MATERNITA' E PATERNITA' - LE OPPORTUNITA' PER LE MADRI DALLA NASCITA AL DODICESIMO ANNO - Regione Piemonte

Pagina creata da Silvia Oliva
 
CONTINUA A LEGGERE
MATERNITA' E PATERNITA' - LE OPPORTUNITA' PER LE MADRI DALLA NASCITA AL DODICESIMO ANNO - Regione Piemonte
Consigliera di Parità
   Regionale del Piemonte

 MATERNITA’ E PATERNITA’

LE OPPORTUNITA’ PER LE MADRI
 DALLA NASCITA AL DODICESIMO ANNO

   DEL BAMBINO O DELLA BAMBINA
MATERNITA' E PATERNITA' - LE OPPORTUNITA' PER LE MADRI DALLA NASCITA AL DODICESIMO ANNO - Regione Piemonte
Qui di seguito troverai diverse informazioni relative ai provvedimenti normativi volti a
favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e che potrebbero esserti utili
per organizzare al meglio il “tuo tempo”.

Se hai bisogno di approfondire l’argomento, o avessi dubbi o perplessità, puoi:

- fare riferimento al
nostro ufficio            Consigliera di Parità Regionale

                          Via Magenta, 12 – 10128 Torino

                          Tel. 011/432 5971 Fax 011/4323151

                          mail: segreteriaCP@regione.piemonte.it
- consultare il nostro
sito
                          www.regione.piemonte.it/lavoro/pari/cons_parita.htm

Questo opuscolo è realizzato dalla Consigliera di Parità Regionale, in collaborazione con i Settori
Politiche per le famiglie, giovani e migranti, pari opportunità e diritti e Relazioni esterne e
comunicazione della Regione Piemonte e l’Area Prestazioni a Sostegno del Reddito, Credito e Welfare
della Direzione Regionale INPS Piemonte
MATERNITA' E PATERNITA' - LE OPPORTUNITA' PER LE MADRI DALLA NASCITA AL DODICESIMO ANNO - Regione Piemonte
Carissima Mamma,

è con grande piacere che ti esprimiamo la nostra gioia per la nascita di tuo/a figlio/a e
ti formuliamo le nostre più vive congratulazioni!

Abbiamo pensato di farti cosa gradita nel predisporre questo piccolo opuscolo,
contenente le principali opportunità di cui una mamma può usufruire dopo la nascita
di un/una bimbo/a fino al dodicesimo anno di età, affinché possa valutare
serenamente come poter conciliare la vita familiare con quella lavorativa.

Poter essere presente e vicina a tuo/a figlio/a contribuendo alla sua crescita è
sicuramente un’esperienza impareggiabile, ma richiede tempo e volontà.

Speriamo, in tal senso, che le disposizioni di legge in materia di congedi riassunte in
questo opuscolo possano rivelarsi utili, permettendoti di valutare tutte le opportunità
offerte alle mamme per poter seguire al meglio figli e figlie.

Rinnovando nuovamente i nostri auguri, restiamo a tua disposizione, qualora ne avessi
bisogno, anche solo per eventuali chiarimenti.

Cordialmente

Le Consigliere di Parità Regionali

Giulia Maria Cavaletto - Chiara Maria Germano

                                            2
MATERNITA' E PATERNITA' - LE OPPORTUNITA' PER LE MADRI DALLA NASCITA AL DODICESIMO ANNO - Regione Piemonte
sommario

CONGEDO DI MATERNITA’                                                        4
ADOZIONE O AFFIDAMENTO DI BAMBINI/E                                          6
CONGEDO PARENTALE                                                            6
CONGEDI SPECIALI PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA                               9
RIPOSI GIORNALIERI                                                           9
CONGEDI E PERMESSI PER LA MALATTIA DI TUA FIGLIA O TUO
FIGLIO                                                                      10
FIGLIA/O IN SITUAZIONE DI DISABILITA’ GRAVE                                 12
IL DIRITTO AL MANTENIMENTO DEL TUO POSTO DI LAVORO                          13
DIVIETO DI LICENZIAMENTO                                                    13
DIMISSIONI                                                                  14
DIVIETO DI LAVORO NOTTURNO                                                  14
POSSIBILITA’ DI RICHIEDERE IN ANTICIPO LA LIQUIDAZIONE                      15
CONCILIAZIONE DEI TEMPI FAMIGLIA-LAVORO                                     16
   IL TELELAVORO                                                            16
   LAVORO AGILE O SMART WORKING                                             16
Incentivo per il rientro al lavoro dopo la maternità – il bando regionale   17
RI.ENT.R.O.
L’ASSEGNO DI MATERNITA’                                                     17
I BONUS                                                                     18
   BONUS MAMMA                                                              18
   BONUS ASILI NIDO                                                         18
SE SEI CITTADINA EXTRACOMUNITARIA                                           19
PER SAPERNE DI PIU’                                                         20

