PIANO REGOLATORE DELLA COMUNE DI BELLINZONA SEZIONE DI CLARO - NORME DI ATTUAZIONE
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Piano regolatore Norme di attuazione PIANO REGOLATORE DELLA COMUNE DI BELLINZONA SEZIONE DI CLARO NORME DI ATTUAZIONE DOCUMENTO CONFORME ALLA DECISIONE DEL CONSIGLIO DI STATO Ris. n. 6907 del 16 dicembre 2020 1.
Piano regolatore Norme di attuazione I. NORME INTRODUTTIVE ............................................................................................... 4 Art. 1 Base legale, legislazione applicabile .......................................................................................... 4 Art. 2 Comprensorio ........................................................................................................................... 4 Art. 3 Componenti .............................................................................................................................. 4 Art. 4 Obiettivi del PR ......................................................................................................................... 5 Art. 4bis Inserimento nel paesaggio .................................................................................................... 5 II. NORME EDIFICATORIE GENERALI ............................................................................. 6 Art. 5 Definizioni................................................................................................................................. 6 Art. 6 Distanze .................................................................................................................................... 8 Art. 7 Inserimenti degli edifici ............................................................................................................. 9 Art. 8 Costruzioni sotterranee............................................................................................................. 9 Art. 9 Coperture ................................................................................................................................. 9 Art. 10 Altezze .................................................................................................................................. 10 Art. 11 Area a verde vincoli di piantagione ........................................................................................ 10 Art. 12 Insegne pubblicitarie ............................................................................................................. 11 Art. 13 Muri di cinta, di sostegno e di controriva, terrapieni e scarpate ............................................. 11 Art. 14 Piani di quartiere................................................................................................................... 14 Art. 15 .............................................................................................................................................. 14 Art. 16 Protezione delle zone di utilizzazione dalle immissioni di rumore........................................... 15 Art. 16bis Esclusione delle attività moleste ....................................................................................... 15 Art. 17 Impianti solari ....................................................................................................................... 16 III. NORME SETTORIALI PER IL PAESAGGIO ...........................................................18 Art. 18 Finalità e componenti............................................................................................................ 18 Art. 19 .............................................................................................................................................. 18 Art. 20 Area forestale ....................................................................................................................... 18 Art. 21 Zona agricola ........................................................................................................................ 19 Art. 22 .............................................................................................................................................. 19 Art. 22bis Territorio senza destinazione specifica .............................................................................. 19 Art. 23 Zone soggette a pericolo naturale ......................................................................................... 20 Art. 24 Zona di protezione della natura ............................................................................................. 21 Art. 25 Zone di protezione paesaggistica ZPP .................................................................................... 22 Art. 25bis Acque del sottosuolo ........................................................................................................ 22 Art. 26 Elementi naturali protetti EN................................................................................................. 23 Art. 27 Siti e paesaggi pittoreschi e punti di vista protetti dal Cantone .............................................. 24 Art. 28 Protezione del verde e alberi di pregio .................................................................................. 24 Art. 29 Punti di vista ......................................................................................................................... 24 Art. 30 Beni culturali ......................................................................................................................... 25 Art. 31 Depositi, manutenzione dei terreni ....................................................................................... 28 Art. 32 Zone di interesse archeologico .............................................................................................. 28 Art. 32bis Zone di interesse archeologico .......................................................................................... 28 IV. NORME SETTORIALI PER LE ZONE EDIFICABILI .............................................29 Art. 33 Finalità, componenti e azzonamento ..................................................................................... 29 Art. 34 Zona dei nuclei tradizionali (NV) ............................................................................................ 30 Art. 34bis Zona dei nuclei di tamponamento (NT) ............................................................................. 35 Art. 35 Zone speciali ......................................................................................................................... 38 Art. 36 Zona residenziale semi-intensiva R3 ...................................................................................... 39 Art. 37 Zona residenziale estensiva - R2 ............................................................................................ 40 Art. 38 Zona artigianale - industriale - AR .......................................................................................... 41 Art. 38bis Zona lavorativa - LAV ........................................................................................................ 42 2.
Piano regolatore Norme di attuazione V. NORME SETTORIALI PER IL TRAFFICO .................................................................44 Art. 39 Finalità e componenti............................................................................................................ 44 Art. 39bis Elementi del piano del traffico .......................................................................................... 44 Art. 39B Strade ................................................................................................................................. 44 Art. 39C Linee di arretramento e linee di costruzione ........................................................................ 45 Art. 39D Percorsi pedonali ................................................................................................................ 45 Art. 39E Trasporti pubblici ................................................................................................................ 45 Art. 39F Posteggi pubblici ................................................................................................................. 46 Art. 40 Autorimesse e posteggi ......................................................................................................... 47 Art. 41 Accessi verso l'area pubblica ................................................................................................. 49 Art. 42 Strade private per autoveicoli ............................................................................................... 50 Art. 43 .............................................................................................................................................. 50 Art. 44 .............................................................................................................................................. 50 VI. NORME SETTORIALI PER IL LE ATTREZZATURE E GLI EDIFICI DI INTERESSE PUBBLICO .........................................................................................................51 Art. 45 Finalità, componenti e azzonamento ..................................................................................... 51 Art. 46 Definizione............................................................................................................................ 51 Art. 46bis Attrezzature e costruzioni di interesse pubblico ................................................................ 52 VII. DISPOSIZIONI FINALI ..............................................................................................59 Art. 47 Deroghe ................................................................................................................................ 59 Art. 48 Entrata in vigore.................................................................................................................... 59 3.
