Relazione sullo Stato di diritto in Austria - Filodiritto
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Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Relazione sullo Stato di diritto in Austria 27 Settembre 2021 Armin Kapeller Abstract Ai fini del riconoscimento della “Rechtsstaatlichkeit”, l’indipendenza della magistratura (giudicante, ma anche requirente), è di fondamentale importanza. Cosí pure lo sono risorse finanziarie sufficienti per un “funzionamento” adeguato della giustizia, specie in un periodo di tempo, in cui è in atto una “ristrutturazione” dovuta all’introduzione (e al completamento) della digitalizzazione anche nel settore giudiziario. Indispensabile è pure la predisposizione di “strumenti” atti a prevenire e a reprimere la corruzione nella vita pubblica. Altrettanto indispensabile è la garanzia delle libertà di opinione e di stampa, essenziali per uno Stato democratico. Introduzione Alcune settimane fa, la Commissione UE ha pubblicato una relazione contenente osservazioni (e sollecitazioni) sulla Rechtsstaatlichkeit in Austria. Di seguito riporteremo i dati più significativi, che sono emersi dalla suddetta relazione, con particolare riferimento alla giurisdizione ordinaria, partendo dall’indipendenza della magistratura, qual è percepita dai cittadini. L’“Unabhängigkeit der Justiz wird als sehr hoch wahrgenommen”. Quest’è la conclusione, alla quale è pervenuta la relazione di cui sopra. Infatti, questo giudizio è stato formulato dall’83% delle persone fisiche in Austria e dal 78% dei titolari di imprese; è rimasto, praticamente, inalterato nel passato quinquennio, come hanno confermato indagini demoscopiche. Riformare la strutturazione delle “Staatsanwaltschaften” Meno brillanti sono stati i giudizi sull’attività dei PM. Le “Staatsanwaltschaften” sono strutturate gerarchicamente e al ministro della Giustizia competono ampi poteri di intervento sui PM. Per questo motivo, le richieste per l’istituzione di un “unabhängigen Bundesstaatsanwaltschaft” (Procura federale indipendente), negli ultimi, anni sono diventate sempre più frequenti ed è stato formato un gruppo di lavoro (composto da rappresentanti della giustizia e da tecnici), con il compito di elaborare un progetto di riforma entro il 1° semestre del 2022. L’attuale strutturazione delle “Staatsanwaltschaften” è soggetta a critiche, particolarmente a causa delle cosiddette “Berichtspflichten” (obbligo di relazionare ai superiori) e del potere del ministro della Giustizia, “Weisungen zu erteilen” (impartire direttive, che possono arrivare all’”imposizione” di non procedere in determinati casi).
Il nuovo “Bundesstaatsanwalt” dovrebbe essere indipendente da qualsiasi “influenza” (“von jeglicher politischen Einflussnahme”), sia da parte del potere esecutivo, che da parte di quello esecutivo. Dovrebbe essere salvaguardata anche l’indipendenza delle procure della Repubblica secondo standard europei. Abolire le “Berichtspflichten” e, in parte, le “Weisungen”? I PM chiedono, in particolare, l’abolizione delle “Berichtspflichten”, sia perché “sottraggono” tempo prezioso, che, altrimenti, può essere dedicato al lavoro di indagine, sia perchè quest’obbligo viene percepito dai PM come uno “svilimento” della loro funzione. Recentemente, il ministro della Giustizia avrebbe impartito la “Weisung”, che all’interrogatorio di un noto esponente politico, deve procedere non un PM, ma un giudice. Ma questa cosa sarebbe meglio non scriverla; la suscettibilità di certi signori e signore può essere enorme. È però anche da notare che, recentemente, su iniziativa del ministro della Giustizia, è stato revocato un provvedimento della Procura generale di Vienna, in base al quale, le sotto-ordinate procure della Repubblica avrebbero avuto l’obbligo di relazionare alla suddetta Procura generale, giorni prima dell’adozione “wichtiger Verfahrensschritte” (in parole semplici, prima di ogni provvedimento di una certa rilevanza). È da osservare comunque, che il numero delle “Weisungen”, impartite