PROBLEMATICHE GIURIDICHE DEI MINIBOND E DEI FONDI IN MINIBOND - Avv. Alessandra Fiorelli - Federprofessional

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PROBLEMATICHE GIURIDICHE DEI MINIBOND
                                              E
                              DEI FONDI IN MINIBOND

Avv. Alessandra Fiorelli

                                                               17 marzo 2016

                                    Avv. Alessandra Fiorelli
                                   a.fiorelli@nfavvocati.com
Domande..

Cosa si intende per minibond?
         Sono obbligazioni corporate o strumenti di debito a medio-lungo termine;
         consentono alle società non quotate di emettere obbligazioni beneficiando dello
         stesso regime legale nonché dello stesso regime fiscale previsto per le società
         quotate.
Quali società «non quotate» possono emettere minibond?
         Tutte le PMI ad eccezione delle micro imprese
  (imprese il cui organico sia inferiore a 10 persone e il cui fatturato o il totale di bilancio annuale non superi € 2 milioni).

Tutte le PMI con risultato netto positivo nell’ultimo esercizio

               Focus: sulla sostenibilità finanziaria dell’indebitamento
               e relativa solidità patrimoniale delle PMI (emittenti)
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Le PMI escluse

 Sono escluse le società in cui l'emissione rappresenta la sostituzione, il
 rifinanziamento e/o il rimborso dei debiti finanziari esistenti

          I mini bond non possono essere considerati strumenti di
                    ristrutturazione del debito esistente

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Finalità

I mini-bond offrono degli importanti vantaggi quali:

         la diversificazione delle fonti di finanziamento di medio-lungo termine per le Pmi italiane
         spesso troppo sbilanciate sul più costoso credito bancario

         il reperimento di strumenti di finanziamento attraverso un canale alternativo a quello
         bancario mediante accesso diretto agli investitori istituzionali

         l’accesso diretto al mercato dei capitali, a tutte le Pmi anche, grazie all’introduzione di
         importanti incentivi fiscali al fine di consentire il consolidamento patrimoniale

         incentivo per alcune categorie di investitori istituzionali a svolgere il loro ruolo sociale di
         supporto al territorio

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Finalità

       l’indirizzamento del risparmio nazionale di lungo periodo verso l’impiego
       produttivo nell’economia reale

       l’attrarre qualificati investitori nazionali e internazionali verso il Corporate Italia

       l’agevolazione dello sviluppo di operatori finanziari professionali e indipendenti
       specializzati nel private debt

       la modernizzazione del rapporto banca-impresa arricchendolo di nuovi servizi di
       advisory con finalità di intermediazione verso il mercato

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Fonti normative di I livello

  Con il Decreto Sviluppo del 2012 (Decreto Legge 83 del 22 giugno 2012, convertito in Legge 134/2012) e
  con il Decreto Sviluppo Bis (Decreto Legge 179 del 18 ottobre 2012, convertito in Legge 221/2012), sono
  stati rimossi i principali ostacoli di natura civilistica e fiscale che di fatto precludevano alle PMI la possibilità
  di emettere obbligazioni per raccogliere risorse finanziarie, privandole di qualsiasi reale alternativa alla
  strada tradizionale dell’indebitamento bancario.

  Si deroga così all’art. 2412 del C.C. (è stato eliminato il limite alle emissioni (doppio del capitale sociale più
  riserve disponibili), permettendo alle SPA di emettere obbligazioni senza limiti di ammontare a condizione
  che gli strumenti siano destinati ad essere quotati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di
  negoziazione.

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Una SRL può emettere titoli di debito se espressamente previsto dalla statuto che attribuisce ai
soci o agli amministratori la competenza della decisione e che definisce i limiti di ammontare.
Il collocamento di obbligazioni emesse da SRL è riservato solo presso investitori professionali.

    Le novità legislative del Decreto Sviluppo aprono alla possibilità anche a piccole e medie
  imprese di finanziarsi tramite obbligazioni a medio - lungo termine.

