Regolamento per la verifica delle comunicazioni relative alle emissioni di Gas ad effetto serra/comunicazione dei dati di riferimento/dati nuovi ...
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
Regolamento per la verifica delle comunicazioni relative alle emissioni di Gas ad
effetto serra/comunicazione dei dati di riferimento/dati nuovi entranti/dati livelli di
attività di cui alla Direttiva 2003/87/CE
INTRODUZIONE E SCOPO Le condizioni tecniche recepiscono le nazionale competente, SGS formulerà
SGS Italia SpA (di seguito SGS), prescrizioni relative all’accreditamento una offerta economica basata sulla durata
appartenente al Gruppo internazionale degli Organismi di Certificazione. dell’audit che terrà conto del settore
SGS, opera come organismo di di attività EU ETS, della quantità di
1.2.2 L’organigramma riportante la
verifica con riferimento a norme emissioni medie annue di CO2eq, delle
struttura organizzativa coinvolta nelle
internazionalmente riconosciute. metodologie di contabilizzazione delle
attività di verifica e la documentazione
emissioni adottate, della numerosità e
Il Gruppo SGS è presente in più Paesi connessa sono disponibili su richiesta.
complessità dei flussi di fonti, di materiali
con Organismi di verifica accreditati. Gli I servizi di verifica sono forniti da e combustibili cui sono associate
accreditamenti riconosciuti agli Organismi personale diretto di SGS o, a sua emissioni di CO2eq.
del Gruppo SGS con i relativi settori sono discrezione, da personale di Affiliate
disponibili su richiesta. 1.4.3 Verifica della relazione sui dati di
del Gruppo SGS (generalmente per
riferimento/dati nuovi entranti/dati livelli
Il presente documento si applica alla attività da svolgere all’estero) o da
di attività: al ricevimento del questionario,
verifica delle comunicazioni relative alle altre risorse esterne secondo requisiti
al quale il gestore è tenuto ad allegare
emissioni di Gas ad effetto serra di cui concordati. In ogni caso SGS mantiene
copia del piano della metodologia
alla Direttiva 2003/87/CE. I servizi SGS comunque la completa responsabilità
di monitoraggio nell’ultima versione
sono erogati nel rispetto delle condizioni del rilascio, mantenimento, sospensione,
approvata o inviata all’autorità nazionale
generali per i servizi di verifica (vedi annullamento della dichiarazione
competente o altra documentazione
Parte 2). di verifica.
pertinente, SGS formulerà un’offerta
economica basata sulla durata della
PARTE 1: CONDIZIONI TECNICHE PER 1.3 RISERVATEZZA E CONFIDENZIALITÀ verifica che terrà conto del settore
SERVIZI DI VERIFICA SGS assicura che tutte le informazioni di attività EU ETS, della tipologia e
di natura confidenziale, ottenute nel numerosità dei sottoimpianti, delle
1.1 PRESCRIZIONI GENERALI corso delle attività di verifica, sono metodologie di contabilizzazione dei dati
Il regolamento consente l’accesso trattate in maniera strettamente adottate.
ai servizi di verifica a qualsiasi riservata a tutti i livelli della propria
1.4.4 Una volta disponibili i dati
Organizzazione che si impegni struttura organizzativa, salvo quando
generali dell’Organizzazione previsti
contrattualmente ad osservare diversamente prescritto da disposizioni
dal questionario SGS, viene preparata
le prescrizioni fissate dal di legge, disposizioni di Organismi di
l’offerta per il servizio di verifica con
regolamento stesso. Accreditamento e di Certificazione del
la descrizione del servizio offerto, le
personale o autorizzazione scritta da parte
L’applicazione del regolamento condizioni contrattuali, le modalità di
dell’Organizzazione interessata.
avviene in maniera imparziale e senza attivazione del servizio; l’offerta farà
discriminazione alcuna nei confronti di SGS tratterà i dati a cui avrà accesso, o riferimento al presente Regolamento.
tutte le Organizzazioni che chiedono che gli saranno comunicati, nel rispetto
1.4.5 Al ricevimento della richiesta
o hanno ottenuto l’accesso ai servizi del Regolamento UE 2016/679, in
di servizio di verifica, unitamente alla
di verifica di SGS e che si impegnano modalità elettronica o cartacea al solo
documentazione richiesta, SGS invia alla
di conseguenza a rendere disponibili scopo dell’adempimento del servizio
Organizzazione la conferma d’ordine che
i documenti ed i dati necessari, a richiesto; responsabile del trattamento
ufficializza le condizioni contrattuali.
collaborare durante tutte le attività di è SGS ITALIA SpA, presso la propria
verifica garantendo l’accesso a tutte le sede legale, a cui l’Organizzazione potrà 1.4.6 La pratica è quindi assegnata
aree, alle informazioni e al personale, a rivolgersi per l’esercizio dei diritti in al personale incaricato di assicurare
designare un proprio Rappresentante materia di protezione dei dati personali. l’erogazione del servizio ed al
responsabile nei confronti del personale che effettuerà il riesame
gruppo di audit e far osservare il 1.4 RICHIESTA SERVIZI DI VERIFICA tecnico indipendente, sulla base della
ruolo di osservatore a consulenti conoscenza, abilità e competenze
1.4.1 All’atto della richiesta da parte
dell’Organizzazione che seguono la visita. necessarie secondo le procedure SGS.
dell’Organizzazione, SGS invierà un
questionario dettagliato che dovrà essere 1.4.7 I nominativi del personale
1.2 SCOPO E STRUTTURA ORGANIZZATIVA compilato in tutte le sue parti per avere coinvolto nelle singole attività ispettive
1.2.1 Le presenti condizioni tecniche le informazioni preliminari necessarie sono comunicati con debito anticipo;
si applicano alle attività di verifica sia per emettere una offerta adeguata, eventuali obiezioni motivate sollevate
specificate ai punti 2.2.1 a) e b) delle sia per avere già un primo contatto e dall’Organizzazione dovranno essere
Condizioni Generali che seguono (vedi comprendere la reale situazione operativa immediatamente notificate a SGS.
