Master Tributario FY22 - Studio Tributario e Societario - Trasparenza fiscale (art. 5, 115 e 116 T.U.I.R.) Avv. Paolo Pacitto - Ordine di Torino ...

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Master Tributario FY22 - Studio Tributario e Societario - Trasparenza fiscale (art. 5, 115 e 116 T.U.I.R.) Avv. Paolo Pacitto - Ordine di Torino ...
Studio Tributario
e Societario

Master Tributario FY22
Trasparenza fiscale (art. 5, 115 e 116 T.U.I.R.)
Avv. Paolo Pacitto – Ordine di Torino
Master Tributario FY22 - Studio Tributario e Societario - Trasparenza fiscale (art. 5, 115 e 116 T.U.I.R.) Avv. Paolo Pacitto - Ordine di Torino ...
Indice - sommario

Entità fiscalmente trasparenti – Lo
schema di base (art. 5 del T.U.I.R.)

Entità fiscalmente trasparenti –
L’estensione del modello: società di
capitali socie di altre società di
capitali (art. 115 del T.U.I.R.) - La
c.d. «piccola trasparenza»

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Master Tributario FY22 - Studio Tributario e Societario - Trasparenza fiscale (art. 5, 115 e 116 T.U.I.R.) Avv. Paolo Pacitto - Ordine di Torino ...
La c.d. tassazione per trasparenza
Società di persone (art. 5 del T.U.I.R.)

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Configurazione (partecipazione in società di persone residenti e soggetti
                                   equiparati) – Regola dell’ «imputazione» del reddito

                       Il reddito d’esercizio della società di persone partecipata si imputa al partecipante, anche
                       qualora materialmente non percepito, e tassato presso il partecipante ad IRPEF o IRES (la
                       società di persone resta invece soggetto passivo, in proprio, di IRAP e di IVA).

                       Il reddito imputato al partecipante entra a comporre il costo fiscalmente riconosciuto
                       della partecipazione, aggiungendosi agli eventuali conferimenti di capitale fatti.

                       Il prelevamento del reddito tassato per trasparenza non costituisce dividendo imponibile e
                       a questo fine si computa in diminuzione del costo fiscalmente riconosciuto della
                       partecipazione (come se fosse una restituzione di capitale)

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Redditi prodotti in forma associata                                                           Società di persone residenti
                     (una «fiscal unit» elementare)
                                                                                                         1. Il reddito imputato ai soci per
                                                                                                            trasparenza viene tassato in base alle
                                                                                           Erario:
                                                                                                            aliquote (proporzionali o marginali)
                                                                                       tassazione sui       dei soci
                                                                                            soci
                                                Soci: 1,2,3 …                                            2. Le perdite sono compensabili con altri
                                                                                                            redditi dei soci (art. 8, c. 2 e 3, del
                                                                                                            T.U.I.R.)
                                                                                     Imputazione del     3. Il reddito imputato ai soci incrementa
                                                                                       reddito, pro         il costo fiscale della partecipazione

                     partecipazione                                                       quota          4. Il reddito   percepito   riduce     detto
                                                                                                            costo
                                                                                                         5. Regole «3» e «4»: strumenti per
                                                                                                            eliminare la doppia imposizione
                                                                                                            economica sullo stesso reddito
                                                                                     Fonte: Società di
                                                                                         persone             N.B.: le società personali non
                                                                                                         residenti non sono entità fiscalmente
                                                                                                                       trasparenti

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Il fondamento tecnico

                                                                                     Corte Cost. n. 201 del 2020
          … 3.2.– Tale metodo dell’attribuzione del reddito “per trasparenza… comporta quindi la tassazione IRPEF
          direttamente in capo ai soci degli utili societari, con imputazione degli stessi per ciascun periodo d’imposta e
          indipendentemente dalla percezione: assume, così, rilievo il solo fatto della produzione del reddito (con
          conseguente irrilevanza fiscale della distribuzione degli utili negli esercizi successivi). … «in forza
          dell’imputazione al socio del reddito di partecipazione pro quota, indipendentemente dall’effettiva percezione, il
          socio medesimo diventa l’unico soggetto passivo dell’imposta personale, avendo in realtà dichiarato un reddito
          proprio ancorché il presupposto dell’imposizione si verifichi unitariamente presso l’ente collettivo che lo produce
          e lo dichiara. Questa diretta imputazione del reddito è la conseguenza logica immediata del principio … di
          “immedesimazione” esistente tra società a base personale e singoli soci che la compongono, per cui non è
          configurabile una soggettività distinta, separata o disgiunta della società rispetto ai soci.

          v. anche Cass. 2.3.1992, n. 2514, e Cass., SS.UU., 8.1.1993, n. 125.

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Esempio applicativo (raccordo fra «imputazione» e «distribuzione»)
La società di persone consegue un utile prima delle imposte di 1.000; versa l’IRAP, della quale è soggetto passivo;
imputa il reddito al lordo dell’IRAP (costo non deducibile) ai soci X (60%) e Y (40%) – Effetti sul costo della
partecipazione – Distribuzione – Adeguamento del costo della partecipazione

             SOCIETA' di persone (fonte del reddito)                                                      La società distribuisce l’utile al netto
             reddito lordo                      1.000                                                     dell’IRAP (961), ma imputa ai soci un
             IRAP                      3,90%       39                                                        imponibile di 1.000, pro quota.
             reddito netto distribuibile          961
                                                                                                             L’utile distribuito può finanziare
             IMPUTAZIONE del reddito imponibile                                                           l’imposta sul reddito dovuta dai soci.
             soci                                      X         Y
                                                                                                          Il costo fiscalmente riconosciuto della
             quote di partecipazione                60%       40%
                                                                                                                 partecipazione si riduce di
                                                     600       400 1.000,0                                              conseguenza.
             tassazione soci (es.persone fisiche - aliquota marginale)
                                                    43%       41%                                            Il costo fiscalmente riconosciuto
             IRPEF                                   258       164                                         residuo accoglie (in questo caso) le
             costo partecipazione                    600       400                                        differenze fra utile netto di bilancio e
             distribuzione                         576,6     384,4     961                               imponibile (altrimenti la somma fra tali
             imposte sulla distribuzione               0         0                                           differenze e la parte di utile non
                                                                                                                         distribuito).
             nuovo costo partecipazione             23,4      15,6      39

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… Segue: Costo fiscalmente riconosciuto