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Con il Decreto Destinazione Italia del 2013 (Decreto Legge 145 del 23 dicembre 2013, convertito in Legge 9/2014)
   sono state poi introdotte ulteriori misure (normative e fiscali) per favorire l’utilizzo dei «minibond» da parte
   delle Pmi e la loro diffusione fra gli investitori professionali:
 agevolazione dell’investimento in minibond per assicurazioni e fondi previdenziali
 estensione del regime fiscale agevolato dell’imposta sostitutiva (precedentemente accordato solo ai
   finanziamenti bancari) alle garanzie strutturate all’emissione di mini bond
 non applicabilità della ritenuta del 20% sugli interessi e gli altri proventi corrisposti ad organismi di
   investimento collettivo in valori mobiliari le cui quote siano detenute esclusivamente da investitori
   qualificati il cui patrimonio sia investito prevalentemente in mini bond e cambiali finanziarie

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 obbligazioni e titoli similari, relative cartolarizzazioni e quote di fondi che investono
   principalmente in tali titoli diventano ammissibili come attivi a copertura delle riserve tecniche
   delle assicurazioni e diventano compatibili con i limiti di investimento dei fondi pensione. Gli
   strumenti sono ammissibili e compatibili anche se non quotati

 Estensione del privilegio speciale sui beni mobili destinati all’esercizio dell’impresa anche a
   garanzia di obbligazioni e titoli similari emessi

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Il Decreto Crescita e Competitività (Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto
2014, n. 116) ha introdotto misure volte a rendere maggiormente appetibile il mercato dei mini-bond agli occhi
degli investitori:
 disapplicazione della ritenuta del 26% agli interessi e ai proventi derivanti da obbligazioni e titoli similari e
  cambiali finanziarie non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione,
  detenuti da investitori qualificati
Si tratta di una novità rilevante in quanto permette che venga disapplicata la ritenuta del 26% non solo quando
i titoli siano negoziati in un mercato regolamentato (cfr., Decreti Sviluppo) purché detenuti da uno o più
investitori qualificati.
 Disapplicazione della ritenuta del 26% agli interessi e ai proventi da obbligazioni e titoli similari e cambiali
  finanziarie corrisposti a organismi di investimento collettivo del risparmio e società per la cartolarizzazione
  dei crediti.

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Le garanzie dei mini-bond

 Introduzione del Fondo di Garanzia per le PMI nel contesto dell’emissione di mini-bond, come garante
  diretto a favore di banche (o pool di banche) e altri intermediari finanziari sottoscrittori degli strumenti, o
  come garante indiretto (contro-garante), cioè riassicurando le garanzie concesse all'emittente, nell'ambito
  dell’operazione di emissione, da un confidi e come garante diretto di società di gestione del risparmio che,
  in nome e per conto dei fondi comuni d’investimento da esse gestiti, sottoscrivono obbligazioni o titoli
  similari emessi dalle PMI

Nota: uno dei punti maggiormente esaminati dagli investitori istituzionali nella fase di decisione
per l’acquisto dei minibond è quello delle garanzie a fronte del prestito. Non è infatti semplice
verificarne la solvibilità e spesso ci si aspettano garanzie fornite da terzi quali fondi di sviluppo
europei, enti pubblici o addirittura lo Stato

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Normativa di II livello

   Il Decreto ministeriale del Ministero dell’Economia e delle Finanze (DM 19 giugno 2015) su recupero del
   credito di imposta ha dato la possibilità ai fondi pensione di indirizzare i propri investimenti in opere
   infrastrutturali con investimenti di lungo periodo.

   Gli investimenti devono avvenire prevalentemente in ambito di elaborazione/realizzazione di progetti
   relativi a settori infrastrutturali turistici, culturali, ambientali, idrici, stradali, ferroviari, portuali,
   aeroportuali, sanitari, immobiliari pubblici non residenziali, delle telecomunicazioni, digitali, inclusi.

Nota: il legislatore ha ritenuto opportuno ridurre la tassazione sui rendimenti solo per quegli investimenti
reputati «apprezzabili» con l’obiettivo di ridurre l’impatto dell’incremento della tassazione sui rendimenti
finanziari della previdenza complementare, previsto dalla legge di Stabilità per il 2015

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La documentazione richiesta

1. Documentazione societaria dell’Emittente:

 Atto Costitutivo
 Statuto
 Certificato di Vigenza (rilasciato dalla competente Camera di Commercio)
 Certificato fallimentare (rilasciato dalla sezione competente del Tribunale fallimentare)

2. Delibera di emissione dell’emittente: approvata dal CDA, avente ad oggetto l’operazione e il conferimento
dei relativi poteri di firma

 Procura dell’emittente (eventuale): per il conferimento dei poteri di firma, secondo quanto previsto nella
  delibera di emissione

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3. Bilanci dell’emittente:

 Ultimi due esercizi contabili (l’ultimo sottoposto a revisione contabile)

4. Informativa societaria dell’emittente: data room con tutte le informazioni necessarie per la due-diligence e
la redazione del documento di Ammissione a quotazione (Azionisti, Struttura organizzativa, fattori di rischio,
Storia, Contratti etc.)

