REGOLAMENTO BEACH VOLLEYBALL

Pagina creata da Stefania Vinci
 
CONTINUA A LEGGERE
REGOLAMENTO BEACH
                    VOLLEYBALL
                               (Delibera del Consiglio Federale N° 55/03)

Art. 1 - Norme generali
1. Nell'ambito delle proprie attività la FIPAV promuove, organizza e disciplina l'attività della pallavolo in
spiaggia, che viene denominata beach volleyball.
2. All'attività di beach volleyball si applicano le norme contenute nei vigenti regolamenti federali per
tutto ciò che non è contemplato nel presente regolamento e nelle delibere adottate in materia dal
Consiglio Federale.

Art. 2 - Settore Beach Volleyball
1. Il Settore Beach Volleyball della FIPAV comprende gli organismi e gli uffici ai quali è demandata la
gestione organizzativa, amministrativa e tecnica dell'attività di beach volleyball.

Art. 3 - Organismi del settore
1. Gli organismi del settore beach volleyball sono:
a) il Consiglio Nazionale Beach Volleyball;
b) il Comitato Nazionale Beach Volleyball;
c) i Coordinatori Regionali;
d) i Coordinatori Provinciali.

Art. 4 - Consiglio Nazionale Beach Volleyball
1. Il Consiglio Nazionale Beach Volleyball è l'organismo federale necessario previsto dai Regolamenti
della FIVB quale referente per l'organizzazione delle manifestazioni internazionali di beach volleyball
assegnate alla FIPAV
2. La composizione e le competenze del Consiglio Nazionale Beach Volleyball sono indicate dai
vigenti Regolamenti della FIVB.
3. Il Consiglio Nazionale Beach Volleyball viene nominato dal Consiglio Federale quando è assegnata
alla FIPAV l'organizzazione di manifestazioni internazionali di beach volleyball.

Art. 5 - Comitato Nazionale Beach Volleyball
1. Il Comitato Nazionale Beach Volleyball è nominato dal Consiglio Federale ed è composto da:
a) il coordinatore nazionale;
b) quattro componenti.
2. I componenti sono individuati tra persone di comprovata esperienza nell'attività di beach volleyball,
con capacità e competenza nella gestione delle manifestazioni, nel settore tecnico, nel settore
arbitrale e nella comunicazione.
3. Il Comitato Nazionale Beach Volleyball predispone i programmi di attività da sottoporre alla
deliberazione del Consiglio Federale stesso e collabora con gli uffici federali per la realizzazione di tali
programmi.

Art. 6 - Coordinatori regionali e provinciali
1. I Coordinatori regionali e provinciali per l'attività di beach volleyball sono nominati rispettivamente
dai Consigli Regionali e Provinciali e svolgono rispetto ad essi e al territorio di competenza le
medesime funzioni attribuite al Comitato Nazionale.
Regolamento Beach Volleyball

Art. 7 - Campionati ufficiali
1. La FIPAV indice annualmente i seguenti campionati:
a) Campionato Italiano Assoluto, valido per l'assegnazione del titolo di Campione d'Italia di categoria 2
x 2, maschile e femminile;
b) Campionato Italiano di 2° livello, valido per il conseguimento di punteggi nella Classifica Nazionale
dei Giocatori di beach volleyball;
c) Campionato Italiano Under 21, riservato ad atlete e ad atleti di età inferiore agli anni ventuno.
2. E' facoltà della FIPAV indire altri campionati o sospendere l'attuazione di quelli previsti, nonché
organizzare tornei o gare anche riservate alla partecipazione mista di atleti di sesso maschile e
femminile.

Art. 8 - Competenza organizzativa e giustizia sportiva.
1. L'organizzazione dei campionati di cui all'articolo 7 compete al Settore Beach Volleyball della
FIPAV, ma può essere delegata ad altri soggetti mediante la stipula di apposita convenzione a seguito
di deliberazione del Consiglio Federale
2. L'attività di beach volleyball può inoltre essere organizzata secondo le norme di cui agli articoli 3, 4,
5, 6 e 7 del vigente Regolamento Gare.
3. In relazione alle gare di beach volleyball è di competenza della FIPAV          l'amministrazione della
giustizia sportiva.

Art. 9 - Autorizzazione
1. Tutte le gare di beach volleyball non organizzate dalla FIVB, dalla CEV e diverse da quelle di cui
all'art. 7 del presente regolamento devono essere preventivamente autorizzate dalla FIPAV.
2. La competenza a rilasciare l'autorizzazione appartiene:
a) al Settore Beach Volley FIPAV per i tornei o le manifestazioni a carattere nazionale o internazionale
tra rappresentative nazionali o tra squadre di atleti italiani e stranieri, da svolgersi in Italia e sempre
che l'organizzazione non sia assunta direttamente dalla federazione;
b) al Comitato periferico FIPAV territorialmente interessato per tutti gli altri tornei o manifestazioni,
sempre che l'organizzazione non sia assunta direttamente dal Comitato stesso.
3. La domanda di autorizzazione deve essere presentata con le modalità di cui agli articoli 3 e 4 del
Regolamento Gare e deve essere accompagnata, a pena di irricevibilità, dal versamento della tassa
stabilita annualmente dal Consiglio Federale.

