PRECONTENZIOSO LA GESTIONE DEL GIUDIZIALE - Avv. Enrico Morello - ASK Advisory
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Avv. Enrico Morello LA GESTIONE DEL PRECONTENZIOSO GIUDIZIALE Collana a cura di Avv. Andrea Davide Arnaldi
Avv. Enrico Morello LA GESTIONE DEL PRECONTENZIOSO GIUDIZIALE I SAGGI DI Collana a cura di Avv. Andrea Davide Arnaldi
SOMMARIO 1 1.1 PAG. 6 | LA DIFFIDA MENZIONE DELLA DELEGA 4 4.1 PAG. 22 | LA CAMBIALE TITOLI DI CREDITO E GARANZIE 1.2 INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE 4.2 L’ASSEGNO 1.3 INTIMAZIONE AD ADEMPIERE 4.3 LE GARANZIE 1.4 MODALITÀ DI INVIO DELLA DIFFIDA 4.4 LA FIDEIUSSIONE 1.5 MINACCIA DI AZIONI LEGALI DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE (EVENTUALE) 5 1.6 1.7 EFFETTO RISOLUTIVO DEL CONTRATTO (EVENTUALE) PAG. 29 | BEST PRACTICES 5.1 TITOLI ESECUTIVI NELLA FASE PRELEGALE 2 PAG. 12 | LE CONTESTAZIONI 2.1 2.2 CONTESTAZIONE TOTALMENTE INFONDATA CONTESTAZIONE PARZIALMENTE FONDATA 6 6.1 PAG. 31 | ULTIMI INTERVENTI LEGISLATIVI INDICAZIONI OPERATIVE 2.3 CONTESTAZIONE FONDATA 3 PAG. 16 | LA TRANSAZIONE 7 PAG. 35 | INTRODUZIONE DELLA FASE GIUDIZIALE 3.1 GESTIONE CONCORDATO PREVENTIVO 3.2 I PIANI DI RIENTRO
LA DIFFIDA LA GESTIONE DEL PRECONTENZIOSO GIUDIZIALE LA DIFFIDA 1 1.1 MENZIONE DELLA DELEGA 1.1 MENZIONE 1.2 INTIMAZIONE 1.2 INTIMAZIONE AD ADEMPIERE DELLA DELEGA AD ADEMPIERE Nella diffida l’avvocato dichiara innan- Il legale quantifica il dovuto indican- 1.3 INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE zitutto di agire in nome e per conto do le modalità di pagamento, gli in- 1.4 MODALITÀ DI INVIO DELLA DIFFIDA del creditore sostituendosi idealmen- teressi di mora e le spese legali e ne te a quest’ultimo nella gestione del intima il pagamento entro un certo 1.5 MINACCIA DI AZIONI LEGALI credito in sofferenza. termine (un periodo compreso tra i 3 ed i 10 giorni dal ricevimento della 1.6 DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE (EVENTUALE) Solitamente l’intervento del legale ha diffida). L’intimazione ad adempiere è 1.7 EFFETTO RISOLUTIVO DEL CONTRATTO (EVENTUALE) l’effetto di richiamare l’attenzione del funzionale a costituire in mora il de- debitore che, messo di fronte alla “ge- bitore. La mora del debitore provoca stione professionale” della posizione, l’obbligo del debitore di risarcire gli prende coscienza della serietà de- eventuali danni derivanti dal ritardato gli intenti del creditore e, ancorché adempimento imputando a quest’ul- La diffida ad adempiere costituisce, di fatto, l’atto introduttivo della fase legale possa essere rimasto inerte di fron- timo il rischio dell’inadempimento. stragiudiziale ed in sostanza consiste nell’intimazione che il legale difensore del te ai solleciti prelegali, normalmen- Gli accessori (interessi e spese) ven- creditore rivolge al debitore affinché quest’ultimo adempia alla propria obbliga- te si vede costretto a riscontrare la gono normalmente quantificati a se- zione che, normalmente, consiste nel pagamento di una somma di denaro. comunicazione quantomeno per giu- conda dell’obbligazione dalla quale La diffida è caratterizzata dalla presenza di alcuni elementi tipici che producono stificare il ritardo nel pagamento. scaturisce il credito1 . determinati effetti (giuridici e non) finalizzati a provocare il pagamento o, in al- ternativa, a creare le condizioni più idonee all’esperimento della procedura giu- diziale vera e propria. 1 Salvo che le parti abbiano preso diversi accordi, alle obbligazioni nascenti tra soggetti com- merciali vengono normalmente applicati gli accessori nelle quantificazioni previste dal D.Lgs 231/02 (modificato dal D.Lgs 192/12 )mentre per le obbligazioni tra persone fisiche risultano applicabili gli accessori così come quantificati dal codice civile e dalle tariffe professionali forensi. In particolare, il decreto legislativo 192/2012 ha stabilito che, nelle transazioni commerciali, i paga- menti effettuati oltre il termine dei 30 giorni dalla scadenza, ovvero entro il maggior termine stabilito contrattualmente non superiore comunque a 60 giorni salvo casi particolari, saranno automatica- mente maggiorati di interessi moratori senza necessità di sollecito e preavviso di inadempimento da parte del creditore. 6 7
LA GESTIONE DEL PRECONTENZIOSO GIUDIZIALE LA DIFFIDA LA GESTIONE DEL PRECONTENZIOSO GIUDIZIALE LA DIFFIDA 1.3 INTERRUZIONE 1.5 MINACCIA DELLA PRESCRIZIONE DI AZIONI LEGALI L’invio della diffida, così di una lettera da La minaccia di adire l’autorità giudizia- parte del cliente, oltre alla costituzione ria per il recupero forzoso del credito in mora del debitore, ha la funzione di costituisce lo stimolo concreto che interrompere il termine prescrizionale induce il debitore a considerare seria- legislativamente previsto entro cui po- mente le conseguenze che potrebbe- ter agire per salvaguardare il proprio ro derivare dal mancato pagamento credito. del credito. Di fronte a tale minaccia il debitore può manifestare tre possibili reazioni: il silenzio, la contestazione e 1.4 MODALITÀ la proposta di una transazione o di un DI INVIO DELLA DIFFIDA piano di rientro. Al fine di poter provare l’avvenuta rice- zione della diffida, quest’ultima deve essere inviata mediate raccomandata SITUAZIONI EVENTUALI con ricevuta di ritorno. A questo strumento si è, tuttavia, ag- 1.6 DECADENZA DAL 1.7 EFFETTO giunto anche la posta elettronica certificata (PEC), la quale certifica l’av- BENEFICIO DEL TERMINE RISOLUTIVO DEL venuto invio e l’avvenuta ricezione di Può accadere che il credito oggetto di CONTRATTO diffida sia composto anche da somme Con riferimento ai contratti ad ese- documenti in formato digitale, con- oggetto di fatture non ancora scadute cuzione continuata, con particolare fermando così tutti gli effetti giuridici (e pertanto, in linea di principio, non attenzione al leasing, la diffida ha la fa- della versione cartacea. diffidabili). Ciononostante, poiché nor- coltà di risolvere la locazione finanzia- malmente il credito è composto anche ria e, per effetto della clausola risolutiva di fatture scadute ed insolute, è possi- espressa, permette di intimare, oltre al LA POSTA ELETTRONICA bile richiedere in ogni caso il paga- pagamento dei canoni scaduti, anche CERTIFICATA (PEC) È IL mento anche delle fatture non scadu- la restituzione del bene locato. SISTEMA CHE CONSENTE te in forza del principio previsto dall’art. DI MUNIRE I MESSAGGI 1186 c.c. a norma del quale il debitore DI POSTA ELETTRONICA decade dal beneficio del termine fis- DI CARATTERISTICHE sato a suo favore quando sia divenuto DI SICUREZZA E DI insolvente, consentendo in tal modo CERTIFICAZIONE DELLA al creditore di poter agire in giudizio a PROPRIA TRASMISSIONE. prescindere dall’avvenuto decorso del termine indicato in fattura. 8 9
