(Revisione) Mini-IRES L'agevolazione ed il suo ambito di applicazione - Avv. Giorgio Bonanno - ODCEC ...
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(Revisione) Mini-IRES L’agevolazione ed il suo ambito di applicazione Avv. Giorgio Bonanno
Tassazione agevolata per utili reinvestiti…com’era
Tassazione agevolata per utili reinvestiti Meccanismo applicativo A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, è introdotto un regime di tassazione agevolata del reddito in presenza di utili reinvestiti per l’acquisizione di beni materiali Oggetto strumentali e per l’incremento dell’occupazione. L’agevolazione consiste in una riduzione di 9 punti percentuali dell’aliquota d’imposta - Aliquota IRES ridotta dal 24% al 15% (l’agevolazione si applica anche alle imprese soggette ad IRPEF in contabilità ordinaria). L’aliquota ridotta è applicata sulla parte di reddito complessivo netto dichiarato corrispondente agli utili del Modalità di periodo d’imposta precedente, accantonati a riserve diverse da quelle non disponibili, al netto delle calcolo riduzioni di patrimonio netto con attribuzione a qualsiasi titolo ai soci, nei limiti dell’importo corrispondente alla somma di (i) investimenti effettuati in beni materiali strumentali nuovi (ex art. 102 del TUIR), e (ii) costo del personale dipendente, assunto con contratto a tempo determinato o indeterminato. L’agevolazione consente di assoggettare ad aliquota IRES ridotta la parte di reddito complessivo corrispondente al minore tra: l’ammontare degli utili accantonati a riserve disponibili; la somma tra l’ammontare dell’incremento degli investimenti in beni strumentali nuovi e dell’incremento occupazionale. La restante parte del reddito è assoggettata all’aliquota ordinaria.
Tassazione agevolata per utili reinvestiti Meccanismo applicativo Nonostante la disposizione faccia riferimento alla “somma” degli investimenti e del costo del personale «Somma» e non rilevante, si ritiene che la stessa non deve essere intesa come una “somma algebrica”, potendo quindi uno «somma algebrica» dei due valori essere anche negativo (ad esempio, se si realizzano elevati investimenti e contestualmente riduzioni del personale, o al contrario disinvestimenti ma aumenti del costo del personale), in tal caso: il valore negativo di un parametro dovrebbe essere computato come zero e non ridurre il valore dell’altro parametro; l’agevolazione dovrebbe spettare anche nel caso in cui anche solo uno dei due parametri è positivo. Per consentire l’effettività dell’agevolazione anche in caso di incapienza del reddito imponibile o in presenza Riporto e di perdite fiscali, per gli esercizi nei quali la società non riuscirebbe a beneficiare dell’agevolazione, è cumulabilità previsto un meccanismo di riporto delle eccedenze di utili, di investimenti e di costo del personale. L’agevolazione è cumulabile con gli altri benefici fiscali eventualmente concessi alle imprese, ad eccezione di quelli che prevedono regimi forfetari di determinazione del reddito.
Tassazione agevolata per utili reinvestiti Meccanismo applicativo Non possono beneficiare dell’agevolazione: Esclusioni le persone fisiche esercenti attività di lavoro autonomo, in forma individuale o associata; i soggetti che determinano il reddito secondo i regimi forfetari.
