PRESTAZIONI OCCASIONALI DI TIPO ACCESSORIO RESE DA PARTICOLARI SOGGETTI - Lavoro accessorio di prima e seconda generazione

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PRESTAZIONI
  OCCASIONALI DI TIPO
  ACCESSORIO RESE DA
  PARTICOLARI SOGGETTI

Lavoro accessorio di prima e seconda
            generazione

    Lucia Valente - www.luciavalente.it   1
Lavoro accessorio di prima generazione
                            LE FONTI LEGALI

   legge delega 14.02.2003 n. 30, art. 4, lett. d): ammissibilità del
    lavoro accessorio in generale e con particolare riferimento a
    opportunità di assistenza sociale, rese a favore di famiglie e di
    enti senza fini di lucro, da disoccupati di lungo periodo, altri
    soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non
    ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di
    uscirne …
   Finalità: emersione dal lavoro sommerso di attività
    occasionali e saltuarie espressamente indicate dalla legge;
    offrire occasioni di impiego a favore di soggetti deboli
    mediante il pagamento della prestazione con buoni lavoro
    (voucher) il cui valore incorpora la contribuzione
    previdenziale e il premio assicurativo.
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Definizione di prestazioni occasionali di tipo accessorio
 Art. 70 d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276: prestazioni meramente
  occasionali rese da soggetti non ancora entrati nel mercato del
  lavoro ovvero in procinto di uscirne
 campo di applicazione.
Piccoli lavori domestici a carattere STRAORDINARIO compresa
  l’assistenza ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con
  handicap:
Piccoli lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici e
  monumenti
Insegnamento privato supplementare
Realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o
  caritatevoli
Collaborazioni con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo
  svolgimento di lavori di emergenza es: calamità o eventi
    naturali improvviso o per solidarietà

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Art. 71 d.lgs. 276/2003: prestatori di lavoro accessorio
   disoccupati da oltre un anno;
   casalinghe, studenti e pensionati;
   disabili e soggetti in comunità di recupero;
   lavoratori extracomunitari, regolarmente soggiornanti
    in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.
    Costoro dovevano comunicare la loro disponibilità a
    svolgere prestazioni di lavoro accessorio, ai servizi per
    l’impiego delle province o ai soggetti accreditati ai sensi
    dell’art. 7 d.lgs. 276 cit.. A seguito della comunicazione,
    i lavoratori venivano muniti di apposita tessera
    magnetica dalla quale risultava la LORO
    CONDIZIONE.
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Durata e modalità di pagamento
   le prestazioni meramente occasionali e accessorie, non potevano avere una durata
    complessiva superiore a 30 giorni nell’arco dell’anno solare e
    comunque non potevano superare, nel complesso, 3 mila euro
    anche se svolte nei confronti di più beneficiari.
   Come si pagavano: (art. 72 ora completamente riscritto) i beneficiari
    delle prestazioni accessorie acquistano presso le rivendite autorizzate
    uno o più carnet di buoni del valore nominale di 7,5 €. Il prestatore
    riscuote il buono presso una società concessionaria del servizio o enti
    indicati con DM del Ministro del lavoro, nella misura di 5,8 € per ogni
    buono consegnato. Il concessionario registra i dati anagrafici del
    prestatore di lavoro e provvede anche al versamento dei contributi
    previdenziali all’Inps nella misura di 1 € e all’Inail nella misura di 0,5 €,
    trattenendo 0,2 € a titolo di rimborso spese.
   PRIMA CONCLUSIONE: il lavoro accessorio nella sua originaria
    versione, si colloca al di fuori del ciclo produttivo dell’impresa,
    perché il committente /datore di lavoro non è un imprenditore inteso in
    senso tradizionale e le energie lavorative sono impiegate in attività che si
    svolgono, appunto, al di fuori dell’impresa (famiglie ed enti senza fini di
    lucro).

