REGOLAMENTO D'ISTITUTO - IC Parise
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REGOLAMENTO D’ISTITUTO Approvato dal Consiglio d’Istituto in data 10/02/2022 con Delibera n° 15 Approvato dal Collegio dei Docenti in data 12/01/2022 con Delibera n° 4
INDICE Premessa pag. 4 I. Plessi e Tempo scuola pag. 5 II. Organi Collegiali pag. 5 - Consiglio di Istituto e Giunta Esecutiva pag. 5 - Collegio Docenti pag. 6 - Comitato per la valutazione dei docenti pag. 6 - Consigli di Classe, Interclasse ed Intersezione pag. 7 - Dipartimenti disciplinari pag. 9 III. Docenti pag. 12 IV. Personale amministrativo pag. 15 V. Collaboratori scolastici pag. 16 VI. Codice di comportamento, Codice disciplinare e Sanzioni disciplinari a carico del personale della scuola pag. 17 VII. Alunni pag. 18 VIII. Genitori pag. 25 IX. Mense, laboratori, aule polifunzionali e palestre pag. 29 X. Sicurezza pag. 31 XI. Accesso documentale civico e generalizzato pag. 42 XII. Privacy pag. 44 XIII. Comunicazioni pag. 45 XIV. Accesso del pubblico ai locali scolastici pag. 45 XV. Indirizzo Musicale pag. 45 XVI. Visite guidate e viaggi di istruzione pag. 48 XVII. Formazione classi prime pag. 50 XVIII. Assegnazione dei docenti ai plessi e alle classi/sezioni e assegnazione sede e incarichi al personale ATA pag. 50 XIX. Donazioni, Sponsorizzazioni, Contributo volontario pag. 51 XX. Regolamenti e Protocolli allegati: pag. 55 1. REGOLAMENTO SULLA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI 2. REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI ALUNNI 3. REGOLAMENTO GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE (GLI) E PIANO PER L’INCLUSIONE (PI) 4. REGOLAMENTO PREVENZIONE BULLISMO E CYBERBULLISMO 5. REGOLAMENTO E PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 6. REGOLAMENTO ENTRATA-USCITA DEGLI ALUNNI 7. REGOLAMENTO ACCOGLIENZA ALUNNI BES 8. REGOLAMENTO ACCOGLIENZA ALUNNI STRANIERI 9. REGOLAMENTO ACCOGLIENZA ALUNNI ADOTTATI 2
10. REGOLAMENTO BIBLIOTECHE SCOLASTICHE 11. PROTOCOLLO SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI SALVAVITA 12. PROTOCOLLO SEGNALAZIONE ALUNNI IN SITUAZIONE DI DISAGIO-PREGIUDIZIO 13. REGOLAMENTO CRITERI FORMAZIONE CLASSI E PRECEDENZA 14. REGOLAMENTO SU MODALITÀ E CRITERI NEI RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 15. REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO A DISTANZA PER GLI INCONTRI OO.CC. 16. REGOLAMENTO FUNZIONAMENTO CONSIGLIO D’ISTITUTO E GIUNTA ESECUTIVA 17. REGOLAMENTO PRESTAZIONI INDISPENSABILI IN CASO DI SCIOPERO 18. REGOLAMENTO COMODATO D’USO GRATUITO DEI DISPOSITIVI ELETTRONICI 19. REGOLAMENTO DELEGA AL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA STIPULA DI ACCORDI DI COLLABORAZIONE CON SOGGETTI TERZI 20. REGOLAMENTO GESTIONE INVENTARI 21. REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DATI 22. REGOLAMENTO POLITICA D’USO ACCETTABILE E RESPONSABILE DI INTERNET 23. REGOLAMENTO PROCEDURE E CRITERI ATTRIBUZIONE INCARICHI ESPERTI ESTERNI 24. REGOLAMENTO GESTIONE FLUSSI DOCUMENTALI 25. REGOLAMENTO GESTIONE DEL FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE 26. REGOLAMENTO ATTIVITÀ NEGOZIALE 3
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO VISTO l’art. 10, comma 3, lettera a) del T.U. n. 297 del 16/4/1994 VISTI gli artt. 8 e 9 del D.P.R. n. 275 del 8/3/99 VALUTATA pertanto la necessità di aggiornare il Regolamento d’Istituto EMANA il seguente regolamento PREMESSA Radici e ali: sono ciò che l’Istituto Comprensivo Statale “G. Parise” vuole dare ai propri alunni. Le radici che affondano nella conoscenza di sé e degli altri, nel sapere. Le ali per immaginare e inventare, per essere liberi. Il nostro progetto di scuola è chiaro ed esplicito: vogliamo rendere gli allievi protagonisti della propria educazione e proponiamo un insegnamento inteso non tanto come trasmissione di conoscenze, ma soprattutto come promozione di competenze: un progetto di crescita in cui i ragazzi maturano abilità indispensabili per comprendere e per inserirsi nella complessa realtà nella quale vivono. L’educazione così intesa è un’esperienza forte, che poggia su relazioni significative e che sperimenta percorsi condivisi tra scuola, famiglia e comunità, creando una “filiera educativa sociale” per prevenire, formare ed educare. Il progetto educativo che il nostro Istituto propone si qualifica per il suo orientamento ai valori, per i principi basilari che assume a fondamento, per l’idea di persona che fa propria e, soprattutto, per la forza con cui ispira metodi, atteggiamenti quotidiani, scelte e stile delle relazioni. Un noto proverbio afferma che “per crescere un ragazzo è necessario un intero villaggio”. Noi pensiamo alla crescita dei nostri alunni immaginandoli sin d’ora come futuri cittadini del mondo. A loro serve una comunità di adulti che si muova in armonia. Proponiamo quindi la cooperazione tra i docenti: non tanti insegnanti, ma un team coeso, che opera in sintonia. Incoraggiamo la collaborazione con i genitori e con la comunità per tessere le fila di una rete educante che permetta l’autorealizzazione dei nostri alunni. In questo modo essi possono sperimentare, giorno dopo giorno, un ambiente di apprendimento cooperativo, che si traduce in uno stile di convivenza democratica e solidale. 4
I. PLESSI E TEMPO SCUOLA ORDINE DI PLESSI E TEMPO SCUOLA SCUOLA INFANZIA SCUOLA DELL’INFANZIA“AMARILLIDE” di SAN BORTOLO Via Veneto, 16 - 36071 Arzignano (VI) 40 ore settimanali dal LU al VE 8:00-16:00 PRIMARIA SCUOLA SCUOLA SCUOLA SCUOLA SCUOLA PRIMARIA PRIMARIA PRIMARIA PRIMARIA PRIMARIA “ANTONIO “GIACOMO “EDMONDO “CESARE “LUIGI DA GIURIOLO” PELLIZZARI” DE AMICIS” VERLATO” PORTO” di CASTELLO di VILLAG. GIARDINO di S.BORTOLO di TEZZE di MONTORSO VIC.NO Via S. Maffei, 6 P.zza S.G. Battista, 1 Via Umbria, 10 Via G. Mameli, 3 Via G. Marconi, 1 36071 - Arzignano (VI) 36071 - Arzignano (VI) 36071 - Arzignano (VI) 36071 - Arzignano (VI) 36075 – Montorso Vic.no (VI) TN 27 ore settimanali TP 40 ore settimanali *TN 27 ore settimanali TN 27 ore TN 27 ore dal LU al VE dal LU al VE dal LU al VE settimanali settimanali 7:45-13:10 8:00-16:00 7:50-13:15 dal LU al VE dal LU al VE (solo venerdì 13:05) (solo venerdì 13:10) 7:45-13:10 7:45-13:10 *TP 40 ore settimanali (solo venerdì 13:05) (solo venerdì 13:05) dal LU al VE 7:50-15:50 SECONDARIA SCUOLA SEC. I GRADO SCUOLA SEC. I GRADO DI I GRADO “ACHILLE BELTRAME” “ETTORE MOTTERLE” SEDE DELL’ISTITUTO Via IV Novembre, 3 Via IV Martiri, 71 - 36071 - Arzignano (VI) 36075 - Montorso Vic.no(VI) 30 ore settimanali dal LU al VE 8:00-13:30 30 ore settimanali dal LU al VE 8:00-13:30 II. ORGANI COLLEGIALI