Modello 770/2021, le novità legate all'emergenza Covid

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Modello 770/2021, le novità legate all'emergenza Covid
A tutti i Clienti

                                                        LORO SEDI

Circolare n. 47/2021

Rimini, 5 ottobre 2021

Oggetto: Circolare informativa

       Con la presente circolare si informa la gentile clientela sulle novità amministrative/fiscali più
importanti intervenute recentemente.

      Lo studio rimane in ogni caso a disposizione per eventuali chiarimenti e approfondimenti.

        Modello 770/2021, le novità legate all'emergenza Covid
                    Scade il 2 novembre 2021 il termine di presentazione

Sommario
1.      Novità e ultimi provvedimenti
2.      Adempimenti, scadenze fiscali e previdenziali
3.      Modello 770/2021, le novità legate all'emergenza Covid

1. Novità e ultimi provvedimenti

     • Imu/Misura
       Risoluzioni Mef 21 settembre 2021, nn. 7/DF e 8/DF
       Imu 2021: maggiorazione di aliquota
        L’articolo 1, comma 755, legge 160/2019 prevede l'applicabilità della maggiorazione
        di aliquota Imu dello 0,08%. Al fine di individuare la decorrenza dell’aumento è
        richiesta la trasmissione delle delibere e dei regolamenti nel formato elettronico
        stabilito dal Dm Mef 20 luglio 2021.
Il Mef, a tal fine, ha chiarito che: 1) se la maggiorazione Imu è stata espressamente
   confermata con deliberazione consiliare ininterrottamente per gli anni dal 2015 al
   2019 come maggiorazione della Tasi e, con riferimento all'anno 2021, il Comune non
   ha adottato alcuna deliberazione in materia di aliquote Imu, tale comportamento
   determina l'effetto della conferma automatica di tutte le aliquote approvate per il
   2020, compresa anche quella maggiorata dell'1,14%, risultante per l'appunto
   dall'applicazione della suddetta maggiorazione dello 0,08% all’aliquota ordinaria
   dell’ 1,06%. In assenza di delibere, invece, valgono le aliquote 2020 (Risoluzione Mef
   21 settembre 2021, n. 7/DF); 2) l’obbligo di trasmettere elettronicamente delibere
   e regolamenti decorre dagli atti adottati dall’anno d’imposta 2022. Pertanto, nessun
   ulteriore onere grava in capo agli enti locali che hanno già eseguito la trasmissione
   degli atti concernenti l'anno 2021, né occorre il rispetto delle specifiche tecniche del
   formato elettronico per eventuali atti che ancora dovessero essere trasmessi
   (Risoluzione Mef 21 settembre 2021, n. 8/DF).

• Agevolazioni/Contributi
  Dm 11 agosto 2021 (GU 16 settembre 2021, n. 222)
  Pesca e acquacoltura: fondi alle imprese del settore
   Vengono destinati nuovi fondi (20 milioni di euro) al settore della pesca marittima,
   della pesca in acque interne e dell'acquacoltura.
   Beneficiarie sono le imprese: 1) che risultino stabilmente operative nel territorio
   italiano; 2) la cui attività risulti avviata alla data del 3 giugno 2021 per le imprese
   della pesca marittima, da accertarsi, attraverso l'armamento, alla stessa data,
   dell'imbarcazione da pesca o, alla data del 1° gennaio 2021 per le imprese acquicole,
   da accertarsi con la verifica dell'intervenuta iscrizione, prima dello stesso termine,
   presso il Registro delle imprese e che tali requisiti permangano alla data di
   presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni.
   Le imprese interessate dovranno produrre una domanda di accesso alle procedure
   di erogazione del contributo ed una dichiarazione sostitutiva di atto notorio,
   attestante: a) di non rientrare nella definizione di impresa in difficoltà; b) di non
   aver ricevuto o, qualora ricevuto, di avere restituito un aiuto di Stato dichiarato
   illegale e incompatibile con decisione della Commissione europea; c) limitatamente
   alle imprese del settore pesca marittima, di disporre dell'imbarcazione risultante in
   armamento alla data del 3 giugno 2021; d) limitatamente alle imprese del settore
   acquacoltura, di essere iscritti come impresa attiva nel Registro delle imprese in
   data antecedente al 1° gennaio 2021 e di risultare in attività; e) che gli aiuti
   complessivamente richiesti non superino 270.000 euro per impresa; f) che l'attività
   prevalente risulti essere la pesca professionale o l'acquacoltura.
• Agevolazioni/Impatriati
  Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 16 settembre 2021, n. 596
  Regime impatriati di favore anche per i lavoratori in smart working
   Una persona (cittadino italiano iscritto all’AIRE) che lavori alle dipendenze di una
   ditta straniera e rientri in Italia per rendere la prestazione in smart working –
   continuando a rendere la prestazione come dipendente della stessa società per
   almeno 2 anni – ha i requisiti per godere dei benefici previsti dall’articolo 16, Dlgs
   147/2015. In altre parole, può usufruire del regime speciale per i lavoratori
   impatriati, in quanto la norma non richiede che l'attività del lavoratore sia svolta
   per un'impresa operante in Italia. Pertanto, il beneficiario può anche essere un
   dipendente di azienda estera per l’attività svolta (anche in modalità smart working)
   in Italia.
   L'agevolazione fiscale sarà fruibile per un quinquennio a decorrere dal periodo
   d’imposta in cui l'istante trasferisce la residenza fiscale in Italia e per i quattro
   periodi d’imposta successivi. Avendo un figlio minorenne egli potrà, inoltre, fruire
   dell'agevolazione per ulteriori cinque periodi d'imposta, con tassazione del reddito
   agevolato nella misura ridotta del 50% (articolo 16, comma 3-bis, Dlgs 147/2015).

