PIANO REGOLATORE DELLA COMUNE DI BELLINZONA SEZIONE DI CLARO - NORME DI ATTUAZIONE

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PIANO REGOLATORE DELLA COMUNE DI BELLINZONA SEZIONE DI CLARO - NORME DI ATTUAZIONE
Piano regolatore                                          Norme di attuazione

                   PIANO REGOLATORE
               DELLA COMUNE DI BELLINZONA

                     SEZIONE DI CLARO

                   NORME DI ATTUAZIONE

                      DOCUMENTO CONFORME ALLA
                    DECISIONE DEL CONSIGLIO DI STATO
                      Ris. n. 6907 del 16 dicembre 2020

                                                                           1.
Piano regolatore                                                                                                                     Norme di attuazione

I.     NORME INTRODUTTIVE ............................................................................................... 4
       Art. 1 Base legale, legislazione applicabile .......................................................................................... 4
       Art. 2 Comprensorio ........................................................................................................................... 4
       Art. 3 Componenti .............................................................................................................................. 4
       Art. 4 Obiettivi del PR ......................................................................................................................... 5
       Art. 4bis Inserimento nel paesaggio .................................................................................................... 5

II.    NORME EDIFICATORIE GENERALI ............................................................................. 6
       Art. 5 Definizioni................................................................................................................................. 6
       Art. 6 Distanze .................................................................................................................................... 8
       Art. 7 Inserimenti degli edifici ............................................................................................................. 9
       Art. 8 Costruzioni sotterranee............................................................................................................. 9
       Art. 9 Coperture ................................................................................................................................. 9
       Art. 10 Altezze .................................................................................................................................. 10
       Art. 11 Area a verde vincoli di piantagione ........................................................................................ 10
       Art. 12 Insegne pubblicitarie ............................................................................................................. 11
       Art. 13 Muri di cinta, di sostegno e di controriva, terrapieni e scarpate ............................................. 11
       Art. 14 Piani di quartiere................................................................................................................... 14
       Art. 15 .............................................................................................................................................. 14
       Art. 16 Protezione delle zone di utilizzazione dalle immissioni di rumore........................................... 15
       Art. 16bis Esclusione delle attività moleste ....................................................................................... 15
       Art. 17 Impianti solari ....................................................................................................................... 16

III.       NORME SETTORIALI PER IL PAESAGGIO ...........................................................18
       Art. 18 Finalità e componenti............................................................................................................ 18
       Art. 19 .............................................................................................................................................. 18
       Art. 20 Area forestale ....................................................................................................................... 18
       Art. 21 Zona agricola ........................................................................................................................ 19
       Art. 22 .............................................................................................................................................. 19
       Art. 22bis Territorio senza destinazione specifica .............................................................................. 19
       Art. 23 Zone soggette a pericolo naturale ......................................................................................... 20
       Art. 24 Zona di protezione della natura ............................................................................................. 21
       Art. 25 Zone di protezione paesaggistica ZPP .................................................................................... 22
       Art. 25bis Acque del sottosuolo ........................................................................................................ 22
       Art. 26 Elementi naturali protetti EN................................................................................................. 23
       Art. 27 Siti e paesaggi pittoreschi e punti di vista protetti dal Cantone .............................................. 24
       Art. 28 Protezione del verde e alberi di pregio .................................................................................. 24
       Art. 29 Punti di vista ......................................................................................................................... 24
       Art. 30 Beni culturali ......................................................................................................................... 25
       Art. 31 Depositi, manutenzione dei terreni ....................................................................................... 28
       Art. 32 Zone di interesse archeologico .............................................................................................. 28
       Art. 32bis Zone di interesse archeologico .......................................................................................... 28

IV.         NORME SETTORIALI PER LE ZONE EDIFICABILI .............................................29
       Art. 33 Finalità, componenti e azzonamento ..................................................................................... 29
       Art. 34 Zona dei nuclei tradizionali (NV) ............................................................................................ 30
       Art. 34bis Zona dei nuclei di tamponamento (NT) ............................................................................. 35
       Art. 35 Zone speciali ......................................................................................................................... 38
       Art. 36 Zona residenziale semi-intensiva R3 ...................................................................................... 39
       Art. 37 Zona residenziale estensiva - R2 ............................................................................................ 40
       Art. 38 Zona artigianale - industriale - AR .......................................................................................... 41
       Art. 38bis Zona lavorativa - LAV ........................................................................................................ 42

                                                                                                                                                             2.
Piano regolatore                                                                                                                     Norme di attuazione

V.     NORME SETTORIALI PER IL TRAFFICO .................................................................44
       Art. 39 Finalità e componenti............................................................................................................ 44
       Art. 39bis Elementi del piano del traffico .......................................................................................... 44
       Art. 39B Strade ................................................................................................................................. 44
       Art. 39C Linee di arretramento e linee di costruzione ........................................................................ 45
       Art. 39D Percorsi pedonali ................................................................................................................ 45
       Art. 39E Trasporti pubblici ................................................................................................................ 45
       Art. 39F Posteggi pubblici ................................................................................................................. 46
       Art. 40 Autorimesse e posteggi ......................................................................................................... 47
       Art. 41 Accessi verso l'area pubblica ................................................................................................. 49
       Art. 42 Strade private per autoveicoli ............................................................................................... 50
       Art. 43 .............................................................................................................................................. 50
       Art. 44 .............................................................................................................................................. 50

VI.  NORME SETTORIALI PER IL LE ATTREZZATURE E GLI EDIFICI DI
INTERESSE PUBBLICO .........................................................................................................51
       Art. 45 Finalità, componenti e azzonamento ..................................................................................... 51
       Art. 46 Definizione............................................................................................................................ 51
       Art. 46bis Attrezzature e costruzioni di interesse pubblico ................................................................ 52

VII.       DISPOSIZIONI FINALI ..............................................................................................59
       Art. 47 Deroghe ................................................................................................................................ 59
       Art. 48 Entrata in vigore.................................................................................................................... 59

                                                                                                                                                             3.
Piano regolatore                                                                               Norme di attuazione

I.       NORME INTRODUTTIVE

Art. 1                        1.     Il piano regolatore (PR) comunale prende origine dalla Legge federale
Base legale, legislazione            sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT), dalla Legge
applicabile                          cantonale di applicazione della LPT del 23 maggio 1990 (LALPT), dalla
                                     Legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE) e dal relativo
                                     Regolamento d'applicazione (RLE).
                              2.     Per quanto non esplicitamente disposto dalle presenti norme sono
                                     applicabili la LALPT, la LE ed il RLE unitamente alle leggi e prescrizioni
                                     federali, cantonali, comunali sulla protezione del paesaggio e della
                                     natura, sui valori storici ed artistici, sulle foreste, sulle acque, nonché le
                                     altre leggi che riguardano direttamente o indirettamente la materia.

                              3.     Per quanto riguarda la domanda di costruzione si fa riferimento alla
                                     Guida elaborata dalla Sezione della pianificazione urbanistica - Ufficio
                                     cantonale delle domande di costruzione e d'esame d'impatto ambientale.

