PROBLEMATICHE GIURIDICHE DEI MINIBOND E DEI FONDI IN MINIBOND - Avv. Alessandra Fiorelli - Federprofessional
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PROBLEMATICHE GIURIDICHE DEI MINIBOND E DEI FONDI IN MINIBOND Avv. Alessandra Fiorelli 17 marzo 2016 Avv. Alessandra Fiorelli a.fiorelli@nfavvocati.com
Domande.. Cosa si intende per minibond? Sono obbligazioni corporate o strumenti di debito a medio-lungo termine; consentono alle società non quotate di emettere obbligazioni beneficiando dello stesso regime legale nonché dello stesso regime fiscale previsto per le società quotate. Quali società «non quotate» possono emettere minibond? Tutte le PMI ad eccezione delle micro imprese (imprese il cui organico sia inferiore a 10 persone e il cui fatturato o il totale di bilancio annuale non superi € 2 milioni). Tutte le PMI con risultato netto positivo nell’ultimo esercizio Focus: sulla sostenibilità finanziaria dell’indebitamento e relativa solidità patrimoniale delle PMI (emittenti) Avv. Alessandra Fiorelli a.fiorelli@nfavvocati.com
Le PMI escluse Sono escluse le società in cui l'emissione rappresenta la sostituzione, il rifinanziamento e/o il rimborso dei debiti finanziari esistenti I mini bond non possono essere considerati strumenti di ristrutturazione del debito esistente Avv. Alessandra Fiorelli a.fiorelli@nfavvocati.com
Finalità I mini-bond offrono degli importanti vantaggi quali: la diversificazione delle fonti di finanziamento di medio-lungo termine per le Pmi italiane spesso troppo sbilanciate sul più costoso credito bancario il reperimento di strumenti di finanziamento attraverso un canale alternativo a quello bancario mediante accesso diretto agli investitori istituzionali l’accesso diretto al mercato dei capitali, a tutte le Pmi anche, grazie all’introduzione di importanti incentivi fiscali al fine di consentire il consolidamento patrimoniale incentivo per alcune categorie di investitori istituzionali a svolgere il loro ruolo sociale di supporto al territorio Avv. Alessandra Fiorelli a.fiorelli@nfavvocati.com
Finalità l’indirizzamento del risparmio nazionale di lungo periodo verso l’impiego produttivo nell’economia reale l’attrarre qualificati investitori nazionali e internazionali verso il Corporate Italia l’agevolazione dello sviluppo di operatori finanziari professionali e indipendenti specializzati nel private debt la modernizzazione del rapporto banca-impresa arricchendolo di nuovi servizi di advisory con finalità di intermediazione verso il mercato Avv. Alessandra Fiorelli a.fiorelli@nfavvocati.com
Fonti normative di I livello Con il Decreto Sviluppo del 2012 (Decreto Legge 83 del 22 giugno 2012, convertito in Legge 134/2012) e con il Decreto Sviluppo Bis (Decreto Legge 179 del 18 ottobre 2012, convertito in Legge 221/2012), sono stati rimossi i principali ostacoli di natura civilistica e fiscale che di fatto precludevano alle PMI la possibilità di emettere obbligazioni per raccogliere risorse finanziarie, privandole di qualsiasi reale alternativa alla strada tradizionale dell’indebitamento bancario. Si deroga così all’art. 2412 del C.C. (è stato eliminato il limite alle emissioni (doppio del capitale sociale più riserve disponibili), permettendo alle SPA di emettere obbligazioni senza limiti di ammontare a condizione che gli strumenti siano destinati ad essere quotati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione. Avv. Alessandra Fiorelli a.fiorelli@nfavvocati.com
Una SRL può emettere titoli di debito se espressamente previsto dalla statuto che attribuisce ai soci o agli amministratori la competenza della decisione e che definisce i limiti di ammontare. Il collocamento di obbligazioni emesse da SRL è riservato solo presso investitori professionali. Le novità legislative del Decreto Sviluppo aprono alla possibilità anche a piccole e medie imprese di finanziarsi tramite obbligazioni a medio - lungo termine. Avv. Alessandra Fiorelli a.fiorelli@nfavvocati.com