5. Contratto di Mandato: relativo al conferimento dell’incarico per l’emissione dei Minibond

6. Contratto di sottoscrizione: relativo all’emissione dei Minibond da parte del Fondo

7. Documentazione Monte Titoli: necessaria affinché l’emittente diventi cliente di Monte Titoli

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8. Agency Agreement (eventuale): conferimento dell’incarico relativo ai pagamenti sui Minibond

9. Certificati dell’emittente: closing certificate con il quale il legale rappresentante attesta la solvenza della
società

10. Documentazione antiriciclaggio

11. Accordo di collocamento

12. Legal Opinion

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Mini Bond: vincoli per le società emittenti

                                Obblighi legati all’emissione del Mini Bond

  Adempimenti previsti per il rilascio di un rating pubblico; verifica dello Statuto dell’Emittente e relativa
  deliberazione di emissione; stesura del regolamento del prestito; contratto di sottoscrizione e conferimento
  incarico alla Banca agente; adempimenti documentali (certificati di solvenza, vigenza e fallimentare)

                    Obbligo di quotazione del Mini Bond in un mercato regolamentato

   Adempimenti legati alla richiesta di ammissione alla negoziazione sul segmento ExtraMOT PRO della Borsa
                                                    Italiana

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Mini Bond: vincoli per le società emittenti

                             Obblighi successivi all’ammissione alla negoziazione

  Obbligo di revisione e pubblicazione annuale del bilancio per Progetto Minibond tutta la durata del Prestito;
  Obbligo d comunicazione di ogni informazione sull’Emittente che possa avere impatto sul prezzo del Mini
  Bond; Pubblicazione di ogni modifica delle caratteristiche dell’emissione e dell’informativa tecnica
                                      Costo della fonte di finanziamento

  Il costo all in del Mini Bond (tasso di interesse + fee di emissione) può risultare superiore rispetto ad altre
  forme di finanziamento bancario di tipo tradizionale

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Mini Bond: vincoli per le società emittenti

                                    Disclosure Dati e Covenants contrattuali

 Necessità di fornire informazioni economico – finanziarie e business plan futuri alle società di rating e
  successivamente al mercato (rating pubblico)

 Presenza di covenants tra cui:
          a) change of owership,
          b) interest coverage,
          c) leverage ratio

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Cosa sono i covenants?

  L’investitore chiede di norma che nel Regolamento obbligazionario vengano
  inserite delle clausole vincolanti di governance finanziaria dell’azienda, i c.d.
  covenants, da rispettarsi pena il ritiro del prestito obbligazionario o la sua
  rinegoziazione a condizioni meno favorevoli

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Istruzioni per l’uso: quali sono i covenants più utilizzati?
Si elencano di seguito i covenants più comunemente richiesti dagli investitori:

 clausole di salvaguardia (“Negative Pledge”): per tutta la durata del prestito obbligazionario,
   l’emittente si impegna a non concedere pegni, ipoteche o altre garanzie reali sui propri beni materiali ed
   immateriali, sui propri crediti, sulle proprie partecipazioni salvo alcune eccezioni di volta in volta negoziate
   tra le parti;

 use of proceeds: l'ammontare ricavato dall'emissione obbligazionaria deve essere destinato dall’emittente
   secondo le finalità prestabilite;

 change of control: in caso di cambiamento nella proprietà dell’emittente, l'investitore avrà il diritto di
   richiedere il rimborso anticipato dei mini-bond;

 limitation on dividend: limiti ai dividendi consentiti;
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 reports: necessità di redigere il bilancio consolidato da sottoporre a certificazione una volta all’anno e di
   redigere una semestrale consolidata (unaudited) entro i primi nove mesi dell’operatività annua;

 limitation on indebtedness: sono molto gradite clausole di mantenimento dei rapporti Net Debt / Ebitda
   e Gross Debt /Ebitda sotto soglie prefissate, da tenere monitorate semestralmente.

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Ci vuole un apposito registro per le obbligazioni?

L’emittente deve istituire il cosiddetto “libro delle obbligazioni” (in caso di società per azioni) ovvero il “registro
   dell’emittente” (in caso di società a responsabilità limitata) nel quale siano indicate le seguenti
   informazioni:

   •l’ammontare dei bond emessi e di quelli estinti;
   •il nominativo dei titolari dei bond (in caso di titoli nominativi);
   • i trasferimenti e i vincoli relativi ai bond.

