NUOVO PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) DEL COMUNE DI GOLASECCA (VA)

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NUOVO PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) DEL COMUNE DI GOLASECCA (VA)
Comune di Golasecca - piazza della Libertà, 3 - 21010 Golasecca (VA)

       NUOVO PIANO DI GOVERNO
          DEL TERRITORIO (PGT)
     DEL COMUNE DI GOLASECCA (VA)

III. PIANO DELLE REGOLE | Norme tecniche di attuazione

                        Nuovo Piano di governo del territorio
                     (approvato con D.C.C. n. 4 del 19/02/2021)

                               VERSIONE DI MARZO 2021
Comune di Golasecca                        NUOVO PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO | PGT
             piazza della Libertà, 3
             21010 Golasecca
             Varese                                PIANO DELLE REGOLE (EX ART.10 L.R. 12/2005 S.M.I.)

GRUPPO DI LAVORO

 COMUNE DI GOLASECCA                                                  PROGETTISTI FORMAZIONE NUOVO PGT
 CLAUDIO VENTIMIGLIA                                                   DOTT.SSA PT. ALESSANDRA MARIA PANDOLFI
 (SINDACO)                                                                            DOTT.SSA PT. PAOLA CAMPI

                                                                                             REDAZIONE VAS
                                                                                          SOCIETÀ GRAIA S.R.L.
                                                                                       ING. MASSIMO SARTORELLI
                                                                                         DOTT.SSA CHIARA LUVIÉ

                                                                                        GEOM. FIORENZO SALINA
                                                                                           (AUTORITÀ PROCEDENTE)
                                                                                          ARCH. LAURA PECCHIO
                                                                                           (AUTORITÀ COMPETENTE)

                                                                                          STUDIO GEOLOGICO
                                                                                      STUDIO TECNICO ASSOCIATO
                                                                                     DOTT. GEOL. GIOVANNI ZARO

                                                                                       INVARIANZA IDRAULICA
                                                                                             ING. ANTONINO BAI

PIANO DELLE REGOLE - NORME               TECNICHE DI ATT UAZIONE                                           pag. I
(elaborato predisposto in base alle disposizioni della D.C.C. n. 4 del 19/02/2021)               agg. marzo 2021
Comune di Golasecca                        NUOVO PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO | PGT
             piazza della Libertà, 3
             21010 Golasecca
             Varese                                PIANO DELLE REGOLE (EX ART.10 L.R. 12/2005 S.M.I.)

INDICE

TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I. CONTENUTI ED APPLICAZIONE DEL PIANO DELLE REGOLE (PDR)
 Art. 1.     Natura giuridica                                                                                    1
 Art. 2.     Elaborati del PDR                                                                                   1
 Art. 3.     Valore ed efficacia degli elaborati                                                                 1
 Art. 4.     Definizioni di parametri e rinvio ad altre disposizioni                                             2

CAPO II. PRINCIPI GENERALI E MODALITÀ DI ATTUAZIONE
 Art. 5.     Incentivi al superamento delle barriere architettoniche                                             3
 Art. 6.     Supporto alla rigenerazione urbana                                                                  3
 Art. 7.     Recupero dei vani e locali seminterrati e ai piani terra                                            5
 Art. 8.     Destinazioni d’uso                                                                                  6
 Art. 9      Usi temporanei                                                                                      7
 Art. 10.    Strumenti e modalità di attuazione                                                                  8
 Art. 11.    Parcheggi pertinenziali e fasce di cessione stradale                                                8
 Art. 12.    Disciplina del commercio al dettaglio                                                               9

TITOLO II. RETE ECOLOGICA COMUNALE (REC)
 Art. 13.    Disciplina delle aree incluse nella rete ecologica comunale                                        10

TITOLO III. ARTICOLAZIONE NORMATIVA E CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE
 Art. 14.    Articolazione complessiva del territorio e norme comuni a tutti gli interventi ammessi             11
 Art. 15.    Aree agro-forestali e di valore paesaggistico ambientale ed ecologico                              14
 Art. 16.    Aggregato urbano ed ambiti di trasformazione e di intervento                                       16
 Art. 17.    Tessuto urbano consolidato (TUC) esterno al Nucleo di antica formazione (NAF)                      18
 Art. 18.    Nucleo di antica formazione (NAF)                                                                  24
 Art. 19.    Infrastrutture e spazi di uso pubblico e sociale                                                   29

TITOLO IV. NORME TRANSITORIE E FINALI
 Art. 20.    Piani attuativi vigenti                                                                            30
 Art. 21.    Edifici ed attività in contrasto con il PDR                                                        30
 Art. 22.    Decadenza dei titoli abilitativi                                                                   30
 Art. 23.    Salvaguardia                                                                                       30
 Art. 24.    Abrogazioni                                                                                        30

ALLEGATO 1. SCHEDA D’INDIRIZZO A SEGUITO DELL’AVVENUTA DISMISSIONE DI INSEDIAMENTO RURALE ESISTENTE POSTO
ALL’ESTERNO DEL PERIMETRO DI INIZIATIVA COMUNALE

CARTOGRAFIA
 PDR 01      CARTA CONFORMATIVA DEI SUOLI                                                             SCALA 1:2.500
 PDR 02      CARTA DELL’EVOLUZIONE DEL PERIMETRO DEL NUCLEO DI ANTICA FORMAZIONE (NAF)                SCALA 1:1.500
 PDR 03      CARTA DI INDIVIDUAZIONE DEL PERIMETRO DEL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO (TUC)               SCALA 1:3.000

PIANO DELLE REGOLE - NORME               TECNICHE DI ATT UAZIONE                                             pag. II
(elaborato predisposto in base alle disposizioni della D.C.C. n. 4 del 19/02/2021)                agg. marzo 2021
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             21010 Golasecca
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TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I. Contenuti ed applicazione del Piano delle regole (PDR)
Art. 1. Natura giuridica
1.1. Il “Piano delle regole” (PDR) è uno degli atti che compongono il presente “Piano di governo del territorio” (PGT)
e che, unitamente al “Documento di piano” (DDP) ed al “Piano dei servizi” (PDS), costituisce il sistema di pianifica-
zione generale del Comune di Golasecca, secondo quanto disposto dalla legge urbanistica regionale, “Legge per il
governo del territorio” (L.r. n. 12 dell’11 marzo 2005 e ss.mm.ii.). Tali strumenti sono affiancati dai seguenti strumenti
recepiti dal PGT:
 Piano del paesaggio (PPaes),
 Regolamento edilizio (RE),
 Studio geologico ed elaborato sull’invarianza idraulica,
 Piano urbano di gestione dei servizi del sottosuolo (PUGSS),
 Azzonamento acustico.
1.2. Il PDR, avente ad oggetto l’intero territorio comunale, non ha termini temporali di validità ed è sempre modifi-
cabile con procedura di variante.
1.3. Le prescrizioni, contenute nel presente piano e integrate da quanto disposto dal regolamento edilizio comu-
nale, hanno carattere vincolante e determinano effetti diretti sul regime giuridico dei suoli.

