Legge quadro sulle aree protette

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Legge quadro sulle aree protette

                Legge 6 dicembre 1991, n. 394
         modificata dalla Legge 9 dicembre 1998, n. 426

            Titolo I                   3. I territori nei quali siano
                                    presenti i valori di cui al com-
      Principî generali             ma 2, specie se vulnerabili, so-
                                    no sottoposti ad uno speciale
  Art. 1 – Finalità e ambito        regime di tutela e di gestione,
della legge                         allo scopo di perseguire, in par-
  1. La presente legge, in attua-   ticolare, le seguenti finalità:
zione degli articoli 9 e 32 della      a) conservazione di specie
Costituzione e nel rispetto degli   animali o vegetali, di associa-
accordi internazionali, detta       zioni vegetali o forestali, di sin-
principî fondamentali per l’isti-   golarità geologiche, di forma-
tuzione e la gestione delle aree    zioni paleontologiche, di comu-
naturali protette, al fine di ga-   nità biologiche, di biotopi, di
rantire e di promuovere, in for-    valori scenici e panoramici, di
ma coordinata, la conservazio-      processi naturali, di equilibri
ne e la valorizzazione del patri-   idraulic i e idroge ologici, di
monio naturale del paese.           equilibri ecologici;
  2. Ai fini della presente legge      b) applicazione di metodi di
costituiscono il patrimonio na-     gestione o di restauro ambien-
turale le forma zioni fisiche,      tale idonei a realizzare una inte-
geologiche, geomorfologiche e       grazione tra uomo e ambiente
biologiche, o gruppi di esse,       naturale, anche mediante la sal-
che hanno rilevante valore na-      vaguardia dei valori antropolo-
turalistico e ambientale.           gici, archeologici, storici e ar-
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chitettonici e delle attività agro-     ma 203, della legge 23 dicem-
silvo-pastorali e tradizionali;         bre 1996, n. 662 .
   c) promozione di attività di
educazione, di formazione e di             Art. 1bis – Programmi na -
ricerca scientifica, anche inter-       zionali e politiche di sistema
disciplinare, nonché di attività           1. Il Ministro dell’ambiente
ricreative compatibili;                 promuove, per ciascuno dei si-
   d) difesa e ricostituz ione de -     stemi territoriali dei parchi del-
gli equilibri idraulici e idro-         l’arco alpino, dell’Appennino,
geologici.                              delle isole e di aree marine pro-
   4. I territori sottoposti al regi-   tette, accordi di programma per
me di tutela e di gestione di cui       lo sviluppo di azioni economi-
al comma 3 costituiscono le             che sostenibili con particolare
aree naturali protette. In dette        riferimento ad attività agro-sil-
aree possono essere promosse            vo-pastorali tradizionali, dell’a-
la valorizzazione e la sperimen-        griturismo e del turismo am-
tazione di attività pr oduttive         bientale con i Ministri per le
compatibili.                            politiche a gricole, de ll’indu-
   5. Nella tutela e nella gestio-      stria, del commercio e dell’arti-
ne delle aree naturali protette,        gianato, del lavoro e della pre-
lo Stato, le regioni e gli enti lo-     videnza sociale e per i beni cul-
cali attuano forme di coopera-          turali e ambientali, con le re-
zione e di intesa ai sensi del-         gioni e con altri soggetti pub-
l’articolo 81 del D.P.R. 24 lu-         blici e privati.
glio 1977, n. 616, e dell’artico-          2. Il Ministro dell’ambiente,
lo 27 della legge 8 giugno              sentito il parere della Conferen-
1990, n. 142.                           za permanente per i rapporti tra
   Per le medesime finalità lo          lo Stato, le regioni e le provin-
Stato, le regioni, gli enti locali,     ce autonome di Trento e di Bol-
altri soggetti pubblici e privati e     zano, degli Enti parco interes-
le Comunità del parco possono           sati e delle associazioni am-
altresí promuovere i patti terri-       bientalistic he maggiormente
toriali di cui all’articolo 2, com-     rappresentative, individua al-
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tresí le risorse finanziarie na-        assetti naturali dei luoghi, dai
ziona li e comunitarie, impie-          valori paesaggistici ed artistici
gabili nell’attuazione degli ac-        e dalle tradizioni culturali delle
cordi di pr ogramma di c ui al          popolazioni locali.
comma 1.                                   3. Le riserve naturali sono
                                        costituite da aree terrestri, flu-
   Art. 2 – Classificazione del -       viali, lacuali o marine che con-
le aree naturali protette               tengono una o piú specie natu-
   1. I parchi nazionali sono co-       ralistic amente rilevanti della
stituiti da aree terrestri, fluviali,   flora e della fauna, ovvero pre-
lacuali o marine che contengo-          sentino uno o piú ecosistemi
no uno o piú ecosistemi intatti o       importanti per le diversità bio-
anche parzialmente alterati da          logiche o per la conservazione
interventi antropici, una o piú         delle risorse genetiche. Le ri-
formazioni fisiche, geologiche,         serve naturali possono essere
geomorfologiche , biologiche,           statali o regionali in base alla
di r ilievo internazionale o na-        rilevanza degli interessi in esse
zionale per valori naturalistici,       rappresentati.
scientifici, este tici, culturali,         4. Con riferimento all’am-
educativi e ric reativi tali da ri-     biente marino, si distinguono le
chiedere l’intervento dello Sta-        aree protette come definite ai
to ai fini della loro conserva-         sensi del protocollo di Ginevra
zione per le generazioni pre-           relativo alle aree del Mediterra-
senti e future.                         neo particolarmente protette di
   2. I parchi naturali regionali       cui alla L. 5 marzo 1985, n. 127,
sono costituiti da aree terrestri,      e quelle definite ai sensi della L.
fluviali, lacuali ed eventual-          31 dicembre 1982, n. 979.
mente da tratti di mare prospi-            5. Il Comitato per le ar ee na -
cienti la costa, di valore natura-      turali protette di cui all’ artico-
listico e ambientale, che costi-        lo 3 può operare ulte riori clas-
tuiscono, nell’ambito di una o          sificazioni per le finalità della
piú regioni limitrofe, un siste-        pre sente le gge ed allo scopo di
ma omogeneo individuato dagli           rendere efficaci i tipi di prote -
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zione previsti dalle convenzio-           Art. 3 – Comitato per le aree
ni internazionali ed in partico-       naturali protette e Consulta
lar e dalla conve nzione di Ram -      tecnica per le aree naturali
sar di cui al D.P.R. 13 marzo          protette
1976, n. 448.                             1. È istituito il Comitato per
   6. La classificazione delle         le aree naturali protette, di se-
aree naturali protette di rilievo      guito denominato “Comitato”,
internazionale e nazionale, qua-       costituito dai Ministri dell’am-
lora rientrino nel territorio delle    biente, che lo presiede, dell’a-
regioni a statuto speciale e del-      gricoltura e delle foreste, della
le province autonome di Trento         marina mercantile, per i beni
e di Bolzano, ha luogo d’intesa        culturali e ambientali, dei lavo-
con le regioni e le province           ri pubblici e dell’università e
stesse secondo le procedur e           della ricerca scientifica e tecno-
previste dalle norme di attua-         logica, o da sottosegretari dele-
zione dei rispettivi statuti d’au-     gati, e da sei presidenti di re-
tonomia e, per la regione Valle        gione o provincia autonoma, o
d’Aosta, secondo le procedure          asse ssori delegati, designati,
di cui all’articolo 3 della L. 5       per un triennio, dalla Conferen-
agosto 1981, n. 453.                   za permanente per i rapporti tra
   7. La classificazione e l’isti-     lo Stato, le regioni e le provin-
tuzione dei parchi nazionali e         ce autonome di Trento e di Bol-
delle riserve naturali statali, ter-   zano. Alle riunioni del Comita-
restri, fluviali e lacuali, sono ef-   to partecipano, con voto con-
fettuate d’intesa con le regioni.      sultivo, i presidenti, o gli asses-
   8. La classificazione e l’isti-     sori delegati, delle regioni nel
tuzione dei parchi e delle riser-      cui territorio ricade l’area pro-
ve naturali di interesse regiona-      tetta, ove non rappresentate. Al-
le e locale sono effettuate dalle      la costituzione del C omitato
regioni.                               provvede il Ministro dell’am-
   9. C iascuna area naturale          biente con proprio decreto.
protetta ha diritto all’uso esclu-        2. Il Comitato identifica, sul-
sivo della propria denominazione.      la base della Carta della natura
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di cui al comma 3, le linee fon-      lire 10 miliardi nel 1994.
damentali dell’assetto del terri-        4. Il Comitato svolge, in par-
torio con riferimento ai valori       ticolare, i seguenti compiti:
naturali ed ambientali, che sono         a) integra la classificazione
adottate con decreto del Presi-       delle aree protette, sentita la
dente del Consiglio dei mini-         Consulta di cui al comma 7;
stri, su proposta del Ministro           b) adotta il programma per le
dell’ambiente, previa delibera-       aree naturali protette di rilievo
zione del Comitato.                   internazionale e nazionale di
   3. La Carta della natura è         cui all’ articolo 4, sentita la
predisposta dai servizi tecnici       Consulta di cui al comma 7 del
nazionali di cui alla legge 18        presente articolo, nonché le re-
maggio 1989, n. 183, in attua-        lative direttive per l’attuazione
zione degli indirizzi del Comi-       e le modifiche che si rendano
tato. Essa integrando, coordi-        necessarie;
nando ed utilizzando i dati di-          c) approva l’elenco ufficiale
sponibili relativi al complesso       delle aree naturali protette.
delle finalità di cui all’articolo       5. Il Ministro dell’ambiente
1, comma 1, della presente leg-       convoca il Com itato almeno
