Il protocollo di Kyoto - Obblighi per le imprese - Vicenza, giovedì 04 febbraio 2010
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Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Il protocollo di Kyoto – Obblighi per le imprese Vicenza, giovedì 04 febbraio 2010 Andrea Biagiotti - Direzione RAS - ST Comitato ETS
Schema della presentazione 1. Il Protocollo di Kyoto: obiettivi e situazione Italiana 2. Il pacchetto Clima Energia e la revisione della Direttiva 2003/87/CE 3. La Direttiva 2003/87/CE - Principali prescrizioni per le imprese 4. Il post-Kyoto e l’accordo di Copenaghen Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 2
1. Il protocollo di Kyoto: obiettivi e situazione Italiana Protocollo Kyoto è lo strumento attuativo della Convenzione Quadro sui Cambiamenti Climatici (UNFCCC, 21 marzo 1994) con cui i Paesi industrializzati si impegnano a ridurre le emissioni ai livelli del 1990 Firmato nel dicembre 1997 durante la 3° Conferenza delle Parti (COP3) della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (UNFCCC) In vigore dal 16 febbraio 2005 con la ratifica della Russia. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
1. Il protocollo di Kyoto: obiettivi e situazione Italiana Definisce regole diverse per due gruppi di Paesi Paesi Allegato I Paesi non-Allegato I (Paesi industrializzati e con economia (Paesi in via di sviluppo, PVS) in transizione) Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
1. Il protocollo di Kyoto: obiettivi e situazione Italiana Paesi Allegato I: obiettivi quantificati di limitazione/riduzione delle emissioni, diversificati per Paese, da realizzarsi nel periodo (2008-2012) Paesi non Allegato I: Nessuno obiettivo di limitazione/riduzione delle emissioni Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
1. Il protocollo di Kyoto: obiettivi e situazione Italiana Paesi Allegato I Possono rispettare i loro obiettivi di riduzione attuando Politiche e le P&Ms sono integrate dal Misure (P&M) ricorso “meccanismi nazionali flessibili” (CDM, JI, ET) Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
1. Il protocollo di Kyoto: obiettivi e situazione Italiana I meccanismi flessibili del protocollo di Kyoto International Emissions Trading (ET): consente ai Paesi industrializzati e con economia in transizione di commerciare tra loro unità di riduzioni delle emissioni per raggiungere il loro obiettivo quantificato di limitazione/riduzione Joint Implementation(JI): Consente ai Paesi industrializzati e con economia in transizione, di acquisire o cedere unità di riduzioni di emissioni certificate (ERUs), risultanti da progetti realizzati in cooperazione con altri Paesi industrializzati e con economia in transizione. Clean Development Mechanism (CDM): consente ai Paesi industrializzati di realizzare progetti per la riduzione di GHG nei PVS e di contabilizzare le riduzioni di emissioni derivanti dalla realizzazione di tali progetti (CERs), per raggiungere i propri obiettivi di riduzione. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
1. Il protocollo di Kyoto: obiettivi e situazione Italiana L’ Italia ha ratificato il protocollo di Kyoto con la Legge n. 120 del 1 giugno 2002. L’impegno dell’Italia è stato quantificato con una riduzione del 6,5% rispetto alle emissioni del 1990 130 125 120 115 1990 = 100 110 105 100 95 90 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 PIL Consumi energetici totali Intensità di CO2 GHG Andamento delle Emissioni e degli indicatori macroeconomici in Italia Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 8
2.Il “pacchetto clima” e revisione della Direttiva ETS Nel 2002 l’Europa ha ratificato il protocollo di Kyoto formalizzando un target comunitario pari ad una riduzione del 8% rispetto al 1990 e definendo i target Nazionali. Da realizzare attraverso: un programma europeo sui cambiamenti climatici misure specifiche a taluni settori (trasporti, industrie, energia) misure nazionali complementari La Direttiva ETS - 2003/87/CE istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità con l’obiettivo di diminuire emissioni dei settori industriali nel rispetto del principio di minimizzazione dei costi. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 9
