L ORIGINE DELLE MERCI - a cura di Massimiliano Mercurio Doganalista AEO Asti, 12 novembre 2018

Pagina creata da Claudio Bianchi
 
CONTINUA A LEGGERE
L ORIGINE DELLE MERCI - a cura di Massimiliano Mercurio Doganalista AEO Asti, 12 novembre 2018
L ORIGINE DELLE MERCI
                        a cura di
           Massimiliano Mercurio
                  Doganalista AEO

            Asti, 12 novembre 2018
L ORIGINE DELLE MERCI - a cura di Massimiliano Mercurio Doganalista AEO Asti, 12 novembre 2018
Massimiliano Mercurio
Hermes Validating & Consulting
L ORIGINE DELLE MERCI - a cura di Massimiliano Mercurio Doganalista AEO Asti, 12 novembre 2018
Hermes Validating & Consulting
                                                        AVVERTENZA

                                                                          Massimiliano Mercurio
  Il presente documento ha il mero fine di illustrare alcuni aspetti
particolari delle normative dell’Unione europea e italiana ad oggi
 in vigore e non rappresenta un parere legale né professionale su
                   eventuali casi specifici attinenti ai temi trattati.
L ORIGINE DELLE MERCI - a cura di Massimiliano Mercurio Doganalista AEO Asti, 12 novembre 2018
Hermes Validating & Consulting
                                                       Massimiliano Mercurio
https://www.wto.org/english/tratop_e/roi_e/roi_e.htm
QUADRO GIURIDICO UE
ü REGOLAMENTO (UE) N. 952/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
  CONSIGLIO del 9 ottobre 2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione
  (rifusione) – CDU

ü REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/2446 DELLA COMMISSIONE del
  28 luglio 2015 che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento
  europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune
  disposizioni del codice doganale dell'Unione – RD

                                                                                     Hermes Validating & Consulting
ü REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2447 DELLA COMMISSIONE
  del 24 novembre 2015 recante modalità di applicazione di talune disposizioni

                                                                                     Massimiliano Mercurio
  del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
  che istituisce il codice doganale dell’Unione – RE

ü REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/341 DELLA COMMISSIONE del 17
  dicembre 2015 che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento
  europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme transitorie relative a
  talune disposizioni del codice doganale dell'Unione nei casi in cui i pertinenti
  sistemi elettronici non sono ancora operativi e che modifica il regolamento
  delegato (UE) 2015/2446 della Commissione - RDT
L ORIGINE
L origine indica il Paese nel quale le merci:

• sono state interamente prodotte

                                                     Hermes Validating & Consulting
  (origine semplice)
  oppure

                                                     Massimiliano Mercurio
• hanno subito l ultima sostanziale trasformazione
  industriale (origine composta)

L’origine, è dunque un CONCETTO GEOGRAFICO, che
    non va confuso con il concetto di PRODUTTORE
L ORIGINE

Dal punto di vista doganale esistono
due differenti tipi di origine:

                                       Hermes Validating & Consulting
ØOrigine non preferenziale

                                       Massimiliano Mercurio
ØOrigine preferenziale
ORIGINE NON PREFERENZIALE

Massimiliano Mercurio
Hermes Validating & Consulting
L ORIGINE
NON PREFERENZIALE – art. 60 CDU

È chiamata anche origine comune o commerciale che non
da diritto a trattamenti preferenziali.

                                                                   Hermes Validating & Consulting
Si basa su regole emanate dall’U.E. in via autonoma ma in
linea con gli Accordi internazionali (WTO). Rileva ai fini

                                                                   Massimiliano Mercurio
statistici e per l’applicazione di misure tariffarie nell’ambito
degli scambi con Paesi non legati all’Unione da accordi
tariffari.

L’origine viene attestata da un Certificato di origine
rilasciato dalle Camere di Commercio, su richiesta
dell’esportatore.
Origine non preferenziale delle merci
art. 31 Reg. UE 2015/2446

I prodotti seguenti sono considerati interamente ottenuti in un
unico paese o territorio:

a) i prodotti minerali estratti in tale paese o territorio;
b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;

                                                                         Hermes Validating & Consulting
c) gli animali vivi, ivi nati e allevati;
d) i prodotti provenienti da animali vivi ivi allevati;

                                                                         Massimiliano Mercurio
e) i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate;
f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare
fuori delle acque territoriali di un paese da navi registrate nel
paese o territorio interessato e battenti bandiera di tale paese o
territorio;
Origine non preferenziale delle merci
art. 31 Reg. UE 2015/2446

I prodotti seguenti sono considerati interamente ottenuti in un
unico paese o territorio (… segue …) :

g) le merci ottenute o prodotte a bordo di navi officina utilizzando
prodotti di cui alla lettera f), originari di tale paese o territorio,
sempreché tali navi-officina siano immatricolate in detto paese e

                                                                         Hermes Validating & Consulting
ne battano la bandiera;
h) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino situato al di

                                                                         Massimiliano Mercurio
fuori delle acque territoriali, sempreché tale paese o territorio
eserciti diritti esclusivi per lo sfruttamento di tale suolo o
sottosuolo;
i) i cascami e gli avanzi risultanti da operazioni manifatturiere e
gli articoli fuori uso, sempreché siano stati ivi raccolti e possano
servire unicamente al recupero di materie prime;
j) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui
alle lettere da a) a i).
L ORIGINE NON PREFERENZIALE
art. 60, c. 2 Reg. UE n. 952/2013 CDU

  Le merci alla cui produzione contribuiscono due o più
  paesi o territori sono considerate originarie del paese o
  territorio in cui hanno subito

                                                              Hermes Validating & Consulting
  ü l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale
  ü economicamente giustificata,

                                                              Massimiliano Mercurio
  ü effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo,
  üche si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto
  nuovo o abbia rappresentato una fase importante del
  processo di fabbricazione.
L ORIGINE NON PREFERENZIALE
art. 36 c. 2 del Reg. UE 450/2008 (Nuovo C.D.C.)