Parte 2). Le presenti condizioni tecniche dell’Organizzazione.
si applicano alle attività di certificazione 1.4.2 Verifica della comunicazione
specificate ai punti 2.2.1 a) e b) delle annuale: al ricevimento del questionario,
Condizioni Generali che seguono al quale il gestore è tenuto ad allegare
(vedi Parte 2). copia del piano di monitoraggio nell’ultima
versione approvata o inviata all’autorità
Rev. 5 (febbraio
Rev.3 (Nov. 2021)
2020)1.5 ESECUZIONE DELLA VERIFICA • se del caso, la valutazione detta direttiva e le relazioni previste
1.5.1 Generalità dell’incertezza semplificata di cui dall’articolo 14 dello stesso atto, quanto
all’articolo 7, paragrafo 2, lettera c), del meno in relazione al periodo oggetto
La verifica della comunicazione annuale regolamento delegato (UE) 2019/331 della comunicazione delle emissioni
delle emissioni è eseguita con riferimento sottoposta a verifica;
ai criteri di verifica basati su: • le procedure menzionate nel piano di
monitoraggio approvato dall’autorità • ove applicabile, l’approvazione
• Direttiva 2003/87/CE e sue successive nazionale competente o nel piano dell’autorità competente della rinuncia
modifiche e integrazioni e la della metodologia di monitoraggio, alla conduzione di visite in sito
legislazione nazionale di recepimento; comprese quelle concernenti le attività degli impianti a norma dell’articolo
• Regolamento Europeo 2018/2067 e riguardanti il flusso dei dati e le attività 31, paragrafo 1 del Regolamento
ogni elemento addizionale indicato di controllo; 2018/2067;
dall’organismo di accreditamento e • la comunicazione delle emissioni del • ove applicabile, l’approvazione
dall’Autorità Nazionale Competente. gestore concernente le emissioni, i dati dell’autorità competente della visita in
La verifica della relazione sui dati di di riferimento o i dati relativi ai nuovi loco virtuale a norma dell’articolo 34 bis
riferimento/dati nuovi entranti/dati livelli entranti, a seconda dei casi; del Regolamento 2018/2067;
di attività è eseguita con riferimento ai • le comunicazioni dei dati di riferimento • gli elementi probatori in possesso del
criteri di verifica basati su: relative a periodi di assegnazione gestore che dimostrano la conformità
• Direttiva 2003/87/CE e sue successive precedenti per fasi di assegnazione alle soglie di incertezza per i livelli
modifiche e integrazioni e la precedenti e, se del caso, le contemplati nel piano di monitoraggio;
legislazione nazionale di recepimento; comunicazioni concernenti il livello di
• altra documentazione pertinente
attività annuale degli anni precedenti
• Regolamento 2019/331, Regolamento relativa all’assegnazione di quote
trasmesse all’autorità competente
2019/1842 e ogni elemento gratuite ove applicabile (ad es. moduli
ai fini dell’articolo 10 bis, paragrafo
addizionale indicato dall’organismo NIMs, NE&C, relazione metodologica,)
21, della direttiva 2003/87/CE e del
di accreditamento e dall’Autorità Regolamento 2019/1842; • qualsiasi altra informazione utile
Nazionale Competente. necessaria alla pianificazione e
• ove applicabile, il piano di
La verifica viene condotta con riferimento all’esecuzione della verifica.
campionamento del gestore di cui
ai requisiti specificati nel Regolamento all’articolo 33 del regolamento (UE) Il gruppo di verifica riesaminerà i
2018/2067, secondo le fasi di n. 2018/2066 approvato dall’autorità documenti per garantire che soddisfino
seguito descritte. nazionale competente; i criteri di verifica e successivamente
1.5.2 Esame della documentazione svolgerà l’analisi strategica e l’analisi dei
• qualora il piano di monitoraggio
rischi come di seguito descritto.
abbia subito modifiche nel periodo di
L’organizzazione (gestore) deve fornire
comunicazione, la registrazione di tutte 1.5.3 Analisi Strategica
almeno la seguente documentazione che
le modifiche ai sensi dell’articolo 16,
sarà oggetto di verifica: SGS all’inizio della verifica valuta la
paragrafo 3, del regolamento (UE) n.
• l’autorizzazione a emettere gas a probabile natura, entità e complessità
2018/2066;
effetto serra del gestore, se si tratta dei compiti di verifica eseguendo
• ove applicabile, la relazione di cui un’analisi strategica di tutte le attività che
della verifica della comunicazione delle
all’articolo 69, paragrafi 1 e 4, del riguardano l’impianto.
emissioni di un gestore;
regolamento (UE) n. 2018/2066;
• la versione più recente del piano di Mediante l’analisi strategica SGS
• la dichiarazione di verifica dell’anno può comprendere le attività svolte
monitoraggio del gestore nonché
precedente, o del periodo di riferimento dall’impianto, ciò al fine di:
qualsiasi altra versione utile del piano
precedente, a seconda dei casi, qualora
di monitoraggio approvata dall’autorità • accertarsi che il gruppo di verifica abbia
SGS non abbia eseguito la verifica
nazionale competente, compresa le competenze sufficienti a condurre
nell’anno precedente o nel periodo di
l’evidenza dell’approvazione; la verifica,
riferimento precedente;
• la versione più recente del piano della • stabilire se la tempistica indicata
• tutta la corrispondenza pertinente
metodologia di monitoraggio del nel contratto sia stata
con l’autorità nazionale competente,
gestore nonché qualsiasi altra versione fissata correttamente,
soprattutto le informazioni relative
utile di tale piano, compresa, se del
alla notifica delle modifiche al piano di • assicurarsi di essere in grado di
caso, l’evidenza dell’approvazione;
monitoraggio o, se del caso, al piano condurre l’analisi dei rischi necessaria.
