REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

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COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO
                                  CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

                           REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

SOMMARIO

TITOLO I°

DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – Disciplina dei servizi di Polizia Urbana
Art. 2 – Direzione ed esecuzione dei servizi di Polizia Urbana
Art. 3 – Richiesta e rilascio di concessioni e autorizzazioni
Art. 4 – Ostensibilità e validità dei titoli
Art. 5 – Sospensione, revoca e decadenza dei titoli

TITOLO II°

OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO O PRIVATO APERTO AL PUBBLICO TRANSITO
Art. 6 – Divieto di occupare il suolo
Art. 7 – Domande per l’occupazione del suolo
Art. 8 – Occupazioni permanenti e temporanee
Art. 9 – Concessione di occupazioni permanenti
Art. 10 – Occupazione di suolo pubblico per l’esercizio del commercio ambulante
Art. 11 – Occupazione di suolo pubblico o soggetto al pubblico transito per lavori edilizi e di manutenzione
Art. 12 – Occupazione di suolo pubblico. Diniego
Art. 13 – Divieti ed obblighi per i titolari di autorizzazioni o concessioni per l’occupazione del suolo
Art. 14 – Installazione di tende solari
Art. 15 – Installazione di insegne, targhe, vetrine, striscioni pubblicitari
Art. 16 – Collocamento di tavoli, sedie, piante ornamentali, merci o altro
Art. 17 – Esposizione di derrate all’esterno dei negozi

TITOLO III°

NETTEZZA, DECORO ED ORDINE DEL CENTRO ABITATO
Art. 18 – Disposizioni generali
Art. 19 – Pulizia delle aree date in concessione e delle aree antistanti i negozi e gli esercizi pubblici
Art. 20 – Estirpamento dell’erba e cura delle siepi e piante
Art. 21 – Atti contrari al decoro e alla decenza
Art. 22 – Manutenzione degli edifici
Art. 23 – Deturpamento di edifici pubblici e privati
Art. 24 – Distribuzione di manifesti
Art. 25 – Cartelli, iscrizioni, targhe e lapidi
Art. 26 – Lavori ed attività artigianali sul suolo pubblico
Art. 27 – Lavatura ed esposizione di biancheria e panni
Art. 28 – Battitura du panni e tappeti

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Art. 29 – Pulizia di anditi, vetrine, negozi, esercizi e abitazioni
Art. 30 – Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati
Art. 31 – Deposito ed asporto dei rifiuti
Art. 32 – Trasporto di letame, materiale di espurgo e cose maleodoranti, concimazione dei campi
Art. 33 – Trasporto di materiale di facile dispersione
Art. 34 – Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio
Art. 35 – Scarico di residui di costruzioni e riparazioni
Art. 36 – Emissioni di fumo ed esalazioni – polvere
Art. 37 – Altri atti vietati
Art. 38 – Caravan, autocaravan, tende, carri abitazione e accampamenti

TITOLO IV°

QUIETE E SICUREZZA NEL CENTRO ABITATO
Art. 39 – Disposizioni di carattere generale
Art. 40 – Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni
Art. 41 – Cortei funebri
Art. 42 – Custodia e detenzione di cani e di altri animali
Art. 43 – Circolazione dei cani in luoghi pubblici od aperti al pubblico
Art. 43 bis – Raccolta delle deiezioni dei cani e degli altri animali condotti negli abitati
Art. 44 – Cattura dei cani e di altri animali
Art. 45 – Molestia agli animali
Art. 46 – Rumori o suoni nelle abitazioni o in altri locali
Art. 47 – Impianto e uso dei macchinari
Art. 48 – Segnalazioni sonore, sirene e campane
Art. 49 – Dispositivi sonori di allarme
Art. 50 – Attività rumorose vietate
Art. 51 – Attività professionali rumorose e incomode
Art. 51 bis – Orario dei locali aperti al pubblico
Art. 52 – Rilevamento e repressione delle attività rumorose
Art. 53 – Mestieri girovaghi
Art. 54 – Trasporto di oggetti
Art. 55 – Circolazione e trasporto di animali pericolosi
Art. 56 – Deposito di cicli, carrozzelle, carriole
Art. 57 – Giardini, viali ed aree verdi
Art. 58 – Rovinio di parti od accessori di fabbricati
Art. 59 – Collocamento di oggetti di ornamento e di cose mobili in luoghi privati
Art. 60 – Protezione in occasione di lavori
Art. 61 – Protezione di pozzi, cisterne, scavi, cave e fosse
Art. 62 – Apertura di botole e chiusini
Art. 63 – Pitture e verniciature fresche
Art. 64 – Esposizioni
Art. 65 – Istallazione di tralicci, gru ed altri impianti di sollevamento
Art. 66 – Carichi sospesi
Art. 67 – Recinzioni
Art. 68 – Luminarie e cavi elettrici
Art. 69 – Uso e manomissione di segnali
Art. 70 – Detenzione e deposito di materie
Art. 71 – Contatori del gas e bombole
Art. 72 – Indicazione del recapito di persone per casi di emergenza
Art. 73 – Altri divieti per la prevenzione di incendi ed esplosioni
Art. 74 – Uso delle risorse idriche potabili

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TITOLO V°

COMMERCIO FISSO ED AMBULANTE – ESERCIZI PUBBLICI

Art. 75 – Obbligo di vendita
Art. 76 – Condizione dei locali e delle attrezzature di vendita
Art. 77 – Indicazione del peso delle merci
Art. 78 – Esposizione dei prezzi
Art. 79 – Carta di avvolgere
Art. 80 – Limiti per il commercio ambulante senza posto fisso

TITOLO VI°

NORME DI PROCEDURA PER L’ACCERTAMENTO                             DELLE   TRASGRESSIONI   E   PER
L’APPLICAZIONE DELLE SANZIONE

Art. 81 – Accertamento, contestazione e definizione delle trasgressione
Art. 82 – Rimessione in pristino

TITOLO VII°

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 83 – Abrogazione di norme preesistenti
Art. 84 – Entrata in vigore.

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REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

                                                  TITOLO I

                                        DISPOSIZIONI GENERALI

                                                 ART. 1

Disciplina dei servizi di Polizia Urbana

      La Polizia Urbana è disciplinata dal presente Regolamento, dalle disposizioni emanate per le
singole circostanze dall’Autorità comunale, nei limiti delle funzioni e dei poteri attribuiti da leggi o
regolamenti.
      Quando nel testo delle norme non si faccia esplicito riferimento ai soli luoghi pubblici, si
intende che le disposizioni si riferiscono anche ai luoghi privati soggetti o destinati ad uso pubblico,
od aperto al pubblico passaggio.
      Nel presente Regolamento, per indicare gli atti che conferiscono la facoltà di esercitare
determinate attività, o consentono determinati comportamenti o situazioni, sono usati i termini
concessione o autorizzazione, e considerati sinonimo, i termini licenza o permesso.
      Gli atti di cui al comma precedente costituiscono titolo di Polizia Urbana.

                                                 ART. 2

Direzione ed esecuzione dei servizi di Polizia Urbana.

       Il servizio di Polizia Urbana è diretto dal Sindaco e viene attuato dagli appartenenti alla
Polizia Municipale, nonché dagli altri funzionari ed agenti che, a norma di legge, abbiano l’obbligo
di far osservare le disposizioni dell’Autorità comunale.
       Salvo quanto disposto dall’art. 13 della legge 24/11/1981 n. 689, nell’esercizio delle loro
funzioni e nei limiti dei poteri loro attribuiti, i predetti pubblici ufficiali hanno facoltà di accedere,
nelle dovute forme, ai locali soggetti alla vigilanza dell’Autorità comunale destinati all’esercizio dia
attività per cui è prevista l’autorizzazione o concessione comunale, onde assicurarsi
dell’adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti o dall’Autorità.
       Per l’accertamento di reati e per il compimento di altri atti di Polizia Giudiziaria, debbono
osservarsi le norme vigenti in materia di procedura penale.