Le merci alla cui produzione hanno contribuito due o più
Paesi o territori sono considerate originarie del paese o
territorio in cui hanno subito l ultima trasformazione

                                                            Hermes Validating & Consulting
sostanziale.

                                                            Massimiliano Mercurio
L ORIGINE NON PREFERENZIALE

L origine può essere comprovata con un
                  Certificato di origine.
Nei casi dubbi, nonostante la presenza del C.O., l autorità

                                                                           Mercurio& Consulting
doganale può richiedere qualsiasi prova complementare

                                                              Hermes Validating & Consulting
per accertare che l origine indicata sul Certificato
risponda alle regole stabilite dalla normativa unionale.

                                                               Massimiliano Mercurio
                                                               Hermes Validating
N.B. La nuova normativa doganale dell’Unione Europea

                                                              Massimiliano
NON prevede più il formulario di C.O., ex Allegato 12
DAC, ma solo un modello per beni in importazione
all’Allegato 22-14.
L ORIGINE NON PREFERENZIALE
art. 61 c. 3 Reg. UE n. 952/2013 CDU

Qualora le esigenze del commercio lo richiedano, un
documento che prova l'origine può essere rilasciato
nell'Unione conformemente alle norme di origine in vigore

                                                               Hermes Validating & Consulting
nel paese o nel territorio di destinazione o ad altri metodi
di individuazione del paese in cui le merci sono state

                                                               Massimiliano Mercurio
interamente ottenute o in cui hanno subito l'ultima
trasformazione sostanziale.
L ORIGINE NON PREFERENZIALE

La regola stabilita dall’art. 60 CDU viene parzialmente
dettagliata nell’Allegato 22-01 del RD 2015/2446:

                                                                Hermes Validating & Consulting
                      ALLEGATO 22-01
Note introduttive ed elenco delle operazioni di lavorazione o

                                                                Massimiliano Mercurio
trasformazione     che    conferiscono     un’origine    non
preferenziale
L ORIGINE NON PREFERENZIALE
Nota n. 70339 del 16 luglio 2018 ADM
OGGETTO: Origine non preferenziale. Art. 59-60 del Reg. (UE) n.952/2013, artt.
31/36 del Reg. Delegato (UE) n.2446/2015. Linee guida.

ATTRIBUZIONE DELL’ORIGINE NON PREFERENZIALE

                                                                                 Hermes Validating & Consulting
1) Merci ricomprese nell’allegato 22-01 RD.
Si considera che esse abbiano subito l’ultima trasformazione o

                                                                                 Massimiliano Mercurio
lavorazione sostanziale nel paese o territorio in cui le regole
contenute nel citato allegato sono soddisfatte o che è identificato
dalle stesse.
Le regole dell’allegato 22-01 si distinguono in primarie e
residuali. Per alcuni capitoli sono previste anche apposite note
con le quali vengono precisati taluni criteri o condizioni.
L ORIGINE NON PREFERENZIALE
Nota n. 70339 del 16 luglio 2018 ADM
1) Merci non ricomprese nell’allegato 22-01 RD
Come già̀ precisato, la nuova normativa unionale ha introdotto
un sistema più completo di norme introduttive e di regole di lista
per l’origine non preferenziale rispetto a quanto previsto dalle

                                                                     Hermes Validating & Consulting
previgenti disposizioni. Purtuttavia, un considerevole numero di
prodotti e relative voci tariffarie risultano ancora non inclusi e

                                                                     Massimiliano Mercurio
non ricompresi nell’allegato 22-01 e, pertanto, non codificati con
regole primarie (o residuali).
In questi casi soccorre lo strumento interpretativo rappresentato
dalla posizione comune elaborata dalla UE in sede di negoziati
OMC.
L ORIGINE NON PREFERENZIALE
Nota n. 70339 del 16 luglio 2018 ADM
1) Merci non ricomprese nell’allegato 22-01 RD
Le regole di lista per prodotto ivi contenute, pur se di natura non
vincolante, fungono pertanto da ausilio per la determinazione
dell’origine non preferenziale.

                                                                          Hermes Validating & Consulting
Per i prodotti non codificati nell’allegato 22-01 al RD, quindi,
ferma restando l’applicazione delle disposizioni di carattere

                                                                          Massimiliano Mercurio
generale dettate dall’art. 60 CDU, è possibile avvalersi delle
regole di lista consultabili sul sito della Commissione europea
oppure, laddove si verifichino le condizioni di cui al par. 3 dell’art.
33 RD, del criterio residuale che determina l’origine non
preferenziale in relazione al “... paese o territorio in cui è
originaria la maggior parte dei materiali, determinata sulla base
del valore degli stessi”.
L ORIGINE NON PREFERENZIALE
art. 47 RD
              Lavorazioni o trasformazioni insufficienti
                 (Articolo 64, paragrafo 3, del codice)
1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 3, si considerano insufficienti
   a conferire il carattere originario, … le seguenti operazioni:

                                                                           Hermes Validating & Consulting
a) le operazioni di conservazione effettuate affinché i prodotti
   restino in buone condizioni durante il trasporto e il
   magazzinaggio;

                                                                           Massimiliano Mercurio
b) la scomposizione e la composizione di confezioni;
c) il lavaggio, la pulitura; la rimozione di polvere, ossido, olio,
   pittura o altri rivestimenti;
d) la stiratura e pressatura di tessili;
e) le operazioni di pittura e lucidatura;
f) la sgusciatura e molitura parziale o totale del riso; la lucidatura e
   brillatura dei cereali e del riso;
L ORIGINE NON PREFERENZIALE
art. 47 RD
g) le operazioni per colorare o aromatizzare lo zucchero o formare
     zollette di zucchero; la molitura parziale o totale dello zucchero
     cristallizzato;
h) la sbucciatura, la snocciolatura e la sgusciatura di frutta, frutta a
     guscio e verdura;