In base al Regolamento dell’autonomia delle istituzioni scolastiche (art. 16, comma 1 del D.P.R. 275/1999) gli Organi Collegiali della scuola garantiscono l’efficacia dell’autonomia delle istituzioni scolastiche nel quadro delle norme che ne definiscono competenze e composizione. Art. 1 - Consiglio d’Istituto (CdI) e Giunta Esecutiva (GE) Il Consiglio d’Istituto trova la sua definizione normativa nel Testo Unico delle disposizioni vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado approvato con il D. Lgs. 297/1994. Osserva, inoltre, le norme contenute nel Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” approvato con il D.I. 44/2001, l’O.M. 215/1991, recante “Elezione degli organi collegiali a livello di circolo-istituto” e tutte le altre norme che dispongono sul suo funzionamento. Parziali modifiche sono state introdotte dalla L.107/2015. Il Consiglio d’Istituto, nel quale sono rappresentate tutte le componenti della scuola (è costituito da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti dei genitori degli alunni, 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, il Dirigente Scolastico ed è presieduto da uno dei membri, eletto tra i rappresentanti dei genitori degli alunni), è organo di governo unitario dell’Istituto. Ogni membro del Consiglio d’Istituto non rappresenta solo la componente della quale è stato eletto, ma l’intera comunità scolastica, facendosi promotore dell’unità di indirizzo di tutte le componenti. Il Presidente è garante di tale unità di indirizzo. 5
È obiettivo del Consiglio d’Istituto mantenere e sviluppare, nei loro aspetti educativi, le relazioni fra l’attività interna della scuola e la vita della società civile. Il Consiglio d’Istituto è organo collegiale di governo ed in quanto tale esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e verificando la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti. La Giunta Esecutiva è composta da 1 docente, 1 impiegato amministrativo, da 2 genitori. Di diritto ne fanno parte il Dirigente Scolastico, che la presiede, e il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) che ha anche funzioni di segretario della giunta stessa. La Giunta Esecutiva prepara i lavori del Consiglio d’Istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del Consiglio stesso, e cura l’esecuzione delle relative delibere. Si veda: REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO E DELLA GIUNTA ESECUTIVA Art. 2 - Collegio dei Docenti (CD) Il Collegio Docenti è composto da tutti i docenti di ruolo e non di ruolo ivi compresi i supplenti a tempo determinato. Esso può riunirsi come: Collegio unitario; Collegio a sezione separata (infanzia/primaria/secondaria di I grado); Dipartimenti disciplinari. Al Collegio sono attribuite tutte le funzioni previste dall’art. 4 del D.P.R. 416/1974, dall’articolo 7 del D. Lgs. 297/1994 e dal D.P.R. 275/1999 - Regolamento in materia di Autonomia. Il Collegio ha potere deliberante per quanto riguarda il funzionamento didattico dell’istituto (sperimentazione, ricerca, innovazione metodologico-didattica). Esso deve inoltre, nel quadro della legge sull’Autonomia scolastica: Individuare le Commissioni di lavoro dell’istituto che ritiene opportune per il buon funzionamento dell’istituto stesso; Individuare ed eleggere al proprio interno i docenti Funzioni Strumentali; Costruire, approvare e verificare il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; Costruire, approvare e verificare il Rapporto di Autovalutazione (RAV), il Piano di Miglioramento (PdM), il Regolamento d’Istituto con i relativi Regolamenti che ne fanno parte. Esso si insedia in seduta unitaria ad inizio anno scolastico, potrà essere riunito ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità, quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta e comunque almeno una volta ogni quadrimestre. Sono messi a disposizione dei docenti, i verbali dei collegi ed i relativi materiali ed i materiali utili alle eventuali deliberazioni. Il Collegio ha luogo in ore non coincidenti con l’orario di lezione dei docenti. Art. 3 - Comitato per la valutazione dei docenti Il comma 129 della L.107/15 ha modificato parzialmente le funzioni e la composizione del Comitato, precedentemente normato dal D.L.vo 297/1994. Il Comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal Dirigente Scolastico ed è costituito dai seguenti componenti: 6
3 docenti dell’istituzione scolastica, di cui 2 scelti dal Collegio dei Docenti e 1 dal Consiglio d’Istituto 2 rappresentanti dei genitori scelti dal Consiglio d’Istituto 1 componente esterno individuato dall’Ufficio Scolastico Regionale tra docenti, Dirigenti Scolastici e Dirigenti tecnici. Il comitato esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. A tal fine è composto dal Dirigente Scolastico, che lo presiede, dai tre docenti ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor e che provvede all’istruttoria. Dunque per questo compito non è prevista la presenza dei 2 genitori. Il comitato valuta il servizio su richiesta del docente interessato, previa relazione del Dirigente Scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato, ai lavori non partecipa l’interessato e il Consiglio d’Istituto provvede all’individuazione di un sostituto. Il Comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente. Art. 4 - Consigli di Classe (C.d.C.), Interclasse ed Intersezione 4.1 Funzionamento Consigli di Classe Scuola secondaria di I grado Il Consiglio di classe ha funzione propositiva, esprime pareri non vincolanti in ambito educativo didattico e attività di sperimentazione (art. 3 del D.P.R. 416/1974 e dall’articolo 5 del D.Lgs. 297/1994). I Consigli di classe sono presieduti rispettivamente dal Dirigente Scolastico oppure da un docente-coordinatore, membro del Consiglio stesso, suo delegato. Di esso fanno parte i 4 rappresentanti dei genitori regolarmente eletti entro il primo trimestre di ogni anno scolastico. Si riuniscono in ore non coincidenti con l’orario delle lezioni, col compito di formulare al Collegio dei Docenti proposte in ordine all’azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione e con quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni. Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari spettano al Consiglio di classe con la sola presenza dei docenti, così come le competenze relative alla valutazione periodica e finale degli alunni spettano al Consiglio di classe con la sola presenza dei docenti. Le funzioni di segretario del Consiglio sono attribuite dal Dirigente Scolastico a uno dei docenti membro del Consiglio stesso. La funzione di segretario del Consiglio di Classe, a rotazione da parte dei docenti del C.d.C., è svolta da: 1. insegnante di sostegno, se presente nel C.d.C; 2. insegnante senza compiti di coordinamento in altre classi; 3. insegnante di una materia educazionale (Ed. Fisica, Arte, Ed. Musicale, Tecnologia). Si tratta di una figura istituzionalmente prevista dalla norma (art. 5/5 del D.Lgs. 297/1994) ed essenziale ai fini della validità delle sedute del C.d.C. stesso. È pertanto una figura obbligatoria perché la verbalizzazione della seduta è attività indispensabile (documenta e descrive l’iter attraverso il quale si è formata la volontà del consiglio) e la deve svolgere un docente facente parte del C.d.C.; il docente individuato, a meno di motivate eccezioni, non è legittimato ad astenersi dal compito (la verbalizzazione è un momento costitutivo del Consiglio stesso). 7
