REGOLAMENTO COMUNALE PER IL BENESSERE DEGLI ANIMALI E PER UNA MIGLIORE CONVIVENZA CON LA COLLETTIVITA' UMANA

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REGOLAMENTO COMUNALE
           PER IL BENESSERE DEGLI ANIMALI
                                    E PER
               UNA MIGLIORE CONVIVENZA
             CON LA COLLETTIVITA’ UMANA

A cura dell’ Assessorato Ecologia
Ufficio Diritti Animali
INDICE
          -I-             •    Art. 1 - Profili istituzionali e tutela degli animali.
      I PRINCIPI
                          •    Art. 2 - Valori etici e culturali.

          -II-            •    Art. 3 - Definizioni.

DEFINIZIONI E AMBITO DI   •    Art. 4 - Ambito di applicazione.
     APPLICAZIONE
                          •    Art. 5 – Esclusioni:
          -III-           •    Art. 6 - Detenzione di animali.
DISPOSIZIONI GENERALI
                          •    Art. 7 - Maltrattamento di animali.
                          •    Art. 8 - Cattura, detenzione e commercio di fauna
                               selvatica autoctona.
                          •    Art. 9 - Abbandono di animali.
                          •    Art. 10 - Accesso degli animali sui servizi di trasporto
                               pubblico.
                          •    Art. 11 - Divieto di accattonaggio con animali.
                          •    Art. 12 - Divieto di offrire animali in premio, vincita,
                               oppure omaggio.
                          •    Art. 13 - Esposizione e vendita di animali.
                          •    Art. 14 - Divieto dei combattimenti fra animali.
                          •    Art. 15 - Divieto di utilizzo e vendita di pellicce di
                               cani e gatti.
                          •    Art. 16 - Case di riposo\ospedali\scuole con animali.
                          •    Art. 17 - Mostre, spettacoli ed intrattenimenti con
                               l’utilizzo di animali.
                          •    Art. 18 – Avvelenamento di animali.
                          •    Art. 19 – Attività di caccia sul territorio comunale
          -IV-            •    Art. 20 - Attività motoria e rapporti sociali.
         CANI
                          •    Art. 21 - Divieto di detenzione a catena e divieto di
                               uso di collari costrittivi
                          •    Art. 22 - Dimensioni dei recinti o terrazze.
                          •    Art. 23 - Accesso ai giardini, parchi ed aree
                               pubbliche.
                          •    Art. 24 - Aree e percorsi destinati ai cani.

                                                                                        2
•   Art. 25 - Accesso negli esercizi pubblici, commerciali
                         e nei locali ed uffici aperti al pubblico.
                     •   Art. 26 - Cani ritenuti “potenzialmente pericolosi”
                     •   Art. 27 - Obbligo di raccolta deiezioni
                     •   Art. 28 – Anagrafe canina

        -V-          •   Art. 29 - Definizione termini usati in questa sede.
      GATTI
                     •   Art. 30 - Proprietà dei gatti liberi.
                     •   Art. 31 - Competenze dell’Amministrazione
                         Comunale
                     •   Art. 32 – Colonie feline.
                     •   Art. 33 - Cura delle colonie feline da parte dei/delle
                         gattai/e.
                     •   Art. 34 – Detenzione dei gatti di proprietà
       -VI-          •   Art. 35 - Detenzione di volatili.
    VOLATILI
                     •   Art. 36 - Dimensioni delle gabbie.

       -VII          •   Art. 37 - Detenzione di specie animali acquatiche.
ANIMALI ACQUATICI
                     •   Art. 38 - Dimensioni e caratteristiche degli acquari.
                     •   Art. 39 - Tartarughe acquatiche.

       -VIII-        •   Art. 40 - Detenzione di animali esotici.

 ANIMALI ESOTICI

       -IX-          •   Art. 41 - Rinuncia alla detenzione del proprio cane e\o
                         gatto e cessione a struttura convenzionata con il
 CANILI, GATTILI E       Comune o ad Associazioni Animaliste.
   RANDAGISMO
                     •   Art. 42 - Sterilizzazione dei cani\gatti
                     •   Art. 43 - Trasferimento diretto presso canile
                         convenzionato dei cani accalappiati sul territorio
                         comunale.
                     •   Art. 44 - Adozione di animali.
                     •   Art. 45 – Accesso struttura canile
                     •   Art. 46 – Caratteristiche della struttura canile

                                                                                  3
-X-

        VIVISEZIONE E                      •   Art. 47 - Divieto di vivisezione e sperimentazione.
      SPERIMENTAZIONE
                -XI-                       •   Art. 48 - Sanzioni.
     DISPOSIZIONI FINALI
                                           •   Art. 49 – Utilizzo degli introiti delle sanzioni.
                                           •   Art. 50 - Istituzione del “Servizio di Protezione
                                               Animali e Vigilanza”.
                                           •   Art.51 – Integrazioni e modificazioni
                                           •   Art. 52- Collaborazioni tra Associazioni
                                           •   Art. 53 – Incompatibilità ed abrogazione di norme.

                                         - I - I PRINCIPI
Art. 1 – Profilo istituzionale e tutela degli animali
Il Comune di Gorgonzola, nell’ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi e dal proprio
Statuto:
   1. promuove la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento
      fondamentale e indispensabile dell’ambiente.
   2. riconosce alle specie animali non umane diritto ad un’esistenza compatibile con le proprie
      caratteristiche biologiche.
   3. condanna e persegue ogni forma di maltrattamento verso gli animali.
   4. istituisce l’ Ufficio Diritti Animali e delega allo stesso ogni competenza in ambito di tutela
      degli animali sul territorio comunale, incluse attività di controllo, vigilanza e applicazione
      del presente regolamento.

Art. 2 – Valori etici e culturali

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Il Comune di Gorgonzola, nell’ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi e dal proprio
Statuto:
   1. riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività
      connesse con l’accudimento e la cura degli animali, quale mezzo che concorre allo sviluppo
      della personalità e in grado di attenuare le difficoltà espressive e di socializzazione,
      soprattutto nelle fasi dell’infanzia e della vecchiaia.
   2. nell’ambito dello sviluppo culturale, opera affinché sia promosso nel sistema educativo
      dell’intera popolazione, e soprattutto in quello rivolto all’infanzia, il rispetto degli animali e
      il principio della corretta convivenza con gli stessi.
   3. riconosce il contributo delle associazioni volontarie che si occupano di animali e valorizza la
      tradizione e la cultura animaliste.

                      - II - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE
Art. 3 – Definizioni
   1. La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, si applica a tutte le
      tipologie e razze di animali da affezione di cui alla L. 14 agosto 1991 n° 281, e a tutte le
      specie di vertebrati ed invertebrati, tenuti, sul territorio comunale, in qualsiasi modo e a
      qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.
   2. La definizione generica di animale si applica inoltre, a tutte le specie selvatiche e autoctone
      di vertebrati ed invertebrati presenti sul territorio comunale.

