Marina Militare Centro di Responsabilità Amministrativa

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Marina Militare
                 Centro di Responsabilità Amministrativa
Accordo quadro per il servizio di formazione linguistica del personale della Marina Militare
Italiana e delle Capitanerie di Porto

                         CHIARIMENTI ALLA DATA DEL 04.03.2021

1 D.: Con la presente si chiede conferma del fatto che il prezzo base per una settimana di corso full
  immersion presente nella tabella numero 1 di pagina 5 del disciplinare di gara (“Corsi full
  immersion all'estero di lingue europee ed extra Europee”) sia riferito al singolo studente
  partecipante. Grazie
  R.: Con riferimento al quesito posto si comunica che il prezzo base per una settimana di corso full
  immersion presente nella tabella numero 1 di pagina 5 del disciplinare di gara (“Corsi full
  immersion all'estero di lingue europee ed extra Europee”) deve intendersi riferito al singolo
  partecipante.

2 D.: Chiediamo di conoscere il numero totale e complessivo di allievi nel corso di un anno poiché
  nel capitolato tecnico ad alcune voci (come ad esempio: COMFORANF - BTG CAORLE -
  BRINDISI) non è riportato il numero complessivo degli allievi, ma bensì solo il numero di corsi.
  R.: Con riferimento al quesito posto, si rinvia preliminarmente a quanto previsto al punto 3.2.
  “DETTAGLIO DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE” dell’allegato 1 al Disciplinare di gara,
  laddove, per ogni Istituto di Formazione ovvero Comando interessato, viene specificato il monte ore
  massimo annuo dei servizi di formazione linguistica di base richiesti per anno accademico, distinto
  per ogni Istituto di Formazione ovvero Comando interessato. In tale ambito, fermo restando il
  monte ore massimo annuo di lezione ivi indicato per ognuno degli Istituti di Formazione e dei
  Comandi ivi elencati, viene riportata per ognuno di essi, a titolo puramente indicativo, la durata
  media dei corsi ed il numero medio dei frequentatori, con la sola eccezione del COMFORANF
  (BTG CAORLE) (Vds. para 3.2.4 del disciplinare) in relazione al quale, nell’indicare il monte ore
  massimo annuo (pari a 200), viene specificato che: “Le modalità di svolgimento ed i contenuti dei
  corsi da svolgere saranno concordati direttamente con il Comando referente. Di massima, i corsi svolti
  a favore del Battaglione CAORLE, per i quali e richiesta l’erogazione di servizi di formazione
  linguistica di base sono i seguenti:
  • Corso per Sergenti (2 corsi annui della durata di 4 settimane);
  • Corso a favore istruttori BMSM (2 corsi annui della durata di 4 settimane).”.

3 D.: Il sottoscritto OMISSIS, formula, con la presente, con le modalità previste al punto 1.2
  Chiarimenti del disciplinare di gara, un quesito interpretativo relativo al punto 3.2B Requisiti di
  capacità economica e finanziaria del Disciplinare di gara.
       - Il punto 3.2.B richiede ai concorrenti il seguente requisito di partecipazione:
  Fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto (I.V.A. esclusa) riferito
  agli ultimi 3 (tre) esercizi finanziari disponibili (da dichiarare nel DGUE), non inferiore ad euro
  1.700.000,00 I.V.A. esclusa.
  QUESITO: in sede di partecipazione alla gara, ai fini della dimostrazione del requisito riferito agli
  esercizi 2018-2019-2020, è sufficiente una dichiarazione (da inserire nel DGUE) concernente il
  fatturato del settore di attività oggetto dell’appalto per gli esercizi 2018-2019-2020, anche senza
  l’approvazione formale preventiva dell’ultimo bilancio 2020 oppure, per considerare il fatturato
  dell’esercizio 2020, è necessario aver già proceduto, al momento del rilascio della dichiarazione,
  alla formale approvazione del bilancio di tale esercizio 2020?
  Si allega inoltre screenshot odierno del nuovo Portale dei pagamenti ANAC, che evidenzia che il
  CIG della procedura non è stato ancora generato dalla stazione appaltante (abbiamo effettuato la
  ricerca più volte, anche inserendo il codice fiscale della stazione appaltante), rendendo per ora
  impossibile il pagamento del contributo dovuto all’ANAC.
  Si resta in attesa di Vs. cortese riscontro.

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R.: Per quanto attiene il quesito inerente ai requisiti di capacità economica e finanziaria si rinvia
   al para 3.2.B del Disciplinare di gara, nel cui ambito, per la partecipazione a gara, si prevede il
   possesso di Fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto (I.V.A.
   esclusa) riferito agli ultimi 3 (tre) esercizi finanziari disponibili (da dichiarare nel DGUE), non
   inferiore ad euro 1.700.000,00 I.V.A. esclusa, la cui comprova è fornita, ai sensi dell’art. 86,
   comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante:
   - presentazione dei bilanci o di estratti di bilancio, qualora la pubblicazione del bilancio sia
   obbligatoria in base alla legislazione del paese di stabilimento dell'operatore economico;
   - una dichiarazione concernente il fatturato del settore di attività oggetto dell'appalto, per gli ultimi
   tre esercizi disponibili.
   Per quanto attiene il quesito inerente al Portale dei pagamenti ANAC, nel comunicare
   preliminarmente che il CIG relativo alla procedura è stato correttamente perfezionato da questa
   Stazione Appaltante, si rinvia, per un eventuale supporto, a quanto previsto al para 4.4.1.3.
   “Pagamento del contributo all’ANAC” del Disciplinare di gara, relativamente alla consultazione
   delle istruzioni operative relative al pagamento della suddetta contribuzione, pubblicate e
   consultabili sul sito internet della citata Autorità.
   Ai sensi del para 4.1. del Disciplinare di gara, per ausilio nel superamento di problemi tecnici
   riscontrati nel corso della procedura di Registrazione e/o presentazione dell’offerta, si consiglia di
   contattare il Call Center dedicato presso i recapiti indicati nel sito www.acquistinretepa.it.

