NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 - Comune ...
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INTRODUZIONE La presente relazione costituisce allegato al Bilancio di Previsione 2019-2021 ed è redatta ai sensi dell’art. 11 comma 5 del D. Lgs. 118 del 23/06/2001, così come modificato ed integrato dal D. Lgs. 126 dl 10/08/2014. Essa ha lo scopo di fornire informazioni sull’andamento economico-finanziario dell’Ente e sulla realizzazione dei programmi. L’Ente Locale segue fasi operative ben delineate: 1. con l'approvazione del bilancio di previsione: - programma gli interventi; - esplicita le finalità dell'amministrazione e il grado di priorità nelle scelte; - definisce l'entità delle risorse da movimentare indicandone la destinazione evidenziando, in prima battuta, se sono destinate al finanziamento di spese correnti o degli interventi in conto capitale e, all'interno di questi macroaggregati, a quali finalità specifiche. 2. durante l'esercizio impiega le risorse reperite per il raggiungimento delle finalità autorizzate. 3. in fase di approvazione del rendiconto, ossia di stesura ufficiale del conto di bilancio e del conto del patrimonio, procede a verificare quanto, di tutto questo, è stato poi effettivamente realizzato. Il presente documento, dopo una premessa di inquadramento, si articola nei seguenti punti: a. i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l’accantonamento a tale fondo; b. l’elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell’esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, dai mutui e da altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall’ente; c. l’elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, dai mutui e da altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall’ente; d. l’elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili; e. nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi; f. l’elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti; g. gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata; h. l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; i. l’elenco delle partecipazioni possedute con l’indicazione della relativa quota percentuale; j. altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l’interpretazione del bilancio. 2
IL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 L’art. 174 del TUEL, come modificato dal d. lgs 118/2011e dal d. lgs. 126/2014 stabilisce che lo schema del bilancio di previsione finanziario e il Documento Unico di programmazione sono predisposti dall’organo esecutivo e da questo presentati all’organo Consiliare unitamente alla relazione dell’organo di revisione. Unitamente allo schema di delibera di approvazione del bilancio, la Giunta trasmette, a titolo conoscitivo, anche la proposta di articolazione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati. Concluso il periodo di sperimentazione, la contabilità armonizzata è entrata in vigore il 1° gennaio 2015, con le modifiche apportate dal D. Legislativo 10 agosto 2014 n. 126 al Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; secondo quanto disposto dall'art. 11 comma 15 del d. lgs. 118/2011 gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione dal 2014 dovevano affiancare a fini conoscitivi al bilancio redatto secondo gli schemi di cui al d. lg. 118/2011 il bilancio redatto con gli schemi di cui al D.P.R. 194/1996 solo per il 2015, mentre dal 2016 il bilancio viene redatto solamente con i nuovi schemi. Il bilancio di previsione è il documento nel quale vengono rappresentate le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell’arco temporale considerato nei Documenti di programmazione dell’ente (in particolare il DUP), attraverso il quale gli organi di governo di un ente, nell’ambito dell’esercizio della propria funzione di indirizzo e di programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività che l’amministrazione deve realizzare, in coerenza con quanto previsto nel documento di programmazione. Il bilancio di previsione finanziario è almeno triennale. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale. Il bilancio comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi. Al bilancio di previsione sono allegati: a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione; b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato; c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità; d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento; e) il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione; f) il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione; g) il rendiconto di gestione e il bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, se non integralmente pubblicati nel sito internet dell'ente locale (NB per il nostro Ente tali documenti sono pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente > Bilanci > Bilancio preventivo e consuntivo) h) le risultanze dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerate nel gruppo “amministrazione pubblica” di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Se tali documenti contabili sono integralmente pubblicati nei siti internet degli enti, ne è allegato l'elenco con l'indicazione dei relativi siti web istituzionali (Si veda l’allegato H al bilancio di previsione); i) la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 3