• Agevolazioni/Crediti di imposta
  Risposte Interpello, agenzia delle Entrate 17 settembre 2021, nn. 602 e 603
  Investimenti in beni strumentali: chiarimenti sull’utilizzo del credito d’imposta
   Facendo seguito ai chiarimenti già forniti con la Cm 23 luglio 2021, n. 9/E, l’agenzia
   delle Entrate risponde a diversi quesiti relativi al credito d’imposta per investimenti
   in beni strumentali di cui all’articolo 1, commi da 1051 a 1063, legge 30 dicembre
   2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021).
   Tra l’altro viene chiarito (risposta 603) come individuare quale agevolazione sia
   fruibile (quella della Legge di bilancio 2020, legge 160/2019, o quella della Legge di
   bilancio 2021, legge 178/2020) sulla base della data di effettuazione
   dell’investimento; si ricorda, infatti, che per gli investimenti effettuati dal 16
   novembre 2020 al 30 giugno 2021 potrebbe verificarsi una sovrapponibilità delle
   due discipline in vigore nel nostro ordinamento. Secondo l’agenzia occorre, a tal
   fine, distinguere gli investimenti per i quali alla data del 15 novembre 2020 (ossia,
   prima della decorrenza della nuova disciplina) si sia proceduto all’ordine vincolante
   (prenotazione) e sia stato versato l'acconto del 20%. In questo caso, si ritiene che
   tali investimenti, sempre se effettuati (vale a dire completati) entro il 30 giugno
   2021, restino incardinati nella precedente disciplina di cui alla Legge di bilancio
   2020. Per converso, rientrano nella nuova disciplina gli investimenti effettuati a
   partire dal 16 novembre 2020. Pertanto, la vecchia disciplina (articolo 1, commi da
184 a 197, legge 160/2019) si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2020
   al 15 novembre 2020 e a quelli completati entro il 30 giugno 2021 purché, per
   questi ultimi, entro il 15 novembre 2020 sia avvenuta la prenotazione (ossia, sia
   stato firmato un ordine vincolante e versato un acconto di almeno il 20% del costo).
   Nel caso in cui l’investimento rientri nelle nuove regole (quelle della Legge di
   bilancio 2021), in quanto effettuato tra il 16 novembre 2020 e il 31 dicembre 2020, il
   credito d’imposta può essere fruito sin dal 2020 (trattasi della prima delle tre rate,
   dato che l’investimento rientra nell’elenco di cui all’allegato A della legge 232/2016,
   cd. investimenti Industria 4.0), anno di avvenuta interconnessione (risposta 602). Il
   dubbio dell’istante è nato dal fatto che benché la perizia del tecnico abilitato (datata
   dicembre 2020) attesti che l'interconnessione si è verificata nel corso dell'anno
   2020, quest'ultima è stata di fatto giurata e consegnata alla società soltanto a
   gennaio 2021. L'agenzia ritiene che all’investimento in esame si applichi la disciplina
   agevolativa introdotta dalla Legge di bilancio 2021, visto che alla data del 15
   novembre 2020 si è proceduto all'ordine vincolante, ma non si è versato
   l'acconto minimo del 20% (nella fattispecie il maxi canone di leasing è stato versato in
   data successiva al 15 novembre); inoltre, la prima delle tre quote del credito
   d'imposta è utilizzabile in compensazione a decorrere dall'anno 2020 dato che il
   bene risulta interconnesso alla data del 31 dicembre 2020 (se fosse stata applicabile
   la disciplina della Legge di bilancio 2020, invece, il credito d’imposta spettante
   avrebbe potuto essere utilizzato in compensazione solo dall'anno successivo a quello
   dell'avvenuta interconnessione dei beni, ossia dall'anno 2021).
   Viene infine precisato, dato l’obbligo che i documenti amministrativi riportino la
   spettanza del bonus, che se risulta necessario modificare i riferimenti normativi
   sulle fatture e i documenti relativi agli investimenti, i soggetti interessati possono
   integrare (o meglio, regolarizzare) i documenti già emessi, sprovvisti della corretta
   indicazione delle disposizioni agevolative di riferimento, prima che inizino le attività
   di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria, secondo le modalità indicate
   nella Risposta Interpello 5 ottobre 2020, n. 438.

• Agevolazioni/Fondo perduto
  Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 17 settembre 2021, n. 605
  Contributo a fondo perduto: studio associato neocostituito
   Al fine di determinare la spettanza del contributo a fondo perduto (Cfp) previsto dal
   Decreto Sostegni (articolo 1, Dl 22 marzo 2021, n. 41) in relazione ad uno studio
   associato neocostituito (in data 15 aprile 2020), occorre considerare gli effetti
   dell'acquisizione della clientela provenienti dai professionisti che hanno costituito
   l'associazione. Secondo l’agenzia, al caso di costituzione di uno studio associato
   devono essere estesi i principi affermati in tema di operazioni
   di riorganizzazione delle imprese, secondo cui occorre considerare gli effetti di tale
evento. Infatti, anche in occasione della costituzione dello studio associato – al pari
   di quanto avviene nelle ipotesi di riorganizzazione aziendale – può avvenire
   il trasferimento (parziale o totale) della clientela dei professionisti.
   Di conseguenza, il soggetto «avente causa» dell'operazione può essere considerato
   soggetto neocostituito, al fine della spettanza del bonus, solo nell'ipotesi in cui i
   professionisti mantengano la gestione dei propri clienti, senza alcun trasferimento
   in favore dell'associazione. Qualora, invece, venga apportata all’associazione della
   propria clientela, lo studio associato non può considerarsi, ai fini del Cfp in parola,
   un soggetto neocostituito. In tal caso, ai fini del calcolo del contributo, occorre
   considerare gli effetti dell'acquisizione della clientela proveniente dai professionisti
   che hanno costituito l'associazione, sia in relazione alle modalità di determinazione
   della soglia massima dei compensi per l'accesso al contributo (considerando il
   fatturato generato dalla predetta clientela nella misura in cui sia stata trasferita
   nella gestione associata), sia per quanto concerne il calcolo
   della riduzione del fatturato (calcolando le medie dei periodi di riferimento,
   considerando sia il fatturato dell'associazione sia quello dei clienti dei professionisti
   trasferiti allo studio associato).

• Agevolazioni/Misure Covid
  Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 20 settembre 2021, n. 618
  Contributi e indennità Covid: trattamento fiscale
   L’agenzia delle Entrate analizza il trattamento fiscale riservato ad
   alcune agevolazioni concesse nell'ambito dell'emergenza Covid-19, sulla base
   dell’esenzione generalizzata prevista dall’articolo 10-bis, Dl 28 ottobre 2020, n. 137
   (Decreto Ristori). Questa disposizione prevede che non concorrono alla formazione
   del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione
   ai fini dell’Irap i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati: a) in via
   eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19; b) da chiunque
   erogati; c) spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai
   lavoratori autonomi; d) indipendentemente dalle modalità di fruizione e
   contabilizzazione.
   Si ricorda che, con riferimento alla compilazione dei modelli dichiarativi, nella
   Tabella codici aiuti di Stato posta in calce alle istruzioni dei modelli Redditi sono
   espressamente ricompresi: 1) Codice 20 - Contributo a fondo perduto i soggetti
   colpiti dall'emergenza epidemiologica Covid-19; 2) Codice 60 - Credito d'imposta
   canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda; 3) Codice
   58 - Credito d'imposta commissioni per pagamenti elettronici. Quindi, per questi
   codici espressamente previsti nelle istruzioni non sorgono dubbi in merito alla
   compilazione del modello dichiarativo.
   Secondo l'agenzia, i soggetti beneficiari di contributi e indennità Covid-19 non
devono indicare il relativo importo nei quadri di determinazione del reddito
   d'impresa e di lavoro autonomo, nei modelli Redditi (i soggetti che compilano il
   quadro RF possono utilizzare il codice variazione in diminuzione 99 in luogo del
   codice 84; secondo le nuove specifiche tecniche quest’ultimo codice non richiede
   più necessariamente la compilazione del quadro RS), e nei quadri di determinazione
   del valore della produzione, nel modello Irap (i soggetti che determinano il valore
   della produzione ai sensi dell’articolo 5, Dlgs 446/1997 possono utilizzare il codice
   variazione in diminuzione 99 in luogo del codice 16). Inoltre, neppure devono
   compilare il prospetto degli aiuti di Stato contenuto nei predetti modelli con i codici
   aiuto 24 (nei modelli Redditi) e 8 (nel modello Irap). Specie in relazione ai contributi
   a fondo perduto erogati dall’agenzia, nelle FAQ è stato chiarito che non è richiesta
   l’indicazione dell’importo dell’aiuto.