• una descrizione delle attività riguardanti della metodologia di monitoraggio oltre
il flusso di dati del gestore; 1.5.4 Analisi dei rischi
alla correzione di dati comunicati;
• la valutazione dei rischi del gestore di SGS analizza i rischi intrinseci e i
• le informazioni sulle basi di dati
cui all’articolo 59, paragrafo 2, lettera rischi connessi al controllo per quanto
e le fonti di dati utilizzate a fini di
a), del regolamento di esecuzione (UE) riguarda l’ambito e la complessità
monitoraggio e comunicazione;
2018/2066 o all’articolo 11, paragrafo delle attività dell’organizzazione che
• qualora la verifica interessi la potrebbero determinare inesattezze e
1, del regolamento delegato (UE)
comunicazione delle emissioni di un non conformità rilevanti in riferimento
2019/331 a seconda dei casi, nonché
impianto che effettua lo stoccaggio alla soglia di rilevanza definita; SGS,
una descrizione schematica del sistema
geologico di gas a effetto serra in un sulla base delle informazioni ottenute
di controllo nel suo complesso;
sito di stoccaggio consentito ai ed ai rischi individuati dall’analisi dei
sensi della direttiva 2009/31/CE, il rischi e dell’analisi strategica, redige un
piano di monitoraggio previsto da programma della verifica, un piano
Rev. 5 (Nov. 2021)di collaudo delle attività di controllo del • valutare i limiti dell’impianto e dei suoi • Inosservanze [Non-Compliance]
gestore ed un piano di campionamento sottoimpianti nonché la completezza qualsiasi atto compiuto o omesso
dei dati. dei flussi di fonti, delle fonti di dal gestore in violazione dei requisiti
emissioni e dei collegamenti tecnici. del Regolamento EU 2018/2066 o
1.5.5. Visite in sito del regolamento (UE) 2019/331 a
La data della visita sul sito sarà
seconda dei casi, e della legislazione
Il Gruppo di verifica procede concordata con l’organizzazione, con
Comunitaria e Nazionale pertinente.
all’esecuzione di una visita in sito sufficiente anticipo e sarà confermata
per valutare il funzionamento dei ufficialmente almeno una • raccomandazione per il miglioramento
dispositivi di misurazione e dei sistemi di settimana prima. è un commento fatto dal gruppo di
monitoraggio, per tenere colloqui, nonché verifica che fornisce indicazioni per
SGS, in accordo con il gestore, si riserva
per raccogliere informazioni e prove il miglioramento delle prestazioni
la facoltà di valutare le condizioni per la
sufficienti a consentirgli di concludere delle attività di monitoraggio e
rinuncia allo svolgimento della verifica
che la comunicazione del gestore non è comunicazione delle emissioni.
in sito nel rispetto dei requisiti di cui
viziata da inesattezze rilevanti.
all’art. 31 e 32 del regolamento (UE) n. 1.6.2. Il gruppo di verifica, qualora
In tale contesto il gruppo di verifica 2018/2067. rilevi inesattezze o non conformità o
provvede a controllare, tra l’altro: Inosservanze nel corso della verifica, le
SGS, in accordo con il gestore, si riserva
segnala tempestivamente al gestore,
• le attività riguardanti il flusso dei dati e la facoltà di valutare le condizioni per lo
chiedendo che vengano effettuate le
i sistemi impiegati nel flusso di dati, fra svolgimento della visita in loco virtuale nel
correzioni opportune.
cui i sistemi informatici; rispetto dei requisiti di cui all’art. 34 bis
del regolamento (UE) n. 2018/2067. 1.6.3 Il gestore corregge qualsiasi
• che le attività di controllo del gestore inesattezza o non conformità o
siano adeguatamente documentate, inosservanza comunicata. Qualora
applicate e mantenute e che siano
1.6 TRATTAMENTO DELLE INESATTEZZE,
DELLE NON CONFORMITÀ E DELLE sia stata rilevata un’inosservanza
efficaci per attenuare i rischi intrinseci; INOSSERVANZE. RACCOMANDAZIONI PER del regolamento 2018/2066 o
IL MIGLIORAMENTO del regolamento 2019/331 o del
• che le procedure elencate nel piano
di monitoraggio o nel piano della 1.6.1 Le inesattezze, le non conformità e regolamento 2019/1842, il gestore ne dà
metodologia di monitoraggio, a le inosservanze sono classificate comunicazione all’autorità competente
seconda dei casi, siano efficaci per come segue: e corregge l’inosservanza in modo
attenuare i rischi intrinseci e i rischi opportuno e senza indebito ritardo.
• inesattezza rilevante, una inesattezza
di controllo e che tali procedure siano che, a giudizio del verificatore, 1.6.4 Il gruppo di verifica valuta se il
attuate e adeguatamente documentate individualmente o se aggregata con gestore abbia corretto le non conformità
e mantenute. altre inesattezze, supera la soglia segnalate nella dichiarazione di verifica
il gruppo di verifica provvede inoltre a: di rilevanza o potrebbe incidere sul relativa al periodo di monitoraggio
trattamento della comunicazione precedente, in conformità agli obblighi
• applicare procedure di analisi per del gestore da parte dell’autorità del gestore di cui all’articolo 69, paragrafo
valutare la plausibilità e la completezza competente; 4, del regolamento di esecuzione (UE)
dei dati 2018/2066, ove pertinenti.
• non conformità: una delle
• verificare i dati riportati nella seguenti situazioni: Qualora il gestore non abbia rettificato
comunicazione del gestore controllare le non conformità a norma dell’articolo
la corretta applicazione e attuazione • ai fini della verifica di una 69, paragrafo 4, del regolamento di
della metodologia di monitoraggio comunicazione delle emissioni da esecuzione (UE) 2018/2066, il gruppo di
approvata dall’autorità competente parte di un gestore, qualsiasi atto verifica appura se l’omissione aumenta o
nel piano di monitoraggio, o nel piano compiuto o omesso dal gestore può aumentare il rischio di inesattezze.
della metodologia di monitoraggio, a in violazione dell’autorizzazione a
emettere gas a effetto serra e Il gruppo di verifica indica nella
seconda dei casi, compresi i dettagli
degli obblighi previsti dal piano dichiarazione di verifica se tali non
specifici di detta metodologia
di monitoraggio approvato conformità sono state risolte dal gestore.
