Mercato elettrico. Rinvio pregiudiziale del Consiglio di Stato in un caso complesso di abuso di posizione dominante del Gruppo Enel

Pagina creata da Jacopo Castelli
 
CONTINUA A LEGGERE
Mercato elettrico. Rinvio pregiudiziale del Consiglio di Stato in un caso complesso di abuso di posizione dominante del Gruppo Enel
DE BERTI JACCHIA FRANCHINI FORLANI

Mercato elettrico. Rinvio pregiudiziale
del Consiglio di Stato in un caso
complesso di abuso di posizione
dominante del Gruppo Enel
   09/10/2020       BENI DI CONSUMO, ENERGIA E AMBIENTE, CONTENZIOSO

Roberto A. Jacchia
Marco Stillo

                                                              relative al titolare dell’utenza, da parte
                C   on un’ordinanza del 20 luglio 2020, il    degli operatori che appartenevano al
                                                              Gruppo Enel, in data 4 maggio 2017
                Consiglio di Stato si è pronunciato sui       l’AGCM aveva avviato un procedimento
                ricorsi proposti da Servizio Elettrico        istruttorio nei confronti di Enel, Servizio
                Nazionale S.p.a. (“Servizio Elettrico         Elettrico Nazionale ed Enel Energia per
                Nazionale”), da Enel S.p.a. (“Enel”) e da     verificare se le loro condotte congiunte
                Enel Energia S.p.a. (“Enel Energia”) nei      configurassero una violazione
                confronti dell’Autorità Garante della         dell’articolo 102 del Trattato sul
                Concorrenza e del Mercato (“AGCM”) in         funzionamento dell’Unione Europea
                grado di appello avverso diverse              (TFUE). A conclusione dell’istruttoria,
                pronunce del Tribunale Amministrativo         l’AGCM aveva accertato che, dal
                Regionale per il Lazio (“TAR Lazio”) del      gennaio 2012 e fino al maggio 2017, le
                2019.                                         tre società avevano abusato della loro
                                                              posizione dominante tramite una
                Sulla base di un esposto                      strategia escludente nei mercati della
                dell’Associazione Italiana dei Grossisti di   vendita di energia elettrica ai clienti
                Energia e Trader (“AIGET”) e delle            domestici e non domestici connessi in
                segnalazioni di singoli consumatori che       bassa tensione, volta ad evitare un
                denunciavano l’utilizzo illecito di           passaggio in massa dei clienti del
                informazioni commercialmente sensibili,       Servizio Elettrico Nazionale a fornitori

                                                                                       www.dejalex.com
Mercato elettrico. Rinvio pregiudiziale del Consiglio di Stato in un caso complesso di abuso di posizione dominante del Gruppo Enel
terzi a seguito della imminente abolizione     esso, e l’eventuale contro-potere degli
del servizio di maggior tutela (“SMT”),        acquirenti. Nel caso concreto, secondo il
che avrebbe potuto comportare una              Consiglio di Stato, il Gruppo Enel
riassegnazione delle rispettive utenze         deteneva una posizione dominante in
mediante “aste per pacchetti di clienti” 1.    quanto, tra le altre cose, era il principale
                                               operatore in tutti i territori comunali di
Le tre società avevano presentato              riferimento tramite la propria società di
autonomi ricorsi dinnanzi al giudice           distribuzione elettrica, disponeva di
amministrativo di primo grado, che li          collegamenti tra i diversi segmenti tali da
aveva accolti limitatamente alle censure       porla in posizione diversificata, e di
relative alla durata del presunto abuso e      vantaggio, rispetto ai suoi concorrenti sul
ai criteri utilizzati dall’AGCM per            mercato collegato, e rappresentava il
calcolare la sanzione (pari a circa 93         principale player a livello nazionale. Ciò
milioni di euro). Poiché il TAR Lazio,         che gli consentiva di determinarsi
tuttavia, aveva rigettato integralmente il     autonomamente nel mercato e di influire
ricorso proposto da Enel, confermando          unilateralmente, con il suo
anche in punto di sanzione il                  comportamento, sulla struttura del
provvedimento dell’AGCM, le tre società        mercato medesimo.
avevano proposto separatamente
appello chiedendo l’annullamento               Per quanto riguarda lo sfruttamento
integrale del provvedimento                    abusivo, invece, sussistevano diversi
sanzionatorio o, in via gradata,               interrogativi. In primo luogo, il Consiglio
un’ulteriore riduzione della sanzione 2.       di Stato si chiede se la nozione stessa di
                                               “sfruttamento abusivo” debba essere
Riuniti i procedimenti pendenti dinnanzi a     interpretata nel senso che le condotte in
sé, il Consiglio di Stato, con un              questione possano essere di per sé
complesso provvedimento ricco di               lecite e venire qualificate come “abusive”
insegnamenti metodologici e sistemici,         unicamente in ragione dell’effetto
ha preliminarmente ricordato che non è         potenzialmente restrittivo ingenerato nel
di per sé illegale che un’impresa sia in       mercato di riferimento, oppure se le
posizione dominante e competa sulla            stesse condotte debbano essere
base dei propri meriti, e bensì il fatto che   necessariamente connotate anche da
il suo comportamento ostacoli una              una specifica componente di
concorrenza realmente competitiva e non        antigiuridicità oggettiva4. In secondo
comportante distorsioni nel mercato            luogo, si pone il problema di
unico. È stato inoltre ricordato che           comprendere quale sia l’effetto
l’abuso di posizione dominante si              economico perseguito dal divieto di
compone di tre elementi, ossia i) la           sfruttamento abusivo, registrandosi in
posizione dominante, ii) il suo                proposito posizioni non univoche, in
sfruttamento abusivo, e iii) l’assenza di      quanto dal fondamento dell’illecito
giustificazioni obiettive.                     dipendono diverse ricadute applicative 5.
                                               In terzo luogo, sebbene secondo un
Per quanto riguarda la posizione               orientamento consolidato in
dominante3, la sua esistenza viene             giurisprudenza l’illecito di abuso di
comprovata attraverso l’analisi di diversi     posizione dominante possa essere
indici, quali la quota di mercato              accertato anche in fase prodromica,
dell’impresa, le possibilità di espansione     prima che abbia prodotto effetti
dei concorrenti già presenti sul mercato
ovvero di ingresso di imprese esterne ad

