REGOLAMENTO D'ISTITUTO - IC Parise

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REGOLAMENTO D'ISTITUTO - IC Parise
REGOLAMENTO
  D’ISTITUTO

Approvato dal Consiglio d’Istituto in data 10/02/2022 con Delibera n° 15
Approvato dal Collegio dei Docenti in data 12/01/2022 con Delibera n° 4
REGOLAMENTO D'ISTITUTO - IC Parise
INDICE

        Premessa                                                                 pag. 4
I.      Plessi e Tempo scuola                                                    pag. 5
II.     Organi Collegiali                                                        pag. 5
         - Consiglio di Istituto e Giunta Esecutiva                              pag. 5
         - Collegio Docenti                                                      pag. 6
         - Comitato per la valutazione dei docenti                               pag. 6
         - Consigli di Classe, Interclasse ed Intersezione                       pag. 7
         - Dipartimenti disciplinari                                             pag. 9
III.    Docenti                                                                  pag. 12
IV.     Personale amministrativo                                                 pag. 15
V.      Collaboratori scolastici                                                 pag. 16
VI.     Codice di comportamento, Codice disciplinare e Sanzioni disciplinari a
        carico del personale della scuola                                        pag. 17
VII.    Alunni                                                                   pag. 18
VIII.   Genitori                                                                 pag. 25
IX.     Mense, laboratori, aule polifunzionali e palestre                        pag. 29
X.      Sicurezza                                                                pag. 31
XI.     Accesso documentale civico e generalizzato                               pag. 42
XII.    Privacy                                                                  pag. 44
XIII.   Comunicazioni                                                            pag. 45
XIV.    Accesso del pubblico ai locali scolastici                                pag. 45
XV.     Indirizzo Musicale                                                       pag. 45
XVI.    Visite guidate e viaggi di istruzione                                    pag. 48
XVII.   Formazione classi prime                                                  pag. 50
XVIII. Assegnazione dei docenti ai plessi e alle classi/sezioni e assegnazione
       sede e incarichi al personale ATA                                         pag. 50
XIX.    Donazioni, Sponsorizzazioni, Contributo volontario                       pag. 51
XX.     Regolamenti e Protocolli allegati:                                       pag. 55
  1.    REGOLAMENTO SULLA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI
  2.    REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI ALUNNI
  3.    REGOLAMENTO GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE (GLI)
        E PIANO PER L’INCLUSIONE (PI)
  4.    REGOLAMENTO PREVENZIONE BULLISMO E CYBERBULLISMO
  5.    REGOLAMENTO E PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE
        INTEGRATA
  6.    REGOLAMENTO ENTRATA-USCITA DEGLI ALUNNI
  7.    REGOLAMENTO ACCOGLIENZA ALUNNI BES
  8.    REGOLAMENTO ACCOGLIENZA ALUNNI STRANIERI
  9.    REGOLAMENTO ACCOGLIENZA ALUNNI ADOTTATI

                                                2
10.   REGOLAMENTO BIBLIOTECHE SCOLASTICHE
11.   PROTOCOLLO SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI SALVAVITA
12.   PROTOCOLLO SEGNALAZIONE ALUNNI IN SITUAZIONE DI
      DISAGIO-PREGIUDIZIO
13.   REGOLAMENTO CRITERI FORMAZIONE CLASSI E PRECEDENZA
14.   REGOLAMENTO SU MODALITÀ E CRITERI NEI RAPPORTI CON
      LE FAMIGLIE
15.   REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO A DISTANZA PER GLI
      INCONTRI OO.CC.
16.   REGOLAMENTO FUNZIONAMENTO CONSIGLIO D’ISTITUTO E
      GIUNTA ESECUTIVA
17.   REGOLAMENTO PRESTAZIONI INDISPENSABILI IN CASO DI
      SCIOPERO
18.   REGOLAMENTO COMODATO D’USO GRATUITO DEI DISPOSITIVI
      ELETTRONICI
19.   REGOLAMENTO DELEGA AL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA
      STIPULA DI ACCORDI DI COLLABORAZIONE CON SOGGETTI TERZI
20.   REGOLAMENTO GESTIONE INVENTARI
21.   REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DATI
22.   REGOLAMENTO POLITICA D’USO ACCETTABILE E
      RESPONSABILE DI INTERNET
23.   REGOLAMENTO PROCEDURE E CRITERI ATTRIBUZIONE
      INCARICHI ESPERTI ESTERNI
24.   REGOLAMENTO GESTIONE FLUSSI DOCUMENTALI
25.   REGOLAMENTO GESTIONE DEL FONDO ECONOMALE PER LE
      MINUTE SPESE
26.   REGOLAMENTO ATTIVITÀ NEGOZIALE

                                  3
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO

VISTO    l’art. 10, comma 3, lettera a) del T.U. n. 297 del 16/4/1994
VISTI    gli artt. 8 e 9 del D.P.R. n. 275 del 8/3/99
VALUTATA pertanto la necessità di aggiornare il Regolamento d’Istituto

                                            EMANA

                                    il seguente regolamento

                                           PREMESSA
Radici e ali: sono ciò che l’Istituto Comprensivo Statale “G. Parise” vuole dare ai propri
alunni. Le radici che affondano nella conoscenza di sé e degli altri, nel sapere. Le ali per
immaginare e inventare, per essere liberi.
Il nostro progetto di scuola è chiaro ed esplicito: vogliamo rendere gli allievi protagonisti
della propria educazione e proponiamo un insegnamento inteso non tanto come
trasmissione di conoscenze, ma soprattutto come promozione di competenze: un progetto
di crescita in cui i ragazzi maturano abilità indispensabili per comprendere e per inserirsi
nella complessa realtà nella quale vivono.
L’educazione così intesa è un’esperienza forte, che poggia su relazioni significative e che
sperimenta percorsi condivisi tra scuola, famiglia e comunità, creando una “filiera educativa
sociale” per prevenire, formare ed educare.
Il progetto educativo che il nostro Istituto propone si qualifica per il suo orientamento ai
valori, per i principi basilari che assume a fondamento, per l’idea di persona che fa propria
e, soprattutto, per la forza con cui ispira metodi, atteggiamenti quotidiani, scelte e stile delle
relazioni.
Un noto proverbio afferma che “per crescere un ragazzo è necessario un intero villaggio”.
Noi pensiamo alla crescita dei nostri alunni immaginandoli sin d’ora come futuri cittadini
del mondo.
A loro serve una comunità di adulti che si muova in armonia. Proponiamo quindi la
cooperazione tra i docenti: non tanti insegnanti, ma un team coeso, che opera in sintonia.
Incoraggiamo la collaborazione con i genitori e con la comunità per tessere le fila di una rete
educante che permetta l’autorealizzazione dei nostri alunni.
In questo modo essi possono sperimentare, giorno dopo giorno, un ambiente di
apprendimento cooperativo, che si traduce in uno stile di convivenza democratica e solidale.

