Quando si pagano le tasse? Scadenze del 2019 dopo la proroga al 30 settembre
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Servizi e soluzioni per aziende e loro consulenti Quando si pagano le tasse? Scadenze del 2019 dopo la proroga al 30 settembre di Roberto Pasquini Pubblicato il 24 giugno 2019 Le regole della proroga dei versamenti al 30/9/2019. E per chi vuole rateizzare? Chi non ha la proroga. La nuova scadenza delle presentazioni telematiche delle dichiarazioni Le scadenze 2019 La sostituzione degli Studi di Settore con i nuovi Indici Sintetici di Affidabilità fiscale ha comportato tempi lunghi per l’Amministrazione Finanziaria, tali da non mettere i contribuenti nella possibilità di adempiere nei tempi alla predisposizione delle dichiarazioni dei redditi e conseguenti versamenti delle imposte e dei contributi previdenziali. www.commercialistatelematico.com |1
Servizi e soluzioni per aziende e loro consulenti Per questo motivo è stata prevista una proroga delle scadenze, inserendo l’art. 12- quinquies nel D.L. 34/2019 (cosiddetto decreto “crescita”) la cui conversione in legge è già stata approvata venerdì scorso dalla Camera e in settimana sarà approvato in via definitiva dal Senato (convertito definitivamente il 27/6/2019, NdR). Le regole della proroga al 30/9/2019 Questa disposizione prevede lo slittamento al 30 settembre 2019 della scadenza dei versamenti per chi è soggetto agli I.S.A. (compresi i soci di società di persone, associazioni professionali, società di capitali e soci “in trasparenza”). La proroga vale anche per l’IRAP, per i contributi previdenziali in dichiarazione e per il saldo IVA 2018. Non è dovuto lo 0,40% per lo slittamento dei versamenti a settembre in una unica rata, salvo che per l’IVA (per quest’ultima lo 0,40% si deve calcolare dal 18/3/2019). Dopo il 30/9 e fino al 30/10 sarà ancora possibile il versamento delle imposte maggiorando però l’importo dello 0,40%. La norma che prevede la proroga non cita espressamente i contribuenti minimi e quelli forfettari (le loro attività sarebbero soggette agli ISA ma una norma specifica li esenta): non ci sarebbe motivo per non comprenderli nella proroga, salvo pure esigenze di cassa. (e infatti la proroga è stata confermata anche per questi soggetti e per chi ha iniziato/cessato le attività nel corso del 2018 -> Proroga versamenti a settembre anche per minimi e forfettari – n.d.R, 29/6/2019) www.commercialistatelematico.com |2
Servizi e soluzioni per aziende e loro consulenti E per chi vuole rateizzare? Per i contribuenti che usufruiscono della proroga e intendono rateizzare il versamento di quanto dovuto si deve considerare che la prima rata decorre dal 30/9/2019, dopodichè: – I titolari di partita IVA (quindi ad esempio le ditte individuali, le società) dovranno versare la seconda rata entro il 16/10/2019 e la terza ed ultima rata entro il 16/11/2019 (slitta al 18/11). – I non titolari di partita IVA (quindi ad esempio i soci delle società) dovranno versare la seconda rata entro il 31/10/2019 e la terza ed ultima rata entro il 30/11/2019 (slitta al 2/12). Le seconde e terze rate dovranno essere gravate dello 0,40%. Leggi anche: Pagare a rate dopo il 30 settembre 2019? Ecco perché si può fare Chi non ha la proroga Non possono avvalersi della proroga “lunga” i contribuenti non soggetti agli I.S.A., quindi ad esempio i dipendenti, i pensionati, chi deve dichiarare redditi da immobili, anche in cedolare secca, redditi occasionali o altri “diversi” o altri tipi di redditi non di impresa o da attività di lavoro autonomo oppure chi esercita una delle attività d’impresa/lavoro autonomo per le quali però non è stato approvato l’ISA. Per questi contribuenti la scadenza resta quella fissata originariamente: www.commercialistatelematico.com |3
Servizi e soluzioni per aziende e loro consulenti – 30/6/2019 (spostata all’1/7/2019 in quanto festiva); – (ma) si potranno avvalere di 30 giorni in più con l’aggiunta però dello 0,40% alle somme dovute; – potranno rateizzare il versamento di quanto dovuto, con le stesse scadenze degli anni precedenti. La proroga non è un obbligo Naturalmente chi volesse versare le imposte o contributi senza aspettare settembre è libero di farlo. La proroga a settembre potrebbe essere “sfruttabile” anche da parte dei contribuenti che per qualsiasi motivo non hanno potuto versare ad esempio gli acconti dell’anno 2018 (alle precedenti scadenze di luglio e novembre 2018). Esempio: un contribuente che a novembre 2018 per qualsiasi motivo non ha avuto la possibilità di versare il secondo acconto delle imposte 2018 potrebbe, attraverso il ravvedimento operoso, versare a giugno, luglio e agosto e mettersi in pari. La presentazione telematica delle dichiarazioni dei redditi al 30/11 La scadenza di questo obbligo viene spostata definitivamente, a regime, e quindi anche per gli anni successivi fino a future modifiche legislative, al 30 novembre. Per le aziende che non hanno l’esercizio “solare” e per i casi di operazioni straordinarie il termine diventa l’undicesimo mese dopo la chiusura dell’esercizio. www.commercialistatelematico.com |4
Servizi e soluzioni per aziende e loro consulenti Luned’ 24 giugno 2019 Roberto Pasquini -> aggiornamento 1 agosto 2019: la risoluzione n. 72 dell’1/8/2019 conferma tutto, anche lo spostamento della scadenza del 30/9 al 30/10/2019 con maggiorazione dello 0,40%. Confermate le tre possibili rate per i titolari di partita IVA: 30/9 – 16/10 – 18/11. Per i NON TITOLARI di partita IVA le scadenze delle eventuali rate saranno: 30/9 – 31/10 – 2/12 Viene confermato anche che prima del 30/9/2019 si possono effettuare anche più pagamenti “a libera scelta”, l’importante è che entro il 30/9 sia versato quanto dovuto www.commercialistatelematico.com |5
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