Il Consiglio di classe, presenti i genitori, è convocato dal Dirigente Scolastico almeno due volte durante l’anno scolastico; può essere convocato inoltre su richiesta motivata di almeno 1/3 dei suoi membri. La convocazione del Consiglio di classe dovrà contenere l’indicazione degli argomenti all’Ordine del giorno e dovrà essere comunicata agli interessati almeno 5 giorni prima della data stabilita. Il Consiglio di classe, durante la seduta, può fissare a maggioranza argomenti da inserire all’Ordine del giorno della seduta successiva. Inoltre nell’intervallo fra una seduta e l’altra ciascun membro del Consiglio può proporre per iscritto nuovi argomenti. La discussione di detti argomenti è subordinata all’approvazione del Consiglio. 4.2 Funzionamento Consiglio d’Interclasse Scuola primaria Il Consiglio d’Interclasse è composto dai docenti delle classi di ciascun plesso e da un rappresentante dei genitori degli alunni eletto per ciascuna classe. I rappresentanti dei genitori dei Consigli d’Interclasse sono eletti entro il primo trimestre di ogni anno scolastico, sono nominati dal Dirigente Scolastico e durano in carica un anno scolastico. Essi sono presieduti dal Dirigente scolastico oppure dal Fiduciario di plesso o da un altro docente membro del Consiglio delegato dal Dirigente (art 3 III comma del D.P.R. 416/1974, art. 5 del D.Lgs. n. 297/1994) i quali possono svolgere mansioni di Presidente a tutti gli effetti. Le funzioni di segretario del Consiglio sono affidate dal Dirigente Scolastico ad un docente membro del Consiglio medesimo. Il Consiglio d’Interclasse è convocato dal Dirigente Scolastico con preavviso scritto spedito almeno cinque giorni prima della data di convocazione fissata, contenente l’Ordine del giorno. La convocazione può essere effettuata anche da 1/3 dei suoi membri. La prima convocazione dei Consigli d’Interclasse deve essere disposta dal Dirigente Scolastico non i 20 giorni successivi all’elezione dei rappresentanti dei genitori I Consigli d’interclasse si riuniscono, di norma, nei locali scolastici del plesso di appartenenza, almeno una volta ogni bimestre in ore non coincidenti con l’orario di servizio dei docenti e compatibili con gli impegni di lavoro dei componenti eletti e designati. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Le decisioni vengono assunte a maggioranza relativa dei presenti, salvo quando si tratta di persone, nel qual caso è richiesta la maggioranza assoluta dei presenti. I Consigli d’interclasse hanno le seguenti attribuzioni: Formulare proposte in ordine all’azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione nelle classi di competenza; Agevolare ed estendere i rapporti reciproci fra docenti-genitori ed alunni; Formulare proposte ed esprimere pareri in merito all’adozione dei libri di testo; Formulare proposte al Consiglio d’Istituto sulle materie di sua competenza. I Consigli d’Interclasse inoltre esprimono pareri e formulano proposte sulle questioni che vengono loro sottoposte dal Consiglio d’Istituto, dalla Giunta, dal Collegio dei docenti, dal Dirigente Scolastico. 4.3 Funzionamento Consiglio d’Intersezione Scuola dell’infanzia Le attribuzione dei Consigli d’Intersezione e la loro modalità di svolgimento sono regolate dal D.P.R. 297/1974. 8
Il Consiglio d’intersezione è costituito dai docenti delle sezioni dello stesso plesso della Scuola dell’infanzia e per ciascuna delle sezioni un rappresentante dei genitori degli alunni iscritti (D.P.R. 297/1974 comma 1 e comma 2, art. 5 del D. Lgs. 297/1994). I Consigli d’Intersezione sono presieduti dal Dirigente Scolastico oppure dal Fiduciario di plesso o da un altro docente membro del Consiglio delegato dal Dirigente. Si riuniscono in ore non coincidenti con l’orario delle lezioni, con il compito di formulare al Collegio dei docenti proposte in ordine all’azione educativa e didattica ed a iniziative di sperimentazione. I Consigli d’Intersezione hanno inoltre il compito di estendere i rapporti reciproci fra docenti, genitori ed alunni. In particolare esercitano le competenze in materia di programmazione e sperimentazione. Essi si pronunciano su ogni altro argomento attribuito dal Testo Unico del D. Lgs. 297/1994 art. 5 comma 8. Art. 5 Dipartimenti disciplinari 5.1 Caratteri I Dipartimenti disciplinari sono articolazioni del Collegio dei Docenti con funzioni di programmazione didattico-educativa (D.P.R. 275/ 1999; D.P.R. 89/2009). Essi sono formati dai Docenti che appartengono alla stessa disciplina o area disciplinare. In sede di Dipartimento disciplinare, i docenti sono chiamati a concordare scelte comuni inerenti i percorsi didattico-metodologici, a programmare le attività di formazione/aggiornamento in servizio, a comunicare ai colleghi le iniziative che vengono proposte dagli enti esterni e associazioni, a programmare le attività extracurricolari da inserire nel PTOF e le varie uscite didattiche. Durante le riunioni di dipartimento, i docenti discutono circa gli standard minimi di apprendimento, declinati in termini di conoscenze, abilità e competenze, definiscono i contenuti imprescindibili delle discipline, coerentemente con le Indicazioni Nazionali; individuano le linee comuni dei piani di lavoro individuali; progettano le modalità degli interventi di recupero, avanzano proposte in merito all’adozione dei libri di testo e all’acquisto di materiale utile per la didattica. L’Istituto ha predisposto una progettazione curricolare il cui fine ultimo è garantire il successo formativo ad ogni alunno, alla luce degli obiettivi generali del sistema formativo, dei traguardi per lo sviluppo delle competenze e degli obiettivi specifici di apprendimento. Pertanto i Dipartimenti disciplinari operano anche in verticale nell’azione di accompagnamento dello sviluppo del curricolo verticale che tiene conto del percorso educativo e formativo degli alunni dai tre ai quattordici anni. 5.2 Composizione e struttura Il Dipartimento disciplinare è composto da tutti i docenti ed insegnanti di disciplina/area della Scuola Secondaria di I grado e Scuola Primaria. Ogni Dipartimento è presieduto da un Responsabile coordinatore del Dipartimento (Presidente) scelto dai componenti del Dipartimento o dal Dirigente Scolastico. 5.3 Composizione e struttura dei Dipartimenti disciplinari in verticale Il Dipartimento disciplinare in verticale è composto: - dagli insegnanti delle classi quinte della Primaria e dai docenti delle classi prime Secondaria; - dagli insegnanti delle sezioni dell’ultimo anno dell’Infanzia e dagli insegnanti delle classi prime della Primaria; 9