                                                4
I. PLESSI E TEMPO SCUOLA

 ORDINE DI                                            PLESSI E TEMPO SCUOLA
  SCUOLA
INFANZIA      SCUOLA DELL’INFANZIA“AMARILLIDE”
              di SAN BORTOLO Via Veneto, 16 - 36071 Arzignano (VI)
              40 ore settimanali dal LU al VE 8:00-16:00
PRIMARIA      SCUOLA                 SCUOLA                 SCUOLA                 SCUOLA                  SCUOLA
              PRIMARIA               PRIMARIA               PRIMARIA               PRIMARIA                PRIMARIA
              “ANTONIO               “GIACOMO               “EDMONDO               “CESARE                 “LUIGI DA
              GIURIOLO”              PELLIZZARI” DE AMICIS”                        VERLATO”                PORTO”
              di CASTELLO            di VILLAG. GIARDINO di S.BORTOLO              di TEZZE                di MONTORSO VIC.NO
              Via S. Maffei, 6       P.zza S.G. Battista, 1 Via Umbria, 10         Via G. Mameli, 3 Via G. Marconi, 1
              36071 - Arzignano (VI) 36071 - Arzignano (VI) 36071 - Arzignano (VI) 36071 - Arzignano (VI) 36075 – Montorso Vic.no (VI)
              TN 27 ore settimanali TP 40 ore settimanali *TN 27 ore settimanali TN 27 ore                 TN 27 ore
              dal LU al VE           dal LU al VE           dal LU al VE           settimanali             settimanali
              7:45-13:10             8:00-16:00             7:50-13:15             dal LU al VE            dal LU al VE
              (solo venerdì 13:05)                          (solo venerdì 13:10)   7:45-13:10              7:45-13:10
                                                            *TP 40 ore settimanali (solo venerdì 13:05)    (solo venerdì 13:05)
                                                            dal LU al VE
                                                            7:50-15:50
SECONDARIA    SCUOLA SEC. I GRADO                                                  SCUOLA SEC. I GRADO
DI I GRADO                                                                         “ACHILLE BELTRAME”
              “ETTORE MOTTERLE” SEDE DELL’ISTITUTO
                                                                                   Via IV Novembre, 3
              Via IV Martiri, 71 - 36071 - Arzignano (VI)                          36075 - Montorso Vic.no(VI)
              30 ore settimanali dal LU al VE 8:00-13:30                           30 ore settimanali dal LU al VE 8:00-13:30

                                II. ORGANI COLLEGIALI
In base al Regolamento dell’autonomia delle istituzioni scolastiche (art. 16, comma 1 del
D.P.R. 275/1999) gli Organi Collegiali della scuola garantiscono l’efficacia dell’autonomia
delle istituzioni scolastiche nel quadro delle norme che ne definiscono competenze e
composizione.

                 Art. 1 - Consiglio d’Istituto (CdI) e Giunta Esecutiva (GE)
Il Consiglio d’Istituto trova la sua definizione normativa nel Testo Unico delle disposizioni
vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado approvato con il
D. Lgs. 297/1994. Osserva, inoltre, le norme contenute nel Regolamento concernente le
“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”
approvato con il D.I. 44/2001, l’O.M. 215/1991, recante “Elezione degli organi collegiali a
livello di circolo-istituto” e tutte le altre norme che dispongono sul suo funzionamento.
Parziali modifiche sono state introdotte dalla L.107/2015.
Il Consiglio d’Istituto, nel quale sono rappresentate tutte le componenti della scuola (è
costituito da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti dei genitori degli alunni, 8
rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale amministrativo,
tecnico e ausiliario, il Dirigente Scolastico ed è presieduto da uno dei membri, eletto tra i
rappresentanti dei genitori degli alunni), è organo di governo unitario dell’Istituto. Ogni
membro del Consiglio d’Istituto non rappresenta solo la componente della quale è stato
eletto, ma l’intera comunità scolastica, facendosi promotore dell’unità di indirizzo di tutte
le componenti. Il Presidente è garante di tale unità di indirizzo.

                                                             5
È obiettivo del Consiglio d’Istituto mantenere e sviluppare, nei loro aspetti educativi, le
relazioni fra l’attività interna della scuola e la vita della società civile.
Il Consiglio d’Istituto è organo collegiale di governo ed in quanto tale esercita le funzioni di
indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e
verificando la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione degli
indirizzi impartiti.
La Giunta Esecutiva è composta da 1 docente, 1 impiegato amministrativo, da 2 genitori. Di
diritto ne fanno parte il Dirigente Scolastico, che la presiede, e il Direttore dei Servizi
Generali e Amministrativi (DSGA) che ha anche funzioni di segretario della giunta stessa.
La Giunta Esecutiva prepara i lavori del Consiglio d’Istituto, fermo restando il diritto di
iniziativa del Consiglio stesso, e cura l’esecuzione delle relative delibere.

Si veda: REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO E
DELLA GIUNTA ESECUTIVA

                              Art. 2 - Collegio dei Docenti (CD)
Il Collegio Docenti è composto da tutti i docenti di ruolo e non di ruolo ivi compresi i
supplenti a tempo determinato. Esso può riunirsi come:
 Collegio unitario;
 Collegio a sezione separata (infanzia/primaria/secondaria di I grado);
 Dipartimenti disciplinari.
Al Collegio sono attribuite tutte le funzioni previste dall’art. 4 del D.P.R. 416/1974,
dall’articolo 7 del D. Lgs. 297/1994 e dal D.P.R. 275/1999 - Regolamento in materia di
Autonomia.
Il Collegio ha potere deliberante per quanto riguarda il funzionamento didattico dell’istituto
(sperimentazione, ricerca, innovazione metodologico-didattica).
Esso deve inoltre, nel quadro della legge sull’Autonomia scolastica:
 Individuare le Commissioni di lavoro dell’istituto che ritiene opportune per il buon
    funzionamento dell’istituto stesso;
 Individuare ed eleggere al proprio interno i docenti Funzioni Strumentali;
 Costruire, approvare e verificare il Piano Triennale dell’Offerta Formativa;
 Costruire, approvare e verificare il Rapporto di Autovalutazione (RAV), il Piano di
    Miglioramento (PdM), il Regolamento d’Istituto con i relativi Regolamenti che ne fanno
    parte.
Esso si insedia in seduta unitaria ad inizio anno scolastico, potrà essere riunito ogni
qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità, quando almeno un terzo dei suoi
componenti ne faccia richiesta e comunque almeno una volta ogni quadrimestre.
Sono messi a disposizione dei docenti, i verbali dei collegi ed i relativi materiali ed i materiali
utili alle eventuali deliberazioni. Il Collegio ha luogo in ore non coincidenti con l’orario di
lezione dei docenti.

                      Art. 3 - Comitato per la valutazione dei docenti
Il comma 129 della L.107/15 ha modificato parzialmente le funzioni e la composizione del
Comitato, precedentemente normato dal D.L.vo 297/1994.
Il Comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal Dirigente Scolastico ed è
costituito dai seguenti componenti:
                                                 6
   3 docenti dell’istituzione scolastica, di cui 2 scelti dal Collegio dei Docenti e 1 dal
    Consiglio d’Istituto
 2 rappresentanti dei genitori scelti dal Consiglio d’Istituto
 1 componente esterno individuato dall’Ufficio Scolastico Regionale tra docenti, Dirigenti
    Scolastici e Dirigenti tecnici.
Il comitato esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova
per il personale docente ed educativo. A tal fine è composto dal Dirigente Scolastico, che lo
presiede, dai tre docenti ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor e
che provvede all’istruttoria. Dunque per questo compito non è prevista la presenza dei 2
genitori.
Il comitato valuta il servizio su richiesta del docente interessato, previa relazione del
Dirigente Scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del
comitato, ai lavori non partecipa l’interessato e il Consiglio d’Istituto provvede
all’individuazione di un sostituto.
Il Comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente.

