Reddito di base: principali questioni per costruire una proposta

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Reddito di base: principali questioni per costruire una
                              proposta
     PAPER PROVVISORIO, IN BOZZA, PER SOLA CIRCOLAZIONE INTERNA DI
                   Elena Monticelli, Università La Sapienza di Roma,
                        dottoranda in Diritto Pubblico dell’Economia,
                                       elena.monticelli@uniroma1.it,

          CONVEGNO INTERNAZIONALE DI STUDIO IMPRESA, LAVORO E NON
                                  LAVORO NELL'ECONOMIA DIGITALE
                                      BRESCIA, 12-13 OTTOBRE 2017

   1. Costituzione e universalità delle misure di sostegno al
       reddito: cenni.
      Prima di procedere all’analisi delle questioni relative
all’introduzione di un reddito di base o universal basic
income (UBI) in un contesto nazionale ed europeo, è
importante fare cenno a quali siano stati finora i nodi
giuridici irrisolti rispetto all’introduzione di un reddito
minimo garantito (RMG) o minimum income (MI) in Italia 1.
L’Italia, de facto, non ha mai sperimentato una misura
universale di sostegno al reddito (reddito minimo garantito o
reddito di cittadinanza), in particolare a seguito
dell’interruzione della sperimentazione del Reddito Minimo
di Inserimento (RMI) 2. Sebbene negli ultimi due anni si siano
1
  Per evidenziare le differenze tra le due misure si faccia riferimento a E. GRANAGLIA, M. BOLZONI, Il
reddito di base, Roma, 2016. Brevemente il reddito minimo garantito (RMG) è un trasferimento di ultima
istanza, erogato ad intervalli regolari, e finalizzato alla protezione dagli stati di povertà, l’elemento importante
è la prova dei mezzi, c.d. means test, 32. Un reddito di base (universal basic income UBI), invece è un
«reddito versato da una comunità politica a tutti i suoi membri su base individuale senza controllo delle
risorse né esigenza di contropartite» definizione di P. VAN PARIJS, Y. VANDERBORGHT, Il reddito
minimo universale, Milano, 2006, 5. C. TRIPODINA, Reddito di cittadinanza come “risarcimento per
mancato procurato lavoro”. Il dovere della Repubblica di garantire il diritto al lavoro o assicurare
altrimenti il diritto all’esistenza, in Costituzionalismo.it, Fascicolo 1, 2015, 16. M. BENVENUTI, Quali misure
per assicurare un’esistenza libera e dignitosa? Lavoro e reddito in una prospettiva costituzionale, in
Quaderno della Rivista Diritti Lavori Mercati – 2/2016, 192.
2
  Cfr. E. R. ORTIGOSA, Il reddito minimo di inserimento dal Rapporto Onofri ad oggi, in Prospettive Sociali
e Sanitarie, n. 19 – 20/ 2007, 15.

            1
moltiplicate le proposte di legge in materia di RMG 3,
l’approvazione recente del Reddito di Inclusione (REI), non
può essere assimilabile ad una vera e propria misura di
RMG 4. Ad avviso di chi scrive, infatti, il nuovo REI, così
come previsto dalla l. n. 33/2017, non risponde pienamente
ad una misura di reddito minimo, perché sia i criteri di
accesso (reddituali e familiari), sia la condizionalità (rispetto
al lavoro), dovuti principalmente alla scarsità di risorse
stanziate, sembrerebbe spostare l’ago della bilancia più verso
il carattere selettivo della misura che verso la sua
universalità.
Le criticità giuridiche, nei confronti dell’introduzione di
misure universali di sostegno al reddito, dipendono
principalmente dal fatto che, per i costituenti, la “questione
della povertà” doveva essere risolta in via preventiva,
attraverso quanto sancito dall’art. 4 Cost., ovvero «nella
diffusione del lavoro, fatto oggetto di un diritto, seppur dalla
qualificazione giuridica incerta, e, significativamente, anche
di un dovere»5. Secondo una lettura letterale dell’art. 38
Cost., infatti, il sistema di protezione sociale, bipartito tra
assistenza e previdenza sociale, dovrebbe raggiungere
l’universalità dei cittadini: da un lato, tutti i lavoratori
dovrebbero essere garantiti da meccanismi previdenziali,
dall’altro, tutti gli inabili al lavoro, privi di mezzi, dovrebbero
essere garantiti attraverso meccanismi assistenziali. La

