ORDINANZA DEL SINDACO - SAN FELICE CIRCEO Comune di

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 SAN FELICE CIRCEO
 PROVINCIA DI LATINA

 ORDINANZA DEL SINDACO
N. 36 OGGETTO:
 MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA
Del 15-06-2020 COVID-19 PER LE ATTIVITÀ TURISTICHE (STABILIMENTI BALNEARI E SPIAGGE).
 ORDINANZA AI SENSI DELL'ART.50,COMMA 5 DEL TUEL E DELLART. 117 DEL D.LGS N.
 112 DEL 31 MARZO 1998 A SEGUITO DELLE ORDINANZE DELLA REGIONE LAZIO N.
 Z000042 DEL 19 MAGGIO 2020 E N. Z00046 DEL 05 GIUGNO 2020.

 IL SINDACO

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 05 giugno 2020, n. Z00046 recante
“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019.
Aggiornamento delle linee guida inerenti la riapertura delle attività economiche, produttive e
sociali. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in
materia di igiene e sanità pubblica.”

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 19 maggio 2020, n. Z00042 recante
“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019.
Riavvio di ulteriori attività economiche, produttive e sociali. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32,
comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.”

VISTO il D. Lgs. 502/1992 e s.m.i. “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421;

VISTO il Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 recante "Misure urgenti in materia di salute,
sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19".

VISTO IL Dpcm 17 maggio 2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-
legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il Dpcm 26 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,
n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica
da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTO il Dpcm 10 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.
19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili
sull'intero territorio nazionale”;

VISTO il Dpcm 1° aprile 2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili
sull'intero territorio nazionale”;
VISTO il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 1 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il Dpcm 22 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,
n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica
da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTO il Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il Dpcm 11 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,
n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica
da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

VISTO il Dpcm 9 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,
n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica
da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTO il Decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14 Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio
sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19;

VISTO il Dpcm 8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,
n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica
da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

VISTO il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 “Dichiarazione dello stato di
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili;

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 19 maggio 2020, n. Z00042 recante
“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019.
Riavvio di ulteriori attività economiche, produttive e sociali. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32,
comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.”

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00037 del 30 aprile 2020;

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00035 del 24 aprile 2020;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00032 del 17 aprile 2020;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00028 del 15 aprile 2020;

VISTA l’ordinanza del Ministro della salute del 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale, n. 26 del 1° febbraio 2020;

VISTA l’ordinanza del Ministro della salute del 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale, n. 21 del 27 gennaio 2020;

VISTA l’ordinanza del Ministro della salute del 21 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale, n. 44 del 22 febbraio 2020;

VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute 20 marzo 2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero

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territorio nazionale;

VISTA l’ordinanza balneare 2020 n. 32 del 08 giugno 2020 del Comune di San Felice Circeo;

Vista l’Ordinanza Sindacale n° 29 del 29/05/2020 “revoca propria ordinanza Sindacale n° 24 dell’
11 Maggio 2020 e nuove regole per la gestione dell’attività balneare anno 2020 – divieto di
balneazione sulle spiagge libere e su quelle in concessione sprovviste di servizio di salvamento”:

VISTA la Delibera di giunta della Regione Lazio n. 273 del 15 maggio 2020;

VISTO il comma 5 dell’art. 50 del T.U.E.L che testualmente recita “In particolare, in caso di
emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili
e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime
ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione
all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del
territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità
urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei
residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di
somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei
provvedimenti d'urgenza ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o
assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e
dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.”

