Marina Militare Centro di Responsabilità Amministrativa
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Marina Militare Centro di Responsabilità Amministrativa Accordo quadro per il servizio di formazione linguistica del personale della Marina Militare Italiana e delle Capitanerie di Porto CHIARIMENTI ALLA DATA DEL 04.03.2021 1 D.: Con la presente si chiede conferma del fatto che il prezzo base per una settimana di corso full immersion presente nella tabella numero 1 di pagina 5 del disciplinare di gara (“Corsi full immersion all'estero di lingue europee ed extra Europee”) sia riferito al singolo studente partecipante. Grazie R.: Con riferimento al quesito posto si comunica che il prezzo base per una settimana di corso full immersion presente nella tabella numero 1 di pagina 5 del disciplinare di gara (“Corsi full immersion all'estero di lingue europee ed extra Europee”) deve intendersi riferito al singolo partecipante. 2 D.: Chiediamo di conoscere il numero totale e complessivo di allievi nel corso di un anno poiché nel capitolato tecnico ad alcune voci (come ad esempio: COMFORANF - BTG CAORLE - BRINDISI) non è riportato il numero complessivo degli allievi, ma bensì solo il numero di corsi. R.: Con riferimento al quesito posto, si rinvia preliminarmente a quanto previsto al punto 3.2. “DETTAGLIO DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE” dell’allegato 1 al Disciplinare di gara, laddove, per ogni Istituto di Formazione ovvero Comando interessato, viene specificato il monte ore massimo annuo dei servizi di formazione linguistica di base richiesti per anno accademico, distinto per ogni Istituto di Formazione ovvero Comando interessato. In tale ambito, fermo restando il monte ore massimo annuo di lezione ivi indicato per ognuno degli Istituti di Formazione e dei Comandi ivi elencati, viene riportata per ognuno di essi, a titolo puramente indicativo, la durata media dei corsi ed il numero medio dei frequentatori, con la sola eccezione del COMFORANF (BTG CAORLE) (Vds. para 3.2.4 del disciplinare) in relazione al quale, nell’indicare il monte ore massimo annuo (pari a 200), viene specificato che: “Le modalità di svolgimento ed i contenuti dei corsi da svolgere saranno concordati direttamente con il Comando referente. Di massima, i corsi svolti a favore del Battaglione CAORLE, per i quali e richiesta l’erogazione di servizi di formazione linguistica di base sono i seguenti: • Corso per Sergenti (2 corsi annui della durata di 4 settimane); • Corso a favore istruttori BMSM (2 corsi annui della durata di 4 settimane).”. 3 D.: Il sottoscritto OMISSIS, formula, con la presente, con le modalità previste al punto 1.2 Chiarimenti del disciplinare di gara, un quesito interpretativo relativo al punto 3.2B Requisiti di capacità economica e finanziaria del Disciplinare di gara. - Il punto 3.2.B richiede ai concorrenti il seguente requisito di partecipazione: Fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto (I.V.A. esclusa) riferito agli ultimi 3 (tre) esercizi finanziari disponibili (da dichiarare nel DGUE), non inferiore ad euro 1.700.000,00 I.V.A. esclusa. QUESITO: in sede di partecipazione alla gara, ai fini della dimostrazione del requisito riferito agli esercizi 2018-2019-2020, è sufficiente una dichiarazione (da inserire nel DGUE) concernente il fatturato del settore di attività oggetto dell’appalto per gli esercizi 2018-2019-2020, anche senza l’approvazione formale preventiva dell’ultimo bilancio 2020 oppure, per considerare il fatturato dell’esercizio 2020, è necessario aver già proceduto, al momento del rilascio della dichiarazione, alla formale approvazione del bilancio di tale esercizio 2020? Si allega inoltre screenshot odierno del nuovo Portale dei pagamenti ANAC, che evidenzia che il CIG della procedura non è stato ancora generato dalla stazione appaltante (abbiamo effettuato la ricerca più volte, anche inserendo il codice fiscale della stazione appaltante), rendendo per ora impossibile il pagamento del contributo dovuto all’ANAC. Si resta in attesa di Vs. cortese riscontro. 1
R.: Per quanto attiene il quesito inerente ai requisiti di capacità economica e finanziaria si rinvia al para 3.2.B del Disciplinare di gara, nel cui ambito, per la partecipazione a gara, si prevede il possesso di Fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto (I.V.A. esclusa) riferito agli ultimi 3 (tre) esercizi finanziari disponibili (da dichiarare nel DGUE), non inferiore ad euro 1.700.000,00 I.V.A. esclusa, la cui comprova è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante: - presentazione dei bilanci o di estratti di bilancio, qualora la pubblicazione del bilancio sia obbligatoria in base alla legislazione del paese di stabilimento dell'operatore economico; - una dichiarazione concernente il fatturato del settore di attività oggetto dell'appalto, per gli ultimi tre esercizi disponibili. Per quanto