3
  Si faccia riferimento al d.d.l. n. 1148 presentato presso il Senato della Repubblica da Nunzia Catalfo e altri
del gruppo Movimento 5 Stelle, e il d.d.l. n. 1670 presentato sempre presso il Senato della Repubblica da
Loredana De Petris e altri del gruppo Sinistra Ecologia e Libertà.
4
  Per approfondire meglio le differenze tra il REI ed il RMG si legga E. MONTICELLI, M. NOBILE, Le
nuove norme del governo in materia di lotta alla povertà e all’esclusione sociale, all’interno del volume a
cura di M. D’ONGHIA, E. ZANIBONI, Trasformazioni del mercato del lavoro e tutela dei soggetti deboli tra
libertà e diritti. Prospettive nazionali e internazionali, Napoli, 2017.
5
  F. PIZZOLATO, Il minimo vitale, Milano, 2004, 15.

            2
previsione del diritto-dovere al lavoro per i costituenti, però,
si fondava sulla “promessa” di una piena e stabile
occupazione6; pre-requisito che, in questo periodo storico, è
messo fortemente in difficoltà dal perdurare di fasi di crisi
economica, che sembrano rendere la disoccupazione
involontaria e la inoccupazione, fenomeni quasi strutturali,
invece che contingenti7; questione che ha fatto emergere
maggiormente l’esigenza di una misura universale di
sostegno al reddito, oltre quelle già previste dal nostro
sistema di previdenza sociale. Per tali ragioni, in questi ultimi
anni, si è sviluppata, in dottrina8, un’interpretazione evolutiva
della Costituzione9, che legge l’art. 38 in combinato disposto
con gli artt. 2, 3 comma 2 e 38 comma 1, attraverso la quale
si tende a riconoscere, in capo alle persone economicamente
e socialmente più deboli, il diritto all’esistenza quale
condizione imprescindibile di cittadinanza10, una sorta di
risarcimento per il «mancato procurato lavoro» 11.
Questo studio, pertanto, assume la prospettiva di una nozione
unitaria di sicurezza sociale 12, secondo la quale il sistema di
6
   C. MORTATI, Il diritto al lavoro, in Problemi di diritto pubblico nell’attuale esperienza costituzionale
repubblicana, Milano, 1972 (b), 147.
7
  «Il mercato del lavoro si è trasformato in un modo tale per cui il numero dei lavoratori atipici o precari e dei
“lavori senza qualità” è in costante aumento; il termine “flessibilità” viene sempre più spesso declinato in
coppia con “insicurezza”; hanno fatto la loro comparsa i working poor, quel che un tempo sarebbe parso un
ossimoro: persone che hanno un lavoro, o entrano ed escono dal mercato del lavoro e tuttavia restano sotto la
soglia di povertà, talvolta anche assoluta e che con la loro vita fatta di espedienti, smentiscono
quotidianamente la tesi per cui se c’è lavoro non c’è povertà. Alla luce di tutto ciò l’obiettivo della piena
occupazione e di una retribuzione adeguata a garantire un’esistenza libera e dignitosa per tutti (per il
momento) è fallito o comunque lontano. La promessa risulta (per il momento) tradita» così, C. TRIPODINA,
Il diritto a un'esistenza libera e dignitosa: sui fondamenti costituzionali del reddito di cittadinanza, Torino,
2013, 140.
8
  M. PERSIANI, M. D’ONGHIA, Fondamenti di diritto della previdenza sociale, Torino, 2016, 11.
9
   Si faccia riferimento, tra gli altri, ad F. PIZZOLATO, Cit., 2004; M. CAVINO, I. MASSA PINTO,
Costituzione e lavoro oggi, Bologna, 2013; P. OLIVELLI, La Costituzione e la sicurezza sociale. Principi
fondamentali, Milano, 1988.
10
   C. TRIPODINA, Cit., 2013, 227.
11
   C. TRIPODINA, Cit, Fasc. 1, 2015.
12
   «La distinzione tra previdenza ed assistenza sociale non può che ridursi alla diversità dell’ambito e della
intensità della tutela, giustificata non già da una diversità di fondamento, ma dal diverso modo in cui
l’orientamento ha valutato le esigenze dei cittadini in genere rispetto a quelle dei lavoratori», così M.