                                                                            Hermes Validating & Consulting
i) l’affilatura, la semplice molitura o il semplice taglio;
j) la vagliatura, la cernita, la classificazione, la calibrazione,
     l’assortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di

                                                                            Massimiliano Mercurio
     articoli);
k) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette,
     borse, casse o scatole, o di sistemazione su supporti di cartone o
     legno e ogni altra semplice operazione di imballaggio;
l) l’apposizione o la stampa di marchi, etichette, loghi o altri segni
     distintivi analoghi sui prodotti o sui loro imballaggi;
L ORIGINE NON PREFERENZIALE
art. 47 RD
m) la semplice miscela di prodotti, anche di specie diverse; la miscela
   dello zucchero con qualsiasi sostanza;
n) la semplice aggiunta di acqua o la diluizione, disidratazione o
   denaturazione dei prodotti;
o) il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un

                                                                            Hermes Validating & Consulting
   articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti;
p) la macellazione degli animali;
q) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a p).

                                                                            Massimiliano Mercurio
2. Ai fini del paragrafo 1, le operazioni sono considerate semplici
   quando per la loro esecuzione non sono richieste né abilità speciali,
   né macchine, apparecchiature o attrezzature appositamente prodotte
   o installate.
3. Nel determinare se la lavorazione o la trasformazione cui è stato
   sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata
   insufficiente ai sensi del paragrafo 1 si tiene complessivamente conto
   di tutte le operazioni eseguite in un paese beneficiario su quel
   prodotto.
ACCESSORI E RICAMBI
Art. 35 RD

1. Gli accessori, i pezzi di ricambio o gli utensili che sono consegnati
   insieme a una delle merci elencate nelle sezioni XVI, XVII e XVIII
   della nomenclatura combinata e che fanno parte del suo normale
   equipaggiamento sono considerati della stessa origine di tale merce.

                                                                           Hermes Validating & Consulting
2. I pezzi di ricambio essenziali destinati alle merci elencate nelle
   sezioni XVI, XVII e XVIII della nomenclatura combinata precedente

                                                                           Massimiliano Mercurio
   mente immesse in libera pratica nell’Unione sono considerati della
   stessa origine di tali merci se l’impiego dei pezzi di ricambio
   essenziali allo stadio della produzione non avrebbe cambiato la loro
   origine.
ACCESSORI E RICAMBI
Art. 35 RD

3. Ai fini del presente articolo per pezzi di ricambio essenziali si
   intendono quelli che soddisfano tutte le condizioni seguenti:

   a) costituiscono elementi in mancanza dei quali non può essere

                                                                           Hermes Validating & Consulting
      assicurato il buon funzionamento di un’attrezzatura, una
      macchina, un apparecchio o un veicolo che è stato immesso in
      libera pratica o precedentemente esportato, e

                                                                           Massimiliano Mercurio
   b) sono caratteristici di queste merci, e
   c) sono destinati alla loro manutenzione normale e a sostituire pezzi
      della stessa specie danneggiati o resi inutilizzabili.
ELEMENTI NEUTRI
Art. 36 RD

1. Al fine di determinare se le merci sono originarie di un paese o
   territorio, l’origine dei seguenti elementi non è presa in
   considerazione:
   a) energia e combustibile;

                                                                              Hermes Validating & Consulting
   b) impianti e attrezzature;
   c) macchine e utensili;
   d) materiali che non entrano e che non sono destinati a entrare nella

                                                                              Massimiliano Mercurio
   composizione finale del prodotto.

2. Se, in base alla regola generale 5 per l’interpretazione della
   nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n.
   2658/87 del Consiglio (1), gli imballaggi sono considerati parte del
   prodotto ai fini della classificazione, non sono presi in considerazione
   per la determinazione dell’origine, tranne nel caso in cui la norma di
   cui all’allegato 22-01 per le merci in questione sia basata su una
   percentuale del valore aggiunto.
LIST RULES
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/rules-
origin/nonpreferential-origin/table-list-rules-applicable-products-following-classification-cn_en

                                                                                                    Hermes Validating & Consulting
                                                                                                    Massimiliano Mercurio
INDICAZIONI DI ORIGINE

ART. 4 comma 49 L. finanziaria 2004
come modificato con D.L.35/2005 e L.99/2009:
L’importazione e l’esportazione a fini di commercializzazione
ovvero la commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci
indicazioni di provenienza o di origine costituisce reato ed è

                                                                        Hermes Validating & Consulting
punita ai sensi dell’articolo 517 del codice penale.
Costituisce falsa indicazione la stampigliatura «made in Italy» su

                                                                        Massimiliano Mercurio
prodotti e merci non originari dall’Italia ai sensi della normativa
europea sull’origine; costituisce fallace indicazione, anche
qualora sia indicata l’origine e la provenienza estera dei prodotti
o delle merci, l’uso di segni, figure, o quant’altro possa indurre il
consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine
italiana.
INDICAZIONI DI ORIGINE
ART. 4 comma 49 L. finanziaria 2004 (Inserito dalla L.135/2009)
Costituisce fallace indicazione l'uso del marchio, da parte del titolare
o del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a
ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della
normativa europea sull'origine, senza che gli stessi siano
accompagnati da indicazioni precise ed evidenti sull'origine o
provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi

                                                                             Hermes Validating & Consulting
fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto,
ovvero senza essere accompagnati da attestazione, resa da parte
del titolare o del licenziatario del marchio, circa le informazioni che, a

                                                                             Massimiliano Mercurio
sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla
effettiva origine estera del prodotto. Per i prodotti alimentari, per
effettiva origine si intende il luogo di coltivazione o di allevamento
della materia prima agricola utilizzata nella produzione e nella
preparazione dei prodotti e il luogo in cui è avvenuta la
trasformazione sostanziale.
Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da euro 10.000 ad euro 250.000.
ORIGINE PREFERENZIALE

Massimiliano Mercurio
Hermes Validating & Consulting
L ORIGINE
PREFERENZIALE
Per "origine preferenziale" s’intende l origine delle merci basata su
particolari criteri ai fini dell’applicazione di un trattamento daziario agevolato
all’atto dell’importazione dei beni nel Paese di destinazione.

