LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE PER UNA BUONA SCUOLA PER LA REPUBBLICA - ASCOLTIAMOCI PER FARCI SENTIRE
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Luglio 2005 Bozza di lavoro per la scrittura condivisa di una LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE PER UNA BUONA SCUOLA PER LA REPUBBLICA ASCOLTIAMOCI PER FARCI SENTIRE DA CHI DEVE GOVERNARE www.leggepopolare.it
PREMESSA Questa bozza di Legge di iniziativa Popolare è stata scritta da un gruppo di persone composto da docenti dei diversi ordini di scuola, genitori, studenti e cittadini/e provenienti da diverse parti d’Italia, membri di quel movimento trasversale che da 2 anni si sta opponendo allo smantellamento della scuola pubblica portato avanti dalla controriforma Moratti (l’elenco dei nominativi su www. leggepopolare.it). È il tentativo cosciente e generoso di passare dalla fase della critica e dell’opposizione alla fase di co- struzione della “Scuola che vogliamo”. Sui principi fondanti è estremamente chiaro e deciso. Nell’artico- lazione dei diversi ordini di scuola non punta solo alla restaurazione di un’inesistente età dell’oro, ma, partendo da tutto quello che di buono si è sviluppato negli ultimi 30 anni come pratiche, relazioni e riflessioni, punta a stabilire dei paletti, di cui dovrà necessariamente tenere conto il legislatore nell’elaborazione di un articolato di legge. Siamo assolutamente consapevoli che non è una legge, per quanto buona, che può cambiare la scuola (e tantomeno la società), ma siamo altrettanto sicuri che invece una cattiva legge la può distruggere. PER QUESTO CHIEDIAMO L’ABROGAZIONE IMMEDIATA DELLA LEGGE MORATTI E DI TUTTI I SUOI DECRETI APPLICATIVI CON PROCEDURA D’URGENZA. Il metodo. Nell’identificare i capitoli da discutere, abbiamo accolto il contributo di coloro che hanno voluto parte- cipare al percorso. Lo sviluppo dei punti è frutto di un dibattito serrato e onesto, senza reticenze, che ha visto affrontarsi con passione e trasparenza posizioni che non sempre erano comuni. Questa stesura riflette la sintesi condivisa che è stata operata, non frutto di compromessi e tatticismi, ma dello sforzo di tutti di ascoltare e comprendere profondamente le ragioni dell’altro. Noi crediamo che la costruzione dal basso di una riforma della scuola debba essere una palestra di cittadinanza condivisa. È per questo che offriamo questa bozza al dibattito di tutto il mondo della scuola. Ognuno leggendola troverà qualcosa di sé e del comune sentire; probabilmente troverà anche qualcosa che non è di immediata comprensione; forse troverà che manca qualcosa. Ci piacerebbe che ognuno/a si sentisse in diritto nei prossimi mesi di portare il suo contributo in positivo a questa costruzione collettiva, un contributo di idee, esperienze e riflessione e non solo di critica. Vorremmo che questo fosse un percorso aperto, in cui nessuno, singolo o organizzazione, si senta in dovere di piantare bandierine o mettere “cappelli”. Ci sarà anche chi obietterà che abbiamo fatto un elenco di utopie, che la situazione economica del paese non è in grado di sostenere. Secondo noi è sempre meglio mirare alto, almeno in fase di dichiarazione d’intenti; ci sarà sempre il tempo poi per articolare la gradualità e la progressività di un percorso, una volta deciso dove si vuole arrivare. Inoltre, è ampiamente noto che i costi sociali ed economici dell’ignoranza e dell’emargina- zione sono infinitamente più alti degli investimenti in educazione e cultura. Tra qualche mese il comitato promotore (e chi si vorrà ad esso unire istituendone altri sul territorio naziona- le) in un’assemblea nazionale porterà a sintesi unitaria il contributo di questo vasto dibattito, per poi av- viare la raccolta delle firme e portare poi la legge di iniziativa popolare all’attenzione del Parlamento. Non vogliamo nascondere che la nostra ambizione è quella di influire sulla stesura del programma delle forze po- litiche per le prossime elezioni. Non ci interessano le passerelle dei politici per farsi pubblicità, ci interessa che le idee per il futuro che stiamo raccogliendo possano diventare realtà in un percorso condiviso. Il linguaggio. Con uno sforzo lessicale abbiamo voluto rispettare il linguaggio di genere, non perché di moda o “politica- mente corretto”, ma perché siamo convinti che anche attraverso le parole passino i concetti. Per lo stesso motivo abbiamo voluto eliminare ogni riferimento a linguaggi aziendalisti o economicisti, che non ci appar- tengono e riteniamo debbano rimanere estranei al mondo della scuola. Ad indicare una volontà di miglioramento, ci siamo sforzati sempre di evitare i termini negativi, utilizzando i corrispondenti positivi, tranne ovviamente nel capitolo sulle abrogazioni. NOTA BENE: Nella bozza che segue abbiamo raccolto la sintesi condivisa di una grande dibattito. Abbiamo scelto la strada della condivisione e non della contrapposizione tra maggioranza e minoranza. Su alcuni commi, quindi, non si è raggiunto un accordo nella formulazione o sulla opportunità di un loro inserimento. Su www.leggepopolare.it le proposte di modifica che vi invitiamo a discutere in forma più allargata nei Comitati di scuola, di zona o di paese. 2 Il sito di Retescuole (e quelli che lo riterranno opportuno e utile) raccolglierà il dibattito e le altre eventuali proposte di integrazione e modifica che i Comitati vorranno proporre.
