Nota informativa sugli effetti del DPCM 22 marzo 2020 sulla filiera legno-energia

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     Nota informativa sugli effetti del DPCM 22 marzo 2020
                   sulla filiera legno-energia
Premessa
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) emanato il 22 marzo 2020 ha introdotto ulteriori
misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 applicabili
sull’intero territorio nazionale. In particolare, il DPCM ha disciplinato la sospensione di tutte le attività
produttive industriali e commerciali che non siano specificatamente escluse da tale provvedimento.
Di seguito, AIEL intende fornire alle aziende della filiera legno-energia elementi utili a comprendere quali
attività debbano intendersi sospese per effetto del decreto, con particolare riferimento a quelle di fornitura
di biocombustibili legnosi e filiere connesse, incluse le operazioni di produzione di detti combustibili nonché
le attività selvicolturali.
In premessa, è utile evidenziare che il decreto mira a ridurre al minimo le possibilità di contagio rispetto
all’emergenza da Covid-19 diminuendo le possibilità di contatto tra le persone anche nello svolgimento delle
proprie attività professionali. Di conseguenza, nel rispetto dello spirito che anima il decreto, è auspicabile
che tutte le aziende a cui sia concessa la possibilità di operare riducano ugualmente le proprie attività allo
stretto necessario.

Ambito di applicazione del DPCM 22 marzo 2020
Come anticipato in premessa, il DPCM 22 marzo 2020 disciplina la sospensione delle “attività produttive
industriali e commerciali”, dove con “commerciali” ed in riferimento alla filiera legno-energia si intende
principalmente la vendita all’ingrosso.
Rispetto alle attività di commercio al dettaglio, lo stesso decreto richiama (art. 1, comma 1, lettera a) la
validità di quanto già disposto da un diverso e precedente decreto, il DPCM 11 marzo 2020, che all’Allegato
1 consente la prosecuzione del “commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per
riscaldamento”.
Entrando nel merito del provvedimento, il DPCM 22 marzo 2020 prevede (art. 1, comma 1 lettera a) la
sospensione di tutte le attività, ad eccezione di quelle esplicitamente indicate all’Allegato 1 e a cui
corrisponde un determinato codice-attività (classificazione Ateco), oppure di quelle che rientrano in ulteriori
e specifici casi ammessi dal decreto stesso.
A tal proposito, si ritiene utile segnalare che il focus del decreto sono le “attività” e non, estensivamente, le
aziende nella loro interezza. Da un lato, infatti, esistono casi in cui l’oggetto sociale (scopo) delle aziende
corrisponde ad una unica e specifica attività a cui corrisponderà un determinato codice Ateco; d’altro canto,
non è rara la condizione in cui singole aziende effettuano molteplici attività. In questo caso, dovrà essere
valutata la necessità di sospendere le operazioni aziendali rispetto a ciascuna di queste attività.

Attività non consentite (sospese)
L’allegato 1 del DPCM 22 marzo 2020 ammette espressamente che sia condotta l’attività di “commercio
all’ingrosso di combustibili solidi per riscaldamento” (cod. Ateco 46.71).

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Il DPCM stabilisce inoltre (art. 1, comma 1, lettera e) che “sono comunque consentite le attività che erogano
servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146. […]”. In virtù di
questa disposizione e di quanto definito dalla Legge 12 giugno 1990 n. 146 all’art. 1, comma 2, lettera a),
sono quindi consentite, a titolo esemplificativo e non esaustivo, anche le attività di “approvvigionamento di
energie, prodotti energetici, risorse naturali e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione
dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi”.
Le attività qui menzionate, pertanto, sono espressamente ammesse dal decreto e non abbisognano di alcuna
comunicazione preventiva al Prefetto competente (v. in seguito).

Attività consentite (non sospese)
Diversamente dai casi richiamati in precedenza, l’allegato 1 non ammette le attività di fabbricazione di
prodotti in legno (cod. Ateco 16), che includono la produzione di ciocchi preparati per il fuoco e pellet in
legno pressato o materiali simili, nonché la conservazione, taglio ed essiccazione del legname.
Non sono ammesse neppure le attività selvicolturali (cod. Ateco 02) volte al prelievo di materia prima
destinata alla produzione di legna da ardere e combustibili legnosi.