• controlla che i metodi impiegati per dall’autorità competente; Il gruppo di verifica registra, nella
completare eventuali dati mancanti
• ai fini della verifica della documentazione interna di verifica, i
siano adeguati alla situazione
comunicazione dei dati di riferimento particolari circa i tempi e i modi in cui
specifica e che siano stati applicati
presentata da un gestore a norma le non conformità individuate vengono
in maniera corretta.
dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera risolte dal gestore o dall’operatore aereo
• confermare la validità delle informazioni durante la verifica.
a), del Regolamento 2019/331 o
utilizzate per calcolare i livelli di della comunicazione dei dati relativi 1.6.5 Qualora il gruppo di verifica individui
incertezza previsti nel piano di ai nuovi entranti presentata dal ambiti di miglioramento della prestazione
monitoraggio approvato, ove il gestore gestore a norma dell’articolo 5, del gestore in relazione agli elementi
sia tenuto a dimostrare il rispetto delle paragrafo 2, di tale regolamento, di cui all’art. 30 del Regolamento
soglie di incertezza per i dati relativi o della comunicazione sul livello 2018/2067, include nella dichiarazione di
all’attività e per i fattori di calcolo. di attività a norma dell’articolo verifica raccomandazioni tese a migliorare
• confermare la validità delle 3 del Regolamento 2019/1842, le prestazioni del gestore riguardo a
informazioni utilizzate per la valutazione qualsiasi atto compiuto o omesso detti elementi.
dell’incertezza semplificata, ove il dall’operatore in violazione degli
gestore applichi quanto previsto dall’art. obblighi contemplati nel piano della
7.2.c) del Regolamento 2019/331 metodologia di monitoraggio;
Rev. 5 (febbraio
Rev.3 (Nov. 2021)
2020)Durante la verifica effettuata l’anno • i risultati del riesame indipendente alla 1.10 ADEMPIMENTI SUCCESSIVI
successivo a quello in cui sono documentazione interna di verifica. ALLA VERIFICA
state formulate raccomandazioni di 1.10.1 Il gestore trasmette la dichiarazione
Copia del rapporto interno di verifica
miglioramento nella dichiarazione di di verifica all’autorità competente
è rilasciato all’Organizzazione. Su
verifica, il gruppo di verifica controlla unitamente alla propria comunicazione.
richiesta, SGS permette all’autorità
che il gestore abbia dato seguito a dette
nazionale competente di accedere alla 1.10.2 La comunicazione delle emissioni
raccomandazioni e in che modo ciò
sia avvenuto. documentazione interna di verifica per e la comunicazione sui livelli di attività
agevolare una valutazione della verifica da devono essere inviata dal gestore
Qualora il gestore non abbia attuato dette parte della stessa. all’autorità nazionale competente, entro
raccomandazioni o non l’abbia fatto in il 31 marzo dell’anno successivo a quello
modo corretto, il gruppo di verifica ne cui il monitoraggio si riferisce, con il
1.9 DICHIARAZIONE DI VERIFICA
valuta l’impatto sul rischio di inesattezze formato e le modalità dalla
e non conformità. 1.9.1 Sulla base delle informazioni
stessa stabilite.
raccolte nel corso della verifica, SGS,
presenta una dichiarazione di verifica, 1.10.3 Il gestore deve inoltre, entro il 31
1.7 CONCLUSIONE DELLA VERIFICA E
RIESAME INDIPENDENTE predisposta su formato standard della marzo dell’anno successivo a quello cui
Autorità Nazionale Competente, al il monitoraggio si riferisce, iscrivere le
1.7.1 Il gruppo di verifica conclusa la
gestore per ciascuna comunicazione quote di emissione nel Registro delle
verifica, predispone tutte le evidenze ed i
delle emissioni, relazione dati di emissioni dell’Unione Europea.
risultati raccolti, per essere in condizione
riferimento, relazione dati nuovi entranti,
di emettere un parere sulla verifica, che 1.10.4 SGS successivamente conferma
comunicazione annuale livello di attività
esprima con garanzia ragionevole che il valore delle emissioni proposte
sottoposta a verifica.
ciascuna comunicazione delle emissioni, dall’organizzazione sul registro delle
relazione dati di riferimento, relazione 1.9.2 La dichiarazione di verifica emissioni dopo avere verificato che lo
dati nuovi entranti, comunicazione comprende almeno uno dei stesso corrisponda a quello verificato.
annuale livello di attività non è viziata da seguenti risultati:
1.10.5 Entro il 30 aprile di ogni anno, il
inesattezze rilevanti.
• la comunicazione è giudicata gestore di ciascun impianto restituisce
1.7.2. Il gruppo di verifica sottopone la soddisfacente in seguito alla verifica; un numero di quote di emissioni, pari alle
documentazione interna di verifica e la emissioni totali emesse dall’impianto
• la comunicazione del gestore contiene
dichiarazione di verifica a un responsabile nel corso dell’anno civile precedente, e
inesattezze rilevanti che non sono state
del riesame indipendente prima della verificate conformemente alle disposizioni
corrette prima della presentazione della del presente regolamento.
presentazione della dichiarazione
dichiarazione di verifica;
di verifica.