1 Si veda il punto 2 del ritenuto in fatto.
2 Si veda il punto 5.1. del ritenuto in fatto.
3 CGUE 14.02.1978, Causa C-27/76, United Brands Company e United Brands Continentaal BV

contro Commissione delle Comunità europee.
4 CGUE 06.12.2012, Causa C-457/10 P, AstraZeneca AB e AstraZeneca plc contro Commissione

europea; CGUE 27.03.2012, Causa C-209/10, Post Danmark A/S contro Konkurrencerådet.
5 Si veda il punto 3.2. del considerato in diritto.

2                                                                       www.dejalex.com
restrittivi 6, non essendo necessaria la          giustificata da esigenze privacy (una
prova attuale degli effetti ed essendo            legata alla condivisione dei dati personali
sufficiente la dimostrazione della                intra-gruppo e l’altra verso terze parti).
plausibile potenzialità dell’effetto
restrittivo7, non è chiaro se, pur in             Di conseguenza, al Gruppo Enel veniva
presenza di un comportamento                      contestato un abuso escludente “atipico”,
astrattamente idoneo alla produzione di           in quanto volto ad impedire la crescita o
effetti restrittivi, sia comunque ammessa         la diversificazione dell’offerta di imprese
la prova da parte dell’impresa incolpata          concorrenti, attraverso una condotta di
che la condotta era priva di offensività in       per sé lecita sul piano regolatorio, in
concreto.                                         quanto non era stata contestata la
                                                  violazione di alcuna specifica norma sul
Secondo il Consiglio di Stato, infine, è          trattamento dei dati personali, e le liste
necessario comprendere se l’abuso di              del Servizio Elettrico Nazionale
posizione dominante vada valutato                 risultavano essere state acquistate a
soltanto per i suoi effetti, anche solo           prezzo di mercato. Il caso concreto,
potenziali, sul mercato, senza avere              pertanto, verteva sulla verifica di ciò, che
riguardo al movente soggettivo                    la condotta dell’impresa dominante
dell’agente, oppure se la prova                   rivestisse o meno un grado significativo
dell’intento restrittivo costituisca un           di offensività, tale da essere in grado di
parametro utilizzabile per determinare            perseguire l’intento di escludere gli altri
l’abusività della condotta dell’impresa           operatori presenti nel mercato libero
dominante8, dovendosi nel secondo caso            attraverso lo svuotamento della base
valutare se la prova dell’intento abusivo         clienti servita in maggior tutela.
sia sufficiente a ricondurre alla condotta
gli effetti anticoncorrenziali contestati,        Pertanto, non constando prese di
oppure se essa valga soltanto a ribaltare         posizione univoche da parte della Corte
l’onere della prova in capo all’impresa           di Giustizia dell’Unione Europea su
dominante.                                        fattispecie comparabili, il Consiglio di
                                                  Stato ha deciso di sospendere il
Secondo il Consiglio di Stato, tali               procedimento di nanzi a sé e di chiedere
questioni metodologiche rivestono un              alla Corte, ai sensi dell’articolo 267
ruolo dirimente per la soluzione del caso         TFUE:
concreto. Più particolarmente, l’abuso di
posizione dominante posto in essere dal           “Se le condotte che inverano lo
Gruppo Enel si innesterebbe su una                sfruttamento abusivo di posizione
duplice situazione di vantaggio, ossia i)         dominate possano essere di per sé del
l’accesso privilegiato all’informazione, e        tutto lecite ed essere qualificate
ii) la percezione, da parte del                   “abusive” unicamente in ragione
consumatore, di una sostanziale                   dell’effetto (potenzialmente) restrittivo
continuità tra le forniture in maggior            ingenerato nel mercato di riferimento;
tutela e quelle offerte dalle società di          oppure se le stesse debbano essere
vendita collegate. Nello specifico, l’abuso       contrassegnate anche da una specifica
ascritto al Gruppo Enel, finalizzato ad           componente di antigiuridicità, costituita
indurre gli utenti del servizio di maggior        dal ricorso a «metodi (o mezzi)
tutela a passare al mercato libero,               concorrenziali diversi» da quelli
consisterebbe nel trasferire i contatti dei       «normali»; in quest’ultimo caso, sulla
propri clienti in maggior tutela tramite il       base di quali criteri si possa stabilire il
Servizio Elettrico Nazionale alla                 confine tra la concorrenza «normale» e
controllata Enel Energia tramite la               quella «falsata»;
richiesta di una doppia liberatoria

