NUOVO PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) DEL COMUNE DI GOLASECCA (VA)
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
Comune di Golasecca - piazza della Libertà, 3 - 21010 Golasecca (VA) NUOVO PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) DEL COMUNE DI GOLASECCA (VA) III. PIANO DELLE REGOLE | Norme tecniche di attuazione Nuovo Piano di governo del territorio (approvato con D.C.C. n. 4 del 19/02/2021) VERSIONE DI MARZO 2021
Comune di Golasecca NUOVO PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO | PGT piazza della Libertà, 3 21010 Golasecca Varese PIANO DELLE REGOLE (EX ART.10 L.R. 12/2005 S.M.I.) GRUPPO DI LAVORO COMUNE DI GOLASECCA PROGETTISTI FORMAZIONE NUOVO PGT CLAUDIO VENTIMIGLIA DOTT.SSA PT. ALESSANDRA MARIA PANDOLFI (SINDACO) DOTT.SSA PT. PAOLA CAMPI REDAZIONE VAS SOCIETÀ GRAIA S.R.L. ING. MASSIMO SARTORELLI DOTT.SSA CHIARA LUVIÉ GEOM. FIORENZO SALINA (AUTORITÀ PROCEDENTE) ARCH. LAURA PECCHIO (AUTORITÀ COMPETENTE) STUDIO GEOLOGICO STUDIO TECNICO ASSOCIATO DOTT. GEOL. GIOVANNI ZARO INVARIANZA IDRAULICA ING. ANTONINO BAI PIANO DELLE REGOLE - NORME TECNICHE DI ATT UAZIONE pag. I (elaborato predisposto in base alle disposizioni della D.C.C. n. 4 del 19/02/2021) agg. marzo 2021
Comune di Golasecca NUOVO PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO | PGT piazza della Libertà, 3 21010 Golasecca Varese PIANO DELLE REGOLE (EX ART.10 L.R. 12/2005 S.M.I.) INDICE TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI CAPO I. CONTENUTI ED APPLICAZIONE DEL PIANO DELLE REGOLE (PDR) Art. 1. Natura giuridica 1 Art. 2. Elaborati del PDR 1 Art. 3. Valore ed efficacia degli elaborati 1 Art. 4. Definizioni di parametri e rinvio ad altre disposizioni 2 CAPO II. PRINCIPI GENERALI E MODALITÀ DI ATTUAZIONE Art. 5. Incentivi al superamento delle barriere architettoniche 3 Art. 6. Supporto alla rigenerazione urbana 3 Art. 7. Recupero dei vani e locali seminterrati e ai piani terra 5 Art. 8. Destinazioni d’uso 6 Art. 9 Usi temporanei 7 Art. 10. Strumenti e modalità di attuazione 8 Art. 11. Parcheggi pertinenziali e fasce di cessione stradale 8 Art. 12. Disciplina del commercio al dettaglio 9 TITOLO II. RETE ECOLOGICA COMUNALE (REC) Art. 13. Disciplina delle aree incluse nella rete ecologica comunale 10 TITOLO III. ARTICOLAZIONE NORMATIVA E CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE Art. 14. Articolazione complessiva del territorio e norme comuni a tutti gli interventi ammessi 11 Art. 15. Aree agro-forestali e di valore paesaggistico ambientale ed ecologico 14 Art. 16. Aggregato urbano ed ambiti di trasformazione e di intervento 16 Art. 17. Tessuto urbano consolidato (TUC) esterno al Nucleo di antica formazione (NAF) 18 Art. 18. Nucleo di antica formazione (NAF) 24 Art. 19. Infrastrutture e spazi di uso pubblico e sociale 29 TITOLO IV. NORME TRANSITORIE E FINALI Art. 20. Piani attuativi vigenti 30 Art. 21. Edifici ed attività in contrasto con il PDR 30 Art. 22. Decadenza dei titoli abilitativi 30 Art. 23. Salvaguardia 30 Art. 24. Abrogazioni 30 ALLEGATO 1. SCHEDA D’INDIRIZZO A SEGUITO DELL’AVVENUTA DISMISSIONE DI INSEDIAMENTO RURALE ESISTENTE POSTO ALL’ESTERNO DEL PERIMETRO DI INIZIATIVA COMUNALE CARTOGRAFIA PDR 01 CARTA CONFORMATIVA DEI SUOLI SCALA 1:2.500 PDR 02 CARTA DELL’EVOLUZIONE DEL PERIMETRO DEL NUCLEO DI ANTICA FORMAZIONE (NAF) SCALA 1:1.500 PDR 03 CARTA DI INDIVIDUAZIONE DEL PERIMETRO DEL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO (TUC) SCALA 1:3.000 PIANO DELLE REGOLE - NORME TECNICHE DI ATT UAZIONE pag. II (elaborato predisposto in base alle disposizioni della D.C.C. n. 4 del 19/02/2021) agg. marzo 2021
Comune di Golasecca NUOVO PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO | PGT piazza della Libertà, 3 21010 Golasecca Varese PIANO DELLE REGOLE (EX ART.10 L.R. 12/2005 S.M.I.) TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI Capo I. Contenuti ed applicazione del Piano delle regole (PDR) Art. 1. Natura giuridica 1.1. Il “Piano delle regole” (PDR) è uno degli atti che compongono il presente “Piano di governo del territorio” (PGT) e che, unitamente al “Documento di piano” (DDP) ed al “Piano dei servizi” (PDS), costituisce il sistema di pianifica- zione generale del Comune di Golasecca, secondo quanto disposto dalla legge urbanistica regionale, “Legge per il governo del territorio” (L.r. n. 12 dell’11 marzo 2005 e ss.mm.ii.). Tali strumenti sono affiancati dai seguenti strumenti recepiti dal PGT: Piano del paesaggio (PPaes), Regolamento edilizio (RE), Studio geologico ed elaborato sull’invarianza idraulica, Piano urbano di gestione dei servizi del sottosuolo (PUGSS), Azzonamento acustico. 1.2. Il PDR, avente ad oggetto l’intero territorio comunale, non ha termini temporali di validità ed è sempre modifi- cabile con procedura di variante. 1.3. Le prescrizioni, contenute nel presente piano e integrate da quanto disposto dal regolamento edilizio comu- nale, hanno carattere vincolante e determinano effetti diretti sul regime giuridico dei suoli. Art. 2. Elaborati del PDR 2.1. Il PDR del Comune di Golasecca è costituito dai seguenti elaborati: Testi: PDR REL, Relazione (elaborato indicativo), PDR NTA, Norme tecniche di attuazione (NTA; elaborato con valore prescrittivo); Elaborati grafici progettuali (con valore prescrittivo): PDR 01, Carta conformativa dei suoli, scala 1:2.500, PDR 02, Carta dell’evoluzione del perimetro del nucleo di antica formazione (NAF), scala 1:1.500, PDR 03, Carta di individuazione del perimetro del Tessuto urbano consolidato (TUC), scala 1:3.000; Allegato: Individuazione e recupero degli insediamenti rurali dismessi presenti sul territorio comunale (ai sensi degli artt. 6.11 e 7.C.7 della Deliberazione del C.R. 26/11/2003 n. VII/919 e degli artt. 8.C.7. e 9.G.7 della Deliberazione della G.R. 02/08/2001 n. VII/5983). 2.2. Il PDR è da considerare integrato specificamente con i seguenti elaborati del DDP (prescrittivi e ricognitivi): DDP 02, Carta di individuazione del sistema di rete ecologica, scala 1:5.000, DDP 04, Carta di individuazione del sistema dei vincoli, scala 1:5.000, DDP 05, Carta di individuazione dello stato di attuazione del PGT vigente, scala 1:2.500, DDP 06, Carta di individuazione delle istanze e delle osservazioni pervenute, scala 1:2.500, DDP 07, Carta dello stato di dismissione e delle aree di rigenerazione urbana, scala 1:1.000, DDP 09, Carta dello stato di fatto e di diritto dei suoli ai sensi della L.r. 31/2014 (PGT nuovo e previgente, scala 1:2.500) e carta della qualità dei suoli liberi (scala 1:5.000). Art. 3. Valore ed efficacia degli elaborati 3.1. In caso di discordanza fra i diversi elaborati costituenti il PDR prevalgono: a. fra le tavole in scala diversa, i documenti di maggior dettaglio; b. fra le tavole di piano e le NTA, queste ultime. 3.2. Per ciò che concerne l’individuazione grafica degli azzonamenti, quanto riportato nelle tavole del PDR costi- tuisce un riferimento valido alla relativa scala di rappresentazione e rispetto alla base cartografica su cui i perimetri sono stati tracciati. Si intende che, in caso di eventuali discrepanze tra quanto stabilito in detta sede e la PIANO DELLE REGOLE - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE pag. 1 (elaborato predisposto in base alle disposizioni della D.C.C. n. 4 del 19/02/2021) agg. marzo 2021