dal ministro della Giustizia in relazione a determinati procedimenti penali, è diminuito notevolmente negli ultimi anni. Per esempio, nel 2020 erano state 22 e nel 1° semestre del 2021, 8. Nomina dei giudici Novità sono in vista pure per quanto concerne la nomina di giudici e PM. Verrà introdotta la “gerichtliche Überprüfbarkeit der Bestellungsverfaren”, vale a dire, l’ammissibilità di ricorso. Nella suddetta relazione vengono “Bedenken geäußert” per quanto concerne la nomina dei giudici delle giurisdizioni amministrative, “appannaggio” del potere esecutivo. Ciò è in contrasto con dettami della Costituzione federale, come ha osservato la Corte suprema (OGH), ma la Corte costituzionale ha ritenuto la “Verfassungskonformität” (conformità alla Costituzione federale), richiamandosi…. a una “langjährigen historischen Tradition”… Nel 2020, la dotazione finanziaria degli uffici giurisdizionali (ordinari) e delle procure della Repubblica, è stata aumentata; inoltre sono state aumentate le “Planstellen” (organici) per giudici, PM e personale amministrativo. Ciò nonostante, il numero del personale amministrativo presso la giurisdizione ordinaria, è ancora insufficiente (è pari a 0,25 per ogni giudice), mentre presso il “Bundesverwaltungsgericht”, abbiamo 1,6 impiegati amministrativi per ogni giudice. Criticato è stato pure l’ammontare delle “Gerichtsgebühren” (diritti di segreteria ecc.), che sarebbero talmente esose, da costituire – per i meno abbienti – una “Zugangshürde zur Justiz” (rendere difficile adire la giurisdizione); questo vale in particolare per i cosiddetti Privatklageverfahren e i procedimenti di esecuzione. Le “Gerichtsgebühren” per i procedimenti civili, verranno ridotte e sarà eliminato il “Fehlen einer Obergrenze für Gebühren in Fällen mit hohem Streitwert”.
Nella relazione sulla “Rechtsstaatlichkeit in Österreich”, non è passato inosservato il fatto, che i giudici della giurisdizione ordinaria, prima dell’immissione nelle funzioni, devono avere superato un concorso dopo aver fatto un tirocinio di 4 anni, mentre per la nomina dei giudici amministrativi bastano “fünf Jahre jurisrischer Berufserfahrung”. La “Grundausbildung” dei giudici amministrativi non è (tuttora) disciplinata dalla legge e per questo motivo, è stata avvertita l’esigenza di ovviare a questo “vuoto normativo”, che dura da troppi anni. Ulteriori progressi nella digitalizzazione Già adesso il livello di digitalizzazione della Giustizia è alto, ma la “vollständige Digitalisierung der Aktenführung”, non è stata ancora raggiunta. A tal fine è stato predisposto il progetto “Justiz 3.0” . Comunque, già adesso, i procedimenti presso 56 uffici giudiziari, 9 procure della Repubblica e presso la Corte Suprema, sono “vollständig digitalisiert”: A decorrere dalla metà del 2023, si avrà la “vollständige Digitalisierung di tutti i nuovi procedimenti civili. La digitalizzazione consentirà pure un “monitoraggio” dell’attività di giudici e dipendenti amministrativi. Quali sono – già adesso – i “tempi medi” della giustizia in materia di controversie commerciali? Non superano – sin dal 2018 – 138 giorni, vale dire, che la definizione di questi procedimenti è inferiore a 5 mesi. Corruzione: problemi ancora irrisolti Per quanto concerne la repressione della corruzione, oltre alla “Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft - WKSt”, vi sono altri uffici, che hanno competenza in materia di “Korruptionsbekämpfung”. Secondo “Transparency International”, l’Austria si classifica al 5° posto nell’ambito dell’UE e al 15.mo su scala mondiale. Dal gennaio 2019 è in atto un “Aktionsplan” (piano d’azione), che costituisce la concretizzazione della cosiddetta Nationalen Anti-Korruptionsstrategie. Si tende ad assicurare integrità e trasparenza della PA, della politica e del settore economico. Ultimamente, la “Wirtschafts-und Korruptionsstaatsanwaltschaft” ha iniziato procedimenti anche contro alti esponenti della politica, che hanno reagito con azioni di delegittimazione della magistratura