Tassazione agevolata per utili reinvestiti Meccanismo applicativo Quota del reddito complessivo netto su cui applicare Reddito agevolabile l’aliquota IRES ridotta pari al 15% Utile accantonato a Incrementi rilevanti riserva disponibile Minore tra Incremento investimenti in beni Incremento materiali strumentali occupazionale nuovi Sommatoria tra Incremento del numero Quota di ammortamento Minore tra Incremento del costo Non spetta incremento NO medio di lavoratori tra il fiscalmente rilevante dei complessivo non occupazionale 30/09/2018 ed il beni materiali nuovi ammortizzato 31/12/2019 Costo non Costo non SI ammortizzato al ammortizzato al 31/12/2018 Differenziale tra 31/12/2019 Incremento complessivo del costo del personale Costo non ammortizzato al 31/12/2018 Costo beni ammortizzabili al 31/12/2018 [B.9 e B.14] - - Fondo amm.to dedotto al 31/12/2018 Quote amm.to dedotte nel 2019 relative ai beni rilevati al 31/12/2018 + Costo del personale Incremento costo del Investimenti in beni strumentali nuovi 2019 neoassunto dopo il personale complessivo 30/09/2018 Minore tra [2019 - 2018]
Tassazione agevolata per utili reinvestiti Utili accantonati a riserva disponibile Il reddito complessivo è assoggettato all’aliquota agevolata soltanto per la parte corrispondente agli utili: Premessa del periodo d’imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione; conseguiti nell’esercizio di attività commerciali; accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili. Non rilevano i conferimenti in denaro (a differenza dell’ACE). Considerato che, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, il primo periodo d’imposta agevolato è il 2019, per tale esercizio occorre avere riguardo agli utili del 2018 non distribuiti ma accantonati a riserve disponibili. Per il 2019 l’agevolazione non spetta: nel caso in cui non sussista alcun utile 2018; nel caso in cui l’utile 2018 esiste ma è stato distribuito.
Tassazione agevolata per utili reinvestiti Utili accantonati a riserva disponibile (invariato) Si considerano riserve di utili non disponibili (quindi non rilevanti ai fini della determinazione del beneficio) le Riserve disponibili riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ai sensi dell’art. 2433 c.c. (i.e., derivanti da processi di valutazione). Rilevano gli utili realizzati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2018 e accantonati a riserva Accantonamento utili (ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili), al netto delle riduzioni del patrimonio netto con agevolabili attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti. Gli accantonamenti a riserva degli utili dovrebbero rilevare a partire dall’inizio dell’esercizio in cui le riserve stesse si sono formate per effetto della delibera di destinazione a riserva dell’utile.
Tassazione agevolata per utili reinvestiti Incremento dei beni materiali strumentali Rilevano gli investimenti effettuati in beni materiali strumentali nuovi di cui all’art. 102 del TUIR. Ambito oggettivo Strumentalità Requisiti dei beni Novità Territorialità Per investimento si intende: Nozione di investimento la realizzazione di nuovi impianti nel territorio dello Stato; il completamento di opere sospese; l’ampliamento, la riattivazione, l’ammodernamento di impianti esistenti; l’acquisto di beni strumentali materiali nuovi, anche mediante contratti di locazione finanziaria, destinati a strutture situate nel territorio dello Stato. Modalità di Dovrebbero rilevare: effettuazione l’acquisto a titolo derivativo (acquisto da terzi); investimenti l’acquisizione mediante leasing; la costruzione in appalto; la costruzione in economia da parte del soggetto utilizzatore.
Tassazione agevolata per utili reinvestiti Incremento dei beni materiali strumentali Sono espressamente esclusi dall’agevolazione (e dal calcolo incrementale): Beni esclusi gli immobili (i.e., i terreni ed fabbricati); i veicoli di cui all’art. 164, co. 1, lett. b-bis), del TUIR, vale a dire i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta. Sono esclusi dall’agevolazione anche gli investimenti in beni immateriali. È rilevante l’effettiva immissione del bene nel ciclo produttivo. Entrata in funzione
Tassazione agevolata per utili reinvestiti Costo del personale dipendente Rileva il costo del personale, per ciascun periodo d’imposta, assunto con contratto di lavoro a tempo Personale dipendente determinato e indeterminato. Il personale deve essere destinato per la maggior parte del periodo d’imposta a strutture produttive Territorialità localizzate nel territorio dello Stato. Il calcolo incrementale deve quindi essere effettuato con riferimento al costo del personale impiegato per la maggior parte del periodo d’imposta presso strutture produttive localizzate nel territorio dello Stato. Il costo del personale dipendente rileva, Costo del personale rilevante a condizione che si verifichi l’incremento del numero complessivo medio dei lavoratori dipendenti impiegati nell’esercizio di attività commerciali rispetto al numero dei lavoratori dipendenti assunti al 30.9.2018; nel limite dell’incremento complessivo del costo del personale classificabile nelle voci B.9 e B.14 di Conto economico rispetto a quello del periodo d’imposta in corso al 31.12.2018 (incremento da considerarsi al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto).