• Immobili/Superbonus 110%
  Interrogazione parlamentare, risposta 15 settembre 2021, n. 5-06630
  Il Superbonus spetta anche senza la regolarità edilizia
   Il caso riguarda un condominio provvisto di concessione edilizia e di titolo abilitativo, costruito
   in difformità dal progetto originario, insanabile da un punto di vista urbanistico, che però è stato
   reso alienabile per effetto del ravvedimento dei condomini, dopo avere pagato la relativa sanzione
   al Comune di appartenenza.
   Il Mef ammette la possibilità di fruire delle detrazioni di cui all’articolo 119, Dl 34/2020 sulla base
   delle modifiche apportate alla Cila (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata) dal Dl 77/2021
   (Decreto Semplificazioni-bis). Nello specifico, la Cila – che costituisce la comunicazione edilizia che
   autorizza la realizzazione degli interventi oggetto del Superbonus – non richiede
   l'attestazione dello stato legittimo previsto dall’articolo 9-bis, comma 1-bis, Dpr 380/2001 (Testo
   unico dell’edilizia). Resta impregiudicato il diritto degli enti preposti (es. il Comune) ad effettuare i
   dovuti controlli.

• Immobili/Superbonus 110%
  Risposte Interpello, agenzia delle Entrate 16 settembre 2021, nn. 593, 598 e 599
  Superbonus: quesiti vari
   L’agenzia delle Entrate risponde a diversi quesiti relativi al Superbonus 110%
   (articolo 119, Dl 34/2020). In particolare, si analizzano le seguenti questioni.
   1) Intervento di ristrutturazione edilizia, con aumento volumetrico e realizzazione di
   impianti, su due unità immobiliari collabenti (categoria catastale F/2) facenti parte
   di un edificio sprovvisto di APE (risposta 593).
   Possono accedere al Superbonus gli interventi finalizzati alla riqualificazione
   energetica e alla riduzione del rischio sismico da realizzare
   mediante demolizione e ricostruzione, con aumento della volumetria, di un
   fabbricato sprovvisto di APE, composto da due unità immobiliari collabenti
(categoria catastale F/2), di cui una sola riscaldata. Per fruire della detrazione: 1)
occorre mantenere distinte, in termini di fatturazione, le due tipologie di intervento
(ristrutturazione e ampliamento) o, in alternativa, essere in possesso di
un'apposita attestazione che indichi gli importi riferibili a ciascuna tipologia di
intervento, rilasciata dall'impresa di costruzione o ristrutturazione ovvero dal
direttore dei lavori sotto la propria responsabilità, utilizzando criteri oggettivi; 2) nel
provvedimento amministrativo che autorizza i lavori deve risultare chiaramente
il cambio di destinazione d'uso del fabbricato in origine non abitativo (gli immobili
solo al termine degli interventi saranno destinati ad abitazione); 3) per gli interventi
di efficientamento energetico (ad eccezione dell'installazione dei collettori solari per
produzione di acqua calda e dei generatori alimentati a biomassa) dev’essere
dimostrato, sulla base di una relazione tecnica, che nello stato iniziale l'edificio era
dotato di un impianto idoneo a riscaldare gli ambienti di cui era costituito. In tale
ipotesi, non sarà necessario produrre l'APE iniziale.
2) Interventi antisismici su un fabbricato (unità in corso di definizione, censita in
categoria catastale F/4) situato in un centro storico (risposta 598).
Al pari delle spese sostenute per gli interventi realizzati su immobili classificati nella
categoria catastale F/2 (unità collabenti), è possibile fruire del Superbonus anche in
relazione all'unità provvisoriamente accatastata in categoria F/4 (unità in corso di
definizione). La categoria catastale F/4 è una categoria fittizia, per cui non è
attribuita alcuna rendita catastale. Anche con riguardo alle spese di efficientamento
energetico occorre estendere i chiarimenti già resi in relazione agli edifici collabenti
(categoria catastale F/2): se l'impianto di riscaldamento non è funzionante,
dev’essere dimostrabile che l'edificio è dotato di impianto di riscaldamento
rispondente alle caratteristiche tecniche previste dal Dlgs 311/2006, riattivabile con
un intervento di manutenzione, anche straordinaria. Ciò in quanto, ai fini della
predetta agevolazione, gli edifici oggetto degli interventi devono avere determinate
caratteristiche tecniche e, in particolare, devono essere dotati di impianti di
riscaldamento. Questa condizione è richiesta per tutte le tipologie di interventi
agevolabili ad eccezione dell'installazione dei collettori solari per produzione di
acqua calda e, dal 1° gennaio 2015, dei generatori alimentati a biomassa e delle
schermature solari.
3) Interventi di riduzione del rischio sismico su edificio esistente posseduto da due
comproprietari composto da un’unità F/4, da un’unità A/3 e da un’unità C/2
(risposta 599).
Le spese spettanti al responsabile dei lavori potranno essere ammesse a beneficiare
delle detrazioni se sono caratterizzate da un'immediata correlazione con gli
interventi che danno diritto alla detrazione (Cm 22 dicembre 2020, n. 30/E; ad
esempio, non è detraibile la spesa per il compenso dovuto all’amministratore
condominiale), e purché l'intervento a cui si riferiscono sia effettivamente
realizzato. Ad esempio, sono detraibili gli oneri per le prestazioni professionali
connesse alla realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica, per la
   redazione dell'APE, nonché per l'asseverazione del rispetto dei requisiti degli
   interventi di risparmio energetico e della corrispondente congruità delle spese
   sostenute in relazione agli interventi agevolati, sono detraibili secondo i valori
   massimi di cui al Dm 17 giugno 2016, recante l’approvazione delle tabelle dei
   corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione. Tali
   criteri devono essere utilizzati anche per le spese relative agli interventi antisismici
   (Cm 8 agosto 2020, n. 24/E).
• Immobili/Bonus facciate
  Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 16 settembre 2021, n. 595
  L’immobile visibile dal mare può beneficiare del bonus facciate
   Il bonus facciate (articolo 1, commi da 219 a 224, legge 27 dicembre 2019, n. 160),
   consistente in una detrazione Irpef/Ires nella misura del 90%, può essere
   beneficiato anche in relazione a quegli immobili che, pur non essendo visibili da vie,
   strade o suoli pubblici, sono visibili dal mare.
   Nel caso di specie si tratta di un edificio situato in prossimità della costa che
   risulta visibile solo dal mare. L’agenzia delle Entrate precisa che il ministero della
   Cultura (Nota 9 luglio 2021, n. 185460) ha chiarito che gli interventi relativi al bonus
   facciate visibili dal mare «non ricadono nelle esclusioni, contenute anche nella Circ.
   AE 14 febbraio 2020 n. 2/E, riguardanti lavori su facciate interne di un edificio o su
   superfici confinanti con spazi interni: si ritiene pertanto, (…) che le spese siano
   ammissibili».