attiene il quesito inerente al Portale dei pagamenti ANAC, nel comunicare preliminarmente che il CIG relativo alla procedura è stato correttamente perfezionato da questa Stazione Appaltante, si rinvia, per un eventuale supporto, a quanto previsto al para 4.4.1.3. “Pagamento del contributo all’ANAC” del Disciplinare di gara, relativamente alla consultazione delle istruzioni operative relative al pagamento della suddetta contribuzione, pubblicate e consultabili sul sito internet della citata Autorità. Ai sensi del para 4.1. del Disciplinare di gara, per ausilio nel superamento di problemi tecnici riscontrati nel corso della procedura di Registrazione e/o presentazione dell’offerta, si consiglia di contattare il Call Center dedicato presso i recapiti indicati nel sito www.acquistinretepa.it. 4 D.: La comprova del requisito di capacità economica e finanziaria (pag. 7-8 del disciplinare di gara) nonché la comprova dei requisiti di capacità tecnica e professionale (pag. 8 del disciplinare di gara) in che modalità deve essere presentata? Dove si inseriscono nel sistema i documenti richiesti a comprova R.: Per quanto attiene il quesito inerente alla comprova dei requisiti di capacità economica e finanziaria si rinvia al para 6.2 del Disciplinare di gara, laddove viene previsto che: “La proposta di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 33, comma 1 del D. Lgs. 50/2016, ha mero valore di proclamazione dei risultati di gara e non vincola la Stazione appaltante, che si riserva di verificare i requisiti dichiarati dai concorrenti mediante l’acquisizione d’ufficio dei certificati attestanti il possesso degli stati, fatti e qualità dei soggetti dichiaranti, nonché di verificare la sussistenza di tutti gli elementi e i presupposti richiesti dalla normativa vigente, dal bando di gara e del presente disciplinare ai fini del perfezionamento della aggiudicazione.”. Al medesimo para viene altresì precisato che: “La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.” 5 D.: Si domanda se la certificazione del livello di conoscenza linguistica come da punto 2 lettera C del “disciplinare tecnico per prestazioni di formazione linguistica” (pagina 1) possa essere costituita da Esami Cambridge Assessment English dal momento che questi sono esami riconosciuti dal MIUR, che si basano sulle 5 skills fondamentali (Reading, Listening, Speaking, Writing and Interaction) e che secondo il punto 3.2.C.2. del “disciplinare di gara” (pagina 8) sono ammessi alla gara i soggetti in possesso di “autorizzazione, da parte di Enti certificatori, per la lingua inglese, riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione (di cui al Decreto del MIUR n. AOODGAI/10899 del 12.7.2012, art. 4 e successive modifiche e integrazioni)” e quindi anche i soggetti autorizzati da parte di Cambridge Assessment English come da decreto MIUR allegato. R.: Per quanto attiene il quesito in analisi si rinvia al para 2.C del Disciplinare di gara, laddove viene previsto che: “Al termine di qualsivoglia momento formativo linguistico, dovranno essere svolte attività di valutazione tese a rilasciare al personale formato la certificazione del livello di conoscenza effettivamente acquisito secondo gli standard internazionalmente riconosciuti di livello affine a quello usato in ambito NATO (JFLT erogato solo dalla F.A.), con particolare riferimento al Test of English as a Foreign Language (TOEFL) e al International English Language Testing System (IELTS).” In tale ambito, si rinvia altresì alla tabella in Annesso 2 all’Allegato 1 del Disciplinare di gara, laddove, con riguardo al livello di competenza linguistica, viene operato il raffronto tra i livelli previsti dal Joint Forces Language Test (JFLT), condotto secondo i parametri previsti dallo STANAG NATO 6001, ed il sistema di prove previste in ambito C.E.F. (Common European Framework). 2
6 D.: Si richiedono chiarimenti circa la certificazione del livello di conoscenza linguistica che deve essere rilasciata “al termine di qualsivoglia momento formativo linguistico” di cui al punto 2 lettera C del “disciplinare tecnico per prestazioni di formazione linguistica” (pagina 1), nello specifico si domanda se si tratta del rilascio di certificazione ufficiale valida a livello internazionale e rilasciata da uno degli enti certificatori riconosciuti dal MIUR o se si tratta di rilascio di certificato/attestato di frequenza e superamento corso a seguito di esami interni. Il dubbio nasce dal fatto che i corsi previsti sono molto vari in termini di durata e di tipologia necessitando quindi di una valutazione dei risultati ad hoc sviluppata sulla base della tipologia di corso. Inoltre, si evidenzia come, lo stesso disciplinare tecnico richieda esami e attestati diversi in alcune sue sezioni. Si chiede quindi la specifica dei corsi al termine dei quali è richiesto il rilascio di una certificazione linguistica internazionale e di quelli per i quali vanno invece organizzati esami interni, con particolare riferimento alla differenza tra formazione “di base” e formazione “successiva”. R.: Per quanto attiene il quesito in analisi si rinvia al chiarimento fornito alla precedente domanda nr. 5. 