Con il Decreto Destinazione Italia del 2013 (Decreto Legge 145 del 23 dicembre 2013, convertito in Legge 9/2014) sono state poi introdotte ulteriori misure (normative e fiscali) per favorire l’utilizzo dei «minibond» da parte delle Pmi e la loro diffusione fra gli investitori professionali: agevolazione dell’investimento in minibond per assicurazioni e fondi previdenziali estensione del regime fiscale agevolato dell’imposta sostitutiva (precedentemente accordato solo ai finanziamenti bancari) alle garanzie strutturate all’emissione di mini bond non applicabilità della ritenuta del 20% sugli interessi e gli altri proventi corrisposti ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari le cui quote siano detenute esclusivamente da investitori qualificati il cui patrimonio sia investito prevalentemente in mini bond e cambiali finanziarie Avv. Alessandra Fiorelli a.fiorelli@nfavvocati.com
obbligazioni e titoli similari, relative cartolarizzazioni e quote di fondi che investono principalmente in tali titoli diventano ammissibili come attivi a copertura delle riserve tecniche delle assicurazioni e diventano compatibili con i limiti di investimento dei fondi pensione. Gli strumenti sono ammissibili e compatibili anche se non quotati Estensione del privilegio speciale sui beni mobili destinati all’esercizio dell’impresa anche a garanzia di obbligazioni e titoli similari emessi Avv. Alessandra Fiorelli a.fiorelli@nfavvocati.com
Il Decreto Crescita e Competitività (Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116) ha introdotto misure volte a rendere maggiormente appetibile il mercato dei mini-bond agli occhi degli investitori: disapplicazione della ritenuta del 26% agli interessi e ai proventi derivanti da obbligazioni e titoli similari e cambiali finanziarie non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, detenuti da investitori qualificati Si tratta di una novità rilevante in quanto permette che venga disapplicata la ritenuta del 26% non solo quando i titoli siano negoziati in un mercato regolamentato (cfr., Decreti Sviluppo) purché detenuti da uno o più investitori qualificati. Disapplicazione della ritenuta del 26% agli interessi e ai proventi da obbligazioni e titoli similari e cambiali finanziarie corrisposti a organismi di investimento collettivo del risparmio e società per la cartolarizzazione dei crediti. Avv. Alessandra Fiorelli a.fiorelli@nfavvocati.com
Le garanzie dei mini-bond Introduzione del Fondo di Garanzia per le PMI nel contesto dell’emissione di mini-bond, come garante diretto a favore di banche (o pool di banche) e altri intermediari finanziari sottoscrittori degli strumenti, o come garante indiretto (contro-garante), cioè riassicurando le garanzie concesse all'emittente, nell'ambito dell’operazione di emissione, da un confidi e come garante diretto di società di gestione del risparmio che, in nome e per conto dei fondi comuni d’investimento da esse gestiti, sottoscrivono obbligazioni o titoli similari emessi dalle PMI Nota: uno dei punti maggiormente esaminati dagli investitori istituzionali nella fase di decisione per l’acquisto dei minibond è quello delle garanzie a fronte del prestito. Non è infatti semplice verificarne la solvibilità e spesso ci si aspettano garanzie fornite da terzi quali fondi di sviluppo europei, enti pubblici o addirittura lo Stato Avv. Alessandra Fiorelli a.fiorelli@nfavvocati.com
Normativa di II livello Il Decreto ministeriale del Ministero dell’Economia e delle Finanze (DM 19 giugno 2015) su recupero del credito di imposta ha dato la possibilità ai fondi pensione di indirizzare i propri investimenti in opere infrastrutturali con investimenti di lungo periodo. Gli investimenti devono avvenire prevalentemente in ambito di elaborazione/realizzazione di progetti relativi a settori infrastrutturali turistici, culturali, ambientali, idrici, stradali, ferroviari, portuali, aeroportuali, sanitari, immobiliari pubblici non residenziali, delle telecomunicazioni, digitali, inclusi. Nota: il legislatore ha ritenuto opportuno ridurre la tassazione sui rendimenti solo per quegli investimenti reputati «apprezzabili» con l’obiettivo di ridurre l’impatto dell’incremento della tassazione sui rendimenti finanziari della previdenza complementare, previsto dalla legge di Stabilità per il 2015 Avv. Alessandra Fiorelli a.fiorelli@nfavvocati.com
La documentazione richiesta 1. Documentazione societaria dell’Emittente: Atto Costitutivo Statuto Certificato di Vigenza (rilasciato dalla competente Camera di Commercio) Certificato fallimentare (rilasciato dalla sezione competente del Tribunale fallimentare) 2. Delibera di emissione dell’emittente: approvata dal CDA, avente ad oggetto l’operazione e il conferimento dei relativi poteri di firma Procura dell’emittente (eventuale): per il conferimento dei poteri di firma, secondo quanto previsto nella delibera di emissione Avv. Alessandra Fiorelli a.fiorelli@nfavvocati.com