Comune di Golasecca NUOVO PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO | PGT piazza della Libertà, 3 21010 Golasecca Varese PIANO DELLE REGOLE (EX ART.10 L.R. 12/2005 S.M.I.) perimetrazione delle particelle catastali così individuate, eventuali proprietà aventi carattere individuo, ma inciden- talmente suddivise in diverse categorie, si dovranno considerare come appartenenti alla relativa classe di azzona- mento prevalente (ad eccezione di quanto stabilito dall’inclusione o meno all’interno del perimetro di iniziativa co- munale, appositamente allineato alle particelle catastali in corrispondenza delle aree di parco regionale). In sede di presentazione di domanda di ottenimento del dovuto titolo abilitativo, il soggetto intitolato potrà presentare op- portune rappresentazioni grafiche su base catastale, che dimostrino la necessità di modificare tali perimetrazioni. 3.3. Le presenti NTA definiscono i contenuti degli elaborati prescrittivi, di cui al precedente art. 2. 3.4. La Relazione del PDR (elaborato PDR REL), le analisi contenute nel DDP (Relazione elaborato DDP REL, nonché le tavole sopra richiamate) ed il Piano del paesaggio sono elaborati indicativi, che hanno valore di natura conoscitiva e forniscono indicazioni volte all’attuazione dei criteri di piano, come definiti all’interno delle presenti norme. 3.5. Nell’ipotesi in cui si verificasse una sovrapposizione di diverse discipline concernenti una medesima area o una parte di essa, prevarrà la disciplina più restrittiva. 3.6. Nel presente testo le parole “edificio” e “fabbricato” sono da considerarsi sinonimi. 3.7. Nelle aree esterne al perimetro di iniziativa comunale (IC) prevalgono le disposizioni del PTC del Parco lom- bardo della Valle del Ticino. Art. 4. Definizioni di parametri e rinvio ad altre disposizioni 4.1. In conformità ai principi di semplificazione e di economicità dell’attività amministrativa, si rinvia, per quanto non previsto dalle presenti norme, alle disposizioni statali e regionali, nonché, in quanto compatibile, alla regolamentazione comunale in materia edilizia e di igiene. Tutto ciò che sarà realizzato nell’ambito del presente PDR dovrà rispettare quanto previsto da regolamenti, leggi e norme vigenti in materia di tutela geologica, di polizia idraulica, di conteni- mento dei consumi idrici, di inquinamento luminoso, di inquinamento e di clima acustico, di inquinamento elettroma- gnetico, nonché dal Regolamento attuativo del PUGSS e dagli altri regolamenti vigenti o che entreranno in vigore. 4.2. Tutte le definizioni relative alle grandezze e agli indici urbanistici ed edilizi saranno riportate solamente nel Regolamento edilizio, a cui si rimanda, quale componente fondamentale del presente piano. 4.3. Il PGT recepisce e rimanda alle norme tecniche del PTC del Parco Ticino per l’intero ambito di territorio comunale ricadente all’esterno del perimetro IC, ove vale quanto stabilito dalla D.C.R. n. VII/919 del 26 novembre 2003 per le aree ricadenti in Parco naturale (che includono zone T, F, A, B1, B2, B3, C1) e dalla D.G.R. n. VII/5983 del 2 agosto 2001 per le aree di Parco regionale. Per ogni zona, si dovrà fare riferimento al corrispondente articolo del PTC, ossia l’art. 6 della D.C.R. 919/2003 (per le zone T, F, B2 e B3), l’art. 8 della D.G.R. 5983/2001 (C2), l’art. 8 della D.C.R. 919/2003 (D1 e D2, campeggio “Il Gabbiano”, spiaggia Melissa ed ex-saponificio) e l’art. 12 della D.G.R. 5983/2001 per le zone IC. Nelle medesime zone, troveranno applicazione i regolamenti e i documenti di indirizzi del Parco, previsti dalla normativa del PTC, alla quale sono coordinati. In particolare, per omogeneità, per tutto ciò che concerne gli interventi sul patrimonio arboreo e vegetale, si rimanda a quanto stabilito dagli strumenti del Parco regionale della Valle del Ticino, ai quali il presente piano si allinea, così come a quanto definito dal relativo Abaco per ciò che con- cerne le tipologie edilizie di carattere rurale presenti all’interno del perimetro di iniziativa comunale. 4.4. Il PGT individua limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e dai confini e di rapporti di copertura, in base alle definizioni date dal Regolamento edilizio, nonché rapporti massimi fra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi, che si applicano in base alle norme previste per ogni specifica zona, al fine di garantire uno sviluppo sostenibile del territorio, tenuto anche conto dell’aumento della capacità insediativa previsto e dei limiti posti dal dimensionamento dei servizi di rete locali. L’altezza urbanistica, come definita dal Regolamento edilizio, è pari a 3,00 m. PIANO DELLE REGOLE - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE pag. 2 (elaborato predisposto in base alle disposizioni della D.C.C. n. 4 del 19/02/2021) agg. marzo 2021
Comune di Golasecca NUOVO PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO | PGT piazza della Libertà, 3 21010 Golasecca Varese PIANO DELLE REGOLE (EX ART.10 L.R. 12/2005 S.M.I.) Capo II. Principi generali e modalità di attuazione Art. 5. Incentivi al superamento delle barriere architettoniche 5.1. Al fine di favorire la realizzazione di interventi volti al superamento delle barriere architettoniche, come definite dal D.P.R. n. 503 del 24 luglio 1996, che rispondano ai criteri di accessibilità, visitabilità e adattabilità degli edifici, come stabilito per legge, oltre a quanto previsto dal D.P.R. n. 31 del 13 febbraio 2017 in termini di esclusione dall’autorizza- zione paesaggistica di opere di limitato impatto o realizzate negli spazi pertinenziali interni non visibili dallo spazio pub- blico, le presenti norme si pongono l’obiettivo di diffondere il concetto di progettazione universale e di facilitare l’imple- mentazione delle suddette attività, escludendone sempre la realizzazione dal computo della superficie edificabile. 5.2. Nel calcolo della Superficie coperta, così come definita dal Regolamento edilizio, le scale esterne, ancorché prive di tamponamento perimetrale, e simili fattispecie saranno sempre computate nella superficie coperta, salvo che nei casi in cui si renda necessario un intervento ai fini del superamento di eventuali barriere architettoniche. 