Art. 2. Elaborati del PDR
2.1. Il PDR del Comune di Golasecca è costituito dai seguenti elaborati:
 Testi:
PDR REL, Relazione (elaborato indicativo),
PDR NTA, Norme tecniche di attuazione (NTA; elaborato con valore prescrittivo);
 Elaborati grafici progettuali (con valore prescrittivo):
PDR 01, Carta conformativa dei suoli, scala 1:2.500,
PDR 02, Carta dell’evoluzione del perimetro del nucleo di antica formazione (NAF), scala 1:1.500,
PDR 03, Carta di individuazione del perimetro del Tessuto urbano consolidato (TUC), scala 1:3.000;
 Allegato: Individuazione e recupero degli insediamenti rurali dismessi presenti sul territorio comunale (ai sensi
   degli artt. 6.11 e 7.C.7 della Deliberazione del C.R. 26/11/2003 n. VII/919 e degli artt. 8.C.7. e 9.G.7 della
   Deliberazione della G.R. 02/08/2001 n. VII/5983).
2.2. Il PDR è da considerare integrato specificamente con i seguenti elaborati del DDP (prescrittivi e ricognitivi):
DDP 02, Carta di individuazione del sistema di rete ecologica, scala 1:5.000,
DDP 04, Carta di individuazione del sistema dei vincoli, scala 1:5.000,
DDP 05, Carta di individuazione dello stato di attuazione del PGT vigente, scala 1:2.500,
DDP 06, Carta di individuazione delle istanze e delle osservazioni pervenute, scala 1:2.500,
DDP 07, Carta dello stato di dismissione e delle aree di rigenerazione urbana, scala 1:1.000,
DDP 09, Carta dello stato di fatto e di diritto dei suoli ai sensi della L.r. 31/2014 (PGT nuovo e previgente, scala
1:2.500) e carta della qualità dei suoli liberi (scala 1:5.000).

Art. 3. Valore ed efficacia degli elaborati
3.1. In caso di discordanza fra i diversi elaborati costituenti il PDR prevalgono:
a. fra le tavole in scala diversa, i documenti di maggior dettaglio;
b. fra le tavole di piano e le NTA, queste ultime.
3.2. Per ciò che concerne l’individuazione grafica degli azzonamenti, quanto riportato nelle tavole del PDR costi-
tuisce un riferimento valido alla relativa scala di rappresentazione e rispetto alla base cartografica su cui i perimetri
sono stati tracciati. Si intende che, in caso di eventuali discrepanze tra quanto stabilito in detta sede e la

PIANO DELLE REGOLE - NORME               TECNICHE DI ATTUAZIONE                                                   pag. 1
(elaborato predisposto in base alle disposizioni della D.C.C. n. 4 del 19/02/2021)                     agg. marzo 2021
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perimetrazione delle particelle catastali così individuate, eventuali proprietà aventi carattere individuo, ma inciden-
talmente suddivise in diverse categorie, si dovranno considerare come appartenenti alla relativa classe di azzona-
mento prevalente (ad eccezione di quanto stabilito dall’inclusione o meno all’interno del perimetro di iniziativa co-
munale, appositamente allineato alle particelle catastali in corrispondenza delle aree di parco regionale). In sede
di presentazione di domanda di ottenimento del dovuto titolo abilitativo, il soggetto intitolato potrà presentare op-
portune rappresentazioni grafiche su base catastale, che dimostrino la necessità di modificare tali perimetrazioni.
3.3. Le presenti NTA definiscono i contenuti degli elaborati prescrittivi, di cui al precedente art. 2.
3.4. La Relazione del PDR (elaborato PDR REL), le analisi contenute nel DDP (Relazione elaborato DDP REL, nonché
le tavole sopra richiamate) ed il Piano del paesaggio sono elaborati indicativi, che hanno valore di natura conoscitiva
e forniscono indicazioni volte all’attuazione dei criteri di piano, come definiti all’interno delle presenti norme.
3.5. Nell’ipotesi in cui si verificasse una sovrapposizione di diverse discipline concernenti una medesima area o
una parte di essa, prevarrà la disciplina più restrittiva.
3.6. Nel presente testo le parole “edificio” e “fabbricato” sono da considerarsi sinonimi.
3.7. Nelle aree esterne al perimetro di iniziativa comunale (IC) prevalgono le disposizioni del PTC del Parco lom-
bardo della Valle del Ticino.

Art. 4. Definizioni di parametri e rinvio ad altre disposizioni
4.1. In conformità ai principi di semplificazione e di economicità dell’attività amministrativa, si rinvia, per quanto non
previsto dalle presenti norme, alle disposizioni statali e regionali, nonché, in quanto compatibile, alla regolamentazione
comunale in materia edilizia e di igiene. Tutto ciò che sarà realizzato nell’ambito del presente PDR dovrà rispettare
quanto previsto da regolamenti, leggi e norme vigenti in materia di tutela geologica, di polizia idraulica, di conteni-
mento dei consumi idrici, di inquinamento luminoso, di inquinamento e di clima acustico, di inquinamento elettroma-
gnetico, nonché dal Regolamento attuativo del PUGSS e dagli altri regolamenti vigenti o che entreranno in vigore.
4.2. Tutte le definizioni relative alle grandezze e agli indici urbanistici ed edilizi saranno riportate solamente nel
Regolamento edilizio, a cui si rimanda, quale componente fondamentale del presente piano.
4.3. Il PGT recepisce e rimanda alle norme tecniche del PTC del Parco Ticino per l’intero ambito di territorio comunale
ricadente all’esterno del perimetro IC, ove vale quanto stabilito dalla D.C.R. n. VII/919 del 26 novembre 2003 per le
aree ricadenti in Parco naturale (che includono zone T, F, A, B1, B2, B3, C1) e dalla D.G.R. n. VII/5983 del 2 agosto
2001 per le aree di Parco regionale. Per ogni zona, si dovrà fare riferimento al corrispondente articolo del PTC, ossia
l’art. 6 della D.C.R. 919/2003 (per le zone T, F, B2 e B3), l’art. 8 della D.G.R. 5983/2001 (C2), l’art. 8 della D.C.R.
919/2003 (D1 e D2, campeggio “Il Gabbiano”, spiaggia Melissa ed ex-saponificio) e l’art. 12 della D.G.R. 5983/2001
per le zone IC. Nelle medesime zone, troveranno applicazione i regolamenti e i documenti di indirizzi del Parco, previsti
dalla normativa del PTC, alla quale sono coordinati. In particolare, per omogeneità, per tutto ciò che concerne gli
interventi sul patrimonio arboreo e vegetale, si rimanda a quanto stabilito dagli strumenti del Parco regionale della
Valle del Ticino, ai quali il presente piano si allinea, così come a quanto definito dal relativo Abaco per ciò che con-
cerne le tipologie edilizie di carattere rurale presenti all’interno del perimetro di iniziativa comunale.
4.4. Il PGT individua limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e dai confini e di rapporti
di copertura, in base alle definizioni date dal Regolamento edilizio, nonché rapporti massimi fra spazi destinati agli
insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi,
che si applicano in base alle norme previste per ogni specifica zona, al fine di garantire uno sviluppo sostenibile del
territorio, tenuto anche conto dell’aumento della capacità insediativa previsto e dei limiti posti dal dimensionamento
dei servizi di rete locali. L’altezza urbanistica, come definita dal Regolamento edilizio, è pari a 3,00 m.