VISTO l’art.117 del d. lgs n. 112 del 31 marzo 1998 dal titolo “Interventi Urgenti”, secondo cui “In
caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze
contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli
altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi
di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione
dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.”
CONSIDERATO che il decreto legge del 16 maggio 2020, n. 33, stabilisce all’art.1, comma 1, che
«A decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della libertà di
circolazione all’interno del territorio regionale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legge 25 marzo
2020, n. 19, e tali misure possono essere adottate o reiterate solo con riferimento a specifiche
aree del territorio medesimo interessate da particolare aggravamento della situazione
epidemiologica.»; e che (art. 1 comma 14) «Le attività economiche, produttive e sociali devono
svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di
contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza
delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee
guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida
adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche e produttive possono
essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti
emanati ai sensi dell’ articolo 2 del decreto legge n. 19 del 2020 o del comma 15.»;

CONSIDERATO che la Conferenza dei Presidenti delle Regioni, in data 15 maggio 2020, ha
predisposto alcune Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive.

CONSIDERATO che tali linee guide sono state recepite dal Governo al fin di uniformare sull’intero
territorio nazionale il contenuto delle misure atte a prevenire o ridurre il rischio di contagio;

CONSIDERATO che il Presidente della Regione Lazio, nell’ordinanza ultima del 19 maggio 2020
ha stabilito le linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative,
allegando le stesse all’ordinanza medesima;

ATTESO CHE le attività degli stabilimenti balneari e lacuali, sulle spiagge libere e le altre attività a
finalità turistico ricreativo che si svolgono sul demanio marittimo e lacuale generale sono
consentite a decorrere dal 29 maggio 2020;

ATTESO CHE tali attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti delle Linee guida allegate

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all’ordinanza della Regione Lazio 19 maggio 2020, n. Z00042 che qui si riportano testualmente:
“Le presenti indicazioni si applicano agli stabilimenti balneari, alle spiagge attrezzate e alle spiagge
libere.
 - Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche
 per i clienti di altra nazionalità. Si promuove, a tal proposito, l’accompagnamento
 all’ombrellone da parte di personale dello stabilimento adeguatamente preparato (steward
 di spiaggia) che illustri ai clienti le misure di prevenzione da rispettare.
 - È necessario rendere disponibili prodotti igienizzanti per i clienti e per il personale in più
 punti dell’impianto.
 - Privilegiare l’accesso agli stabilimenti tramite prenotazione e mantenere l’elenco delle
 presenze per un periodo di 30 giorni, nel rispetto della normativa sulla privacy.
 - Potrà essere rilevata ai clienti la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di
 temperatura superiore a 37,5 °C.
 - Gestori e lavoratori non possono iniziare il turno di lavoro se la temperatura corporea è
 superiore a 37,5°C.
 - La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in
 alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel
 igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche,
 eventualmente in fase di prenotazione.
 - Riorganizzare gli spazi, per garantire l’accesso allo stabilimento in modo ordinato, al fine di
 evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di
 separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti
 non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla
 responsabilità individuale. Se possibile organizzare percorsi separati per l’entrata e per
 l’uscita.
 - Indipendentemente dalla modalità di allestimento della spiaggia (per file orizzontali o a
 rombo), assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in
 modo da garantire una superficie di almeno 10 mq per ogni ombrellone e comunque
 mantenendo un distanziamento non inferiore a quanto indicato dai PUA comunali. I Comuni
 individuano, attraverso proprie ordinanze, le modalità con cui garantire i camminamenti per
 il raggiungimento della battigia garantendo i distanziamenti di sicurezza.
 - Tra le attrezzature di spiaggia (lettini, sedie a sdraio), quando non posizionate nel posto
 ombrellone, deve essere garantita una distanza di almeno 1,5 m, ad eccezione di quelle
 utilizzate da persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al
 distanziamento interpersonale.
 - È fatto divieto di utilizzare lettini o sdraio in assenza di un telo di copertura.
 - Occorre effettuare regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi,
 cabine, docce, servizi igienici, etc., comunque assicurata dopo la chiusura dell’impianto.
 - Per i servizi igienici si suggerisce di dotare i bagni di asciugamani e copriwater monouso.
 - Le attrezzature come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni etc. vanno disinfettati ad ogni
 cambio di persona o nucleo familiare. In ogni caso la sanificazione deve essere garantita
 ad ogni fine giornata.
 - Per le attività di ristorazione e bar, i gestori devono attenersi alle Linee guida previste per lo
 specifico settore. Si suggerisce di agevolare il servizio di delivery all’ombrellone, nel
 rispetto delle regole di sicurezza e di prevenzione previste.
 - Con riferimento alle modalità di utilizzo delle aree gioco per bambini, si rimanda alle
 indicazioni contenute nell’allegato 8 del DPCM 17 maggio 2020 (Linee guida per la
 gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed
 adolescenti nella fase 2 dell’emergenza covid-19).
 - Per quanto riguarda le spiagge libere, si ribadisce l’importanza dell’informazione e della
 responsabilizzazione individuale da parte degli avventori nell’adozione di comportamenti
 rispettosi delle misure di prevenzione. Al fine di assicurare il rispetto della distanza di
 sicurezza di almeno 1metro tra le persone e gli interventi di pulizia e disinfezione dei servizi
 eventualmente presenti si suggerisce la presenza di un addetto alla sorveglianza. Anche il
 posizionamento degli ombrelloni dovrà rispettare le indicazioni sopra riportate.
 - È da vietare la pratica di attività ludico-sportive di gruppo che possano dar luogo ad
 assembramenti.
 - Gli sport individuali che si svolgono abitualmente in spiaggia (es. racchettoni) o in acqua

