Ordinanza del 21 gennaio 2021 - Entscheidsuche

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Kantonsgericht von Graubünden
               Dretgira chantunala dal Grischun
               Tribunale cantonale dei Grigioni

Ordinanza del 21 gennaio 2021

N. d'incarto        SK2 20 21

Istanza             Seconda Camera penale

Composizione        Hubert, presidente
                    Bergamin e Cavegn
                    Baldassarre, attuario

Parti               A._____
                    reclamante
                    patrocinato dall'avv. Federico Barazzetti
                    Via E. Bossi 4, casella postale 1432, 6830 Chiasso

                    contro

                    C._____ SA
                    resistente
                    patrocinata dall'avv. Massimo de'Sena
                    Via S. Balestra 9, casella postale 6424, 6901 Lugano

Oggetto             incidente sul lavoro

Atto impugnato      decreto di abbandono 26.03.2020 della Procura pubblica dei
                    Grigioni, comunicato il 31.03.2020 (n. d'incarto VV.2019.3149).

Comunicazione       22 gennaio 2021
Ritenuto in fatto:

A.     L'11 febbraio 2019 A._____ assolveva il primo giorno di lavoro presso gli
stabilimenti produttivi della C._____ SA, E._____, alla quale era stato prestato
dalla società di collocamento F._____. Dopo la pausa pranzo – verso la fine del
turno –, si è verificato un infortunio per cui la mano destra dello stesso è rimasta
schiacciata tra il gancio della gru carroponte da lui operata e una bobina d'acciaio,
frantumandogli l'anulare destro. In seguito al sinistro il dito ha dovuto essere
amputato.

B.     In data 2 aprile 2019 A._____ ha segnalato l'infortunio al Ministero pubblico
del Cantone Ticino. La Procura pubblica dei Grigioni (in seguito: Procura pubblica)
ha assunto il relativo procedimento penale per competenza territoriale il
5 aprile 2019.

C.      Con scritto 8 maggio 2019 A._____ si è costituito accusatore privato e parte
civile, chiedendo inoltre l'esperimento di una perizia sul macchinario con cui si è
ferito, nonché un sopralluogo sul sito dell'infortunio.

D.     In data 13 maggio 2019 A._____ è stato interrogato dalla Polizia cantonale
dei Grigioni (in seguito: Polizia cantonale) e ha in tale occasione compilato i
moduli ufficiali relativi alla querela e all'accusa privata, specificando di sporgere
querela contro ignoti per violazione delle regole dell'arte edilizia e/o lesioni colpose
e di costituirsi accusatore privato penale e civile.

E.     Il 15 maggio 2019 il Servizio speciale 2 della Polizia cantonale
(incendi/esplosivi/sinistri; in seguito: Servizio speciale 2) ha effettuato un
sopralluogo presso gli stabilimenti produttivi della C._____ SA. Le risultanze del
sopralluogo sono state esposte nella documentazione fotografica del
3 giugno 2019 e nel rapporto conclusivo del 5 giugno 2019.

F.      In data 16 maggio 2019 il Dr. med. G._____, specialista FMH in chirurgia
della mano, ha esperito un rapporto medico fondato sulla visita del giorno
dell'infortunio. In esso, il chirurgo accertava segnatamente la natura permanente
della perdita dell'anulare destro di A._____.

G.    Il 23 maggio 2019 la Polizia cantonale ha interrogato in qualità di persona
informata sui fatti H._____, addetto al magazzino acciai della C._____ SA e
supervisore di A._____ il giorno dell'infortunio.

                                                                                    2 / 16
H.    In data 31 maggio 2019 la Polizia cantonale ha altresì interrogato in qualità
di persona informata sui fatti I._____, responsabile di produzione presso la
C._____ SA.

I.       Il 5 giugno 2019 il Servizio speciale 2 ha esperito il rapporto conclusivo
relativo alle proprie indagini, sostenendo segnatamente non sussistere indizi a
sostegno dell'ipotesi che l'infortunio fosse dovuto a un prodotto difettoso o non
conforme alle norme. A._____ avrebbe inoltre disposto di esperienza pregressa
nell'utilizzo di gru carroponte – avendo assolto un relativo corso nel 2018 – e
sarebbe stato altresì istruito in merito all'uso della gru in esame e al relativo
gancio.

L.      Il 5 ottobre 2019 la Polizia cantonale ha presentato il proprio rapporto
sull'infortunio in esame, sostenendo segnatamente che l'inchiesta non avrebbe
permesso di appurare i motivi per i quali il gancio si sarebbe spostato
schiacciando la mano di A._____ contro le bobine. Non sarebbe stato infatti
possibile ricostruire l'accaduto nei dettagli, avendo la Polizia cantonale dovuto
basarsi esclusivamente sulle dichiarazioni delle persone informate sui fatti e di
A._____ stesso a causa dell'annuncio tardivo dell'infortunio da parte del
medesimo. Le ricostruzioni delle persone interrogate in merito alla dinamica
dell'infortunio sarebbero tuttavia contrastanti.