Piano regolatore Norme di attuazione I. NORME INTRODUTTIVE Art. 1 1. Il piano regolatore (PR) comunale prende origine dalla Legge federale Base legale, legislazione sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT), dalla Legge applicabile cantonale di applicazione della LPT del 23 maggio 1990 (LALPT), dalla Legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE) e dal relativo Regolamento d'applicazione (RLE). 2. Per quanto non esplicitamente disposto dalle presenti norme sono applicabili la LALPT, la LE ed il RLE unitamente alle leggi e prescrizioni federali, cantonali, comunali sulla protezione del paesaggio e della natura, sui valori storici ed artistici, sulle foreste, sulle acque, nonché le altre leggi che riguardano direttamente o indirettamente la materia. 3. Per quanto riguarda la domanda di costruzione si fa riferimento alla Guida elaborata dalla Sezione della pianificazione urbanistica - Ufficio cantonale delle domande di costruzione e d'esame d'impatto ambientale. Art. 2 1. Il PR disciplina l'uso di tutto il territorio comunale. Comprensorio 2. Oggetto d'applicazione del PR sono in generale tutti gli interventi che modificano lo stato fisico e le caratteristiche morfologiche dei terreni, in particolare tutte le nuove costruzioni, le ricostruzioni e gli interventi di trasformazione, riattamento o ampliamento degli immobili esistenti, nonché tutti gli interventi inerenti i cambiamenti di destinazione d'uso, quelli riguardanti all'utilizzazione e alla protezione del paesaggio, e gli interventi di arredo urbano. Art. 3 1. Il PR si compone dei seguenti documenti : Componenti - piano del paesaggio in scala 1:5000; - piano del paesaggio in scala 1:2000; - inventario degli edifici situati fuori dalle zone edificabili (schede + valutazioni); - piano delle zone edificabili e degli edifici e delle attrezzature di interesse pubblico in scala 1:2000; - piano del traffico in scala 1:2000; - tavole complementari al piano del traffico; - piano dei servizi pubblici acquedotto - in scala 1:2000; - piano dei servizi pubblici canalizzazioni - in scala 1:2000; - norme di attuazione; - rapporto di pianificazione; - programma di realizzazione; 4.
Piano regolatore Norme di attuazione Art. 4 1. Il PR mira a conferire un assetto razionale e formalmente equilibrato al Obiettivi del PR territorio nel suo insieme attraverso la definizione dei principi organizzativi e funzionali che devono regolare la crescita degli insediamenti e le altre attività d'incidenza territoriale. In particolare il PR si prefigge i seguenti obiettivi principali: 1. Obiettivo di potenziamento della funzione di Comune nell'ambito di una fusione intercomunale nella Regione Riviera e all'interno della corona dell'agglomerato di Bellinzona, con una politica di sviluppo delle strutture necessarie in questo ambito. 2. Obiettivo di salvaguardia e di valorizzazione dei contenuti storico - sociali - culturali nel proseguire lo sforzo qualitativo per proteggere i nuclei originari (Scubiago, Matro, Sassello, Cantone Derigo, Duno, Brogo, Roncacci, Cassero, Al Tempo) e i monumenti religiosi (chiese di San Nazzaro, di San Rocco, di San Lorenzo, di Sant’Ambrogio, Monastero Benedettine di Santa Maria). Conservare le strutture insediative d'interesse storico nella zona dei monti (nuclei). 3. Obiettivo di salvaguardia e di miglioramento della qualità di vita proponendo alcuni correttivi per il riassetto urbanistico, per la valorizzazione ambientale del territorio, per la conservazione delle componenti naturali significative e per la protezione contro le immissioni foniche. 2. Con la sua approvazione il PR crea il vincolo di pubblica utilità per tutte le espropriazioni e imposizioni previste nelle sue componenti costitutive. Art. 4bis 1. Gli edifici e gli impianti devono essere inseriti in modo ordinato e Inserimento nel paesaggio armonioso nel paesaggio naturale ed edificato. 2. Una costruzione è inserita nel paesaggio in maniera ordinata e armoniosa quando si integra nello spazio circostante, ponendosi in una relazione di qualità con le preesistenze e le caratteristiche dei luoghi. Il Municipio può avvalersi di consulenze esterne per la valutazione dell’inserimento nel paesaggio. 3. Nella relazione tecnica accompagnante i progetti devono essere illustrati i criteri materiali considerati per l’inserimento del progetto nel paesaggio. 5.
Piano regolatore Norme di attuazione II. NORME EDIFICATORIE GENERALI Art. 5 1. Definizioni contenute nella Legge edilizia Definizioni Per le definizioni della superficie utile lorda (SUL), dell'indice di sfruttamento (I.s), della superficie edificata (SE), della superficie edificabile del fondo (SEF), delle distanze e del modo di misurarla, dell'altezza degli edifici e del modo di misurarla, come pure della sistemazione del terreno e di altre analoghe norme edificatorie generali valgono le norme della LE e del RLE e quelle contenute nel presente regolamento. 2. Indice di sfruttamento, percentuale di area verde e loro utilizzazione L'indice di sfruttamento e la percentuale di area verde di un fondo devono essere calcolati per ogni nuovo intervento includendo nel computo i fabbricati già esistenti che si mantengono. In caso di frazionamento di un fondo l'indice e l'area verde sono riportati a carico della nuova particella nella misura in cui eccede il limite consentito dalla frazione residua. Accordi tra privati per l'utilizzazione dell'indice di sfruttamento e dell'area verde di fondi adiacenti sono ammessi e devono essere inscritti nel Registro comunale degli indici e menzionati a Registro fondiario. 3. Indice di edificabilità L'indice di edificabilità (I.e.) è il rapporto tra il volume lordo della costruzione, calcolato secondo le norme SIA no. 416, e la superficie edificabile del fondo (SEF). 4. Linee di edificazione In generale si distinguono le seguenti linee di edificazione: a) la linea di arretramento: che indica il fronte fino al quale è possibile costruire; b) la linea di costruzione con obbligo di costruzione sulla linea di arretramento e di contiguità: che indica il fronte di edificazione in contiguità verso il fondo adiacente; c) la linea di costruzione con obbligo di costruzione sulla linea di arretramento e di contiguità possibile: che indica il fronte con possibilità di edificare in contiguità verso il fondo adiacente. 6.