LA GESTIONE DEL PRECONTENZIOSO GIUDIZIALE LA DIFFIDA LA GESTIONE DEL PRECONTENZIOSO GIUDIZIALE LA DIFFIDA IL VALORE LA PEC NELLA FASE > Risparmio in termini di tempi nella ge- stione pre-legale del credito insoluto. DELLA PEC NELLA FASE PRE-GIUDIZIALE DI La PEC permette l'invio immediato del PRE-GIUDIZIALE GESTIONE DEL CREDITO sollecito al debitore e l'immediata co- noscenza dell'esito dello stesso. Se si In sintesi la PEC permette, qualora HA CONSIDEREVOLI pensa ai tempi necessari per conoscere sia il mittente che il destinatario ne In forza del D.Lgs.82/2005, VANTAGGI: l'esito di una raccomandata, il risparmio siano dotati, di inviare messaggi di modificato e integrato > La PEC, utilizzata per l'invio delle fattu- di tempi risulta evidente. posta elettronica avendo la prova le- dal D.Lgs 235/2010, re commerciali, conferisce alle stesse la > Risparmio in termini di spese. gale dell'avvenuto invio e dell'avve- i messaggi inviati a mezzo data certa, richiesta dal D.Lgs 231/02 al L'utilizzo di un indirizzo di Posta Certifi- nuta ricezione della comunicazione fine della decorrenza degli interessi per cata non richiede infrastrutture tecno- PEC sono, opponibili da parte del destinatario. ritardato pagamento nelle transazioni logiche differenti rispetto a quelle della a terzi e sono, di fatto, commerciali. normale posta elettronica, non richiede La prova è costituita da una ricevuta elettronica inviata dal gestore di po- equiparati alla tradizionale > L'utilizzo della posta certificata nel- formazione del personale ed ha costi di sta che certifica l'avvenuta consegna raccomandata con lo scambio di cmunicazioni con clienti abbonamento annuale assolutamente modesti. del messaggio nella casella del de- ricevuta di ritorno. e controparti, offre vantaggi in termini di accessibilità e facilità di reperimento > Il limite che la PEC può avere è costi- stinatario, circostanza sufficiente a delle informazioni qualora necessarie tuito dal fatto che non intercetta alcu- fondare la presunzione di avvenuta (per essere trasferite al legale, ad esem- ne importanti informazioni proprie del conoscenza del messaggio da parte pio) e permette un risparmio in termini di servizio postale (Destinatario trasferito, di quest'ultimo. archiviazione. Sconosciuto in loco, Compiuta Giacen- Le nuove società ed imprese indivi- > L'equiparazione della PEC alla racco- za), informazioni che possono costituire duali sono tenute a dichiarare l'indi- mandata a/r è molto utile ai fini dell'in- elementi utili ad individuare la migliore terruzione del termine prescrizionale. In strategia di recupero del credito o a giu- rizzo PEC all'iscrizione nel Registro particolare nel caso in cui il diritto di cre- stificare, mediante una adeguata due di- delle imprese e quelle già esistenti ligence, il passaggio a perdita del credito dito sia legato a negozi giuridici caratte- devono farne apposita dichiarazione. rizzati da temini di prescrizione breve (ad giù in fase pre-giudiziale, soprattutto se Gli indirizzi PEC sono così accessibili esempio Diritto del Mediatore art. 2950 di non rilevante ammontare3. a tutti. In particolare, il Ministero per c.c., Spedizione e Trasporto art. 2951 Con valutazione caso per caso, potreb- lo Sviluppo Economico, ha institu- c.c., Assicurazione art. 2952 c.c.), l'invio be, quindi, essere opportuno accompa- ito un elenco pubblico delle PEC di di un sollecito di pagamento all'indiriz- gnare la PEC alla tradizionale raccoman- imprese e professionisti2 facilmente zo PEC risultante al registro delle impre- data a/r. se ha l'effetto di interrompere il termine consultabile da chiunque ne abbia prescrizionale. interesse e voglia sfruttare le grandi potenzialità dello strumento. 3 2 In forza dell’art. 33 comma 5 della L. 134/12 che sostituisce l’art. 101, comma 5 TUIR, sono dedu- cibili i crediti di modesto importo, scaduti da almeno 6 mesi. Il modesto importo è individuato dalla L'elenco pubblico dellePEC è denominato INI-PEC - Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta norma nei seguenti parametri: Elettronica Certificata ed è consultabile attraverso il seguente link https://www.inipec.gov.it/cerca-pec. > €2.500, per le imprese di piccole e medie dimensioni; Con riferimento alla Pubblica Amministrazione, il link è www.indicepa.gov.it. > €5.000, per le imprese di grande dimensioni (volume d’affari/ricavi superiori a 100 miioni di €). 10 11
LE LA GESTIONE DEL PRECONTENZIOSO GIUDIZIALE LE CONTESTAZIONI 2 CONTESTAZIONI 2.1 CONTESTAZIONE TOTALMENTE INFONDATA 2.1 CONTESTAZIONE 2.3 CONTESTAZIONE 2.2 CONTESTAZIONE FONDATA TOTALMENTE PARZIALMENTE 2.3 CONTESTAZIONE PARZIALMENTE FONDATA INFONDATA FONDATA È opportuno rispondere alla con- In tal caso è bene intavolare con il tro-parte specificando le ragioni che debitore una trattativa finalizzata alla con-fermano l’esistenza e l’esigibilità conclusione di un accordo transattivo del credito e invitare nuovamente il che preveda magari una transazio-ne debi-tore al pagamento del dovuto. con rinuncia a parte del credito. Peral- Qualora il debitore prosegua nelle tro, sotto il profilo strettamente stra- con-testazioni senza pagare (o quan- tegico, è opportuno che il credito-re tomeno senza proporre un accordo cerchi comunque di far valere i pun- transatti-vo) l’unica soluzione concre- ti di forza del credito invitando il de- tamente praticabile è quella di proce- bi-tore a quantificare le contestazioni dere in via giudiziale operando tutte le in modo da trovare un possibile punto L’esistenza di contestazioni impone che le stesse siano attentamente valutate op-portune valutazioni circa l’econo- di incontro delle rispettive esigenze. così da poter intraprendere la migliore strategia di recupero. mici-tà dell’azione legale e la solvibili- La valutazione ovviamente è strettamente connessa alla natura dell’obbligazione tà del debitore. che ha generato il credito ed è pertanto opportuno che le contestazioni venga- no esaminate da un legale esperto. Ovviamente la corretta valutazione del claim è subordinata alla possibilità che il 2.2 CONTESTAZIONE legale esamini tutta la documentazione inerente al credito ed abbia contezza del FONDATA contegno mantenuto dalle parti in corso di contratto. In tal caso è opportuno non reiterare Semplificando è possibile dire che la maggiore o minore fondatezza delle con- le richieste di pagamento e piuttosto testazioni determina tre diverse alternative. valutare la possibilità di stornare la fat- tura, anche mediante l’emissione di note di credito, in modo da ottenere, ove ne ricorrano i presupposti, anche i relativi vantaggi fiscali. 12 13