 ORDINANZA DEL SINDACO N. 36 DEL 15-06-2020
 COMUNE DI SAN FELICE CIRCEO - PAGINA 4/10
(es. nuoto, surf, windsurf, kitesurf, stand up paddle) possono essere regolarmente praticati,
 nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale. Diversamente, per gli sport di
 squadra (es. beach-volley, beach-soccer) sarà necessario rispettare le disposizioni delle
 istituzioni competenti.”

ATTESO CHE tali attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti delle ulteriori Linee guida
allegate all’ordinanza della Regione Lazio 05 giugno 2020, n. Z00046 avente per oggetto:
“ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 2019 .
Aggiornamento delle Linee Guida inerenti la riapertura delle attività economiche, produttive e
sociali …..” che qui si riportano testualmente:

SCHEDE TECNICHE
ATTIVITÀ TURISTICHE (STABILIMENTI BALNEARI E SPIAGGE)
Le presenti indicazioni si applicano agli stabilimenti balneari, alle spiagge attrezzate e alle spiagge
libere.

 - Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche
 per i clienti di altra nazionalità. Si promuove, a tal proposito, l’accompagnamento
 all’ombrellone da parte di personale dello stabilimento adeguatamente preparato (steward
 di spiaggia) che illustri ai clienti le misure di prevenzione da rispettare.
 - È necessario rendere disponibili prodotti igienizzanti per i clienti e per il personale in più
 punti dell’impianto.
 - Privilegiare l’accesso agli stabilimenti tramite prenotazione e mantenere l’elenco delle
 presenze per un periodo di 30 giorni, nel rispetto della normativa sulla privacy.
 - Potrà essere rilevata ai clienti la temperatura corporea, impedendo l accesso in caso di
 temperatura superiore a 37,5 °C.
 - Gestori e lavoratori non possono iniziare il turno di lavoro se la temperatura corporea è
 superiore a37,5°C.
 - La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in
 alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel
 igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche,
 eventualmente in fase di prenotazione.
 - Riorganizzare gli spazi, per garantire l’accesso allo stabilimento in modo ordinato, al fine di
 evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di
 separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti
 non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla
 responsabilità individuale. Se possibile organizzare percorsi separati per l’entrata e per
 l’uscita.
 - Favorire, per quanto possibile, l’ampliamento delle zone d’ombra per prevenire gli
 assembramenti soprattutto durante le ore più calde.
 - Indipendentemente dalla modalità di allestimento della spiaggia (per file orizzontali o a
 rombo), assicurarne distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo
 da garantire una superficie di almeno 10 mq per ogni ombrellone e comunque mantenendo
 un distanziamento non inferiore a quanto indicato dai PUA comunali. I Comuni individuano,
 attraverso proprie ordinanze, le modalità con cui garantire i camminamenti per il
 raggiungimento della battigia garantendo i distanziamenti di sicurezza.
 - Tra le attrezzature di spiaggia (lettini, sedie a sdraio), quando non posizionate nel posto
 ombrellone, deve essere garantita una distanza di almeno 1,5 m, ad eccezione di quelle
 utilizzate da persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al
 distanziamento interpersonale.
 - È fatto divieto di utilizzare lettini o sdraio in assenza di un telo di copertura.
 - Occorre effettuare regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi,
 cabine, docce, servizi igienici, etc., comunque assicurata dopo la chiusura dell’impianto.
 - Per i servizi igienici si suggerisce di dotare i bagni di asciugamani e copriwater monouso.
 - Le attrezzature come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni etc. vanno disinfettati ad ogni
 cambio di persona o nucleo familiare. In ogni caso la sanificazione deve essere garantita
 ad ogni fine giornata.
 - Per le attività di ristorazione e bar, i gestori devono attenersi alle Linee guida previste per lo