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(elaborato predisposto in base alle disposizioni della D.C.C. n. 4 del 19/02/2021)                             agg. marzo 2021
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Capo II. Principi generali e modalità di attuazione
Art. 5. Incentivi al superamento delle barriere architettoniche
5.1. Al fine di favorire la realizzazione di interventi volti al superamento delle barriere architettoniche, come definite dal
D.P.R. n. 503 del 24 luglio 1996, che rispondano ai criteri di accessibilità, visitabilità e adattabilità degli edifici, come
stabilito per legge, oltre a quanto previsto dal D.P.R. n. 31 del 13 febbraio 2017 in termini di esclusione dall’autorizza-
zione paesaggistica di opere di limitato impatto o realizzate negli spazi pertinenziali interni non visibili dallo spazio pub-
blico, le presenti norme si pongono l’obiettivo di diffondere il concetto di progettazione universale e di facilitare l’imple-
mentazione delle suddette attività, escludendone sempre la realizzazione dal computo della superficie edificabile.
5.2. Nel calcolo della Superficie coperta, così come definita dal Regolamento edilizio, le scale esterne, ancorché prive
di tamponamento perimetrale, e simili fattispecie saranno sempre computate nella superficie coperta, salvo che nei casi
in cui si renda necessario un intervento ai fini del superamento di eventuali barriere architettoniche.
5.3. È prevista una maggiorazione percentuale del contributo relativo al costo di costruzione, di cui all’articolo 16,
comma 3, del D.P.R. 380/2001, così determinata:
a) il 30% per gli interventi che consumano suolo agricolo nello stato di fatto non ricompresi nel TUC;
b) pari alla aliquota del 5%, per gli interventi che consumano suolo agricolo nello stato di fatto all’interno del TUC;
c) gli importi di cui alle lettere a) e b) sono da destinare obbligatoriamente alla realizzazione di misure compensative di
riqualificazione urbana e territoriale per il superamento delle barriere architettoniche all’interno delle strutture di proprietà
comunale; gli operatori potranno realizzare tali interventi, in accordo con il comune.

Art. 6. Supporto alla rigenerazione urbana
6.1. Oltre a quanto previsto per legge, al fine di favorire processi di rigenerazione urbana innanzitutto all’interno del TUC,
per raggiungere l’obiettivo prioritario della riduzione del consumo di suolo e soddisfare, al contempo, i fabbisogni inse-
diativi, si supporta, come azione fondamentale, il riuso delle aree urbanizzate dismesse/sottoutilizzate/da bonificare e
del patrimonio edilizio esistente. Il processo di rigenerazione, oltre alla riduzione del consumo di suolo, si pone come
obiettivo l’incremento della qualità urbana, ambientale e paesaggistica del territorio e degli insediamenti urbani, nonché
il miglioramento delle condizioni sociali della popolazione coinvolta. Come stabilito dalla L.r. 31/2014, la rigenerazione
urbana avviene attraverso interventi e iniziative di carattere urbanistico-edilizio, sociale, ambientale e paesaggistico che
possono interessare edifici o parti di essi, quartieri, aree e territori. Gli interventi ricadenti all’interno di queste fattispecie
sono regolati dalla disciplina generale sugli interventi edilizi stabilita dalla L.r. 12/2005 e, in particolare, dagli artt. 33-34.
Per detti ambiti, il piano: a) promuove azioni volte alla semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi di
competenza, alla riduzione dei costi e al supporto tecnico amministrativo; b) incentiva gli interventi di rigenerazione
urbana di elevata qualità ambientale, prevedendo la valorizzazione e lo sviluppo di infrastrutture verdi multifunzionali,
con particolare riferimento alla rete verde e alla rete ecologica, in connessione con il sistema urbano e ambientale esi-
stente; c) prevede gli usi temporanei, consentiti prima e durante il processo di rigenerazione degli ambiti individuati; d)
prevede lo sviluppo della redazione di studi di fattibilità urbanistica ed economico-finanziaria.
6.2. Per rigenerazione urbana si intende l’insieme coordinato di interventi urbanistico-edilizi e di iniziative sociali
che possono includere la sostituzione, il riuso, la riqualificazione dell’ambiente costruito e la riorganizzazione
dell’assetto urbano attraverso il recupero delle aree degradate, sottoutilizzate o anche dismesse, nonché attra-
verso la realizzazione e gestione di attrezzature, infrastrutture, spazi verdi e servizi e il recupero o il potenziamento
di quanto esistente, in un’ottica di sostenibilità e di resilienza ambientale e sociale, di innovazione tecnologica e di
incremento della biodiversità dell’ambiente urbano.
6.3. Per rigenerazione territoriale si intende l’insieme coordinato di azioni, generalmente con ricadute sovralocali,
finalizzate alla risoluzione di situazioni di degrado urbanistico, infrastrutturale, ambientale, paesaggistico o sociale,
che mira, in particolare, a salvaguardare e ripristinare il suolo e le sue funzioni ecosistemiche e a migliorare la
qualità paesaggistica ed ecologica del territorio, nonché dei manufatti agrari rurali tradizionali, per prevenire con-
seguenze negative per la salute umana, gli ecosistemi e le risorse naturali.

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(elaborato predisposto in base alle disposizioni della D.C.C. n. 4 del 19/02/2021)                              agg. marzo 2021
Comune di Golasecca                          NUOVO PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO | PGT
             piazza della Libertà, 3
             21010 Golasecca
             Varese                                 PIANO DELLE REGOLE (EX ART.10 L.R. 12/2005 S.M.I.)