                                                 ART. 3

Richiesta e rilascio di concessioni e autorizzazioni

      Le richieste dei titoli previsti dal presente Regolamento devono essere indirizzate al Sindaco
con domanda motivata, con l’osservanza delle leggi sul bollo, firmata dai richiedenti e corredata dai
documenti eventualmente prescritti.
      Per decidere sull’istanza, il Sindaco può avvalersi degli organi tecnici e consultivi del
Comune e può assumere informazioni e disporre accertamenti.
      Prima del rilascio dell’autorizzazione o della concessione, il Sindaco ha facoltà di fissare un
termine entro il quale il richiedente deve completare la documentazione necessaria per il
perfezionamento della pratica.

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Tale termine può essere fissato normalmente fino a sessanta giorni. In casi eccezionali e
particolarmente quando per la utilizzazione del titolo si renda necessario l’approntamento di locali o
la esecuzione di lavori, il termine stesso può essere congruamente prorogato.
      I titoli vengono rilasciati, con atto scritto, dagli uffici competenti, secondo l’ordinamento
interno del Comune.
      I titoli si intendono accordati:
                a)        personalmente al titolare, salvo espressa autorizzazione a farsi
                          rappresentare;
                b)        previo pagamento di tasse eventualmente dovute per l’atto medesimo;
                c)        senza pregiudizio di diritti di terzi;
                d)        con l’obbligo per il titolare di riparare tutti i danni derivanti dalle opere e
                          dalle occupazioni per messe, sollevando il Comune da qualsiasi azione
                          intentata da terzi per il fatto dell’autorizzazione o della concessione data;
                e)        sotto l’osservanza delle disposizioni di legge e di tutte le condizioni
                          prescritte;
                f)        con facoltà di sospensione o di revoca per motivi di interesse pubblico;
                g)        con facoltà di sospensione o di revoca, senza alcun rimborso, in caso di
                          inosservanza delle disposizioni regolamentari, delle condizioni cui il titolo è
                          subordinato, o dei provvedimenti emanati anche con atti separati.

          Il Sindaco potrà subordinare il rilascio o la validità di taluni titoli:
                     1) ad un contratto di assicurazione, ai fini della responsabilità civile, adeguato
                        al rischio, che il richiedente è tenuto a stipulare con una compagnia di
                        assicurazione di sua libera scelta;
                     2) a collaudi statici o a relazioni tecniche, ai fini dell’accertamento della
                        sicurezza o dell’idoneità, che dovranno essere eseguite da professionisti,
                        iscritti all’apposito albo, all’uopo incaricati a cura e spese del richiedente.

     Nel testo dei titoli o con provvedimenti successivi potranno essere indicati i limiti e le
condizioni da osservare.

                                                ART. 4

Ostensibilità e validità dei titoli

      I titoli di cui al presente Regolamento, devono essere tenuti esposti, salvo impedimento
obiettivo, nei luoghi e per il tempo per i quali sono stati concessi, in modo che siano chiaramente e
facilmente visibili.
      Essi dovranno comunque essere esibiti agli agenti che ne facciano richiesta.
      In caso di sottrazione, distruzione, furto o smarrimento, potrà essere richiesta copia o
duplicato all’ufficio competente, previa dichiarazione, sottoscritta dal titolare, dei fatti che hanno
causato la perdita dell’originale.
      I titoli scadono il 31 dicembre di ogni anno, salvo che sia diversamente stabilito, e comunque
non possono avere validità superiore ad un anno.
      Alla scadenza, i titoli possono essere rinnovati o prorogati, mediante vidimazione e previo
accertamento della permanenza dei motivi per cui sono stati rilasciati e con l’osservanza delle
condizioni indicate all’art.3.

                                                   5
ART. 5

Sospensione, revoca e decadenza dei titoli

     Salve speciali disposizioni di legge, i titoli rilasciati da Comune:
            -          possono essere sospesi quando venga accertata violazione alle condizioni
                       nei medesimi stabilite o alla normativa vigente;
            -          possono essere revocati quando emergono nuovi interessi pubblici da
                       salvaguardare o possibili rischi per la pubblica incolumità;
            -          devono essere revocati in caso di abuso o quando vengano meno i requisiti
                       soggettivi dei titolari od oggettivi previsti dalla normativa vigente per il
                       loro rilascio.

             Si intende decaduto il titolo:
             -         quando il titolare non se ne sia avvalso nel termine indicato o stabilito nelle
                        speciali norme in base alle quali l’atto è stato rilasciato;
             -         quando, senza il nulla-osta del Comune, sia stato ceduto ad altri, con o senza
                        scopo di lucro.

          I titoli revocati, decaduti o per i quali sia stata presentata formale rinuncia, devono essere
   restituiti a cura di titolari o dei loro rappresentanti agli uffici competenti del Comune entro il
   termine indicato.
          Ove si reputi necessario, il Sindaco può disporre che gli atti relativi ai titoli sospesi siano
   depositati negli uffici municipali competenti per tutto il periodo della sospensione.

                                                  TITOLO II

         OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO O PRIVATO APERTO AL PUBBLICO
         TRANSITO

                                                ART. 6

    Divieto di occupare il suolo

         E’ proibita qualunque alterazione od occupazione, anche occasionale, con qualsiasi
   oggetto di aree pubbliche o private aperte al pubblico transito, nonché degli spazi sovrastanti o
   sottostanti detti luoghi, senza autorizzazione dell’Autorità comunale.

                                                ART. 7

   Domande per l’occupazione del suolo

        Chiunque intenda occupare suolo pubblico o aperto al pubblico transito dovrà fare
   domanda al Sindaco, indicando nella medesima la località e la estensione dello spazio da
   occupare, lo scopo dell’occupazione e la durata della stessa.

                                                ART. 8

   Occupazioni permanenti e temporanee

                                                   6
Si considerano “permanenti” le occupazioni non inferiori ad un anno, anche se non
comportano costruzione di manufatti od installazione di impianti.
    Si considerano “temporanee” le occupazioni la cui durata sia inferiore ad un anno.

                                            ART. 9

Concessione di occupazioni permanenti

      Le occupazioni “permanenti” sono deliberate dalla Giunta Municipale, sentiti gli uffici
competenti.
      Le concessioni debbono essere disciplinate in ogni caso da apposita convenzione da
stipularsi dagli interessati con il Comune.

                                           ART. 10

Occupazione di suolo pubblico per l’esercizio del commercio ambulante

      Il commercio ambulante a posto fisso può essere esercitato nelle aree dei pubblici mercati
e nelle zone del territorio comunale appositamente stabilite dal Sindaco a norma di legge.
      Le occupazioni di suolo pubblico per l’esercizio del commercio ambulante sono
disciplinate dal presente Regolamento in conformità alle norme vigenti in materia ed alle
disposizioni emanate in applicazione di esse.

                                           ART. 11

Occupazione di suolo pubblico o soggetto al pubblico transito per lavori edili e di manutenzione

      Senza autorizzazione o concessione del Comune sono vietate le occupazioni del suolo
pubblico o soggetto al pubblico transito con steccati, impalcature, ponti di fabbrica, scale, bracci
di gru, carichi sospesi, cumuli di macerie, o altro materiale che possa comunque costituire
pericolo o intralcio.
      Le occupazioni di breve durata, tali da non costituire pericolo o intralcio, con piccole scale
o sgabelli per la pulizia di vetrate, insegne, targhe, serrande, lampade e simili sono consentite,
senza autorizzazione o concessione, fuorché negli orari che possono essere vietati dal Sindaco
con apposita ordinanza.

