COMUNE DI SERAVEZZA - LOTTO 2 FURTO E RAPINA CIG: 5834288EC0 - (Provincia di Lucca) - Capitolato speciale dell'assicurazione Decorrenza ore 24.00 ...

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COMUNE DI SERAVEZZA - LOTTO 2 FURTO E RAPINA CIG: 5834288EC0 - (Provincia di Lucca) - Capitolato speciale dell'assicurazione Decorrenza ore 24.00 ...
COMUNE DI SERAVEZZA
        (Provincia di Lucca)

                 LOTTO 2

Capitolato speciale dell’assicurazione

          FURTO E RAPINA
           CIG: 5834288EC0

       Decorrenza ore 24.00 del 31/12/2014
        Scadenza ore 24.00 del 31/12/2017
Comune di Seravezza - capitolato speciale dell’assicurazione Furto e Rapina

                                               DEFINIZIONI

Compagnia e/o Società
Impresa Assicuratrice.

Contraente
Comune di Seravezza.

Assicurato
Il soggetto nel cui interesse è stipulata la polizza.

Polizza
Il contratto di assicurazione.

Premio
La somma dovuta alla Società.

Rischio
La probabilità del verificarsi del sinistro.

Sinistro
Il verificarsi del fatto dannoso previsto in polizza.

Indennizzo
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Scoperto
Percentuale del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.

Franchigia
Parte del danno indennizzabile che resta a carico dell'Assicurato.

Furto
Furto, come definito dall'art. 624 del Codice Penale.

Rapina
Rapina, come definita dall'art. 628 del Codice Penale.

Primo Rischio Assoluto
L'assicurazione è prestata a "Primo rischio assoluto" e ciò in deroga all'art. 1907 c.c.

Broker incaricato
Assiteca S.p.A., filiale di Livorno – Piazza Damiano Chiesa, 44 – 57124 Livorno (LI)
mandatario incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto, quale
intermediario ai sensi dell’art. 109 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 209/2005.

Beni mobili-contenuto
Tutto quanto costituisce macchinari, attrezzature generali, impianti specifici e di
prevenzione,fissi ed infissi, attrezzature, mobili, arredamento, apparecchi fotografici e
strumenti professionali, casseforti e armadi di sicurezza, archivi, documenti, disegni, registri,
microfilm, fotocolor. Sono altresì compresi: mobili e oggetti di antiquariato, raccolte e
collezioni in genere, oggetti d’arte, statue, quadri, tappeti e arazzi, di valore singolo non

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superiore a € 5.000,00. Sono altresì compresi: vestiario in genere, scorte e merci, cose
particolari (come da specifica definizione) nonché quant’altro - anche se qui non
espressamente menzionato - utile o necessario per l’esercizio dell’attività del Contraente /
Assicurato.
Il tutto di proprietà del Contraente e/o dallo stesso detenuto o nella sua disponibilità, anche
temporaneamente, a qualunque titolo, posto sottotetto o all’aperto nelle aree di pertinenza
del Contraente.
Sono compresi anche i beni non inerenti l’attività del Contraente, compreso quanto di
proprietà dei dipendenti, e di Terzi in genere.
Sono compresi i beni in leasing se non già assicurati da altre polizze
Sono esclusi i veicoli iscritti al P.R.A. e quant’altro assicurato con specifica separata
assicurazione stipulata dall’Assicurato.

Cose particolari
Archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor, schede, dischi, nastri ed altri
supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici, modelli, stampi,
garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette
stereotipe, rami per incisioni e simili.

Valori
Denaro, monete d'oro, medaglie auree, lingotti metalli preziosi, preziosi in genere,
francobolli, valori bollati, coupon, buoni benzina, buoni pasto, ticket restaurant, titoli di credito
in genere e tutti gli altri documenti rappresentanti un valore.

Stima accettata
Il valore commerciale attribuito al bene assicurato e accettato tra le Parti.