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L’ingresso del lavoro accessorio nell’impresa familiare e

            l’estensione alle vendemmie di breve durata

   Il d.l. n. 35/2005, conv. in l. n. 80/2005, estende il lavoro
    accessorio all’impresa familiare (art. 70 co. e bis)limitatamente
    ai settori del commercio, turismo e ai servizi.
   il d.l. n. 203/2005, conv. in l. n. 248/2005, aggiunge la lettera
    e) ter all’art. 70 consentendo il lavoro accessorio per
    l’esecuzione di vendemmia di BREVE DURATA e a
    carattere SALTUARIO effettuata soltanto da STUDENTI e
    PENSIONATI.
   I NUOVI TETTI: dal 2005 la l.80 cit. modifica i tetti legali:
    con riferimento al medesimo committente, il lavoro accessorio
    è ammesso purchè non dia luogo a compensi superiori a 5
    mila euro nel corso dell’anno solare (sparisce il limite dei 30
    giorni). Per l’impresa familiare il limite raddoppia: 10 mila
    euro nel corso di ciascun anno fiscale.
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Voucher lavoro in Belgio
Vengono definiti: “servizi di prossimità” .
Essi comprendono:
 Aiuto nelle faccende domestiche (pulizia della casa, delle finestre, lavanderia,
    stiratura)
 Assistenza al di fuori della casa (es: piccole commissioni, attività di stiro o
    rammendo eseguito nei locali del datore di lavoro e non presso il domicilio privato )
 Assistenza negli spostamenti a disabili o anziani
Finalità: creazione di posti di lavoro addizionali e regolari in ambito domestico. Il
    sistema si basa su una relazione trilaterale tra un datore di lavoro (l’impresa
    autorizzata) un utilizzatore (l’individuo o la famiglia che beneficia della prestazione)
    e il lavoratore (colui che effettua il servizio).
Come si paga: mediante i buoni servizio (titre service) disponibili in due formati a)
    cartaceo b) elettronico
Beneficiari: persone fisiche iscritte ad un particolare sistema di registrazione
I prestatori di lavoro: A) lavoratori che ricevono un sussidio di disoccupazione o di
    integrazione del reddito B) tutti gli altri lavoratori che intendono stipulare un
    contratto di lavoro “buoni – servizio” che può essere a tempo determinato o
    indeterminato.

