanziari accordati dalla Svizzera quale Stato ospite (Legge
sullo Stato ospite, LSO). Tale legge deve essere riveduta per tenere conto dell'evoluzione che
il CICR ha subito nel corso del tempo riguardo alla composizione e alla gestione del suo
personale.

Il progetto posto in consultazione prevede un regime di previdenza professionale adattato
alla situazione e ai bisogni del CICR. La regolamentazione proposta consente ai membri del
personale del CICR non affiliati all’assicurazione federale per la vecchiaia e per i superstiti
(AVS) di essere assoggettati alla legislazione sulla previdenza professionale. Questo regime
specifico è giustificato dall’importanza dell’organizzazione in questione e dal suo storico
legame con la Svizzera. Il CICR è il principale partner della Confederazione nel campo
dell’aiuto umanitario e riveste un ruolo di primaria importanza nella protezione delle
vittime dei conflitti armati e nell’attuazione delle Convenzioni di Ginevra.

Il progetto di revisione si inquadra nella politica di Stato ospite della Svizzera condotta dal
Consiglio federale. Per la Svizzera, ospitare organizzazioni e conferenze internazionali
rappresenta ormai una tradizione di lunga data. La politica di Stato ospite permette di
rafforzare l’attrattiva e la competitività della Svizzera e di garantire agli attori internazionali
condizioni d’insediamento e di lavoro ottimali. La legge sullo Stato ospite è uno strumento
di questa politica.
La procedura di consultazione durerà fino al 7 luglio 2021.

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Informazioni:
Comunicazione DFAE
Tel. +41 58 462 31 53
kommunikation@eda.admin.ch

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Dipartimento federale degli affari esteri
https://www.eda.admin.ch/eda/it/dfae.html
Dipartimento federale degli affari esteri DFAE

31 marzo 2021

Rapporto esplicativo
concernente la revisione parziale della legge
sullo Stato ospite

Avvio della procedura di consultazione
Compendio

Per la Svizzera, ospitare organizzazioni e conferenze internazionali rappresenta ormai una tradizione di
lunga data. La legge sullo Stato ospite (LSO) è uno strumento della politica svizzera di accoglienza, che
permette al Consiglio federale di condurre una politica di Stato ospite trasparente, prevedibile e orientata
agli interessi della Svizzera. La LSO, che disciplina segnatamente il conferimento di privilegi, immunità
e facilitazioni alle organizzazioni internazionali con sede in Svizzera, deve essere sottoposta a revisione
al fine di tener conto della situazione particolare del Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR)
in materia di previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità. Si tratta di iscrivere nella
LSO la competenza del Consiglio federale di accordare al CICR il privilegio di assoggettare alla legisla-
zione sulla previdenza professionale i membri del suo personale non assicurati presso l’assicurazione
per la vecchiaia e per i superstiti (AVS). Permettendo di tener conto dei bisogni specifici di un’organiz-
zazione fondamentale nel settore umanitario, il presente progetto è in linea con la politica di Stato ospite
condotta dal Consiglio federale.

1. Situazione iniziale

        1.1. Politica di Stato ospite

La Svizzera svolge un ruolo fondamentale come Stato ospite di organizzazioni internazionali e polo della
governance mondiale. L’accoglienza sul suo suolo di organizzazioni e conferenze internazionali è sal-
damente radicata nella sua tradizione e nella sua identità. Sede di 45 organizzazioni internazionali e
delle missioni permanenti di 177 Stati membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), la Sviz-
zera, in particolare Ginevra, è il centro operativo del sistema multilaterale. Questa situazione rappresenta
un vantaggio considerevole per la politica estera svizzera e offre al nostro Paese grande visibilità sulla
scena internazionale.

La politica di Stato ospite è un aspetto importante della politica estera svizzera1: permette di rafforzare
l’attrattiva e la competitività della Svizzera e di garantire agli attori internazionali condizioni d’insedia-
mento e di lavoro ottimali. La strategia del Consiglio federale è precisata nel messaggio concernente le
misure per rafforzare il ruolo della Svizzera quale Stato ospite nel periodo 2020–20232. La legge federale
del 22 giugno 20073 sui privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché sugli aiuti finanziari accordati dalla
Svizzera quale Stato ospite (legge sullo Stato ospite, LSO) è uno strumento della politica svizzera di
accoglienza che permette al Consiglio federale di condurre una politica di Stato ospite trasparente, pre-
vedibile e orientata agli interessi della Svizzera. Attraverso la politica di Stato ospite il nostro Paese
fornisce un prezioso contributo al buon funzionamento delle relazioni internazionali.

        1.2. Legge sullo Stato ospite

La LSO stabilisce il quadro legale e gli strumenti principali della politica di Stato ospite. La legge com-
prende sette capitoli e il progetto di revisione concerne un’unica disposizione del capitolo 2, che definisce
i beneficiari, il contenuto, il campo d’applicazione, la durata e le condizioni del conferimento di privilegi,
immunità e facilitazioni. Il presente rapporto illustra gli articoli rilevanti per la revisione4.