1978, n. 457, - che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato; j) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi; k) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia; l) il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e obiettivo programmatico del patto di stabilità interno (dal 2019 coincidente con il prospetto di verifica degli equilibri di bilancio); m) la nota integrativa; n) la relazione del collegio dei revisori dei conti. Oltre allo schema di bilancio, deve essere approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP), che ha sostituito la relazione previsionale e programmatica. Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali, rappresentando il presupposto necessario di tutti gli altri strumenti di programmazione. Il documento così costruito e portato all’attenzione dell’organo consiliare sintetizza, prendendo in molti casi spunto dalle risultanze dell'anno precedente oltre che dagli strumenti di programmazione pluriennali, circoscrivendole in termini numerici, le scelte di questa amministrazione esplicitate nel "documento di indirizzi" in un'ottica annuale e triennale, tenuto conto delle indicazioni e dei principi introdotti dalle manovre recenti. Si tratta di un percorso complesso che in questi ultimi anni si è oltremodo complicato per la presenza di ulteriori limiti e vincoli che rendono sempre più laboriosa la redazione del documento ed il mantenimento degli equilibri parziali e generali. D'altra parte, l'attività di governo, nell'accezione moderna del termine, deve essere concepita come funzione politica che si concretizza in una serie di scelte relative alla gestione presente e futura del personale, degli investimenti, dell'indebitamento, dell'imposizione tributaria, al fine di assicurare, negli anni, non solo il perdurare di un equilibrio finanziario tra entrate ed uscite, ma anche la massima soddisfazione dei cittadini amministrati alla luce delle risorse finanziarie a disposizione. A tal fine si riporta il punto 1 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011): "La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento. Il processo di programmazione si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell’ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell’ente. L’attendibilità, la congruità e la coerenza, interna ed esterna, dei documenti di programmazione è prova della affidabilità e credibilità dell’ente.” Il bilancio di previsione è stato redatto tenendo presente i vincoli legislativi e i principi contabili allegati al D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare: 1) i Principi contabili generali (Allegato n. 1 D.Lgs. n. 118/2011); 2) il Principio contabile applicato della programmazione (Allegato n. 4/1 D.Lgs. n. 118/2011); 3) il Principio contabile applicato della contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 D.Lgs. n. 118/2011); 4
STRUTTURA DEL BILANCIO ARMONIZZATO Il bilancio di previsione espone separatamente l'andamento delle entrate e delle spese riferite ad un orizzonte temporale di almeno un triennio, definito in base alla legislazione statale e regionale vigente e al documento di programmazione dell’ente, ed è elaborato in termini di competenza finanziaria e di cassa con riferimento al primo esercizio e in termini di competenza finanziaria per gli esercizi successivi. Le entrate del bilancio di previsione sono classificate in titoli e tipologie, secondo le modalità individuate dal glossario del piano dei conti per le voci corrispondenti. Le spese del bilancio di previsione sono classificate in missioni e programmi secondo le modalità individuate dal glossario delle missioni e dei programmi. I titoli dell’entrata sono i seguenti: ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E TITOLO 1 PEREQUATIVA TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE TITOLO 6 ACCENSIONE DI PRESTITI TITOLO 7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE/TESORIERE TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO I programmi di spesa sono articolati nei seguenti titoli di: TITOLO 1 SPESE CORRENTI TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE TITOLO 4 RIMBORSO DI PRESTITI. Solo per la missione 60 “Anticipazioni finanziarie” e per la missione 99 “Servizi per conto terzi”, possono essere previsti anche i seguenti titoli: TITOLO 5 CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE TITOLO 7 SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO. Per ciascuna unità di voto, costituita dalla tipologia di entrata e dal programma di spesa, il bilancio di previsione indica: a) l’ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell’esercizio precedente a quello del triennio cui il bilancio si riferisce; b) l’importo definitivo delle previsioni di competenza e di cassa dell’anno precedente il triennio cui si riferisce il bilancio, risultanti alla data di elaborazione del bilancio di previsione. 5