ge, ivi compresi quelli della         due volte l’anno, provvede al-
Carta della montagna di cui al-       l’attuazione delle deliberazioni
l’articolo 14 della legge 3 di-       adottate e riferisce sulla loro
cembre 1971, n. 1102, indivi-         esecuzione.
dua lo stato dell’ambiente natu-         6. Ove sull’argomento in di-
rale in Italia, evidenziando i va-    scussione presso il C omitato
lori naturali e i profili di vulne-   non si raggiunga la maggioran-
rabilità territoriale . La Carta      za, il Ministro dell’ambiente
della natura è adottata dal Co-       rim ette la questione al Consi-
mitato su proposta del Ministro       glio dei ministri, che dec ide in
dell’ambiente. Per l’attuazione       merito.
del presente comma è autorizza-          7. È istituita la Consulta tec-
ta la spesa di lire 5 miliardi nel    nica per le aree naturali protet-
1992, lire 5 miliardi nel 1993 e      te, di seguito denominata “Con-
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sulta”, costituita da nove esper-     di segreteria del Comitato e
ti pa rticolarmente qualificati       della Consulta sono svolte, nel-
per l’attività e per gli studi rea-   l’ambito del servizio Conserva-
lizzati in materia di conserva-       zione della natura del Ministero
zione della natura, nominati,         dell’ambiente, da una segrete-
per un quinquennio, dal Mini-         ria tecnica composta da un con-
stro dell’ambiente, di cui tre        tingente di personale stabilito,
scelti in una rosa di nomi pre-       entro il limite complessivo di
se ntata dalle associazioni di        cinquanta unità, con decreto del
protezione ambientale presenti        Ministro dell’ambiente di con-
ne l Consiglio na zionale pe r        certo con il Ministro del tesoro
l’ambiente, tre scelti, ciascuno,     e con il Ministro per gli affari
sulla base di rose di nomi ri-        regionali. Il predetto contingen-
spettivame nte presentate dal-        te è composto mediante apposi-
l’Accademia nazionale dei Lin-        to comando di dipendenti dei
cei, dalla Società botanica ita-      Ministeri presenti nel Comita-
liana e dall’Unione zoologica         to, delle regioni e delle provin-
italiana, uno designato dal Con-      ce autonome di Trento e di Bol-
siglio nazionale delle ricerche e     zano, nonché di personale di
due scelti in una rosa di nomi        enti pubblici anche economici,
proposta dai presidenti dei par-      ai quali è corrisposta una inden-
chi nazionali e regionali. Per        nità stabilita con decreto del
l’attuazione del presente com-        Ministro dell’ambiente di con-
ma è autorizzata una spesa an-        certo con il Ministro del tesoro.
nua fino a lire 600 milioni a            Fanno parte del contingente
partire dall’anno 1991.               non piú di venti esperti di ele-
   8. La Consulta esprime pare-       vata qualificazione, assunti con
ri per i profili tecnico-scientifi-   contratto a termine di durata
ci in materia di aree naturali        non superiore al biennio e rin-
protette, di sua iniziativa o su      novabile pe r eguale periodo,
richiesta del Comitato o del Mi-      scelti con le modalità di cui agli
nistro dell’ambiente.                 articoli 3 e 4 del decreto legge
   9. Le funzioni di istruttoria e    24 luglio 1973, n. 428, conver-
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tito dalla legge 4 agosto 1973,        protette o per l’ampliamento e
n. 497. Con proprio decreto il         la modifica di quelle esistenti,
Ministro dell’ambiente, sentiti i      individuando la delimitazione
Ministri che fanno parte del           di massima delle aree stesse;
Comitato, disciplina l’organiz-           c) definisce il riparto delle
zazione della segreteria tecnica.      disponibilità finanzia rie pe r
   Per l’attuazione del presente       ciascuna a rea e per ciascun
comma è autorizzata una spesa          esercizio finanziario, ivi com-
annua fino a lire 3,4 miliardi a       presi i contributi in conto capi-
partire dall’anno 1991.                tale per l’esercizio di attività
                                       agricole compatibili, condotte
   Art. 4 – Programma trienna -        con sistemi innovativi ovvero
le per le aree naturali protette       con recupero di sistemi tradi-
   1. Il programma triennale per       zionali, funzionali alla prote-
le aree naturali protette, di se-      zione ambientale, per il recupe-
guito denomina to “pr ogram-           ro e il restauro delle aree di va-
ma”, sulla base delle linee fon-       lore naturalistico degradate, per
damentali di cui all’articolo 3,       il restauro e l’informazione am-
comma 2, dei dati della Carta          bientali;
della natura e delle disponibi-           d) prevede contributi in con-
lità finanziarie previste dalla        to capitale per le attività nelle
legge dello Stato:                     aree naturali protette istituite
   a) specifica i territori che for-   dalle regioni con proprie risor-
mano oggetto del sistema delle         se, nonché per progetti delle re-
aree naturali protette di interes-     gioni relativi all’istituzione di
se internazionale, nazionale e         dette aree;
regionale quali individuate nel-          e) determina i criteri e gli in-
le vigenti disposizioni di legge,      dirizzi ai quali debbono unifor-
statali e regionali, operando la       marsi lo Stato, le regioni e gli
nec essar ia delimitaz ione dei        organismi di gestione delle aree
confini;                               protette nell’attuazione del pro-
   b) indica il termine per l’isti-    gr amma per quanto di loro
tuzione di nuove aree naturali         compe tenza , ivi compresi i
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compiti relativi alla informa-       di finanziamenti ai sensi della
zione ed alla educazione am-         presente legge.
bientale delle popolazioni inte-        5. Proposte relative al pro-
ressate, sulla base dell’esigenza    gramma possono essere presen-
di unitarietà delle aree da pro-     tate al C omitato da ciasc un
teggere.                             componente del Comitato stes-
   2. Il programma è redatto an-     so, dagli altri Ministri, da regio-
che sulla base delle indicazioni     ni non facenti parte del Comita-
di cui all’articolo 1 della legge    to e dagli enti locali, ivi com-
31 dicembre 1982, n. 979.            prese le comunità montane. Le
   3. Il programma fissa inoltre     proposte per l’istituzione di
criteri di massima per la crea-      nuove aree naturali protette o
zione o l’ampliamento di altre       per l’ampliamento di aree natu-
aree naturali protette di interes-   rali protette esistenti possono
se locale e di aree verdi urbane     essere altresí presentate al Co-
e suburbane, prevedendo con-         mitato, tramite il Ministro del-
tributi a carico dello Stato per     l’ambiente, dalle associazioni
la loro istituzione o per il loro    di protezione ambientale indi-
ampliamento a valere sulle di-       viduate ai sensi dell’articolo 13
sponibilità esistenti.               della legge 8 luglio 1986, n.
   4. La realizzazione delle pre-    349, ovvero da cinquemila cit-
visioni del programma di cui al      tadini iscritti nelle liste elettorali.
comma 3, avviene a mezzo di             6. Entro sei mesi dalla data di
intese, eventualmente promos-        entrata in vigore della presente
se dal Ministro dell’ambiente,       legge, il Ministro dell’ambiente
tra regioni ed enti locali, sulla    pr esenta la proposta di pro-
base di specifici metodi e crite-    gramma al Comitato il quale
ri indicati nel programma trien-     delibera entro i successivi sei
nale dell’azione pubblica per la     mesi. Il programma è pubblica-
tutela dell’ambiente di cui alla     to sulla Gazzetta Ufficiale della
legge 28 agosto 1989, n. 305.        Repubblic a ita liana. Il pro-
L’osservanza dei predetti criteri    gramma ha durata triennale ed
è condizione per la concessione      è aggiornato annualmente con
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la stessa procedura. In sede di        delle attività connesse alla pre-
attuazione del primo program-          disposizione della Carta della
ma triennale, il programma             natura nonché per attività di
stesso finalizza non meno di           informaz ione ed e ducaz ione
metà delle risorse di cui al com-      ambientale.
ma 9 ai parchi e riserve regio-           9. Per l’attuazione del pro-
nali esistenti, a quelli da istitui-   gramma ed in particolare per la
re e a quelli da ampliare. Esso        redazione del piano per il parco
ripartisce le altre risorse dispo-     di cui all’articolo 12, per le ini-
nibili per le finalità compatibili     ziative per la promozione eco-
con la presente legge ed in par-       nomica e sociale di cui all’arti-
ticolare con quelle degli artico-      colo 14, per acquisti, espropria-
li 7, 12, 14 e 15, ed è predispo-      zioni e indennizzi di cui all’ar-
sto sulla base degli elementi co-      ticolo 15, nonché per interventi
nosc itivi e tecnico-sc ientifici      connessi a misure provvisorie
esistenti presso i servizi tecnici     di salvaguardia e primi inter-
nazionali e le amministrazioni         venti di riqualificazione ed in-
statali e regionali.                   terventi urgenti per la valoriz-
   7. Qualora il progra mma non        zazione e fruibilità delle aree, è
venga adottato dal Comitato            autorizzata la spesa di lire 110
nel termine previsto dal com-          miliardi per il 1992, lire 110
ma 6, si provve de con decreto         miliardi per il 1993 e lire 92
del Presidente del Consiglio           miliardi per il 1994.
dei ministri, previa delibera-
zione del Consiglio dei mini-             Art. 5 – Attuazione del pro -
stri, su proposta del Ministro         gramma; poteri sostitutivi
dell’ambiente.                            1. Il Ministro dell’ambiente
   8. In vista della formulazione      vigila sull’attuazione del pro-
del programma è autorizzata la         gramma e propone al Comitato
spesa da parte del Ministero           le variazioni ritenute necessa-
dell’ambiente di lire 22,9 mi-         rie. In caso di ritardi nell’attua-
liardi per il 1991 e lire 12 mi-       zione del programma tali da
liardi per il 1992 per l’avvio         pregiudicarne gravemente le fi-
LEGGE QUADRO SULLE AREE   PROTETTE                               47