- da tutti i docenti della Primaria e della Secondaria di un medesimo ambito disciplinare (Lettere, Matematica, Inglese). Ogni Dipartimento è presieduto dal Presidente di Dipartimento coadiuvato da un Vicepresidente. 5.4 Compiti del Presidente di Dipartimento Il Presidente di Dipartimento: A. d’intesa con il Dirigente Scolastico, convoca le riunioni del Dipartimento programmate secondo il Piano Annuale delle attività o secondo le esigenze e le richieste presentate dai docenti, dandone avviso sul sito della scuola e informandone i docenti Referenti di plesso; B. presiede le riunioni di Dipartimento e ne cura la verbalizzazione da parte del segretario scelto tra i docenti componenti; il verbale, una volta approvato e firmato dal Presidente e dal docente verbalizzante, viene riportato sul registro generale dei verbali del dipartimento; C. d’intesa con il Dirigente Scolastico, fissa l’ordine del giorno delle riunioni del Dipartimento; D. è punto di riferimento per i docenti del proprio dipartimento come mediatore delle istanze di ciascun docente; E. verifica eventuali difficoltà presenti nel proprio dipartimento. Quando il dialogo, il confronto e la discussione interna risultino inefficaci per la risoluzione delle criticità rilevate, riferisce al Dirigente Scolastico; F. è garante del funzionamento, della correttezza e trasparenza del dipartimento; G. espone l’attività svolta al Collegio dei Docenti di fine anno. 5.5 Prerogative dei Dipartimenti disciplinari Compito del Dipartimento disciplinare è predisporre le linee didattiche di indirizzo generale che la scuola intende adottare per ogni singola disciplina. In particolare, compiti dei Dipartimenti sono: - la definizione degli obiettivi e degli standard culturali di Istituto; - la definizione delle competenze specifiche per il raggiungimento degli standard culturali di apprendimento; - la programmazione disciplinare per competenze intesa come identificazione di saperi irrinunciabili cui sono collegati metodi, strategie ed attività di personalizzazione; - la definizione dei criteri di valutazione e delle griglie di misurazione degli standard; - la predisposizione delle prove di misurazione degli standard da effettuare in ingresso, in itinere, e al termine dell’anno scolastico, nelle classi parallele; - la definizione delle modalità di svolgimento delle attività di recupero e/o approfondimento da svolgere nel corso dell’anno; - l’eventuale sistemazione/rivisitazione del curricolo verticale; - la modalità di interventi di prevenzione dell’insuccesso scolastico e personale, di recupero e di approfondimento per lo sviluppo delle eccellenze; - il coordinamento delle adozioni dei libri di testo, di sussidi e materiali didattici comuni a più corsi, ferme restando le competenze deliberative del Consigli di Classe e del Collegio dei Docenti; - proposte di eventuali iniziative sperimentali di insegnamento/apprendimento e di percorsi di autoaggiornamento, aggiornamento e formazione; - ogni altra materia specificatamente delegata dal Collegio dei Docenti. 10
È prerogativa del Dipartimento raccogliere, analizzare e coordinare le proposte dei singoli docenti e dei consigli di classe/interclasse al fine di predisporre un piano organico delle iniziative (curricolari, integrative, di innovazione e/o arricchimento) condiviso dal Dipartimento, da presentare al Collegio dei Docenti. 5.6 Articolazione dei Dipartimenti disciplinari Sono individuate i seguenti Dipartimenti disciplinari: A. Lettere B. Matematica C. Lingue D. Musica E. Tecnologia F. Arte G. Ed. fisica H. Religione I. Area continuità (dipartimenti in verticale) 5. 7 Funzionamento Le riunioni dipartimentali si svolgono secondo il calendario del Piano annuale delle attività approvato dal Collegio dei docenti all’inizio di ogni anno scolastico, nei tempi fissati dall’art. 29 del C.C.N.L vigente. Il Presidente può convocare le riunioni dipartimentali di sua iniziativa e previa informativa al Dirigente Scolastico o obbligatoriamente su richiesta motivata espressa dalla maggioranza dei docenti del dipartimento. Ciascun incontro rispetterà le seguenti modalità: ▪ discussione moderata dal Presidente; ▪ proposte e condivisione di modalità di lavoro in conformità alle linee di progettazione elaborate nel PTOF. Ciascun docente: ▪ ha l’obbligo contrattuale (art. 29 C.C.N.L. vigente) di partecipare alle riunioni di dipartimento; ▪ in caso di assenza, per motivi giustificati, deve avvisare il Presidente di Dipartimento e giustificare l’assenza per iscritto al Dirigente Scolastico; ▪ ha il diritto di richiedere al Presidente che vengano aggiunti punti da discutere all’ordine del giorno, almeno sette giorni prima della data dell’incontro stesso. 5.8 Efficacia delle delibere Le decisioni dei Dipartimenti sono immediatamente efficaci se riguardano aspetti specifici delle discipline in essi rappresentate. Per questioni di carattere generale, i Dipartimenti elaborano proposte destinate al Collegio dei Docenti che delibera in merito. Le delibere dei Dipartimenti vengono portate a conoscenza del Collegio dei Docenti nella seduta immediatamente successiva all’incontro o, nel caso di motivi d’urgenza, secondo giudizio del Dirigente Scolastico. Il Collegio dei Docenti delibera, per gli aspetti rilevanti, eventuali integrazioni al PTOF secondo le delibere acquisite. Si veda: REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO A DISTANZA PER GLI INCONTRI OO.CC. 11