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 COMUNE DI SAN FELICE CIRCEO - PAGINA 5/10
specifico settore. Si suggerisce di agevolare il servizio di delivery all’ombrellone, nel rispetto
 delle regole di sicurezza e di prevenzione previste.
 - Con riferimento alle modalità di utilizzo delle aree giochi per bambini, si rimanda alle
 indicazioni contenute nelle specifiche linee guida.

Per quanto riguarda le spiagge libere, si ribadisce l’importanza dell’informazione e della
responsabilizzazione individuale da parte degli avventori nell’adozione di comportamenti rispettosi
delle misure di prevenzione. Al fine di assicurare il rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1
metro tra le persone e gli interventi di pulizia e disinfezione dei servizi eventualmente presenti si
suggerisce la presenza di un addetto alla sorveglianza. Anche il posizionamento degli ombrelloni
dovrà rispettare le indicazioni sopra riportate.
 - È da vietare la pratica di attività ludico-sportive di gruppo che possano dar luogo ad
 assembramenti.
 - Gli sport individuali che si svolgono abitualmente in spiaggia (es. racchettoni) o in acqua
 (es. nuoto, surf, windsurf, kitesurf, stand up paddle) possono essere regolarmente praticati,
 nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale. Diversamente, per gli sport di
 squadra (es. beach-volley, beach-soccer) sarà necessario rispettare le disposizioni delle
 istituzioni competenti.

VISTE le prescrizioni sopra riportate;

TENUTO CONTO che ogni forma di indirizzo, prescrizione, vademecum sarebbe “tamquam non
esset” senza la collaborazione attiva -anche in autogestione- dei fruitori, avventori di spazi in
condivisione i quali, sono chiamati ad assumere comportamenti tali da scongiurare ogni forma di
contagio sul presupposto del bilanciamento di diritti e libertà contrapposti, assicurando la ripresa
delle attività economiche e sociali attraverso la soddisfazione del requisito del distanziamento
sociale;

CONSIDERATO che, al fine di bilanciare diritti ed interessi contrapposti -rilancio economico-
sociale, da una parte, distanziamento fisico sociale, dall’altra parte- risulta necessario stabilire dei
principi, delle linee di indirizzo imprescindibili che siano per concessionari ed avventori alla stregua
di paradigmi.
Viste le premesse predette, sul presupposto dei seguenti principi:

 A) Predisposizione di percorsi per lo spostamento fisico delle persone nelle aree in
 concessione che garantiscano il distanziamento di almeno 1 metro tra le stesse.
 B) Visibilità dei predetti percorsi ed opportuna segnaletica finalizzata ad individuare i percorsi
 medesimi.
 C) Possibilità per i concessionari di estendere temporaneamente -su una superficie lineare di
 spiaggia libera, in via del tutto straordinaria- la concessione esistente ai sensi dell’art. 24,
 comma 2 del Regolamento del Codice della Navigazione. Tale eventualità consentirebbe di
 incrementare il controllo a presidio del non assembramento da parte dei concessionari,
 agevolando allo stesso tempo la ripresa delle attività.
 D) Organizzazione delle spiagge libere nel rispetto delle misure sul distanziamento fisico.
 E) Controlli giornalieri finalizzati al rispetto delle misure anticontagio soprattutto sulle spiagge
 libere.
 F) Controllo preventivo e precauzionale da parte dell’Ufficio Demanio volto alla verifica
 dell’applicazione, da parte dei concessionari, di tutte le prescrizioni a salvaguardia del
 distanziamento fisico.

VISTA la nota della Regione Lazio di cui al protocollo comunale n. 9074 del 22 maggio 2020;

VISTO il P.U.A. comunale vigente

 ORDINA

AD INTEGRAZIONE delle predette prescrizioni e SUL PRESUPPOSTO dei principi
summenzionati:

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Art. 1 “AREE IN CONCESSIONE PER STRUTTURE BALNEARI”

 1.1 “Camminamenti all’interno dell’area in concessione”

Ai fini del distanziamento sociale di sicurezza, il concessionario ha l’obbligo di predisporre
adeguati percorsi di camminamento per il raggiungimento della battigia e per lo spostamento fisico
all’interno dell’area in concessione. Detti percorsi devono essere tali da garantire almeno un
distanziamento tra persone pari o superiore ad un metro e devono essere ben visibili e segnalati al
fine di permettere a chiunque di orientarsi all’interno dell’area.
Il concessionario, nel realizzare tali percorsi, è tenuto obbligatoriamente ad individuare lo spazio
ad essi dedicato al netto dei 15 mq (quindici) per ombrellone (superiore a 10 mq. di cui alle linee
guida della Regione Lazio sopra riportate), ad una distanza non inferiore a mt. 3,20 tra palo e palo
dell’ombrellone e ad almeno mt. 1,60 dal confine dello stabilimento con la spiaggia libera o altro
stabilimento.
I lettini e le stradio dovranno osservare la distanza di mt. 1,5 ad eccezione di quelle utilizzate da
persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale e
comunque andrà rispettata la distnaza interpersonale di metri 1,00 (uno).
Con riferimento al percorso per le persone con disabilità motoria, il concessionario ha l’obbligo di
realizzare almeno un percorso in pavimentazione compatta (amovibile) che, tuttavia, può
coincidere con gli altri.

 1.2 “Estensione temporanea ex art. 24, comma 2, Regolamento cod. nav.”

I concessionari, in virtù dell’art. 24, comma 2, del Reg. cod. nav., possono richiedere in via
straordinaria, a titolo di variazione, l’estensione su una superficie di spiaggia libera della zona
concessa.
A seguito dell’istanza che dovrà pervenire entro e non oltre lunedì 22 giugno 2020, l’Ufficio
comunale per il Demanio Marittimo procede all’istruttoria nel rispetto della norma del codice della
navigazione de quo, come indicato dalla nota della Regione Lazio acquisita al protocollo comunale
n. 9074 del 22 maggio 2020.
I concessionari autorizzati all’estensione temporanea, devono garantire la pulizia, la sorveglianza,
la sicurezza e l’assistenza ai bagnanti su una superficie lineare di spiaggia libera pari a quella
concessa in estensione lineare.
Resta inteso che, l’area di spiaggia libera, non interessata dall’estensione concessa resta, in ogni
caso, fruibile a numero limitato e a titolo gratuito, secondo i termini di cui alla presente Ordinanza.

 1.3 “Servizi igienici”

Ai fini del rispetto delle misure anticontagio nonché dell’incremento dei servizi indispensabili per la
balneazione, i concessionari sprovvisti di servizi igienici, hanno l’obbligo di ovviare a tale
mancanza, realizzando strutture ad esso dedicate. Resta inteso sin da ora che tale obbligo
sopravvive all’emergenza sanitaria in atto ed alla presente Ordinanza.