Piano regolatore Norme di attuazione 5. Costruzioni accessorie a. Si ritengono accessorie le costruzioni al servizio di un fabbricato principale (per es. autorimesse, ripostigli, ecc.) che: - non siano destinate all'abitazione o al lavoro e che non abbiano funzione artigianale o commerciale; - non siano alte più di 3 m alla gronda; - non superino la lunghezza pari al 40% del lato delle particelle su cui sorgono, per un massimo di 9 m. Qualora il lato della particella su cui sorge la costruzione accessoria fosse inferiore a 18 m sarà autorizzata l'edificazione su 7 m; - non occupino complessivamente più di 25 mq di superficie al suolo. b. La sporgenza massima delle gronde, inclusi i canali, dalle facciate del corpo accessorio non può superare i 0,5 m. c. Non sono ammesse terrazze sopra il tetto piano di un edificio accessorio. d. Dalle strade pubbliche e sentieri, le costruzioni accessorie devono rispettare le distanze e gli arretramenti prescritti per le costruzioni principali. Fanno eccezione: - le pensiline di tipo leggero, aperte su almeno due lati adibite a copertura posti auto o a entrata per l’abitazione; si tratta di pensiline la cui eliminazione possa avvenire con interventi limitati e non comporti la perdita di coerenza fra i restanti spazi costruiti ed aperti; - piccole costruzioni accessorie come depositi attrezzi, pergole, … In questi caso, previo: - il rispetto di tutte le direttive concernenti l'esecuzione degli accessi e la sicurezza per la circolazione; - l’accordo del Municipio; - la distanza minima da altro fondo e da strada di 1,50 m. I manufatti che risultino entro le linee d'arretramento saranno gravati di carattere precario, da iscrivere a RF. e. Restano in pregiudicato le prescrizioni emanate dalla polizia del fuoco (art. 41 LE e 44 RLE) e le altre normative di settore. f. Non sono ammesse costruzioni in lamiera, siano esse zincate o verniciate o di altro tipo, salvo quali depositi temporanei nei cantieri. Deroghe sono ammesse da parte del Municipio nel caso di costruzioni in lamiera di qualità, secondo il miglior standard tecnico del momento, e che s’inseriscano in modo corretto nel contesto. Sono autorizzate pensiline metalliche con coperture translucide. 7.
Piano regolatore Norme di attuazione Art. 6 1. Distanze dai confini Distanze 1.1. La distanza minima di un edificio dai confini verso fondi privati è così stabilita: - ml 3,00 per edifici fino a ml 7,50 d'altezza in gronda; - ml 4,50 per edifici oltre ml 7,50 d'altezza in gronda. La distanza tra edifici, verso una costruzione sorta prima dell'entrata in vigore del PR precedente (25.10.1976) e non conforme alle prescrizioni sulle distanze regolamentate dal presente articolo, dev'essere di almeno ml 6,00 ritenuto che la distanza minima dal confine sia rispettata. Nel caso di sopraelevazioni di un unico piano di edifici sorti prima del 25.10.1976, fino al raggiungimento dell'altezza massima consentita nella zona, le distanze esistenti da confine e tra edifici possono essere mantenute. 2. Distanze per costruzioni accessorie Esse devono rispettare le seguenti distanze da confine: - da confine se con aperture : ml 1,50 minimo - se senza aperture : a confine con o a ml 1,50 minimo Esse devono rispettare le seguenti distanze verso edifici principali sui fondi contigui: - da edifici esistenti con aperture : a4m - da edifici esistenti senza aperture : in contiguità o a 3 m 3. Distanze per piscine Le piscine che presentino le seguenti caratteristiche: - non coperte - ad uso privato - sporgenti fino ad un massimo di ml 1,00 dal terreno sistemato devono sorgere ad una distanza minima di 1,50 m da confine. Negli altri casi le piscine sono considerate come costruzioni principali. La distanza verso strade e/o piazze è quella prevista per le costruzioni accessorie. 4. Distanze dal bosco Tutte le costruzioni devono distare almeno ml 10,00 dal limite del bosco (vedi art. 17 Legge federale sulle foreste e Legge forestale cantonale d'applicazione alla LFo, art. 18). Deroghe alla distanza dal bosco possono essere concesse dal Municipio, con il consenso dell'Autorità forestale, qualora il rispetto di tale distanza rendesse difficile l'edificazione del fondo. In ogni caso la distanza dal bosco dovrà essere di almeno ml 6,00. Tale norma è parimenti applicabile in caso di interventi su edifici esistenti (rinnovazioni, trasformazioni, ampliamenti). 8.
Piano regolatore Norme di attuazione 5. Distanze dai corsi d’acqua a. Alfine di garantire la protezione contro le piene e il mantenimento delle funzioni naturali delle acque, tutte le costruzioni (edifici, impianti, muri di cinta e di sostegno) e le modifiche dello stato del terreno devono rispettare le linee di arretramento dai corsi d’acqua stabilite sul piano delle zone. L’arretramento dai corsi d’acqua è stabilito in conformità con la LSCA e l’OSCA e con la LPAc e l’OPAc. b. Per i corsi d’acqua non ancora rinaturati, occorre comunque garantire una distanza minima di 5 m dall’asse odierno del corso d'acqua. c. Laddove non sono definite linee d’arretramento dai corsi d’acqua valgono le distanze minime stabilite in base alla LPAc e all’OPAc. d. In casi eccezionali il Municipio, con il consenso dell’autorità cantonale competente, può concedere deroghe. e. Restano riservate le disposizioni della legislazione contro l’inquinamento delle acque. Art. 7 Dove non sono indicate delle linee di edificazione, le facciate degli edifici Inserimenti degli edifici dovranno essere di regola parallele all'asse delle strade o far riferimento alle curve del livello del terreno naturale. Eccezioni sono concesse per l'inserimento dell'edificio nella trama urbana esistente. In presenza di diverse possibilità il Municipio decide. Art. 8 Ad eccezione della zona del nucleo del villaggio l'occupazione del fondo, Costruzioni sotterranee incluse le costruzioni sotterranee, può raggiungere al massimo il 70% della superficie del mappale. Art. 9 Sia per edifici principali sia per edifici accessori sono ammessi di principio Coperture tutti i tipi di copertura e di forma del tetto, ove non specificato dalle normative di zona, a condizione che si inseriscano in maniera ordinata e armonio-sa nel paesaggio. Le pendenze del tetto a falde, se del caso, sono prescritte dalle normative di zona, in caso contrario devono uniformarsi alle costruzioni esistenti circostanti; in ogni caso, esse devono garantire l’inserimento armonioso nel contesto. 9.