7 D.: Si domanda se il vocabolario monolingua della lingua inglese e il dizionario tecnico/marinaresco, di cui al punto 3.1 del disciplinare tecnico (pagina 3), debbano essere forniti ai singoli studenti o se devono essere messi a disposizione dell’aula. R.: Per quanto attiene il quesito in analisi si rinvia al para 3.1 dell’allegato 1 al Disciplinare di gara, laddove viene previsto che: “La società dovrà fornire il materiale didattico individuale volto alla formazione di base come di seguito indicato: - Materiale individuale (senza resa).” 8 D.: Si chiede se in relazione ai corsi individuali e collettivi in territorio nazionale di cui al punto 4.2 del disciplinare tecnico, che saranno attivati, di volta in volta, dal Comando Scuole in funzione delle esigenze di formazione successiva e d’impiego determinate attraverso procedure interne, è previsto un numero minimo di ore di corso garantite. R.: Con riferimento al quesito posto in merito al para 4.2 dell’allegato 1 al Disciplinare di gara si rappresenta che, come ivi riportato, “I corsi saranno attivati, di volta in volta, dal Comando Scuole in funzione delle esigenze di formazione successiva e d’impiego determinate attraverso procedure interne alla F.A.”, essendo inoltre individuato, al termine del medesimo para, il monte ore massimo annuo (tremila). Quanto sopra nei limiti dell’importo complessivo posto a base di gara di cui al para 2.3. del Disciplinare di gara. 9 D.: Si chiedono chiarimenti circa i corsi collettivi di comunicazione (scritta e orale) in lingua inglese presso Maristudi Venezia di cui al punto 4.3 del disciplinare tecnico: sono previsti n. 20 ovvero 30 periodi di lezione, della durata di 45 minuti cadauno, in funzione del numero di sessioni annue del CNSM (3 o 2), per un totale di 60 periodi annui, viene inoltre previsto un numero medio di 45 frequentatori con la possibilità di suddivisione in gruppi omogenei per livello di conoscenza della lingua. Si domanda quindi se, nel caso di divisione in gruppi omogenei per livello, ogni gruppo dovrà svolgere un totale di 60 periodi annui (ad esempio, ipotizzando 3 gruppi ognuno dei quali farà 60 periodi di lezione, nell'arco dell'anno saranno previsti 180 periodi) oppure i 60 periodi previsti verranno divisi in parti uguali tra i vari gruppi (ipotizzando gli stessi 3 gruppi, ognuno farà 20 periodi di lezione). R.: Per quanto attiene il quesito inerente i Corsi collettivi di comunicazione (scritta e orale) in lingua inglese di cui al punto 4.3 dell’allegato 1 al Disciplinare di gara si conferma che il numero totale annuo di periodi è pari a 60, che potranno, di massima, essere suddivisi prevedendo 20 ovvero 30 periodi per ognuna delle sessioni annuali (2 o 3) del Corso Normale di Stato Maggiore. In tale ambito si rinvia poi a quanto previsto all’ultimo capoverso del para 4.3 dell’allegato 1 al Disciplinare di gara, laddove si prevede che: “il monte ore massimo annuo riferito ai corsi ivi dettagliati è di 150 (centocinquanta) ore, di cui 120 (centoventi) di lezione e 30 dedicate al loro coordinamento didattico, nella considerazione che il requisito dei corsi in modalità e-learning e stato conteggiato nel totale di cui al successivo paragrafo 5”. 10 D.: In merito alla messa a disposizione di docenti ed esperti linguistici per le commissioni di esami o concorsi o per i test JFTL, di cui al punto 6.a. del disciplinare tecnico, si chiede qual è il prezzo 3
base palese da considerare per questa tipologia di servizio non essendo questo ricompreso nella tabella 1 di pagina 5 del disciplinare di gara né indicato nel disciplinare tecnico. R.: Con riferimento al quesito posto, come indicato al punto 6.a. dell’allegato 1 al Disciplinare di gara, le ore inerenti ai docenti ed esperti linguistici per le commissioni di esami o concorsi o per i test JFTL rientrano nell’attività di supporto e coordinamento didattico presso gli Istituti/Comandi. Nello specifico come previsto al para 3.3 “TOTALE DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE IN MONTE ORE” dell’allegato 1 al Disciplinare di gara laddove, “Il monte ore annuo per la formazione di base e di 15.200 (per l’anno accademico 2021–2022) e di 15.600 (a partire dall’anno accademico 2022 al 2025). A queste ore sono da aggiungere quelle a supporto e coordinamento dell’attività didattica, definite percentualmente rispetto a quelle di lezione (secondo le percentuali di seguito indicate), i cui oneri sono da ricomprendere in quelli del costo orario della lezione frontale”. Qualora le percentuali ivi riportate vengano eventualmente superate, si applicherà quanto previsto al successivo punto 6.b. del dell’allegato 1 al