1.7.3. Il responsabile del riesame
• l’ambito di applicazione della verifica 1.11 RECLAMI, RICORSI E CONTENZIOSI
è troppo limitato ai sensi dell’articolo 1.11.1 Reclami scritti possono essere
indipendente assicura che il processo
di verifica si sia svolto in conformità 28 del Regolamento 2018/2067 e il presentati a SGS dai propri Clienti (ad
al Regolamento 2018/2067, che le verificatore non ha potuto ottenere esempio riferiti al comportamento
procedure per le attività di verifica siano prove sufficienti per emettere con del personale) o dai Clienti delle
state seguite in maniera corretta e che garanzia ragionevole un parere Organizzazioni certificate, da Organismi
si siano applicati la debita diligenza e sulla verifica in cui asserisce che di Accreditamento, da altre parti
discernimento professionale. la comunicazione non è viziata da interessate, ecc.
inesattezze rilevanti;
1.7.4 Completate con esito positivo 1.11.2 L’Organizzazione che utilizza i
la fase di riesame indipendente SGS • le non conformità, individualmente servizi di certificazione erogati da SGS ha
autorizza debitamente una persona o congiuntamente ad altre non inoltre facoltà di presentare ricorsi scritti
ad autenticare la dichiarazione di conformità, non consentono una nei confronti delle decisioni prese a suo
verifica sulla base delle conclusioni del sufficiente chiarezza e impediscono carico da SGS (ad esempio per mancato
responsabile del riesame indipendente e al verificatore di asserire con garanzia rilascio della certificazione).
delle prove presenti nella documentazione ragionevole che la comunicazione
1.11.3 In presenza di reclami o ricorsi,
interna di verifica. del gestore non è viziata da
SGS conferma per iscritto l’avvenuta
inesattezze rilevanti.
ricezione degli stessi e si impegna, nel
1.8 DOCUMENTAZIONE INTERNA • qualora il piano della metodologia rispetto della propria procedura interna, a
DI VERIFICA di monitoraggio non sia soggetto valutare e giungere a decisione, a mezzo
1.8.1 SGS predispone un rapporto interno all’approvazione dell’autorità di personale indipendente e qualificato,
di verifica che contiene: competente, l’inosservanza del per fornire una risposta entro 30 giorni dal
• i risultati delle attività di verifica svolte; regolamento delegato (UE) 2019/331 ricevimento del reclamo o del ricorso.
non consente una sufficiente chiarezza
• l’analisi strategica, l’analisi dei rischi e il e impedisce al verificatore di asserire 1.12 PROPRIETÀ DEI RAPPORTI E
piano di verifica; con garanzia ragionevole che la DICHIARAZIONI DI VERIFICA (PROPRIETÀ
• informazioni sufficienti a sostegno comunicazione dei dati di riferimento o INTELLETTUALE)
del parere sulla verifica, comprese le dei dati relativi ai nuovi entranti non è
motivazioni per le decisioni assunte viziata da inesattezze rilevanti. 1.12.1 Qualsiasi documento, incluso,
in merito al fatto che le inesattezze La comunicazione del gestore può essere ma non limitato a ogni Rapporto o
individuate abbiano o meno un effetto giudicata soddisfacente solo se non Dichiarazione di verifica, fornito da
rilevante sulle emissioni e/o sui livelli contiene inesattezze rilevanti. SGS e il copyright (diritto d’autore) ivi
di attività; contenuto rimane di proprietà di SGS
e l’Organizzazione non deve alterare
o interpretare in modo errato il suo
Rev. 5 (febbraio
Rev.3 (Nov. 2021)
2020) contenuto in ogni modo.1.12.2 La Dichiarazione di verifica potrà alcuna terza parte, né libera esse dalle e rinnovi) e gli eventuali audit addizionali
essere utilizzata solo per gli adempimenti loro obbligazioni, né altrimenti assume, richiesti; eventuali deroghe dovranno
inerenti agli obblighi di cui alla legislazione circoscrive, abroga o scarica alcuna essere adeguatamente motivate ed
applicabile individuata al punto 3.1 del obbligazione dello stesso Cliente nei autorizzate. La Società si riserva la
presente regolamento. confronti di terze parti o viceversa. facoltà di sospendere od annullare la
certificazione nei casi ove le scadenze
1.13 RINUNCIA, SOSPENSIONE, REVOCA 2.2.3 La Società si riserva di delegare
delle tempistiche non siano rispettate.
DELL’ACCREDITAMENTO in tutto o in parte a propri ausiliari
l’esecuzione dei servizi richiesti e 2.3.3 Onde consentire alla Società di
SGS si impegna ad informare
contrattati dal Cliente e questi acconsente rispettare le leggi applicabili in materia
tempestivamente l’Organizzazione
sin d’ora alla trasmissione delle relative di salute e sicurezza, il Cliente dovrà
cliente dell’eventuale rinuncia ad erogare
informazioni necessarie. fornire alla Società tutte le informazioni
servizi di verifica definiti dal presente
disponibili in merito ai rischi, anche
regolamento, nonché a supportare 2.2.4 Per i servizi di cui sopra, la Società solo potenziali cui il proprio personale
l’Organizzazione stessa nella fase di informerà il Cliente circa la data prevista potrebbe incorrere durante le visite. La
eventuale passaggio ad altro per l’avvio delle attività di verifica, nonché Società si impegna a far rispettare al
Organismo qualificato. circa il calendario provvisorio previsto per proprio personale tutti i regolamenti del
il completamento della stessa. Cliente in materia di salute e sicurezza nel
PARTE 2: CONDIZIONI GENERALI PER I corso della sua permanenza presso
SERVIZI DI VERIFICA 2.2.5 Tuttavia, data di avvio e durata
delle attività di verifica non costituiscono il Cliente.