4 D.: La comprova del requisito di capacità economica e finanziaria (pag. 7-8 del disciplinare di
  gara) nonché la comprova dei requisiti di capacità tecnica e professionale (pag. 8 del disciplinare
  di gara) in che modalità deve essere presentata? Dove si inseriscono nel sistema i documenti
  richiesti a comprova
  R.: Per quanto attiene il quesito inerente alla comprova dei requisiti di capacità economica e
  finanziaria si rinvia al para 6.2 del Disciplinare di gara, laddove viene previsto che: “La proposta
  di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 33, comma 1 del D. Lgs. 50/2016, ha mero valore di
  proclamazione dei risultati di gara e non vincola la Stazione appaltante, che si riserva di verificare
  i requisiti dichiarati dai concorrenti mediante l’acquisizione d’ufficio dei certificati attestanti il
  possesso degli stati, fatti e qualità dei soggetti dichiaranti, nonché di verificare la sussistenza di
  tutti gli elementi e i presupposti richiesti dalla normativa vigente, dal bando di gara e del presente
  disciplinare ai fini del perfezionamento della aggiudicazione.”.
  Al medesimo para viene altresì precisato che: “La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà,
  ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di
  aggiudicare l’appalto.”

5 D.: Si domanda se la certificazione del livello di conoscenza linguistica come da punto 2 lettera C
  del “disciplinare tecnico per prestazioni di formazione linguistica” (pagina 1) possa essere
  costituita da Esami Cambridge Assessment English dal momento che questi sono esami
  riconosciuti dal MIUR, che si basano sulle 5 skills fondamentali (Reading, Listening, Speaking,
  Writing and Interaction) e che secondo il punto 3.2.C.2. del “disciplinare di gara” (pagina 8) sono
  ammessi alla gara i soggetti in possesso di “autorizzazione, da parte di Enti certificatori, per la
  lingua inglese, riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione (di cui al Decreto del MIUR n.
  AOODGAI/10899 del 12.7.2012, art. 4 e successive modifiche e integrazioni)” e quindi anche i
  soggetti autorizzati da parte di Cambridge Assessment English come da decreto MIUR allegato.
  R.: Per quanto attiene il quesito in analisi si rinvia al para 2.C del Disciplinare di gara, laddove
  viene previsto che: “Al termine di qualsivoglia momento formativo linguistico, dovranno essere svolte
  attività di valutazione tese a rilasciare al personale formato la certificazione del livello di conoscenza
  effettivamente acquisito secondo gli standard internazionalmente riconosciuti di livello affine a
  quello usato in ambito NATO (JFLT erogato solo dalla F.A.), con particolare riferimento al Test
  of English as a Foreign Language (TOEFL) e al International English Language Testing System
  (IELTS).” In tale ambito, si rinvia altresì alla tabella in Annesso 2 all’Allegato 1 del Disciplinare
  di gara, laddove, con riguardo al livello di competenza linguistica, viene operato il raffronto tra i
  livelli previsti dal Joint Forces Language Test (JFLT), condotto secondo i parametri previsti dallo
  STANAG NATO 6001, ed il sistema di prove previste in ambito C.E.F. (Common European
  Framework).

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6 D.: Si richiedono chiarimenti circa la certificazione del livello di conoscenza linguistica che deve
  essere rilasciata “al termine di qualsivoglia momento formativo linguistico” di cui al punto 2 lettera
  C del “disciplinare tecnico per prestazioni di formazione linguistica” (pagina 1), nello specifico si
  domanda se si tratta del rilascio di certificazione ufficiale valida a livello internazionale e rilasciata
  da uno degli enti certificatori riconosciuti dal MIUR o se si tratta di rilascio di certificato/attestato
  di frequenza e superamento corso a seguito di esami interni. Il dubbio nasce dal fatto che i corsi
  previsti sono molto vari in termini di durata e di tipologia necessitando quindi di una valutazione
  dei risultati ad hoc sviluppata sulla base della tipologia di corso. Inoltre, si evidenzia come, lo
  stesso disciplinare tecnico richieda esami e attestati diversi in alcune sue sezioni. Si chiede quindi
  la specifica dei corsi al termine dei quali è richiesto il rilascio di una certificazione linguistica
  internazionale e di quelli per i quali vanno invece organizzati esami interni, con particolare
  riferimento alla differenza tra formazione “di base” e formazione “successiva”.
  R.: Per quanto attiene il quesito in analisi si rinvia al chiarimento fornito alla precedente domanda
  nr. 5.