3. Bilanci dell’emittente: Ultimi due esercizi contabili (l’ultimo sottoposto a revisione contabile) 4. Informativa societaria dell’emittente: data room con tutte le informazioni necessarie per la due-diligence e la redazione del documento di Ammissione a quotazione (Azionisti, Struttura organizzativa, fattori di rischio, Storia, Contratti etc.) 5. Contratto di Mandato: relativo al conferimento dell’incarico per l’emissione dei Minibond 6. Contratto di sottoscrizione: relativo all’emissione dei Minibond da parte del Fondo 7. Documentazione Monte Titoli: necessaria affinché l’emittente diventi cliente di Monte Titoli Avv. Alessandra Fiorelli a.fiorelli@nfavvocati.com
8. Agency Agreement (eventuale): conferimento dell’incarico relativo ai pagamenti sui Minibond 9. Certificati dell’emittente: closing certificate con il quale il legale rappresentante attesta la solvenza della società 10. Documentazione antiriciclaggio 11. Accordo di collocamento 12. Legal Opinion Avv. Alessandra Fiorelli a.fiorelli@nfavvocati.com
Mini Bond: vincoli per le società emittenti Obblighi legati all’emissione del Mini Bond Adempimenti previsti per il rilascio di un rating pubblico; verifica dello Statuto dell’Emittente e relativa deliberazione di emissione; stesura del regolamento del prestito; contratto di sottoscrizione e conferimento incarico alla Banca agente; adempimenti documentali (certificati di solvenza, vigenza e fallimentare) Obbligo di quotazione del Mini Bond in un mercato regolamentato Adempimenti legati alla richiesta di ammissione alla negoziazione sul segmento ExtraMOT PRO della Borsa Italiana Avv. Alessandra Fiorelli a.fiorelli@nfavvocati.com
Mini Bond: vincoli per le società emittenti Obblighi successivi all’ammissione alla negoziazione Obbligo di revisione e pubblicazione annuale del bilancio per Progetto Minibond tutta la durata del Prestito; Obbligo d comunicazione di ogni informazione sull’Emittente che possa avere impatto sul prezzo del Mini Bond; Pubblicazione di ogni modifica delle caratteristiche dell’emissione e dell’informativa tecnica Costo della fonte di finanziamento Il costo all in del Mini Bond (tasso di interesse + fee di emissione) può risultare superiore rispetto ad altre forme di finanziamento bancario di tipo tradizionale Avv. Alessandra Fiorelli a.fiorelli@nfavvocati.com
Mini Bond: vincoli per le società emittenti Disclosure Dati e Covenants contrattuali Necessità di fornire informazioni economico – finanziarie e business plan futuri alle società di rating e successivamente al mercato (rating pubblico) Presenza di covenants tra cui: a) change of owership, b) interest coverage, c) leverage ratio Avv. Alessandra Fiorelli a.fiorelli@nfavvocati.com
Cosa sono i covenants? L’investitore chiede di norma che nel Regolamento obbligazionario vengano inserite delle clausole vincolanti di governance finanziaria dell’azienda, i c.d. covenants, da rispettarsi pena il ritiro del prestito obbligazionario o la sua rinegoziazione a condizioni meno favorevoli Avv. Alessandra Fiorelli a.fiorelli@nfavvocati.com
Istruzioni per l’uso: quali sono i covenants più utilizzati? Si elencano di seguito i covenants più comunemente richiesti dagli investitori: clausole di salvaguardia (“Negative Pledge”): per tutta la durata del prestito obbligazionario, l’emittente si impegna a non concedere pegni, ipoteche o altre garanzie reali sui propri beni materiali ed immateriali, sui propri crediti, sulle proprie partecipazioni salvo alcune eccezioni di volta in volta negoziate tra le parti; use of proceeds: l'ammontare ricavato dall'emissione obbligazionaria deve essere destinato dall’emittente secondo le finalità prestabilite; change of control: in caso di cambiamento nella proprietà dell’emittente, l'investitore avrà il diritto di richiedere il rimborso anticipato dei mini-bond; limitation on dividend: limiti ai dividendi consentiti; Avv. Alessandra Fiorelli a.fiorelli@nfavvocati.com
reports: necessità di redigere il bilancio consolidato da sottoporre a certificazione una volta all’anno e di redigere una semestrale consolidata (unaudited) entro i primi nove mesi dell’operatività annua; limitation on indebtedness: sono molto gradite clausole di mantenimento dei rapporti Net Debt / Ebitda e Gross Debt /Ebitda sotto soglie prefissate, da tenere monitorate semestralmente. Avv. Alessandra Fiorelli a.fiorelli@nfavvocati.com