Attività consentite in funzione della continuità delle filiere
Tuttavia, il DPCM (art. 1, comma 1, lettera d) dispone che “restano sempre consentite anche le attività che
sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1, nonché dei servizi di
pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera e) […]”.
Sono quindi consentite le attività che siano funzionali ad assicurare la continuità dell’approvvigionamento di
energie e prodotti energetici (in quanto servizi di pubblica utilità e servizi essenziali) e alle attività di
commercio all’ingrosso di combustibili per riscaldamento (in quanto espressamente elencati all’Allegato 1,
cod. 46.71).
Rispetto alla produzione di biocombustibili, nonché alla conduzione di interventi selvicolturali, sarà quindi
precisa responsabilità di ciascuna azienda valutare se tali attività siano effettivamente e necessariamente
funzionali ad assicurare la continuità di filiera, alla luce delle specifiche condizioni contingenti.
In altre parole, il fatto che il Decreto ammetta l’approvvigionamento (e quindi la fornitura) di energie e
prodotti energetici e il commercio all’ingrosso di combustibili per riscaldamento, non significa che siano
“automaticamente” ammesse anche le operazioni che avvengono a monte di tali attività di
approvvigionamento e commercio, ossia la produzione di biocombustibili e, ancor prima, le attività
selvicolturali.
Ciascuna azienda dovrà quindi valutare la necessità di tali operazioni in funzione del proprio specifico modello
di business, dell’eventuale disponibilità di materiale già prodotto, dell’integrazione delle proprie attività con
quelle delle filiere di cui sia permessa la continuità, ecc.

Comunicazione al Prefetto competente
Le aziende che, effettuata tale valutazione, ritenessero comunque necessaria la prosecuzione delle proprie
attività per assicurare la continuità dell’approvvigionamento di energie e prodotti energetici delle attività di
commercio all’ingrosso di combustibili per riscaldamento, dovranno (art. 1, comma 1, lettera d) effettuare
obbligatoriamente una comunicazione preventiva al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività
produttiva, indicando specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi
attinenti alle attività consentite.
Si noti che, in funzione delle attività poste in essere dall’azienda, potrebbe rivelarsi necessario indirizzare tale
comunicazione a uno o più Prefetti. Si sottolinea inoltre che la comunicazione non implicherà l’autorizzazione
“estensiva” di dette attività, quanto piuttosto rispetto alle indicazioni specifiche contenute nella
comunicazione inoltrata.

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Il Prefetto avrà la facoltà di sospendere tali attività qualora ritenesse che non sussistano le condizioni di
necessità. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, il suo esercizio sarà legittimo sulla
base della comunicazione resa.
La modalità di comunicazione al prefetto non è espressa dal DPCM. Tuttavia, è ragionevole supporre che il
mezzo più idoneo sia quello della posta elettronica certificata (PEC). Ad ogni modo, si suggerisce di accedere
al Portale delle Prefetture-UTG per individuare le modalità di comunicazione indicate per la provincia di
proprio riferimento.

Modalità di prosecuzione delle attività
Resta inteso (art. 1, comma 3) l’obbligo per le imprese in attività di rispettare i contenuti del protocollo
condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-
19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra Governo e parti sociali.

Durata del provvedimento
Le disposizioni del DPCM 22 marzo 2020 sono efficaci dal 23 marzo, sebbene esso permetta alle aziende che
vedranno sospesa la propria operatività di completare le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo
2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.
Il termine dell’efficacia delle disposizioni del DPCM del 22 marzo (attività produttive) è attualmente previsto
per il 3 aprile 2020, così come per il precedente DPCM del 11 marzo (attività commerciali).