Tassazione agevolata per utili reinvestiti Riporto delle eccedenze Eccedenza dei parametri La parte eccedente risultante dalla differenza tra il reddito agevolabile (i.e., il minor valore tra l’utile rispetto al reddito accantonato a riserva disponibile e gli incrementi rilevanti) ed il reddito complessivo netto dichiarato è complessivo computata in aumento degli incrementi rilevanti dell’esercizio successivo. Reddito agevolabile [minore tra "utile accantonato a riserva disponibile " e "incrementi rilevanti" ] 900.000,00 (ipotesi) Reddito complessivo netto dichiarato 800.000,00 Eccedenza riportabile 100.000,00 Il reddito imponibile è superiore ad almeno uno dei due parametri e la somma di investimenti rilevanti e costo Eccedenza di investimenti del personale dipendente, che eccede il parametro relativo agli utili rilevanti, è computata in aumento degli e costo del personale incrementi rilevanti degli esercizi successivi. Incrementi rilevanti 1.100.000,00 (ipotesi) Utile accantonato a riserva disponibile 1.000.000,00 Eccedenza riportabile 100.000,00 Il reddito imponibile è superiore ad almeno uno dei due parametri e gli utili rilevanti, che eccedono la somma Eccedenza di utili di investimenti rilevanti e costo del personale dipendente, sono computati in aumento negli esercizi successivi. Utile accantonato a riserva disponibile 1.000.000,00 Incrementi rilevanti 750.000,00 Eccedenza riportabile 250.000,00
Tassazione agevolata per utili reinvestiti…com’è
Tassazione agevolata per utili reinvestiti Profili definitori e comparativi «[…] il reddito d’impresa dichiarato dalle società […] fino a concorrenza dell’importo Art. 2, c. 1, D.L. 34/2019 corrispondente agli utili di esercizio accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell’incremento del patrimonio netto, è assoggettato all’aliquota […] ridotta di 4 punti percentuali […]» La «nuova» Mini-IRES pur essendo volta ad incentivare il mantenimento degli utili nell’impresa, Cosa è cambiato svincola il beneficio dell’effettuazione dei c.d. «investimenti meritevoli» (ovvero gli investimenti incrementali in beni strumentali nuovi ed in nuova occupazione). Meccanismo più semplice e di natura forfetaria Restrizione del beneficio: dal 15% al 20% (a regime)
Tassazione agevolata per utili reinvestiti Ambito soggettivo Possono accedere al beneficio i soggetti IRES, ma anche i soggetti IRPEF, con riferimento al Chi può accedere reddito d’impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle società in regime di contabilità ordinaria. Non possono beneficiare dell’agevolazione: Esclusioni le persone fisiche esercenti attività di lavoro autonomo, in forma individuale o associata; i soggetti che determinano il reddito secondo i regimi forfetari. Rientrano anche intermediari finanziari soggetti all’addizionale IRES, tuttavia l’art. 2, c.1, del D.L. Intermediari finanziari 34/2019 prevede che tali soggetti devono effettuare un incremento dell’aliquota dell’addizionale IRES esattamente corrispondente alla riduzione fruita sull’aliquota IRES ordinaria.
Tassazione agevolata per utili reinvestiti Meccanismo applicativo Si sostituisce l’agevolazione prevista dei commi da 28 a 34 della Legge di Stabilità 2019 (c.d. mini-IRES) con un nuovo incentivo volto ad individuare una modalità di tassazione agevolata IRES sugli utili Oggetto distribuiti prevista dall’art. 2 del D.L. n. 34/2019 («Decreto Crescita»), convertito con modificazioni dalla L. n. 58/2019. I primi utili d’esercizio rilevanti sono gli utili 2018 accantonati a riserva disponibile nel 2019. E’ correlata al solo reimpiego degli utili La norma stabilisce che l’IRES (con aliquota attualmente pari al 24%) è applicata sul reddito d’impresa Modalità di dichiarato, fino a concorrenza dell’importo corrispondente agli utili di esercizio accantonato a riserve calcolo diverse da quelle di utili disponibili, nei limiti dell’incremento di patrimonio netto, in misura pari al: 22,5%, per l’anno 2019 (ogni 100.000 Euro di utile di esercizio relativo al 2018, accantonato a riserva, determina potenzialmente un risparmio fiscali in termini di minore IRES pari ad Euro 1.500); 21,5%, per il 2020; 21%, per il 2021; 20,5%, per il 2022; 20% dal 2023 a regime. E’ prevista l’applicazione, dunque, di una aliquota ridotta sugli utili reinvestiti, a prescindere dalla destinazione specifica degli stessi all’interno dell’organizzazione aziendale.
