Reddito di base: principali questioni per costruire una proposta
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Reddito di base: principali questioni per costruire una proposta PAPER PROVVISORIO, IN BOZZA, PER SOLA CIRCOLAZIONE INTERNA DI Elena Monticelli, Università La Sapienza di Roma, dottoranda in Diritto Pubblico dell’Economia, elena.monticelli@uniroma1.it, CONVEGNO INTERNAZIONALE DI STUDIO IMPRESA, LAVORO E NON LAVORO NELL'ECONOMIA DIGITALE BRESCIA, 12-13 OTTOBRE 2017 1. Costituzione e universalità delle misure di sostegno al reddito: cenni. Prima di procedere all’analisi delle questioni relative all’introduzione di un reddito di base o universal basic income (UBI) in un contesto nazionale ed europeo, è importante fare cenno a quali siano stati finora i nodi giuridici irrisolti rispetto all’introduzione di un reddito minimo garantito (RMG) o minimum income (MI) in Italia 1. L’Italia, de facto, non ha mai sperimentato una misura universale di sostegno al reddito (reddito minimo garantito o reddito di cittadinanza), in particolare a seguito dell’interruzione della sperimentazione del Reddito Minimo di Inserimento (RMI) 2. Sebbene negli ultimi due anni si siano 1 Per evidenziare le differenze tra le due misure si faccia riferimento a E. GRANAGLIA, M. BOLZONI, Il reddito di base, Roma, 2016. Brevemente il reddito minimo garantito (RMG) è un trasferimento di ultima istanza, erogato ad intervalli regolari, e finalizzato alla protezione dagli stati di povertà, l’elemento importante è la prova dei mezzi, c.d. means test, 32. Un reddito di base (universal basic income UBI), invece è un «reddito versato da una comunità politica a tutti i suoi membri su base individuale senza controllo delle risorse né esigenza di contropartite» definizione di P. VAN PARIJS, Y. VANDERBORGHT, Il reddito minimo universale, Milano, 2006, 5. C. TRIPODINA, Reddito di cittadinanza come “risarcimento per mancato procurato lavoro”. Il dovere della Repubblica di garantire il diritto al lavoro o assicurare altrimenti il diritto all’esistenza, in Costituzionalismo.it, Fascicolo 1, 2015, 16. M. BENVENUTI, Quali misure per assicurare un’esistenza libera e dignitosa? Lavoro e reddito in una prospettiva costituzionale, in Quaderno della Rivista Diritti Lavori Mercati – 2/2016, 192. 2 Cfr. E. R. ORTIGOSA, Il reddito minimo di inserimento dal Rapporto Onofri ad oggi, in Prospettive Sociali e Sanitarie, n. 19 – 20/ 2007, 15. 1
moltiplicate le proposte di legge in materia di RMG 3, l’approvazione recente del Reddito di Inclusione (REI), non può essere assimilabile ad una vera e propria misura di RMG 4. Ad avviso di chi scrive, infatti, il nuovo REI, così come previsto dalla l. n. 33/2017, non risponde pienamente ad una misura di reddito minimo, perché sia i criteri di accesso (reddituali e familiari), sia la condizionalità (rispetto al lavoro), dovuti principalmente alla scarsità di risorse stanziate, sembrerebbe spostare l’ago della bilancia più verso il carattere selettivo della misura che verso la sua universalità. Le criticità giuridiche, nei confronti dell’introduzione di misure universali di sostegno al reddito, dipendono principalmente dal fatto che, per i costituenti, la “questione della povertà” doveva essere risolta in via preventiva, attraverso quanto sancito dall’art. 4 Cost., ovvero «nella diffusione del lavoro, fatto oggetto di un diritto, seppur dalla qualificazione giuridica incerta, e, significativamente, anche di un dovere»5. Secondo una lettura letterale dell’art. 38 Cost., infatti, il sistema di protezione sociale, bipartito tra assistenza e previdenza sociale, dovrebbe raggiungere l’universalità dei cittadini: da un lato, tutti i lavoratori dovrebbero essere garantiti da meccanismi previdenziali, dall’altro, tutti gli inabili al lavoro, privi di mezzi, dovrebbero essere garantiti attraverso meccanismi assistenziali. La 3 Si faccia riferimento al d.d.l. n. 1148 presentato presso il Senato della Repubblica da Nunzia Catalfo e altri del gruppo Movimento 5 Stelle, e il d.d.l. n. 1670 presentato sempre presso il Senato della Repubblica da Loredana De Petris e altri del gruppo Sinistra Ecologia e Libertà. 4 Per approfondire meglio le differenze tra il REI ed il RMG si legga E. MONTICELLI, M. NOBILE, Le nuove norme del governo in materia di lotta alla povertà e all’esclusione sociale, all’interno del volume a cura di M. D’ONGHIA, E. ZANIBONI, Trasformazioni del mercato del lavoro e tutela dei soggetti deboli tra libertà e diritti. Prospettive nazionali e internazionali, Napoli, 2017. 5 F. PIZZOLATO, Il minimo vitale, Milano, 2004, 15. 2