                                           ART. 12

Occupazione di suolo pubblico. Diniego

      Fermo restando quanto previsto dalle norme sulla circolazione stradale, le occupazione del
suolo pubblico possono essere negate quando arrechino intralcio alla viabilità. Debbono essere
negate quando pregiudichino la incolumità pubblica.
      In ogni caso, deve essere garantito uno spazio sufficiente per il transito dei pedoni.

                                           ART. 13

Divieti ed obblighi per i titolari di autorizzazioni o concessioni per l’occupazione del suolo

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Ai titolari di permessi di occupazione del suolo, salvo particolari convenzioni o
   autorizzazioni scritte, è vietato:
            a)          infiggere pali o punte nel suolo;
            b)          smuovere o danneggiare la pavimentazione;
            c)          ostacolare o intralciare in qualsiasi modo la circolazione, l’accesso agli
                        edifici ed ai negozi;
            d)          depositare immondizie, rifiuti, materiali maleodoranti o putrescibili, rottami
                        nell’area concessa o di tollerarne il deposito.

      I titolari di autorizzazioni o concessioni per la occupazione del suolo, in particolare gli
esercenti il commercio ambulante, e coloro che abbiano effettuato operazioni di carico o scarico
merci od eseguito altri lavori, hanno l’obbligo di mantenere e lasciare lo spazio occupato e quello
circostante pulito da ogni immondizia e rifiuto.

                                                ART. 14

Installazione di tende solari

       E’ vietata l’installazione di tende solari e simili senza titolo rilasciato dal Comune.
       Le tende e loro accessori sporgenti su spazio pubblico o aree soggette a pubblico passaggio
devono avere l’orlo inferiore ad una altezza non minore a metri 2,20 dal suolo, o comunque
all’altezza superiore eventualmente stabilita dal Regolamento Edilizio Comunale.
       Il Sindaco stabilisce nell’apposito provvedimento di autorizzazione la sporgenza massima
secondo le esigenze della circolazione e dell’estetica; può autorizzare l’installazione di frange e
mantovane prive di elementi rigidi e/o contundenti.
       L’esposizione di tende sporgenti sullo spazio pubblico o aree soggette al pubblico passaggio è
di regola vietata qualora ostino ragioni di viabilità o di decoro edilizio od ambientale.
       Per le tende perpendicolari in genere e per quelle da collocarsi nel vano dei portoni, delle
arcate e degli intercolunni, il Sindaco stabilisce caso per caso se, ed a quali condizioni, possa essere
accordato il relativo permesso in rapporto alla situazione locale ed alla sicurezza della circolazione.
       Tutte le tende devono essere collocate in modo da non occultare le lampade della pubblica
amministrazione, la toponomastica, i cartelli della segnaletica stradale, i quadri delle pubbliche
affissioni o qualsiasi altra cosa che debba rimanere in vista del pubblico, specialmente se di
interesse artistico, monumentale o storico.
       Il Sindaco ha la più ampia facoltà di negare l’autorizzazione quando l’edificio indicato per il
collocamento di una o più tende sia di interesse artistico.
       In tempo di pioggia o vento le tende non possono rimanere aperte o spiegate se da esse può
derivare intralcio, molestia o pericolo alla incolumità delle persone o alla circolazione.

                                                ART. 15

Installazione di insegne, targhe, vetrine, striscioni pubblicitari

       Salvo quanto previsto dalle norme sulla circolazione stradale, e dai regolamenti edilizi, sulla
pubblicità e sulle pubbliche affissioni e sulle occupazioni degli spazi pubblici o soggetti a pubblico
passaggio, è vietata l’installazione di insegne, targhe, vetrine, manifesti, sorgenti luminose,
striscioni e altri mezzi pubblicitari, senza autorizzazione del Comune, che potrà comunque proibirne
il collocamento quando ne derivi alterazione od occultamento delle linee architettoniche dei
fabbricati, risulti offeso il decoro o l’aspetto di luoghi pubblici.
       Il Sindaco può prescrivere che le insegne o i cartelli inerenti a qualsiasi attività ed i cartelli
pubblicitari abbiano determinate caratteristiche in armonia con le esigenze ambientali.

                                                    8
Sono comunque vietate le sorgenti luminose che producono abbagliamento diretto verso aree
di pubblico transito.
      Per le installazioni di cui al primo comma, se sporgenti dal marciapiede o sovrastanti la
carreggiata, l’altezza dal suolo non potrà essere inferiore a metri cinque.
      L’installazione di vetrine o bacheche potrà essere autorizzata di volta in volta tenuto conto
della sporgenza dal muro e della località.

                                                ART. 16

Collocamento di tavoli sedie, piante ornamentali, merci o altro

      L’occupazione di area pubblica o di pubblico transito con tavoli, sedie, piante ornamentali,
posacicli, attrezzature commerciali, merci od altro può essere autorizzata o concessa a favore di
negozianti o altri esercenti che ne facciano formale richiesta, purché non ostino motivi estetici, di
viabilità o di incolumità delle persone.
      Nel titolo può essere stabilito che la occupazione di cui sopra non è consentita in determinati
orari o quando i locali siano chiusi.
      L’autorizzazione per tavoli e sedie può essere concessa dal 1° marzo al 30 ottobre.

                                                ART. 17

Esposizione di derrate all’esterno dei negozi

       Le occupazioni di suolo all’esterno dei negozi per esposizione di derrate e generi alimentari
possono essere autorizzate o concesse, con l’osservanza di quanto stabilito dalle norme sanitarie e
di igiene.
       Dette merci debbono comunque essere tenute ad una altezza minima di cinquanta centimetri
dal suolo.

                                                 TITOLO III

                     NETTEZZA, DECORO ED ORDINE DEL CENTRO ABITATO

                                                ART. 18

Disposizioni generali

       Tutte le cose, i manufatti, i luoghi pubblici, aperti o esposti al pubblico, debbono essere tenuti
costantemente puliti ed in stato decoroso.
       E’ pertanto vietata qualsiasi forma di imbrattamento, danneggiamento deturpamento del suolo
e degli edifici, anche se dipendente da incuria.
       Ai trasgressori, oltre alla sanzione pecuniaria, è fatto obbligo di provvedere alla rimessa in
pristino o in stato decoroso.
       E’ vietato gettare, scaricare, immettere o abbandonare rifiuti se non nei posti e con
l’osservanza delle modalità previste dal regolamento comunale del servizio di raccolta, trasporto e
smaltimento rifiuti solidi urbani, dal regolamento di igiene, dal regolamento edilizio, dalle leggi e
dai regolamenti generali.

                                                ART. 19

Pulizia delle aree date in concessione e delle aree antistanti i negozi e gli esercizi pubblici

                                                    9
E’ proibito agli esercenti di negozi, pubblici esercizi, chioschi, botteghe, laboratori e simili, ai
venditori ambulanti e a quanti altri occupino a qualsiasi titolo area pubblica o di pubblico passaggio
o aree antistanti le stesse, di gettare, lasciare cadere o dar causa che cada o abbandonare, alcun
residuo o rifiuto che possa danneggiare o sporcare il suolo.
      I suddetti esercenti sono tenuti a mantenere pulite le aree circostanti i loro locali o impianti, e
può essere fatto loro obbligo di mettere a disposizione del pubblico anche all’esterno del locale un
conveniente numero di idonei porta-rifiuti.