5.3. È prevista una maggiorazione percentuale del contributo relativo al costo di costruzione, di cui all’articolo 16, comma 3, del D.P.R. 380/2001, così determinata: a) il 30% per gli interventi che consumano suolo agricolo nello stato di fatto non ricompresi nel TUC; b) pari alla aliquota del 5%, per gli interventi che consumano suolo agricolo nello stato di fatto all’interno del TUC; c) gli importi di cui alle lettere a) e b) sono da destinare obbligatoriamente alla realizzazione di misure compensative di riqualificazione urbana e territoriale per il superamento delle barriere architettoniche all’interno delle strutture di proprietà comunale; gli operatori potranno realizzare tali interventi, in accordo con il comune. Art. 6. Supporto alla rigenerazione urbana 6.1. Oltre a quanto previsto per legge, al fine di favorire processi di rigenerazione urbana innanzitutto all’interno del TUC, per raggiungere l’obiettivo prioritario della riduzione del consumo di suolo e soddisfare, al contempo, i fabbisogni inse- diativi, si supporta, come azione fondamentale, il riuso delle aree urbanizzate dismesse/sottoutilizzate/da bonificare e del patrimonio edilizio esistente. Il processo di rigenerazione, oltre alla riduzione del consumo di suolo, si pone come obiettivo l’incremento della qualità urbana, ambientale e paesaggistica del territorio e degli insediamenti urbani, nonché il miglioramento delle condizioni sociali della popolazione coinvolta. Come stabilito dalla L.r. 31/2014, la rigenerazione urbana avviene attraverso interventi e iniziative di carattere urbanistico-edilizio, sociale, ambientale e paesaggistico che possono interessare edifici o parti di essi, quartieri, aree e territori. Gli interventi ricadenti all’interno di queste fattispecie sono regolati dalla disciplina generale sugli interventi edilizi stabilita dalla L.r. 12/2005 e, in particolare, dagli artt. 33-34. Per detti ambiti, il piano: a) promuove azioni volte alla semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi di competenza, alla riduzione dei costi e al supporto tecnico amministrativo; b) incentiva gli interventi di rigenerazione urbana di elevata qualità ambientale, prevedendo la valorizzazione e lo sviluppo di infrastrutture verdi multifunzionali, con particolare riferimento alla rete verde e alla rete ecologica, in connessione con il sistema urbano e ambientale esi- stente; c) prevede gli usi temporanei, consentiti prima e durante il processo di rigenerazione degli ambiti individuati; d) prevede lo sviluppo della redazione di studi di fattibilità urbanistica ed economico-finanziaria. 6.2. Per rigenerazione urbana si intende l’insieme coordinato di interventi urbanistico-edilizi e di iniziative sociali che possono includere la sostituzione, il riuso, la riqualificazione dell’ambiente costruito e la riorganizzazione dell’assetto urbano attraverso il recupero delle aree degradate, sottoutilizzate o anche dismesse, nonché attra- verso la realizzazione e gestione di attrezzature, infrastrutture, spazi verdi e servizi e il recupero o il potenziamento di quanto esistente, in un’ottica di sostenibilità e di resilienza ambientale e sociale, di innovazione tecnologica e di incremento della biodiversità dell’ambiente urbano. 6.3. Per rigenerazione territoriale si intende l’insieme coordinato di azioni, generalmente con ricadute sovralocali, finalizzate alla risoluzione di situazioni di degrado urbanistico, infrastrutturale, ambientale, paesaggistico o sociale, che mira, in particolare, a salvaguardare e ripristinare il suolo e le sue funzioni ecosistemiche e a migliorare la qualità paesaggistica ed ecologica del territorio, nonché dei manufatti agrari rurali tradizionali, per prevenire con- seguenze negative per la salute umana, gli ecosistemi e le risorse naturali. PIANO DELLE REGOLE - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE pag. 3 (elaborato predisposto in base alle disposizioni della D.C.C. n. 4 del 19/02/2021) agg. marzo 2021
Comune di Golasecca NUOVO PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO | PGT piazza della Libertà, 3 21010 Golasecca Varese PIANO DELLE REGOLE (EX ART.10 L.R. 12/2005 S.M.I.) 6.4. Il PDR prevede, come stabilito dalla legge, per gli ambiti di rigenerazione urbana individuati dal DDP, per il recupero degli edifici rurali e per gli immobili dismessi da oltre tre anni che causano elevata criticità (per uno o più dei seguenti aspetti: salute, sicurezza idraulica, urbana e sociale, degrado ambientale e urbanistico-edilizio), indi- viduati con deliberazione consiliare, in cui sono previsti interventi di ristrutturazione urbanistica, la riduzione del contributo di costruzione, di cui all’articolo 43, commi 1 e 2 (cfr. quater e quinquies), della L.r. 12/2005. Allo stesso modo, si potranno applicare le disposizioni dell’articolo 44 (commi 9, 17 e 18) della medesima legge in fatto di oneri di urbanizzazione, oltre che quanto previsto dall’articolo 48, comma 6, della L.r. 12/2005, dai commi da 2 bis a 2 septies dell’articolo 4 della L.r. 31/2014 e dall’art. 42 della L.r. 16/2016. Gli interventi negli ambiti di rigenerazione prioritaria si dovranno attenere alle regole prestazionali imposte agli ambiti di trasformazione del DDP nella premessa alle relative schede, inclusi obiettivi e prescrizioni generali connesse, ad eccezione delle dotazioni minime. 6.5. Golasecca è un comune aggregato ad un distretto del commercio (denominato “Malpensa Nord-Ticino”, con capofila Somma Lombardo), pertanto, il PDR provvede ad individuare il NAF quale ambito in cui definire premialità finalizzate all’insediamento di attività commerciali di vicinato e artigianali di servizio, al fine di promuovere progetti di rigenerazione del tessuto urbano e commerciale mediante il riuso di aree o edifici dismessi o anche degradati. 6.6. Per gli interventi finalizzati alla rigenerazione urbana, verrà attribuito un incremento (non cumulabile) fino al 20% dei diritti edificatori previsti dal PGT (che non comporta aumento della superficie lorda, ma ammette una deroga all’al- tezza massima e al volume), come previsto dalla legge, ove si perseguano una o più delle finalità di seguito elencate: a) realizzazione di servizi abitativi pubblici e sociali; b) aumento della sicurezza delle costruzioni in fatto di rischio sismico e riduzione della vulnerabilità alle esondazioni; c) demolizione o delocalizzazione di edifici situati in aree a rischio idraulico e idrogeologico, anche comportanti la riqualificazione degli ambiti fluviali; d) rispetto del principio di invarianza idraulica e idrologica, gestione sostenibile delle acque meteoriche, risparmio idrico, conseguimento del drenaggio urbano sostenibile; e) riqualificazione ambientale e paesaggistica, utilizzo di coperture a verde, interconnessione tra verde e costruito per la realizzazione di un ecosistema urbano sostenibile, anche in attuazione della rete verde e della rete ecologica; f) tutela e restauro degli immobili di interesse storico-artistico, ai sensi del D.lgs. 42/2004, ovvero degli immobili espressamente dichiarati di valenza storico documentale