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Voucher lavoro in Francia “Cheque Emploi Service Universel”
   In Francia il voucher è chiamato “Cheque Emploi
    Service Universel” (CESU)
   campo di applicazione; oltre che per i lavoratori
    domestici può essere utilizzato per l’assistenza alle
    persone anziane, con handicap o non autosufficienti, per
    i servizi di baby – sitting, per attività di sostegno
    scolastico e per altri generici servizi alla persona, il
    giardinaggio e la cura degli animali domestici.
   Ogni individuo maggiorenne può essere lavoratore
    CESU
   Ogni individuo maggiorenne residente in Francia e abbia
    un impiego può utilizzare lavoratori CESU
   Non è necessario ricorrere all’intermediazione di una
    impresa
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Voucher lavoro nel Regno Unito (childcare Vouchers )
   Scopo: aumentare la qualità, l’accessibilità e la convenienza dei servizi di
    assistenza ai bambini e incoraggiare i genitori a tornare al lavoro.
   Aumentare il sostegno del datore di lavoro per l’assistenza di bambini
   Tipologie di servizi acquistabili: qualsiasi tipo di assistenza ai bambini
    (luoghi che accolgono i bambini all’uscita dalla scuola, nidi d’infanzia,
    bambinaie e vigilatrici d’infanzia).
   Soggetti interessati: genitori di bambini fino a 15 anni di età;
   Datori di lavoro: offrono sostegno per l’assistenza ai bambini di loro
    lavoratori dipendenti e beneficiano delle riduzioni di imposta e contributi
    sociali annessi a questo sostegno.
   Lavoratori: ogni individuo maggiorenne può essere lavoratore
   In aggiunta al salario il lavoratore dipendente riceverà un plus (sostegno
    del datore di lavoro) sotto forma di buoni. (salary plus)
   Il lavoratore dipendente può anche rinunciare a una parte del salario
    (salary sacrifice) che viene pagata sotto forma di buono, e il datore di
    lavoro contribuisce al buono con la stessa somma. Il salario del
    lavoratore dipendente aumenta poiché la somma pagata sotto forma di
    buoni non costituisce la base di calcolo delle entrate fiscali.
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I voucher di seconda generazione: fonti legali
   D.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv. in legge 6 agosto 2008, n. 133;
    sostituisce il comma 1 dell’art. 70, eliminando il riferimento ai
    «soggetti a rischio di esclusione sociale e comunque non
    ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di
    uscirne», riscrivendo, ampliandole, le prestazioni rientranti
    nell’ambito oggettivo di applicazione della norma; la stessa
    norma ha abrogato l’art. 71 rubricato Prestatori di lavoro accessorio,
    e ha modificato in parte la disciplina, intervenendo sull’art. 72 del
    d.lgs. n. 276 ;
    La L. 33/2009 modifica ancora l’art. 70, amplia ulteriormente la
    portata oggettiva e soggettiva delle prestazioni e completa un
    processo di liberalizzazione della fattispecie la cui funzione
    sembra essere esclusivamente promozionale, cioè finalizzata ad
    aumentare il tasso di occupazione;
   al d.l. 1° luglio 2009, n. 78, conv. in legge 3 agosto 2009, n. 102;
   la legge 23 dicembre 2009, n. 1919 (Legge Finanziaria 2010).
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Le fonti amministrative
   CIRCOLARI: Modalità applicative del lavoro accessorio delle vendemmie
    (d.m. 12 marzo 2008 e 31 luglio 2008, n. 81), in agricoltura (Circolare Inps 27
    ottobre 2008, n. 94; estende il lavoro accessorio alle attività agricole anche
    non stagionali) nel settore commercio, turismo e servizi e nell’ambito
    dell’impresa familiare, di cui all’art. 230-bis del codice civile (Circolare Inps 1°
    dicembre 2008, n. 104), nel lavoro domestico (Circolare 24 marzo 2009, n. 44)
    e ancora nell’impresa familiare tout court (Circolare 26 maggio 2009, n. 76);
    Circolare Inps 26 maggio 2009, n. 75, per la compatibilità delle integrazioni
    salariali e di altre prestazioni di sostegno al reddito con le prestazioni di lavoro
    accessorio; Circolare Inps 9 luglio 2009, n. 88, che illustra le recenti riforme;
    lettera Circolare 6 maggio 2009, prot. 25/II/0006544, sulle prestazioni di
    lavoro degli steward negli stadi di calcio; Decreto Ministeriale del Ministero
    dell’Interno del 24 febbraio 2010 cui segue il messaggio Inps n. 9999/2010
    che autorizza il lavoro accessorio nelle attività di stewarding sia direttamente
    che in appalto e in somministrazione; da ultimo si v. la circolare n. 17 del 3
    febbraio 2010 che illustra le novità introdotte dalla legge finanziaria del 2010;
    note Inail 7 settmbre 2009, prot. n. 8270 e 22 settembre 2009, prot. n. 8625.
   INTERPELLI: n. 37/2009 lavoro accessorio nel settore del turismo; n.
    16/2010 lavoro accessorio nell’ambito delle imprese agricole – percettori di
    prestazioni integrative del salario o di sostegno al redditoDirezione Generale
    per l’attività ispettiva del Ministero del lavoro, del 5 marzo 2009, prot.
    25/1/003376, a istanza di interpello della Federazione italiana editori di
    giornali (Fieg)               Lucia Valente - www.luciavalente.it                  11
I principi contenuti nelle fonti amministrative
   Viene ricordato a più riprese dalle fonti amministrative
    che, per prestazioni di lavoro occasionale accessorio,
    debbono intendersi attività lavorative di natura
    meramente «occasionale» e «accessorie», non
    riconducibili a tipologie contrattuali tipiche di
    lavoro subordinato o di lavoro autonomo, ma mere
    prestazioni di lavoro definite con la sola finalità di
    assicurare le tutele minime previdenziali e assicurative
    in funzione di contrasto a forme di lavoro nero e
    irregolare.
   Le circolari Inps descrivono la procedura per l’acquisto
    dei voucher, sia cartacei che telematici e ne delimitano
    l’ambito di applicazione
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L’ambito/settore di attività e le categorie dei prestatori di
lavoro
   Sono considerate di natura occasionale le seguenti prestazioni:
   a) lavori domestici (categorie di prestatori: tutte); lavori di
    giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e
    monumenti anche nel caso in cui il committente sia un ente
    locale (categorie di prestatori: tutte); insegnamento privato
    supplementare (categorie di prestatori: tutte); d) manifestazioni
    sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di
    emergenza o di solidarietà anche in caso di committente
    pubblico (categorie di prestatori: tutte); f) attività agricole di
    carattere stagionale (da parte di pensionati, casalinghe e giovani),
    e le attività agricole di qualunque tipo anche non stagionali,
    svolte a favore dei produttori aventi un volume di affari non
    superiore a 7 mila euro (categorie di prestatori: tutte); h)
    consegna porta a porta e vendita ambulante di stampa quotidiana
    e periodica (categorie di prestatori: tutte); h ter) attività di lavoro
    svolte nei maneggi e nelle scuderie.
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L’estensione a tutti i settori produttivi
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    e) qualunque tipologia di attività in tutti i settori produttivi compresi gli enti locali, le scuole e
    università, il sabato e la domenica e durane o periodi di vacanza(da
    parte: di a) giovani con meno di 25 anni di età se regolarmente iscritti
    a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e
    grado; studenti con meno di 25 anni per tutto l’anno se regolarmente
    iscritti, anche per impiego in scuole e università
   h bis) qualsiasi settore produttivo compreso gli enti locali da parte dei
    pensionati;
   g) qualunque tipologia di attività in tutti i settori produttivi nell’ambito di
    imprese familiari di cui all’art. 230-bis, cod. civ.);
   Co. 1 bis) Tutti i settori produttivi compresi gli enti locali da parte di)
    percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al
    reddito, in via sperimentale per il 2009 e 2010 nel limite di 3 mila euro
    annui;
   In via sperimentale per l’anno 2010 in tutti i settori produttivi
    prestatori si lavoro con contratto a TEMPO PARZIALE, con
    esclusione della possibilità di utilizzare i buoni lavoro da parte del
    titolare del contratto di lavoro a tempo parziale