6.4. Il PDR prevede, come stabilito dalla legge, per gli ambiti di rigenerazione urbana individuati dal DDP, per il
recupero degli edifici rurali e per gli immobili dismessi da oltre tre anni che causano elevata criticità (per uno o più
dei seguenti aspetti: salute, sicurezza idraulica, urbana e sociale, degrado ambientale e urbanistico-edilizio), indi-
viduati con deliberazione consiliare, in cui sono previsti interventi di ristrutturazione urbanistica, la riduzione del
contributo di costruzione, di cui all’articolo 43, commi 1 e 2 (cfr. quater e quinquies), della L.r. 12/2005. Allo stesso
modo, si potranno applicare le disposizioni dell’articolo 44 (commi 9, 17 e 18) della medesima legge in fatto di oneri
di urbanizzazione, oltre che quanto previsto dall’articolo 48, comma 6, della L.r. 12/2005, dai commi da 2 bis a 2
septies dell’articolo 4 della L.r. 31/2014 e dall’art. 42 della L.r. 16/2016. Gli interventi negli ambiti di rigenerazione
prioritaria si dovranno attenere alle regole prestazionali imposte agli ambiti di trasformazione del DDP nella premessa
alle relative schede, inclusi obiettivi e prescrizioni generali connesse, ad eccezione delle dotazioni minime.
6.5. Golasecca è un comune aggregato ad un distretto del commercio (denominato “Malpensa Nord-Ticino”, con
capofila Somma Lombardo), pertanto, il PDR provvede ad individuare il NAF quale ambito in cui definire premialità
finalizzate all’insediamento di attività commerciali di vicinato e artigianali di servizio, al fine di promuovere progetti di
rigenerazione del tessuto urbano e commerciale mediante il riuso di aree o edifici dismessi o anche degradati.
6.6. Per gli interventi finalizzati alla rigenerazione urbana, verrà attribuito un incremento (non cumulabile) fino al 20%
dei diritti edificatori previsti dal PGT (che non comporta aumento della superficie lorda, ma ammette una deroga all’al-
tezza massima e al volume), come previsto dalla legge, ove si perseguano una o più delle finalità di seguito elencate:
a) realizzazione di servizi abitativi pubblici e sociali;
b) aumento della sicurezza delle costruzioni in fatto di rischio sismico e riduzione della vulnerabilità alle esondazioni;
c) demolizione o delocalizzazione di edifici situati in aree a rischio idraulico e idrogeologico, anche comportanti la
riqualificazione degli ambiti fluviali;
d) rispetto del principio di invarianza idraulica e idrologica, gestione sostenibile delle acque meteoriche, risparmio
idrico, conseguimento del drenaggio urbano sostenibile;
e) riqualificazione ambientale e paesaggistica, utilizzo di coperture a verde, interconnessione tra verde e costruito
per la realizzazione di un ecosistema urbano sostenibile, anche in attuazione della rete verde e della rete ecologica;
f) tutela e restauro degli immobili di interesse storico-artistico, ai sensi del D.lgs. 42/2004, ovvero degli immobili
espressamente dichiarati di valenza storico documentale dal PGT;
g) demolizione di opere edilizie incongrue, identificate ai sensi dell’articolo 4, comma 9, della L.r. 31/2014;
h) realizzazione di interventi destinati alla mobilità collettiva, all’interscambio modale, alla ciclabilità e alle relative
opere di accessibilità, nonché di riqualificazione della rete infrastrutturale per la mobilità;
i) conferimento di rifiuti, derivanti da demolizione selettiva, ad impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti
da operazioni di recupero di rifiuti;
j) bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, da parte di soggetti non responsabili della contaminazione, fatta
salva la possibilità di avvalersi, in alternativa e ove ne ricorrano le condizioni, degli incentivi stabiliti per legge;
k) interventi di chiusura di vani aperti finalizzati alla riduzione del fabbisogno energetico dell’edificio;
l) applicazione di sistemi integrati di sicurezza e di processi di gestione dei rischi dei cantieri, basati su tracciabilità e
attività di controllo, con particolare attenzione al movimento terra e alla tracciabilità dei rifiuti, che si basino su tecno-
logie avanzate, utilizzando strumenti come la geolocalizzazione, la videosorveglianza e la protezione perimetrale, al
fine di prevenire il rischio di reato nel corso di tutte le fasi dei cantieri relativi agli interventi di rigenerazione urbana;
m) eliminazione delle barriere architettoniche.
6.7. Gli interventi di cui al precedente comma sono realizzati anche in deroga all’altezza massima prevista nel PGT,
nel limite del 20%, nonché alle norme quantitative e morfologiche, sulle tipologie di intervento, sulle distanze previste
dagli strumenti urbanistici comunali vigenti e adottati e al RE, fatte salve le norme statali e sui requisiti igienico-sanitari.
I comuni possono escludere aree o singoli immobili dall’applicazione di tutte o alcune delle disposizioni del presente
comma, con motivata deliberazione del consiglio comunale in relazione a specifiche esigenze di tutela paesaggistica.
Ne saranno, altresì, escluse le aree incluse nella fascia di tutela idrogeologica della scarpata del Ticino, indicata nello
Studio geologico allegato al PGT, e le zone in classe di fattibilità IV. I volumi necessari per consentire la realizzazione
degli interventi edilizi e l’installazione degli impianti finalizzati all’efficientamento energetico, al benessere abitativo, o
anche all’aumento della sicurezza delle costruzioni relativamente al rischio sismico sul patrimonio edilizio esistente,
non sono computati ai fini del calcolo delle altezze minime dei locali previste dai regolamenti comunali, ferme restando

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(elaborato predisposto in base alle disposizioni della D.C.C. n. 4 del 19/02/2021)                           agg. marzo 2021
Comune di Golasecca                          NUOVO PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO | PGT
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le vigenti previsioni igienico-sanitarie poste a tutela della salubrità e sicurezza degli ambienti; in alternativa, per le
medesime finalità, è consentita la deroga all’altezza massima prevista nei PGT, nel limite del 10%.
6.8. Sono esclusi dagli interventi di rigenerazione urbana, di cui al presente articolo, tutti gli immobili ricadenti
all’esterno del perimetro IC, entro il perimetro delle zone B2, B3 e C2 individuate dal PTC del Parco lombardo della
Valle del Ticino e non precedentemente individuati come già dismessi alla data di entrata in vigore del presente piano.
Saranno, al contrario, ammessi gli interventi di recupero del patrimonio dismesso ad elevata criticità nelle aree rica-
denti entro il perimetro della zona di parco naturale che si configureranno quali azioni di demolizione o delocalizza-
zione di edifici situati in aree a rischio idraulico e idrogeologico. In quest’ultimo caso, gli interventi di recupero segui-
ranno l’iter dell’art. 40 bis della L.r. 12/2005 e si potranno attuare solamente a favore dello spostamento delle volu-
metrie entro il perimetro di iniziativa comunale. In particolare, si ricorda che detti interventi saranno, inoltre, esentati
dall’obbligo di reperimento di aree per attrezzature pubbliche o di uso pubblico per il 50%.
6.9. La Regione e il Comune potranno sempre concludere appositi accordi, ai sensi di quanto stabilito dal Codice dei
contratti pubblici, per lo sviluppo degli ambiti di rigenerazione urbana, in relazione alle aree di cui sono titolari di diritti
di proprietà o altri diritti reali, con società partecipate dalla Regione operanti nel settore e con specifica esperienza
nell’ambito di progetti di rigenerazione urbana, con possibilità, per le stesse società, di operare anche mediante gli
strumenti di partenariato pubblico-privato, ove ricorrano le condizioni previste dalla normativa di riferimento.
6.10. Allo scopo di attivare processi di recupero e valorizzazione di aree ed edifici dismessi, inutilizzati o sottouti-
lizzati, mediante la realizzazione di iniziative economiche, sociali e culturali, il comune può consentire, previa stipula
di apposita convenzione, l’utilizzazione temporanea di tali aree, edifici, o parti di essi, anche per usi, comunque
previsti dalla normativa statale, in deroga al vigente strumento urbanistico. L’uso temporaneo può riguardare sia
edifici pubblici, concessi in comodato per la realizzazione di iniziative di rilevante interesse pubblico, che immobili
privati. L’iter del processo di recupero e valorizzazione è definito dall’art. 51 bis della L.r. 12/2005.