                                       3
MATERNITA' E PATERNITA' - LE OPPORTUNITA' PER LE MADRI DALLA NASCITA AL DODICESIMO ANNO - Regione Piemonte
CONGEDO DI MATERNITA’

Se sei una lavoratrice dipendente hai diritto ad assentarti dal lavoro per il congedo di
maternità: si tratta di un’assenza di cinque mesi, da due mesi prima della nascita e
fino a tre mesi dopo, oppure da un mese prima della nascita a quattro dopo.

Se la bimba o il bimbo sono nati prematuri, i giorni che non hai utilizzato prima della
data presunta del parto potrai utilizzarli dopo la nascita. È molto importante:
ricordati di presentare al datore di lavoro il certificato di nascita o una dichiarazione
sostitutiva entro trenta giorni! Riceverai l’80% dello stipendio (molti contratti di
lavoro prevedono l’integrazione al 100%) ed il periodo di assenza ti conta come
anzianità di servizio, anche ai fini della 13ª e delle ferie. Sappi che puoi concordare
con il datore di lavoro di usufruire di ferie o permessi in aggiunta al congedo di
maternità.

Considera inoltre che, nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di condizioni di
lavoro o ambientali pregiudizievoli alla tua salute e a quella del bambino/a e nel caso in
cui tu non possa essere adibita ad altre mansioni, l’Ispettorato Territoriale del lavoro
può disporre, sulla base di accertamenti medici da parte del Servizio Sanitario
Nazionale, l’interdizione dal lavoro anche per periodi precedenti al congedo di
maternità. Si parla in questo caso di maternità anticipata, la cui durata massima può
estendersi fino a due mesi prima del parto.

Alcune mansioni sono interdette anche dopo il parto ed il congedo può arrivare al
settimo mese di vita del/della bimbo/a.

Durante la gestazione e fino al termine di interdizione dal lavoro (tre mesi dopo la
nascita della figlia o del figlio) ti sono inibiti i lavori che comportano una stazione in
piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente
affaticante.

In caso di parto avvenuto in anticipo rispetto alla data presunta, i giorni non goduti si
aggiungono al periodo di maternità dopo il parto anche qualora la somma dei giorni
goduti ante parto e post parto siano superiori ai 5 mesi.

In caso di ricovero del/della neonato/a il congedo può essere sospeso e le giornate
non godute si aggiungono successivamente alla data di dimissione del/della bambino/a.
Tale diritto può essere esercitato una sola volta per ogni figlio/figlia.

                                            4
MATERNITA' E PATERNITA' - LE OPPORTUNITA' PER LE MADRI DALLA NASCITA AL DODICESIMO ANNO - Regione Piemonte
Se sei in Mobilità, il congedo non si calcola nel periodo di permanenza nelle liste,
mentre l’indennità di mobilità ti continuerà ad essere pagata sempre per il periodo
massimo previsto. Non vieni cancellata dalla lista se, durante il congedo, rifiuti
un’offerta di lavoro o di avviamento a corsi di formazione.

Se sei stata licenziata per cessazione di attività dell’azienda o, alla scadenza il tuo
contratto a termine non ti è stato rinnovato, riceverai l’indennità di maternità.

Se sei disoccupata, hai diritto all’indennità di maternità se, all’inizio del periodo di
congedo, avevi diritto all’indennità di disoccupazione.

Anche se sei collaboratrice domestica hai diritto al congedo per maternità, ma per
ottenere l’indennità di maternità devi avere almeno 6 mesi di contributi settimanali
nell’anno precedente oppure un anno di contributi nel biennio precedente.

Se sei una lavoratrice iscritta alla Gestione Separata (es. lavoratrice autonoma,
associata in partecipazione, libera professionista senza Cassa, venditrice porta a
porta, destinataria di assegni di ricerca, lavoratrice a progetto ecc.) assicurate
esclusivamente all’Inps per la maternità, l’indennità di maternità spetta per i 2 mesi
antecedenti la data del parto e i 3 mesi successivi a prescindere dall’effettiva
astensione dall’attività lavorativa.

