La confisca e distruzione dei reperti a garanzia degli imputati nei casi di revisione, alla luce di un noto caso giudiziario (c.d. strage di Erba) ...

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La confisca e distruzione dei reperti a garanzia degli
imputati nei casi di revisione, alla luce di un noto
caso giudiziario (c.d. strage di Erba)
Autore: Alessandro Continiello
In: Diritto penale

Il processo definito dalla cronaca nera come “la strage di Erba”, funge da viatico per delle necessarie
osservazioni di diritto inerenti il giudizio di revisione, ex art.629 e ss. cod. proc. pen., le indagini difensive
(contenute nel titolo I del libro V e nel titolo VI bis del codice di procedura penale) e l’istituto
dell’incidente probatorio, ai sensi dell’articolo 391 e ss. c.p.p.

Ma, soprattutto, un annoso quesito che graviterà attorno a tale analisi, sarà la mancata risposta al perché
ed al quando (rectius: opportunità) si possa effettivamente disporre la confisca e la distruzione dei corpi di
reato (e delle cose pertinenti al reato).

Nella c.d. “strage di Erba” (nota: definizione giornalisticamente ineccepibile ma giuridicamente impropria,
stante la condanna degli imputati per i delitti di omicidio, ex art. 575 cod. pen. e non di “strage”, ai sensi
dell’articolo 422 c.p.), avvenuta nella provincia di Como nel dicembre del 2006, furono uccisi, a colpi di
arma bianca ed altri oggetti atti ad offendere, la signora Raffaella Castagna con il figlio minore Youssef
Marzouk; la madre di costei, Paola Galli e la vicina di casa Valeria Cherubini. Il marito di quest'ultima,
Mario Frigerio, presente sul luogo, miracolosamente si salvò, pur gravemente ferito, in quanto creduto
morto dagli assalitori. Dopo la strage l'appartamento fu dato alle fiamme.

I coniugi Romano/Bazzi indagati e poi imputati, furono condannati dalla Cassazione, in via definitiva nel
maggio del 2011, alla pena dell’ergastolo con isolamento diurno, in seguito alla prima sentenza di
condanna emessa dalla Corte d’Assise di Como – competente stante il locus commissi delicti -, confermata
poi dalla Corte d’Assise d’Appello di Milano, per i reati, in concorso, di omicidio aggravato, tentato
omicidio aggravato, distruzione di cadavere, violazione di domicilio e detenzione di armi. Tralasciando di
richiamare ulteriormente il lungo iter giudiziario che ha portato ad emettere una sentenza di
responsabilità alla pena massima, si evidenzia – per quanto di competenza in questa disquisizione - che
non furono effettivamente rinvenute, sulla scena del crimine, tracce riconducibili ai due imputati (nota:
altri furono, quindi, gli elementi di prova per irrogare una condanna).

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L'udienza del 16 gennaio 2018

Il processo definitivo ha avuto una recente eco in quanto, tra pochi giorni (sedici gennaio 2018), il
presidente della Corte d’Appello di Brescia nominerà i periti – con eventuale affiancamento di consulenti
di parte – incaricati di riesaminare ed esaminare dei reperti mai analizzati o parzialmente analizzati.

Ma come si è giunti, tecnicamente, a tale decisione? Una premessa è necessaria.

Il collegio difensivo degli imputati, costituito dagli avvocati Schembri-D’Ascola-Bordeaux, nell’ambito dello
svolgimento delle indagini difensive volte a promuovere un eventuale giudizio di revisione in favore dei
propri assistiti, ai sensi dell’articolo 327 bis co. II c.p.p., (nota: “la facoltà indicata al comma I – attività
investigativa del difensore – può essere attribuita per l’esercizio del diritto di difesa, in ogni stato e grado
del procedimento, nell’esecuzione penale e per promuovere il giudizio di revisione”) aveva richiesto di
poter analizzare gli estratti del DNA ed alcuni reperti del procedimento penale de qua: istanza depositata,
nell’anno 2015, presso la Corte d’Assise di Como, in qualità di giudice dell’esecuzione.