2.Il “pacchetto clima” e revisione della Direttiva ETS Il sistema ETS si fonda su un sistema di scambio delle quote di emissione Le quote possono essere vendute o acquistate liberamente tra gli operatori; le transazioni possono vedere la partecipazione sia degli operatori degli impianti coperti dalla direttiva, sia di soggetti terzi (e.g. intermediari, organizzazioni non governative, singoli cittadini) Le transazioni possono essere svolte su piattaforme di scambio istituzionali o attraverso contatti bilaterali; in ogni caso il trasferimento di quote viene registrato nell’ambito di un registro nazionale. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 10
2.Il “pacchetto clima” e revisione della Direttiva ETS Assegnazione delle quote nel sistema ETS Quote d’emissioni rilasciate a ciascun impianto sulla base di un Piano Nazionale di Assegnazione (PNA); ogni quota da diritto al rilascio di una tonnellata di biossido di carbonio equivalente Un Piano di Assegnazione Nazionale soggetto all’approvazione della CE che stabilisce la quantità di quote da assegnare (in considerazione di numerosi criteri, tra cui la “distanza” del Paese dagli obiettivi di Kyoto) Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 11
2.Il “pacchetto clima” e revisione della Direttiva ETS Obblighi del sistema ETS L’obbligo di rendere alla fine dell’anno un numero di quote di emissione pari alle emissioni di GHG (al momento di CO2) effettivamente rilasciate durante l’anno La resa delle quote d’emissione è effettuata annualmente dagli operatori degli impianti in numero pari alle emissioni reali degli impianti stessi (anche con CERs/ERUs) Le emissioni reali utilizzate nell’ambito della resa delle quote da parte degli operatori sono il risultato del monitoraggio effettuato dall’operatore stesso e verificato da un soggetto terzo accreditato dalle autorità competenti Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 12
2.Il “pacchetto clima” e revisione della Direttiva ETS L’evoluzione del pacchetto clima-energia • Conclusioni del Consiglio UE di primavera 2007: definizione Marzo 2007 degli obiettivi 20-20-20 • Presentazione delle proposte legislative della CE: il “pacchetto clima-energia” Gennaio 2008 • Approvazione delle direttive del “pacchetto” da parte del PE e Dicembre 2008 del Consiglio • Pubblicazione delle direttive in GUCE il 5/6/2009 (approvazione 23 Aprile 2009): Aprile 2009 • Direttiva 2009/29/CE (ETS) • Decisione 406/2009/CE (Effort sharing) • Direttiva 2009/28/CE (RES) • Direttiva 2009/31/CE (CCS) • [Direttiva 2009/30/CE (biocombustibili)] Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 13
2.Il “pacchetto clima” e revisione della Direttiva ETS Direttiva 2009/29/CE: obiettivo di riduzione gas serra pari a -21% dal settore industriale Riduzione emissioni gas Decisione 406/2009/CE: obiettivo di riduzione gas serra -20% serra pari a -10% dai settori non coperti dalla direttiva 2009/29/CE (es. trasporti, edilizia, ecc.) Direttiva 2009/28/CE: obiettivo assoluto +20% consumo energia da rinnovabile sul consumo finale lordo EU Nel caso di accordo internazionale è possibile una revisione degli obiettivi per raggiungere un livello di ? -30% ? riduzione delle emissioni pari al 30% Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 14
2.Il “pacchetto clima” e revisione della Direttiva ETS Attuale Campo di applicazione della Direttiva ETS (2008-2012): Si applica alle emissioni di CO2 derivanti dalle seguenti attività: 1. Attività energetiche 1.1 Impianti di combustione con una potenza calorifica di combustione di oltre 20 MW (esclusi gli impianti per rifiuti pericolosi o urbani) 1.2 Raffinerie di petrolio 1.3 Cokerie 2. Produzione e trasformazione dei metalli ferrosi 2.1 Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici compresi i minerali solforati 2.2 Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora 3. Industria dei prodotti minerali 3.1 Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno 3.2 Impianti per la fabbricazione del vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno 3.3 Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e con una capacità di forno superiore a 4 m3 e con una densità di colata per forno superiore a 300 kg/m3 4. Altre attività 4.1 Impianti industriali destinati alla fabbricazione: a) di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose b) di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 15
