CAUSE DI ESCLUSIONE E DI DISAPPLICAZIONE - ODCEC Milano

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CAUSE DI ESCLUSIONE E DI DISAPPLICAZIONE - ODCEC Milano
S.A.F.
                          SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

SOCIETÀ DI COMODO E/O IN PERDITA SISTEMATICA:
       PRESUNZIONI DI NON OPERATIVITÀ
         E CONSEGUENTE TASSAZIONE

      CAUSE DI ESCLUSIONE E
       DI DISAPPLICAZIONE

             FRANCESCA GEROSA
            Commissione Diritto Tributario Nazionale
                   23 aprile 2013–Sala Orlando
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                    Corso Venezia, 47 -Milano
CAUSE DI ESCLUSIONE E DI DISAPPLICAZIONE - ODCEC Milano
SOCIETA’ DI COMODO

 Società non operative (non                     Società in perdita
 superano test di operatività                    (D.L. 138/2011)
previsto Art. 30 L. 724/1994)

Si effettua il test di operatività            Si analizza il triennio di
 nell’anno della dichiarzione            osservazione e si è di comodo nel
           (es. 2012)                                 4’ anno

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CAUSE DI ESCLUSIONE E DI DISAPPLICAZIONE - ODCEC Milano
Quali cause prendere in considerazione per non essere una società
                           di comodo?

Società non operative (non                           Società in perdita
superano test di operatività
                                                      (D.L. 138/2011)
previsto Art. 30 L. 724/1994)

                       Cause di eslusione Art 30 L.724/1994

             Cause di disapplicazione Provv. 14.02.2008

                      Cause di disapplicazione Provv. 11.06.2012

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Periodo di verifica esistenza cause:

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 Cause di eslusione Art 30 L.724/1994                  indicazioni

 Cause di disapplicazione Provv. 14.02.2008              2012

 Cause di disapplicazione Provv. 11.06.2012        2009 2010 2011

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Cause di esclusione
Art 30 L.724/1994

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Cause di esclusione art. 30 l. 724/94

1. ai soggetti ai quali, per la particolare attività svolta, è fatto obbligo di costituirsi sotto
    forma di società di capitali;
2. ai soggetti che si trovano nel primo periodo di imposta;
3. alle società in amministrazione controllata o straordinaria;
4. alle società ed Enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani;
5. alle società esercenti pubblici servizi di trasporto;
6. alle società con un numero di soci non inferiore a 50 (prima era 100) per la maggior parte
    del periodo di imposta
7. società con numero minimo di dipendenti mai inferiore a 10 nel triennio di riferimento
8. Società in fallimento, liquidazione giudiziaria, liquidazione coatta ammnistrativa e
    concordato preventivo.
9. società con valore della produzione > attivo patrimoniale
10. società partecipate da enti pubblici almeno per il 20%
11. società congrue e coerenti con gli studi di settore

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1. ai soggetti ai quali, per la particolare attività svolta, è fatto obbligo di
   costituirsi sotto forma di società di capitali

   Le società finanziarie ( art 106 D. Lgs 385/1993)
   I Caf
   Le società costituite da enti locali territoriali
   Le società a prevalente partecipazione pubblica

L’esclusione opera per quelle società che svolgono in via esclusiva un attività per la
   quale la legge prevede l’obbligo di assumere la forma di società di capitali.

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9. società con valore della produzione > attivo patrimoniale

Valore della produzione , raggruppamento A del CE in base all’Art. 2425 del Cod.
   Civ. deve essere superiore all’attivo patrimoniale e indentificato nell’art. 2424 del
   Cod. Civ.

Vengono così escluse le società con un elevata produttività.

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11. società congrue e coerenti con gli studi di settore

Si riferisce a società che sono congrue agli studi di settore anche per effetto
   dell’adeguamento e coerenti in base a tutti gli indicatori di coerenza economica
   applicabili nei confronti della società.

Si ritengono escluse le società alle quali si applicano i parametri.