                                                                                         Raccordo fra valori civilistici e costo fisc. riconosciuto
        Le società di
                                                                                                                          civilistico              fiscale
        persone non
                                                                                         apporti di capitale                    1.000                  1.000
     debbono disporre
                                                                                         utili della società       t0             100
       di un capitale                                               Costo fiscalmente
                                                                                         reddito imponibile                                              137
     minimo e possono                                                 riconosciuto:
                                                                                                                                      nuovo costo fiscale
      essere costituite                                                                                                                                1.137
    anche senza apporti                                          apporti di capitale +
                                                                                         utili prelevati                           20                     20
     iniziali. Le perdite                                        redditi imputati per
                                                                                                                                      nuovo costo fiscale
      potranno quindi                                               trasparenza –
                                                                   prelievi di utili –                                                                 1.117
    essere coperte man                                                                   riserve non distribuite                   80
                                                                    perdite (fino a
      mano che se ne                                                                     perdite della società     t1             700                    700
                                                                      concorso)
         presenti la                                                                     perdite eccedenti le riserve             620
          necessità                                                                                                                   nuovo costo fiscale
                                                                                         apporti residui                          380                    417
                                                                                         differenza                                       37

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Società di capitali socie di società di persone

                 Anche le società di capitali possono essere socie di società di persone
                  «trasparenti» (art. 2361, comma 2, cod. civ.). In tal caso, il reddito imputato
                  alle società di capitali socie sconta l’IRES (aliquota attuale: 24%).
                 Nel passaggio del reddito dalla società di persone trasparente alla società di
                  capitali socia non vi è ulteriore tassazione (salva la riduzione del costo della
                  partecipazione).
                 La redistribuzione del reddito ai soci della società di capitali è un dividendo,
                  tassabile come tale presso questi soci.
                 Prelievo complessivo: IRAP alla fonte (società di persone); IRES presso la
                  società di capitali socia; imposta sul socio della società di capitali (dividendo).

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Raccordo fra Conto Economico della società di capitali socia di società di persone e
                       Modello di dichiarazione fiscale della società di capitali partecipante

                                                                                           società di persone (FONTE)
                                                                                                       reddito                 1.000
                                                                                                       IRAP        3,90%          39
                                                                                           utile distribuibile                   961

                                                             Sostituire in t1 il reddito   SOCIETA' di CAPITALI SOCIA della società di persone
                La società di                                 da partecipazione con                                                      t1            t2
                                                                                           proventi                                         961               0
                   capitali                                     l’imponibile della         imposte correnti            24%                  240               0
                 accerta nel                                   società trasparente         utile                                            721               0
                                                                                           distribuzione da società di persone                              961
                 bilancio t1,
                      per                                                                  Dichiarazione dei redditi
                                                               La distribuzione di 961                                                     721                    0
                competenza,                                                                variazioni aumento
                                                                 in t2 riduce il costo
                    l’utile                                                                           reddito da trasparenza             1.000                    0
                                                                     fiscale della                    imposte correnti                     240                    0
                distribuibile
                                                               partecipazione (1.000-      variazioni diminuzione                          961                    0
                                                                       961 = 39)           reddito imponibile                            1.000                    0

                                                                                           costo fiscale part.                           1.000               39

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Società di capitali socie di società di persone – Catene partecipative di società di
                          capitali (fra la società di persone e la persona fisica)
                                                                                                        società di persone (fonte)
                                                                                                        REDDITO                                   1.000,00
              SE                                                                                        IRAP                              3,90%      39,00
                                              Società di persone                                        utile netto distribuibile                   961,00

           39+430 = 469                                                                                 SOCIETA' DI CAPITALI socia della società di persone
                                                                                                        primo livello partecipativo                              società
                                                                                                        utile percepito                                               961
                                                                                                        IRES                                 24% 1.000,00          240,00
                                                                                                        utile redistribuibile                                      721,00
                                                  Società capitali
                                                      I livello                                         SOCI della SOCIETA' di CAPITALI
                                                                                                        secondo livello partecipativo             p.fisica       società

                                                                                                                                                    721,00           721,00
                                                                                                        ritenuta                            26%     187,46
                                                                                                        IRES                              1,20%                       8,65
                                                                                     Società capitali   NETTO                                       533,54          712,35
                     Persona fisica                                                     II livello      ULTERIORE REDISTRIBUZIONE
                                                                                                                                                                 p.fisica

                                                                                                                                                                    712,35
                                                                                                        ritenuta                            26%                     185,21
                                                                                                                                                                    527,14
                                                                                     Persona fisica     OVERALL TAX                                 466,46          472,86
                                                                                                                                                     -6,40

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Le molteplici funzioni del modello di
                                                         tassazione c.d. “per trasparenza”

                                   [… da strumento di tassazione del reddito senza doppia imposizione a
                                    strumento di contrasto delle pratiche elusive o dilatorie di tributo …]

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Il «pregio» del modello di tassazione per trasparenza

                 Quando non vi è immedesimazione ma contrapposizione intersoggettiva fra
                 socio e società partecipata, il reddito della società viene tassato solo presso la
                 società, mentre la tassazione del reddito presso il socio deve attendere la
                 distribuzione del reddito dalla società al socio in forma di «dividendo» (con gli
                 opportuni meccanismi di tutela contro la doppia imposizione). Questa è la
                 situazione delle società «fiscalmente opache».

                 Di contro, l’imputazione del reddito della società al socio e la tassazione di esso
                 presso il socio (trasparenza), senza ulteriori tassazioni sui prelevamenti di utili già
                 tassati, semplifica e salta quel «doppio passaggio»

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Tassazione per trasparenza – Funzione «antielusiva»

                             Le società non residenti, in qualunque forma costituite, sono di principio entità
                             fiscalmente «opache». La tassazione per trasparenza può quindi trasformarsi in
                             strumento di contrasto della c.d. allocazione del reddito in società controllate, residenti
                             in giurisdizioni estere a fiscalità eccessivamente bassa o nulla (c.d. Controlled Foreign
                             Companies, in acronimo «C.F.C.»).

                             Imputando difatti «per trasparenza» al controllante italiano (persona fisica o società) il
                             reddito che si forma presso la C.F.C., lo si attrae a tassazione immediata nella
                             giurisdizione italiana «per maturazione» (con le aliquote italiane), senza subire l’effetto
                             dell’allocazione del reddito nel c.d. paradiso fiscale e senza doverne attendere, ai fini
                             impositivi, la distribuzione come «dividendo» (che potrebbe non avvenire mai,
                             qualora il reddito sia mantenuto all’estero od impiegato in operazioni «estero su
                             estero»).