2.Il “pacchetto clima” e revisione della Direttiva ETS Principali cambiamenti nella revisione Direttiva ETS: Campo di applicazione Settori addizionali: Alluminio Accrescere opportunità Chimica di riduzione Aviazione Ridurre i costi Gas serra addizionali: Accrescere l’efficienza Perfluorocarburi (alluminio) del sistema Protossido di azoto (fertilizzanti) Opt out piccoli impianti (< 25.000 t/a & < 35MW) Misure equivalenti Obbligo di monitoraggio Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 16
2.Il “pacchetto clima” e revisione della Direttiva ETS Principali Cambiamenti nella revisione Direttiva ETS: definizione del “cap” Cap comunitario (vs 27 cap nazionali funzione degli obiettivi nazionali) Cap 2013-1019: trend lineare dal 2010 (-1,74% rispetto al livello di assegnazione media per il periodo 2008-2012) Cap 2020: -21% rispetto alle emissioni 2005 Aggiustamento cap per inclusione nuovi settori/gas basato sulle emissioni verificate 2005-2007 (Art. 9bis) 5 % del cap totale da destinare ai NE Ai fini dell’aggiustamento del cap è prevista, nei prossimi mesi, la raccolta delle emissioni storiche per tutti gli impianti soggetti all’ampliamento del campo di applicazione. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17
2.Il “pacchetto clima” e revisione della Direttiva ETS Definizione cap top –down Aggiustamento cap per Possibile opt out (Art. 27) inclusione nuovi settori/gas basato su emissioni verificate 2005-2007 (Art. 9bis) - 1,74% Assegnazione media EU 2008- 2012 (Art. 9) anni 2010 --- 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 18
2.Il “pacchetto clima” e revisione della Direttiva ETS Principali Cambiamenti nella revisione Direttiva ETS: assegnazione Regola di base ad asta (vs assegnazione gratuita prevista nel NAP2) Elimina i windfall profits Assicura semplicità e trasparenza Garantisce l’efficienza statica e dinamica nel mercato e facilita la determinazione del prezzo Eccezioni: Polonia e Paesi Baltici Asta parziale per il manifatturiero 80% gratuite nel 2013 decrescente fino al 30% nel 2020 (0% nel 2027) 100 % “free” settori/sottosettori esposti al Carbon Leakage Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 19
2.Il “pacchetto clima” e revisione della Direttiva ETS Principali Cambiamenti nella revisione Direttiva ETS: assegnazione L’assegnazione gratuita, per le percentuali spettanti, avviene sulla base di parametri di riferimento comunitari definiti ex ante: Benchmarks I parametri di benchmarks, l’esposizione al Carbon Leakage, nonchè tutte le regole e le misure per l’implementazione delle Direttiva, sono definite in ambito comunitario, in particolare: Sono stati definiti i settori esposti al Carbon Leakage con la Decisione della Commissione approvata il 18 settembre 2009 Sono in fase di definizione i benchmarks e le regole relative ai nuovi entranti ed alle chiusure (approvazione entro il 31/12/2010) È in fase di sviluppo il regolamento per la messa all’aste delle quote di emissione (prossima approvazione) Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 20
2.Il “pacchetto clima” e revisione della Direttiva ETS Principali relazioni tra secondo e terzo periodo di riferimento L’ammontare di quote di emissione EUA non utilizzato nel secondo (2008-2012) periodo è utilizzabile nel terzo periodo (2013-2020): banking L’ammontare massimo di crediti utilizzabili (ERU, CER) nel terzo periodo è strettamente correlato all’utilizzo di crediti avvenuto nel secondo periodo L’Autorità Nazionale Competente rimane l’organo amministrativo responsabile di tutta la parte autorizzativa, di assegnazione, di rilascio delle quote nonchè responsabile della gestione del rispetto di tutte le prescrizioni di legge. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 21