Art. 7. Recupero dei vani e locali seminterrati e ai piani terra
7.1. Il piano promuove il recupero dei vani e locali seminterrati e ai piani terra (non esclusi con apposito provvedi-
mento) ad uso residenziale, terziario o commerciale, con gli obiettivi di incentivare la rigenerazione urbana, contenere
il consumo di suolo e favorire l’installazione di impianti tecnologici di contenimento dei consumi energetici e delle
emissioni in atmosfera, in base a quanto stabilito dalla L.r. 7/2017, con le relative specificità. Per piano terra si intende
il primo piano dell’edificio il cui pavimento si trova completamente a una quota superiore rispetto a quella del terreno
posto in aderenza allo stesso. L’insediamento di nuovi esercizi di vicinato, posti al piano terra di edifici esistenti con
affaccio sullo spazio pubblico, è escluso dal pagamento del contributo di costruzione e non comporta variazione del
fabbisogno di aree per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale.
7.2. Ai fini del recupero dei vani e locali seminterrati, le tariffe relative agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria
vigenti al momento dell’ottenimento del dovuto titolo abitativo (nei casi previsti dalla legge) saranno maggiorati del 100%
all’interno del NAF, per favorire la preventiva rigenerazione delle unità abbandonate o dismesse esistenti nell’ambito.
7.3. Gli interventi di recupero dei vani e locali seminterrati, qualora comportino l’incremento del carico urbanistico
esistente, sono assoggettati al reperimento di aree per servizi e attrezzature pubblici e di interesse pubblico o
generale, secondo quanto disposto dal PGT. Qualora sia dimostrata, per mancanza di spazi adeguati, l’impossibi-
lità a ottemperare agli obblighi di cui al presente comma è consentita la monetizzazione. Il valore della relativa
monetizzazione sarà maggiorato del 200% all’interno del NAF, per favorire la preventiva rigenerazione delle unità
abbandonate o dismesse esistenti in questo ambito.
7.4. Vengono escluse dalle aree in cui si potrà procedere al recupero dei vani e locali seminterrati le zone indivi-
duate dallo Studio geologico come potenzialmente soggette a fenomeni di allagamento a seguito di abbondanti
precipitazioni, nonché le aree ricadenti in aree a fattibilità ridotta (classi III e IV). Sono escluse, altresì, per specifiche
esigenze di tutela paesaggistica o igienico-sanitaria, le aree inedificabili individuate dalla tavola di azzonamento.

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Art. 8. Destinazioni d’uso
8.1. Costituisce destinazione d’uso urbanistica di un’area la funzione o il complesso di funzioni ammesse dagli stru-
menti di pianificazione, anche in caso di usi temporanei, per i quali valgono le norme stabilite per legge. È principale
la destinazione d’uso qualificante; è complementare o accessoria o compatibile qualsiasi ulteriore funzione che integri
o renda possibile la principale o sia prevista dallo strumento urbanistico generale a titolo di pertinenza o custodia. In
particolare, sono sempre considerate tra loro urbanisticamente compatibili, anche in deroga a eventuali prescrizioni
o limitazioni poste dal PGT, le destinazioni residenziale, commerciale di vicinato e artigianale di servizio, nonché le
funzioni direzionali e per strutture ricettive fino a 500 mq di SL. Le destinazioni principali, complementari, accessorie
o compatibili, come sopra definite, possono coesistere senza limitazioni percentuali ed è sempre ammesso il passag-
gio dall’una all’altra, nel rispetto delle norme di legge e di quanto escluso dal PGT. Nella superficie urbanizzata, come
definita nel PTR, all’interno delle categorie, di cui all’articolo 23 ter del D.P.R. 380/2001, è sempre ammessa la mo-
difica di destinazione d’uso, salvo che per le destinazioni esplicitamente escluse dal PGT, nonché per le attività di
logistica o autotrasporto incidenti su una superficie territoriale superiore a 5.000 mq, alle grandi strutture di vendita
e alle attività insalubri, le cui funzioni devono sempre essere oggetto di specifica previsione negli atti del PGT.
Ai fini dell’applicazione delle presenti NTA, le destinazioni d’uso sono classificate ed articolate in raggruppamenti
funzionali e definiscono, per ciascuna parte del territorio, gli usi consentiti; il PDR identifica:
 la destinazione “principale”, in quanto riconosciuta come “prevalente” nella condizione di fatto e/o in quanto
    rappresentativa della vocazione dell’area che il PDR intende confermare ed incentivare;
 le destinazioni “non ammesse” e, pertanto, escluse, in quanto in contrasto con la funzione principale/prevalente.
Le destinazioni d’uso previste sono elencate di seguito. Nel successivo titolo III sono specificate, per ciascuno degli
ambiti individuati dal PDR, le destinazioni d’uso “ammesse” e “non ammesse”, restando sempre e comunque ammessi
i cambi di destinazione d’uso (VD) da funzioni non ammesse ad ammesse, salvo quanto specificato nelle norme delle
specifiche zone o se fosse comunque vietato.
8.2. R - usi residenziali: abitazioni (e funzioni assimilabili) e relativi accessori (locali di sgombero, autorimesse di
pertinenza e relativi spazi di manovra, depositi di biciclette e carrozzine, ecc.), nonché spazi ed attrezzature di uso
comune inseriti negli edifici residenziali; sono incluse le residenze collettive (ad esempio, comunità-alloggio) e le
attività terziarie di servizio che non risultino definite come attività alberghiere, né come servizi pubblici od attività
sociali private. Sono comprese anche le attività professionali quando sono esercitate in alloggi o ambienti ad uso
promiscuo, residenziale e lavorativo, ed in generale gli uffici con SE non superiore a 150 mq.
8.3. C - usi commerciali:
8.3.1. CA - attività di commercio al dettaglio di vicinato e relativi depositi, inclusi i centri di telefonia in sede fissa;
a tale destinazione si considerano assimilate le attività para-commerciali ed artigianali di servizio locale e di servizio
alle persone, qualora svolte in unità immobiliari di SL inferiore a 200 mq. Rientrano in questa categoria: le attività
di intrattenimento e di divertimento; le attività riguardanti lotterie, scommesse, case da gioco; le attività di noleggio,
delle scuole guida, nonché ogni altra attività di servizi per la persona. A titolo indicativo sono comprese: le attività
di acconciatore, estetista, centri di abbronzatura, laboratori di lavorazione di prodotti di gastronomia, pizza da
asporto, gelateria, riparatori, fotografi, eliografi, corniciai, lavanderie, tintorie, stirerie, calzolerie, laboratori di analisi
mediche o cliniche con accesso diretto del pubblico, internet center, ecc. ed in generale tutte quelle attività tradi-
zionalmente indicate come “artigianato di servizio”, anche se svolte da operatori non aventi la qualifica di artigiano,
purché prevedano l’accesso diretto del pubblico. In caso contrario, verranno classificate come “attività produttive”.
8.3.2. CB - attività di commercio al dettaglio svolta in medie strutture di vendita e relativi depositi, ivi compresi i
centri commerciali articolati in più esercizi; in tutto il territorio comunale tali attività sono limitate al massimo a 600
mq di superficie di vendita (fatti salvi esercizi preesistenti di superficie maggiore) e sono escluse attività di grande
distribuzione (ovvero con superficie di vendita superiore a 1.500 mq);
8.3.3. CC - attività di commercio all’ingrosso e relativi depositi;
8.3.4. CD - attività di somministrazione di alimenti e bevande (con esclusione di quanto annesso alle attrezzature
ricettive) e relativi depositi;
8.3.5. CE - discoteche o sale da ballo con superficie coperta inferiore a 600 mq (in tutto il territorio comunale tali
attività sono limitate al massimo a 600 mq di superficie coperta).