Disciplinare di gara 11 D.: Si richiedono chiarimenti circa il pagamento del “monte ore massimo annuo per le attività in parola” di cui al punto 6 del disciplinare tecnico. Non ci è chiaro se tale pagamento sia da considerare rientrante nell’importo complessivo a base di gara indicato nel disciplinare di gara o se, trattandosi di servizi da fornire su specifica disposizione del Comando Scuole e non rientranti nei servizi elencati nei punti precedenti del disciplinare tecnico, saranno pagati come extra pur secondo l'importo previsto per la tipologia delle prestazioni effettuate, come da nota 4. R.: Con riferimento al quesito posto si rinvia a quanto previsto in merito al para 2.2. “Valore stimato dell’accordo quadro” del disciplinare di gara, nel cui ambito si prevede che: “In base al ribasso unico percentuale offerto in sede di gara sul valore stimato dell’Accordo Quadro, saranno computati con lo stesso ribasso percentuale gli importi dei prezzi base palesi per ciascun servizio di formazione linguistica richiesto”. Nello specifico, tale importo rientra nell’importo complessivo dell’Accordo quadro da stipulare e la relativa corresponsione di quanto dovuto in relazione alle attività di cui al punto 6.b. dell’allegato 1 al Disciplinare di gara si rinvia a quanto riportato nell’ivi richiamata nota 4, come regolato negli atti negoziali di adesione a cura dei Comandi interessati. 12 D.: Gent.li Responsabili del procedimento desideravo chiarire alcuni punti, in caso di R.T.I.: 1) Tutte le partecipanti devono possedere l'iscrizione al MEPA? 2) Se una partecipante è collocata a Malta, paese in cui le certificazioni AIELTS e TOEFLE sono direttamente gestite dalla camera di commercio maltese e dunque non gestite dalla società, viene meno il requisito del possesso di ente certificatore? 3) Se una delle partecipanti non è in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001, ma della certificazione di qualità specifica delle scuole di lingue in virtù della propria affiliazione all'Associazione Italiana scuole di lingue AISLI, sopperisce al requisito? 4) Per i soggiorni all'estero, il soggiorno in famiglia può essere declinato a priori e optare per Residence? In caso di famiglie quanti devono essere collocati nella stessa? E i 18 Euro al giorno per vitto sono da aggiungere agli Euro 885? Grazie per quanto potrete aiutarci R.: Con riferimento ai quesiti posti si comunica quanto segue: 1) Per quanto attiene il quesito inerente l'iscrizione al MEPA si rinvia al para 4.2. “La registrazione al Sistema” del Disciplinare di gara, laddove viene previsto che: “Per poter presentare offerta tramite il Sistema è necessario procedere alla Registrazione presso il Sistema” e che “L’account creato in sede di registrazione è necessario per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura”. Al successivo para 4.3.1. “Modalità tecniche di partecipazione in caso di R.T.I. o Consorzio” viene altresì precisato che: “Il Sistema genera automaticamente una password dedicata esclusivamente agli operatori riuniti in R.T.I./Consorzio, che servirà per consentire ai soggetti indicati di prendere parte (nei limiti della forma di partecipazione indicata) alla compilazione dell’offerta”. 2) Per quanto attiene il quesito inerente le certificazioni IELTS e TOEFL si rinvia al para 2.c “Certificazione del livello di conoscenza linguistica” dell’allegato 1 al Disciplinare di gara, laddove, in tema di rilascio della certificazione del livello di conoscenza effettivamente acquisito secondo gli standard internazionalmente riconosciuti di livello affine a quello usato in ambito NATO (JFLT erogato solo dalla F.A.), con particolare riferimento al Test of English as a Foreign Language (TOEFL) e al International English Language Testing System (IELTS), viene previsto 4
che: “Tale certificazione dovrà fare riferimento in maniera univoca al contratto stipulato con la società aggiudicatrice del servizio (di seguito, abbreviata: società) cui spetta l’onere di garantire il rilascio della certificazione medesima”. 3) Per quanto attiene il quesito inerente la certificazione UNI EN ISO 9001, si rinvia a quanto previsto al para 3.2.C.1 del Disciplinare di gara laddove viene previsto per l’Operatore Economico partecipante il “possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 nel settore di attività oggetto dell’appalto (da dichiarare nel DGUE). La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001 sopra citata. Tale documento è rilasciato da un organismo di certificazione accreditato, ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell’art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008. Al ricorrere delle condizioni di cui all’articolo 87, comma 1 del Codice, la stazione appaltante accetta anche altre prove relative all’impiego di misure equivalenti, valutando l’adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati” Si rappresenta altresì che, giusta quanto previsto dal medesimo para, “nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE le suddette certificazioni /attestazioni di autorizzazione devono essere possedute da tutti gli operatori economici del raggruppamento, consorzio o aggregazione di imprese di rete, o di GEIE che eseguono l’appalto (da dichiarare nei DGUE). Nel caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), le suddette certificazioni dovranno essere possedute dal consorzio ai sensi dell’art. 47 del Codice (da dichiarare nei DGUE).” 