1 NORME GENERALI SUL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE STATALE NELLA SCUOLA DI BASE E NELLA SCUOLA SUPERIORE. DEFINIZIONE DEI LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI IN MATERIA DI NIDI D’INFANZIA. ART. 1- IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE 1 Il Sistema Educativo di Istruzione Statale si ispira a principi di pluralismo e di laicità. È fina- Riferimenti lizzato alla crescita e alla valorizzazione della persona umana, alla formazione del cittadino e generali della cittadina, all’acquisizione di competenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro, nel rispetto dei ritmi dell’età evolutiva, delle differenze e dell’identità di ciascuno/a, secon- do i principi sanciti dalla Costituzione, dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e dalla Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia. Concorre altresì a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che limitano di fatto la libertà e l’ugua- glianza dei/lle cittadini/e. Garantisce la partecipazione democratica al suo governo da parte di docenti, educatori, personale non docente, genitori, studenti. 2 Il Sistema Educativo di Istruzione si articola nei Nidi d’Infanzia, nella Scuola di Base (Scuo- Articolazione la dell’Infanzia della durata di 3 anni, Scuola Elementare della durata di 5 anni e Scuola Media della durata di 3 anni) e nella Scuola Superiore che si articola in un biennio unitario e in un triennio d’indirizzo. 3 Lo Stato riconosce a tutti/e il diritto all’educazione, all’istruzione, alla formazione, garan- Diritto tendo a questo scopo l’accesso gratuito alle Scuole Statali di Base e Superiori. Per quanto all’istruzione riguarda l’Educazione degli Adulti, lo Stato promuove e sostiene l’attivazione di corsi po- meridiani e serali. Tali corsi, fatta salva l’equiparazione degli obiettivi e dei titoli conseguiti, competono alle Scuole ed ai Centri Territoriali Permanenti, che forniscono gli spazi ed il personale docente e non docente per la loro realizzazione. Lo Stato assicura al Sistema Educativo di Istruzione Statale le risorse adeguate, destinando a questo scopo almeno il 6% del prodotto interno lordo. 4 Il Sistema Educativo di Istruzione promuove l’acquisizione consapevole di saperi (conoscen- Finalità ze, linguaggi, abilità, atteggiamenti e pratiche di relazione), visti come aspetti del processo di crescita e di apprendimento permanente. A tal fine la pratica scolastica si organizza in un’al- ternanza di lezioni frontali, attività laboratoriali, momenti ludico-educativi, lavoro individuale e cooperativo, interventi educativi progettati con le ASL, partecipazione alla vita sociale e culturale del proprio territorio, organizzazione di scambi culturali tra Istituti e con scuole di altri paesi, calibrati sui bisogni peculiari delle differenti realtà e fasce di età. 5 L’obbligo scolastico si assolve nel Sistema Educativo di Istruzione, decorre a partire dalla Obbligo frequenza del terzo anno della scuola d’infanzia e termina con il diciottesimo anno d’età. scolastico Il passaggio da una classe alla successiva avviene per scrutinio nell’ambito del Consiglio di Interclasse/Classe. Può essere proposta la non ammissione dell’alunno alla classe successiva solo se il progetto d’individualizzazione predisposto per superare le difficoltà dell’alunno/a non abbia avuto efficacia comprovata. La non ammissione non può essere determinata da motivi comportamentali e deve essere accompagnata da precise indicazioni progettuali atte a garantire all’alunno/a il raggiungimento nell’anno successivo degli obiettivi prefissati. La valutazione periodica dell’alunno/a ed il giudizio finale sono documentati con apposito attestato fornito dal Ministero della Pubblica Istruzione. 6 Le dotazioni organiche degli Istituti Scolastici sono determinate annualmente entro il 31 Organici marzo, sulla base delle domande presentate dai singoli istituti, in base al numero di classi costituite ed ai modelli didattico-organizzativi richiesti. Non è consentita la formazione di classi differenziali sul piano delle abilità, dei risultati scolastici, delle credenze religiose, delle origini culturali diverse e di qualsiasi altro criterio che di fatto discrimini e pregiudichi le pari opportunità di apprendimento e integrazione. Gli Istituti Scolastici definiscono il numero di classi in modo che in ciascuna di esse il numero degli/lle alunni/e non sia su- periore a 22, salvo quanto disposto dal successivo comma 8. L’organico di ciascun Istituto Scolastico viene maggiorato per rispondere alle esigenze di cui ai commi 7, 8, e 9 del pre- sente articolo, secondo norme e regolamenti emanati successivamente. Lo Stato riconosce il valore della continuità didattica nell’assegnazione dei/lle docenti alle classi ed emana norme e regolamenti che ne garantiscano l’effettiva applicazione, anche con il conferimento obbli- gatorio entro un anno di incarichi a tempo indeterminato per le cattedre vacanti. 3
