Quando si pagano le tasse? Scadenze del 2019 dopo la proroga al 30 settembre

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Quando si pagano le tasse? Scadenze del 2019 dopo la proroga al 30 settembre
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Quando si pagano le tasse? Scadenze del 2019 dopo la
proroga al 30 settembre
di Roberto Pasquini

Pubblicato il 24 giugno 2019

Le regole della proroga dei versamenti al 30/9/2019. E per chi vuole rateizzare? Chi
non ha la proroga. La nuova scadenza delle presentazioni telematiche delle
dichiarazioni

                                                      Le scadenze 2019

La sostituzione degli Studi di Settore con i nuovi Indici Sintetici di Affidabilità
fiscale ha comportato tempi lunghi per l’Amministrazione Finanziaria, tali da non
mettere i contribuenti nella possibilità di adempiere nei tempi alla predisposizione
delle dichiarazioni dei redditi e conseguenti versamenti delle imposte e dei contributi
previdenziali.

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Per questo motivo è stata prevista una proroga delle scadenze, inserendo l’art. 12-
quinquies nel D.L. 34/2019 (cosiddetto decreto “crescita”) la cui conversione in legge
è già stata approvata venerdì scorso dalla Camera e in settimana sarà approvato in
via definitiva dal Senato (convertito definitivamente il 27/6/2019, NdR).

Le regole della proroga al 30/9/2019

Questa disposizione prevede lo slittamento al 30 settembre 2019 della
scadenza dei versamenti per chi è soggetto agli I.S.A. (compresi i soci di società di
persone, associazioni professionali, società di capitali e soci “in trasparenza”). La
proroga vale anche per l’IRAP, per i contributi previdenziali in dichiarazione e per il
saldo IVA 2018.

Non è dovuto lo 0,40% per lo slittamento dei versamenti a settembre in una unica
rata, salvo che per l’IVA (per quest’ultima lo 0,40% si deve calcolare dal 18/3/2019).
Dopo il 30/9 e fino al 30/10 sarà ancora possibile il versamento delle imposte
maggiorando però l’importo dello 0,40%.

La norma che prevede la proroga non cita espressamente i contribuenti minimi e
quelli forfettari (le loro attività sarebbero soggette agli ISA ma una norma specifica
li esenta): non ci sarebbe motivo per non comprenderli nella proroga, salvo pure
esigenze di cassa. (e infatti la proroga è stata confermata anche per questi
soggetti e per chi ha iniziato/cessato le attività nel corso del 2018 ->
Proroga versamenti a settembre anche per minimi e forfettari – n.d.R,
29/6/2019)

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E per chi vuole rateizzare?

Per i contribuenti che usufruiscono della proroga e intendono rateizzare il versamento
di quanto dovuto si deve considerare che la prima rata decorre dal 30/9/2019,
dopodichè:

– I titolari di partita IVA (quindi ad esempio le ditte individuali, le società) dovranno
versare la seconda rata entro il 16/10/2019 e la terza ed ultima rata entro il
16/11/2019 (slitta al 18/11).

– I non titolari di partita IVA (quindi ad esempio i soci delle società) dovranno
versare la seconda rata entro il 31/10/2019 e la terza ed ultima rata entro il
30/11/2019 (slitta al 2/12).
Le seconde e terze rate dovranno essere gravate dello 0,40%.

Leggi anche: Pagare a rate dopo il 30 settembre 2019? Ecco perché si può
fare

Chi non ha la proroga

Non possono avvalersi della proroga “lunga” i contribuenti non soggetti agli I.S.A.,
quindi ad esempio i dipendenti, i pensionati, chi deve dichiarare redditi da immobili,
anche in cedolare secca, redditi occasionali o altri “diversi” o altri tipi di redditi non di
impresa o da attività di lavoro autonomo oppure chi esercita una delle attività
d’impresa/lavoro autonomo per le quali però non è stato approvato l’ISA.

Per questi contribuenti la scadenza resta quella fissata originariamente:

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– 30/6/2019 (spostata all’1/7/2019 in quanto festiva);
– (ma) si potranno avvalere di 30 giorni in più con l’aggiunta però dello 0,40% alle
somme dovute;
– potranno rateizzare il versamento di quanto dovuto, con le stesse scadenze degli
anni precedenti.

La proroga non è un obbligo

Naturalmente chi volesse versare le imposte o contributi senza aspettare settembre è
libero di farlo.

La proroga a settembre potrebbe essere “sfruttabile” anche da parte dei contribuenti
che per qualsiasi motivo non hanno potuto versare ad esempio gli acconti dell’anno
2018 (alle precedenti scadenze di luglio e novembre 2018).

Esempio: un contribuente che a novembre 2018 per qualsiasi motivo non ha avuto la
possibilità di versare il secondo acconto delle imposte 2018 potrebbe, attraverso il
ravvedimento operoso, versare a giugno, luglio e agosto e mettersi in pari.

La presentazione telematica delle dichiarazioni dei
redditi al 30/11

La scadenza di questo obbligo viene spostata definitivamente, a regime, e quindi
anche per gli anni successivi fino a future modifiche legislative, al 30 novembre.
Per le aziende che non hanno l’esercizio “solare” e per i casi di operazioni
straordinarie il termine diventa l’undicesimo mese dopo la chiusura dell’esercizio.

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Luned’ 24 giugno 2019

Roberto Pasquini

-> aggiornamento 1 agosto 2019:

la risoluzione n. 72 dell’1/8/2019 conferma tutto, anche lo spostamento della
scadenza del 30/9 al 30/10/2019 con maggiorazione dello 0,40%.
Confermate le tre possibili rate per i titolari di partita IVA: 30/9 – 16/10 – 18/11.
Per i NON TITOLARI di partita IVA le scadenze delle eventuali rate saranno: 30/9 –
31/10 – 2/12
Viene confermato anche che prima del 30/9/2019 si possono effettuare anche più
pagamenti “a libera scelta”, l’importante è che entro il 30/9 sia versato quanto dovuto

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