7 D.: Si domanda se il vocabolario monolingua della lingua inglese e il dizionario
  tecnico/marinaresco, di cui al punto 3.1 del disciplinare tecnico (pagina 3), debbano essere forniti
  ai singoli studenti o se devono essere messi a disposizione dell’aula.
  R.: Per quanto attiene il quesito in analisi si rinvia al para 3.1 dell’allegato 1 al Disciplinare di
  gara, laddove viene previsto che: “La società dovrà fornire il materiale didattico individuale volto
  alla formazione di base come di seguito indicato:
  - Materiale individuale (senza resa).”

8 D.: Si chiede se in relazione ai corsi individuali e collettivi in territorio nazionale di cui al punto
  4.2 del disciplinare tecnico, che saranno attivati, di volta in volta, dal Comando Scuole in funzione
  delle esigenze di formazione successiva e d’impiego determinate attraverso procedure interne, è
  previsto un numero minimo di ore di corso garantite.
  R.: Con riferimento al quesito posto in merito al para 4.2 dell’allegato 1 al Disciplinare di gara si
  rappresenta che, come ivi riportato, “I corsi saranno attivati, di volta in volta, dal Comando Scuole
  in funzione delle esigenze di formazione successiva e d’impiego determinate attraverso procedure
  interne alla F.A.”, essendo inoltre individuato, al termine del medesimo para, il monte ore
  massimo annuo (tremila). Quanto sopra nei limiti dell’importo complessivo posto a base di gara
  di cui al para 2.3. del Disciplinare di gara.

9 D.: Si chiedono chiarimenti circa i corsi collettivi di comunicazione (scritta e orale) in lingua
  inglese presso Maristudi Venezia di cui al punto 4.3 del disciplinare tecnico: sono previsti n. 20
  ovvero 30 periodi di lezione, della durata di 45 minuti cadauno, in funzione del numero di sessioni
  annue del CNSM (3 o 2), per un totale di 60 periodi annui, viene inoltre previsto un numero medio
  di 45 frequentatori con la possibilità di suddivisione in gruppi omogenei per livello di conoscenza
  della lingua. Si domanda quindi se, nel caso di divisione in gruppi omogenei per livello, ogni
  gruppo dovrà svolgere un totale di 60 periodi annui (ad esempio, ipotizzando 3 gruppi ognuno dei
  quali farà 60 periodi di lezione, nell'arco dell'anno saranno previsti 180 periodi) oppure i 60 periodi
  previsti verranno divisi in parti uguali tra i vari gruppi (ipotizzando gli stessi 3 gruppi, ognuno farà
  20 periodi di lezione).
  R.: Per quanto attiene il quesito inerente i Corsi collettivi di comunicazione (scritta e orale) in
  lingua inglese di cui al punto 4.3 dell’allegato 1 al Disciplinare di gara si conferma che il numero
  totale annuo di periodi è pari a 60, che potranno, di massima, essere suddivisi prevedendo 20
  ovvero 30 periodi per ognuna delle sessioni annuali (2 o 3) del Corso Normale di Stato Maggiore.
  In tale ambito si rinvia poi a quanto previsto all’ultimo capoverso del para 4.3 dell’allegato 1 al
  Disciplinare di gara, laddove si prevede che: “il monte ore massimo annuo riferito ai corsi ivi
  dettagliati è di 150 (centocinquanta) ore, di cui 120 (centoventi) di lezione e 30 dedicate al loro
  coordinamento didattico, nella considerazione che il requisito dei corsi in modalità e-learning e
  stato conteggiato nel totale di cui al successivo paragrafo 5”.

10 D.: In merito alla messa a disposizione di docenti ed esperti linguistici per le commissioni di esami
   o concorsi o per i test JFTL, di cui al punto 6.a. del disciplinare tecnico, si chiede qual è il prezzo

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base palese da considerare per questa tipologia di servizio non essendo questo ricompreso nella
   tabella 1 di pagina 5 del disciplinare di gara né indicato nel disciplinare tecnico.
   R.: Con riferimento al quesito posto, come indicato al punto 6.a. dell’allegato 1 al Disciplinare di
   gara, le ore inerenti ai docenti ed esperti linguistici per le commissioni di esami o concorsi o per i
   test JFTL rientrano nell’attività di supporto e coordinamento didattico presso gli Istituti/Comandi.
   Nello specifico come previsto al para 3.3 “TOTALE DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE IN
   MONTE ORE” dell’allegato 1 al Disciplinare di gara laddove, “Il monte ore annuo per la
   formazione di base e di 15.200 (per l’anno accademico 2021–2022) e di 15.600 (a partire
   dall’anno accademico 2022 al 2025). A queste ore sono da aggiungere quelle a supporto e
   coordinamento dell’attività didattica, definite percentualmente rispetto a quelle di lezione
   (secondo le percentuali di seguito indicate), i cui oneri sono da ricomprendere in quelli del costo
   orario della lezione frontale”.
   Qualora le percentuali ivi riportate vengano eventualmente superate, si applicherà quanto previsto
   al successivo punto 6.b. del dell’allegato 1 al Disciplinare di gara