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Indicazioni delle cause di esclusione in USC 2013

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Esempio causa esclusione
Società Alfa S.r.l. Nel 2009, 2010 e 2011, ha presentato sempre dichiarazioni in perdita fiscale.
La società ha, da diversi anni, un numero di dipendenti mai sceso sotto le 10 unità:
l’amministratore esamina quindi le cause di esclusione riportate nelle istruzioni al modello
Unico 2013, al rigo RF74, colonna 1, e ne trova una che corrisponde al suo caso: la causa di
esclusione contraddistinta dal codice 7) “per le società che nei due esercizi precedenti hanno
avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unità”. Egli indica pertanto detto numero
nella casella “Esclusione” e non procede alla compilazione del resto del prospetto.

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   Cause di disapplicazione per
società non operative (test ricavi)
        Provv. 14.02.2008

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Cause di disapplicazione per le società non operative secondo
                   provvedimento del 14 febbraio 2008

a) società in stato di liquidazione, cui non risulti applicabile la disciplina dello
   scioglimento o trasformazione agevolata di cui al comma 129 dell'articolo 1 della
   legge 24 dicembre 2007, n. 244, che con impegno assunto in dichiarazione dei redditi
   richiedono la cancellazione dal registro delle imprese.
b) società assoggettate ad una delle procedure indicate nell'articolo 101, comma 5, del Tuir
   ovvero ad una procedura di liquidazione giudiziaria.
c) società sottoposte a sequestro penale o a confisca nelle fattispecie di cui agli articoli 2
   sexies e 2 nonies della legge 31 maggio 1965 n. 575
d) società che dispongono di immobilizzazioni costituite da immobili concessi in locazione ad
   enti pubblici ovvero locati a canone vincolato in base alla legge 9 dicembre 1998 n. 431 o
   ad altre leggi regionali o statali.
e) società che detengono partecipazioni in:
     1) società considerate non di comodo ai sensi dell'articolo 30della legge n. 724 del 1994;
   2) società escluse dall'applicazione della disciplina di cui al citato articolo 30 anche in
   conseguenza di accoglimento dell'istanza di disapplicazione;
   3) società collegate residenti all'estero cui si applica il regime dell'articolo 168 del TUIR.

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Cause di disapplicazione per le società non operative secondo
                    provvedimento del 14 febbraio 2008

f)   società che hanno ottenuto l'accoglimento dell'istanza di disapplicazione in relazione ad un
     precedente periodo di imposta sulla base di circostanze oggettive puntualmente indicate
     nell'istanza che non hanno subito modificazioni nei periodi di imposta.

          Nuove situazioni previste dal Provvedimento del 11.06.12

a) le società che esercitano esclusivamente attività agricola ai sensi dell'articolo 2135
b) le società per le quali gli adempimenti e i versamenti tributari sono stati sospesi o differiti da
   disposizioni normative adottate in conseguenza della dichiarazione dello stato di emergenza

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a) società in stato di liquidazione, cui non risulti applicabile la disciplina
   dello scioglimento o trasformazione agevolata di cui al comma 129
   dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che con impegno
   assunto in dichiarazione dei redditi richiedono la cancellazione dal
   registro delle imprese.

La disapplicazione opera nel periodo in corso alla data dell’assunzione
   dell’impegno, nel periodo precedente e in quello successivo.
Si agevolano pertanto le società che si impegnano a cancellarsi dal registro
   imprese entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva a
   quella in cui hanno assunto l’impegno esonerandole dal presentare istanza di
   interpello.
Se non viene fatta la cancellazione si ripristina l’obbligo di assoggettarsi alla
   disciplina delle società non operative fino al primo periodo di imposta.
Es: società in liquidazione si impegna nel 2013 a cancellarsi entro 30/09/2014,
   non sono di comodo per il 2012 2013 e 2014.

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Disapplicazione parziale

In presenza di cause di disapplicazione d) e) f) si applica una disapplicazione
   parziale, pertanto il contribuente dovrà “neutralizzare” l’effetto delle fattispecie
   indicate non tenendo conto degli asset medesimi per il calcolo dell’operatività ma
   dovrà escludere anche eventuali ricavi nel conto economico correlati agli asset
   medesimi.