previsione del diritto-dovere al lavoro per i costituenti, però, si fondava sulla “promessa” di una piena e stabile occupazione6; pre-requisito che, in questo periodo storico, è messo fortemente in difficoltà dal perdurare di fasi di crisi economica, che sembrano rendere la disoccupazione involontaria e la inoccupazione, fenomeni quasi strutturali, invece che contingenti7; questione che ha fatto emergere maggiormente l’esigenza di una misura universale di sostegno al reddito, oltre quelle già previste dal nostro sistema di previdenza sociale. Per tali ragioni, in questi ultimi anni, si è sviluppata, in dottrina8, un’interpretazione evolutiva della Costituzione9, che legge l’art. 38 in combinato disposto con gli artt. 2, 3 comma 2 e 38 comma 1, attraverso la quale si tende a riconoscere, in capo alle persone economicamente e socialmente più deboli, il diritto all’esistenza quale condizione imprescindibile di cittadinanza10, una sorta di risarcimento per il «mancato procurato lavoro» 11. Questo studio, pertanto, assume la prospettiva di una nozione unitaria di sicurezza sociale 12, secondo la quale il sistema di 6 C. MORTATI, Il diritto al lavoro, in Problemi di diritto pubblico nell’attuale esperienza costituzionale repubblicana, Milano, 1972 (b), 147. 7 «Il mercato del lavoro si è trasformato in un modo tale per cui il numero dei lavoratori atipici o precari e dei “lavori senza qualità” è in costante aumento; il termine “flessibilità” viene sempre più spesso declinato in coppia con “insicurezza”; hanno fatto la loro comparsa i working poor, quel che un tempo sarebbe parso un ossimoro: persone che hanno un lavoro, o entrano ed escono dal mercato del lavoro e tuttavia restano sotto la soglia di povertà, talvolta anche assoluta e che con la loro vita fatta di espedienti, smentiscono quotidianamente la tesi per cui se c’è lavoro non c’è povertà. Alla luce di tutto ciò l’obiettivo della piena occupazione e di una retribuzione adeguata a garantire un’esistenza libera e dignitosa per tutti (per il momento) è fallito o comunque lontano. La promessa risulta (per il momento) tradita» così, C. TRIPODINA, Il diritto a un'esistenza libera e dignitosa: sui fondamenti costituzionali del reddito di cittadinanza, Torino, 2013, 140. 8 M. PERSIANI, M. D’ONGHIA, Fondamenti di diritto della previdenza sociale, Torino, 2016, 11. 9 Si faccia riferimento, tra gli altri, ad F. PIZZOLATO, Cit., 2004; M. CAVINO, I. MASSA PINTO, Costituzione e lavoro oggi, Bologna, 2013; P. OLIVELLI, La Costituzione e la sicurezza sociale. Principi fondamentali, Milano, 1988. 10 C. TRIPODINA, Cit., 2013, 227. 11 C. TRIPODINA, Cit, Fasc. 1, 2015. 12 «La distinzione tra previdenza ed assistenza sociale non può che ridursi alla diversità dell’ambito e della intensità della tutela, giustificata non già da una diversità di fondamento, ma dal diverso modo in cui l’orientamento ha valutato le esigenze dei cittadini in genere rispetto a quelle dei lavoratori», così M. 3
sicurezza sociale si delinea come quel complesso di disposizioni che hanno ad oggetto l’erogazione da parte dello Stato, attraverso l’intervento della solidarietà generale, di beni e servizi ai cittadini in condizioni di bisogno, al fine di consentirne l’effettiva partecipazione alla vita economica, politica e sociale del Paese 13. Nel caso specifico della tutela contro la disoccupazione, la protezione sociale viene attivata a fronte di una «mancanza di lavoro nel mercato». Pertanto la norma subordina l’intervento pubblico ad una condizione di disoccupazione «qualificata» dall’involontarietà dell’attività del prestatore, quindi l’inattività deve dipendere, in sostanza, da un’assenza di lavoro, connessa alla particolare posizione occupata dal soggetto nel mercato e non da una libera determinazione dello stesso14. Come