LA GESTIONE DEL PRECONTENZIOSO GIUDIZIALE LE CONTESTAZIONI LA GESTIONE DEL PRECONTENZIOSO GIUDIZIALE LE CONTESTAZIONI DOCUMENTI L'IMPORTANZA Lo scambio dei documenti in forma- E PROVA DEL CREDITO to elettronico può rendere questa DELLE INDAGINI Al fine di delineare la migliore stra- fase molto agevole e può permettere A CARICO tegia, e quindi anche decidere se accettare una eventuale definizione di contenere i tempi in caso di suc- DEL DEBITORE cessivo contenzioso. È, infatti, ormai Oggi più che mai, l'attenta anali- transattiva pur a fronte di contesta- una realtà il Processo Civile Telema- si della situazione patrimoniale del zioni del tutto o parzialmente infon- tico (c.d. PCT)4. Il PCT, spingendo ad debitore nella fase pre-giudiziale date, occorre un'attenta valutazione una progressiva dematerializzazione risulta determinante ai fini del recu- della completezza della documenta- degli atti del processo civile, mira ad pero del credito. I segnali di criticità zione disponibile. ottenere una serie di benefici: vanno previsti con anticipo per poter Nel caso di un eventuale contenzio- modulare al meglio la strategia da so, infatti, è determinante la capacità adottare e per poter scegliere con- del creditore di fornire prova scritta > riduzione dei tempi di definizione sapevolmente se proseguire l'azione del credito e dei rapporti intercorsi dei processi ed un più immediato di recupero fino alla fase giudiziale, tra le parti. In tale ottica è certamen- reperimento dei documenti e degli rischiando che in quel momento il te opportuno, già nella fase pre-giu- atti. debitore abbia dismesso il proprio diziale, valutare, possibilmente con patrimonio, vanificando gli sforzi del il supporto di un professionista, la > contenimento delle spese: la delo- calizzazione delle attività proces- creditore. qualità e la completezza della docu- mentazione a proprie mani (Contratto, suali consente al professionista la gestione da remoto di molte atti- Non solo! Visure, report e indagini patrimoniali, ordini, documenti di trasporto, corri- vità giudiziali con notevole rispar- Monitorare la situazione economi- condivisi con il professionista fin dal spondenza tra le parti, ecc.) mio di spese (ad esempio, si riduce co-finanziaria del debitore è molto primissimo approccio, possono gio- fortemente la necessità di trasferire utile al fine di scegliere se, ed a quali care un ruolo decisivo. dei professionisti). condizioni, concedere un piano di rientro magari lungo nel tempo e, successivamente, a valutare la capa- cità di mantenere fede agli impegni assunti. 4 Il Processo Civile Telematico (PCT) è il progetto che si pone l’obiettivo di automatizzare i flussi informativi e documentali tra utenti esterni (avvocati e ausiliari del giudice) e uffici giudiziari, relativamente ai processi civili. Il PCT, in particolare, consente di redigere, firmare e depositare gli atti e relativi documenti, di consultare i fascicoli e di ricevere comunicazioni da parte degli Uffici Giudiziari. Il PCT è attualmente avviato su tutto il territorio nazionale. 14 15
LA TRANSAZIONE LA GESTIONE DEL PRECONTENZIOSO GIUDIZIALE LA TRANSAZIONE 3 Per un approfondimento si rimanda al saggio dedicato: 3.1 GESTIONE CONCORDATO PREVENTIVO 3.1 GESTIONE GLI STRUMENTI CONCORDATO PER IL RILANCIO PREVENTIVO DELL'IMPRESA IN CRISI Accordi ex art. 182 bis l.f. Per la gestione di piani di rientro col- Talvolta (proprio quando vi siano con-testazioni più o meno fondate oppure una legati a progetti di rilancio delle im- situazione particolarmente difficile del debitore5), può essere consigliabile cerca- prese in crisi ai sensi degli art. 160, Avv. Nicola Traverso re una soluzione transattiva. 182bis6 L.F.7 si rinvia integralmente al Si tenga presente che, tecnicamente, la transazione è un negozio giuridico in saggio della medesima collana intito- cui le parti, dando atto dell’esistenza di alcuni presupposti, si fanno reciproche lato “Le procedure concorsuali e gli concessioni al fine di dirimere una situazione conflittuale. In ottica transattiva strumenti per il rilancio dell’impresa in GLI STRUMENTI potrebbe poi essere opportuno rinunciare a parte del credito pur di ottenere il PER IL RILANCIO crisi”. È opportuno, tuttavia, precisare DELL'IMPRESA IN CRISI pagamento immediato del residuo. che, soprattutto nella fase endemica Tale soluzione denominata “a saldo e stralcio” implica, infatti, il pagamento im- della trattativa, è necessario gestire mediato di parte di quanto dovuto, in cambio dell’impegno, da parte del credi- i detti piani con la dovuta sensibilità tore, di rinunciare alla residua pretesa creditoria oggetto dell’accordo (stralcio e competenza, allo scopo di evitare Collana a cura di Avv. Andrea Davide Arnaldi della posizione). eventuali azioni revocatorie e, laddove possibile, salvaguardare la continuità dei rapporti commerciali. 6 Il cosiddetto “concordato in bianco” è la nuova fattispecie prevista dall’art. 161, commi 6 e seguenti della legge fallimentare. Prevede la possibilità di presentare la domanda di ammissione al 5 concordato, riservandosi di presentare proposta e piano o, in alternativa, domanda di omologazione ai sensi dell’art. 182 bis L.F. in seguito. Come già accennato poco sopra la soluzione transattiva può essere preferibile nel caso in cui venga accertato che il debitore si trovi in un particolare stato di difficoltà tale per cui il passaggio della posizione alla fase giudiziale potrebbe soltanto portare ad una messa a perdita o a soluzioni di tipo concorsuale. 7 Peraltro in questi casi, è bene anche tenere in considerazione l’ipotesi che, in caso di fallimento L’art. 182 bis LF consente, sostanzialmente, di porre in essere una procedura finalizzata alla della società, il pagamento potrebbe essere revocabile qualora ricorrano i presupposti previsti dalle ”esdebitazione” extraconcorsuale dell’imprenditore in crisi a condizione che questi possa proporre disposizioni sul fallimento. ai propri creditori un piano caratterizzato da ampia libertà circa la forma e il contenuto. 16 17
I PIANI LA GESTIONE DEL PRECONTENZIOSO GIUDIZIALE I PIANI DI RIENTRO 2 DI RIENTRO Spesso capita che il debitore, pur essendo intenzionato al pagamento, non abbia Per poter correttamente valutare un piano di rientro è comunque bene tenere la materiale possibilità di saldare il dovuto in un’unica soluzione vedendosi per- sempre in considerazione anche i tempi medi necessari per poter ottenere un tanto costretto a proporre una dilazione. titolo esecutivo nei confronti del debitore e considerare che spesso, proprio in considerazione dei tempi, normalmente lunghi, necessari a procedere con l’ese- La possibilità di concedere un piano di rientro dilazionato è prerogativa del credi- cuzione forzata nei confronti di un debitore, è conveniente concordare un piano tore che, di fatto, può concedere una dilazione qualunque. Peraltro la valutazio- di rientro sostenuto dalle necessarie garanzie. ne circa l’opportunità di concludere questo tipo di accordo non può prescindere dalla valutazione della lunghezza del piano medesimo e dalle modalità con cui A tal proposito si consideri che contestualmente alla concessione di una dilazio- il pagamento viene proposto8. ne di pagamento è sempre possibile prevedere anche la corresponsione degli interessi di dilazione11 nonché una clausola di decadenza del beneficio del ter- Questo tipo di valutazione è ovviamente legata all’importo del credito, alla pos- mine grazie alla quale, in caso di mancato o par-ziale pagamento anche di una sibilità di ottenere, in un tempo uguale o inferiore, delle pari garanzie di paga- sola rata sarà sempre possibile procedere immediatamente in via giudiziale per il mento ed alla valutazione della solvibilità del debitore9 nonché, come abbiamo recupero del credito residuo. detto, alla valutazione della stabilità economico-finanziaria del debitore10. In linea di principio ad un importo maggiore dovrà corrispondere un periodo di Un piano di rientro ancorchè non rispettato, può costituire, qualora ben forma- rientro più lungo mentre invece, per quanto concerne le garanzie del credito e lizzato, un supporto fodamentale per ridurre il rischio di eccezioni e di contesta- la solvibilità del debitore, è certamente opportuno raccogliere il maggior nume- zione del credito e ridurne i tempi di recupero nella fase giudiziale12. ro di informazioni possibili circa lo stato patrimoniale del debitore. 