Piano regolatore Norme di attuazione Art. 10 Le prescrizioni di zona specificano le altezze massime ammesse e minime Altezze richieste. L’altezza di un edificio è misurata dal terreno naturale modificato per un massimo di ml 1,50 al punto più alto del filo superiore del cornicione di gronda o del parapetto. Sulle strade in pendenza e senza linee di costruzione, il Municipio fissa di regola sull'asse della facciata la quota di riferimento tenendo conto delle necessità spaziali del disegno urbano. Verso i fondi privati l'altezza va misurata nel punto più alto ml 3,00 a valle dell'immobile, partendo dal terreno naturale modificato per un massimo di ml 1,50. Non viene computata la sistemazione eccedente i ml 1,50. Deroghe sono ammesse per il superamento dell’altezza massima ml 1,50 nella zona d’accesso all’autorimessa per la larghezza massima di 2 autorimesse e salvaguardato il diritto dei terzi. Art. 11 1. L'area verde minima prescritta dalle normative di zona deve consistere in Area a verde vincoli di una superficie unitaria arredata e mantenuta a prato o a giardino, piantagione possibilmente alberato e che sia direttamente accessibile dagli edifici ai quali è al servizio. 2. L'arredo di queste superfici deve avvenire con vegetazione prevalentemente indigena; la copertura dev'essere di tipo filtrante. 3. Alfine di ottenere un disegno urbano qualificato il Municipio può consentire che l'area verde sia attrezzata in parte o totalmente con elementi di arredo. 10.
Piano regolatore Norme di attuazione Art. 12 1. E' vietato applicare, posare o dipingere figurazioni, scritte, insegne, Insegne pubblicitarie tavole, cassoni, colonne ed altri impianti destinati alla pubblicità che deturpino l'aspetto estetico degli edifici, porticati, giardini, strade e piazze. E' considerato deturpante tutto ciò che per dimensioni esagerate, per stravaganza della forma o del carattere del disegno o della scritta, non rispetta il carattere ambientale della zona ed impedisce la fruizione dell'elemento architettonico o paesaggistico nel quale è inserito. 2. Per quanto non concerne gli aspetti sopraccitati, sono riservate le norme previste dalla legislazione cantonale. Art. 13 1. Opere di cinta Muri di cinta, di sostegno e di a. La posa di recinzioni, muri e siepi è subordinata all'ossequio dei requisiti controriva, terrapieni e scarpate minimi di visuale, da e per il campo viario, vedi SN 640 273 e 640 050. b. Le cinte definitive sono ammesse solo lungo la linea d'esproprio. Sul confine del fondo oltre la linea d'esproprio verso strade sono ammesse solo cinte di carattere provvisorio o siepi; in ogni caso non derivano oneri al Comune al momento dell'esecuzione dell'opera stradale. c. Le siepi vive verso i fondi privati, le aree pubbliche, le strade e le piazze non possono superare l’altezza massima di ml 1,50. All’interno del fondo le siepi vive potranno avere un’altezza massima di ml 2,00. Esse devono essere mantenute in modo decoroso. d. I muri di cinta che sorgono fra due fondi posti sullo stesso livello altimetrico o con piccole differenze di quota, potranno avere un'altezza massima di ml 1,00. Oltre questa altezza sono ammesse recinzioni o siepi per un'altezza massima, nel punto più alto e compreso il muro, di ml 2,00 misurati dal fondo più basso. e. I manufatti di cinta (muri, siepi e recinzioni) devono permettere una corretta visibilità verso e dalla strada. Il Municipio stabilirà volta per volta le condizioni necessarie per la sicurezza della viabilità pedonale e veicolare. Per il resto valgono le normative della Legge sulle strade e le norme SN 640 273, 640 050, ecc. f. Opere esistenti come muri di sostegno, di controriva e di cinta non possono essere modificati mediante sottomurazioni o innalzamenti oltre le misure di altezza massime consentite, questo indipendente- mente dalla posizione sul fondo. g. Le cinte formate da assiti, altri materiali pericolosi o dall’aspetto indecoroso verso le strade, le piazze e le aree pubbliche non sono ammesse neppure in via provvisoria. Sono riservati gli impianti di cantiere che devono in ogni caso essere di aspetto decoroso. 11.
Piano regolatore Norme di attuazione 2. Muri di sostegno e di controriva a. La sistemazione del terreno verso i fondi privati, le aree pubbliche, le strade e le piazze può essere ottenuta con la formazione di muri di sostegno o terrapieni di un'altezza non superiore a 1,5 m. All’interno del fondo i muri di sostegno o terrapieni potranno avere un’altezza massima di 2 m. In casi eccezionali, per necessità tecniche o costruttive e segnatamente per terreni in forte pendenza (oltre il 40%), il Municipio può concedere una deroga all'altezza soprammenzionata fino ad un'altezza massima di 2,50 m. In tal caso, la misura eccedente quella massima prevista (rispettivamente ml 1,50 a confine e ml 2,00 all’interno del fondo) è conteggiata nell'altezza del fabbricato. b. Questi muri possono sorgere a confine con il fondo privato e con l’area pubblica. Tali opere possono sorgere a confine con le strade se non deriva pericolo per la circolazione. La distanza di un muro di sostegno dal profilo più esterno della facciata dell'edificio o di un altro muro di controriva o di sostegno dev'essere almeno ml 3,00; questa distanza vale sia a valle sia a monte della casa. Devono essere salvaguardate le necessarie condizioni di igiene ed illuminazione naturale di eventuali locali abitabili. c. La linea teorica di congiunzione delle diverse corone dei muri non potrà essere inclinata più di 2:3 (ml 3,00 orizzontali e ml 2,00 verticali). Oltre l'altezza massima dei muri di sostegno e di controriva sono ammesse solo barriere di protezione aventi un'altezza massima di ml 1,00. Il Municipio, nel caso in cui il muro di sostegno o di controriva sorga al lato strada e quindi funga da barriera fonica, può, a condizioni che i criteri di visibilità siano rispettati, lasciar sostituire la recinzione con un innalzamento della muratura, fino ad un massimo di ml 2,50. d. Possono essere imposte le misure necessarie al fine di un corretto inserimento nel paesaggio. 12.