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I Fondi Pensione

     Grazie alla c.d. Manovra Economica 2011 (D.L. n. 98 del 2011, convertito in Legge n. 111 del 2011) sono
       state dettate disposizioni per gli enti previdenziali in materia di investimenti delle risorse
                                                  finanziarie

Il presente atto ha delegato al Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, e sentita la COVIP, il compito di adottare un Decreto
interministeriale di attuazione della normativa cd «Decreto».

                                               Avv. Alessandra Fiorelli
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Il Decreto

Ambito soggettivo di Applicazione

 Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie
   privatizzati (ex D. Lgs. n. 509 del 1994)

 Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie (ex D.
   Lgs. N. 103 del 1996)

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Il Decreto

Modalità di gestione delle risorse
  Gli Enti possono gestire le risorse secondo due diverse forme di investimento:

 Forma diretta
 Forma indiretta, mediante la stipula di convenzioni…

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Il Decreto

o Gestione di Portafogli: Soggetti ex art. 1, comma 5, lettera d) del TUF

o Imprese assicurative (ex art. 2 CAP)

o Società di Gestione del Risparmio: Soggetti ex art. 1, comma 1, lettera
    o) del TUF

o Gestori di Organismi di Investimenti Collettivi del Risparmio

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Il Decreto: criteri di gestione indiretta ex art. 4

        In caso di gestione convenzionata, gli Enti adottano un processo di selezione che
        garantisca la trasparenza e la competitività del procedimento secondo criteri di
        proporzionalità rispetto agli obiettivi perseguiti.

        Devono essere richieste offerte contrattuali - dai CdA degli Enti - per ogni tipologia di
        servizio, formulate in maniera tale da consentire il raffronto dell’insieme delle condizioni
        contrattuali.

        Gli Enti rimangono titolari dei valori e delle disponibilità conferite in gestione, i quali
        diventano patrimonio separato ed autonomo, pertanto non distraibili dal fine cui sono
        destinati.

Nota: Detti valori e disponibilità non sono «attaccabili» da esecuzione da parte di creditori e
relativi rappresentanti (dei creditori) dei Soggetti Gestori né dalle procedure concorsuali relative
al Gestore stesso.
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Il Decreto: criteri di investimento (art. 5)

   Principio della sana e prudente gestione
   Gli obiettivi dell’Ente:
    assicurare la continua disponibilità di attività (tali da coprire le passività)
    rispettare l’equilibrio finanziario, sicurezza, redditività e liquidità degli investimenti
    privilegiare strumenti finanziari con basso grado di rischio
    ottimizzare la combinazione redditività-rischio del portafoglio
    adeguata diversificazione del portafoglio
    ottimizzare i risultati contenendo i costi di transazione, gestione e funzionamento in rapporto
    alla complessità e caratteristiche del portafoglio

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Il Decreto: Elenco informative introdotte (art. 6)

                                      Prospetto informativo
                                         a valori correnti
                                            Denominazione

                  Recante la valutazione degli           Fornisce accurata e aggiornata
                    attivi e indicazioni sulle                descrizione situazione
                passività, trasmesso ai Ministeri         finanziarie dell’Ente in chiave
                        citati e alla COVIP                        prospettica
              Categoria                                                           Cambiamenti
                onere                                                             per l’impresa

                                           Avv. Alessandra Fiorelli
                                          a.fiorelli@nfavvocati.com
Il Decreto: Elenco informative introdotte (art. 7)

                                        Documento sulla
                                     politica di investimento

                                           Denominazione

                   Deve essere trasmesso ai                      Definisce la strategia
               Ministeri Vigilanti e a COVIP entro        finanziaria e il profilo di rischio
                    20 giorni dalla relativa                al fine di renderli compatibili
                          approvazione                     con la disciplina previdenziale
               Categoria                                                           Cambiamenti
                 onere                                                              per l’impresa

                                            Avv. Alessandra Fiorelli
                                           a.fiorelli@nfavvocati.com
Il Decreto: Elenco informative introdotte (art. 11)

                                        Documento sulla
                                     gestione dei conflitti di
                                            interesse
                                           Denominazione

                   Deve essere trasmesso ai                Volto a prevenite o superare
                Ministeri Vigilanti e alla COVIP           situazioni pregiudizievoli le
                  entro 20 giorni dalla relativa            scelte a causa di effettivi o
                         approvazione                     potenziali conflitti di interesse
               Categoria                                                            Cambiamenti
                 onere                                                              per l’impresa