10 Durante il periodo del piano concesso può, inoltre, essere opportuno eseguire un monitoraggio periodico della situazione patrimoniale del debitore, così da intervenire rapidamente qualora ne- 8 cessario. Un costante aggiornamento del professionista circa il rispetto o meno delle scadenze concordate da parte del debitore è fondamentale: in caso di ritardo nel pagamento di una rata, il sollecito al rispetto 11 degli accordi costituisce un segnale per il debitore, il quale avverte l’attenzione del creditore al suo Per interessi di dilazione si intendono gli interessi scalari che maturano sul capitale che, al paga- comportamento. mento di ciascuna rata, residua di volta in volta. 9 12 Una dilazione ha anche il compito di permettere, eventualmente, un rilancio aziendale del debitore al Un piano di rientro può costituire riconoscimento di debito e come tale elemento probatorio ido- fine di continuare il rapporto commerciale in essere. neo e sufficiente a conseguire il a Decreto Ingiuntivo già provvisoriamente esecutiva ex art. 642 cpc. 18 19
LA GESTIONE DEL PRECONTENZIOSO GIUDIZIALE I PIANI DI RIENTRO LA GESTIONE DEL PRECONTENZIOSO GIUDIZIALE I PIANI DI RIENTRO LA GESTIONE DEL PRE-CONTENZIOSO GIUDIZIALE · I PIANI DI RIENTRO ELEMENTI ESSENZIALI DI UN PIANO DI RIENTRO ESEMPIO DI FORMALIZZAZIONE PIANO DI RIENTRO Milano, [•] Raccomandata A/R anticipata via PEC: [•] Spettabile [•] Via [•] [•] In nome e per conto della [•], con la presente, Vi confermiamo la disponibilità della nostra Cliente a concedervi una dilazione del pagamento del Vostro debito in sorte capitale, interessi e spese legali alle seguenti condizioni: 1. Riconoscimento del debito di Euro [•] di cui Euro [•] per capitale, Euro [•] per interessi ed Euro [•] per spese legali. 2. Pagamento dell’importo di cui al punto 1 in n. [•] rate mensili ciascuna di Euro [•] con decorrenza [•]. 3. Rilascio presso questo studio entro e non oltre il [•] di effetti cambiari/titoli di credito a garanzia del pagamento di ciascuna delle rate di cui al precedente punto 2. La presente proposta non costituisce novazione dell’obbligazione principale e viene sottoposta ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1230 e ss. c.c. Il mancato o ritardato pagamento di una sola delle rate di cui sopra comporterà la risoluzione di diritto del presente accordo con facoltà per la [•] di procedere senza ulteriore preavviso al recupero giudiziale del complessivo credito mediante imputazione degli acconti eventualmente ricevuti rispettivamente ad interessi, spese e ultimo capitale. La validità della presente proposta è subordinata alla restituzione presso questo studio anche a mezzo fax entro e non oltre il [•] della presente comunicazione sottoscritta in calce per accettazione. Avv. _____________ Per accettazione _____________ 20 21 18
TITOLI LA GESTIONE DEL PRECONTENZIOSO GIUDIZIALE TITOLI DI CREDITO E GARANZIE 4 DI CREDITO E GARANZIE LA GESTIONE DEL PRE-CONTENZIOSO GIUDIZIALE · TITOLI DI CREDITO E GARANZIE 4.1 LA CAMBIALE CARATTERISTICHE Caratterizzazioni TECNICHE tecniche dei titoli 4.2 L’ASSEGNO DEI TITOLI 4.3 LE GARANZIE 4.4 LA FIDEIUSSIONE ASTRATTEZZA AUTONOMIA LETTERALITÀ Spesso la gestione del credito non può prescindere dall’utilizzo di titoli di credito e garanzie. Nell’ambito del credit management i titoli maggiormente usati sono certamente la Cambiale e l’Assegno Bancario. Detti titoli sono particolarmente il titolo incorpora Il titolo incorpora il dirit- il trasferimento del titolo Il trasferimento il tenore letterale Il tenore del ti- letterale utili nell’ambito della gestione del credito poi-ché la loro principale caratteristica to di credito il diritto senza di credito che senza implica cheimplica del titolo il prenditore che tolodeldetermina la quan- titolo determina consiste nella possibilità di poter valere, in caso di mancato pagamento, come che invenga in ilrilievo il prenditore dello un la quantità, venga rilievo rappor- dello stesso acquisti tità, la qualitàla qualità e le moda- titoli esecutivi validi per poter procedere all’esecuzione forzata13. il rapporto sottostante stesso acquisti un diritto e le modalità del diritto to(negozio sottostante (negozio non causale) diritto autonomo autonomo rispetto rispetto ai lità del diritto attribuito attribuito al possessore Il titolo di credito pertanto, non solo esime il creditore dall’onere di dimostrare il non causale). aiprecedenti precedentie ile debitore il debito- al possessore del titolo15. del titolo15. diritto che ha generato il credito ma, in caso di mancato pagamento, consente di relenon non gli gli può può opporre opporre le poter procedere direttamente con la notifica dell’atto di precetto ed il successivo eccezioni personali, eccezioni fuorchè quantopersonali, fuor- indicato pignoramento14. chè nelquanto titolo indicato stesso13 nel titolo stesso15. 13 L’intercosa prescrizione dell’azione cambiaria non pregiudica la possibilità di utilizzare la cambiale o l’assegno scaduto come prova documentale idonea a conseguire il Decreto Ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ex art. 642 cpc. 13 15 14 L’intercosa cambiale prescrizione dell’azione cambiaria non pregiudica la possibilità di utilizzare la o l’assegno scaduto come prova documentale idonea a conseguire il Decreto Si noti come ciascuna delle tre caratteristiche costituisce, di fatto, il corollario della precedente. Peraltro a prescindere dall’efficacia esecutiva dei titoli di credito è bene tenere presente che la Ingiuntivo provvisoriamente L’astrattezza esecutivo ex determina infatti l’autonomia art. 642rapporto di ciascun cpc. obbligatorio che si fonda unicamente giurisprudenza ha evidenziato come i titoli (anche per il principio della letteralità che li contraddistingue) sul tenore letterale del titolo. Per completezza si sottolinea che solo l’emettitore di un titolo può far 14 abbiano natura confessoria rispetto all’obbligazione di pagamento che incorporano. valere eventuali eccezioni causali nei confronti del primo prenditore dello stesso. Peraltro a prescindere dall’efficacia esecutiva dei titoli di credito è bene tenere presente 22 che la giurisprudenza ha evidenziato come i titoli (anche per il principio della letteralità che 23 li contraddistingue) abbiano natura confessoria rispetto all’obbligazione di pagamento che incorporano.