nalità, il Ministro dell’ambien-   duare aree da proteggere ai sen-
te, sentita la Consulta, indica    si della presente legge ed adot-
gli adempim enti e le misure       tare su di esse misure di salva-
necessarie e fissa un termine      guardia. Per quanto concerne le
per la loro a dozione decorso il   aree protette marine detti poteri
quale, previo parere del Comi-     sono esercitati dal Ministro del-
tato, rime tte la questione al     l’ambiente di concerto con il
Consiglio dei m inistri che        Ministro della marina mercanti-
provvede in via sostitutiva an-    le. Nei casi previsti dal presen-
che attrave rso la nomina di       te comma la proposta d’istitu-
commissari ad acta.                zione dell’area protetta e le re-
    2. Il Ministro dell’ambiente   lative misure di salvaguardia
provvede a tenere aggiornato       de vono essere esaminate dal
l’ ele nc o ufficiale delle are e  Comitato nella prima seduta
protette e rilascia le re lative   successiva alla pubblicazione
certificazioni. A tal fine le re-  del provvedimento di indivi-
gioni e gli altri soggetti pubbli- duazione dell’area stessa. Resta
ci o privati che attuano forme di  fermo quanto previsto dall’arti-
protezione naturalistica di aree   colo 5 della le gge 8 luglio
sono tenuti ad informare il Mi-    1986, n. 349, in materia di indi-
nistro dell’ambiente secondo le    viduazione di zone di importan-
modalità indicate dal Comitato.    za naturalistica nazionale ed in-
    3. L’iscrizione ne ll’elenco   ternazionale, nonché dall’arti-
ufficiale delle aree protette è    colo 7 della legge 3 marzo
condizione per l’assegnazione      1987, n. 59.
di contributi a carico dello Stato.   2. Dalla pubblicazione del
                                   programma fino all’istituzione
   Art. 6 – Misure di salva - delle singole aree protette ope-
guardia                            rano direttamente le misure di
   1. In caso di necessità ed ur- salvaguardia di cui al comma 3
genza il Ministro dell’ambiente nonché le altre specifiche misu-
e le regioni, secondo le rispetti- re eve ntualmente individuate
ve competenze, possono indivi- nel programma stesso e si ap-
48                                                        FONTI   NORMATIVE

