Regolamento per la verifica delle comunicazioni relative alle emissioni di Gas ad effetto serra/comunicazione dei dati di riferimento/dati nuovi ...
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Regolamento per la verifica delle comunicazioni relative alle emissioni di Gas ad effetto serra/comunicazione dei dati di riferimento/dati nuovi entranti/dati livelli di attività di cui alla Direttiva 2003/87/CE INTRODUZIONE E SCOPO Le condizioni tecniche recepiscono le nazionale competente, SGS formulerà SGS Italia SpA (di seguito SGS), prescrizioni relative all’accreditamento una offerta economica basata sulla durata appartenente al Gruppo internazionale degli Organismi di Certificazione. dell’audit che terrà conto del settore SGS, opera come organismo di di attività EU ETS, della quantità di 1.2.2 L’organigramma riportante la verifica con riferimento a norme emissioni medie annue di CO2eq, delle struttura organizzativa coinvolta nelle internazionalmente riconosciute. metodologie di contabilizzazione delle attività di verifica e la documentazione emissioni adottate, della numerosità e Il Gruppo SGS è presente in più Paesi connessa sono disponibili su richiesta. complessità dei flussi di fonti, di materiali con Organismi di verifica accreditati. Gli I servizi di verifica sono forniti da e combustibili cui sono associate accreditamenti riconosciuti agli Organismi personale diretto di SGS o, a sua emissioni di CO2eq. del Gruppo SGS con i relativi settori sono discrezione, da personale di Affiliate disponibili su richiesta. 1.4.3 Verifica della relazione sui dati di del Gruppo SGS (generalmente per riferimento/dati nuovi entranti/dati livelli Il presente documento si applica alla attività da svolgere all’estero) o da di attività: al ricevimento del questionario, verifica delle comunicazioni relative alle altre risorse esterne secondo requisiti al quale il gestore è tenuto ad allegare emissioni di Gas ad effetto serra di cui concordati. In ogni caso SGS mantiene copia del piano della metodologia alla Direttiva 2003/87/CE. I servizi SGS comunque la completa responsabilità di monitoraggio nell’ultima versione sono erogati nel rispetto delle condizioni del rilascio, mantenimento, sospensione, approvata o inviata all’autorità nazionale generali per i servizi di verifica (vedi annullamento della dichiarazione competente o altra documentazione Parte 2). di verifica. pertinente, SGS formulerà un’offerta economica basata sulla durata della PARTE 1: CONDIZIONI TECNICHE PER 1.3 RISERVATEZZA E CONFIDENZIALITÀ verifica che terrà conto del settore SERVIZI DI VERIFICA SGS assicura che tutte le informazioni di attività EU ETS, della tipologia e di natura confidenziale, ottenute nel numerosità dei sottoimpianti, delle 1.1 PRESCRIZIONI GENERALI corso delle attività di verifica, sono metodologie di contabilizzazione dei dati Il regolamento consente l’accesso trattate in maniera strettamente adottate. ai servizi di verifica a qualsiasi riservata a tutti i livelli della propria 1.4.4 Una volta disponibili i dati Organizzazione che si impegni struttura organizzativa, salvo quando generali dell’Organizzazione previsti contrattualmente ad osservare diversamente prescritto da disposizioni dal questionario SGS, viene preparata le prescrizioni fissate dal di legge, disposizioni di Organismi di l’offerta per il servizio di verifica con regolamento stesso. Accreditamento e di Certificazione del la descrizione del servizio offerto, le personale o autorizzazione scritta da parte L’applicazione del regolamento condizioni contrattuali, le modalità di dell’Organizzazione interessata. avviene in maniera imparziale e senza attivazione del servizio; l’offerta farà discriminazione alcuna nei confronti di SGS tratterà i dati a cui avrà accesso, o riferimento al presente Regolamento. tutte le Organizzazioni che chiedono che gli saranno comunicati, nel rispetto 1.4.5 Al ricevimento della richiesta o hanno ottenuto l’accesso ai servizi del Regolamento UE 2016/679, in di servizio di verifica, unitamente alla di verifica di SGS e che si impegnano modalità elettronica o cartacea al solo documentazione richiesta, SGS invia alla di conseguenza a rendere disponibili scopo dell’adempimento del servizio Organizzazione la conferma d’ordine che i documenti ed i dati necessari, a richiesto; responsabile del trattamento ufficializza le condizioni contrattuali. collaborare durante tutte le attività di è SGS ITALIA SpA, presso la propria verifica garantendo l’accesso a tutte le sede legale, a cui l’Organizzazione potrà 1.4.6 La pratica è quindi assegnata aree, alle informazioni e al personale, a rivolgersi per l’esercizio dei diritti in al personale incaricato di assicurare designare un proprio Rappresentante materia di protezione dei dati personali. l’erogazione del servizio ed al responsabile nei confronti del personale che effettuerà il riesame gruppo di audit e far osservare il 1.4 RICHIESTA SERVIZI DI VERIFICA tecnico indipendente, sulla base della ruolo di osservatore a consulenti conoscenza, abilità e competenze 1.4.1 All’atto della richiesta da parte dell’Organizzazione che seguono la visita. necessarie secondo le procedure SGS. dell’Organizzazione, SGS invierà un questionario dettagliato che dovrà essere 1.4.7 I nominativi del personale 1.2 SCOPO E STRUTTURA ORGANIZZATIVA compilato in tutte le sue parti per avere coinvolto nelle singole attività ispettive 1.2.1 Le presenti condizioni tecniche le informazioni preliminari necessarie sono comunicati con debito anticipo; si applicano alle attività di verifica sia per emettere una offerta adeguata, eventuali obiezioni motivate sollevate specificate ai punti 2.2.1 a) e b) delle sia per avere già un primo contatto e dall’Organizzazione dovranno essere Condizioni Generali che seguono (vedi comprendere la reale situazione operativa immediatamente notificate a SGS. Parte 2). Le presenti condizioni tecniche dell’Organizzazione. si applicano alle attività di certificazione 1.4.2 Verifica della comunicazione specificate ai punti 2.2.1 a) e b) delle annuale: al ricevimento del questionario, Condizioni Generali che seguono al quale il gestore è tenuto ad allegare (vedi Parte 2). copia del piano di monitoraggio nell’ultima versione approvata o inviata all’autorità Rev. 5 (febbraio Rev.3 (Nov. 2021) 2020)