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Soggetti che possono svolgere lavoro occasionale accessorio
   Dopo l’abrogazione dell’art. 71, possono svolgere
    lavoro accessorio tutti coloro che ne abbiano interesse
    (per le attività indicate nell’art. 70, co, 1 lett. a), b) c) d)
    f) g) h) h ter)
   I pensionati: (senza limiti di età o settore produttivo) Gli
    studenti da 16 a 25 anni: se universitari i giovani fino a
    25 a. possono lavorare per tutto l’anno; in caso
    contrario solo nei periodi di vacanza e il sabato e la
    domenica.
   Le casalinghe per le attività agricole di carattere
    stagionale
   I disoccupati e i cassaintegrati(senza limiti di età o settore
    produttivo)
   I lavoratori a part time (senza limiti di età o settore produttivo)
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Committenti/beneficiari dopo le recenti
novità normative
   Privati (famiglie),
   Aziende,
   enti locali (giovani con meno di25 anni, pensionati,
    soggetti percettori di misure di sostegno al reddito,
    lavoratori parti time)
   committenti pubblici,
   scuole, università (giovani con meno di25 anni,
    pensionati, soggetti percettori di misure di sostegno al
    reddito, lavoratori parti time)
   datori di lavoro agricoli,
   imprese familiari.
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Lavori domestici art. 70 lett. a)
   La circolare 44/08: precisa che per lavoro domestico
    di tipo accessorio si intende il lavoro prestato in
    favore delle famiglie effettuato solamente per quelle
    attività che, per loro natura occasionale e
    accessoria
 Nuovo art. 70: lavoro accessorio nel lavoro
  domestico tout court
 La nota prot. 16/SEGR/1044 del 16 febbraio 2009
  precisa che può essere utilizzato il lavoro accessorio
  domestico per esigenze solo temporanee
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Lavori di giardinaggio, pulizia, e manutenzione
art. 70 lett. b)