La Corte adita, per deliberare, interpellava in via prodromica, le autorità scientifiche proposte alla
conservazione dei reperti (R.I.S. in primis), ottenendone la seguente risposta: “..Qualora dovessero esser
disposti ulteriori prelievi, questi dovranno esser certamente considerati irripetibili, ai sensi dell’art. 360
c.p.p., da svolgersi nel contraddittorio delle parti..”. Alla stregua di tale rilievo, i giudici, con ordinanza
dell’aprile 2015, rigettavano la suddetta istanza, evidenziando che si trattava di una attività irripetibile ed,
ergo, da svolgersi con le forme garantite dell’incidente probatorio. La difesa degli imputati, alla luce di
tale ordinanza - seppur di rigetto “interpretativa” -, aderiva all’indicazione fornita formulando,
successivamente, nell’aprile 2016, una “ufficiale” richiesta di incidente probatorio, ex art. 393 c.p.p.,
finalizzata ad un futuro giudizio di revisione, in questo caso presso la Corte d’Appello di Brescia, giudice
competente in caso di promozione di un giudizio di revisione. La Corte d’Appello di Brescia, adita in
seconda istanza, rigettava con ordinanza la richiesta dei difensori, dichiarandola inammissibile, con la
suddetta motivazione: “Si tratta dunque di attività finalizzate alla potenziale attivazione del giudizio di
revisione..attività consistenti in operazioni tecnico-scientifiche..per il cui prelievo o restituzione è
strettamente competente il giudice dell’esecuzione”, per il combinato disposto degli articoli 263 co.V, 676
c.p.p. ed art. 82 disp. att. c.p.p. Alla luce della richiamata ordinanza di inammissibilità emessa della Corte
d’Appello di Brescia, il collegio difensivo proponeva ricorso per cassazione non condividendo, in primis,
l’iter logico-deduttivo seguito dai giudici, giacché quest’ultimi, con gli articoli di legge richiamati,
andavano ad affermare un principio che trovava certamente applicazione nel caso in cui venisse richiesto
al giudice dell’esecuzione un mero prelievo di campioni su reperti sequestrati ed in custodia alla autorità
giudiziaria: essendo tale “incombenza” effettivamente di stretta competenza del giudice dell’esecuzione,
ergo di Como (nota: vedasi Cass., sez. I, n.1599/2006; ed ancora, una recentissima sentenza, sez. I,
n.13623/2017). Ma, al contrario, come citano i difensori nel loro ricorso, nel caso di richiesta di mero
incidente probatorio – in questo caso ai sensi dell’articolo 327 bis co. II e 391 bis e ss. c.p.p. - la

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competenza a decidere risulta esser inequivocabilmente del giudice della revisione (rectius: del giudice
competente in caso di promozione di un giudizio di revisione), cioè della Corte d’Appello di Brescia
(“dall’analisi dell’art.391 bis e ss. c.p.p. può legittimamente enuclearsi il generale criterio secondo cui il
giudice competente per l’incombente dell’incidente probatorio è il giudice della fase a cui l’indagine
difensiva è funzionale”..e dunque nella Corte d’Appello indicata dal comma I dell’art. 633 c.p.p.” – vedasi
Cass., sent. n. 15433/2010).

L'annullamento con rinvio

In data cinque aprile 2017, la Suprema Corte, prima sezione penale, ha emesso una sentenza di
annullamento con rinvio, ritenendo il ricorso delle difese fondato. Degno di nota, prima di analizzare
brevemente la sentenza suindicata, è il parere espresso dal sostituto procuratore generale della
Cassazione, il quale ha esso stesso ritenuto prodromicamente fondato il ricorso, valutando contrariamente
come “abnorme” l’ordinanza dei giudici di Brescia (“..deve invece ravvisarsi proprio l’abnormità della
decisione della Corte, all’esito della quale si è infatti venuta a creare una vera e propria situazione di
stallo sulla richiesta difensiva..”).