1.5 ESECUZIONE DELLA VERIFICA • se del caso, la valutazione detta direttiva e le relazioni previste 1.5.1 Generalità dell’incertezza semplificata di cui dall’articolo 14 dello stesso atto, quanto all’articolo 7, paragrafo 2, lettera c), del meno in relazione al periodo oggetto La verifica della comunicazione annuale regolamento delegato (UE) 2019/331 della comunicazione delle emissioni delle emissioni è eseguita con riferimento sottoposta a verifica; ai criteri di verifica basati su: • le procedure menzionate nel piano di monitoraggio approvato dall’autorità • ove applicabile, l’approvazione • Direttiva 2003/87/CE e sue successive nazionale competente o nel piano dell’autorità competente della rinuncia modifiche e integrazioni e la della metodologia di monitoraggio, alla conduzione di visite in sito legislazione nazionale di recepimento; comprese quelle concernenti le attività degli impianti a norma dell’articolo • Regolamento Europeo 2018/2067 e riguardanti il flusso dei dati e le attività 31, paragrafo 1 del Regolamento ogni elemento addizionale indicato di controllo; 2018/2067; dall’organismo di accreditamento e • la comunicazione delle emissioni del • ove applicabile, l’approvazione dall’Autorità Nazionale Competente. gestore concernente le emissioni, i dati dell’autorità competente della visita in La verifica della relazione sui dati di di riferimento o i dati relativi ai nuovi loco virtuale a norma dell’articolo 34 bis riferimento/dati nuovi entranti/dati livelli entranti, a seconda dei casi; del Regolamento 2018/2067; di attività è eseguita con riferimento ai • le comunicazioni dei dati di riferimento • gli elementi probatori in possesso del criteri di verifica basati su: relative a periodi di assegnazione gestore che dimostrano la conformità • Direttiva 2003/87/CE e sue successive precedenti per fasi di assegnazione alle soglie di incertezza per i livelli modifiche e integrazioni e la precedenti e, se del caso, le contemplati nel piano di monitoraggio; legislazione nazionale di recepimento; comunicazioni concernenti il livello di • altra documentazione pertinente attività annuale degli anni precedenti • Regolamento 2019/331, Regolamento relativa all’assegnazione di quote trasmesse all’autorità competente 2019/1842 e ogni elemento gratuite ove applicabile (ad es. moduli ai fini dell’articolo 10 bis, paragrafo addizionale indicato dall’organismo NIMs, NE&C, relazione metodologica,) 21, della direttiva 2003/87/CE e del di accreditamento e dall’Autorità Regolamento 2019/1842; • qualsiasi altra informazione utile Nazionale Competente. necessaria alla pianificazione e • ove applicabile, il piano di La verifica viene condotta con riferimento all’esecuzione della verifica. campionamento del gestore di cui ai requisiti specificati nel Regolamento all’articolo 33 del regolamento (UE) Il gruppo di verifica riesaminerà i 2018/2067, secondo le fasi di n. 2018/2066 approvato dall’autorità documenti per garantire che soddisfino seguito descritte. nazionale competente; i criteri di verifica e successivamente 1.5.2 Esame della documentazione svolgerà l’analisi strategica e l’analisi dei • qualora il piano di monitoraggio rischi come di seguito descritto. abbia subito modifiche nel periodo di L’organizzazione (gestore) deve fornire comunicazione, la registrazione di tutte 1.5.3 Analisi Strategica almeno la seguente documentazione che le modifiche ai sensi dell’articolo 16, sarà oggetto di verifica: SGS all’inizio della verifica valuta la paragrafo 3, del regolamento (UE) n. • l’autorizzazione a emettere gas a probabile natura, entità e complessità 2018/2066; effetto serra del gestore, se si tratta dei compiti di verifica eseguendo • ove applicabile, la relazione di cui un’analisi strategica di tutte le attività che della verifica della comunicazione delle all’articolo 69, paragrafi 1 e 4, del riguardano l’impianto. emissioni di un gestore; regolamento (UE) n. 2018/2066; • la versione più recente del piano di Mediante l’analisi strategica SGS • la dichiarazione di verifica dell’anno può comprendere le attività svolte monitoraggio del gestore nonché precedente, o del periodo di riferimento dall’impianto, ciò al fine di: qualsiasi altra versione utile del piano precedente, a seconda dei casi, qualora di monitoraggio approvata dall’autorità • accertarsi che il gruppo di verifica abbia SGS non abbia eseguito la verifica nazionale competente, compresa le competenze sufficienti a condurre nell’anno precedente o nel periodo di l’evidenza dell’approvazione; la verifica, riferimento precedente; • la versione più recente del piano della • stabilire se la tempistica indicata • tutta la corrispondenza pertinente metodologia di monitoraggio del nel contratto sia stata con l’autorità nazionale competente, gestore nonché qualsiasi altra versione fissata correttamente, soprattutto le informazioni relative utile di tale piano, compresa, se del alla notifica delle modifiche al piano di • assicurarsi di essere in grado di caso, l’evidenza dell’approvazione; monitoraggio o, se del caso, al piano condurre l’analisi dei rischi necessaria. • una descrizione delle attività riguardanti della metodologia di