In caso di effettiva astensione, previo consenso del committente, è possibile farti
sostituire con altre persone di fiducia, in possesso dei necessari requisiti
professionali, anche attraverso forme di compresenza.

La gravidanza, la malattia e l’infortunio non comportano l’estinzione del rapporto di
lavoro, la cui esecuzione, su richiesta della lavoratrice, rimane sospesa, senza diritto
al corrispettivo, per un periodo non superiore a 150 giorni per anno solare, fatto salvo
il venir meno dell’interesse del committente.

Se sei una lavoratrice autonoma iscritta all’INPS (Artigiana, Commerciante o
Imprenditrice agricola) hai diritto, anche tu, ad una indennità di maternità previa
domanda all’INPS (per maggiori informazioni puoi rivolgerti direttamente all’ente di
previdenza).

Se sei una lavoratrice dirigente alle dipendenze di un datore di lavoro privato, hai gli
stessi diritti delle altre lavoratrici e la stessa tutela previdenziale da parte dell’INPS.

                                            5
MATERNITA' E PATERNITA' - LE OPPORTUNITA' PER LE MADRI DALLA NASCITA AL DODICESIMO ANNO - Regione Piemonte
Se sei libera professionista iscritta ad uno dei vari enti previdenziali hai diritto
all’indennità di maternità per un periodo di cinque mesi, secondo quanto previsto dal
D.Lgs. 151/2001. L’importo viene erogato direttamente dall’Ente previdenziale di
appartenenza e varia a seconda della tua attività (per maggiori informazioni puoi
rivolgerti direttamente all’Ente previdenziale di riferimento).

ADOZIONE O AFFIDAMENTO DI BAMBINI/E

In caso di adozione sia nazionale che internazionale puoi chiedere il congedo di
maternità per 5 mesi a decorrere dall’effettivo ingresso del/della minore in famiglia e
a prescindere dall'età del/della minore adottato/a. Nel caso di adozioni internazionali,
puoi utilizzare i congedi anche prima dell’ingresso del/della bambino/a in famiglia.

Se prendi in affidamento un/una minore hai diritto all’astensione dal lavoro per un
periodo complessivo pari a tre mesi entro l’arco temporale di cinque mesi decorrenti
dalla data di affidamento; entro i predetti cinque mesi, puoi usufruire del congedo in
modo continuativo o frazionato. Il congedo spetta a prescindere dall’età del/della
minore.

In caso di ricovero del/della neonato/a il congedo può essere sospeso e le giornate
non godute si aggiungono successivamente alla data di dimissione del/della bambino/a.
Tale diritto può essere esercitato una sola volta per ogni figlio/a.

CONGEDO PARENTALE

Se hai un lavoro dipendente, dopo il congedo obbligatorio di maternità, puoi
richiedere l’astensione facoltativa dal lavoro. Si parla in questo caso di congedo
parentale.

Potrai astenerti dal lavoro contemporaneamente al congedo parentale richiesto dal
papà di tuo/a figlio/a.

Il diritto può essere esercitato fino a 12 anni di età del bambino o della bambina e per
un periodo continuativo o frazionato per la durata massima di 6 mesi. Questo significa
che puoi richiederlo anche per un solo giorno o ad ore, se il tuo Contratto Collettivo

                                            6
MATERNITA' E PATERNITA' - LE OPPORTUNITA' PER LE MADRI DALLA NASCITA AL DODICESIMO ANNO - Regione Piemonte
Nazionale di lavoro o quello di secondo livello (integrativo, territoriale o aziendale) lo
prevedono.

Nel caso in cui tu sia l’unico genitore hai diritto ad usufruire di un periodo di congedo
continuativo o frazionato per la durata massima di 10 mesi. Ricordati che devi
preavvisare il datore di lavoro almeno 5 giorni prima della data in cui vuoi iniziare
l’astensione, anche di un solo giorno indicando l’inizio e la fine del periodo di congedo.
Il termine di preavviso è pari a 2 giorni nel caso di congedo parentale su base oraria.

In caso di mancata regolamentazione da parte della contrattazione collettiva, puoi
scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria in misura pari alla metà dell’orario
medio giornaliero.

ATTENZIONE! Non puoi cumulare il congedo frazionato in forma oraria con i
permessi o i riposi giornalieri.

Per quanto riguarda l’indennità, l’INPS ti verserà il 30% della retribuzione fino ai 6
anni di età del/della bambino/a. Successivamente, e non oltre l’ottavo anno, non
percepirai alcuna retribuzione a meno che il tuo reddito sia inferiore a 2,5 volte il
trattamento     minimo    di      pensione   (per   maggiori   informazioni   puoi   rivolgerti
direttamente all’ente di previdenza).