                Art. 4 - Consigli di Classe (C.d.C.), Interclasse ed Intersezione
             4.1 Funzionamento Consigli di Classe Scuola secondaria di I grado
Il Consiglio di classe ha funzione propositiva, esprime pareri non vincolanti in ambito
educativo didattico e attività di sperimentazione (art. 3 del D.P.R. 416/1974 e dall’articolo 5
del D.Lgs. 297/1994).
I Consigli di classe sono presieduti rispettivamente dal Dirigente Scolastico oppure da un
docente-coordinatore, membro del Consiglio stesso, suo delegato. Di esso fanno parte i 4
rappresentanti dei genitori regolarmente eletti entro il primo trimestre di ogni anno
scolastico. Si riuniscono in ore non coincidenti con l’orario delle lezioni, col compito di
formulare al Collegio dei Docenti proposte in ordine all’azione educativa e didattica e ad
iniziative di sperimentazione e con quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra
docenti, genitori ed alunni.
Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti
interdisciplinari spettano al Consiglio di classe con la sola presenza dei docenti, così come
le competenze relative alla valutazione periodica e finale degli alunni spettano al Consiglio
di classe con la sola presenza dei docenti.
Le funzioni di segretario del Consiglio sono attribuite dal Dirigente Scolastico a uno dei
docenti membro del Consiglio stesso.
La funzione di segretario del Consiglio di Classe, a rotazione da parte dei docenti del C.d.C.,
è svolta da:
1. insegnante di sostegno, se presente nel C.d.C;
2. insegnante senza compiti di coordinamento in altre classi;
3. insegnante di una materia educazionale (Ed. Fisica, Arte, Ed. Musicale, Tecnologia).
Si tratta di una figura istituzionalmente prevista dalla norma (art. 5/5 del D.Lgs. 297/1994)
ed essenziale ai fini della validità delle sedute del C.d.C. stesso. È pertanto una figura
obbligatoria perché la verbalizzazione della seduta è attività indispensabile (documenta e
descrive l’iter attraverso il quale si è formata la volontà del consiglio) e la deve svolgere un
docente facente parte del C.d.C.; il docente individuato, a meno di motivate eccezioni, non
è legittimato ad astenersi dal compito (la verbalizzazione è un momento costitutivo del
Consiglio stesso).
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Il Consiglio di classe, presenti i genitori, è convocato dal Dirigente Scolastico almeno due
volte durante l’anno scolastico; può essere convocato inoltre su richiesta motivata di almeno
1/3 dei suoi membri. La convocazione del Consiglio di classe dovrà contenere l’indicazione
degli argomenti all’Ordine del giorno e dovrà essere comunicata agli interessati almeno 5
giorni prima della data stabilita.
Il Consiglio di classe, durante la seduta, può fissare a maggioranza argomenti da inserire
all’Ordine del giorno della seduta successiva. Inoltre nell’intervallo fra una seduta e l’altra
ciascun membro del Consiglio può proporre per iscritto nuovi argomenti. La discussione di
detti argomenti è subordinata all’approvazione del Consiglio.
                 4.2 Funzionamento Consiglio d’Interclasse Scuola primaria
Il Consiglio d’Interclasse è composto dai docenti delle classi di ciascun plesso e da un
rappresentante dei genitori degli alunni eletto per ciascuna classe.
I rappresentanti dei genitori dei Consigli d’Interclasse sono eletti entro il primo trimestre di
ogni anno scolastico, sono nominati dal Dirigente Scolastico e durano in carica un anno
scolastico.
Essi sono presieduti dal Dirigente scolastico oppure dal Fiduciario di plesso o da un altro
docente membro del Consiglio delegato dal Dirigente (art 3 III comma del D.P.R. 416/1974, art.
5 del D.Lgs. n. 297/1994) i quali possono svolgere mansioni di Presidente a tutti gli effetti.
Le funzioni di segretario del Consiglio sono affidate dal Dirigente Scolastico ad un docente
membro del Consiglio medesimo.
Il Consiglio d’Interclasse è convocato dal Dirigente Scolastico con preavviso scritto spedito
almeno cinque giorni prima della data di convocazione fissata, contenente l’Ordine del
giorno. La convocazione può essere effettuata anche da 1/3 dei suoi membri.
La prima convocazione dei Consigli d’Interclasse deve essere disposta dal Dirigente
Scolastico non i 20 giorni successivi all’elezione dei rappresentanti dei genitori
I Consigli d’interclasse si riuniscono, di norma, nei locali scolastici del plesso di
appartenenza, almeno una volta ogni bimestre in ore non coincidenti con l’orario di servizio
dei docenti e compatibili con gli impegni di lavoro dei componenti eletti e designati.
Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.
Le decisioni vengono assunte a maggioranza relativa dei presenti, salvo quando si tratta di
persone, nel qual caso è richiesta la maggioranza assoluta dei presenti.
I Consigli d’interclasse hanno le seguenti attribuzioni:
 Formulare proposte in ordine all’azione educativa e didattica e ad iniziative di
    sperimentazione nelle classi di competenza;
 Agevolare ed estendere i rapporti reciproci fra docenti-genitori ed alunni;
 Formulare proposte ed esprimere pareri in merito all’adozione dei libri di testo;
 Formulare proposte al Consiglio d’Istituto sulle materie di sua competenza.
I Consigli d’Interclasse inoltre esprimono pareri e formulano proposte sulle questioni che
vengono loro sottoposte dal Consiglio d’Istituto, dalla Giunta, dal Collegio dei docenti, dal
Dirigente Scolastico.
             4.3 Funzionamento Consiglio d’Intersezione Scuola dell’infanzia
Le attribuzione dei Consigli d’Intersezione e la loro modalità di svolgimento sono regolate
dal D.P.R. 297/1974.

                                               8
Il Consiglio d’intersezione è costituito dai docenti delle sezioni dello stesso plesso della
Scuola dell’infanzia e per ciascuna delle sezioni un rappresentante dei genitori degli alunni
iscritti (D.P.R. 297/1974 comma 1 e comma 2, art. 5 del D. Lgs. 297/1994).
I Consigli d’Intersezione sono presieduti dal Dirigente Scolastico oppure dal Fiduciario di
plesso o da un altro docente membro del Consiglio delegato dal Dirigente.
Si riuniscono in ore non coincidenti con l’orario delle lezioni, con il compito di formulare al
Collegio dei docenti proposte in ordine all’azione educativa e didattica ed a iniziative di
sperimentazione.
I Consigli d’Intersezione hanno inoltre il compito di estendere i rapporti reciproci fra
docenti, genitori ed alunni. In particolare esercitano le competenze in materia di
programmazione e sperimentazione. Essi si pronunciano su ogni altro argomento attribuito
dal Testo Unico del D. Lgs. 297/1994 art. 5 comma 8.