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Trasparenza fiscale «difensiva» - Dichiarata compatibilità con i Trattati int.
                            contro le doppie imposizioni

Cass. civ. Sez. V Sent., 16/12/2015, n. 25281 (rv. 638012)
Italcementi S.p.A. c. Agenzia delle Entrate

In tema d'imposte dei redditi, l'art. 167 (già 127 bis) del d.P.R. n. 917 del 1986, che prevede l'imputazione dei
redditi della controllata, residente in uno Stato a fiscalità privilegiata, alla controllante residente in Italia,
salva la prova che la "controlled foreign company" svolga un'effettiva attività nello Stato d'insediamento o, in
alternativa, che alla partecipazione non consegua l'effetto di localizzare i redditi in territori soggetti a regimi
fiscali privilegiati, non contrasta con la convenzione Italia-Cipro per evitare le doppie imposizione e prevenire
l'elusione fiscale, atteso che nell'ordinamento fiscale internazionale vige la clausola generale del
beneficiario effettivo, in virtù della quale può fruire dei vantaggi garantiti dai trattati solo il soggetto
sottoposto alla giurisdizione dell'altro Stato contraente, che abbia l'effettiva disponibilità giuridica ed
economica del provento percepito, realizzandosi altrimenti una traslazione impropria dei benefici
convenzionali o addirittura un fenomeno di non imposizione.

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Società di persone non residenti

                    Il modello di trasparenza fiscale opera rispetto alle società di persone residenti
                    ed ai relativi soci, residenti e non residenti (art. 23, comma 1, lett. «g», del
                    T.U.I.R.).
                    La partecipazione di residenti in società di persone non residenti, alle quali
                    non si applichi il particolare regime delle Controlled Foreign Companies
                    (C.F.C.), è equivalente a quella in una società di capitali. Le società di persone
                    estere sono difatti collocate fra i soggetti passivi di IRES (entità distinte dai
                    propri soci o, come a volte si dice, «fiscalmente opache»).
                    Le società di persone estere erogano quindi redditi che sono fiscalmente
                    considerati dividendi di fonte estera (Riferimento normativo: art. 73, comma
                    1, lett. «d», del T.U.I.R.).
                    Ove non sia diversamente disposto, i Trattati contro le doppie imposizioni non sono di norma applicabili alle società di persone, atteso che i soci italiani
                    di esse pagano le imposte in proprio sulla quota di reddito di rispettiva pertinenza e quindi le società personali estere non sono soggetti di tributo in
                    proprio («trasparenza locale» verso «opacità internazionale»).

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Molteplici significati della “trasparenza fiscale”
          Trasparenza fiscale nel T.U.I.R. v. Entità trasparenti, nella disciplina degli
                                  “hybrid mismatch” (cenni)

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Trasparenza fiscale nella fiscalità internazionale (cenni)
                                                      Circ. ASSONIME n. 19 del 2018
                    Entità «ibride»: entità che nel proprio Stato di residenza sono considerate soggetti d’imposta
                    (entità opache, ma nel contempo nello Stato di residenza dei soci o della controparte
                    dell’operazione sono considerate trasparenti: In tale situazione il pagamento fatto dall’entità
                    verso il socio sarà deducibile nella giurisdizione di residenza dell’entità, ma non verrà tassato
                    come provento nella giurisdizione del socio, in quanto entità non distinta rispetto ai soci (Circ.
                    ASSONIME, cit. nt. 51: «DEDUZIONE SENZA INCLUSIONE»);
                    Entità «reverse hybrid»: le entità giuridiche trasparenti nello Stato di residenza ed opache in
                    quello dei soci, con la conseguenza che un pagamento fatto da terzi all’entità ibrida non è tassato
                    né nello Stato dell’entità, ivi ritenuta trasparente, né dello Stato di residenza dei soci, che
                    qualificano l’entità opaca e quindi distinta dai soci (Circ. cit., nt. 54: «DEDUZIONE SENZA
                    INCLUSIONE»).

                    La trasparenza italiana è quindi diversa, poiché il reddito della società trasparente è imputato ai
                    soci di questa (residenti e non) ed immediatamente tassato.
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Segue: trasparenza nella fiscalità internazionale

                            Utilizzo di entità ibrida ( HYB, residente in B), intermedia fra A Co (residente nel
                            Paese A che considera l’ibrida trasparente ed è socia di HYB) e B Co (residente
                            nel Paese B che la considera opaca): Circ. ASSONIME. cit., nt.58, “DOPPIA
                            DEDUZIONE”.

                            HYB si indebita verso terzi, apporta il capitale a B e non ha altri redditi. Gli
                            interessi passivi della HYB sono dedotti sia nel Paese B (ove potrebbe attivare il
                            consolidato con B), sia nel Paese A, poichè gli interessi passivi di HYB sono
                            attribuiti per trasparenza al socio A

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Costo fiscalmente riconosciuto
Distribuzione dell’utile ed altre operazioni sulla partecipazione
(art. 20-bis del T.U.I.R.)

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Costo fiscale e distribuzione di utili

                                     Il costo della partecipazione (che – oltre agli apporti di capitale - recepisce gli incrementi
                                     dovuti ai redditi imponibili imputati per trasparenza ai soci) si riduce per effetto delle
                                     distribuzioni di utili, nei limiti del proprio ammontare.

                                     Peraltro, gli utili maturati in regime di trasparenza fiscale non concorrono a formare il
                                     reddito dei soci, anche qualora distribuiti in eccedenza rispetto al reddito loro imputato
                                     per trasparenza (vd. Circ. Ag. Entrate n. 49 del 2004, par. 2.8). In sostanza, poiché il
                                     diritto a questi utili sorge in sè con l’approvazione del rendiconto, senza altri passaggi, gli
                                     utili da rendiconto equivalgono ad un «debito da pagare» (il che non viene meno se gli
                                     statuti disponessero accantonamenti a riserva, essendo questa misura equivalente ad
                                     una dilazione di pagamento di quel «debito»; né impedisce che gli statuti prevedano una
                                     «deliberazione» per pagare l’utile, atto equivalente ad un’autorizzazione agli
                                     amministratori a «pagare quel debito»).