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L’ottenimento dei dovuti titoli abilitativi per le destinazioni commerciali CA e CB, escluse le attività para-commerciali
e artigianali di servizio, dovrà essere contestuale alle specifiche autorizzazioni commerciali. L’insediamento di
nuove attività CB (commerciali di media distribuzione) e CE (discoteche), ove ammesse nei limiti sopra indicati, è
comunque subordinato a piano attuativo (PA), oppure a permesso di costruire convenzionato (PCC), con l’assog-
gettamento ad uso pubblico di dotazioni urbane nella misura di 1,5 mq ogni mq di SL, da destinare in prevalenza
a parcheggi pubblici alberati; l’Amministrazione comunale può consentire la monetizzazione dello standard dovuto.
8.4. D - usi direzionali e terziari di produzione di servizi. Rientrano in questa categoria le seguenti attività: finanziarie
e assicurative; immobiliari; di servizi, di informazione e di comunicazione (attività editoriali, telecomunicazioni, ela-
borazione dati, servizi di informatica, produzione cinematografica, televisiva e radiofonica, ecc.); professionali,
scientifiche e tecniche; di trasporto, di noleggio, di agenzie di viaggio, di servizi di supporto alle imprese.
8.5. T - usi turistici: attività turistico-ricettive.
8.5.1. TA - turistico alberghiero e para-alberghiero (alberghi, pensioni, residence e ostelli), strutture ricettive comple-
mentari; sono compresi alberghi, residence e strutture ad essi assimilabili ove la permanenza degli utenti abbia ca-
rattere temporaneo e comporti la prestazione di servizi, comprese eventuali attività accessorie.
8.6. P - produttivi extra-agricoli:
8.6.1. PE - usi produttivi extra-agricoli incompatibili con la residenza. Rientrano in questa categoria le attività pro-
duttive industriali ed artigianali, quali: industrie ed artigianato produttivo; industrie insalubri; trasporto e magazzi-
naggio; uffici integrati nell’uso produttivo; logistica; commercio all’ingrosso; impianti di distribuzione carburanti;
laboratori scientifici di ricerca e centri di analisi, di progettazione, di formazione e di istruzione, archivi, mense,
infermerie, uffici, esposizioni e vendita diretta dei propri prodotti, qualora siano asserviti all’unità produttiva alla
quale sono integrati e nel limite massimo del 30% della propria SL.
Le industrie insalubri di prima classe ai sensi del D.M. 05/09/1994 non sono comunque ammesse all’interno del
perimetro del centro edificato, ex L. n. 865 del 1971; le funzioni esistenti non si potranno ampliare, né ristrutturare.
8.6.2. PR - attività produttive extra-agricole compatibili con la residenza. Tali attività sono individuate con riferimento
principalmente a: massimo 50 addetti per unità locale; portata e frequenza massima dei mezzi di trasporto di merci
in entrata ed in uscita di 40 movimentazioni/giorno; assenza di emissioni in atmosfera e di scarichi di acque usate nel
ciclo produttivo; emissioni acustiche compatibili con la disciplina stabilita dal Piano di zonizzazione acustica (PZA).
8.7. A - usi agricoli. Rientrano in questa categoria tutti gli usi indicati dall’art. 59 della L.r. 12/2005 e successive
modifiche ed integrazioni. Sono comunque esclusi gli allevamenti zootecnici intensivi, ai sensi delle vigenti leggi,
che vanno classificati tra le destinazioni produttive.
8.8. S - usi sociali pubblici o convenzionati, comprese: le attività istituzionali degli enti pubblici; gli altri servizi, come
definiti nella normativa del PDS; i servizi privati convenzionati che svolgono funzioni assimilabili ai servizi pubblici.
8.9. SP - usi sociali privati, comprendono attività private di carattere sociale e/o sportivo, non comprese nella precedente
categoria, quali: parcheggi coperti ed autosilos, impianti privati aperti al pubblico per il ricovero e la custodia a paga-
mento di autoveicoli; attrezzature culturali, sanitarie ed assistenziali; scuole, sedi di associazioni culturali, politiche, spor-
tive, ricreative, ecc.; biblioteche, musei, locali per esposizioni temporanee di prodotti artistici, ecc.; centri e comunità
assistenziali, case di cura e di riposo, nonché presidi sanitari, ecc.; attrezzature e impianti per la pratica di ogni tipo di
sport; attrezzature per lo spettacolo, teatri, cinematografi, ritrovi ed attrezzature per lo svago ed il tempo libero, ecc.
8.10. RL - usi religiosi: attrezzature per culti e servizi religiosi, ex artt. 70 e 71 della L.r. 12/2005, compresi gli oratori.

Art. 9. Usi temporanei
9.1. Nelle aree di rigenerazione urbana e territoriale interne al perimetro IC sono sempre ammessi gli usi temporanei
delle categorie R, CA, CD, D, TA, PR, S, SP ed RL, nel rispetto delle norme previste per legge e dal presente piano.
9.2. Nelle aree di rigenerazione urbana e territoriale esterne al perimetro IC sono sempre ammessi solo gli usi
previsti dal PTC vigente, secondo le relative modalità, nel rispetto delle norme previste per legge.

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Art. 10. Strumenti e modalità di attuazione
10.1. Al di fuori dell’attività edilizia libera e della realizzazione di opere pubbliche, ove trova applicazione quanto
stabilito dalla legislazione nazionale e regionale, il presente PDR si attua mediante:
 modalità attuative indirette: PA di iniziativa pubblica o privata, prescritti dal piano o proposti dai privati, com-
   prensivi di tutti gli strumenti urbanistici esecutivi previsti dalla legislazione vigente;
 modalità attuative dirette:
    -     titolo abilitativo diretto, secondo quanto stabilito dalla legislazione nazionale e regionale;
    -     titolo abilitativo diretto convenzionato (PCC), all’interno del TUC su lotti non liberi;
    -     permesso di costruire (PDC), ex art. 60 della L.r. 12/2005, con atto d’obbligo per alcuni interventi singoli;
    - permesso di costruire (PDC), ex art. 60 della L.r. 12/2005, in tutte le altre fattispecie.
10.2. L’attuazione degli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica è subordinata all’esistenza
delle opere di urbanizzazione primaria, ovvero all’impegno degli interessati di procedere all’attuazione delle stesse,
previa cessione gratuita al Comune delle aree a tal fine necessarie oppure già individuate dal PDS.
10.3. Nei piani attuativi e nei permessi di costruire convenzionati gli standard di dotazioni urbane dovute per le
diverse destinazioni d’uso sono i seguenti:
       STANDARD MINIMI DI DOTAZIONI URBANE PER DESTINAZIONE D’USO NEI PIANI ATTUATIVI
                     Destinazioni d’uso                          Dotazioni minime
                                                                            20 mq/100 mc, pari a 30 mq di SE per
 R (residenziale)
                                                                            abitante teorico
 PE, PR (produttiva extra-agricola)                                         0,2 mq/1 mq di SL
 CB (commerciale di media distribuzione)                                    1,5 mq/1 mq di SL
 CA, CC, CD, CE (altre destinazioni commerciali ed assimilate)
 D (direzionale)                                                            1,0 mq/1 mq di SL
 TA (alberghiera e para-alberghiera)
 SP (sociale privata)                                                       0,5 mq/1 mq di SL