3.La direttiva ETS – Prescrizioni per le Imprese Il DLgs 216/2006 e le principali prescrizioni previste: Presentare la domanda di Autorizzazione entro 90 giorni dalla data di avvio dell’impianto Presentare la domanda di aggiornamento della Autorizzazione almeno 90 giorni prima della data in cui la modifica o l'ampliamento ha effetto Effettuare il monitoraggio delle emissioni ai sensi delle disposizioni nazionali sul moinitoraggio dal momento del rilascio dell’ Autorizzazione Inviare la comunicazione delle emissioni annuali entro il 31 marzo di ogni anno Restituzione delle quote di emissioni pari alle emissioni comunicate e verificate entro il 30 aprile di ogni anno Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 22
3.La direttiva ETS – Prescrizioni per le Imprese Principali tipologie di sanzione previste: Mancata restituzione delle quote d’emissione: una sanzione di 100 Euro nel periodo 2008-2012 e di 100 Euro nei periodi successivi; le emissioni oggetto di sanzione non sono esonerate dall’obbligo di resa di quote Assenza di autorizzazione: sanzione amministrativa (25.000 – 250.000 Euro) + 100 Euro per ogni tCO2 emessa in assenza di autorizzazione Mancato aggiornamento dell’autorizzazione: sanzione amministrativa (1.000 – 100.000 Euro) Mancata comunicazione delle emissioni verificate: sanzione amministrativa (2.500 – 50.000 Euro) Mancata comunicazione chiusura o sospensione: sanzione amministrativa (1.000 – 100.000 Euro) e 20-100 Euro per ogni quota rilasciata (indebitamente) Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 23
4. Il post-Kyoto e l’accordo di Copenaghen L’ accordo di Copenaghen è frutto di un’intesa politica nell’ambito della Convenzione promossa da alcuni Stati ed è stato riconosciuto con una decisione che letteralmente "prende nota" della sua esistenza, ma non lo adotta formalmente. L’Accordo assume il valore di una lettera di intenti che i Paesi sono liberi di sottoscrivere o meno e non ha natura vincolante L’Accordo prevede una valutazione della sua stessa attuazione nel 2015, compreso un possibile rafforzamento dell’obiettivo di lungo termine, anche in relazione ad un limite dell’aumento della temperatura media mondiale a 1.5 °C. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
4. Il post-Kyoto e l’accordo di Copenaghen Riconosce: l’evidenza scientifica che per raggiungere l’obiettivo ultimo della Convenzione, l’aumento della temperatura media mondiale non dovrebbe superare i 2°C rispetto ai valori pre-industriali che il picco delle emissioni di gas serra mondiali e nazionali dovrebbe verificarsi al più presto, ma non si fa riferimento a precisi obiettivi di riduzione a medio termine (2050) o a lungo termine (2080) Tra le misure previste: I Paesi industrializzati si sono impegnati a raggiungere obiettivi quantificati nel 2020 I Paesi in via di sviluppo (PVS) intraprenderanno volontariamente adeguate azioni di mitigazione Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
4. Il post-Kyoto e l’accordo di Copenaghen Obiettivi ed impegni comunicati al Segretariato UNFCCC entro il 31 gennaio 2010: PAESI TARGET DI RIDUZIONE RIFERIMENTO Australia 5-25% 2000 Canada 17% 2005 Croatia 5% 1990 EU* 20/30% 1990 JAPAN* 25% 1990 NEW ZELAND* 10-20% 1990 NORWAY 30-40% 1990 US* 17% 2005 + condizionale all’esito del negoziato od all’implementazione di misure interne Dichiarazioni fornite al segretariato in modo svincolato all’accordo CHINA 40-45% (emission intensity) 2005 INDIA 20-25% (emission intensity) ? “The EU reiterates its conditional offer to move to a 30 per cent reduction by 2020 compared to 1990 levels, provided that other developed countries commit themselves to comparable emission reductions and that developing countries contribute adequately according to their responsibilities and respective capabilities.” Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Il protocollo di Kyoto – Obblighi per le imprese Grazie dell’attenzione Andrea Biagiotti - Direzione RAS - ST Comitato ETS
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