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Esemplificazioni

                                                                                                       Società che consegue redditi
                                                                                 La distribuzione
                Il costo                                                                                                                          esenti     fondiari
                                                                                  non annulla le       reddito da bilancio                          1.000       1.000
             fiscalmente
                                                                                   modalità di         reddito imponibile                                0         15
           riconosciuto si                                                                             imponibile trasferito per trasparenza             0         15
          annulla nei limiti                                                      tassazione del       costo della partecipazione presso i soci          0         15
             del proprio                                                             reddito           distribuzione dell'utile                     1.000       1.000
                                                                                                       tassazione sui soci                               0          0
             ammontare                                                           determinato alla      nuovo costo della partecipazione                  0          0
                                                                                       fonte

                                                                                                    • Difficile coordinamento con i realizzi di patrimonio
                                                                                                      netto dovuti a vendita di quote od operazioni
                                                                                                      straordinarie

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L’art. 20-bis del T.U.I.R. – Relazioni con l’art. 47,
                                                                comma 7, del T.U.I.R.
      Redditi dei soci delle società personali in caso di recesso, esclusione, riduzione del
      capitale e liquidazione: Ai fini della determinazione dei redditi di partecipazione compresi
      nelle somme attribuite o nei beni assegnati ai soci o agli eredi, di cui all’art. 17, comma 1,
      lett. «l», si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’art. 47, comma 7,
      indipendentemente dall'applicabilità della tassazione separata.

      Il reddito derivante da queste operazioni si realizza quando viene attribuito il relativo diritto a
      percepirlo (difficoltà pratiche: ad esempio, le controversie sulla determinazione della quota di
      recesso). Aliquota di riferimento, modalità di tassazione (separata od ordinaria: art. 17,
      T.U.I.R.).

       Per memoria: art. 47, comma 7: «Le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di
      esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale delle società ed
      enti costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote
      annullate».
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Approfondimenti

           Art. 1, comma 3, D.L. n. 669 del 1996: per i redditi soggetti a tassazione separata di cui all’art. 17
           del T.U.I.R. - da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta in acconto da parte
           dell’erogante - è dovuto dalle persone fisiche che li percepiscono un versamento in acconto del
           20%, nei termini e modalità per i versamenti a saldo della dichiarazione (autoliquidazione
           iniziale), salvo conguaglio con la tassazione definitiva (IRPEF) da parte dell’Ufficio.

           Circ. Min. Finanze n. 3 del 1998, parr. 5.2. e 5.3: non applicazione dell’addizionale regionale. Non
           applicazione dell’addizionale comunale (D. Lgs. n. 360 del 1998): le addizionali si applicano
           difatti sul reddito complessivo netto e non sui redditi soggetti a tassazione separata.

           Casi di applicazione pratica: recessi, esclusioni e liquidazioni

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Vendita di quote in corso d’anno

  La cessione di quote per re-distribuzione di esse e mutamento del diritto agli utili, fra gli stessi soci
  preesistenti, ha effetto dal periodo d’imposta successivo (arg. dalla Ris Ag. Entrate n. 116 del 2019).

  La Corte di Cassazione (sentt. n. 8423 del 1994 e 9731 del 2016; in senso conforme, già Commissione
  Tributaria Centrale n. 3220 del 24 aprile 1991) ritiene che, in caso di cessione di quote di società di persone nel
  corso dell'esercizio, gli utili si imputano per intero al soggetto che sia socio al momento dell'approvazione del
  rendiconto (socio cessionario), e non a cedente e cessionario della quota, in misura proporzionale alla durata
  del periodo di partecipazione alla società nel corso dell'esercizio. Infatti, il diritto agli utili sorge soltanto in
  capo al soggetto che è socio al momento dell'approvazione del rendiconto; inoltre, la produzione del reddito
  da parte della società, seppure progressiva in linea teorica, non è certamente continua ed uniforme nel tempo.
  Effetti sul prezzo di acquisto. Cfr. Ris. Ag. Entrate 17.04.2008, n. 157/E

  Risp. ad interpello n. 306/2021: il recesso ha effetto dall’iscrizione di esso nel registro delle imprese. La
  redistribuzione delle quote di partecipazione all’utile decorre già dall’esercizio in cui ha effetto il recesso e si
  riflette sui soci, tali a fine esercizio.

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Società semplice “holding”
                                                   Percezione di dividendi attraverso società semplici

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Art. 32-quater del decreto-legge n. 124 del 2019, conv.
                in L. n. 157 del 2019 (Circ. ASSONIME n. 3 del
                                   20.3.2020)
                           I dividendi corrisposti alla società semplice si intendono percepiti per trasparenza dai
                           rispettivi soci con conseguente applicazione del corrispondente regime fiscale. Gli utili
                           distribuiti alle società semplici, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione,
                           anche nei casi di cui all’ art. 47, comma 7, del T.U.I.R., dalle società e dagli enti di cui
                           all’art. 73, comma 1, lett. a), b), c) e d) del medesimo T.U. sono quindi tassati presso i
                           soci in ragione del rispettivo regime ad essi applicabile.

                           In tal caso, la società semplice dichiarante non è tenuta a riportare i predetti utili nel
                           quadro RL, avendo cura, tuttavia, di segnalare la fattispecie barrando la casella “Art.
                           32-quater DL 124/2019” posta nel riquadro “altri dati” del frontespizio (p. 71 delle
                           Istruzioni al mod. 2021). Non vi sono effetti sul costo fiscale della partecipazione nella
                           società semplice.

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Società di persone di forma commerciale (s.n.c.; s.a.s.) partecipanti
                           nella società semplice holding

                                                                                     S.n.c. partecipante in società semplice
                                 Il reddito imputato per                             la società semplice incassa il dividendo                            1.000
                               trasparenza DALLA società                             il dividendo si considera incassato dalla s.n.c
                                                                                                                                           quota imp.              quota
                            semplice alla s.n.c. E’ AL NETTO                                                                                                      non tass.
                            dei dividendi che si considerano                                                                                    58,14%              41,86%
                                   percepiti dalla s.n.c.                                                                                        581,4                 419
                                                                                     componenti positivi imponibili da trasferire sui soci
                            Tale reddito netto si somma agli                         (quota imponibile del dividendo)                                     581,4
                                altri redditi della s.n.c. da                        reddito da imputare ai soci della s.n.c. per trasparenza            581

                            attribuire per trasparenza ai soci                       distribuzione ai soci della s.n.c.
                                         della s.n.c.                                           costo fiscale della partecipazione nella s.n.c.             581
                                                                                                ipotesi di utile distribuito ai soci della s.n.c.         1.000
                                                                                                costo fiscale residuo (in assenza di conferimenti)        0

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Società di capitali trasparenti
L’estensione del modello: società di capitali socie di società
di capitali «trasparenti» (art. 115 ss. del T.U.I.R.)

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La trasparenza fiscale fra società di capitali

                          La tassazione per trasparenza consiste nell’imputare il Reddito o la Perdita prodotti dalla
                          società trasparente a ciascun socio (società di capitali o equiparato) indipendentemente
                          dalla percezione ed in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili.