Art. 4 – Ambito di applicazione
   1. Le norme di cui al presente regolamento, riguardano tutte le specie animali che si trovano o
      dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio del Comune di Gorgonzola.
   2. Le norme previste dai successivi articoli 6, 7 e 8 (detenzione di animali, maltrattamento di
      animali e cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona) devono comunque
      considerarsi valide per qualsiasi animale, come definito al comma 1 del precedente art. 3.

Art. 5- Esclusioni.

   1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano:
      a. alle specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche
         disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l’esercizio della caccia e
         della pesca;
       b. alla detenzione di volatili ad uso venatorio, sempre che la detenzione stessa sia
          autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sulla caccia.
       c. alle attività di disinfestazione e derattizzazione.

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2. Le attività inerenti la sperimentazione e la vivisezione sono soggette esclusivamente alle
      disposizioni di cui alla Sezione X del presente regolamento.

                               - III - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 6 – Detenzione di animali.

   1. Chi tiene un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela.
   2. Gli animali, di proprietà o tenuti a qualsiasi titolo, dovranno essere fatti visitare da medici
      veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.
   3. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, di animali, dovranno accudirli e alimentarli
      secondo la specie e la razza alla quale appartengono.
   4. A tutti gli animali di proprietà, o tenuti a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita
      costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle loro
      caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.
   5. E’ vietato tenere cani ed altri animali all’esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In
      particolare la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell’animale, sufficientemente
      coibentata e dovrà avere il tetto impermeabilizzato; dovrà essere chiusa su tre lati ed essere
      rialzata da terra e al di sopra dovrà essere disposta un’adeguata tettoia; non dovrà, infine,
      essere umida, né posta in luoghi soggetti a ristagni d’acqua, ovvero in ambienti che possano
      risultare nocivi per la salute dell’animale.

Art. 7 – Maltrattamento di animali.
   1. E’ vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti
      degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni.
   2. E’ vietato tenere gli animali in spazi angusti e/o privi dell’acqua e del cibo necessario o
      sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute.
   3. E’ vietato tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano
      del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.
   4. E’ vietato tenere animali in terrazze o balconi per più di otto ore giornaliere; isolarli in
      rimesse o cantine oppure segregarli in contenitori inadeguati o scatole, anche se posti
      all’interno di appartamenti o di altri locali (anche commerciali) senza luce naturale ed
      adeguato ricambio d’aria.
   5. E’ vietato detenere animali in gabbia se non nei casi di trasporto, di cure e di esposizione per
      la vendita da parte degli esercizi commerciali osservando le disposizioni di cui all’art. 13;
      fanno eccezione uccelli e piccoli roditori, nonché animali che, per le loro caratteristiche,
      possono comportare elementi di pericolosità.
   6. E’ vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica in ambienti
      inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all’animale di manifestare i
      comportamenti tipici della specie; viene vietato l’uso del collare con punte, dei collari
      elettronici o elettrici con rilascio di scariche per l’addestramento di qualsiasi tipo di animale;

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viene inoltre vietato l’utilizzo di collari a strangolo per tutti gli animali, ad esclusione dei
         cani portati a guinzaglio.
   7. E’ vietato ricorrere all’addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche.
   8. E’ vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto alla normativa vigente.
   9. Viene vietata su tutto il territorio comunale la vendita e l’esposizione di animali colorati
      artificialmente.
   10. E’ vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, nei vani
       portabagagli chiusi degli autoveicoli.
   11. E’ vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenze,
       ferite o danni fisici anche temporanei; i veicoli o contenitori non dovranno essere chiusi ma
       permettere una buona circolazione d’aria, dovranno inoltre consentire la stazione eretta e la
       possibilità di sdraiarsi e rigirarsi; è vietato il trasporto di animali in condizioni di
       sovraffollamento; gli animali dovranno essere protetti dagli urti causati dai movimenti del
       viaggio e protetti dalle intemperie e da forti variazioni climatiche.
   12.

                                                                                     !          ""#     $$#
         (Attuazione della direttiva 95/29/CE in materia di protezione degli animali durante il
         trasporto).
   13. E’ vietato tenere animali in autoveicoli in sosta senza adeguato ricambio d’aria, l’apertura
       dei finestrini dovrà essere minimo di 6 cm. Su ambedue i lati; per il periodo compreso fra il
       giorno 15 maggio ed il 30 settembre è vietato tenere animali in autoveicoli in sosta
       prolungata al sole. È comunque sempre vietato tenere animali in autoveicoli in sosta per più
       di 5 ore consecutive.
   14. E’ vietato distruggere, i nidi degli uccelli durante il periodo della riproduzione e del
      successivo svezzamento; è altresì vietata qualsiasi forma di cattura, uccisione dei volatili
      presenti sul territorio del Comune di Gorgonzola che non rientri fra le attività previste dalla
      normativa vigente per l’esercizio della caccia.

Art. 8 – Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona.
   1. E’ fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le
      specie appartenenti alla fauna selvatica autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi
      vigenti che disciplinano l’esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie.

Art. 9 – Abbandono di animali.
   1. E vietato abbandonare qualsiasi tipo di animali, sia domestici che selvatici, sia appartenenti
      alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini,
      parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.
   2. E’ fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna
      autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.

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3. Viene equiparato all’abbandono di cui al comma 1 il mancato ritiro, entro 60 giorni, di cani
      di proprietà catturati dai Servizi di Polizia Municipale e\o dal personale addetto dell’ Ufficio
      Diritti Animali, ospitati presso il canile convenzionato con il Comune.di Gorgonzola.

Art. 10 – Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico.
   1. E’ consentito l’accesso degli animali su tutti i mezzi di trasporto pubblico di superficie
      operanti sul territorio del Comune di Gorgonzola, se non in contrasto con i regolamenti o
      carta dei servizi delle aziende di trasporto.

   2. L’animale dovrà in ogni caso essere accompagnato dal padrone o detentore a qualsiasi
      titolo; per i cani è obbligatorio l’uso del guinzaglio e della museruola.

   3. Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto
      pubblico dovrà aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli
      altri passeggeri o alla vettura.

   4. Non potranno essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico animali appartenenti a specie
      selvatiche di comprovata pericolosità.

   5. Nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi hanno la facoltà,
      tramite preventiva comunicazione telefonica, di rifiutare il trasporto di animali di grossa
      taglia; quelli di piccola taglia, quali ad esempio gatti e piccoli cani, sono obbligatoriamente
      ammessi al trasporto.

Art. 11 – Divieto di accattonaggio con animali.
   1. E’ fatto divieto su tutto il territorio comunale di utilizzare, per la pratica dell’accattonaggio
      animali sia adulti che cuccioli.