dal PGT; g) demolizione di opere edilizie incongrue, identificate ai sensi dell’articolo 4, comma 9, della L.r. 31/2014; h) realizzazione di interventi destinati alla mobilità collettiva, all’interscambio modale, alla ciclabilità e alle relative opere di accessibilità, nonché di riqualificazione della rete infrastrutturale per la mobilità; i) conferimento di rifiuti, derivanti da demolizione selettiva, ad impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti; j) bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, da parte di soggetti non responsabili della contaminazione, fatta salva la possibilità di avvalersi, in alternativa e ove ne ricorrano le condizioni, degli incentivi stabiliti per legge; k) interventi di chiusura di vani aperti finalizzati alla riduzione del fabbisogno energetico dell’edificio; l) applicazione di sistemi integrati di sicurezza e di processi di gestione dei rischi dei cantieri, basati su tracciabilità e attività di controllo, con particolare attenzione al movimento terra e alla tracciabilità dei rifiuti, che si basino su tecno- logie avanzate, utilizzando strumenti come la geolocalizzazione, la videosorveglianza e la protezione perimetrale, al fine di prevenire il rischio di reato nel corso di tutte le fasi dei cantieri relativi agli interventi di rigenerazione urbana; m) eliminazione delle barriere architettoniche. 6.7. Gli interventi di cui al precedente comma sono realizzati anche in deroga all’altezza massima prevista nel PGT, nel limite del 20%, nonché alle norme quantitative e morfologiche, sulle tipologie di intervento, sulle distanze previste dagli strumenti urbanistici comunali vigenti e adottati e al RE, fatte salve le norme statali e sui requisiti igienico-sanitari. I comuni possono escludere aree o singoli immobili dall’applicazione di tutte o alcune delle disposizioni del presente comma, con motivata deliberazione del consiglio comunale in relazione a specifiche esigenze di tutela paesaggistica. Ne saranno, altresì, escluse le aree incluse nella fascia di tutela idrogeologica della scarpata del Ticino, indicata nello Studio geologico allegato al PGT, e le zone in classe di fattibilità IV. I volumi necessari per consentire la realizzazione degli interventi edilizi e l’installazione degli impianti finalizzati all’efficientamento energetico, al benessere abitativo, o anche all’aumento della sicurezza delle costruzioni relativamente al rischio sismico sul patrimonio edilizio esistente, non sono computati ai fini del calcolo delle altezze minime dei locali previste dai regolamenti comunali, ferme restando PIANO DELLE REGOLE - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE pag. 4 (elaborato predisposto in base alle disposizioni della D.C.C. n. 4 del 19/02/2021) agg. marzo 2021
Comune di Golasecca NUOVO PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO | PGT piazza della Libertà, 3 21010 Golasecca Varese PIANO DELLE REGOLE (EX ART.10 L.R. 12/2005 S.M.I.) le vigenti previsioni igienico-sanitarie poste a tutela della salubrità e sicurezza degli ambienti; in alternativa, per le medesime finalità, è consentita la deroga all’altezza massima prevista nei PGT, nel limite del 10%. 6.8. Sono esclusi dagli interventi di rigenerazione urbana, di cui al presente articolo, tutti gli immobili ricadenti all’esterno del perimetro IC, entro il perimetro delle zone B2, B3 e C2 individuate dal PTC del Parco lombardo della Valle del Ticino e non precedentemente individuati come già dismessi alla data di entrata in vigore del presente piano. Saranno, al contrario, ammessi gli interventi di recupero del patrimonio dismesso ad elevata criticità nelle aree rica- denti entro il perimetro della zona di parco naturale che si configureranno quali azioni di demolizione o delocalizza- zione di edifici situati in aree a rischio idraulico e idrogeologico. In quest’ultimo caso, gli interventi di recupero segui- ranno l’iter dell’art. 40 bis della L.r. 12/2005 e si potranno attuare solamente a favore dello spostamento delle volu- metrie entro il perimetro di iniziativa comunale. In particolare, si ricorda che detti interventi saranno, inoltre, esentati dall’obbligo di reperimento di aree per attrezzature pubbliche o di uso pubblico per il 50%. 6.9. La Regione e il Comune potranno sempre concludere appositi accordi, ai sensi di quanto stabilito dal Codice dei contratti pubblici, per lo sviluppo degli ambiti di rigenerazione urbana, in relazione alle aree di cui sono titolari di diritti di proprietà o altri diritti reali, con società partecipate dalla Regione operanti nel settore e con specifica esperienza nell’ambito di progetti di rigenerazione urbana, con possibilità, per le stesse società, di operare anche mediante gli strumenti di partenariato pubblico-privato, ove ricorrano le condizioni previste dalla normativa di riferimento. 6.10. Allo scopo di attivare processi di recupero e valorizzazione di aree ed edifici dismessi, inutilizzati o sottouti- lizzati, mediante la realizzazione di iniziative economiche, sociali e culturali, il comune può consentire, previa stipula di apposita convenzione, l’utilizzazione temporanea di tali aree, edifici, o parti di essi, anche per usi, comunque previsti dalla normativa statale, in deroga al vigente strumento urbanistico. L’uso temporaneo può riguardare sia edifici pubblici, concessi in comodato per la realizzazione di iniziative di rilevante interesse pubblico, che immobili privati. L’iter del processo di recupero e valorizzazione è definito dall’art. 51 bis della L.r. 12/2005. Art. 7. Recupero dei vani e locali seminterrati e ai piani terra 7.1. Il piano promuove il recupero dei vani e locali seminterrati e ai piani terra (non esclusi con apposito provvedi- mento) ad uso residenziale, terziario o commerciale, con gli obiettivi di incentivare la rigenerazione urbana, contenere il consumo di suolo e favorire l’installazione di impianti tecnologici di contenimento dei consumi energetici e delle emissioni in atmosfera, in base a quanto stabilito dalla L.r. 7/2017, con le relative specificità. Per piano terra si intende il primo piano dell’edificio il cui pavimento si trova completamente a una quota superiore rispetto a quella del terreno posto in aderenza allo stesso. L’insediamento di nuovi esercizi di vicinato, posti al piano terra di edifici esistenti con affaccio sullo spazio pubblico, è escluso dal pagamento del contributo di costruzione e non comporta variazione del fabbisogno di aree per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale. 7.2. Ai fini del recupero dei vani e locali seminterrati, le tariffe relative agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria vigenti al momento dell’ottenimento del dovuto titolo abitativo (nei casi previsti dalla legge) saranno maggiorati del 100% all’interno del NAF, per favorire la preventiva rigenerazione delle unità abbandonate o dismesse esistenti nell’ambito. 