PRESTAZIONI OCCASIONALI DI TIPO ACCESSORIO RESE DA PARTICOLARI SOGGETTI - Lavoro accessorio di prima e seconda generazione
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PRESTAZIONI OCCASIONALI DI TIPO ACCESSORIO RESE DA PARTICOLARI SOGGETTI Lavoro accessorio di prima e seconda generazione Lucia Valente - www.luciavalente.it 1
Lavoro accessorio di prima generazione LE FONTI LEGALI legge delega 14.02.2003 n. 30, art. 4, lett. d): ammissibilità del lavoro accessorio in generale e con particolare riferimento a opportunità di assistenza sociale, rese a favore di famiglie e di enti senza fini di lucro, da disoccupati di lungo periodo, altri soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne … Finalità: emersione dal lavoro sommerso di attività occasionali e saltuarie espressamente indicate dalla legge; offrire occasioni di impiego a favore di soggetti deboli mediante il pagamento della prestazione con buoni lavoro (voucher) il cui valore incorpora la contribuzione previdenziale e il premio assicurativo. Lucia Valente - www.luciavalente.it 2
Definizione di prestazioni occasionali di tipo accessorio Art. 70 d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276: prestazioni meramente occasionali rese da soggetti non ancora entrati nel mercato del lavoro ovvero in procinto di uscirne campo di applicazione. Piccoli lavori domestici a carattere STRAORDINARIO compresa l’assistenza ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con handicap: Piccoli lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici e monumenti Insegnamento privato supplementare Realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli Collaborazioni con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza es: calamità o eventi naturali improvviso o per solidarietà Lucia Valente - www.luciavalente.it 3
Art. 71 d.lgs. 276/2003: prestatori di lavoro accessorio disoccupati da oltre un anno; casalinghe, studenti e pensionati; disabili e soggetti in comunità di recupero; lavoratori extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro. Costoro dovevano comunicare la loro disponibilità a svolgere prestazioni di lavoro accessorio, ai servizi per l’impiego delle province o ai soggetti accreditati ai sensi dell’art. 7 d.lgs. 276 cit.. A seguito della comunicazione, i lavoratori venivano muniti di apposita tessera magnetica dalla quale risultava la LORO CONDIZIONE. Lucia Valente - www.luciavalente.it 4
Durata e modalità di pagamento le prestazioni meramente occasionali e accessorie, non potevano avere una durata complessiva superiore a 30 giorni nell’arco dell’anno solare e comunque non potevano superare, nel complesso, 3 mila euro anche se svolte nei confronti di più beneficiari. Come si pagavano: (art. 72 ora completamente riscritto) i beneficiari delle prestazioni accessorie acquistano presso le rivendite autorizzate uno o più carnet di buoni del valore nominale di 7,5 €. Il prestatore riscuote il buono presso una società concessionaria del servizio o enti indicati con DM del Ministro del lavoro, nella misura di 5,8 € per ogni buono consegnato. Il concessionario registra i dati anagrafici del prestatore di lavoro e provvede anche al versamento dei contributi previdenziali all’Inps nella misura di 1 € e all’Inail nella misura di 0,5 €, trattenendo 0,2 € a titolo di rimborso spese. PRIMA CONCLUSIONE: il lavoro accessorio nella sua originaria versione, si colloca al di fuori del ciclo produttivo dell’impresa, perché il committente /datore di lavoro non è un imprenditore inteso in senso tradizionale e le energie lavorative sono impiegate in attività che si svolgono, appunto, al di fuori dell’impresa (famiglie ed enti senza fini di lucro). Lucia Valente - www.luciavalente.it 5
L’ingresso del lavoro accessorio nell’impresa familiare e l’estensione alle vendemmie di breve durata Il d.l. n. 35/2005, conv. in l. n. 80/2005, estende il lavoro accessorio all’impresa familiare (art. 70 co. e bis)limitatamente ai settori del commercio, turismo e ai servizi. il d.l. n. 203/2005, conv. in l. n. 248/2005, aggiunge la lettera e) ter all’art. 70 consentendo il lavoro accessorio per l’esecuzione di vendemmia di BREVE DURATA e a carattere SALTUARIO effettuata soltanto da STUDENTI e PENSIONATI. I NUOVI TETTI: dal 2005 la l.80 cit. modifica i tetti legali: con riferimento al medesimo committente, il lavoro accessorio è ammesso purchè non dia luogo a compensi superiori a 5 mila euro nel corso dell’anno solare (sparisce il limite dei 30 giorni). Per l’impresa familiare il limite raddoppia: 10 mila euro nel corso di ciascun anno fiscale. Lucia Valente - www.luciavalente.it 6