• Immobili/Superbonus 110%
  Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 17 settembre 2021, n. 608
  Superbonus: calcolo del limite di spesa in presenza di pertinenze
   La domanda verte sul calcolo dei limiti di spesa per la fruizione del Superbonus
   100% (articolo 119, Dl 34/2020) nel caso di interventi su due unità residenziali ed un
   garage, con contestuale cambio di destinazione della pertinenza e suo
   accorpamento ad una delle unità residenziali.
   L’agenzia delle Entrate precisa che, nella verifica del limite di spesa su cui calcolare
   la detrazione, sono incluse le pertinenze risultanti al catasto prima dell'inizio degli
   interventi (quindi, nel caso di specie, considerando 3 unità immobiliari).
   Come chiarito in risposta all'interrogazione in Commissione Finanze 29 aprile 2021,
   n. 5-05839 agli edifici posseduti da un unico proprietario o da più comproprietari, si
   applicano, in generale, i chiarimenti di prassi forniti relativamente agli edifici in
   condominio. Pertanto, con riguardo alla determinazione dei limiti di spesa ammessi
   al Superbonus – al pari degli interventi effettuati sulle parti comuni di un edificio in
   condominio – occorre tener conto del numero delle unità immobiliari di cui l'edificio
è composto censite in catasto all'inizio degli interventi edilizi, incluse le pertinenze
   (Cm 30/E/2020, quesito 4.4.6).

• Immobili/Superbonus 110%
  Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 17 settembre 2021, n. 609
  Superbonus: unità immobiliari in costruzione
   Il caso riguarda un condominio composto da 343 unità immobiliari, di cui 26 unità
   accatastate in via di costruzione (categoria catastale F/3). Queste ultime non
   concorrono alla formazione della spesa massima per fruire delle agevolazioni
   previste per gli interventi trainanti, in quanto non possono essere definite
   come unità esistenti. Né sono detraibili gli interventi su dette unità in corso di
   costruzione. Diversamente, non è preclusa la possibilità di fruire della detrazione al
   110% (articolo 119, Dl 34/2020) per interventi riguardanti le parti comuni
   dell’edificio, a condizione che la superficie complessiva delle unità immobiliari
   destinate a residenza ricomprese nell'edificio sia superiore al 50%.

• Immobili/Superbonus 110%
  Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 17 settembre 2021, n. 610
  Superbonus: ne può beneficiare anche un’organizzazione di volontariato
   L’organizzazione di volontariato è soggetto che, potenzialmente, può beneficiare
   della detrazione del Superbonus 110% per interventi realizzati su immobili detenuti
   con titolo idoneo (articolo 119, comma 9, lettera d-bis), Dl 34/2020). Quindi, un
   intervento realizzato su immobile utilizzato in base ad una convenzione stipulata
   con un Comune (proprietario dell’immobile) costituisce titolo idoneo di detenzione,
   anche se l’accordo ha la forma di scrittura privata. Il sistema di protocollazione
   adottato dal Comune garantisce infatti all'ODV la disponibilità giuridica
   dell'immobile dalla data di sottoscrizione della convenzione, vale a dire da prima del
   sostenimento delle spese relative agli interventi ammessi all'agevolazione.

• Immobili/Bonus edilizi
  Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 17 settembre 2021, n. 611
  Detrazione per interventi edilizi: immobile adibito a studio professionale
   Gli interventi – eseguiti su un’unità immobiliare abitativa (categoria catastale A/3) –
   che portano ad un cambio di destinazione d'uso (uso ufficio) non danno diritto alla
   detrazione di cui all’articolo 16-bis del Tuir. La norma, infatti, prevede che gli
   interventi siano eseguiti su edifici residenziali o su parti di edifici residenziali di
   qualunque categoria catastale, anche rurale, esistenti.
   Invece, l'ecobonus (articolo 14, Dl 63/2013) si applica a tutti gli edifici esistenti,
anche non residenziali. Quindi, sarà possibile fruire dell'ecobonus, atteso che tale
   detrazione spetta anche per interventi realizzati su immobili non abitativi, nel
   rispetto di tutti i requisiti e adempimenti richiesti dalla normativa sopra citata.

• Immobili/Bonus edilizi
  Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 20 settembre 2021, n. 612
  Detrazioni bonus casa: trasferimento agli eredi
   Come previsto dall’articolo 16-bis, comma 8, Dpr 917/1986, in caso di successione
   mortis causa le detrazioni per spese relative ad interventi di recupero del
   patrimonio edilizio si trasferiscono (nel limite delle quote residue) per intero
   esclusivamente agli eredi che conservano la detenzione materiale e
   diretta dell'immobile. La detrazione compete a chi può disporre dell'immobile, a
   prescindere dalla circostanza che lo abbia adibito a propria abitazione principale.
   Inoltre, detto requisito (detenzione materiale e diretta) deve sussistere non solo per
   l'anno dell'accettazione dell'eredità, ma anche per ciascun anno per il quale il
   contribuente intenda fruire delle residue rate di detrazione.
   Se la detenzione materiale e diretta dell'immobile è esercitata congiuntamente da
   più eredi, la detrazione è ripartita tra gli stessi in parti uguali.
   In caso di vendita o donazione da parte dell'erede che ha la detenzione materiale e
   diretta del bene, le quote residue della detrazione non fruite da questi non si
   trasferiscono all'acquirente/donatario neanche nell'ipotesi in cui la vendita o la
   donazione siano effettuate nel medesimo anno di accettazione dell'eredità. Allo
   stesso modo, in caso di decesso dell'erede che ha acquisito le quote di detrazione
   non fruite dal de cuius che ha sostenuto le spese agevolabili, le quote residue non si
   trasferiscono al successivo erede.

• Immobili/Superbonus 110%
  Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 20 settembre 2021, n. 614
  Superbonus: installazione di impianto fotovoltaico su altro edificio
   Il Superbonus 110% (articolo 119, Dl 34/2020) spetta per le spese sostenute per la
   realizzazione di impianti solari fotovoltaici (quale intervento «trainato»), ancorché
   i pannelli vengono installati su un edificio diverso da quello oggetto degli interventi
   agevolati (nel caso specifico, sulla falda del tetto dell'edificio adiacente), a
   condizione che il beneficiario sia proprietario (o comproprietari) dell'area necessaria
   all'installazione.
   Ovviamente, al fine di accedere alla detrazione occorre che venga effettivamente
   realizzato un intervento «trainante» sull'edificio che verrà servito dall'impianto
fotovoltaico.