4) Per quanto attiene il quesito in analisi, si rinvia al para 4.2 (“CORSI FULL-IMMERSION ALL'ESTERO”), lett. d), dell’allegato 1 al Disciplinare di gara, laddove si prevede “la sistemazione logistica in camera singola presso famiglie preselezionate e residenti possibilmente nelle immediate vicinanze della Scuola/College e comunque con tempi di percorrenza non superiori a 30 minuti”. Fatto salvo il rispetto integrale delle prescrizioni elencate al citato para, non vi sono previsioni inerenti la collocazione di più di un frequentatore presso la stessa famiglia. Per quel che attiene la corresponsione di 18 Euro al giorno per frequentatore, si rinvia a quanto previsto in merito al citato para laddove si prevede che: “Il pasto meridiano dal lunedì al venerdì dovrà essere fornito a cura della Scuola/College. Nell'impossibilita di soddisfare tale esigenza (leggasi Vitto), dovrà essere comunque corrisposta al frequentatore una somma idonea per il soddisfacimento dell'esigenza, di importo non inferiore ai 18,00 (diciotto) € (Euro)”. La citata somma è aggiuntiva rispetto al prezzo base palese riportato nella TABELLA 1 del Disciplinare di gara per i “Corsi full immersion all'estero di lingue europee ed extra europee”. 13 D.: Nel disciplinare tecnico al paragrafo 2, punto C si riporta: “dovranno essere svolte attività di valutazione tese a rilasciare al personale formato la certificazione del livello di conoscenza effettivamente acquisito secondo gli standard internazionalmente riconosciuti di livello affine a quello usato in ambito NATO (JFLT erogato solo dalla F.A.), con particolare riferimento al Test of English as a Foreign Language (TOEFL) e al International English Language Testing System (IELTS)”. Ciò significa che bisogna rilasciare un certificato IELTS o TOEFL, oppure è sufficiente il rilascio di un certificato da parte del fornitore con indicazione dei livelli assimilabili a TOEFL o IELTS? R.: Per quanto attiene il quesito in analisi si rinvia al chiarimento fornito alla precedente domanda nr. 5. 14 D.: Nel caso si debbano rilasciare certificati IELTS o TOEFL, possono questi essere sostituiti con certificati riconosciuti dal MIUR? R.: Per quanto attiene il quesito in analisi si rinvia al chiarimento fornito alla precedente domanda nr. 5. 15 D.: Nel disciplinare tecnico al paragrafo 3, punto 3.1 si riporta: “Per ciascuno dei corsi suindicati, la società dovrà definire, in sede di offerta, i relativi piani degli e dovrà indicare i contenuti/attività (lezioni/esercitazioni/test intermedi) degli argomenti da trattare, i libri di testo da adottare e la relativa durata in termini di periodi di lezioni (ciascuno della durata minima di 5
45 minuti)”. Il fornitore deve pertanto preparare un programma come da annesso 4 per ciascun corso (n. 1 per allievi ufficiali e n.1 per allievi sottoufficiali) o per ciascuna classe (per un totale di 7 programmi: n. 4 per allievi ufficiali e n.3 per allievi sottoufficiali)? R.: Per quanto attiene il quesito in analisi si conferma quanto previsto al para 3.1 dell’allegato 1 al Disciplinare di gara, le cui tabelle esplicative, distintamente per gli Istituti ivi citati, si intendono riferite “per ciascuna classe dei corsi previsti nell'ambito di ciascun anno accademico”. 16 D.: Nel disciplinare tecnico al paragrafo 3, punto 3.1 si riporta: “Per ciascuno dei corsi suindicati, la società dovrà definire, in sede di offerta, i relativi piani degli e dovrà indicare i contenuti/attività (lezioni/esercitazioni/test intermedi) degli argomenti da trattare, i libri di testo da adottare e la relativa durata in termini di periodi di lezioni (ciascuno della durata minima di 45 minuti)”. Il fornitore può quindi proporre ciò che ritiene “l’optimum” in termini di frequenza settimanale? Es. n. 2 incontri settimanali da 1,5 ore R.: Per quanto attiene il quesito in analisi si conferma quanto previsto al para 3.1 dell’allegato 1 al Disciplinare di gara. In merito si rinvia altresì al para 4.4.2 “Offerta tecnica” del Disciplinare di gara, laddove viene previsto che: “Con riferimento alla presente procedura, il concorrente dovrà inviare e fare pervenire a MARIUGCRA, attraverso il Sistema, a pena di esclusione dalla gara, un’Offerta Tecnica, completa e dettagliata dei servizi e dei prodotti offerti predisposta sotto forma di relazione tecnica e che deve essere redatta come riportato in Allegato n. 6 “Criteri di aggiudicazione” e che deve essere conforme ai requisiti minimi indicati nella Specifica tecnica in Allegato n. 1.” 