plicano le misure di incentiva-        primo comma dell’articolo 31
zione di cui all’articolo 7.           della legge 5 agosto 1978, n.
   3. Sono vietati fuori dei cen-      457, dandone comunicazione al
tri edificati di cui all’articolo 18   Ministro dell’ambiente e alla
della legge 22 ottobre 1971, n.        regione interessata.
865, e, per gravi motivi di sal-          4. Dall’istituzione della sin-
vaguardia ambientale, con              gola area protetta sino all’ap-
provvedimento motivato, anche          provazione del relativo regola-
nei centri edificati, l’esecuzio-      mento operano i divieti e le
ne di nuove costruzioni e la tra-      procedure per eventuali dero-
sformazione di quelle esistenti,       ghe di cui all’articolo 11.
qualsiasi mutamento dell’utiliz-          5. Per le aree protette marine
zazione dei terreni con destina-       le misure di salvaguardia sono
zione diversa da quella agricola       adottate ai sensi dell’articolo 7
e quant’altro possa incidere sul-      della legge 3 marzo 1987, n. 59.
la morfologia del territorio, su-         6. L’inosservanza delle di-
gli equilibri ecologici, idraulici     sposizioni di cui ai commi 1, 2
ed idrogeotermici e sulle fina-        e 3 comporta la riduzione in
lità istitutive dell’area protetta.    pristino dei luoghi e la eventua-
In caso di necessità ed urgenza,       le ricostituzione delle specie
il Ministro dell’ambiente, con         vegetali ed animali danneggiate
provvedimento motivato, senti-         a spese dell’inadempiente. So-
ta la Consulta, può consentire         no solidalmente re sponsabili
deroghe alle misure di salva-          per le spese il committente, il
guardia in questione, prescri-         titolare dell’impresa e il diretto-
vendo le modalità di attuazione        re dei lavori in caso di costru-
di lavori ed opere idonei a sal-       zione e trasformazione di ope-
vaguardare l’integrità dei luo-        re. Accertata l’inosservanza, il
ghi e dell’ambiente na turale.         Ministro dell’ambiente o l’au-
Resta ferma la possibilità di          torità di gestione ingiunge al
realizzare interventi di manu-         trasgressore l’ordine di riduzio-
tenzione ordinaria e straordina-       ne in pristino e, ove questi non
ria di cui alle lettere a) e b) del    provveda entro il termine asse-
LEGGE QUADRO SULLE AREE   PROTETTE                                   49

gnato, che non può essere infe-     tali e regionali richiesti per la
riore a trenta giorni, dispone      realizzazione, sul territorio com-
l’esecuzione in danno degli ina-    preso entro i confini del parco
dempienti secondo la procedura      stesso, dei seguenti interventi,
di cui ai commi secondo, terzo      impianti ed opere previsti nel
e quarto dell’articolo 27 della     piano per il parco di cui, rispet-
legge 28 febbraio 1985, n. 47,      tivamente, agli articoli 12 e 25:
ovvero avvalendosi del Corpo           a) restauro dei centri storici
forestale dello Stato o del nu-     ed edifici di particolare valore
cleo operativo ecologico di cui     storico e culturale;
al comma 4 dell’articolo 8 del-        b) recupero dei nuclei abitati
la legge 8 luglio 1986, n. 349.     rurali;
   La nota relativa alle spese è       c) opere igieniche ed idropo-
resa esecutiva dal Ministro del-    tabili e di risanamento dell’ac-
l’ambiente ed è riscossa ai sensi   qua, dell’aria e del suolo;
del testo unico delle disposizio-      d) opere di conservazione e
ni di legge relative alla riscos-   di restauro ambientale del terri-
sione delle entrate patrimoniali    torio, ivi comprese le attività
dello Stato, approvato con regio    agricole e forestali;
decreto 14 aprile 1910, n. 639.        e) attività culturali nei campi
                                    di interesse del parco;
   Art. 7 – Misure di incentiva -      f) agriturismo;
zione                                  g) attività sportive compatibili;
   1. Ai comuni ed alle province       h) strutture per la utilizzazio-
il cui territorio è compreso, in ne di fonti energetiche a basso
tutto o in parte, entro i confini impatto ambientale quali il me-
di un parco nazionale, e a quel- tano e altri gas combustibili
li il cui territorio è compreso, in nonché interventi volti a favori-
tutto o in parte, entro i confini re l’uso di energie rinnovabili.
di un parco naturale regionale         2. Il medesimo or dine di
è, nell’ordine, attribuita priorità priorità di cui al comma 1 è at-
nella concessione di finanzia- tribuito ai privati, singoli od as-
menti dell’Unione europea, sta- sociati, che intendano realizza-
50                                                      FONTI   NORMATIVE

re iniziative produttive o di ser-   regioni, ivi comprese quelle a
vizio compatibili con le finalità    statuto speciale o province au-
istitutive del parco nazionale o     tonome, è comunque garantita
naturale regionale.                  una configurazione ed una ge-
                                     stione unitaria.
                                        5. Con il provvedimento che
            Titolo II                istituisce il parco o la riserva
                                     naturale possono essere inte-
     Aree naturali protette          grate, sino alla entrata in vigore
           nazionali                 della disciplina di ciascuna area
                                     protetta, le misure di salvaguar-
   Art. 8 – Istituzione delle aree   dia introdotte ai sensi dell’arti-
naturali protette nazionali          colo 6.
   1. I parchi nazionali indivi-        6. Salvo quanto previsto dal-
duati e delimitati secondo le        l’articolo 34, commi 1 e 2, e
modalità di cui all’articolo 4       dall’articolo 35, commi 1, 3, 4 e
sono istituiti e delimitati in via   5, alla istituzione di Enti parco
definitiva con decreto del Presi-    si provvede sulla base di appo-
dente della Repubblica, su pro-      sito provvedimento legislativo.
posta del Ministro dell’ambien-         7. Le aree protette marine so-
te, sentita la regione.              no istituite in base alle disposi-
   2. Le riserve naturali statali,   zioni di cui all’articolo 18.
individuate secondo le modalità
di cui all’articolo 4, sono isti-       Art. 9 – Ente parco
tuite con decreto del Ministro          1. L’Ente parco ha persona-
dell’ambiente, sentita la regione.   lità di diritto pubblico, sede le-
   3. Qualora il parco o la riser-   gale e amministrativa nel terri-
va interessi il territorio di una    torio del parco ed è sottoposto
regione a statuto speciale o pro-    alla vigilanza del Ministro del-
vincia autonoma si procede di        l’ambiente.
intesa.                                 2. Sono organi dell’Ente:
   4. Qualora il parco o la riser-      a) il Presidente;
va interessi il territorio di piú       b) il Consiglio direttivo;
LEGGE QUADRO SULLE AREE   PROTETTE                                   51

   c) la Giunta esecutiva;            della Comunità del parco, con
   d) il Collegio dei revisori        voto limitato;
de i conti;                              b) due, su designazione delle
   e) la Comunità del parco.          associazioni di protezione am-
   3. Il Presidente è nominato        bientale individuate ai sensi
con decreto del Ministro del-         dell’articolo 13 della legge 8
l’ambiente, d’intesa con i presi-     luglio 1986, n. 349, scelti tra
denti delle regioni o delle pro-      esperti in materia naturalisti-
vince autonome di Trento e di         coambientale;
Bolzano nel cui territorio ricada        c) due, su designazione del-
in tutto o in parte il parco na-      l’Accademia nazionale dei Lin-
zionale. Il Presidente ha la lega-    cei, della Società botanica ita-
le rappresentanza dell’Ente par-      liana, dell’Unione zoologica
co, ne coordina l’attività, espli-    italiana, del Consiglio naziona-
ca le funzioni che gli sono dele-     le delle ricerche e delle Univer-
ga te dal Consiglio direttivo,        sità degli studi con sede nelle
adotta i provvedimenti urgenti        province nei cui territori ricade
ed indifferibili che sottopone        il parco; in caso di designazio-
alla ratifica del Consiglio diret-    ne di un numero superiore a
tivo nella seduta successiva.         due la scelta tra i soggetti indi-
   4. Il Consiglio direttivo è for-   cati è effettuata dal Ministro
mato dal Presidente e da dodici       dell’ambiente;
componenti, nominati con de-             d) uno, su designazione del
creto del Ministro dell’ambien-       Ministro dell’agricoltura e delle
te, sentite le regioni interessate,   foreste;
sce lti tra persone particolar -         e) due, su designazione del
mente qualificate per le attività     Ministro dell’ambiente.
in materia di conser vaz ione            5. Le designazioni sono ef-
della natura o tra i rappresen-       fettuate entro quarantacinque
tanti della Comunità del parco        giorni dalla richiesta del Mini-
di cui all’articolo 10, secondo       stro dell’ambiente. Qualora sia-
le seguenti modalità:                 no designati membri dalla Co-
   a) cinque, su designazione         munità del parco sindaci di un
52                                                      FONTI   NORMATIVE