monitoraggio oltre il flusso di dati del gestore; 1.5.4 Analisi dei rischi alla correzione di dati comunicati; • la valutazione dei rischi del gestore di SGS analizza i rischi intrinseci e i • le informazioni sulle basi di dati cui all’articolo 59, paragrafo 2, lettera rischi connessi al controllo per quanto e le fonti di dati utilizzate a fini di a), del regolamento di esecuzione (UE) riguarda l’ambito e la complessità monitoraggio e comunicazione; 2018/2066 o all’articolo 11, paragrafo delle attività dell’organizzazione che • qualora la verifica interessi la potrebbero determinare inesattezze e 1, del regolamento delegato (UE) comunicazione delle emissioni di un non conformità rilevanti in riferimento 2019/331 a seconda dei casi, nonché impianto che effettua lo stoccaggio alla soglia di rilevanza definita; SGS, una descrizione schematica del sistema geologico di gas a effetto serra in un sulla base delle informazioni ottenute di controllo nel suo complesso; sito di stoccaggio consentito ai ed ai rischi individuati dall’analisi dei sensi della direttiva 2009/31/CE, il rischi e dell’analisi strategica, redige un piano di monitoraggio previsto da programma della verifica, un piano Rev. 5 (Nov. 2021)
di collaudo delle attività di controllo del • valutare i limiti dell’impianto e dei suoi • Inosservanze [Non-Compliance] gestore ed un piano di campionamento sottoimpianti nonché la completezza qualsiasi atto compiuto o omesso dei dati. dei flussi di fonti, delle fonti di dal gestore in violazione dei requisiti emissioni e dei collegamenti tecnici. del Regolamento EU 2018/2066 o 1.5.5. Visite in sito del regolamento (UE) 2019/331 a La data della visita sul sito sarà seconda dei casi, e della legislazione Il Gruppo di verifica procede concordata con l’organizzazione, con Comunitaria e Nazionale pertinente. all’esecuzione di una visita in sito sufficiente anticipo e sarà confermata per valutare il funzionamento dei ufficialmente almeno una • raccomandazione per il miglioramento dispositivi di misurazione e dei sistemi di settimana prima. è un commento fatto dal gruppo di monitoraggio, per tenere colloqui, nonché verifica che fornisce indicazioni per SGS, in accordo con il gestore, si riserva per raccogliere informazioni e prove il miglioramento delle prestazioni la facoltà di valutare le condizioni per la sufficienti a consentirgli di concludere delle attività di monitoraggio e rinuncia allo svolgimento della verifica che la comunicazione del gestore non è comunicazione delle emissioni. in sito nel rispetto dei requisiti di cui viziata da inesattezze rilevanti. all’art. 31 e 32 del regolamento (UE) n. 1.6.2. Il gruppo di verifica, qualora In tale contesto il gruppo di verifica 2018/2067. rilevi inesattezze o non conformità o provvede a controllare, tra l’altro: Inosservanze nel corso della verifica, le SGS, in accordo con il gestore, si riserva segnala tempestivamente al gestore, • le attività riguardanti il flusso dei dati e la facoltà di valutare le condizioni per lo chiedendo che vengano effettuate le i sistemi impiegati nel flusso di dati, fra svolgimento della visita in loco virtuale nel correzioni opportune. cui i sistemi informatici; rispetto dei requisiti di cui all’art. 34 bis del regolamento (UE) n. 2018/2067. 1.6.3 Il gestore corregge qualsiasi • che le attività di controllo del gestore inesattezza o non conformità o siano adeguatamente documentate, inosservanza comunicata. Qualora applicate e mantenute e che siano 1.6 TRATTAMENTO DELLE INESATTEZZE, DELLE NON CONFORMITÀ E DELLE sia stata rilevata un’inosservanza efficaci per attenuare i rischi intrinseci; INOSSERVANZE. RACCOMANDAZIONI PER del regolamento 2018/2066 o IL MIGLIORAMENTO del regolamento 2019/331 o del • che le procedure elencate nel piano di monitoraggio o nel piano della 1.6.1 Le inesattezze, le non conformità e regolamento 2019/1842, il gestore ne dà metodologia di monitoraggio, a le inosservanze sono classificate comunicazione all’autorità competente seconda dei casi, siano efficaci per come segue: e corregge l’inosservanza in modo attenuare i rischi intrinseci e i rischi opportuno e senza indebito ritardo. • inesattezza rilevante, una inesattezza di controllo e che tali procedure siano che, a giudizio del verificatore, 1.6.4 Il gruppo di verifica valuta se il attuate e adeguatamente documentate individualmente o se aggregata con gestore abbia corretto le non conformità e mantenute. altre inesattezze, supera la soglia segnalate nella dichiarazione di verifica il gruppo di verifica provvede inoltre a: di rilevanza o potrebbe incidere sul relativa al periodo di monitoraggio trattamento della comunicazione precedente, in conformità agli obblighi • applicare procedure di analisi per del gestore da parte dell’autorità del gestore di cui all’articolo 69, paragrafo valutare la plausibilità e la completezza competente; 4, del regolamento di esecuzione (UE) dei dati 2018/2066, ove pertinenti. • non conformità: una delle • verificare i dati riportati nella seguenti situazioni: Qualora il gestore non abbia rettificato comunicazione del gestore controllare le non conformità a norma dell’articolo la corretta applicazione e attuazione • ai fini della verifica di una 69, paragrafo 4, del regolamento di della metodologia di monitoraggio comunicazione delle emissioni da esecuzione (UE) 2018/2066, il gruppo di approvata dall’autorità competente parte di un gestore, qualsiasi atto verifica appura se l’omissione aumenta o nel piano di monitoraggio, o nel piano compiuto o omesso dal gestore può aumentare il rischio di inesattezze. della metodologia di monitoraggio, a in violazione dell’autorizzazione a emettere gas a effetto serra e Il gruppo di verifica indica nella seconda dei