c) l’ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese di cui autorizza l’impegno in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce; d) l’ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere e delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio del triennio, senza distinzioni tra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui. Le previsioni di competenza finanziaria sono elaborate in coerenza con il principio generale n. 16, e rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati, anche se la relativa obbligazione è sorta in esercizi precedenti. L’esigibilità di ciascuna obbligazione è individuata nel rispetto del principio applicato della contabilità finanziaria, di cui all’allegato n. 4.2 al presente decreto. La previsione delle entrate rappresenta quanto l’amministrazione ritiene di poter ragionevolmente accertare in ciascun esercizio contemplato nel bilancio, anche nel rispetto dei principi contabili generali dell’attendibilità e della congruità, e rappresenta contabilmente il programma che l’organo di vertice assegna all’organo esecutivo per il reperimento delle risorse finanziarie necessarie al finanziamento delle spese di funzionamento e di investimento. Anche le previsioni di spesa sono predisposte nel rispetto dei principi contabili generali della veridicità e della coerenza, tenendo conto dei riflessi finanziari delle decisioni descritte nel documento di programmazione, comprese quelle in corso di realizzazione rappresentate dagli impegni già assunti a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate, esigibili negli esercizi considerati. Gli stanziamenti di spesa di competenza sono quantificati nella misura necessaria per lo svolgimento delle attività o interventi che sulla base della legislazione vigente daranno luogo, ad obbligazioni esigibili negli esercizi considerati nel bilancio di previsione e sono determinati esclusivamente in relazione alle esigenze funzionali ed agli obiettivi concretamente perseguibili nel periodo cui si riferisce il bilancio di previsione finanziario, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale. 6
CRITERI DI VALUTAZIONE UTILIZZATI CRITERI DI VALUTAZIONE GENERALI. I criteri di valutazione utilizzati per la stesura del bilancio di previsione 2019-2021 sono quelli imposti dalla normativa. Annzitutto, la stima delle poste inserite nel bilancio di previsione deve conformarsi al principio di competenza finanziaria secondo il quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate in contabilità con imputazione all’esercizio nel quale vengono a scadenza. Le previsioni di competenza finanziaria, pertanto, rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati, anche se la relativa obbligazione è sorta in esercizi precedenti. Altre evidenti e rilevanti novità, imposte dalla normativa contabile armonizzata già dall’esercizio 2015, sono riscontrabili per quanto riguarda l’avanzo di amministrazione, il Fondo Pluriennale Vincolato ed il Fondo Crediti di Dubbia e Difficile Esazione. Dal bilancio è possibile ricavare quante e quali risorse siano state destinate rispettivamente: - al funzionamento dell'ente (bilancio di parte corrente); - all'attivazione di interventi in C/capitale (bilancio investimenti); - ad operazioni prive di contenuto economico (movimenti di fondi); - ad operazioni da cui derivano situazioni di debito/credito estranee alla gestione dell'ente (servizi per conto di terzi). Con il Bilancio di previsione queste quattro suddivisioni della gestione di competenza riportano ex lege una situazione di pareggio, dove gli stanziamenti di entrata finanziano interamente le previsioni di uscita e l’amministrazione deve decidere come suddividere le risorse. I principali equilibri di bilancio relativi agli esercizi 2019-2021 da rispettare in sede di programmazione e di gestione sono: 1. il principio dell’equilibrio generale, secondo il quale il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario, ovvero la previsione del totale delle entrate deve essere uguale al totale delle spese; 2. Il principio dell’equilibrio della situazione corrente, secondo il quale la previsione di entrata dei primi tre titoli che rappresentano le entrate correnti, al netto delle partite vincolate alla spesa in conto capitale, deve essere pari o superiore alla previsione di spesa data dalla somma dei titoli 1° (spese correnti) e 4 ° (spese rimborso quota capitale mutui e prestiti); 3. Il principio dell’equilibrio della situazione in conto capitale, secondo il quale le entrate dei titoli 4° e 5°, sommate alle entrate correnti d destinate per legge agli investimenti, devono essere pari alla spesa in conto capitale prevista al titolo 2°. 4. pareggio di cassa per il primo esercizio del bilancio inteso, per il 2019, come saldo di cassa finale non negativo calcolato comprendendo anche il fondo cassa al 01/01/2019; 5. pareggio di bilancio ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica. La legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), all’articolo 1, comma 707, commi da 709 a 713, comma 716 e commi da 719 a 734, aveva previsto nuove regole di finanza pubblica per gli enti territoriali che sostituivano la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali e i previgenti vincoli delle regioni a statuto ordinario. Nello specifico, a decorrere dal 2016, al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concorrevano le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e tutti i comuni, a prescindere dal numero di abitanti. Ai predetti enti territoriali viene richiesto di conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali (articolo 1, comma 710). La nuova disciplina prevedeva che, per la determinazione del saldo valido per la verifica del rispetto dell’obiettivo di finanza pubblica, le entrate finali fossero quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 degli schemi di bilancio previsti dal decreto legislativo 23 giugno 7