comune oppure presidenti di          sui regolamenti e sulla proposta
una comunità montana, di una         di piano per il parco di cui al-
provincia o di una regione pre-      l’ar ticolo 12, esprime parer e
senti nella Comunità del parco,      vincolante sul piano plurienna-
la cessazione dalla predetta ca-     le economico e sociale di cui
rica a qualsiasi titolo comporta     all’articolo 14.
la decadenza immediata dal-             8bis. Lo statuto dell’Ente è
l’incarico di membro del consi-      deliberato dal Consiglio diretti-
glio direttivo e il conseguente      vo, sentito il parere della Co-
rinnovo della designazione. La       munità del parco ed è trasmes-
stessa norma si applica nei con-     so al Ministero dell’ambiente
fronti degli assessori e dei con-    che ne verifica la legittimità e
siglieri degli stessi enti.          può richiederne il riesame entro
   6. Il Consiglio direttivo eleg-   sessanta giorni dal ricevimento.
ge al proprio interno un vice        L’Ente parco deve controdedur-
presidente scelto tra i membri       re entro sessanta giorni dal rice-
designati dalla Comunità del         vimento alle eventuali osserva-
parco ed una Giunta esecutiva        zioni di legittimità del Ministe-
formata da cinque componenti,        ro dell’ambiente, con delibera-
compreso il Presidente, secon-       zione del Consiglio direttivo. Il
do le modalità e con le funzioni     Ministro dell’ambiente adotta
stabilite nello statuto dell’Ente    lo statuto con proprio decreto
parco.                               entro i successivi trenta giorni.
   7. Il Consiglio direttivo è le-      9. Lo statuto dell’Ente defi-
gittimamente insediato quando        nisce in ogni caso l’organizza-
sia nominata la maggioranza          zione interna, le modalità di
dei suoi componenti.                 partecipazione popolare, le for-
   8. Il Consiglio direttivo deli-   me di pubblicità degli atti.
bera in merito a tutte le questio-      10. Il Collegio dei revisori
ni generali ed in particolare sui    dei conti esercita il riscontro
bilanci, che sono approvati dal      contabile sugli atti dell’Ente
Ministro dell’ambiente di con-       parco secondo le norme di con-
certo con il Ministro del tesoro,    tabilità dello Stato e sulla base
LEGGE QUADRO SULLE AREE   PROTETTE                                    53

dei regolamenti di contabilità        que anni.
dell’Ente parco, approvati dal           12. Gli organi dell’Ente par-
Ministro del tesoro di concerto       co durano in carica cinque anni
con il Ministro dell’ambiente.        ed i membri possono essere
   Il Collegio dei revisori dei       confermati una sola volta.
conti è nominato con decreto             13. Agli Enti parco si appli-
del Ministro del tesoro ed è for-     cano le disposizioni di cui alla
mato da tre componenti scelti         legge 20 marzo 1975, n. 70; es-
tra funzionari della Ragioneria       si si intendono inseriti nella ta-
generale dello Stato ovvero tra       bella IV (non pubblicata n.d.r.)
iscritti nel ruolo dei revisori uf-   allegata alla medesima legge.
ficiali dei conti. Essi sono desi-       14. La pianta orga nica di
gnati: due dal Ministro del teso-     ogni Ente parco è commisurata
ro, di cui uno in qualità di Pre-     alle risorse finalizzate alle spe-
sidente del Collegio; uno dalla       se per il personale ad esso asse-
regione o, d’intesa, dalle regio-     gnate. Per le finalità di cui alla
ni interessate.                       presente le gge è consentito
   11. Il Direttore del parco è       l’impiego di personale tecnico
nominato, con decreto, dal Mi-        e di manodopera con contratti a
nistro dell’ambiente, scelto in       tempo determinato ed indeter-
una rosa di tre candidati propo-      minato ai sensi dei contratti
sti dal Consiglio direttivo tra       collettivi di lavoro vigenti per il
soggetti iscritti ad un albo di       settore agricolo-forestale.
idonei all’esercizio dell’attività       15. Il Consiglio direttivo può
di direttore di parco istituito       nominare appositi comitati di
pr esso il Ministero dell’am -        consulenza o avvalersi di con-
biente, al quale si accede me-        sulenti per problemi specifici
diante procedura concorsuale          nei settori di attività dell’Ente
per titoli. Il Presidente del par-    parco.
co provvede a stipulare con il
Direttore nominato un apposito          Art. 10 – Comunità del parco
contratto di diritto privato per        1. La Comunità del parco è
una durata non superiore a cin-       costituita dai presidenti delle
54                                                       FONTI   NORMATIVE

regioni e delle province, dai         dell’Ente parco o da un terzo
sindaci dei comuni e dai presi-       dei suoi componenti.
denti delle comunità montane
nei cui territori sono ricompre-         Art. 11 – Regolamento del
se le aree del parco.                 parco
   2. La Comunità del parco è            1. Il regolamento del parco
organo consultivo e propositivo       disciplina l’esercizio delle atti-
dell’Ente parco. In particolare,      vità consentite entro il territorio
il suo parere è obbligatorio:         del parco ed è adottato dall’En-
   a) sul regolamento del parco       te parco, anche contestualmen-
di cui all’articolo 11;               te all’approvazione del piano
   b) sul piano per il parco di       per il parco di cui all’articolo
cui all’articolo 12;                  12 e comunque non oltre sei
   c) su altre questioni, a richie-   mesi dall’approva zione del
sta di un terzo dei componenti        medesimo.
del Consiglio direttivo;                 2. Allo scopo di garantire il
   d) sul bilancio e sul conto        perseguimento delle finalità di
consuntivo;                           cui all’articolo 1 e il rispetto
   dbis) sullo statuto dell’Ente      de lle caratteristiche naturali,
parco.                                pa esistiche, antr opologiche,
   3. La Comunità del parco de-       storiche e culturali locali pro-
libera, previo parere vincolante      prie di ogni parco, il regola-
del Consiglio direttivo, il piano     mento del parco disciplina in
pluriennale economico e socia-        particolare:
le di cui all’articolo 14 e vigila       a) la tipologia e le m odalità
sulla sua attuazione; adotta al-      di costr uzione di opere e ma -
tresí il proprio regolamento.         nufatti;
   4. La Comunità del parco              b) lo svolgimento delle atti-
elegge al suo interno un Presi-       vità artigianali, commerciali, di
dente e un Vicepresidente. È          servizio e agro-silvo-pastorali;
convocata dal Presidente alme-           c) il soggiorno e la circola-
no due volte l’anno e quando          zione del pubblico con qualsia-
venga richiesto dal Presidente        si mezzo di trasporto;
LEGGE QUADRO SULLE AREE   PROTETTE                                        55