 1.4 “Controlli preventivi e precauzionali”

Entro il 30 giugno 2020, l’Ufficio Demanio verificherà in loco l’applicazione, da parte dei
concessionari, delle prescrizioni di cui alle linee di indirizzo adottate dalla Regione Lazio e alla
presente Ordinanza.

Art. 2 “SPIAGGE LIBERE”

 2.1 “Distinzione tra i tratti di spiaggia libera”

Ai fini della presente Ordinanza e per tutta la vigenza della stessa, le spiagge libere si suddividono
in tre tratti in base alla possibilità o meno di assicurare il rispetto del distanziamento sociale:

 ORDINANZA DEL SINDACO N. 36 DEL 15-06-2020
 COMUNE DI SAN FELICE CIRCEO - PAGINA 7/10
A. spiagge libere in prossimità di accessi al mare; spiagge libere presenti tra zone
 in concessione se inferiori a 20 metri lineari fronte mare.
 B. spiagge libere di dimensioni da oltre 20 metri lineari fronte mare.

 2.2. ”Spiagge libere interdette alla sosta e spiagge libere a numero limitato”

 - Le spiagge libere di cui alla lettera A. non sono fruibili per tutta la durata
 dell’emergenza epidemiologica in corso. Sulle stesse, dunque, vige il divieto assoluto di
 sosta in qualsiasi forma.
 - le spiagge di cui alla lettera B. sono fruibili a numero limitato nei seguenti termini: gli
 avventori si possono posizionare/stazionare fisicamente o possono posizionare
 ombrelloni o altre attrezzature ogni almeno 15 metri quadrati di spiaggia. In ogni caso,
 gli avventori sono obbligati a rispettare il distanziamento fisico di almeno un metro l’uno
 dall’altro.

 2.3 “Attività di noleggio ombrelloni”

I noleggiatori sono obbligati al rispetto del distanziamento tra gli ombrelloni stabilito nella presente
Ordinanza: il numero di ombrelloni noleggiabili deve, obbligatoriamente, essere pari al numero
previsto dalla presente Ordinanza per le spiagge libere, pena il divieto dall’attività di noleggio sul
tratto di spiaggia interessata.

 2.4 “Segnaletica e cartellonistica”

 - Ai fini del rispetto del distanziamento sociale, con l’obiettivo di evitare gli
 assembramenti, l’Ufficio Demanio predispone adeguata cartellonistica da posizionare in
 prossimità di ogni tratto libero identificando lo stesso come “interdetto alla sosta” o “a
 numero limitato” relativamente alle spiagge individuate nelle lettere “A” e “B” di cui all’art.
 2 punto 2.1 della presente ordinanza.

 - Al fine di agevolare il distanziamento, sarà individuata una segnaletica pre-posizionata
 sulla spiaggia (picchetto e/o palo), anche a cura delle attività di noleggio ombrelloni
 aurtori, utile al posizionamento in sicurezza dei fruitori ed inoltre l’Ufficio del Demanio
 predisporrà altresì adeguata planimetria del luogo al fine di agevolare i fruitori
 nell’allocazione e permettere eventualmente la prenotazione attraverso strumento
 informatico (app) della singola piazzola con la certezza del rispetto delle misure
 obbligatorie previste nell’ordinanza regionale.

 - Sulle aree a numero limitato, oltre alla cartellonistica con planimetria, è presente
 adeguata segnaletica (sull’arenile), per agevolare il posizionamento dei fruitori.

 2.5 “Pulizia, sanificazione, salvamento e sorveglianza”

Il Comune, con le risorse disponibili, provvede:

 - ai fini preventivi e precauzionali l’Ufficio Demanio Marittimo e l’Ufficio Ambiente
 predispongono l’opportuna cartellonistica secondo l’Ordinanza balneare n. 32 dell’08
 giugno 2020, con particolare attenzione a quella prevista dall’art. 8 della predetta
 Ordinanza, attivando altresì il servizio di salvamento nei tratti più frequentati, come per
 gli anni precedenti.