Art. 2                        1.     Il PR disciplina l'uso di tutto il territorio comunale.
Comprensorio
                              2.     Oggetto d'applicazione del PR sono in generale tutti gli interventi che
                                     modificano lo stato fisico e le caratteristiche morfologiche dei terreni, in
                                     particolare tutte le nuove costruzioni, le ricostruzioni e gli interventi di
                                     trasformazione, riattamento o ampliamento degli immobili esistenti,
                                     nonché tutti gli interventi inerenti i cambiamenti di destinazione d'uso,
                                     quelli riguardanti all'utilizzazione e alla protezione del paesaggio, e gli
                                     interventi di arredo urbano.

Art. 3                        1.     Il PR si compone dei seguenti documenti :
Componenti                         - piano del paesaggio in scala 1:5000;
                                   - piano del paesaggio in scala 1:2000;
                                   - inventario degli edifici situati fuori dalle zone edificabili (schede +
                                     valutazioni);
                                   - piano delle zone edificabili e degli edifici e delle attrezzature di interesse
                                     pubblico in scala 1:2000;
                                   - piano del traffico in scala 1:2000;
                                   - tavole complementari al piano del traffico;
                                   - piano dei servizi pubblici acquedotto - in scala 1:2000;
                                   - piano dei servizi pubblici canalizzazioni - in scala 1:2000;
                                   - norme di attuazione;
                                   - rapporto di pianificazione;
                                   - programma di realizzazione;

                                                                                                                4.
Piano regolatore                                                                           Norme di attuazione

Art. 4                      1.   Il PR mira a conferire un assetto razionale e formalmente equilibrato al
Obiettivi del PR                 territorio nel suo insieme attraverso la definizione dei principi
                                 organizzativi e funzionali che devono regolare la crescita degli
                                 insediamenti e le altre attività d'incidenza territoriale.
                                 In particolare il PR si prefigge i seguenti obiettivi principali:

                                 1.    Obiettivo di potenziamento della funzione di Comune nell'ambito di
                                       una fusione intercomunale nella Regione Riviera e all'interno della
                                       corona dell'agglomerato di Bellinzona, con una politica di sviluppo
                                       delle strutture necessarie in questo ambito.

                                 2.    Obiettivo di salvaguardia e di valorizzazione dei contenuti storico -
                                       sociali - culturali nel proseguire lo sforzo qualitativo per proteggere i
                                       nuclei originari (Scubiago, Matro, Sassello, Cantone Derigo, Duno,
                                       Brogo, Roncacci, Cassero, Al Tempo) e i monumenti religiosi
                                       (chiese di San Nazzaro, di San Rocco, di San Lorenzo, di
                                       Sant’Ambrogio, Monastero Benedettine di Santa Maria).
                                       Conservare le strutture insediative d'interesse storico nella zona dei
                                       monti (nuclei).

                                 3.    Obiettivo di salvaguardia e di miglioramento della qualità di vita
                                       proponendo alcuni correttivi per il riassetto urbanistico, per la
                                       valorizzazione ambientale del territorio, per la conservazione delle
                                       componenti naturali significative e per la protezione contro le
                                       immissioni foniche.

                            2.   Con la sua approvazione il PR crea il vincolo di pubblica utilità per tutte le
                                 espropriazioni e imposizioni previste nelle sue componenti costitutive.

Art. 4bis                   1.   Gli edifici e gli impianti devono essere inseriti in modo ordinato e
Inserimento nel paesaggio        armonioso nel paesaggio naturale ed edificato.
                            2.   Una costruzione è inserita nel paesaggio in maniera ordinata e
                                 armoniosa quando si integra nello spazio circostante, ponendosi in una
                                 relazione di qualità con le preesistenze e le caratteristiche dei luoghi. Il
                                 Municipio può avvalersi di consulenze esterne per la valutazione
                                 dell’inserimento nel paesaggio.
                            3.   Nella relazione tecnica accompagnante i progetti devono essere illustrati i
                                 criteri materiali considerati per l’inserimento del progetto nel paesaggio.

                                                                                                            5.
Piano regolatore                                                                           Norme di attuazione

II.      NORME EDIFICATORIE GENERALI

Art. 5                     1.       Definizioni contenute nella Legge edilizia
Definizioni                         Per le definizioni della superficie utile lorda (SUL), dell'indice di sfruttamento
                                    (I.s), della superficie edificata (SE), della superficie edificabile del fondo
                                    (SEF), delle distanze e del modo di misurarla, dell'altezza degli edifici e del
                                    modo di misurarla, come pure della sistemazione del terreno e di altre
                                    analoghe norme edificatorie generali valgono le norme della LE e del RLE e
                                    quelle contenute nel presente regolamento.

                           2.       Indice di sfruttamento, percentuale di area verde e loro utilizzazione L'indice
                                    di sfruttamento e la percentuale di area verde di un fondo devono essere
                                    calcolati per ogni nuovo intervento includendo nel computo i fabbricati già
                                    esistenti che si mantengono.

                                    In caso di frazionamento di un fondo l'indice e l'area verde sono riportati a
                                    carico della nuova particella nella misura in cui eccede il limite consentito
                                    dalla frazione residua.

                                    Accordi tra privati per l'utilizzazione dell'indice di sfruttamento e dell'area
                                    verde di fondi adiacenti sono ammessi e devono essere inscritti nel
                                    Registro comunale degli indici e menzionati a Registro fondiario.

                           3.       Indice di edificabilità
                                    L'indice di edificabilità (I.e.) è il rapporto tra il volume lordo della
                                    costruzione, calcolato secondo le norme SIA no. 416, e la superficie
                                    edificabile del fondo (SEF).

                           4.       Linee di edificazione
                                    In generale si distinguono le seguenti linee di edificazione:
                                a) la linea di arretramento:
                                   che indica il fronte fino al quale è possibile costruire;
                                b) la linea di costruzione con obbligo di costruzione sulla linea di arretramento
                                   e di contiguità:
                                   che indica il fronte di edificazione in contiguità verso il fondo adiacente;
                                c) la linea di costruzione con obbligo di costruzione sulla linea di arretramento
                                   e di contiguità possibile:
                                   che indica il fronte con possibilità di edificare in contiguità verso il fondo
                                   adiacente.

                                                                                                               6.
Piano regolatore                                                               Norme di attuazione

                   5.   Costruzioni accessorie
                        a.   Si ritengono accessorie le costruzioni al servizio di un fabbricato
                             principale (per es. autorimesse, ripostigli, ecc.) che:
                        -    non siano destinate all'abitazione o al lavoro e che non abbiano
                             funzione artigianale o commerciale;
                        -    non siano alte più di 3 m alla gronda;
                        -    non superino la lunghezza pari al 40% del lato delle particelle su cui
                             sorgono, per un massimo di 9 m. Qualora il lato della particella su cui
                             sorge la costruzione accessoria fosse inferiore a 18 m sarà
                             autorizzata l'edificazione su 7 m;
                        -    non occupino complessivamente più di 25 mq di superficie al suolo.
                        b.   La sporgenza massima delle gronde, inclusi i canali, dalle facciate del
                             corpo accessorio non può superare i 0,5 m.

                        c.   Non sono ammesse terrazze sopra il tetto piano di un edificio
                             accessorio.

                        d.   Dalle strade pubbliche e sentieri, le costruzioni accessorie devono
                             rispettare le distanze e gli arretramenti prescritti per le costruzioni
                             principali.