                                                 ART. 20

Estirpamento dell’erba e cura delle siepi e piante

       Il Sindaco con apposita ordinanza può porre a carico dei proprietari di qualsiasi stabile
prospiciente la pubblica via l’obbligo di provvedere all’estirpamento delle erbe nonché alla potatura
delle siepi e delle piante crescenti o poste lungo la fronte delle costruzioni e lungo i muri contigui di
cinta.

                                                 ART. 21

Atti contrari al decoro e alla decenza

     In qualsiasi luogo pubblico aperto o esposto al pubblico, è vietato compiere atti di pulizia
personale o soddisfare le naturali esigenze fuori dei luoghi all’uopo destinati.
     E’ proibito bagnarsi nei corsi d’acqua e nei laghi prospicienti le aree pubbliche.

                                                 ART. 22

Manutenzioni degli edifici

      I proprietari od i locatari di edifici, nell’ambito degli obblighi loro imposti dal Codice Civile e
dalla normativa vigente, debbono tenere in buono stato di conservazione le porte, i serramenti, le
insegne, le targhe, le vetrate, l’androne, le scale, le inferriate, le tende ed ogni altra cosa esposta alla
pubblica vista.
      Debbono curare che sia sempre garantita una sufficiente illuminazione degli accessi, delle
scale e dei passaggi di uso comune aperti al pubblico.
      Essi hanno altresì l’obbligo di provvedere ai restauri dell’intonaco ed alla tinteggiatura, alla
pulizia dei numeri civici, nonché di tenere in buono stato di efficienza le grondaie ed i tubi di
gronda o di scarico fino al suolo.

                                                 ART. 23

Deturpamento di edifici pubblici e privati

       Senza pregiudizio per le sanzioni penali, è proibito danneggiare, deturpare, imbrattare con
scritti, affissioni, disegni o macchie gli edifici pubblici o privati, i monumenti, i muri in genere, le
panchine, le carreggiate, i marciapiedi, i parapetti dei ponti, gli alberi e qualsiasi altro manufatto.
       Qualora i proprietari o i locatari o gli utenti degli edifici, o chiunque altro abbia interesse alla
cancellazione, non provvedano tempestivamente, e comunque entro quarantotto ore dalla
constatazione, alla eliminazione dei deturpamenti di cui al comma precedente, tale operazione potrà
venir eseguita di ufficio senza obbligo di preavviso.

                                                     10
Nei casi urgenti per motivi di ordine, di decoro o di opportunità, il Comune potrà provvedere
alla immediata eliminazione dei deturpamenti.
       Resta in ogni caso a carico degli interessati provvedere a ripristinare, a propria cura e spese,
l’intonaco, le tinte e comunque la superficie dei manufatti.

                                                ART. 24

Distribuzione di manifesti

       Salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di pubblicità e pubbliche affissioni, è
vietato lanciare o lasciar cadere anche da veicoli, compresi gli aeromobili, opuscoli o manifesti o
altri materiali pubblicitari sulle aree pubbliche, salvo specifica autorizzazione.
       La distribuzione dei materiali sopradetti, con la osservanza delle norme stabilite per la
pubblicità, deve essere fatta in modo da non sporcare il suolo e senza causare disturbo alle persone.

                                                ART. 25

Cartelli, iscrizioni, targhe e lapidi

      Salvo quanto prescritto dal precedente art. 15 e a da altri regolamenti o norme di legge, senza
autorizzazione del Comune è proibito collocare scritte, insegne, cartelli, figure, lapidi e targhe sui
muri, sugli infissi o su altri supporti prospicienti la pubbliche vie e piazze.
      Gli interessati dovranno presentare al Comune le relative domande corredate dai disegni, dalle
descrizioni delle opere, dai testi delle iscrizioni e da fotografie dell’edificio e del luogo.

                                                ART. 26

Lavori ed attività artigianali sul suolo pubblico

      Senza autorizzazione del Sindaco, è proibito in luoghi pubblici o di pubblico transito
esercitare lavori artigianali.
      La lavatura o la riparazione dei veicoli o di altre cose mobili sono di norma vietate.
      Sono consentite le riparazioni di breve durata per guasti accidentali di piccola entità o causati
da forza maggiore o da caso fortuito.

                                                ART. 27

Lavatura ed esposizione di biancheria e panni

      La biancheria, i panni, gli indumenti, i tappeti e simili non potranno essere lavati, sciorinati,
distesi o appesi fuori dei luoghi privati o dei luoghi stabiliti dall’Autorità comunale.
      E’ vietato altresì distendere o appendere gli oggetti suddetti alle finestre, ai terrazzi e balconi
prospicienti la pubblica via, salvo quanto diversamente stabilito con ordinanza del Sindaco.
      Le operazioni di cui sopra sono consentite nei luoghi interni, purché non si provochi
gocciolamento sull’area pubblica o di uso comune.

                                                ART. 28

Battitura di panni e tappeti

                                                    11
E’ vietato scuotere, spolverare e battere sul suolo pubblico, o soggetto a pubblico transito, o
dalle finestre, e dai terrazzi, prospicienti la pubblica via o luoghi pubblici, tappeti, indumenti,
stuoie, stracci, materassi e simili.
      Tali operazioni potranno essere consentite soltanto negli orari e con le modalità stabilite dal
Sindaco con apposita ordinanza.

                                                 ART. 29

Pulizia di anditi, vetrine, negozi, esercizi e abitazioni

     La pulizia degli anditi, delle vetrine, delle soglie, degli ingressi e dei marciapiedi antistanti i
negozi, gli esercizi e le abitazioni deve essere eseguita senza arrecare molestia od intralcio ai
passanti.
     Il Sindaco potrà stabilire in quali luoghi ed in quali orari tali operazioni siano vietate.

                                                 ART. 30

Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati

      E’ vietato otturare gli scarichi pubblici o immettervi oggetti che possano essere causa di
intasamento, nonché introdurre spazzature nelle caditoie destinate allo scolo delle acque.
      I proprietari degli edifici, gli affittuari e chiunque è nel godimento di un immobile deve
provvedere alla manutenzione ed al buon funzionamento dei tubi di scarico delle acque in modo da
evitare qualsiasi intasamento degli scarichi pubblici o dispersione sul suolo pubblico.

                                                 ART. 31

Deposito ed asporto dei rifiuti

      I rifiuti solidi urbani dovranno essere conferiti con le modalità nei luoghi e negli orati che
saranno stabiliti dal Sindaco con propria ordinanza o dall’apposito regolamento comunale di
conferimento raccolta e smaltimento.
      E’ vietato gettare o calare rifiuti, sciolti od in contenitori, nelle strade, nelle piazze o nei corsi
d’acqua.
      Il conferimento o la raccolta di rifiuti e di materiali di scarto voluminosi o ingombranti,
dovranno avvenire secondo quanto stabilito dal Sindaco con propria ordinanza o dal regolamento
comunale di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
      Salvo quanto può essere disposto dal regolamento sopra citato, è vietato accedere ai luoghi
destinati al conferimento, deposito, raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi, senza giustificato
motivo, rimanendo comunque vietato rovistare ed asportare qualsiasi materiale ivi giacente.
      In ogni caso è vietato depositare o gettare sul suolo pubblico materie liquide e solide
provenienti da latrine, fogne, fosse di deposito e stalle, nonché qualsiasi altro materiale, liquido o
solido, inquinante.

                                                 ART. 32

Trasporto di letame, materiale di espurgo e cose maleodoranti, concimazione dei campi

     E’ vietato spandere nei campi liquame proveniente da latrina, fogna, fossa di deposito, stalla
ed ogni altro materiale che emani esalazioni di odori sgradevoli o molesti.