casi, compresi i dettagli degli obblighi previsti dal piano dichiarazione di verifica se tali non specifici di detta metodologia di monitoraggio approvato conformità sono state risolte dal gestore. • controlla che i metodi impiegati per dall’autorità competente; Il gruppo di verifica registra, nella completare eventuali dati mancanti • ai fini della verifica della documentazione interna di verifica, i siano adeguati alla situazione comunicazione dei dati di riferimento particolari circa i tempi e i modi in cui specifica e che siano stati applicati presentata da un gestore a norma le non conformità individuate vengono in maniera corretta. dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera risolte dal gestore o dall’operatore aereo • confermare la validità delle informazioni durante la verifica. a), del Regolamento 2019/331 o utilizzate per calcolare i livelli di della comunicazione dei dati relativi 1.6.5 Qualora il gruppo di verifica individui incertezza previsti nel piano di ai nuovi entranti presentata dal ambiti di miglioramento della prestazione monitoraggio approvato, ove il gestore gestore a norma dell’articolo 5, del gestore in relazione agli elementi sia tenuto a dimostrare il rispetto delle paragrafo 2, di tale regolamento, di cui all’art. 30 del Regolamento soglie di incertezza per i dati relativi o della comunicazione sul livello 2018/2067, include nella dichiarazione di all’attività e per i fattori di calcolo. di attività a norma dell’articolo verifica raccomandazioni tese a migliorare • confermare la validità delle 3 del Regolamento 2019/1842, le prestazioni del gestore riguardo a informazioni utilizzate per la valutazione qualsiasi atto compiuto o omesso detti elementi. dell’incertezza semplificata, ove il dall’operatore in violazione degli gestore applichi quanto previsto dall’art. obblighi contemplati nel piano della 7.2.c) del Regolamento 2019/331 metodologia di monitoraggio; Rev. 5 (febbraio Rev.3 (Nov. 2021) 2020)
Durante la verifica effettuata l’anno • i risultati del riesame indipendente alla 1.10 ADEMPIMENTI SUCCESSIVI successivo a quello in cui sono documentazione interna di verifica. ALLA VERIFICA state formulate raccomandazioni di 1.10.1 Il gestore trasmette la dichiarazione Copia del rapporto interno di verifica miglioramento nella dichiarazione di di verifica all’autorità competente è rilasciato all’Organizzazione. Su verifica, il gruppo di verifica controlla unitamente alla propria comunicazione. richiesta, SGS permette all’autorità che il gestore abbia dato seguito a dette nazionale competente di accedere alla 1.10.2 La comunicazione delle emissioni raccomandazioni e in che modo ciò sia avvenuto. documentazione interna di verifica per e la comunicazione sui livelli di attività agevolare una valutazione della verifica da devono essere inviata dal gestore Qualora il gestore non abbia attuato dette parte della stessa. all’autorità nazionale competente, entro raccomandazioni o non l’abbia fatto in il 31 marzo dell’anno successivo a quello modo corretto, il gruppo di verifica ne cui il monitoraggio si riferisce, con il 1.9 DICHIARAZIONE DI VERIFICA valuta l’impatto sul rischio di inesattezze formato e le modalità dalla e non conformità. 1.9.1 Sulla base delle informazioni stessa stabilite. raccolte nel corso della verifica, SGS, presenta una dichiarazione di verifica, 1.10.3 Il gestore deve inoltre, entro il 31 1.7 CONCLUSIONE DELLA VERIFICA E RIESAME INDIPENDENTE predisposta su formato standard della marzo dell’anno successivo a quello cui Autorità Nazionale Competente, al il monitoraggio si riferisce, iscrivere le 1.7.1 Il gruppo di verifica conclusa la gestore per ciascuna comunicazione quote di emissione nel Registro delle verifica, predispone tutte le evidenze ed i delle emissioni, relazione dati di emissioni dell’Unione Europea. risultati raccolti, per essere in condizione riferimento, relazione dati nuovi entranti, di emettere un parere sulla verifica, che 1.10.4 SGS successivamente conferma comunicazione annuale livello di attività esprima con garanzia ragionevole che il valore delle emissioni proposte sottoposta a verifica. ciascuna comunicazione delle emissioni, dall’organizzazione sul registro delle relazione dati di riferimento, relazione 1.9.2 La dichiarazione di verifica emissioni dopo avere verificato che lo dati nuovi entranti, comunicazione comprende almeno uno dei stesso corrisponda a quello verificato. annuale livello di attività non è viziata da seguenti risultati: 1.10.5 Entro il 30 aprile di ogni anno, il inesattezze rilevanti. • la comunicazione è giudicata gestore di ciascun impianto restituisce 1.7.2. Il gruppo di verifica sottopone la soddisfacente in seguito alla verifica; un numero di quote di emissioni, pari alle documentazione interna di verifica e la emissioni totali emesse dall’impianto • la comunicazione del gestore contiene dichiarazione di verifica a un responsabile nel corso dell’anno civile precedente, e inesattezze rilevanti che non sono state del riesame indipendente prima della verificate conformemente alle disposizioni corrette prima della presentazione della del presente regolamento. presentazione della dichiarazione dichiarazione di verifica; di verifica. 