Voucher lavoro in Belgio Vengono definiti: “servizi di prossimità” . Essi comprendono: Aiuto nelle faccende domestiche (pulizia della casa, delle finestre, lavanderia, stiratura) Assistenza al di fuori della casa (es: piccole commissioni, attività di stiro o rammendo eseguito nei locali del datore di lavoro e non presso il domicilio privato ) Assistenza negli spostamenti a disabili o anziani Finalità: creazione di posti di lavoro addizionali e regolari in ambito domestico. Il sistema si basa su una relazione trilaterale tra un datore di lavoro (l’impresa autorizzata) un utilizzatore (l’individuo o la famiglia che beneficia della prestazione) e il lavoratore (colui che effettua il servizio). Come si paga: mediante i buoni servizio (titre service) disponibili in due formati a) cartaceo b) elettronico Beneficiari: persone fisiche iscritte ad un particolare sistema di registrazione I prestatori di lavoro: A) lavoratori che ricevono un sussidio di disoccupazione o di integrazione del reddito B) tutti gli altri lavoratori che intendono stipulare un contratto di lavoro “buoni – servizio” che può essere a tempo determinato o indeterminato. Lucia Valente - www.luciavalente.it 7
Voucher lavoro in Francia “Cheque Emploi Service Universel” In Francia il voucher è chiamato “Cheque Emploi Service Universel” (CESU) campo di applicazione; oltre che per i lavoratori domestici può essere utilizzato per l’assistenza alle persone anziane, con handicap o non autosufficienti, per i servizi di baby – sitting, per attività di sostegno scolastico e per altri generici servizi alla persona, il giardinaggio e la cura degli animali domestici. Ogni individuo maggiorenne può essere lavoratore CESU Ogni individuo maggiorenne residente in Francia e abbia un impiego può utilizzare lavoratori CESU Non è necessario ricorrere all’intermediazione di una impresa Lucia Valente - www.luciavalente.it 8
Voucher lavoro nel Regno Unito (childcare Vouchers ) Scopo: aumentare la qualità, l’accessibilità e la convenienza dei servizi di assistenza ai bambini e incoraggiare i genitori a tornare al lavoro. Aumentare il sostegno del datore di lavoro per l’assistenza di bambini Tipologie di servizi acquistabili: qualsiasi tipo di assistenza ai bambini (luoghi che accolgono i bambini all’uscita dalla scuola, nidi d’infanzia, bambinaie e vigilatrici d’infanzia). Soggetti interessati: genitori di bambini fino a 15 anni di età; Datori di lavoro: offrono sostegno per l’assistenza ai bambini di loro lavoratori dipendenti e beneficiano delle riduzioni di imposta e contributi sociali annessi a questo sostegno. Lavoratori: ogni individuo maggiorenne può essere lavoratore In aggiunta al salario il lavoratore dipendente riceverà un plus (sostegno del datore di lavoro) sotto forma di buoni. (salary plus) Il lavoratore dipendente può anche rinunciare a una parte del salario (salary sacrifice) che viene pagata sotto forma di buono, e il datore di lavoro contribuisce al buono con la stessa somma. Il salario del lavoratore dipendente aumenta poiché la somma pagata sotto forma di buoni non costituisce la base di calcolo delle entrate fiscali. Lucia Valente - www.luciavalente.it 9
I voucher di seconda generazione: fonti legali D.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv. in legge 6 agosto 2008, n. 133; sostituisce il comma 1 dell’art. 70, eliminando il riferimento ai «soggetti a rischio di esclusione sociale e comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne», riscrivendo, ampliandole, le prestazioni rientranti nell’ambito oggettivo di applicazione della norma; la stessa norma ha abrogato l’art. 71 rubricato Prestatori di lavoro accessorio, e ha modificato in parte la disciplina, intervenendo sull’art. 72 del d.lgs. n. 276 ; La L. 33/2009 modifica ancora l’art. 70, amplia ulteriormente la portata oggettiva e soggettiva delle prestazioni e completa un processo di liberalizzazione della fattispecie la cui funzione sembra essere esclusivamente promozionale, cioè finalizzata ad aumentare il tasso di occupazione; al d.l. 1° luglio 2009, n. 78, conv. in legge 3 agosto 2009, n. 102; la legge 23 dicembre 2009, n. 1919 (Legge Finanziaria 2010). Lucia Valente - www.luciavalente.it 10