M.       Il 25 novembre 2019   la   Procura   pubblica   ha   decretato   l'apertura
dell'istruzione penale.

N.    Il giorno seguente la Procura pubblica ha comunicato di prospettare
l'emanazione di un decreto d'abbandono.

O.    Con istanza 12 dicembre 2019 A._____ ha depositato istanze probatorie.

P.      La Procura pubblica ha quindi abbandonato il procedimento in applicazione
dell'art. 319 cpv. 1 lett. a e b CPP con decreto 26 marzo 2020, comunicato il
31 marzo 2020, ritenendo che alla C._____ SA non possa essere rimproverato
alcun comportamento negligente, né per quanto concerne l'istruzione e la
sorveglianza di A._____, né per quanto concerne i dispositivi di protezione
individuale messi a sua disposizione. Sulla base delle prove agli atti,
segnatamente del rapporto conclusivo del Servizio speciale 2, la Procura pubblica
ha altresì rinunciato all'assunzione di ulteriori prove.

Q.    Con reclamo 15 aprile 2020 (data del timbro postale) A._____ (in seguito:
reclamante) ha chiesto l'annullamento del decreto di abbandono 26 marzo 2020 e

                                                                               3 / 16
l'emanazione di una nuova decisione ex art. 397 cpv. 2 CPP per i reati ritenuti
configurabili nei confronti dei responsabili dell'infortunio, con protesta di tasse,
spese e ripetibili. In subordine il reclamante ha chiesto di rinviare la decisione alla
Procura pubblica, affinché quest'ultima ponga in essere tutti gli atti necessari al
fine di chiarire i fatti che hanno portato all'infortunio e individuarne i relativi
responsabili, indicando i relativi mezzi istruttori.

R.     Con osservazioni 8 maggio 2020 la Procura pubblica ha postulato la
reiezione del reclamo e l'addossamento dei costi di giustizia al reclamante.

S.    Con osservazioni 29 maggio 2020 la C._____ SA (in seguito: resistente) ha
anch'essa postulato la reiezione integrale del reclamo, con protesta di tasse,
spese e ripetibili.

T.    Le risultanze degli interrogatori delle parti, così come le allegazioni e
argomentazioni delle stesse e della Procura pubblica, saranno trattate – per
quanto rilevante ai fini del giudizio – nelle considerazioni di merito che seguono.

Considerando in diritto:

1.1. Ai sensi dell'art. 393 cpv. 1 lett. a CPP, contro le decisioni e gli atti
procedurali del pubblico ministero può essere interposto reclamo. Nel Cantone dei
Grigioni la giurisdizione di reclamo è la Seconda Camera penale del Tribunale
cantonale (art. 22 della Legge d'applicazione del Codice di diritto processuale
penale svizzero [LACPP; CSC 350.100] in combinato disposto all'art. 10 cpv. 1
dell'Ordinanza     sull'organizzazione   del    Tribunale    cantonale    [OOTC;
CSC 173.100]).

1.2. Giusta l'art. 396 cpv. 1 CPP i reclami devono essere presentati presso la
giurisdizione di reclamo per scritto entro dieci giorni dalla comunicazione della
decisione impugnata. Il decreto di abbandono della Procura pubblica del
26 marzo 2020 è stato notificato al reclamante l'8 aprile 2020 (act. B.1). Il reclamo,
inoltrato al Tribunale cantonale dei Grigioni il 15 aprile 2020 (data del timbro
postale), è pertanto tempestivo.

1.3. In virtù dell'art. 382 cpv. 1 CPP sono legittimate a ricorrere contro una
decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all'annullamento
o alla modifica della stessa. Quale accusatore privato, il reclamante è senz'altro
parte ai sensi dell'art. 104 CPP. Essendo leso nella sua incolumità fisica
dall'eventuale reato, il medesimo dispone anche di un interesse giuridicamente

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protetto personale e attuale all'esito della procedura ed è pertanto legittimato a
ricorrere contro il decreto d'abbandono.

1.4.1. Sono censurabili mediante reclamo violazioni di diritto, compresi l'eccesso e
l'abuso del potere d'apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393
cpv. 2 lett. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2
lett. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lett. c CPP). Il reclamo dev'essere
presentato motivato; esso deve segnatamente indicare i punti della decisione che
il reclamante intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione e i
mezzi di prova invocati (art. 385 cpv. 1 CPP).

1.4.2. Il reclamante chiede l'annullamento del decreto 26 marzo 2020 con cui la
Procura pubblica ha abbandonato il procedimento penale contro ignoti, facendo
essenzialmente valere un accertamento inesatto e incompleto della fattispecie e
depositando istanze probatorie in merito (act. A.1, passim).

1.4.3. Il reclamante indica in sufficiente dettaglio perché il decreto d'abbandono
sarebbe a suo avviso fondato un accertamento inesatto dei fatti e ne chiede
espressamente l'annullamento. Il reclamo illustra altresì le ragioni per cui il
reclamante ritiene che la Procura pubblica avrebbe invece dovuto promuovere
accusa, rivelandosi pertanto debitamente motivato.