Fabbricati
I locali costituenti un intero fabbricato o porzione di esso; inoltre tutte le costruzioni di
qualunque natura esse siano e qualunque destinazione esse abbiano, complete o in corso di
costruzione o di ristrutturazione, nonché camini, cunicoli e gallerie di comunicazione
compresi i relativi impianti fissi, idrici, igienici, fognari, elettrici, di irrigazione, di riscaldamento
e di condizionamento d’aria, anche di collegamento fra i vari corpi di fabbricati, impianti -
pannelli solari e/o fotovoltaici, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenne in genere;
tettoie, cabine elettriche, centrali termiche, box, recinzioni e mura, cortili interni, strade
private e altre pertinenze in genere; affreschi, mosaici, bassorilievi, fontane e statue
monumentali; nonché fissi ed infissi, opere di fondazione o interrate; di proprietà del
Contraente o in locazione, comodato e/o detenuti a qualunque altro titolo dal Contraente
medesimo, comunque costruiti e adibiti a qualsiasi uso e destinazione inerente l’attività o
dove comunque il Contraente ha un interesse assicurabile. Sono compresi, se ed in quanto
facenti parte della proprietà del fabbricato: tappezzerie, tinteggiature e moquettes.

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               1. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

1.1 Prova del contratto
La polizza e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto, fatta eccezione
per quanto diversamente normato.

1.2 Pagamento del premio ed effetto delle garanzie
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, anche in pendenza del
pagamento del premio di prima rata sempre che detto pagamento, in deroga all’art. 1901
C.C., avvenga entro i 60 giorni successivi. In caso contrario l’assicurazione avrà effetto dalle
ore 24 del giorno di pagamento.
Se il Contraente non paga i premi per le rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle
ore 24 del 60° giorno dopo quello della rispettiva scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del
giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento
dei premi scaduti (art. 1901 C.C.).
I premi potranno essere pagati alla Società o all'agenzia alla quale è assegnata la polizza,
anche per il tramite del Broker incaricato.
Il termine temporale concesso per i pagamenti dei premi di prima rata e delle rate
successive deve intendersi operante anche relativamente alle appendici di variazione
emesse a titolo oneroso, fermo quanto diversamente normato dalla clausola di regolazione
del premio, ove prevista.

1.3 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato all’atto della
stipulazione del contratto e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del
rischio, così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che
aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all’indennizzo, né riduzione
dello stesso, né cessazione dell’assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893, 1894 e 1898
C.C., sempre che il Contraente e/o l’Assicurato non abbiano agito con dolo.
La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior
rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la
circostanza si è verificata e sino all’ultima scadenza di premio.
A parziale deroga all’Art. 1897 C.C., nei casi di diminuzione del rischio la riduzione di premio
sarà immediata e la Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non
goduta (al netto delle imposte) entro 60 giorni dalla comunicazione, rinunciando allo
scioglimento del contratto e alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini del sopra
richiamato Art. 1897 C.C.

1.4 Durata del contratto - Rescindibilità
Il presente contratto ha la durata indicata nella scheda di polizza e cessa di avere effetto alla
scadenza stabilita, senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo.
Nel caso di contratto di durata poliennale, ciascuna delle parti ha la facoltà di rescindere il
contratto medesimo ad ogni scadenza annua intermedia, mediante comunicazione scritta,
da inviarsi all’altra parte almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza del periodo
assicurativo annuo in corso.

1.5 Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o contestazione o rifiuto
dell'indennizzo, ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 180
(centottanta) giorni da darsi con lettera raccomandata A.R.

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Nel caso una delle parti eserciti tale facoltà, la Società rimborserà al Contraente, entro 30
(trenta) giorni dalla data di efficacia del recesso, il rateo di premio relativo al residuo periodo
di assicurazione in corso, escluse le imposte.

1.6 Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi alla polizza sono a carico del Contraente.