Art. 11. Parcheggi pertinenziali e fasce di cessione stradale
11.1. Nell’ambito di interventi di ristrutturazione edilizia mediante ricostruzione, di nuova edificazione e di ristruttu-
razione urbanistica devono essere previsti spazi a parcheggio privato nella quantità minima prescritta per legge
(n. 122 del 1989) e dalle norme specifiche stabilite per ogni zona dal presente PGT. Oltre il decimo, anche l’auto-
rimessa sarà conteggiata nella SL e i parcheggi non dovranno superare più del 15-20% della SC.
11.2. Tali spazi, da ricavarsi nelle aree di pertinenza degli interventi, si dovranno localizzare almeno per metà
all’esterno dell’area delimitata dalla recinzione e rendere direttamente accessibili dalla sede stradale, compatibil-
mente con le ragioni di sicurezza, di igiene e di tutela ambientale. Fanno eccezione eventuali interventi di realizzazione
di singole unità immobiliari, per i quali la definizione delle aree a parcheggio si potrà risolvere in dettaglio in sede di
presentazione della domanda di ottenimento del dovuto titolo abilitativo. Ciò varrà anche nel caso in cui si intenda
aprire un’attività di tipo professionale (non aperta al pubblico) all’interno di un’unità residenziale: in quanto già inclusa
nelle destinazioni assimilate alla residenza, non rientrerà nelle casistiche applicative della tabella di cui all’art. 10.
11.3. In caso di difficoltà materiali oggettive nel reperimento di aree esterne alle recinzioni, oppure di scarsa utilità dei
posti auto esterni, l’Amministrazione comunale potrà accettare proposte di dislocazione di analoga servitù di parcheggio
esterno alle recinzioni in altro lotto dell’abitato, oppure la equivalente monetizzazione da utilizzare per la formazione e
riqualificazione di parcheggi pubblici; tale procedura di dislocazione o monetizzazione è sempre ammessa all’interno del
NAF. Al fine di promuovere le attività di commercio di vicinato, che necessitano di stalli prossimi alle stesse, si potrà
derogare dalla norma soltanto laddove la realizzazione dei parcheggi impedisca il restauro/ripristino di un fabbricato.
L’applicazione dei rapporti minimi previsti per le zone di sosta non sarà derogabile per le nuove edificazioni.

PIANO DELLE REGOLE - NORME               TECNICHE DI ATTUAZIONE                                                      pag. 8
(elaborato predisposto in base alle disposizioni della D.C.C. n. 4 del 19/02/2021)                        agg. marzo 2021
Comune di Golasecca                           NUOVO PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO | PGT
              piazza della Libertà, 3
              21010 Golasecca
              Varese                                  PIANO DELLE REGOLE (EX ART.10 L.R. 12/2005 S.M.I.)

11.4. I parcheggi, realizzati anche in eccedenza rispetto alla quota minima richiesta dalla legge, costituiscono
opere di urbanizzazione ed il relativo titolo abilitativo è gratuito, ai sensi dell’art. 69 della L.r. 12/2005.
11.5. Le dotazioni di aree da destinare a parcheggio, comprese le superfici di parcamento e i corselli di distribu-
zione, sono pari a:
 per gli edifici residenziali e per le attività produttive extra-agricole: 1 mq ogni 3 mq di SE;
 per gli edifici ad uso commerciale, direzionale ed a servizi sportivi, culturali, sanitari: 1 mq ogni 2 mq di SL.
11.6. I cambi di destinazione d’uso (VD) verso attività commerciali saranno subordinati al reperimento o alla monetizzazione di
adeguati parcheggi, da concordare con l’U.T.C.; nel caso del recupero di sottotetti si applica quanto previsto dalla L.r. 12/2005.
11.7. In sede di domanda di ottenimento del titolo abilitativo relativo a nuova edificazione o ristrutturazione edilizia/risa-
namento conservativo, si provvederà a individuare, rispetto alla conformazione attuale dei luoghi, delle opportune fasce
di cessione delle proprietà prospicienti a strade, da concordare con l’U.T.C., in base al Codice della strada. Le fasce di
cessione stradale comunque individuate si potranno computare ai fini della determinazione delle quantità edificabili. Per
via Cesare Battisti, si prevede un vincolo preordinato all’espropriazione pari a 5 m dalla linea di mezzeria della carreg-
giata, che verrà meglio definita in fase di progettazione, ai fini della dichiarazione di pubblica utilità. Allo stesso modo, si
prevede un vincolo preordinato all’espropriazione ai fini dell’allargamento della carreggiata minima prevista a 3,75 m per
le vie e i vicoli che da via Vittorio Veneto e via Matteotti risalgono verso la collina, incluse tra vicolo Pianette e via Garibaldi.
In alternativa, in caso di intervento dal risanamento conservativo fino alla nuova costruzione, i proprietari dei compendi
immobiliari che si affacciano sulle suddette aree avranno l’obbligo di arretrate muri di contenimento e recinzioni, fino al
raggiungimento del suddetto allargamento della carreggiata a 3,75 m.
11.8. Al fine di incentivare il reperimento dei dovuti spazi a parcheggio privato, in particolare, nel NAF, ove le
condizioni della carrabilità degli spazi esistenti lo permettano, si ammette l’opportunità di sfruttare a uso autori-
messa le unità poste al piede degli edifici inseriti nelle corti.

