Mercato elettrico. Rinvio pregiudiziale del Consiglio di Stato in un caso complesso di abuso di posizione dominante del Gruppo Enel
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DE BERTI JACCHIA FRANCHINI FORLANI Mercato elettrico. Rinvio pregiudiziale del Consiglio di Stato in un caso complesso di abuso di posizione dominante del Gruppo Enel 09/10/2020 BENI DI CONSUMO, ENERGIA E AMBIENTE, CONTENZIOSO Roberto A. Jacchia Marco Stillo relative al titolare dell’utenza, da parte C on un’ordinanza del 20 luglio 2020, il degli operatori che appartenevano al Gruppo Enel, in data 4 maggio 2017 Consiglio di Stato si è pronunciato sui l’AGCM aveva avviato un procedimento ricorsi proposti da Servizio Elettrico istruttorio nei confronti di Enel, Servizio Nazionale S.p.a. (“Servizio Elettrico Elettrico Nazionale ed Enel Energia per Nazionale”), da Enel S.p.a. (“Enel”) e da verificare se le loro condotte congiunte Enel Energia S.p.a. (“Enel Energia”) nei configurassero una violazione confronti dell’Autorità Garante della dell’articolo 102 del Trattato sul Concorrenza e del Mercato (“AGCM”) in funzionamento dell’Unione Europea grado di appello avverso diverse (TFUE). A conclusione dell’istruttoria, pronunce del Tribunale Amministrativo l’AGCM aveva accertato che, dal Regionale per il Lazio (“TAR Lazio”) del gennaio 2012 e fino al maggio 2017, le 2019. tre società avevano abusato della loro posizione dominante tramite una Sulla base di un esposto strategia escludente nei mercati della dell’Associazione Italiana dei Grossisti di vendita di energia elettrica ai clienti Energia e Trader (“AIGET”) e delle domestici e non domestici connessi in segnalazioni di singoli consumatori che bassa tensione, volta ad evitare un denunciavano l’utilizzo illecito di passaggio in massa dei clienti del informazioni commercialmente sensibili, Servizio Elettrico Nazionale a fornitori www.dejalex.com
terzi a seguito della imminente abolizione esso, e l’eventuale contro-potere degli del servizio di maggior tutela (“SMT”), acquirenti. Nel caso concreto, secondo il che avrebbe potuto comportare una Consiglio di Stato, il Gruppo Enel riassegnazione delle rispettive utenze deteneva una posizione dominante in mediante “aste per pacchetti di clienti” 1. quanto, tra le altre cose, era il principale operatore in tutti i territori comunali di Le tre società avevano presentato riferimento tramite la propria società di autonomi ricorsi dinnanzi al giudice distribuzione elettrica, disponeva di amministrativo di primo grado, che li collegamenti tra i diversi segmenti tali da aveva accolti limitatamente alle censure porla in posizione diversificata, e di relative alla durata del presunto abuso e vantaggio, rispetto ai suoi concorrenti sul ai criteri utilizzati dall’AGCM per mercato collegato, e rappresentava il calcolare la sanzione (pari a circa 93 principale player a livello nazionale. Ciò milioni di euro). Poiché il TAR Lazio, che gli consentiva di determinarsi tuttavia, aveva rigettato integralmente il autonomamente nel mercato e di influire ricorso proposto da Enel, confermando unilateralmente, con il suo anche in punto di sanzione il comportamento, sulla struttura del provvedimento dell’AGCM, le tre società mercato medesimo. avevano proposto separatamente appello chiedendo l’annullamento Per quanto riguarda lo sfruttamento integrale del provvedimento abusivo, invece, sussistevano diversi sanzionatorio o, in via gradata, interrogativi. In primo luogo, il Consiglio un’ulteriore riduzione della sanzione 2. di Stato si chiede se la nozione stessa di “sfruttamento abusivo” debba essere Riuniti i procedimenti pendenti dinnanzi a interpretata nel senso che le condotte in sé, il Consiglio di Stato, con un questione possano essere di per sé complesso provvedimento ricco di lecite e venire qualificate come “abusive” insegnamenti metodologici e sistemici, unicamente in ragione dell’effetto ha preliminarmente ricordato che non è potenzialmente restrittivo ingenerato nel di per sé illegale che un’impresa sia in mercato di riferimento, oppure se le posizione dominante e competa sulla stesse condotte debbano essere base dei propri meriti, e bensì il fatto che necessariamente connotate anche da il suo comportamento ostacoli una una specifica componente di concorrenza realmente competitiva e non antigiuridicità oggettiva4. In secondo