1.7 Foro competente
Foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede il Contraente.

1.8 Forma delle comunicazioni
Si conviene tra le parti che tutte le comunicazioni alle quali le parti sono contrattualmente
tenute, saranno considerate valide se fatte dall’una all’altra parte con lettera raccomandata o
telex o telegramma o telefax o e-mail o altro strumento idoneo ad assicurarne la
provenienza.

1.9 Rinvio alle norme di legge
Per tutto quello che non è espressamente regolato dalle norme contrattuali valgono le norme
di legge.

1.10 Tracciabilità dei flussi finanziari – Clausola risolutiva espressa
In ottemperanza all'articolo 3 della Legge numero 136 del 13 agosto 2010, la stazione
appaltante, la Società e, ove presente, l'intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità
dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto.
In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o della
società Poste Italiane Spa, il presente contratto si intende risolto di diritto.
Se la Società, il subappaltatore o l'intermediario hanno notizia dell'inadempimento della
propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata
risoluzione del rapporto contrattuale. Questa circostanza deve essere comunicata alla
stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio.

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                 2. NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE FURTO

2.1 Oggetto dell'assicurazione
FURTO, RAPINA ED ESTORSIONE
La Società si obbliga a indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti derivati a
seguito di furto, rapina ed estorsione riguardanti “beni mobili-contenuto” e “valori”.
Sono parificati ai danni di furto o rapina i guasti (fatta eccezione per i danni derivanti da
incendio) cagionati alle cose assicurate nel commettere o nel tentativo di commettere il furto
o la rapina nel limite previsto per la relativa partita.
Resta convenuto che in caso di sinistro la Società non sarà tenuta ad indennizzare per
evento importo maggiore a quello riportato nelle relative partite.
Le garanzie di cui al presente articolo sono prestate con uno scoperto del 10% con il minimo
di € 250,00 per sinistro.

PORTAVALORI
L'assicurazione, entro la somma stabilita nella scheda di polizza, comprende la sottrazione
dei valori trasportati da persone incaricate dal Contraente avvenuta a seguito di:
1. furto avvenuto in occasione di infortunio o di improvviso malore della persona incaricata
    del trasporto;
2. furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha
    indosso od a portata di mano i valori stessi;
3. rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia) ai danni della
    persona incaricata del trasporto dei medesimi.
La garanzia Portavalori è prestata con uno scoperto del 20% che in caso di rapina, è ridotto
al 10%.

2.2 Esclusioni
Sono esclusi dall'assicurazione i danni:
a) avvenuti in occasione di incendio, esplosioni anche nucleari, contaminazioni radioattive,
    trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri
    sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare,
    ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), rivolta, insurrezione, esercizio di potere
    usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, terrorismo, sabotaggio, confische,
    requisizioni, distruzioni, o danneggiamento per ordine di qualsiasi Governo od Autorità, a
    meno che l'Assicurato provi che i danni non hanno avuto alcun rapporto con tali eventi;
b) determinati od agevolati con dolo:
   - dal Contraente;
   - da persone che occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi
       comunicanti;
   - da dipendenti del Contraente o da altre persone che agiscono per lui;
   - da chi detiene le cose assicurate per essergli state affidate per lavoro, per custodia,
       per vendita o per qualsiasi altro motivo;
c) dovuti a truffa.

2.3 Sospensione dell'assicurazione per i locali incustoditi
Se i locali contenenti le cose assicurate rimangono incustoditi per più di 45 giorni consecutivi
l'assicurazione è sospesa a decorrere dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno.
Per le carte valori, i titoli di credito in genere ed il denaro la sospensione decorre, invece,
dalle ore 24 dell'ottavo giorno.