1.5. Essendo tempestivamente interposto in debita forma da una parte
legittimata a ricorrere, il reclamo è ricevibile in ordine. In merito all'ammissibilità
della richiesta di emanazione di una nuova decisione al petito n. 1 del reclamo si
rinvia al considerando 2 infra.

2.1. In via principale il reclamante chiede, oltre all'annullamento del decreto
d'abbandono 26 marzo 2020, l'emanazione di una nuova decisione ex art. 397
cpv. 2 CPP per i reati ritenuti configurabili nei confronti dei responsabili
dell'infortunio.

2.2. Giusta l'art. 397 cpv. 2 CPP, se accoglie il reclamo, la giurisdizione di
reclamo emana una nuova decisione o annulla la decisione impugnata, rinviandola
alla giurisdizione inferiore perché statuisca nuovamente. La giurisdizione di
reclamo annulla tuttavia in ogni caso la decisione impugnata laddove accoglie un
reclamo contro un decreto d'abbandono ritenendo necessaria l'assunzione di
nuove prove (Andreas J. Keller, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber [edit.], Kommentar
zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2.a ed., Zurigo/Basilea/Ginevra
2014, n. 7 ad art. 397 CPP; Mauro Mini, in: Bernasconi et al. [edit.], Codice di
procedura penale [CPP], Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, n. 4 ad

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art. 397 CPP). Si ricorda che l'istanza di reclamo è generalmente tenuta a fare un
uso contenuto del potere riformatore, al fine di non privare le parti di un grado di
giudizio (Mauro Mini, op. cit., n. 3 ad art. 397 CPP). Il Messaggio del Consiglio
federale concernente l'unificazione del diritto processuale penale svizzero indica a
sua volta quali esempi tipici di decisioni da annullare con giudizio cassatorio i casi
in cui la decisione impugnata poggia su un accertamento incompleto dei fatti
(Messaggio del Consiglio federale concernente l'unificazione del diritto
processuale penale del 21 dicembre 2005, FF 2006 989, pag. 1215).

2.3. Poiché oggetto del presente contenzioso è proprio la completezza delle
prove assunte e dei fatti accertati dalla Procura pubblica nel decreto d'abbandono
26 marzo 2020, l'emanazione di una decisione riformatrice è esclusa a priori. In
tale misura, il petito principale del reclamo dev'essere respinto.

3.1. In subordine il reclamante chiede l'annullamento del decreto 26 marzo 2020
con cui la Procura pubblica ha disposto l'abbandono del procedimento penale
contro ignoti in base all'art. 319 cpv. 1 lett. a e b CPP e il rinvio della procedura
alla medesima.

3.2.1. La decisione impugnata si fonda in primo luogo sulla conclusione che non
sarebbe costatabile alcuna negligenza dei dipendenti della resistente, mentre non
sarebbe esclusa un'errata manipolazione del gancio della gru carroponte da parte
del reclamante, istruito in merito al corretto uso di tale attrezzo (act. B.0 n. 3a; cfr.
anche act. B.0 n. 2.a-2.c). Essa appare in tal modo implicare che il reclamante
porti una (cor-)responsabilità propria per l'infortunio occorso e che la medesima
sia di intensità sufficiente a giustificare l'abbandono del procedimento penale.

3.2.2. A tal riguardo il reclamante censura essenzialmente che, qualora la Procura
pubblica avesse ritenuto insufficienti gli elementi probatori raccolti in favore della
promozione dell'accusa, la medesima avrebbe dovuto integrare l'indagine per
mezzo di perizie e interrogatori. La Procura pubblica avrebbe invece fondato le
sue conclusioni proprio sull'assenza di prove a essa rimproverata. Il reclamante
ritiene in tal senso che la Procura pubblica abbia ignorato il contenuto delle
istanze probatorie da lui presentate così come delle normative SUVA ivi citate,
mettendo invece in luce tramite ragionamenti induttivi una sua asserita negligenza.
La Procura pubblica avrebbe infine assunto un atteggiamento generalmente più
comprensivo nei confronti della resistente quale datrice di lavoro (cfr. act. A.1 ad
2.a-2.c e ad 3.a-3.b; in merito alle istanze probatorie del reclamante e alle relative
osservazioni della resistente cfr. consid. 3.3 infra).

                                                                                    6 / 16
3.2.3. La responsabilità primaria per la prevenzione di incidenti sul lavoro grava
sul datore di lavoro (cfr. sentenza del Tribunale federale 6B_1016/2017 del
9 maggio 2018 consid. 2.4). Pur potendo una responsabilità propria del lavoratore
infortunato giustificare in determinati casi l'abbandono del procedimento penale,
tale conclusione costituisce, alla luce del precitato principio, l'eccezione alla
regola. La responsabilità del lavoratore infortunato dev'essere infatti talmente
grave da escludere sostanzialmente qualsiasi responsabilità del datore di lavoro o
di terzi, ragion per cui l'abbandono del procedimento penale presuppone in tal
caso anche un accertamento e un apprezzamento approfondito della fattispecie
(cfr. sentenza del Tribunale federale 6B_1016/2017 del 9 maggio 2018 consid. 2.4
in fine).

