LOMBARDIA ZONA ARANCIONE - EMERGENZA COVID-19 - Comune di Paderno Dugnano

Pagina creata da Valerio Giorgi
 
CONTINUA A LEGGERE
LOMBARDIA ZONA ARANCIONE - EMERGENZA COVID-19 - Comune di Paderno Dugnano
LOMBARDIA
 EMERGENZA                    ZONA
  COVID-19
                           ARANCIONE
                           DAL 29 novembre 2020

FONTE REGIONE LOMBARDIA
www.regione.lombarida.it
RIMANE OBBLIGATORIO UTILIZZARE SEMPRE LA
                           MASCHERINA NEI LUOGHI AL CHIUSO DIVERSI DALLA
                           PROPRIA ABITAZIONE E ALL'APERTO QUANDO NON
                           SIA POSSIBILE GARANTIRE IL DISTANZIAMENTO
                           INTERPERSONALE.

                           L’OBBLIGO SI AGGIUNGE ALLE ALTRE MISURE DI
                           PROTEZIONE FINALIZZATE ALLA RIDUZIONE DEL
                           CONTAGIO (COME IL DISTANZIAMENTO FISICO E
                           L'IGIENE COSTANTE E ACCURATA DELLE MANI) CHE
                           RESTANO INVARIATE E PRIORITARIE. NON SONO
                           OBBLIGATI AD INDOSSARE LA MASCHERINA BAMBINI
     disposizioni          AL DI SOTTO DEI 6 ANNI, O I SOGGETTI CON FORME
    di protezione          DI DISABILITÀ NON COMPATIBILI CON L'USO
                           CONTINUATIVO DELLA MASCHERINA E LE PERSONE
                           CHE INTERAGISCONO CON LORO.

                           LE PERSONE CON INFEZIONE RESPIRATORIA
                           CARATTERIZZATA DA FEBBRE (MAGGIORE DI 37,5°)
                           DEVONO RIMANERE PRESSO IL PROPRIO DOMICILIO
                           E CONTATTARE IL PROPRIO MEDICO CURANTE.

                           SI RACCOMANDA DI NON RICEVERE A CASA PERSONE
                           DIVERSE DAI CONVIVENTI, SALVO CHE PER ESIGENZE
                           LAVORATIVE O SITUAZIONI DI NECESSITÀ E
                           URGENZA.
FONTE REGIONE LOMBARDIA
www.regione.lombarida.it
SONO VIETATI GLI SPOSTAMENTI IN ENTRATA E IN
                           USCITA DAL TERRITORIO REGIONALE E, ALL’INTERNO
                           DELLO STESSO, IN UN COMUNE DIVERSO DA QUELLO
                           DI RESIDENZA, DI DOMICILIO O ABITAZIONE.

                           GLI UNICI SPOSTAMENTI AUTORIZZATI SONO QUELLI
                           MOTIVATI DA COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE,
                           SITUAZIONI DI NECESSITÀ O PER MOTIVI DI SALUTE.
                           SONO CONSENTITI GLI SPOSTAMENTI DA UN COMUNE
                           ALL'ALTRO ANCHE PER MOTIVI DI STUDIO O PER
                           SVOLGERE ATTIVITÀ O PER USUFRUIRE DI SERVIZI
  spostamenti              NON DISPONIBILI NEL PROPRIO COMUNE.

       &                   È CONSENTITO IL RIENTRO PRESSO IL PROPRIO
                           DOMICILIO, ABITAZIONE O RESIDENZA.
    mobilità               PER GIUSTIFICARE GLI SPOSTAMENTI SARÀ
                           NECESSARIO FORNIRE UN'AUTODICHIARAZIONE.

                           ALL'INTERNO DEL PROPRIO COMUNE E' CONSENTITO
                           SPOSTARSI DALLE ORE 5 ALLE ORE 22 SENZA DOVER
                           MOTIVARE LO SPOSTAMENTO.