Le fonti amministrative CIRCOLARI: Modalità applicative del lavoro accessorio delle vendemmie (d.m. 12 marzo 2008 e 31 luglio 2008, n. 81), in agricoltura (Circolare Inps 27 ottobre 2008, n. 94; estende il lavoro accessorio alle attività agricole anche non stagionali) nel settore commercio, turismo e servizi e nell’ambito dell’impresa familiare, di cui all’art. 230-bis del codice civile (Circolare Inps 1° dicembre 2008, n. 104), nel lavoro domestico (Circolare 24 marzo 2009, n. 44) e ancora nell’impresa familiare tout court (Circolare 26 maggio 2009, n. 76); Circolare Inps 26 maggio 2009, n. 75, per la compatibilità delle integrazioni salariali e di altre prestazioni di sostegno al reddito con le prestazioni di lavoro accessorio; Circolare Inps 9 luglio 2009, n. 88, che illustra le recenti riforme; lettera Circolare 6 maggio 2009, prot. 25/II/0006544, sulle prestazioni di lavoro degli steward negli stadi di calcio; Decreto Ministeriale del Ministero dell’Interno del 24 febbraio 2010 cui segue il messaggio Inps n. 9999/2010 che autorizza il lavoro accessorio nelle attività di stewarding sia direttamente che in appalto e in somministrazione; da ultimo si v. la circolare n. 17 del 3 febbraio 2010 che illustra le novità introdotte dalla legge finanziaria del 2010; note Inail 7 settmbre 2009, prot. n. 8270 e 22 settembre 2009, prot. n. 8625. INTERPELLI: n. 37/2009 lavoro accessorio nel settore del turismo; n. 16/2010 lavoro accessorio nell’ambito delle imprese agricole – percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al redditoDirezione Generale per l’attività ispettiva del Ministero del lavoro, del 5 marzo 2009, prot. 25/1/003376, a istanza di interpello della Federazione italiana editori di giornali (Fieg) Lucia Valente - www.luciavalente.it 11
I principi contenuti nelle fonti amministrative Viene ricordato a più riprese dalle fonti amministrative che, per prestazioni di lavoro occasionale accessorio, debbono intendersi attività lavorative di natura meramente «occasionale» e «accessorie», non riconducibili a tipologie contrattuali tipiche di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, ma mere prestazioni di lavoro definite con la sola finalità di assicurare le tutele minime previdenziali e assicurative in funzione di contrasto a forme di lavoro nero e irregolare. Le circolari Inps descrivono la procedura per l’acquisto dei voucher, sia cartacei che telematici e ne delimitano l’ambito di applicazione Lucia Valente - www.luciavalente.it 12
L’ambito/settore di attività e le categorie dei prestatori di lavoro Sono considerate di natura occasionale le seguenti prestazioni: a) lavori domestici (categorie di prestatori: tutte); lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti anche nel caso in cui il committente sia un ente locale (categorie di prestatori: tutte); insegnamento privato supplementare (categorie di prestatori: tutte); d) manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà anche in caso di committente pubblico (categorie di prestatori: tutte); f) attività agricole di carattere stagionale (da parte di pensionati, casalinghe e giovani), e le attività agricole di qualunque tipo anche non stagionali, svolte a favore dei produttori aventi un volume di affari non superiore a 7 mila euro (categorie di prestatori: tutte); h) consegna porta a porta e vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica (categorie di prestatori: tutte); h ter) attività di lavoro svolte nei maneggi e nelle scuderie. Lucia Valente - www.luciavalente.it 13