Art. 12 – Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio.
   1. E’ fatto divieto su tutto il territorio comunale di offrire animali, sia cuccioli che adulti, in
      premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo nell’ambito di attività ed
      iniziative, commerciali, fieristiche e pubblicitarie.

   2. La norma di cui al punto precedente non si applica alle Associazioni animaliste e
      ambientaliste (regolarmente iscritte al registro del volontariato o degli enti giuridici)
      nell’ambito delle iniziative a scopo di adozione.

Art. 13 – Esposizione e vendita di animali.
   1. La vendita degli animali negli esercizi commerciali deve avvenire nel rispetto delle
      disposizioni stabilite all’art. 7 del presente regolamento.

   2. E’ fatto divieto agli esercizi commerciali fissi all’ingrosso ed al dettaglio di esporre al
      pubblico, per più di quattro ore giornaliere (fasce orarie
      10.00 – 12.00; 16.00 – 18.00), animali in gabbie, recinti, vetrine o con altre modalità (ad
      esclusione dei volatili, di cui al successivo comma 4 e dei pesci in acquario); a tal fine
      l’esercizio deve disporre di adeguati spazi o modalità per il riposo degli animali quando sia
      trascorso il periodo di esposizione.

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3. Gli animali in esposizione, detenuti all’interno o all’esterno dell’esercizio commerciale per
      il tempo consentito, dovranno essere sempre riparati dal sole, oltre ad essere provvisti di
      acqua, di cibo e di lettiera. Le gabbie dovranno avere dimensioni adeguate alla tipologia
      dell’animale stesso, il fondo dovrà essere di materiale tale da impedire il ferimento delle
      zampe.

   4. L’esposizione di volatili all’esterno o all’interno degli esercizi commerciali fissi deve essere
      effettuata avendo cura che gli stessi siano riparati dal sole e dalle intemperie, oltre ad essere
      provvisti di cibo ed acqua, le gabbie dovranno avere dimensioni adeguate.

   5. Per mammiferi e rettili, la dimensione delle gabbie o dei recinti di contenimento dovrà
      essere adeguata alle caratteristiche e dimensione degli animali.

   6 Le attività commerciali ambulanti ed occasionali, inerenti la vendita e/o
     l’esposizione di animali sono vietate su tutto il territorio comunale, con esclusione
     delle esposizioni agricole zootecniche, in questo caso Ferme restando tutte le
     normative in tema di animali cosiddetti da reddito, durante l’annuale Fiera di Santa
     Caterina, a tutti gli animali esposti e per tutto il periodo di permanenza dovranno
     essere garantiti cure, riparo, acqua e cibo a sufficienza. E’ comunque vietato
     detenere gli animali sul camion di trasporto.

Art. 14– Divieto dei combattimenti fra animali.

   1. E’ vietato promuovere o dirigere combattimenti o competizioni cruenti fra animali, in luoghi
      privati, pubblici o aperti al pubblico.

   2. E’ vietato allevare o addestrare animali al fine della loro partecipazione ai combattimenti o
      alle competizioni di cui al comma 1.

   3. E’ vietato assistere a qualsiasi titolo, anche in veste di spettatore, ai combattimenti o alle
      competizioni di cui al comma 1.

   4. le sanzioni per le violazioni al presente articolo sono quelle penali, previste dalla legge
      20/7/2004 “Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di
      impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni no autorizzate”.

   5. E’ vietato produrre, importare, acquistare, detenere, esporre al pubblico ed esportare, allo
      scopo di farne commercio o distribuzione, a fini di lucro o comunque in attività collegabili
      ai combattimenti, video o materiale di qualsiasi tipo contenenti scene o immagini dei
      combattimenti o delle competizioni di cui al comma 1; tali divieti non si applicano alle
      associazioni per la tutela degli animali e a chiunque utilizzi il materiale di cui al presente
      comma per finalità educative.

   6. Gli animali utilizzati nei combattimenti vengono sequestrati, salvo che appartengano a
      persona estranea al reato, e sono affidati, con spese a carico del proprietario o del
      possessore, ad associazioni animaliste regolarmente iscritte all’albo regionale del
      volontariato o in possesso di altro analogo riconoscimento.

   7. I medici veterinari che, nell’esercizio della professione, hanno curato o visitato animali per
      lesioni che possono essere ragionevolmente riferibili alle fattispecie di cui al presente
      articolo, inoltrano segnalazione all’ Ufficio Diritti Animali e all’Autorità Giudiziaria per la
      fattispecie di cui all’art. 727 del Codice Penale.
                                                                                                       9
8. All’allevatore o addestratore che commetta le infrazioni di cui al comma 2, viene revocata
      definitivamente la licenza o altro analogo provvedimento amministrativo previsto per
      l’esercizio delle attività concernenti l’allevamento, la conduzione, il commercio e il
      trasporto di animali.

Art. 15 – Divieto di utilizzo e vendita di pellicce di cani e gatti.

   1. E’ fatto divieto, su tutto il territorio comunale, utilizzare per la produzione o il
      confezionamento, vendere, acquistare o comunque detenere, a scopo produttivo o
      commerciale, pelli e pellicce etichettate ai sensi dell’elenco di cui all’allegato ‘B’ del
      presente regolamento o comunque provenienti da animali da affezione quali cani (canis
      familiaris) e gatti (felix catus).

   2. E’ fatto obbligo di etichettare, con la chiara indicazione della specie animale utilizzata, tutti i
      capi e gli articoli di abbigliamento e i manufatti di qualsiasi genere e tipo nei quali vengano
      utilizzati, in tutto o in parte, pelli e/o pellicce.

   3. Per le violazioni alle misure di cui al comma due si applica la sanzione amministrativa di cui
      al presente regolamento, le violazioni delle norme di cui al comma 1 sono sanzionate anche
      ai sensi degli artt. 515 e 517 del Codice Penale. Come integrati dalla legge 20/7/2004 n.189.

   4. All’accertamento della violazione consegue il sequestro del materiale rinvenuto, che deve
      essere immagazzinato e distrutto con spese a carico del soggetto interessato.

   5. Si invita inoltre la cittadinanza ad osservare la massima attenzione negli acquisti dei prodotti
      di cui all’allegato ‘A’ della presente legge, essendo gli stessi a possibile rischio di utilizzo,
      per la loro manifattura, di pelli e pellicce di cani e gatti.

Art. 16 – Case di riposo\ospedali\scuole con animali.
   1. Il Comune di Gorgonzola riconosce validità alle forme di cura che utilizzano gli animali per
      alleviare particolari patologie, come ad esempio la depressione negli anziani.

   2. Nelle case di riposo per anziani e ospedali è permesso l’accesso di animali domestici, previo
      accompagnamento degli addetti alle iniziative di attività di “pet-therapy” (“pet-partner” ),
      e\o dei proprietari degli animali.
   3. Il competente Ufficio Diritti Animali dispone la vigilanza periodica sul benessere e la salute
      degli animali presenti nelle strutture di cui al presente articolo

   4. Il personale addetto alla “pet-therapy” o chi conduce l’animale nella casa di riposo\ struttura
      ospedaliera\scuola, dovrà avere la massima cura che lo stesso non sporchi o crei disturbo o
      danno alcuno.