2011, n. 118, e le spese finali fossero quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3 del medesimo schema di bilancio. Nelle modifiche alla legge veniva, inoltre, specificato che, anche per l’anno 2018, nelle entrate finali e nelle spese finali in termini di competenza viene considerato il Fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all’indebitamento. I commi 819 e 821 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019) prevedono che, a decorrere dall’anno 2019, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni, ai fini della tutela economica della Repubblica, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e si considerano in equilibrio, in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio non negativo (cd. superamento del pareggio di bilancio). Tale informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della “Verifica equilibri” allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Gli equilibri sopra indicati ai punti 1,2 e 3 comprendono nella parte entrate anche l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione e il Fondo Pluriennale Vincolato. Per la verifica del rispetto di quanto sopra elencato si rimanda ai seguenti allegati al bilancio di previsione 2019-2021: - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO; - EQUILIBRI DI BILANCIO; CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE ENTRATE TRIBUTARIE Le previsioni sono state effettuate formulate tenendo in considerazione il trend storico degli esercizi precedenti, ove disponibile, ovvero, le basi informative (catastale, tributarie etc.) e le modifiche normative che hanno impatto sul gettito. La legge 145/2018 , Legge di bilancio 2019, non ha confermato il “blocco” dei tributi locali introdotto dalla legge di stabilità 2016 e successivamente esteso fino al 2018. Questa Amministrazione ha ritenuto di mantenere le aliquote dei tributi locali invariate rispetto agli anni precedenti. Per l’Imu e la Tasi, è stata effettuata una proiezione del gettito con applicazione delle aliquote vigenti al patrimonio immobiliare presente del territorio comunale. La stima è stata effettuata sulla base delle banche date ICI, aggiornata in relazione alle diverse fattispecie impositive. Si è tenuto 8
debitamente anche conto dello storico delle riscossioni, considerato un minimo margine di errore nella banca dati disponibile. In tema di Imu si ricorda che: - l'aliquota di base dell’imposta è pari al 7,6 per mille, e che con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può essere modificata, in aumento o in diminuzione, sino a 3 punti percentuali; - l’aliquota per l’abitazione principale e per le relative pertinenze è ridotta al 4,0 per mille e che, con deliberazione del Consiglio Comunale, quest’ultima può essere modificata, in aumento o in diminuzione, sino a 2 punti percentuali; - con deliberazione del Consiglio Comunale può essere ridotta l’aliquota di base fino al 4,0 per mille nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società; - il comma 10 dell’art 13 del D.L. 201/2011 convertito in legge L. 214/2011 attribuisce ai comuni la possibilità di applicare l’aliquota ridotta e le detrazione per l’abitazione principale e le relative pertinenze anche ai soggetti di cui all’art 3 comma 56 della L. 23/12/1996 N. 662: ... “l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.”; Le normative che impattano maggiormente sul calcolo del gettito dell’imposta e quindi sul bilancio dell’Ente sono le seguenti: - l’art. 9-bis, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, il quale recita “A partire dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato gratuito”; - legge di stabilità per l’anno 2016 n. 208 del 28 dicembre 2015, che ha introdotto ulteriori aggiornamenti in materia di IUC, interessando anche l’art. 13 del D.L. 201/2011, andando a modificare la struttura dell’imposta, con conseguenza sul relativo gettito, disponendo, tra l’altro, la esclusione dall’imposta per le seguenti fattispecie: 1. abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, (categorie A/2, A/3, A/4, A/5 A/6 e A/7) e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7) nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo; 2. unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 3. fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008; 4. casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 5. l’unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; 6. fabbricati strumentali destinati all’esercizio dell’attività agricola; Inoltre, sempre in materia di IMU, rilevano le seguenti previsioni normative: - esenzione dal 1° gennaio 2014 dall’imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; 9