L’estensione a tutti i settori produttivi le e) qualunque tipologia di attività in tutti i settori produttivi compresi gli enti locali, le scuole e università, il sabato e la domenica e durane o periodi di vacanza(da parte: di a) giovani con meno di 25 anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado; studenti con meno di 25 anni per tutto l’anno se regolarmente iscritti, anche per impiego in scuole e università h bis) qualsiasi settore produttivo compreso gli enti locali da parte dei pensionati; g) qualunque tipologia di attività in tutti i settori produttivi nell’ambito di imprese familiari di cui all’art. 230-bis, cod. civ.); Co. 1 bis) Tutti i settori produttivi compresi gli enti locali da parte di) percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito, in via sperimentale per il 2009 e 2010 nel limite di 3 mila euro annui; In via sperimentale per l’anno 2010 in tutti i settori produttivi prestatori si lavoro con contratto a TEMPO PARZIALE, con esclusione della possibilità di utilizzare i buoni lavoro da parte del titolare del contratto di lavoro a tempo parziale Lucia Valente - www.luciavalente.it 14
Soggetti che possono svolgere lavoro occasionale accessorio Dopo l’abrogazione dell’art. 71, possono svolgere lavoro accessorio tutti coloro che ne abbiano interesse (per le attività indicate nell’art. 70, co, 1 lett. a), b) c) d) f) g) h) h ter) I pensionati: (senza limiti di età o settore produttivo) Gli studenti da 16 a 25 anni: se universitari i giovani fino a 25 a. possono lavorare per tutto l’anno; in caso contrario solo nei periodi di vacanza e il sabato e la domenica. Le casalinghe per le attività agricole di carattere stagionale I disoccupati e i cassaintegrati(senza limiti di età o settore produttivo) I lavoratori a part time (senza limiti di età o settore produttivo) Lucia Valente - www.luciavalente.it 15
Committenti/beneficiari dopo le recenti novità normative Privati (famiglie), Aziende, enti locali (giovani con meno di25 anni, pensionati, soggetti percettori di misure di sostegno al reddito, lavoratori parti time) committenti pubblici, scuole, università (giovani con meno di25 anni, pensionati, soggetti percettori di misure di sostegno al reddito, lavoratori parti time) datori di lavoro agricoli, imprese familiari. Lucia Valente - www.luciavalente.it 16
Lavori domestici art. 70 lett. a) La circolare 44/08: precisa che per lavoro domestico di tipo accessorio si intende il lavoro prestato in favore delle famiglie effettuato solamente per quelle attività che, per loro natura occasionale e accessoria Nuovo art. 70: lavoro accessorio nel lavoro domestico tout court La nota prot. 16/SEGR/1044 del 16 febbraio 2009 precisa che può essere utilizzato il lavoro accessorio domestico per esigenze solo temporanee Lucia Valente - www.luciavalente.it 17
Lavori di giardinaggio, pulizia, e manutenzione art. 70 lett. b) edifici, strade, parchi e monumenti Novità 2010: il committente può essere anche un ente locale Categorie di prestatori: tutti Lucia Valente - www.luciavalente.it 18
L’insegnamento privato supplementare art. 70 lett. c) si può ritenere che dopo le recenti riforme, tali prestazioni possano essere rese non soltanto esclusivamente in favore delle famiglie come prestazioni orarie a domicilio, ma anche presso istituti privati di istruzione o strutture assimilate nei quali vengano impartite con continuità lezioni supplementari, ad esempio, di lingua straniera, informatica, corsi di recupero Lucia Valente - www.luciavalente.it 19
Manifestazioni sportive, culturali, fieristiche …(art. 70 lett. d) Il reclutamento e l’addestramento degli steward La nota per l’attività ispettiva del Ministero del 2009 hanno portato a sottolineare l’assenza di autonomia operativa e organizzativa e l’assoggettamento degli steward al potere direttivo e di controllo della società. Il ripensamento : D.M. del Ministero dell’interno 24 febbraio 2010 e messaggio Inps 9999/2010: utilizzo dei voucher per gli stewards negli stadi di calcio anche a mezzo di contratti di appalto e somministrazione. Lucia Valente - www.luciavalente.it 20
Il committente pubblico e gli enti locali Enti locali (art. 70 lett. b): comuni, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane, le unioni dei comuni, nonché i consorzi cui partecipano gli enti locali (art. 2, d.lgs. 267/2000) Committente pubblico (art. 70 lett. d) (art. 2 d.lgs. 165/200): tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende e amministrazioni della Stato a ordinamento autonomi, le Regioni, le Province i Comuni, le comunità montane e loro consorzi, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria e artigianato e agricoltura e loro associazioni…. Lucia Valente - www.luciavalente.it 21