comportante distorsioni nel mercato luogo, si pone il problema di unico. È stato inoltre ricordato che comprendere quale sia l’effetto l’abuso di posizione dominante si economico perseguito dal divieto di compone di tre elementi, ossia i) la sfruttamento abusivo, registrandosi in posizione dominante, ii) il suo proposito posizioni non univoche, in sfruttamento abusivo, e iii) l’assenza di quanto dal fondamento dell’illecito giustificazioni obiettive. dipendono diverse ricadute applicative 5. In terzo luogo, sebbene secondo un Per quanto riguarda la posizione orientamento consolidato in dominante3, la sua esistenza viene giurisprudenza l’illecito di abuso di comprovata attraverso l’analisi di diversi posizione dominante possa essere indici, quali la quota di mercato accertato anche in fase prodromica, dell’impresa, le possibilità di espansione prima che abbia prodotto effetti dei concorrenti già presenti sul mercato ovvero di ingresso di imprese esterne ad 1 Si veda il punto 2 del ritenuto in fatto. 2 Si veda il punto 5.1. del ritenuto in fatto. 3 CGUE 14.02.1978, Causa C-27/76, United Brands Company e United Brands Continentaal BV contro Commissione delle Comunità europee. 4 CGUE 06.12.2012, Causa C-457/10 P, AstraZeneca AB e AstraZeneca plc contro Commissione europea; CGUE 27.03.2012, Causa C-209/10, Post Danmark A/S contro Konkurrencerådet. 5 Si veda il punto 3.2. del considerato in diritto. 2 www.dejalex.com
restrittivi 6, non essendo necessaria la giustificata da esigenze privacy (una prova attuale degli effetti ed essendo legata alla condivisione dei dati personali sufficiente la dimostrazione della intra-gruppo e l’altra verso terze parti). plausibile potenzialità dell’effetto restrittivo7, non è chiaro se, pur in Di conseguenza, al Gruppo Enel veniva presenza di un comportamento contestato un abuso escludente “atipico”, astrattamente idoneo alla produzione di in quanto volto ad impedire la crescita o effetti restrittivi, sia comunque ammessa la diversificazione dell’offerta di imprese la prova da parte dell’impresa incolpata concorrenti, attraverso una condotta di che la condotta era priva di offensività in per sé lecita sul piano regolatorio, in concreto. quanto non era stata contestata la violazione di alcuna specifica norma sul Secondo il Consiglio di Stato, infine, è trattamento dei dati personali, e le liste necessario comprendere se l’abuso di del Servizio Elettrico Nazionale posizione dominante vada valutato risultavano essere state acquistate a soltanto per i suoi effetti, anche solo prezzo di mercato. Il caso concreto, potenziali, sul mercato, senza avere pertanto, verteva sulla verifica di ciò, che riguardo al movente soggettivo la condotta dell’impresa dominante dell’agente, oppure se la prova rivestisse o meno un grado significativo dell’intento restrittivo costituisca un di offensività, tale da essere in grado di parametro utilizzabile per determinare perseguire l’intento di escludere gli altri l’abusività della condotta dell’impresa operatori presenti nel mercato libero dominante8, dovendosi nel secondo caso attraverso lo svuotamento della base valutare se la prova dell’intento abusivo clienti servita in maggior tutela. sia sufficiente a ricondurre alla condotta gli effetti anticoncorrenziali contestati, Pertanto, non constando prese di oppure se essa valga soltanto a ribaltare posizione univoche da parte della Corte l’onere della prova in capo all’impresa di Giustizia dell’Unione Europea su dominante. fattispecie comparabili, il Consiglio di Stato ha deciso di sospendere il Secondo il Consiglio di Stato, tali procedimento di nanzi a sé e di chiedere questioni metodologiche rivestono un alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 ruolo dirimente per la soluzione del caso TFUE: concreto. Più particolarmente, l’abuso di posizione dominante posto in essere dal “Se le condotte che inverano lo Gruppo Enel si innesterebbe su una sfruttamento abusivo di posizione duplice situazione di vantaggio, ossia i) dominate possano essere di per sé del l’accesso privilegiato all’informazione, e tutto lecite ed essere qualificate ii) la percezione, da parte del “abusive” unicamente in ragione consumatore, di una sostanziale dell’effetto (potenzialmente) restrittivo continuità tra le forniture in maggior ingenerato nel mercato di riferimento; tutela e quelle