                               Art. 5 Dipartimenti disciplinari
                                          5.1 Caratteri
I Dipartimenti disciplinari sono articolazioni del Collegio dei Docenti con funzioni di
programmazione didattico-educativa (D.P.R. 275/ 1999; D.P.R. 89/2009).
Essi sono formati dai Docenti che appartengono alla stessa disciplina o area disciplinare.
In sede di Dipartimento disciplinare, i docenti sono chiamati a concordare scelte comuni
inerenti i percorsi didattico-metodologici, a programmare le attività di
formazione/aggiornamento in servizio, a comunicare ai colleghi le iniziative che vengono
proposte dagli enti esterni e associazioni, a programmare le attività extracurricolari da
inserire nel PTOF e le varie uscite didattiche.
Durante le riunioni di dipartimento, i docenti discutono circa gli standard minimi di
apprendimento, declinati in termini di conoscenze, abilità e competenze, definiscono i
contenuti imprescindibili delle discipline, coerentemente con le Indicazioni Nazionali;
individuano le linee comuni dei piani di lavoro individuali; progettano le modalità degli
interventi di recupero, avanzano proposte in merito all’adozione dei libri di testo e
all’acquisto di materiale utile per la didattica.
L’Istituto ha predisposto una progettazione curricolare il cui fine ultimo è garantire il
successo formativo ad ogni alunno, alla luce degli obiettivi generali del sistema formativo,
dei traguardi per lo sviluppo delle competenze e degli obiettivi specifici di apprendimento.
Pertanto i Dipartimenti disciplinari operano anche in verticale nell’azione di
accompagnamento dello sviluppo del curricolo verticale che tiene conto del percorso
educativo e formativo degli alunni dai tre ai quattordici anni.
                                 5.2 Composizione e struttura
Il Dipartimento disciplinare è composto da tutti i docenti ed insegnanti di disciplina/area
della Scuola Secondaria di I grado e Scuola Primaria. Ogni Dipartimento è presieduto da
un Responsabile coordinatore del Dipartimento (Presidente) scelto dai componenti del
Dipartimento o dal Dirigente Scolastico.
           5.3 Composizione e struttura dei Dipartimenti disciplinari in verticale
Il Dipartimento disciplinare in verticale è composto:
-   dagli insegnanti delle classi quinte della Primaria e dai docenti delle classi prime
    Secondaria;
-   dagli insegnanti delle sezioni dell’ultimo anno dell’Infanzia e dagli insegnanti delle
    classi prime della Primaria;

                                               9
-   da tutti i docenti della Primaria e della Secondaria di un medesimo ambito disciplinare
    (Lettere, Matematica, Inglese).
Ogni Dipartimento è presieduto dal Presidente di Dipartimento coadiuvato da un
Vicepresidente.
                           5.4 Compiti del Presidente di Dipartimento
Il Presidente di Dipartimento:
A. d’intesa con il Dirigente Scolastico, convoca le riunioni del Dipartimento programmate
    secondo il Piano Annuale delle attività o secondo le esigenze e le richieste presentate dai
    docenti, dandone avviso sul sito della scuola e informandone i docenti Referenti di
    plesso;
B. presiede le riunioni di Dipartimento e ne cura la verbalizzazione da parte del segretario
    scelto tra i docenti componenti; il verbale, una volta approvato e firmato dal Presidente
    e dal docente verbalizzante, viene riportato sul registro generale dei verbali del
    dipartimento;
C. d’intesa con il Dirigente Scolastico, fissa l’ordine del giorno delle riunioni del
    Dipartimento;
D. è punto di riferimento per i docenti del proprio dipartimento come mediatore delle
    istanze di ciascun docente;
E. verifica eventuali difficoltà presenti nel proprio dipartimento. Quando il dialogo, il
    confronto e la discussione interna risultino inefficaci per la risoluzione delle criticità
    rilevate, riferisce al Dirigente Scolastico;
F. è garante del funzionamento, della correttezza e trasparenza del dipartimento;
G. espone l’attività svolta al Collegio dei Docenti di fine anno.
                          5.5 Prerogative dei Dipartimenti disciplinari
Compito del Dipartimento disciplinare è predisporre le linee didattiche di indirizzo
generale che la scuola intende adottare per ogni singola disciplina. In particolare, compiti
dei Dipartimenti sono:
-   la definizione degli obiettivi e degli standard culturali di Istituto;
-   la definizione delle competenze specifiche per il raggiungimento degli standard culturali
    di apprendimento;
-   la programmazione disciplinare per competenze intesa come identificazione di saperi
    irrinunciabili cui sono collegati metodi, strategie ed attività di personalizzazione;
-   la definizione dei criteri di valutazione e delle griglie di misurazione degli standard;
-   la predisposizione delle prove di misurazione degli standard da effettuare in ingresso,
    in itinere, e al termine dell’anno scolastico, nelle classi parallele;
-   la definizione delle modalità di svolgimento delle attività di recupero e/o
    approfondimento da svolgere nel corso dell’anno;
-   l’eventuale sistemazione/rivisitazione del curricolo verticale;
-   la modalità di interventi di prevenzione dell’insuccesso scolastico e personale, di
    recupero e di approfondimento per lo sviluppo delle eccellenze;
-   il coordinamento delle adozioni dei libri di testo, di sussidi e materiali didattici comuni
    a più corsi, ferme restando le competenze deliberative del Consigli di Classe e del
    Collegio dei Docenti;
-   proposte di eventuali iniziative sperimentali di insegnamento/apprendimento e di
    percorsi di autoaggiornamento, aggiornamento e formazione;
-   ogni altra materia specificatamente delegata dal Collegio dei Docenti.

                                              10
È prerogativa del Dipartimento raccogliere, analizzare e coordinare le proposte dei singoli
docenti e dei consigli di classe/interclasse al fine di predisporre un piano organico delle
iniziative (curricolari, integrative, di innovazione e/o arricchimento) condiviso dal
Dipartimento, da presentare al Collegio dei Docenti.
                        5.6 Articolazione dei Dipartimenti disciplinari
Sono individuate i seguenti Dipartimenti disciplinari:
A. Lettere
B. Matematica
C. Lingue
D. Musica
E. Tecnologia
F. Arte
G. Ed. fisica
H. Religione
I. Area continuità (dipartimenti in verticale)
                                         5. 7 Funzionamento
Le riunioni dipartimentali si svolgono secondo il calendario del Piano annuale delle attività
approvato dal Collegio dei docenti all’inizio di ogni anno scolastico, nei tempi fissati
dall’art. 29 del C.C.N.L vigente.
Il Presidente può convocare le riunioni dipartimentali di sua iniziativa e previa informativa
al Dirigente Scolastico o obbligatoriamente su richiesta motivata espressa dalla
maggioranza dei docenti del dipartimento.
Ciascun incontro rispetterà le seguenti modalità:
▪ discussione moderata dal Presidente;
▪ proposte e condivisione di modalità di lavoro in conformità alle linee di progettazione
    elaborate nel PTOF.
Ciascun docente:
▪ ha l’obbligo contrattuale (art. 29 C.C.N.L. vigente) di partecipare alle riunioni di
    dipartimento;
▪ in caso di assenza, per motivi giustificati, deve avvisare il Presidente di Dipartimento e
    giustificare l’assenza per iscritto al Dirigente Scolastico;
▪ ha il diritto di richiedere al Presidente che vengano aggiunti punti da discutere all’ordine
    del giorno, almeno sette giorni prima della data dell’incontro stesso.
                                   5.8 Efficacia delle delibere
Le decisioni dei Dipartimenti sono immediatamente efficaci se riguardano aspetti specifici
delle discipline in essi rappresentate. Per questioni di carattere generale, i Dipartimenti
elaborano proposte destinate al Collegio dei Docenti che delibera in merito. Le delibere dei
Dipartimenti vengono portate a conoscenza del Collegio dei Docenti nella seduta
immediatamente successiva all’incontro o, nel caso di motivi d’urgenza, secondo giudizio
del Dirigente Scolastico. Il Collegio dei Docenti delibera, per gli aspetti rilevanti, eventuali
integrazioni al PTOF secondo le delibere acquisite.