                                                    12
La concimazione dei campi, con il suddetto liquame, sarà permessa solo in aperta campagna e
a non meno di 50 metri da qualsiasi abitazione civile senza limiti di orario dal 1° ottobre al 30
aprile, solamente dalle ore 24 alle ore 8 dal 1° maggio al 30 settembre.
      E’ fatto obbligo, inoltre, di arare immediatamente i campi concimati.

                                                  ART. 33

Trasporto di materiali di facile dispersione

      Senza pregiudizio di quanto previsto dalle norme vigenti in materia di circolazione stradale, di
igiene e sanità, il trasporto di materiali di facile dispersione, come rena, calcina, carbone, terra,
sabbia, limature, segature, detriti, fango, acque luride o altro, deve essere effettuato con veicoli
adatti al trasporto stesso, con i dovuti accorgimenti, in modo da evitare dispersioni sul suolo o
nell’aria.

                                                  ART. 34

Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio

      I proprietari, gli affittuari e gli inquilini delle case e gli esercenti di negozi, di laboratori e di
pubblici esercizi, hanno l’obbligo di provvedere allo sgombero della neve e del ghiaccio dai
marciapiedi antistanti gli immobili di rispettiva competenza e di coprire o cospargere con materiale
antisdrucciolevole le formazioni di ghiaccio sul suolo.
      Nel caso di formazioni di ghiaccio sui cornicioni degli edifici o su altri punti dei fabbricati
sovrastanti il suolo pubblico o soggetto al pubblico transito, i soggetti di cui al comma precedente
dovranno provvedere all’abbattimento dei blocchi di ghiaccio.
      Le operazioni di cui ai precedenti commi dovranno essere eseguite con le opportune cautele,
collocando preventivamente ai margini di caduta della neve o del ghiaccio i necessari segnali e
sbarramenti in maniera da evitare danni alle persone o alle cose.
      Le operazioni di scarico della neve dai tetti che dovessero comportare interruzioni o
dirottamenti della circolazione veicolare o pedonale dovranno essere preventivamente autorizzate
dall’Amministrazione comunale che stabilirà di volta in volta l’orario relativo e le eventuali cautele
eccezionali.
      E’ vietato scaricare o depositare sul suolo pubblico la neve o il ghiaccio provenienti da luoghi
privati, o gettare o spargere acqua che possa gelare.
      La neve rimossa dai marciapiedi, caduta o scaricata dagli dagli edifici, non dovrà in nessun
caso essere cosparsa o accumulata sulla sede stradale.
      Qualora il Comune non provveda direttamente alla spalatura o all’asporto, la neve dovrà al
più presto possibile essere trasportata a cura dei frontisti, in aree private non soggette a pubblico
passaggio o nelle discariche autorizzate.

                                                  ART. 35

Scarico di residui di costruzioni e riparazioni

      Resta vietato eseguire, senza titolo del Comune, lo scarico ed il deposito anche temporanei sul
suolo pubblico e in aree aperte al pubblico dei residui di costruzioni, ruderi, calcinacci o materiali di
serramento.
      Lo scarico ed il deposito dei materiali di cui al comma precedente, potranno essere effettuati
nei luoghi appositamente destinati o autorizzati dalla Autorità comunale.

                                                    13
Senza autorizzazione del Comune è vietato asportare i materiali sopra citati dai luoghi
appositamente destinati.
      Il Sindaco può ordinare la rimozione, anche su aree private esposte al pubblico, di scarichi o
depositi effettuati abusivamente o per un tempo superiore a quello consentito.
      I trasgressori, oltre a soggiacere alla sanzione pecuniaria, dovranno provvedere alla rimozione
del materiale depositato. In caso di inadempienza, previa diffida, la rimozione sarà eseguita
d’ufficio a spese del trasgressore.

                                                ART. 36

Emissioni di fumo ed esalazioni – polvere

      Fatto salvo quanto disposto dalle norme di legge in materia di inquinamento atmosferico, è
proibito sollevare polvere, provocare emissioni di fumo, pulviscolo. Limature, fuliggine, vapori ed
esalazioni che arrechino danno o molestia.
      Coloro che, per motivo della loro attività, debbono compiere operazioni che possano sollevare
polvere, provocare fumo, vapore, odori nauseabondi o molesti, devono adottare le cautele
necessarie e conformi alla buona tecnica, per evitare o ridurre al minimo ogni inconveniente.
      E’ vietato bruciare sterpi, rifiuti di giardinaggio od altro materiale quando ne possa derivare
danno o molestia al vicinato o a luoghi di pubblico transito.

                                                ART. 37

Altri atti vietati

      In tutto il territorio del Comune resta altresì vietato in luogo pubblico o aperto al pubblico:
              a)           eseguire la pulizia di persone, di cose e di animali;
              b)           gettare o lasciar cadere carta, liquidi, polveri, od altri oggetti;
              c)           collocare, senza apposito titolo, addobbi, festoni, luminarie;
              d)           lasciar vagare o abbandonare qualsiasi specie di animale;
              e)           eseguire qualsiasi giuoco che possa costituire pericolo o molestia fuori dei
                           luoghi a ciò destinati;
              f)           effettuare pratiche sportive o ricreative pericolose o moleste;
              g)           depositare recipienti o cose sotto le pubbliche fontane;
              h)           entrare nelle aiuole e, laddove il divieto sia segnalato, negli spazi erbosi,
                           nonché cogliere fiori, manomettere piante o comunque danneggiarle;
              i)           sedersi a terra, sulle aiuole o sui gradini dei monumenti o di altri edifici,
                           sulle catenelle, sui corrimano, sui parapetti dei ponti;
              j)            arrampicarsi sugli alberi, sui pali, sulle inferriate, sugli edifici e sui
                           monumenti;
              k)           sdraiarsi o salire sulle panchine.

      Resta altresì vietato:
                      1) condurre, nelle località indicate dal Sindaco con apposita ordinanza, animali
                         molesti o che sporchino i luoghi soggetti a pubblico passaggio;
                      2) introdurre animali in tutti gli ambienti e luoghi in cui si effettua
                         preparazione, manipolazione e commercio e la somministrazione per il
                         pubblico di alimenti o bevande.

                                                ART. 38

                                                    14
Caravan, autocaravan, tende, carri abitazione e accampamenti

       Qualora non esistano o non siano disponibili aree appositamente destinate alla sosta per
pernottamento in caravan, autocaravan, tende e carri abitazione in genere, il Sindaco potrà vietare la
sosta per pernottamento in determinate località o vie del Comune, fatta eccezione per i campers.
       Il Sindaco può altresì vietare o limitare il deposito e l’impianto dei mezzi mobili e delle
attrezzature sopra citate anche in aree private.
       La sosta delle carovane dei nomadi potrà essere consentita solo in località periferiche o negli
spazi prestabiliti.
       Qualora la presenza delle persone di cui al comma precedente, o per il numero delle stesse, o
per motivi di igiene e sanità, possa essere pregiudizievole per la tutela del vicinato, il Sindaco potrà
ordinare che le persone, non iscritte nelle liste anagrafiche, abbandonino il territorio comunale
unitamente alle proprie cose.
       Trascorso il termine fissato per lo sgombero, sarà data esecuzione all’ordine ingiunto a mezzo
della forza pubblica.

                                                  TITOLO IV

                             QUIETE E SICUREZZA NEL CENTRO ABITATO

                                               ART. 39

    Disposizioni di carattere generale

         In tutti i luoghi pubblici aperti al pubblico ed in quelli privati esposti al pubblico è vietato
   tenere comportamenti o compiere azioni che rechino pregiudizio alla sicurezza delle persone,
   comunque disturbo o molestia alla quiete pubblica, al riposo od alle occupazioni altrui.