3.2.4. Nonostante la responsabilità primaria della resistente, la Procura pubblica
ha abbandonato il procedimento penale sostenendo invece che una responsabilità
del reclamante non sarebbe esclusa e che l'istruttoria non avrebbe permesso di
accertare la responsabilità dei dipendenti della resistente. Non avendo essa
invece escluso una responsabilità della resistente o dimostrato una responsabilità
particolarmente grave del reclamante, né tantomeno addotto prove atte a
corroborare le sue conclusioni, i requisiti della precitata giurisprudenza devono
essere considerati inadempiuti.

3.2.5. Allo stato attuale delle indagini, un'eventuale (cor-)responsabilità del
reclamante non poteva conseguentemente escludere a priori una potenziale
responsabilità della resistente. La Procura pubblica non poteva pertanto
giustificare l'abbandono del procedimento penale sulla base dal mero assunto che
l'infortunio avrebbe potuto essere ascrivibile a una manipolazione errata del
gancio della gru carroponte da parte del reclamante. Prima facie, la resistente
rimane pertanto primariamente responsabile per la prevenzione dell'infortunio in
esame.

3.3.1. La Procura pubblica ha altresì ritenuto di poter procedere a un
apprezzamento anticipato delle prove ex art. 139 cpv. 2 CPP sulla base degli
accertamenti effettuati – segnatamente sulla base del rapporto del
Servizio speciale 2 –, non sussistendo a suo avviso motivi sostanziali per ritenere
incompleta o errata la ricostruzione dell'infortunio da parte delle autorità inquirenti
(act. B.0 n. 3b). Con osservazioni 8 maggio 2020 la Procura pubblica ha aggiunto
a tal riguardo che la decisione in merito alla necessità di una perizia tecnica ai
sensi degli artt. 182 segg. CPP rientrerebbe nel proprio potere discrezionale. In
applicazione di tale margine d'apprezzamento essa avrebbe deciso di utilizzare le
risultanze dell'istruttoria del Servizio speciale 2, essendo quest'ultimo specializzato

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in accertamenti relativi a incidenti sul lavoro. Considerata l'esperienza in materia
del predetto servizio e i rilevamenti da esso effettuati nel caso in esame, la
Procura pubblica sostiene di aver potuto rinunciare all'esperimento di una perizia
tecnica e all'assunzione di ulteriori mezzi di prova (act. A.2 n. 4).

3.3.2. Il reclamante censura la decisione della Procura pubblica di non aver dis-
posto l'esperimento di una perizia tecnica sui macchinari utilizzati, sulla
manutenzione degli stessi, sulla formazione dei dipendenti, sui dispositivi di
sicurezza individuale messi a loro disposizione e sullo stato dei luoghi di lavoro
(cfr. act. A.1 ad 1.a-1.b), sostenendo essenzialmente che la Polizia cantonale non
avrebbe disposto delle competenze tecniche necessarie all'accertamento delle
relative questioni. Tale circostanza sarebbe anche resa evidente dal rapporto
conclusivo del Servizio speciale 2, nel quale sarebbero stati meramente descritti e
documentati fotograficamente i luoghi e gli strumenti di lavoro. Sulla base
dell'istruttoria la Procura pubblica non ne avrebbe pertanto potuto costatare la
conformità alle normative in tema di sicurezza sul lavoro (cfr. act. A.1 ad 1.c). Per
contro, un'integrazione dell'indagine – già richiesta con inoltro 12 dicembre 2019 –
avrebbe potuto fornire un contributo decisivo all'accertamento dei relativi fatti (cfr.
act. A.1 ad 1.a-1.b). Nel predetto inoltro, pedissequamente riportato nel reclamo, il
reclamante ha segnatamente sostenuto che l'infortunio sia da ricondurre a diverse
negligenze da parte della resistente, ovverosia:
       a) l'assenza di corsi di formazione in merito ai rischi;
       b) l'assenza di guanti di protezione antiurto;
       c) la modalità di stoccaggio delle bobine;
       d) l'assenza dell'entrata in funzione del limitatore di carico del carroponte;
       e) l'assenza del dente antiscivolo di sicurezza sul gancio a C nonché
          l'errata posizione della maniglia di guida;
       f) l'errata valutazione degli spazi di manovra nell'area di stoccaggio delle
          bobine;
       g) la non idonea borsetta di protezione del telecomando del carroponte, la
          quale copriva la visuale dei comandi; nonché
       h) la circostanza che le persone responsabili non abbiano immediatamente
          chiamato l'ambulanza (cfr. act. PP 1, 14 n. 1-3; act. A.1 n. I, premessa).
Al fine di accertare e apprezzare le predette circostanze egli formulava all'indirizzo
della Procura pubblica le seguenti istanze probatorie:
       "1. Testi

                                                                                   8 / 16
Si chiede nell'ambito del pendente procedimento penale di sentire quale
       teste il sig. J._____ (dipendente presso C._____ SA) che potrà riferire in
       merito alle circostanze dell'infortunio in questione, nonché sul tipo di
       intervento posto in essere successivamente all'infortunio.
       Si chiede altresì un confronto tra il sig. A._____ ed il sig. K._____ ed il Sig.
       I._____ al fine di chiarire i punti di contrasto della testimonianza rilasciata
       rispetto alle dichiarazioni rese dal Sig. A._____.