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Indicazioni delle cause di disapplicazione per società non
                   operative in USC 2013

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Cause di disapplicazione per
     società in perdita
    Provv. 11.06.2012

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Cause di disapplicazione per le società in perdita secondo
                       provvedimento del 11 giugno 2012
          (verificate in almeno 1 dei 3 periodi di imposta osservati)

a) società in stato di liquidazione che con impegno assunto in dichiarazione dei redditi
    richiedono la cancellazione dal registro delle imprese a norma degli articoli 2312 e 2495 del
    codice civile entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi successiva.
b) società assoggettate ad una delle procedure indicate nell'articolo 101, comma 5, del Tuir
    ovvero ad una procedura di liquidazione giudiziaria.
c) società sottoposte a sequestro penale o a confisca nelle fattispecie di cui al decreto
    legislativo 6 settembre 2011, n. 159o in altre fattispecie analoghe in cui il Tribunalein sede
    civile abbia disposto la nomina di un amministratore giudiziario.
d) società che detengono partecipazioni, iscritte esclusivamente tra le immobilizzazioni
    finanziarie, il cui valore economico è prevalentemente riconducibile a:
1) società considerate non in perdita sistematica ai sensi dell'articolo 2, commi 36-decies e
seguenti del d.l. n. 138 del 2011;
2) società escluse dall'applicazione della disciplina di cui al citato articolo 2 anche in
conseguenza di accoglimento dell'istanza didisapplicazione della disciplina delle società in
perdita sistematica;
3) società collegate residenti all'estero cui si applica il regime dell'articolo 168 del TUIR.

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Cause di disapplicazione per le società in perdita secondo
                   provvedimento del 11 giugno 2012

e) società che hanno ottenuto l'accoglimento dell'istanza di disapplicazione della disciplina
   sulle società in perdita sistematica in relazione ad un precedente periodo di imposta sulla
   base di circostanze oggettive puntualmente indicate nell'istanza, che non hanno subito
   modificazioni nei periodi di imposta successivi.
f) società che conseguono un margine operativo lordo positivo. Per margine operativo
   lordo si intende la differenza tra il valore ed i costi della produzione di cui alla lettere
   A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile. A tale fine i costi della produzione rilevano
   al netto delle voci relative ad ammortamenti, svalutazioni ed accantonamenti di cui ai
   numeri 10), 12) e 13) della citata lettera B).
g) società per le quali gli adempimenti e i versamenti tributari sono stati sospesi o differiti da
   disposizioni normative adottate in conseguenza della dichiarazione dello stato di emergenza
   ai sensi dell'articolo
h) società per le quali risulta positiva la somma algebrica della perdita fiscale di periodo
   e degli importi che non concorrono a formare il reddito imponibile per effetto di
   proventi esenti, esclusi o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'impostao ad imposta
   sostitutiva, ovvero di disposizioni agevolate.

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Cause di disapplicazione per le società in perdita secondo
                     provvedimento del 11 giugno 2012

i) società che esercitano esclusivamente attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice
   civilee rispettano le condizioni previste dall'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004,
   n. 99;
j) società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore ( in almeno un anno del
   triennio);
k) società che si trovano nel primo periodo d'imposta.

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d) società che detengono partecipazioni, iscritte esclusivamente tra le
   immobilizzazioni finanziarie, il cui valore economico è prevalentemente
   riconducibile a....

La circolare 1/E/2013 dell’Agenzia delle Entrate ha previsto che “A differenza di
    quanto previsto dall’analoga causa di disapplicazione della disciplina sulle
    società "non operative" prevista dalla lettera e) del paragrafo 1 del
    Provvedimento del 14 febbraio 2008 (in cui è espressamente previsto che:
    "…La disapplicazione opera limitatamente alle predette partecipazioni."), la
    causa di disapplicazione della disciplina sulle società in perdita sistematica di
    cui alla lettera d) del paragrafo 1 del Provvedimento dell’11 giugno 2012 non
    opera in modo "parziale".
“il soggetto interessato potrà disapplicare in toto la disciplina delle società in
    perdita sistematica qualora il valore economico delle proprie partecipazioni,
    iscritte esclusivamente tra le immobilizzazioni finanziarie, .........sia prevalente
    rispetto al valore (economico) di tutte le partecipazioni di cui dispone”

                                        22
f) società che conseguono un margine operativo lordo positivo.