11 D.: Si richiedono chiarimenti circa il pagamento del “monte ore massimo annuo per le attività in
   parola” di cui al punto 6 del disciplinare tecnico. Non ci è chiaro se tale pagamento sia da
   considerare rientrante nell’importo complessivo a base di gara indicato nel disciplinare di gara o
   se, trattandosi di servizi da fornire su specifica disposizione del Comando Scuole e non rientranti
   nei servizi elencati nei punti precedenti del disciplinare tecnico, saranno pagati come extra pur
   secondo l'importo previsto per la tipologia delle prestazioni effettuate, come da nota 4.
   R.: Con riferimento al quesito posto si rinvia a quanto previsto in merito al para 2.2. “Valore
   stimato dell’accordo quadro” del disciplinare di gara, nel cui ambito si prevede che: “In base al
   ribasso unico percentuale offerto in sede di gara sul valore stimato dell’Accordo Quadro, saranno
   computati con lo stesso ribasso percentuale gli importi dei prezzi base palesi per ciascun servizio
   di formazione linguistica richiesto”. Nello specifico, tale importo rientra nell’importo
   complessivo dell’Accordo quadro da stipulare e la relativa corresponsione di quanto dovuto in
   relazione alle attività di cui al punto 6.b. dell’allegato 1 al Disciplinare di gara si rinvia a quanto
   riportato nell’ivi richiamata nota 4, come regolato negli atti negoziali di adesione a cura dei
   Comandi interessati.

12 D.: Gent.li Responsabili del procedimento desideravo chiarire alcuni punti, in caso di R.T.I.: 1)
   Tutte le partecipanti devono possedere l'iscrizione al MEPA? 2) Se una partecipante è collocata a
   Malta, paese in cui le certificazioni AIELTS e TOEFLE sono direttamente gestite dalla camera di
   commercio maltese e dunque non gestite dalla società, viene meno il requisito del possesso di ente
   certificatore? 3) Se una delle partecipanti non è in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001,
   ma della certificazione di qualità specifica delle scuole di lingue in virtù della propria affiliazione
   all'Associazione Italiana scuole di lingue AISLI, sopperisce al requisito? 4) Per i soggiorni
   all'estero, il soggiorno in famiglia può essere declinato a priori e optare per Residence? In caso di
   famiglie quanti devono essere collocati nella stessa? E i 18 Euro al giorno per vitto sono da
   aggiungere agli Euro 885? Grazie per quanto potrete aiutarci
   R.: Con riferimento ai quesiti posti si comunica quanto segue:
   1) Per quanto attiene il quesito inerente l'iscrizione al MEPA si rinvia al para 4.2. “La registrazione
   al Sistema” del Disciplinare di gara, laddove viene previsto che: “Per poter presentare offerta
   tramite il Sistema è necessario procedere alla Registrazione presso il Sistema” e che “L’account
   creato in sede di registrazione è necessario per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della
   procedura”. Al successivo para 4.3.1. “Modalità tecniche di partecipazione in caso di R.T.I. o
   Consorzio” viene altresì precisato che: “Il Sistema genera automaticamente una password
   dedicata esclusivamente agli operatori riuniti in R.T.I./Consorzio, che servirà per consentire ai
   soggetti indicati di prendere parte (nei limiti della forma di partecipazione indicata) alla
   compilazione dell’offerta”.
   2) Per quanto attiene il quesito inerente le certificazioni IELTS e TOEFL si rinvia al para 2.c
   “Certificazione del livello di conoscenza linguistica” dell’allegato 1 al Disciplinare di gara,
   laddove, in tema di rilascio della certificazione del livello di conoscenza effettivamente acquisito
   secondo gli standard internazionalmente riconosciuti di livello affine a quello usato in ambito
   NATO (JFLT erogato solo dalla F.A.), con particolare riferimento al Test of English as a Foreign
   Language (TOEFL) e al International English Language Testing System (IELTS), viene previsto
                                                    4
che: “Tale certificazione dovrà fare riferimento in maniera univoca al contratto stipulato con la
   società aggiudicatrice del servizio (di seguito, abbreviata: società) cui spetta l’onere di garantire
   il rilascio della certificazione medesima”.
   3) Per quanto attiene il quesito inerente la certificazione UNI EN ISO 9001, si rinvia a quanto
   previsto al para 3.2.C.1 del Disciplinare di gara laddove viene previsto per l’Operatore Economico
   partecipante il “possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della
   qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 nel settore di attività oggetto dell’appalto (da
   dichiarare nel DGUE). La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità
   del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001 sopra citata.
   Tale documento è rilasciato da un organismo di certificazione accreditato, ai sensi della norma
   UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del
   certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi
   EA/MLA oppure autorizzato a norma dell’art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008. Al
   ricorrere delle condizioni di cui all’articolo 87, comma 1 del Codice, la stazione appaltante
   accetta anche altre prove relative all’impiego di misure equivalenti, valutando l’adeguatezza delle
   medesime agli standard sopra indicati”
   Si rappresenta altresì che, giusta quanto previsto dal medesimo para, “nell’ipotesi di
   raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di
   aggregazione di imprese di rete, o di GEIE le suddette certificazioni /attestazioni di autorizzazione
   devono essere possedute da tutti gli operatori economici del raggruppamento, consorzio o
   aggregazione di imprese di rete, o di GEIE che eseguono l’appalto (da dichiarare nei DGUE).
   Nel caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), le suddette certificazioni dovranno
   essere possedute dal consorzio ai sensi dell’art. 47 del Codice (da dichiarare nei DGUE).”
   4) Per quanto attiene il quesito in analisi, si rinvia al para 4.2 (“CORSI FULL-IMMERSION
   ALL'ESTERO”), lett. d), dell’allegato 1 al Disciplinare di gara, laddove si prevede “la
   sistemazione logistica in camera singola presso famiglie preselezionate e residenti possibilmente
   nelle immediate vicinanze della Scuola/College e comunque con tempi di percorrenza non
   superiori a 30 minuti”. Fatto salvo il rispetto integrale delle prescrizioni elencate al citato para,
   non vi sono previsioni inerenti la collocazione di più di un frequentatore presso la stessa famiglia.
   Per quel che attiene la corresponsione di 18 Euro al giorno per frequentatore, si rinvia a quanto
   previsto in merito al citato para laddove si prevede che: “Il pasto meridiano dal lunedì al venerdì
   dovrà essere fornito a cura della Scuola/College. Nell'impossibilita di soddisfare tale esigenza
   (leggasi Vitto), dovrà essere comunque corrisposta al frequentatore una somma idonea per il
   soddisfacimento dell'esigenza, di importo non inferiore ai 18,00 (diciotto) € (Euro)”. La citata
   somma è aggiuntiva rispetto al prezzo base palese riportato nella TABELLA 1 del Disciplinare di
   gara per i “Corsi full immersion all'estero di lingue europee ed extra europee”.
13 D.: Nel disciplinare tecnico al paragrafo 2, punto C si riporta: “dovranno essere svolte attività di
   valutazione tese a rilasciare al personale formato la certificazione del livello di conoscenza
   effettivamente acquisito secondo gli standard internazionalmente riconosciuti di livello affine a
   quello usato in ambito NATO (JFLT erogato solo dalla F.A.), con particolare riferimento al Test
   of English as a Foreign Language (TOEFL) e al International English Language Testing System
   (IELTS)”. Ciò significa che bisogna rilasciare un certificato IELTS o TOEFL, oppure è sufficiente
   il rilascio di un certificato da parte del fornitore con indicazione dei livelli assimilabili a TOEFL
   o IELTS?
   R.: Per quanto attiene il quesito in analisi si rinvia al chiarimento fornito alla precedente domanda
   nr. 5.