            3
sicurezza sociale si delinea come quel complesso di
disposizioni che hanno ad oggetto l’erogazione da parte dello
Stato, attraverso l’intervento della solidarietà generale, di
beni e servizi ai cittadini in condizioni di bisogno, al fine di
consentirne l’effettiva partecipazione alla vita economica,
politica e sociale del Paese 13. Nel caso specifico della tutela
contro la disoccupazione, la protezione sociale viene attivata
a fronte di una «mancanza di lavoro nel mercato». Pertanto
la norma subordina l’intervento pubblico ad una condizione
di     disoccupazione        «qualificata»     dall’involontarietà
dell’attività del prestatore, quindi l’inattività deve dipendere,
in sostanza, da un’assenza di lavoro, connessa alla particolare
posizione occupata dal soggetto nel mercato e non da una
libera determinazione dello stesso14. Come affermato da
Balandi, però, la tutela per la disoccupazione si appresa a
«fronteggiare la conseguente incapacità di procurarsi un
reddito derivante da un evento, e non l’evento in sé
considerato» 15, in altri termini è solo la conseguenza ad
essere ritenuta afflittiva e non l’evento generatore 16.
Ma se fronteggiare l’evento, che genera la disoccupazione,
significa che l’apparato di protezione sociale deve farsi
strumento di una politica attiva dell’impiego, questa
prospettiva è davvero praticabile in un contesto di crescente e
strutturale di disoccupazione, dovuta ai processi di
PERSIANI, Diritto della Previdenza Sociale, Padova, 1988, 26. Si legga inoltre, fra gli altri, G. G.
BALANDI, Per una definizione del diritto della previdenza sociale, in Politica del Diritto, 1984, 576.
13
   S. RENGA, Mercato del lavoro e diritto, Milano, 1996, 14.
14
   S. RENGA, Cit., 1996, 16.
15
   G. G. BALANDI, Tutela del reddito e mercato del lavoro nell’ordinamento italiano, Milano, 1984, 2.
16
   Si ricordi, inoltre, che della necessità di tutelare anche la sottoccupazione e la discontinuità occupazionale
si è occupata più volte la Corte Costituzionale riconoscendo la necessità di superare la configurazione
dell’evento “disoccupazione” in termini di rischio, connaturata al tipo di lavoro svolto (sent. 160/74); e
affermando che non può ritenersi volontaria per il lavoratore in conseguenza del fatto di aver volontariamente
accettato quel tipo di attività (in riferimento al riconoscimento dell’indennità di disoccupazione anche al part-
time verticale, per periodi di interruzione tra una fase di lavoro e l’altra (sent. n. 132/1991).

            4
automazione, in cui permane un’inconciliabilità fra sistema di
sicurezza sociale da un lato e mercato del lavoro dall’altro?
In altri termini: come cambia la concezione di “non-lavoro” e
quindi la relativa tutela de “non-lavoro” in un contesto di
permanente sotto-occupazione determinata dalle oggettive
condizioni del mercato del lavoro?

   2. Una risposta all’automazione dei processi produttivi:
      redistribuire lavoro e reddito
Secondo diversi studi17, si ipotizza, a causa dell’aumento
dell’automazione, un allargamento del perimetro dei processi
produttivi, con una conseguente, sempre più attenuata,
distinzione tra impresa madre e fornitori; tra operazioni
programmate nel tempo e fornitura di servizi spot e on-
demand; tra lavoratori contrattualizzati e e self-contractors
che si relazionano contemporaneamente con più imprese18. In
Europa si evidenzia la crescita dei temporary contracts ed i
temporary employment 19, il cumulo tra differenti ruoli
lavorativi e molti casi di pluri-attività, una significativa
crescita delle attività myself only ed un aumento delle micro-
imprese (numero di dipendenti tra 1 e 10)20. In altri termini
da un lato l’ ascesa del lavoro c.d. non-standard , dall’altro lo
sviluppo dei processi integrati uomo-macchina (M2M)
determina anche un ripensamento dello stesso lavoro

17
   Cfr. World Economic Forum, The future of Jobs. Employment, Skills and Workforce Strategy for the
Fourth Industrial Revolution, January 2016; EU, DG Connect, Digitising European Industry, Background
Paper, Brussels 30 giugno 2015.
18
   V. DE STEFANO, The Rise of the 'Just-in-Time Workforce’: On-Demand Work, Crowd Work and
Labour Protection in the 'Gig-Economy', Geneve, ILO, 2016 (ILO Working paper - Conditions of Work
and Employment Series, 71)
19
  : Eurofound (2017), Non-standard forms of employment: Recent trends and future prospects,
Eurofound, Dublin, 6.
20
     P. TULLINI, Economia digitale e lavoro non-standard, in Labour Law Issues, Vol. 2, No. 2, 2016, 4.