Si veda: REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO A DISTANZA PER GLI INCONTRI
OO.CC.

                                               11
III. DOCENTI
                           Art. 6 - Indicazioni sui doveri dei docenti
I docenti che accolgono gli alunni devono trovarsi in classe almeno cinque minuti prima
dell’inizio delle lezioni.
Il docente della prima ora deve segnalare sul Registro elettronico gli alunni assenti,
controllare quelli dei giorni precedenti e verificare che si tratti di assenza giustificata. In caso
di ritardo di un alunno occorre segnare il ritardo sul Registro; ritardi ripetuti vanno
segnalati alla Direzione.
Per le uscite anticipate dell’alunno, il genitore dovrà compilare apposito modulo.
I docenti indicano sul Registro elettronico le attività svolte.
I docenti hanno cura di non lasciare mai, per nessun motivo, gli alunni da soli. Durante le
proprie ore di lezione, non devono allontanare dalla classe per motivi disciplinari uno o più
alunni. Se un alunno, allontanato dalla classe dal docente per motivi disciplinari, dovesse
farsi male o dovesse, visto il mancato controllo, allontanarsi dalla scuola, ci configurerebbe
per il docente una responsabilità per omissione (culpa in vigilando). L’unico caso in cui il
docente può essere esonerato da tale responsabilità è rappresentato dalla situazione in cui
possa dimostrare che il danno era inevitabile in quanto talmente imprevedibile, repentino,
improvviso da non potere essere evitato. Per gli alunni che si comportano in modo scorretto
c’è il Regolamento di Disciplina (parte integrante del Regolamento d’Istituto) che stabilisce
quali provvedimenti prendere e come prenderli, senza la necessità di allontanare l’alunno
dalla classe sottraendolo alla dovuta vigilanza.
Durante l’intervallo i docenti vigilano sull’intera classe e collaborano con i colleghi delle
altre classi. Se un docente deve per pochi minuti allontanarsi dalla propria classe occorre
che avvisi un collaboratore scolastico o un collega affinché vigili sulla classe.
In occasione di uscite o per trasferimenti in palestra o nei laboratori, gli alunni devono
lasciare in ordine il materiale scolastico chiuso nelle borse affinché altri alunni, sotto la guida
e la sorveglianza dei docenti, possano usufruire dell’aula senza creare problemi.
Al termine delle lezioni i docenti accertano che i locali utilizzati vengano lasciati in ordine
ed i materiali siano riposti negli appositi spazi.
Gli insegnanti accompagnano la classe in fila all’uscita.
I docenti devono prendere visione dei Piani di Evacuazione dei locali della scuola e devono
sensibilizzare gli alunni sulle tematiche della sicurezza.
È assolutamente vietato, per qualunque attività, l’utilizzo di sostanze che possano rivelarsi
tossiche o dannose per gli alunni. Prima di proporre agli alunni attività che richiedono l’uso
di sostane particolari verificare che non vi siano casi di allergie specifiche o intolleranze ai
prodotti. Pertanto, per la sicurezza di prodotti a norma è necessario utilizzare i prodotti
ordinati dalla scuola tramite la segreteria.
È assolutamente vietato ostruire con mobili, arredi, anche solo temporaneamente, le vie di
esodo e le uscite di sicurezza.
Non è consentito, per ragioni di sicurezza, sistemare mobili bassi accanto a vetrate e finestre,
sia in aula che in qualunque altra zona dell’edificio scolastico accessibile agli alunni.
I docenti, ove accertino situazioni di pericolo, devono prontamente comunicarlo in
Direzione.
Eventuali danni riscontrati devono essere segnalati in Direzione.
I docenti hanno facoltà di richiedere colloqui e/o approfondimenti telefonici con le famiglie
nell’ottica di un rapporto scuola/famiglia più trasparente e fattivo.

                                                 12
Ogni docente ha l’obbligo di prendere visione delle circolari e degli avvisi che sono
pubblicati sul sito della scuola o inviati direttamente ai docenti tramite posta elettronica. Per
ogni pubblicazione o invio, tali documenti si intendono regolarmente notificati.
I docenti non possono utilizzare i telefoni cellulari durante l’orario di lavoro in quanto si
traducono in una mancanza di rispetto nei confronti degli alunni e recano un obiettivo
elemento di disturbo al corretto svolgimento delle ore di lezione che, per legge, devono
essere dedicate interamente all’attività di insegnamento e non possono essere utilizzate - sia
pure parzialmente - per attività personali.
I docenti possono utilizzare i telefoni della scuola per motivi di ufficio.
I docenti non possono utilizzare WhatsApp, in sostituzione degli adempimenti previsti
dalla legge, quale ad esempio la pubblicazione sul sito web istituzionale dell’Istituto di una
circolare. La via da percorrere è quella sussidiaria non suppletiva. Ciò a vantaggio di una
più immediata diffusione della medesima, ma tenendo ben a mente che le vie classiche di
comunicazione sono il Registro elettronico, la email istituzionale, il sito web.
Ai docenti non è permesso avere conversazioni via WhatsApp o via social con i genitori
degli alunni (ma solo con i Rappresentanti degli stessi). Devono comunque utilizzare un
linguaggio semplice, chiaro e che non dia spazio a fraintendimenti ed evitare conversazioni
che manchino di rispetto o siano ambigue nei confronti degli altri membri del gruppo o di
persone assenti.
I docenti devono evitare post e commenti o pubblicazioni di foto su app e social relativi ad
attività/ eventi avvenuti all’interno dell’Istituto.
I docenti devono avvisare le famiglie circa le attività didattiche, diverse dalle curricolari, che
saranno svolte nel corso dell’anno scolastico. L’avviso avviene in occasione di consigli,
assemblee di classe, di colloqui o tramite diario/quaderno degli avvisi/registro on line.
Gli insegnanti presenti alla mensa abitueranno gli alunni ad una adeguata igiene personale
(lavarsi accuratamente le mani, ecc.) e, durante il pranzo, controlleranno gli stessi e li
educheranno ad un corretto comportamento.
È assolutamente vietato fumare, anche sigarette elettroniche, in tutti i locali dell’Istituto e
sue pertinenze e precisamente: cortili, parcheggi, scale di emergenza esterne, atri ed ingressi,
aule, corridoi, uffici, archivi, biblioteche, scale, ascensori, disimpegni, laboratori, palestre,
sale di lettura, sale per le riunioni, sale d’attesa, aule docenti, bagni, spogliatoi.
Chiunque violi il divieto è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie (L. 128/2013).
Ai docenti non è consentito impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto (L.
297/1994). I docenti, ove assumano lezioni private, sono tenuti ad informare il Dirigente
Scolastico, al quale devono altresì comunicare il nome degli alunni e la loro provenienza.
Ove le esigenze di funzionamento della scuola lo richiedano, il Dirigente può vietare
l’assunzione di lezioni private o interdirne la continuazione, sentito il Consiglio d’istituto.
Avverso il provvedimento del Dirigente scolastico è ammesso ricorso al Provveditore agli
studi, che decide in via definitiva, sentito il parere del Consiglio scolastico provinciale.
Nessun alunno può essere giudicato dal docente dal quale abbia ricevuto lezioni private.
Sono nulli gli scrutini o le prove di esame svoltisi in contravvenzione a tale divieto. L’ufficio
di docente non è cumulabile con altro rapporto di impiego pubblico. Il predetto personale
che assuma altro impiego pubblico è tenuto a darne immediata notizia all’amministrazione.
L’assunzione del nuovo impiego importa la cessazione di diritto dall’impiego precedente,
salva la concessione del trattamento di quiescenza eventualmente spettante ai sensi delle
disposizioni in vigore.