6 Tribunale 29.03.2012, Causa T-398/07, Regno di Spagna contro Commissione europea.
7 CGUE 17.02.2011, Causa C-52/09, Konkurrensverket contro TeliaSonera Sverige AB.
8 Tribunale 30.01.2007, Causa T-340/03, France Télécom SA contro Commissione delle Comunità

europee; Tribunale 30.09.2003, Causa T-203/01, Manufacture française des pneumatiques Michelin
contro Commissione delle Comunità europee.

3                                                                           www.dejalex.com
Se la funzione dell’abuso sia di                 parametro utilizzabile (anche in via
massimizzare il benessere dei                    esclusiva) per valutare l’abusività del
consumatori, di cui il giudice debba             comportamento dell’impresa dominante;
misurare l’avvenuta (o il pericolo di)           oppure ancora se tale dimostrazione
diminuzione; oppure se l’illecito                dell’elemento soggettivo valga soltanto a
concorrenziale abbia il compito di               ribaltare l’onere della prova in capo
preservare di per sé la struttura                all’impresa dominante (la quale sarebbe
concorrenziale del mercato, al fine di           onerata, a questo punto, di fornire la
scongiurare la creazione di aggregazioni         prova che l’effetto escludente è
di potere economico ritenute comunque            mancato);
dannose per la collettività;
                                                 Se, in ipotesi di posizione dominante
Se, in caso di abuso di posizione                riferita una pluralità di imprese
dominante consistito nel tentare di              appartenenti al medesimo gruppo
impedire che permanga il livello di              societario, l’appartenenza al predetto
concorrenza ancora esistente o il suo            gruppo sia sufficiente per presumere che
sviluppo, l’impresa dominante sia                anche le imprese che non abbiano posto
comunque ammessa a provare che –                 in essere la condotta abusiva abbiano
nonostante l’astratta idoneità dell’effetto      concorso nell’illecito – cosicché
restrittivo – la condotta è risultata priva di   all’Autorità di vigilanza sarebbe
concreta offensività; se, in caso di             sufficiente dimostrare un parallelismo
risposta positiva, ai fini della valutazione     cosciente, sia pure non collusivo, delle
in ordine alla sussistenza di un abuso           imprese operanti all’interno del gruppo
escludente atipico, l’articolo 102 TFUE          collettivamente dominante – oppure se
vada interpretato nel senso di ritenere          (al pari di quanto accade per il divieto di
sussistente in capo all’Autorità l’obbligo       intese) occorra comunque fornire la
di esaminare in maniera puntuale le              prova, anche indiretta, di una situazione
analisi economiche prodotte dalla parte          concreta di coordinamento e
sulla concreta capacità della condotta           strumentalità tra le varie imprese del
oggetto di istruttoria di escludere dal          gruppo in posizione dominante, in
mercato i propri concorrenti;                    particolare al fine dimostrare il
                                                 coinvolgimento della casa madre”.
Se l’abuso di posizione dominante debba
valutarsi soltanto per i suoi effetti (anche
soltanto potenziali) sul mercato, senza
alcun riguardo al movente soggettivo
dell’agente; oppure se la dimostrazione
dell’intento restrittivo costituisca un

4                                                                         www.dejalex.com
Roberto A. Jacchia
                               PARTNER

                                    r.jacchia@dejalex.com
                                   +39 02 72554.1

                                   Via San Paolo 7
                                   20121 - Milano

                               Marco Stillo
                               ASSOCIATE

                                    m.stillo@dejalex.com
                                   +32 (0)26455670

                                   Chaussée de La Hulpe 187
                                   1170 - Bruxelles

MILANO
Via San Paolo, 7 · 20121 Milano, Italia
T. +39 02 72554.1 · F. +39 02 72554.400
milan@dejalex.com

ROMA
Via Vincenzo Bellini, 24 · 00198 Roma, Italia
T. +39 06 809154.1 · F. +39 06 809154.44
rome@dejalex.com

BRUXELLES
Chaussée de La Hulpe 187 · 1170 Bruxelles, Belgique
T. +32 (0)26455670 · F. +32 (0)27420138
brussels@dejalex.com

MOSCOW
Ulitsa Bolshaya Ordynka 37/4 · 119017, Moscow, Russia
T. +7 495 792 54 92 · F. +7 495 792 54 93
moscow@dejalex.com

5                                                             www.dejalex.com
Puoi anche leggere