              5
standard, a partire dalla definizione di rapporto subordinato21
e quindi del sistema assicurativo classico.
Come dimostrato da Guarascio e Sacchi 22, però,
l’organizzazione produttiva di Industria 4.0 “non è neutrale”
nei confronti della qualità dell’occupazione futura e di una
più equa distribuzione dei costi e dei benefici.
Porre l’accento sui caratteri della trasformazione industriale
4.0 permette di rendere evidente la contraddizione sociale di
fondo: quella tra chi decide e chi subisce le nuove regole
produttive, «la classica contraddizione tra economia e società
che, pur in forme diverse, si ripropone ancora una volta»23 e
giustifica il ruolo delle politiche perequative del lavoro 24, sia
la soluzione di una decisa redistribuzione del reddito (reddito
di base) e del lavoro (riduzione degli orari).
Entrambe queste politiche, unite ad una politica fiscale
robusta accompagnata da una decisa politica industriale che
tenga conto del contesto internazionale, de facto, potrebbero
contrastare gli effetti distorsivi dell’attuale prospettiva
industriale sulla struttura sociale e sull’assetto democratico,
«redistribuendo a livello sociale i guadagni di produttività
ottenuti dalle imprese al loro interno» 25. In secondo luogo, il
reddito di base, secondo diversi studiosi, contrasterebbe la

21
   Per quanto riguarda il lavoro non standard si sta affermando una parte della dottrina giuslavorista che
sostiene come il fondamento della condizione giuridica di subordinazione non sia rinvenibile nell’interesse
creditorio del destinatario della prestazione online, bensì nell’esercizio dei poteri organizzativi e gestionali
dell’intermediario digitale. Mentre per quanto riguarda i processi di automazione del lavoro standard, la
mozione presentata dalla Commissione giuridica del parlamento europeo per una risoluzione sull’utilizzo
della robotica e dell’intelligenza artificiale nei processi industriali si interroga sulle responsabilità per i danni
causati dai “non human agents” fino ad interrogarsi sull’opportunità di individuare “a specific status for
robots” in qualità di “eletronic persons with specific rights and obligations”. Così P. TULLINI, Cit., 9-12.
22
   INAPP, D. GUARASCIO, S. SACCHI., Digitalizzazione, automazione e futuro del lavoro, INAPP, Roma,
2017, 14.
23
   Così C. GNESUTTA, Industria 4.0 il problema c’è, su Sbilanciamoci.info, 29 agosto 2017.
24
   INAPP, D. GUARASCIO, S. SACCHI., Cit., 14.
25
   Così C. GNESUTTA, Cit.

            6
produzione di lavoro indecente, povero o gratuito,
“liberando” le persone dal bisogno e svincolandole dai redditi
da lavoro 26. Secondo diversi autori 27, infatti, non esisterebbe
una contrapposizione tra UBI e lavoro, in quanto il rischio di
un aumento della propensione all’astensione da lavoro non
sarebbe davvero un pericolo 28.

    3. Come cambia la protezione sociale nel contesto del
       reddito di base
In questo contesto economico appare necessaria una
riflessione sui sistemi di protezione sociale, tenendo presente,
però, che il tema della tutela della disoccupazione
involontaria non è nuovo in dottrina, ma ha assunto una
centralità negli anni, proprio a causa delle riforme che stanno
attraversando il diritto del lavoro, determinando il declino
della “società del lavoro” ed il passaggio verso la società “dei
lavori” caratterizzata da un numero sempre più elevato e
variegato di tipologie contrattuali 29.
Si pensi, ad esempio, ai due modelli che hanno caratterizzato
la storia della tutela di due importanti tipologie di lavori
sussultori: la disoccupazione in agricoltura 30 e nel settore
26
     G. BRONZINI, Il reddito di cittadinanza. Una proposta per l'Italia e per l'Europa, Torino, 2011. G. PISANI,
Le ragioni del reddito di esistenza universale, Verona, 2014. Si legga, inoltre la (a cura di E.
LEONARDI, G. PISANI, Reddito di Base, Monografica I di Etica & Politica / Ethics & Politics,
XVIII, 2016.
27
   Per un approfondimento del tema si legga l’e. book C. GNESUTTA (a cura di) , Come minimo.
Un reddito di base per la piena occupazione, www. sbilanciamoci.info/ebook n. 9, ottobre 2013; C.
SARACENO, Il lavoro non basta. La povertà in Europa negli anni della crisi, Milano, 2015.
28
   Per brevità si rimanda l’approfondimento di questo nodo teorico a E. GRANAGLIA, M. BOLZONI, Cit..
29
   S. CAZZANTI, L’assicurazione per la disoccupazione: ragioni e alibi di una faccenda non conclusa, in
Lavoro e diritto, Fascicolo I, 2007, 106.
30
   Con l’art. 32 l. 264/49 l’obbligo assicurativo è stato esteso ai lavoratori agricoli che prestano la loro opera
retribuita alle altrui dipendenze, limitatamente alle categorie dei salariati fissi ed assimilati, obbligati e
braccianti fissi, giornalieri di campagna, piccoli coloni e compartecipanti familiari ed individuali, anche se in
via sussidiaria esercitano un’attività agricola in proprio. «Nel settore agricolo lo strumento assicurativo viene
ridisegnato in relazione alle caratteristiche specifiche di tale attività lavorativa e il modus operandi
dell’istituto in questo settore tradisce la funzione di integrazione del reddito che lo stesso assolve, essendo