                             Fanno eccezione:
                             -   le pensiline di tipo leggero, aperte su almeno due lati adibite a
                                 copertura posti auto o a entrata per l’abitazione; si tratta di
                                 pensiline la cui eliminazione possa avvenire con interventi limitati e
                                 non comporti la perdita di coerenza fra i restanti spazi costruiti ed
                                 aperti;
                             -   piccole costruzioni accessorie come depositi attrezzi, pergole, …
                             In questi caso, previo:
                             -   il rispetto di tutte le direttive concernenti l'esecuzione degli accessi
                                 e la sicurezza per la circolazione;
                             -   l’accordo del Municipio;
                             -   la distanza minima da altro fondo e da strada di 1,50 m.
                             I manufatti che risultino entro le linee d'arretramento saranno gravati di
                             carattere precario, da iscrivere a RF.

                        e.   Restano in pregiudicato le prescrizioni emanate dalla polizia del fuoco
                             (art. 41 LE e 44 RLE) e le altre normative di settore.

                        f.   Non sono ammesse costruzioni in lamiera, siano esse zincate o
                             verniciate o di altro tipo, salvo quali depositi temporanei nei cantieri.

                             Deroghe sono ammesse da parte del Municipio nel caso di costruzioni
                             in lamiera di qualità, secondo il miglior standard tecnico del momento,
                             e che s’inseriscano in modo corretto nel contesto.

                             Sono autorizzate pensiline metalliche con coperture translucide.

                                                                                                  7.
Piano regolatore                                                               Norme di attuazione

Art. 6             1.     Distanze dai confini
Distanze
                   1.1.   La distanza minima di un edificio dai confini verso fondi privati è così
                          stabilita:
                           -         ml 3,00 per edifici fino a ml 7,50 d'altezza in gronda;
                           -         ml 4,50 per edifici oltre ml 7,50 d'altezza in gronda.
                          La distanza tra edifici, verso una costruzione sorta prima dell'entrata in
                          vigore del PR precedente (25.10.1976) e non conforme alle prescrizioni
                          sulle distanze regolamentate dal presente articolo, dev'essere di almeno ml
                          6,00 ritenuto che la distanza minima dal confine sia rispettata.
                          Nel caso di sopraelevazioni di un unico piano di edifici sorti prima del
                          25.10.1976, fino al raggiungimento dell'altezza massima consentita nella
                          zona, le distanze esistenti da confine e tra edifici possono essere
                          mantenute.

                   2.     Distanze per costruzioni accessorie
                          Esse devono rispettare le seguenti distanze da confine:
                           -         da confine se con aperture      :   ml 1,50 minimo
                           -         se senza aperture               :   a confine con o a ml 1,50
                                                                         minimo

                          Esse devono rispettare le seguenti distanze verso edifici principali sui fondi
                          contigui:
                           -        da edifici esistenti con
                                    aperture                       : a4m
                           -        da edifici esistenti senza
                                    aperture                       : in contiguità o a 3 m
                   3.     Distanze per piscine
                          Le piscine che presentino le seguenti caratteristiche:
                               -   non coperte
                               -   ad uso privato
                               -   sporgenti fino ad un massimo di ml 1,00 dal terreno sistemato
                          devono sorgere ad una distanza minima di 1,50 m da confine.

                          Negli altri casi le piscine sono considerate come costruzioni principali.

                          La distanza verso strade e/o piazze è quella prevista per le costruzioni
                          accessorie.
                   4.     Distanze dal bosco
                          Tutte le costruzioni devono distare almeno ml 10,00 dal limite del bosco
                          (vedi art. 17 Legge federale sulle foreste e Legge forestale cantonale
                          d'applicazione alla LFo, art. 18).
                          Deroghe alla distanza dal bosco possono essere concesse dal Municipio,
                          con il consenso dell'Autorità forestale, qualora il rispetto di tale distanza
                          rendesse difficile l'edificazione del fondo. In ogni caso la distanza dal bosco
                          dovrà essere di almeno ml 6,00. Tale norma è parimenti applicabile in caso
                          di interventi su edifici esistenti (rinnovazioni, trasformazioni, ampliamenti).

                                                                                                  8.
Piano regolatore                                                                           Norme di attuazione

                            5.        Distanze dai corsi d’acqua
                                 a.   Alfine di garantire la protezione contro le piene e il mantenimento delle
                                      funzioni naturali delle acque, tutte le costruzioni (edifici, impianti, muri di
                                      cinta e di sostegno) e le modifiche dello stato del terreno devono rispettare
                                      le linee di arretramento dai corsi d’acqua stabilite sul piano delle zone.
                                      L’arretramento dai corsi d’acqua è stabilito in conformità con la LSCA e
                                      l’OSCA e con la LPAc e l’OPAc.

                                 b.   Per i corsi d’acqua non ancora rinaturati, occorre comunque garantire una
                                      distanza minima di 5 m dall’asse odierno del corso d'acqua.

                                 c.   Laddove non sono definite linee d’arretramento dai corsi d’acqua valgono le
                                      distanze minime stabilite in base alla LPAc e all’OPAc.

                                 d.   In casi eccezionali il Municipio, con il consenso dell’autorità cantonale
                                      competente, può concedere deroghe.

                                 e.   Restano riservate le disposizioni della legislazione contro l’inquinamento
                                      delle acque.

Art. 7                                Dove non sono indicate delle linee di edificazione, le facciate degli edifici
Inserimenti degli edifici             dovranno essere di regola parallele all'asse delle strade o far riferimento
                                      alle curve del livello del terreno naturale.
                                      Eccezioni sono concesse per l'inserimento dell'edificio nella trama urbana
                                      esistente.
                                      In presenza di diverse possibilità il Municipio decide.

Art. 8                                Ad eccezione della zona del nucleo del villaggio l'occupazione del fondo,
Costruzioni sotterranee               incluse le costruzioni sotterranee, può raggiungere al massimo il 70% della
                                      superficie del mappale.

Art. 9                                Sia per edifici principali sia per edifici accessori sono ammessi di principio
Coperture                             tutti i tipi di copertura e di forma del tetto, ove non specificato dalle
                                      normative di zona, a condizione che si inseriscano in maniera ordinata e
                                      armonio-sa nel paesaggio.
                                      Le pendenze del tetto a falde, se del caso, sono prescritte dalle normative
                                      di zona, in caso contrario devono uniformarsi alle costruzioni esistenti
                                      circostanti; in ogni caso, esse devono garantire l’inserimento armonioso nel
                                      contesto.

                                                                                                              9.
Piano regolatore                                                                    Norme di attuazione

Art. 10                        Le prescrizioni di zona specificano le altezze massime ammesse e minime
Altezze                        richieste.
                               L’altezza di un edificio è misurata dal terreno naturale modificato per un
                               massimo di ml 1,50 al punto più alto del filo superiore del cornicione di
                               gronda o del parapetto.
                               Sulle strade in pendenza e senza linee di costruzione, il Municipio fissa di
                               regola sull'asse della facciata la quota di riferimento tenendo conto delle
                               necessità spaziali del disegno urbano.
                               Verso i fondi privati l'altezza va misurata nel punto più alto ml 3,00 a valle
                               dell'immobile, partendo dal terreno naturale modificato per un massimo di
                               ml 1,50. Non viene computata la sistemazione eccedente i ml 1,50.