e della WKSt in particolare. È ovvio, che “sparate” del genere danneggino il prestigio della “Justiz”. Sopra abbiamo già accennato al fatto, che la cosiddetta Berichtspflicht, viene percepita molto negativamente da coloro, che lavorano presso la WKSt. Nel 40 % dei casi di competenza di questa Procura, vi è obbligo di “Berichterstattung” e il numero dei “Berichte” è aumentato notevolmente negli ultimi anni (1.100 nel 2017, 1957 nel 2018 e 2299 nel 2019). Il controllo sul finanziamento dei partiti è affidato, in Austria, alla Corte dei conti, le cui competenze sono però, attualmente, limitate a un semplice riesame della contabilità presentata dai singoli partiti. Da tempo, si chiede, che al “Rechnungshof” venga conferita la competenza “einer umfassenden Prüfungsbefugnis” e che venga investito pure di “Untersuchungs- und Sanktionsbefugnis”. Altro “neo” riscontrato nella suddetta relazione, è il fatto che – allo stato – sussistono soltanto pochi “strumenti” “zur wirksamen Einschränkung von Integritätsrisiken für Parlamentsmitglieder”.
I deputati sono esenti dall’”Offenlegung” del loro patrimonio, dei debiti, delle partecipazioni societarie, dei loro investimenti. È ben vero, che alcuni deputati, volontariamente, procedono all’”Offenlegung”, ma non vi è alcuna possibilità di verificarne veridicità e completezza, come sarebbe necessario. Inoltre va notato, che, sia i deputati al “Nationalrat”, che al “Bundesrat”, possono svolgere anche un’ altra attività oppure esercitare funzione direttiva in imprese o far parte di consigli di sorveglianza di società commerciali. Una raccomandazione – del GRECO – per ovviare a questo stato di cose, non è stata ancora tradotta in pratica. Anche il cosiddetto Lobbygesetz dovrebbe essere riformato, perché le informazioni risultanti dal “Lobbyregister” sono poche e i contatti tra iscritti a questo registro e terzi, non devono, di norma, essere resi pubblici. La legislazione austriaca – sul punto – è lontana da standards internazionali. Effetti positivi ha avuto l’introduzione (nel 2013), del cosiddetto Whistleblower-Tool (che consente la denuncia anonima di reati di corruzione). Sino a tutto il 31.12.2020, sono state registrate, presso la WKSt, 10.945 denunce. Il 40% delle stesse ha riguardato asseriti reati non di competenza della WKSt. Libertà di informazione e accesso alle informazione: inserzioni pubblicitarie governative La libertà di opinione e l’obbligo delle autorità statali a consentire l’accesso alle informazioni , è sancito dalla Costituzione federale, ma incontra ostacoli, non certo lievi, a causa del cosiddetto “Amtsgeheimnis”. È comunque riconosciuto ai giornalisti il diritto, di non rivelare le fonti delle loro informazioni. Per la stampa periodica vigono norme intese ad assicurare la trasparenza con riferimento alla proprietà degli editori. Costituiscono poi un problema le inserzioni pubblicitarie disposte da autorità governative (nell’ammontare di circa 223.000 Euro nel 2020). È ovvio, che il “conferimento” di questi “Werbeaufträge” possa creare dipendenza e influire sull’obiettività dei media “favoriti”. È necessaria una riforma del “Medientransparenzgesetz” del 2012. Dato che ultimamente giornalisti e fotoreporters sono stati oggetto di atti intimidatori (via Internet) e di azioni intese a impedire agli stessi l’esercizio dell’attività professionale, sono allo studio misure per tutelare meglio queste categorie di professionisti. Proprio in relazione a provvedimenti adottati dall’esecutivo per far fronte all’epidemia COVID 19, si è rivelata, ancora una volta, l’importanza fondamentale della Corte costituzionale, che ha annullato non poche “Verfügungen” (dell’attuale compagine governativa) in contrasto con diritti fondamentali delle persone. TAG: Stato di diritto, Austria, Libertà di stampa, magistratura, corruzione Avvertenza La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171- ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre
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