   A-B + AMMORTAMENTI (B10) +SVALUTAZIONI + ACCANTONAMENTI (B12 B13)

                      Risoluzione 107/E del 11.12.2012

    A-B + AMMORTAMENTI (B10) +SVALUTAZIONI + ACANTONAMENTI (B12 B13)
                            + CANONI LEASING

                                 23
h) società per le quali risulta positiva la somma algebrica della perdita
   fiscale di periodo e degli importi che non concorrono a formare il reddito
   imponibile per effetto di proventi esenti, esclusi o soggetti a ritenuta alla
   fonte a titolo d'impostao ad imposta sostitutiva, ovvero di disposizioni
   agevolate.

Se una società nel 2009 ha evidenziato una perdita fiscale di 50 con variazioni
   PEX di dividendi (quota non imponibile) per 200 , il risultato da assumere
   sarà positivo per 150

                                    24
k) società che si trovano nel primo periodo d'imposta.

Questa causa di disapplicazione è anche una causa di esclusione che però non
può mai essere utilizzata nelle perdite triennali: il primo periodo di comodo, infatti,
sarebbe quello successivo al triennio di perdita, di conseguenza non potrebbe mai
essere il primo.

Tuttavia il fatto che il primo periodo di costituzione sia una causa di
disapplicazione permette di escluderlo dal triennio di monitoraggio: il conteggio
quindi ripartirà dall’anno successivo.

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Indicazioni delle cause di disapplicazione per società in
                   perdita in USC 2013

                        26
Esempio compilazione assenza causa disapplicazione
                    Provv 11/6/2012
Se il contribuente si trova in perdita sistematica e non può applicare nessuna causa di
esclusione L. 724 del 1994 nè cause di disapplicazione Provv. 11/6/2012 deve compilare il
campo 3 con il numero 1 e le colonne 4 e 5 dei righi da RF75 a RF83 mentre il resto del
prospetto non va compilato
Dal 2 al 12 sono tutte le cause di disapplicazione in base al Provv. 11/6/2012

                                       27
ATTENZIONE

Alcune cause di esclusione e disapplicazione sono identiche, ciò che cambia è il
   periodo di osservazione e la tipologia di società di comodo
Per esempio nelle cause di disapplicazione sia del 2008 che del 2012 c’è quella
   riferita a “le società per le quali gli adempimenti e i versamenti tributari sono
   stati sospesi o differiti da disposizioni normative adottate in conseguenza della
   dichiarazione dello stato di emergenza”

Pertanto se una società di Modena, che nel 2012 ha avuto il terremoto, si trova
   nella condizione di essere società non operativa per assenza di ricavi potrà
   utilizzare la causa di esclusione sopra citata in base al Provvedimento del
   2008 per l’anno 2012.
Mentre se la stessa società di Modena ha avuto per 3 anni perdite fiscali sarà di
   comodo nel 2012 non potendo applicare la causa sopra citata in base al
   Provvedimento del 2012, infatti tali cause devono essere verificate nel triennio
   2009 2010 e 2011.

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ATTENZIONE

Nel caso il contribuente nell’anno in questione non superi il test dei ricavi e
   pertanto risulti non operativo e abbia perdite fiscali negli ultimi 3 esercizi ( o in
   2 esercizi e nel terzo abbia un reddito inferiore a quello minimo) l’applicazione
   di eventuali cause di disappplicazione, per esempio una del Provvedimento
   del 2008, non libera il contribuente dall’assoggettamento della discipina delle
   società di comodo.

Pertanto o il contribuente riuscirà ad applicare una causa di disapplicazione del
   Provvedimento del 2012 o sarà comunque assoggettata alla disciplina delle
   socetà di comodo.

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