       2. Perizia

       Si chiede che venga disposta una perizia giudiziale volta a chiarire tutte le
       circostanze sopra esposte nonché in particolare a chiarire l'inosservanza da
       parte dell'azienda delle normative di riferimento in materia di sicurezza sul
       luogo di lavoro rispetto alla dinamica del sinistro, nonché della conformità
       alla normativa vigente dei macchinari oggetto del sinistro."

3.3.3. Da parte sua, la resistente concorda invece con la Procura pubblica nel
ritenere che una perizia tecnica non avrebbe potuto apportare nuovi elementi alla
fattispecie, ritenendo non sussistere riferimenti oggettivi atti a consentire al perito
di ricostruire l'accaduto in maniera scientifica (act. A.3 ad 1.a-1.b, terzo lemma). A
suo avviso la Procura pubblica avrebbe in generale già tematizzato le istanze
probatorie del reclamante nella motivazione del decreto di abbandono. Avendo la
Polizia cantonale interrogato il personale della resistente e avendo la Procura
pubblica disposto l'intervento del Servizio speciale 2, la resistente conclude che le
indagini sarebbero state svolte correttamente e compiutamente (act. A.3 ad 1.a-
1.b, primo lemma).

3.3.4. Giova innanzitutto ricordare che già l'assenza o insufficienza di piani di
sicurezza aziendale, la mancata o manchevole implementazione dei medesimi o –
tenor giurisprudenza del Tribunale federale – anche solo l'assenza di un'adeguata
cultura della sicurezza in seno all'impresa possono costituire violazioni degli
obblighi di diligenza del datore di lavoro ex art. 6 cpv. 1 e 2 della Legge federale
sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro, LL;
RS 822.11), art. 82 cpv. 1 della Legge federale sull'assicurazione contro gli
infortuni (LAINF; RS 832.20), art. 6, 8 cpv. 1, seconda frase, e 11a cpv. 1
dell'Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali
(Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni, OPI; RS 832.30) e art. 328
cpv. 2 CO, segnatamente della cura in custodiendo a esso incombente (cfr.
sentenze del Tribunale federale 6B_1334/2019 del 27 marzo 2020 consid. 2.5.2;
6B_287/2014 del 30 marzo 2015 consid. 3.2).

Nella fattispecie le indagini svolte dalle autorità inquirenti si sono generalmente
limitate alle questioni relative alla (previa) formazione e all'istruzione del

                                                                                   9 / 16
reclamante nonché ai quesiti concernenti gli strumenti di lavoro e di sicurezza
individuale da lui utilizzati. L'esistenza e la concreta implementazione da parte
della resistente di sufficienti piani di sicurezza aziendale, come anche il sussistere
di un'adeguata cultura della sicurezza sul lavoro in seno all'impresa, non sono per
contro state in alcun modo oggetto d'indagine. Ciò malgrado la circostanza che il
lavoro svolto dal reclamante comportava evidentemente pericoli qualificati e che il
giorno dell'infortunio il medesimo assolveva il primo giorno di lavoro presso la
resistente, ovverosia in una filiera produttiva e con un macchinario specifico – la
gru carroponte con gancio a "C" della resistente – a lui ancora largamente
sconosciuti. Soprattutto l'organizzazione e l'intensità della supervisione del
reclamante avrebbero sotto tali circostanze dovuto costituire un elemento centrale
delle indagini.

Già per questo motivo l'istruttoria dev'essere considerata incompleta in relazione
all'accertamento dell'ottemperanza della resistente ai suoi obblighi di diligenza. A
prescindere dalle censure del reclamante, la Procura pubblica non poteva pertanto
fondare l'abbandono del procedimento penale sulle indagini sinora svolte.