17 D.: In relazione all’annesso 4, il fornitore deve indicare un programma di massima anche per tutte le altre tipologie di corsi richiesti (sia di formazione di base che successiva)? Ad esempio: un programma per MARISCUOLA LA MADDALENA, un programma per COMFORANF – Brindisi, un programma per CORSIINDIVIDUALI, un programma per corsi COLLETTIVI, ecc. Oppure il programma deve essere esplicitato solo per i corsi normali per Ufficiali presso l'Accademia Navale e per Sottufficiali presso Mariscuola Taranto? R.: Per quanto attiene il quesito in analisi si conferma l’indicazione contenuta al para 3.1 dell’allegato 1 al Disciplinare di gara relativamente all’impiego del fac-simile in annesso 4 per i fini ivi dettagliati. Si rinvia altresì al para 4.4.2 “Offerta tecnica” del Disciplinare di gara, laddove viene previsto che: “Con riferimento alla presente procedura, il concorrente dovrà inviare e fare pervenire a MARIUGCRA, attraverso il Sistema, a pena di esclusione dalla gara, un’Offerta Tecnica, completa e dettagliata dei servizi e dei prodotti offerti predisposta sotto forma di relazione tecnica e che deve essere redatta come riportato in Allegato n. 6 “Criteri di aggiudicazione” e che deve essere conforme ai requisiti minimi indicati nella Specifica tecnica in Allegato n. 1.” 18 D.: L’avvalimento per la capacità economica e finanziaria è frazionabile coinvolgendo più di una società ausiliaria? R.: Per quanto attiene il quesito in analisi si conferma l’indicazione contenuta al para 3.3.Avvalimento, laddove viene specificato che: “Ai sensi dell’art. 89 del Codice, il concorrente - singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice - può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.” Al medesimo para è altresì previsto che: “È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla presente gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.” 19 D.: È possibile preparare dei videotutorial per descrivere la piattaforma elearning? Se si, come possono essere caricati per la visualizzazione da parte della commissione? E’ possibile indicare un link da cui permetterne la visione? R.: Per quanto attiene il quesito in analisi si rinvia altresì al para 4.4.2 “Offerta tecnica” del Disciplinare di gara, laddove viene previsto che: “Con riferimento alla presente procedura, il concorrente dovrà inviare e fare pervenire a MARIUGCRA, attraverso il Sistema, a pena di esclusione dalla gara, un’Offerta Tecnica, completa e dettagliata dei servizi e dei prodotti offerti 6
predisposta sotto forma di relazione tecnica e che deve essere redatta come riportato in Allegato n. 6 “Criteri di aggiudicazione” e che deve essere conforme ai requisiti minimi indicati nella Specifica tecnica in Allegato n. 1.” Al medesimo para è altresì previsto che: “La Relazione Tecnica deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore”. In tale ambito, l’indicazione di link non garantisce il rispetto dei principi di non modificabilità e di non ambiguità dell'offerta, essendo idealmente possibile procedere ad eventuali modifiche o integrazioni successivamente al termine di scadenza per la presentazione delle offerte, determinandone l’incertezza assoluta e/o l’indeterminatezza del suo contenuto. 20 D.: Tra i criteri di valutazione delle offerte, al punto 8 è indicato: “Coordinatore/i didattici presso gli Istituti di Formazione (Livorno, Taranto, La Maddalena)”. Nei coefficienti assegnabili si fa riferimento a 1, 2 o 3 coordinatori. Questo numero è per singolo Istituto di formazione (es. n. 3 coordinatori per Livorno, n. 3 per Taranto, n. 3 per La Maddalena) o in totale (n. 3 coordinatori per l’intero progetto)? R.: Per quanto attiene il quesito in analisi si conferma l’indicazione contenuta al criterio 8 dell’allegato 1 al Disciplinare di gara. Quanto precede alla luce dell’ulteriore indicazione di cui al para 7. “CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO” dell’allegato 1 al Disciplinare di gara laddove viene espressamente previsto che: “Alla società è inoltre richiesto di: a. garantire la presenza di almeno un coordinatore didattico di adeguata e comprovata qualifica in grado di fornire il necessario supporto agli Istituti di Formazione (Accademia Navale, Mariscuola Taranto e Mariscuola La Maddalena)”. 21 D.: Nel disciplinare tecnico al paragrafo 7, punto “Idoneità degli Insegnanti e potere di contestazione” si riporta: “Ai fini della valutazione dei servizi e delle prestazioni offerti, la società dovrà comprovare anche a mezzo di autocertificazione la disponibilità nel corpo docente di almeno il 50% di insegnanti madrelingua, disponibili a svolgere i corsi nelle sedi della M.M. indicate dal presente disciplinare”. Tale autocertificazione deve essere prodotta in fase di gara o a seguito di eventuale aggiudicazione? R.: Per quanto attiene il quesito si rappresenta che l’autocertificazione non è richiesta nella fase di gara. 22 D.: Tra i criteri di valutazione delle offerte, al punto 10 è indicato: “Possesso certificazione UNI ISO 29990:11 (servizi relativi all’istruzione e alla formazione non formale) o altre prove relative impiego misure equivalenti di garanzia della qualità ai sensi art. 87 del D.Lgs.50/2016.”