                                            Avv. Alessandra Fiorelli
                                           a.fiorelli@nfavvocati.com
Il Decreto: il Depositario (art. 10)

  L’art. 10 prevede che le risorse degli Enti debbano essere depositate presso un
                                 depositario, il quale:

            Sia in possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del TUF
                    Quindi classificato come SICAV o SICAF
                    Esegua le istruzioni impartite dall’Ente
          Purché non contrarie a disposizioni di Legge o Statuto

                                        Avv. Alessandra Fiorelli
                                       a.fiorelli@nfavvocati.com
Ricapitolando…

 I Fondi Pensione sono chiamati a svolgere un attento e puntuale esame prima dell’investimento:
  due diligence legale e finanziaria, analizzare la deal flow e valutarne attentamente il rapporto
  rischio/rendimento

 I Fondi pensione dovranno ben focalizzarsi su delle adeguate competenze di valutazione
  aziendale delle potenziali emittenti e saper operare un’ampia diversificazione degli investimenti

 Sono altresì rese meno onerose l’accensione di garanzie accessorie, facilitando l’emissione di
  obbligazioni in forma “secured”

 Si è favorita la costituzione di fondi specializzati o di società di cartolarizzazione per sostenere
  l’aggregazione e la selezione professionale di portafogli di mini-bond su cui sollecitare il mercato
  dei capitali al fine di incrementare strutturalmente
                                         Avv. Alessandra Fiorellila quota di investimenti dei soggetti
                                           a.fiorelli@nfavvocati.com
Vantaggi per le Pmi

   Esborso soli interessi: Opportunità di sostenere periodicamente, durante la vita del prestito, l’esborso dei
    soli interessi sul finanziamento ottenuto, evitando all’impresa ingenti uscite di cassa nel periodo in cui gli
    investimenti realizzati non hanno ancora generato adeguata liquidità
   Stabilità del credito: potendo essere emessi solamente con scadenza medio-lunga, consentono un
    allungamento della durata media delle fonti di finanziamento delle imprese
   Maggiore affidabilità: il miglioramento degli equilibri patrimoniali e finanziari d’impresa potrebbe
    successivamente portare a più favorevoli valutazioni del merito creditizio aziendale da parte del sistema
    bancario
   Eliminazione degli svantaggi fiscali

                                                  Avv. Alessandra Fiorelli
                                                 a.fiorelli@nfavvocati.com
   Superamento del piccolo taglio dei mini-bond: si prevede una taglia dimensionale di alcuni milioni di euro,
    affinché gli stessi siano appetibili per il mercato, soprattutto degli investitori esteri. Tale vincolo potrebbe
    essere superato dai cosiddetti “mini-bond di filiera”, che potrebbero aggregare i fabbisogni di più imprese
    nell’ambito di un’unica emissione. Un’altra soluzione in grado di aumentare la dimensione e la liquidità del
    mercato dei mini-bond può essere rappresentata dalla costituzione di credit funds nella forma di fondi
    chiusi.

                                                   Avv. Alessandra Fiorelli
                                                  a.fiorelli@nfavvocati.com
… e criticità

   Trasparenza necessaria: il ricorso ai mercati finanziari, attraverso l’emissione di mini-bond, comporta prima
    di tutto un aumento della trasparenza non solo sui bilanci ma anche sui progetti che si intendono finanziare
    e sui risultati che si vogliono raggiungere
   Attività di due diligence e controlli: L’elevata illiquidità che caratterizzerà presumibilmente i mini-bond,
    infatti, comporta per gli investitori coinvolti l’esigenza di un’approfondita attività di due diligence sulla PMI
    da finanziare, che presuppone una forte interazione con la stessa, per una valutazione articolata che tenga
    conto del settore, del posizionamento competitivo, della corporate governance, della strategia, della
    struttura del capitale, degli equilibri economico-patrimoniali-finanziari storici e prospettici
   Costi: i costi legati tanto all’analisi di fattibilità dell’operazione, quanto alla gestione dell’emissione. Agli
    oneri relativi ai diversi soggetti coinvolti (consulenti interni, advisor, società di revisione, arranger, credit
    fund…).

                                                   Avv. Alessandra Fiorelli
                                                  a.fiorelli@nfavvocati.com
 Target dell’investitore: è possibile evidenziare come i mini-bond non rappresentino uno
  strumento adatto a tutte le imprese, a differenza dei prestiti bancari. Questo deriva anche dal
  target degli investitori potenzialmente interessati allo strumento

                                           Avv. Alessandra Fiorelli
                                          a.fiorelli@nfavvocati.com
Grazie
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