                               Deroghe sono ammesse per il superamento dell’altezza massima ml 1,50
                               nella zona d’accesso all’autorimessa per la larghezza massima di 2
                               autorimesse e salvaguardato il diritto dei terzi.

Art. 11                   1.   L'area verde minima prescritta dalle normative di zona deve consistere in
Area a verde vincoli di        una superficie unitaria arredata e mantenuta a prato o a giardino,
piantagione                    possibilmente alberato e che sia direttamente accessibile dagli edifici ai
                               quali è al servizio.
                          2.   L'arredo di queste superfici deve avvenire con vegetazione
                               prevalentemente indigena; la copertura dev'essere di tipo filtrante.
                          3.   Alfine di ottenere un disegno urbano qualificato il Municipio può consentire
                               che l'area verde sia attrezzata in parte o totalmente con elementi di arredo.

                                                                                                     10.
Piano regolatore                                                                                    Norme di attuazione

Art. 12                             1.        E' vietato applicare, posare o dipingere figurazioni, scritte, insegne,
Insegne pubblicitarie                         tavole, cassoni, colonne ed altri impianti destinati alla pubblicità che
                                              deturpino l'aspetto estetico degli edifici, porticati, giardini, strade e
                                              piazze.
                                              E' considerato deturpante tutto ciò che per dimensioni esagerate, per
                                              stravaganza della forma o del carattere del disegno o della scritta, non
                                              rispetta il carattere ambientale della zona ed impedisce la fruizione
                                              dell'elemento architettonico o paesaggistico nel quale è inserito.

                                    2.        Per quanto non concerne gli aspetti sopraccitati, sono riservate le norme
                                              previste dalla legislazione cantonale.

Art. 13                             1.        Opere di cinta
Muri di cinta, di sostegno e di
                                         a.   La posa di recinzioni, muri e siepi è subordinata all'ossequio dei requisiti
controriva, terrapieni e scarpate
                                              minimi di visuale, da e per il campo viario, vedi SN 640 273 e 640 050.

                                         b.   Le cinte definitive sono ammesse solo lungo la linea d'esproprio.
                                              Sul confine del fondo oltre la linea d'esproprio verso strade sono
                                              ammesse solo cinte di carattere provvisorio o siepi; in ogni caso non
                                              derivano oneri al Comune al momento dell'esecuzione dell'opera
                                              stradale.

                                         c.   Le siepi vive verso i fondi privati, le aree pubbliche, le strade e le piazze
                                              non possono superare l’altezza massima di ml 1,50.
                                              All’interno del fondo le siepi vive potranno avere un’altezza massima di
                                              ml 2,00.
                                              Esse devono essere mantenute in modo decoroso.

                                         d.   I muri di cinta che sorgono fra due fondi posti sullo stesso livello
                                              altimetrico o con piccole differenze di quota, potranno avere un'altezza
                                              massima di ml 1,00. Oltre questa altezza sono ammesse recinzioni o
                                              siepi per un'altezza massima, nel punto più alto e compreso il muro, di ml
                                              2,00 misurati dal fondo più basso.

                                         e.   I manufatti di cinta (muri, siepi e recinzioni) devono permettere una
                                              corretta visibilità verso e dalla strada.
                                              Il Municipio stabilirà volta per volta le condizioni necessarie per la
                                              sicurezza della viabilità pedonale e veicolare.
                                              Per il resto valgono le normative della Legge sulle strade e le norme SN
                                              640 273, 640 050, ecc.

                                         f.   Opere esistenti come muri di sostegno, di controriva e di cinta non
                                              possono essere modificati mediante sottomurazioni o innalzamenti oltre
                                              le misure di altezza massime consentite, questo indipendente- mente
                                              dalla posizione sul fondo.
                                         g.   Le cinte formate da assiti, altri materiali pericolosi o dall’aspetto
                                              indecoroso verso le strade, le piazze e le aree pubbliche non sono
                                              ammesse neppure in via provvisoria. Sono riservati gli impianti di
                                              cantiere che devono in ogni caso essere di aspetto decoroso.

                                                                                                                      11.
Piano regolatore                                                                    Norme di attuazione

                   2.        Muri di sostegno e di controriva

                        a.   La sistemazione del terreno verso i fondi privati, le aree pubbliche, le
                             strade e le piazze può essere ottenuta con la formazione di muri di
                             sostegno o terrapieni di un'altezza non superiore a 1,5 m.

                             All’interno del fondo i muri di sostegno o terrapieni potranno avere
                             un’altezza massima di 2 m.

                             In casi eccezionali, per necessità tecniche o costruttive e segnatamente
                             per terreni in forte pendenza (oltre il 40%), il Municipio può concedere
                             una deroga all'altezza soprammenzionata fino ad un'altezza massima di
                             2,50 m. In tal caso, la misura eccedente quella massima prevista
                             (rispettivamente ml 1,50 a confine e ml 2,00 all’interno del fondo) è
                             conteggiata nell'altezza del fabbricato.

                        b.   Questi muri possono sorgere a confine con il fondo privato e con l’area
                             pubblica.

                             Tali opere possono sorgere a confine con le strade se non deriva
                             pericolo per la circolazione.
                             La distanza di un muro di sostegno dal profilo più esterno della facciata
                             dell'edificio o di un altro muro di controriva o di sostegno dev'essere
                             almeno ml 3,00; questa distanza vale sia a valle sia a monte della casa.
                             Devono essere salvaguardate le necessarie condizioni di igiene ed
                             illuminazione naturale di eventuali locali abitabili.

                        c.   La linea teorica di congiunzione delle diverse corone dei muri non potrà
                             essere inclinata più di 2:3 (ml 3,00 orizzontali e ml 2,00 verticali). Oltre
                             l'altezza massima dei muri di sostegno e di controriva sono ammesse
                             solo barriere di protezione aventi un'altezza massima di ml 1,00.
                             Il Municipio, nel caso in cui il muro di sostegno o di controriva sorga al
                             lato strada e quindi funga da barriera fonica, può, a condizioni che i criteri
                             di visibilità siano rispettati, lasciar sostituire la recinzione con un
                             innalzamento della muratura, fino ad un massimo di ml 2,50.

                        d.   Possono essere imposte le misure necessarie al fine di un corretto
                             inserimento nel paesaggio.

                                                                                                      12.
Piano regolatore                                                                  Norme di attuazione

                   3.        Terrapieni

                        a.   I lavori di sistemazione esterna non possono alterare le caratteristiche
                             morfologiche naturali del terreno e devono essere parte integrante del
                             progetto oggetto della domanda di licenza edilizia. Nei terreni in
                             pendenza possono essere realizzati terrapieni o scavi che rispettano la
                             linea media derivante da almeno 4 sezioni nel terreno nella direzione
                             della pendenza massima.