1.7.3. Il responsabile del riesame • l’ambito di applicazione della verifica 1.11 RECLAMI, RICORSI E CONTENZIOSI è troppo limitato ai sensi dell’articolo 1.11.1 Reclami scritti possono essere indipendente assicura che il processo di verifica si sia svolto in conformità 28 del Regolamento 2018/2067 e il presentati a SGS dai propri Clienti (ad al Regolamento 2018/2067, che le verificatore non ha potuto ottenere esempio riferiti al comportamento procedure per le attività di verifica siano prove sufficienti per emettere con del personale) o dai Clienti delle state seguite in maniera corretta e che garanzia ragionevole un parere Organizzazioni certificate, da Organismi si siano applicati la debita diligenza e sulla verifica in cui asserisce che di Accreditamento, da altre parti discernimento professionale. la comunicazione non è viziata da interessate, ecc. inesattezze rilevanti; 1.7.4 Completate con esito positivo 1.11.2 L’Organizzazione che utilizza i la fase di riesame indipendente SGS • le non conformità, individualmente servizi di certificazione erogati da SGS ha autorizza debitamente una persona o congiuntamente ad altre non inoltre facoltà di presentare ricorsi scritti ad autenticare la dichiarazione di conformità, non consentono una nei confronti delle decisioni prese a suo verifica sulla base delle conclusioni del sufficiente chiarezza e impediscono carico da SGS (ad esempio per mancato responsabile del riesame indipendente e al verificatore di asserire con garanzia rilascio della certificazione). delle prove presenti nella documentazione ragionevole che la comunicazione 1.11.3 In presenza di reclami o ricorsi, interna di verifica. del gestore non è viziata da SGS conferma per iscritto l’avvenuta inesattezze rilevanti. ricezione degli stessi e si impegna, nel 1.8 DOCUMENTAZIONE INTERNA • qualora il piano della metodologia rispetto della propria procedura interna, a DI VERIFICA di monitoraggio non sia soggetto valutare e giungere a decisione, a mezzo 1.8.1 SGS predispone un rapporto interno all’approvazione dell’autorità di personale indipendente e qualificato, di verifica che contiene: competente, l’inosservanza del per fornire una risposta entro 30 giorni dal • i risultati delle attività di verifica svolte; regolamento delegato (UE) 2019/331 ricevimento del reclamo o del ricorso. non consente una sufficiente chiarezza • l’analisi strategica, l’analisi dei rischi e il e impedisce al verificatore di asserire 1.12 PROPRIETÀ DEI RAPPORTI E piano di verifica; con garanzia ragionevole che la DICHIARAZIONI DI VERIFICA (PROPRIETÀ • informazioni sufficienti a sostegno comunicazione dei dati di riferimento o INTELLETTUALE) del parere sulla verifica, comprese le dei dati relativi ai nuovi entranti non è motivazioni per le decisioni assunte viziata da inesattezze rilevanti. 1.12.1 Qualsiasi documento, incluso, in merito al fatto che le inesattezze La comunicazione del gestore può essere ma non limitato a ogni Rapporto o individuate abbiano o meno un effetto giudicata soddisfacente solo se non Dichiarazione di verifica, fornito da rilevante sulle emissioni e/o sui livelli contiene inesattezze rilevanti. SGS e il copyright (diritto d’autore) ivi di attività; contenuto rimane di proprietà di SGS e l’Organizzazione non deve alterare o interpretare in modo errato il suo Rev. 5 (febbraio Rev.3 (Nov. 2021) 2020) contenuto in ogni modo.
1.12.2 La Dichiarazione di verifica potrà alcuna terza parte, né libera esse dalle e rinnovi) e gli eventuali audit addizionali essere utilizzata solo per gli adempimenti loro obbligazioni, né altrimenti assume, richiesti; eventuali deroghe dovranno inerenti agli obblighi di cui alla legislazione circoscrive, abroga o scarica alcuna essere adeguatamente motivate ed applicabile individuata al punto 3.1 del obbligazione dello stesso Cliente nei autorizzate. La Società si riserva la presente regolamento. confronti di terze parti o viceversa. facoltà di sospendere od annullare la certificazione nei casi ove le scadenze 1.13 RINUNCIA, SOSPENSIONE, REVOCA 2.2.3 La Società si riserva di delegare delle tempistiche non siano rispettate. DELL’ACCREDITAMENTO in tutto o in parte a propri ausiliari l’esecuzione dei servizi richiesti e 2.3.3 Onde consentire alla Società di SGS si impegna ad informare contrattati dal Cliente e questi acconsente rispettare le leggi applicabili in materia tempestivamente l’Organizzazione sin d’ora alla trasmissione delle relative di salute e sicurezza, il Cliente dovrà cliente dell’eventuale rinuncia ad erogare informazioni necessarie. fornire alla Società tutte le informazioni servizi di verifica definiti dal presente disponibili in merito ai rischi, anche regolamento, nonché a supportare 2.2.4 Per i servizi di cui sopra, la Società solo potenziali cui il proprio personale l’Organizzazione stessa nella fase di informerà il Cliente circa la data prevista potrebbe incorrere durante le visite. La eventuale passaggio ad altro per l’avvio delle attività di verifica, nonché Società si impegna a far rispettare al Organismo qualificato. circa il calendario provvisorio previsto per proprio personale tutti i regolamenti del il completamento della stessa. Cliente in materia di salute e sicurezza nel PARTE 2: CONDIZIONI GENERALI PER I corso della sua permanenza presso SERVIZI DI VERIFICA 2.2.5 Tuttavia, data di avvio e durata delle attività di verifica non costituiscono il Cliente. 