- esenzione a decorrere dal 1° gennaio 2016 dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dallo loro ubicazione; - esenzione dal 1° gennaio 2016 sono esenti dal pagamento dell’IMU le unità immobiliari di cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari anche non residenti anagraficamente purché dimoranti; - per le fattispecie elencate all’art. 13, punto 3 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, così come successivamente modificato, la base imponibile è ridotta del 50%; - estensione della riduzione del 50% della base imponibile IMU prevista dalla legge per le abitazioni concesse in comodato d’uso a parenti in linea retta anche al coniuge del comodatario, in caso di morte di quest’ultimo in presenza di figli minori. In tema di TASI si ricorda che la legge 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali introducendo il tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile. La disciplina della TASI prevede quanto segue: - i commi 669 e 670 stabiliscono che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini dell’Imposta municipale propria (IMU), di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibite, escludendo le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva; - il comma 671 prevede che il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido; - il comma 673 stabilisce che, in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, che la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie; - i commi da 675 a 678 prevedono che la base imponibile del tributo è la stessa prevista per l’applicazione dell’IMU (comma 675) e l’aliquota base del tributo è pari all’1 per mille (comma 676) e che: - l’aliquota che può essere stabilita in misura diversa da parte del Consiglio comunale, in riduzione fino al suo azzeramento e in aumento, per il 2014, fino ad un massimo del 2,5 per mille (comma 677); - per i fabbricati rurali ad uso strumentale l’aliquota massima non può eccedere l’1 per mille (comma 678); - il comma 683 prevede che spetta al Consiglio comunale approvare le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili e relativi costi, individuati analiticamente nell’apposito regolamento del tributo, alla cui copertura è finalizzato il tributo stesso e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili; - la TASI è “a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale del possessore nonché dell’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”; - a partire dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato gratuito; - a decorrere dal 1° gennaio 2016 sono esenti i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto 10
legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dallo loro ubicazione; Al riguardo della TARI si ricorda che la Legge n. 147 del 27 Dicembre 2013 - Legge di Stabilità 2014 – ha abrogato l’art. 14 del Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 che aveva istituito la TARES nell’anno 2013 ed ha introdotto l’imposta Unica Comunale (IUC), che si compone anche della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare al 100% i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti e le tariffe sono commisurate all’anno solare coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria. Il Comune nella commisurazione della TARI tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani). Per quanto attiene ai proventi da recupero evasione tributaria, a partire dal 2015, sulla base dei nuovi principi contabili, gli stessi si accertano in base agli atti emessi e divenuti definitivi al 31/12. TRASFERIMENTI CORRENTI Sono stati previsti in base a quanto disposto dalla Legge Finanziaria Regionale. È stato contemplato il ristoro da parte dello Stato-Regione per quanto concerne il minor gettito Tasi sull’ abitazione principale ,il recupero di tale minore gettito viene compensato con l’ extra gettito IMU da trasferire alla Regione. Di eventuali scostamenti si terrà conto durante l’anno. Si precisa che con Legge Regionale 28.12.2018, n. 31 sono state apportate modifiche alla legge regionale 12.12.2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione – Autonomie Locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), alla L.R. 17/7/2015, n, 18 e alla L.R. 19/2013, 9/2009 e 26/2014. In conseguenza a ciò parte dei trasferimenti che fino alla scorso anno venivano trasferiti alle UTI da quest’anno vengono assegnati direttamente ai comuni. In sede di predisposizione di questo bilancio l’importo assegnato in più è stato previsto come somma da trasferire all’UTI delle Valli e delle dolomiti Friulane. ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE Le entrate da erogazione di servizi sono state previste in base all’ andamento storico, al numero degli utenti previsto ed alla modalità di erogazione servizi, tenendo debitamente in considerazione le tariffe stabilite con apposita deliberazione giuntale. I proventi da beni sono previsti in base a contratti e convenzioni in essere per quanto attiene canoni, locazioni ed affitti. Gli interessi attivi sono iscritti in base al rendimento delle giacenze di cassa medie. 11
I rimborsi e le entrate correnti sono stati iscritti in base alla documentazione agli atti dell’Ente. ENTRATE IN CONTO CAPITALE Le previsioni di parte capitale sono state valutate in base al trend storico delle entrate da oneri cimiteriali, permessi di costruire e relative sanzioni e sulla base della documentazione disponibile e del piano delle OO.PP. approvato per quanto riguarda i contributi da altri Enti. ENTRATE DA ACCENSIONE DI MUTUI O PRESTITI Non è previsto il ricorso all’ indebitamento 12