affermato da Balandi, però, la tutela per la disoccupazione si appresa a «fronteggiare la conseguente incapacità di procurarsi un reddito derivante da un evento, e non l’evento in sé considerato» 15, in altri termini è solo la conseguenza ad essere ritenuta afflittiva e non l’evento generatore 16. Ma se fronteggiare l’evento, che genera la disoccupazione, significa che l’apparato di protezione sociale deve farsi strumento di una politica attiva dell’impiego, questa prospettiva è davvero praticabile in un contesto di crescente e strutturale di disoccupazione, dovuta ai processi di PERSIANI, Diritto della Previdenza Sociale, Padova, 1988, 26. Si legga inoltre, fra gli altri, G. G. BALANDI, Per una definizione del diritto della previdenza sociale, in Politica del Diritto, 1984, 576. 13 S. RENGA, Mercato del lavoro e diritto, Milano, 1996, 14. 14 S. RENGA, Cit., 1996, 16. 15 G. G. BALANDI, Tutela del reddito e mercato del lavoro nell’ordinamento italiano, Milano, 1984, 2. 16 Si ricordi, inoltre, che della necessità di tutelare anche la sottoccupazione e la discontinuità occupazionale si è occupata più volte la Corte Costituzionale riconoscendo la necessità di superare la configurazione dell’evento “disoccupazione” in termini di rischio, connaturata al tipo di lavoro svolto (sent. 160/74); e affermando che non può ritenersi volontaria per il lavoratore in conseguenza del fatto di aver volontariamente accettato quel tipo di attività (in riferimento al riconoscimento dell’indennità di disoccupazione anche al part- time verticale, per periodi di interruzione tra una fase di lavoro e l’altra (sent. n. 132/1991). 4
automazione, in cui permane un’inconciliabilità fra sistema di sicurezza sociale da un lato e mercato del lavoro dall’altro? In altri termini: come cambia la concezione di “non-lavoro” e quindi la relativa tutela de “non-lavoro” in un contesto di permanente sotto-occupazione determinata dalle oggettive condizioni del mercato del lavoro? 2. Una risposta all’automazione dei processi produttivi: redistribuire lavoro e reddito Secondo diversi studi17, si ipotizza, a causa dell’aumento dell’automazione, un allargamento del perimetro dei processi produttivi, con una conseguente, sempre più attenuata, distinzione tra impresa madre e fornitori; tra operazioni programmate nel tempo e fornitura di servizi spot e on- demand; tra lavoratori contrattualizzati e e self-contractors che si relazionano contemporaneamente con più imprese18. In Europa si evidenzia la crescita dei temporary contracts ed i temporary employment 19, il cumulo tra differenti ruoli lavorativi e molti casi di pluri-attività, una significativa crescita delle attività myself only ed un aumento delle micro- imprese (numero di dipendenti tra 1 e 10)20. In altri termini da un lato l’ ascesa del lavoro c.d. non-standard , dall’altro lo sviluppo dei processi integrati uomo-macchina (M2M) determina anche un ripensamento dello stesso lavoro 17 Cfr. World Economic Forum, The future of Jobs. Employment, Skills and Workforce Strategy for the Fourth Industrial Revolution, January 2016; EU, DG Connect, Digitising European Industry, Background Paper, Brussels 30 giugno 2015. 18 V. DE STEFANO, The Rise of the 'Just-in-Time Workforce’: On-Demand Work, Crowd Work and Labour Protection in the 'Gig-Economy', Geneve, ILO, 2016 (ILO Working paper - Conditions of Work and Employment Series, 71) 19 : Eurofound (2017), Non-standard forms of employment: Recent trends and future prospects, Eurofound, Dublin, 6. 20 P. TULLINI, Economia digitale e lavoro non-standard, in Labour Law Issues, Vol. 2, No. 2, 2016, 4. 5