2.1 SCOPO elemento essenziale e pertanto la 2.3.4 Il Cliente si impegna a conformare Società pur non considerandosi obbligata ed a mantenere conforme i propri prodotti 2.1.1 Salvo nel caso di diverso accordo a completare il programma di verifica e/o servizi a tutti i requisiti di legge e di scritto tutte le offerte emesse od i servizi secondo il calendario provvisorio, natura cogente (quali Direttive, Leggi, prestati da SGS Italia S.p.A. (“La Società” terrà il Cliente periodicamente e Regolamenti) applicabili. ovvero “L’Organismo di Verifica”) e la ragionevolmente informato circa persona fisica o giuridica che sottoscriva 2.3.5 Il Cliente si impegna a comunicare l’andamento delle attività di verifica. una Richiesta di servizi di verifica (“il tempestivamente alla Società: Cliente”) sono regolati dalle presenti 2.2.6 Il Cliente rimane pertanto l’unico responsabile dell’osservanza delle • tutte le situazioni difformi rilevate dalle Condizioni Generali. disposizioni legislative in vigore relative Autorità di controllo, nonché eventuali 2.1.2 Queste condizioni, il regolamento sospensioni o revoche di autorizzazioni, al Cliente stesso e/o ai prodotti/servizi di cui costituiscono parte integrante, concessioni, ecc. relative ai prodotti/ erogati, con esclusione di qualsiasi l’offerta, la richiesta di verifica e, ove servizi rilasciata relativi alle attività responsabilità od obbligo di garanzia da applicabile, le disposizioni relative all’uso oggetto di verifica; parte della Società. del marchio, costituiscono l’accordo • eventuali procedimenti giudiziari e/o contrattuale tra il Cliente e la Società 2.3 OBBLIGAZIONI DEL CLIENTE amministrativi in corso, riguardanti (“il Contratto”). Salvo diverso accordo, 2.3.1 Il Cliente deve assicurare la l’oggetto della verifica fatti salvi i limiti nessuna modifica al contratto sarà disponibilità degli accessi presso i propri imposti dalla legge, e a mantenere ritenuta valida a meno che essa non locali del personale ispettivo della Società informata la Società sugli sviluppi di sia stata prevista in forma scritta e (compreso eventuali Osservatori) e, tali procedimenti. firmata dal cliente e dalla società. La Società si riserva il diritto di modificare quando richiesto, del personale preposto La Società si riserva la facoltà di eseguire il regolamento anche a esecuzione del dell’Organismo di Accreditamento. opportuni e tempestivi audit addizionali servizio iniziata. Il Cliente dovrà inoltre rendere disponibile ed adottare, se necessario, provvedimenti alla Società le informazioni e le strutture di sospensione cautelativa e/o revoca 2.1.3 Il Cliente prende atto che, necessarie quando richiesti, compresa della certificazione rilasciata. sottoscrivendo il contratto, non potrà confidare su alcuna rappresentazione, l’assistenza di personale debitamente 2.3.6 Il Cliente può riprodurre o rendere garanzia o previsione al di fuori di quelle addestrato ed autorizzato, uno spazio pubbliche porzioni dei rapporti emessi espressamente previste dal contratto attrezzato con i principali strumenti per dalla Società solo qualora non compaia stesso. Qualunque condizione o la redazione e riproduzione dei rapporti e il nome della Società, o quando abbia prescrizione inclusa nella documentazione per lo svolgimento delle riunioni. ottenuto preventiva autorizzazione standard del Cliente che risulti in Nel caso in cui durante l’iter di scritta da parte della stessa. Il Cliente contrasto, oppure che implichi una certificazione emergessero necessità non può rendere pubblici i dettagli delle modifica od una integrazione alle presenti di verifiche presso i fornitori del Cliente modalità di svolgimento, conduzione od condizioni, non avrà effetto, a meno ai fini di indagini legate allo scopo della esecuzione delle attività della Società. che non sia accettata per iscritto certificazione richiesto (es.: esame di 2.3.7 Il Cliente si impegna a garantire la dalla Società. processi affidati all’esterno), il Cliente completezza e veridicità dei documenti e deve assicurare l’accesso ai locali dei delle informazioni messe a disposizione 2.2 SERVIZI suoi Fornitori al personale ispettivo degli Auditors incaricati dalla Società. della Società e , quando richiesto, del Quest’ultima è esplicitamente esonerata 2.2.1 Le presenti condizioni si applicano personale preposto dell’Organismo di da ogni responsabilità in caso di mancata ai servizi di verifica/audit finalizzati alla Accreditamento. o incompleta comunicazione di dati, come valutazione di conformità con riferimento al punto 1 del presente Regolamento. 2.3.2 Il Cliente deve garantire il rispetto pure nel caso gli stessi non corrispondano delle tempistiche concordate (annuali o alla reale situazione aziendale. 2.2.2 Il Cliente prende atto che la Società semestrali) con la Società per gli audit nel prestare un servizio, non assume di mantenimento periodici (sorveglianze né la posizione del Cliente né quella di Rev. 5 (febbraio Rev.3 (Nov. 2021) 2020)
2.4 TARIFFE E PAGAMENTI annullamento o riprogrammazione dei 2.5 ARCHIVIAZIONE E servizi, ripetizione parziale o integrale CONSERVAZIONE DOCUMENTI 2.4.1 Le tariffe comunicate al Cliente comprendono tutte le fasi del del programma di verifica o delle 2.5.1 La Società conserverà nei propri programma di verifica e l’emissione del attività di cui al presente regolamento. archivi la documentazione relativa certificato, nonché le attività periodiche In particolare, il rinvio, su richiesta del al programma di certificazione e di sorveglianza eseguite dalla Società Cliente, di attività già programmate sorveglianza per il periodo richiesto per il mantenimento del certificato. e concordate che richiedano la dall’Ente di Accreditamento e dalle Poiché le tariffe proposte sono quelle in presenza di personale della Società disposizioni di legge vigenti. vigore al momento della presentazione presso il Cliente, comporta il diritto di 2.5.2 Alla scadenza del periodo di dell’offerta, la Società si riserva il diritto addebitare, a titolo di indennizzo, oneri conservazione, la Società, a propria di revisionare tali tariffe durante il periodo addizionali pari al 50% della tariffa discrezione, trasferirà, conserverà di registrazione. La Società si riserva, contrattualmente prevista per l’attività o provvederà alla distruzione della inoltre, il diritto di revisionare le tariffe stessa, qualora detta richiesta non documentazione, salvo diverse istruzioni qualora le richieste dal Cliente risultino, in pervenga alla Società per iscritto con da parte del Cliente. La Società si riserva un secondo momento, non in linea con le almeno 15 gg. lavorativi di anticipo. il diritto di addebitare al Cliente i costi informazioni fornite inizialmente, ovvero derivanti dall’esecuzione di tali 2.4.4 Una copia delle tariffe in vigore con quelle utilizzate al fine di ottenere eventuali istruzioni. applicate dalla Società può essere resa un’offerta. Al Cliente verrà notificata ogni disponibile su richiesta del Cliente. revisione tariffaria. 