                          Permette di principio ai soci di compensare pro quota gli utili e le perdite della partecipata
                          con le proprie perdite ed utili, realizzando effetti equivalenti ad un consolidato su basi
                          proporzionali, quando non è possibile attivare il consolidato fiscale. Supplisce, come il
                          consolidato, alla non deducibilità presso i soci delle svalutazioni delle partecipazioni, in
                          caso di perdite d’esercizio della società partecipata.

                          L’accesso al regime di tassazione per trasparenza è su base opzionale (congiuntamente
                          della società partecipata e di tutti i suoi soci, nessuno escluso: «all in»).

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La trasparenza fiscale
                                                                                        Ambito soggettivo
                                                                                                                            •R
• Partecipanti
Società di capitali residenti, ciascuna con una partecipazione diretta agli
utili e diritti di voto esercitabili nelle assemblee generali non inferiore al
10% e non superiori al 50%                                                                                         • NR
Società ed enti di ogni tipo compresi i trust, con o senza personalità
giuridica, non residenti, con i predetti requisiti di accesso agli utili ed ai
diritti di voto, a condizione che non vi sia obbligo di ritenuta alla fonte
sugli utili loro distribuiti (o che la ritenuta sia rimborsabile)                                       •R                      •R
     ◦ Non essendovi convenzioni stipulate dall'Italia che prevedono
       l'esenzione da ritenuta per i dividendi erogati da società residenti,
       questa condizione è di fatto rispettata ove il partecipante non                                            30%
       residente (UE) benefici del regime "madri-figlie", o il partecipante (UE
       o non UE) abbia una stabile organizzazione italiana, cui la
       partecipazione appartenga
                                                                                                                          20%
                                                                                                            50%
Società participate (art. 73, comma 1, lett. “a”, del T.U.I.R):

.Società di capitali residenti nel territorio dello Stato italiano

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La trasparenza fiscale
                                                                                          Limiti di accesso

                                                   L’opzione non può essere esercitata, qualora la società partecipata:

                        (i) abbia optato in qualità di società controllante (consolidante) o controllata
                        (consolidata) per la tassazione di gruppo (consolidato nazionale o mondiale):

                        (ii) è assoggettata alle procedure concorsuali di cui all’art. 101, comma 5, del
                        T.U.I.R. [D.M. 23 aprile 2004, art. 2, e Circ. Ag. Entrate n. 49/E del 2004].

                                L’opzione è del pari preclusa, qualora i soci partecipanti fruiscano di
                        riduzioni dell’IRES (art. 115, comma 1, del T.U.I.R.).

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Esercizio dell’opzione
                                                                                         Adempimenti

                      Art. 115, comma 4, del T.U.I.R.
                      L'opzione è irrevocabile per tre esercizi sociali della società partecipata e deve essere esercitata da tutte le
                      società e comunicata all'Amministrazione finanziaria, con la dichiarazione presentata nel periodo d’imposta a
                      decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione.

                      L'art. 16 (Razionalizzazione comunicazioni dell'esercizio di opzione) del D.Lgs. n. 175 del 2014, in vigore dal 13
                      dicembre 2014, ha stabilito: “1. All'articolo 115, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
                      decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «entro il primo dei tre esercizi
                      sociali predetti, secondo le modalità indicate in un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate»
                      sono sostituite dalle seguenti: «con la dichiarazione presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale
                      si intende esercitare l'opzione»”. Si vedano, inoltre, la Circolare Ag. Entrate 30 dicembre 2014, par. 7, nonché
                      le Istruzioni al modello di dichiarazione.

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Regole d’imputazione del reddito ai soci

I requisiti di forma societaria e partecipativi devono riscontrarsi in capo a tutti i soci a partire dal primo giorno del periodo d’imposta
della partecipata in cui si esercita l’opzione e permanere ininterrottamente sino al termine del periodo di validità dell’opzione.
L’opzione è irrevocabile per TRE esercizi sociali della partecipata.
L’imputazione del reddito della partecipata avviene NEI PERIODI D’IMPOSTA DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI in corso alla data di
chiusura DELL’ESERCIZIO DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA. Pertanto l’opzione è esercitabile anche in caso di mancata coincidenza di
esercizi sociali fra partecipanti e partecipata, come segue:
Ipotesi A): corrispondenza degli esercizi
Partecipante                                                          1/1 t1                                  31/12 t1
Partecipata                                                           1/1 t1                                  31/12 t1
Requisiti di accesso: da riscontrarsi all’1/1 t1; Comunicazione dell’opzione: nella dichiarazione della partecipata relativa all’esercizio
chiuso al 31/12 t0, da presentarsi nel corso del primo esercizio di validità dell’opzione (1/1 t1 – 31/12 t1: art. 115, comma 4, del T.U.I.R.)
Ipotesi B): non corrispondenza degli esercizi
Partecipante                                                          1/1 t1                                 31/12 t1
Partecipata                        1/7 t0                                                        30/6 t1
Requisiti di accesso: da riscontrarsi all’1/7 t0; Comunicazione dell’opzione: nella dichiarazione della partecipata relativa all’esercizio
chiuso al 30/6 t0, da presentarsi nel corso del primo esercizio di validità dell’opzione (1/7/t0 – 30/6 t1: art. 115, comma 4, del T.U.I.R.)

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Esempio di funzionamento (redditi e perdite di competenza)

      Il reddito attribuito per trasparenza è tassato presso il socio e alimenta il costo della partecipazione. La distribuzione,
                 come per le società di persone, non è tassata presso il socio e riduce il costo della partecipazione

                                                                                     SOCIETA' TRASPARENTE ALFA
                                                                                     Reddito                                    1.000,00
                                                                                     IRAP                             3,90%       39,00
                                                                                                                                 961,00
                                                                                     REDDITO da imputare ai soci                1.000,00
                           La trasparenza permette                                   SOCI       (società di capitali)    A          B         C
                                                                                                                      35,00%     40,00%    25,00%
                            la somma algebrica fra
                                                                                     da ALFA                            350        400       250
                            reddito pro quota della                                  redditi propri                    -200        40       -290
                           società e redditi/perdite                                 saldo imponibile                   150        440       -40
                                    dei soci                                         IRES                     24%       36        105,6       0
                                                                                     costo partecipazione               350        400       250
                                                                                     dividendo                        336,35      384,4    240,25    961
                                                                                     imposte sul dividendo               0          0         0
                                                                                     nuovo costo della partecipazione nella ALFA
                                                                                                                       13,65      15,6      9,75      39

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Partecipazione su più livelli – effetto della trasparenza
                                                                             Detassazione del 100% dei dividendi incassati

                                                                                                  società ALFA (fonte)                   TRASPARENZA
                                                                                                                                              NO          SI'
                                                                                                  reddito pro quota                        1.000,00    1.000,00
                                                                                                  IRAP                             3,90%     39,00       39,00
                                                                                                  IRES                               24%    240,00       0,00
                                                                                                  utile dopo le imposte                     721,00      961,00
                                                                                                  dividendo                    (a)          721,00      961,00
reddi                                parte
  to                                 cipaz                                                        società BETA socia di ALFA
                                     ione                                                         dividendo                                721,00      961,00
                                                                                                  IRES       (a) x 5%              24%      8,65       240,00
                                                                                                  utile dopo le imposte                    712,35      721,00

                                                                                                  soci di BETA
                                                                                                  utile da BETA                            712,35      721,00
                                                                                                                                            -8,65

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Attribuzione delle perdite fiscali della società trasparente ai soci
                                                          Effetti dovuti alla configurazione delle categorie di partecipazioni

                                                                                                                      Nel limite del patrimonio netto contabile della
                                                                                                                                        partecipata.