III. DOCENTI Art. 6 - Indicazioni sui doveri dei docenti I docenti che accolgono gli alunni devono trovarsi in classe almeno cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni. Il docente della prima ora deve segnalare sul Registro elettronico gli alunni assenti, controllare quelli dei giorni precedenti e verificare che si tratti di assenza giustificata. In caso di ritardo di un alunno occorre segnare il ritardo sul Registro; ritardi ripetuti vanno segnalati alla Direzione. Per le uscite anticipate dell’alunno, il genitore dovrà compilare apposito modulo. I docenti indicano sul Registro elettronico le attività svolte. I docenti hanno cura di non lasciare mai, per nessun motivo, gli alunni da soli. Durante le proprie ore di lezione, non devono allontanare dalla classe per motivi disciplinari uno o più alunni. Se un alunno, allontanato dalla classe dal docente per motivi disciplinari, dovesse farsi male o dovesse, visto il mancato controllo, allontanarsi dalla scuola, ci configurerebbe per il docente una responsabilità per omissione (culpa in vigilando). L’unico caso in cui il docente può essere esonerato da tale responsabilità è rappresentato dalla situazione in cui possa dimostrare che il danno era inevitabile in quanto talmente imprevedibile, repentino, improvviso da non potere essere evitato. Per gli alunni che si comportano in modo scorretto c’è il Regolamento di Disciplina (parte integrante del Regolamento d’Istituto) che stabilisce quali provvedimenti prendere e come prenderli, senza la necessità di allontanare l’alunno dalla classe sottraendolo alla dovuta vigilanza. Durante l’intervallo i docenti vigilano sull’intera classe e collaborano con i colleghi delle altre classi. Se un docente deve per pochi minuti allontanarsi dalla propria classe occorre che avvisi un collaboratore scolastico o un collega affinché vigili sulla classe. In occasione di uscite o per trasferimenti in palestra o nei laboratori, gli alunni devono lasciare in ordine il materiale scolastico chiuso nelle borse affinché altri alunni, sotto la guida e la sorveglianza dei docenti, possano usufruire dell’aula senza creare problemi. Al termine delle lezioni i docenti accertano che i locali utilizzati vengano lasciati in ordine ed i materiali siano riposti negli appositi spazi. Gli insegnanti accompagnano la classe in fila all’uscita. I docenti devono prendere visione dei Piani di Evacuazione dei locali della scuola e devono sensibilizzare gli alunni sulle tematiche della sicurezza. È assolutamente vietato, per qualunque attività, l’utilizzo di sostanze che possano rivelarsi tossiche o dannose per gli alunni. Prima di proporre agli alunni attività che richiedono l’uso di sostane particolari verificare che non vi siano casi di allergie specifiche o intolleranze ai prodotti. Pertanto, per la sicurezza di prodotti a norma è necessario utilizzare i prodotti ordinati dalla scuola tramite la segreteria. È assolutamente vietato ostruire con mobili, arredi, anche solo temporaneamente, le vie di esodo e le uscite di sicurezza. Non è consentito, per ragioni di sicurezza, sistemare mobili bassi accanto a vetrate e finestre, sia in aula che in qualunque altra zona dell’edificio scolastico accessibile agli alunni. I docenti, ove accertino situazioni di pericolo, devono prontamente comunicarlo in Direzione. Eventuali danni riscontrati devono essere segnalati in Direzione. I docenti hanno facoltà di richiedere colloqui e/o approfondimenti telefonici con le famiglie nell’ottica di un rapporto scuola/famiglia più trasparente e fattivo. 12
Ogni docente ha l’obbligo di prendere visione delle circolari e degli avvisi che sono pubblicati sul sito della scuola o inviati direttamente ai docenti tramite posta elettronica. Per ogni pubblicazione o invio, tali documenti si intendono regolarmente notificati. I docenti non possono utilizzare i telefoni cellulari durante l’orario di lavoro in quanto si traducono in una mancanza di rispetto nei confronti degli alunni e recano un obiettivo elemento di disturbo al corretto svolgimento delle ore di lezione che, per legge, devono essere dedicate interamente all’attività di insegnamento e non possono essere utilizzate - sia pure parzialmente - per attività personali. I docenti possono utilizzare i telefoni della scuola per motivi di ufficio. I docenti non possono utilizzare WhatsApp, in sostituzione degli adempimenti previsti dalla legge, quale ad esempio la pubblicazione sul sito web istituzionale dell’Istituto di una circolare. La via da percorrere è quella sussidiaria non suppletiva. Ciò a vantaggio di una più immediata diffusione della medesima, ma tenendo ben a mente che le vie classiche di comunicazione sono il Registro elettronico, la email istituzionale, il sito web. Ai docenti non è permesso avere conversazioni via WhatsApp o via social con i genitori degli alunni (ma solo con i Rappresentanti degli stessi). Devono comunque utilizzare un linguaggio semplice, chiaro e che non dia spazio a fraintendimenti ed evitare conversazioni che manchino di rispetto o siano ambigue nei confronti degli altri membri del gruppo o di persone assenti. I docenti devono evitare post e commenti o pubblicazioni di foto su app e social relativi ad attività/ eventi avvenuti all’interno dell’Istituto. I docenti devono avvisare le famiglie circa le attività didattiche, diverse dalle curricolari, che saranno svolte nel corso dell’anno scolastico. L’avviso avviene in occasione di consigli, assemblee di classe, di colloqui o tramite diario/quaderno degli avvisi/registro on line. Gli insegnanti presenti alla mensa abitueranno gli alunni ad una adeguata igiene personale (lavarsi accuratamente le mani, ecc.) e, durante il pranzo, controlleranno gli stessi e li educheranno ad un corretto comportamento. È assolutamente vietato fumare, anche sigarette elettroniche, in tutti i locali dell’Istituto e sue pertinenze e precisamente: cortili, parcheggi, scale di emergenza esterne, atri ed ingressi, aule, corridoi, uffici, archivi, biblioteche, scale, ascensori, disimpegni, laboratori, palestre, sale di lettura, sale per le riunioni, sale d’attesa, aule docenti, bagni, spogliatoi. Chiunque violi il divieto è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie (L. 128/2013). Ai docenti non è consentito impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto (L. 297/1994). I docenti, ove assumano lezioni private, sono tenuti ad informare il Dirigente Scolastico, al quale devono altresì comunicare il nome degli alunni e la loro provenienza. Ove le esigenze di funzionamento della scuola lo richiedano, il Dirigente può vietare l’assunzione di lezioni private o interdirne la continuazione, sentito il Consiglio d’istituto. Avverso il provvedimento del Dirigente scolastico è ammesso ricorso al Provveditore agli studi, che decide in via definitiva, sentito il parere del Consiglio scolastico provinciale. Nessun alunno può essere giudicato dal docente dal quale abbia ricevuto lezioni private. Sono nulli gli scrutini o le prove di esame svoltisi in contravvenzione a tale divieto. L’ufficio di docente non è cumulabile con altro rapporto di impiego pubblico. Il predetto personale che assuma altro impiego pubblico è tenuto a darne immediata notizia all’amministrazione. L’assunzione del nuovo impiego importa la cessazione di diritto dall’impiego precedente, salva la concessione del trattamento di quiescenza eventualmente spettante ai sensi delle disposizioni in vigore. 13