2.1 SCOPO elemento essenziale e pertanto la 2.3.4 Il Cliente si impegna a conformare
Società pur non considerandosi obbligata ed a mantenere conforme i propri prodotti
2.1.1 Salvo nel caso di diverso accordo
a completare il programma di verifica e/o servizi a tutti i requisiti di legge e di
scritto tutte le offerte emesse od i servizi
secondo il calendario provvisorio, natura cogente (quali Direttive, Leggi,
prestati da SGS Italia S.p.A. (“La Società”
terrà il Cliente periodicamente e Regolamenti) applicabili.
ovvero “L’Organismo di Verifica”) e la
ragionevolmente informato circa
persona fisica o giuridica che sottoscriva 2.3.5 Il Cliente si impegna a comunicare
l’andamento delle attività di verifica.
una Richiesta di servizi di verifica (“il tempestivamente alla Società:
Cliente”) sono regolati dalle presenti 2.2.6 Il Cliente rimane pertanto l’unico
responsabile dell’osservanza delle • tutte le situazioni difformi rilevate dalle
Condizioni Generali.
disposizioni legislative in vigore relative Autorità di controllo, nonché eventuali
2.1.2 Queste condizioni, il regolamento sospensioni o revoche di autorizzazioni,
al Cliente stesso e/o ai prodotti/servizi
di cui costituiscono parte integrante, concessioni, ecc. relative ai prodotti/
erogati, con esclusione di qualsiasi
l’offerta, la richiesta di verifica e, ove servizi rilasciata relativi alle attività
responsabilità od obbligo di garanzia da
applicabile, le disposizioni relative all’uso oggetto di verifica;
parte della Società.
del marchio, costituiscono l’accordo
• eventuali procedimenti giudiziari e/o
contrattuale tra il Cliente e la Società
2.3 OBBLIGAZIONI DEL CLIENTE amministrativi in corso, riguardanti
(“il Contratto”). Salvo diverso accordo,
2.3.1 Il Cliente deve assicurare la l’oggetto della verifica fatti salvi i limiti
nessuna modifica al contratto sarà
disponibilità degli accessi presso i propri imposti dalla legge, e a mantenere
ritenuta valida a meno che essa non
locali del personale ispettivo della Società informata la Società sugli sviluppi di
sia stata prevista in forma scritta e
(compreso eventuali Osservatori) e, tali procedimenti.
firmata dal cliente e dalla società. La
Società si riserva il diritto di modificare quando richiesto, del personale preposto La Società si riserva la facoltà di eseguire
il regolamento anche a esecuzione del dell’Organismo di Accreditamento. opportuni e tempestivi audit addizionali
servizio iniziata. Il Cliente dovrà inoltre rendere disponibile ed adottare, se necessario, provvedimenti
alla Società le informazioni e le strutture di sospensione cautelativa e/o revoca
2.1.3 Il Cliente prende atto che,
necessarie quando richiesti, compresa della certificazione rilasciata.
sottoscrivendo il contratto, non potrà
confidare su alcuna rappresentazione, l’assistenza di personale debitamente 2.3.6 Il Cliente può riprodurre o rendere
garanzia o previsione al di fuori di quelle addestrato ed autorizzato, uno spazio pubbliche porzioni dei rapporti emessi
espressamente previste dal contratto attrezzato con i principali strumenti per dalla Società solo qualora non compaia
stesso. Qualunque condizione o la redazione e riproduzione dei rapporti e il nome della Società, o quando abbia
prescrizione inclusa nella documentazione per lo svolgimento delle riunioni. ottenuto preventiva autorizzazione
standard del Cliente che risulti in Nel caso in cui durante l’iter di scritta da parte della stessa. Il Cliente
contrasto, oppure che implichi una certificazione emergessero necessità non può rendere pubblici i dettagli delle
modifica od una integrazione alle presenti di verifiche presso i fornitori del Cliente modalità di svolgimento, conduzione od
condizioni, non avrà effetto, a meno ai fini di indagini legate allo scopo della esecuzione delle attività della Società.
che non sia accettata per iscritto certificazione richiesto (es.: esame di 2.3.7 Il Cliente si impegna a garantire la
dalla Società. processi affidati all’esterno), il Cliente completezza e veridicità dei documenti e
deve assicurare l’accesso ai locali dei delle informazioni messe a disposizione
2.2 SERVIZI suoi Fornitori al personale ispettivo degli Auditors incaricati dalla Società.
della Società e , quando richiesto, del Quest’ultima è esplicitamente esonerata
2.2.1 Le presenti condizioni si applicano
personale preposto dell’Organismo di da ogni responsabilità in caso di mancata
ai servizi di verifica/audit finalizzati alla
Accreditamento. o incompleta comunicazione di dati, come
valutazione di conformità con riferimento
al punto 1 del presente Regolamento. 2.3.2 Il Cliente deve garantire il rispetto pure nel caso gli stessi non corrispondano
delle tempistiche concordate (annuali o alla reale situazione aziendale.
2.2.2 Il Cliente prende atto che la Società
semestrali) con la Società per gli audit
nel prestare un servizio, non assume
di mantenimento periodici (sorveglianze
né la posizione del Cliente né quella di
Rev. 5 (febbraio
Rev.3 (Nov. 2021)
2020)2.4 TARIFFE E PAGAMENTI annullamento o riprogrammazione dei 2.5 ARCHIVIAZIONE E
servizi, ripetizione parziale o integrale CONSERVAZIONE DOCUMENTI
2.4.1 Le tariffe comunicate al Cliente
comprendono tutte le fasi del del programma di verifica o delle 2.5.1 La Società conserverà nei propri
programma di verifica e l’emissione del attività di cui al presente regolamento. archivi la documentazione relativa
certificato, nonché le attività periodiche In particolare, il rinvio, su richiesta del al programma di certificazione e
di sorveglianza eseguite dalla Società Cliente, di attività già programmate sorveglianza per il periodo richiesto
per il mantenimento del certificato. e concordate che richiedano la dall’Ente di Accreditamento e dalle
Poiché le tariffe proposte sono quelle in presenza di personale della Società disposizioni di legge vigenti.
vigore al momento della presentazione presso il Cliente, comporta il diritto di
2.5.2 Alla scadenza del periodo di
dell’offerta, la Società si riserva il diritto addebitare, a titolo di indennizzo, oneri
conservazione, la Società, a propria
di revisionare tali tariffe durante il periodo addizionali pari al 50% della tariffa
discrezione, trasferirà, conserverà
di registrazione. La Società si riserva, contrattualmente prevista per l’attività
o provvederà alla distruzione della
inoltre, il diritto di revisionare le tariffe stessa, qualora detta richiesta non
documentazione, salvo diverse istruzioni
qualora le richieste dal Cliente risultino, in pervenga alla Società per iscritto con
da parte del Cliente. La Società si riserva
un secondo momento, non in linea con le almeno 15 gg. lavorativi di anticipo.
il diritto di addebitare al Cliente i costi
informazioni fornite inizialmente, ovvero derivanti dall’esecuzione di tali
2.4.4 Una copia delle tariffe in vigore
con quelle utilizzate al fine di ottenere eventuali istruzioni.
applicate dalla Società può essere resa
un’offerta. Al Cliente verrà notificata ogni
disponibile su richiesta del Cliente.
revisione tariffaria.