                                                13
Art. 7 - Corretta tenuta del Registro elettronico
Il Registro elettronico è uno strumento di particolare importanza sia sul piano didattico-
formativo sia su quello giuridico-amministrativo. La firma del docente è assunta come
valida attestazione della sua presenza in servizio, il che rimarca l’estrema necessità di
provvedere a un immediato e corretto adempimento.
Il Registro elettronico è un atto pubblico, espressione di quei poteri autoritativi e certificativi
che fanno del docente un pubblico ufficiale, le cui verbalizzazioni costituiscono piena
attestazione di quanto realmente accaduto. Pertanto, il docente avrà cura di svolgere tale
mansione sistematicamente, con correttezza e buona fede, conservando accuratamente la
password senza condividerla con nessuno.
La compilazione del Registro, in quanto atto amministrativo, è soggetto alla legge sulla
trasparenza che ne impone l’accessibilità alle famiglie.
Conseguentemente, la mancata puntuale compilazione del Registro non costituisce soltanto
illecito disciplinare, ma anche violazione del diritto di partecipazione delle famiglie al
procedimento valutativo dei propri figli (art. 10 L 241/1990). L’obbligo di accessibilità in
tempo reale alle informazioni riportate sul Registro (argomenti trattati, valutazioni, compiti
per casa, programmazione delle verifiche scritte e orali, richiami, ecc.) contribuisce a
mantenere solidi i rapporti con le famiglie.
L’esigenza di istituzionalizzare tale regime di trasparenza ha spinto il legislatore a rendere
obbligatorio l’utilizzo del Registro elettronico.
Nel merito, da un punto di vista giuridico ed amministrativo, si fa rilevare che:
1. Il Registro elettronico, assume le caratteristiche di atto pubblico posto in essere dal
     pubblico ufficiale nell’esercizio della sua attività e destinato a fornire prova di fatti
     giuridicamente rilevanti.
2. Le informazione riportate nel Registro costituiscono piena attestazione di quanto
     realmente accaduto e devono avere carattere di immodificabilità ed integrità.
3. La mancata veridicità si configura come reato perseguibile ai fini di legge in quanto
     “falso in atto pubblico”, anche alla luce della L 241/90 che consente a chi ne abbia titolo,
     di richiedere copia della documentazione, per cui anche quanto è riportato nel Registro
     dev’essere riproducibile in copia.
4. La firma su Registro è un atto amministrativo ufficiale che fa parte degli obblighi di
     servizio dei docenti e va espletato in classe.
5. I voti immodificabili ed integri, devono essere registrati dal docente tempestivamente
     in modo da avere una validazione temporale e devono essere immodificabili ed integri
     (se non in presenza di mero errore materiale). È quindi vietato modificare ed intervenire
     su una valutazione già espressa: si richiama la responsabilità disciplinare e di natura
     penale in caso contrario.
6. È obbligo di annotare progressivamente le valutazioni, positive o negative, delle
     interrogazioni e delle prove di verifica scritte sostenute dagli alunni nel registro
     personale con immediatezza e non a distanza di tempo, quando il ricordo delle risposte
     fornite tende ormai a sbiadire ed elementi estranei, dovuti a vicende successive, possono
     influire, modificandola, sulla complessiva considerazione della loro preparazione.
È pertanto responsabilità del singolo docente la corretta tenuta del Registro elettronico, a
cui è fatto obbligo compilare correttamente e quotidianamente lo stesso con:
 Firma del docente;
 Presenze/Assenze degli alunni con la corretta tipologia (in aula, a distanza, ecc.);
 Giustificazioni delle assenze;
                                                14
   Entrate posticipate o uscite anticipate;
   Ritardi e giustificazioni dei ritardi;
   Argomento del giorno nel dettaglio;
   Compiti assegnati per casa;
   Argomenti e programmazione delle verifiche;
   Metodologia di lavoro (lezione frontale, verifica scritta, verifica orale, esercitazione,
    lavoro di gruppo, lavoro a coppie, recupero individuale, potenziamento, peer education,
    ricerca-azione, compito di realtà, ecc.);
   Annotazioni, richiami e note disciplinari;
   Eventuali comunicazioni riguardanti uscite didattiche e/o avvisi vari riguardanti uscite
    anticipate per assemblea sindacale e/o scioperi a cura dei coordinatori di classe e/o dei
    referenti di plesso;
   Voti/Giudizi in seguito a verifiche scritte e/o orali.

Si vedano: REGOLAMENTO SULLA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI, REGOLAMENTO GRUPPO
DI LAVORO PER L’INCLUSIONE (GLI), REGOLAMENTO PREVENZIONE BULLISMO E
CYBERBULLISMO, REGOLAMENTO E PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA,
REGOLAMENTO ACCOGLIENZA ALUNNI STRANIERI, REGOLAMENTO ACCOGLIENZA
ALUNNI BES, REGOLAMENTO ACCOGLIENZA ALUNNI ADOTTATI, REGOLAMENTO
BIBLIOTECHE SCOLASTICHE, PROTOCOLLO SEGNALAZIONE ALUNNI IN SITUAZIONE DI
DISAGIO-PREGIUDIZIO

                           IV. PERSONALE AMMINISTRATIVO
                         Art. 8 - Doveri del personale amministrativo
Il ruolo del personale amministrativo è indispensabile anche come supporto all’azione
didattica e la valorizzazione delle loro competenze è decisiva per l’efficienza e l’efficacia del
servizio e per il conseguimento delle finalità educative.
Il personale amministrativo indossa, in modo ben visibile, il tesserino di riconoscimento per
l’intero orario di lavoro ed al telefono risponde con la denominazione dell’istituzione
scolastica e il proprio nome. Non può utilizzare i telefoni cellulari durante l’orario di lavoro.
Cura i rapporti con l’utenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di
accesso alla documentazione amministrativa prevista dalla legge. La qualità del rapporto
col pubblico e col personale è di fondamentale importanza, in quanto esso contribuisce a
determinare il clima educativo della scuola e a favorire il processo comunicativo tra le
diverse componenti che dentro o attorno alla scuola si muovono.
Il personale amministrativo è tenuto al rispetto dell’orario di servizio. Della presenza in
servizio fa fede la timbratura sull’orologio marcatempo.