Limiti e aggiornamenti del presente parere
Le indicazioni interpretative sono espresse sulla base delle informazioni disponibili al momento del rilascio
della presente nota (25/03/2020). Tutti i provvedimenti attualmente vigenti, approvati dal Governo in
seguito     all'emergenza      sanitaria  internazionale      legislativi sono     disponibili   all'indirizzo
http://www.governo.it/it/approfondimento/coronavirus/13968
La presente nota informativa è riferita in via esclusiva ai contenuti ivi richiamati: resta pertanto esclusa ogni
valutazione rispetto a ulteriori provvedimenti emanati da specifiche Autorità amministrative territoriali quali
Regioni, Province, Comuni, ecc.

            Pag. 3 di 3 - Nota informativa sugli effetti del DPCM 22 marzo 2020 sulla filiera legno-energia
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     Nota informativa sugli effetti del DPCM 10 aprile 2020
                   sulla filiera legno-energia

Attività consentite
Nella giornata di venerdì 10 aprile 2020 è stato emanato un nuovo Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri (DPCM) per il contenimento e la gestione dell'emergenza da Covid-19.
Complessivamente, il DPCM riordina e integra una serie di disposizioni normative già rilasciate in
precedenza e prevede, tra le altre, alcune novità di rilievo per la filiera legno-energia applicabili
sull'intero territorio nazionale.
In primis, è stata accolta la richiesta avanzata da Conaibo e AIEL, sostenuta e supportata da Uncem,
Conaf e molte altre associazioni, di ricomprendere tra le attività consentite quelle legate alla
selvicoltura e all’utilizzo di aree forestali (cod. Ateco 02).
Inoltre, il DPCM ha previsto la possibilità di condurre le attività legate all’industria del legno e dei
prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili), individuate dal codice Ateco 16.
Di conseguenza, sono sempre consentiti l’approvvigionamento forestale di materia prima e la
produzione di biocombustibili quali pellet, legna da ardere, cippato e bricchette e viene superata la
precedente necessità di valutare se esse fossero o meno funzionali alla continuità delle filiere delle
attività consentite.
Sono confermate anche le attività di “commercio all’ingrosso di combustibili solidi per
riscaldamento” (cod. Ateco 46.71), così come il “commercio al dettaglio di combustibile per uso
domestico e per riscaldamento”.
L’intera filiera legno-energia è quindi ricompresa nelle attività consentite.
Si segna anche che, in forza della disposizione secondo cui restano sempre consentite anche le
attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere ammesse, potranno avere luogo anche
ulteriori attività complementari e funzionali alla filiera legno-energia, quandanche non ricomprese
nei codici espressamente ammessi dall’Allegato 3 del DPCM. In questo caso, rimarrà comunque
immutato l’obbligo di comunicazione preventiva al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività
produttiva.

Controllo degli accessi in Italia e autotrasporto
All’art. 5, il DPCM introduce disposizioni stringenti di controllo degli accessi nel Paese che riguardano
chiunque transiti o soggiorni brevemente in Italia per comprovate esigenze lavorative, facendo
ingresso nel territorio nazionale con un mezzo di trasporto privato.