2.6 CONFIDENZIALITÀ 2.4.5 Salvo diversamente indicato, tutte 2.4.2 Oneri addizionali saranno 2.6.1 Si considerano “informazioni le tariffe non comprendono le spese richiesti per attività che non quotate confidenziali e riservate” le informazioni di viaggio e soggiorno. Inoltre, tutte inizialmente nonché per attività di verifica che una parte potrà acquisire dall’altra in le tariffe e i costi addizionali sono da o sorveglianza necessarie a seguito occasione dell’esecuzione del Contratto intendersi IVA esclusa. dell’individuazione di non conformità, salvo quelle: (i) che erano, dimostrabile quali, a titolo esemplificativo: 2.4.6 A seguito dell’emissione della da documenti scritti, in possesso della dichiarazione di verifica, la Società parte ricevente prima della rivelazione da a. la ripetizione di singole fasi o dell’intero emetterà una fattura al Cliente le cui parte della proprietaria dell’informazione; programma di verifica, oppure per modalità di pagamento sono previste (ii) che sono o diventano, senza alcuna attività conseguenti al mancato rispetto nell’offerta della Società. Le fatture colpa da parte della ricevente, di dominio delle regole e delle procedure relative ad attività addizionali e/o pubblico mediante pubblicazione od altro; di registrazione; successive alla certificazione verranno (iii) che la ricevente possa dimostrare di b. attività addizionali conseguenti la emesse al completamento delle aver ricevuto da terzi come loro libero chiusura di richieste di azioni correttive. attività stesse. Se non diversamente ed autonomo diritto e non derivanti previsto nell’offerta, le condizioni di direttamente od indirettamente dalla c. ripetizione di attività di verifica dovute pagamento sono da intendersi a 30 giorni proprietaria dell’informazione. a modifiche allo schema di riferimento, dalla data di emissione della fattura, ed alle attività soggette agli obblighi indipendentemente dall’esito 2.6.2 Salvo non sia richiesto da precisi di verifica della verifica. obblighi di legge nessuna parte potrà utilizzare le informazioni confidenziali e d. obblighi giudiziari di rendere documenti 2.4.7 Qualunque utilizzo da parte del riservati per scopi diversi dall’esecuzione o testimonianze in relazione alle attività Cliente del certificato o delle informazioni del Contratto, né rivelarle ad altri senza svolte dalla Società. ivi contenute, è subordinato al puntuale la preventiva autorizzazione scritta 2.4.3. In conformità a quanto previsto pagamento delle fatture. In aggiunta dell’altra parte. dall’art. 9(2) del Regolamento EU alle azioni previste dal presente 600/2012, si segnala inoltre che nel corso regolamento, la Società si riserva il diritto di sospendere o di interrompere le attività 2.7 RECESSO della verifica potrebbero manifestarsi e/o di annullare la dichiarazione di verifica 2.7.1 Salvo diverso accordo scritto, la delle circostanze che richiedano una in caso di mancato pagamento delle durata del Contratto è prevista nell’offerta variazione del tempo di verifica definito fatture, anche di quelle relative ad un della Società (termine iniziale). contrattualmente, che sarà considerato come attività addizionale, quali, a titolo altro contratto in vigore tra la Società e il 2.7.2 La società, in qualsiasi momento esemplificativo, le seguenti (elenco Cliente, o sue controllanti, controllate o precedente all’emissione del Certificato, non esaustivo): comunque collegate. può esercitare il recesso qualora il Cliente Parimenti, in caso di mancato pagamento risulti inadempiente a una qualsiasi delle • nel corso della verifica, le attività da parte del Cliente di fatture relative ad sue obbligazioni, e non ponga rimedio riguardanti il flusso dei dati, le attività un altro contratto in vigore tra la Società a tale inadempimento entro 30 giorni di controllo o la logistica del gestore e il Cliente, o sue controllanti, controllate dall’avviso di notifica della Società. si rivelino più complesse di quanto inizialmente previsto; o comunque collegate la Società avrà 2.7.3 In caso di recesso dal contratto facoltà di sospendere o interrompere da parte del Cliente prima del rilascio • nel corso della verifica, il verificatore anche le ulteriori attività eventualmente in della dichiarazione di verifica- per ragioni rileva inesattezze, non conformità, dati corso per tali altri contratti in essere e/o diverse da quella di inadempienza insufficienti o errati; ritirare il relativo certificato. della Società ai propri obblighi - questa • intervengano delle modifiche normative 2.4.8 Per il ritardato pagamento si riserva la facoltà insindacabile di delle regole di Monitoraggio e delle fatture, la Società avrà diritto addebitare al Cliente una somma Comunicazione. La Società si riserva al pagamento degli interessi di mora di € 1600 (milleseicento) a titolo di il diritto di addebitare oneri addizionali applicabili per legge. Sono a carico del corrispettivo per il recesso, salvo alle tariffe in vigore, in caso di richieste Cliente tutti i costi relativi al recupero del l’addebito al Cliente delle tariffe e delle di servizi urgenti da parte del Cliente, credito, comprese le eventuali spese relative alle attività svolte fino alla spese legali. data di recesso. Rev. 5 (febbraio Rev.3 (Nov. 2021) 2020)
