Il protocollo di Kyoto - Obblighi per le imprese - Vicenza, giovedì 04 febbraio 2010

Pagina creata da Roberta Berardi
 
CONTINUA A LEGGERE
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

     Il protocollo di Kyoto – Obblighi per le
                      imprese

                  Vicenza, giovedì 04 febbraio 2010

Andrea Biagiotti - Direzione RAS - ST Comitato ETS
Schema della presentazione

1.    Il Protocollo di Kyoto: obiettivi e situazione Italiana

2.    Il pacchetto Clima Energia e la revisione della Direttiva 2003/87/CE

3.    La Direttiva 2003/87/CE - Principali prescrizioni per le imprese

4.    Il post-Kyoto e l’accordo di Copenaghen

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
                                                                             2
1. Il protocollo di Kyoto: obiettivi e situazione Italiana

Protocollo Kyoto è lo strumento attuativo della Convenzione Quadro sui
Cambiamenti Climatici (UNFCCC, 21 marzo 1994) con cui i Paesi
industrializzati si impegnano a ridurre le emissioni ai livelli del 1990

Firmato nel dicembre 1997 durante la 3° Conferenza delle Parti (COP3)
della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici
(UNFCCC)

In vigore dal 16 febbraio 2005 con la ratifica della Russia.

   Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
1. Il protocollo di Kyoto: obiettivi e situazione Italiana

                Definisce regole diverse per due gruppi di Paesi

            Paesi Allegato I                             Paesi non-Allegato I
(Paesi industrializzati e con economia             (Paesi in via di sviluppo, PVS)
            in transizione)

     Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
1. Il protocollo di Kyoto: obiettivi e situazione Italiana

                        Paesi Allegato I:
      obiettivi quantificati di limitazione/riduzione delle
      emissioni, diversificati per Paese, da realizzarsi nel
                     periodo (2008-2012)

                   Paesi non Allegato I:
       Nessuno obiettivo di limitazione/riduzione delle
                         emissioni

  Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
1. Il protocollo di Kyoto: obiettivi e situazione Italiana

                             Paesi Allegato I
         Possono rispettare i loro obiettivi di riduzione

       attuando Politiche e                  le P&Ms sono integrate dal
          Misure (P&M)                           ricorso “meccanismi
            nazionali                           flessibili” (CDM, JI, ET)

  Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
1. Il protocollo di Kyoto: obiettivi e situazione Italiana

I meccanismi flessibili del protocollo di Kyoto

International Emissions Trading (ET): consente ai Paesi industrializzati e con
economia in transizione di commerciare tra loro unità di riduzioni delle
emissioni per raggiungere il loro obiettivo quantificato di limitazione/riduzione
Joint Implementation(JI): Consente ai Paesi industrializzati e con economia in
transizione, di acquisire o cedere unità di riduzioni di emissioni certificate
(ERUs), risultanti da progetti realizzati in cooperazione con altri Paesi
industrializzati e con economia in transizione.
Clean Development Mechanism (CDM): consente ai Paesi industrializzati di
realizzare progetti per la riduzione di GHG nei PVS e di contabilizzare le
riduzioni di emissioni derivanti dalla realizzazione di tali progetti (CERs), per
raggiungere i propri obiettivi di riduzione.

     Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
1. Il protocollo di Kyoto: obiettivi e situazione Italiana

L’ Italia ha ratificato il protocollo di Kyoto con la Legge n. 120 del 1 giugno 2002.
L’impegno dell’Italia è stato quantificato con una riduzione del 6,5% rispetto alle
emissioni del 1990
                             130

                             125

                             120

                             115
                1990 = 100

                             110

                             105

                             100

                              95

                              90
                                   1990   1992   1994     1996        1998    2000      2002       2004         2006   2008

                                          PIL     Consumi energetici totali     Intensità di CO2          GHG

   Andamento delle Emissioni e degli indicatori macroeconomici in Italia

     Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
                                                                                                                              8
2.Il “pacchetto clima” e revisione della Direttiva ETS

Nel 2002 l’Europa ha ratificato il protocollo di Kyoto formalizzando un target
comunitario pari ad una riduzione del 8% rispetto al 1990 e definendo i
target Nazionali. Da realizzare attraverso:
     un programma europeo sui cambiamenti climatici
     misure specifiche a taluni settori (trasporti, industrie, energia)
     misure nazionali complementari
La Direttiva ETS - 2003/87/CE istituisce un sistema per lo scambio di quote
di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità con l’obiettivo di
diminuire emissioni dei settori industriali nel rispetto del principio di
minimizzazione dei costi.

   Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
                                                                                 9
2.Il “pacchetto clima” e revisione della Direttiva ETS

Il sistema ETS si fonda su un sistema di scambio delle quote di emissione

   Le quote possono essere vendute o acquistate liberamente tra gli
   operatori; le transazioni possono vedere la partecipazione sia degli
   operatori degli impianti coperti dalla direttiva, sia di soggetti terzi (e.g.
   intermediari, organizzazioni non governative, singoli cittadini)

   Le transazioni possono essere svolte su piattaforme di scambio
   istituzionali o attraverso contatti bilaterali; in ogni caso il trasferimento
   di quote viene registrato nell’ambito di un registro nazionale.

     Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
                                                                                   10
2.Il “pacchetto clima” e revisione della Direttiva ETS

Assegnazione delle quote nel sistema ETS

   Quote d’emissioni rilasciate a ciascun impianto sulla base di un Piano
    Nazionale di Assegnazione (PNA); ogni quota da diritto al rilascio di
    una tonnellata di biossido di carbonio equivalente
   Un Piano di Assegnazione Nazionale soggetto all’approvazione della
    CE che stabilisce la quantità di quote da assegnare (in considerazione
    di numerosi criteri, tra cui la “distanza” del Paese dagli obiettivi di
    Kyoto)

     Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
                                                                              11
2.Il “pacchetto clima” e revisione della Direttiva ETS

Obblighi del sistema ETS

  L’obbligo di rendere alla fine dell’anno un numero di quote di
   emissione pari alle emissioni di GHG (al momento di CO2)
   effettivamente rilasciate durante l’anno
  La resa delle quote d’emissione è effettuata annualmente dagli
   operatori degli impianti in numero pari alle emissioni reali degli
   impianti stessi (anche con CERs/ERUs)
  Le emissioni reali utilizzate nell’ambito della resa delle quote da parte
   degli operatori sono il risultato del monitoraggio effettuato
   dall’operatore stesso e verificato da un soggetto terzo accreditato
   dalle autorità competenti

     Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
                                                                               12
2.Il “pacchetto clima” e revisione della Direttiva ETS

L’evoluzione del pacchetto clima-energia
                   • Conclusioni del Consiglio UE di primavera 2007: definizione
 Marzo 2007
                   degli obiettivi 20-20-20
                   • Presentazione delle proposte legislative della CE: il “pacchetto
                   clima-energia”
 Gennaio 2008

                   • Approvazione delle direttive del “pacchetto” da parte del PE e
Dicembre 2008      del Consiglio
                   • Pubblicazione delle direttive in GUCE              il   5/6/2009
                   (approvazione 23 Aprile 2009):
  Aprile 2009
                       • Direttiva 2009/29/CE (ETS)
                       • Decisione 406/2009/CE (Effort sharing)
                       • Direttiva 2009/28/CE (RES)
                       • Direttiva 2009/31/CE (CCS)
                       • [Direttiva 2009/30/CE (biocombustibili)]

     Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
                                                                                        13
2.Il “pacchetto clima” e revisione della Direttiva ETS

  Direttiva 2009/29/CE: obiettivo di riduzione gas
  serra pari a -21% dal settore industriale

                                                             Riduzione emissioni gas
   Decisione 406/2009/CE: obiettivo di riduzione gas               serra -20%
   serra pari a -10% dai settori non coperti dalla
   direttiva 2009/29/CE (es. trasporti, edilizia, ecc.)

    Direttiva 2009/28/CE: obiettivo assoluto +20%
    consumo energia da rinnovabile sul consumo finale
    lordo EU

 Nel caso di accordo internazionale è possibile una
 revisione degli obiettivi per raggiungere un livello di
                                                                      ? -30% ?
 riduzione delle emissioni pari al 30%

   Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
                                                                                   14
2.Il “pacchetto clima” e revisione della Direttiva ETS
Attuale Campo di applicazione della Direttiva ETS (2008-2012): Si applica alle
emissioni di CO2 derivanti dalle seguenti attività:
     1. Attività energetiche
     1.1 Impianti di combustione con una potenza calorifica di combustione di oltre 20 MW (esclusi gli impianti per rifiuti pericolosi o
             urbani)
     1.2 Raffinerie di petrolio
     1.3 Cokerie

     2. Produzione e trasformazione dei metalli ferrosi
     2.1 Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici compresi i minerali solforati
     2.2 Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità
            superiore a 2,5 tonnellate all'ora

     3. Industria dei prodotti minerali
     3.1 Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al
            giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni
            aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno
     3.2 Impianti per la fabbricazione del vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di
            oltre 20 tonnellate al giorno
     3.3 Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari,
            piastrelle, gres, porcellane, con una capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e con una capacità di forno
            superiore a 4 m3 e con una densità di colata per forno superiore a 300 kg/m3