14 D.: Nel caso si debbano rilasciare certificati IELTS o TOEFL, possono questi essere sostituiti con
   certificati riconosciuti dal MIUR?
   R.: Per quanto attiene il quesito in analisi si rinvia al chiarimento fornito alla precedente domanda
   nr. 5.

15 D.: Nel disciplinare tecnico al paragrafo 3, punto 3.1 si riporta: “Per ciascuno dei corsi suindicati,
   la società dovrà definire, in sede di offerta, i relativi piani degli e dovrà indicare i
   contenuti/attività (lezioni/esercitazioni/test intermedi) degli argomenti da trattare, i libri di testo
   da adottare e la relativa durata in termini di periodi di lezioni (ciascuno della durata minima di
                                                    5
45 minuti)”. Il fornitore deve pertanto preparare un programma come da annesso 4 per ciascun
   corso (n. 1 per allievi ufficiali e n.1 per allievi sottoufficiali) o per ciascuna classe (per un totale di
   7 programmi: n. 4 per allievi ufficiali e n.3 per allievi sottoufficiali)?
   R.: Per quanto attiene il quesito in analisi si conferma quanto previsto al para 3.1 dell’allegato 1
   al Disciplinare di gara, le cui tabelle esplicative, distintamente per gli Istituti ivi citati, si intendono
   riferite “per ciascuna classe dei corsi previsti nell'ambito di ciascun anno accademico”.

16 D.: Nel disciplinare tecnico al paragrafo 3, punto 3.1 si riporta: “Per ciascuno dei corsi suindicati,
   la società dovrà definire, in sede di offerta, i relativi piani degli e dovrà indicare i
   contenuti/attività (lezioni/esercitazioni/test intermedi) degli argomenti da trattare, i libri di testo
   da adottare e la relativa durata in termini di periodi di lezioni (ciascuno della durata minima di
   45 minuti)”. Il fornitore può quindi proporre ciò che ritiene “l’optimum” in termini di frequenza
   settimanale? Es. n. 2 incontri settimanali da 1,5 ore
   R.: Per quanto attiene il quesito in analisi si conferma quanto previsto al para 3.1 dell’allegato 1
   al Disciplinare di gara. In merito si rinvia altresì al para 4.4.2 “Offerta tecnica” del Disciplinare di
   gara, laddove viene previsto che: “Con riferimento alla presente procedura, il concorrente dovrà
   inviare e fare pervenire a MARIUGCRA, attraverso il Sistema, a pena di esclusione dalla gara,
   un’Offerta Tecnica, completa e dettagliata dei servizi e dei prodotti offerti predisposta sotto forma
   di relazione tecnica e che deve essere redatta come riportato in Allegato n. 6 “Criteri di
   aggiudicazione” e che deve essere conforme ai requisiti minimi indicati nella Specifica tecnica in
   Allegato n. 1.”