   edifici, strade, parchi e monumenti
 Novità 2010: il committente può essere
  anche un ente locale
 Categorie di prestatori: tutti

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L’insegnamento privato supplementare art. 70
 lett. c)
 si può ritenere che dopo le recenti riforme,
  tali prestazioni possano essere rese non
  soltanto esclusivamente in favore delle
  famiglie come prestazioni orarie a
  domicilio, ma anche presso istituti privati
  di istruzione o strutture assimilate nei quali
  vengano impartite con continuità lezioni
  supplementari, ad esempio, di lingua
  straniera, informatica, corsi di recupero
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Manifestazioni sportive, culturali, fieristiche
                    …(art. 70 lett. d)
   Il reclutamento e l’addestramento degli steward
   La nota per l’attività ispettiva del Ministero del 2009 hanno
    portato a sottolineare l’assenza di autonomia
    operativa e organizzativa e l’assoggettamento degli
    steward al potere direttivo e di controllo della società.
   Il ripensamento : D.M. del Ministero dell’interno 24
    febbraio 2010 e messaggio Inps 9999/2010: utilizzo dei
    voucher per gli stewards negli stadi di calcio anche a mezzo
    di contratti di appalto e somministrazione.

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Il committente pubblico e gli enti locali
   Enti locali (art. 70 lett. b): comuni, le città
    metropolitane, le comunità montane, le comunità
    isolane, le unioni dei comuni, nonché i consorzi cui
    partecipano gli enti locali (art. 2, d.lgs. 267/2000)
   Committente pubblico (art. 70 lett. d) (art. 2 d.lgs.
    165/200): tutte le amministrazioni dello Stato, ivi
    compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le
    istituzioni educative, le aziende e amministrazioni della
    Stato a ordinamento autonomi, le Regioni, le Province i
    Comuni, le comunità montane e loro consorzi, le
    istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case
    popolari, le camere di commercio, industria e
    artigianato e agricoltura e loro associazioni….
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L’impresa familiare
 Il regime contributivo, ordinario
 Il regime contributivo agevolato per studenti
  con meno di 25 anni, pensionati, percettori di
  misure di sostegno al reddito, lavoratori part
  time: per costoro è prevista l’iscrizione alla
  gestione separata Inps (art. 2, co., 28 L.
  335/295)
 Le novità introdotte dalla finanziaria per il
  2010
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Il voucher in agricoltura
 vendemmia
 Impresa agricola di qualsiasi dimensione;
  lavoratori: pensionati, studenti, casalinghe,
  lavoratori part time, percettori di prestazioni
  integrative del salario solo per attività agricole a
  carattere stagionale
 Produttori agricoli con volume di affari non
  superiore a 7000 €; lavoratori tutti, compresi i
  percettori di prestazioni integrative del salario e i
  lavoratori a part time, per attività di qualunque
  tipo anche non a carattere stagionale
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Consegna e vendita di stampa quotidiana e periodica
   Si tratta di prestazioni di lavoro esercitate al di fuori
    dell’impresa editrice, ma non per questo svincolate da uno
    stingente     potere         di         coordinamento           funzionale
    all’organizzazione        aziendale,                  anzi, con     questa
    necessariamente integrate considerato che costituiscono
    una fase importante del ciclo produttivo trattandosi sia
    della consegna del materiale (essenzialmente stampa
    quotidiana o anche free press) sia della vendita.
   risposta della Direzione Generale per l’attività ispettiva del
    Ministero del lavoro, del 5 marzo 2009, prot. 25/1/003376,
    a istanza di interpello della Federazione italiana editori di
    giornali (Fieg)      Lucia Valente - www.luciavalente.it              24
Limiti economici
 Per i prestatore: 5000 € per anno solare
  (6.660 lordi) da parte dello stesso datore di
  lavoro; 3000 € per anno solare per
  percettori di prestazioni integrative del
  salario o di sostegno al reddito.
 Per il datore di lavoro: 10.000 (importo
  lordo, 13.330 €)nell’anno fiscale, per
  l’impresa familiare.
 Apparato sanzionatorio per il superamento
  dei limiti economici: non previsto
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Il sistema dei buoni lavoro
   Retribuzione = buoni lavoro: valore nominale 10
    euro(d.m. n. 12/2008)
                        Il datore di lavoro
acquista dal concessionario (inps, tabaccherie autorizzate) i
    buoni con i quali paga il lavoratore
                            Il lavoratore
“cambia” i buoni presso l’ufficio postale o la tabaccheria
    autorizzata
                        Il concessionario
1.  Registra i dati del datore di lavoro e del lavoratore
2.  Versa i contributi INPS, 13%, e INAIL, 7% del valore del
    buono
3.  Trattiene a titolo di rimborso spese il 5% del valore del
    buono.