Il periodo di congedo ti viene calcolato nell’anzianità di servizio. Il diritto non spetta:

- alle lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari

- alle lavoratrici a domicilio.

In alternativa, potrai chiedere di utilizzare il congedo parentale – per una sola volta –
per trasformare il tuo rapporto di lavoro da tempo pieno a parziale, verticale o
orizzontale, ove disponibili in organico e sempre con una riduzione massima di orario
pari al 50%.

Il datore di lavoro è tenuto a dar corso alla trasformazione entro 15 giorni dalla
richiesta.

Successivamente potrai richiedere nuovamente la trasformazione a tempo pieno.

                                                7
MATERNITA' E PATERNITA' - LE OPPORTUNITA' PER LE MADRI DALLA NASCITA AL DODICESIMO ANNO - Regione Piemonte
Se sei lavoratrice con figlio/a convivente di età non superiore a 13 anni avrai priorità
nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale (art.8
D.Lgs. 81/2015).

Le lavoratrici autonome e le imprenditrici agricole iscritte all’INPS hanno diritto a
fruire del congedo parentale per un periodo di tre mesi entro il primo anno di vita del
bambino, mentre le lavoratrici iscritte alla Gestione separata INPS possono fruire di
sei mesi di congedo parentale entro i primi tre anni di vita del bambino.

La relativa indennità, pari al 30%, è corrisposta dall’INPS sempre fino al primo anno di
età del/della bambino/a e, successivamente, a condizione che ci siano determinati
requisiti contributivi.

Se sei madre adottiva nazionale o internazionale o affidataria puoi usufruire del
congedo parentale, qualunque sia l’età del/della minore, entro i 12 anni dall’ingresso in
famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età, ma potrai ricevere
la relativa indennità solo nei primi 6 anni dall’ingresso.

Dai 6 anni e un giorno agli 8 anni dall'ingresso in famiglia del bambino/della bambina
nel caso in cui i genitori non ne abbiano fruito nei primi 6 anni dall’ingresso in famiglia ,
o per la parte non fruita anche eccedente il periodo massimo complessivo di 6 mesi, il
congedo verrà retribuito al 30% solo se il reddito individuale del genitore richiedente
risulti inferiore a 2,5 volte l'importo annuo del trattamento minimo di pensione;

Dagli 8 anni e un giorno ai 12 anni dall’ingresso in famiglia del bambino il congedo non è
mai indennizzato.

Se i/le bimbi/e sono due o più, puoi usufruire del congedo per ciascuno dei/delle
figli/figlie.

Il periodo di congedo parentale è valido ai soli fini dell’anzianità di servizio ma non per
le ferie e le mensilità aggiuntive.

Anche il congedo parentale fino agli otto anni di età del/della bambino/a, se avvenuto
durante il rapporto di lavoro, dà diritto all’accredito della contribuzione figurativa,
utile ai fini del diritto e della determinazione della misura della pensione.

                                              8
CONGEDI SPECIALI PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA

Se sei vittima di violenza di genere inserita in un percorso di protezione e sei una
lavoratrice dipendente del pubblico o del privato (con esclusione delle lavoratrici
domestiche) hai diritto ad astenerti dal lavoro per un periodo di 3 mesi, anche non
continuativo, interamente retribuito. Devi dare il preavviso almeno 7 giorni prima,
salvo casi di oggettiva impossibilità.

Per le giornate di congedo hai diritto a percepire una indennità giornaliera, pari al
100% dell’ultima retribuzione. (Circ INPS n.65/16)

Se sei lavoratrice con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa hai diritto
alla sospensione del rapporto contrattuale, ma non hai diritto all’indennità.

Il periodo massimo di astensione è di 3 mesi, equivalenti a 90 giornate, e può essere
goduto entro l’arco temporale dei 3 anni decorrenti dalla data di inizio del percorso di
protezione certificato e, in assenza di contrattazione collettiva circa le modalità di
fruizione, la dipendente può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria,
consentita per un numero di ore pari alla metà dell’orario medio giornaliero.

RIPOSI GIORNALIERI

Durante il primo anno di vita del/della bambino/a hai la possibilità di avvalerti di riposi
giornalieri.

Se hai un orario lavorativo di almeno 6 ore puoi disporre di due riposi anche
cumulabili nella giornata. Un’ora per ogni riposo.