Piano regolatore Norme di attuazione 3. Terrapieni a. I lavori di sistemazione esterna non possono alterare le caratteristiche morfologiche naturali del terreno e devono essere parte integrante del progetto oggetto della domanda di licenza edilizia. Nei terreni in pendenza possono essere realizzati terrapieni o scavi che rispettano la linea media derivante da almeno 4 sezioni nel terreno nella direzione della pendenza massima. Le sezioni del terreno devono: - essere eseguite rispettivamente alle 2 estremità del tratto di terreno interessato dalla sistemazione e in 2 punti collocati a intervalli regolari fra le 2 estremità; - essere prolungate per almeno ml 5,00 sui fondi confinanti; - essere eseguite dal geometra ufficiale del Comune e, se necessario, il Municipio può richiedere la presenta- zione del modello in scala adeguata del terreno sistemato. Per il rilievo delle sezioni e l'allestimento dei progetti dovrà essere definita una quota di riferimento sul posto (caposaldo) per i futuri controlli di conformità. b. Le sezioni del terreno esistente devono essere messe a confronto con le sezioni di progetto. In particolare deve essere chiarita la modalità di raccordo col terreno del fondo confinante e le eventuali opere e modifiche nell’andamento del terreno del fondo confinante. c. Possono essere imposte le misure necessarie al fine di un corretto inserimento nel paesaggio. 4. Scarpate a. La sistemazione del terreno può essere ottenuta mediante scarpate con pendenza massima 2:3. b. La sistemazione del terreno al di sopra della corona di muri di sostegno potrà essere effettuata con pendenza massima 2:3, garantendo il rispetto dei limiti di adattamento massimo del terreno naturale. c. L'inclinazione della linea di massima pendenza che raccorda le diverse sistemazioni del terreno, muri o siepi non dovrà superare 2:3. d. Valgono le altezze massime previste per i muri di sostegno. e. Opere di sostegno con pendenza superiore al 2:3 effettuate con elementi prefabbricati, tronchi o altri materiali sono da considerare quali muri di sostegno (art. 13.2). 13.
Piano regolatore Norme di attuazione Art. 14 1. Principi Piani di quartiere Il piano di quartiere deve essere un progetto formalmente unitario con lo scopo di promuovere insediamenti architettonicamente armoniosi e funzionalmente ben organizzati su superfici di adeguate dimensioni, come specificato dalle norme di zona. Dal profilo qualitativo il piano di quartiere deve soddisfare i seguenti criteri: - inserimento qualificante nel contesto urbano e territoriale, valorizzando le zone circostanti; - disposizione razionale delle aree di svago, degli accessi veicolari, dei posteggi; - formazione di posteggi per visitatori, piazze di carico e scarico per servizi, di un posto di raccolta dei rifiuti; - minimizzare le immissioni foniche; - ottimizzazione dei costi energetici e dei costi delle infrastrutture tecnologiche. 2. Facilitazioni edificatorie I progetti che ossequiano i principi qualitativi del cpv. 1 beneficiano dell'assegnazione di facilitazioni edificatorie: - le distanze fra edifici all'interno del comparto di Piano di quartiere possono essere definite liberamente; - bonus edificatorio per le destinazioni d'uso specificate. Conseguentemente alla concessione di queste facilitazioni: - un certo numero di posteggi devono essere interrati e - la superficie arredata a verde deve essere aumentata del 10% rispetto a quanto previsto dalle prescrizioni di zona. 3. Modalità Il Municipio, prima dell'esame e/o evasione della domanda di costruzione, può richiedere tutti quei documenti necessari ad una migliore lettura e comprensione del progetto (modello in scala adeguata, piani supplementari, diagramma delle ombre, fotomontaggi, ecc.). La licenza vincola la realizzazione degli edifici in blocco o a tappe secondo le premesse urbanistiche e tecniche del progetto approvato. Art. 15 Stralciato 14.
Piano regolatore Norme di attuazione Art. 16 1. Nelle zone di utilizzazione e per edifici esposti ai rumori del traffico Protezione delle zone di veicolare, ferroviario e aereo devono essere osservate le disposizioni utilizzazione dalle immissioni di dell’Ordinanza contro l'inquinamento fonico (OIF) del 15.12.1986. rumore 2. I gradi di sensibilità fonica delle zone di utilizzazione sono stabiliti nelle disposizioni di zona, in base all’art. 43 OIF. 3. Nelle zone con eccessive immissioni foniche sono applicate le seguenti disposizioni in base all'art. 31 OIF : a) la costruzione o la modifica sostanziale di un edificio con locali sensibili al rumore è autorizzata unicamente se i valori limite di immissione possono essere rispettati tramite misure costruttive o di sistemazione, oppure se la collocazione dei locali sensibili al rumore avviene sul lato opposto rispetto al rumore. b) nella domanda di costruzione il Committente deve indicare: - il carico fonico esterno; - l'esatta destinazione dei locali; - i materiali usati per la facciata e per le pareti di separazione dei locali sensibili al rumore; - il calcolo di verifica del rispetto delle esigenze minime secondo la norma SIA 181 in materia di isolamento acustico. 4. In particolare nella fascia indicata sul piano delle zone con tratteggio nero, i valori limite d’immissione (VLI) ai sensi dell’OIF sono probabilmente superati. In tali fasce la costruzione o la modifica sostanziale di un edificio con locali sensibili al rumore può essere autorizzata soltanto se detti valori possono essere rispettati come indicato nell’art. 31 OIF. Art. 16bis 1. Nelle zone ove è ammessa la residenza, come pure nelle vicinanze di Esclusione delle attività moleste edifici ed impianti pubblici o d’interesse pubblico o generale (per es. parchi - gioco, zone di svago pubbliche, attrezzature sportive, scuole, centri giovanili, chiese ed altri luoghi di culto, fermate dei mezzi pubblici di trasporto, ecc.), non sono ammesse attività moleste. 2. Sono considerate moleste le attività che, per effetto dell’affluenza di pubblico, del richiamo di traffico, degli orari d’esercizio o altre cause, provocano ripercussioni non compatibili con le caratteristiche e le esigenze della funzione abitativa e delle funzioni ad essa connesse. 3. Nella valutazione delle ripercussioni delle attività sono considerate sia le immissioni materiali (per es. rumore, vibrazioni, esalazioni, ecc.) sia le immissioni immateriali o ideali (per es. quelle originate dall’esercizio della prostituzione, ecc.). 4. È inoltre riservato quanto disposto dalla Legge sull’esercizio della prostituzione (del 25 giugno 2001). 15.