I beneficiari di privilegi, immunità e facilitazioni sono definiti all’articolo 2. Il capoverso 1 elenca i soggetti
che possono essere considerati beneficiari istituzionali ai sensi della LSO. Si tratta ad esempio di orga-
nizzazioni intergovernative come l’ONU, di istituzioni internazionali come il CICR o di missioni diploma-
tiche e missioni permanenti di Stati esteri. La prassi e le convenzioni internazionali pertinenti prevedono
il conferimento di privilegi, di immunità e di facilitazioni non solo all’organismo stesso, ma anche alle

1
    Cfr. in particolare l’obiettivo 7.4 della Strategia di politica estera 2020–2023, adottata dal Consiglio federale il 29 gennaio 2020.
2
    FF 2019 1985
3
    RS 192.12
4
  Per il resto, cfr. il messaggio del 13 settembre 2006 concernente la legge federale sui privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché sugli aiuti
finanziari accordati dalla Svizzera quale Stato ospite (FF 2006 7359).

                                                                                                                                                     1
persone chiamate in veste ufficiale presso il medesimo. Le persone beneficiarie sono definite al capo-
verso 2 e includono in particolare i membri del personale dei beneficiari istituzionali. Lo scopo dei privilegi
e delle immunità non è di avvantaggiare individui, ma di garantire a queste persone l’adempimento effi-
cace delle loro funzioni ufficiali.

I privilegi, le immunità e le facilitazioni che possono essere accordati sono elencati all’articolo 3. Derivano
dal diritto internazionale consuetudinario e sono contemplati da numerose convenzioni internazionali
bilaterali e multilaterali. Mirano nello specifico a garantire l’indipendenza del beneficiario istituzionale e
a impedire che lo Stato ospite tragga vantaggi particolari dalla presenza sul suo territorio di un’organiz-
zazione finanziata dai propri membri. Si tratta ad esempio dell’inviolabilità dei locali, dell’immunità di
giurisdizione e di esecuzione, dell’esenzione dalle imposte, dell’esenzione dal regime di sicurezza so-
ciale svizzero o dell’esenzione dalle disposizioni in materia di entrata e di soggiorno in Svizzera.

Il campo d’applicazione personale e materiale come pure la durata dei privilegi, delle immunità e delle
facilitazioni sono precisati agli articoli 4 e 5. Conformemente al diritto internazionale, la LSO prevede una
ponderazione dei privilegi, delle immunità e delle facilitazioni secondo il tipo di beneficiari istituzionali e
le funzioni delle persone chiamate in veste ufficiale presso i medesimi. Spetta al Consiglio federale mo-
dulare lo statuto giuridico accordato ai diversi beneficiari in funzione del loro ruolo nelle relazioni inter-
nazionali, tenendo conto degli obblighi derivanti delle norme di diritto internazionale applicabili nonché
dei privilegi e delle immunità accordati finora.

Le condizioni per il conferimento di privilegi, immunità e facilitazioni sono stabilite agli articoli 6-15. Il
soddisfacimento delle condizioni della LSO non conferisce a un’organizzazione alcun diritto soggettivo
a ottenere privilegi, immunità e facilitazioni, fatti salvi i diritti e gli obblighi derivanti dai trattati internazio-
nali ai quali la Svizzera ha aderito. Conformemente all’articolo 26 è il Consiglio federale ad accordare
privilegi, immunità e facilitazioni ai beneficiari istituzionali. A tal fine può concludere accordi internazio-
nali, segnatamente accordi di sede. A oggi hanno stipulato un accordo con il Consiglio federale 45 or-
ganizzazioni internazionali con sede in Svizzera5, tra cui il CICR.

        1.3. Comitato internazionale della Croce Rossa

Il Comitato internazionale della Croce Rossa, istituito a Ginevra nel 1863, svolge un ruolo fondamentale
sulla scena internazionale nella protezione delle vittime di conflitti armati e nell’attuazione delle Conven-
zioni di Ginevra6. La sua missione è di proteggere la vita e la dignità delle vittime di conflitti armati e di
attenuare la sofferenza umana. La Svizzera e il CICR sono partner di lunga data. Nei loro interventi
umanitari condividono gli stessi principi di umanità, neutralità, imparzialità e indipendenza. Inoltre il ri-
spetto, il rafforzamento e la promozione del diritto internazionale umanitario sono tra le priorità della
politica estera della Svizzera7.

Il CICR è un beneficiario istituzionale ai sensi della LSO. L’accordo del 19 marzo 19938 tra il Consiglio
federale svizzero e il Comitato internazionale della Croce Rossa per determinare lo statuto giuridico del
Comitato in Svizzera (di seguito: accordo di sede CICR) definisce i privilegi e le immunità accordati
all’organizzazione e alle persone chiamate in veste ufficiale presso di essa. L’accordo di sede CICR è
stato modificato, per la prima volta, nel novembre 2020 al fine di rafforzare l’indipendenza e le capacità
operative del CICR9. La modifica dell’accordo permette di garantire al CICR condizioni favorevoli
all’adempimento del suo mandato internazionale, tenendo conto nello specifico dell’evoluzione del CICR
nel corso del tempo a livello di composizione e gestione del personale.