17 D.: In relazione all’annesso 4, il fornitore deve indicare un programma di massima anche per tutte
   le altre tipologie di corsi richiesti (sia di formazione di base che successiva)? Ad esempio: un
   programma per MARISCUOLA LA MADDALENA, un programma per COMFORANF –
   Brindisi, un programma per CORSIINDIVIDUALI, un programma per corsi COLLETTIVI, ecc.
   Oppure il programma deve essere esplicitato solo per i corsi normali per Ufficiali presso
   l'Accademia Navale e per Sottufficiali presso Mariscuola Taranto?
   R.: Per quanto attiene il quesito in analisi si conferma l’indicazione contenuta al para 3.1
   dell’allegato 1 al Disciplinare di gara relativamente all’impiego del fac-simile in annesso 4 per i
   fini ivi dettagliati. Si rinvia altresì al para 4.4.2 “Offerta tecnica” del Disciplinare di gara, laddove
   viene previsto che: “Con riferimento alla presente procedura, il concorrente dovrà inviare e fare
   pervenire a MARIUGCRA, attraverso il Sistema, a pena di esclusione dalla gara, un’Offerta
   Tecnica, completa e dettagliata dei servizi e dei prodotti offerti predisposta sotto forma di
   relazione tecnica e che deve essere redatta come riportato in Allegato n. 6 “Criteri di
   aggiudicazione” e che deve essere conforme ai requisiti minimi indicati nella Specifica tecnica in
   Allegato n. 1.”

18 D.: L’avvalimento per la capacità economica e finanziaria è frazionabile coinvolgendo più di una
   società ausiliaria?
   R.: Per quanto attiene il quesito in analisi si conferma l’indicazione contenuta al para
   3.3.Avvalimento, laddove viene specificato che: “Ai sensi dell’art. 89 del Codice, il concorrente
   - singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice - può dimostrare il possesso dei requisiti di
   carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c)
   del Codice, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.”
   Al medesimo para è altresì previsto che: “È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria
   non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena
   di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che
   partecipino alla presente gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.”

19 D.: È possibile preparare dei videotutorial per descrivere la piattaforma elearning? Se si, come
   possono essere caricati per la visualizzazione da parte della commissione? E’ possibile indicare un
   link da cui permetterne la visione?
   R.: Per quanto attiene il quesito in analisi si rinvia altresì al para 4.4.2 “Offerta tecnica” del
   Disciplinare di gara, laddove viene previsto che: “Con riferimento alla presente procedura, il
   concorrente dovrà inviare e fare pervenire a MARIUGCRA, attraverso il Sistema, a pena di
   esclusione dalla gara, un’Offerta Tecnica, completa e dettagliata dei servizi e dei prodotti offerti
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predisposta sotto forma di relazione tecnica e che deve essere redatta come riportato in Allegato
   n. 6 “Criteri di aggiudicazione” e che deve essere conforme ai requisiti minimi indicati nella
   Specifica tecnica in Allegato n. 1.”
   Al medesimo para è altresì previsto che: “La Relazione Tecnica deve essere sottoscritta con firma
   digitale dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore”. In tale ambito,
   l’indicazione di link non garantisce il rispetto dei principi di non modificabilità e di non ambiguità
   dell'offerta, essendo idealmente possibile procedere ad eventuali modifiche o integrazioni
   successivamente al termine di scadenza per la presentazione delle offerte, determinandone
   l’incertezza assoluta e/o l’indeterminatezza del suo contenuto.

20 D.: Tra i criteri di valutazione delle offerte, al punto 8 è indicato: “Coordinatore/i didattici presso
   gli Istituti di Formazione (Livorno, Taranto, La Maddalena)”. Nei coefficienti assegnabili si fa
   riferimento a 1, 2 o 3 coordinatori. Questo numero è per singolo Istituto di formazione (es. n. 3
   coordinatori per Livorno, n. 3 per Taranto, n. 3 per La Maddalena) o in totale (n. 3 coordinatori
   per l’intero progetto)?
   R.: Per quanto attiene il quesito in analisi si conferma l’indicazione contenuta al criterio 8
   dell’allegato 1 al Disciplinare di gara. Quanto precede alla luce dell’ulteriore indicazione di cui al
   para 7. “CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO” dell’allegato 1 al Disciplinare di gara
   laddove viene espressamente previsto che: “Alla società è inoltre richiesto di:
   a. garantire la presenza di almeno un coordinatore didattico di adeguata e comprovata qualifica
        in grado di fornire il necessario supporto agli Istituti di Formazione (Accademia Navale,
        Mariscuola Taranto e Mariscuola La Maddalena)”.

21 D.: Nel disciplinare tecnico al paragrafo 7, punto “Idoneità degli Insegnanti e potere di
   contestazione” si riporta: “Ai fini della valutazione dei servizi e delle prestazioni offerti, la società
   dovrà comprovare anche a mezzo di autocertificazione la disponibilità nel corpo docente di
   almeno il 50% di insegnanti madrelingua, disponibili a svolgere i corsi nelle sedi della M.M.
   indicate dal presente disciplinare”. Tale autocertificazione deve essere prodotta in fase di gara o
   a seguito di eventuale aggiudicazione?
   R.: Per quanto attiene il quesito si rappresenta che l’autocertificazione non è richiesta nella fase di
   gara.