                                               ART. 40

   Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni

         Fatto salvo quanto previsto dalle leggi di pubblica sicurezza, chi promuove cortei,
   cerimonie o riunioni in luogo pubblico, deve darne avviso al Sindaco almeno tre giorni prima di
   quello fissato per il loro svolgimento.
         Per le manifestazioni che comportano provvedimenti relativi alla viabilità in genere e che
   per il loro svolgimento implichino limiti o divieti alla circolazione, l’avviso al Sindaco dovrà
   essere dato almeno cinque giorni prima.
         Sono esenti dall’obbligo di cui ai commi precedenti i comizi elettorali.

                                               ART. 41

   Cortei funebri

         Sono vietati i cortei funebri di accompagnamento dei feretri diretti dai luoghi di decesso
   alle chiese parrocchiali del Duomo, della Pieve, di Villarazzo, di Postumia e all’oratorio di S.
   Giacomo.
         Soltanto i congiunti potranno seguire la bara, che non potrà essere portata a spalla.

                                               ART. 42

                                                  15
Custodia e detenzione di cani e di altri animali

         E’ vietato tenere o allevare in abitazioni, stabilimenti, giardini od in altri luoghi privati
   cani od animali che arrechino disturbo molestia, incomodo o danno ai vicini, specialmente di
   notte e durante le ore destinate al riposo delle persone.
         Il detentore potrà essere diffidato ad allontanare l’animale molesto od a porlo in
   condizioni da non disturbare.
         I detentori di cani o di altri animali in luoghi privati dovranno collocare o custodire i
   medesimi in modo che non possano arrecare danno o molestia a chi transiti sulla pubblica via.
         Ai proprietari e detentori di cani o di altri animali è vietato condurre, lasciar vagare o
   abbandonare i medesimi se affetti da malattie o ferite.

                                                ART. 43

   Circolazione dei cani in luoghi pubblici od aperti al pubblico

         Nei luoghi pubblici od aperti al pubblico tutti i cani devono essere muniti di collare,
   portante la apposita targhetta comunale, e dovranno esser tenuti con solido guinzaglio di
   lunghezza non superiore a centimetri ottanta.
         Tutti i cani di grossa taglia, come i mastini, gli alani, i doberman, i pastori, nonché i cani
   di indole mordace, dovranno esser muniti anche di idonea museruola.
         Nei giardini, negli orti, nelle aie ed in altri luoghi privati aperti, o nei quali non sia
   impedito l’accesso a terzi, i cani possono esser tenuti senza museruola, purché siano legati o
   custoditi in modo da non arrecare danno alle persone. Potranno esser tenuti sciolti e senza
   museruola, quando l’accesso a detti luoghi sia chiuso e provvisto di cartello con l’indicazione
   “Attenti al cane”.
         Possono esser tenuti senza guinzaglio e museruola:
             -          i cani da caccia in aperta campagna a seguito del cacciatore;
             -          i cani da pastore quando accompagnino il gregge;
             -          i cani delle forze di polizia durante l’impiego per fini d’istituto.

                                              ART. 43-bis

Raccolta delle deiezioni dei cani e degli altri animali condotti negli abitati

       Nei centri abitati, come definiti dell’art. 4 del vigente codice della strada, chiunque conduca
cani o altri animali deve essere munito dell’attrezzatura idonea all’immediata raccolta e pulizia del
suolo delle deiezioni che fossero eventualmente prodotte dall’animale condotto. Si considera idonea
l’attrezzatura quando la stessa consente la raccolta delle deiezioni e la loro collocazione in un
sacchetto o altro contenitore chiudibile, di modo che venga comunque salvaguardata l’igiene e al
pulizia dell’abitato.
       E’ fatto obbligo a chiunque conduca cani o altri animali nei luoghi indicati nel precedente
comma di provvedere alla raccolta delle deiezioni prodotte dall’animale condotto, collocando le
stesse all’interno di un sacchetto o altro idoneo contenitore che deve essere chiuso e avviato a
regolare smaltimento.
       Salva l’applicazione della legge penale e del D.Lgs. n. 22/1997, chiunque viola le disposizioni
di cui ai precedenti commi è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 25,00 a euro 500,00 per ogni violazione.
       Quando venga accertata la violazione del secondo comma del presente articolo, l’organo
accertatore intima al trasgressore, qualora questi non abbia già provveduto, di provvedere alla

                                                   16
immediata raccolta e pulizia del suolo dalle deiezioni animali. L’intimazione è data ai sensi dell’art.
650 del codice penale e di essa viene fatta menzione nel verbale di contestazione.

                                                ART. 44

Cattura dei cani e di altri animali

      I cani e gli altri animali trovati a vagare in luogo pubblico saranno catturati dal personale a ciò
addetto.
      E’ proibito impedire agli addetti alla cattura l’esercizio delle loro funzioni come pure
cagionare o favorire la fuga degli animali da catturare.

                                                ART. 45

Molestia agli animali

      E’ vietato molestare gli animali o utilizzare in modo da arrecare agli stessi molestie o
sofferenze.

                                                ART. 46

Rumori o suoni nelle abitazioni o in altri locali

       Nelle abitazioni ed in genere in tutti i locali pubblici o privati, l’uso di strumenti musicali, di
apparecchi per uso domestico, come aspirapolvere, lucidatrici, lavatrici, ventilatori, macchine per
dattilografia, macchine per cucire o per tessitura, radio-televisori, fonografi, giradischi e simili,
deve essere fatto con particolare moderazione in modo da non arrecare disturbo al vicinato.

                                                ART. 47

Impianto e uso di macchinari

      L’impianto e l’uso di macchinari nelle abitazioni, o nelle vicinanze delle stesse, deve essere
effettuato secondo le regole della buona tecnica, in modo da non arrecare danno o molestia, a causa
di rumori, vibrazioni, scuotimenti od altre emanazioni.

                                                ART. 48

Segnalazioni sonore, sirene e campane

      Sono vietati gli abusi di segnalazioni sonore, sirene, campane.
      Negli stabilimenti industriali l’uso delle sirene è consentito, dalle ore 7 alle ore 21, per
segnalare gli orari di inizio e di termine del lavoro.
      Le segnalazioni di cui al comma precedente devono essere di breve durata, comunque non
superiori a dieci secondi, e di intensità moderata.

                                                ART. 49

Dispositivi sonori di allarme

                                                    17
L’impianto e il funzionamento di segnali d’allarme sonori, installati su edifici od autoveicoli o
su altri beni, e percepibili dall’esterno, sono soggetti all’osservanza delle seguenti prescrizioni:
               1)           Il segnale acustico deve essere predisposto in modo tale da non essere
                            percepito oltre il raggio di duecentocinquanta metri e deve cessare entro
                           dieci minuti primi dall’inizio, anche se il segnale è intermittente;
               2)           Congiuntamente al funzionamento del segnale di allarme acustico installato
                            in edifici, deve entrare in funzione un segnale luminoso a luce lampeggiante
                            di colore rosso, visibile dall’esterno e collocato in punto idoneo a
                            localizzare prontamente la sede da cui proviene l’allarme.
               Allo stesso fine, è facoltativa l’installazione di altri segnali luminosi analoghi nella
         strada o in altri luoghi di uso comune (scale, pianerottoli, ecc.), in corrispondenza della porta
         di accesso al locale dal quale è partito il segnale d’allarme.

     I segnali d’allarme di cui sopra debbono essere installati sugli edifici con l’osservanza delle
norme edilizie e non debbono emettere suoni che possano confondersi con le sirene di allarme degli
automezzi di soccorso o della polizia.

                                                  ART. 50

Attività rumorose vietate

      Sono vietate:

              a)        le grida dei venditori di merce in genere;
              b)        la pubblicità sonora;
              c)        l’uso di amplificatori sonori;
              d)        il trasporto, il carico e lo scarico di materiali senza le opportune cautele atte
                        ad eliminare o ad attutire i rumori.