LA GESTIONE DEL PRECONTENZIOSO GIUDIZIALE TITOLI DI CREDITO E GARANZIE LA GESTIONE DEL PRECONTENZIOSO GIUDIZIALE TITOLI DI CREDITO E GARANZIE 4.1 LA CAMBIALE 4.2 L’ASSEGNO Le cambiali rimaste insolute possono essere fatte valere tramite l’azione cam- biaria. L’azione cambiaria è l’azione con cui il creditore titolare di una cambiale L’ASSEGNO BANCARIO HA LA STESSA STRUTTURA DELLA CAMBIALE TRATTA E, NORMALMENTE, il cui credito sia rimasto insoddisfatto può agire in via esecutiva per recuperare VIENE RILASCIATO DALLA BANCA AL CORRENTISTA il dovuto. Il possessore della cambiale ha quindi la possibilità di agire giudi- ASSEGNO PREVIA STIPULA DI UNA C.D. IN FORZA DELLA QUALE L’ISTITUTO zialmente ed in via immediatamente esecutiva sia nei confronti degli obbliga- DI CREDITO RILASCIA AL CORRENTISTA IL LIBRETTO ti principali (traente, trattario accettante o eventuali avallanti) tramite l’azione DI ASSEGNI. cambiaria diretta, sia nei confronti degli obbligati di regresso che non pagano spontaneamente tramite l’azione cambiaria di regresso. L’ASSEGNO CIRCOLARE VIENE EMESSO Mentre l’azione cambiaria diretta può essere esperita non appena il titolo resti ASSEGNO DA UN ISTITUTO DI CREDITO A FRONTE DELL’ADDEBITO SUL CONTO, DA PARTE DI CHI NE HA RICHIESTO L’EMISSIONE, insoulto, presupposto per espe-rire l’azione cambiaria di regresso (dal secondo CIRCOLARE DEL RELATIVO IMPORTO: SALVO CONTRAFFAZIONI prenditore) è il protesto del titolo ovvero l’atto pubblico (redatto da notaio o CORRISPON-DE A DENARO CONTANTE. pubblico ufficiale o ufficiale giudiziario) nel quale si accerta in forma solenne l’avvenuta presentazione del titolo in tempo utile ed il conseguente rifiuto di pagare. Con la clausola senza protesto o senza spese è invece sufficiente la dichiarazione del trattario di non provvedere al pagamento (ad es. per difetto di provvista). L’azione cambiaria diretta si prescrive in tre anni dalla scadenza della cambiale, mentre l’azione di regresso del portatore del titolo si prescrive L’azione del portatore si prescrive in sei mesi. Anche l’assegno banca- in un anno dal protesto; l’azione di regresso del girante che ha pagato, invece, rio protestato ha la stessa efficacia esecutiva ed obbliga il protestato al si prescrive in 6 mesi dal pagamento. pagamento di un’ulteriore 10% dell’importo capitale a titolo di penale. LA CAMBIALE È UN TITOLO DI CREDITO ALL’ORDINE CHE HA LE CARATTERISTICHE GIÀ MENZIONATE E SI DISTINGUE IN DUE FORME: CAMBIALE TRATTA ESEMPIO Contiene l’ordine che un soggetto (traente) impartisce ad un altro soggetto DI CAMBIALE (trattario normalmente un istituto di credito) di pagare ad un terzo (benefi- ciario) una somma di denaro. VAGLIA CAMBIARIO Contiene una promessa fatta da un soggetto (emittente) di pagare una som- ma di denaro direttamente nelle mani del promissario o prenditore. 24 25
LA GESTIONE DEL PRECONTENZIOSO GIUDIZIALE TITOLI DI CREDITO E GARANZIE LA GESTIONE DEL PRECONTENZIOSO GIUDIZIALE TITOLI DI CREDITO E GARANZIE 4.3 LE GARANZIE 4.4 LA FIDEIUSSIONE La fideiussione è l’obbligazione accessoria e personale che un soggetto assu- me costituendosi garante dell’obbligato principale. La caratteristica dell’accessorietà de-termina che la garanzia sussiste solo in Le garanzie sono invece lo strumento giuridico che assiste il credito quanto esista l’obbligazione prin-cipale. L’obbligazione del fideiussore è ge- al fine di tutelare maggiormente il creditore dal rischio di insolvenza neralmente solidale ma si può pattuire il c.d. beneficium excussionis, inoltre la del debitore. Parte delle garanzie ha fondamento legale (fideiussione) pattuizione può essere ulteriormente garantita dalla clausola “a prima richiesta”. mentre altre sono frutto di elaborazioni commerciali, dottrinali e giuri- sprudenziali (lettera di patronage). In linea di principio le garanzie pos- sono dividersi come segue: LA PRASSI COMMERCIALE UTILIZZA DUE PRINCIPALI TIPI DI FIDEIUSSIONI: GARANZIE 1 LA FIDEIUSSIONE PERSONALE: È UNA FIDEIUSSIONE RILASCIATA DA SOGGETTO DI- VERSO DAL DEBITORE PRINCIPALE E, IN LINEA DI PRINCIPIO IMPONE UNA VALUTAZIONE ABBASSANO IL COSTO DEL CREDITO EX ANTE PREVENTIVA DELLA CONSISTENZA ECONOMICA DEL GARANTE. 2 LA FIDEIUSSIONE BANCARIA IMPROPRIA: È INVECE UNA FIDEIUSSIONE RILASCIATA DA UN ISTITUTO DI CREDITO (GENERALMENTE IN FAVORE DI UN CORRENTISTA/CLIENTE). DATA LA NATURA DEL GARANTE LA FIDEIUS-SIONE BANCARIA OFFRE AMPI MARGINI DI GA- RANZIA ED È SPESSO ASSISTITA DALLA CLAUSOLA “A PRIMA RICHIESTA”. GARANZIE CONCORRONO AD ACCRESCERE LE POSSIBILITÀ EX POST DI RIMBORSO. COMPORTANO L’ASSUNZIONE DI UN OBBLIGO ACCESSORIO DA PARTE DI ALTRO SOGGETTO LA LETTERA Tra le forme di garanzia c’è anche la GARANZIE lettera di patronage che consiste nel- PERSONALI CHE GARANTISCE IL CREDITO AGGIUNGENDO DI PATRONAGE IL PROPRIO PATRIMONIO A QUELLO DELL’OBBLIGATO la dichiarazione resa da un soggetto PRINCIPALE (FIDEIUSSIONE). al fine di facilitare la concessione di credito ad una soggetto connesso al garante. La lettera di patronage non ha nes- CONSENTONO AL CREDITORE DI SODDISFARSI GARANZIE IN VIA PRIVILEGIATA SU ALCUNI BENI DETERMINATI suna forma giuridica ed il contenuto REALI DEL PATRIMONIO DEL DEBITORE (IPOTECA E PEGNO). della garanzia dipende di volta in volta dal tenore letterale della lettera. 26 27
BEST LA GESTIONE DEL PRECONTENZIOSO GIUDIZIALE TITOLI DI CREDITO E GARANZIE 5 A seconda del contenuto, la lettera di patronage di divide in: PRACTICES LETTERA DEBOLE comporta un semplice obblideontologico (Es. lettere di policy con cui la controllante si impegna a mantenere condizioni di equilibrio gestionale nella 5.1 TITOLI E GARANZIE NELLA FASE PREGIUDIZIALE partecipata). LETTERA FORTE Genera un vero e proprio obbligo giuridico in forza del quale ad es. la con- trollante fornirà alla partecipata le risorse necessarie per far fronte agli impe- gni economici presi con il creditore. Esaminate le azioni e gli strumenti per la gestione del recupero credito nella fase stragiudiziale si segnalano alcune best practices per strutturare al meglio la procedura per il recupero dei crediti “incagliati”, una volta conclusa con esito Le Garanzie reali vengono invece uti- negativo la fase di collection telefonica e scritta a cura dell’azienda. Si evidenzia lizzate