5
 Elenco degli accordi conclusi dal Consiglio federale con beneficiari istituzionali con sede in Svizzera (stato 10 marzo 2021): https://www.eda.ad-
min.ch/dam/eda/de/documents/aussenpolitik/voelkerrecht/DV-liste-abkommen-org_DE_FR_EN.pdf
6
 Le quattro Convenzioni di Ginevra del 1949, i due Protocolli aggiuntivi del 1977 e quello del 2005 costituiscono i pilastri del diritto internazionale
umanitario e mirano a proteggere le persone che non partecipano (o non partecipano più) alle ostilità.
7
    Cfr. nello specifico gli obiettivi 1.4 e 7.2 della Strategia di politica estera 2020–2023.
8
    RS 0.192.122.50
9
  Il Protocollo che modifica l’accordo di sede CICR è stato firmato il 27 novembre 2020 e le modifiche sono entrate in vigore il 1° gennaio 2021
(RU 2020 5765).

                                                                                                                                                     2
1.4. Necessità d’intervento e obiettivi perseguiti

La revisione della LSO è necessaria per tener conto della situazione particolare del CICR in materia di
previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità. La competenza del Consiglio federale
di accordare privilegi, immunità e facilitazioni nell’ambito della LSO va estesa in modo mirato e restrittivo.
Il presente progetto crea la base legale necessaria per attribuire al Consiglio federale la competenza di
accordare al CICR il privilegio di assoggettare alla legislazione sulla previdenza professionale i membri
del suo personale non assicurati presso l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS), in deroga
all’articolo 5 capoverso 1 della legge federale del 25 giugno 198210 sulla previdenza professionale per
la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP). La revisione mira a tenere conto dei bisogni specifici di un’or-
ganizzazione fondamentale nel settore umanitario e s’iscrive nella politica di Stato ospite condotta dal
Consiglio federale.

2. La sicurezza sociale svizzera e il regime applicabile ai beneficiari istituzionali in sintesi

        2.1. Sistema di sicurezza sociale svizzero

La Svizzera dispone di un sistema di sicurezza sociale che comprende la previdenza per la vecchiaia, i
superstiti e l’invalidità, la copertura assicurativa in caso di malattia e infortunio, le indennità di perdita di
guadagno per chi presta servizio, in caso di maternità e di paternità, l'assicurazione contro la disoccu-
pazione e gli assegni familiari. La previdenza in materia di vecchiaia, superstiti e invalidità poggia su tre
pilastri, l’assicurazione federale vecchiaia, superstiti e invalidità, la previdenza professionale e la previ-
denza individuale11. I tre pilastri sono complementari. La presente revisione riguarda la previdenza pro-
fessionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità.

Il primo pilastro – l’AVS e l’assicurazione invalidità (AI) – copre il fabbisogno di base e fornisce presta-
zioni in caso di vecchiaia, invalidità o morte (prestazioni per i superstiti). È obbligatorio per tutta la popo-
lazione residente, sia attiva sia senza un’attività lucrativa, salvo qualche eccezione. La legge federale
del 20 dicembre 194612 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) e la legge federale
del 19 giugno 195913 sull’assicurazione per l’invalidità (LAI) definiscono il quadro legale del primo pila-
stro. Il secondo pilastro – la previdenza professionale – completa l’AVS. Deve permettere alle persone
anziane, ai superstiti e agli invalidi di mantenere in modo adeguato il tenore di vita usuale all’insorgere
di un caso di assicurazione. È obbligatorio per i salariati assicurati presso l’AVS che percepiscono un
reddito annuo di almeno 21 510 franchi (stato 2021). I requisiti minimi per gli istituti di previdenza sono
definiti dalla LPP. Il terzo pilastro – la previdenza privata – serve a coprire i bisogni individuali supple-
mentari ed è facoltativo.

        2.2. Esenzione dal regime di sicurezza sociale svizzero per i beneficiari istituzionali

Secondo l’articolo 3 capoverso 1 lettera h LSO, i privilegi e le immunità comprendono l’esenzione dal
regime di sicurezza sociale svizzero. Il Consiglio federale può quindi accordare tale esenzione ai bene-
ficiari istituzionali, in virtù del loro statuto giuridico. L’articolo 19 dell’ordinanza sullo Stato ospite14 precisa
gli obblighi dei beneficiari istituzionali in caso di esenzione.

A livello bilaterale, la Convenzione di Vienna del 18 aprile 196115 sulle relazioni diplomatiche e la Con-
venzione di Vienna del 24 aprile 196316 sulle relazioni consolari sanciscono il principio dell’esenzione
dalle disposizioni sulla sicurezza sociale in vigore nello Stato di residenza.

10
     RS 831.40
11
     Cfr. art. 111 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101).
12
     RS 831.10
13
     RS 831.20
14
  Ordinanza del 7 dicembre 2007 relativa alla legge federale sui privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché sugli aiuti finanziari accordati dalla
Svizzera quale Stato ospite (OSOsp; RS 192.121)
15
     RS 0.191.01
16
     RS 0.191.02

                                                                                                                                                       3
A livello multilaterale, le convenzioni internazionali che istituiscono un’organizzazione internazionale pre-
vedono in genere l’esclusione – per l’organizzazione e il suo personale – di ogni obbligo derivante dalla
legislazione in materia di assicurazioni sociali dello Stato ospite. In generale, le organizzazioni interna-
zionali istituiscono un loro sistema di previdenza sociale al fine di garantire che all’intero personale
dell’organizzazione sia applicabile uniformemente lo stesso sistema, a prescindere dal Paese in cui
esercitano le loro funzioni. Ciò permette anche di non dipendere dalla legislazione dello Stato ospite
nella definizione dei diritti sociali dei funzionari internazionali.