L’impresa familiare Il regime contributivo, ordinario Il regime contributivo agevolato per studenti con meno di 25 anni, pensionati, percettori di misure di sostegno al reddito, lavoratori part time: per costoro è prevista l’iscrizione alla gestione separata Inps (art. 2, co., 28 L. 335/295) Le novità introdotte dalla finanziaria per il 2010 Lucia Valente - www.luciavalente.it 22
Il voucher in agricoltura vendemmia Impresa agricola di qualsiasi dimensione; lavoratori: pensionati, studenti, casalinghe, lavoratori part time, percettori di prestazioni integrative del salario solo per attività agricole a carattere stagionale Produttori agricoli con volume di affari non superiore a 7000 €; lavoratori tutti, compresi i percettori di prestazioni integrative del salario e i lavoratori a part time, per attività di qualunque tipo anche non a carattere stagionale Lucia Valente - www.luciavalente.it 23
Consegna e vendita di stampa quotidiana e periodica Si tratta di prestazioni di lavoro esercitate al di fuori dell’impresa editrice, ma non per questo svincolate da uno stingente potere di coordinamento funzionale all’organizzazione aziendale, anzi, con questa necessariamente integrate considerato che costituiscono una fase importante del ciclo produttivo trattandosi sia della consegna del materiale (essenzialmente stampa quotidiana o anche free press) sia della vendita. risposta della Direzione Generale per l’attività ispettiva del Ministero del lavoro, del 5 marzo 2009, prot. 25/1/003376, a istanza di interpello della Federazione italiana editori di giornali (Fieg) Lucia Valente - www.luciavalente.it 24
Limiti economici Per i prestatore: 5000 € per anno solare (6.660 lordi) da parte dello stesso datore di lavoro; 3000 € per anno solare per percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. Per il datore di lavoro: 10.000 (importo lordo, 13.330 €)nell’anno fiscale, per l’impresa familiare. Apparato sanzionatorio per il superamento dei limiti economici: non previsto Lucia Valente - www.luciavalente.it 25
Il sistema dei buoni lavoro Retribuzione = buoni lavoro: valore nominale 10 euro(d.m. n. 12/2008) Il datore di lavoro acquista dal concessionario (inps, tabaccherie autorizzate) i buoni con i quali paga il lavoratore Il lavoratore “cambia” i buoni presso l’ufficio postale o la tabaccheria autorizzata Il concessionario 1. Registra i dati del datore di lavoro e del lavoratore 2. Versa i contributi INPS, 13%, e INAIL, 7% del valore del buono 3. Trattiene a titolo di rimborso spese il 5% del valore del buono. Lucia Valente - www.luciavalente.it 26
BUONI LAVORO E RETRIBUZIONE Caratteristiche: il pagamento anticipato art. 72 co. 2: il valore nominale del voucher “è stabilito tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le attività lavorative affini a quelle di cui all’art. 70, comma 1, nonché al costo di gestione del servizio”. Lucia Valente - www.luciavalente.it 27
I concessionari del servizio: art. 72 sostituito dall’art. 17 del d.lgs 251/2004, modificato e in parte sostituito dall’art. 22 dl. 112/2008 conv. in L. 133/2008 I.N.P.S Agenzie per il lavoro autorizzate alla somministrazione e gli enti autorizzati alla intermediazione di manodopera Tabaccai autorizzati (2010): tramite le tabaccherie affiliate il datore di lavoro potrà acquistare i buoni lavoro prenotati all’Inps e il lavoratore potrà incassarli. Mediante l’acquisizione del codice fiscale del datore di lavoro, il tabaccaio potrà provvedere all’emissione dei buoni, o procedere al pagamento in contanti dell’importo netto. Lucia Valente - www.luciavalente.it 28