2.6 CONFIDENZIALITÀ
2.4.5 Salvo diversamente indicato, tutte
2.4.2 Oneri addizionali saranno 2.6.1 Si considerano “informazioni
le tariffe non comprendono le spese
richiesti per attività che non quotate confidenziali e riservate” le informazioni
di viaggio e soggiorno. Inoltre, tutte
inizialmente nonché per attività di verifica che una parte potrà acquisire dall’altra in
le tariffe e i costi addizionali sono da
o sorveglianza necessarie a seguito occasione dell’esecuzione del Contratto
intendersi IVA esclusa.
dell’individuazione di non conformità, salvo quelle: (i) che erano, dimostrabile
quali, a titolo esemplificativo: 2.4.6 A seguito dell’emissione della da documenti scritti, in possesso della
dichiarazione di verifica, la Società parte ricevente prima della rivelazione da
a. la ripetizione di singole fasi o dell’intero
emetterà una fattura al Cliente le cui parte della proprietaria dell’informazione;
programma di verifica, oppure per
modalità di pagamento sono previste (ii) che sono o diventano, senza alcuna
attività conseguenti al mancato rispetto
nell’offerta della Società. Le fatture colpa da parte della ricevente, di dominio
delle regole e delle procedure
relative ad attività addizionali e/o pubblico mediante pubblicazione od altro;
di registrazione; successive alla certificazione verranno (iii) che la ricevente possa dimostrare di
b. attività addizionali conseguenti la emesse al completamento delle aver ricevuto da terzi come loro libero
chiusura di richieste di azioni correttive. attività stesse. Se non diversamente ed autonomo diritto e non derivanti
previsto nell’offerta, le condizioni di direttamente od indirettamente dalla
c. ripetizione di attività di verifica dovute pagamento sono da intendersi a 30 giorni proprietaria dell’informazione.
a modifiche allo schema di riferimento, dalla data di emissione della fattura,
ed alle attività soggette agli obblighi indipendentemente dall’esito 2.6.2 Salvo non sia richiesto da precisi
di verifica della verifica. obblighi di legge nessuna parte potrà
utilizzare le informazioni confidenziali e
d. obblighi giudiziari di rendere documenti 2.4.7 Qualunque utilizzo da parte del riservati per scopi diversi dall’esecuzione
o testimonianze in relazione alle attività Cliente del certificato o delle informazioni del Contratto, né rivelarle ad altri senza
svolte dalla Società. ivi contenute, è subordinato al puntuale la preventiva autorizzazione scritta
2.4.3. In conformità a quanto previsto pagamento delle fatture. In aggiunta dell’altra parte.
dall’art. 9(2) del Regolamento EU alle azioni previste dal presente
600/2012, si segnala inoltre che nel corso regolamento, la Società si riserva il diritto
di sospendere o di interrompere le attività 2.7 RECESSO
della verifica potrebbero manifestarsi
e/o di annullare la dichiarazione di verifica 2.7.1 Salvo diverso accordo scritto, la
delle circostanze che richiedano una
in caso di mancato pagamento delle durata del Contratto è prevista nell’offerta
variazione del tempo di verifica definito
fatture, anche di quelle relative ad un della Società (termine iniziale).
contrattualmente, che sarà considerato
come attività addizionale, quali, a titolo altro contratto in vigore tra la Società e il
2.7.2 La società, in qualsiasi momento
esemplificativo, le seguenti (elenco Cliente, o sue controllanti, controllate o
precedente all’emissione del Certificato,
non esaustivo): comunque collegate.
può esercitare il recesso qualora il Cliente
Parimenti, in caso di mancato pagamento risulti inadempiente a una qualsiasi delle
• nel corso della verifica, le attività
da parte del Cliente di fatture relative ad sue obbligazioni, e non ponga rimedio
riguardanti il flusso dei dati, le attività
un altro contratto in vigore tra la Società a tale inadempimento entro 30 giorni
di controllo o la logistica del gestore
e il Cliente, o sue controllanti, controllate dall’avviso di notifica della Società.
si rivelino più complesse di quanto
inizialmente previsto; o comunque collegate la Società avrà
2.7.3 In caso di recesso dal contratto
facoltà di sospendere o interrompere
da parte del Cliente prima del rilascio
• nel corso della verifica, il verificatore anche le ulteriori attività eventualmente in
della dichiarazione di verifica- per ragioni
rileva inesattezze, non conformità, dati corso per tali altri contratti in essere e/o
diverse da quella di inadempienza
insufficienti o errati; ritirare il relativo certificato.
della Società ai propri obblighi - questa
• intervengano delle modifiche normative 2.4.8 Per il ritardato pagamento si riserva la facoltà insindacabile di
delle regole di Monitoraggio e delle fatture, la Società avrà diritto addebitare al Cliente una somma
Comunicazione. La Società si riserva al pagamento degli interessi di mora di € 1600 (milleseicento) a titolo di
il diritto di addebitare oneri addizionali applicabili per legge. Sono a carico del corrispettivo per il recesso, salvo
alle tariffe in vigore, in caso di richieste Cliente tutti i costi relativi al recupero del l’addebito al Cliente delle tariffe e delle
di servizi urgenti da parte del Cliente, credito, comprese le eventuali spese relative alle attività svolte fino alla
spese legali. data di recesso.