Le regole da rispettare, per usufruire del trattamento preferenziale, variano
in funzione:

                                                                                     Hermes Validating & Consulting
Ødei singoli accordi siglati dall’U.E. con Paesi o gruppi di Paesi contraenti;

                                                                                     Massimiliano Mercurio
Ødi misure tariffarie adottate unilateralmente dalla comunità a favore dei
P.V.S. (S.P.G. - Sistema delle Preferenze Generalizzate);
Ødella classificazione doganale delle merci (V.D.).

Dette regole possono essere diverse da quelle previste dall’art. 60 del Reg.
UE n. 952/2013 (CDU) che disciplinano l origine non preferenziale delle
merci.
L ORIGINE
PREFERENZIALE

L art. 63 CDU specifica che le regole relative all’origine
preferenziale determinano le condizioni di acquisizione
  dell’origine
che le merci devono soddisfare per beneficiare:

                                                                 Hermes Validating & Consulting
Ødelle misure tariffarie preferenziali contenute negli accordi

                                                                 Massimiliano Mercurio
 che la Comunità ha stipulato con Paesi o gruppi di Paesi
Ødelle misure tariffarie preferenziali adottate
 unilateralmente dall’Unione a favore di taluni o gruppi di
 Paesi (S.P.G.)
L ORIGINE
PREFERENZIALE
Il trattamento preferenziale (esenzione o riduzione dei dazi)
accordato alle merci può essere:
ØUnilaterale: stabilito dalla Comunità in via autonoma a
prescindere dal principio di reciprocità di trattamento nei

                                                                   Hermes Validating & Consulting
confronti dei Paesi in via di sviluppo (sistema S.P.G.)
ØBilaterale: quando scaturisce da accordi tra l’Unione e singoli
Paesi o gruppi di Paesi. Si basa sul principio di reciprocità.

                                                                   Massimiliano Mercurio
ORIGINE PREFERENZIALE
L origine preferenziale può essere certificata:
Ødall’autorità doganale del paese esportatore con il rilascio di:
 q Certificati di origine preferenziale:
     § EUR.1 o Eur MED
     § Form A (S.P.G. nei confronti dei Paesi in via di

                                                                    Hermes Validating & Consulting
       sviluppo)
 qCertificato di libera pratica

                                                                    Massimiliano Mercurio
     § ATR (solo per la Turchia)
Ødall’esportatore con:
 § Eur 2
 § Dichiarazione su fattura
 § Dichiarazione su fattura Eur Med
ORIGINE PREFERENZIALE
REGOLA DEL TRASPORTO DIRETTO

I beni devono viaggiare direttamente da un Paese
partner all’altro, coperti da un unico titolo di trasporto.

                                                               Hermes Validating & Consulting
In caso di trasbordi, questi devono avvenire sotto vigilanza

                                                               Massimiliano Mercurio
doganale o di altra autorità e risultare da apposita
annotazione sul titolo di trasporto.
ORIGINE PREFERENZIALE
EUR.1 / EUR-MED
Il Certificato di circolazione viene rilasciato su richiesta scritta
dell’esportatore o, sotto la responsabilità di quest’ultimo, del suo
rappresentante autorizzato. Alla domanda di rilascio deve
essere allegato ogni documento giustificativo utile, atto a

                                                                       Hermes Validating & Consulting
comprovare che i prodotti da esportare possono dar luogo al
rilascio di un Certificato di circolazione delle merci EUR.1

                                                                       Massimiliano Mercurio
o Eur-Med.
ORIGINE PREFERENZIALE
                  Rilascio di duplicati
In caso di furto, perdita o distruzione di un Certificato di
circolazione, l'esportatore può richiedere alle autorità
doganali che lo hanno rilasciato un duplicato, compilato

                                                                Hermes Validating & Consulting
sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso.
I duplicati così rilasciati devono recare la seguente

                                                                Massimiliano Mercurio
dicitura:
                          DUPLICATO
Il duplicato, sul quale deve figurare la data di rilascio del
Certificato di circolazione originale, è valido a decorrere
da tale data.
ORIGINE PREFERENZIALE
                      Rilascio a posteriori
Il Certificato di circolazione (validità 4 o 10 mesi) può
essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l'esportazione
dei prodotti cui si riferisce se:

                                                             Hermes Validating & Consulting
Ø non è stato rilasciato al momento dell'esportazione;
Ø viene fornita alle autorità doganali la prova
 soddisfacente che un Certificato di circolazione è stato

                                                             Massimiliano Mercurio
 rilasciato ma non è stato accettato all'importazione per
 motivi tecnici (non compilato correttamente).
Il Certificato rilasciato a posteriori deve riportare
l’indicazione

               RILASCIATO A POSTERIORI
ORIGINE PREFERENZIALE
Dichiarazione su fattura (All. 22-13 RE)

L origine preferenziale può essere Certificata, in
luogo del Certificato di circolazione, anche con una

                                                          Hermes Validating & Consulting
dichiarazione sulla fattura, alle seguenti condizioni:
Øfino a € 6.000 per spedizione

                                                          Massimiliano Mercurio
Øsenza limiti di valori per gli esportatori autorizzati
ORIGINE PREFERENZIALE
Dichiarazione su fattura

L esportatore delle merci contemplate nel presente
documento (autorizzazione doganale n.. . . . . . . . .)
dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci

                                                                         Hermes Validating & Consulting
sono di origine preferenziale . . . . . . . . . . . . . . . . .