• Immobili/Superbonus 110%
  Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 20 settembre 2021, n. 615
  Superbonus: ne beneficiano anche gli enti ecclesiastici riconosciuti
   Secondo l’articolo 119, comma 9, lettera d-bis), Dl 34/2020, il Superbonus 110% può
   essere fruito anche da un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, quale Onlus.
   L'ente religioso potrà accedere alla detrazione in esame: 1) in relazione agli immobili
   oggetto di intervento utilizzati nell'ambito del ramo Onlus per il perseguimento
   delle finalità sociali e nei settori espressamente indicati dalla legge (articolo 10, Dlgs
   460/1997). A tal fine rileva la circostanza che dalla contabilizzazione risulti che le
   unità immobiliari oggetto degli interventi agevolati siano utilizzate esclusivamente
   per la parte afferente al ramo Onlus non essendo necessario stipulare a tal fine
   un comodato d'uso gratuito né fornire una dichiarazione sostitutiva da parte
   dell'ente religioso; 2) a condizione che tenga una contabilità separata (articolo 20-
   bis, Dpr 600/1973).

• Redditi di lavoro dipendente/Redditi assimilati
  Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 21 settembre 2021, n. 619
  Somme erogate per servizi formativi: redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
   Le somme erogate da una società che si occupa di formazione a titolo di ristoro
   delle spese sostenute per l'acquisto di servizi formativi costituiscono, per i
   beneficiari, reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, ai sensi dell'articolo
   50, comma 1, lettera c) del Tuir.
   Nel caso specifico si tratta del ristoro del costo sostenuto per l’acquisto di Carte ILA
   (Individual Learning Account), finalizzate alla messa a disposizione di servizi
   formativi.
   Già la Cm 326/1997 aveva chiarito che rientrano nella nozione di «assegno, premio
   o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale» anche le erogazioni
   finalizzate all'occupazione futura del soggetto che li riceve. Dal che derivano gli
   obblighi previsti per il sostituto d’imposta ai sensi dell’articolo 23, Dpr 600/1973.
   Inoltre, la Rm 365/E/2002 ha precisato che i contributi a fondo perduto erogati in
   favore di soggetti impiegati in progetti di utilità collettiva della Regione, per il
   sostenimento dei costi relativi alla formazione che agevoli nell'inserimento nel
   mondo del lavoro grazie al miglioramento delle qualità e delle capacità
   professionali, rientrano nell'ambito del citato articolo 50, comma 1, lettera c), del
   Tuir.
• Redditi di impresa/Ammortamento
  Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 17 settembre 2021, n. 607
  Deduzione facoltativa per gli ammortamenti 2020 non iscritti a bilancio
   L'articolo 60, commi da 7-bis a 7-quinquies, Dl 104/2020 ha previsto la possibilità di
   sospendere le quote di ammortamento annuali del costo delle immobilizzazioni
   materiali ed immateriali per il bilancio 2020. La disciplina in questione è stata
   introdotta per consentire al contribuente di far concorrere alla formazione del
   reddito di periodo (e del valore della produzione netta) le quote di ammortamento
   sospese, indipendentemente dall'imputazione al conto economico.
   In tale ipotesi la deduzione fiscale degli ammortamenti sospesi non è obbligatoria.
   Secondo l’agenzia delle Entrate, una diversa lettura che presuppone l'obbligo di
   dedurre gli ammortamenti, seppur sospesi ai fini contabili e monitorati tramite
   riserva del patrimonio netto, incrementando le perdite fiscali di periodo, ridurrebbe
   il beneficio teorico concesso alle imprese gravando le stesse di ulteriori
   adempimenti (es. monitoraggio del diverso valore contabile e fiscale in
   dichiarazione) a fronte della fruizione di una norma agevolativa.

• Riscossione/Definizione dei carichi
  Circolare agenzia delle Entrate 24 settembre 2021, n. 11/E
  Stralcio dei debiti tributari fino a 5.000 euro: istruzioni delle agenzie
   Il documento di prassi dell’agenzia delle Entrate, redatto in collaborazione con
   l’agenzia delle Entrate-Riscossione, fornisce chiarimenti e indicazioni operative con
   riferimento alla definizione (stralcio) dei carichi di importo ridotto affidati
   all’agente della riscossione (articolo 4, commi da 4 a 9, Dl 41/2021 - Decreto
   Sostegni).
   Tale definizione prevede l’annullamento automatico di tutti i debiti di importo
   residuo, al 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del Decreto Sostegni), fino a
   5.000 euro, risultanti dai carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio
   2000 al 31 dicembre 2010. I debiti devono riferirsi alle persone fisiche che hanno
   percepito, nel 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro, oppure ai soggetti
   diversi dalle persone fisiche che hanno percepito, nel periodo d’imposta in corso al
   31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro.
   Tra i chiarimenti forniti si segnalano i seguenti: a) nello stralcio rientrano i carichi
   affidati all’agente della riscossione da qualunque ente creditore; b) i debiti di
   importo residuo fino a 5.000 euro sono calcolati tenendo conto del capitale, degli
   interessi per ritardata iscrizione a ruolo e delle sanzioni, mentre restano esclusi dal
   computo gli aggi di riscossione, gli interessi di mora e le eventuali spese di
procedura; c) il limite di 5.000 euro è determinato in relazione agli importi dei
singoli carichi contenuti nella cartella di pagamento (non quindi con riferimento
all’importo complessivo della stessa).
Sul sito dell’agenzia delle Entrate-Riscossione, attraverso un apposito servizio
(https://servizi.agenziaentrateriscossione.gov.it/bollettini/dl41/home: «Verifica lo
stralcio debiti nella tua Definizione agevolata»), è possibile verificare se i debiti
ammessi alle predette definizioni agevolate possono essere potenzialmente oggetto
di stralcio.
2. Adempimenti, scadenze fiscali e previdenziali

                                      6 ottobre 2021

                           Scade oggi il termine per l'invio delle domande di
                           riconoscimento del contributo a fondo perduto per la
                           riduzione del canone di locazione di cui all'articolo 9-quater,
                           Dl 137/2020.
                           Entro oggi vanno inviate anche eventuali istanze sostitutive
                           di quelle precedentemente trasmesse, mentre rimane
                           invariato il termine del 31 dicembre 2021 per l'invio della
                           rinuncia al contributo.
                           Sono ammessi al contributo i locatari che hanno concesso in
Agevolazioni               locazione un immobile con contratto in essere al 29 ottobre
                           2020 e quest'ultimo sia adibito ad abitazione principale del
Bonus affitti –            locatario; è necessario che l'immobile sia ubicato in comune
contributo a fondo         ad alta tensione abitativa e che la riduzione del canone per
perduto per la riduzione   tutto o parte dell'anno 2021, sia accordata in data non
dell’importo del canone    antecedente il 25 dicembre 2021.
di locazione               Il contributo è pari al 50% dell’ammontare complessivo delle
                           rinegoziazioni in diminuzione, e spetta per un importo
                           massimo di 1.200 euro per ciascun locatore.