SPESE CORRENTI Le previsioni relative alle spese correnti sono state formulate come segue: - spese per mutui, contratti di servizio quali rifiuti, pulizie, canoni di gestione e manutenzione del patrimonio pubblico, cimiteri sulla base dei contratti in essere; - spese di personale sulla base del personale in servizio e previsto. Ai fini dell’incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente si attesta che il limite è stato osservato (spesa 2019 non può superare il valore medio del triennio 2011/2013); - spese necessarie per l’esercizio delle funzioni fondamentali sulla base del relativo trend storico e delle richieste formulate dai titolari di posizione organizzativa, opportunamente riviste alla luce delle risorse disponibili e delle scelte dell’ amministrazione, in relazione agli obiettivi indicati nel DUP; - quota di restituzione alla Regione del maggior gettito IMU sulla base dell’ importo comunicato nel 2018 e depurato del ristoro Tasi sull’ abitazione principale; Inoltre, per il 2019, sono state iscritte le spese elettorali per le elezioni europee, totalmente coperte da rimborso statale e per le Elezioni comunali. Di seguito si riporta il prospetto riepilogativo delle spese suddiviso per Titoli e Macroaggregati. FONDO DI RISERVA Il Fondo di Riserva è disciplinato dall’ art. 166 s.m.i dal D. Lgs. 118/2011 del Tuel in base al quale: - gli enti locali iscrivono nel proprio bilancio di previsione un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio; - il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti. 2-bis. La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione. 2-ter. - nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, il limite minimo previsto dal comma 1 è stabilito nella misura dello 0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio. Inoltre, l’allegato 4/2 punto 8.12, dispone:“Considerata la natura autorizzatoria del bilancio di previsione, nel rispetto della disciplina generale riguardante il fondo di riserva, nel corso dell’ esercizio provvisorio è consentito l’utilizzo di tale accantonamento solo per fronteggiare obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, da obblighi tassativamente previsti dalla legge (quali, ad esempio, le spese per le elezioni in caso di stanziamenti non adeguati nella spesa 13
corrente) e per garantire la prosecuzione o l’ avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l’ Ente. A seguito dell’approvazione del bilancio di previsione, con riferimento all’ esercizio in corso, il limite massimo di accantonamento al fondo di riserva è ridotto dell’importo del fondo di riserva utilizzato nel corso dell’ esercizio provvisorio”. Alla luce di quanto sopra lo stanziamento del fondo di riserva risulta il seguente: ANNO 2019 € 5.000,00 ANNO 2020 € 5.000,00 ANNO 2021 € 5.000,00 FONDO DI RISERVA DI CASSA Tale Fondo è previsto dall’ art. 166, comma 2 quater che prevede “Nella missione “Fondi e Accantonamenti” all’ interno del programma “Fondo di Riserva”, gli enti locali iscrivono un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2% delle spese finali, utilizzato con deliberazione dell’ organo esecutivo”. Tale fondo ammonta ad € 5.000,00 SPESE IN CONTO CAPITALE La previsione del titolo 2 delle spesa comprende il contenuto del programma triennale dei Lavori Pubblici e le altre spese di investimento previste valutate in base ai documenti agli atti dell’Ente ed alle richieste dei Responsabili di Servizio. Di seguito si riporta lo schema riassuntivo: Per il dettaglio degli investimenti si rimanda alla apposita sezione di questo stesso documento. 14
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’ Il fondo crediti di dubbia esigibilità, in contabilità finanziaria, deve intendersi come un fondo rischi, diretto ad evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste ed accertate nel corso dell’esercizio, possano finanziare delle spese esigibili nel corso del medesimo esercizio. Il punto 3.3 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011ss.mm.ii. stabilisce che per i crediti di dubbia e difficile è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata “Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità” il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell’esercizio, della loro natura e dell’andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata). L’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un’economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata. Per l’illustrazione degli accantonamenti effettuati al fondo crediti di dubbia esigibilità si rimanda all’ALLEGATO C ed all’apposita sezione del DUP. 15
ACCANTONAMENTI PER SPESE POTENZIALI Il punto 5.2 lett. h del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011ss.mm.ii. prevede che, nel caso in cui l’ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l’esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l’ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell’esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. Si evidenzia che l’Ente ad oggi non si trova in alcuna delle situazioni che richiedono da norma accantonamento a fondo per spese potenziali. 16
ELENCO ANALITICO DELLE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 2018 E ELENCO ANALITICO DEGLI UTILIZZI DELLE QUOTE DI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE IN COMPETENZA 2019 Lo schema di rendiconto della gestione 2018, alla data odierna, non è ancora stato approvato mentre lo schema di rendiconto della gestione 2017 è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 25/06/2018 e mostra un avanzo di amministrazione, al netto del Fondo Pluriennale di spesa, pari a € 1.300.981,62. L’art. 11 c. 3 del D. Lgs. 118/20111 ss.mm.ii. prevede che al bilancio di previsione sia allegato un prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione dell’esercizio precedente. Il prospetto evidenzia un risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018 pari a 1.196.600,92 euro. In osservanza del punto 9.2 del