Come anticipato la Suprema Corte ha annullato l’ordinanza impugnata, palesando in quest’ultima “tratti di
abnormità” in quanto alla “Corte d’Appello era stata avanzata una richiesta di procedere ad incidente
probatorio: a fronte di essa, il giudice ha operato non una vera declinazione di incompetenza, bensì una
pronunzia con tratti di abnormità, laddove ha “frammentato le attività da compiere (..). In realtà si
trattava di una complessa istanza di incidente probatorio, la quale comprendeva anche la fase prodromica.
Di conseguenza, i tratti di abnormità della decisione di scorgono allorquando ci si avvede che, a causa di
un’errata lettura della richiesta, la Corte territoriale ha creato uno stallo di fatto per una artificiosa
incompetenza, in luogo di pronunziarsi sulla istanza di incidente probatorio”.

A prima vista la descrizione dell’iter che ha portato a questa nuova e prossima udienza potrebbe apparire
come un mero “gioco delle parti”, di schermaglie tra difesa-accusa ed organo giudicante chiamato a
decidere. Ma cosi non è.

Si è anticipato, infatti, nel prologo di tale disquisizione che uno dei problemi che gravitavano attorno tale
procedimento penale riguardava la confisca e distruzione dei reperti. Si potrebbe conseguentemente
presumere che i reperti – di cui è stato chiesto un approfondimento di analisi con nuove metodiche –
fossero già stati analizzati. Ma, anche in tal caso, mancano degli elementi di analisi. Si è, infatti, riportato
che il collegio difensivo di Romano e della Bazzi aveva depositato una prima istanza alla Corte d’Assise di
Como per l’analisi dei reperti. La Corte, nel rigettare l’istanza, aveva altresì disposto la “confisca e
distruzione dei reperti, decorso un anno dall’aprile 2015”. La difesa, nel proporre, come visto, nuova e
differente istanza alla Corte d’Appello di Brescia, contestualmente e tempestivamente chiedeva alla Corte
d’Assise di Como di revocare e/o sospendere l’ordine di distruzione dei corpi di reato. Fortunatamente i

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giudici di Como, a seguito di tale seconda istanza, pur confermando il loro precedente provvedimento di
confisca e distruzione, ne differivano l’esecuzione “decorsi nove mesi” (da maggio del 2016). Allorché la
Suprema Corte si è espressa positivamente sul ricorso presentato (avverso l’ordinanza di Brescia), gli
stessi difensori provvedevano tempestivamente a comunicare alla Corte d’Assise di Como la suddetta
pronuncia: i giudici di Como, pur reiterando la loro decisione in merito alla distruzione dei reperti, la
sospendevano “sino alla decisione definitiva della Corte d’Appello di Brescia”.

Orbene è corretto ed ictu oculi tangibile che, senza le reiterate istanze promosse dallo zelante collegio
difensivo – confortati dalla favorevole pronuncia di annullamento della Suprema Corte – i reperti
sarebbero stati definitivamente distrutti. Anche in tal caso si potrebbe controbattere che, in fondo, trattasi
di una sentenza definitiva di condanna: motivo per il quale, un nuovo esame dei reperti apparirebbe
inutile. Ma è necessario evidenziare un’altra circostanza per approfondire la discussione.

L'incidente probatorio

Con una memoria difensiva, ex art. 121 c.p.p. depositata alla precedente udienza (del novembre 2017)
dinanzi alla Corte d’Appello di Brescia, la difesa degli imputati è andata a descrivere, nel dettaglio, in cosa
consisteva e consiste la richiesta di incidente probatorio, ossia – effettivamente – in un
approfondimento/nuove analisi di cinque reperti (“formazioni pilifere sulla felpa del bambino, sui margini
ungueali delle mani del bambino e delle altre vittime; su una traccia ematica rinvenuta sul terrazzino
dell’appartamento della signora Castagna e su un contatto palmare rinvenuto sulla parete al piano terra di
fronte alle scale”) ma, ante omnia – e qui la novità e le continue richieste affinché i reperti non venissero
distrutti – un’analisi, mai compiuta, su altri reperti (“giacca in pelle rinvenuta sul pianerottolo
dell’appartamento Castagna; giubbotto nero rinvenuto nell’appartamento Frigerio; giaccone della signora
Galli; accendino rinvenuto sul pianerottolo appartamento Castagna; mazzo di chiavi sul pavimento del
pianerottolo in prossimità del gradino; cellulare rinvenuto sotto il divano dell’appartamento Castagna;
cuscino di stoffa con impressa una impronta di scarpa; nr. 18 mozziconi di sigaretta rinvenuti nel
portacenere sul terrazzo dell’appartamento Castagna”ed infine, se accolta, l’analisi delle “tende della
porta-finestra dell’appartamento dei Frigerio: in tal caso viene altresì promossa una specifica analisi c.d.
BPA, ossia Bloodstain Patter Analysis – analisi scientifica delle macchie di ematiche – vedasi il “caso
Cogne”).