2.4 Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro il Contraente deve:

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a)    darne avviso alla Società entro 9 giorni lavorativi da quando ne è venuto a conoscenza,
      specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, nonché
      farne denuncia all'Autorità giudiziaria o di polizia del luogo;
b) produrre alla Società, entro il più breve tempo possibile, una distinta particolareggiata
      dei beni colpiti da sinistro, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché copia della
      denuncia fatta all'Autorità;
c) denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore,
      nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento;
d) adoperarsi, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la
      conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.
L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto
all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 c.c.. Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di
cui alle lettere c) e d) sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato
rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle
spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si
è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte
inconsideratamente.

Il Contraente deve altresì:
  e) tenere a disposizione fino alla chiusura della inchiesta da parte delle Autorità competenti
     tanto le cose non rubate quanto le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere, per
     tale titolo, diritto ad indennizzo;
  f) dimostrare la qualità, la quantità e il valore delle cose preesistenti al momento del
     sinistro oltre che alla realtà e all'entità del danno, tenere a disposizione della Società e
     dei periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e
     gli accertamenti che la Società ed i periti ritenessero necessario esperire presso terzi;
  g) presentare, a richiesta della Società, tutti i documenti che si possano ottenere,
     dall'Autorità competente, in relazione al sinistro.

2.5 Esagerazione dolosa del danno
L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara essere state rubate
cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose non
rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera
dolosamente le tracce o gli indizi materiali del reato perde il diritto all'indennizzo.

2.6 Procedura per la valutazione del danno
L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente, oppure a richiesta di una di
esse, mediante periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente, con apposito atto
unico.
I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima
su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le
decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno
intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordino
sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate
al Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede il Contraente.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite
a metà.

2.7 Mandato dei periti
I periti devono:
 a) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro;

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b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali
   e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano mutato il
   rischio e non erano state comunicate, verificare se il Contraente o l'Assicurato ha
   adempiuto agli obblighi di cui alla norma "obblighi in caso di sinistri";
c) verificare se necessario l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle cose
   assicurate;
d) procedere alla stima del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai periti concordi, oppure dalla maggioranza nel
caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale con allegate le stime
dettagliate da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a
qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori o di violazione dei patti contrattuali.
La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve
essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.
I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.
La Società non perde il diritto di far valere in qualunque momento eventuali motivate
eccezioni, anche se abbia iniziato le pratiche per la rilevazione del danno, ovvero abbia
effettuato la liquidazione od il pagamento dell'indennità.

2.8 Determinazione del danno
L'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore che le cose assicurate avevano al
momento del sinistro ed il valore di ciò che resta dopo il sinistro, senza tener conto dei
profitti sperati, né dei danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.
Relativamente agli “oggetti d’arte” il risarcimento verrà effettuato in base all’equo valore
commerciale al momento del sinistro, nei limiti di risarcimento eventualmente specificati.
Se l’assicurazione è a stima accettata il valore commerciale dell’oggetto nel luogo ed al
momento del sinistro è quello di detta stima.

2.9 Titoli di credito
Per quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabilito che:
a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle
    rispettive scadenze, se previste;
b) l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per
    effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti
    inefficaci;
c) Il loro valore è dato dalla somma da essi portata.
Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che
l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione
cambiaria.

2.10 Reintegro automatico
In caso di sinistro le somme assicurate, con le singole partite di polizza, si intendono ridotte,
con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo
uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie e/o
scoperti. Si conviene però che la somma assicurata verrà contemporaneamente reintegrata
di un pari importo.
L'Assicurato si impegna a pagare il corrispondente rateo di premio in coincidenza col
pagamento dell'indennizzo da parte della Società.

2.11 Assicurazioni presso diversi assicuratori
Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente
deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati esclusivamente
in caso di sinistro.
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Il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di
essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto
dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare
soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio
contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

2.12 Pagamento dell'indennizzo
Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria
documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni
dalla data dell'atto di liquidazione del sinistro, senza che sia stata fatta opposizione e sempre
che il Contraente, a richiesta della Società, abbia prodotto i documenti atti a provare che non
ricorre alcuno dei casi previsti dalla norma "esclusioni".