. Il possesso di certificazione ISO 9001:2015 può essere considerato un certificato idoneo per soddisfare tale requisito? R.: Per quanto attiene il quesito in analisi, si specifica che, ai sensi di previsto al para 3.2. del Disciplinare di gara il possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 nel settore di attività oggetto dell’appalto (da dichiarare nel DGUE) è uno dei requisiti necessari che devono essere posseduti, a pena di esclusione, da parte dei concorrenti alla procedura di affidamento in questione. Per quanto attiene il quesito inerente al criterio 10 dell’allegato 6 al Disciplinare di gara, si rappresenta che l’eventuale possesso della certificazione UNI ISO 29990:11 o di altre prove relative impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità ai sensi art. 87 del D.Lgs.50/2016 costituisce oggetto di specifica valutazione, come indicato all’articolo 6 del disciplinare di gara, ai fini dell’eventuale attribuzione del relativo punteggio. 23 D.: Assolvimento imposta di bollo. È possibile assolvere l’imposta di bollo tramite apposizione ed annullamento della marca da bollo sul cartaceo dell’Offerta, trattenuta presso la società offerente e messa a disposizione degli organi di controllo? R.: Si rappresenta che i concorrenti possono presentare ogni documento comprovante l’assolvimento dell’imposta di bollo secondo una delle modalità previste dalla normativa vigente purché si evinca lo specifico pagamento e, in caso di utilizzo del Modello F23, si rinvia alle specifiche istruzioni per la compilazione emanate dall’Agenzia delle entrate. 7
24 D.: Buon giorno vorrei un chiarimento circa il subappalto, l'eventuale impresa ausiliaria che effettuerebbe i servizi in subappalto deve possedere i requisiti relativi alle certificazioni IELTS o TOEFLE, oppure è sufficiente che il requisito sia posseduto dal concorrente. Grazie R.: Per quanto attiene il quesito in analisi si rinvia al para 2.c “Certificazione del livello di conoscenza linguistica” dell’allegato 1 al Disciplinare di gara, laddove, in tema di rilascio della certificazione del livello di conoscenza effettivamente acquisito secondo gli standard internazionalmente riconosciuti di livello affine a quello usato in ambito NATO (JFLT erogato solo dalla F.A.), con particolare riferimento al Test of English as a Foreign Language (TOEFL) e al International English Language Testing System (IELTS), viene previsto che: “Tale certificazione dovrà fare riferimento in maniera univoca al contratto stipulato con la società aggiudicatrice del servizio (di seguito, abbreviata: società) cui spetta l’onere di garantire il rilascio della certificazione medesima”. 25 D.: I partecipanti che hanno seguito uno dei corsi di formazione linguistica in inglese, dovranno sostenere un esame JFLT atto ad accertare le effettive competenze acquisite durante il corso? Oppure i partecipanti che hanno concluso con successo un percorso di formazione possono accedere automaticamente al percorso formativo successivo? Ad esempio: un allievo ufficiale che completa con profitto la 1^ CLASSE da 80 ore, accede di diritto alla 2^ CLASSE nel successivo anno accademico oppure deve prima sostenere un esame JFLT? R.: Per quanto attiene il quesito in analisi si rinvia al para 3.1 “GENERALITA SULLE PRESTAZIONI RICHIESTE” dell’allegato 1 al Disciplinare di gara, laddove viene specificato che: “I corsi svolti presso gli Istituti/scuole di formazione hanno come obiettivo prioritario quello di fornire al personale le conoscenze e competenze per sapersi esprimere e comprendere in modo efficace la lingua inglese (secondo i livelli stabiliti) oltre che conoscere la specifica terminologia professionale (c.d. naval terminology). L'insegnamento della lingua, nel corso dell'anno accademico (settembre luglio), dovrà essere svolto presso gli Istituti di formazione a favore di Ufficiali, Sottufficiali e Allievi, prevedendo sia lo svolgimento di lezioni frontali sia gli esami di fine corso. Detta attività didattica dovrà essere mirata al superamento degli esami orali finali a valenza universitaria (acquisizione CFU) ovvero di fine anno accademico oltre che al conseguimento dei "Standard Language Profile" (SLP) indicati nella pubblicazione STANAG 6001-5^ edizione (annesso 1) per le quattro abilita listening, speaking, reading e writing", peraltro confrontabili con i valori di cui alla tabella in annesso 2.” Nelle tabelle riportate al medesimo para vengono altresì indicati, per ciascuna classe dei corsi previsti presso gli Istituti ivi citati, i valori di "Joint Force Language Test" (JFLT) attesi alla fine di ogni anno accademico, specificando, nella nota 3, che “Il test JFLT, in aggiunta ai normali esami finalizzati alla verifica della conoscenza linguistica per l'acquisizione dei CFU universitari, sarà effettuato a cura della Marina Militare, in base a quanto indicato da Maristat 1° Reparto con le “Linee di indirizzo sulla formazione linguistica – Ed. in vigore””. 