standard, a partire dalla definizione di rapporto subordinato21 e quindi del sistema assicurativo classico. Come dimostrato da Guarascio e Sacchi 22, però, l’organizzazione produttiva di Industria 4.0 “non è neutrale” nei confronti della qualità dell’occupazione futura e di una più equa distribuzione dei costi e dei benefici. Porre l’accento sui caratteri della trasformazione industriale 4.0 permette di rendere evidente la contraddizione sociale di fondo: quella tra chi decide e chi subisce le nuove regole produttive, «la classica contraddizione tra economia e società che, pur in forme diverse, si ripropone ancora una volta»23 e giustifica il ruolo delle politiche perequative del lavoro 24, sia la soluzione di una decisa redistribuzione del reddito (reddito di base) e del lavoro (riduzione degli orari). Entrambe queste politiche, unite ad una politica fiscale robusta accompagnata da una decisa politica industriale che tenga conto del contesto internazionale, de facto, potrebbero contrastare gli effetti distorsivi dell’attuale prospettiva industriale sulla struttura sociale e sull’assetto democratico, «redistribuendo a livello sociale i guadagni di produttività ottenuti dalle imprese al loro interno» 25. In secondo luogo, il reddito di base, secondo diversi studiosi, contrasterebbe la 21 Per quanto riguarda il lavoro non standard si sta affermando una parte della dottrina giuslavorista che sostiene come il fondamento della condizione giuridica di subordinazione non sia rinvenibile nell’interesse creditorio del destinatario della prestazione online, bensì nell’esercizio dei poteri organizzativi e gestionali dell’intermediario digitale. Mentre per quanto riguarda i processi di automazione del lavoro standard, la mozione presentata dalla Commissione giuridica del parlamento europeo per una risoluzione sull’utilizzo della robotica e dell’intelligenza artificiale nei processi industriali si interroga sulle responsabilità per i danni causati dai “non human agents” fino ad interrogarsi sull’opportunità di individuare “a specific status for robots” in qualità di “eletronic persons with specific rights and obligations”. Così P. TULLINI, Cit., 9-12. 22 INAPP, D. GUARASCIO, S. SACCHI., Digitalizzazione, automazione e futuro del lavoro, INAPP, Roma, 2017, 14. 23 Così C. GNESUTTA, Industria 4.0 il problema c’è, su Sbilanciamoci.info, 29 agosto 2017. 24 INAPP, D. GUARASCIO, S. SACCHI., Cit., 14. 25 Così C. GNESUTTA, Cit. 6
produzione di lavoro indecente, povero o gratuito, “liberando” le persone dal bisogno e svincolandole dai redditi da lavoro 26. Secondo diversi autori 27, infatti, non esisterebbe una contrapposizione tra UBI e lavoro, in quanto il rischio di un aumento della propensione all’astensione da lavoro non sarebbe davvero un pericolo 28. 3. Come cambia la protezione sociale nel contesto del reddito di base In questo contesto economico appare necessaria una riflessione sui sistemi di protezione sociale, tenendo presente, però, che il tema della tutela della disoccupazione involontaria non è nuovo in dottrina, ma ha assunto una centralità negli anni, proprio a causa delle riforme che stanno attraversando il diritto del lavoro, determinando il declino della “società del lavoro” ed il passaggio verso la società “dei lavori” caratterizzata da un numero sempre più elevato e variegato di tipologie contrattuali 29. Si pensi, ad esempio, ai due modelli che hanno caratterizzato la storia della tutela di due importanti tipologie di lavori sussultori: la disoccupazione in agricoltura 30 e nel settore 26 G. BRONZINI, Il reddito di cittadinanza. Una proposta per l'Italia e per l'Europa, Torino, 2011. G. PISANI, Le ragioni del reddito di esistenza universale, Verona, 2014. Si legga, inoltre la (a cura di E. LEONARDI, G. PISANI, Reddito di Base, Monografica I di Etica & Politica / Ethics & Politics, XVIII, 2016. 27 Per un approfondimento del tema si legga l’e. book C. GNESUTTA (a cura di) , Come minimo. Un reddito di base per la piena occupazione, www. sbilanciamoci.info/ebook n. 9, ottobre 2013; C. SARACENO, Il lavoro non basta. La povertà in Europa negli anni della crisi, Milano, 2015. 28 Per brevità si rimanda l’approfondimento di questo nodo teorico a E. GRANAGLIA, M. BOLZONI, Cit.. 29 S. CAZZANTI, L’assicurazione per la disoccupazione: ragioni e alibi di una faccenda non conclusa, in Lavoro e diritto, Fascicolo I, 2007, 106. 30 Con l’art. 32 l. 264/49 l’obbligo assicurativo è stato esteso ai lavoratori agricoli che prestano la loro opera retribuita alle altrui dipendenze, limitatamente alle categorie dei salariati fissi ed assimilati, obbligati e braccianti fissi, giornalieri di campagna, piccoli coloni e compartecipanti familiari ed individuali, anche se in via sussidiaria esercitano un’attività agricola in proprio. «Nel settore agricolo lo strumento assicurativo viene ridisegnato in relazione alle caratteristiche specifiche di tale attività lavorativa e il modus operandi dell’istituto in questo settore tradisce la funzione di integrazione del reddito che lo stesso assolve, essendo 7