Art. 7 - Corretta tenuta del Registro elettronico Il Registro elettronico è uno strumento di particolare importanza sia sul piano didattico- formativo sia su quello giuridico-amministrativo. La firma del docente è assunta come valida attestazione della sua presenza in servizio, il che rimarca l’estrema necessità di provvedere a un immediato e corretto adempimento. Il Registro elettronico è un atto pubblico, espressione di quei poteri autoritativi e certificativi che fanno del docente un pubblico ufficiale, le cui verbalizzazioni costituiscono piena attestazione di quanto realmente accaduto. Pertanto, il docente avrà cura di svolgere tale mansione sistematicamente, con correttezza e buona fede, conservando accuratamente la password senza condividerla con nessuno. La compilazione del Registro, in quanto atto amministrativo, è soggetto alla legge sulla trasparenza che ne impone l’accessibilità alle famiglie. Conseguentemente, la mancata puntuale compilazione del Registro non costituisce soltanto illecito disciplinare, ma anche violazione del diritto di partecipazione delle famiglie al procedimento valutativo dei propri figli (art. 10 L 241/1990). L’obbligo di accessibilità in tempo reale alle informazioni riportate sul Registro (argomenti trattati, valutazioni, compiti per casa, programmazione delle verifiche scritte e orali, richiami, ecc.) contribuisce a mantenere solidi i rapporti con le famiglie. L’esigenza di istituzionalizzare tale regime di trasparenza ha spinto il legislatore a rendere obbligatorio l’utilizzo del Registro elettronico. Nel merito, da un punto di vista giuridico ed amministrativo, si fa rilevare che: 1. Il Registro elettronico, assume le caratteristiche di atto pubblico posto in essere dal pubblico ufficiale nell’esercizio della sua attività e destinato a fornire prova di fatti giuridicamente rilevanti. 2. Le informazione riportate nel Registro costituiscono piena attestazione di quanto realmente accaduto e devono avere carattere di immodificabilità ed integrità. 3. La mancata veridicità si configura come reato perseguibile ai fini di legge in quanto “falso in atto pubblico”, anche alla luce della L 241/90 che consente a chi ne abbia titolo, di richiedere copia della documentazione, per cui anche quanto è riportato nel Registro dev’essere riproducibile in copia. 4. La firma su Registro è un atto amministrativo ufficiale che fa parte degli obblighi di servizio dei docenti e va espletato in classe. 5. I voti immodificabili ed integri, devono essere registrati dal docente tempestivamente in modo da avere una validazione temporale e devono essere immodificabili ed integri (se non in presenza di mero errore materiale). È quindi vietato modificare ed intervenire su una valutazione già espressa: si richiama la responsabilità disciplinare e di natura penale in caso contrario. 6. È obbligo di annotare progressivamente le valutazioni, positive o negative, delle interrogazioni e delle prove di verifica scritte sostenute dagli alunni nel registro personale con immediatezza e non a distanza di tempo, quando il ricordo delle risposte fornite tende ormai a sbiadire ed elementi estranei, dovuti a vicende successive, possono influire, modificandola, sulla complessiva considerazione della loro preparazione. È pertanto responsabilità del singolo docente la corretta tenuta del Registro elettronico, a cui è fatto obbligo compilare correttamente e quotidianamente lo stesso con: Firma del docente; Presenze/Assenze degli alunni con la corretta tipologia (in aula, a distanza, ecc.); Giustificazioni delle assenze; 14
Entrate posticipate o uscite anticipate; Ritardi e giustificazioni dei ritardi; Argomento del giorno nel dettaglio; Compiti assegnati per casa; Argomenti e programmazione delle verifiche; Metodologia di lavoro (lezione frontale, verifica scritta, verifica orale, esercitazione, lavoro di gruppo, lavoro a coppie, recupero individuale, potenziamento, peer education, ricerca-azione, compito di realtà, ecc.); Annotazioni, richiami e note disciplinari; Eventuali comunicazioni riguardanti uscite didattiche e/o avvisi vari riguardanti uscite anticipate per assemblea sindacale e/o scioperi a cura dei coordinatori di classe e/o dei referenti di plesso; Voti/Giudizi in seguito a verifiche scritte e/o orali. Si vedano: REGOLAMENTO SULLA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI, REGOLAMENTO GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE (GLI), REGOLAMENTO PREVENZIONE BULLISMO E CYBERBULLISMO, REGOLAMENTO E PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA, REGOLAMENTO ACCOGLIENZA ALUNNI STRANIERI, REGOLAMENTO ACCOGLIENZA ALUNNI BES, REGOLAMENTO ACCOGLIENZA ALUNNI ADOTTATI, REGOLAMENTO BIBLIOTECHE SCOLASTICHE, PROTOCOLLO SEGNALAZIONE ALUNNI IN SITUAZIONE DI DISAGIO-PREGIUDIZIO IV. PERSONALE AMMINISTRATIVO Art. 8 - Doveri del personale amministrativo Il ruolo del personale amministrativo è indispensabile anche come supporto all’azione didattica e la valorizzazione delle loro competenze è decisiva per l’efficienza e l’efficacia del servizio e per il conseguimento delle finalità educative. Il personale amministrativo indossa, in modo ben visibile, il tesserino di riconoscimento per l’intero orario di lavoro ed al telefono risponde con la denominazione dell’istituzione scolastica e il proprio nome. Non può utilizzare i telefoni cellulari durante l’orario di lavoro. Cura i rapporti con l’utenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso alla documentazione amministrativa prevista dalla legge. La qualità del rapporto col pubblico e col personale è di fondamentale importanza, in quanto esso contribuisce a determinare il clima educativo della scuola e a favorire il processo comunicativo tra le diverse componenti che dentro o attorno alla scuola si muovono. Il personale amministrativo è tenuto al rispetto dell’orario di servizio. Della presenza in servizio fa fede la timbratura sull’orologio marcatempo. Si vedano: REGOLAMENTO PRESTAZIONI INDISPENSABILI IN CASO DI SCIOPERO, REGOLAMENTO COMODATO D’USO GRATUITO DEI DISPOSITIVI ELETTRONICI, REGOLAMENTO DELEGA AL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA STIPULA DI ACCORDI DI COLLABORAZIONE CON SOGGETTI TERZI, REGOLAMENTO GESTIONE INVENTARI, REGOLAMENTO PROCEDURE E CRITERI ATTRIBUZIONE INCARICHI ESPERTI ESTERNI 15