È naturale che, se dall’approfondimento delle analisi già compiute o dalle nuove indagini sui reperti
risultassero, in seguito ad una comparazione con gli eventuali profili genetici ottenuti, degli spunti
investigativi mai presi in considerazione durante i tre gradi di giudizio – “tali da dimostrare, se accertati,
che il condannato/i deve esser prosciolto”, ai sensi dell’art. 631 c.p.p. - questo fungerebbe da viatico per
una richiesta di revisione del giudicato, ai sensi dell’articolo 630 lett. c) del cod. proc. pen.: richiesta che,
peraltro, può esser promossa sia dal condannato che dal procuratore generale presso la Corte di Appello,
ex art. 632 c.p.p.

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Nulla vieta di pensare che, in seguito all’accoglimento della richiesta di incidente probatorio ed alla
nomina dei periti, l’analisi sui reperti con nuovi mezzi o le neo analisi portino a dei risultati non differenti
in ordine alla (già) acclarata responsabilità dei due imputati. Ma se così non fosse? E se fossero stati, al
contrario, distrutti i reperti e non fosse stata possibile tale indagine – peraltro prevista dal nostro codice
di procedura penale -? Risulta quindi legittima l’osservazione del collegio difensivo nel loro ricorso in
Cassazione con cui faticavano, tecnicamente, a comprendere come i beni depositati presso gli uffici c.d.
corpi di reato potessero esser confiscati – e dunque successivamente distrutti – atteso che, ai sensi
dell’articolo 240 cod. pen., possono esser confiscati le cose che servirono o fossero destinate a
commettere il reato e le cose che ne sono il prodotto, profitto ovvero costituiscono il prezzo del reato
(nota: peraltro le stesse disposizioni o norme di attuazione del codice di procedura penale, negli articoli
concernenti le “cose in sequestro” e la loro “distruzione”, non sono chiare in ordine alla “tempistica” su
cui attuarne la reale distruzione).

Come corollario, si pensi ad un altro caso recente di cronaca ove, per errore o distrazione, sono andati
distrutti reperti – tra cui i vetrini con reperti organici – che avrebbero potuto dimostrare, in modo
inequivocabile, la responsabilità penale di un soggetto (nota: vedasi l’omicidio Macchi).

E se allora non è certamente consentito dal codice, nel caso di “procedimento aperto” distruggere reperti,
sarebbe forse opportuno conservare - anche nel caso di procedimento definitivo – gli stessi reperti: in
primis perché le evoluzioni scientifiche potrebbero permettere di analizzare o ri-analizzare elementi che,
nel passato, era stato tecnicamente impossibile; in seconda istanza in quanto la revisione processuale è
comunque sempre, astrattamente, possibile.

Ed allora, se ci si associa con fermezza, anche secondo i dettami del Beccaria, al brocardo secondo cui
“nullum malum impunitur”, ossia nessun reato dovrebbe restare senza colpevole, appare degna di
garanzia la facoltà di analizzare, ex ante, tutti gli indizi o reperti rinvenuti sulla scena del crimine; così
come di avere l’eventuale ulteriore garanzia, pro et contra naturalmente, di poterli, nel tempo, ri-
analizzarli alla luce delle nuove tecniche scientifiche.

https://www.diritto.it/la-confisca-distruzione-dei-reperti-garanzia-degli-imputati-nei-casi-revisione-alla-luce
-un-noto-caso-giudiziario-c-d-strage-erba/

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