   5. Il Comune di Gorgonzola riconosce e promuove, altresì, le attività didattiche-educative
      presso le scuole che prevedano la presenza di animali all’interno della struttura, pur sempre
      accompagnati dal personale addetto alle iniziative promosse dall’ Amministrazione
      Comunale.

Art. 17 – Mostre, spettacoli ed intrattenimenti con l’utilizzo di animali.

                                                                                                      10
1. su tutto il territorio comunale è vietata qualsiasi forma di mostra, spettacolo o
      intrattenimento, pubblico o privato, effettuato a scopo di lucro, che contempli in
      maniera totale oppure parziale l’utilizzo di animali appartenenti sia a specie
      domestiche che selvatiche.
   2. e’ vietata altresì qualsiasi forma di addestramento di animali finalizzata alle attività
      di cui al presente articolo.
   3. i divieti di cui ai commi precedenti, non si applicano alle esposizioni agricole
      zootecniche.

Art. 18 – Avvelenamento di animali.

  1.   E’ severamente proibito a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo e sotto qualsiasi
       forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze tossiche\velenose in
       luoghi ai quali possono accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazionee
       disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere le
       altre specie animali.

  2.   I medici veterinari, privati o operanti all’ interno dell’ Azienda Sanitaria Locale, sono
       obbligati a segnalare all’ Amministrazione tutti i casi di avvelenamento di animali cui
       vengano a conoscenza. In detta segnalazione, dovranno essere possibilmente indicati il tipo
       di veleno usato e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati.

Art. 19 Attività di caccia sul territorio comunale.

   1. La caccia sul territorio comunale è regolamentata dalla legislazione regionale e dalla
      normativa provinciale.

                                           - IV - CANI

Art. 20 - Attività motoria e rapporti sociali.
   1. Chi tiene un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l’opportuna attività motoria.

   2. I cani tenuti in appartamento devono poter effettuare regolari uscite giornaliere.

                                                                                                 11
3. I cani custoditi in recinto devono poter effettuare almeno due uscite giornaliere. Tale
      obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie di almeno otto volte superiore da
      quella minima richiesta dal successivo art. 22.

Art. 21– Divieto di detenzione a catena e divieto d’uso di collari costrittivi.
   1. E’ vietato detenere cani legati o a catena. E’ permesso, per periodi di tempo non superiori a
      otto ore nell’arco della giornata, detenere i cani ad una catena di almeno 4 metri a scorrere
      su di un cavo aereo della lunghezza di almeno metri 4 e di altezza metri 2 dal terreno; la
      catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità
   2. E’ vietato l’impiego dei collari con aculei interni, con dispositivi a scarica elettrica o che
      emettano segnali acustici o agiscano con sostanze chimiche.

Art. 22 – Dimensioni dei recinti o terrazze.
   Per i cani custoditi in recinti o in terrazze in modo continuativo, la superficie di base non dovrà
   essere inferiore a metri quadrati 15 con il lato minore inferiore a m. 1,00 per cani di peso fino a
   15 kg. ed a m. 1,50 per i cani di taglia superiore; ogni recinto o terrazza non potrà contenere più
   di due cani adulti con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento; ogni cane in più
   comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati 6.

Art. 23 – Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche.
   1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l’accesso a tutte le
      aree pubbliche e di uso pubblico, fatta esclusione per le aree di cui al comma 3 del presente
      articolo.

   2. E’ fatto obbligo di utilizzare sempre il guinzaglio, la museruola è a discrezione del
      proprietario o accompagnatore, qualora gli animali possano determinare danni o disturbo
      agli altri frequentatori. Per i cani pericolosi di cui all’allegato “C”è sempre obbligatoria
      anche la museruola.

   3. E’ vietato l’accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree
      giochi per bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi
      cartelli di divieto.

Art. 24 – Aree e percorsi destinati ai cani.

   1. Nell’ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, possono essere
      individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani, dotati anche
      delle opportune attrezzature.

   2. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza
      guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori, senza
      determinare danni alle piante, alle strutture presenti, agli altri cani ed ai loro proprietari.

Art. 25 – Accesso negli esercizi pubblici, commerciali e nei locali ed uffici aperti al pubblico.
   1. I cani, accompagnati dal padrone o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei
      modi consentiti dal comma 3 del presente articolo, a tutti gli esercizi pubblici (individuati ai
      sensi del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) e commerciali e nei locali ed uffici

                                                                                                        12
aperti al pubblico presenti sul territorio comunale, fatti salvi specifici divieti previsti dalle
       norme vigenti.

       E’ vietato detenere e consentire l’introduzione di cani, gatti ed altri animali nei locali
       destinati alla produzione, preparazione, confezionamento, deposito e vendita all’ingrosso di
       generi alimentari.

   3. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali in esercizi pubblici,
      locali ed uffici, dovranno farlo usando il guinzaglio e avendo inoltre cura che non sporchino
      e che non creino disturbo o danno alcuno. Per i cani pericolosi di cui all’allegato “C”è
      sempre obbligatoria anche la museruola.

   %
                                                                                &

   Art. 26 – “Cani potenzialmente pericolosi”

Introduzione:
    Il presente Articolo non sia da interpretare come una forma di discriminazione nei confronti di
    alcune razze di cani e, conseguentemente, dei loro proprietari ma, piuttosto, come una misura
    cautelativa onde prevenire danni che, potenzialmente, detti cani potrebbero arrecare a terzi,
    siano essi persone o altri cani.
    Premesso che non esistono cani di “indole aggressiva” ma, semmai, cani che, essendo stati
    prelevati prematuramente dalla cucciolata, non hanno avuto modo di essere soggetti all’
    ”imprinting” di socializzazione con i fratelli o che, addestrati volutamente, o a seguito di un
    evento traumatico, hanno sviluppato una certa forma di avversione per i propri simili e/o per le
    persone e che tutti i cani, dal chihuawa al pit bull, possono manifestare aggressività, è pur vero
    che un danno provocato dal primo risulta, per le caratteristiche fisiche della razza, meno grave
    dell’entità dello stesso danno causato dal secondo.
    Esclusivamente per la distinzione di determinate caratteristiche fisiche, per le quali alcune
    razze sono state selezionate, dall’ uomo, il Comune di Gorgonzola, invita i proprietari delle
    razze di cui all’ allegato “C”, a prestare la massima attenzione e sorveglianza al proprio cane e a
    seguire scrupolosamente le direttive predisposte dal presente Articolo.