Art. 12. Disciplina del commercio al dettaglio
12.1. Con riferimento alla successiva ripartizione del territorio in ambiti ed aree, dalla Tavola PR 1 si possono dedurre:
 i tessuti dove sono ammessi solo esercizi di vicinato (CA), ad esclusione dei lotti con affaccio e/o accesso
   diretto sulla S.P. 27 e su via C. Battisti, nel tratto a nord est della S.P. 27;
 le ville storiche con parchi, in cui sono ammessi esercizi di vicinato (CA), per merceologie compatibili;
 le aree dove sono ammessi esercizi di vicinato (CA) e di media distribuzione (CB), ma con il limite massimo di
   600 mq di superficie di vendita;
 gli ambiti di trasformazione in cui il DDP ammette solo esercizi di media distribuzione (CB), ossia TAPC 2;
 gli ambiti di trasformazione in cui il DDP ammette esercizi di vicinato (CA) e di media distribuzione (CB), ma
   con il limite massimo di 600 mq di superficie di vendita), ossia AT PC 1, RTPC 1 (a e b) e TAPC 1;
 gli ambiti di trasformazione in cui il DDP non ammette nessuna attività commerciale, ossia gli AT R.
12.2. In tutto il territorio comunale gli esercizi di vicinato, ove ammessi, sono limitati a 150 mq di superficie di
vendita, ai sensi di legge, stante il numero degli abitanti inferiore a 10.000.
12.3. Al fine di incentivare l’apertura di esercizi di vicinato, in particolare, nel centro storico, si ammette l’opportu-
nità di sfruttare ad uso commerciale (solo per negozi di quartiere) le unità poste al piede degli edifici inseriti nelle
corti e gli spazi interni di pertinenza delle medesime, che si potranno adibire alle necessarie funzioni connesse (in
particolare, a parcheggio temporaneo regolamentato).
12.4. Al fine di incentivare l’apertura di negozi di vicinato, in particolare, nel centro storico, si ammette l’opportunità
di creare spazi di accesso ad eventuali esercizi, proponendo opportuni arretramenti rispetto alla linea delle facciate
fronte strada delle unità poste al piede degli edifici inseriti nelle corti, garantendo calibri stradali minimi adeguati al
tipo di carreggiata, ove possibile, ossia una larghezza minima per le piattaforme in ambito urbano di 7,50 m (com-
prensivi di 2 corsie da 2,75 m e un singolo marciapiede con banchina a lato), che scendono a 5,50 m per le strade
a senso unico (3,75 m di corsia e 1,75 di banchina a lato) e 3,75 in mancanza di marciapiede.

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(elaborato predisposto in base alle disposizioni della D.C.C. n. 4 del 19/02/2021)                               agg. marzo 2021
Comune di Golasecca                        NUOVO PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO | PGT
             piazza della Libertà, 3
             21010 Golasecca
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TITOLO II. RETE ECOLOGICA COMUNALE (REC)
Art. 13. Disciplina delle aree incluse nella rete ecologica comunale
13.1. Il sistema ambientale di Golasecca ricade integralmente nel Parco lombardo della Valle del Ticino e racchiude
elementi di primaria importanza per quanto riguarda la connessione ecologica e “Rete Natura 2000”. In particolare,
il territorio comunale è interessato dalla presenza di siti appartenenti alla “Rete Natura 2000”, ossia la zona speciale
di conservazione (ZSC) “Brughiera del Vigano” e la zona di protezione speciale (ZPS) “Boschi del Ticino”, (cfr.
“Direttiva “Uccelli” 09/147/CE, ex 79/409/CE), oltre a varie reti ecologiche coordinate e definite da Regione, Pro-
vincia (area critica n. 8, che si interpone tra la zona dei laghi e l’aeroporto intercontinentale di Malpensa) e Parco
lombardo Valle del Ticino, oltre al sistema di connessione tra quest’ultimo e il Parco Campo dei Fiori. Per tale area
il PTCP prevede come necessaria la realizzazione di interventi sistemici per il miglioramento delle aree boscate.
13.2. Il presente PGT individua una serie coordinata di corridoi e di aree ecologiche da mantenere e consolidare,
ai fini del miglioramento dell’interconnettività tra elementi individuati dalle reti sovraordinate (RER, REP, RE del
Parco Ticino e RE “Campo dei Fiori-Ticino”), che attualmente individuano una serie di zone (che comprendono
numerosi siti della “Rete Natura 2000”) che circondano l’abitato, senza, tuttavia, poterlo attraversare. Lo scopo
dell’individuazione delle suddette aree ecologiche è proprio identificare e tutelare l’attraversamento esistente, in
modo da garantire una miglior connessione di questi bacini ad elevata naturalità, consolidando le aree di pregio
già presenti all’interno del nucleo urbano. Poiché il sistema del verde urbano definito dalla rete ecologica comunale
(REC) funge da elemento di connessione del centro abitato con i progetti di rete ecologica e le aree protette che
circondano il tessuto urbano, sulle medesime vige il divieto all’edificazione e alla frammentazione delle stesse.
13.3. Le aree incluse nella rete ecologica comunale sono suddivise nelle due seguenti categorie: aree ecologiche
da mantenere e consolidare, con il ruolo di elementi costitutivi fondamentali di natura areale, ai margini dei quali si
potranno individuare apposite fasce tampone, con funzioni di preservazione, salvaguardia e cerniera ecologico-
paesaggistica con i contesti insediativi, e corridoi ecologici (comprensivi di eventuali varchi), ossia spazi con strut-
tura lineare, individuati al fine di garantire la connessione geografica e funzionale dei principali bacini di biodiversità
presenti all’interno del territorio comunale. Attualmente, le aree ecologiche da mantenere e consolidare compren-
dono, al loro interno, numerose unità ecologiche e di paesaggio, che spaziano dalle aree boschive a zone a colti-
vazione orticola, oltre a prati misti e diversi filari e siepi.
13.4. I piani di sviluppo degli ambiti di trasformazione e gli interventi di nuova edificazione e rigenerazione dei
tessuti edilizi esistenti, ricompresi nel presente PDR, potranno prevedere la sistemazione delle aree confinanti,
attualmente incluse nella REC, consolidandone i margini in modo stabile con appositi interventi di corretto inseri-
mento, che verranno conteggiati a scomputo di parte degli oneri urbanistici a cui saranno soggetti. Detti interventi,
come stabilito dal RE, dovranno garantire il raggiungimento dei seguenti obiettivi: deframmentazione dei corridoi
ecologici che si sovrappongono ad eventuali varchi funzionali anche con appositi passaggi faunistici (in corrispon-
denza degli attraversamenti di via Pascoli, via Vittorio Veneto/via Mazzini, via Verdi, via Madonna degli Angeli, viale
Europa, via Leonardo da Vinci), creazione di opportune fasce tampone (come da norme di attuazione del PTCP e
indicazioni del Parco del Ticino) lungo i margini edificati e le infrastrutture viabilistiche (per cui si dovranno preve-
dere apposite azioni di mitigazione in fase di progettazione) e consolidamento dei corridoi attraverso la creazione
di passaggi ciclo-pedonali verdi. Ai fini del corretto inserimento dei percorsi ciclopedonali, è necessario prevedere
fasce tampone verdi ai lati dei tracciati, composte da specie arboree/arbustive autoctone attrattive per la fauna e
possibilmente una pavimentazione a calcestre; se le condizioni dovessero consentire l’utilizzo di materiali permea-
bili, si dovrà optare per una granulometria grossolana che favorisca l’utilizzo da parte della fauna.
13.5. Dal punto di vista del mantenimento della permeabilità delle suddette componenti, è vietato introdurre recin-
zioni lungo il perimetro delle aree incluse nella REC. Nelle zone prative e ad uso orticolo (con particolare riferimento
al frutteto storico presente nell’ex-Quadro verde), si dovrà favorire il mantenimento delle suddette funzioni, con
l’eventuale possibilità di promuovere attività volte a migliorare la qualità ecologica diffusa del territorio di pianura e
la sua connessione ecologica con il territorio delle colline e dei boschi, di cui si dovrà promuovere la riqualificazione.
13.6. Le aree agricole, boschive e libere interne al perimetro IC e confinanti con la REC dovranno garantire la
compatibilità delle relative attività con le zone ad elevata naturalità, incluse in quest’ultima, con le quali confinano,

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