3.3.5. Giusta l'art. 139 cpv. 2 CPP, i fatti irrilevanti, manifesti, noti all'autorità
penale oppure già comprovati sotto il profilo giuridico non sono oggetto di prova.
Le autorità penali sono pertanto dispensate dalla raccolta di prove portanti su
taluni fatti. I presupposti per rinunciare alla raccolta di prove, in particolare stabilire
se un fatto è irrilevante o già comprovato, devono essere esaminati nella
cosiddetta valutazione anticipata delle prove. Tale metodologia di valutazione
deve tuttavia essere in ogni caso compiuta con cautela, onde evitare di privare
aprioristicamente le parti del diritto di addurre prove a sostegno delle loro tesi
(Maria Galliani/Luca Marcellini, op. cit., n. 3 ad art. 139 CPP). Laddove le
condizioni per disporre l'esperimento di una perizia sono date, le autorità penali
non possono prescindere dall'ordinarla (Maria Galliani/Luca Marcellini, op. cit., n. 4
ad art. 182 CPP). Le disposizioni dell'art. 182 sono di carattere cogente (Niklaus
Schmid/Daniel Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar,
3.a ed., Zurigo/San Gallo 2018, n. 3 ad art. 182 CPP). La rinuncia ingiustificata
all'esperimento di una perizia richiesta da una parte costituisce una violazione
dell'art. 182 CPP, oltre a una violazione del diritto di essere sentiti sancito
dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (Marianne Heer, op. cit., n. 7 in fine ad art. 182 CPP). La
giurisprudenza riconosce un potere discrezionale al giudice di merito in relazione
all'esame dell'attendibilità di dichiarazioni rese in sede d'interrogatorio, caso che
non ricorre tuttavia nella fattispecie (cfr. sentenze del Tribunale federale
6B_681/2012 del 12 marzo 2013 consid. 3.2; 6B_297/2013 del 27 maggio 2013

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consid. 1.4.1; entrambe con rimandi). La decisione in merito alla necessità della
disposizione di una perizia tecnica non rientrava pertanto nel potere discrezionale
della Procura pubblica. Nella misura in cui la medesima si dovesse rivelare
necessaria, la Procura pubblica era obbligata a disporla.

3.3.6. L'esperimento di una perizia tecnica è necessario laddove per scoprire o
utilizzare determinati indizi o prove – rispettivamente per accertare e apprezzare la
fattispecie – siano necessarie conoscenze tecniche o scientifiche particolari (Maria
Galliani/Luca Marcellini, in: Bernasconi et al. [edit.], Codice svizzero di procedura
penale [CPP], Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, n. 2 ad art. 182 CPP;
Marianne Heer, op. cit., n. 8 ad art. 182 CPP). Il pubblico ministero (come anche il
giudice) può presumere di disporre di tali conoscenze specialistiche solo qualora
egli ne possa disporre anche senza una relativa formazione. L'obbligo di far
esperire una perizia non è in ogni caso legato al presupposto che il pubblico
ministero (rispettivamente il giudice) non disponga evidentemente o per propria
ammissione delle necessarie conoscenze tecniche o scientifiche; è invece
sufficiente che possano sussistere dubbi in merito (Marianne Heer, op. cit., n. 8 ad
art. 182 CPP).

Nell'ambito d'indagini relative a incidenti sul lavoro – segnatamente laddove i
medesimi occorrono in filiere produttive complesse, nonché nell'ambito
dell'impiego di strumenti di lavoro specialistici e generanti pericoli qualificati per il
personale – l'accertamento dell'ottemperanza agli standard di sicurezza da parte
del datore di lavoro richiede un esame esaustivo delle circostanze della
fattispecie. Esso richiede inoltre conoscenze approfondite degli specifici standard
in casu applicabili, in merito ai quali sussistono peraltro formazioni specialistiche
(cfr. Ordinanza sulla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro,
RS 822.116).

La Procura pubblica ha accertato e apprezzato la fattispecie in merito alle
questioni tecniche di sicurezza sul lavoro fondandosi esclusivamente sulle
risultanze del rapporto finale del Servizio speciale 2 e sulle sue proprie valutazioni.
Il predetto rapporto si limitava tuttavia a descrivere e a documentare
fotograficamente i luoghi e gli strumenti di lavoro, nonché ad accertare la
certificazione CE delle attrezzature, l'utilizzabilità generale e il regolare controllo di
manutenzione delle medesime (act. PP 2,2 e 2,3). Si rileva per contro che il
rapporto conclusivo non indicava né gli standard di sicurezza sul lavoro
concretamente applicati alla fattispecie in esame, né come il Servizio speciale 2
sia giunto alla conclusione che tali standard siano stati rispettati. Oltre a tralasciare
numerosi aspetti potenzialmente rilevanti per l'accertamento della fattispecie in

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esame, il predetto rapporto non permette manifestamente a persone senza
formazione specialistica di ricostruire i concreti obblighi della resistente,
tantomeno il loro eventuale adempimento. Si rileva inoltre che il decreto di
abbandono non specifica le formazioni specialistiche di cui avrebbero disposto gli
agenti del Servizio speciale 2.

3.3.7. Ne consegue che la Procura pubblica avrebbe senz'altro dovuto dubitare
della propria capacità di accertare e apprezzare la fattispecie in esame sulla base
del rapporto finale del Servizio speciale 2. Essa non avrebbe pertanto potuto
rinunciare a disporre l'esperimento di una perizia in merito all'ottemperanza della
resistente alle normative di sicurezza sul lavoro applicabili. L'accertamento e
apprezzamento della fattispecie dev'essere quindi considerato incompleto anche
sotto tale aspetto, ragion per cui – allo stato attuale delle indagini – il
procedimento penale non avrebbe potuto essere abbandonato.