              7
edile, il primo organizzato a livello statale, il secondo tramite
enti bilaterali 31. Entrambi questi modelli per ragioni
differenti, però, non sono stati in grado, da soli, di realizzare
l’universalizzazione delle tutele. Lo stesso obiettivo non
sembrerebbe essere stato raggiunto con nuovo sistema di
tutele ridisegnato dal Jobs Act, (in particolare NASpi e DIS-
Coll); infatti l’impianto di queste misure continua ad essere
concepito in funzione di una (temporanea) tutela del reddito
del lavoratore che abbia perso il posto del lavoro e non di
coloro che non riescono ad rientrare nel mercato del lavoro o
che non ci sono mai entrati 32.
A questo punto è necessaria una riflessione: se il modello del
reddito di base (UBI) deve coincidere con una nozione
unitaria di sicurezza sociale, risultante da una convergenza tra
la previdenza e l’assistenza, indipendente dalla storia
contributiva dei beneficiari, permane senza dubbio di quale
debba essere il finanziamento di tale misura. In primo luogo,
essendo l’UBI una misura non sottoposta ai means test, si
ipotizza che, utilizzando l’automazione per la riscossione
delle tasse e di trasferimento dei pagamenti, questi costi
possono essere più bassi in un sistema ex ante universale,
piuttosto che in un sistema ex post basato sul means test, se
non altro per un livello dato di efficienza nel raggiungere le
persone più povere33.

l’indirizzo corrisposto a consuntivo nell’anno successivo a quello di effettiva disoccupazione» in S.
CAZZANTI, Cit.,83.
31
   Come previsto dalla Legge 92/2012 (cosiddetta Legge Fornero) dal primo gennaio 2017 sono stati abrogati
l’indennità di mobilità ordinaria e di disoccupazione speciale edile. Tutte le indennità di disoccupazione sono
infatti confluite nella NASpI. La stessa legge ha abrogato quindi l’obbligo di versamento dei contributi di
mobilità e di disoccupazione speciale nell’edilizia e gli incentivi per le assunzioni di lavoratori iscritti nelle
liste di mobilità.
32
   M. CINELLI, Gli ammortizzatori sociali nel disegno di riforma del mercato del lavoro, in Riv. Div. Sic.
Soc. 2012, 12.
33
   P. VAN PARIJS, Basic Income. Un’idea semplice per il XXI secolo, 7.

            8
Si segnala, ad esempio, la complessità del tema di un
possibile “assorbimento”, della maggior parte delle misure
assistenziali attuali, da parte dell’ UBI,e di parte di quelle
previdenziali. Questo argomento, ovviamente, risulta molto
delicato, alla luce di quanto analizzato sul dibattito
costituzionale italiano; infatti, secondo alcuni autori, (che si
sono espressi su questo tema in riferimento al RMG), sarebbe
sbagliato adottare schemi interamente assistenziali o non-
contributivi anche per la tutela generale contro la
disoccupazione, ma sarebbe meglio un sistema misto fra
tutela assicurativa e livello universalistico 34; che prevedrebbe
l’assorbimento della maggior parte delle misure di welfare
diretto (come sussidi di natura assistenziale e previdenziale),
ma non lo smantellamento dei servizi e delle misure di
welfare indiretto. La stessa OCSE, in alcuni studi recenti
affermerebbe, nonostante l'aumento medio dei redditi per le
persone povere, un UBI finanziato solo attraverso
l’assorbimento di benefici esistenti non avrebbe un impatto
evidente sulla povertà, perché l’importo garantito
rischierebbe di essere inferiore a quello che molti beneficiari
percepiscono attraverso le forme tradizionali di welfare35. Per
tali ragioni sembrerebbe più interessante un UBI finanziato
attraverso una tassazione specifica, sulla quale ci sono varie
proposte36: secondo alcuni autori basterebbe utilizzare delle

34
   S. GIUBBONI, Il reddito minimo garantito nel sistema di sicurezza sociale. Le proposte per l'Italia in
prospettiva europea, in Riv. Di. Si. Soc. 2/2014, 149-168.
35
   D. MATTHEWS, What happens if you replace every social program with a universal basic income. It’s …
not great. Updated by Vox. com May 30, 2017, 3:30pm.. Lo studio completo: OECD PAPER. Basic income
as a policy option: illustrating costs and distributional implications for selected countries, OECD 2017.
36
   Per una panoramica di diverse proposte di autori internazionali R. McGAHEY, Universal Basic Income
and Welfare State, W.P. – SSRN, 31/10/2016.