2.13 Recupero delle cose rubate
Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, il Contraente deve darne avviso
alla Società appena ne ha avuto notizia.
Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito
integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a
titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in
parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa
restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle
vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo
dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate;
sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i
relativi conguagli.
Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che
siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i
danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di
abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale, salvo il diritto della
Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

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                                    3. NORME PARTICOLARI
                                        (Sempre operanti)

3.1 Primo rischio assoluto
L'assicurazione è prestata a "Primo rischio assoluto" e ciò in deroga all'art. 1907 C.C..
Le spese sostenute per adempiere agli obblighi previsti dalla norma "Obblighi in caso di
sinistri", saranno ripartite tra la Società e l'Assicurato in proporzione ai rispettivi interessi.

3.2 Operatività garanzia furto
La garanzia è prestata per i beni ovunque custoditi all'interno nei locali dell'Assicurato, alla
condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali:
 - a seguito di scasso dei sistemi di chiusura, sfondamento delle pareti, del tetto, di soffitti,
    di pavimenti, di superfici, di lastre antisfondamento;
 - mediante uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili;
 - in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali
    chiusi e con scasso dei sistemi di chiusura, sfondamento delle pareti, del tetto, di soffitti,
    di pavimenti, di superfici, di lastre antisfondamento;
 - a seguito di scasso delle sole superfici di vetro o cristallo non "antisfondamento" poste a
    meno di quattro metri dal suolo o da ripiani praticabili ed accessibili, per via ordinaria, in
    questo caso la garanzia è prestata con uno scoperto del 20%;
 - mediante l'impiego di attrezzi o di particolare agilità personale qualora le aperture si
    trovino ad oltre quattro metri dal suolo o da ripiani praticabili ed accessibili, per via
    ordinaria.

3.3 Estensioni
1. L'assicurazione è estesa ai furti commessi:
   a) attraverso le luci di serramenti, ove ammesse, e di inferiate con rottura del vetro
        retrostante;
   b) durante i periodi di chiusura diurna e serale, fra le ore 8 e le ore 24 e non oltre,
        quando le vetrine - purché fisse - e le porte vetrate - purché efficacemente chiuse -
        rimangono protette da solo vetro fisso;
   c) con rottura dei vetri durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di addetti.
2. Sono compresi anche i guasti cagionati dai ladri, in occasione di furto o rapina
    consumati o tentati, alle parti di fabbricato costituenti i locali contenenti le cose
    assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali
    stessi, ivi comprese camere di sicurezza e corazzate (esclusi i contenuti) e le rispettive
    porte, fino alla concorrenza di Euro 10.000,00, senza applicare la regola proporzionale e
    gli eventuali scoperti e franchigie previsti in polizza.
3. In deroga a quanto previsto dall’art. 3.2 “Operatività della garanzia furto”, l’assicurazione
    comprende i danni da furto di beni costituenti parti dei fabbricati (compresi fissi/ infissi e
    opere di lattoneria) e dei relativi impianti, di proprietà o in locazione, comodato e/o
    detenuti a qualunque altro titolo dall’Assicurato Contraente, anche se posti all’esterno
    degli stessi. La presente estensione è prestata con il limite di indennizzo di Euro
    15.000,00 per periodo assicurativo annuo.

3.4 Furto commesso fuori dalle ore di lavoro da persone dipendenti del contraente
La Società presta la garanzia contro i furti avvenuti nei modi previsti, anche se l'autore del
furto sia un dipendente del Contraente e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:
 a) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle
     dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna
     dei locali stessi;
 b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il
     dipendente adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.

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Comune di Seravezza - capitolato speciale dell’assicurazione Furto e Rapina

Si conviene che la Società potrà intraprendere azione legale allo scopo di procedere al
recupero dell'ammontare totale o parziale dei danni derivanti da atti disonesti o fraudolenti
perpetrati da dipendenti del Contraente, soltanto dopo essersi strettamente consultata con la
Direzione del Contraente stesso.