         Le attività di cui ai punti b) e c) del comma precedente possono essere consentite con
   autorizzazione del Comune e fatto salvo quanto disposto dalle norme vigenti in materia di
   pubblicità.
         Anche nei casi consentiti, tali attività debbono essere esercitate evitando eccessivo
   rumore.
         Attività rumorose, diverse da quelle sopra indicate, potranno essere individuate dal
   Sindaco con apposita ordinanza, con cui si potrà disporre speciali o particolari prescrizioni.

                                                  ART. 51

Attività professionale rumorose e incomode

        L’esercizio di professioni o mestieri, rumorosi o incomodi, come pure l’uso di macchine,
   apparecchi e strumenti che provochino rumori, strepiti o vibrazioni, è consentito:

                   nel periodo dall’ 1/10 al 31/3

              -         dalle ore 8 alle ore 12,30

              -         dalle ore 14 alle ore 18,00

                   nel periodo dall’1/4 al 30/9

                                                     18
-          dalle ore 8 alle ore 12,30

             -          dalle ore 15 alle ore 19,00

             -          giorni festivi esclusi.

      Tali limitazioni di orario non si applicano nelle zone che, secondo lo strumento urbanistico
vigente, sono destinate alla Industria e all’Artigianato.
      Dovranno comunque esser adottate tutte le cautele e gli accorgimenti affinché i rumori siano
contenuti al minimo e non oltrepassino i limiti della normale tollerabilità.
      Il Sindaco, per speciali e motivati casi, potrà imporre particolari adempimenti e limitare
ulteriormente l’orario delle attività di cui al presente articolo.

                                                  ART. 51-bis

      Orario dei locali aperti al pubblico

      Tutti i locali ove si vendono beni o si prestano servizi, con accesso diretto dalla pubblica via,
non possono essere aperti al pubblico nella fascia oraria dalle ore 22.00 alle ore 06.00.
      Il comma precedente non si applica alle specifiche attività la cui disciplina degli orari è
regolata da altre disposizioni normative, nonché a quelle espressamente individuate con
provvedimento del Sindaco.

                                                  ART. 52

Rilevamento e repressione delle attività rumorose

      La natura ed il grado di intensità dei rumori negli edifici ed all’aperto verranno accertati
d’ufficio od a richiesta degli interessati.
      Qualora il livello sonoro superi i limiti della normale tollerabilità, i responsabili, previa
diffida, sono tenuti ad eliminare la fonte del disturbo o ad attenuarla.

                                                  ART. 53

Mestieri girovaghi

      Fatto salvo quanto previsto dalle norme di pubblica sicurezza, i mestieri girovaghi, come
cantante, suonatore, giocoliere, fotografo, disegnatore sul suolo, lustra-scarpe e simili sono vietati,
senza permesso del Comune.

                                                  ART. 54

Trasporto di oggetti

     Il trasporto a mano di oggetti pesanti o voluminosi o pericolosi deve esser fatto con le
opportune cautele e da persone idonee.

                                                     19
Gli oggetti acuminati o taglienti, come vetri, ferri appuntiti, falci, debbono esser muniti degli
opportuni ripari durante il trasporto.
      Gli oggetti rigidi, come tubi, aste, scale, quando superano la lunghezza di tre metri e vengano
trasportati orizzontalmente, debbono venir sorretti da almeno due persone.
      Il trasporto di oggetti fragili deve esser effettuato in modo tale da evitare la caduta al suolo dei
medesimi o di parte di essi.

                                                 ART. 55

Circolazione e trasporto di animali pericolosi

     E’ vietata la circolazione o il trasporto di animali pericolosi se non rinchiusi in apposite ed
idonee gabbie.

                                                 ART. 56

Deposito di cicli, carrozzelle, carriole

      E’ vietato depositare cicli, ciclomotori, carrozzelle, carriole ed altri veicoli sotto i portici, nei
sottopassaggi, a ridosso delle vetrine o degli accessi ai locali, nonché in altri luoghi dove possano
arrecare intralcio.
      Il Sindaco potrà, con ordinanza, disporre deroghe.

                                                 ART. 57

Giardini, viali ed aree verdi

       E’ vietato introdurre nelle aree verdi e nei giardini pubblici animali, veicoli di qualsiasi
genere, automobili, velocipedi, motociclette e ciclomotori.
       E’ consentito l’accesso di cani condotti al guinzaglio.
       E’ inoltre vietato guastare o smuovere scritte, danneggiare o asportare i fiori, il prato, gli
alberi e gli arbusti.
       Il Sindaco, con propria ordinanza, determinerà orari, modalità e limiti per l’uso delle aree
verdi.

                                                 ART. 58

Rovinio di parti od accessori di fabbricati

      Oltre a quanto prescritto nel titolo terzo del presente Regolamento per la nettezza, il decoro e
l’ordine del centro abitato, ogni edificio e le sue pertinenze debbono esser tenuti in buono stato di
conservazione per evitare pericoli e danni.
      Particolare diligenza deve esser rivolta alla buona conservazione dei camini, dei fumaioli,
delle balconate, dei cornicioni, dei rivestimenti, degli stemmi, dei tetti, delle grondaie.
      Qualora si verifichino improvvisi pericoli di rovina o di caduta di oggetti, i proprietari e
coloro che hanno in godimento il fabbricato hanno l’obbligo di provvedere immediatamente ad
apporre gli opportuni segnali e ripari a tutela della pubblica incolumità, e di darne contestuale
avviso all’Autorità comunale.

                                                 ART. 59

                                                    20
Collocamento di oggetti di ornamento e di cose mobili in luoghi privati

       Gli oggetti di ornamento, come vasi, cassette di fiori, gabbie ed altri oggetti, collocati anche
occasionalmente sui balconi, terrazzi o appesi alle pareti, debbono esser assicurati in modo tale da
evitare che possano cadere su luoghi pubblici o di uso comune.
       L’innaffiamento o l’irroramento dei fiori o delle piante sui balconi, sui terrazzi, o in altro
luogo privato, deve esser fatto in modo che l’acqua o altri liquidi non cadano sul suolo di pubblico
transito.

                                               ART. 60

Protezione in occasione di lavori

      I marmisti, gli scalpellini, i muratori, i pittori, i decoratori e gli operai in genere, quando
lavorano sullo spazio pubblico o nelle adiacenze di luoghi aperti al pubblico, devono provvedere al
collocamento di idonei ripari atti ad impedire che strumenti, scheggie, detriti, polvere, colori
possano cadere sui passanti e che il lavoro sia comunque causa di danno o molestia al pubblico.

                                               ART. 61

Protezione di pozzi, cisterne, scavi, cave e fosse

      I pozzi e le cisterne, devono avere le bocche o le sponde munite di idoneo parapetto di
chiusura o di altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali ed oggetti in genere.
      Gli scavi, le cave e le fosse, esistenti in luoghi accessibili, devono essere opportunamente
segnalate e delimitate a tutela della pubblica incolumità.

                                               ART. 62

Apertura di botole e chiusini

     E’ vietato sollevare o aprire caditoie, chiusini, botole o pozzetti senza il permesso del
Comune.
     Le operazioni indicate nel comma precedente possono venir autorizzate con l’osservanza delle
opportune cautele per la sicurezza della circolazione stradale e delle persone.

                                               ART. 63

Pitture e verniciature fresche

     Le vetrine, le porte, le cancellate, i muri ed altri manufatti ubicati su spazi pubblici o aperti al
pubblico passaggio, dipinti o verniciati o lubrificati di fresco, dovranno esser opportunamente
segnalati o riparati.