Gli accordi di sede conclusi dal Consiglio federale con le organizzazioni internazionali insediatesi in
Svizzera precisano i criteri e le modalità di esenzione. La maggior parte delle organizzazioni internazio-
nali con sede in Svizzera non è quindi assoggettata, in qualità di datore di lavoro, alle assicurazioni
sociali svizzere – ossia all’AVS, all’AI, alle indennità di perdita di guadagno (IPG), all’assicurazione con-
tro la disoccupazione (AD) e alla previdenza professionale. I funzionari che non hanno la cittadinanza
svizzera non sono assoggettati alla legislazione in materia di AVS/AI/IPG/AD e previdenza professio-
nale, mentre i funzionari di cittadinanza svizzera non sono obbligatoriamente assicurati presso
l’AVS/AI/IPG/AD e la previdenza professionale se sono affiliati a un sistema di previdenza previsto
dall’organizzazione che li impiega. Hanno tuttavia la possibilità di aderire, a titolo facoltativo, sia
all’AVS/AI/IPG/AD, sia unicamente all’AD, senza che tale affiliazione individuale comporti alcun contri-
buto finanziario obbligatorio da parte del datore di lavoro.

        2.3. Particolarità del regime di sicurezza sociale applicato al CICR

In passato, la maggior parte del personale del CICR era di cittadinanza svizzera. A causa di questa
particolarità e contrariamente alla prassi delle altre organizzazioni internazionali, il CICR non aveva chie-
sto l’esenzione dall’obbligo di affiliazione al sistema svizzero delle assicurazioni sociali. L’accordo di
sede concluso nel 1993 prevedeva quindi che il personale del CICR, svizzero e straniero, impiegato
nella sede in Svizzera fosse soggetto al sistema svizzero delle assicurazioni sociali. In caso d’impiego
all’estero per conto del CICR, il personale svizzero del CICR restava obbligatoriamente affiliato al si-
stema svizzero, mentre il personale di nazionalità estera era coperto da un sistema di sicurezza sociale
istituito dal CICR al suo interno o, se del caso, conformemente alle disposizioni di convenzioni di sicu-
rezza sociale.

Da allora l’organizzazione è cambiata considerevolmente. Tra i collaboratori le nazionalità sono più di-
versificate dal punto di vista geografico e il personale alterna spesso le operazioni sul campo e il lavoro
alla sede in Svizzera. Il regime previsto inizialmente nell’accordo di sede non era più in linea con la
composizione e la gestione del personale. Questo regime sottoponeva infatti i collaboratori del CICR di
nazionalità estera a continui cambiamenti di regime di assicurazioni sociali nel corso della loro carriera
al CICR e creava grandi problemi nella gestione delle risorse umane.

Dal 1° gennaio 2021 l’accordo di sede CICR prevede che i collaboratori restino affiliati allo stesso regime
di assicurazioni sociali per tutta la durata del contratto di lavoro, a prescindere dal luogo d’impiego e
dalla cittadinanza. Prevede che le persone già affiliate al sistema svizzero delle assicurazioni sociali al
momento dell’assunzione al CICR restino affiliate a tale sistema17. Per queste persone, il CICR è consi-
derato un datore di lavoro ai sensi dell’articolo 1a capoverso 1 lettera c numero 2 LAVS. Le persone non
affiliate al sistema svizzero delle assicurazioni sociali al momento dell’assunzione sono invece affiliate
al regime istituito dal CICR al suo interno. Questo sistema permette la continuità e la coerenza dell’affi-
liazione dei collaboratori a un sistema di assicurazioni sociali durante tutta la loro carriera al CICR. Da
notare che l’affiliazione dei collaboratori è disciplinata da criteri fissi e oggettivi, che non attribuiscono ai
collaboratori alcun diritto soggettivo di scegliere il regime di previdenza.

Nel quadro del secondo pilastro, il CICR affilia il suo personale alla Cassa pensioni del CICR. Quest’ul-
tima è un istituto di previdenza soggetto alle prescrizioni della LPP e iscritto nel registro della previdenza
professionale presso l’autorità di vigilanza del Cantone di Ginevra, conformemente all’articolo 48 LPP. Il

17
     Comprendente l’AVS, l’AI, il regime delle IPG, l’AD e la previdenza professionale.

                                                                                                                4
CICR assicura presso questa cassa tutti i membri del suo personale, assoggettati all’AVS o meno. In
virtù dell’articolo 5 capoverso 1 LPP, la LPP si applica solo alle persone assicurate presso l’AVS. L’affi-
liazione alla Cassa pensioni del CICR delle persone non assicurate presso l’AVS costituisce quindi una
deroga a tale articolo. L’accordo di sede, modificato il 27 novembre 2020, prevede che i collaboratori
non assoggettati al sistema svizzero delle assicurazioni sociali (AVS/AI/IPG/AD) siano affiliati alla previ-
denza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità obbligatoria in deroga all’articolo 5 capo-
verso 1 LPP e siano assicurati presso la Cassa pensioni del CICR. Il conferimento di questa deroga
richiede una revisione minima della LSO, che è lo scopo del presente progetto.