22 D.: Tra i criteri di valutazione delle offerte, al punto 10 è indicato: “Possesso certificazione UNI
   ISO 29990:11 (servizi relativi all’istruzione e alla formazione non formale) o altre prove relative
   impiego misure equivalenti di garanzia della qualità ai sensi art. 87 del D.Lgs.50/2016.”. Il
   possesso di certificazione ISO 9001:2015 può essere considerato un certificato idoneo per
   soddisfare tale requisito?
   R.: Per quanto attiene il quesito in analisi, si specifica che, ai sensi di previsto al para 3.2. del
   Disciplinare di gara il possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione
   della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 nel settore di attività oggetto dell’appalto (da
   dichiarare nel DGUE) è uno dei requisiti necessari che devono essere posseduti, a pena di
   esclusione, da parte dei concorrenti alla procedura di affidamento in questione. Per quanto attiene
   il quesito inerente al criterio 10 dell’allegato 6 al Disciplinare di gara, si rappresenta che
   l’eventuale possesso della certificazione UNI ISO 29990:11 o di altre prove relative impiego di
   misure equivalenti di garanzia della qualità ai sensi art. 87 del D.Lgs.50/2016 costituisce oggetto
   di specifica valutazione, come indicato all’articolo 6 del disciplinare di gara, ai fini dell’eventuale
   attribuzione del relativo punteggio.

23 D.: Assolvimento imposta di bollo. È possibile assolvere l’imposta di bollo tramite apposizione
   ed annullamento della marca da bollo sul cartaceo dell’Offerta, trattenuta presso la società
   offerente e messa a disposizione degli organi di controllo?
   R.: Si rappresenta che i concorrenti possono presentare ogni documento comprovante
   l’assolvimento dell’imposta di bollo secondo una delle modalità previste dalla normativa vigente
   purché si evinca lo specifico pagamento e, in caso di utilizzo del Modello F23, si rinvia alle
   specifiche istruzioni per la compilazione emanate dall’Agenzia delle entrate.

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24 D.: Buon giorno vorrei un chiarimento circa il subappalto, l'eventuale impresa ausiliaria che
   effettuerebbe i servizi in subappalto deve possedere i requisiti relativi alle certificazioni IELTS o
   TOEFLE, oppure è sufficiente che il requisito sia posseduto dal concorrente. Grazie
   R.: Per quanto attiene il quesito in analisi si rinvia al para 2.c “Certificazione del livello di
   conoscenza linguistica” dell’allegato 1 al Disciplinare di gara, laddove, in tema di rilascio della
   certificazione del livello di conoscenza effettivamente acquisito secondo gli standard
   internazionalmente riconosciuti di livello affine a quello usato in ambito NATO (JFLT erogato
   solo dalla F.A.), con particolare riferimento al Test of English as a Foreign Language (TOEFL) e
   al International English Language Testing System (IELTS), viene previsto che: “Tale
   certificazione dovrà fare riferimento in maniera univoca al contratto stipulato con la società
   aggiudicatrice del servizio (di seguito, abbreviata: società) cui spetta l’onere di garantire il
   rilascio della certificazione medesima”.

25 D.: I partecipanti che hanno seguito uno dei corsi di formazione linguistica in inglese, dovranno
   sostenere un esame JFLT atto ad accertare le effettive competenze acquisite durante il corso?
   Oppure i partecipanti che hanno concluso con successo un percorso di formazione possono
   accedere automaticamente al percorso formativo successivo? Ad esempio: un allievo ufficiale che
   completa con profitto la 1^ CLASSE da 80 ore, accede di diritto alla 2^ CLASSE nel successivo
   anno accademico oppure deve prima sostenere un esame JFLT?
   R.: Per quanto attiene il quesito in analisi si rinvia al para 3.1 “GENERALITA SULLE
   PRESTAZIONI RICHIESTE” dell’allegato 1 al Disciplinare di gara, laddove viene specificato
   che: “I corsi svolti presso gli Istituti/scuole di formazione hanno come obiettivo prioritario quello
   di fornire al personale le conoscenze e competenze per sapersi esprimere e comprendere in modo
   efficace la lingua inglese (secondo i livelli stabiliti) oltre che conoscere la specifica terminologia
   professionale (c.d. naval terminology). L'insegnamento della lingua, nel corso dell'anno
   accademico (settembre luglio), dovrà essere svolto presso gli Istituti di formazione a favore di
   Ufficiali, Sottufficiali e Allievi, prevedendo sia lo svolgimento di lezioni frontali sia gli esami di
   fine corso. Detta attività didattica dovrà essere mirata al superamento degli esami orali finali a
   valenza universitaria (acquisizione CFU) ovvero di fine anno accademico oltre che al
   conseguimento dei "Standard Language Profile" (SLP) indicati nella pubblicazione STANAG
   6001-5^ edizione (annesso 1) per le quattro abilita listening, speaking, reading e writing", peraltro
   confrontabili con i valori di cui alla tabella in annesso 2.”
   Nelle tabelle riportate al medesimo para vengono altresì indicati, per ciascuna classe dei corsi
   previsti presso gli Istituti ivi citati, i valori di "Joint Force Language Test" (JFLT) attesi alla fine
   di ogni anno accademico, specificando, nella nota 3, che “Il test JFLT, in aggiunta ai normali
   esami finalizzati alla verifica della conoscenza linguistica per l'acquisizione dei CFU universitari,
   sarà effettuato a cura della Marina Militare, in base a quanto indicato da Maristat 1° Reparto
   con le “Linee di indirizzo sulla formazione linguistica – Ed. in vigore””.