                                                                         Massimiliano Mercurio
Luogo e data..........................................................

(firma dell esportatore) ………………………………
ORIGINE PREFERENZIALE
Dichiarazione su fattura Eur - MED
L esportatore delle merci contemplate nel presente
documento (autorizzazione doganale n. . . . . . . . . )
dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci
sono di origine preferenziale . . . . . . . . . . . . . . . . .

                                                                         Hermes Validating & Consulting
q cumulation applied with . . . . . . . . . . . . . . . . . .
q no cumulation applied . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

                                                                         Massimiliano Mercurio
Luogo e data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(firma dell esportatore) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ESPORTATORE AUTORIZZATO
Art. 67 RE

Se l’Unione ha un regime preferenziale con un paese
terzo in base al quale una prova dell’origine deve
assumere la forma di una dichiarazione su fattura o di una

                                                             Hermes Validating & Consulting
dichiarazione di origine compilata da un esportatore
autorizzato, gli esportatori e i rispeditori stabiliti nel

                                                             Massimiliano Mercurio
territorio doganale dell'Unione possono chiedere
un’autorizzazione di esportatore autorizzato ai fini della
compilazione e sostituzione di tali dichiarazioni.
Dichiarazione del fornitore
per prodotti aventi carattere originario nell ambito di un regime preferenziale

                                         Allegato 22-15 RE
 Il sottoscritto dichiara che le merci elencate nel presente documento …..…(1) sono
     originarie di ………....…(2) e rispettano le norme di origine che disciplinano gli cambi
     preferenziali con
 …………………..(3).
 Dichiara:
 - Cumulo applicato con…
 - Cumulo non applicato

                                                                                                    Hermes Validating & Consulting
 Si impegna a presentare alle autorità doganali tutta la documentazione giustificativa.
 ………………………………….(4)
 ………………………………….(5)
 ………………………………….(6)

                                                                                                    Massimiliano Mercurio
 (1) Se le merci interessate sono solo alcune di quelle elencate nel documento, esse devono
    essere chiaramente indicate e contrassegnate e tale precisazione deve essere inserita
    nella dichiarazione nel modo seguente:
 (2) … elencate nel presente documento e contrassegnate ……. sono originarie di
    …………
 (3) L’Unione europea, il paese o gruppo di paesi o il territorio di cui sono originarie le merce
 (4) Paese, gruppo di paesi o territorio interessati
 (5) Luogo e data
 (6) Nome e funzione della società
 (7) Firma
Dichiarazione del fornitore a lungo termine
per prodotti aventi carattere originario nell ambito di un regime preferenziale

                                                                  Allegato 22-16 RE
 Il sottoscritto dichiara che le merci di seguito descritte:
 …….. ……..… (1)
 ……….. …….. (2)
 che sono regolarmente fornite a ….…....…(3) sono originarie di ……….…..(4) e rispettano le
 norme in materia d origine che disciplinano gli scambi preferenziali con ……..……….(5) .
 Dichiara:

                                                                                                                     Hermes Validating & Consulting
 - Cumulo applicato con…
 - Cumulo non applicato
 La presente dichiarazione vale per tutti gli invii di detti prodotti dal …............ al .................. (6).

                                                                                                                     Massimiliano Mercurio
 Si impegna ad informare immediatamente ………. della perdita di validità della presente
 dichiarazione.
 Si impegna a presentare alle competenti autorità doganali tutta la documentazione
 giustificativa.
 …………………………..(7)
 …………………………..(8)
 …………………………..(9)

 (1)   Descrizione
 (2)   Designazione commerciale corrispondente a quanto indicato nelle fatture (es. numero del modello
 (3)   Nome della società rifornita
 (4)   L’Unione europea, lo stato membro o un paese partner
 (5)   Indicare il paese o i Paesi partner interessati
 (6)   Inserire le date. Il periodo non dovrebbe superare i 12 mesi
 (7)   Luogo e data
 (8)   Nome e funzione, ragione sociale e indirizzo della società
 (9)   Firma
Dichiarazione del fornitore
per prodotti che non hanno carattere originario nell ambito di un regime preferenziale

                                            Allegato 22-17 RE

 Il sottoscritto, fornitore delle merci descritte nel documento allegato, dichiara che:
 1) Per la fabbricazione di queste merci sono stati utilizzati nella Comunità i seguenti materiali che non
     hanno il carattere originario nell ambito di un regime preferenziale:

    Descrizione delle merci      Descrizione dei           Codice S.A. dei         Valore dei materiali non
          fornite (1)          materiali non originari   materiali non originari    originari utilizzati (3)

                                                                                                                 Hermes Validating & Consulting
                                     utilizzati              utilizzati (2)

                                                                                                                 Massimiliano Mercurio
                                                                                           Totale:
 2) Tutti gli altri materiali utilizzati nella Comunità per fabbricare queste merci sono originari di ………(4) e
    rispettano le norme di origine che disciplinano gli scambi preferenziali con ………. (5), e dichiara: (6)
 q Cumulo applicato con ………………………….. ( norme del paese / dei Paesi)
 q Cumulo non applicato
 Si impegna a presentare alle autorità doganali tutta la necessaria documentazione giustificativa:
 ……………………. Luogo e data
 …………………….. Nome e funzione, ragione sociale e indirizzo delle società(8)
 …………………….. Firma
Dichiarazione a lungo termine del fornitore
per prodotti che non hanno carattere originario nell ambito di un regime preferenziale

                                             Allegato 22-18 RD
 Il sottoscritto, fornitore delle merci descritte nel presente documento, che sono regolarmente inviate a
     …….……..….(1), dichiara che:
 1) Per la fabbricazione di queste merci sono stati utilizzati nella Comunità i seguenti materiali che non
     hanno il carattere originario nell ambito di un regime preferenziale:
      Descrizione delle merci       Descrizione dei           Codice S.A. dei         Valore dei materiali non
            fornite (2)           materiali non originari   materiali non originari    originari utilizzati (4)