Rev. 5 (febbraio
Rev.3 (Nov. 2021)
2020)2.7.4 Ciascuna parte potrà esercitare il 2.9.4 Ferma la superiore previsione 2.10.3 L’uso del nome della Società
recesso senza preavviso nel caso l’altra 2.9.2 la Società non assume alcuna o di marchi registrati per informazioni
parte venga a trovarsi destinataria di responsabilità per perdite, danni o spese pubblicitarie non è permesso senza la
dichiarazione di fallimento, o apertura di qualunque natura per cui non sia previa autorizzazione scritta della Società.
di altra procedura concorsuale, stata intrapresa iniziativa legale da parte
concordato anche stragiudiziale, messa in del cliente entro un anno dalla data di 2.11 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
liquidazione o cessazione dell’attività. esecuzione del servizio della Società
Qualsiasi controversia inerente, derivante
o per parziale inadempimento se non
o comunque connessa alla prestazione
2.8 FORZA MAGGIORE pervenuto entro un anno dalla data nella
dei servizi resi in Italia sarà regolata dalla
quale il servizio avrebbe dovuto
Qualora, per qualunque ragione o causa legge italiana, con l’esclusione di ogni
essere completato.
estranea al proprio controllo (incluso, norma relativa al conflitto di legge, la
ma non limitato, a situazioni quali “atti 2.9.5 Ferma la superiore previsione giurisdizione sarà del giudice italiano e
di Dio”, guerre, attività terroristiche, 2.9.2 la Società non assume alcuna competente esclusivamente il Tribunale
impossibilità ad ottenere licenze o responsabilità verso il Cliente o terzi: di Milano.
registrazioni, malattie o dimissioni di
a. per perdita, danni o spese per Per ogni controversia che dovesse
personale o l’impossibilità di adempiere
qualunque azione sia o non sia sorgere dalla prestazione dei
del cliente le proprie obbligazioni
intrapresa sulla base dei Rapporti né servizi qualora:
contrattuali) alla Società sia impedita
per qualsivoglia risultato inesatto che
l’esecuzione od il completamento del a. la Società ed il Cliente abbiano Sede
possa essere generato da informazioni
servizio oggetto del contratto, il Cliente legale in Italia si applicherà la legge
poco chiare, erronee, incomplete,
pagherà a questa: italiana, con l’esclusione di ogni norma
fuorvianti o false fornite alla Società.
relativa al conflitto di leggi, e tale
a. l’ammontare delle spese
b. per danni indiretti e/o consequenziali, controversia verrà risolta secondo il
effettivamente sostenute;
incluso il lucro cessante, limitazione dei “Regolamento Arbitrale Nazionale”
b. i compensi maturati per la porzione di profitti, perdita del commercio, perdita della “Camera Arbitrale Nazionale ed
servizio effettivamente reso; dell’occasione, perdita di avviamento e Internazionale di Milano” in accordo
costo del ritiro di prodotti dal mercato. alla “clausola compromissoria per
La Società sarà conseguentemente
arbitrato irrituale”.
sollevata da qualunque responsabilità per 2.9.6 Salvo che nell’ipotesi di dolo o
la mancata o incompleta erogazione dei colpa grave della Società, il Cliente si b. La Società ed il Cliente abbiano sedi
servizi richiesti. obbliga a garantire, tenere indenne e legali in paesi differenti, si applicherà la
manlevare la Società ed i suoi dipendenti, legge svizzera, con l’esclusione di ogni
2.9 LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ ausiliari, agenti e/o subcontraenti avverso norma relativa al conflitto di leggi, e tale
© SGS Société Générale de Surveillance SA – 2021 – All rights reserved - SGS is a registered trademark of SGS Société Générale de Surveillance SA
E INDENNIZZI qualunque reclamo (reale o minacciato) controversia sarà risolta dalle norme
mosso da terzi per perdite, danni o arbitrali della Camera di Commercio
2.9.1 La Società si impegna a eseguire
spese di qualunque natura, incluse quelle Internazionale da uno o più arbitri
i servizi con cura e diligenza e si riterrà
legali, e comunque sorgenti in relazione nominati secondo dette norme. Salvo
responsabile solamente in caso di
all’esecuzione, anche parziale o alla non diverso accordo, l’arbitrato avrà luogo
colpa grave.
esecuzione, di qualunque servizio. a Ginevra, Svizzera e sarà condotto in
2.9.2 Nulla nelle presenti condizioni lingua inglese
2.9.7 Ciascuna parte dovrà sottoscrivere
esclude o limita la responsabilità della
le opportune coperture assicurative
Società nei confronti del Cliente per
a copertura delle proprie aree
morte, infortunio, frode o altro evento L’organismo si riserva la facolta’ di
di responsabilità.
dipeso da colpa grave della Società. integrare, eliminare o modificare le
2.9.3 Ferma la superiore previsione previsioni del presente regolamento
2.10 MISCELLANEA senza preventivo coinvolgimento
2.9.2 la responsabilità della Società,
2.10.1 Qualora una o più delle presenti del cliente, anche dopo l’inizio
relativamente ad ogni reclamo per
condizioni generali sia in qualche modo dell’esecuzione del servizio richiesto.
perdite, danni o spese di qualunque
illegittima od inapplicabile, la validità,
natura o comunque sorgenti, sarà Salvo diverso accordo scritto tutti
legalità e applicabilità delle rimanenti
in ogni caso e nel suo complesso servizi sono resi in accordo al presente
condizioni non verrà diminuita o lesa in
limitata all’importo del corrispettivo regolamento da considerarsi prevalente
modo alcuno.
contrattualmente previsto per il servizio su altre disposizioni riportate in
(IVA esclusa). 2.10.2 Durante il corso della prestazione qualsivoglia altro documento.
dei servizi e per un periodo di un anno
dalla conclusione di essi, il Cliente
si impegna, sia direttamente che
indirettamente, a non istigare e/o ad
incoraggiare i dipendenti della Società
a lasciare l’impiego presso questa, né a
fare offerte in tal senso.
Rev.3 (febbraio 2020)Puoi anche leggere