   1. Nei luoghi pubblici od aperti al pubblico, i cani appartenenti alle razze definite
      “potenzialmente pericolose”, (v.allegato “C”), proprio per determinate caratteristiche
      fisiche, e ad incroci da esse derivati, debbono essere sempre condotti a mano mediante
      collare semistrozzo e guinzaglio fisso di lunghezza non superiore a cm.120, sotto la diretta
      responsabilità del proprietario. L’accesso in esercizi pubblici è regolamentato, come per
      tutte le altre razze di cani, dalle direttive del precedente comma 3 dell’ Art. 25.

   2. E’ consentito liberare i cani di cui al presente articolo nelle apposite aree di cui all’art. 24
      comma 2 esclusivamente in assenza di altri soggetti

   3. In alternativa, i cani di cui al presente articolo, possono essere liberati nelle
      apposite aree in presenza di altri soggetti e persone, previo conseguimento di
      almeno un attestato di frequentazione, giunto con successo a conclusione, a:
      -corso di classi di socializzazione
      -corso di obbedienza
                                                                                                     13
-corso di comportamento base
   -test psicomotori

    rilasciato da addestratore referenziato iscritto all’ A.P.N.E.C.

4. E’ fatto obbligo ai proprietari di cani di cui al presente articolo, stipulare una preventiva
   polizza assicurativa di responsabilità civile per danni a persone o ad altri cani.

5. Chiunque conduca in luogo pubblico o aperto al pubblico, con guinzaglio e
   museruola ove richiesta, i cani di cui al presente articolo, è tenuto ad esibire, a
   richiesta della Polizia municipale o degli addetti all’ Ufficio Diritti Animali, la
   scheda, o copia fotostatica della scheda, attestante l’iscrizione all’anagrafe canina.

6. I veterinari ufficiali ed i veterinari incaricati di pubblico servizio iscritti all’ordine
   professionale sono tenuti a segnalare all’ Ufficio Diritti Animali o agli organi di
   polizia Municipale l’esistenza di cani non iscritti all’anagrafe.

7. La Polizia Locale e gli addetti dell’ Ufficio Diritti Animali sono incaricati di
   vigilare sul rispetto dell’obbligo di guinzaglio e museruola, ove richiesta, in tutti i
   luoghi pubblici e aperti al pubblico;

Art. 27 – Obbligo di raccolta delle deiezioni

1. su tutto il territorio comunale è obbligatoria la raccolta delle deiezioni, comprese le aree
   verdi e quelle destinate ai cani.
2. chiunque accompagni un cane al di fuori di aree private, dovrà sempre essere dotato di
   sacchetto/paletta adatta alla la rimozione delle deiezione dal suolo, le deiezioni raccolte,
   possono essere immesse oltre che negli appositi contenitori, anche nei normali cestini per
   la raccolta dei rifiuti.
3. il mancato rispetto del presente articolo, è sanzionato dalla Polizia Locale ai sensi dell’art.
   48 del presente Regolamento

Art. 28 – Anagrafe canina

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo dei cani, debbono procedere alla loro iscrizione
   all’ anagrafe canina ai sensi della Legge 281\91

2. E’ obbligatorio sottoporre il cane ad inserimento di microchip.

3. L’eventuale smarrimento dovrà essere comunicato entro le 48 h successive la scomparsa
   al competente U.D.A. ,al canile sanitario nonché al canile convenzionato con il Comune.

4. Variazioni di domicilio e\o di proprietà ed il decesso del cane dovranno essere comunicati
   al Servizio Veterinario della ASL entro 15 giorni dall’ evento.

                                                                                                 14
- V - GATTI

Art. 29 – Definizione dei termini usati in questa sede.
   1. Per “gatto libero” si intende un animale che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti.
   2. Per “colonia felina” si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e frequentano
      abitualmente lo stesso luogo.
   3. La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in
      libertà è denominata “gattaio” o “gattaia”.

Art. 30 – Proprietà dei gatti liberi.

   1. I gatti liberi che vivono nel territorio comunale, compresi gatti liberi che hanno trovato il
      loro habitat in aree condominiali, appartengono al Patrimonio Indisponibile del Comune.
      L’ Amministrazioni Comunale, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di
      procedere a querela nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dal I° comma
      dell’articolo 638 del Codice Penale.
   2. Tali gatti possono essere dati in adozione a persone che li accudiscano con la massima cura;
      la richiesta di adozione dovrà essere inoltrata al competente Ufficio Diritti Animali.

Art. 31 – Compiti dell’ Amministrazione Comunale.
   1. Il Comune provvede, in collaborazione con Associazioni Animaliste, ed in base alla
      normativa vigente, alla cura e sterilizzazione dei gatti liberi rimettendoli in seguito
      all’interno della colonia di provenienza.
   2. La cattura dei gatti liberi, per la cura e la sterilizzazione, potrà essere effettuata sia dalle
      Associazioni di volontariato, che dai/dalle gattai/e o da personale addetto dell’ Ufficio
      Diritti Animali, appositamente incaricato dall’ Amministrazione Comunale.

Art. 32 – Colonie feline.
   1. Le colonie feline che vivono all’interno del territorio comunale sono censite dall’ Ufficio
      Diritti Animli del Comune di Gorgonzola. Tale censimento deve essere periodicamente
      aggiornato sia al riguardo del numero dei gatti, sia in merito alle loro condizioni di salute.
   2. Le colonie feline non devono essere spostate dal luogo ove abitualmente risiedono; eventuali
      trasferimenti potranno essere effettuati in collaborazione con competente Associazione
      Animalista in collaborazione con l’ Ufficio Diritti Animali del Comune di Gorgonzola,
      esclusivamente per comprovate e documentate esigenze ambientali\territoriali.

Art. 33 – Cura delle colonie feline da parte dei/delle gattai/e.
   1. Il comune di Gorgonzola riconosce l’attività positiva dei cittadini che, come gattai/e, si
      adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi.

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2. Al gattaio/a deve essere permesso l’accesso, al fine dell’alimentazione e della cura dei gatti,
      a qualsiasi area di proprietà pubblica; nelle aree pubbliche in concessione deve essere
      permesso il passaggio, sempre per il medesimo scopo.
   3. L’accesso dei/delle gattai/e a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del
      proprietario che tuttavia, in caso disponga il divieto di accesso, non dovrà ostacolare in
      alcun modo l’uscita dei gatti dalla sua proprietà.
   4. Sulle aree pubbliche è permesso il posizionamento esclusivamente da parte del personale
      dell’ufficio diritti animali di cucce e/o mangiatoie per gatti posizionate in modo da
      permettere il passaggio, di mezzi di locomozione nelle aree viabili e di carrozzine per
      invalidi sui marciapiedi. Tali posizionamenti sono esenti dal pagamento del contributo per
      l’occupazione di suolo pubblico. L’ufficio diritti animali, provvederà alla pulizia e decorosa
      tenuta di detti siti.
   5. E’ proibita la rimozione delle cucce e/o mangiatoie di cui al comma precedente.