3. Punti essenziali del progetto

La presente revisione mira a iscrivere nella LSO la situazione eccezionale del CICR in relazione al se-
condo pilastro. L’obiettivo è prevedere un regime specifico ed espressamente limitato al CICR in materia
di previdenza professionale. Questo regime derogatorio, che riguarda unicamente la condizione di as-
soggettamento alla legislazione sulla previdenza professionale di cui all’articolo 5 capoverso 1 LPP, deve
permettere ai membri del personale del CICR non assicurati presso l’AVS di essere assoggettati alla
legislazione sulla previdenza professionale e assicurati presso la Cassa pensioni del CICR. Le altre
condizioni di assoggettamento previste dalla LPP non possono essere oggetto di deroga nell’ambito
della LSO. Questa «deroga CICR» è giustificata dall’importanza di questa organizzazione e dal suo
legame particolare con la Svizzera, e si spiega con questo legame storico molto saldo e con il sistema
unico di assoggettamento parziale del CICR alle assicurazioni sociali svizzere.

La regolamentazione proposta riguarda il contenuto dei privilegi, delle immunità e delle facilitazioni con-
formemente all’articolo 3 LSO: si tratta di iscrivere il privilegio particolare accordato al CICR in un nuovo
capoverso 1bis all’articolo 3 del seguente tenore: « In deroga all’articolo 5 capoverso 1 della legge fede-
rale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità , il Con-
siglio federale può accordare al Comitato internazionale della Croce Rossa il privilegio di assoggettare
alla legislazione sulla previdenza professionale i membri del suo personale non assicurati presso l’assi-
curazione per la vecchiaia e per i superstiti ».

4. Ripercussioni

    4.1. Ripercussioni per la Confederazione

Il presente progetto non ha ripercussioni né finanziarie né sull’effettivo del personale della Confedera-
zione.

    4.2. Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di mon-
         tagna

Il progetto non ha ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di
montagna.

    4.3. Ripercussioni per l’economia

Il progetto non ha ripercussioni economiche.

5. Aspetti giuridici

    5.1. Costituzionalità

Il progetto di revisione parziale della LSO si basa sull’articolo 54 capoverso 1 Cost., secondo cui la
Confederazione è competente per gli affari esteri.

                                                                                                             5
5.2. Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Il progetto è compatibile con gli impegni internazionali della Svizzera.

    5.3. Forma dell’atto

Secondo l’articolo 164 capoverso 1 Cost., tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto
sono emanate sotto forma di legge federale. La revisione della LSO proposta con il presente progetto
segue quindi la consueta procedura legislativa.

                                                                                                         6
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                                                     Progetto
Legge federale
sui privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché sugli
aiuti finanziari accordati dalla Svizzera quale Stato ospite

(Legge sullo Stato ospite, LSO)

Modifica del «$$SmartDocumentDate»

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...1,
decreta:

I
La legge del 22 giugno 20072 sullo Stato ospite è modificata come segue:

Art. 3, cpv. 1bis
1bisIn deroga all’articolo 5 capoverso 1 della legge federale del 25 giugno 19823 sulla
previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, il Consiglio fede-
rale può accordare al Comitato internazionale della Croce Rossa il privilegio di as-
soggettare alla legislazione sulla previdenza professionale i membri del suo personale
non assicurati presso l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

II
1   La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2   Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

1   FF 2021...
2   RS 192.12
3   RS 831.40

«%KAVID»                                                         «%ASFF_YYYY_ID»
0   Schweizerische Eidgenossenschaft
    Confëdëration suisse
    Confederazione Svizzera
    Confederaziun svizra
                                              Dipartimento federale degli affari esteri DFAE

    Berna, 31 marzo 2021

    Destinatari:
    Partiti politici
    Associazioni mantello dei Comuni, delle cittä e delle regioni di montagna
    Associazioni mantello nazionali dell’economia
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    Gentili Signore e Signori,

    1131 marzo 2021 iI Consiglio federale ha incaricato il Dipartimentofederale degli affari
    esteri (DFAE) di svolgere una procedura di consultazione suI progetto di revisione par-
    ziale della legge deI 22 giugno 2007 sullo Stato ospite (LSO ; RS 192.12) presso i
    Cantoni, i partitipolitici,le associazioni mantellonazionalidei Comuni, delle cittä e
    delle regioni di montagna, le associazioni mantello dell’economia e le cerchie interes-
    sate

    11termine di consultazione dura fino aI 7 luglio2021.

    Per la Svizzera, ospitareorganizzazionie conferenze internazionalirappresenta ormai
    una tradizione di lunga data. La politica di Stato ospite ë un aspetto importante della
    nostra politicaestera: permettedi rafforzare l’attrattivae la competitivitädella Svizzera
    e di garantire agli attori internazionali condizioni d’insediamento e di lavoro ottimali. La
    LSO ë uno strumento della politica svizzera di accoglienza, che disciplina segnata-
    mente il conferimento di privilegi, immunitä e facilitazioni alle organizzazioni interna-
    zionali con sede in Svizzera.