Se hai un orario inferiore alle 6 ore puoi disporre di un solo riposo.

Nel caso in cui tu fruisca di asilo nido o di struttura idonea istituita dall’azienda
nell’unità produttiva o nelle immediate vicinanze il periodo di riposo ha la durata di ½
ora.

                                            9
Nel caso di parto plurimo i riposi raddoppiano e le ore aggiuntive possono essere
utilizzate dal papà.

Nel caso di adozione o di affidamento puoi utilizzare le medesime regole entro il
primo anno dall’ingresso della/del bimba/o nella famiglia. Se vengono adottate/i o
affidate/i due o più bimbe/i i riposi raddoppiano.

Le ore di riposo sono retribuite come lavoro effettivo e sono coperte da contribuzione
figurativa.

Alle   lavoratrici     autonome       (libere   professioniste,   parasubordinate)   non   sono
riconosciuti i riposi giornalieri.

L’articolazione dei riposi giornalieri deve essere concordata con il datore di lavoro: ;in
mancanza di accordo, sarà determinata dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro,
tenuto conto delle esigenze del/della neonato/a e dell’attività lavorativa.

CONGEDI E PERMESSI PER LA MALATTIA DI TUA FIGLIA
O TUO FIGLIO.

Se tua/o figlia/o si ammala ricordati che i congedi sono un tuo diritto, in alternativa al
papà, fino all’8° anno di età del/della bimbo/a. Il congedo spetta al genitore
richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto.

Fino ai 3 anni di età del/della figlio/a:

              Ø Puoi assentarti dal lavoro in qualsiasi momento, senza vincoli di tempo e
                 fino alla completa guarigione, per periodi corrispondenti alle malattie di
                 ciascuna/o figlia/o. Nel caso di adozioni e affidamenti il limite di età è
                 elevato a sei anni.

Dai 3 agli 8 anni di età del/della figlio/a:

              Ø puoi assentarti dal lavoro per un massimo di 5 giorni lavorativi all’anno
                 per ogni figlia/o.

Nel caso in cui alla data dell’adozione o dell’affidamento, il/la minore abbia un’età
compresa fra i 6 e i 12 anni, il congedo per la malattia del/della bambino/a è fruito
nei primi tre anni dall’ingresso del/della minore nel nucleo familiare.

                                                  10
Il certificato di malattia sarà trasmesso per via telematica direttamente dal medico
curante al Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato.

A questo tipo di congedi non si applicano le disposizioni sul controllo della malattia
del/della lavoratore/trice. Non riceverai, di conseguenza, alcuna visita fiscale.

Nel caso avvenga un ricovero ospedaliero di tua/o figlia/o nel periodo delle tue ferie
sappi che queste possono venire sospese per l’intera durata del ricovero.

Dal punto di vista retributivo non è prevista alcuna indennità, a meno che il tuo
Contratto Collettivo di lavoro non preveda un trattamento più favorevole.

I congedi sono utili per il calcolo dell’anzianità ma non delle ferie e mensilità
aggiuntive. Per quanto riguarda il trattamento previdenziale i periodi di congedo entro
i 3 anni di età della/del bimba/o prevedono la contribuzione figurativa; tra i 3 e gli 8
anni tale contribuzione è ridotta.

                                           11
FIGLIA/O IN SITUAZIONE DI DISABILITÀ GRAVE

  Hai la possibilità, fruibile in alternativa al padre di tuo/tua figlio/a, di beneficiare
  del prolungamento del congedo parentale per un periodo massimo, comprensivo dei
  periodi di normale congedo parentale, di tre anni da godere entro il compimento
  del dodicesimo anno di vita dello/a stesso/a (con diritto fino al sesto anno di vita
  del/della figlio/figlia, all’indennità economica pari al 30% della retribuzione).
  Successivamente, e non oltre l’ottavo anno, percepirai l’indennità solo se il tuo
  reddito è inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione (per maggiori
  informazioni puoi rivolgerti direttamente all’ente di previdenza).

  Sappi, inoltre, che i genitori, anche adottivi:
   •   con bambini fino a tre anni di età hanno la possibilità di fruire, in alternativa,
       dei tre giorni di permesso mensili, ovvero delle ore di riposo giornaliere,
       ovvero del prolungamento del congedo parentale;
   •   con bambini oltre i tre anni e fino agli otto anni di vita possono beneficiare, in
       alternativa, dei tre giorni di permesso mensili, ovvero del prolungamento del
       congedo parentale;
   •   con figli oltre gli otto anni di età possono fruire di tre giorni di permesso
       mensile.