           Perdite della società trasparente, in costanza di                         Attribuzione ai soci pro quota    Tale patrimonio netto è determinato senza tenere
                               opzione                                                                                 conto delle perdite dell’esercizio e tenendo invece
                                                                                                                       conto dei conferimenti effettuati «entro la data di
                                                                                                                       approvazione del relativo bilancio» (quindi anche
                                                                                                                             oltre la chiusura del relativo esercizio).

                                                                                                                      Si computano in diminuzione del reddito della
                                                                                                                         società partecipata applicando l’art. 84 del
             Perdite della società trasparente, eccedenti il                                                             T.U.I.R. (art. 7, comma 2, del D.M. 23 aprile
                      limite del patrimonio netto                                                                                             2004)

              Perdite della società trasparente, formatesi                                                                          V. regola precedente
                anteriormente all’esercizio dell’opzione

        Qualora la percentuale di partecipazione alla copertura delle perdite sia diversa da quella di partecipazione al capitale netto
        contabile (esistenza di categorie azionarie «antergate» o «postergate» nella copertura delle perdite), le perdite della società
        trasparente si attribuiranno a ciascun socio in base alla minore fra la percentuale di partecipazione alle perdite e quella di
        partecipazione al riparto del capitale netto contabile in sede di liquidazione.

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Segue: esempio di funzionamento
       Perdite fiscali della società trasparente, formatesi in costanza di opzione – Il limite del patrimonio netto
                                            (Circ. n. 49/E del 2004, par. 2.10.3)
                    SOCIETA' trasparente ALFA                                                  caso 1                                  caso 2
                    soci                                                               A         B        C                    A         B        C
                                                                                        35%        27%      38%                 35%        27%      38%
                    patrimonio netto di ALFA                                          980,00    756,00 1.064,00 2.800,00      980,00    756,00 1.064,00 2.800,00
                    perdita esercizio T1                                              490,00    378,00   532,00 1.400,00    1.120,00    864,00 1.216,00 3.200,00
                    perdita attribuibile ai soci                                      490,00    378,00   532,00 1.400,00      980,00    756,00 1.064,00 2.800,00
                    perdita non attribuibile                                            0,00      0,00     0,00               140,00    108,00   152,00   400,00
                    esercizio ALFA T1
                    reddito dei soci                                                 1.000,00 1.300,00 1.700,00             1.000,00 1.300,00 1.700,00
                    perdita trasferita da ALFA                                         490,00   378,00   532,00               980,00   756,00 1.064,00
                    imponibile                                                         510,00   922,00 1.168,00                20,00   544,00   636,00
                    esercizio ALFA T2
                    patrimonio netto di ALFA                                                                      900,00                                  900,00
                    reddito di ALFA                                                   262,50    202,50   285,00   750,00       262,50    202,50  285,00   750,00
                    perdite scomp. presso ALFA                                          0,00      0,00     0,00     0,00       140,00   108,00   152,00   400,00
                    saldo trasferibile ai soci                                        262,50    202,50   285,00                122,50     94,50  133,00
                                                                                                                           (si assume scomputo 100%)

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Perdite formatesi presso la società «trasparente» prima dell’opzione
       Regola: tali perdite sono utilizzate dalla società, nei limiti dell’art. 84 del T.U.I.R., a scomputo del reddito
                        (positivo) da attribuire per trasparenza (Circ. n. 49/E 2004, par. 2.10.1)

                     Se l’opzione per la trasparenza sopravviene dopo che la società abbia
                     gestito la propria fiscalità come soggetto distinto dai propri soci, occorre
                     identificare una regola di assorbimento delle perdite pregresse, quando
                     la società diventa fiscalmente «trasparente».
                                                                                                       Le perdite fiscali
                     Poiché le perdite pregresse altro non sono che costi ed oneri deducibili           pregresse della
                     d’esercizio eccedenti rispetto ai ricavi e proventi imponibili dello stesso      società trasparente
                     esercizio, le stesse debbono essere assorbite presso la fonte che le ha          non si attribuiscono
                     generate. L’imputazione del saldo che ne deriva ai soci opera «a valle».                ai soci
                     Questa soluzione è la stessa che si percorre quando un soggetto
                     passivo di IRES, fiscalmente opaco, si trasforma in società di persone
                     (soggetto fiscalmente trasparente): Ris. Ag. Entrate n. 60/e del 2005,
                     relativamente all’applicazione dell’art. 170 del T.U.I.R.

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Utili della società «trasparente» e perdite fiscali pregresse dei soci
                                                                   (art. 115, comma 3, ultimo periodo, del T.U.I.R.)

                                                                                Società trasparente ALFA
                                                                                Società socie                     A        B        C          A        B        C
                                                                                                                   35%      27%      38%        35%      27%      38%
 Le perdite fiscali dei soci                                                    reddito società trasparente      350,00   270,00   380,00     350,00   270,00   380,00
     relative agli esercizi                                                     perdite pregresse soci           214,00   315,00   141,00     214,00   315,00   141,00
  anteriori all'inizio della
tassazione per trasparenza
                                                                                reddito proprio dei soci         318,00   421,00   613,00       0,00     0,00     0,00
    non possono essere
utilizzate per compensare i                                                     impiego perdite pregresse        214,00   315,00   141,00       0,00     0,00     0,00
 redditi loro imputati dalle                                                                                     104,00   106,00   472,00       0,00     0,00     0,00
      società partecipate                                                       reddito da società trasparente   350,00   270,00   380,00     350,00   270,00   380,00
                                                                                imponibile totale                454,00   376,00   852,00     350,00   270,00   380,00
                                                                                perdite fiscali a nuovo            0,00     0,00     0,00     214,00   315,00   141,00