V. COLLABORATORI SCOLASTICI Art. 9 - Norme di comportamento e doveri dei collaboratori scolastici I collaboratori scolastici sono tenuti a prestare servizio, salvo diverse disposizioni, nella zona di competenza secondo le mansioni loro assegnate. Della presenza in servizio farà fede la rilevazione tramite badge. In ogni turno di lavoro i collaboratori scolastici devono accertare l’efficienza e l’efficacia dei dispositivi di sicurezza, individuali e collettivi, e la possibilità di utilizzarli con facilità. I collaboratori scolastici: devono essere presenti all’ingresso e all’uscita degli alunni; sono facilmente reperibili da parte degli insegnanti, per qualsiasi evenienza; collaborano al complessivo funzionamento didattico e formativo; comunicano immediatamente al Dirigente Scolastico o ai suoi collaboratori o alla segreteria l’eventuale assenza dell’insegnante dall’aula, per evitare che le classe restino incustodite; collaborano con gli insegnanti nella predisposizione dell’elenco dei partecipanti al servizio mensa; favoriscono l’integrazione degli alunni disabili; vigilano sulla sicurezza e l’incolumità dei bambini, in particolare durante gli intervalli, negli spostamenti e nelle uscite degli alunni per recarsi ai servizi o in altri locali; possono svolgere, con la presenza dei docenti, funzione di accompagnatore durante le uscite didattiche e i viaggi di istruzione; sorvegliano gli alunni in caso di uscita dalle classi, di ritardo, assenza, o allontanamento momentaneo dell’insegnante; sono sempre disponibili e tolleranti con gli alunni, non dimenticando mai che la funzione della scuola è quella di educare specialmente quegli allievi che ne hanno più bisogno; evitano di parlare ad alta voce; tengono i servizi igienici sempre decorosi, puliti e accessibili; provvedono, al termine delle lezioni, alla quotidiana pulizia dei servizi e degli spazi di pertinenza; durante l’orario di servizio non si allontanano dalla sede tranne che per motivi autorizzati dal Direttore S.G.A. o dal Dirigente Scolastico; invitano tutte le persone estranee che non siano espressamente autorizzate dal Dirigente Scolastico ad uscire dalla scuola. A tale proposito si terranno informati sugli orari di ricevimento dei genitori, collocati sempre in ore libere da insegnamento; prendono visione del calendario annuale e mensile degli impegni dei docenti, ovvero del calendario dei consigli di intersezione, di interclasse, dei collegi dei docenti, dei consigli di istituto, delle assemblee e dei colloqui individuali con i genitori, dei corsi di aggiornamento e formazione del personale svolti nei locali della scuola, tenendosi aggiornati sull’effettuazione del necessario servizio; sorvegliano l’uscita delle classi prima di dare inizio alle pulizie; ove accertino situazioni di disagio, di disorganizzazione o di pericolo, devono prontamente comunicarlo in Segreteria; segnalano, sempre in segreteria, l’eventuale rottura di suppellettili, sedie o banchi prima di procedere alla sostituzioni; accolgono il genitore dell’alunno o chi ne fa le veci, che vuol richiedere l’autorizzazione all’uscita anticipata. Il permesso di uscita verrà portato dal collaboratore nella classe 16
dell’alunno, dove il docente presente in classe ritirerà il permesso di uscita anticipata da conservare, dopodiché l’alunno potrà lasciare la scuola col genitore; al termine del servizio i collaboratori scolastici, dopo aver fatto le pulizie, dovranno controllare che i locali scolastici siano adeguatamente chiusi; devono prendere visione delle circolari e degli avvisi pubblicati sul sito della scuola, che si intendono regolarmente notificati al personale tutto; prendono visione delle mappe di sfollamento dei locali e di controllare quotidianamente la praticabilità e l’efficienza delle vie di fuga. VI. CODICE DI COMPORTAMENTO, CODICE DISCIPLINARE E SANZIONI DISCIPLINARI A CARICO DEL PERSONALE DELLA SCUOLA Art. 10 - Responsabilità disciplinari del personale della scuola Incorre nella responsabilità disciplinare il dipendente che viola, per colpa o dolo, gli obblighi di lavoro previsti dal contratto, dalle norme legislative o dalle disposizioni datoriali. In tali casi l’Amministrazione, nella persona del Dirigente Scolastico, reagisce esercitando il potere disciplinare. è necessario adottare tempestivamente, entro trenta giorni dalla piena acquisizione della cosiddetta “notizia”, un atto di addebito in forma scritta (con l’unica eccezione della sanzione del rimprovero verbale per il personale ATA, che non necessita di previa contestazione), con facoltà di notificarlo all’incolpato anche successivamente a tale termine; l’atto di contestazione deve essere specifico e deve indicare luogo e data (eventualmente l’ora, anche approssimativa) dei fatti addebitati al dipendente, senza necessariamente contenere le norme che si ritengono violate e soprattutto senza fornire alcun apprezzamento o anticipazione delle conclusioni; è necessario consentire all’incolpato l’esercizio del diritto di difesa, con preavviso di almeno 20 giorni rispetto alla data di notifica della contestazione, senza trasformare l’audizione a difesa in un alterco ma limitandosi a verbalizzare quanto espresso da lui e/o dal procuratore che eventualmente lo assista; il termine per lo svolgimento del contraddittorio a difesa può essere differito una sola volta, a richiesta del lavoratore per oggettivo impedimento, e con proroga del termine per la conclusione del procedimento in misura corrispondente; il Dirigente Scolastico è competente a irrogare sanzioni fino ad un massimo di dieci giorni di sospensione dal servizio con privazione della retribuzione; per le infrazioni più gravi – quelle, cioè, da punire con sanzioni superiori a quella indicata nel punto precedente – è competente l’apposito Ufficio Competente per i Procedimenti Disciplinari (UCPD) istituito presso l’USR, ma il Dirigente Scolastico ha l’obbligo di trasmettere a tale ufficio gli atti entro dieci giorni dall’acquisizione della notizia (non è più necessario informarne contestualmente l’interessato); dell’avvio e conclusione di ogni procedimento disciplinare, nonché dell’adozione di ogni provvedimento di sospensione cautelare, si deve avvisare, entro 20 giorni, l’Ispettorato per la Funzione Pubblica; l’autorità che adotta, nei confronti dei docenti, un provvedimento di sospensione dal servizio con privazione della retribuzione deve scrivere alla competente RTS perché effettui la relativa trattenuta stipendiale ed eroghi l’assegno alimentare previsto dall’art. 500 del D.Lgs. 297/1994; 17