                                                                                                                  Hermes Validating & Consulting
                                        utilizzati              utilizzati (3)

                                                                                              Totale:

                                                                                                                  Massimiliano Mercurio
 2) Tutti gli altri materiali utilizzati nella Comunità per fabbricare queste merci sono originari di ………(5) e
     rispettano le norme di origine che disciplinano gli scambi preferenziali con ………. (6), e dichiara: (7)
 q Cumulo applicato con ………………………….. ( norme del paese / dei Paesi)
 q Cumulo non applicato
 La presente dichiarazione vale per tutti i successivi invii di detti prodotti dal ………..………… al
     ……….…………. (8).
 Si impegna a informare immediatamente ………………..……….. della perdita di validità della presente
     dichiarazione.
 Si impegna a presentare alle autorità doganali tutta la necessaria documentazione giustificativa:
 …………………….. Luogo e data
 …………………….. Nome e funzione, ragione sociale e indirizzo della società
 …………………….. Firma
ORIGINE PREFERENZIALE
TURCHIA
Gli accordi commerciali tra l U.E. e la Turchia avvengono
secondo due regimi preferenziali basati su due diversi
concetti:
ØLibera pratica per i prodotti agricoli trasformati ed altri

                                                                         Hermes Validating & Consulting
 prodotti industriali, nell’ambito dell’Unione doganale.
 Il Certificato che prova lo status di libera pratica è il Certificato
 ATR (non attesta l origine delle merci)

                                                                         Massimiliano Mercurio
ØLibera circolazione per i prodotti agricoli e per gli ex CeCA.
  L origine preferenziale viene attestata mediante:
  § Il Certificato EUR.1
  § La dichiarazione su fattura
ORIGINE PREFERENZIALE
S.P.G.

L applicazione delle disposizioni relative alle preferenze
tariffarie concesse dalla Comunità per taluni prodotti originari
di Paesi in via di sviluppo avviene su presentazione di:

                                                                                    Hermes Validating & Consulting
Øun Certificato di origine, modulo A (Form A – fino al 12/2019*)

                                                                                    Massimiliano Mercurio
Øuna dichiarazione su fattura, che descriva i prodotti in
 questione in maniera sufficientemente dettagliata per
 consentirne l'identificazione.

* Il modello A (Form A) sarà definitivamente sostituito dal c.d Sistema REX entro
il 2019 ( si veda «REX - Registered Exporter system» sul sito della Commissione
UE https://ec.europa.eu/taxation_customs/home_en )
ORIGINE PREFERENZIALE
FORM A (residuale)

l Certificato di origine, redatto in francese o inglese, deve
essere conforme al modello che figura nell’allegato 22-08 RD.
Il formato del Certificato è di 210 297 mm.

                                                                        Hermes Validating & Consulting
Il Certificato deve avere un fondo arabescato di colore verde
in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione effettuata con

                                                                        Massimiliano Mercurio
mezzi meccanici o chimici.
Alla casella 8 deve essere indicata:
ØLa lettera P (product) per le merci interamente ottenute;
ØLa lettera W (Worked) per le merci sufficientemente lavorate
   o trasformate. In tal caso deve essere indicata la V.D. costituita
   dalle prime 4 cifre.
ORIGINE PREFERENZIALE
FORM A (residuale)

Il Form A da diritto al trattamento preferenziale:
Øha una validità 10 mesi dalla data del rilascio;

                                                                 Hermes Validating & Consulting
Øè consentita la ritardata presentazione del formulario
Øin caso di smarrimento si può richiedere il rilascio di un
   duplicato;

                                                                 Massimiliano Mercurio
Øle dogane comunitarie possono rilasciare un Form A
   sostitutivo per spedizioni che proseguono verso altri Stati
   membri o verso la Svizzera e la Norvegia;
Øle dogane comunitarie possono inviarlo alle autorità doganali
   del Paese emittente per controllarne l autenticità.
ORIGINE CUMULATIVA

Quando nella produzione di un prodotto sono coinvolti due o
più soggetti di Paesi diversi e tali Paesi applicano le stesse
regole d origine ed abbiano siglato tra loro accordi di libero

                                                                      Hermes Validating & Consulting
scambio, l origine può essere cumulata .
In tal caso, la lavorazione o trasformazione eseguita in

                                                                      Massimiliano Mercurio
ciascun Paese partner sui prodotti originari non deve essere
una lavorazione o trasformazione sufficiente per conferire al
prodotto finito lo status di prodotto originario del Paese partner,
ma essa deve andare oltre le operazioni minime previste dagli
accordi.
ORIGINE CUMULATIVA

Il cumulo dell origine può essere:
ØBilaterale

                                              Hermes Validating & Consulting
ØDiagonale
ØTotale

                                              Massimiliano Mercurio
ØRegionale (nell ambito del sistema S.P.G.)
CUMULO BILATERALE

Il cumulo bilaterale si applica esclusivamente ai
materiali originari di due Paesi partner.

                                                                Hermes Validating & Consulting
I produttori di ciascun Paese partner possono utilizzare
materiali e componenti che hanno origine dell altro Paese

                                                                Massimiliano Mercurio
come fossero originari del proprio.
Le lavorazioni eseguite in un Paese partner si sommano
a quelle eseguite nell altro Paese partner e conferiscono
il carattere originario alle merci che tra loro si scambiano.
(Accordo UE – Egitto)
CUMULO BILATERALE

Es. Tessuto di lino (S.A. 5309), originario della UE, viene
esportato in Egitto dove viene tagliato e assemblato in
indumenti da uomo e da donna. Gli indumenti sono

                                                              Hermes Validating & Consulting
esportati nella UE. Poiché il tessuto è originario della UE
viene trattato come fosse originario dell’Egitto quando

                                                              Massimiliano Mercurio
viene assemblato in indumenti. Gli indumenti finiti hanno
Origine preferenziale egiziana.
(Con il cumulo diagonale gli indumenti possono
essere anche esportati in qualsiasi altro Paese
associato con origine preferenziale egiziana).
CUMULO BILATERALE

Es. Assemblaggio di circuiti integrati (voce SA 8542) in
Israele utilizzando microchip originari della UE della stessa
voce e altri materiali originari Israeliani.