                                                                                                                             Circ. n. 49/E del 2004, par.
                                                                                                                                  2.10.2: SUPERATO

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Perdite della società «trasparente» – Compresenza di perdite pregresse del socio

                                                                                     Utilizzazione prioritaria. Segregazione

                                                                                                 Società trasparente ALFA
                                                                                                 ANNO 1
                                                                                                 ipotesi                                        (A)   (B)
                                                                                                 reddito del socio                              700   400
                                                                                                 perdita pro quota da ALFA                      500   500
                                                                                                 perdite pregresse del socio                    600   600
                                                                                                 imponibile socio                               700   400
                        La presenza di perdite                                                   a dedurre         perdite da ALFA              500   400
                                                                                                 residuo non assorbito                          200    0
                         di ALFA «limita» od                                                     utilizzo perdite pregresse socio               200    0
                                                                                                 saldo imponibile                                0     0
                          «impedisce» l’uso                                                      situazione delle perdite alla fine dell'anno 1
                             delle perdite                                                       perdite pregresse del socio                    400   600
                                                                                                 perdite a nuovo da ALFA                         0    100
                         pregresse del socio
                                                                                                 ANNO 2                                     ipotesi
                                 BETA                                                                                                         (A1)    (B1)   (B2)   (B3)
                                                                                                 perdite pregresse del socio                   400    600    600    600
                                                                                                 perdite a nuovo da ALFA                        0     100    100    100
                                                                                                 reddito pro quota da ALFA                     550    550    550     80
                                                                                                 reddito del socio                             0       0      40    730
                                                                                                 imponibile totale         da ALFA            550     450    450      0
                                                                                                                           da socio            0       0       0    130
                                                                                                                                              550     450    450    130
                                                                                                 perdite pregresse del socio                  400     600    560      0
                                                                                                 perdite a nuovo da ALFA                       0       0       0     20

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Società di capitali trasparenti
Relazioni con il consolidato fiscale

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Trasparenza e consolidato fiscale
                                                         Rapporti fra le due opzioni – Coesistenza con il consolidato fiscale

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Segue: rapporti con il consolidato fiscale nazionale
                                                                                 Esame di un caso – Alternative possibili

                                                                                         La A potrebbe consolidare D con il metodo c.d. integrale, sia
                                                                                         contemporaneamente consolidando sia non consolidando le intermedie B
                                                                                         e C. Nessuna di tali ultime società, da parte sua, potrebbe attivare un
                                                                                         proprio consolidato con la D, per mancanza dei presupposti di controllo ex
                                                                                         art. 2359, comma 1, n. 1), cod. civ. La B, la C ed i Terzi potrebbero invece
                                                                                         acquisire il reddito della D, mediante tassazione per trasparenza. Se A
                                                                                         consolida D, la società extra-gruppo partecipante in D al 10% non potrebbe
                                                                                         consolidare presso di sé il 10% del reddito della D. Se A consolida solo B e
                                                                                         C, queste ultime possono invece acquisire per trasparenza il reddito della
                                                                                         D pro quota e trasferire il proprio reddito (quindi indirettamente quello
                                                                                         della D, pro quota) al consolidato gestito da A. In questo caso, la società
                                                                                         extra-gruppo titolare del 10% della D potrà acquisire la quota
                                                                                         corrispondente del reddito della D per trasparenza.

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Partecipanti non residenti – Un caso
                                                                                     La Ris. Ag. Entrate 19 dicembre 2005, n. 171/E

                                           Società cipriota partecipante per il 50% in una s.r.l. italiana.
                                           Opzione per la trasparenza fiscale.
                                           La società cipriota ritiene – in base al Trattato ITALIA/CIPRO - che il reddito
                                           a sé imputato per trasparenza non sia tassabile in Italia, non avendo detta
                                           società stabili organizzazioni italiane cui poterlo attribuire.
                                           L’Agenzia nega questo assunto ed osserva, in sostanza, che la fonte del
                                           reddito è la s.r.l. (soggetto residente) e la tassazione per trasparenza è una
                                           semplice modalità tecnica per la liquidazione e la riscossione a carico del
                                           socio delle imposte sul reddito di fonte italiana.

                                           Rif. normativo: art. 23 del T.U.I.R.

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Distribuzione di utili
                                                                                     Analisi del patrimonio netto

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Distribuzione di utili (e riserve di utili)
                                                                   Regole di base – Utile conseguito in regime di trasparenza

                                                                                     Regola generale
                     Gli utili e le riserve di utili formatesi nei periodi in cui è efficace l'opzione, ove
                     distribuiti, non concorrono a formare il reddito dei soci.
                                Cessazione del regime di trasparenza – Vendita della partecipazione
                                                                                                                          Se la partecipazione va ad
                     La regola di neutralità sulla distribuzione del dividendo si applica anche nel                      una persona fisica, quindi,
                     caso in cui la distribuzione avvenga successivamente ai periodi di efficacia                            le distribuzioni sono
                                                                                                                         imponibili come dividendo
                     dell'opzione o i soci siano diversi da quelli cui sono stati imputati i redditi, a
                     condizione che rientrino tra i soggetti che potrebbero esercitare l’opzione.
                     Nei casi precedenti, la distribuzione riduce il costo della partecipazione, come
                     in costanza di opzione (art. 115, c. 12)
                                                                                        Priorità                         Potrebbero difatti esservi
                                                                                                                           periodi discontinui di
                     Salva diversa esplicita volontà assembleare, si considerano prioritariamente                        applicazione del regime di
                     distribuiti gli utili e le riserve di utile realizzati nel periodo di efficacia                            trasparenza
                     dell'opzione; tale presunzione si applica anche se gli utili e le riserve sono
                     distribuiti in periodi diversi da quelli in cui è efficace l'opzione.

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Distribuzione di riserve «di capitale»
                                                                                     (D.M. 24 aprile 2004, art. 8, comma 5).