raramente nella gestione dei un forte orientamento delle aziende ad anticipare la fase “pregiudiziale” e di con- crediti commerciali (più spesso nei seguenza anche l’affidamento al legale dei crediti con ageing non incagliati e crediti bancari) ed hanno la caratte- con scadenza media a volte anche di 60 gg. ristica di garantire maggiormente il credito ancorchè comportino tempi e Di contro non potendosi esaurire l’a-zione pregiudiziale con la sola lettera di costi di realizzo molto elevati. costituzione in mora (diffida), il par-tner legale è chiamato a strutturare il proprio intervento nella fase stragiu-diziale in modo efficace per la propria azione e per non rischiare il passag-gio alla fase di recupero giudiziale, soprattutto per prati- che che non lo richiedono in un’ottica di valutazione costi/benefici16. Il partner legale è chiamato pertanto a integrare le proprie competenze con quelle di un Service esterno in grado di assolvere a quelle attività non o delega- bili assumibili nel proprio studio legale (es.rintraccio17). Pertanto deve saper far co-municare queste parti in maniera efficace per la gestione della fase pregiudi- ziale del credito, che può prevedere una lavorazione dai 10 ai 30 giorni. 16 Un buon dialogo tra azienda, service e studio legale e l’utilizzo di strumenti informatici, possono giocare un ruolo fondamentale nell’attività di recupero dei crediti in quanto permettono di ‘persona- lizzare’ l’azione in base alle caratteristiche della singola posizione (ad esempio in considerazione della completezza o meno dei documenti a prova del credito) o in base al debitore (in forza di una valutazio- ne della situazione economico-patrimoniale o societaria dello stesso). 28 29
ULTIMI LA GESTIONE DEL PRECONTENZIOSO GIUDIZIALE BEST PRACTICES LA GESTIONE DEL PRECONTENZIOSO GIUDIZIALE TITOLI DI CREDITO E GARANZIE 6 5.1 TITOLI ESECUTIVI LANELLA FASE GESTIONE DEL PRELEGALE PRE-CONTENZIOSO GIUDIZIALE · BEST PRACTICES Il titolo esecutivo è l’atto o il documento in base al quale può essere avviata INTERVENTI l’esecuzione forzata Il partner tesa che siquelle vuole o assumibili senza la necessità senza legale dinel bisogno pertanto è chiamato di soddisfare. un Service esterno proprio avviare di provare Ecco iintitoli grado studioazione alcuna a l’esistenza integrare le del di assolvere esecutivi legale (es.rintraccio legale: a quelle ottenibili 17 diritto proprie attività nella o della pre- competenze fasenon con delegabili prelegale ). Pertanto deve saper far co- LEGISLATIVI: municare queste parti in maniera efficace per la gestione della fase pregiudiziale il verbale di negoziazione 1 SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA EX ART. del credito, che può prevedere una lavorazione dai 10 ai 30 giorni. assistita da un avvocato 474 CPC: REDATTO PER ISCRITTO E SOTTOSCRITTO CON FIRMA AUTOGRAFA DA TALUNO TITOLI ESECUTIVI SOTTOSCRITTA scritto con firma autografa da taluno ALLA PRESENZAsottoscritta DI UNalla PUBBLICO presenza di un pub- NELLA FASE UFFICIALE PRELEGALE CHE, PREVIO ACCERTAMENTO, blico ufficiale che, previo accertamen- to, attesta l’identità della persona che ATTESTA L’IDENTITÀ Il titolo esecutivo è l’atto oDELLA PERSONA il documento sottoscrive; CHE 6.1 INDICAZIONI OPERATIVE SOTTOSCRIVE; in base al quale può essere avviata 2. cambiali ed assegni; l’esecuzione forzata senza bisogno di 3. riconoscimento debito; 2 CAMBIALI provare l’esistenza del diritto o della ED ASSEGNI; pretesa che si vuole soddisfare. Ecco 4. verbale di mediazione omologato: verbale di accordo risultante dal pro- 3 RICONOSCIMENTO i titoli esecutivi ottenibili nella fase DEBITO; prelegale senza la necessità di avviare cedimento della mediazione civile ai sensi del D.Lgs. 28/2011 a cui è stata 4 VERBALE alcuna azione legale: 1. scritturaDI MEDIAZIONE privata data esecutività mediante omologa autenticata ex art. OMOLOGATO: VERBALE del Tribunale competente. Il decreto legge n. 132/2014 ha introdotto, con vigore di legge differito al 90° DI ACCORDO RISULTANTE DAL PROCEDIMENTO 474 cpc: redatto per iscritto e sotto- giorno successivo all’entrata in vigore della propria legge di conversione, l’istituto della negoziazione assistita da un avvocato. Le parti possono così comporre la DELLA MEDIAZIONE CIVILE AI SENSI DEL D.LGS. 28/2011 loro lite stipulando un accordo, mediante il quale convengono di cooperare in A CUI È STATA DATA ESECUTIVITÀ MEDIANTE buona fede e con lealtà per risolvere amichevolmente la controversia, tramite OMOLOGA DEL TRIBUNALE COMPETENTE. l’assistenza dei propri avvocati, senza comparire davanti ad un giudice. Rintraccio Diffida & intimazione legale (anche PEC) Phone collection ATTIVITÀ SALIENTI Gestion claims Gestione piani di rientro Due diligence legale & fiscale messa a perdita Report conclusivo 30 31 27
LA GESTIONE DEL PRE-CONTENZIOSO GIUDIZIALE · ULTIMI INTERVENTI LEGISLATIVI LA GESTIONE DEL PRE-CONTENZIOSO GIUDIZIALE · ULTIMI INTERVENTI LEGISLATIVI LA GESTIONE DEL PRECONTENZIOSO GIUDIZIALE ULTIMI INTERVENTI LEGISLATIVI LA GESTIONE DEL PRECONTENZIOSO GIUDIZIALE ULTIMI INTERVENTI LEGISLATIVI INDICAZIONI OPERATIVE In concreto, la parte che intende 6.1 INDICAZIONI promuovere l’azione, invita, tramite OPERATIVE il proprio avvocato, la controparte a stipulare In concreto,un accordo la parte (convenzione che intende di negoziazione l’azione, promuovere assistita18invita, ). tramite ilTale invito,avvocato, proprio oltre ai larequisiti controparte di cui a sopra, deve stipulare contenere un accordo l’avvertimen- (convenzione di Deve essere stipulato per iscritto a pena di nullità to che la mancata negoziazione risposta assistita 18). Tale all’invito invito, entroai 30 oltre giornidi dalla requisiti ricezione, cui sopra, deve con- o il Deve contenere il termine concordato suo rifiuto, tenere può essere l’avvertimento chevalutato la mancata dal dalle parti per l’espletamento della procedura, giudice ai risposta fini della all’invito liquidazione entro 30 giorni delle dalla termine che in ogni caso non deve essere spese di giudizio ricezione, o il suoe di quanto rifiuto, puòprevisto essere inferiore ad un mese negli articoli valutato 96 e 642aicomma dal giudice fini della 1 c.p.c.. liqui- Deve contenere l’indicazione dell’oggetto Gli