Tassazione agevolata per utili reinvestiti Meccanismo applicativo Il calcolo si effettua «per masse», cumulando, vale a dire, gli utili destinati a riserva (ad esempio, per il Modalità di 2019 ed il 2020) e confrontando l’importo con l’incremento di patrimonio netto. Quest’ultimo si misura, sia nel calcolo dato finale che in quello del 2018, senza considerare il risultato di esercizio (utile o perdita che sia) e nettando il dato finale della sommatoria degli utili accantonati a riserva già agevolati in precedenti esercizi. Il beneficio spetta, dunque, per un importo pari agli utili di esercizio accantonati a riserve, diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell’«incremento di patrimonio netto» registrato al termine dell’esercizio di riferimento rispetto al patrimonio netto esistente al termine dell’esercizio precedente a quello di avvio dell’incentivo (i.e., il 2018 nella generalità dei casi). Ad esempio: se il reddito imponibile del 2019 (modello Redditi 2020) è pari a 500.000 Euro e l’utile del 2018 destinato a riserva disponibile (assemblea di aprile 2019) è pari a 300.000 Euro (con un incremento di patrimonio netto di eguale ammontare), l’IRES si applica con le seguenti due aliquote: 300.000 Euro al 22,5% e 200.000 Euro al 24%. Si tratta di un meccanismo di tipo forfetario (e semplificatorio) che lavora “per masse” e che consente la computabilità degli utili accantonati soltanto nella misura in cui, rispetto al dato del 2018, si è verificato un incremento patrimoniale, prescindendo completamente dalle cause che hanno determinato la movimentazione del patrimonio netto (legate a fenomeni di relazioni coi soci –apporti o distribuzioni – o a fenomeni contabili, quali ad esempio, la correzione di errori materiali rilevati direttamente a patrimonio netto etc.).
Tassazione agevolata per utili reinvestiti Utili accantonati a riserva disponibile Si considerano riserve di utili non disponibili (quindi non rilevanti ai fini della determinazione Riserve del beneficio) le riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ai sensi disponibili dell’art. 2433 c.c. (i.e., derivanti da processi di valutazione: riserva da utili su cambi, riserva da valutazione della partecipazione con il metodo del patrimonio netto, riserva da rivalutazione straordinaria dei beni, riserva da fair value, ex D.lgs. n. 38/2005). A differenza di quanto veniva previsto ai fini ACE dal DM 3 agosto 2017, la norma non menziona le riserve formate con utili realmente conseguiti che, per disposizioni di legge, sono o divengono non distribuibili, né utilizzabili ad aumento del capitale sociale né a copertura di perdite. Fermo restando che l’articolo 2, comma 8, del D.L. 34/2019 dispone che con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze siano adottate disposizioni di coordinamento e di attuazione della misura, dovrebbero rientrare nell’ambito agevolativo anche gli utili accantonati a una riserva disponibile, ma vincolati per l’acquisto di azioni proprie. Allo stesso modo, in analogia a quanto previsto con riferimento all’ACE, dovrebbero rilevare non solo gli utili formalmente accantonati a riserva, ma anche quelli riportati a nuovo oppure imputati a copertura di perdite. Anche in questo caso, coerentemente con la ratio dell’agevolazione, si realizzerebbe un mantenimento degli utili prodotti all’interno dell’impresa (cfr. circolare Assonime n. 17/2012).
Tassazione agevolata per utili reinvestiti Utili accantonati a riserva disponibile Rilevano gli utili realizzati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2018 e Accantonamento accantonati a riserva (ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili), al netto delle utili agevolabili riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti. Gli accantonamenti a riserva degli utili dovrebbero rilevare a partire dall’inizio dell’esercizio in cui le riserve stesse si sono formate per effetto della delibera di destinazione a riserva dell’utile.