Art. 10 - Partecipazione delle società e associazioni sportive
1. Possono partecipare all'attività di beach volleyball le società e associazioni sportive già associate
alla FIPAV nonché quelle che si associano esclusivamente a tale scopo.
2. La partecipazione all'attività di beach volleyball non comporta l'attribuzione dei voti previsti
nell'articolo 29 dello Statuto Federale.

Art. 11 - Affiliazione - Beach Volley Clubs
1. Le società ed associazioni sportive già associate alla FIPAV nonché quelle che si associano per la
prima volta, qualora intendano praticare anche la disciplina del beach volleyball, devono costituire al
loro interno una Sezione Beach Volleyball, attraverso la quale consentono agli atleti tesserati di
partecipare alle gare di beach volleyball, curano la formazione e la preparazione degli atleti stessi,
organizzano gare e tornei di beach volleyball.
2. Per le società ed associazioni sportive di cui al precedente comma 1 rimangono invariate la quota
associativa annuale nonché le quote di prima affiliazione e di riaffiliazione di cui al vigente
Regolamento Affiliazioni e Tesseramento FIPAV.
3. L'intenzione di praticare anche la disciplina del beach volleyball deve essere dichiarata al momento
dell'affiliazione o della riaffiliazione ovvero deve essere comunicata alla FIPAV al momento della

Variazioni al 26/03/03                                                                                    2
Regolamento Beach Volleyball

costituzione della Sezione Beach Volleyball.
4. E' consentita la costituzione di società e associazioni sportive che intendano praticare
esclusivamente la disciplina del beach volleyball. Tali società e associazioni sportive devono
associarsi alla FIPAV secondo le modalità previste nel Regolamento Affiliazioni e Tesseramento e
sono soggette al pagamento della quota associativa e della quota di affiliazione annuali negli importi
determinati dal Consiglio Federale.
5. Le sezioni beach volleyball della società e associazioni sportive che praticano anche la disciplina
del beach volleyball nonché le società e associazioni sportive che praticano esclusivamente tale
disciplina devono far precedere la propria denominazione sociale dalle parole "Beach Volley Club"
(abbreviate in "B.V.C.").

Art. 12 - Partecipazione degli atleti alle gare
1. Possono partecipare alle gare di beach volleyball organizzate o autorizzate dalla FIPAV
esclusivamente gli atleti che ottengano il rilascio della Licenza Personale Beach Volleyball secondo le
norme di cui ai successivi articoli 13, 14 e 15.

Art. 13 - Licenza personale beach volleyball
1. Le licenze personali beach volleyball si distinguono in :
a) licenza di 2° grado, che abilita l'atleta a partecipare sia all'attività agonistica che all'attività non
agonistica;
b) licenza di 1° grado, che abilita l'atleta a partecipare esclusivamente all'attività non agonistica.
2. Sono comprese nell'attività agonistica, oltre alle gare dei Giochi Olimpici, del World Tour e dei
campionati organizzati dalla FIVB e dalla CEV, le gare del Campionato Italiano Assoluto, del
Campionato Italiano di 2° livello, del Campionato Italiano Under 21 nonché dei tornei e delle
manifestazioni a carattere nazionale e internazionale.
Sono comprese nell'attività non agonistica tutte le altre gare di beach volleyball organizzate o
autorizzate dalla FIPAV.

Art. 14 - Rilascio e validità della licenza personale
1. La licenza personale beach volleyball viene rilasciata su domanda dell'interessato:
a) dalla FIPAV se è licenza di 2° grado;
b) dal Comitato Provinciale che ha ricevuto la domanda se è licenza di 1° grado.
2. La licenza personale ha validità per l'anno durante il quale è stata rilasciata e scade
inderogabilmente alla data del 31 dicembre.
3. La licenza personale beach volleyball deve essere presentata prima dell'inizio di ogni gara
all'organizzatore della manifestazione.