                             Le sezioni del terreno devono:

                                  -     essere eseguite rispettivamente alle 2 estremità del tratto di
                                        terreno interessato dalla sistemazione e in 2 punti collocati a
                                        intervalli regolari fra le 2 estremità;
                                  -     essere prolungate per almeno ml 5,00 sui fondi confinanti;
                                  -     essere eseguite dal geometra ufficiale del Comune e, se
                                        necessario, il Municipio può richiedere la presenta- zione del
                                        modello in scala adeguata del terreno sistemato. Per il rilievo
                                        delle sezioni e l'allestimento dei progetti dovrà essere definita
                                        una quota di riferimento sul posto (caposaldo) per i futuri
                                        controlli di conformità.

                        b.   Le sezioni del terreno esistente devono essere messe a confronto con le
                             sezioni di progetto. In particolare deve essere chiarita la modalità di
                             raccordo col terreno del fondo confinante e le eventuali opere e
                             modifiche nell’andamento del terreno del fondo confinante.

                        c.   Possono essere imposte le misure necessarie al fine di un corretto
                             inserimento nel paesaggio.

                   4.        Scarpate

                        a.   La sistemazione del terreno può essere ottenuta mediante scarpate con
                             pendenza massima 2:3.

                        b.   La sistemazione del terreno al di sopra della corona di muri di sostegno
                             potrà essere effettuata con pendenza massima 2:3, garantendo il rispetto
                             dei limiti di adattamento massimo del terreno naturale.

                        c.   L'inclinazione della linea di massima pendenza che raccorda le diverse
                             sistemazioni del terreno, muri o siepi non dovrà superare 2:3.

                        d.   Valgono le altezze massime previste per i muri di sostegno.

                        e.   Opere di sostegno con pendenza superiore al 2:3 effettuate con elementi
                             prefabbricati, tronchi o altri materiali sono da considerare quali muri di
                             sostegno (art. 13.2).

                                                                                                     13.
Piano regolatore                                                               Norme di attuazione

Art. 14              1.   Principi
Piani di quartiere
                          Il piano di quartiere deve essere un progetto formalmente unitario con lo
                          scopo di promuovere insediamenti architettonicamente armoniosi e
                          funzionalmente ben organizzati su superfici di adeguate dimensioni,
                          come specificato dalle norme di zona.
                          Dal profilo qualitativo il piano di quartiere deve soddisfare i seguenti
                          criteri:
                                - inserimento             qualificante         nel      contesto
                                     urbano e territoriale, valorizzando le zone circostanti;
                                - disposizione razionale delle aree di svago, degli accessi
                                     veicolari, dei posteggi;
                                - formazione di posteggi per visitatori, piazze di carico e scarico
                                     per servizi, di un posto di raccolta dei rifiuti;
                                - minimizzare le immissioni foniche;
                                - ottimizzazione dei costi energetici e dei costi delle infrastrutture
                                     tecnologiche.
                     2.   Facilitazioni edificatorie

                          I progetti che ossequiano i principi qualitativi del cpv. 1 beneficiano
                          dell'assegnazione di facilitazioni edificatorie:

                          -            le distanze fra edifici all'interno del comparto di Piano di
                                        quartiere possono essere definite liberamente;
                          -            bonus edificatorio per le destinazioni d'uso specificate.

                          Conseguentemente alla concessione di queste facilitazioni:
                          -            un certo numero di posteggi devono essere interrati e
                          -            la superficie arredata a verde deve essere aumentata del 10%
                                        rispetto a quanto previsto dalle prescrizioni di zona.
                     3.   Modalità

                          Il Municipio, prima dell'esame e/o evasione della domanda di
                          costruzione, può richiedere tutti quei documenti necessari ad una
                          migliore lettura e comprensione del progetto (modello in scala adeguata,
                          piani supplementari, diagramma delle ombre, fotomontaggi, ecc.).
                          La licenza vincola la realizzazione degli edifici in blocco o a tappe
                          secondo le premesse urbanistiche e tecniche del progetto approvato.

Art. 15                   Stralciato

                                                                                                 14.
Piano regolatore                                                                                Norme di attuazione

Art. 16                             1.   Nelle zone di utilizzazione e per edifici esposti ai rumori del traffico
Protezione delle zone di                 veicolare, ferroviario e aereo devono essere osservate le disposizioni
utilizzazione dalle immissioni di        dell’Ordinanza contro l'inquinamento fonico (OIF) del 15.12.1986.
rumore
                                    2.   I gradi di sensibilità fonica delle zone di utilizzazione sono stabiliti nelle
                                         disposizioni di zona, in base all’art. 43 OIF.

                                    3.   Nelle zone con eccessive immissioni foniche sono applicate le seguenti
                                         disposizioni in base all'art. 31 OIF :

                                         a) la costruzione o la modifica sostanziale di un edificio con locali
                                            sensibili al rumore è autorizzata unicamente se i valori limite di
                                            immissione possono essere rispettati tramite misure costruttive o di
                                            sistemazione, oppure se la collocazione dei locali sensibili al rumore
                                            avviene sul lato opposto rispetto al rumore.

                                         b) nella domanda di costruzione il Committente deve indicare:
                                            - il carico fonico esterno;
                                            - l'esatta destinazione dei locali;
                                            - i materiali usati per la facciata e per le pareti di separazione dei
                                                 locali sensibili al rumore;
                                            - il calcolo di verifica del rispetto delle esigenze minime secondo
                                                 la norma SIA 181 in materia di isolamento acustico.

                                    4.   In particolare nella fascia indicata sul piano delle zone con tratteggio
                                         nero, i valori limite d’immissione (VLI) ai sensi dell’OIF sono
                                         probabilmente superati. In tali fasce la costruzione o la modifica
                                         sostanziale di un edificio con locali sensibili al rumore può essere
                                         autorizzata soltanto se detti valori possono essere rispettati come
                                         indicato nell’art. 31 OIF.

Art. 16bis                          1.   Nelle zone ove è ammessa la residenza, come pure nelle vicinanze di
Esclusione delle attività moleste        edifici ed impianti pubblici o d’interesse pubblico o generale (per es.
                                         parchi - gioco, zone di svago pubbliche, attrezzature sportive, scuole,
                                         centri giovanili, chiese ed altri luoghi di culto, fermate dei mezzi pubblici
                                         di trasporto, ecc.), non sono ammesse attività moleste.

                                    2.   Sono considerate moleste le attività che, per effetto dell’affluenza di
                                         pubblico, del richiamo di traffico, degli orari d’esercizio o altre cause,
                                         provocano ripercussioni non compatibili con le caratteristiche e le
                                         esigenze della funzione abitativa e delle funzioni ad essa connesse.

                                    3.   Nella valutazione delle ripercussioni delle attività sono considerate sia le
                                         immissioni materiali (per es. rumore, vibrazioni, esalazioni, ecc.) sia le
                                         immissioni immateriali o ideali (per es. quelle originate dall’esercizio della
                                         prostituzione, ecc.).

                                    4.   È inoltre riservato quanto disposto dalla Legge sull’esercizio della
                                         prostituzione (del 25 giugno 2001).

                                                                                                                  15.
Piano regolatore                                                                  Norme di attuazione

Art. 17            1.   È ammessa la posa sia di collettori solari termici sia di moduli fotovoltaici.
Impianti solari         Essi sono definiti nel presente articolo come “impianti solari”.

                   2.   La posa degli impianti solari è ammessa unicamente sugli edifici
                        principali e accessori; è vietata su altre costruzioni e negli spazi liberi.