Ricordati che i giorni fruiti, fino all’ottavo anno di età del/della bambino/a, a titolo di
congedo parentale ordinario e di prolungamento del congedo parentale non possono
superare in totale i tre anni.

Se sei lavoratrice con figlio/a convivente portatore/portatrice di handicap
riconosciuto ai sensi della L.104/92, avrai priorità nella trasformazione del contratto
di lavoro da tempo pieno a tempo parziale (art. 8 d.lgs. 81/2015)

Hai inoltre la possibilità di usufruire di un congedo straordinario retribuito per due
anni, anche frazionato a giorni interi, una sola volta nell’arco della vita lavorativa.

                                             12
IL DIRITTO AL MANTENIMENTO DEL POSTO DI LAVORO

Sappi che al tuo rientro dalla maternità hai diritto a conservare il tuo posto di lavoro
nella stessa sede o in altra sede dello stesso Comune e hai diritto di restarvi fino al
compimento di un anno di età del/la bimbo/a.

Dovrai essere adibita alle stesse mansioni che svolgevi prima del congedo oppure ad
altre mansioni che il contratto collettivo consideri equivalenti.

Gli stessi diritti ti competono al rientro dopo un congedo parentale, un permesso o un
riposo.

DIVIETO DI LICENZIAMENTO

Sappi che non puoi essere licenziata dall’inizio del periodo di gravidanza (anche se il
tuo datore di lavoro ancora non ne era stato informato) fino al compimento di un anno
di età del/della bimbo/a.

Ricordati, tuttavia, che il divieto di licenziamento non si applica nel caso di:

      - colpa grave costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro;

      - cessazione dell’attività dell’azienda cui la lavoratrice è addetta;

      - ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta;

      - risoluzione del rapporto di lavoro per scadenza del termine;

      - esito negativo della prova anche se occorrerà verificare se il licenziamento
          non sia collegabile alla maternità.

Se sei collaboratrice domestica e la tua gravidanza è iniziata durante il periodo
lavorativo non puoi essere licenziata fino al terzo mese dopo il parto.

La richiesta di congedo parentale o l’assenza per malattia della/o bimba/o non può
costituire motivo di licenziamento.

                                             13
Il divieto di licenziamento si applica anche se sei madre adottiva o affidataria fino a
un anno dall’ingresso del minore nel nucleo familiare.

Fino al compimento di un anno di età di tuo/a figlio/a non puoi essere sospesa dal
lavoro (e sarai pertanto esclusa dall’integrazione salariale) a meno che l’attività della
tua azienda o del tuo reparto con autonomia funzionale non venga sospesa; per lo
stesso periodo non puoi neanche essere collocata in mobilità.

Se sei in congedo di maternità (maternità obbligatoria) hai diritto alla indennità
corrispondente sia nel caso in cui il congedo in esame sia iniziato prima della CIG sia
nel caso in cui il congedo di maternità sia iniziato durante la CIG.

Al termine del congedo di maternità potrai scegliere la soluzione economica a te più
favorevole: indennità da congedo parentale oppure trattamento CIG (qualora nel
reparto autonomo o nell’azienda sia ancora in corso la sospensione integrale
dell’attività) .

DIMISSIONI
Se presenti le dimissioni volontariamente entro il compimento di tre anni di età del/la
bimbo/a, dovrai convalidarle all’Ispettorato del Lavoro. Se ti dimetti entro l’anno di
età di tuo/a figlio/a, anche adottivo o affidatario, hai diritto a richiedere le stesse
indennità previste in caso di licenziamento e non devi “dare il preavviso” previsto dal
contratto.

Le dimissioni durante il periodo di gravidanza e comunque durante i primi anni di vita o
di accoglienza nella famiglia del/della bambino/a, devono essere convalidate presso il
servizio ispettivo del Ministero del lavoro.

DIVIETO DI LAVORO NOTTURNO

Fino al compimento di un anno di età della/del tua/o bimba/o non puoi lavorare dalle
ore 24 alle ore 6, mentre non sei obbligata a prestare il lavoro notturno fino a che
la/il bimba/o non abbia compiuto i tre anni di età. Se sei genitore affidatario o
adottivo della/del bimba/o che vive con te, non sei obbligata a prestare il lavoro
notturno nei primi 3 anni di ingresso del minore nel nucleo familiare e comunque fino
all’età di dodici anni del/della bambino/a. Se hai in affidamento esclusivo una/un
figlia/o di età inferiore ai 12 anni o hai a carico una persona disabile non sei mai
obbligata a prestare il lavoro notturno.