                           Modalità: l'invio della domanda va effettuata tramite il
                           servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet
                           dell'agenzia delle Entrate.
                           articolo 9-quater, Dl 137/2020; provvedimento agenzia
                           Entrate 6 luglio 2021; provvedimento agenzia Entrate 4
                           settembre 2021

Le scadenze fiscali e previdenziali che comportano versamenti e che cadono di sabato o
di giorno festivo sono prorogate al primo giorno lavorativo successivo ai sensi
dell'articolo 6, comma 8, Dl 330/1994, conv. con L. 473/1994, dell'articolo 18, Dlgs.
241/1997 e dell'articolo 7, comma 1, lettera h), Dl 13 maggio 2011, n. 70, conv. con
modif. con L. 12 luglio 2011, n. 106. 25 marzo 2021
3.   Modello 770/2021, le novità legate all'emergenza Covid
     Scade il 2 novembre 2021 il termine di presentazione
     L'approvazione del modello 770/2021, in cui i sostituti di imposta devono riportare i dati
     dei versamenti, dei crediti e delle compensazioni effettuati nel periodo di imposta 2020, è
     avvenuta ad opera del Provvedimento agenzia delle Entrate 15 gennaio 2021, mentre il
     Provvedimento agenzia delle Entrate 15 febbraio 2021 contiene le specifiche tecniche per
     la trasmissione. Il termine finale di presentazione esclusivamente telematica coincide con
     il 2 novembre 2021. Le principali novità di quest'anno interessano le misure anti Covid.

Dichiarazione dei sostituti d’imposta

La dichiarazione dei sostituti d’imposta è sdoppiata in due componenti autonome anche
se collegate tra loro:
• la Certificazione Unica 2021, da trasmettere in via telematica all’agenzia delle
     Entrate, che doveva essere presentata entro il 16 marzo 2021, termine
     successivamente prorogato al 31 marzo 2021 con il Comunicato Mef 13 marzo 2021,
     n. 49 e con il Dl 22 marzo 2021, n. 41 (cd. decreto Sostegni), mentre le Certificazioni
     Uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la
     dichiarazione dei redditi precompilata, quali il modello 730 o il modello Redditi
     precompilato, si possono inviare entro il termine di presentazione della
     dichiarazione dei sostituti d’imposta ovvero entro il 2 novembre 2021 (essendo il 31
     ottobre 2021 giorno festivo);
   • il modello 770/2021 di cui all’articolo 4, comma 1, Dpr 22 luglio 1998, n. 322, da
     trasmettere telematicamente entro la data del 2 novembre 2021.

L'invio del modello 770 è possibile a condizione che il sostituto abbia trasmesso, nei
termini previsti dall’articolo 4 del Dpr 22 luglio 1998 n. 322 (31 marzo 2021 ovvero 2
novembre 2021) sia le Comunicazioni Certificazioni dati lavoro dipendente e assimilati sia
le Comunicazioni Certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi e sia, se
richiesto, Certificazione degli utili.

Il modello 770/2021, completo delle istruzioni, relativo all’anno d’imposta 2020, si
compone del frontespizio e di 16 quadri staccati (SF, SG, SH, SI, SK, SL, SM, SO, SP, SQ, SS,
DI, ST, SV, SX e SY) ed ha visto l’approvazione con il Provvedimento agenzia delle Entrate
15 gennaio 2021, prot. n. 13090/2021, mentre tramite il Provvedimento agenzia delle
Entrate 15 febbraio 2021, prot. n. 44504/2021 sono state fissate le specifiche tecniche per
la trasmissione del modello.

I sostituti d’imposta hanno la facoltà di suddividere il modello 770 inviando, oltre al
frontespizio, i quadri ST, SV, SX relativi alle ritenute operate su redditi di lavoro dipendente
e assimilati, su redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, su dividendi,
proventi e redditi di capitale, incluse le ritenute su pagamenti relativi a bonifici disposti per
il recupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio energetico già presenti nel
quadro SY, su locazioni brevi inserite all’interno della CU, su somme liquidate a seguito di
pignoramento presso terzi e su somme liquidate a titolo di indennità di esproprio e di
somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi,
nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizioni coattive a seguito di
occupazioni d’urgenza.

Come di consueto l’agenzia delle Entrate mette a disposizione sul proprio sito il software
gratuito per la compilazione del modello, utilizzabile previa registrazione ai servizi
telematici.

 Contributi anti Covid
L’agenzia delle Entrate, con la Risposta Interpello 20 luglio 2021, n. 492, ha chiarito che i
 contributi di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza
 epidemiologica Covid-19, da chiunque e indipendentemente dalle modalità di fruizione,
 ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori
 autonomi, non concorrono a tassazione in considerazione della finalità dell'aiuto
 economico di contrastare gli effetti negativi conseguenti dall'emergenza epidemiologica
 da Covid-19 ex articolo 10-bis del Dl 28 ottobre 2020, n. 137, e quindi l'Ente bilaterale
 istante non deve indicare i contributi erogati nei confronti delle imprese nel modello di
 dichiarazione dei sostituti d'imposta e degli intermediari (modello 770).
 Invece, lo stesso articolo 10-bis del decreto Ristori non prevede tra i destinatari dei
 contributi non assoggettati a tassazione i lavoratori dipendenti e, pertanto, i contributi
 erogati dall'Ente bilaterale istante nei confronti dei lavoratori dipendenti quali somme
 sostitutive o integrative del reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 6, comma
 2, del Tuir, concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini Irpef con obbligo di
 applicazione della ritenuta di cui all'articolo 23 del Dpr 29 settembre 1973, n. 600 e di
 rilascio della Certificazione Unica.

Modello 770/2021 – «New entry» significative

Le novità più importanti del modello 770/2021 coinvolgono i quadri ST (Ritenute operate,
trattenute per assistenza fiscale ed imposte sostitutive), SV (Trattenute di addizionali
comunali all’Irpef) e SX (Riepilogo delle compensazioni).

I versamenti da indicare nei citati quadri comprendono anche quelli dei crediti di cui al Dl
3/2020 e al Dl 18/2020 recuperati dal sostituto d’imposta in sede di effettuazione
delle operazioni di conguaglio.

Nel modello 770/2021 va esposto il premio pari a 100 euro previsto ex articolo 63 del Dl
18/2020, conv. con la L. 27/2020, disposto a favore dei lavoratori dipendenti titolari, nel
periodo d’imposta 2019, di redditi di lavoro dipendente non superiori ad euro 40.000, che
durante l’emergenza sanitaria non hanno potuto fruire della possibilità di prestare la
propria opera in modalità di lavoro agile, dovendosi recare presso la sede lavorativa, ed
erogato direttamente dal datore di lavoro entro il termine di effettuazione delle operazioni
di conguaglio di fine anno, nonché corrisposto in relazione alle prestazioni lavorative rese
nel mese di marzo 2020 e rapportato al numero di giorni di lavoro svolti nella sede di
lavoro.