                   3.   La posa degli impianti solari è vietata sugli edifici tutelati come beni
                        culturali di interesse cantonale e locale.

                   4.   Gli impianti solari devono inserirsi in modo ordinato e armonioso nel
                        contesto ed in particolare rispetto al carattere architettonico, alle
                        dimensioni ed al colore della costruzione su cui sono posati.

                   5.   Sui tetti esistenti sono ammessi gli impianti solari integrati o appoggiati
                        sulla copertura; sui tetti nuovi e nel caso di rifacimento della carpenteria
                        sono ammessi unicamente gli impianti solari integrati nella copertura.

                   6.   All’interno della zona di nucleo del villaggio NV e del nucleo di
                        tamponamento NT valgono le seguenti ulteriori disposizioni:

                        a) La posa degli impianti solari è ammessa unicamente sui tetti a falde
                           degli edifici principali e accessori; la posa di impianti solari è per
                           contro vietata:

                             -    sulle altre costruzioni (muri di cinta, pergole…)
                             -    sui tetti piani e sulle restanti parti degli edifici.

                        b) Sulle falde degli edifici principali e accessori, la posa di impianti
                           solari è ammessa alle seguenti condizioni:

                             -    gli impianti solari devono inserirsi armoniosamente nel contesto
                                   di nucleo e con la dimensione, la forma e le proporzioni del
                                   tetto;
                             -    gli impianti solari devono essere complanari alla falda su cui
                                   sono posati;
                             -    la superficie complessiva degli impianti solari deve essere
                                   inferiore al 40% della superficie della falda su cui sono posati.
                             -    sulla stessa falda è di regola vietato scorporare gli impianti
                                   solari in più gruppi;
                             -    le strutture di sostegno e le componenti tecnologiche di
                                   accompagnamento degli impianti solari non devono essere
                                   visibili all’esterno.

                        c) Valgono inoltre le seguenti disposizioni:

                             -    gli impianti solari devono essere posati in forma regolare e
                                  compatta;
                             -    gli impianti solari devono rispettare le linee principali del tetto
                                  ed inserirsi armoniosamente con gli altri elementi del tetto
                                  (comignoli, lucernari ecc.);
                             -    all’interno dello stesso tetto gli impianti solari devono
                                  presentare aspetto omogeneo; il colore del telaio, della cornice
                                  e della superficie degli impianti deve integrarsi
                                  armoniosamente con il colore ed il materiale della copertura del
                                  tetto.

                                                                                                  16.
Piano regolatore                                                              Norme di attuazione

                   7.   All’interno delle restanti zone edificabili valgono le seguenti ulteriori
                        disposizioni:

                        a) Gli impianti solari integrati possono essere posati in qualsiasi parte
                           degli edifici (tetto; facciata; aperture; sistemi di oscuramento;…). Gli
                           impianti solari non integrati possono essere posati esclusivamente
                           sul tetto degli edifici.

                        b) Per gli impianti solari integrati la forma, il colore, l’aspetto, le
                           componenti tecnologiche e il rapporto con gli altri elementi
                           dell’edificio devono essere coerenti all’architettura dell’edificio.

                        c) Per gli impianti solari appoggiati sui tetti o integrati solo su una parte
                           della copertura esistente, valgono le seguenti disposizioni:

                             -    si applica la lett. c) cpv. 6 del presente articolo;
                             -    sui tetti piani, gli impianti devono trovarsi ad una distanza di
                                  almeno 1 m dal filo di facciata ed è ammesso un supplemento
                                  all’altezza massima di 1.00 m sull’intera superficie occupata
                                  dall’edificio; le strutture di sostegno e le componenti
                                  tecnologiche di accompagnamento devono essere organizzate
                                  in modo ordinato;
                             -    sui tetti non piani, gli impianti solari devono essere complanari
                                  alla falda su cui sono posati; le strutture di sostegno e le
                                  componenti tecnologiche di accompagnamento degli impianti
                                  solari non devono essere visibili all’esterno.

                                                                                                17.
Piano regolatore                                                                          Norme di attuazione

III.      NORME SETTORIALI PER IL PAESAGGIO

Art. 18                      1.   Il piano del paesaggio stabilisce le possibilità di utilizzazione del territorio
Finalità e componenti             al di fuori dalle zone edificabili e precisa i vincoli di protezione
                                  paesaggistica e naturalistica su tutto il comprensorio comunale.

                             2.   Il piano del paesaggio è illustrato sui documenti cartografici in scala
                                  1:5000 e in scala 1:2000.

Art. 19                           Stralciato

Art. 20                      1.   L'area forestale è soggetta alle legislazioni forestali federale e cantonale.
Area forestale                    In particolare fa stato la Legge federale delle foreste (LFo) del 4.10.1991.

                             2.   Essa è inserita nel PR a titolo indicativo, fatta eccezione per il margine
                                  della foresta a contatto con le zone edificabili iscritto nel piano delle zone
                                  con un tratteggio specifico, che ha valore vincolante ai sensi dell'art. 10
                                  cpv. 2 LFo.

                             3.   In caso di dissodamento la superficie dissodata è attribuita, tramite
                                  variante di piano regolatore, alla zona di utilizzazione per la quale il
                                  dissodamento è stato autorizzato.

                             4.   Se in seguito ad accertamento l'autorità competente non riconosce più il
                                  carattere boschivo ad una superficie designata dal PR quale area
                                  forestale, la stessa sarà attribuita automaticamente alla zona di
                                  utilizzazione più affine ad essa limitrofa. L’attribuzione ad una zona
                                  edificabile di superfici esterne o marginali al perimetro del territorio
                                  edificabile è, in ogni caso, soggetta a variante di PR.

                             5.   Il Municipio promuove una corretta gestione del bosco.
                                  Esso informa inoltre la popolazione e stipula con i vari proprietari
                                  adeguati contratti di gestione, volti alla valorizzazione dei boschi
                                  interessanti in particolare le selve, i boschi di protezione e i boschi
                                  golenali nonché al mantenimento delle aree aperte.

                                                                                                             18.
Piano regolatore                                                                           Norme di attuazione

Art. 21                         1.   La zona agricola, indicata nei piani del paesaggio, comprende i terreni
Zona agricola                        riservati all'utilizzazione agricola indicati sul Piano Direttore come
                                     superfici per l'avvicendamento delle colture (SAC) ed altri terreni idonei
                                     all'agricoltura. Nuove costruzioni ed impianti sono ammessi solo se
                                     indispensabili per l'attività agricola.

                                2.   Le eccezioni, in particolare il rinnovo, la trasformazione, la ricostruzione
                                     di edifici esistenti, sono ammesse in conformità all'art. 24 della Legge
                                     Federale sulla Pianificazione del Territorio (LPT) e al diritto cantonale
                                     d'applicazione unicamente se non si oppongono agli interessi della
                                     gestione agricola del territorio.

                                3.   L'ubicazione e l'aspetto delle costruzioni e degli impianti devono
                                     conformarsi alle finalità della protezione dell'ambiente e del paesaggio.