Tassazione agevolata per utili reinvestiti Riporto delle eccedenze Ai fini della determinazione dell’importo da assoggettare ad aliquota ridotta, la combinazione tra utile e Riporto delle reddito potrebbe non essere pienamente efficiente: ciò si verifica quando il reddito è inferiore all’importo eccedenze dell’utile rilevante. Per tale motivo, al fine di salvaguardare l’effettivo reimpiego degli utili accantonati a riserve è previsto un meccanismo di riporto dell’eventuale eccedenza di utili. L’eccedenza di utili rispetto al limite di patrimonio netto può divenire potenzialmente “agevolabile” negli esercizi successivi se e nella misura in cui si registra un sufficiente incremento di patrimonio netto, vale a dire qualora l’importo cumulato dei utili a riserva diventi inferiore all’incremento patrimoniale. Se l’utile destinato a riserva (nei limiti del patrimonio netto) supera il reddito, tutto l’imponibile sconta l’aliquota agevolata e l’eccedenza non utilizzata è riportata a nuovo. Ad esempio: 2019 – Utili a riserva pari ad Euro 600.000; Imponibile pari ad Euro 500.000, integralmente soggetto al 22,5%; Importo di Euro 100.000 si aggiunge al reddito agevolabile dell’esercizio successivo (dato a sua volta dagli utili portati a riserva nel 2019 e nel 2020 nei limiti dell’incremento patrimoniale netto del periodo 2020-2018.
Consolidato fiscale e Trasparenza
Tassazione agevolata per utili reinvestiti Consolidato e Trasparenza fiscale Per le società e per gli enti che optano per il consolidato nazionale, il reddito agevolabile Consolidato fiscale (=l’importo su cui spetta l’aliquota ridotta), determinato da ciascuna entità partecipante, è utilizzato dalla società o ente controllante, ai fini della liquidazione dell’imposta dovuta, nei limiti dell’imponibile consolidato al netto delle perdite computate in diminuzione. La controllante può beneficiare dell’aliquota ridotta sul reddito complessivo netto del gruppo, considerando gli importi agevolati determinati dalle singole entità. In caso di incapienza parziale del reddito complessivo globale netto (anche a causa di perdite fiscali di periodo o pregresse di una o più società partecipanti) anche l’utilizzo del reddito agevolabile è parziale; in tal caso, l’imputazione (e la remunerazione) dell’utilizzo tra le singole società apportanti dovrebbe essere regolata sulla base del criterio indicato nel regolamento adottato (ad esempio, quello proporzionale, cronologico, di valore o combinazioni di questi). L’apporto non utilizzato genera una “eccedenza reddituale (consolidata)”, ri-attribuita secondo gli accordi di gruppo e riportabile in avanti dalla entità partecipante, che ne ha creato i presupposti, da utilizzare per agevolare il reddito complessivo globale dei periodi d’imposta successivi, cumulandosi di volta in volta con l’importo agevolato di competenza. La remunerazione della eccedenza in questione può essere già liquidata in sede di apporto, salvi conguagli, oppure rinviata al momento dell’utilizzo effettivo, in base alle scelte fatte nel regolamento del consolidato. Venuto meno il regime, in assenza di indicazioni specifiche, l’eccedenza reddituale non utilizzata può essere mantenuta dalla società consolidante anziché restituita, in tutto o in parte, alle società che l’hanno generata.
Tassazione agevolata per utili reinvestiti Consolidato e Trasparenza fiscale L’importo su cui spetta l’applicazione dell’aliquota ridotta, determinato dalla società partecipata, Trasparenza è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli fiscale utili. La quota attribuita non utilizzata dal socio è computata in aumento dell’importo su cui spetta l’aliquota ridotta dell’esercizio successivo.
Cumulabilità
Tassazione agevolata per utili reinvestiti Cumulabilità con altre agevolazioni L’agevolazione non è cumulabile con: Regimi forfetari - Esclusione il regime “forfetario”; il regime di Tonnage tax; il regime di determinazione del reddito su base catastale. L’agevolazione spetta anche relativamente ad investimenti che usufruiscono della Super e iper- maggiorazione a titolo di: ammortamento super-ammortamento; iper-ammortamento, compresa la proroga prevista dalla stessa Legge di Bilancio.
Fine
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