edile, il primo organizzato a livello statale, il secondo tramite enti bilaterali 31. Entrambi questi modelli per ragioni differenti, però, non sono stati in grado, da soli, di realizzare l’universalizzazione delle tutele. Lo stesso obiettivo non sembrerebbe essere stato raggiunto con nuovo sistema di tutele ridisegnato dal Jobs Act, (in particolare NASpi e DIS- Coll); infatti l’impianto di queste misure continua ad essere concepito in funzione di una (temporanea) tutela del reddito del lavoratore che abbia perso il posto del lavoro e non di coloro che non riescono ad rientrare nel mercato del lavoro o che non ci sono mai entrati 32. A questo punto è necessaria una riflessione: se il modello del reddito di base (UBI) deve coincidere con una nozione unitaria di sicurezza sociale, risultante da una convergenza tra la previdenza e l’assistenza, indipendente dalla storia contributiva dei beneficiari, permane senza dubbio di quale debba essere il finanziamento di tale misura. In primo luogo, essendo l’UBI una misura non sottoposta ai means test, si ipotizza che, utilizzando l’automazione per la riscossione delle tasse e di trasferimento dei pagamenti, questi costi possono essere più bassi in un sistema ex ante universale, piuttosto che in un sistema ex post basato sul means test, se non altro per un livello dato di efficienza nel raggiungere le persone più povere33. l’indirizzo corrisposto a consuntivo nell’anno successivo a quello di effettiva disoccupazione» in S. CAZZANTI, Cit.,83. 31 Come previsto dalla Legge 92/2012 (cosiddetta Legge Fornero) dal primo gennaio 2017 sono stati abrogati l’indennità di mobilità ordinaria e di disoccupazione speciale edile. Tutte le indennità di disoccupazione sono infatti confluite nella NASpI. La stessa legge ha abrogato quindi l’obbligo di versamento dei contributi di mobilità e di disoccupazione speciale nell’edilizia e gli incentivi per le assunzioni di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità. 32 M. CINELLI, Gli ammortizzatori sociali nel disegno di riforma del mercato del lavoro, in Riv. Div. Sic. Soc. 2012, 12. 33 P. VAN PARIJS, Basic Income. Un’idea semplice per il XXI secolo, 7. 8
Si segnala, ad esempio, la complessità del tema di un possibile “assorbimento”, della maggior parte delle misure assistenziali attuali, da parte dell’ UBI,e di parte di quelle previdenziali. Questo argomento, ovviamente, risulta molto delicato, alla luce di quanto analizzato sul dibattito costituzionale italiano; infatti, secondo alcuni autori, (che si sono espressi su questo tema in riferimento al RMG), sarebbe sbagliato adottare schemi interamente assistenziali o non- contributivi anche per la tutela generale contro la disoccupazione, ma sarebbe meglio un sistema misto fra tutela assicurativa e livello universalistico 34; che prevedrebbe l’assorbimento della maggior parte delle misure di welfare diretto (come sussidi di natura assistenziale e previdenziale), ma non lo smantellamento dei servizi e delle misure di welfare indiretto. La stessa OCSE, in alcuni studi recenti affermerebbe, nonostante l'aumento medio dei redditi per le persone povere, un UBI finanziato solo attraverso l’assorbimento di benefici esistenti non avrebbe un impatto evidente sulla povertà, perché l’importo garantito rischierebbe di essere inferiore a quello che molti beneficiari percepiscono attraverso le forme tradizionali di welfare35. Per tali ragioni sembrerebbe più interessante un UBI finanziato attraverso una tassazione specifica, sulla quale ci sono varie proposte36: secondo alcuni autori basterebbe utilizzare delle 34 S. GIUBBONI, Il reddito minimo garantito nel sistema di sicurezza sociale. Le proposte per l'Italia in prospettiva europea, in Riv. Di. Si. Soc. 2/2014, 149-168. 35 D. MATTHEWS, What happens if you replace every social program with a universal basic income. It’s … not great. Updated by Vox. com May 30, 2017, 3:30pm.. Lo studio completo: OECD PAPER. Basic income as a policy option: illustrating costs and distributional implications for selected countries, OECD 2017. 36 Per una panoramica di diverse proposte di autori internazionali R. McGAHEY, Universal Basic Income and Welfare State, W.P. – SSRN, 31/10/2016. 9