    II Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR) ë un’istituzione internazionale con
    un accordo di sede che ne determina lo statuto giuridico in Svizzera
    (RS 0.192.122.50). I127 novembre 2020 questo accordo ë stato modificatoaI fine di
    rafforzare l’indipendenza e le capacitä operative deI CICR. Considerando l’evoluzione
    deI CICR neI corso deI tempo a livello di composizione e gestione deI personale, ë
    stato necessario adeguare nello specifico il regime applicabile al CICR in materia di
    previdenza sociale. Ë in questo contesto che iI Consiglio federale ha incaricato il DFAE
    di sottoporgli un progetto di revisione parziale della LSO.

    II progetto posto in consultazione prevede un regime di previdenza professionale spe-
    cifico ed espressamente limitatoal CICR. La regolamentazione proposta attribuisce al
    Consiglio federale la competenza di accordare al CICR il privilegio di assoggettare alla
    legislazione sulla previdenza professionale i membri del suo personale non assicurati
0

    presso l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS), in deroga all’arti-
    colo 5 capoverso 1 della legge federale deI 25 giugno 1982 sulla previdenza profes-
    sionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invaliditä (LPP ; RS 831.40).

    II presente progetto permette di tener conto dei bisogni specifici di un’organizzazione
    che svolge un ruolo fondamentale sulla scena internazionale nella protezione delle
    vittime di conflittiarmati. Questo regime particolare a favore del CICR ë giustificato
    dall’importanzadi questa organizzazione, che ë il partner principale della Svizzera neI
    settore umanitario, e daI suo legame storico molto saldo con iI nostro Paese e s’iscrive
    nella politica svizzera di Stato ospite condotta daI Consiglio federale.

    Vi invitiamo a pronunciarvi suI progetto di atto e suI rapporto esplicativo.

    La procedura si svolge per via elettronica. Ë possibile ottenere la documentazione re-
    lativa alla consultazione al seguente indirizzo: https://www.fedlex.admin.ch/it/consul-
    tation-procedures/onqoinq.

    Ai sensi della legge sui disabili(LDis; RS 151.3), ci adoperiamo per pubblicare docu-
    menti accessibili anche ai disabili. Vi invitiamo dunque a trasmetterci i vostri pareri in
    forma elettronica(p.f. oltre a una versione PDF anche una versione Word) entro il
    termine indicatoal seguente indirizzo di posta elettronica:

                               dv-dipl-konsl-recht@eda. admin .ch

    Vi preghiamo anche di indicarci una persona di riferimento con i relativi dati di contatto
    a cui rivolgere eventuali domande in merito al vostro parere.

    Per domande ed eventuali informazioni ë volentieri a vostra disposizione la signora
    Emilie Tribolet, giurista, Sezione diritto diplomatico e consolare, Direzione del diritto
    internazionale pubblico DDIP (tel. +41 58 460 52 60 ; emilie.tribolet@eda.admin.ch).

    Distinti saluti

    lgnazio Cassis
    Consigliere federale

                                                                                                 2/2
Teilrevision des Gaststaatgesetz
Révision partielle de la loi sur l’Etat hôte
Revisione parziale della legge sullo Stato ospite

Liste der ständigen Vernehmlassungsadressaten
Liste des destinataires consultés
Elenco dei destinatari della consultazione

Art. 4 Abs. 3 Vernehmlassungsgesetz (SR 172.061)

1.   Kantone / Cantons / Cantoni ............................................................................................... 2
2.   In der Bundesversammlung vertretene politische Parteien / partis politiques
     représentés à l'Assemblée fédérale / partiti rappresentati nell'Assemblea federale . 4
3.   Gesamtschweizerische Dachverbände der Gemeinden, Städte und Berggebiete /
     associations faîtières des communes, des villes et des régions de montagne qui
     œuvrent au niveau national / associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città
     e delle regioni di montagna ................................................................................................. 5
4.   Gesamtschweizerische Dachverbände der Wirtschaft / associations faîtières de
     l'économie qui œuvrent au niveau national / associazioni mantello nazionali
     dell'economia......................................................................................................................... 5
5.   Weitere interessierte Kreise / Autres milieux intéressés / Altre cerchie interessate .. 6

1
1. Kantone / Cantons / Cantoni

 Staatskanzlei des Kantons Zürich             Neumühlequai 10
                                              Postfach
                                              8090 Zürich
                                              staatskanzlei@sk.zh.ch
 Staatskanzlei des Kantons Bern               Postgasse 68
                                              3000 Bern 8
                                              info@sta.be.ch
 Staatskanzlei des Kantons Luzern             Bahnhofstrasse 15
                                              6002 Luzern
                                              staatskanzlei@lu.ch
 Standeskanzlei des Kantons Uri               Rathausplatz 1
                                              6460 Altdorf
                                              ds.la@ur.ch
 Staatskanzlei des Kantons Schwyz             Regierungsgebäude
                                              Bahnhofstrasse 9
                                              Postfach 1260
                                              6431 Schwyz
                                              stk@sz.ch
 Staatskanzlei des Kantons Obwalden           Rathaus
                                              6061 Sarnen
                                              staatskanzlei@ow.ch