             Pag. 1 di 2 - Nota informativa sugli effetti del DPCM 10 aprile 2020 sulla filiera legno-energia
Si sottolinea che con “mezzo privato” si intendono tutti i mezzi di trasporto diversi da quelli di linea
(aerei, marittimi, lacuali, ferroviari o terresti) ed è perciò incluso anche l’autotrasporto per la
distribuzione delle merci.
La norma introduce l’obbligo per tutti coloro che transitano o che intendono effettuare un
soggiorno breve in Italia di comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al
Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente in base al luogo di ingresso nel
territorio nazionale.
Il soggiorno breve è ammesso per un periodo non superiore alle 72 ore, prorogabile per specifiche
e comprovate esigenze per altre 48 ore al massimo. Il transito prevede invece la permanenza sul
territorio nazionale per non più di 24 ore, prorogabili di altre 12 ore al massimo. La possibilità di
transito è limitata al solo caso di trasporto terrestre, limitando quindi il campo di applicazione delle
“comprovate esigenze lavorative”.
In caso di soggiorno breve, la comunicazione dovrà essere accompagnata anche da una ulteriore
dichiarazione che indichi dettagliatamente le comprovate esigenze lavorative, la durata attesa della
permanenza in Italia, l’indirizzo del luogo di soggiorno, il mezzo privato utilizzato per raggiungerlo e
il recapito telefonico di contatto diretto.
Il DPCM prevede l’obbligo di lasciare il territorio nazionale allo scadere del periodo di transito o
soggiorno breve. In caso contrario, decorsi i rispettivi termini, si applicheranno ulteriori obblighi di
comunicazione e l’avvio dell’isolamento fiduciario (14 giorni) e della relativa sorveglianza sanitaria.
La norma stabilisce che le disposizioni di controllo degli accessi in Italia non si applicano, tra gli altri,
ai lavoratori transfrontalieri e al personale viaggiante appartenente alle imprese aventi sede legale
in Italia.
A tal proposito, si nota come il riferimento alle imprese aventi sede legale in Italia si sostanzia nel
rapporto che lega a tali aziende il personale effettivamente in viaggio; pertanto, non sono cioè di
per sé rilevanti le ragioni (es. destinatari) del trasporto in sé.
Si sottolinea anche che, in mancanza di una interpretazione autentica del legislatore, gli
autotrasportatori non possano essere considerati alla stregua di “equipaggi di mezzi di trasporto”,
per i quali è previsto l’esonero da tali disposizioni. Infatti, la precedente Ordinanza 28 marzo 2020
emanata dal Ministero della Salute di concerto con il Ministero dei Trasporti, prevedeva una deroga
esplicita per il “personale addetto al trasporto delle merci”, non prevista dal nuovo DPCM 10 aprile
2020.
Si ritiene quindi che le disposizioni di controllo degli accessi nel Paese riguardino invariabilmente
anche le persone fisiche che accompagnano le merci.

Limiti e aggiornamenti del presente parere
Le indicazioni interpretative qui espresse sono redatte in base alle informazioni disponibili al
momento del rilascio della presente nota (11/04/2020).
Tutti i provvedimenti governativi emanati a fronte dell’emergenza sanitaria internazionale sono
disponibili all'indirizzo https://www.gazzettaufficiale.it/dettaglioArea/12
La presente nota informativa è riferita in via esclusiva ai contenuti ivi richiamati: resta pertanto
esclusa ogni valutazione rispetto a ulteriori provvedimenti emanati da specifiche Autorità
amministrative territoriali quali Regioni, Province, Comuni, ecc.

            Pag. 2 di 2 - Nota informativa sugli effetti del DPCM 10 aprile 2020 sulla filiera legno-energia
AIEL Associazione Italiana Energie Agroforestali
Sede legale: Via M. Fortuny, 20 - 00196 Roma
Sede operativa: V.le Dell’Università, 14 - 35020 Legnaro (PD)
P. IVA 07091431002 – C.F. 97227960586

      Nota informativa sulla documentazione necessaria
    per le imprese operative durante l’emergenza Covid-19
Avvio dei controlli
Alcune imprese della filiera legno-energia hanno proseguito o ripreso le proprie attività
successivamente all’emanazione del DPCM 22 marzo 2020 e/o del DPCM 10 Aprile 2020.
Le imprese che hanno continuato a lavorare, oltre che quelle tuttora attive, possono essere
chiamate dalle Autorità preposte a dimostrare la sicurezza dei lavoratori anche rispetto al rischio
legato all’emergenza Covid-19, nonché la legittimità del proprio operato alla luce di quanto disposto
dai due DPCM sopra richiamati. In particolare, i controlli possono interessare retroattivamente
anche le attività condotte tra il 23 marzo e il 13 aprile 2020 sulla base della comunicazione inoltrata
al Prefetto competente.
AIEL ritiene utile fornire alcuni chiarimenti in materia e informare i propri associati di quali
documenti siano stati richiesti durante alcuni controlli che hanno interessato la filiera legno-energia.