Ci vuole un apposito registro per le obbligazioni? L’emittente deve istituire il cosiddetto “libro delle obbligazioni” (in caso di società per azioni) ovvero il “registro dell’emittente” (in caso di società a responsabilità limitata) nel quale siano indicate le seguenti informazioni: •l’ammontare dei bond emessi e di quelli estinti; •il nominativo dei titolari dei bond (in caso di titoli nominativi); • i trasferimenti e i vincoli relativi ai bond. Avv. Alessandra Fiorelli a.fiorelli@nfavvocati.com
I Fondi Pensione Grazie alla c.d. Manovra Economica 2011 (D.L. n. 98 del 2011, convertito in Legge n. 111 del 2011) sono state dettate disposizioni per gli enti previdenziali in materia di investimenti delle risorse finanziarie Il presente atto ha delegato al Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e sentita la COVIP, il compito di adottare un Decreto interministeriale di attuazione della normativa cd «Decreto». Avv. Alessandra Fiorelli a.fiorelli@nfavvocati.com
Il Decreto Ambito soggettivo di Applicazione Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie privatizzati (ex D. Lgs. n. 509 del 1994) Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie (ex D. Lgs. N. 103 del 1996) Avv. Alessandra Fiorelli a.fiorelli@nfavvocati.com
Il Decreto Modalità di gestione delle risorse Gli Enti possono gestire le risorse secondo due diverse forme di investimento: Forma diretta Forma indiretta, mediante la stipula di convenzioni… Avv. Alessandra Fiorelli a.fiorelli@nfavvocati.com
Il Decreto o Gestione di Portafogli: Soggetti ex art. 1, comma 5, lettera d) del TUF o Imprese assicurative (ex art. 2 CAP) o Società di Gestione del Risparmio: Soggetti ex art. 1, comma 1, lettera o) del TUF o Gestori di Organismi di Investimenti Collettivi del Risparmio Avv. Alessandra Fiorelli a.fiorelli@nfavvocati.com
Il Decreto: criteri di gestione indiretta ex art. 4 In caso di gestione convenzionata, gli Enti adottano un processo di selezione che garantisca la trasparenza e la competitività del procedimento secondo criteri di proporzionalità rispetto agli obiettivi perseguiti. Devono essere richieste offerte contrattuali - dai CdA degli Enti - per ogni tipologia di servizio, formulate in maniera tale da consentire il raffronto dell’insieme delle condizioni contrattuali. Gli Enti rimangono titolari dei valori e delle disponibilità conferite in gestione, i quali diventano patrimonio separato ed autonomo, pertanto non distraibili dal fine cui sono destinati. Nota: Detti valori e disponibilità non sono «attaccabili» da esecuzione da parte di creditori e relativi rappresentanti (dei creditori) dei Soggetti Gestori né dalle procedure concorsuali relative al Gestore stesso. Avv. Alessandra Fiorelli a.fiorelli@nfavvocati.com
Il Decreto: criteri di investimento (art. 5) Principio della sana e prudente gestione Gli obiettivi dell’Ente: assicurare la continua disponibilità di attività (tali da coprire le passività) rispettare l’equilibrio finanziario, sicurezza, redditività e liquidità degli investimenti privilegiare strumenti finanziari con basso grado di rischio ottimizzare la combinazione redditività-rischio del portafoglio adeguata diversificazione del portafoglio ottimizzare i risultati contenendo i costi di transazione, gestione e funzionamento in rapporto alla complessità e caratteristiche del portafoglio Avv. Alessandra Fiorelli a.fiorelli@nfavvocati.com
Il Decreto: Elenco informative introdotte (art. 6) Prospetto informativo a valori correnti Denominazione Recante la valutazione degli Fornisce accurata e aggiornata attivi e indicazioni sulle descrizione situazione passività, trasmesso ai Ministeri finanziarie dell’Ente in chiave citati e alla COVIP prospettica Categoria Cambiamenti onere per l’impresa Avv. Alessandra Fiorelli a.fiorelli@nfavvocati.com
Il Decreto: Elenco informative introdotte (art. 7) Documento sulla politica di investimento Denominazione Deve essere trasmesso ai Definisce la strategia Ministeri Vigilanti e a COVIP entro finanziaria e il profilo di rischio 20 giorni dalla relativa al fine di renderli compatibili approvazione con la disciplina previdenziale Categoria Cambiamenti onere per l’impresa Avv. Alessandra Fiorelli a.fiorelli@nfavvocati.com