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BUONI LAVORO E RETRIBUZIONE

 Caratteristiche:  il pagamento anticipato
 art. 72 co. 2: il valore nominale del voucher
  “è stabilito tenendo conto della media delle
  retribuzioni rilevate per le attività
  lavorative affini a quelle di cui all’art. 70,
  comma 1, nonché al costo di gestione del
  servizio”.

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I concessionari del servizio: art. 72 sostituito dall’art. 17 del d.lgs 251/2004,
    modificato e in parte sostituito dall’art. 22 dl. 112/2008 conv. in L. 133/2008

   I.N.P.S
   Agenzie per il lavoro autorizzate alla somministrazione e gli
    enti autorizzati alla intermediazione di manodopera
   Tabaccai autorizzati (2010): tramite le tabaccherie affiliate il
    datore di lavoro potrà acquistare i buoni lavoro prenotati
    all’Inps e il lavoratore potrà incassarli. Mediante l’acquisizione
    del codice fiscale del datore di lavoro, il tabaccaio potrà
    provvedere all’emissione dei buoni, o procedere al pagamento
    in contanti dell’importo netto.

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I vantaggi per il datore di lavoro: ABBATTIMENTO DEI COSTI
   Non esiste nessuna disposizione che correli il valore del voucher (10 €) a un
    parametro orario.
   Totale autonomia delle parti nel correlare il voucher alla mera prestazione di
    lavoro divisibile nel tempo, o a un risultato predeterminato
   Non osservanza dei limiti legali in materia di orario di lavoro, lavoro notturno,
    pause, riposi, lavoro festivo…
   Nessun diritto sindacale; non computo ai fini legali
   Minori oneri contributivi (13 % a fronte del 33% circa per il lavoro
    subordinato e il 23, 72% per il lavoro a progetto)
   Mancanza di comunicazioni obbligatorie, iscrizione nel LUL, elaborazione
    prospetti paga
   Possibilità di assumere lavoratori che hanno svolto lavoro accessorio con un
    contratto di inserimento (art. 54 d.lgs. 276) nonostante il divieto di concludere
    tale contratto con lavoratori già utilizzati nel 2 anni precedenti
   Il lavoro accessorio non da titolo a prestazioni previdenziali come:
    MATERNITA’, MALATTIA, ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE,
    non consente il rilascio del permesso di SOGGIORNO per motivi di lavoro a
    favore dei lavoratori extra comunitari