citato Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, vincolati, accantonati e destinati così come evidenziato nella tabella seguente. CONSUNTIVO CONSUNTIVO GESTIONE AVANZO UTILIZZO 2018 2017 2018 AVANZO RIMANENTE UTILIZZO IMPORTI APPLICATO DOPO IMPORTI EFFETTIVO A BILANCIO UTILIZZO PARZIALI PARZIALI PARZIALI RISULTATO AMM € 1.353.721,27 € 1.352.165,52 (COMPRESO FPV) FPV DI PARTE CORRENTE € 22.084,13 € 15.000,00 € 15.000,00 FPV PER INTERVENTI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI € 15.000,00 ABBANDONATI O DEPOSITATI DA IGNOTI FPV DI PARTE CAPITALE € 30.655,52 € 140.564,60 € 140.564,60 ristrutturazione malga valinis € 8.122,25 € 8.122,25 2007-2010 fpv manutenzione straordinaria edifici € 37.185,60 scolastici-mensa c 143100 fpv per acquisti per allestimento poliambulatorio € 28.472,36 c 144500 fpv ristrutturazione malga € 7.846,06 valinis c 149701 fpv manutenzione straordinaria strade c € 58.938,33 151600 AVANZO ACCANTONATO € 521.367,66 € 20.000,00 € 20.000,00 € 501.367,66 € 502.700,66 ULTIME RATE MUTUI contributo provincia € 36.000,00 € 36.000,00 € 36.000,00 manutenzione scuole 2009 completamento ristrutturazione urbana € 26.933,86 € 26.933,86 € 26.933,86 (e128) 2009 costruzione nuova caserma € 170.430,76 € 170.430,76 € 170.430,76 carabinieri 2004 17
CONSUNTIVO CONSUNTIVO GESTIONE AVANZO UTILIZZO 2018 2017 2018 AVANZO RIMANENTE UTILIZZO IMPORTI APPLICATO DOPO IMPORTI EFFETTIVO A BILANCIO UTILIZZO costruzione nuova caserma € 85.215,38 € 85.215,38 € 85.215,38 carabinieri 2005 parcheggio Ponte Maraldi € 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 0,00 € - 2008 ristrutturazione piazze 2007 € 45.300,00 € 45.300,00 € 45.300,00 castello 2008 € 42.000,00 € 42.000,00 € 42.000,00 palazzo Colossis e € 35.000,00 € 35.000,00 € 35.000,00 municipio 2008 indennità sindaco 14 € 803,45 € 803,45 € 803,45 indennità sindaco 15 € 1.333,00 € 1.333,00 € 1.333,00 indennità sindaco 16 € 1.333,00 € 1.333,00 € 1.333,00 indennità sindaco 17 € 1.333,00 € 1.333,00 € 1.333,00 indennità sindaco 18 € 1.333,00 FCDE anno 2017 € 55.685,21 € 55.685,21 € 55.685,21 AVANZO VINCOLATO € 370.516,77 € 82.627,75 € 83.338,29 € 287.178,48 € 288.018,48 progetto falesia (e:22 - € 2.000,00 € 2.000,00 € - € 2.000,00 € 2.000,00 incasso 2014) ripristino edifici comunali a seguito eventi alluvionali (e € 263.250,00 € 263.250,00 € 263.250,00 418) ristrutturazione malga valinis € 68.627,75 € 68.627,75 € 68.627,75 € 0,00 € - 2007 (e: 384 - incasso 2007) 2016 € 223,67 € 223,67 € 223,67 aggiornamento personale € 1.343,00 € 1.343,00 € 1.343,00 AVANZO DA MUTUI PENDENTI CON OPERE NON PIÙ A BILANCIO manutenzione straordinaria edifici scolastici finanziato € 8.424,56 € 8.424,56 € 8.424,56 con conr. Prov. (e474) caserma carabinieri (e475) € 1.237,68 € 1.237,68 € 1.237,68 mutuo per opere viabilità € 551,39 € 551,39 € 0,00 € - comunale (e485) mutuo a totale carico dello stato per opere fognarie € 4.486,71 € 4.486,71 € 4.486,71 (e486) mutuo a totale carico dello € 5.708,13 € 2.159,15 € 3.548,98 € 3.548,98 stato per acquedotti (e487) mutuo per realizzazione parcheggio via ponte € 276,08 € 276,08 € 276,08 maraldi (e 489) mutuo per restauro € 2.387,80 € 2.387,80 € 2.387,80 conservativo catello (e494) contributo regionale incassato 2017 x interventi € 12.000,00 € 12.000,00 € 12.000,00 € 0,00 € - rimozione rifiuti abbandonati (e137) 18
CONSUNTIVO CONSUNTIVO GESTIONE AVANZO UTILIZZO 2018 2017 2018 AVANZO RIMANENTE UTILIZZO IMPORTI APPLICATO DOPO IMPORTI EFFETTIVO A BILANCIO UTILIZZO contributo alle famiglie per carta famiglia bonus bebè € 840,00 incassato nel 2018 (e119) AVANZO PER € 22.630,48 € 22.630,48 € 18.197,52 € 4.432,96 € 15.406,67 INVESTIMENTI da rendiconto 2015 € 0,08 € 0,08 € - € 0,08 € 0,08 gestione 2016 € - € - € - € 0,00 € - manutenzione straordinaria € 76,95 € 76,95 € - € 76,95 € 76,95 strade proventi da condoni edilizi e sanatorie opere edilizie € 258,00 € 258,00 € - € 258,00 € 258,00 abusive ristrutturazione malga valinis € 216,47 € 216,47 € - € 216,47 € 216,47 2010 ristrutturazione ex caserma per realizzaione centro di aggregazione giovanile e € 297,00 € 297,00 € - € 297,00 € 297,00 per ristrutturazione palestra 2011 acquisto straordinario di € 0,22 € 0,22 € - € 0,22 € 0,22 mobili e macchine per ufficio sistemazione e messa in € 29,99 € 29,99 € - € 29,99 € 29,99 sicurezza muro canonica acquisto attrezzature € 0,02 € 0,02 € - € 0,02 € 0,02 anticipazione per messa in sicurezza edifici pericolanti € 4.000,00 € 4.000,00 € 2.555,61 € 1.444,39 € 1.444,39 di proprietà privata manutenzione straordinaria € 0,60 € 0,60 € - € 0,60 € 0,60 scuole tetto poliambulatorio € 225,00 € 225,00 € - € 225,00 € 225,00 manutenzione straordinaria € 81,76 € 81,76 € - € 81,76 € 81,76 cimiteri loculi cimitero 2015 € 4.513,96 € 4.513,96 € 4.513,96 € 0,00 € - manutenzione straordinaria € 12.930,43 € 12.930,43 € 11.127,95 € 1.802,48 € 1.802,48 cimiteri cap 428 condoni edilizi non € 639,07 utilizzati nel 2018 CAP 360 proventi da loculi € 5.488,10 non utilizzati nel 2018 cap 427 oneri permessi di costruire non utilizzati nel € 54,33 2018 cap 430 trasferimento regionale - fondo ordinario € 301,56 investimenti cap 446 contributi per investimenti da istituzioni € 1.527,64 sociali private 19