   d) lo svolgimento di attività       materia di divieto di attività
sportive, ricreative ed educative;     ve nator ia previste dal prese nte
   e) lo svolgimento di attività di    articolo.
ricerca scientifica e biosanitaria;       3. Salvo quanto previsto dal
   f) i limiti alle emissioni sono-    comma 5, nei parchi sono vietate
re, luminose o di altro genere,        le attività e le opere che possono
nell’ambito della legislazione         compromettere la salvaguardia
in materia;                            del paesaggio e degli ambienti
   g) lo svolgimento delle atti-       naturali tutelati con particolare ri-
vità da affidare a interventi di       guardo alla flora e alla fauna pro-
occupazione giovanile, di vo-          tette e ai rispettivi habitat. In par-
lontariato, con particolare rife-      ticolare sono vietati:
rimento alle comunità terapeu-            a) la cattura, l’uccisione, il
tiche, e al servizio civile alter-     danneggia mento, il distur bo
nativo;                                delle specie animali; la raccolta
   h) l’accessibilità nel territorio   e il danneggiamento delle spe-
del parco attraverso percorsi e        cie vegetali, salvo nei territori
strutture idonee per disabili,         in cui sono consentite le attività
portatori di handicap e anziani.       agro-silvo-pastora li, nonché
   2bis. Il regolamento del par-       l’introduzione di specie estra-
co valorizza altresí gli usi, i co-    ne e, vegeta li o animali, che
stumi, le consuetudini e le atti-      possano altera re l’ equilibrio
vità tradizionali delle popola-        naturale;
zioni residenti sul territorio,           b) l’apertura e l’esercizio di
nonché le espressioni culturali        cave, di miniere e di discariche,
proprie e caratteristiche dell’i-      nonché l’asportazione di mi-
dentità delle comunità locali e        nerali;
ne prevede la tutela anche me-            c) la modificazione del regi-
diante disposizioni che autoriz-       me delle acque;
zino l’esercizio di attività parti-       d) lo svolgimento di attività
colari collegate agli usi, ai co-      pubblicitarie al di fuori dei cen-
stumi e alle consuetudini sud-         tri urbani, non autorizzate dal-
dette, fatte salve le norme in         l’Ente parco;
56                                                       FONTI   NORMATIVE

   e) l’introduzione e l’impiego      locali, che sono esercitati se-
di qualsiasi mezzo di distruzio-      condo le consuetudini locali.
ne o di alterazione dei cicli bio-    Eventuali diritti esclusivi di
geochimici;                           caccia delle collettività locali o
   f) l’introduzione, da parte di     altri usi civici di prelievi fauni-
privati, di ar mi, e splosivi e       stici sono liquidati dal compe-
qualsiasi mezzo distruttivo o di      tente commissario per la liqui-
cattura, se non autorizzati;          da zione degli usi civici ad
   g) l’uso di fuochi all’aperto;     istanza dell’Ente pa rco.
   h) il sorvolo di velivoli non         6. Il regolamento del parco è
autorizzato, salvo quanto defi-       appr ovato dal Ministr o del-
nito dalle leggi sulla disciplina     l’a mbiente, pr evio par ere degli
del volo.                             enti locali interessati, da espri-
   4. Il regolamento del parco        mersi entr o quaranta giorni
stabilisce a ltresí le eve ntuali     da lla richiesta, e com unque
deroghe ai divieti di cui al com-     d’intesa con le regioni e le pro-
ma 3. Per quanto riguarda la          vince autonome interessa te; il
lettera a) del medesimo comma         regolamento acquista efficacia
3, esso prevede eventuali pre-        novanta giorni dopo la sua
lievi faunistici ed eventuali ab-     pubblic azione nella Gazzetta
battimenti selettivi, nec essari      Ufficiale della Repubblica ita -
per ricomporre squilibri ecolo-       liana. Entro tale termine i co-
gici accertati dall’Ente parco.       muni sono tenuti ad a deguar e
Prelievi e abbattimenti devono        alle sue pre visioni i propri re -
avvenire per iniziativa e sotto la    golamenti. Dec orso inutilmen-
diretta responsabilità e sorve-       te il predetto termine le dispo-
glianza dell’Ente parco ed esse-      sizioni del regola mento del
re attuati dal personale dell’En-     par co prevalgono su quelle del
te parco o da persone all’uopo        com une, che è tenuto alla loro
espressamente autorizzate dal-        applicazione.
l’Ente parco stesso.
   5. Restano salvi i diritti reali     Art. 11bis – Tutela dei valori
e gli usi civici delle collettività   naturali, storici e ambientali e
LEGGE QUADRO SULLE AREE   PROTETTE                                    57

iniziative per la promozione          colare e pedonale con particola-
economica e sociale                   re riguardo ai percorsi, accessi
   1. Il Consiglio direttivo del      e strutture riservati ai disabili,
parco e la Comunità del parco         ai portatori di handicap e agli
ela borano contestua lmente, e        anziani;
attraverso reciproche consulta-          d) sistemi di attrezzature e
zioni di cui agli articoli 12 e 14,   servizi per la gestione e la fun-
il piano del parco e il piano plu-    zione sociale del parco, musei,
riennale economico-sociale se-        centri di visite, uffici informati-
condo le norme di cui agli stes-      vi, aree di campeggio, attività
si articoli 12 e 14.                  agroturistiche;
                                         e) indirizzi e criteri per gli
   Art. 12 – Piano per il parco       interventi sulla flora, sulla fau-
   1. La tutela dei valori natura-    na e sull’ambiente naturale in
li ed ambientali nonché storici,      genere.
culturali, antropologici tradi-          2. Il piano suddivide il terri-
zionali affidata all’Ente parco è     torio in base al diverso grado di
perseguita attraver so lo stru-       protezione, prevedendo:
mento del piano per il parco, di         a) riserve integrali nelle qua-
se guito denominato “piano”,          li l’ambiente naturale è conser-
che deve, in particolare, disci-      vato nella sua integrità;
plinare i seguenti contenuti:            b) riserve generali orientate,
   a) organizzazione generale         nelle quali è vietato costruire
del territorio e sua articolazione    nuove opere edilizie, ampliare
in aree o parti caratterizzate da     le costruzioni esistenti, esegui-
forme differenziate di uso, go-       re opere di trasformazione del
dimento e tutela;                     territorio. Possono essere tutta-
   b) vincoli, destinazioni di        via consentite le utilizzazioni
uso pubblico o privato e norme        produttive tradizionali, la rea-
di attuazione relative con riferi-    lizzazione delle infrastrutture
mento alle varie aree o parti del     strettamente necessarie, nonché
piano;                                interventi di gestione delle ri-
   c) sistemi di accessibilità vei-   sorse naturali a cura dell’Ente
58                                                        FONTI   NORMATIVE