classiche misure redistributive; altri37 suggeriscono l’utilizzo di una combinazione di UBI (ad esempio 500 euro / mese) e una flat income tax (FIT), ossia un’imposta sul reddito, (ad esempio il 40%). Questa combinazione, secondo questi studi, pur prevedendo una flat tax, avrebbe un effetto progressivo (determinando un’effective tax rate con l'aumento del reddito), su questa ultima opzione, ad avviso di chi scrive, servirebbe un maggiore approfondimento da parte della scienza economica, nonché occorrerebbe valutare il livello di compatibilità con l’art. 53 Cost. Non potendo approfondire, per ragioni di brevità, alcuni nodi affrontati, si menziona come la riflessione intorno alla redistribuzione del lavoro e del reddito, per fronteggiare le conseguenze sociali dell’automazione, stia già attraversando diversi settori produttivi, in particolare quello del lavoro portuale (es. Porto di Amburgo) e, per la loro storia 38, i porti potrebbero essere eccellenti luoghi per dare il via ad esperimenti politici sulla tassazione dell'automazione. Si potrebbero attuare delle sperimentazioni su «cosa tassare, come tassare, come collegare la tassa alla formazione ed alla riconversione dei lavoratori, se debba essere una tassa provvisoria e chi tassare, dovrebbero esserci altri oltre agli operatori terminalistici che possano contribuire alla attenuazione dei costi sociali?»39 I porti sono stati all'avanguardia dell'automazione; adesso dovrebbero essere i 37 R. PARNCUTT, Universal basic income and flat income tax: Tax justice, incentive, economic democracy, W.P. for 14th BIEN Conference, Munich, Germany, 14-16 September 2012. 38 Le compagnie portuali, infatti, sono state caratterizzate da una capacità di sperimentazione nella redistribuzione del lavoro, della suddivisione del potere direttivo del lavoro, in un contesto in cui la domanda di lavoro era costantemente variabile. Per un approfondimento Cfr. M. BARBIERI, Voce Lavoro Portuale, in Dig. Disc. Priv., sez. Comm., III, 1992, 444 ss. 39 Si legga l’articolo Verso una tassa portuale per i terminal automatizzati? Sul COUNCIL OF INTERMODAL SHIPPING CONSULTANS, anno XXXV, numero 30 aprile 2017. 10
pionieri nella ricerca di soluzioni finalizzate ad attenuare l'impatto sociale dell'automazione. 4. Reddito di base ed High Skilled Jobs Un altro tema importante è quello della condizionalità. L’UBI, infatti per sua natura è incondizionato, proprio perché è slegato dalla produzione e dal modello dello Stato Sociale dell’attivazione 40, e promuove una prospettiva di lavoro che, in quanto cardine della cittadinanza, sia compatibile con le esigenze di vita sia nel luogo di lavoro, sia al di fuori di esso. In una prospettiva di crescente intermittenza lavorativa, però, l’UBI potrebbe effettivamente diventare uno strumento di “resistenza” per le persone, di sottrazione al ricatto dei c.d. indecent jobs e favorire un processo di investimento nella creazione di hight skilled jobs. Quindi si potrebbe ipotizzare una forma di condizionalità legata ad un potenziamento della skills. In altri termini, poiché, come analizzato si prevede un’ espansione senza precedenti del concetto di flessibilità che comporterebbe un aumento dell’importanza dell’adattamento delle competenze individuali41: la disponibilità di una forza lavoro dotata di competenze adeguate consentirebbe alle organizzazioni di adottare le nuove tecnologie e di sfruttarne il potenziale produttivo. In questo senso, pertanto, il rapporto tra introduzione di un reddito di base e un aumento di high skilled jobs dovrebbe 40 E. EICHENHOFER, Diritti sociali e benefici condizionati. I diritti sociali fondamentali alla prova delle nuove forme di regolamentazione e gestione, in Riv. Dir. Si. Soc. 3/2013, 525-544. 41 INAPP, D. GUARASCIO, S. SACCHI., Digitalizzazione, automazione e futuro del lavoro, INAPP, Roma, 2017, 8. 11