26 D.: Qualora fossero previsti degli esami JFLT, chi si occupa dell'erogazione della prova?
   Nella commissione gli "esperti linguistici" sono da individuare all'interno della società che eroga
   i corsi di formazione oppure si tratta di personale interno a (o scelto da) la Marina Militare?
   R.: a. Per quanto attiene il primo quesito in analisi si rinvia al para 5 dell’allegato 1 al Disciplinare
   di gara, laddove viene precisato che il test JFLT viene somministrato dalla F.A..
   b. Per quanto attiene il secondo quesito si rinvia a quanto specificato al successivo para 6.
   PRESTAZIONI DI SUPPORTO ALLA FORMAZIONE LINGUISTICA, laddove si prevede che:
   “Nell'ambito dell'esecuzione contrattuale, la società dovrà fornire, a richiesta, le seguenti attività
   di supporto e di coordinamento didattico presso gli Istituti/Comandi interessati alla formazione:
   - omissis
   - omissis
   - messa a disposizione di esperti linguistici per la partecipazione all'esecuzione di test JFLT,
   limitatamente alle certificazioni di lingue diverse dall’inglese e secondo specifiche richieste di
   F.A. (attività a favore prevalentemente di MARIPERS UCL)”.

27 D.: Qualora la prova JFLT dovesse essere erogata dalla società vincitrice di bando, sarebbero
   messi a disposizione i testi per le prove scritte e di ascolto da utilizzare, oppure devono essere
   prodotti specificatamente per la prova?
                                                     8
R.: Per quanto attiene il quesito in analisi si rinvia al chiarimento fornito alla precedente domanda
   nr. 26, paragrafo a..

28 D.: Cosa si intende per scuole legalmente riconosciute in UK - Irlanda e Francia? C'è qualche
   indicazione specifica?
   R.: L’indicazione è riferita alle vigenti normative dei rispettivi ordinamenti nazionali dei paesi
   citati.

29 D.: In merito alla formazione di base, nel capitolato è stabilito un numero massimo di frequentatori
   per classe. Vi è anche un numero minimo?
   R: Con riferimento al quesito posto, si rinvia al chiarimento fornito alla precedente domanda nr.
   2.

30 D.: Buongiorno, in relazione alle certificazioni da rilasciare, Toefl e Ielts, vanno previste entrambe
   o l'ente aggiudicatario potrà rilasciare solo una di queste? Quali devono essere le caratteristiche
   delle scuole all'estero oltre ad essere legalmente riconosciute nei paesi dove sono situate? Grazie
   e cordiali saluti
   R: Per quanto attiene al primo quesito si rinvia al chiarimento fornito alla precedente domanda nr.
   5.
   Con riferimento al secondo quesito, si rinvia al chiarimento fornito alla precedente domanda nr.
   28.

31 D.: Gent.li responsabili del procedimento, nel caso di concorrente in rete stabilito in territorio non
   italiano (Malta) non in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001 ma di altro tipo di
   certificazione di qualità estera, come si può ovviare? Grazie
   R: Per quanto attiene il quesito in analisi, si rinvia al chiarimento fornito alla precedente domanda
   nr. 12 - 3).

32 D.: Buongiorno, In riferimento al fatturato specifico medio annuo (par 3.2.B.1), vorremmo sapere,
   cortesemente, se il fatturato specifico riguarda anche i soggiorni studio all’estero e se per corsi di
   lingua si intendono anche i corsi di italiano per stranieri. Vi ringrazio molto
   R: Per quanto attiene il quesito inerente ai requisiti di capacità economica e finanziaria si rinvia al
   para 3.2.B del Disciplinare di gara, nel cui ambito, per la partecipazione a gara, si prevede il
   possesso di Fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto (I.V.A.
   esclusa) riferito agli ultimi 3 (tre) esercizi finanziari disponibili (da dichiarare nel DGUE), non
   inferiore ad euro 1.700.000,00 I.V.A. esclusa, la cui comprova è fornita, ai sensi dell’art. 86,
   comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante:
   - presentazione dei bilanci o di estratti di bilancio, qualora la pubblicazione del bilancio sia
   obbligatoria in base alla legislazione del paese di stabilimento dell'operatore economico;
   - una dichiarazione concernente il fatturato del settore di attività oggetto dell'appalto, per gli ultimi
   tre esercizi disponibili.

Il presente documento fornisce i chiarimenti riferiti a tutti i quesiti scritti trasmessi entro le ore 10.00
del giorno 26/02/2021 alla Stazione Appaltante, secondo le indicazioni di cui al punto 1.2 del
Disciplinare di gara.
Non sono fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al sopraindicato termine.

                                     Il Responsabile del Procedimento
                                         per la fase di Affidamento
                                         C.F. Massimo PERRONE
                                           (firmato digitalmente)

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