Art. 15 - Domanda di rilascio della licenza
1. Possono chiedere il rilascio della licenza personale sia gli atleti già tesserati alla FIPAV con società
e associazioni sportive affiliate, sia gli atleti non tesserati.
2. La domanda di rilascio della licenza deve essere presentata agli organi indicati nell'articolo 14
comma 1 e deve essere accompagnata a pena di irricevibilità dal versamento della tassa determinata
annualmente dal Consiglio Federale.
3. Se l'atleta è minorenne, la domanda di rilascio della licenza deve essere sottoscritta anche da
coloro che esercitano la potestà genitoriale.
4. Nella domanda gli atleti già tesserati devono inserire gli estremi del loro tesseramento nonché la
dichiarazione che il sodalizio di appartenenza ha concesso l'autorizzazione espressa e non vincolata
alla partecipazione dell'atleta alle gare di beach volleyball.
5. Gli atleti non tesserati devono allegare alla domanda il certificato di idoneità fisica alla pratica dello

Variazioni al 26/03/03                                                                                        3
Regolamento Beach Volleyball

sport agonistico se chiedono il rilascio della licenza di 2° grado, ovvero il certificato di sana e robusta
costituzione fisica se chiedono il rilascio della licenza di 1° grado.

Art. 16 - Centri di tesseramento
1. Ai fini del rilascio delle licenze personali beach volleyball agli atleti non tesserati alla FIPAV, sono
costituiti appositi Centri di Tesseramento, rispettivamente presso la FIPAV per le licenze di 2° grado e
presso ogni Comitato Provinciale per le licenze di 1° grado.
2. Il Centro di Tesseramento costituito presso la FIPAV per il rilascio delle licenze di 2° grado viene
denominato "Beach Volley Club Italia", quelli costituiti presso i Comitati Provinciali per il rilascio delle
licenze di 1° grado assumono la denominazione "Beach Volley Club" seguita dal nome del capoluogo
di provincia.
Ad ogni centro di tesseramento l'Ufficio Tesseramento FIPAV assegna un numero di codice societario
per la gestione degli atleti tesserati.
3. Ai centri di tesseramento competono i diritti e i doveri stabiliti dallo Statuto e dai Regolamenti
Federali per i sodalizi affiliati in tema di tesseramento degli atleti. La responsabilità del Beach Volley
Club Italia nonché quella dei Beach Volley Clubs provinciali è assunta dal Presidente Federale, con
possibilità di delega a persona da lui individuate.
4. Agli atleti che ottengono il rilascio della licenza personale presso il Beach Volley Club Italia o presso
uno dei Beach Volley Clubs provinciali competono i diritti e i doveri stabiliti dal Regolamento Affiliazioni
e Tesseramento per gli atleti tesserati.

Art. 17 - Vincolo
1. Nei confronti degli atleti di cui all'articolo 16 comma 4, come pure nei confronti degli atleti tesserati
esclusivamente presso le Sezioni Beach Volley di società e associazioni sportive affiliate e degli atleti
tesserati dai Beach Volley Clubs, la durata del vincolo è limitata all'anno nel corso del quale è stata
rilasciata la licenza personale.

Art. 18 - Atleti di interesse nazionale
1. Alla domanda di cui al precedente articolo 15, gli atleti di interesse nazionale, comunque interessati
all'attività delle squadre nazionali, devono anche allegare, a pena di irricevibilità, una autorizzazione
alla partecipazione alle gare di beach volleyball rilasciata dal Presidente Federale.

Art. 19 - Regole di gioco
1. Alle gare di beach volleyball si applica il Regolamento Ufficiale Beach Volleyball della FIVB.

Art. 20 - Sanzioni disciplinari
1. Le sanzioni disciplinari inflitte ai sensi del vigente Regolamento Giurisdizionale per infrazioni
commesse durante l'attività di pallavolo indoor agli atleti che non praticano esclusivamente l'attività di
beach volleyball non hanno effetto relativamente a tale attività, ad eccezione delle sanzioni della
sospensione a tempo determinato e della radiazione.
2. Per le infrazioni disciplinari commesse dagli atleti durante lo svolgimento di gare di beach volleyball
o comunque condizionate al loro svolgimento e ad esse intimamente connesse può essere inflitta
dagli organi giurisdizionali della FIPAV la sanzione della sospensione a tempo determinato.
3. La sospensione a tempo determinato consiste nella inibizione a compiere qualunque attività
federale ufficiale per un determinato periodo di tempo.
4. La sospensione comincia a decorrere dal giorno successivo a quello della affissione della decisione
all'albo dell'organo giurisdizionale, ad eccezione della sospensione inflitta dal Giudice Unico in campo,
che comincia a decorrere immediatamente dopo la comunicazione della decisione all'atleta.

Variazioni al 26/03/03                                                                                    4
Regolamento Beach Volleyball

5. Se l'atleta sospeso esplica ugualmente attività ufficiale, incorrerà nella sospensione per un periodo
doppio a quello inflittogli e, in caso di recidiva, potrà incorrere nella sanzione della radiazione.

Art. 21 - Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio Federale nella riunione del 28 marzo 2003, entra
in vigore immediatamente ed abroga tutte le norme con esso incompatibili.

Variazioni al 26/03/03                                                                                5
Puoi anche leggere