Piano regolatore Norme di attuazione Art. 17 1. È ammessa la posa sia di collettori solari termici sia di moduli fotovoltaici. Impianti solari Essi sono definiti nel presente articolo come “impianti solari”. 2. La posa degli impianti solari è ammessa unicamente sugli edifici principali e accessori; è vietata su altre costruzioni e negli spazi liberi. 3. La posa degli impianti solari è vietata sugli edifici tutelati come beni culturali di interesse cantonale e locale. 4. Gli impianti solari devono inserirsi in modo ordinato e armonioso nel contesto ed in particolare rispetto al carattere architettonico, alle dimensioni ed al colore della costruzione su cui sono posati. 5. Sui tetti esistenti sono ammessi gli impianti solari integrati o appoggiati sulla copertura; sui tetti nuovi e nel caso di rifacimento della carpenteria sono ammessi unicamente gli impianti solari integrati nella copertura. 6. All’interno della zona di nucleo del villaggio NV e del nucleo di tamponamento NT valgono le seguenti ulteriori disposizioni: a) La posa degli impianti solari è ammessa unicamente sui tetti a falde degli edifici principali e accessori; la posa di impianti solari è per contro vietata: - sulle altre costruzioni (muri di cinta, pergole…) - sui tetti piani e sulle restanti parti degli edifici. b) Sulle falde degli edifici principali e accessori, la posa di impianti solari è ammessa alle seguenti condizioni: - gli impianti solari devono inserirsi armoniosamente nel contesto di nucleo e con la dimensione, la forma e le proporzioni del tetto; - gli impianti solari devono essere complanari alla falda su cui sono posati; - la superficie complessiva degli impianti solari deve essere inferiore al 40% della superficie della falda su cui sono posati. - sulla stessa falda è di regola vietato scorporare gli impianti solari in più gruppi; - le strutture di sostegno e le componenti tecnologiche di accompagnamento degli impianti solari non devono essere visibili all’esterno. c) Valgono inoltre le seguenti disposizioni: - gli impianti solari devono essere posati in forma regolare e compatta; - gli impianti solari devono rispettare le linee principali del tetto ed inserirsi armoniosamente con gli altri elementi del tetto (comignoli, lucernari ecc.); - all’interno dello stesso tetto gli impianti solari devono presentare aspetto omogeneo; il colore del telaio, della cornice e della superficie degli impianti deve integrarsi armoniosamente con il colore ed il materiale della copertura del tetto. 16.
Piano regolatore Norme di attuazione 7. All’interno delle restanti zone edificabili valgono le seguenti ulteriori disposizioni: a) Gli impianti solari integrati possono essere posati in qualsiasi parte degli edifici (tetto; facciata; aperture; sistemi di oscuramento;…). Gli impianti solari non integrati possono essere posati esclusivamente sul tetto degli edifici. b) Per gli impianti solari integrati la forma, il colore, l’aspetto, le componenti tecnologiche e il rapporto con gli altri elementi dell’edificio devono essere coerenti all’architettura dell’edificio. c) Per gli impianti solari appoggiati sui tetti o integrati solo su una parte della copertura esistente, valgono le seguenti disposizioni: - si applica la lett. c) cpv. 6 del presente articolo; - sui tetti piani, gli impianti devono trovarsi ad una distanza di almeno 1 m dal filo di facciata ed è ammesso un supplemento all’altezza massima di 1.00 m sull’intera superficie occupata dall’edificio; le strutture di sostegno e le componenti tecnologiche di accompagnamento devono essere organizzate in modo ordinato; - sui tetti non piani, gli impianti solari devono essere complanari alla falda su cui sono posati; le strutture di sostegno e le componenti tecnologiche di accompagnamento degli impianti solari non devono essere visibili all’esterno. 17.
Piano regolatore Norme di attuazione III. NORME SETTORIALI PER IL PAESAGGIO Art. 18 1. Il piano del paesaggio stabilisce le possibilità di utilizzazione del territorio Finalità e componenti al di fuori dalle zone edificabili e precisa i vincoli di protezione paesaggistica e naturalistica su tutto il comprensorio comunale. 2. Il piano del paesaggio è illustrato sui documenti cartografici in scala 1:5000 e in scala 1:2000. Art. 19 Stralciato Art. 20 1. L'area forestale è soggetta alle legislazioni forestali federale e cantonale. Area forestale In particolare fa stato la Legge federale delle foreste (LFo) del 4.10.1991. 2. Essa è inserita nel PR a titolo indicativo, fatta eccezione per il margine della foresta a contatto con le zone edificabili iscritto nel piano delle zone con un tratteggio specifico, che ha valore vincolante ai sensi dell'art. 10 cpv. 2 LFo. 3. In caso di dissodamento la superficie dissodata è attribuita, tramite variante di piano regolatore, alla zona di utilizzazione per la quale il dissodamento è stato autorizzato. 4. Se in seguito ad accertamento l'autorità competente non riconosce più il carattere boschivo ad una superficie designata dal PR quale area forestale, la stessa sarà attribuita automaticamente alla zona di utilizzazione più affine ad essa limitrofa. L’attribuzione ad una zona edificabile di superfici esterne o marginali al perimetro del territorio edificabile è, in ogni caso, soggetta a variante di PR. 5. Il Municipio promuove una corretta gestione del bosco. Esso informa inoltre la popolazione e stipula con i vari proprietari adeguati contratti di gestione, volti alla valorizzazione dei boschi interessanti in particolare le selve, i boschi di protezione e i boschi golenali nonché al mantenimento delle aree aperte. 18.
Piano regolatore Norme di attuazione Art. 21 1. La zona agricola, indicata nei piani del paesaggio, comprende i terreni Zona agricola riservati all'utilizzazione agricola indicati sul Piano Direttore come superfici per l'avvicendamento delle colture (SAC) ed altri terreni idonei all'agricoltura. Nuove costruzioni ed impianti sono ammessi solo se indispensabili per l'attività agricola. 2. Le eccezioni, in particolare il rinnovo, la trasformazione, la ricostruzione di edifici esistenti, sono ammesse in conformità all'art. 24 della Legge Federale sulla Pianificazione del Territorio (LPT) e al diritto cantonale d'applicazione unicamente se non si oppongono agli interessi della gestione agricola del territorio. 3. L'ubicazione e l'aspetto delle costruzioni e degli impianti devono conformarsi alle finalità della protezione dell'ambiente e del paesaggio. 4. Grado di sensibilità Alla zona è attribuito il GdS III Art. 22 Stralciato Art. 22bis 1. Il territorio senza destinazione specifica comprende tutte le aree per le Territorio senza destinazione quali non sono previste utilizzazioni od obiettivi pianificatori particolari, specifica segnatamente: - i terreni che non si prestano ad alcuna utilizzazione, segnatamente i terreni improduttivi; - i terreni prevalentemente edificati che non possono essere assegnati ad alcun’altra zona. 2. Questo territorio è soggetto alle disposizioni della legislazione federale e cantonale sulla pianificazione del territorio per le costruzioni fuori zona edificabile ed in particolare agli artt. 24 e segg. LPT. 19.