parco. Sono altresí ammesse           glioramento della vita socio-
opere di m anutenzione delle          culturale delle collettività loca-
opere esistenti, ai sensi delle       li e al miglior godimento del
lettere a) e b) del primo comma       parco da parte dei visitatori.
dell’articolo 31 della legge 5           3. Il piano è predisposto dal-
agosto 1978, n. 457;                  l’Ente parco entro diciotto mesi
   c) aree di protezione nelle        dalla costituzione dei suoi orga-
quali, in armonia con le finalità     ni, in base ai criteri ed alle fina-
istitutive ed in conformità ai        lità della presente legge. La Co-
criteri generali fissati dall’Ente    munità del parco partecipa alla
parco, possono continuare, se-        definizione dei criteri riguar-
condo gli usi tradizionali ovve-      danti la predisposizione del pia-
ro secondo metodi di agricoltu-       no del parco indicati dal Consi-
ra biologica, le attività agro-sil-   glio dire ttivo del par co ed
vo-pastorali nonché di pesca e        esprime il proprio parere sul
raccolta di prodotti naturali, ed     piano stesso. Il piano, approva-
è incoraggiata anche la produ-        to dal Consiglio direttivo, è
zione artigianale di qualità. So-     adottato dalla regione entro no-
no ammessi gli interventi auto-       vanta giorni dal suo inoltro da
rizzati ai sensi delle lettere a),    parte dell’Ente parco.
b) e c) del primo comma del-             4. Il piano adottato è deposi-
l’articolo 31 della citata legge      tato per quaranta giorni presso
n. 457 del 1978, salvo l’osser-       le sedi dei comuni, delle comu-
vanza delle norme di piano sul-       nità montane e delle regioni in-
le destinazioni d’uso;                teressate; chiunque può pren-
   d) aree di promozione econo-       derne visione ed estrarne copia.
mica e sociale facenti parte del         Entro i successivi quaranta
medesimo ecosistema, piú este-        giorni chiunque può presentare
samente modificate dai proces-        osservazioni scritte, sulle quali
si di antropizzazione, nelle qua-     l’Ente parco esprime il proprio
li sono consentite attività com-      parere entro trenta giorni. Entro
patibili con le finalità istitutive   centoventi giorni dal ricevi-
del parco e finalizzate al mi-        mento di tale parere la regione
LEGGE QUADRO SULLE AREE   PROTETTE                                     59

si pronuncia sulle osservazione        medesimi termini con un com-
presentate e, d’intesa con l’En-       missario ad acta.
te parco per quanto concerne le           6. Il piano è modificato con
aree di cui alle lettere a), b) e c)   la stessa procedura necessaria
del comma 2 e d’intesa, oltre          alla sua approvazione ed è ag-
che con l’Ente parco, anche con        giornato con identica modalità
i comuni interessati per quanto        almeno ogni dieci anni.
concerne le aree di cui alla let-         7. Il piano ha effetto di di-
tera d) del medesimo comma 2,          chiarazione di pubblico genera-
emana il provvedimento d’ap-           le interesse e di urgenza e di in-
provazione. Qualora il piano           differibilità per gli interventi in
non venga approvato entro ven-         esso previsti e sostituisce ad
tiquattro mesi dalla istituzione       ogni livello i piani paesistici, i
dell’Ente parco, alla regione si       piani territoriali o urbanistici e
sostituisce un comitato misto          ogni altro strumento di pianifi-
costituito da rappresentanti del       cazione.
Ministero dell’ambiente e da              8. Il piano è pubblicato nella
rappresentanti delle regioni e         Gazzetta Ufficiale della Repub-
pr ovince autonome , il quale          blica italiana e nel Bollettino
esperisce i tentativi necessari        ufficiale della regione ed è im-
per il raggiungimento di dette         mediatam ente vincolante nei
intese; qualora le intese in que-      confronti delle amministrazioni
stione non vengano raggiunte           e dei privati.
entro i successivi quattro mesi,
il Ministro dell’am biente ri-            Art. 13 – Nulla osta
mette la questione al Consiglio           1. Il rilascio di concessioni o
dei ministri che decide in via         autorizzazioni relative ad inter-
definitiva.                            venti, impianti ed opere all’in-
   5. In caso di inosservanza dei      terno del parco è sottoposto al
termini di cui al comma 3, si          preventivo nulla osta dell’Ente
sostituisce all’amministrazione        parco. Il nulla osta verifica la
inadempiente il Ministro del-          conformità tra le disposizioni
l’ambiente, che provvede nei           del piano e del regolamento e
60                                                        FONTI   NORMATIVE

l’intervento ed è reso entro ses-     una sola volta, di ulteriori tren-
santa giorni dalla richiesta. De-     ta giorni i termini di espressio-
corso inutilmente tale termine il     ne del nulla osta.
nulla osta si intende rilasciato.
   Il diniego, che è immediata-          Art. 14 – Iniziative per la
mente impugnabile, è affisso          promozione economica e sociale
contempora nea mente all’a lbo           1. Nel rispetto delle finalità
del comune interessato e all’al-      del parco, dei vincoli stabiliti
bo dell’Ente parco e l’affissio-      dal piano e dal regolamento del
ne ha la durata di sette giorni.      parco, la Comunità del parco
   L’Ente parco dà notizia per        promuove le iniziative atte a fa-
estratto, con le medesime mo-         vorire lo sviluppo economico e
dalità, dei nulla osta rilasciati e   sociale delle collettività even-
di quelli determinatisi per de-       tualmente residenti all’interno
correnza del termine.                 del parco e nei territori adiacenti.
   2. Avve rso il rilascio del nul-      2. A tal fine la Comunità del
la osta è a mmesso ricorso giu-       par co, avvia contestualmente
risdizionale anche da par te          all’elaborazione del piano del
delle associazioni di protezio-       parco un piano pluriennale eco-
ne ambienta le individuate ai         nomico e sociale per la promo-
sensi della legge 8 luglio 1986,      zione della attività compatibili,
n. 349.                               individuando i soggetti chiama-
   3. L’esame delle richieste di      ti alla realizzazione degli inter-
nulla osta può essere affidato        ve nti pre visti eventualmente
con deliberazione del Consiglio       anche attraverso accordi di pro-
direttivo ad un apposito comita-      gramma. Tale piano, sul quale
to la cui composizione e la cui       esprime la propria motivata va-
attività sono disciplinate dal re-    lutazione il Consiglio direttivo,
golamento del parco.                  è approvato dalla regione o,
   4. Il Presidente del parco, en-    d’intesa, dalle regioni interes-
tro sessanta giorni dalla richie-     sate. In caso di contrasto tra
sta, con comunicazione scritta        Comunità del parco, altri orga-
al richiedente, può rinviare, per     ni dell’Ente parco e regioni, la
LEGGE QUADRO SULLE AREE   PROTETTE                                     61

questione è rimessa ad una con-       il volontariato, nonché l’accessi-
ferenza presieduta dal Ministro       bilità e la fruizione, in particola-
dell’ambiente il quale, perdu-        re per i portatori di handicap.
rando i contrasti, rimette la de-        4. Per le finalità di cui al
cisione definitiva al Consiglio       comma 3, l’Ente par co può
dei ministri.                         concedere a mezzo di specifi-
    3. Il piano di cui al comma 2     che convenzioni l’uso del pro-
può prevedere in particolare: la      prio nome e del proprio emble-
concessione di sovvenzioni a          ma a servizi e prodotti locali
privati ed enti locali; la predi-     che presentino requisiti di qua-
sposizione di attrezzature, im-       lità e che soddisfino le finalità
pianti di depurazione e per il ri-    del parco.
sparmio energetico, servizi ed           5. L’Ente parco organizza,
impianti di carattere turistico-      d’intesa con la regione o le re-
naturalistico da gestire in pro-      gioni interessate, speciali corsi
prio o da concedere in gestione       di formazione al termine dei
a terzi sulla base di atti di con-    quali rilascia il titolo ufficiale
cessione alla stregua di specifi-     ed esclusivo di guida del parco.
che convenzioni; l’agevolazio-           6. Il piano di cui al comma 2
ne o la promozione, anche in          ha durata quadriennale e può
forma cooperativa, di attività        essere aggiornato annualmente
tr adizionali artigianali, agro-      con la stessa procedura della
silvo-pastorali, culturali, servizi   sua formazione.
sociali e biblioteche, restauro,
anche di beni naturali, e ogni          Art. 15 – Acquisti, espro -
altra iniziativa atta a favorire,     priazioni ed indennizzi
nel rispetto delle esigenze di          1. L’Ente parco, nel quadro
conservazione del parco, lo svi-      del programma di cui al comma
luppo del turismo e delle atti-       7, può prendere in locazione
vità locali connesse. Una quota       immobili compresi nel parco o
parte di tali attività deve consi-    acquisirli, anc he m ediante
stere in interventi diretti a favo-   espropriazione o esercizio del
rire l’occupazione giovanile ed       diritto di prelazione di cui al
62                                                        FONTI   NORMATIVE