un procedimento disciplinare, una volta aperto con la contestazione di addebito, va obbligatoriamente chiuso in forma esplicita (scritta) entro 120 giorni dalla data di adozione dell’atto di contestazione, con una sanzione ovvero con l’archiviazione; l’atto sanzionatorio può poi essere notificato anche successivamente a tale scadenza; la violazione dei termini e delle disposizioni procedurali non determina la decadenza dell’azione disciplinare né l’invalidità degli atti e della sanzione irrogata. Sono da considerarsi perentori il termine per la contestazione d’addebito e quello per la conclusione del procedimento; i provvedimenti con cui si irrogano le sanzioni sono atti a carattere gestionale e non amministrativo e, pertanto, sfuggono alla specifica disciplina di cui alla L. 241/1990 (non sono decreti). VII. ALUNNI Art. 11 - Assicurazione ed infortuni degli alunni Gli alunni, annualmente, sono tutelati da polizza infortuni e responsabilità civile, il cui costo è a carico delle famiglie. In tal modo risultano assicurati durante tutte le attività scolastiche, comprese le visite guidate, e nel tragitto da casa a scuola e viceversa. Ogni infortunio deve essere segnalato, indicandone le cause, il luogo e l’orario. La denuncia viene fatta dall’insegnante o dalla persona alla quale risulta affidato l’alunno in quel momento. In caso di infortunio, i genitori o chi esercita la potestà, dovranno consegnare in Segreteria entro la giornata, o al più tardi entro la mattina successiva, il referto medico, affinché si possa procedere nei tempi dovuti, agli adempimenti di competenza. Art. 12 - Vigilanza sugli alunni 12.1 Vigilanza durante lo svolgimento dell’attività didattica La vigilanza sugli alunni rientra negli obblighi di servizio del personale docente e dei collaboratori scolastici (CCNL Comparto Scuola del 29.11.2007). L’obbligo della vigilanza ha rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l’osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza che, se non osservato, può avere implicazioni giuridiche di natura amministrativa, civile e penale (Corte dei Conti, sez. III, n. 1623 del 19.2.1994). Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza sugli alunni, il personale docente è tenuto a trovarsi nel luogo dove si effettua l’accoglienza degli alunni cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi. Durante l’esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale. Non bisogna mai lasciare gli alunni incustoditi e, in caso di ritardo o di un urgente e giustificato allontanamento dell’insegnante dall’aula, la classe deve essere sorvegliata da personale docente disponibile o da un collaboratore scolastico. Qualsiasi incidente, occorso in assenza del docente o per omessa sorveglianza, è da considerarsi conseguente negligenza (art. 2048 C.C.). 18
Il docente che durante l’espletamento dell’attività didattica ha bisogno di assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli studenti sino al suo ritorno. Il docente consente agli alunni di uscire durante le ore di lezione per recarsi ai servizi igienici, al di fuori della ricreazione, solo in casi eccezionali e non più di un alunno alla volta (anche segnalandolo su un foglio a disposizione dei colleghi). Nel caso in cui, per la vigilanza dell’alunno, il docente ritenga di dover ricorrere all’ausilio del Collaboratore scolastico, egli dovrà assicurarsi della sua presenza nel piano di competenza, richiamarne l’attenzione e riceverne la disponibilità. Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 24.7.2003). Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli studenti a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l’affidamento dei medesimi. I collaboratori scolastici hanno il compito di cooperare con il personale docente per assicurare, durante le attività didattiche, la sorveglianza nei corridoi e nei servizi igienici. Il personale docente, inoltre, è invitato a non intrattenersi con i genitori per evitare di eludere la sorveglianza degli alunni che dev’essere esercitata, costantemente, per tutta la durata della giornata scolastica. Particolari situazioni problematiche vanno affrontate e discusse solo su appuntamento, in orario diverso da quello di servizio. Al termine delle attività didattiche, il personale docente si accerta che le aule vengano lasciate in ordine invitando gli alunni ad esercitare un maggiore controllo affinché non dimentichino oggetti personali, materiale scolastico, libri, ecc. Per ragioni di sicurezza e di vigilanza, gli alunni non devono sostare nei corridoi. 12.2 Vigilanza dall’ingresso dell’edificio fino al raggiungimento dell’aula I collaboratori scolastici hanno compiti d’accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche (CCNL Comparto Scuola del 29.11.2007). Durante le operazioni di ingresso, un collaboratore scolastico (o più collaboratori), posizionato in prossimità dell’accesso all’edificio, è tenuto a prestare la dovuta vigilanza sugli alunni. Gli altri collaboratori scolastici, eventualmente in servizio nel turno, vigileranno il passaggio degli alunni, accompagnati dai docenti, nei corridoi fino all’entrata degli stessi nelle aule. (CCNL 29.11.07 Tabella A Profili di area del personale ATA area A). Considerata l’emergenza sanitaria in atto, al fine di evitare assembramenti, i collaboratori scolastici presteranno attenzione al corretto comportamento da parte degli alunni nel momento dell’ingresso nell’edificio e al rispetto del percorso da seguire per il raggiungimento dell’aula. Durante lo svolgimento delle attività scolastiche, le porte degli edifici devono rimanere chiuse ed essere sorvegliate dai collaboratori scolastici. È severamente vietato, durante lo svolgimento delle attività didattiche, l’accesso di persone estranee alla scuola se non munite di autorizzazione formale del Dirigente o di un suo delegato. L’accesso può essere consentito, eccezionalmente, dal Dirigente Scolastico quando esistano validi motivi educativi e didattici oppure di necessità per la funzionalità delle strutture e/o degli impianti scolastici. Si ricorda che i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale che accompagnano i propri figli all’ingresso della scuola, non possono accedere ai locali scolastici se non per comprovati ed eccezionali motivi. Non è consentito soddisfare richieste dei genitori durante 19
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