I vantaggi per il datore di lavoro: ABBATTIMENTO DEI COSTI Non esiste nessuna disposizione che correli il valore del voucher (10 €) a un parametro orario. Totale autonomia delle parti nel correlare il voucher alla mera prestazione di lavoro divisibile nel tempo, o a un risultato predeterminato Non osservanza dei limiti legali in materia di orario di lavoro, lavoro notturno, pause, riposi, lavoro festivo… Nessun diritto sindacale; non computo ai fini legali Minori oneri contributivi (13 % a fronte del 33% circa per il lavoro subordinato e il 23, 72% per il lavoro a progetto) Mancanza di comunicazioni obbligatorie, iscrizione nel LUL, elaborazione prospetti paga Possibilità di assumere lavoratori che hanno svolto lavoro accessorio con un contratto di inserimento (art. 54 d.lgs. 276) nonostante il divieto di concludere tale contratto con lavoratori già utilizzati nel 2 anni precedenti Il lavoro accessorio non da titolo a prestazioni previdenziali come: MATERNITA’, MALATTIA, ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE, non consente il rilascio del permesso di SOGGIORNO per motivi di lavoro a favore dei lavoratori extra comunitari Lucia Valente - www.luciavalente.it 29
I vantaggi per il lavoratore I compensi percepiti dai lavoratori sono esenti da qualsiasi imposizione fiscale e non incidono sullo stato di disoccupato o inoccupato del lavoratore accessorio. Ciò significa che il lavoratore anche se intraprende più rapporti di lavoro – ciascuno entro i limiti legali (es. 4 rapporti di lavoro da 5000= 20.000) – può guadagnare svariate migliaia di euro senza pagare un euro di irpef.Questo pone un problema di equità fiscale con gli altri lavoratori anche in considerazione dell’art. 53 Cost. I compensi sono cumulabili con i trattamenti pensionistici Lucia Valente - www.luciavalente.it 30
Il voucher telematico Fonti: circolari inps n. 104/08 e n. 88/09 REGISTRAZIONE COMMITTENTE (sportelli INPS, sito internet, contact center Inps/Inail) ACCREDITAMENTO ANAGRAFICO del prestatore di lavoro; canali: telematico, sportelli Inps, contact Center Inps/Inail Fornitura di una TESSERA MAGNETICA al lavoratore Il committente dopo la registrazione può presentare la RICHIESTA DI VOUCHER. Essa deve contenere: i dati anagrafici del prestatore di lavoro, il c.f., la data di inizio e fine presunta della attività di lavoro; il luogo della prestazione; numero di buoni presunti per ciascun lavoratore VERSAMENTO IN ANTICIPO del controvalore dei voucher prenotati tramite modello F24, versamento su c/c postale ; pagamento on line RENDICONTO al termine della attività ACCREDITO dei contributi Il prestatore di lavoro è pagato mediante l’ACCREDITO degli importi rendicontati sulla tessera magnetica o a mezzo di bonifico bancario Lucia Valente - www.luciavalente.it 31
Procedura voucher cartaceo ACQUISTO DEI BUONI da parte del committente mediante pagamento preventivo del controvalore su conto corrente postale intestato all’Inps COMUNICAZIONE ANTICIPATA al centro di contatto Inps- Inail, in assenza del quale il rapporto è “in nero” INDICAZIONE DEI DATI ANAGRAFICI del committente, c.f., anagrafica e codice fiscale del lavoratore, il luogo della prestazione, la data presunta di inizio e fine attività. In caso di variazioni, queste devono essere immediatamente comunicate. INTESTAZIONE dei buoni al prestatore di lavoro che potrà così riscuoterli presso gli uffici postali apponendo anche la propria firma sul buono RISCOSSIONE dei buoni da parte del prestatore presentandoli all’incasso presso qualsiasi ufficio postale. Il lavoratore minorenne deve presentare anche un’autorizzazione del genitore o di chi esercita la patria potestà ACCREDITO dei contributi Lucia Valente - www.luciavalente.it 32
Seconda conclusione Tutte queste novità se, da un lato, sono in grado di garantire l’incremento occupazionale con un elevato tasso di flessibilità sia in entrata che in uscita, dall’altro, possono comportare rischi di destrutturazione del mercato (dumping contrattuale) considerato che il nuovo istituto porta con sé la potenziale riduzione delle tutele per tutti coloro i quali già svolgono o hanno svolto le attività sopra indicate mediante altre tipologie contrattuali (ad esempio, contratto a termine, part time verticale, lavoro intermittente, apprendistato, contratto di inserimento). Inoltre, con riferimento all’uso del voucher nelle imprese, è altresì possibile un uso fraudolento del lavoro accessorio considerato che la prestazione di lavoro si inserisce in una organizzazione produttiva ed è destinata a un risultato altrui. Tale aspetto non è affatto considerato dal legislatore il quale non ha disciplinato l’apparato sanzionatorio. Lucia Valente - www.luciavalente.it 33
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