           9
classiche misure redistributive; altri37 suggeriscono l’utilizzo
di una combinazione di UBI (ad esempio 500 euro / mese) e
una flat income tax (FIT), ossia un’imposta sul reddito, (ad
esempio il 40%). Questa combinazione, secondo questi studi,
pur prevedendo una flat tax, avrebbe un effetto progressivo
(determinando un’effective tax rate con l'aumento del
reddito), su questa ultima opzione, ad avviso di chi scrive,
servirebbe un maggiore approfondimento da parte della
scienza economica, nonché occorrerebbe valutare il livello di
compatibilità con l’art. 53 Cost.
Non potendo approfondire, per ragioni di brevità, alcuni nodi
affrontati, si menziona come la riflessione intorno alla
redistribuzione del lavoro e del reddito, per fronteggiare le
conseguenze sociali dell’automazione, stia già attraversando
diversi settori produttivi, in particolare quello del lavoro
portuale (es. Porto di Amburgo) e, per la loro storia 38, i porti
potrebbero essere eccellenti luoghi per dare il via ad
esperimenti politici sulla tassazione dell'automazione.
Si potrebbero attuare delle sperimentazioni su «cosa tassare,
come tassare, come collegare la tassa alla formazione ed alla
riconversione dei lavoratori, se debba essere una tassa
provvisoria e chi tassare, dovrebbero esserci altri oltre agli
operatori terminalistici che possano contribuire alla
attenuazione dei costi sociali?»39 I porti sono stati
all'avanguardia dell'automazione; adesso dovrebbero essere i

37
   R. PARNCUTT, Universal basic income and flat income tax: Tax justice, incentive, economic democracy,
W.P. for 14th BIEN Conference, Munich, Germany, 14-16 September 2012.
38
    Le compagnie portuali, infatti, sono state caratterizzate da una capacità di sperimentazione nella
redistribuzione del lavoro, della suddivisione del potere direttivo del lavoro, in un contesto in cui la domanda
di lavoro era costantemente variabile. Per un approfondimento Cfr. M. BARBIERI, Voce Lavoro Portuale, in
Dig. Disc. Priv., sez. Comm., III, 1992, 444 ss.
39
    Si legga l’articolo Verso una tassa portuale per i terminal automatizzati? Sul COUNCIL OF
INTERMODAL SHIPPING CONSULTANS, anno XXXV, numero 30 aprile 2017.

          10
pionieri nella ricerca di soluzioni finalizzate ad attenuare
l'impatto sociale dell'automazione.

    4. Reddito di base ed High Skilled Jobs
Un altro tema importante è quello della condizionalità.
L’UBI, infatti per sua natura è incondizionato, proprio perché
è slegato dalla produzione e dal modello dello Stato Sociale
dell’attivazione 40, e promuove una prospettiva di lavoro che,
in quanto cardine della cittadinanza, sia compatibile con le
esigenze di vita sia nel luogo di lavoro, sia al di fuori di esso.
In una prospettiva di crescente intermittenza lavorativa, però,
l’UBI potrebbe effettivamente diventare uno strumento di
“resistenza” per le persone, di sottrazione al ricatto dei c.d.
indecent jobs e favorire un processo di investimento nella
creazione di hight skilled jobs. Quindi si potrebbe ipotizzare
una forma di condizionalità legata ad un potenziamento della
skills.
In altri termini, poiché, come analizzato si prevede un’
espansione senza precedenti del concetto di flessibilità che
comporterebbe un aumento dell’importanza dell’adattamento
delle competenze individuali41: la disponibilità di una forza
lavoro dotata di competenze adeguate consentirebbe alle
organizzazioni di adottare le nuove tecnologie e di sfruttarne
il potenziale produttivo.
In questo senso, pertanto, il rapporto tra introduzione di un
reddito di base e un aumento di high skilled jobs dovrebbe

40
   E. EICHENHOFER, Diritti sociali e benefici condizionati. I diritti sociali fondamentali alla prova delle
nuove forme di regolamentazione e gestione, in Riv. Dir. Si. Soc. 3/2013, 525-544.
41
   INAPP, D. GUARASCIO, S. SACCHI., Digitalizzazione, automazione e futuro del lavoro, INAPP,
Roma, 2017, 8.