Il Decreto: Elenco informative introdotte (art. 11) Documento sulla gestione dei conflitti di interesse Denominazione Deve essere trasmesso ai Volto a prevenite o superare Ministeri Vigilanti e alla COVIP situazioni pregiudizievoli le entro 20 giorni dalla relativa scelte a causa di effettivi o approvazione potenziali conflitti di interesse Categoria Cambiamenti onere per l’impresa Avv. Alessandra Fiorelli a.fiorelli@nfavvocati.com
Il Decreto: il Depositario (art. 10) L’art. 10 prevede che le risorse degli Enti debbano essere depositate presso un depositario, il quale: Sia in possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del TUF Quindi classificato come SICAV o SICAF Esegua le istruzioni impartite dall’Ente Purché non contrarie a disposizioni di Legge o Statuto Avv. Alessandra Fiorelli a.fiorelli@nfavvocati.com
Ricapitolando… I Fondi Pensione sono chiamati a svolgere un attento e puntuale esame prima dell’investimento: due diligence legale e finanziaria, analizzare la deal flow e valutarne attentamente il rapporto rischio/rendimento I Fondi pensione dovranno ben focalizzarsi su delle adeguate competenze di valutazione aziendale delle potenziali emittenti e saper operare un’ampia diversificazione degli investimenti Sono altresì rese meno onerose l’accensione di garanzie accessorie, facilitando l’emissione di obbligazioni in forma “secured” Si è favorita la costituzione di fondi specializzati o di società di cartolarizzazione per sostenere l’aggregazione e la selezione professionale di portafogli di mini-bond su cui sollecitare il mercato dei capitali al fine di incrementare strutturalmente Avv. Alessandra Fiorellila quota di investimenti dei soggetti a.fiorelli@nfavvocati.com
Vantaggi per le Pmi Esborso soli interessi: Opportunità di sostenere periodicamente, durante la vita del prestito, l’esborso dei soli interessi sul finanziamento ottenuto, evitando all’impresa ingenti uscite di cassa nel periodo in cui gli investimenti realizzati non hanno ancora generato adeguata liquidità Stabilità del credito: potendo essere emessi solamente con scadenza medio-lunga, consentono un allungamento della durata media delle fonti di finanziamento delle imprese Maggiore affidabilità: il miglioramento degli equilibri patrimoniali e finanziari d’impresa potrebbe successivamente portare a più favorevoli valutazioni del merito creditizio aziendale da parte del sistema bancario Eliminazione degli svantaggi fiscali Avv. Alessandra Fiorelli a.fiorelli@nfavvocati.com
Superamento del piccolo taglio dei mini-bond: si prevede una taglia dimensionale di alcuni milioni di euro, affinché gli stessi siano appetibili per il mercato, soprattutto degli investitori esteri. Tale vincolo potrebbe essere superato dai cosiddetti “mini-bond di filiera”, che potrebbero aggregare i fabbisogni di più imprese nell’ambito di un’unica emissione. Un’altra soluzione in grado di aumentare la dimensione e la liquidità del mercato dei mini-bond può essere rappresentata dalla costituzione di credit funds nella forma di fondi chiusi. Avv. Alessandra Fiorelli a.fiorelli@nfavvocati.com
… e criticità Trasparenza necessaria: il ricorso ai mercati finanziari, attraverso l’emissione di mini-bond, comporta prima di tutto un aumento della trasparenza non solo sui bilanci ma anche sui progetti che si intendono finanziare e sui risultati che si vogliono raggiungere Attività di due diligence e controlli: L’elevata illiquidità che caratterizzerà presumibilmente i mini-bond, infatti, comporta per gli investitori coinvolti l’esigenza di un’approfondita attività di due diligence sulla PMI da finanziare, che presuppone una forte interazione con la stessa, per una valutazione articolata che tenga conto del settore, del posizionamento competitivo, della corporate governance, della strategia, della struttura del capitale, degli equilibri economico-patrimoniali-finanziari storici e prospettici Costi: i costi legati tanto all’analisi di fattibilità dell’operazione, quanto alla gestione dell’emissione. Agli oneri relativi ai diversi soggetti coinvolti (consulenti interni, advisor, società di revisione, arranger, credit fund…). Avv. Alessandra Fiorelli a.fiorelli@nfavvocati.com
Target dell’investitore: è possibile evidenziare come i mini-bond non rappresentino uno strumento adatto a tutte le imprese, a differenza dei prestiti bancari. Questo deriva anche dal target degli investitori potenzialmente interessati allo strumento Avv. Alessandra Fiorelli a.fiorelli@nfavvocati.com
Grazie
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