7.3. Gli interventi di recupero dei vani e locali seminterrati, qualora comportino l’incremento del carico urbanistico esistente, sono assoggettati al reperimento di aree per servizi e attrezzature pubblici e di interesse pubblico o generale, secondo quanto disposto dal PGT. Qualora sia dimostrata, per mancanza di spazi adeguati, l’impossibi- lità a ottemperare agli obblighi di cui al presente comma è consentita la monetizzazione. Il valore della relativa monetizzazione sarà maggiorato del 200% all’interno del NAF, per favorire la preventiva rigenerazione delle unità abbandonate o dismesse esistenti in questo ambito. 7.4. Vengono escluse dalle aree in cui si potrà procedere al recupero dei vani e locali seminterrati le zone indivi- duate dallo Studio geologico come potenzialmente soggette a fenomeni di allagamento a seguito di abbondanti precipitazioni, nonché le aree ricadenti in aree a fattibilità ridotta (classi III e IV). Sono escluse, altresì, per specifiche esigenze di tutela paesaggistica o igienico-sanitaria, le aree inedificabili individuate dalla tavola di azzonamento. PIANO DELLE REGOLE - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE pag. 5 (elaborato predisposto in base alle disposizioni della D.C.C. n. 4 del 19/02/2021) agg. marzo 2021
Comune di Golasecca NUOVO PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO | PGT piazza della Libertà, 3 21010 Golasecca Varese PIANO DELLE REGOLE (EX ART.10 L.R. 12/2005 S.M.I.) Art. 8. Destinazioni d’uso 8.1. Costituisce destinazione d’uso urbanistica di un’area la funzione o il complesso di funzioni ammesse dagli stru- menti di pianificazione, anche in caso di usi temporanei, per i quali valgono le norme stabilite per legge. È principale la destinazione d’uso qualificante; è complementare o accessoria o compatibile qualsiasi ulteriore funzione che integri o renda possibile la principale o sia prevista dallo strumento urbanistico generale a titolo di pertinenza o custodia. In particolare, sono sempre considerate tra loro urbanisticamente compatibili, anche in deroga a eventuali prescrizioni o limitazioni poste dal PGT, le destinazioni residenziale, commerciale di vicinato e artigianale di servizio, nonché le funzioni direzionali e per strutture ricettive fino a 500 mq di SL. Le destinazioni principali, complementari, accessorie o compatibili, come sopra definite, possono coesistere senza limitazioni percentuali ed è sempre ammesso il passag- gio dall’una all’altra, nel rispetto delle norme di legge e di quanto escluso dal PGT. Nella superficie urbanizzata, come definita nel PTR, all’interno delle categorie, di cui all’articolo 23 ter del D.P.R. 380/2001, è sempre ammessa la mo- difica di destinazione d’uso, salvo che per le destinazioni esplicitamente escluse dal PGT, nonché per le attività di logistica o autotrasporto incidenti su una superficie territoriale superiore a 5.000 mq, alle grandi strutture di vendita e alle attività insalubri, le cui funzioni devono sempre essere oggetto di specifica previsione negli atti del PGT. Ai fini dell’applicazione delle presenti NTA, le destinazioni d’uso sono classificate ed articolate in raggruppamenti funzionali e definiscono, per ciascuna parte del territorio, gli usi consentiti; il PDR identifica: la destinazione “principale”, in quanto riconosciuta come “prevalente” nella condizione di fatto e/o in quanto rappresentativa della vocazione dell’area che il PDR intende confermare ed incentivare; le destinazioni “non ammesse” e, pertanto, escluse, in quanto in contrasto con la funzione principale/prevalente. Le destinazioni d’uso previste sono elencate di seguito. Nel successivo titolo III sono specificate, per ciascuno degli ambiti individuati dal PDR, le destinazioni d’uso “ammesse” e “non ammesse”, restando sempre e comunque ammessi i cambi di destinazione d’uso (VD) da funzioni non ammesse ad ammesse, salvo quanto specificato nelle norme delle specifiche zone o se fosse comunque vietato. 8.2. R - usi residenziali: abitazioni (e funzioni assimilabili) e relativi accessori (locali di sgombero, autorimesse di pertinenza e relativi spazi di manovra, depositi di biciclette e carrozzine, ecc.), nonché spazi ed attrezzature di uso comune inseriti negli edifici residenziali; sono incluse le residenze collettive (ad esempio, comunità-alloggio) e le attività terziarie di servizio che non risultino definite come attività alberghiere, né come servizi pubblici od attività sociali private. Sono comprese anche le attività professionali quando sono esercitate in alloggi o ambienti ad uso promiscuo, residenziale e lavorativo, ed in generale gli uffici con SE non superiore a 150 mq. 8.3. C - usi commerciali: 8.3.1. CA - attività di commercio al dettaglio di vicinato e relativi depositi, inclusi i centri di telefonia in sede fissa; a tale destinazione si considerano assimilate le attività para-commerciali ed artigianali di servizio locale e di servizio alle persone, qualora svolte in unità immobiliari di SL inferiore a 200 mq. Rientrano in questa categoria: le attività di intrattenimento e di divertimento; le attività riguardanti lotterie, scommesse, case da gioco; le attività di noleggio, delle scuole guida, nonché ogni altra attività di servizi per la persona. A titolo indicativo sono comprese: le attività di acconciatore, estetista, centri di abbronzatura, laboratori di lavorazione di prodotti di gastronomia, pizza da asporto, gelateria, riparatori, fotografi, eliografi, corniciai, lavanderie, tintorie, stirerie, calzolerie, laboratori di analisi mediche o cliniche con accesso diretto del pubblico, internet center, ecc. ed in generale tutte quelle attività tradi- zionalmente indicate come “artigianato di servizio”, anche se svolte da operatori non aventi la qualifica di artigiano, purché prevedano l’accesso diretto del pubblico. In caso contrario, verranno classificate come “attività produttive”. 8.3.2. CB - attività di commercio al dettaglio svolta in medie strutture di vendita e relativi depositi, ivi compresi i centri commerciali articolati in più esercizi; in tutto il territorio comunale tali attività sono limitate al massimo a 600 mq di superficie di vendita (fatti salvi esercizi preesistenti di superficie maggiore) e sono escluse attività di grande distribuzione (ovvero con superficie di vendita superiore a 1.500 mq); 8.3.3. CC - attività di commercio all’ingrosso e relativi depositi; 8.3.4. CD - attività di somministrazione di alimenti e bevande (con esclusione di quanto annesso alle attrezzature ricettive) e relativi depositi; 8.3.5. CE - discoteche o sale da ballo con superficie coperta inferiore a 600 mq (in tutto il territorio comunale tali attività sono limitate al massimo a 600 mq di superficie coperta). PIANO DELLE REGOLE - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE pag. 6 (elaborato predisposto in base alle disposizioni della D.C.C. n. 4 del 19/02/2021) agg. marzo 2021