Nel modello 770/2021 compare anche il cd. trattamento integrativo attribuito ai titolari di
reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, la
cui imposta lorda, determinata su detti redditi, è di ammontare superiore alle detrazioni da
lavoro spettanti (Dl 3/2020, conv. con la L. 21/2020).
Tale trattamento, proporzionato al numero di giorni lavorativi a partire dall’1 luglio 2020, è
pari a 600 euro per il 2020 e a 1.200 euro per il 2021 e spetta solo se il reddito complessivo
del potenziale beneficiario non è superiore a 28.000 euro.

In relazione ad entrambe le erogazioni premiali, l’eventuale ammontare recuperato dal
sostituto d’imposta in sede di conguaglio in quanto non spettante va all’Amministrazione
finanziaria ed esposto tra i versamenti del quadro ST.

Tra le note dei quadri ST e SV, figurano i codici che segnalano eventuali versamenti di
ritenute inizialmente non operate e/o non versate in ragione delle sospensioni introdotte
nel corso del 2020 dal legislatore nell’ambito degli interventi di sostegno economico alle
imprese ed ai lavoratori al fine di fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Nel quadro SX, che accoglie i dati riepilogativi del credito derivante dal modello 770
relativo all’anno precedente e quelli sorti nel corso del periodo di imposto dichiarato,
tenuto conto anche degli eventuali ulteriori crediti risultanti dal quadro DI, va esposto
l’eventuale credito riconosciuto al sostituto d’imposta a seguito di ripetizione di indebito
su prestazioni previdenziali e retribuzioni assoggettate a titolo di acconto in conformità al
Dl 19 maggio 2020, n. 34 (cd. decreto Rilancio).

A fronte di tale restituzione netta, al sostituto spetta un credito d’imposta nella misura del
30% delle somme ricevute che trova posto nel quadro SX.

Soggetti obbligati alla presentazione del modello 770/2021

Sono tenuti a presentare il modello 770/2021 i soggetti che nel periodo d’imposta 2020
hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte su redditi di capitale,
compensi per avviamento commerciale, contributi ad enti pubblici e privati, riscatti da
contratti di assicurazione sulla vita, premi, vincite ed altri proventi finanziari ivi compresi
quelli da partecipazioni a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto
estero, utili e altri proventi equiparati da partecipazioni in società di capitali, titoli atipici, e
redditi diversi, nonché coloro che hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta
alla fonte (articoli 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter, 29 del Dpr 600/1973 e 33, comma 4, del Dpr
42/1988).

La platea dei soggetti interessati coinvolge, a titolo esemplificativo, le società di persone e
di capitali residenti in Italia, gli enti pubblici, i trust, i condomini e le associazioni non
riconosciute, i consorzi, le aziende speciali istituite ex articoli 22 e 23 della L. 142/1990, le
società o le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per
l’esercizio in forma associata di arti e professioni residenti nel territorio dello Stato, nonché
i curatori fallimentari, i commissari liquidatori e gli eredi che non proseguono l’attività del
sostituto d’imposta estinto.
Sono sottoposti comunque all’obbligo di presentare il modello 770/2021 i soggetti che
hanno applicato nel 2019 l’imposta sostitutiva su interessi, premi ed altri frutti delle
obbligazioni e titoli similari ex Dlgs 239/1996, l’imposta sostitutiva sui dividendi ai sensi
dell’articolo 27-ter del Dpr 600/1973, nonché l’imposta sostitutiva di cui all’articolo 6 del
Dlgs 461/1997 e di cui all’articolo 7 dello stesso decreto (con riferimento ai soli soggetti
diversi da quelli indicati nell’articolo 73, comma 1, lett. a) e d), del Dpr 917/1986).

In ogni caso, devono presentare il modello 770/2021 i soggetti tenuti agli obblighi di
comunicazione previsti dagli articoli 6, comma 2, e 10, del Dlgs 461/1997, quelli tenuti
all’obbligo di comunicazione degli utili pagati nel 2020 e, da ultimo, i rappresentanti fiscali
di un soggetto non residente.

Se tali soggetti devono presentare le comunicazioni per conto di enti e società non
residenti in quanto rappresentanti fiscali (articolo 9, comma 2, del Dlgs 239/1996, articolo
26-quinquies, commi 2 e 6-bis, e articolo 27-ter, comma 8, del Dpr 600/1973, articolo 7,
comma 2-ter, del Dl 351/2001, articolo 10-ter, comma 2-ter, della L. 77/1983, e articolo 1,
comma 134, della L. 296/2006) ovvero sono tenuti alle comunicazioni per conto di
intermediari non residenti per gli adempimenti previsti dall’articolo 6, comma 2, del Dlgs
461/1997, essi presentano i relativi quadri separatamente da quelli relativi alla ritenuta o
all’imposta sostitutiva versata e dalle comunicazioni dovute con riferimento alla propria
attività di intermediari.

 Organizzazione non residente

 L’organizzazione estera non residente che, giunta in Italia, per agevolare il lavoro del
 proprio personale, assume traduttori con contratto di prestazione occasionale, riveste il
 ruolo di sostituto d’imposta ed è obbligata ad assolvere i relativi obblighi fiscali
 (effettuazione e versamento delle ritenute, certificazione degli emolumenti e
 presentazione del modello 770) solo se ha istituito in Italia una stabile organizzazione
 oppure una base fissa ed esclusivamente per i redditi erogati in relazione alle prestazioni
 rese nel nostro Paese (agenzia delle Entrate, Risposta Interpello 25 giugno 2021, n. 449).
Termini e modalità di trasmissione del modello 770/2021

La dichiarazione modello 770/2021 dev’essere presentata entro il 2 novembre 2021 (dal
momento che il 31 ottobre 2021 è giorno festivo) a norma dell’articolo 4, comma 4-bis, del
Dpr 322/1998, esclusivamente per via telematica.

L’invio telematico può essere effettuato o direttamente dal sostituto d’imposta o tramite
un intermediario abilitato ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del Dpr 322/1998 (ad esempio,
iscritto all’Albo dei dottori commercialisti o degli avvocati) ovvero tramite altri soggetti
incaricati (solo per le Amministrazioni dello Stato) o infine tramite società appartenenti al
gruppo.
La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è avvenuta la ricezione dei dati da
parte dell’agenzia delle Entrate come risulta dalla comunicazione telematica che attesta
l’avvenuto ricevimento dei dati.