                           PER I MEZZI PUBBLICI DEL TRASPORTO LOCALE E DEL
                           TRASPORTO FERROVIARIO REGIONALE E' PREVISTA
                           UNA CAPIENZA MASSIMA DEL 50%. IL LIMITE NON SI
                           APPLICA PER IL TRASPORTO SCOLASTICO.
FONTE REGIONE LOMBARDIA
www.regione.lombarida.it
LE ATTIVITÀ COMMERCIALI AL DETTAGLIO SONO
                           CONSENTITE SENZA LIMITAZIONI ALLE CATEGORIE DI
                           BENI VENDIBILI.

                           LE ATTIVITÀ COMMERCIALI SI SVOLGONO A
                           CONDIZIONE CHE SIANO ASSICURATI: DISTANZA
                           INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO, INGRESSI
                           DILAZIONATI E PERMANENZA ALL'INTERNO SOLO PER
                           IL TEMPO NECESSARIO AGLI ACQUISTI.

                           NEI GIORNI FESTIVI E PREFESTIVI, E' CONFERMATA LA
                           CHIUSURA DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI ALL'INTERNO
       attività            DEI CENTRI COMMERCIALI A ECCEZIONE DI: FARMACIE,
     commerciali           PARAFARMACIE, PRESIDI SANITARI, GENERI
                           ALIMENTARI, TABACCHI ED EDICOLE.
          &                LE ATTIVITÀ INERENTI SERVIZI ALLA PERSONA SONO
       pubblici            CONSENTITE NEL RISPETTO DEI RELATIVI
                           PROTOCOLLI.
       esercizi
                           SOSPESE LE ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE
                           (FRA CUI BAR, PUB, RISTORANTI, GELATERIE,
                           PASTICCERIE). L’ASPORTO È CONSENTITO FINO ALLE
                           ORE 22.00 CON DIVIETO DI CONSUMAZIONE SUL POSTO
                           O NELLE ADIACENZE. PER LA CONSEGNA A DOMICILIO
                           NON CI SONO RESTRIZIONI DI ORARIO.
FONTE REGIONE LOMBARDIA
www.regione.lombarida.it
SONO SOSPESE LE ATTIVITÀ DI SALE GIOCHI, SALE
                           SCOMMESSE, SALE BINGO E CASINÒ, ANCHE SE
                           SVOLTE ALL’INTERNO DI LOCALI ADIBITI AD ATTIVITÀ
                           DIFFERENTI (ESEMPIO: BAR, TABACCHI, EDICOLE).

                           ALL’INGRESSO DI TUTTI GLI ESERCIZI DI CUI È
                           AUTORIZZATA L’APERTURA DOVRÀ ESSERE
                           OBBLIGATORIAMENTE ESPOSTO UN CARTELLO CHE
                           RIPORTI IL NUMERO MASSIMO DI PERSONE AMMESSE
                           CONTEMPORANEAMENTE ALL’INTERNO, SULLA BASE
       attività            DEI PROTOCOLLI E DELLE LINEE GUIDA IN VIGORE.

     commerciali
          &
       pubblici
       esercizi

FONTE REGIONE LOMBARDIA
www.regione.lombarida.it
DIDATTICA A DISTANZA AL 100% PER LE SCUOLE
                           SUPERIORI.

                           È POSSIBILE SVOLGERE ATTIVITÀ IN PRESENZA QUALORA
                           SIA NECESSARIO L’USO DEI LABORATORI, OPPURE PER
                           MANTENERE UNA RELAZIONE EDUCATIVA CON ALUNNI
                           CON DISABILITÀ E BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI.

                           SONO COMUNQUE CONSENTITI GLI SPOSTAMENTI
                           STRETTAMENTE NECESSARI AD ASSICURARE LO
                           SVOLGIMENTO DELLA DIDATTICA IN PRESENZA, NEI LIMITI
          scuola           IN CUI È CONSENTITA.