Comune di Golasecca NUOVO PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO | PGT piazza della Libertà, 3 21010 Golasecca Varese PIANO DELLE REGOLE (EX ART.10 L.R. 12/2005 S.M.I.) L’ottenimento dei dovuti titoli abilitativi per le destinazioni commerciali CA e CB, escluse le attività para-commerciali e artigianali di servizio, dovrà essere contestuale alle specifiche autorizzazioni commerciali. L’insediamento di nuove attività CB (commerciali di media distribuzione) e CE (discoteche), ove ammesse nei limiti sopra indicati, è comunque subordinato a piano attuativo (PA), oppure a permesso di costruire convenzionato (PCC), con l’assog- gettamento ad uso pubblico di dotazioni urbane nella misura di 1,5 mq ogni mq di SL, da destinare in prevalenza a parcheggi pubblici alberati; l’Amministrazione comunale può consentire la monetizzazione dello standard dovuto. 8.4. D - usi direzionali e terziari di produzione di servizi. Rientrano in questa categoria le seguenti attività: finanziarie e assicurative; immobiliari; di servizi, di informazione e di comunicazione (attività editoriali, telecomunicazioni, ela- borazione dati, servizi di informatica, produzione cinematografica, televisiva e radiofonica, ecc.); professionali, scientifiche e tecniche; di trasporto, di noleggio, di agenzie di viaggio, di servizi di supporto alle imprese. 8.5. T - usi turistici: attività turistico-ricettive. 8.5.1. TA - turistico alberghiero e para-alberghiero (alberghi, pensioni, residence e ostelli), strutture ricettive comple- mentari; sono compresi alberghi, residence e strutture ad essi assimilabili ove la permanenza degli utenti abbia ca- rattere temporaneo e comporti la prestazione di servizi, comprese eventuali attività accessorie. 8.6. P - produttivi extra-agricoli: 8.6.1. PE - usi produttivi extra-agricoli incompatibili con la residenza. Rientrano in questa categoria le attività pro- duttive industriali ed artigianali, quali: industrie ed artigianato produttivo; industrie insalubri; trasporto e magazzi- naggio; uffici integrati nell’uso produttivo; logistica; commercio all’ingrosso; impianti di distribuzione carburanti; laboratori scientifici di ricerca e centri di analisi, di progettazione, di formazione e di istruzione, archivi, mense, infermerie, uffici, esposizioni e vendita diretta dei propri prodotti, qualora siano asserviti all’unità produttiva alla quale sono integrati e nel limite massimo del 30% della propria SL. Le industrie insalubri di prima classe ai sensi del D.M. 05/09/1994 non sono comunque ammesse all’interno del perimetro del centro edificato, ex L. n. 865 del 1971; le funzioni esistenti non si potranno ampliare, né ristrutturare. 8.6.2. PR - attività produttive extra-agricole compatibili con la residenza. Tali attività sono individuate con riferimento principalmente a: massimo 50 addetti per unità locale; portata e frequenza massima dei mezzi di trasporto di merci in entrata ed in uscita di 40 movimentazioni/giorno; assenza di emissioni in atmosfera e di scarichi di acque usate nel ciclo produttivo; emissioni acustiche compatibili con la disciplina stabilita dal Piano di zonizzazione acustica (PZA). 8.7. A - usi agricoli. Rientrano in questa categoria tutti gli usi indicati dall’art. 59 della L.r. 12/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Sono comunque esclusi gli allevamenti zootecnici intensivi, ai sensi delle vigenti leggi, che vanno classificati tra le destinazioni produttive. 8.8. S - usi sociali pubblici o convenzionati, comprese: le attività istituzionali degli enti pubblici; gli altri servizi, come definiti nella normativa del PDS; i servizi privati convenzionati che svolgono funzioni assimilabili ai servizi pubblici. 8.9. SP - usi sociali privati, comprendono attività private di carattere sociale e/o sportivo, non comprese nella precedente categoria, quali: parcheggi coperti ed autosilos, impianti privati aperti al pubblico per il ricovero e la custodia a paga- mento di autoveicoli; attrezzature culturali, sanitarie ed assistenziali; scuole, sedi di associazioni culturali, politiche, spor- tive, ricreative, ecc.; biblioteche, musei, locali per esposizioni temporanee di prodotti artistici, ecc.; centri e comunità assistenziali, case di cura e di riposo, nonché presidi sanitari, ecc.; attrezzature e impianti per la pratica di ogni tipo di sport; attrezzature per lo spettacolo, teatri, cinematografi, ritrovi ed attrezzature per lo svago ed il tempo libero, ecc. 8.10. RL - usi religiosi: attrezzature per culti e servizi religiosi, ex artt. 70 e 71 della L.r. 12/2005, compresi gli oratori. Art. 9. Usi temporanei 9.1. Nelle aree di rigenerazione urbana e territoriale interne al perimetro IC sono sempre ammessi gli usi temporanei delle categorie R, CA, CD, D, TA, PR, S, SP ed RL, nel rispetto delle norme previste per legge e dal presente piano. 9.2. Nelle aree di rigenerazione urbana e territoriale esterne al perimetro IC sono sempre ammessi solo gli usi previsti dal PTC vigente, secondo le relative modalità, nel rispetto delle norme previste per legge. PIANO DELLE REGOLE - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE pag. 7 (elaborato predisposto in base alle disposizioni della D.C.C. n. 4 del 19/02/2021) agg. marzo 2021
Comune di Golasecca NUOVO PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO | PGT piazza della Libertà, 3 21010 Golasecca Varese PIANO DELLE REGOLE (EX ART.10 L.R. 12/2005 S.M.I.) Art. 10. Strumenti e modalità di attuazione 10.1. Al di fuori dell’attività edilizia libera e della realizzazione di opere pubbliche, ove trova applicazione quanto stabilito dalla legislazione nazionale e regionale, il presente PDR si attua mediante: modalità attuative indirette: PA di iniziativa pubblica o privata, prescritti dal piano o proposti dai privati, com- prensivi di tutti gli strumenti urbanistici esecutivi previsti dalla legislazione vigente; modalità attuative dirette: - titolo abilitativo diretto, secondo quanto stabilito dalla legislazione nazionale e regionale; - titolo abilitativo diretto convenzionato (PCC), all’interno del TUC su lotti non liberi; - permesso di costruire (PDC), ex art. 60 della L.r. 12/2005, con atto d’obbligo per alcuni interventi singoli; - permesso di costruire (PDC), ex art. 60 della L.r. 12/2005, in tutte le altre fattispecie. 