REGOLAMENTO BEACH VOLLEYBALL
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
REGOLAMENTO BEACH VOLLEYBALL (Delibera del Consiglio Federale N° 55/03) Art. 1 - Norme generali 1. Nell'ambito delle proprie attività la FIPAV promuove, organizza e disciplina l'attività della pallavolo in spiaggia, che viene denominata beach volleyball. 2. All'attività di beach volleyball si applicano le norme contenute nei vigenti regolamenti federali per tutto ciò che non è contemplato nel presente regolamento e nelle delibere adottate in materia dal Consiglio Federale. Art. 2 - Settore Beach Volleyball 1. Il Settore Beach Volleyball della FIPAV comprende gli organismi e gli uffici ai quali è demandata la gestione organizzativa, amministrativa e tecnica dell'attività di beach volleyball. Art. 3 - Organismi del settore 1. Gli organismi del settore beach volleyball sono: a) il Consiglio Nazionale Beach Volleyball; b) il Comitato Nazionale Beach Volleyball; c) i Coordinatori Regionali; d) i Coordinatori Provinciali. Art. 4 - Consiglio Nazionale Beach Volleyball 1. Il Consiglio Nazionale Beach Volleyball è l'organismo federale necessario previsto dai Regolamenti della FIVB quale referente per l'organizzazione delle manifestazioni internazionali di beach volleyball assegnate alla FIPAV 2. La composizione e le competenze del Consiglio Nazionale Beach Volleyball sono indicate dai vigenti Regolamenti della FIVB. 3. Il Consiglio Nazionale Beach Volleyball viene nominato dal Consiglio Federale quando è assegnata alla FIPAV l'organizzazione di manifestazioni internazionali di beach volleyball. Art. 5 - Comitato Nazionale Beach Volleyball 1. Il Comitato Nazionale Beach Volleyball è nominato dal Consiglio Federale ed è composto da: a) il coordinatore nazionale; b) quattro componenti. 2. I componenti sono individuati tra persone di comprovata esperienza nell'attività di beach volleyball, con capacità e competenza nella gestione delle manifestazioni, nel settore tecnico, nel settore arbitrale e nella comunicazione. 3. Il Comitato Nazionale Beach Volleyball predispone i programmi di attività da sottoporre alla deliberazione del Consiglio Federale stesso e collabora con gli uffici federali per la realizzazione di tali programmi. Art. 6 - Coordinatori regionali e provinciali 1. I Coordinatori regionali e provinciali per l'attività di beach volleyball sono nominati rispettivamente dai Consigli Regionali e Provinciali e svolgono rispetto ad essi e al territorio di competenza le medesime funzioni attribuite al Comitato Nazionale.
Regolamento Beach Volleyball Art. 7 - Campionati ufficiali 1. La FIPAV indice annualmente i seguenti campionati: a) Campionato Italiano Assoluto, valido per l'assegnazione del titolo di Campione d'Italia di categoria 2 x 2, maschile e femminile; b) Campionato Italiano di 2° livello, valido per il conseguimento di punteggi nella Classifica Nazionale dei Giocatori di beach volleyball; c) Campionato Italiano Under 21, riservato ad atlete e ad atleti di età inferiore agli anni ventuno. 2. E' facoltà della FIPAV indire altri campionati o sospendere l'attuazione di quelli previsti, nonché organizzare tornei o gare anche riservate alla partecipazione mista di atleti di sesso maschile e femminile. Art. 8 - Competenza organizzativa e giustizia sportiva. 1. L'organizzazione dei campionati di cui all'articolo 7 compete al Settore Beach Volleyball della FIPAV, ma può essere delegata ad altri soggetti mediante la stipula di apposita convenzione a seguito di deliberazione del Consiglio Federale 2. L'attività di beach volleyball può inoltre essere organizzata secondo le norme di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 del vigente Regolamento Gare. 3. In relazione alle gare di beach volleyball è di competenza della FIPAV l'amministrazione della giustizia sportiva. Art. 9 - Autorizzazione 1. Tutte le gare di beach volleyball non organizzate dalla FIVB, dalla CEV e diverse da quelle di cui all'art. 7 del presente regolamento devono essere preventivamente autorizzate dalla FIPAV. 2. La competenza a rilasciare l'autorizzazione appartiene: a) al Settore Beach Volley FIPAV per i tornei o le manifestazioni a carattere nazionale o internazionale tra rappresentative nazionali o tra squadre di atleti italiani e stranieri, da svolgersi in Italia e sempre che l'organizzazione non sia assunta direttamente dalla federazione; b) al Comitato periferico FIPAV territorialmente interessato per tutti gli altri tornei o manifestazioni, sempre che l'organizzazione non sia assunta direttamente dal Comitato stesso. 