                                               14
POSSIBILITÀ            DI     RICHIEDERE            UN      ANTICIPO           DELLA
LIQUIDAZIONE

Per sostenere le spese del periodo di congedo parentale in cui hai un’indennità ridotta,
hai diritto, se hai almeno 8 anni di anzianità di servizio, a richiedere al tuo datore di
lavoro un anticipo della liquidazione, oltre che per le spese mediche o per l’acquisto
della casa. Nel caso di un’anzianità inferiore, la concessione dell’anticipo è a
discrezione del datore di lavoro.

                                           15
CONCILIAZIONE DEI TEMPI FAMIGLIA – LAVORO

La nuova disciplina sul lavoro autonomo prevede anche misure volte a favorire la
flessibilità nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato privato e pubblico.

Le finalita' sono quelle dell'introduzione, di nuove modalita' di organizzazione del
lavoro basate sull'utilizzo della flessibilita' oraria, sulla valutazione per obiettivi e la
rilevazione dei bisogni del personale dipendente, anche alla luce delle esigenze di
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

Il telelavoro

Il telelavoro rappresenta una forma di lavoro a distanza per cui le amministrazioni,
possono autorizzare i propri dipendenti ad effettuare, a parità di salario, l’attività
lavorativa in luogo diverso dalla sede di lavoro.

Se sei una lavoratrice dipendente di una PA hai diritto di richiedere al datore questa
modalità di lavoro.

ATTENZIONE! La Regione Piemonte ha promosso un bando per incentivare il
telelavoro negli enti pubblici piemontesi, prevedendo contributi agli enti che
organizzano formule di lavoro decentrato, come telecentri, telelavoro domiciliare e
postazioni mobili.

Per maggiori informazioni consulta il sito:

www.regione.piemonte.it/diritti/web/pariopportunita/conciliazione-vita-lavoro

Lavoro agile o smart-working

Le modalità di organizzazione di questa forma di lavoro sono stabilite mediante
accordo tra le parti anche con forme di organizzazione per fasi, cicli ed obiettivi e
senza precisi vincoli di orario e di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti
tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa.

Se sei una lavoratrice dipendente di una PA hai diritto di richiedere al datore questa
modalità di lavoro

                                               16
Incentivo per il rientro al lavoro dopo la maternità – il bando
regionale RI.ENT.R.O. Rimanere ENTrambi Responsabili e
Occupati –

Se sei una mamma lavoratrice dipendente del settore privato, lavoratrice autonoma o
imprenditrice di micro-impresa, puoi chiedere un incentivo economico aggiuntivo per
“premiare” il tuo rientro lavorativo dopo la maternità, anche in caso di adozione o di
affidamento di minore, se il papà lavoratore dipendente del settore privato fruisce
del congedo parentale o del prolungamento del congedo parentale per minori in
situazione di grave disabilità.
Se appartieni ad un nucleo monoparentale composto dalla sola mamma l’incentivo viene
erogato a fronte del tuo rientro lavorativo.
L’incentivo può avere un valore di 200, 400 o 500 euro per ogni mese solare di rientro
lavorativo a seconda della tipologia di intervento e non esclude la possibilità di fruire
delle altre misure a favore della natalità e della conciliazione tra vita lavorative e vita
privata.

Per maggiori informazioni consulta il sito:

www.regione.piemonte.it/diritti/web/pariopportunita/conciliazione-vita-lavoro

L’ASSEGNO DI MATERNITA’

In presenza di requisiti predeterminati, puoi chiedere l’Assegno                maternità
rivolgendoti agli uffici del Comune per l’assegno comunale o all’INPS per quello statale.

Ricordati di presentare la domanda entro 6 mesi dalla nascita o dall’ingresso in
famiglia della/del bimba/o adottata/o o in affidamento.

L'assegno comunale può essere erogato (per l’anno 2018):

   1. sino a € 342,62 mensili per i parti, gli affidamenti preadottivi e le adozioni
      senza affidamento avvenute nell'anno 2016;
   2. per un periodo massimo di 5 mesi;
   3. a favore delle richiedenti che non abbiano fruito dell'indennità di maternità da
      parte di Enti previdenziali nel periodo di congedo obbligatorio dal lavoro. Per le
      nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni avvenute nell'anno 2016,
      l'indennità di maternità da non superare è di € 342,62 per n. 5 mensilità per
      complessivi € 1.713,10. Le madri che usufruiscono di un'indennità previdenziale,
      nella domanda devono dichiarare l'intero importo percepito o che percepiranno
                                              17
durante il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, sia nei 2 mesi
      precedenti il parto, sia nei 3 mesi successivi.