3.5 Garanzia rapina iniziata dall'esterno
L'assicurazione è estesa alla rapina avvenuta nei locali indicati in polizza quand'anche le
persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano
costrette a recarsi nei locali stessi.

3.6 Effetti personali dei dipendenti o di terzi
Si precisa che tra i beni oggetto dell'assicurazione di cui alla presente polizza devono
ritenersi compresi indumenti ed effetti personali di normale uso di proprietà dei dipendenti o
di terzi (esclusi preziosi e valori), fino alla concorrenza di Euro 1.000,00 per ogni sinistro e di
Euro 5.000,00 per anno. Dall’importo liquidabile per ogni sinistro sarà detratta una franchigia
fissa di Euro 150,00.

3.7 Furto commesso con chiavi autentiche
L'assicurazione comprende anche il caso nel quale risulti comprovato che un estraneo al
Contraente si sia impadronito delle chiavi autentiche, sottraendole o estorcendole al loro
legittimo detentore o impossessandosene mediante furto con scasso, purché il furto delle
cose assicurate sia commesso a locali chiusi ed a mezzi di custodia parimenti chiusi, in ore
non di lavoro e senza alcun concorso da parte dei dipendenti del Contraente.

3.8 Archivi di documenti e registri
La Società risarcirà i danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva dei
registri e dei documenti sottratti, comprese le spese necessarie per la ricostruzione di essi e
gli indennizzi eventualmente dovuti per legge a terzi.
L'importo del risarcimento per ciascun documento o registro (o per più documenti o registri
che nel loro insieme costituiscano un'unica pratica) non potrà superare Euro10.000,00.

3.9 Atti vandalici
La Società risponde dei danni diretti e materiali arrecati alle cose assicurate in conseguenza
di atti vandalici causati dall'autore del sinistro indennizzabile a termini di polizza, fino alla
concorrenza del capitale assicurato alla partita 1).

3.10 Cose di proprietà di terzi
La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal
Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari
all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.
L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per
l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a
termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei
titolari dell'interesse assicurato.

3.11 Beni all'aperto
Relativamente ai beni di cui alla partita 1) la garanzia assicurativa è prestata quand'anche i
beni siano posti all'esterno purché in aree dotate di recinzione ed alla condizione essenziale
per l'efficacia dell'assicurazione, che il furto sia stato commesso mediante sfondamento o
effrazione dei mezzi di chiusura delle recinzioni medesime o sfondamento delle stesse.
La presente estensione opera con un limite massimo di risarcimento di Euro 5.000,00, non
reintegrabili, per anno assicurativo e con l'applicazione di una franchigia assoluta di Euro
500,00.
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Comune di Seravezza - capitolato speciale dell’assicurazione Furto e Rapina

3.12 Beni presso terzi
La Società prende atto che gli enti garantiti alla partita n. 1, s'intendono assicurati, per un
valore non superiore al 10%, anche:
 - presso terzi;
 - su automezzi in sosta, nell'ambito aziendale e/o zone limitrofe, in attesa e/o durante le
     operazioni di carico e scarico;
 - presso mostre e fiere nell'ambito del territorio della Comunità Europea.
In nessun caso la Società risarcirà importo superiore a Euro 5.000,00 per singola
ubicazione.
Dall’importo liquidabile per ogni sinistro sarà detratta una franchigia fissa di Euro 250,00.

3.13 Assicurazione uffici
Limitatamente agli uffici durante le ore di apertura, la garanzia è valida, fino alla concorrenza
di Euro 5.000,00 per sinistro e per anno, anche se non sono operanti i mezzi di protezione e
di chiusura dei locali, purché negli insediamenti vi sia la costante presenza di persone.