10.2. L’attuazione degli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica è subordinata all’esistenza delle opere di urbanizzazione primaria, ovvero all’impegno degli interessati di procedere all’attuazione delle stesse, previa cessione gratuita al Comune delle aree a tal fine necessarie oppure già individuate dal PDS. 10.3. Nei piani attuativi e nei permessi di costruire convenzionati gli standard di dotazioni urbane dovute per le diverse destinazioni d’uso sono i seguenti: STANDARD MINIMI DI DOTAZIONI URBANE PER DESTINAZIONE D’USO NEI PIANI ATTUATIVI Destinazioni d’uso Dotazioni minime 20 mq/100 mc, pari a 30 mq di SE per R (residenziale) abitante teorico PE, PR (produttiva extra-agricola) 0,2 mq/1 mq di SL CB (commerciale di media distribuzione) 1,5 mq/1 mq di SL CA, CC, CD, CE (altre destinazioni commerciali ed assimilate) D (direzionale) 1,0 mq/1 mq di SL TA (alberghiera e para-alberghiera) SP (sociale privata) 0,5 mq/1 mq di SL Art. 11. Parcheggi pertinenziali e fasce di cessione stradale 11.1. Nell’ambito di interventi di ristrutturazione edilizia mediante ricostruzione, di nuova edificazione e di ristruttu- razione urbanistica devono essere previsti spazi a parcheggio privato nella quantità minima prescritta per legge (n. 122 del 1989) e dalle norme specifiche stabilite per ogni zona dal presente PGT. Oltre il decimo, anche l’auto- rimessa sarà conteggiata nella SL e i parcheggi non dovranno superare più del 15-20% della SC. 11.2. Tali spazi, da ricavarsi nelle aree di pertinenza degli interventi, si dovranno localizzare almeno per metà all’esterno dell’area delimitata dalla recinzione e rendere direttamente accessibili dalla sede stradale, compatibil- mente con le ragioni di sicurezza, di igiene e di tutela ambientale. Fanno eccezione eventuali interventi di realizzazione di singole unità immobiliari, per i quali la definizione delle aree a parcheggio si potrà risolvere in dettaglio in sede di presentazione della domanda di ottenimento del dovuto titolo abilitativo. Ciò varrà anche nel caso in cui si intenda aprire un’attività di tipo professionale (non aperta al pubblico) all’interno di un’unità residenziale: in quanto già inclusa nelle destinazioni assimilate alla residenza, non rientrerà nelle casistiche applicative della tabella di cui all’art. 10. 11.3. In caso di difficoltà materiali oggettive nel reperimento di aree esterne alle recinzioni, oppure di scarsa utilità dei posti auto esterni, l’Amministrazione comunale potrà accettare proposte di dislocazione di analoga servitù di parcheggio esterno alle recinzioni in altro lotto dell’abitato, oppure la equivalente monetizzazione da utilizzare per la formazione e riqualificazione di parcheggi pubblici; tale procedura di dislocazione o monetizzazione è sempre ammessa all’interno del NAF. Al fine di promuovere le attività di commercio di vicinato, che necessitano di stalli prossimi alle stesse, si potrà derogare dalla norma soltanto laddove la realizzazione dei parcheggi impedisca il restauro/ripristino di un fabbricato. L’applicazione dei rapporti minimi previsti per le zone di sosta non sarà derogabile per le nuove edificazioni. PIANO DELLE REGOLE - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE pag. 8 (elaborato predisposto in base alle disposizioni della D.C.C. n. 4 del 19/02/2021) agg. marzo 2021
Comune di Golasecca NUOVO PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO | PGT piazza della Libertà, 3 21010 Golasecca Varese PIANO DELLE REGOLE (EX ART.10 L.R. 12/2005 S.M.I.) 11.4. I parcheggi, realizzati anche in eccedenza rispetto alla quota minima richiesta dalla legge, costituiscono opere di urbanizzazione ed il relativo titolo abilitativo è gratuito, ai sensi dell’art. 69 della L.r. 12/2005. 11.5. Le dotazioni di aree da destinare a parcheggio, comprese le superfici di parcamento e i corselli di distribu- zione, sono pari a: per gli edifici residenziali e per le attività produttive extra-agricole: 1 mq ogni 3 mq di SE; per gli edifici ad uso commerciale, direzionale ed a servizi sportivi, culturali, sanitari: 1 mq ogni 2 mq di SL. 11.6. I cambi di destinazione d’uso (VD) verso attività commerciali saranno subordinati al reperimento o alla monetizzazione di adeguati parcheggi, da concordare con l’U.T.C.; nel caso del recupero di sottotetti si applica quanto previsto dalla L.r. 12/2005. 11.7. In sede di domanda di ottenimento del titolo abilitativo relativo a nuova edificazione o ristrutturazione edilizia/risa- namento conservativo, si provvederà a individuare, rispetto alla conformazione attuale dei luoghi, delle opportune fasce di cessione delle proprietà prospicienti a strade, da concordare con l’U.T.C., in base al Codice della strada. Le fasce di cessione stradale comunque individuate si potranno computare ai fini della determinazione delle quantità edificabili. Per via Cesare Battisti, si prevede un vincolo preordinato all’espropriazione pari a 5 m dalla linea di mezzeria della carreg- giata, che verrà meglio definita in fase di progettazione, ai fini della dichiarazione di pubblica utilità. Allo stesso modo, si prevede un vincolo preordinato all’espropriazione ai fini dell’allargamento della carreggiata minima prevista a 3,75 m per le vie e i vicoli che da via Vittorio Veneto e via Matteotti risalgono verso la collina, incluse tra vicolo Pianette e via Garibaldi. In alternativa, in caso di intervento dal risanamento conservativo fino alla nuova costruzione, i proprietari dei compendi immobiliari che si affacciano sulle suddette aree avranno l’obbligo di arretrate muri di contenimento e recinzioni, fino al raggiungimento del suddetto allargamento della carreggiata a 3,75 m. 11.8. Al fine di incentivare il reperimento dei dovuti spazi a parcheggio privato, in particolare, nel NAF, ove le condizioni della carrabilità degli spazi esistenti lo permettano, si ammette l’opportunità di sfruttare a uso autori- messa le unità poste al piede degli edifici inseriti nelle corti. Art. 12. Disciplina del commercio al dettaglio 12.1. Con riferimento alla successiva ripartizione del territorio in ambiti ed aree, dalla Tavola PR 1 si possono dedurre: i tessuti dove sono ammessi solo esercizi di vicinato (CA), ad esclusione dei lotti con affaccio e/o accesso diretto sulla S.P. 27 e su via C. Battisti, nel tratto a nord est della S.P. 27; le ville storiche con parchi, in cui sono ammessi esercizi di vicinato (CA), per merceologie compatibili; le aree dove sono ammessi esercizi di vicinato (CA) e di media distribuzione (CB), ma con il limite massimo di 600 mq di superficie di vendita; gli ambiti di trasformazione in cui il DDP ammette solo esercizi di media distribuzione (CB), ossia TAPC 2; gli ambiti di trasformazione in cui il DDP ammette esercizi di vicinato (CA) e di media distribuzione (CB), ma con il limite massimo di 600 mq di superficie di vendita), ossia AT PC 1, RTPC 1 (a e b) e TAPC 1; gli ambiti di trasformazione in cui il DDP non ammette nessuna attività commerciale, ossia gli AT R. 12.2. In tutto il territorio comunale gli esercizi di vicinato, ove ammessi, sono limitati a 150 mq di superficie di vendita, ai sensi di legge, stante il numero degli abitanti inferiore a 10.000. 