   6. Si evidenzia ai cittadini che la presenza di persone zoofile che si occupano dei gatti è
      garanzia di animali in buona salute e controllati dal punto di vista demografico. Non
      deve essere operata pertanto alcuna criminalizzazione generalizzata verso chi si
      occupa dei gatti liberi che hanno trovato il loro habitat in aree condominiali. Si
      ricorda, inoltre, che il gatto, anche se ben nutrito, resta il principale antagonista dei
      topi.

   7. I/le gattai/e sono tenuti a fornire ai gatti da loro accuditi esclusivamente cibo secco,
      onde evitare i conseguenti svantaggi di un’ alimentazione umida e\o a base di scarti
      ed eccedenze di mensa ad uso umano.
   7. I/le gattai/e sono obbligati a rispettare le norme per l’igiene del suolo pubblico
      evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti
      sono alimentati dopo ogni pasto.

Art. 34 – Detenzione dei gatti di proprietà
    1. E’ fatto divieto di tenere i gatti in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all’interno
       dell’abitazione, ovvero in rimesse o cantine. E’ parimenti vietato, sia all’interno che
       all’esterno dell’abitazione, segregarli in modo continuativo in trasportino e/o contenitori di
       vario genere nonché tenerli legati o in condizioni di sofferenza e maltrattamento.
    2. Al fine di evitare e contenere l’incremento della popolazione felina, nel caso di gatti che
       vengano lasciati liberi di uscire dall’abitazione e di vagare liberamente sul territorio, è fatto
       obbligo ai proprietari e/o detentori di provvedere alla loro sterilizzazione.

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- VI- VOLATILI

Art. 35 – Detenzione di volatili.
   1. I volatili, per quanto riguarda le specie sociali, dovranno essere tenuti in coppia.
   2. Per i volatili detenuti in gabbia, le stesse non potranno essere esposte a condizioni
      climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell’acqua e del cibo all’interno della gabbia
      dovranno essere sempre riforniti.

Art. 36 - Dimensioni delle gabbie.
   1. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche
      etologiche dei volatili, sono individuate le dimensioni minime che devono avere le gabbie
      che li accolgono:
           o   a) per uno, e fino a due esemplari adulti: due lati della gabbia dovranno essere di
               cinque volte, ed un lato di tre, rispetto alla misura dell’apertura alare del volatile più
               grande;
           o   b) per ogni esemplare in più il volume richiesto deve essere aumentate del 30%.
   2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti viaggi a seguito
      del proprietario o il trasporto e/o il ricovero per esigenze sanitarie.

                                    -VII – ANIMALI ACQUATICI

Art. 37 – Detenzione di specie animali acquatiche.
   1. Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali dovranno essere tenuti in coppia.

Art. 38 – Dimensioni e caratteristiche degli acquari.
   1. Il volume dell’acquario non dovrà essere inferiore a due litri per centimetro della somma
      delle lunghezze degli animali ospitati.
   2. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l’ossigenazione
      dell’acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi
      alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.

Art. 39 – Tartarughe acquatiche.

                                                                                                      17
1. E’ fatto obbligo ai detentori di tartarughe acquatiche palustri di origine alloctona (specie
         Pseudemys, Trachemys, Chrysemys), di inviare comunicazione di possesso all’ufficio diritti
         animali
      2. è fatto divieto di abbandono di detti esemplari in qualsiasi struttura artificiale o
         nell’ambiente.
      3. Il Comune, tramite l’ufficio diritti animali, in base alle comunicazioni di possesso ricevute,
         attiverà un monitoraggio della situazione, attuando periodicamente opportuni accertamenti
         intesi ad ottenere l’aggiornamento sulla presenza di tali animali nell’ambito dell’ecosistema
         urbano, al fine di promuovere gli accorgimenti più idonei per la difesa del patrimonio
         faunistico.

                                      -VIII - ANIMALI ESOTICI

Art. 40 – Detenzione di animali esotici.

      1. Tutti i detentori di animali esotici dovranno riprodurre (per quanto possibile), per gli animali
         detenuti in cattività, le condizioni climatiche, fisiche ed ambientali dei luoghi ove si trovano
         naturalmente queste specie. Detti animali devono avere a disposizione, se la natura della
         specie lo richiede, una vasca d’acqua e dei posatoi sopraelevati di dimensioni tali da
         permettere all’animale di nuotare e di coricarsi; deve altresì essere possibile per gli animali
         farsi una tana scavandola.

      2. E’ vietato lasciare all’aperto, durante la stagione invernale, specie esotiche tropicali e/o
         subtropicali o migratrici.

      3. E’ vietato mantenere animali esotici in gabbie con fondo in rete.

      4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle strutture di vendita degli
         animali esotici; tali strutture sono però obbligate a comunicare ai clienti, prima dell’acquisto
         degli animali, le disposizioni di cui al presente articolo.

                               -IX - CANILI, GATTILI E RANDAGISMO

Art. 41 – Rinuncia alla detenzione del proprio cane e\o gatto e cessione alla struttura
          convenzionata con il comune o ad Associazioni animaliste.

 1.      Il proprietario o detentore a qualsiasi titolo del cane e\o gatto, nel caso in cui per gravi
         motivi sia impossibilitato a tenere con sé l’animale, può chiedere l’autorizzazione a
         consegnare il cane presso struttura convenzionata con il Comune o ad Associazioni
         Animaliste che collaborano attivamente con esso.

                                                                                                        18
2.        Nella domanda di cui al precedente comma, devono essere indicate le cause che
           impediscono la detenzione del cane ed allegati i documenti probatori; l’Ufficio Diritti
           Animali, entro trenta giorni dal ricevimento, si pronuncia sulla domanda; in caso di mancata
           risposta l’istanza si intende accolta.

      3. Prima dell’eventuale consegna del cane e\o gatto, il proprietario o detentore deve
         sottoscrivere una dichiarazione di rinuncia all’animale stesso in modo che l’animale possa
         essere ceduto a terzi in via definitiva.

      4.    In caso di grave infermità o privazione della libertà personale del possessore di un animale
           d’affezione, in assenza di persona disponibile ad accudirlo, l’animale è trasferito a cura del
           competente Ufficio Diritti Animali, presso il ricovero più idoneo, sino a quando si renda
           possibile la riconsegna al possessore od a persona di sua fiducia. Tale servizio è gratuito ed
           a carico del Comune.

      5    In caso di morte del proprietario gli eredi dovranno occuparsi del mantenimento e
           dell’accudimento degli animali rimasti soli, osservando tutte le disposizioni di cui al
           presente regolamento; l’eventuale rinuncia alla detenzione degli animali a favore del
           Comune avviene sempre in forma onerosa e determinata in una cifra pari alla
           moltiplicazione del periodo di ulteriore vita presunta dell’animale, stabilito dai Veterinari
           pubblici, per la cifra giornaliera spesa dal Comune al momento dell’eventuale cessione.