3.14 Furto con destrezza
L’assicurazione comprende, fino alla concorrenza di Euro 5.000,00 per sinistro ed anno il
furto commesso con destrezza nell’interno dei locali, durante le ore di apertura degli stessi;
purché constatato e denunciato nella stessa giornata nel quale è avvenuto.

3.15 Danni in occasione di eventi sociopolitici
A parziale deroga dell'art. 2.2 Esclusioni, si dà atto che l'assicurazione comprende i danni di
furto, rapina verificatisi in occasione di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, tumulti
popolari, scioperi, sommosse.

3.16 Costo di rimpiazzo per "Beni mobili-contenuto e beni costituenti parti dei
       fabbricati "
In deroga all'art. 2.8 delle “Norme che regolano l’assicurazione Furto” relativamente alle
cose costituenti “Beni mobili-contenuto e beni costituenti parti dei fabbricati” (esclusi “oggetti
d’arte”), si farà riferimento al "Valore a nuovo", intendendosi per tale il costo di rimpiazzo
delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per qualità, rendimento e
funzionalità, anche estetica. Pertanto in caso di sinistro l'ammontare del danno verrà
determinato senza tener conto del deprezzamento ivi previsto. Sono escluse
dall'assicurazione "valore a nuovo" le cose fuori uso o non più utilizzate per l'uso corrente al
momento del sinistro.
L'ammontare del danno sarà invece determinato dal costo di riparazione della cosa
danneggiata qualora tale costo sia inferiore al "valore a nuovo".

3.17 Onorari periti
La Società si obbliga ad indennizzare fino alla concorrenza di Euro 2.500,00, le spese
sostenute dall'Assicurato, per la nomina del perito di parte e del terzo perito in base alle
Norme che regolano l'Assicurazione.

3.18 Titoli di credito - spese di ammortamento
L’assicurazione è prestata per le spese relative alla procedura di ammortamento dei titoli di
credito.

3.19 Clausola broker
Il Contraente dichiara di avvalersi, per la gestione e l’esecuzione del presente contratto - ivi
compreso il pagamento dei premi - dell’assistenza e della consulenza del Broker.

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Comune di Seravezza - capitolato speciale dell’assicurazione Furto e Rapina

Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l’assicurazione, il Contraente e la
Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l’esecuzione del
presente contratto - con la sola eccezione di quelle riguardanti la cessazione del rapporto
assicurativo - dovrà essere trasmessa, dall’una all'altra parte, unicamente per il tramite del
Broker. Per effetto di tale pattuizione ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker, in
nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta da quest’ultimo e, parimenti, ogni
comunicazione inviata dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente.
Resta inteso che il Broker gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto
sottoscritto, per tutto il permanere in vigore dell’incarico di brokeraggio, con l’impegno del
Contraente a comunicarne alla Società l’eventuale revoca ovvero ogni variazione del
rapporto che possa riguardare il presente contratto.

3.20 Coassicurazione e delega
Se l’assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, rimane stabilito che:
– ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale
    risulta dal contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice
    designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in
    espressa deroga all’art. 1911 del Codice Civile;
– tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla
    disdetta, devono trasmettersi dall’una all’altra parte unicamente per il tramite della
    Società coassicuratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende
    data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le
    Coassicuratrici;
– i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente al Broker che provvederà a
    rimetterli a ciascuna Coassicuratrice in ragione della rispettiva quota di partecipazione al
    riparto di coassicurazione. Relativamente al presente punto, in caso di revoca
    dell’incarico al broker, e successivamente alla cessazione dello stesso, il pagamento dei
    premi potrà essere effettuato dal Contraente anche unicamente nei confronti della
    Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici;
– con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società
    Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti
    di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta sui detti
    documenti dalla società Delegataria li rende validi ad ogni effetto anche per le
    coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili
    eccezioni o limitazioni di sorta.
Relativamente ai premi scaduti, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società
coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro
conto.