dipendere da un rapporto tra politiche attive e reddito di base, espletato maggiormente attraverso un piano formativo costante, utili ad evitare il deperimento delle competenze accumulato dai lavoratori espulsi, ed all’ aggiornamento delle competenze stesse, così da favorire la ricollocazione in nuovi settori o nuove mansioni. Lo sfruttamento delle opportunità produttive, legate all’automazione dei processi produttivi, inoltre, potrebbe essere significativamente favorita dall’implementazione di reali politiche attive del lavoro legate ai settori dell’innovazione42. In altri termini, la massimizzazione dei benefici economici, derivanti dall’introduzione delle nuove tecnologie dovrebbe richiedere l’adozione di specifici piani di formazione rivolti a i) soggetti già occupati - così da favorire l’adeguamento dinamico delle competenze e ii) soggetti in cerca di occupazione – al fine di adeguare l’offerta di lavoro alle caratteristiche tecniche dei processi. La stessa Commission on Civil Law Rules on Robotics del Parlamento Europeo ha sostenuto nel Report del 27 gennaio 2017, che entro il 2020 l'Europa potrebbe affrontare una carenza di fino a 825 000 professionisti dell'ICT e che il 90% dei posti di lavoro richiederà almeno le competenze digitali di base. Per tali ragioni si propone una tabella di marcia «per l'eventuale utilizzo e la revisione di un quadro di competenza digitale e di c.d. descrittori delle competenze digitali, per tutti i livelli degli studenti; ed un sostegno significativo allo sviluppo delle abilità digitali in tutte le fasce d'età, indipendentemente dallo status di occupazione, come primo 42 INAPP, D. GUARASCIO, S. SACCHI., Cit., 19. 12
passo verso una migliore allineamento delle carenze e della domanda del mercato del lavoro». La Commissione sottolinea, inoltre, che la crescita della robotica impone agli Stati membri di «sviluppare sistemi di formazione e di istruzione più flessibili in modo da garantire che le strategie di competenza corrispondano alle esigenze dell'economia del robot»43. 5. Reddito di Base ed Unione Europea Il tema della dimensione sociale dell’Unione, lasciato piuttosto in ombra, riveste un ruolo importante in questo dibattito sul futuro della protezione sociale44, e con esso il dibattito sull’introduzione di strumenti universali di sostengo al reddito a livello europeo, come ribadito dalla recente Comunicazione European Pillar of Social Rights (che è anche una Raccomandazione) della Commissione del 27.4.2017 45. Risulta evidente, però, come i principi comuni sulla flexicurity non abbiano finora trovato un riscontro nelle politiche in materia di lavoro e sicurezza sociale messe in 43 La Commissione sottolinea, inoltre, l'importanza di prevedere cambiamenti nella società, tenendo conto dell'effetto che lo sviluppo e la distribuzione di robotica e AI potrebbero avere; chiede di analizzare i diversi scenari possibili e le loro conseguenze sulla redditività dei sistemi di sicurezza sociale degli Stati membri; ritiene che occorra avviare un dibattito inclusivo sui nuovi modelli di occupazione e sulla sostenibilità dei nostri sistemi fiscali e sociali sulla base dell'esistenza di redditi sufficienti, compresa la possibile introduzione di un reddito di base generale; sottolinea l'importanza della flessibilità delle competenze e delle competenze sociali, creative e digitali nell'istruzione; È certo che, oltre alle scuole che forniscono conoscenze accademiche, l'apprendimento permanente deve essere raggiunto attraverso un'attività permanente. COMMITTEE ON LEGAL AFFAIRS, Draft Report with Recommendations to the Commission on Civil Law Rules on Robotics, 31.5.2016, 2015/103(INL). 44 All’interno del Parlamento europeo e della Commissione si è discusso nel corso degli anni del tema della flexicurity dalla pubblicazione del Green Paper all’approvazione della nuova strategia 2020, passando per le due Risoluzioni del Parlamento europeo del 6.5.2009 e del 21.10.2010 (European Parliament Resolution of 20 October 2010 on the Role of Minimum Income in Combating Poverty and Promoting an Inclusive Society in Europe) emesse sul tema del Reddito Minimo Garantito, lo schema di protezione sociale che si stava delineando in Europa andava sempre più nella direzione di garantire strumenti di sostegno a reddito universali, indipendentemente dalle condizioni lavorative e dalla storia previdenziale. 45 La Commissione ha ribadito l’importanza, in Europa, della garanzia di un adeguate minimum income europeo. 13