Piano regolatore Norme di attuazione Art. 23 1. Il Piano del paesaggio riporta le zone soggette a pericolo di Zone soggette a pericolo alluvionamento legati al Fiume Ticino secondo il Piano delle zone di peri- naturale colo (PZP) adottato dal Consiglio di Stato il 4 novembre 2014 con ris, gov, n. 4872, e a titolo indicativo le zone soggette a pericoli di movimenti di versante e di valanga. All’interno delle zone di pericolo situate fuori zona edificabile qualsiasi intervento edilizio è vincolato al preavviso della competente autorità cantonale che può, all’occorrenza, chiedere una perizia tecnica atta a definire in dettaglio l’entità del pericolo e ad indicare le eventuali misure di protezione. 2. Il Piano delle zone riporta le zone soggette a pericolo di processi di crollo secondo il Piano delle zone di pericolo (PZP) adottato dal Consiglio di Stato 1 marzo 2014 con ris. gov, n. 1219, distinte in quattro gradi. Le possibilità edificatorie sono definite come segue: d) pericolo elevato: divieto di nuovi interventi edilizi, ricostruzioni, trasformazioni, e ampliamenti. Con il consenso dell'autorità cantonale, il Municipio può concedere deroghe per strade agricole e opere simili. Trasformazioni parziali, cambiamenti di destinazione e riatta-menti di edifici esistenti possono essere autorizzati unicamente se sono adempiute le seguenti condizioni cumulative: - l'intervento comporta una riduzione dei rischi; - sono realizzate adeguate opere di premunizione dell'edificio, atte a ridurre il pericolo ad un grado adeguato, e - sono adottati gli opportuni accorgimenti tecnico-costruttivi sull'edificio (es muri e solette rinforzati, limitazione delle aperture sulle pareti più esposte, adeguata disposizione dei locali interni, ecc.) in funzione dell'intensità dei fenomeni. La manutenzione ordinaria è ammessa; e) pericolo medio: interventi edilizi sono autorizzati previa realizzazione di misure di protezione adeguate e con adozione di opportuni accorgimenti tecnico-costruttivi sull'edificio atti a ridurre in modo sostanziale la vulnerabilità; f) pericolo basso: interventi edilizi sono autorizzati previa adozione di opportuni accorgimenti tecnico-costruttivi sull'edificio atti a ridurre la vulnerabilità; g) pericolo residuo: è consigliata l'adozione di accorgimenti tecnico- costruttivi sull'edificio atti a ridurre in modo sostanziale la vulnerabilità. Costruzioni sensibili sono ammesse solo se non si attende un evento estremo di intensità elevata e se sono adottati gli opportuni accorgimenti tecnico-costruttivi sull'edificio; h) in tutte le zone esposte a pericoli naturali non sono concesse deroghe della distanza dal bosco e dai corsi d’acqua. 20.
Piano regolatore Norme di attuazione Art. 24 1. Sul piano del paesaggio sono indicate le seguenti zone di protezione Zona di protezione della natura della natura: - ZPN1 - parte delle rive naturali del fiume Ticino - riale del Censo - riale in zona Boscerina - alcune zone umide che comprendono siti di riproduzione degli anfibi di importanza cantonale - ZPN2 - fasce boscate nelle tratte arginate del fiume Ticino - fasce di rispetto ecologico alle ZPN1 2. La protezione dei loro contenuti è integrale e la conservazione dell'ambiente è prevalente su qualsiasi altro intervento. Sono ammessi unicamente interventi di gestione, manutenzione o ripristino aventi lo scopo di conservare e valorizzare la qualità dei biotopi presenti, nonché di aumentare le possibilità di sopravvivenza delle specie animali e vegetali che vi abitano. 3. Le zone di protezione della natura ZPN1 comprendono aree di particolare valore naturalistico. I loro contenuti sono integralmente protetti e devono essere conservati intatti. Sono vietati in particolare: - la raccolta e la manomissione di vegetali; - l'uccisione e la cattura di animali; - l'introduzione di specie vegetali e animali estranee all'ambiente; - ogni forma di occupazione anche temporanea; - il deposito di materiale di qualsiasi genere. 4. Le zone di protezione della natura ZPN2 comprendono le zone cuscinetto attorno alle zone protette integralmente (ZPN1). In queste zone sono ammesse soltanto attività agricole, forestali, turistiche di tipo estensivo che non possano danneggiare le ZPN1 e le ZPN2. Sono di principio vietati: - la campicoltura; - l'uso di fertilizzanti chimici; - l'occupazione e l'edificazione di qualsiasi genere anche temporaneo; - l'introduzione di specie vegetali e animali estranee all'ambiente - grosse modifiche della morfologia del terreno; - lavori di drenaggio e di bonifica. 5. Il Comune controlla ed è responsabile che la gestione delle due zone protette venga eseguita correttamente dai proprietari nel rispetto della LPN; vi provvede direttamente ove non fosse il caso, avvalendosi di specialisti del ramo e a spese del proprietario. Per ogni intervento deve essere richiesto il preavviso dell'Ufficio protezione natura. 21.