                                                                Hermes Validating & Consulting
I circuiti integrati sono considerati originari di Israele e
hanno diritto al trattamento preferenziale all'importazione
nella Comunità, su presentazione di EUR.1 Israeliano,

                                                                Massimiliano Mercurio
sebbene la semplice operazione di assemblaggio in Israele
non sia considerata sufficiente secondo i criteri di base in
materia di lavorazione.
CUMULO DIAGONALE

Il cumulo diagonale si attua tra più di due Paesi.
Se i Paesi A, B e C hanno siglato tra loro accordi e tutti

                                                                      Hermes Validating & Consulting
applicano le stesse regole d origine per quanto riguarda le
lavorazioni o trasformazioni di materiali non originari, il Paese A
può applicare il cumulo diagonale nei suoi scambi commerciali

                                                                      Massimiliano Mercurio
con gli altri due Paesi, se gli accordi prevedono tale cumulo.
CUMULO DIAGONALE
Es. L Egitto produce un prodotto originario utilizzando
componenti che hanno origine UE. Il prodotto finito avrà
origine egiziana. Il prodotto egiziano viene quindi esportato
in Svizzera dove viene incorporato in un macchinario che

                                                                Hermes Validating & Consulting
contiene anche componenti di origine Turca. Il macchinario
prodotto in Svizzera ha origine svizzera poiché tutti i

                                                                Massimiliano Mercurio
componenti utilizzati per produrlo hanno già carattere
originario della zona ed i componenti originari dell’Egitto e
della Turchia hanno subito lavorazioni e trasformazioni oltre
la soglia minima .
CUMULO DIAGONALE

Es. L Egitto produce una merce con carattere originario
Utilizzando componenti di origine UE.
Il prodotto finito, dall Egitto, viene esportato in Giordania dove
viene incorporato in una macchina che contiene anche

                                                                      Hermes Validating & Consulting
componenti di origine Turca.
La macchina prodotta ha origine giordana in quanto i
componenti

                                                                      Massimiliano Mercurio
utilizzati per produrla avevano già il carattere originario della
zona ed i componenti originari dell Egitto hanno subito una
lavorazione o trasformazione superiore alla soglia minima e i
materiali turchi sono stati incorporati in prodotti originari sulla
base di una lavorazione o trasformazione sufficiente.
CUMULO DIAGONALE

Es. Apparecchi riceventi per la televisione (voce SA 8528)
assemblati in Svizzera con componenti originari della
Norvegia e della UE.

                                                                     Hermes Validating & Consulting
Detti apparecchi sono considerati originari della Svizzera e
godono di un trattamento tariffario preferenziale all'importazione

                                                                     Massimiliano Mercurio
nella Comunità, su presentazione del Certificato di circolazione
EUR.1
CUMULO
PAN EURO MEDITERRANEO

Il cumulo Pan Euro Med è il termine con cui si indica il sistema
di cumulo diagonale tra la Comunità europea ed un numero di
Paesi europei e Mediterranei. Il cumulo può essere applicato

                                                                       Hermes Validating & Consulting
soltanto se i Paesi di fabbricazione e di destinazione finale
hanno concluso accordi di libero scambio, contenenti norme di

                                                                       Massimiliano Mercurio
origine identiche, con tutti i Paesi che partecipano
all'acquisizione del carattere originario, cioè con tutti i Paesi di
cui sono originari i materiali utilizzati.
I materiali originari di Paesi che non hanno concluso accordi
con i Paesi di fabbricazione e di destinazione finale sono
considerati non originari.
CUMULO
PAN EURO MEDITERRANEO
I Paesi che operano con il sistema di cumulo Pan Euromed
   sono:
ØPaesi UE
ØEFTA (Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera)
ØTurchia

                                                                  Hermes Validating & Consulting
ØIsole Faroer (anche se non situate nell area
   mediterranea)
ØPaesi mediterranei:

                                                                  Massimiliano Mercurio
  § Maghreb (Algeria, Marocco e Tunisia)
  § Mashrek (Egitto, Giordania, Libano e Siria)
  § Israele
  § Cisgiordania e Striscia di Gaza

In tali casi il cumulo diagonale è possibile sempreché tutte le
parti contraenti coinvolte applichino le medesime regole
d origine e che tra loro esistano degli accordi.
CUMULO TOTALE

Nel cumulo totale la lavorazione o trasformazione sufficiente
non deve necessariamente essere effettuata nel territorio di un
singolo Paese.
Pertanto, si tiene conto di tutte le lavorazioni o trasformazioni

                                                                    Hermes Validating & Consulting
subite da un prodotto nell ambito territoriale di un accordo di
libero scambio, senza che i prodotti utilizzati debbano

                                                                    Massimiliano Mercurio
necessariamente essere originari di uno dei Paesi partner. (E
attuato nello S.E.E. e con Tunisia, Algeria e Marocco)
CUMULO TOTALE

Filato di cotone al 100%, di origine Indiana, importato in Portogallo viene
trasformato in tessuto di cotone che mantiene il suo carattere non
originario, poiché la regola dell’origine relativa ai tessuti impone la
fabbricazione a partire dalla fibra. Il tessuto viene esportato in Norvegia,

                                                                               Hermes Validating & Consulting
dove viene trasformato in indumenti ottenendo l origine preferenziale, in
quanto la trasformazione eseguita in Portogallo si aggiunge a quella
eseguita in Norvegia per produrre Indumenti originari. Il requisito della