12.3. Al fine di incentivare l’apertura di esercizi di vicinato, in particolare, nel centro storico, si ammette l’opportu- nità di sfruttare ad uso commerciale (solo per negozi di quartiere) le unità poste al piede degli edifici inseriti nelle corti e gli spazi interni di pertinenza delle medesime, che si potranno adibire alle necessarie funzioni connesse (in particolare, a parcheggio temporaneo regolamentato). 12.4. Al fine di incentivare l’apertura di negozi di vicinato, in particolare, nel centro storico, si ammette l’opportunità di creare spazi di accesso ad eventuali esercizi, proponendo opportuni arretramenti rispetto alla linea delle facciate fronte strada delle unità poste al piede degli edifici inseriti nelle corti, garantendo calibri stradali minimi adeguati al tipo di carreggiata, ove possibile, ossia una larghezza minima per le piattaforme in ambito urbano di 7,50 m (com- prensivi di 2 corsie da 2,75 m e un singolo marciapiede con banchina a lato), che scendono a 5,50 m per le strade a senso unico (3,75 m di corsia e 1,75 di banchina a lato) e 3,75 in mancanza di marciapiede. PIANO DELLE REGOLE - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE pag. 9 (elaborato predisposto in base alle disposizioni della D.C.C. n. 4 del 19/02/2021) agg. marzo 2021
Comune di Golasecca NUOVO PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO | PGT piazza della Libertà, 3 21010 Golasecca Varese PIANO DELLE REGOLE (EX ART.10 L.R. 12/2005 S.M.I.) TITOLO II. RETE ECOLOGICA COMUNALE (REC) Art. 13. Disciplina delle aree incluse nella rete ecologica comunale 13.1. Il sistema ambientale di Golasecca ricade integralmente nel Parco lombardo della Valle del Ticino e racchiude elementi di primaria importanza per quanto riguarda la connessione ecologica e “Rete Natura 2000”. In particolare, il territorio comunale è interessato dalla presenza di siti appartenenti alla “Rete Natura 2000”, ossia la zona speciale di conservazione (ZSC) “Brughiera del Vigano” e la zona di protezione speciale (ZPS) “Boschi del Ticino”, (cfr. “Direttiva “Uccelli” 09/147/CE, ex 79/409/CE), oltre a varie reti ecologiche coordinate e definite da Regione, Pro- vincia (area critica n. 8, che si interpone tra la zona dei laghi e l’aeroporto intercontinentale di Malpensa) e Parco lombardo Valle del Ticino, oltre al sistema di connessione tra quest’ultimo e il Parco Campo dei Fiori. Per tale area il PTCP prevede come necessaria la realizzazione di interventi sistemici per il miglioramento delle aree boscate. 13.2. Il presente PGT individua una serie coordinata di corridoi e di aree ecologiche da mantenere e consolidare, ai fini del miglioramento dell’interconnettività tra elementi individuati dalle reti sovraordinate (RER, REP, RE del Parco Ticino e RE “Campo dei Fiori-Ticino”), che attualmente individuano una serie di zone (che comprendono numerosi siti della “Rete Natura 2000”) che circondano l’abitato, senza, tuttavia, poterlo attraversare. Lo scopo dell’individuazione delle suddette aree ecologiche è proprio identificare e tutelare l’attraversamento esistente, in modo da garantire una miglior connessione di questi bacini ad elevata naturalità, consolidando le aree di pregio già presenti all’interno del nucleo urbano. Poiché il sistema del verde urbano definito dalla rete ecologica comunale (REC) funge da elemento di connessione del centro abitato con i progetti di rete ecologica e le aree protette che circondano il tessuto urbano, sulle medesime vige il divieto all’edificazione e alla frammentazione delle stesse. 13.3. Le aree incluse nella rete ecologica comunale sono suddivise nelle due seguenti categorie: aree ecologiche da mantenere e consolidare, con il ruolo di elementi costitutivi fondamentali di natura areale, ai margini dei quali si potranno individuare apposite fasce tampone, con funzioni di preservazione, salvaguardia e cerniera ecologico- paesaggistica con i contesti insediativi, e corridoi ecologici (comprensivi di eventuali varchi), ossia spazi con strut- tura lineare, individuati al fine di garantire la connessione geografica e funzionale dei principali bacini di biodiversità presenti all’interno del territorio comunale. Attualmente, le aree ecologiche da mantenere e consolidare compren- dono, al loro interno, numerose unità ecologiche e di paesaggio, che spaziano dalle aree boschive a zone a colti- vazione orticola, oltre a prati misti e diversi filari e siepi. 13.4. I piani di sviluppo degli ambiti di trasformazione e gli interventi di nuova edificazione e rigenerazione dei tessuti edilizi esistenti, ricompresi nel presente PDR, potranno prevedere la sistemazione delle aree confinanti, attualmente incluse nella REC, consolidandone i margini in modo stabile con appositi interventi di corretto inseri- mento, che verranno conteggiati a scomputo di parte degli oneri urbanistici a cui saranno soggetti. Detti interventi, come stabilito dal RE, dovranno garantire il raggiungimento dei seguenti obiettivi: deframmentazione dei corridoi ecologici che si sovrappongono ad eventuali varchi funzionali anche con appositi passaggi faunistici (in corrispon- denza degli attraversamenti di via Pascoli, via Vittorio Veneto/via Mazzini, via Verdi, via Madonna degli Angeli, viale Europa, via Leonardo da Vinci), creazione di opportune fasce tampone (come da norme di attuazione del PTCP e indicazioni del Parco del Ticino) lungo i margini edificati e le infrastrutture viabilistiche (per cui si dovranno preve- dere apposite azioni di mitigazione in fase di progettazione) e consolidamento dei corridoi attraverso la creazione di passaggi ciclo-pedonali verdi. Ai fini del corretto inserimento dei percorsi ciclopedonali, è necessario prevedere fasce tampone verdi ai lati dei tracciati, composte da specie arboree/arbustive autoctone attrattive per la fauna e possibilmente una pavimentazione a calcestre; se le condizioni dovessero consentire l’utilizzo di materiali permea- bili, si dovrà optare per una granulometria grossolana che favorisca l’utilizzo da parte della fauna. 13.5. Dal punto di vista del mantenimento della permeabilità delle suddette componenti, è vietato introdurre recin- zioni lungo il perimetro delle aree incluse nella REC. Nelle zone prative e ad uso orticolo (con particolare riferimento al frutteto storico presente nell’ex-Quadro verde), si dovrà favorire il mantenimento delle suddette funzioni, con l’eventuale possibilità di promuovere attività volte a migliorare la qualità ecologica diffusa del territorio di pianura e la sua connessione ecologica con il territorio delle colline e dei boschi, di cui si dovrà promuovere la riqualificazione. 13.6. Le aree agricole, boschive e libere interne al perimetro IC e confinanti con la REC dovranno garantire la compatibilità delle relative attività con le zone ad elevata naturalità, incluse in quest’ultima, con le quali confinano, PIANO DELLE REGOLE - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE pag. 10 (elaborato predisposto in base alle disposizioni della D.C.C. n. 4 del 19/02/2021) agg. marzo 2021
Puoi anche leggere