Se sei cittadina extracomunitaria per ottenere l’assegno devi essere in possesso della
carta di soggiorno o dello Status di rifugiata o di protezione sussidiaria oppure ne
deve essere in possesso il coniuge.

I BONUS

BONUS MAMMA

se sei una mamma in gestazione o una mamma adottiva , hai diritto a richiedere il
premio di 800 euro per la nascita o l’adozione di un minore, che viene corrisposto
direttamente dall’INPS.

Il premio può essere richiesto alternativamente:

Al compimento del settimo mese di gravidanza

Alla nascita (anche se antecedente l’inizio dell’ottavo mese di gravidanza)

All’adozione del minore,nazionale o internazionale disposta con sentenza definitiva

Affidamento preadottivo nazionale o internazionale

Per ottenere il premio devi inviare la richiesta telematicamente: o via web, utilizzando
i servizi telematici del portale www.inps.it, accessibili direttamente dalla mamma
tramite il Pin; o chiamando il Contact Center Integrato al numero 803164, gratuito da
telefono fisso, oppure al numero 06164164 per le chiamate da cellulare con
tariffazione a carico dell’utente

BONUS ASILI NIDO

A partire da luglio 2017, se sei genitore di minori nati/e o adottati/e dal 1 gennaio
2016, residente in Italia, cittadino/a italiano o comunitario, o in possesso del
permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo ovvero di una delle carte di
soggiorno per familiari extracomunitari di cittadini dell’Unione Europea, hai diritto a
richiedere un contributo di 1000 euro per il pagamento di rette relative alla
frequenza di asili nido pubblici e privati ovvero per l’introduzione di forme di supporto
                                           18
presso la propria abitazione a favore dei bambini al di sotto dei tre anni affetti da
gravi patologie croniche

L’erogazione del bonus avverrà con cadenza mensile e sarà parametrato in 11
mensilità per quanto concerne la frequenza dell’asilo nido e in unica soluzione per il
supporto domiciliare.

N.B. Ai cittadini italiani, per tale beneficio, sono equiparati i cittadini e le cittadine
stranieri/e aventi lo status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria.

ATTENZIONE!!

OCCORRERA’ SEMPRE VERIFICARE CHE QUESTI BONUS VENGANO RINNOVATI
ANNO PER ANNO

Se sei cittadina extracomunitaria….

Se aspetti una/un bambina/o e non hai il permesso di soggiorno hai egualmente diritto
alle cure mediche gratuite ed ospedaliere urgenti durante il periodo di gravidanza ed
al momento del parto presso gli ospedali del Servizio Sanitario Nazionale.

Per questo puoi rivolgerti all’ASL, ai Servizi Sociali del Comune o ancora al Consultorio
Familiare del tuo territorio.

Ricordati che puoi ottenere un “permesso di soggiorno per cure mediche” fino al sesto
mese di vita della/del tua/o bambina/o (anche per tuo marito se è convivente).

                                            19
Per saperne di più sulle norme a favore della maternità/paternità e dei congedi
parentali puoi contattare:

To find out more about laws concerning maternity, paternity and parental leave please
contact:

A fin d’en savoir plus sur les lois en faveur de la maternité et de la paternité et sur
les congés parentaux vous pouvez vous adresser:

Pentru mai multe informatii privind normele si concediile de maternitate/paternitate
va puteti adresa la:

Para   obtener     mayor      información     sobre     las   normas        a   favor   de   la
Maternidad/Paternidad y de los permisos parentales puede dirigirse a:

                             Consigliere di Parità Regionali del Piemonte

                                     Via Magenta, 12 – 10128Torino

                           Tel. 011/432 5971 - Fax 011/432 3151

                         Email: segreteriaCP@regione.piemonte.it

                       Sito: www.regione.piemonte.it/pariopportunita/cms/

                 www.regione.piemonte.it/lavoro/pari/cons_parita.htm

                          Ø Consigliere di Parità della Città metropolitana

                  Ø Organizzazioni sindacali presenti direttamente in azienda
                                        o nel territorio provinciale.

                                              20
Consigliera di Parità Regionale
                  tel. 011/432 5971
      mail: segreteriaCP@regione.piemonte.it
www.regione.piemonte.it/lavoro/pari/cons_parita.htm
Puoi anche leggere