 2.6 “Divieti”

 - E’ assolutamente vietato accedere dalla spiaggia libera agli stabilimenti balneari
 passando dalla battigia, l’accesso è libero ed è previsto esclusivamente dall’ingresso
 principale su strada.

 ORDINANZA DEL SINDACO N. 36 DEL 15-06-2020
 COMUNE DI SAN FELICE CIRCEO - PAGINA 8/10
- E’ assolutamente vietato accedere alle spiagge libere dalle 21,00 alle 8,00;
 - E’ vietata la pratica di attività ludico-sportive di gruppo che possano dar luogo ad
 assembramenti.
 - Gli sport individuali che si svolgono abitualmente in spiaggia o in acqua possono essere
 praticati nel rispetto delle misure relative al distanziamento interpersonale (2 mt.) mentre
 è vietato svolgere gli sport di squadra per evitare possibili assembramenti.

 2.7 “Sorveglianza e controlli”

 - E’ demandata alla Polizia locale la sorveglianza ed i controlli della attuazione della
 presente Ordinanza
 - Per il rispetto del distanziamento sociale si provvederà con il personale del Gruppo
 Comunale di Protezione Civile o con servizio di steward;
 - Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione della presente ordinanza comporta
 l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro, così
 come previsto dall’art. 7-bis del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali
 approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Art. 3 “DISPOSIZIONI FINALI”

3.1 E’ abrogata ogni precedente disposizione comunale concernente le attività oggetto della
 presente Ordinanza, in contrasto e comunque incompatibile con essa;
3.2 Per quanto no espressamente previsto nella presente ordinanza, si rimanda alla ordinanza
 di sicurezza balneare emanata dal competente Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina;
3.3 E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente Ordinanza;
3.4 La presente Ordinanza e/o le prescrizioni ivi contenute potranno essere oggetto di
 modifiche e/o integrazioni con successivi provvedimenti;
3.5 E’ abrogata e perde di efficacia la precedente ordinanza sindacale n° 29 del 29/05/2020
 “revoca propria ordinanza Sindacale n° 24 dell’11 Maggio 2020 e nuove regole per la
 gestione dell’attività balneare anno 2020 – divieto di balneazione sulle spiagge libere e su
 quelle in concessione sprovviste di servizio di salvamento”:

 DISPONE

La notifica a mezzo PEC della presente ordinanza a:
 - Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Latina;
 - Comando Stazione Carabinieri di San Felice Circeo;
 - Comando Polizia Locale;
 - Commissariato di Pubblica Sicurezza di Terracina;
 - Tenenza della Guardia di Finanza di Sabaudia;
 - ASL di Latina;
 - Gruppo Comunale di Protezione Civile di San Felice Circeo;
 - Responsabile Ufficio Demanio Marittimo;
 - Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina;
 - Ufficio Locale Marittimo di San Felice Circeo;
 - Regione Lazio – Area Economia del Mare;

e la pubblicazione all’Albo Pretorio on line dell’ente ed in on page sul sito istituzionale.

 AVVERTE

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
amministrativo Regionale del Lazio – Sezione staccata di Latina - nel termine di sessanta giorni
dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni
centoventi.

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 COMUNE DI SAN FELICE CIRCEO - PAGINA 9/10
Dalla Residenza Municipale, 15-06-2020

 IL SINDACO
 DOTT. GIUSEPPE SCHIBONI

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20, 23-ter e 24 del D. Lgs.
7/3/2005, n. 82 e s.m.i. in conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71 del CAD e conservato negli archivi informatici
del comune di San Felice Circeo (LT) ai sensi dell’art. 22 del medesimo Codice della Amministrazione Digitale.

 ORDINANZA DEL SINDACO N. 36 DEL 15-06-2020
 COMUNE DI SAN FELICE CIRCEO - PAGINA 10/10
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