                           «In caso di esplicita volontà assembleare di distribuzione di riserve di cui all'art. 47, comma 5, del testo unico,
                           la presunzione indicata nell'art. 47, comma 1, secondo periodo, del medesimo testo unico si applica solo con
                           riguardo alle riserve costituite con utili di periodi d'imposta nei quali non ha operato la tassazione per
                           trasparenza; tale disposizione si applica anche nelle ipotesi indicate nel comma 1»

                           Significato: qualora i soci intendano distribuire riserve di capitale, la presunzione di prioritaria distribuzione
                           delle riserve di utili interessa le sole riserve di utili formatesi al di fuori del regime di trasparenza.
                           Resta tuttavia fermo che, qualora i soci intendano distribuire riserve di utili formatisi in regime di trasparenza,
                           tali utili – salvo diversa volontà assembleare – si considerano distribuiti per primi.
                           N.B.: qualora siano distribuite riserve di capitale, le stesse riducono il costo della partecipazione e per
                           l’eccedenza rappresentano plusvalenze da realizzo, tassabili come tali (integralmente se la partecipazione non
                           appartiene alle immobilizzazioni finanziarie; nei limiti del 5% dell’ammontare, ove immobilizzazione
                           finanziaria)

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Schema di riferimento
                                             Applicazione congiunta di tutte le presunzioni di priorità nella distribuzione

                                                                                     I soci decidono una distribuzione di        riserve di capitale     400
                                                                                                                                 riserve di utili          0
                                                                                     costo della partecipazione                                           (-)
                                                                                     per acquisto                                civilistico   1.000     400        600
                                                                                     per imputazione di utili (trasparenza)                     230
                                                                                                                                 fiscale       1.230      230       1.000
                                                                                     patrimonio netto di ALFA                                          riserve di   civile   fiscale
                                                                                     capitale sociale                                           500     capitale     240          500
                                                                                     sovrapprezzo                                               140     capitale      0           140
                                                                                     riserve di utili fuori del regime di trasparenza           665       utili      665          495
                      Le presunzioni di                                              utili in regime di trasparenza                             230       utili      230             0
                        distribuzione                                                                                                          1.535                1.135       1.135
                      hanno effetto sul                                              distribuzione totale di                                             400
                        costo fiscale                                                se distribuzioni future per                                                    895       895
                                                                                     utili in regime di trasparenza                                      230         0         0
                                                                                     riserve di utili fuori del regime di trasparenza                    170        895       495
                                                                                     riserve di capitale (sovrapprezzo e parte del capitale sociale)      0          0        400
                                                                                                                                                          0
                                                                                     nuovo costo fiscale e riallineamento                                                     600

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Altri adempimenti – Accertamenti tributari

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Versamento degli acconti
                                                                                     (art. 9 del D.M. del 23 aprile 2004)

        1. Nel primo periodo d'imposta di efficacia dell'opzione, gli obblighi di acconto di cui alla legge 23 marzo
        1977, n. 97, permangono anche in capo alla società partecipata che, ove venga scelto il criterio
        previsionale, deve aver riguardo all'imposta che si sarebbe determinata in assenza dell'opzione.
        2. In caso di mancato rinnovo dell'opzione, gli acconti sono calcolati da ciascun soggetto assumendo
        come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in assenza dell'opzione.
        3. Le disposizioni del punto 2 si applicano anche nell'ipotesi di perdita dell'efficacia dell'opzione. In tal
        caso, per il periodo d'imposta in cui si verifica tale effetto, ciascun socio deve integrare quanto versato a
        titolo di acconto, se il versamento effettuato è inferiore a quello dovuto; analogamente la società
        partecipata deve effettuare il versamento di quanto dovuto.
        4. I versamenti non eseguiti in tutto o in parte devono essere effettuati entro i termini ordinari ovvero,
        se questi ultimi scadono prima dei successivi trenta giorni, gli stessi devono essere effettuati entro
        trenta giorni. I soci possono attribuire in tutto o in parte i versamenti effettuati alla società partecipata,
        secondo le modalità previste dall'art. 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
        1973, n. 602.

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Accertamenti tributari
                                                                                     (art. 12 del D.M. 23 aprile 2004)

                                              1. In caso di omessa o parziale dichiarazione da parte del soggetto partecipante del reddito
                                              imputato dalla società partecipata, si applicano le disposizioni dell'art. 41-bis del decreto
                                              del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riguardante il potere di
                                              procedere ad accertamento parziale.
                                              2. Ai soggetti che optano (per il regime di trasparenza fiscale) si applicano le disposizioni di
                                              cui all'art. 40, secondo comma, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n.
                                              600 del 1973.

                                              PERTANTO: la società «trasparente» è destinataria dell’avviso di accertamento, con
                                              effetto sui soci (gestione unitaria del contenzioso)

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Segue: Società di capitali trasparenti – La c.d.
                                             “piccola trasparenza”

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L’art. 116 del T.U.I.R.

                            L'opzione di cui all'articolo 115 può essere esercitata con le stesse modalità ed
                            alle stesse condizioni, ad esclusione di quelle indicate nel comma 1 del
                            medesimo articolo 115, dalle società a responsabilità limitata il cui volume di
                            ricavi non supera le soglie previste per l'applicazione degli studi di settore (ISA) e
                            con una compagine sociale composta esclusivamente da persone fisiche in
                            numero non superiore a 10 (20 nel caso di società cooperativa)

                            Si applicano le disposizioni del terzo e del quarto periodo del comma 3
                            dell'articolo 115 e quelle del comma 3 dell'articolo 8. Le plusvalenze di cui
                            all'articolo 87 e gli utili di cui all'articolo 89, commi 2 e 3, concorrono a formare il
                            reddito imponibile nella misura indicata, rispettivamente, nell'articolo 58,
                            comma 2, e nell'articolo 59.

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Rinvii

                               Perdite fiscali                                          Perdite ante trasparenza non compensabili
                                                                                        con gli utili della società trasparente.

                                                                                        Perdite della società trasparente trasferibili
                                                                                        sui soci nel limiti del p.n. pro quota e
                                                                                        scomputabili nei limiti dell’80% dei relativi
                                                                                        redditi e per l’ammontare che vi trova
                                                                                        capienza
                               Plusvalenze su partecipazioni che possono                Imponibili per il 58,14%
                               accedere alla «p.ex.»
                               Dividendi da società soggette ad IRES                    Imponibili per il 58,14%

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Le convenienze di una persona fisica

                      Utili da partecipazione in s.r.l. non trasparente conseguiti da persona fisica non imprenditore
                      (schema al netto dell’IRAP dovuta dalla società)
                                                                  Limite di convenienza 24 + [(100 – 24)] * 26% = 24 + 19,76 = 43,76

                      Il socio in questione non ha dunque interesse al regime di trasparenza, quando il proprio reddito
                      complessivo, senza tener conto dell’utile da partecipazione:
                      - supera 75.000 euro, in quanto l’aliquota marginale dell’ IRPEF è in tal caso del 43%, cui si
                        aggiungano addizionali comunali e regionali per oltre lo 0,76%
                      - supera 55.000 euro, ma non 75.000 euro (cui corrisponde un’aliquota marginale del 41%) e le
                        addizionali comunali e regionali superano complessivamente il 2,76%

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Studio Tributario
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