                                               ART. 64

Esposizioni

       Salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge, il Sindaco potrà vietare o
subordinare a particolari prescrizioni le esposizioni o mostre di qualsiasi genere, effettuate anche in
locali privati prospicienti luoghi di pubblico transito, pericolosi per la pubblica incolumità.

                                                     21
ART. 65

Installazione di tralicci, gru ed altri impianti di sollevamento

       L’installazione di tralicci, di pali di sostegno, di intelaiature, di ponti di fabbrica, di gru o di
altri impianti di sollevamento deve esser effettuata secondo le regole della buona tecnica in modo
da evitare pericoli per chi si trovi sul suolo pubblico o aperto al pubblico.
       Tali impianti, anche se effettuati su aree private, debbono essere ancorati solidamente o
disposti in modo da impedire la loro caduta sul suolo pubblico o aperto al pubblico o sulle altrui
proprietà.
       I bracci delle gru, nei momenti di inattività, debbono essere lasciati in modo da offrire la
minima resistenza al vento.
       Resta salvo quanto previsto dalle norme per la prevenzione di infortuni.

                                                ART. 66

Carichi sospesi

      Le manovre con carichi sospesi sopra aree pubbliche o aperte al pubblico non possono esser
effettuate senza autorizzazione del Comune.
      Le autorizzazioni vengono concesse nei casi di necessità e nei limiti indispensabili in
relazione ai lavori da eseguire.

                                                ART. 67

Recinzioni

      Le recinzioni confinanti con aree pubbliche o aperte al pubblico debbono essere prive di
sporgenze acuminate o taglienti o di fili spinati.
      Le recinzioni esistenti dovranno adeguarsi alle suddette norme entro gg. 90 dall’entrata in
vigore del presente regolamento.

                                                ART. 68

Luminarie e cavi elettrici

       Le luminarie e gli altri addobbi luminosi, i cavi volanti per la conduzione dell’energia elettrica
in via precaria o provvisoria possono esser installati previa autorizzazione dell’Autorità comunale.
       Le installazioni di cui al comma precedente debbono esser eseguite secondo le regole della
buona tecnica per evitare incidenti e danni alle persone ed alle cose.

                                                ART. 69

Uso e manomissione di segnali

      E’ vietato alle persone non autorizzate usare o manomettere gli apparati per la regolazione
della circolazione stradale o imitare i segnali acustici o luminosi d’uso degli agenti alla viabilità o
dei veicoli di soccorso.

                                                ART. 70

                                                    22
Detenzione e deposito di materie infiammabili

      Salvo quanto previsto dalle norme di pubblica sicurezza e per la prevenzione di incendi, è
vietato detenere nelle case di abitazione e loro pertinenze, nei negozi, nelle botteghe e negli esercizi
in genere, materie liquide, solide o gassose facilmente infiammabili, in quantità superiore a quella
d’uso corrente per fini domestici per il tipo di locale o dell’esercizio.
      Fatto salvo quanto previsto da altre norme di legge il Sindaco, con apposita ordinanza, potrà
vietare o stabilire le modalità per la detenzione e il deposito di materiali combustibili solidi, liquidi
o gassosi anche in luoghi privati.

                                                ART. 71

Contatori del gas e bombole

       Salvo diverse disposizioni di legge previste per la potenzialità e quantità, i contatori di gas e le
bombole devono essere collocati in locale aerato direttamente dall’esterno, con esclusione del vano
scale.
       E’ fatto assoluto divieto di depositare od utilizzare bombole con peso specifico del gas
superiore a 0,8 in locali interrati o semi-interrati.
       Quando risulti possibile, in relazione alla ubicazione e struttura del locale, i contatori e le
bombole devono essere collocati all’aperto.

                                                ART. 72

Indicazione del recapito di persone per casi di emergenza

      Coloro che gestiscono negozi, botteghe, laboratori, pubblici esercizi od amministrano
condomini, sono autorizzati a collocare all’esterno dell’edificio, in prossimità dell’ingresso
principale, sulle saracinesche, od in altro luogo facilmente visibile, una targa delle dimensioni
massime di cm 10 X 15, contenente la scritta: “In caso di emergenza chiamare:                “ seguita
dal cognome e nome, indirizzo e numero di telefono della persona alla quale sia possibile rivolgersi,
quando sopra indicati siano chiusi o temporaneamente disabitati.
      Il Sindaco, con propria ordinanza, potrà rendere obbligatoria l’esposizione della targa di cui al
comma precedente.

                                                ART. 73

Altri divieti per la prevenzione di incendi e di esplosioni

      Allo scopo di prevenire incendi ed esplosioni, è vietato:

              1)         usare, manipolare o travasare a contatto del pubblico prodotti esplosivi e gas
                         al di fuori dei luoghi a ciò destinati e autorizzati;
              2)         usare fiamme libere per lavori in impianti, in cisterne in tubazioni in cui
                         possano esservi tracce di prodotti infiammabili o esplodenti;
              3)         far uso di fiamme od accendere fuchi in luogo pubblico o privato, senza
                         giustificato motivo e senza le dovute cautele, in particolare nei boschi, nelle
                         zone alberate, in quelle a vegetazione arborea o arbustiva, o nelle loro
                         vicinanze;
              4)         depositare in luoghi di pubblico transito recipienti, serbatoi, cisterne

                                                    23
contenenti sostanze infiammabili o esplodenti o loro residui, nonché
                        stazionare con veicoli, usati o adibiti per il trasporto delle suddette sostanze,
                        nelle adiacenze di fabbricati o di altri luoghi frequentati da persone;
             5)         porre, lasciar cadere o disperdere sul suolo pubblico materie infiammabili
                        che possano esser causa di inquinamento o di incendio;
             6)         impedire o intralciare in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo l’accesso o
                        l’uso di mezzi installati o predisposti per la prevenzione di incendi.

                                               ART. 74

Uso delle risorse idriche potabili

      Qualora sia necessario regolamentare o limitare l’uso delle risorse idriche, onde evitare disagi
alla collettività, il Sindaco potrà vietare o disciplinare l’uso di acqua potabile della rete idrica
pubblica per innaffiare orti e giardini, per lavare veicoli o per altre attività di volta in volta
individuate con apposita ordinanza.

                                                  TITOLO V

                     COMMERCIO FISSO ED AMBULANTE – ESERCIZI PUBBLICI

                                               ART. 75

Obbligo di vendita

         Coloro che esercitano il commercio non possono, senza giustificato motivo, rifiutare la
   vendita della merce secondo gli usi e nelle quantità normalmente richieste dai consumatori.

                                               ART. 76

Condizione dei locali e delle attrezzature di vendita

         Salvo quanto previsto dalle norme di igiene e sanità, i locali adibiti al commercio, i
   pubblici esercizi ed i laboratori debbono esser mantenuti costantemente puliti, in stato decoroso,
   e, quando siano aperti al pubblico, sufficientemente illuminati.
         Nei locali indicati nel comma precedente non possono essere assunti comportamenti né
   essere svolte attività incompatibili con la destinazione del locale o dell’esercizio.
         Gli esercenti il commercio ambulante con posto fisso debbono servirsi di un banco
   decoroso e tenerlo con cura.
         Le tende in genere, interne o esterne, debbono essere tenute in buono stato di pulizia e di
   manutenzione.

                                               ART. 77

Indicazione del peso delle merci

         Fatto salvo quanto disposto dalla normativa vigente in materia di vendita a peso netto, gli
   esercenti il commercio, quando vendono merci a peso, sono tenuti, a richiesta dell’acquirente,
   ad indicare per iscritto sui pacchi il peso della merce.

                                                   24
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