Adempimenti datoriali per la valutazione del rischio per l’emergenza Covid-19
Per tutte le imprese attualmente operative, i controlli mirano a verificare che l’attività sia condotta
garantendo la sicurezza dei lavoratori. A questo scopo, è necessaria la seguente documentazione:
-   Documento di avvenuta formazione/informazione1 dei dipendenti con data di consegna e firma
    di ricevuta dei dipendenti stessi;
-   Documento comprovante l’avvenuta consegna dei DPI specifici e dei sanificanti per superfici;
-   Fatture comprovanti l’acquisto dei DPI;
-   Piano di intervento che attesti le procedure interne atte a garantire la sicurezza ai dipendenti 2;
-   DVR aggiornato3 con riferimento alle procedure interne atte alla gestione dell’emergenza.
Chiaramente, il piano di intervento deve essere attuato e monitorato, garantendo la sicurezza dei
dipendenti in conformità con le prescrizioni in materia di sicurezza.

1
  Dal 23 marzo e fino al 13 aprile 2020, il riferimento per i protocolli da adottare consisteva nel “Protocollo condiviso di
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di
lavoro”, così come indicato dal DPCM 22 Marzo 2020 (art. 1, comma 3). Dal 14 aprile, le imprese in attività sono tenute
al rispetto delle norme igienico-sanitarie descritte agli Allegati 4 e 5 del DPCM 10 Aprile 2020 e sono altresì tenute a
seguire le raccomandazioni di cui all’art 1, comma 1, lettera ii), punti a)-d).
2
  Secondo la Nota n. 89 del 13 marzo 2020 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, tale documento dovrebbe essere
redatto con il supporto del medico competente oltre che con la consulenza del RSPP e con la consultazione del RLS.
Deve quindi essere redatto nell’ambito della “riunione periodica” di cui all’art. 35 del D.lgs. 81/2008.
3
  Per mezzo della Nota n. 89 del 13 marzo 2020, Ispettorato Nazionale del Lavoro si è espresso sull’aggiornamento del
DVR sottolineando che “è opportuno che le misure [di sicurezza straordinariamente adottate], pur non originando la
classica valutazione del rischio tipica del datore di lavoro, vengano raccolte per costituire un’appendice del DVR a
dimostrazione di aver agito al meglio, anche al di là dei precetti specifici del d.lgs. n. 81/2008”.

    Pag. 1 di 2 - Nota informativa sulla documentazione necessaria per le imprese operative in emergenza Covid-19
Documentazione necessaria ad attestare la legittimità dell’attività in relazione
alle disposizioni dei DPCM
Per le imprese che hanno proseguito le proprie attività tra il 23 marzo e il 13 aprile in base all’art. 1,
comma 1, lettera d) del DPCM 22 marzo 2020 e/o che le stanno proseguendo in base dell’articolo
2, comma 3 del DPCM 10 aprile 2020, i controlli potranno avere lo scopo di verificare anche
l’effettiva funzionalità dell’attività alla continuità delle filiere consentite dai DPCM sopracitati. A tal
fine, risulterà necessario esibire:
-   Comunicazione/i al/i Prefetto/i effettuate in base all’art. 1, comma 1, lettera d) del DPCM 22
    marzo 2020;
-   Elenco dei clienti serviti nel periodo di riferimento del decreto;
-   Documentazione attestante le richieste di fornitura (contratti di fornitura, richieste di fornitura);
-   Documenti di trasporto e fatture relative alle consegne effettuate nel periodo di riferimento.

Limiti e aggiornamenti del presente parere
Le indicazioni qui riportate sono espresse sono redatte in base alle informazioni disponibili al
momento del rilascio della presente nota (16/04/2020).
Tutti i provvedimenti governativi emanati a fronte dell’emergenza sanitaria internazionale sono
disponibili all'indirizzo https://www.gazzettaufficiale.it/dettaglioArea/12
La presente nota informativa è riferita in via esclusiva ai contenuti ivi richiamati: resta pertanto
esclusa ogni valutazione rispetto a ulteriori provvedimenti emanati da specifiche Autorità
amministrative territoriali quali Regioni, Province, Comuni, ecc.

    Pag. 2 di 2 - Nota informativa sulla documentazione necessaria per le imprese operative in emergenza Covid-19
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