campo dagli Stati membri in questi ultimi anni: in Europa continuano ad esistere diverse legislazioni in materia di lavoro e sicurezza sociale, con una dicotomia tra sistemi di workfare, e sistemi di welfare universali, e la flexicurity, de facto, si è trasformata in precarietà lavorativa. Inoltre non sono stati introdotti schemi di reddito minimo garantito (MI) 46 nei paesi che precedentemente non l’avevano (Italia e Grecia); al contrario in diversi paesi, fra cui il nostro, la flexicurity è diventata sempre più un principio più sbilanciato sulla flexibility che sulla security. Successivamente al respingimento dell’ICE sul reddito di base47, che ad ogni modo aveva riscontrato una grande partecipazione dei cittadini europei, il dibattito intorno a forme di sostegno al reddito slegato dalla vita contributiva, contrattuale e dal sistema di legislazione nazionale, sembra essere nuovamente scomparso dal dibattito politico europeo. Allo stesso modo l’obiettivo di more and better job48 più volte richiamato tanto nella strategia di Lisbona, quanto nella Strategia 2020, nonché nelle più recenti risoluzioni49 sembra ancora lontano, piuttosto si fa strada un’ipotesi di sussidio europeo di disoccupazione (EUBS) 50. 46 Per un’analisi delle diverse definizioni di «reddito minimo garantito» si rimanda a C. TRIPODINA, Cit, Fasc. 1, 2015. 16. Anche E. GRANAGLIA M. BOLZONI, Cit.. 47 Nel 2012 la Commissione europea ha rifiutato la registrazione della Iniziativa dei Cittadini Europei (ICE) in merito al reddito di base promossa da una serie di associazioni a carattere europeo, in quanto ha valutato che la formulazione della proposta non era compatibile con le competenze che il diritto comunitario assegna all’Unione. 48 D. GOTTARDI, Riforme strutturali e prospettiva europea di Flexicurity: andata e ritorno, Bologna, 2015, 240. 49 Da ultimo la Risoluzione del Parlamento europeondell’11 marzo 2015, Semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: aspetti occupazionali e sociali nell’analisi annuale della crescita 2015, punto 1. 50 Per approfondire il tema si consiglia il numero tematico di Economia&Lavoro 1/2017, in particolare E. MONTICELLI, The EUBS and the Protection from Involuntary Unemployment: Towards a New Model of Solidarity in Europe? , in Economia&Lavoro 1/2017, 77-92. 14
Autori come Pena-Casas e Bouget, però, hanno ipotizzato e dimostrato la fattibilità di uno schema di MI a livello europeo ragionando intorno al fatto che, vista l’attuale incapacità delle azioni nazionali nel contrastare in modo efficace l’esclusione sociale e la disoccupazione involontaria come dato strutturale del mercato del lavoro, l’Europa potrebbe intervenire proprio in virtù del principio di sussidiarietà. Per una proposta di questo tipo sarebbe necessaria la creazione di un fondo europeo finanziato per quote, (stessa proposta ipotizzata per l’istituzione dell’EUBS), oppure o alla messa a punto di budget legati all’imposta sulle transazioni finanziarie51; un modello che potrebbe essere interessante approfondire anche per un eventuale misura di UBI. 51 Autori come Pena-Casas e Bouget hanno ipotizzato uno schema di reddito minimo garantito a livello europeo, chiamato Egmi – European Guaranteed Minimum Income, in virtù del principio di sussidiarietà. Per una proposta di questo tipo sarebbe necessaria la creazione di un fondo europeo Emif – European Minimum Income Fund finanziato per quote, similmente all’Unemployment Insurance Foound, oppure o alla messa a punto di budget legati all’imposta sulle transazioni finanziarie. Ovviamente la proposta sommariamente descritta non è l’unica, il tema è quello che sarebbe importante analizzare la fattibilità economica e giuridica anche di proposte come questa. Cfr. R. PENA CASAS, D. BOUGET, Towards a European minimum income? Discussions, issues and prospects, in Social developments in the European Union 2013. 15
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