 Staatskanzlei des Kantons Nidwalden          Dorfplatz 2
                                              Postfach 1246
                                              6371 Stans
                                              staatskanzlei@nw.ch
 Staatskanzlei des Kantons Glarus             Rathaus
                                              8750 Glarus
                                              staatskanzlei@gl.ch
 Staatskanzlei des Kantons Zug                Seestrasse 2
                                              Regierungsgebäude
                                              am Postplatz
                                              6300 Zug
                                              info@zg.ch
 Chancellerie d'Etat du Canton de Fribourg    Rue des Chanoines 17
                                              1701 Fribourg
                                              chancellerie@fr.ch
 Staatskanzlei des Kantons Solothurn          Rathaus
                                              Barfüssergasse 24
                                              4509 Solothurn
                                              kanzlei@sk.so.ch
 Staatskanzlei des Kantons Basel-Stadt        Marktplatz 9
                                              4001 Basel
                                              staatskanzlei@bs.ch
 Landeskanzlei des Kantons Basel-Landschaft   Regierungsgebäude
                                              Rathausstrasse 2
                                              4410 Liestal
                                              landeskanzlei@bl.ch

2
Staatskanzlei des Kantons Schaffhausen              Beckenstube 7
                                                    8200 Schaffhausen
                                                    staatskanzlei@ktsh.ch;
Kantonskanzlei des Kantons Appenzell Ausserrhoden   Regierungsgebäude
                                                    9102 Herisau
                                                    Kantonskanzlei@ar.ch
Ratskanzlei des Kantons Appenzell Innerrhoden       Marktgasse 2
                                                    9050 Appenzell
                                                    info@rk.ai.ch
Staatskanzlei des Kantons St. Gallen                Regierungsgebäude
                                                    9001 St. Gallen
                                                    info.sk@sg.ch
Standeskanzlei des Kantons Graubünden               Reichsgasse 35
                                                    7001 Chur
                                                    info@gr.ch
Staatskanzlei des Kantons Aargau                    Regierungsgebäude
                                                    5001 Aarau
                                                    staatskanzlei@ag.ch
Staatskanzlei des Kantons Thurgau                   Regierungsgebäude
                                                    Zürcherstrasse 188
                                                    8510 Frauenfeld
                                                    staatskanzlei@tg.ch
Cancelleria dello Stato del Cantone Ticino          Piazza Governo 6
                                                    6501 Bellinzona
                                                    can-scds@ti.ch
Chancellerie d’Etat du Canton de Vaud               Place du Château 4
                                                    1014 Lausanne
                                                    info.chancellerie@vd.ch
Chancellerie d’Etat du Canton du Valais             Planta 3
                                                    1950 Sion
                                                    Chancellerie@admin.vs.ch
Chancellerie d’Etat du Canton de Neuchâtel          Le Château
                                                    Rue de la Collégiale 12
                                                    2000 Neuchâtel
                                                    Secretariat.chancellerie@ne.ch
Chancellerie d’Etat du Canton de Genève             Rue de l'Hôtel-de-Ville 2
                                                    Case postale 3964
                                                    1211 Genève 3
                                                    service-adm.ce@etat.ge.ch
Chancellerie d’Etat du Canton du Jura               2, rue de l’Hôpital
                                                    2800 Delémont
                                                    chancellerie@jura.ch
Konferenz der Kantonsregierungen (KdK)              Sekretariat
Conférence des gouvernements cantonaux (CdC)        Haus der Kantone
Conferenza dei Governi cantonali (CdC)              Speichergasse 6
                                                    Postfach
                                                    3001 Bern
                                                    mail@kdk.ch

3
2. In der Bundesversammlung vertretene politische Parteien / partis politiques représentés à
   l'Assemblée fédérale / partiti rappresentati nell'Assemblea federale

 Die Mitte                                                    Generalsekretariat
 Le Centre                                                    Hirschengraben 9
 Alleanza del Centro                                          Postfach
                                                              3001 Bern
                                                              info@die-mitte.ch
 Eidgenössisch-Demokratische Union EDU                        Postfach
 Union Démocratique Fédérale UDF                              3602 Thun
 Unione Democratica Federale UDF                              info@edu-schweiz.ch