     4. Altre attività
     4.1 Impianti industriali destinati alla fabbricazione:
     a) di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose
     b) di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno

     Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
                                                                                                                                                   15
2.Il “pacchetto clima” e revisione della Direttiva ETS

Principali cambiamenti nella revisione Direttiva ETS: Campo di applicazione

Settori addizionali:
  Alluminio                                         Accrescere opportunità
  Chimica                                            di riduzione
  Aviazione                                         Ridurre i costi
Gas serra addizionali:                               Accrescere l’efficienza
  Perfluorocarburi (alluminio)                       del sistema
  Protossido di azoto (fertilizzanti)
Opt out piccoli impianti (< 25.000 t/a & < 35MW)
  Misure equivalenti
  Obbligo di monitoraggio

    Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
                                                                                16
2.Il “pacchetto clima” e revisione della Direttiva ETS

Principali Cambiamenti nella revisione Direttiva ETS: definizione del “cap”

Cap comunitario (vs 27 cap nazionali funzione degli obiettivi nazionali)

 Cap 2013-1019: trend lineare dal 2010 (-1,74% rispetto al livello di
  assegnazione media per il periodo 2008-2012)
 Cap 2020: -21% rispetto alle emissioni 2005
 Aggiustamento cap per inclusione nuovi settori/gas basato sulle
  emissioni verificate 2005-2007 (Art. 9bis)
 5 % del cap totale da destinare ai NE

Ai fini dell’aggiustamento del cap è prevista, nei prossimi mesi, la raccolta delle
emissioni storiche per tutti gli impianti soggetti all’ampliamento del campo di
applicazione.

    Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
                                                                                17
2.Il “pacchetto clima” e revisione della Direttiva ETS

        Definizione cap top –down

   Aggiustamento cap per                                                  Possibile opt out (Art. 27)
 inclusione nuovi settori/gas
basato su emissioni verificate
     2005-2007 (Art. 9bis)

                                                                                 - 1,74%
       Assegnazione
      media EU 2008-
       2012 (Art. 9)

                                                                                             anni
                                 2010 --- 2013   2014 2015 2016 2017   2018 2019      2020

              Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
                                                                                                        18
2.Il “pacchetto clima” e revisione della Direttiva ETS

Principali Cambiamenti nella revisione Direttiva ETS: assegnazione

Regola di base ad asta (vs assegnazione gratuita prevista nel NAP2)
  Elimina i windfall profits
  Assicura semplicità e trasparenza
  Garantisce l’efficienza statica e dinamica nel mercato e facilita la
   determinazione del prezzo
  Eccezioni: Polonia e Paesi Baltici

 Asta parziale per il manifatturiero
  80% gratuite nel 2013 decrescente fino al 30% nel 2020 (0% nel 2027)
  100 % “free” settori/sottosettori esposti al Carbon Leakage

    Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

                                                                          19
2.Il “pacchetto clima” e revisione della Direttiva ETS

Principali Cambiamenti nella revisione Direttiva ETS: assegnazione

L’assegnazione gratuita, per le percentuali spettanti, avviene sulla base di
parametri di riferimento comunitari definiti ex ante: Benchmarks
I parametri di benchmarks, l’esposizione al Carbon Leakage, nonchè tutte
le regole e le misure per l’implementazione delle Direttiva, sono definite
in ambito comunitario, in particolare:
  Sono stati definiti i settori esposti al Carbon Leakage con la Decisione
   della Commissione approvata il 18 settembre 2009
  Sono in fase di definizione i benchmarks e le regole relative ai nuovi
   entranti ed alle chiusure (approvazione entro il 31/12/2010)
  È in fase di sviluppo il regolamento per la messa all’aste delle quote di
   emissione (prossima approvazione)

    Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

                                                                               20
2.Il “pacchetto clima” e revisione della Direttiva ETS

Principali relazioni tra secondo e terzo periodo di riferimento

  L’ammontare di quote di emissione EUA non utilizzato nel secondo
   (2008-2012) periodo è utilizzabile nel terzo periodo (2013-2020):
   banking
  L’ammontare massimo di crediti utilizzabili (ERU, CER) nel terzo
   periodo è strettamente correlato all’utilizzo di crediti avvenuto nel
   secondo periodo

  L’Autorità Nazionale Competente rimane l’organo amministrativo
   responsabile di tutta la parte autorizzativa, di assegnazione, di rilascio
   delle quote nonchè responsabile della gestione del rispetto di tutte le
   prescrizioni di legge.

    Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
                                                                                21
3.La direttiva ETS – Prescrizioni per le Imprese

Il DLgs 216/2006 e le principali prescrizioni previste:

 Presentare la domanda di Autorizzazione entro 90 giorni dalla data di
  avvio dell’impianto
 Presentare la domanda di aggiornamento della Autorizzazione almeno
  90 giorni prima della data in cui la modifica o l'ampliamento ha effetto
 Effettuare il monitoraggio delle emissioni ai sensi delle disposizioni
  nazionali sul moinitoraggio dal momento del rilascio dell’
  Autorizzazione
 Inviare la comunicazione delle emissioni annuali entro il 31 marzo di
  ogni anno
 Restituzione delle quote di emissioni pari alle emissioni comunicate e
  verificate entro il 30 aprile di ogni anno

    Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
                                                                             22
3.La direttiva ETS – Prescrizioni per le Imprese

Principali tipologie di sanzione previste:
 Mancata restituzione delle quote d’emissione: una sanzione di 100 Euro
  nel periodo 2008-2012 e di 100 Euro nei periodi successivi; le emissioni
  oggetto di sanzione non sono esonerate dall’obbligo di resa di quote
 Assenza di autorizzazione: sanzione amministrativa (25.000 – 250.000
  Euro) + 100 Euro per ogni tCO2 emessa in assenza di autorizzazione
 Mancato aggiornamento dell’autorizzazione: sanzione amministrativa
  (1.000 – 100.000 Euro)
 Mancata comunicazione delle emissioni verificate: sanzione
  amministrativa (2.500 – 50.000 Euro)
 Mancata comunicazione chiusura o sospensione: sanzione
  amministrativa (1.000 – 100.000 Euro) e 20-100 Euro per ogni quota
  rilasciata (indebitamente)

    Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
                                                                             23
4. Il post-Kyoto e l’accordo di Copenaghen

L’ accordo di Copenaghen è frutto di un’intesa politica nell’ambito della
Convenzione promossa da alcuni Stati ed è stato riconosciuto con una
decisione che letteralmente "prende nota" della sua esistenza, ma non
lo adotta formalmente.

L’Accordo assume il valore di una lettera di intenti che i Paesi sono liberi
di sottoscrivere o meno e non ha natura vincolante

L’Accordo prevede una valutazione della sua stessa attuazione nel 2015,
compreso un possibile rafforzamento dell’obiettivo di lungo termine,
anche in relazione ad un limite dell’aumento della temperatura media
mondiale a 1.5 °C.

  Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
4. Il post-Kyoto e l’accordo di Copenaghen

Riconosce:
  l’evidenza scientifica che per raggiungere l’obiettivo ultimo della Convenzione,
   l’aumento della temperatura media mondiale non dovrebbe superare i 2°C
   rispetto ai valori pre-industriali
  che il picco delle emissioni di gas serra mondiali e nazionali dovrebbe
   verificarsi al più presto, ma non si fa riferimento a precisi obiettivi di riduzione
   a medio termine (2050) o a lungo termine (2080)

Tra le misure previste:
  I Paesi industrializzati si sono impegnati a raggiungere obiettivi quantificati nel
   2020
  I Paesi in via di sviluppo (PVS) intraprenderanno volontariamente adeguate
   azioni di mitigazione

    Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
4. Il post-Kyoto e l’accordo di Copenaghen

Obiettivi ed impegni comunicati al Segretariato UNFCCC entro il 31 gennaio 2010:
                          PAESI                        TARGET DI RIDUZIONE                    RIFERIMENTO
            Australia                                         5-25%                               2000
            Canada                                             17%                                2005
            Croatia                                             5%                                1990
            EU*                                              20/30%                               1990
            JAPAN*                                             25%                                1990
            NEW ZELAND*                                      10-20%                               1990
            NORWAY                                           30-40%                               1990
            US*                                                17%                                2005
            + condizionale all’esito del negoziato od all’implementazione di misure interne

            Dichiarazioni fornite al segretariato in modo svincolato all’accordo
            CHINA                         40-45% (emission intensity)            2005
            INDIA                         20-25% (emission intensity)              ?
        “The EU reiterates its conditional offer to move to a 30 per cent reduction by 2020
        compared to 1990 levels, provided that other developed countries commit themselves
        to comparable emission reductions and that developing countries contribute
        adequately according to their responsibilities and respective capabilities.”

       Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

     Il protocollo di Kyoto – Obblighi per le
                      imprese

                           Grazie dell’attenzione

Andrea Biagiotti - Direzione RAS - ST Comitato ETS
Puoi anche leggere