avvocati dazione delle certificano spese di giudiziol’autografia e di della controversia esclusi i diritti indisponibili delle firme quanto e la conformità previsto negli articolidell’accor- 96 e 642 (alcuni diritti non patrimoniali) do alle norme comma 1 c.p.c..imperative e all’ordine pubblico. Gli avvocati certificano l’autografia Se con delle l’accordo firme le parti concludono e la conformità dell’accor- unoalle do deinorme contratti o compiono imperative e all’ordine uno Inoltre l’esperimento di tale negozia- Viceversa, l’esperimento del procedi- degli atti previsti pubblico. Se con dall’art. l’accordo 2643 c.c., le parti Inoltre l’esperimento zione assistita di tale dinegozia- è condizione proce- Viceversa, mento l’esperimento assistita di negoziazione del procedi- non (ovvero perlopiù concludono trasferimento uno dei contratti o com- della zione dibilitàassistita è condizione della domanda (ovvero di non proce-la mento è di negoziazione condizione assistita di procedibilità della non do- proprietà piono unodidegli beni atti immobili), previstiper pro- dall’art. dibilità della domanda si può portare (ovvero all’attenzione del non Giudi-la è condizione manda di procedibilità nei seguenti casi: della do- cederec.c., 2643 alla (ovvero trascrizione dell’accordo perlopiù trasferi- si cepuò portare se non all’attenzione è stato del Giudi- esperito previamen- manda 1. nei seguenti Controversie casi: concernenti obbliga- di negoziazione mento assistita, della proprietà di beni la immo- sotto- ce te ilserelativo non è stato esperito tentativo previamen- di negoziazione 1. Controversie zioni contrattualiconcernenti obbliga- derivanti da contratti scrizione bili), per del testo dell’accordo procedere alla trascrizione dovrà te il relativo assistita) tentativo casi: nei seguenti di negoziazione zioni contrattuali conclusi derivanti tra professionisti da contrat- e consumatori; essere autenticata dell’accordo da un pubblico di negoziazione assistita, assistita) nei seguenti casi: 1. Per le controversie in materia di ri- ti conclusi 2. tra professionisti Nei procedimenti e consu- di ingiunzione, in- ufficiale la a ciò autorizzato. sottoscrizione del testo dell’accor- 1. Per le controversie sarcimento del danno in damateria di ri- circolazione matori; clusa la fase eventuale di opposizione; È bene do dovrà poiessere precisare che l’impugna- autenticata da un sarcimento di del danno da circolazione veicoli e natanti; 2. Nei procedimenti di CTU 3. ingiunzione, preventivain- zione dell’accordo pubblico ufficiale ada ciòparte dell’avvo- autorizzato. di Per 2. veicoli e natanti; aventi ad oggetto le controversie clusa ex art.la696 fasebis eventuale c.p.c.; di opposizione; cato È benechepoi haprecisare partecipato che alla sua re- l’impugna- 2. Per una le controversie domanda aventi ad di pagamento ogget- a qualsi- 3. Nei procedimenti 4. procedimenti di diCTU preventiva opposizione o dazione, zione costituiscedaper dell’accordo partequest’ultimo dell’avvo- to titolo asi una domanda di somme di non pagamento eccedenti € a ex art. 696 di incidentali biscognizione c.p.c.; relativi all’e- illecito cato chedeontologico. ha partecipato alla sua reda- qualsiasi titolo 50.000,00 (fuorididei somme nonmedia- casi della ecce- 4. Nei procedimenti secuzione forzata; di opposizione o zione, costituisce per quest’ultimo denti €obbligatoria zione 50.000,00 (fuori di cuideial casi della D.Lgs n. incidentali 5. di cognizione Nei procedimento relativi in camera all’e- di con- illecito deontologico. mediazione obbligatoria di cui al D.L- 28/2010). secuzione forzata; siglio; gs n. 28/2010). 5. Nei 6. procedimento Nell’azione in cameranel civile esercitata di con- pro- siglio; cesso penale. 18 6. Nell’azione civile esercitata nel pro- La convenzione di negoziazione assistita è l’accordo che compone la controversia, sottoscritto cesso penale. dalle parti e dagli avvocati che le assistono, costituisce titolo esecutivo e per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale. 29 30 32 33
INTRODUZIONE LA GESTIONE DEL PRECONTENZIOSO GIUDIZIALE ULTIMI INTERVENTI LEGISLATIVI 7 Questa tendenza da parte delle azien- de ad anticipare la fase pre-giudiziale DELLA FASE ha aumentato la percentuale di recu- pero, riducendo il numero delle prati- che da gestire in via giudiziale, con un consistente risparmio di costi19. GIUDIZIALE A seguito dell’estrazione del report patrimoniale è, infatti, possibile mo- tivare il passaggio a giudiziale della posizione ovvero, anche alla luce dei Terminata la fase pregiudiziale oggetto del presente saggio, l’Azienda deve pre- nuovi criteri per la deducibilità delle pararsi al passaggio alla fase giudiziale. Deve, in particolare, raccogliere e tra- perdite sui crediti introdotte dal com- smettere al professionista la documentazione relativa al credito da recuperare. ma 5 dell’art. 33 della L.1345/2012 che In tale fase occorre avere a mente che la documentazione è preordinata a forni- sostituisce l’art. 101, comma 5 TUIR, te al professionista la prova necessaria ad ottenere l’ingiunzione di pagamento. procedere direttamente alla messa a perdita del credito mediante apposita comunicazione20. Infine, questo nuo- Per un approfondimento si rimanda al vo approccio si è rilevato non invasivo saggio dedicato: LA GESTIONE rispetto alle procedure di recupero DEL CONTENZIOSO pre legali già attive presso l’Azienda e GIUDIZIALE presiedute dal Credit Manager. È evidente che non si possa prescin- dere, anche per ragioni di sensibilità commerciale oltre che tecnico finan- Avv. Andrea Davide Arnaldi Avv. Gianluca Zucco ziarie, dall’intervento a monte nella gestione del credito da parte di una divisione aziendale dedicata. LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO GIUDIZIALE 19 Report patrimoniale conclusivo 20 Collana a cura di Avv. Andrea Davide Arnaldi Tale intervento normativo, infatti, stabilisce che: “Ai sensi dell’art. 101 T.U. [omissis] le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore è: 1) assoggettato a procedure concorsuali. 2) concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. [omissis] Gli elementi certi e precisi sussistono in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso”. 34 35