3. La domanda di autorizzazione deve essere presentata con le modalità di cui agli articoli 3 e 4 del Regolamento Gare e deve essere accompagnata, a pena di irricevibilità, dal versamento della tassa stabilita annualmente dal Consiglio Federale. Art. 10 - Partecipazione delle società e associazioni sportive 1. Possono partecipare all'attività di beach volleyball le società e associazioni sportive già associate alla FIPAV nonché quelle che si associano esclusivamente a tale scopo. 2. La partecipazione all'attività di beach volleyball non comporta l'attribuzione dei voti previsti nell'articolo 29 dello Statuto Federale. Art. 11 - Affiliazione - Beach Volley Clubs 1. Le società ed associazioni sportive già associate alla FIPAV nonché quelle che si associano per la prima volta, qualora intendano praticare anche la disciplina del beach volleyball, devono costituire al loro interno una Sezione Beach Volleyball, attraverso la quale consentono agli atleti tesserati di partecipare alle gare di beach volleyball, curano la formazione e la preparazione degli atleti stessi, organizzano gare e tornei di beach volleyball. 2. Per le società ed associazioni sportive di cui al precedente comma 1 rimangono invariate la quota associativa annuale nonché le quote di prima affiliazione e di riaffiliazione di cui al vigente Regolamento Affiliazioni e Tesseramento FIPAV. 3. L'intenzione di praticare anche la disciplina del beach volleyball deve essere dichiarata al momento dell'affiliazione o della riaffiliazione ovvero deve essere comunicata alla FIPAV al momento della Variazioni al 26/03/03 2
Regolamento Beach Volleyball costituzione della Sezione Beach Volleyball. 4. E' consentita la costituzione di società e associazioni sportive che intendano praticare esclusivamente la disciplina del beach volleyball. Tali società e associazioni sportive devono associarsi alla FIPAV secondo le modalità previste nel Regolamento Affiliazioni e Tesseramento e sono soggette al pagamento della quota associativa e della quota di affiliazione annuali negli importi determinati dal Consiglio Federale. 5. Le sezioni beach volleyball della società e associazioni sportive che praticano anche la disciplina del beach volleyball nonché le società e associazioni sportive che praticano esclusivamente tale disciplina devono far precedere la propria denominazione sociale dalle parole "Beach Volley Club" (abbreviate in "B.V.C."). Art. 12 - Partecipazione degli atleti alle gare 1. Possono partecipare alle gare di beach volleyball organizzate o autorizzate dalla FIPAV esclusivamente gli atleti che ottengano il rilascio della Licenza Personale Beach Volleyball secondo le norme di cui ai successivi articoli 13, 14 e 15. Art. 13 - Licenza personale beach volleyball 1. Le licenze personali beach volleyball si distinguono in : a) licenza di 2° grado, che abilita l'atleta a partecipare sia all'attività agonistica che all'attività non agonistica; b) licenza di 1° grado, che abilita l'atleta a partecipare esclusivamente all'attività non agonistica. 2. Sono comprese nell'attività agonistica, oltre alle gare dei Giochi Olimpici, del World Tour e dei campionati organizzati dalla FIVB e dalla CEV, le gare del Campionato Italiano Assoluto, del Campionato Italiano di 2° livello, del Campionato Italiano Under 21 nonché dei tornei e delle manifestazioni a carattere nazionale e internazionale. Sono comprese nell'attività non agonistica tutte le altre gare di beach volleyball organizzate o autorizzate dalla FIPAV. Art. 14 - Rilascio e validità della licenza personale 1. La licenza personale beach volleyball viene rilasciata su domanda dell'interessato: a) dalla FIPAV se è licenza di 2° grado; b) dal Comitato Provinciale che ha ricevuto la domanda se è licenza di 1° grado. 2. La licenza personale ha validità per l'anno durante il quale è stata rilasciata e scade inderogabilmente alla data del 31 dicembre. 3. La licenza personale beach volleyball deve essere presentata prima dell'inizio di ogni gara all'organizzatore della manifestazione. Art. 15 - Domanda di rilascio della licenza 1. Possono chiedere il rilascio della licenza personale sia gli atleti già tesserati alla FIPAV con società e associazioni sportive affiliate, sia gli atleti non tesserati. 2. La domanda di rilascio della licenza deve essere presentata agli organi indicati nell'articolo 14 comma 1 e deve essere accompagnata a pena di irricevibilità dal versamento della tassa determinata annualmente dal Consiglio Federale. 3. Se l'atleta è minorenne, la domanda di rilascio della licenza deve essere sottoscritta anche da coloro che esercitano la potestà genitoriale. 4. Nella domanda gli atleti già tesserati devono inserire gli estremi del loro tesseramento nonché la dichiarazione che il sodalizio di appartenenza ha concesso l'autorizzazione espressa e non vincolata alla partecipazione dell'atleta alle gare di beach volleyball. 5. Gli atleti non tesserati devono allegare alla domanda il certificato di idoneità fisica alla pratica dello Variazioni al 26/03/03 3