                                                                               Massimiliano Mercurio
doppia trasformazione (filato – tessuto – indumento) è stato soddisfatto
nello SEE, quindi il prodotto finale ottiene il carattere originario dello
SEE e, poiché il cumulo viene riconosciuto dai Paesi Pan Euro
mediterranei, il prodotto può essere esportato all interno della stessa
zona in regime preferenziale con Certificato EUR.1 MED.
CUMULO TOTALE

Es. Fibre di cotone (voce SA 5201) di origine USA filate nella UE. Filato
esportato in Tunisia e trasformato in tessuti di cotone (voce SA 5210).
Le regole d origine per i tessili tra la UE e la Tunisia, prevedono una
doppia trasformazione per conferire il carattere originario ai beni prodotti

                                                                                     Hermes Validating & Consulting
con materiali non originari (lavorazione a partire da fibre naturali).
II cumulo totale somma la lavorazione subita dalla fibra di cotone nella
UE e in Tunisia, per cui i tessuti di cotone sono considerati originari della

                                                                                     Massimiliano Mercurio
Tunisia e godono del trattamento tariffario preferenziale all'importazione
nella Comunità, su presentazione di EUR.1 Tunisino. Pertanto, la differenza tra
cumulo diagonale e cumulo totale è che, in questo secondo sistema, si tiene
conto di tutte le lavorazioni per il conferimento dell'origine.
Con il cumulo diagonale, il tessuto non avrebbe acquisito il carattere originario.
CUMULO REGIONALE

Il cumulo regionale consente a un prodotto trasformato di
acquisire l origine in due fasi:

                                                                 Hermes Validating & Consulting
Ønella prima fase il prodotto trasformato acquisisce l origine
 del gruppo regionale

                                                                 Massimiliano Mercurio
Ønella seconda fase si attribuisce l origine al Paese del
 gruppo regionale dove è avvenuta la trasformazione più
 significativa
CUMULO REGIONALE

Es. televisore fabbricato nelle Filippine N.C.85287231 utilizzando materiali
originari di diversi Paesi:
Ø   30% parti originarie del Giappone       (JP)
Ø   25 % parti originarie delle Filippine   (PH)   ASEAN

                                                                               Hermes Validating & Consulting
Ø   18% parti originarie dell’Indonesia     (ID)   ASEAN
Ø   15% parti originarie di Singapore       (SG)   ASEAN
Ø   12% parti originarie della Thailandia   (TH)   ASEAN

                                                                               Massimiliano Mercurio
L origine del televisore sarà ASEAN perché i componenti del gruppo I
raggiungono il 70% e in particolare sarà dichiarata l origine Filippine dove
è stata effettuata l ultima trasformazione e dove è stato impiegato un
maggior valore (25%) rispetto a quello degli altri Paesi
IVO
INFORMAZIONE VINCOLANTE DI ORIGINE
Art. 22 CDU:
3. Le autorità doganali competenti adottano una
decisione di cui al paragrafo 1 e notificano al richiedente
al più presto e, comunque, entro 120 giorni dalla data di

                                                                Hermes Validating & Consulting
accettazione della richiesta, salvo che sia altrimenti
disposto.

                                                                Massimiliano Mercurio
Se si trovano nell'impossibilità di rispettare il termine per
l'adozione di una decisione, prima che esso scada le
autorità doganali ne informano il richiedente, indicando i
motivi di tale impossibilità e l'ulteriore periodo di tempo
che ritengono necessario per decidere. Salvo che sia
altrimenti disposto, tale ulteriore periodo di tempo non
supera i 30 giorni.
IVO
INFORMAZIONE VINCOLANTE DI ORIGINE

Art. 33 CDU:
1. Le autorità doganali adottano, su richiesta, decisioni
relative a informazioni tariffarie vincolanti ("decisioni ITV")

                                                                  Hermes Validating & Consulting
o decisioni relative a informazioni vincolanti in materia di
origine ("decisioni IVO").

                                                                  Massimiliano Mercurio
…
3. Le decisioni ITV e IVO sono valide per un periodo di
tre anni a decorrere dalla data dalla quale le stesse
hanno efficacia.
IVO
INFORMAZIONE VINCOLANTE DI ORIGINE

Art. 16 RE:
3. Una domanda di decisione relativa a un’informazione
vincolante in materia di origine (IVO) può riguardare un

                                                           Hermes Validating & Consulting
solo tipo di merci e di circostanze ai fini della
determinazione dell’origine.

                                                           Massimiliano Mercurio
IVO
INFORMAZIONE VINCOLANTE DI ORIGINE

FORMULARIO DI DOMANDA

Casella 8

                                                             Hermes Validating & Consulting
Paese d’origine e quadro giuridico
(non preferenziale/preferenziale; riferimento all’accordo,

                                                             Massimiliano Mercurio
convenzione, decisione, regolamento; altro)
RICHIESTA C.O. E CERTIFICATI DI CIRCOLAZIONE
Sia le richieste di Certificati di origine alle locali Camere di
Commercio, sia quelle indirizzate agli Uffici delle Dogane per
l’esportazione devono essere redatte nella formula della
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: Art. 47 DPR
445/2000: «… ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e
consapevole delle responsabilità penali previste in caso di false
dichiarazioni ai sensi degli artt. 75 e 76 dello stesso DPR …»

                                                                      Hermes Validating & Consulting
Art. 76 comma 3 DPR 445/2000:
Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e

                                                                      Massimiliano Mercurio
47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate
nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a
Pubblico ufficiale.
Art. 483 c.p.
Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico
Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto
pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è
punito con la reclusione fino a due anni.
L ORIGINE DELLE MERCI
                                 a cura di
                    Massimiliano Mercurio
                            Doganalista AEO

                                              Hermes Validating & Consulting
                     Asti, 12 novembre 2018

                                              Massimiliano Mercurio
Grazie per l’attenzione.
Puoi anche leggere