                                4.   Grado di sensibilità
                                     Alla zona è attribuito il GdS III

Art. 22                              Stralciato

Art. 22bis                      1.   Il territorio senza destinazione specifica comprende tutte le aree per le
Territorio senza destinazione        quali non sono previste utilizzazioni od obiettivi pianificatori particolari,
specifica                            segnatamente:

                                     -            i terreni che non si prestano ad alcuna utilizzazione,
                                                   segnatamente i terreni improduttivi;
                                     -            i terreni prevalentemente edificati che non possono essere
                                                   assegnati ad alcun’altra zona.

                                2.   Questo territorio è soggetto alle disposizioni della legislazione federale e
                                     cantonale sulla pianificazione del territorio per le costruzioni fuori zona
                                     edificabile ed in particolare agli artt. 24 e segg. LPT.

                                                                                                             19.
Piano regolatore                                                                        Norme di attuazione

Art. 23                    1.   Il Piano del paesaggio riporta le zone soggette a pericolo di
Zone soggette a pericolo        alluvionamento legati al Fiume Ticino secondo il Piano delle zone di peri-
naturale                        colo (PZP) adottato dal Consiglio di Stato il 4 novembre 2014 con ris,
                                gov, n. 4872, e a titolo indicativo le zone soggette a pericoli di movimenti
                                di versante e di valanga. All’interno delle zone di pericolo situate fuori
                                zona edificabile qualsiasi intervento edilizio è vincolato al preavviso della
                                competente autorità cantonale che può, all’occorrenza, chiedere una
                                perizia tecnica atta a definire in dettaglio l’entità del pericolo e ad indicare
                                le eventuali misure di protezione.

                           2.   Il Piano delle zone riporta le zone soggette a pericolo di processi di crollo
                                secondo il Piano delle zone di pericolo (PZP) adottato dal Consiglio di
                                Stato 1 marzo 2014 con ris. gov, n. 1219, distinte in quattro gradi. Le
                                possibilità edificatorie sono definite come segue:

                                d) pericolo elevato: divieto di nuovi interventi edilizi, ricostruzioni,
                                   trasformazioni, e ampliamenti. Con il consenso dell'autorità
                                   cantonale, il Municipio può concedere deroghe per strade agricole e
                                   opere simili.

                                     Trasformazioni parziali, cambiamenti di destinazione e riatta-menti
                                     di edifici esistenti possono essere autorizzati unicamente se sono
                                     adempiute le seguenti condizioni cumulative:

                                      -   l'intervento comporta una riduzione dei rischi;
                                      -   sono realizzate adeguate opere di premunizione dell'edificio,
                                           atte a ridurre il pericolo ad un grado adeguato, e
                                      -   sono adottati gli opportuni accorgimenti tecnico-costruttivi
                                           sull'edificio (es muri e solette rinforzati, limitazione delle
                                           aperture sulle pareti più esposte, adeguata disposizione dei
                                           locali interni, ecc.) in funzione dell'intensità dei fenomeni.

                                     La manutenzione ordinaria è ammessa;

                                e) pericolo medio: interventi edilizi sono autorizzati previa realizzazione
                                   di misure di protezione adeguate e con adozione di opportuni
                                   accorgimenti tecnico-costruttivi sull'edificio atti a ridurre in modo
                                   sostanziale la vulnerabilità;

                                f)   pericolo basso: interventi edilizi sono autorizzati previa adozione di
                                     opportuni accorgimenti tecnico-costruttivi sull'edificio atti a ridurre la
                                     vulnerabilità;

                                g) pericolo residuo: è consigliata l'adozione di accorgimenti tecnico-
                                   costruttivi sull'edificio atti a ridurre in modo sostanziale la
                                   vulnerabilità. Costruzioni sensibili sono ammesse solo se non si
                                   attende un evento estremo di intensità elevata e se sono adottati gli
                                   opportuni accorgimenti tecnico-costruttivi sull'edificio;

                                h) in tutte le zone esposte a pericoli naturali non sono concesse
                                   deroghe della distanza dal bosco e dai corsi d’acqua.

                                                                                                           20.
Piano regolatore                                                                            Norme di attuazione

Art. 24                           1.   Sul piano del paesaggio sono indicate le seguenti zone di protezione
Zona di protezione della natura        della natura:

                                       - ZPN1       -       parte delle rive naturali del fiume Ticino
                                                    -       riale del Censo
                                                    -       riale in zona Boscerina
                                                    -       alcune zone umide che comprendono siti di
                                                            riproduzione degli anfibi di importanza cantonale

                                       - ZPN2       -       fasce boscate nelle tratte arginate del fiume Ticino
                                                    -       fasce di rispetto ecologico alle ZPN1

                                  2.   La protezione dei loro contenuti è integrale e la conservazione
                                       dell'ambiente è prevalente su qualsiasi altro intervento. Sono ammessi
                                       unicamente interventi di gestione, manutenzione o ripristino aventi lo
                                       scopo di conservare e valorizzare la qualità dei biotopi presenti, nonché
                                       di aumentare le possibilità di sopravvivenza delle specie animali e
                                       vegetali che vi abitano.

                                  3.   Le zone di protezione della natura ZPN1 comprendono aree di
                                       particolare valore naturalistico. I loro contenuti sono integralmente
                                       protetti e devono essere conservati intatti.
                                       Sono vietati in particolare:
                                            - la raccolta e la manomissione di vegetali;
                                            - l'uccisione e la cattura di animali;
                                            - l'introduzione di specie vegetali e animali estranee all'ambiente;
                                            - ogni forma di occupazione anche temporanea;
                                            - il deposito di materiale di qualsiasi genere.

                                  4.   Le zone di protezione della natura ZPN2 comprendono le zone
                                       cuscinetto attorno alle zone protette integralmente (ZPN1). In queste
                                       zone sono ammesse soltanto attività agricole, forestali, turistiche di tipo
                                       estensivo che non possano danneggiare le ZPN1 e le ZPN2.
                                       Sono di principio vietati:
                                             - la campicoltura;
                                           -    l'uso di fertilizzanti chimici;
                                             - l'occupazione e l'edificazione di qualsiasi genere anche
                                                 temporaneo;
                                             - l'introduzione di specie vegetali e animali estranee all'ambiente
                                             - grosse modifiche della morfologia del terreno;
                                             - lavori di drenaggio e di bonifica.

                                  5.   Il Comune controlla ed è responsabile che la gestione delle due zone
                                       protette venga eseguita correttamente dai proprietari nel rispetto della
                                       LPN; vi provvede direttamente ove non fosse il caso, avvalendosi di
                                       specialisti del ramo e a spese del proprietario.
                                       Per ogni intervento deve essere richiesto il preavviso dell'Ufficio
                                       protezione natura.

                                                                                                             21.
Piano regolatore                                                                 Norme di attuazione

Art. 25                1.   Sul piano del paesaggio sono indicate le seguenti zone di protezione
Zone di protezione          paesaggistica :
paesaggistica ZPP           -        ZPP1 - campagna Motta Alta;
                            -        ZPP2 - aree a monte dei nuclei di Sassello e Cassero
                                            - Fasce dei ronchi.

                       2.   Ogni intervento deve essere effettuato nel rispetto delle caratteristiche e
                            dell'armonia presenti nel territorio protetto. In particolare sono vietate
                            grosse modifiche della morfologia del terreno, murature in beton,
                            discariche, incanalamenti o correzioni di corsi d'acqua.
                            Il taglio, lo spostamento e l'impianto di alberi e siepi è soggetto
                            all'autorizzazione comunale.