offerte dalle società di oppure se le stesse debbano essere vendita collegate. Nello specifico, l’abuso contrassegnate anche da una specifica ascritto al Gruppo Enel, finalizzato ad componente di antigiuridicità, costituita indurre gli utenti del servizio di maggior dal ricorso a «metodi (o mezzi) tutela a passare al mercato libero, concorrenziali diversi» da quelli consisterebbe nel trasferire i contatti dei «normali»; in quest’ultimo caso, sulla propri clienti in maggior tutela tramite il base di quali criteri si possa stabilire il Servizio Elettrico Nazionale alla confine tra la concorrenza «normale» e controllata Enel Energia tramite la quella «falsata»; richiesta di una doppia liberatoria 6 Tribunale 29.03.2012, Causa T-398/07, Regno di Spagna contro Commissione europea. 7 CGUE 17.02.2011, Causa C-52/09, Konkurrensverket contro TeliaSonera Sverige AB. 8 Tribunale 30.01.2007, Causa T-340/03, France Télécom SA contro Commissione delle Comunità europee; Tribunale 30.09.2003, Causa T-203/01, Manufacture française des pneumatiques Michelin contro Commissione delle Comunità europee. 3 www.dejalex.com
Se la funzione dell’abuso sia di parametro utilizzabile (anche in via massimizzare il benessere dei esclusiva) per valutare l’abusività del consumatori, di cui il giudice debba comportamento dell’impresa dominante; misurare l’avvenuta (o il pericolo di) oppure ancora se tale dimostrazione diminuzione; oppure se l’illecito dell’elemento soggettivo valga soltanto a concorrenziale abbia il compito di ribaltare l’onere della prova in capo preservare di per sé la struttura all’impresa dominante (la quale sarebbe concorrenziale del mercato, al fine di onerata, a questo punto, di fornire la scongiurare la creazione di aggregazioni prova che l’effetto escludente è di potere economico ritenute comunque mancato); dannose per la collettività; Se, in ipotesi di posizione dominante Se, in caso di abuso di posizione riferita una pluralità di imprese dominante consistito nel tentare di appartenenti al medesimo gruppo impedire che permanga il livello di societario, l’appartenenza al predetto concorrenza ancora esistente o il suo gruppo sia sufficiente per presumere che sviluppo, l’impresa dominante sia anche le imprese che non abbiano posto comunque ammessa a provare che – in essere la condotta abusiva abbiano nonostante l’astratta idoneità dell’effetto concorso nell’illecito – cosicché restrittivo – la condotta è risultata priva di all’Autorità di vigilanza sarebbe concreta offensività; se, in caso di sufficiente dimostrare un parallelismo risposta positiva, ai fini della valutazione cosciente, sia pure non collusivo, delle in ordine alla sussistenza di un abuso imprese operanti all’interno del gruppo escludente atipico, l’articolo 102 TFUE collettivamente dominante – oppure se vada interpretato nel senso di ritenere (al pari di quanto accade per il divieto di sussistente in capo all’Autorità l’obbligo intese) occorra comunque fornire la di esaminare in maniera puntuale le prova, anche indiretta, di una situazione analisi economiche prodotte dalla parte concreta di coordinamento e sulla concreta capacità della condotta strumentalità tra le varie imprese del oggetto di istruttoria di escludere dal gruppo in posizione dominante, in mercato i propri concorrenti; particolare al fine dimostrare il coinvolgimento della casa madre”. Se l’abuso di posizione dominante debba valutarsi soltanto per i suoi effetti (anche soltanto potenziali) sul mercato, senza alcun riguardo al movente soggettivo dell’agente; oppure se la dimostrazione dell’intento restrittivo costituisca un 4 www.dejalex.com
Roberto A. Jacchia PARTNER r.jacchia@dejalex.com +39 02 72554.1 Via San Paolo 7 20121 - Milano Marco Stillo ASSOCIATE m.stillo@dejalex.com +32 (0)26455670 Chaussée de La Hulpe 187 1170 - Bruxelles MILANO Via San Paolo, 7 · 20121 Milano, Italia T. +39 02 72554.1 · F. +39 02 72554.400 milan@dejalex.com ROMA Via Vincenzo Bellini, 24 · 00198 Roma, Italia T. +39 06 809154.1 · F. +39 06 809154.44 rome@dejalex.com BRUXELLES Chaussée de La Hulpe 187 · 1170 Bruxelles, Belgique T. +32 (0)26455670 · F. +32 (0)27420138 brussels@dejalex.com MOSCOW Ulitsa Bolshaya Ordynka 37/4 · 119017, Moscow, Russia T. +7 495 792 54 92 · F. +7 495 792 54 93 moscow@dejalex.com 5 www.dejalex.com
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