3.21 Informazioni sinistri
La Società si impegna a fornire dettagliato resoconto riguardo ai sinistri denunciati, liquidati
e/o riservati e/o archiviati senza seguito, relativamente al periodo assicurativo intercorso, a
semplice richiesta del Contraente ed entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della stessa.

3.22 Rescissione automatica
Qualora la Società, avvalendosi della facoltà concessa dalle norme contrattuali, comunichi il
proprio recesso dal presente contratto di assicurazione, il Contraente avrà facoltà di
rescindere, con pari effetto, tutti i contratti di assicurazione o parte di essi - ovvero le quote
di partecipazione agli stessi - assegnati alla Società medesima in esito alla procedura
mediante la quale è stato assegnato il presente contratto.

3.23 Interpretazione del contratto
Il presente capitolato normativo abroga e sostituisce ogni diversa previsione degli stampati
della Società eventualmente uniti all’assicurazione, restando convenuto che la firma apposta
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dal Contraente sui detti stampati vale esclusivamente quale presa d’atto del premio e della
ripartizione del rischio fra le Società eventualmente partecipanti alla coassicurazione. Ciò
premesso, si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme
contrattuali verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole al
Contraente/Assicurato.

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                   4. DICHIARAZIONI AI SENSI DEGLI ARTT. 1341 E 1342 DEL
                                       CODICE CIVILE

Art. 1.4
Durata del contratto - rescindibilità.

Art. 1.5
Facoltà di recesso della Società in caso di sinistro.

Art. 1.7
Foro competente.

Art. 2.4
Obblighi in caso di sinistro.

Art. 2.5
Esagerazione dolosa del danno.

Art. 2.6 e 2.7
Procedura per la valutazione del danno e mandato dei periti.

                   La Società                                Il Contraente / Assicurato

-----------------------------------------------------        -----------------------------------------------

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                                          SCHEDA DI POLIZZA

    costituente parte integrante della polizza furto e rapina n°................................................

Contraente:                      COMUNE DI SERAVEZZA
                                 Via XXIV MAGGIO, 22 – 55047 SERAVEZZA (LU)
                                 P.IVA: 00382300465
durata del contratto:            anni 3
effetto dal:                     31/12/2014
scadenza il:                     31/12/2017
scadenza prima rata il:          31/12/2015
frazionamento:                   annuale

Descrizione del rischio
Si intendono assicurati tutti i beni di seguito indicati nelle partite, a qualsiasi titolo detenuti
dal Contraente, posti sottotetto di fabbricati adibiti a qualunque destinazione purché ad uso
del Contraente per fini istituzionali. Le somme assicurate alle singole partite, nonché gli
eventuali limiti posti alle singole norme di polizza, fatta eccezione per quanto diversamente
specificato, devono intendersi come massimo risarcimento per ciascun sinistro e per anno
assicurativo

Somme assicurate:
partita 1) € 50.000,00             sopra beni mobili-contenuto.
a Primo Rischio assoluto

partita 2) € 6.000,00              sopra denaro, valori, titoli di credito in genere, posti
a Primo Rischio Assoluto           nelle sedi aziendali sia dentro che fuori dai mezzi di
                                   custodia.

partita 3) € 5.000,00              sopra denaro, valori, titoli di credito in genere
a Primo Rischio Assoluto           trasportati.

partita 4) € 15.000,00             Per guasti cagionati dai ladri nel commettere o nel
                                   tentativo di commettere il furto o la rapina

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Calcolo del premio:            Il premio viene fissato in:
                               €........................... per la partita 1) pari ad un
                               tasso lordo del .....................%°;
                               €............................ per la partita 2) pari ad un
                               tasso lordo del ......................%°;
                               €........................... per la partita 3) pari ad un
                               tasso lordo del .................... %°;

                               €........................... per la partita 4) pari ad un
                               tasso lordo del .................... %°;

                               Pertanto il premio annuo lordo è di
                               €....................... (di cui €........................ di oneri
                               fiscali).

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