Si vedano: REGOLAMENTO PRESTAZIONI INDISPENSABILI IN CASO DI SCIOPERO,
REGOLAMENTO COMODATO D’USO GRATUITO DEI DISPOSITIVI ELETTRONICI,
REGOLAMENTO DELEGA AL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA STIPULA DI
ACCORDI DI COLLABORAZIONE CON SOGGETTI TERZI, REGOLAMENTO
GESTIONE INVENTARI, REGOLAMENTO PROCEDURE E CRITERI ATTRIBUZIONE
INCARICHI ESPERTI ESTERNI

                                               15
V. COLLABORATORI SCOLASTICI
            Art. 9 - Norme di comportamento e doveri dei collaboratori scolastici
I collaboratori scolastici sono tenuti a prestare servizio, salvo diverse disposizioni, nella
zona di competenza secondo le mansioni loro assegnate. Della presenza in servizio farà fede
la rilevazione tramite badge.
In ogni turno di lavoro i collaboratori scolastici devono accertare l’efficienza e l’efficacia dei
dispositivi di sicurezza, individuali e collettivi, e la possibilità di utilizzarli con facilità. I
collaboratori scolastici:
  devono essere presenti all’ingresso e all’uscita degli alunni;
  sono facilmente reperibili da parte degli insegnanti, per qualsiasi evenienza;
  collaborano al complessivo funzionamento didattico e formativo;
  comunicano immediatamente al Dirigente Scolastico o ai suoi collaboratori o alla
     segreteria l’eventuale assenza dell’insegnante dall’aula, per evitare che le classe restino
     incustodite;
  collaborano con gli insegnanti nella predisposizione dell’elenco dei partecipanti al
     servizio mensa;
  favoriscono l’integrazione degli alunni disabili;
  vigilano sulla sicurezza e l’incolumità dei bambini, in particolare durante gli intervalli,
     negli spostamenti e nelle uscite degli alunni per recarsi ai servizi o in altri locali;
  possono svolgere, con la presenza dei docenti, funzione di accompagnatore durante le
     uscite didattiche e i viaggi di istruzione;
  sorvegliano gli alunni in caso di uscita dalle classi, di ritardo, assenza, o allontanamento
     momentaneo dell’insegnante;
  sono sempre disponibili e tolleranti con gli alunni, non dimenticando mai che la
     funzione della scuola è quella di educare specialmente quegli allievi che ne hanno più
     bisogno;
  evitano di parlare ad alta voce;
  tengono i servizi igienici sempre decorosi, puliti e accessibili;
  provvedono, al termine delle lezioni, alla quotidiana pulizia dei servizi e degli spazi di
     pertinenza;
  durante l’orario di servizio non si allontanano dalla sede tranne che per motivi
     autorizzati dal Direttore S.G.A. o dal Dirigente Scolastico;
  invitano tutte le persone estranee che non siano espressamente autorizzate dal Dirigente
     Scolastico ad uscire dalla scuola. A tale proposito si terranno informati sugli orari di
     ricevimento dei genitori, collocati sempre in ore libere da insegnamento;
  prendono visione del calendario annuale e mensile degli impegni dei docenti, ovvero
     del calendario dei consigli di intersezione, di interclasse, dei collegi dei docenti, dei
     consigli di istituto, delle assemblee e dei colloqui individuali con i genitori, dei corsi di
     aggiornamento e formazione del personale svolti nei locali della scuola, tenendosi
     aggiornati sull’effettuazione del necessario servizio;
  sorvegliano l’uscita delle classi prima di dare inizio alle pulizie;
  ove accertino situazioni di disagio, di disorganizzazione o di pericolo, devono
     prontamente comunicarlo in Segreteria;
  segnalano, sempre in segreteria, l’eventuale rottura di suppellettili, sedie o banchi prima
     di procedere alla sostituzioni;
  accolgono il genitore dell’alunno o chi ne fa le veci, che vuol richiedere l’autorizzazione
     all’uscita anticipata. Il permesso di uscita verrà portato dal collaboratore nella classe
                                                16
dell’alunno, dove il docente presente in classe ritirerà il permesso di uscita anticipata
    da conservare, dopodiché l’alunno potrà lasciare la scuola col genitore;
   al termine del servizio i collaboratori scolastici, dopo aver fatto le pulizie, dovranno
    controllare che i locali scolastici siano adeguatamente chiusi;
   devono prendere visione delle circolari e degli avvisi pubblicati sul sito della scuola, che
    si intendono regolarmente notificati al personale tutto;
   prendono visione delle mappe di sfollamento dei locali e di controllare
    quotidianamente la praticabilità e l’efficienza delle vie di fuga.

    VI. CODICE DI COMPORTAMENTO, CODICE DISCIPLINARE E SANZIONI
             DISCIPLINARI A CARICO DEL PERSONALE DELLA SCUOLA
               Art. 10 - Responsabilità disciplinari del personale della scuola
Incorre nella responsabilità disciplinare il dipendente che viola, per colpa o dolo, gli
obblighi di lavoro previsti dal contratto, dalle norme legislative o dalle disposizioni
datoriali. In tali casi l’Amministrazione, nella persona del Dirigente Scolastico, reagisce
esercitando il potere disciplinare.
 è necessario adottare tempestivamente, entro trenta giorni dalla piena acquisizione della
   cosiddetta “notizia”, un atto di addebito in forma scritta (con l’unica eccezione della
   sanzione del rimprovero verbale per il personale ATA, che non necessita di previa
   contestazione), con facoltà di notificarlo all’incolpato anche successivamente a tale
   termine;
 l’atto di contestazione deve essere specifico e deve indicare luogo e data (eventualmente
   l’ora, anche approssimativa) dei fatti addebitati al dipendente, senza necessariamente
   contenere le norme che si ritengono violate e soprattutto senza fornire alcun
   apprezzamento o anticipazione delle conclusioni;
 è necessario consentire all’incolpato l’esercizio del diritto di difesa, con preavviso di
   almeno 20 giorni rispetto alla data di notifica della contestazione, senza trasformare
   l’audizione a difesa in un alterco ma limitandosi a verbalizzare quanto espresso da lui
   e/o dal procuratore che eventualmente lo assista;
 il termine per lo svolgimento del contraddittorio a difesa può essere differito una sola
   volta, a richiesta del lavoratore per oggettivo impedimento, e con proroga del termine
   per la conclusione del procedimento in misura corrispondente;
 il Dirigente Scolastico è competente a irrogare sanzioni fino ad un massimo di dieci
   giorni di sospensione dal servizio con privazione della retribuzione;
 per le infrazioni più gravi – quelle, cioè, da punire con sanzioni superiori a quella
   indicata nel punto precedente – è competente l’apposito Ufficio Competente per i
   Procedimenti Disciplinari (UCPD) istituito presso l’USR, ma il Dirigente Scolastico ha
   l’obbligo di trasmettere a tale ufficio gli atti entro dieci giorni dall’acquisizione della
   notizia (non è più necessario informarne contestualmente l’interessato);
 dell’avvio e conclusione di ogni procedimento disciplinare, nonché dell’adozione di ogni
   provvedimento di sospensione cautelare, si deve avvisare, entro 20 giorni, l’Ispettorato
   per la Funzione Pubblica;
 l’autorità che adotta, nei confronti dei docenti, un provvedimento di sospensione dal
   servizio con privazione della retribuzione deve scrivere alla competente RTS perché
   effettui la relativa trattenuta stipendiale ed eroghi l’assegno alimentare previsto dall’art.
   500 del D.Lgs. 297/1994;
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   un procedimento disciplinare, una volta aperto con la contestazione di addebito, va
    obbligatoriamente chiuso in forma esplicita (scritta) entro 120 giorni dalla data di
    adozione dell’atto di contestazione, con una sanzione ovvero con l’archiviazione; l’atto
    sanzionatorio può poi essere notificato anche successivamente a tale scadenza;
   la violazione dei termini e delle disposizioni procedurali non determina la decadenza
    dell’azione disciplinare né l’invalidità degli atti e della sanzione irrogata. Sono da
    considerarsi perentori il termine per la contestazione d’addebito e quello per la
    conclusione del procedimento;
   i provvedimenti con cui si irrogano le sanzioni sono atti a carattere gestionale e non
    amministrativo e, pertanto, sfuggono alla specifica disciplina di cui alla L. 241/1990 (non
    sono decreti).