          11
dipendere da un rapporto tra politiche attive e reddito di base,
espletato maggiormente attraverso un piano formativo
costante, utili ad evitare il deperimento delle competenze
accumulato dai lavoratori espulsi, ed all’ aggiornamento delle
competenze stesse, così da favorire la ricollocazione in nuovi
settori o nuove mansioni. Lo sfruttamento delle opportunità
produttive, legate all’automazione dei processi produttivi,
inoltre, potrebbe essere significativamente favorita
dall’implementazione di reali politiche attive del lavoro
legate ai settori dell’innovazione42. In altri termini, la
massimizzazione dei benefici economici, derivanti
dall’introduzione delle nuove tecnologie dovrebbe richiedere
l’adozione di specifici piani di formazione rivolti a i) soggetti
già occupati - così da favorire l’adeguamento dinamico delle
competenze e ii) soggetti in cerca di occupazione – al fine di
adeguare l’offerta di lavoro alle caratteristiche tecniche dei
processi.
La stessa Commission on Civil Law Rules on Robotics del
Parlamento Europeo ha sostenuto nel Report del 27 gennaio
2017, che entro il 2020 l'Europa potrebbe affrontare una
carenza di fino a 825 000 professionisti dell'ICT e che il 90%
dei posti di lavoro richiederà almeno le competenze digitali di
base. Per tali ragioni si propone una tabella di marcia «per
l'eventuale utilizzo e la revisione di un quadro di competenza
digitale e di c.d. descrittori delle competenze digitali, per tutti
i livelli degli studenti; ed un sostegno significativo allo
sviluppo delle abilità digitali in tutte le fasce d'età,
indipendentemente dallo status di occupazione, come primo

42
     INAPP, D. GUARASCIO, S. SACCHI., Cit., 19.

           12
passo verso una migliore allineamento delle carenze e della
domanda del mercato del lavoro». La Commissione
sottolinea, inoltre, che la crescita della robotica impone agli
Stati membri di «sviluppare sistemi di formazione e di
istruzione più flessibili in modo da garantire che le strategie
di competenza corrispondano alle esigenze dell'economia del
robot»43.

   5. Reddito di Base ed Unione Europea
Il tema della dimensione sociale dell’Unione, lasciato
piuttosto in ombra, riveste un ruolo importante in questo
dibattito sul futuro della protezione sociale44, e con esso il
dibattito sull’introduzione di strumenti universali di sostengo
al reddito a livello europeo, come ribadito dalla recente
Comunicazione European Pillar of Social Rights (che è
anche una Raccomandazione) della Commissione del
27.4.2017 45.
Risulta evidente, però, come i principi comuni sulla
flexicurity non abbiano finora trovato un riscontro nelle
politiche in materia di lavoro e sicurezza sociale messe in
43
    La Commissione sottolinea, inoltre, l'importanza di prevedere cambiamenti nella società, tenendo conto
dell'effetto che lo sviluppo e la distribuzione di robotica e AI potrebbero avere; chiede di analizzare i diversi
scenari possibili e le loro conseguenze sulla redditività dei sistemi di sicurezza sociale degli Stati membri;
ritiene che occorra avviare un dibattito inclusivo sui nuovi modelli di occupazione e sulla sostenibilità dei
nostri sistemi fiscali e sociali sulla base dell'esistenza di redditi sufficienti, compresa la possibile introduzione
di un reddito di base generale; sottolinea l'importanza della flessibilità delle competenze e delle competenze
sociali, creative e digitali nell'istruzione; È certo che, oltre alle scuole che forniscono conoscenze
accademiche, l'apprendimento permanente deve essere raggiunto attraverso un'attività permanente.
COMMITTEE ON LEGAL AFFAIRS, Draft Report with Recommendations to the Commission on Civil Law
Rules on Robotics, 31.5.2016, 2015/103(INL).
44
   All’interno del Parlamento europeo e della Commissione si è discusso nel corso degli anni del tema della
flexicurity dalla pubblicazione del Green Paper all’approvazione della nuova strategia 2020, passando per le
due Risoluzioni del Parlamento europeo del 6.5.2009 e del 21.10.2010 (European Parliament Resolution of
20 October 2010 on the Role of Minimum Income in Combating Poverty and Promoting an Inclusive Society
in Europe) emesse sul tema del Reddito Minimo Garantito, lo schema di protezione sociale che si stava
delineando in Europa andava sempre più nella direzione di garantire strumenti di sostegno a reddito
universali, indipendentemente dalle condizioni lavorative e dalla storia previdenziale.
45
    La Commissione ha ribadito l’importanza, in Europa, della garanzia di un adeguate minimum income
europeo.