 Ensemble à Gauche EAG                                        Case postale 2070
                                                              1211 Genève 2
                                                              info@eag-ge.ch
 Evangelische Volkspartei der Schweiz EVP                     Nägeligasse 9
 Parti évangélique suisse PEV                                 Postfach
 Partito evangelico svizzero PEV                              3001 Bern
                                                              vernehmlassungen@evppev.ch
 FDP. Die Liberalen                                           Generalsekretariat
 PLR. Les Libéraux-Radicaux                                   Neuengasse 20
 PLR.I Liberali Radicali                                      Postfach
                                                              3001 Bern
                                                              info@fdp.ch
 Grüne Partei der Schweiz GPS                                 Waisenhausplatz 21
 Parti écologiste suisse PES                                  3011 Bern
 Partito ecologista svizzero PES                              gruene@gruene.ch
 Grünliberale Partei Schweiz glp                              Monbijoustrasse 30
 Parti vert’libéral Suisse pvl                                3011 Bern
 Partito verde liberale svizzero pvl                          schweiz@grunliberale.ch
 Lega dei Ticinesi (Lega)                                     Via Monte Boglia 3
                                                              Case postale 4562
                                                              6904 Lugano
                                                              lorenzo.quadri@mattino.ch
 Partei der Arbeit PDA                                        Postfach 8721
 Parti suisse du travail PST                                  8036 Zürich
                                                              pdaz@pda.ch
 Schweizerische Volkspartei SVP                               Generalsekretariat
 Union Démocratique du Centre UDC                             Postfach 8252
 Unione Democratica di Centro UDC                             3001 Bern
                                                              gs@svp.ch
 Sozialdemokratische Partei der Schweiz SPS                   Zentralsekretariat
 Parti socialiste suisse PSS                                  Theaterplatz 4
 Partito socialista svizzero PSS                              Postfach
                                                              3001 Bern
                                                              franziska.tlach@spschweiz.ch;

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3. Gesamtschweizerische Dachverbände der Gemeinden, Städte und Berggebiete /
   associations faîtières des communes, des villes et des régions de montagne qui œuvrent au
   niveau national / associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di
   montagna

 Schweizerischer Gemeindeverband                               Laupenstrasse 35
 Association des Communes Suisses                              3008 Bern
 Associazione dei Comuni Svizzeri                              verband@chgemeinden.ch
 Schweizerischer Städteverband                                 Monbijoustrasse 8
 Union des villes suisses                                      Postfach
 Unione delle città svizzere                                   3001 Bern
                                                               info@staedteverband.ch
 Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete        Seilerstrasse 4
 Groupement suisse pour les régions de montagne                Postfach
 Gruppo svizzero per le regioni di montagna                    3001 Bern
                                                               info@sab.ch

4. Gesamtschweizerische Dachverbände der Wirtschaft / associations faîtières de l'économie
   qui œuvrent au niveau national / associazioni mantello nazionali dell'economia

 economiesuisse                                                Hegibachstrasse 47
 Verband der Schweizer Unternehmen                             Postfach
 Fédération des entreprises suisses                            8032 Zürich
 Federazione delle imprese svizzere                            info@economiesuisse.ch ;
 Swiss business federation                                     bern@economiesuisse.ch ;
                                                               sandra.spieser@economiesuisse.c
                                                               h
 Schweizerischer Gewerbeverband (SGV)                          Schwarztorstrasse 26
 Union suisse des arts et métiers (USAM)                       Postfach
 Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM)                  3001 Bern
                                                               info@sgv-usam.ch
 Schweizerischer Arbeitgeberverband                            Hegibachstrasse 47
 Union patronale suisse                                        Postfach
 Unione svizzera degli imprenditori                            8032 Zürich
                                                               verband@arbeitgeber.ch

 Schweiz. Bauernverband (SBV)                                  Laurstrasse 10
 Union suisse des paysans (USP)                                5201 Brugg
 Unione svizzera dei contadini (USC)                           info@sbv-usp.ch
 Schweizerische Bankiervereinigung (SBV)                       Postfach 4182
 Association suisse des banquiers (ASB)                        4002 Basel
 Associazione svizzera dei banchieri (ASB)                     office@sba.ch
 Swiss Bankers Association
 Schweiz. Gewerkschaftsbund (SGB)                              Monbijoustrasse 61
 Union syndicale suisse (USS)                                  Postfach
 Unione sindacale svizzera (USS)                               3000 Bern 23
                                                               info@sgb.ch

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Kaufmännischer Verband Schweiz                                  Hans-Huber-Strasse 4
 Société suisse des employés de commerce                         Postfach 1853
 Società svizzera degli impiegati di commercio                   8027 Zürich
                                                                 politik@kfmv.ch
 Travail.Suisse                                                  Hopfenweg 21
                                                                 Postfach 5775
                                                                 3001 Bern
                                                                 info@travailsuisse.ch

5. Weitere interessierte Kreise / Autres milieux intéressés / Altre cerchie interessate

 VVAK Schweizerische Vereinigung der                             Kapellenstrasse 14
 Verbandsausgleichskassen                                        Postfach
 ACCP Association suisse des caisses de compensation             3001 Bern
 professionnelles                                                info@vvak.ch
 SODK Konferenz der kantonalen Sozialdirektorinnen und           Speichergasse 6
 Sozialdirektoren                                                Postfach
 CDAS Conférence des directrices et directeurs cantonaux         3001 Bern 7
 des affaires sociales                                           office@sodk.ch
 CDOS Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali
 delle opere sociali
 Sicherheitsfonds BVG                                            Postfach 1023
 Fonds de garantie LPP                                           3000 Bern 14
 Fondo di garanzia LPP                                           Info@sfbvg.ch

 Stiftung Auffangeinrichtung BVG                                 Weststrasse 50
 Fondation institution supplétive LPP                            8003 Zürich
 Fondazione istiuto collettore LPP                               sekretariat@aeis.ch

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