Art. 42 – Sterilizzazione dei cani/gatti.
      1. All’ Ufficio Diritti Animali viene affidato il compito di provvedere alla sterilizzazione di
         tutti i cani randagi, accalappiati sul territorio del Comune di Gorgonzola, prima di un
         eventuale affido definitivo presso un nuovo proprietario, al fine di prevenire la diffusione
         del fenomeno del randagismo. La sterilizzazione, deve essere effettuata in seguito anche sui
         cani ceduti cuccioli che andranno riportati per l’operazione al Servizio Veterinario
         convenzionato con l’Amministrazione Comunale oppure fatti operare da veterinari privati
         con certificato da riconsegnare al competente Ufficio Diritti Animali. L’U.D.A. provvede
         inoltre alla sterilizzazione delle colonie feline residenti sul territorio comunale.

Art. 43 - Trasferimento diretto presso canile convenzionato dei cani accalappiati sul
          territorio comunale.
           Nel caso in cui l’Amministrazione Comunale lo richieda, il cane accalappiato sul territorio
           del Comune di Gorgonzola, può essere trasferito\consegnato direttamente presso il canile
           rifugio convenzionato, senza transitare dal canile sanitario.

Art. 44 – Adozione di animali.
      1. Qualsiasi struttura convenzionata con il Comune che ospiti cani e gatti ex randagi dovrà
         facilitarne il più possibile l’adozione da parte di privati; a tale scopo dette strutture dovranno
         osservare orari di apertura settimanali al pubblico articolati come minimo in due ore
         mattutine e due pomeridiane nei giorni feriali, oltre ad un’apertura di due ore pomeridiane in
         giorno festivo o prefestivo.

                                                                                                           19
2. Il Comune di Gorgonzola, tramite l’ istituzione dell’ Ufficio Diritti Animali, si dota di
      appositi servizi per facilitare l’adozione dei cani e gatti randagi.

   3. Il Comune di Gorgonzola, allo scopo di incentivare l’adozione dei cani presso il canile,
      rilascia un “bonus” pari a 260 ., per ogni adozione, successivamente all’ accertamento, da
      parte dell’ Ufficio Diritti Animali, delle condizioni in cui il cane è andato a vivere.

Art. 45 – Accesso struttura canile.
       Il canile/gattile convenzionato con il Comune di Gorgonzola, deve garantire al personale
       incaricato dal Comune stesso e\o alle forze dell’ordine, il libero accesso alla struttura
       finalizzato a controlli periodici, scatto di fotografie agli animali ospitati, ecc.

Art. 46 – Caratteristiche della struttura canile.

   1. La struttura di servizio custodia e mantenimento cani randagi deve garantire il ricovero degli
      animali presso infrastrutture adeguatamente attrezzate in modo da assicurare un trattamento
      degli animali conforme ai principi sanciti dalla legge 281/91.

   2. La struttura ove sono alloggiati i cani deve essere area coperta e riparata dalle intemperie,
      adeguatamente riscaldata nei mesi invernali e aerata in quelli estivi.

   3. Gli spazi ove i cani alloggiano devono avere il pavimento piastrellato e risultare sufficienti
      ai movimenti degli animali e non ristretti (dimensioni boxes: 3X2 m. per ospitare max 3 cani
      di taglia medio-grande; 3X2 m. per ospitare max 6 cani di taglia piccola).

   4. Gli animali devono essere adeguatamente alimentati e nutriti esclusivamente tramite
      specifici alimenti per cani.

   5. Deve essere garantito il rispetto delle norme igienico-sanitarie avendo cura che i locali siano
      sempre puliti.

   6. La struttura deve essere titolare del relativo nulla osta sanitario all’ esercizio dell’ attività di
      rifugio per cani.

   7. Il canile deve disporre di aree attrezzate per lo “ sgambamento” dei cani di dimensioni
      adeguate a far correre il cane almeno due volte al giorno.

   8. Il canile deve disporre, a proprio carico, di ambulatorio veterinario munito di autorizzazione
      sanitaria per le scorte di medicinali.

   9. La struttura deve disporre di almeno n.1 automezzo munito di autorizzazione sanitaria per il
      trasporto dei cani.

   10. L’orario di apertura del canile al pubblico non deve essere inferiore alle quattro ore
       giornaliere per tutti i giorni della settimana.

                              - X-VIVISEZIONE E SPERIMENTAZIONE

Art. 47 – Divieto di vivisezione e sperimentazione.

                                                                                                       20
1. Su tutto il territorio del Comune di Gorgonzola sono vietati l’allevamento, l’utilizzo e la
      cessione a qualsiasi titolo di animali a fini di vivisezione.
   2. Su tutto il territorio del Comune di Gorgonzola sono vietati l’allevamento, l’utilizzo e la
      cessione a qualsiasi titolo di cani e gatti a fini di sperimentazione.
   3. Su tutto il territorio del Comune di Gorgonzola sono vietati l’allevamento, l’utilizzo e la
      cessione a qualsiasi titolo di animali a fini di sperimentazione inerente ogni tipo di prodotto
      commerciale utilizzato per fini estetici o di pulizia della casa e della persona quali saponi,
      creme, balsami, lozioni, profumi, shampoo, detersivi o altro.
       Chiunque violi le disposizioni di cui ai commi precedenti è soggetto alle sanzioni
       amministrative di cui al presente regolamento.

                                 - XI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 48 - Sanzioni.
 1. Salvo diversa disposizione di legge, (in particolar modo per le violazioni al presente
    regolamento penalmente perseguibili previste dalla legge 20/7/2004 n°189 di modifica al
    codice penale), per le altre violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento
    comunale, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da
     .25,00 ad . 500,00 con l’osservanza delle disposizioni di cui alla legge 689 del 24.11.1981.
 2. Il pagamento in misura ridotta può essere effettuato presso l’Ufficio di Polizia Locale del
    Comune di Gorgonzola in contanti, bancomat, ovvero a mezzo di bollettino postale intestato
    alla Polizia Locale
 3. i funzionari e gli Agenti all’atto di accertare l’infrazione, ai sensi dell’art. 13 della legge
    689/81, potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto,
    semprechè le cose stesse appartengano persone obbligate per l’infrazione. Nell’effettuare il
    sequestro si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal Codice di Procedura Penale per

                                                                                                    21
il sequestro di polizia giudiziaria e del D.p.r. 22/7/1982 nr. 571 e successive modificazioni. Le
     cose sequestrate saranno conservate nei magazzini comunali, il relativo verbale verrà
     trasmesso in applicazione della normativa vigente.

Art. 49 - Utilizzo degli introiti delle sanzioni.
 1. La competenza ad applicare le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al precedente articolo
    è del Comune in cui si verifica l’infrazione.
 2. Tutti gli introiti derivanti dalle sanzioni di cui al precedente articolo dovranno essere acquisiti
    al bilancio comunale e destinati, ad attività inerenti la tutela degli animali.