                       3.   La gestione e manutenzione dei fondi spetta al proprietario degli stessi. Il
                            Municipio, nei casi di inadempienza, provvede ad organizzare eventuali
                            interventi sostitutivi di gestione a carico dei proprietari.

Art. 25bis             1.   Sul piano sono indicate le sorgenti captate con le rispettive zone di
Acque del sottosuolo        protezione S1, S2 e S3.

                       2.   Si richiamano le disposizioni della Legge federale sulla protezione delle
                            acque (LPAc), dell’Ordinanza federale sulla protezione delle acque
                            (OPAc), nonché le istruzioni pratiche per la protezione delle acque
                            sotterranee 2004 dell’UFAM e il Regolamento comunale delle zone di
                            protezione.

                       3.   Le sistemazioni esterne devono prevedere pavimentazioni filtranti.

                                                                                                   22.
Piano regolatore                                                                            Norme di attuazione

Art. 26                         1.   Il piano del paesaggio indica una serie di elementi naturali protetti (alberi,
Elementi naturali protetti EN        siepi boschetti - roveti, prati secchi di importanza cantonale, rifugi per
                                     chirotteri, corsi d'acqua con rive naturali, selve di pregio, passaggio
                                     faunistico, spazi vitali per i rettili, un sito di riproduzione degli anfibi di
                                     importanza cantonale, muri a secco, carrali) di particolare pregio
                                     naturalistico e paesaggistico.

                                2.   Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli alberi di
                                     pregio, alle siepi e boschetti ed ai muri a secco riportati nello Studio delle
                                     componenti naturalistiche e paesaggistiche.

                                3.   In generale è vietata qualsiasi manomissione o intervento che possa
                                     sminuire l'aspetto, le caratteristiche e/o l'equilibrio biologico presente. I
                                     soli interventi permessi sono quelli volti alla valorizzazione e alla
                                     manutenzione degli elementi, che devono avvenire secondo tecniche
                                     tradizionali rispettose di principi di salvaguardia dell’equilibrio ecologico.

                                4.   Il Municipio sorveglia la condizione degli elementi naturali protetti ai sensi
                                     dalla Legge cantonale sulla protezione della natura (LCN). Il Municipio
                                     provvede ad organizzare eventuali interventi sostitutivi di gestione
                                     qualora i proprietari a loro spese non provvedessero in modo confacente
                                     con un'adeguata manutenzione.

                                5.   Il Municipio tramite ordinanza regola nei dettagli le misure promozionali
                                     e/o limitative necessarie al perseguimento dei citati obiettivi di
                                     protezione.

                                6.   Interventi che eccedono la gestione ordinaria devono essere autorizzati
                                     dal Municipio previo un esame di compatibilità con esigenze di
                                     protezione naturalistica. Sono riservate le competenze cantonali e
                                     federali.

                                7.   In particolare:

                                     a) Per gli alberi si applica anche l’art. 28 NAPR.

                                     b) I prati secchi dell’Inventario cantonale devono essere mantenuti o
                                        ripristinati a prato mediante uno sfalcio annuale tardivo dopo la metà
                                        di luglio (dopo la fioritura e la dispersione dei semi) o un pascolo
                                        estensivo estivo o autunnale; qualsiasi intervento che possa
                                        pregiudicare i valori naturalistici presenti, ad esempio l'uso di
                                        fertilizzanti, è assolutamente vietato.

                                     c) Ogni intervento edilizio su edifici o impianti dove è ubicato un rifugio
                                        per chirotteri, in particolare quelli segnalati sul Piano del paesaggio,
                                        deve essere preventivamente segnalato all’Ufficio della natura e del
                                        paesaggio. I posatoi, le strutture, il volume degli spazi disponibili, i
                                        materiali che isolano il rifugio verso l’esterno, le fessure verso
                                        l’esterno come pure i punti di accesso al rifugio devono essere
                                        conservati. È vietato arrecare disturbo agli animali e al rifugio tra
                                        aprile e settembre.

                                     d) All'interno del passaggio faunistico non sono ammesse costruzioni
                                        di intralcio (recinzioni, muretti, ecc.) o attività di disturbo ai
                                        movimenti della fauna selvatica.

                                                                                                               23.
Piano regolatore                                                                                Norme di attuazione

                                        e) All’interno degli spazi vitali per i rettili le strutture in pietre (ad
                                           esempio muri a secco e pietraie), le zone rocciose, le cataste di
                                           legna, i mucchi di materiale organico, i terreni agricoli abbandonati, i
                                           prati estensivi e gli ambienti xerici devono essere mantenuti e
                                           favoriti. La gestione deve comprendere, se necessario, il
                                           decespugliamento e il taglio delle piante che causano un eccessivo
                                           ombreggiamento (p.es. boschi di robinia in località Bosco di Sopra),
                                           oltre alla gestione estensiva delle superfici prative. Sono vietati in
                                           particolare l’uso di fertilizzanti e l’allargamento di strade.

                                        f)   Per il sito di riproduzione degli anfibi di importanza cantonale
                                             (bacino di contenimento artificiale) si applicano le disposizioni
                                             relative alla zona ZPN1; sono tuttavia possibili gli interventi di
                                             manutenzione e gestione del bacino di contenimento a condizione
                                             che l’equilibrio ecologico sia salvaguardato.

                                             È necessario provvedere a liberare regolarmente la pozza dal
                                             materiale organico per evitare l’interramento a lungo termine.

Art. 27                            1.   Sono indicati nel relativo piano stabilito dal Consiglio di Stato e sono
Siti e paesaggi pittoreschi e           indicati nel piano del paesaggio.
punti di vista protetti dal
Cantone                            2.   Le costruzioni, le ricostruzioni e ogni altro intervento devono essere tali
                                        da non alterare i siti pittoreschi, da non alterare i siti pittoreschi e da
                                        salvaguardare i punti di vista soggetti alla protezione cantonale (come
                                        all'art. 5 del "Regolamento d'applicazione del decreto legislativo sulla
                                        protezione delle bellezze naturali e del paesaggio" - RBN del
                                        22.01.1974).

Art. 28                            1.   Le nuove costruzioni devono rispettare gli alberi di pregio presenti sul
Protezione del verde e alberi di        territorio; il taglio di tali alberi è soggetto alla licenza comunale, riservate
pregio                                  le disposizioni delle leggi forestali.
                                   2.   In conformità all'art. 29 cpv LALPT il PR segnala sul piano del paesaggio
                                        gli alberi o gruppi di alberi che concorrono a formare la bellezza e la
                                        caratteristica del paesaggio e che sono soggetti di protezione.
                                        Quando gli alberi risultassero malati o potessero causare fonte di
                                        pericolo è possibile procedere alla loro sostituzione.

Art. 29                            1.   I punti di vista sono indicati sul piano del paesaggio e devono garantire la
Punti di vista                          vista sul fondovalle.
                                   2.   Ai fini della loro valorizzazione e del loro mantenimento, il Municipio può
                                        imporre l'ubicazione e la dimensione di un edificio, nonché la
                                        conformazione della sistemazione esterna (alberature, siepi, ecc.).

                                                                                                                   24.
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