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I vantaggi per il lavoratore
 I compensi percepiti dai lavoratori sono esenti da
  qualsiasi imposizione fiscale e non incidono
  sullo stato di disoccupato o inoccupato del
  lavoratore accessorio. Ciò significa che il lavoratore
  anche se intraprende più rapporti di lavoro –
  ciascuno entro i limiti legali (es. 4 rapporti di lavoro
  da 5000= 20.000) – può guadagnare svariate
  migliaia di euro senza pagare un euro di
  irpef.Questo pone un problema di equità fiscale
  con gli altri lavoratori anche in considerazione
  dell’art. 53 Cost.
 I compensi sono cumulabili con i trattamenti
  pensionistici
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Il voucher telematico
   Fonti: circolari inps n. 104/08 e n. 88/09
   REGISTRAZIONE COMMITTENTE (sportelli INPS, sito internet, contact
    center Inps/Inail)
   ACCREDITAMENTO ANAGRAFICO del prestatore di lavoro; canali:
    telematico, sportelli Inps, contact Center Inps/Inail
   Fornitura di una TESSERA MAGNETICA al lavoratore
   Il committente dopo la registrazione può presentare la RICHIESTA DI
    VOUCHER. Essa deve contenere: i dati anagrafici del prestatore di lavoro, il c.f.,
    la data di inizio e fine presunta della attività di lavoro; il luogo della prestazione;
    numero di buoni presunti per ciascun lavoratore
   VERSAMENTO IN ANTICIPO del controvalore dei voucher prenotati
    tramite modello F24, versamento su c/c postale ; pagamento on line
   RENDICONTO al termine della attività
   ACCREDITO dei contributi
   Il prestatore di lavoro è pagato mediante l’ACCREDITO degli importi
    rendicontati sulla tessera magnetica o a mezzo di bonifico bancario

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Procedura voucher cartaceo
   ACQUISTO DEI BUONI da parte del committente mediante
    pagamento preventivo del controvalore su conto corrente postale
    intestato all’Inps
   COMUNICAZIONE ANTICIPATA al centro di contatto Inps-
    Inail, in assenza del quale il rapporto è “in nero”
   INDICAZIONE DEI DATI ANAGRAFICI del committente, c.f.,
    anagrafica e codice fiscale del lavoratore, il luogo della prestazione, la
    data presunta di inizio e fine attività. In caso di variazioni, queste
    devono essere immediatamente comunicate.
   INTESTAZIONE dei buoni al prestatore di lavoro che potrà così
    riscuoterli presso gli uffici postali apponendo anche la propria firma
    sul buono
   RISCOSSIONE dei buoni da parte del prestatore presentandoli
    all’incasso presso qualsiasi ufficio postale. Il lavoratore minorenne
    deve presentare anche un’autorizzazione del genitore o di chi esercita
    la patria potestà
   ACCREDITO dei contributi
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Seconda conclusione
   Tutte queste novità se, da un lato, sono in grado di garantire
    l’incremento occupazionale con un elevato tasso di flessibilità
    sia in entrata che in uscita, dall’altro, possono comportare rischi
    di destrutturazione del mercato (dumping contrattuale) considerato
    che il nuovo istituto porta con sé la potenziale riduzione delle
    tutele per tutti coloro i quali già svolgono o hanno svolto le
    attività sopra indicate mediante altre tipologie contrattuali (ad
    esempio, contratto a termine, part time verticale, lavoro
    intermittente, apprendistato, contratto di inserimento).
    Inoltre, con riferimento all’uso del voucher nelle imprese, è
    altresì possibile un uso fraudolento del lavoro accessorio
    considerato che la prestazione di lavoro si inserisce in una
    organizzazione produttiva ed è destinata a un risultato altrui. Tale
    aspetto non è affatto considerato dal legislatore il quale non ha
    disciplinato l’apparato sanzionatorio.

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