           13
campo dagli Stati membri in questi ultimi anni: in Europa
continuano ad esistere diverse legislazioni in materia di
lavoro e sicurezza sociale, con una dicotomia tra sistemi di
workfare, e sistemi di welfare universali, e la flexicurity, de
facto, si è trasformata in precarietà lavorativa.
Inoltre non sono stati introdotti schemi di reddito minimo
garantito (MI) 46 nei paesi che precedentemente non l’avevano
(Italia e Grecia); al contrario in diversi paesi, fra cui il nostro,
la flexicurity è diventata sempre più un principio più
sbilanciato      sulla    flexibility   che     sulla      security.
Successivamente al respingimento dell’ICE sul reddito di
base47, che ad ogni modo aveva riscontrato una grande
partecipazione dei cittadini europei, il dibattito intorno a
forme di sostegno al reddito slegato dalla vita contributiva,
contrattuale e dal sistema di legislazione nazionale, sembra
essere nuovamente scomparso dal dibattito politico europeo.
Allo stesso modo l’obiettivo di more and better job48 più
volte richiamato tanto nella strategia di Lisbona, quanto nella
Strategia 2020, nonché nelle più recenti risoluzioni49 sembra
ancora lontano, piuttosto si fa strada un’ipotesi di sussidio
europeo di disoccupazione (EUBS) 50.

46
   Per un’analisi delle diverse definizioni di «reddito minimo garantito» si rimanda a C. TRIPODINA, Cit,
Fasc. 1, 2015. 16. Anche E. GRANAGLIA M. BOLZONI, Cit..
47
   Nel 2012 la Commissione europea ha rifiutato la registrazione della Iniziativa dei Cittadini Europei (ICE)
in merito al reddito di base promossa da una serie di associazioni a carattere europeo, in quanto ha valutato
che la formulazione della proposta non era compatibile con le competenze che il diritto comunitario assegna
all’Unione.
48
   D. GOTTARDI, Riforme strutturali e prospettiva europea di Flexicurity: andata e ritorno, Bologna, 2015,
240.
49
    Da ultimo la Risoluzione del Parlamento europeondell’11 marzo 2015, Semestre europeo per il
coordinamento delle politiche economiche: aspetti occupazionali e sociali nell’analisi annuale della crescita
2015, punto 1.
50
   Per approfondire il tema si consiglia il numero tematico di Economia&Lavoro 1/2017, in particolare E.
MONTICELLI, The EUBS and the Protection from Involuntary Unemployment: Towards a New Model of
Solidarity in Europe? , in Economia&Lavoro 1/2017, 77-92.

          14
Autori come Pena-Casas e Bouget, però, hanno ipotizzato e
dimostrato la fattibilità di uno schema di MI a livello europeo
ragionando intorno al fatto che, vista l’attuale incapacità delle
azioni nazionali nel contrastare in modo efficace l’esclusione
sociale e la disoccupazione involontaria come dato strutturale
del mercato del lavoro, l’Europa potrebbe intervenire proprio
in virtù del principio di sussidiarietà. Per una proposta di
questo tipo sarebbe necessaria la creazione di un fondo
europeo finanziato per quote, (stessa proposta ipotizzata per
l’istituzione dell’EUBS), oppure o alla messa a punto di
budget legati all’imposta sulle transazioni finanziarie51; un
modello che potrebbe essere interessante approfondire anche
per un eventuale misura di UBI.

51
   Autori come Pena-Casas e Bouget hanno ipotizzato uno schema di reddito minimo garantito a livello
europeo, chiamato Egmi – European Guaranteed Minimum Income, in virtù del principio di sussidiarietà. Per
una proposta di questo tipo sarebbe necessaria la creazione di un fondo europeo Emif – European Minimum
Income Fund finanziato per quote, similmente all’Unemployment Insurance Foound, oppure o alla messa a
punto di budget legati all’imposta sulle transazioni finanziarie. Ovviamente la proposta sommariamente
descritta non è l’unica, il tema è quello che sarebbe importante analizzare la fattibilità economica e giuridica
anche di proposte come questa. Cfr. R. PENA CASAS, D. BOUGET, Towards a European minimum
income? Discussions, issues and prospects, in Social developments in the European Union 2013.

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