Regolamento Beach Volleyball sport agonistico se chiedono il rilascio della licenza di 2° grado, ovvero il certificato di sana e robusta costituzione fisica se chiedono il rilascio della licenza di 1° grado. Art. 16 - Centri di tesseramento 1. Ai fini del rilascio delle licenze personali beach volleyball agli atleti non tesserati alla FIPAV, sono costituiti appositi Centri di Tesseramento, rispettivamente presso la FIPAV per le licenze di 2° grado e presso ogni Comitato Provinciale per le licenze di 1° grado. 2. Il Centro di Tesseramento costituito presso la FIPAV per il rilascio delle licenze di 2° grado viene denominato "Beach Volley Club Italia", quelli costituiti presso i Comitati Provinciali per il rilascio delle licenze di 1° grado assumono la denominazione "Beach Volley Club" seguita dal nome del capoluogo di provincia. Ad ogni centro di tesseramento l'Ufficio Tesseramento FIPAV assegna un numero di codice societario per la gestione degli atleti tesserati. 3. Ai centri di tesseramento competono i diritti e i doveri stabiliti dallo Statuto e dai Regolamenti Federali per i sodalizi affiliati in tema di tesseramento degli atleti. La responsabilità del Beach Volley Club Italia nonché quella dei Beach Volley Clubs provinciali è assunta dal Presidente Federale, con possibilità di delega a persona da lui individuate. 4. Agli atleti che ottengono il rilascio della licenza personale presso il Beach Volley Club Italia o presso uno dei Beach Volley Clubs provinciali competono i diritti e i doveri stabiliti dal Regolamento Affiliazioni e Tesseramento per gli atleti tesserati. Art. 17 - Vincolo 1. Nei confronti degli atleti di cui all'articolo 16 comma 4, come pure nei confronti degli atleti tesserati esclusivamente presso le Sezioni Beach Volley di società e associazioni sportive affiliate e degli atleti tesserati dai Beach Volley Clubs, la durata del vincolo è limitata all'anno nel corso del quale è stata rilasciata la licenza personale. Art. 18 - Atleti di interesse nazionale 1. Alla domanda di cui al precedente articolo 15, gli atleti di interesse nazionale, comunque interessati all'attività delle squadre nazionali, devono anche allegare, a pena di irricevibilità, una autorizzazione alla partecipazione alle gare di beach volleyball rilasciata dal Presidente Federale. Art. 19 - Regole di gioco 1. Alle gare di beach volleyball si applica il Regolamento Ufficiale Beach Volleyball della FIVB. Art. 20 - Sanzioni disciplinari 1. Le sanzioni disciplinari inflitte ai sensi del vigente Regolamento Giurisdizionale per infrazioni commesse durante l'attività di pallavolo indoor agli atleti che non praticano esclusivamente l'attività di beach volleyball non hanno effetto relativamente a tale attività, ad eccezione delle sanzioni della sospensione a tempo determinato e della radiazione. 2. Per le infrazioni disciplinari commesse dagli atleti durante lo svolgimento di gare di beach volleyball o comunque condizionate al loro svolgimento e ad esse intimamente connesse può essere inflitta dagli organi giurisdizionali della FIPAV la sanzione della sospensione a tempo determinato. 3. La sospensione a tempo determinato consiste nella inibizione a compiere qualunque attività federale ufficiale per un determinato periodo di tempo. 4. La sospensione comincia a decorrere dal giorno successivo a quello della affissione della decisione all'albo dell'organo giurisdizionale, ad eccezione della sospensione inflitta dal Giudice Unico in campo, che comincia a decorrere immediatamente dopo la comunicazione della decisione all'atleta. Variazioni al 26/03/03 4
Regolamento Beach Volleyball 5. Se l'atleta sospeso esplica ugualmente attività ufficiale, incorrerà nella sospensione per un periodo doppio a quello inflittogli e, in caso di recidiva, potrà incorrere nella sanzione della radiazione. Art. 21 - Entrata in vigore 1. Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio Federale nella riunione del 28 marzo 2003, entra in vigore immediatamente ed abroga tutte le norme con esso incompatibili. Variazioni al 26/03/03 5
Puoi anche leggere