             &             L’ATTIVITÀ DIDATTICA ED EDUCATIVA PER I NIDI, SCUOLE
                           MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE SI SVOLGE IN
         università        PRESENZA,CON USO OBBLIGATORIO DI DISPOSTIVI DI
                           PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE SALVO CHE PER I
                           BAMBINI DI ETÀ INFERIORE AI 6 ANNI E PER I SOGGETTI
                           CON PATOLOGIE O DISABILITÀ INCOMPATIBILI CON L'USO
                           DELLA MASCHERINA.

                           I CORSI UNIVERSITARI SI SVOLGERANNO CON DIDATTICA A
                           DISTANZA, SALVO SPECIFICHE ECCEZIONI.

FONTE REGIONE LOMBARDIA
www.regione.lombarida.it
SONO SOSPESE MOSTRE, SERVIZI DI APERTURA AL
                           PUBBLICO DEI MUSEI E ALTRI LUOGHI DELLA CULTURA,
                           COMPRESE LE BIBLIOTECHE.

                           SONO SOSPESI GLI SPETTACOLI APERTI AL PUBBLICO NEI
                           TEATRI, NEI CINEMA, NELLE SALE DA CONCERTO.

                           VIENE GARANTITO L'ACCESSO AI LUOGHI DI CULTO CHE
                           DEVE PERÒ AVVENIRE CON MISURE ORGANIZZATIVE
                           TALI DA EVITARE ASSEMBRAMENTI DI PERSONE E
                           GARANTIRE AI FREQUENTATORI LA POSSIBILITÀ DI
 tempo libero              RISPETTARE LA DISTANZA TRA LORO DI ALMENO UN
                           METRO. LE FUNZIONI RELIGIOSE CON LA
      &                    PARTECIPAZIONE DI PERSONE SI SVOLGERANNO NEL
                           RISPETTO DEI PROTOCOLLI SOTTOSCRITTI DAL
luoghi di culto            GOVERNO E DALLE RISPETTIVE CONFESSIONI.

                           L’ACCESSO DEL PUBBLICO AI PARCHI, ALLE VILLE E AI
                           GIARDINI PUBBLICI È CONDIZIONATO AL RIGOROSO
                           RISPETTO DEL DIVIETO DI ASSEMBRAMENTO.

FONTE REGIONE LOMBARDIA
www.regione.lombarida.it
SOSPESO LO SVOLGIMENTO DEGLI SPORT DI
                           CONTATTO, SALVO PER LE COMPETIZIONI
                           RICONOSCIUTE DI INTERESSE NAZIONALE DA CONI
                           E CIP.

                           RESTANO CHIUSE PALESTRE, PISCINE, CENTRI
                           NATATORI, CENTRI BENESSERE E CENTRI TERMALI
                           (FATTA ECCEZIONE PER L’EROGAZIONE DELLE
                           PRESTAZIONI RIENTRANTI NEI LIVELLI ESSENZIALI
                           DI ASSISTENZA E PER LE ATTIVITÀ RIABILITATIVE O
              sport        TERAPEUTICHE).

                &          È CONSENTITO LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ
                           SPORTIVA O ATTIVITÀ MOTORIA ALL'APERTO,
             attività      ANCHE PRESSO AREE ATTREZZATE E PARCHI
             motoria       PUBBLICI, OVE ACCESSIBILI, PURCHÉ COMUNQUE
                           NEL RISPETTO DELLA DISTANZA DI SICUREZZA
                           INTERPERSONALE DI ALMENO DUE METRI PER
                           L'ATTIVITÀ SPORTIVA E DI ALMENO UN METRO PER
                           L’ATTIVITÀ MOTORIA, FATTI SALVI I CASI IN CUI SIA
                           NECESSARIA LA PRESENZA DI UN
                           ACCOMPAGNATORE PER I MINORI O LE PERSONE
                           NON COMPLETAMENTE AUTOSUFFICIENTI.

FONTE REGIONE LOMBARDIA
www.regione.lombarida.it
Puoi anche leggere