Art. 50 – Istituzione del “Servizio di Protezione Animali e Vigilanza”.

 1. L’ Amministrazione Comunale istituisce, tramite l’Ufficio Diritti Animali in collaborazione
    con il Corpo di Polizia Municipale, il “Servizio di Protezione degli Animali”, con il compito
    specifico del controllo sulla salvaguardia degli animali domestici e sull’applicazione delle
    norme di cui al presente regolamento.
 2. All’accertamento delle violazioni al presente regolamento, procedono i dipendenti dell’ufficio
    ecologia/diritti animali e del servizio di protezione animali, nonché i volontari e le
    associazioni animaliste che collaborano con questi, previa partecipazione ad un corso di
    qualificazione sulle norme del presente regolamento, nonché delle normative relative al
    procedimento sanzionatorio amministrativo.
    Procedono altresì all’accertamento delle violazioni al presente regolamento, gli Ufficiali ed
    Agenti della Polizia Locale, nonché in generale tutti gli ufficiali ed Agenti di Polizia
    Giudiziaria.
    I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, procedono a comunicare per iscritto senza
    ritardo, la violazione accertata all’ufficio Polizia locale, per il proseguimento dell’attività
    amministrativa.
    In particolare comunica tutti i dati relativi al luogo, giorno ed ora dell’accertamento, i dati
    identificativi completi del trasgressore e dell’obbligato in solido, l’infrazione commessa ed
    ogni altro elemento utile per l’avvio del procedimento amministrativo, la contestazione e la
    notificazione dell’infrazione.

Art. 51 – Integrazioni e modificazioni.

1. Il presente regolamento potrà essere successivamente modificato o integrato al fine di
uniformarlo ad eventuali normative regionali e nazionali in tema di tutela e benessere degli animali
e, altresì, allo scopo di apportare eventuali migliorie allo stesso.

Art. 52 – Collaborazione tra Associazioni.

1.   Per particolari problematiche non contemplate dal presente regolamento, potranno, per i
     singoli casi, essere consultate le Associazioni Animaliste specifiche riconosciute ed operanti
     sul territorio cittadino.

Art. 53 - Incompatibilità ed abrogazione di norme.

 1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, decadono tutte le norme con esso
    incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.

                                                                                                    22
Allegato 'A'

Elenco delle produzioni suscettibili di utilizzo
      di pelli e pellicce di cani e gatti:

       * Animali giocattolo imbalsamati
     * Borsette e piccoli prodotti in cuoio
                   * Cappelli
               * Colli di pelliccia
                   * Coperte
             * Finiture in pelliccia
              * Fodere di cappotti
           * Giocattoli per bambini
             * Giochi per animali
                    * Guanti
           * Guanti da giardinaggio
                * Guanti da golf
     * Isolanti e imbottiture per calzature
                   * Pellicce
      * Prodotti medicinali e ortopedici
            * Risvolti per piumini
        * Tamburi e strumenti musicali
                                                   23
* Tappezzerie per automobili

               Allegato 'B'

Elenco delle possibili diciture con le quali
sono etichettate le pellicce di cani e gatti

               Asian jackal
                Asian wolf
            Asiatic raccoon dog
               Canis latrans
                Canis lupus
                China wolf
               Chineese fur
                Corsac fox
             Dogues du Chine
                 Gae-wolf
                  Goupee
                  Gou-pee
                  Goyangi
                    Gubi
                 Housecat
                Katzenfelle

                                               24
Kou pi
                                         Lamb skin
                                        Loup d' Asie
                                      Mongolian dog
                                       Mountain cat
                                    Mountain goat skin
                             Pelliccia di cane della Mongolia
                                      Pemmern Wolf
                                      Pommem Wolf
                                Sakhon Nakhon lamb skin
                                           Sobaki
                                        Special skin
                                       Vera pelliccia
                                       Volpe azzurra
                                          Wild cat
                                       Wolf of Asia
    Pelliccia non proveniente da specie protette di cui alla Convenzione di Washington

                                        Allegato 'C’

Art 1. Sono vietati:
a) l'addestramento inteso ad esaltare l'
                                       aggressivita'dei cani;
b) l'addestramento inteso ad esaltare il rischio di maggiore aggressivita'di cani pitbull e di altri
incroci o razze di cui
all'elenco allegato;
c) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di
cani con lo scopo di svilupparne l'aggressivita';
d) la sottoposizione di cani a doping, cosi'come definito all'  art. 1, commi 2 e 3, della legge 14
dicembre 2000, n. 376.

Art. 2.
1. I proprietari e i detentori di cani, analogamente a quanto

                                                                                                 25
previsto dall'  art. 83, primo comma, lettere c) e d) del regolamentodi Polizia veterinaria,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, hanno l'     obbligo
di:
a) applicare la museruola o il guinzaglio ai cani quando si
trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico;
b) applicare la museruola e il guinzaglio ai cani condotti nei
locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto.
2. E'vietato acquistare, possedere o detenere cani di cui all'
                                                             art.1, comma 1, lettera b);
a) ai delinquenti abituali, o per tendenza;
b) a chi e'sottoposto a misura di prevenzione personale o a
misura di sicurezza personale;
c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la
persona o contro il patrimonio,
punibile con la reclusione superiore a due anni;
d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per i reati di cui all'
                                                                                    artt. 727, 544-
bis, 544-ter, 544-quater,
544-quinquies del codice penale e, per quelli previsti dall' art. 2 della legge 20 luglio 2004, n.
189;
e) ai minori di 18 anni e agli interdetti e inabilitati per
infermita' .
3. I divieti di cui al comma 2 del presente articolo non si
applicano ai cani per non vedenti o non udenti, addestrati presso le scuole nazionali come cani
guida.

Art. 3.
1. Chiunque possegga o detenga cani di cui all'  art. 1, comma 1,
lettera b), ha l'
                obbligo di stipulare una polizza di assicurazione di responsabilita'civile per danni
causati dal proprio cane contro terzi.

Art. 4.
1. I proprietari e i detentori dei cani di cui all'
                                                  art. 1, comma 1, lettera b), che non intendono
mantenere il possesso del proprio cane nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente
ordinanza debbono interessare le autorita'veterinarie competenti del territorio al fine di
ricercare con le amministrazioni comunali idonee soluzioni di affidamento dell'  animale stesso.
2. La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle Forze armate, di Polizia, di
Protezione civile, dei Vigili del fuoco.

                                           Allegato

              Elenco delle razze canine e loro incroci a rischio di maggiore
              aggressivita'di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della presente

American Bulldog;
Cane da pastore di Charplanina;
Cane da pastore dell'
                    Anatolia;
Cane da pastore dell'
                    Asia centrale;
Cane da pastore del Caucaso;
Cane da Serra da Estreilla;
Dogo Argentino;
Fila brazileiro;
Mastino napoletano;

                                                                                                 26
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