CONSUNTIVO CONSUNTIVO GESTIONE AVANZO UTILIZZO 2018 2017 2018 AVANZO RIMANENTE UTILIZZO IMPORTI APPLICATO DOPO IMPORTI EFFETTIVO A BILANCIO UTILIZZO cap 445 distribuzione € 2.963,01 avanzo UTI AVANZO LIBERO € 386.466,71 € 150.559,52 € 77.540,07 € 308.926,64 € 390.475,11 manutenzione straordinaria € 1.600,00 € - € 1.600,00 mensa manutenzione straordinaria € 5.200,00 € - € 5.200,00 edifici scolastici-mensa manutenzione straordinaria € 12.369,52 € 2.769,40 € 9.600,12 edifici culturali compartecipazione contributo regionale incassato 2017 x interventi € 3.000,00 € 3.000,00 € - rimozione rifiuti abbandonati (e137) manutenzione straordinaria € 69.660,00 € 60.532,87 € 9.127,13 strade manutenzione straordinaria € 2.100,00 € 2.100,00 € - automezzi comunali manutenzione straordinaria € 7.930,00 € 7.930,00 € - impianti e reti informatiche manutenzione straordinaria € 24.400,00 € - € 24.400,00 cimiteri manutenzioni straordinarie € 18.300,00 € - € 18.300,00 malga valinis acquisti per allestimento poliambulatorio: mobili ed € 4.000,00 € 1.207,80 € 2.792,20 arredi acquisti per allestimento € 2.000,00 € - € 2.000,00 poliambulatorio: hardware AVANZO AL NETTO DI FPV € 1.300.981,62 € 1.196.600,92 L’art. 187 del T.U.E.L. prevede quanto segue: comma 3: […] Le quote del risultato presunto derivanti dall'esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. […]; comma 3-quater: […] Se il bilancio di previsione impiega quote vincolate del risultato di amministrazione presunto ai sensi del comma 3, entro il 31 gennaio la Giunta verifica l'importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate ed approva l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. […]; 20
In bilancio di previsione 2019-2021 non sono state impiegate né quote del risultato presunto derivanti dall'esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati né quote vincolate del risultato di amministrazione presunto. Dopo l’approvazione del Rendiconto della gestione 2018, sarà possibile eventualmente, in costanza del rispetto di tutti gli equilibri e vincoli previsti dalla normativa, procedere, mediante apposita variazione, alla applicazione dell’avanzo certificato al bilancio di previsione. Si rammenta che l’art. 187 c. 2 del D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii. prevede che la quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'articolo 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzata per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità: a) per la copertura dei debiti fuori bilancio; b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari; c) per il finanziamento di spese di investimento; d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente; e) per l'estinzione anticipata dei prestiti. 21
ELENCO DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI COL RICORSO AL DEBITO E CON LE RISORSE DISPONIBILI. In questa sede si evidenzia che nel triennio considerato non sono previste accensioni di nuovi prestiti. Le previsioni di investimento sono le seguenti: DENOMINAZIONE PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020 PREVISIONE 2021 ACQUISTO STRAORDINARIO DI MOBILI E MACCHINE PER € 1.052,00 € 1.052,00 € 1.052,00 UFFICIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI € 4.037,96 € - € - COMUNALI MANUTENZIONE € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 STRAORDINARIA FABBRICATI INCARICHI PROFESSIONALI € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 ESTERNI € 4.900,00 € - € - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI € 37.185,60 € 10.000,00 € 10.000,00 ACQUISTI PER ALLESTIMENTO € 28.472,36 € - € - POLIAMBULATORIO: ATTREZZATURE SANITARIE ACQUISTI PER ALLESTIMENTO € 6.300,00 € - € - POLIAMBULATORIO: HARDWARE € 4.020,71 € 4.020,71 € 4.020,71 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI € 19.900,00 € - € - RISTRUTTURAZIONE MALGA € 15.968,31 € - € - VALINIS EPF 2007 MANUTENZIONE € 58.938,33 € - € - STRAORDINARIA STRADE 22
CONTRIBUTO STATALE AI COMUNI CON MENO DI 20000 € 40.000,00 € - € - ABITANTI PER MESSA IN SICUREZZA STRADE INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DEI DISSESTI FRANOSI IN COMUNE DI € 300.000,00 € - € - MEDUNO - FRANA PAI N. 0930260600 RIQUALIFICAZIONE DI CENTRI MINORI, BORGHI RURALI E PIAZZE FINANZIATO DA € 129.020,00 € - € - CONTRIBUTO REGIONALE 2018 MANUTENZIONE STAZIONE FERROVIARIA FINANZIATO € 80.000,00 € - € - CON CONTRIBUTO REGIONALE 2018 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI € 200.000,00 COMUNALI FINANZIATI DA CONTRIBUTO REGIONALE LAVORI DI MAUNTEZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' € 100.000,00 COMUNALE FINANZIATI DA CONTRIBUTO REGIONALE LOTTIZZAZIONE PRADALT - OPERE A SCOMPUTO DI € 70.333,51 € - € - ONERI DI URBANIZZAZIONE FCDE SPESA € 179,29 € 179,29 € 179,29 TOTALE TITOLO 2 SPESA € 820.308,07 € 335.252,00 € 35.252,00 SUDDIVISIONE PER FONTI DI FINANZIAMENTO avanzo vincolato € - avanzo per investimenti € - avanzo libero € - fpve € 140.564,60 € - € - contributo statale messa in € 40.000,00 € - € - sicurezza strade contributo regione fondo € 35.137,96 € 10.000,00 € 10.000,00 ordinario investimenti contributi vincolati regione € 509.020,00 € 300.000,00 € - oneri cimiteriali € 4.200,00 € 4.200,00 € 4.200,00 incarichi professionali esterni (anticipazione su QE opera = € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 fondo rotazione) oneri di urbanizzazione € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 lottizzazione pradalt € 70.333,51 € - € - sanzioni da permessi di costruire € 1.052,00 € 1.052,00 € 1.052,00 € 820.308,07 € 335.252,00 € 35.252,00 23
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