2.7.4 Ciascuna parte potrà esercitare il 2.9.4 Ferma la superiore previsione 2.10.3 L’uso del nome della Società recesso senza preavviso nel caso l’altra 2.9.2 la Società non assume alcuna o di marchi registrati per informazioni parte venga a trovarsi destinataria di responsabilità per perdite, danni o spese pubblicitarie non è permesso senza la dichiarazione di fallimento, o apertura di qualunque natura per cui non sia previa autorizzazione scritta della Società. di altra procedura concorsuale, stata intrapresa iniziativa legale da parte concordato anche stragiudiziale, messa in del cliente entro un anno dalla data di 2.11 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE liquidazione o cessazione dell’attività. esecuzione del servizio della Società Qualsiasi controversia inerente, derivante o per parziale inadempimento se non o comunque connessa alla prestazione 2.8 FORZA MAGGIORE pervenuto entro un anno dalla data nella dei servizi resi in Italia sarà regolata dalla quale il servizio avrebbe dovuto Qualora, per qualunque ragione o causa legge italiana, con l’esclusione di ogni essere completato. estranea al proprio controllo (incluso, norma relativa al conflitto di legge, la ma non limitato, a situazioni quali “atti 2.9.5 Ferma la superiore previsione giurisdizione sarà del giudice italiano e di Dio”, guerre, attività terroristiche, 2.9.2 la Società non assume alcuna competente esclusivamente il Tribunale impossibilità ad ottenere licenze o responsabilità verso il Cliente o terzi: di Milano. registrazioni, malattie o dimissioni di a. per perdita, danni o spese per Per ogni controversia che dovesse personale o l’impossibilità di adempiere qualunque azione sia o non sia sorgere dalla prestazione dei del cliente le proprie obbligazioni intrapresa sulla base dei Rapporti né servizi qualora: contrattuali) alla Società sia impedita per qualsivoglia risultato inesatto che l’esecuzione od il completamento del a. la Società ed il Cliente abbiano Sede possa essere generato da informazioni servizio oggetto del contratto, il Cliente legale in Italia si applicherà la legge poco chiare, erronee, incomplete, pagherà a questa: italiana, con l’esclusione di ogni norma fuorvianti o false fornite alla Società. relativa al conflitto di leggi, e tale a. l’ammontare delle spese b. per danni indiretti e/o consequenziali, controversia verrà risolta secondo il effettivamente sostenute; incluso il lucro cessante, limitazione dei “Regolamento Arbitrale Nazionale” b. i compensi maturati per la porzione di profitti, perdita del commercio, perdita della “Camera Arbitrale Nazionale ed servizio effettivamente reso; dell’occasione, perdita di avviamento e Internazionale di Milano” in accordo costo del ritiro di prodotti dal mercato. alla “clausola compromissoria per La Società sarà conseguentemente arbitrato irrituale”. sollevata da qualunque responsabilità per 2.9.6 Salvo che nell’ipotesi di dolo o la mancata o incompleta erogazione dei colpa grave della Società, il Cliente si b. La Società ed il Cliente abbiano sedi servizi richiesti. obbliga a garantire, tenere indenne e legali in paesi differenti, si applicherà la manlevare la Società ed i suoi dipendenti, legge svizzera, con l’esclusione di ogni 2.9 LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ ausiliari, agenti e/o subcontraenti avverso norma relativa al conflitto di leggi, e tale © SGS Société Générale de Surveillance SA – 2021 – All rights reserved - SGS is a registered trademark of SGS Société Générale de Surveillance SA E INDENNIZZI qualunque reclamo (reale o minacciato) controversia sarà risolta dalle norme mosso da terzi per perdite, danni o arbitrali della Camera di Commercio 2.9.1 La Società si impegna a eseguire spese di qualunque natura, incluse quelle Internazionale da uno o più arbitri i servizi con cura e diligenza e si riterrà legali, e comunque sorgenti in relazione nominati secondo dette norme. Salvo responsabile solamente in caso di all’esecuzione, anche parziale o alla non diverso accordo, l’arbitrato avrà luogo colpa grave. esecuzione, di qualunque servizio. a Ginevra, Svizzera e sarà condotto in 2.9.2 Nulla nelle presenti condizioni lingua inglese 2.9.7 Ciascuna parte dovrà sottoscrivere esclude o limita la responsabilità della le opportune coperture assicurative Società nei confronti del Cliente per a copertura delle proprie aree morte, infortunio, frode o altro evento L’organismo si riserva la facolta’ di di responsabilità. dipeso da colpa grave della Società. integrare, eliminare o modificare le 2.9.3 Ferma la superiore previsione previsioni del presente regolamento 2.10 MISCELLANEA senza preventivo coinvolgimento 2.9.2 la responsabilità della Società, 2.10.1 Qualora una o più delle presenti del cliente, anche dopo l’inizio relativamente ad ogni reclamo per condizioni generali sia in qualche modo dell’esecuzione del servizio richiesto. perdite, danni o spese di qualunque illegittima od inapplicabile, la validità, natura o comunque sorgenti, sarà Salvo diverso accordo scritto tutti legalità e applicabilità delle rimanenti in ogni caso e nel suo complesso servizi sono resi in accordo al presente condizioni non verrà diminuita o lesa in limitata all’importo del corrispettivo regolamento da considerarsi prevalente modo alcuno. contrattualmente previsto per il servizio su altre disposizioni riportate in (IVA esclusa). 2.10.2 Durante il corso della prestazione qualsivoglia altro documento. dei servizi e per un periodo di un anno dalla conclusione di essi, il Cliente si impegna, sia direttamente che indirettamente, a non istigare e/o ad incoraggiare i dipendenti della Società a lasciare l’impiego presso questa, né a fare offerte in tal senso. Rev.3 (febbraio 2020)
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