comma 5, secondo le norme ge-          all’interno delle riserve e delle
nerali vigenti.                        aree di cui all’articolo 12, com-
   2. I vincoli derivanti dal pia-     ma 2, lettere a) e b), salva la
no alle attività agro-silvo-pa-        precedenza a favore di soggetti
storali possono essere indenniz-       privati di cui al comma 1 del-
zati sulla base di principî equi-      l’articolo 8 della legge 26 mag-
tativi. I vincoli, temporanei o        gio 1965, n. 590, e successive
parziali, relativi ad attività già     modificazioni e integrazioni.
ritenute c ompatibili, possono            6. L’Ente parco deve eserci-
dar luogo a compensi ed inden-         tare la prelazione entro tre mesi
nizzi, che tengano conto dei           dalla notifica della proposta di
vantaggi e degli svantaggi deri-       alienazione. La proposta deve
vanti dall’attività del parco.         contenere la descrizione cata-
   Con decreto da emanare en-          stale dei beni, la data della tra-
tro dodici mesi dalla data di          smissione del possesso, l’indi-
entrata in vigore della presen-        cazione del prezzo e delle sue
te legge il M inistro dell’am-         modalità di pagamento. Qualo-
biente provvede alle disposi-          ra il dante causa non provveda
zioni di attuazione del presen-        a tale notificazione o il prezzo
te comma.                              notificato sia superiore a quello
   3. L’Ente parco è tenuto a          di cessione, l’Ente parco può,
indennizzar e i danni provocati        entro un anno dalla trascrizione
dalla fauna selva tica del parc o.     de ll’atto di c om pra vendita,
   4. Il regolamento del parco         esercitare il diritto di riscatto
stabilisce le modalità per la li-      nei confronti dell’acquirente e
quidazione e la cor responsione        di ogni altro successivo avente
degli indennizz i, da corrispon-       causa a qualsiasi titolo.
dersi entr o novanta giorni dal           7. L’Ente parco provvede ad
verificarsi del documento.             istituire nel proprio bilancio un
   5. L’Ente parco ha diritto di       apposito capitolo, con dotazio-
prelazione sul trasferimento a         ne adeguata al prevedibile fab-
titolo oneroso della proprietà e       bisogno, per il pagamento di in-
di diritti reali sui terreni situati   dennizzi e risarcimenti, formu-
LEGGE QUADRO SULLE AREE   PROTETTE                                     63

lando un apposito programma,          l’Ente parco.
con opportune priorità.                  2. Le attività di cessione di
                                      materiale divulgativo, educati-
   Art. 16 – Entrate dell’Ente        vo e propagandistico di prodot-
parco ed agevolazioni fiscali         ti ecologici, nonché le presta-
   1. Costituiscono entrate del-      zioni di servizi esercitate diret-
l’Ente parco da destinare al con-     tamente dall’Ente parco, non
seguimento dei fini istitutivi:       sono sottoposte alla normativa
   a) i contributi ordinari e         per la disciplina del commercio.
straordinari dello Stato;                3. Le cessioni e le prestazio-
   b) i contributi delle regioni e    ni di cui al comma 2 sono sog-
degli enti pubblici;                  gette alla disciplina dell’impo-
   c) i contributi ed i finanzia-     sta sul valore aggiunto. La regi-
menti a specifici progetti;           strazione dei corrispettivi si ef-
   d) i lasciti, le donazioni e le    fettua in base all’articolo 24 del
erogazioni liberali in denaro di      decreto del Presidente della Re-
cui all’articolo 3 della legge 2      pubblica 26 ottobre 1972, n.
agosto 1982, n. 512, e successi-      633, come sostituito dall’arti-
ve modificazioni e integrazioni;      colo 1 del decreto del Presiden-
   e) gli eventuali redditi patri-    te della Repubblica 29 gennaio
moniali;                              1979, n. 24, senza l’obbligo del-
   f) i canoni delle concessioni      l’uso dei registratori di cassa.
previste dalla legge, i proventi         4. L’Ente parco ha l’obbligo
dei diritti d’ingresso e di priva-    di pareggio del bilancio.
tiva e le altre entrate derivanti
dai servizi resi;                        Art. 17 – Riserve naturali
   g) i proventi delle attività       statali
commerciali e promozionali;              1. Il decreto istitutivo delle
   h) i proventi delle sanzioni       riserve naturali statali, di cui al-
derivanti da inosservanza delle       l’articolo 8, comma 2, oltre a
norme regolamentari;                  determinare i confini della ri-
   i) ogni altro provento acqui-      serva ed il relativo organismo
sito in relazione all’attività del-   di gestione, ne precisa le carat-
64                                                       FONTI   NORMATIVE

teristiche principali, le finalità    marina mercantile e d’intesa
istitutive ed i vincoli principali,   con il Ministro del tesoro, isti-
stabilendo altresí indicazioni e      tuisce le aree protette marine,
criter i spe cif ici cui devono       autorizzando altresí il finanzia-
conformarsi il piano di gestione      mento definito dal programma
delle riserva ed il relativo rego-    medesim o. L’istruttoria preli-
lamento attuativo, emanato se-        minare è in ogni caso svolta, ai
condo i principî contenuti nel-       sensi dell’articolo 26 della leg-
l’articolo 11 della presente leg-     ge 31 dicembre 1982, n. 979,
ge. Il piano di gestione della ri-    dalla Consulta per la difesa del
serva ed il relativo regolamento      mare dagli inquinamenti.
attuativo sono adottati dal Mi-          2. Il decreto istitutivo contie-
nistro dell’ambiente entro i ter-     ne tra l’altro la denominazione
mini stabiliti dal decreto istitu-    e la delimitazione dell’area, gli
tivo della riserva stessa, sentite    obiettivi cui è finalizzata la pro-
le regioni a statuto ordinario e      tezione dell’area e prevede, al-
d’intesa con le regioni a statuto     tresí, la concessione d’uso dei
speciale e le province autono-        beni del demanio marittimo e
me di Trento e di Bolzano.            delle zone di mare di cui all’ar-
   2. Sono vietati in particolare:    ticolo 19, comma 6.
   a) ogni forma di discarica di         3. Il decreto di istituzione è
rifiuti solidi e liquidi;             pubblicato sulla Gazzetta Uffi -
   b) l’accesso nelle riserve na-     ciale della Repubblica italiana.
turali integrali a persone non           4. Per il finanziamento di
autorizzate, salvo le modalità        programmi e progetti di investi-
stabilite dagli organi responsa-      mento per le aree protette mari-
bili della gestione della riserva.    ne è autorizzata la spesa di lire
                                      5 miliardi per ciascuno degli
  Art. 18 – Istituzione di aree       anni 1992, 1993 e 1994.
protette marine                          5. Per le prime spese di fun-
  1. In attuazione del program-       zionamento delle aree protette
ma il Ministro dell’ambiente, di      marine è autorizzata la spesa di
concerto con il Ministro della        lire 1 miliardo per ciascuno de-
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