 Riepilogo delle scadenze delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta per l'anno
 d'imposta 2020 (CU 2021 e modello 770/2021)

        Quando e come avviene la presentazione

 CU     Il sostituto d’imposta deve inviare la CU 2021 telematicamente all’agenzia delle
        Entrate entro il: 31 marzo 2021; 2 novembre 2021 (CU contenente solo redditi
        esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata)

 770    Il sostituto d’imposta presenta il modello 770/2021 per via telematica,
        direttamente o tramite un intermediario abilitato ex articolo 3, comma 3, Dpr
        322/1998 o tramite altri soggetti incaricati (per le sole Amministrazioni dello
        Stato) o ancora mediante società appartenenti al gruppo, entro il 2 novembre
        2021

Modello 770/2021 – Frontespizio

Se il sostituto d’imposta intende, prima della scadenza del termine di presentazione,
rettificare o integrare una dichiarazione già presentata, ha l’obbligo di compilare una
nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti, selezionando la casella «Correttiva nei
termini».

Una volta scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il sostituto d’imposta può
rettificare o integrare la stessa presentando una nuova dichiarazione, comprensiva di tutte
le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo al quale si riferisce la
dichiarazione, selezionando la casella «Dichiarazione integrativa» (sezione «Tipo di
dichiarazione» - si veda l’Esempio n. 1).

Costituisce presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa la valida
presentazione della dichiarazione originaria e a tal fine, si compila la casella «Protocollo
dichiarazione inviata» per indicare il protocollo della dichiarazione già inviata da
correggere o integrare dal momento che la nuova dichiarazione verrà a sostituire
integralmente la precedente, individuata appunto con il numero di protocollo.

In merito si fa presente che va compilato il quadro DI (Dichiarazione integrativa) dai
soggetti che hanno presentato nel 2020 una o più dichiarazioni integrative ai sensi
dell’articolo 2, comma 8-bis, del Dpr 322/1998, oltre il termine per la presentazione della
dichiarazione relativo al periodo d’imposta successivo a quello di riferimento della

dichiarazione integrativa.

Sono considerate valide anche le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dal termine di
scadenza, fatta salva l’applicazione delle sanzioni (articolo 13, comma 1, lett. c), del Dlgs
472/1997).

Occorre sempre valorizzare, nel riquadro «Redazione della dichiarazione», le caselle
relative alle ritenute operate, indicando il flusso che viene trasmesso (ad esempio,
«Dipendente» se si sono operate ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati
ovvero «Locazioni brevi» qualora siano stare operate ritenute sulle locazioni brevi).

La sezione «Gestione separata» dev’essere compilata qualora il sostituto voglia
trasmettere i dati separatamente in più flussi ed abbia indicato il codice 2 nella casella
«Tipologia invio».

 Esempio n. 1

 In data 29 settembre 2021 viene predisposto dalla Alfa s.r.l. tramite il professionista
 incaricato il modello 770/2020 integrativo relativo al periodo 2019 contenente i dati
 relativi alle ritenute di lavoro dipendente non indicate in precedenza nel modello
 770/2020 originario. Le ritenute sono state tutte tempestivamente versate. Come si
 evidenzia la dichiarazione integrativa nel frontespizio del modello?

 Il numero di protocollo della dichiarazione modello 770/2020 originaria già inviata è
 20091416391964942 000001. Nel frontespizio del modello 770/2020 relativo al periodo
 d’imposta 2019, sezione «Tipo di dichiarazione», occorre barrare la casella
 «Dichiarazione integrativa» e occorre inserire nella casella omonima il numero di
 protocollo della dichiarazione originaria già inviata.

Modello 770/2021 – Quadro ST

Il quadro ST non va utilizzato dalle Amministrazioni dello Stato, nemmeno da quelle con
ordinamento autonomo, se non utilizzano i modelli di pagamento F24 e F24EP per versare
le ritenute.

Quattro sono le sezioni che compongono il quadro (Erario, addizionale regionale, ritenute
sui redditi di capitale, imposta sostitutiva ex articoli 6 e 7, Dlgs 461/1997 e altre imposte
sostitutive applicate) ed espongono, rispettivamente, i dati relativi alle ritenute Irpef
operate e alle imposte sostitutive prelevate, i dati delle trattenute effettuate a titolo di
addizionali regionali Irpef e i dati relativi alle ritenute operate e imposte sostitutive

applicate su redditi di capitale e altri redditi.

La prima sezione serve per esporre i dati relativi alle ritenute alla fonte operate e per
assistenza fiscale effettuata, nonché per esporre tutti i versamenti relativi alle ritenute e
imposte sostitutive.

In particolare, devono comparire le ritenute operate e versate sugli emolumenti erogati
nel 2020 e le ritenute operate ex articoli 23 e 24 del Dpr 600/1973 sulle somme e valori
corrisposti entro il 12 gennaio 2021 riferiti al 2020, nonché le ritenute operate a seguito di
conguaglio di fine anno effettuato nei primi due mesi del 2021.

Devono comparire in modo aggregato, e quindi unitario, i versamenti per i quali coincidono
la data di versamento, il codice tributo e il periodo di riferimento nonché, per la Sezione II,
il codice Regione.

 Esempio n. 2

 Il 16 marzo 2020 l’impresa Beta s.r.l. ha versato con il modello F24 ritenute d’acconto per
 euro 250 (periodo di riferimento febbraio 2020) in relazione alla ricevuta emessa dal
 collaboratore occasionale Benedetto Soppi con il codice tributo 1040. Come si compila il
 quadro ST del modello 770/2021?

 Nel modello 770/2021, quadro ST, Sezione I, al punto 1 si scrive il periodo di riferimento
 (mese 02 e anno 2020), al punto 2 si rileva l'importo di 250 (ritenuta operata), al punto 7
 si scrive 250 (ritenuta versata risultante dalla colonna «Importi a debito versati» del
 modello F24, indipendentemente da eventuali compensazioni esterne), al punto 11 si
 riporta il codice tributo 1040 e al punto 14 la data di versamento (16 marzo 2020).

Modello 770/2021 – Quadro SV

Si impiega il quadro SV per esporre le trattenute di addizionali comunali Irpef, ricordando
che ex articolo 3 del Dm 5 ottobre 2007 il versamento dell’addizionale comunale va
attribuito direttamente ai Comuni di riferimento.

I dati da indicare nel quadro SV devono riferirsi alle trattenute e ai relativi versamenti delle
addizionali comunali Irpef effettuati in forma rateizzata nell’anno 2020 per l’anno 2019,
alle trattenute e ai relativi versamenti dell’acconto delle addizionali comunali Irpef
effettuati in forma rateizzata nell’anno 2020 con riferimento all’anno 2020, alle trattenute
relative alle addizionali comunali Irpef effettuate a seguito di cessazione del rapporto di
lavoro avvenuta nel corso del 2020, alle trattenute effettuate a titolo di addizionale
comunale Irpef a seguito di assistenza fiscale prestata nel 2020 nonché ai relativi
versamenti e, infine, ai dati dei versamenti tardivi inerenti al periodo d’imposta 2020
effettuati entro la presentazione della dichiarazione.

Non devono essere evidenziati le trattenute e i relativi versamenti delle addizionali
comunali Irpef effettuati in forma rateizzata nell’anno 2021 con riferimento all’anno 2020.
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