26 D.: Qualora fossero previsti degli esami JFLT, chi si occupa dell'erogazione della prova? Nella commissione gli "esperti linguistici" sono da individuare all'interno della società che eroga i corsi di formazione oppure si tratta di personale interno a (o scelto da) la Marina Militare? R.: a. Per quanto attiene il primo quesito in analisi si rinvia al para 5 dell’allegato 1 al Disciplinare di gara, laddove viene precisato che il test JFLT viene somministrato dalla F.A.. b. Per quanto attiene il secondo quesito si rinvia a quanto specificato al successivo para 6. PRESTAZIONI DI SUPPORTO ALLA FORMAZIONE LINGUISTICA, laddove si prevede che: “Nell'ambito dell'esecuzione contrattuale, la società dovrà fornire, a richiesta, le seguenti attività di supporto e di coordinamento didattico presso gli Istituti/Comandi interessati alla formazione: - omissis - omissis - messa a disposizione di esperti linguistici per la partecipazione all'esecuzione di test JFLT, limitatamente alle certificazioni di lingue diverse dall’inglese e secondo specifiche richieste di F.A. (attività a favore prevalentemente di MARIPERS UCL)”. 27 D.: Qualora la prova JFLT dovesse essere erogata dalla società vincitrice di bando, sarebbero messi a disposizione i testi per le prove scritte e di ascolto da utilizzare, oppure devono essere prodotti specificatamente per la prova? 8
R.: Per quanto attiene il quesito in analisi si rinvia al chiarimento fornito alla precedente domanda nr. 26, paragrafo a.. 28 D.: Cosa si intende per scuole legalmente riconosciute in UK - Irlanda e Francia? C'è qualche indicazione specifica? R.: L’indicazione è riferita alle vigenti normative dei rispettivi ordinamenti nazionali dei paesi citati. 29 D.: In merito alla formazione di base, nel capitolato è stabilito un numero massimo di frequentatori per classe. Vi è anche un numero minimo? R: Con riferimento al quesito posto, si rinvia al chiarimento fornito alla precedente domanda nr. 2. 30 D.: Buongiorno, in relazione alle certificazioni da rilasciare, Toefl e Ielts, vanno previste entrambe o l'ente aggiudicatario potrà rilasciare solo una di queste? Quali devono essere le caratteristiche delle scuole all'estero oltre ad essere legalmente riconosciute nei paesi dove sono situate? Grazie e cordiali saluti R: Per quanto attiene al primo quesito si rinvia al chiarimento fornito alla precedente domanda nr. 5. Con riferimento al secondo quesito, si rinvia al chiarimento fornito alla precedente domanda nr. 28. 31 D.: Gent.li responsabili del procedimento, nel caso di concorrente in rete stabilito in territorio non italiano (Malta) non in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001 ma di altro tipo di certificazione di qualità estera, come si può ovviare? Grazie R: Per quanto attiene il quesito in analisi, si rinvia al chiarimento fornito alla precedente domanda nr. 12 - 3). 32 D.: Buongiorno, In riferimento al fatturato specifico medio annuo (par 3.2.B.1), vorremmo sapere, cortesemente, se il fatturato specifico riguarda anche i soggiorni studio all’estero e se per corsi di lingua si intendono anche i corsi di italiano per stranieri. Vi ringrazio molto R: Per quanto attiene il quesito inerente ai requisiti di capacità economica e finanziaria si rinvia al para 3.2.B del Disciplinare di gara, nel cui ambito, per la partecipazione a gara, si prevede il possesso di Fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto (I.V.A. esclusa) riferito agli ultimi 3 (tre) esercizi finanziari disponibili (da dichiarare nel DGUE), non inferiore ad euro 1.700.000,00 I.V.A. esclusa, la cui comprova è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante: - presentazione dei bilanci o di estratti di bilancio, qualora la pubblicazione del bilancio sia obbligatoria in base alla legislazione del paese di stabilimento dell'operatore economico; - una dichiarazione concernente il fatturato del settore di attività oggetto dell'appalto, per gli ultimi tre esercizi disponibili. Il presente documento fornisce i chiarimenti riferiti a tutti i quesiti scritti trasmessi entro le ore 10.00 del giorno 26/02/2021 alla Stazione Appaltante, secondo le indicazioni di cui al punto 1.2 del Disciplinare di gara. Non sono fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al sopraindicato termine. Il Responsabile del Procedimento per la fase di Affidamento C.F. Massimo PERRONE (firmato digitalmente) 9
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