LA GESTIONE DEL PRE-CONTENZIOSO GIUDIZIALE · ULTIMI INTERVENTI LEGISLATIVI Per un approfondimento si rimanda al saggio dedicato LA GESTIONE DEL PRE-CONTENZIOSO GIUDIZIALE · ULTIMI INTERVENTI LEGISLATIVI LA GESTIONE DEL PRECONTENZIOSO GIUDIZIALE INTRODUZIONE DELLA FASE GIUDIZIALE L’art. 634 LA II GESTIONE comma DEL c.p.c. prevede poi che l’ingiunzione di pagamento possa PRECONTENZIOSO GIUDIZIALE INTRODUZIONE DELLA FASE GIUDIZIALE essere pronunciata anche quando venga prodotto, come prova scritta a soste- L’art. 634 II comma gno dell’esistenza delc.p.c. prevede credito poi che l’ingiunzione ed in alternativa ai documentidi pagamento possa descritti in prece- essere denza, pronunciata anchedelle l’estratto autentico quando venga scritture prodotto, contabili come prova del ricorrente 22 scritta a soste- . gno dell’esistenza del credito ed in alternativa ai documenti descritti in prece- Di Di norma norma per per poter poter ottenere ottenere un un decreto decreto ingiuntivo ingiuntivo èè necessario necessario fornire fornire prova prova denza, l’estratto autentico delle scritture contabili del ricorrente22. Esempio recupero estratti autentici scritta 21 scritta21 :: ESTRATTO ESTRATTO -- del del contratto contratto sulla sulla base del quale base del quale èè sorta l’obbligazione che sorta l’obbligazione che haha generato generato ilil Esempio recupero estratti autentici credito; credito; LIBRI CONTABILI AUTENTICO ESTRATTO ESTRATTO -- dell’avvenuta somministrazionedella dell’avvenuta somministrazione dellacontroprestazione controprestazione cheche haha generato generato il il di- CLIENTE NOTAIO AVVOCATO diritto ritto al al pagamento pagamento (la(la fornitura fornitura deidei servizi servizi o laoconsegna la consegna dei dei beni). beni). LIBRI CONTABILI AUTENTICO CLIENTE NOTAIO AVVOCATO Il vantaggio di tale produzione documentale risiede, essenzialmente, nell'op- Se il professionista ha PROCURA SPECIALE alle liti Ilportunità, vantaggioper l'azienda di tale che procede produzione al recupero documentale del essenzialmente, risiede, credito e per il legale, di nell'op- VIA EMAIL FATTURE E DDT Il vantaggio dare corso aldi tale produzione procedimento documentale monitorio senza risiede, effettuare essenzialmente, lunghe portunità, per l'azienda che procede al recupero del credito e per il legale, di e difficili nell'op- ricerche portunità, dare corso per documentali (dil'azienda norma più al procedimento chel'azienda procedeèal monitorio recupero strutturata senza del credito maggiori effettuare lunghe ee per sono il legale, le difficoltà difficili di ricerche VIA POSTA ORDINARIA PROCURA SPECIALE dare corso al procedimento monitorio senza effettuare lunghe e difficili ricerche reperimento della documentazione relativa al credito); d'altra documentali (di norma più l'azienda è strutturata maggiori sono le difficoltà di parte è però ne- CLIENTE AVVOCATO documentali cessario precisare reperimento (di norma della che lapiù l'aziendarelativa produzione documentazione èdell'estratto strutturata maggiori d'altra sono autentico al credito); delle le difficoltà parte scritture è però di con- neces- reperimento tabili della costituisce documentazione prova meramente relativa presuntiva al credito); del d'altra credito con parte sario precisare che la produzione dell'estratto autentico delle scritture contabili la è però conseguenza ne- Se il professionista ha PROCURA GENERALE alle liti cessario che, in casoprecisare che la produzione di opposizione, il creditoredell'estratto sarà autentico delle scritture con- costituisce prova meramente presuntiva del in primo credito luogo con gravato la conseguenzadall'onereche, di in VIA EMAIL FATTURE E DDT tabili costituisce dimostrare il prova fondamento meramente del presuntiva proprio credito del nel credito corso delcon la conseguenza giudizio. caso di opposizione, il creditore sarà in primo luogo gravato dall'onere di dimo- che, inil caso strare di opposizione, fondamento del pro-ilprio creditore creditosarà nelin primo corso luogo del gravato dall'onere di giudizio. dimostrare il fondamento del proprio credito nel corso del giudizio. CLIENTE AVVOCATO Se il professionista ha PROCURA SPECIALE alle liti VIA EMAIL FATTURE E DDT Se il professionista ha PROCURA SPECIALE alle liti 21 VIA POSTA ESTRATTO AUTENTICO ORDINARIA FATTURE VIA EMAIL PROCURAE DDT SPECIALE Saranno quindi rilevanti i seguenti documenti: • Fatture insolute • Estratto conto • CRM, Lettere CLIENTE AVVOCATO di vettura e bolle di consegna Firmati (Vettore/ Destinatario) • Riconoscimento di debito VIA POSTA ORDINARIA ESTRATTO AUTENTICO • Procura alle liti (speciale) • Contratto/Ordini di acquisto • Condizioni Generali di Vendita/ PROCURA SPECIALE ART. 634 II COMMA C.P.C. | Servizio • Corrispondenza /informazioni commerciali prevede poi che l’ingiunzione Se il professionista ha PROCURA GENERALE alle liti CLIENTE AVVOCATO di pagamento possa essere pronunciata anche quando venga prodotto, VIA EMAIL FATTURE E DDT come prova scritta a sostegno dell’esistenza del credito ed in alternativa Se il professionista ha PROCURA GENERALE alle liti ai documenti descritti in precedenza, l’estratto autentico delle scritture VIA POSTA VIA ORDINARIA EMAIL ESTRATTO FATTURE E AUTENTICO DDT 32 contabili del ricorrente22. CLIENTE AVVOCATO VIA POSTA ORDINARIA ESTRATTO AUTENTICO CLIENTE AVVOCATO 22 Con i nuovi strumenti informatici di firma digitale e posta elettronica certificata, inoltre, è 22 possibile anche l’invio degli estratti autentici in modalità telematica. 21 Con i nuovi strumenti informatici di firma digitale e posta elettronica certificata, inoltre, è Saranno quindi rilevanti i seguenti documenti: • Fatture insolute • Estratto conto • CRM, Lettere di vettura e bolle di consegna Firmati (Vettore/ Destinatario) • Riconoscimento di debito • Procura alle 22 possibile anche l’invio degli estratti autentici in modalità telematica. liti (speciale) • Contratto/Ordini di acquisto • Condizioni Generali di Vendita/ Servizio • Corrispon- Con i nuovi strumenti informatici di firma digitale e posta elettronica certificata, inoltre, è possibile denza /informazioni commerciali anche l’invio degli estratti autentici in modalità telematica. 33 33 36 37
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