Regularatory Sandbox : Definizione - Lumsa

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Regularatory Sandbox : Definizione - Lumsa
Regularatory Sandbox : Definizione

   “Regulatory Sandbox” un regime normativo transitorio che deroga, entro certi limiti,
   alle ordinarie regole che disciplinano una determinata attività, volto a favorire lo
   sviluppo imprenditoriale di nuove iniziative, specialmente nel settore fintech, per poter
   sperimentare, su scala ridotta e per un periodo di tempo limitato, nuove tecnologie
   applicate a servizi e attività regolamentate. Le imprese, decorso il termine della
   sperimentazione e a fronte di riscontri positivi della stessa, devono procedere con
   l’ordinario processo autorizzativo presso le competenti autorità di vigilanza per poter
   proseguire nella prestazione delle attività.
Regularatory Sandbox & FINTECH

   In Italia la Fintech Regulatory Sandbox è stata introdotta con il Decreto
   Crescita (D.l. 34 del 2019, convertito con l. n. 58 del 2019) che ha incaricato
   il MEF di adottare, sentite le autorità di vigilanza (Banca d’Italia, Consob ed
   IVASS) la regolamentazione necessaria a definire le condizioni e le modalità di
   svolgimento di una sperimentazione relativa alle “attività di tecno-finanza
   (Fintech)” volte al perseguimento dell’innovazione di servizi e di prodotti nei
   settori finanziario, bancario e assicurativo mediante nuove tecnologie digitali,
   quali l’intelligenza artificiale (AI) e la distributed ledged tecnhology (DLT).
Regularatory Sandbox & FINTECH Case History
Normativa Europea FINTECH

 -   Il 17 maggio 2017 il Parlamento Europeo ha approvato una Risoluzione sul FinTech
     mediante la quale, dichiarando di accogliere "favorevolmente i nuovi sviluppi nel settore della
     tecnologia finanziaria", ha invitato la Commissione Europea a elaborare un piano d'azione
     globale in materia di FinTech nel quadro delle sue strategie per l'Unione dei mercati dei
     capitali e per il Mercato unico digitale;
 -   l'8 marzo 2018 la Commissione europea aveva presentato un Piano d'azione sul FinTech,
     parte della strategia per un mercato unico digitale, con il quale mira a creare le condizioni per
     rendere l'Europa "un polo mondiale per le tecnologie finanziarie", a vantaggio di
     imprese e investitori;
 -   Elemento qualificante del piano è il regolamento per le piattaforme di crowdfunding che
     intendono raccogliere fondi su base transfrontaliera, per consentire ai gestori di richiedere
     l'autorizzazione direttamente all'ESMA (cd. opt-in), potendo in tal modo operare su base
     transnazionale sotto la vigilanza della stessa autorità europea. Dopo un lungo percorso il
     Regolamento europeo 2020/1503 sul crowdfunding è entrato in vigore e la sua applicazione
     è prevista a decorrere dal 10 novembre 2021.
Normativa Italiana Equity Crowdfunding

L'art. 50-quinquies del TUF disciplina la gestione delle piattaforme di equity
crowdfunding e riguarda, in particolare, la gestione di portali per la raccolta di capitali
per le piccole e medie imprese e per le imprese sociali.

Inizialmente tale norma era stata introdotta unicamente per le startap innovative dal D. L.
n. 179/2012 («Decreto Crescita 2.0»).

In seguito è stata allargata, dapprima alle sole PMI Innovative con il D. L. n. 3/2015
(«Decreto Investment Impact»),

Poi a tutte le tipologie di PMI grazie al Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017. La
versione attuale dell'art. 50-quinquies del TUF è, quindi, stata introdotta nel corso del
2017 e da essa deriva il conseguente aggiornamento del Regolamento Consob.
ART. 50 QUINQUIES TUF D.lvo 24 febbraio 1998, n. 58 e ss modifiche

1.È gestore di portali il soggetto che esercita professionalmente il servizio di gestione di
portali per la raccolta di capitali per le piccole e medie imprese e per le imprese sociali ed è iscritto
nel registro di cui al comma 2418.

2. L’attività di gestione di portali per la raccolta di capitali per le piccole e medie imprese e per le
imprese sociali è riservata alle SIM, alle imprese di investimento UE, alle imprese di paesi terzi
diverse dalle banche autorizzate in Italia, alle banche.
Normativa Italiana Debt Crowdfunding

A seguito di una pubblica consultazione tenutasi tra il 20 giugno e il 20 luglio 2019, il 10
ottobre Consob ha approvato alcune importanti modifiche al Regolamento n. 18592
del 26 giugno 2013 sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali online (il
“Regolamento Crowdfunding”).

Si tratta della terza revisione del Regolamento Crowdfunding. Come avvenuto anche
nelle precedenti revisioni, le principali modifiche traggono origine dalla necessità di
implementare a livello della regolamentazione secondaria le novità introdotte dal
legislatore primario. Nello specifico, si tratta della possibilità, inserita nella Legge di
Bilancio 2019, di utilizzare i portali autorizzati per effettuare offerte al pubblico di
strumenti finanziari di debito (in particolare obbligazioni e titoli di debito) emessi
dalle società aventi i requisiti per essere considerate piccole e medie imprese.
Normativa Italiana Lending Crowdfunding
     Lending crowdfunding consiste nell’erogazione di un prestito ad una società o a un individuo per
     la realizzazione di un determinato progetto - tipicamente attraverso la sottoscrizione di un contratto di
     mutuo standardizzato. La normativa che regola le piattaforme che operano come intermediari per gli
     investimenti in lending crowdfunding è meno rigida rispetto a quella relativa all’equity e debt
     crowdfunding: le piattaforme di lending non devono infatti essere autorizzate dalla CONSOB per
     poter operare.

 -   La norma alla base del modello è il contratto di mutuo «definito dall'art. 1813 del Codice
     Civile;
 -   Per quanto riguarda le piattaforme, attualmente, esse «possono operare se sono istituto
     di pagamento ex art. 114-septies TUB, intermediario finanziario ex art. 106 TUB o istituto
     di credito».
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