Piano regolatore Norme di attuazione Art. 25 1. Sul piano del paesaggio sono indicate le seguenti zone di protezione Zone di protezione paesaggistica : paesaggistica ZPP - ZPP1 - campagna Motta Alta; - ZPP2 - aree a monte dei nuclei di Sassello e Cassero - Fasce dei ronchi. 2. Ogni intervento deve essere effettuato nel rispetto delle caratteristiche e dell'armonia presenti nel territorio protetto. In particolare sono vietate grosse modifiche della morfologia del terreno, murature in beton, discariche, incanalamenti o correzioni di corsi d'acqua. Il taglio, lo spostamento e l'impianto di alberi e siepi è soggetto all'autorizzazione comunale. 3. La gestione e manutenzione dei fondi spetta al proprietario degli stessi. Il Municipio, nei casi di inadempienza, provvede ad organizzare eventuali interventi sostitutivi di gestione a carico dei proprietari. Art. 25bis 1. Sul piano sono indicate le sorgenti captate con le rispettive zone di Acque del sottosuolo protezione S1, S2 e S3. 2. Si richiamano le disposizioni della Legge federale sulla protezione delle acque (LPAc), dell’Ordinanza federale sulla protezione delle acque (OPAc), nonché le istruzioni pratiche per la protezione delle acque sotterranee 2004 dell’UFAM e il Regolamento comunale delle zone di protezione. 3. Le sistemazioni esterne devono prevedere pavimentazioni filtranti. 22.
Piano regolatore Norme di attuazione Art. 26 1. Il piano del paesaggio indica una serie di elementi naturali protetti (alberi, Elementi naturali protetti EN siepi boschetti - roveti, prati secchi di importanza cantonale, rifugi per chirotteri, corsi d'acqua con rive naturali, selve di pregio, passaggio faunistico, spazi vitali per i rettili, un sito di riproduzione degli anfibi di importanza cantonale, muri a secco, carrali) di particolare pregio naturalistico e paesaggistico. 2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli alberi di pregio, alle siepi e boschetti ed ai muri a secco riportati nello Studio delle componenti naturalistiche e paesaggistiche. 3. In generale è vietata qualsiasi manomissione o intervento che possa sminuire l'aspetto, le caratteristiche e/o l'equilibrio biologico presente. I soli interventi permessi sono quelli volti alla valorizzazione e alla manutenzione degli elementi, che devono avvenire secondo tecniche tradizionali rispettose di principi di salvaguardia dell’equilibrio ecologico. 4. Il Municipio sorveglia la condizione degli elementi naturali protetti ai sensi dalla Legge cantonale sulla protezione della natura (LCN). Il Municipio provvede ad organizzare eventuali interventi sostitutivi di gestione qualora i proprietari a loro spese non provvedessero in modo confacente con un'adeguata manutenzione. 5. Il Municipio tramite ordinanza regola nei dettagli le misure promozionali e/o limitative necessarie al perseguimento dei citati obiettivi di protezione. 6. Interventi che eccedono la gestione ordinaria devono essere autorizzati dal Municipio previo un esame di compatibilità con esigenze di protezione naturalistica. Sono riservate le competenze cantonali e federali. 7. In particolare: a) Per gli alberi si applica anche l’art. 28 NAPR. b) I prati secchi dell’Inventario cantonale devono essere mantenuti o ripristinati a prato mediante uno sfalcio annuale tardivo dopo la metà di luglio (dopo la fioritura e la dispersione dei semi) o un pascolo estensivo estivo o autunnale; qualsiasi intervento che possa pregiudicare i valori naturalistici presenti, ad esempio l'uso di fertilizzanti, è assolutamente vietato. c) Ogni intervento edilizio su edifici o impianti dove è ubicato un rifugio per chirotteri, in particolare quelli segnalati sul Piano del paesaggio, deve essere preventivamente segnalato all’Ufficio della natura e del paesaggio. I posatoi, le strutture, il volume degli spazi disponibili, i materiali che isolano il rifugio verso l’esterno, le fessure verso l’esterno come pure i punti di accesso al rifugio devono essere conservati. È vietato arrecare disturbo agli animali e al rifugio tra aprile e settembre. d) All'interno del passaggio faunistico non sono ammesse costruzioni di intralcio (recinzioni, muretti, ecc.) o attività di disturbo ai movimenti della fauna selvatica. 23.
Piano regolatore Norme di attuazione e) All’interno degli spazi vitali per i rettili le strutture in pietre (ad esempio muri a secco e pietraie), le zone rocciose, le cataste di legna, i mucchi di materiale organico, i terreni agricoli abbandonati, i prati estensivi e gli ambienti xerici devono essere mantenuti e favoriti. La gestione deve comprendere, se necessario, il decespugliamento e il taglio delle piante che causano un eccessivo ombreggiamento (p.es. boschi di robinia in località Bosco di Sopra), oltre alla gestione estensiva delle superfici prative. Sono vietati in particolare l’uso di fertilizzanti e l’allargamento di strade. f) Per il sito di riproduzione degli anfibi di importanza cantonale (bacino di contenimento artificiale) si applicano le disposizioni relative alla zona ZPN1; sono tuttavia possibili gli interventi di manutenzione e gestione del bacino di contenimento a condizione che l’equilibrio ecologico sia salvaguardato. È necessario provvedere a liberare regolarmente la pozza dal materiale organico per evitare l’interramento a lungo termine. Art. 27 1. Sono indicati nel relativo piano stabilito dal Consiglio di Stato e sono Siti e paesaggi pittoreschi e indicati nel piano del paesaggio. punti di vista protetti dal Cantone 2. Le costruzioni, le ricostruzioni e ogni altro intervento devono essere tali da non alterare i siti pittoreschi, da non alterare i siti pittoreschi e da salvaguardare i punti di vista soggetti alla protezione cantonale (come all'art. 5 del "Regolamento d'applicazione del decreto legislativo sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio" - RBN del 22.01.1974). Art. 28 1. Le nuove costruzioni devono rispettare gli alberi di pregio presenti sul Protezione del verde e alberi di territorio; il taglio di tali alberi è soggetto alla licenza comunale, riservate pregio le disposizioni delle leggi forestali. 2. In conformità all'art. 29 cpv LALPT il PR segnala sul piano del paesaggio gli alberi o gruppi di alberi che concorrono a formare la bellezza e la caratteristica del paesaggio e che sono soggetti di protezione. Quando gli alberi risultassero malati o potessero causare fonte di pericolo è possibile procedere alla loro sostituzione. Art. 29 1. I punti di vista sono indicati sul piano del paesaggio e devono garantire la Punti di vista vista sul fondovalle. 2. Ai fini della loro valorizzazione e del loro mantenimento, il Municipio può imporre l'ubicazione e la dimensione di un edificio, nonché la conformazione della sistemazione esterna (alberature, siepi, ecc.). 24.
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