3.3.8. In merito alle censure lett. a-f riportate nell'inoltro 12 dicembre 2019 del
reclamante (cfr. consid. 3.3.2 supra) è pertanto necessario disporre l'esperimento
di una perizia tecnica, della quale dovrà essere incaricato un esperto di sicurezza
sul lavoro con comprovata formazione specialistica. In merito all'asserita assenza
di guanti di protezione antiurto (censura lett. b) si ricorda inoltre l'applicabilità
dell'art. 5 cpv. 2 OPI, ai sensi del quale se è necessario l'impiego simultaneo di
diversi dispositivi di protezione individuale, il datore di lavoro deve provvedere
affinché essi siano compatibili e la loro efficacia non venga pregiudicata.

Per quanto concerne la censura relativa alla borsetta di protezione del
telecomando del carroponte (act. A.1 ad 2.d) risulta per contro evidente già dalla
documentazione fotografica del Servizio speciale 2 che la condizione della stessa
non avrebbe potuto complicare l'utilizzo del macchinario in modo tale da costituire
un pericolo e non avrebbe in ogni caso potuto causare l'infortunio (act. PP 2,2
pag. 4).

In merito alla circostanza che i dipendenti della resistente non hanno
immediatamente chiamato l'ambulanza si rimanda al consid. 3.5 infra.

3.4.1. Pur escludendo la necessità di un'ulteriore assunzione di prove, la Procura
pubblica ha quindi argomentato che il caso in esame costituirebbe una
costellazione "parola contro parola", nell'ambito della quale non sarebbe stato
possibile valutare l'attendibilità delle singole dichiarazioni delle persone
interrogate, ragion per cui una condanna si rivelerebbe inverosimile (act. B.0
n. 3.a).

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3.4.2. In virtù del principio "in dubio pro duriore", laddove le dichiarazioni delle
persone interrogate confliggono e non è possibile accertarne l'attendibilità, il
pubblico ministero è tenuto a promuovere accusa. Tale principio vale peraltro
anche segnatamente qualora, in seguito a un accertamento esaustivo della
fattispecie, il pubblico ministero dovesse giungere alla conclusione che non
sussistano prove oggettive atte ad accertare la fattispecie (cfr. sentenze del
Tribunale     federale    6B_1027/2017      del   19 febbraio 2018    consid. 3.4.1;
6B_698/2016 del 10 aprile 2017 consid. 2.4.2).

3.4.3. La Procura pubblica non poteva pertanto neppure abbandonare il
procedimento penale sulla base della circostanza che non le sarebbe stato
possibile accertare l'attendibilità delle dichiarazioni delle persone interrogate.
Prima facie appare invece opportuno disporre un interrogatorio di confronto tra il
reclamante e le persone informate sui fatti. Al fine di chiarire la dinamica
dell'infortunio – nonché l'ottemperanza della resistente agli standard di sicurezza
sul lavoro applicabili – potrebbe inoltre rivelarsi necessario l'interrogatorio di
ulteriori persone informate sui fatti, ad esempio (come postulato nell'inoltro
12 dicembre 2019 della reclamante) del dipendente della resistente L._____.

3.5.1. La Procura pubblica ha infine concluso che non sarebbe stato possibile
stabilire se l'avvertimento immediato di un'ambulanza da parte dei dipendenti della
resistente avrebbe modificato l'esito della lesione corporale. Anche il reclamante
avrebbe utilizzato la formulazione ipotetica "forse" nel descrivere tale evenienza in
sede d'interrogatorio. Per due persone laiche come I._____ e H._____
un'eventualità di tal genere non sarebbe stata prevedibile, tenendo conto della
circostanza che anche il medico visitato in seguito all'infortunio avrebbe dovuto
effettuare esami medici specifici e consultarsi con altri specialisti prima di decidere
di chiamare l'ambulanza (act. B.0 n. 2.e).

3.5.2. Il reclamante censura l'accertamento dei fatti della Procura pubblica in
merito alle modalità, a suo avviso inadeguate e tardive, con cui i responsabili della
resistente sono intervenuti nel momento in cui si è verificato l'infortunio. Egli ritiene
che il relativo accertamento dei fatti sia incompleto, posto come le responsabilità
avrebbero potuto a suo avviso essere accertate solamente per mezzo di una
perizia medica (act. A.1 ad 2.e).

3.5.3. La resistente sostiene per contro che il soccorso del reclamante sia stato
immediato. I dipendenti lo avrebbero subito accompagnato dal medico, il quale
avrebbe organizzato le relative cure. Sarebbe stato inoltre il reclamante stesso a
rallentare in seguito i soccorsi, chiedendo che l'ambulanza tornasse alla sede della

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resistente al fine di recuperare i suoi effetti personali. Infine, la reclamante ritiene
che non possa essere assunto che l'intervento diretto di un'ambulanza avrebbe
permesso di salvare l'anulare del reclamante. Il resistente non avrebbe peraltro
neppure reso verosimile tale circostanza, che anche una perizia medica a
posteriori non potrebbe convalidare.