                                         VII. ALUNNI
                      Art. 11 - Assicurazione ed infortuni degli alunni
Gli alunni, annualmente, sono tutelati da polizza infortuni e responsabilità civile, il cui costo
è a carico delle famiglie. In tal modo risultano assicurati durante tutte le attività scolastiche,
comprese le visite guidate, e nel tragitto da casa a scuola e viceversa.
Ogni infortunio deve essere segnalato, indicandone le cause, il luogo e l’orario. La denuncia
viene fatta dall’insegnante o dalla persona alla quale risulta affidato l’alunno in quel
momento. In caso di infortunio, i genitori o chi esercita la potestà, dovranno consegnare in
Segreteria entro la giornata, o al più tardi entro la mattina successiva, il referto medico,
affinché si possa procedere nei tempi dovuti, agli adempimenti di competenza.

                                 Art. 12 - Vigilanza sugli alunni
                12.1 Vigilanza durante lo svolgimento dell’attività didattica
La vigilanza sugli alunni rientra negli obblighi di servizio del personale docente e dei
collaboratori scolastici (CCNL Comparto Scuola del 29.11.2007).
L’obbligo della vigilanza ha rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che,
conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di
servizio e di una situazione di incompatibilità per l’osservanza degli stessi, non consentendo
circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente
deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza che, se non osservato, può avere
implicazioni giuridiche di natura amministrativa, civile e penale (Corte dei Conti, sez. III, n.
1623 del 19.2.1994).
Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza sugli alunni, il personale docente è tenuto a
trovarsi nel luogo dove si effettua l’accoglienza degli alunni cinque minuti prima dell’inizio
delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi.
Durante l’esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni è il
docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.
Non bisogna mai lasciare gli alunni incustoditi e, in caso di ritardo o di un urgente e
giustificato allontanamento dell’insegnante dall’aula, la classe deve essere sorvegliata da
personale docente disponibile o da un collaboratore scolastico. Qualsiasi incidente, occorso
in assenza del docente o per omessa sorveglianza, è da considerarsi conseguente negligenza
(art. 2048 C.C.).

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Il docente che durante l’espletamento dell’attività didattica ha bisogno di assentarsi
temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un
collaboratore scolastico di vigilare sugli studenti sino al suo ritorno.
Il docente consente agli alunni di uscire durante le ore di lezione per recarsi ai servizi
igienici, al di fuori della ricreazione, solo in casi eccezionali e non più di un alunno alla volta
(anche segnalandolo su un foglio a disposizione dei colleghi). Nel caso in cui, per la
vigilanza dell’alunno, il docente ritenga di dover ricorrere all’ausilio del Collaboratore
scolastico, egli dovrà assicurarsi della sua presenza nel piano di competenza, richiamarne
l’attenzione e riceverne la disponibilità.
Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del
docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 24.7.2003).
Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli studenti a causa della sua
omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l’affidamento dei medesimi.
I collaboratori scolastici hanno il compito di cooperare con il personale docente per
assicurare, durante le attività didattiche, la sorveglianza nei corridoi e nei servizi igienici.
Il personale docente, inoltre, è invitato a non intrattenersi con i genitori per evitare di
eludere la sorveglianza degli alunni che dev’essere esercitata, costantemente, per tutta la
durata della giornata scolastica. Particolari situazioni problematiche vanno affrontate e
discusse solo su appuntamento, in orario diverso da quello di servizio.
Al termine delle attività didattiche, il personale docente si accerta che le aule vengano
lasciate in ordine invitando gli alunni ad esercitare un maggiore controllo affinché non
dimentichino oggetti personali, materiale scolastico, libri, ecc. Per ragioni di sicurezza e di
vigilanza, gli alunni non devono sostare nei corridoi.
         12.2 Vigilanza dall’ingresso dell’edificio fino al raggiungimento dell’aula
I collaboratori scolastici hanno compiti d’accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli
alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività
didattiche (CCNL Comparto Scuola del 29.11.2007).
Durante le operazioni di ingresso, un collaboratore scolastico (o più collaboratori),
posizionato in prossimità dell’accesso all’edificio, è tenuto a prestare la dovuta vigilanza
sugli alunni. Gli altri collaboratori scolastici, eventualmente in servizio nel turno,
vigileranno il passaggio degli alunni, accompagnati dai docenti, nei corridoi fino all’entrata
degli stessi nelle aule. (CCNL 29.11.07 Tabella A Profili di area del personale ATA area A).
Considerata l’emergenza sanitaria in atto, al fine di evitare assembramenti, i collaboratori
scolastici presteranno attenzione al corretto comportamento da parte degli alunni nel
momento dell’ingresso nell’edificio e al rispetto del percorso da seguire per il
raggiungimento dell’aula.
Durante lo svolgimento delle attività scolastiche, le porte degli edifici devono rimanere
chiuse ed essere sorvegliate dai collaboratori scolastici.
È severamente vietato, durante lo svolgimento delle attività didattiche, l’accesso di persone
estranee alla scuola se non munite di autorizzazione formale del Dirigente o di un suo
delegato. L’accesso può essere consentito, eccezionalmente, dal Dirigente Scolastico quando
esistano validi motivi educativi e didattici oppure di necessità per la funzionalità delle
strutture e/o degli impianti scolastici.
Si ricorda che i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale che accompagnano i
propri figli all’ingresso della scuola, non possono accedere ai locali scolastici se non per
comprovati ed eccezionali motivi. Non è consentito soddisfare richieste dei genitori durante

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