3.5.4. Una condanna per lesioni colpose ex art. 125 CP presuppone
segnatamente che il danno sia stato cagionato dal mancato adempimento di un
obbligo di diligenza. Nel caso di omissioni la catena causale dev'essere inoltre
stata a grandi linee prevedibile per il garante in base alle sue conoscenze e alle
circostanze della fattispecie. Tenor giurisprudenza del Tribunale federale
l'omissione dev'essere atta a produrre o a favorire, secondo l'andamento ordinario
delle cose e l'esperienza generale della vita, il verificarsi di un evento simile a
quello realizzatosi (nesso causale adeguato; DTF 131 IV 145 consid. 5.1).
L'evento dev'essere inoltre stato evitabile, presupposto quest'ultimo che
dev'essere considerato adempiuto laddove il medesimo non si sarebbe con ogni
probabilità verificato qualora l'azione dovuta non fosse stata omessa (nesso
causale ipotetico; DTF 117 IV 130 consid. 2a; sentenza del Tribunale federale
6B_924/2009 del 18 marzo 2010 consid. 2.4.2).

3.5.5. Nella fattispecie è sostanzialmente escluso che i dipendenti della resistente
– quali laici in campo medico – abbiano potuto prevedere anche solo a grandi
linee che l'immediata visita di un medico in luogo di un intervento diretto del pronto
soccorso avrebbe potuto rendere necessaria l'amputazione del dito del
reclamante. In ogni caso, è oramai senz'altro impossibile accertare l'evitabilità
della perdita dell'anulare, non potendo evidentemente più essere esperita in merito
una perizia medica atta a stabilire con sufficiente certezza l'esistenza di un nesso
causale ipotetico e non essendo ravvisabili altri mezzi di prova idonei.

3.5.6. La Procura pubblica poteva pertanto giungere alla conclusione che il
comportamento dei dipendenti della resistente in seguito all'infortunio non abbia
violato alcun obbligo di diligenza della medesima nei confronti del reclamante. La
relativa censura del medesimo si rivela pertanto infondata.

4.      In sintesi la procedura non avrebbe potuto essere abbandonata ai sensi
dell'art. 319 cpv. 1 lett. a e b CPP.

5.     Il reclamo è pertanto accolto e il decreto di abbandono 26 marzo 2020
annullato. Il procedimento penale VV.2019.3149 è rinviato alla Procura pubblica
per nuovi accertamenti ai sensi dei precedenti considerandi.

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6.     In applicazione dell'art. 8 cpv. 1 dell'Ordinanza sugli emolumenti in cause
penali (OECP; CSC 350.210), la tassa di giustizia per la procedura di reclamo è
fissata in CHF 1'500.00. In applicazione dell'art. 428 cpv. 4 CPP, le spese
processuali per la relativa procedura vanno a carico del Cantone dei Grigioni.

7.1. Il reclamante ha protestato le ripetibili (act. A.1 pag. 12). Agli atti non figura
tuttavia alcuna nota d'onorario.

7.2. Giusta l'art. 436 cpv. 1 CPP in combinato disposto all'art. 433 cpv. 1
lett. a CPP, se l'accusatore privato vince la causa, l'imputato deve indennizzarlo
adeguatamente delle spese necessarie da lui sostenute nel procedimento.
L'accusatore privato deve tuttavia inoltrare, quantificare e comprovare la sua
istanza d'indennizzo. Qualora non ottemperi a tale obbligo, l'autorità penale – ivi
inclusa la giurisdizione di ricorso – non entra nel merito dell'istanza (art. 433 cpv. 2
CPP; cfr. Stefan Wehrenberg/Friedrich Frank, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [edit.],
Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2.a ed., Basilea 2014,
n. 7 ad art. 436 CPP; Yvonna Griesser, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber [edit.],
Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2.a ed., Zurigo
2014, n. 4 ad art. 433 CPP; decreti del Tribunale cantonale dei Grigioni SK2 19 11
del 18 giugno 2020 consid. 6.3; SK2 19 66 del 23 aprile 2020 consid. 6.2, con
rinvii).

7.3. Non avendo il reclamante quantificato – né tantomeno comprovato – le
ripetibili protestate, il Tribunale cantonale non entra nel merito della relativa
istanza. Non si riconosce pertanto alcun indennizzo ex art. 436 cpv. 1 CPP in
combinato disposto all'art. 433 CPP.

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La Seconda Camera penale giudica:

1.   Il reclamo è accolto e il decreto di abbandono 26 marzo 2020 è annullato. Il
     procedimento penale VV.2019.3149 è rinviato alla Procura pubblica per
     nuovi accertamenti ai sensi dei considerandi.

2.   Le spese processuali della procedura di reclamo, di CHF 1'500.00,
     rimangono a carico del Cantone dei Grigioni.

3.   Non si riconoscono ripetibili.

4.   Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia penale ai
     sensi dell'art. 78 LTF. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, 1000
     Losanna 14, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione
     con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per
     l'ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso
     fanno stato gli artt. 29 segg., 78 segg. e 90 segg. LTF.

5.   Comunicazione a:

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