7 Al fine di perseguire le finalità di cui al comma 1 e contrastare il fenomeno della dispersione Lotta alla scolastica, la Scuola progetta interventi rivolti agli/lle alunni/e in situazioni di disagio socio- dispersione ambientale e/o in difficoltà di apprendimento. Lo Stato assicura a ciascun Istituto Scola- scolastica stico una dotazione aggiuntiva di docenti opportunamente specializzati/e, che concorra, insieme ai/lle docenti della classe, alla progettazione e realizzazione di tali interventi. 8 Il Sistema Educativo di Istruzione valorizza tutte le diversità. L’integrazione delle persone Valorizzazione diversamente abili si realizza a norma della legge 5/2/1992 n. 104, garantendo l’assegnazione delle diversità delle deroghe richieste prima dell’inizio dell’anno scolastico. Per assicurare la massima effica- cia al processo di integrazione scolastica, le classi che accolgono alunni/e diversamente abili sono costituite con 3 alunne/i in meno rispetto a quanto disposto dal precedente comma 6. In caso fossero presenti nella classe 2 alunni diversamente abili, si costituisce una classe anche con un numero inferiore di alunni/e. Nella determinazione dell’organico va garantita l’asse- gnazione di docenti di sostegno per tutto l’orario di permanenza a scuola dell’alunno/a. 9 Al fine di promuovere l’interazione e l’educazione interculturale, lo Stato assicura a ciascun Educazione Istituto Scolastico una dotazione aggiuntiva di docenti opportunamente specializzati/e. interculturale Tale dotazione aggiuntiva verrà determinata in misura di un/una docente ogni 5 alunne/i con necessità di prima alfabetizzazione e di un/una docente ogni 25 alunne/i di recente immigrazione (da meno di tre anni in Italia). Lo Stato, inoltre, assicura alle scuole i fondi e le risorse necessarie per garantire almeno un’ora alla settimana di insegnamento della lingua madre, anche in rete con altre scuole, aperta alla partecipazione di tutti gli alunni/e e per erogare servizi di accoglienza, orientamento e supporto a favore delle famiglie immigrate, al fine di renderle pienamente partecipi del percorso formativo dei propri figli e favorirne l’interazione sociale. 10 Ogni Scuola del Sistema Educativo di Istruzione realizza i necessari collegamenti con quella Governo delle precedente e quella successiva, statale e non, per governare le discontinuità del processo discontinuità di apprendimento. A partire dalla verifica dell’esperienza degli Istituti Comprensivi, il Mi- nistero della Pubblica Istruzione promuove e sostiene, con appositi progetti, percorsi di raccordo da attuare tra docenti, con gli/le alunni/e e con il coinvolgimento delle famiglie. 11 Allo scopo di garantire un’omogenea offerta didattica e formativa sul territorio nazionale, il Programmi Ministero della Pubblica Istruzione adotta “Programmi didattici orientativi” e definisce le abilità, le conoscenze e le competenze di base che devono essere tendenzialmente raggiunte dagli alunni/e di ciascun ordine di istruzione su tutto il territorio nazionale. I ”Programmi didattici orientativi” della Scuola di Base e del curricolo di base del biennio unitario della Scuola Superiore, di cui all’art. 4 comma 4, saranno progettati per favorire un’evoluzione armonica di approccio alle discipline, in un’ottica di governo delle discontinuità didattiche tra tutti i livelli del Sistema Educativo di Istruzione. I Programmi sono elaborati da gruppi di lavoro costituiti da docenti rappresentativi delle diverse Scuole del Sistema Educativo di Istruzione ed esperti/e di riconosciuto livello scientifico, nominati con procedura pubblica dal Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione. La loro attività dovrà prevedere una fase di ascolto nelle scuole, con il coinvolgimento diretto e attivo di insegnanti, genitori, studenti e cittadini. Fino all’adozione di tali “Programmi didattici orientativi”, rimangono in vigore gli Orientamenti Didattici per la Scuola dell’Infanzia del 1991, i Programmi Didattici per la Scuola Elementare del 1985, i Programmi e gli orari di insegnamento della Scuola Media del 1979. Il gruppo di lavoro della Scuola Superiore dovrà prioritariamente occuparsi del biennio unitario, di cui all’art. 4 comma 4, definendo i relativi programmi entro 12 mesi dall’approvazione della presente legge. 12 Lo Stato determina e garantisce i livelli essenziali qualitativi e quantitativi per gli Istituti Edilizia Scolastici, in merito ai parametri fisico-ambientali e alla sicurezza delle strutture. Il Mini- scolastica stero della Pubblica Istruzione è impegnato a varare, entro 12 mesi dall’approvazione della presente legge, un piano per l’edilizia scolastica che provveda alla costruzione di nuove strutture e all’adeguamento delle strutture esistenti, secondo criteri di vivibilità, accoglienza e piacevolezza, dotazione di laboratori, apertura al territorio 13 Nel Sistema Educativo di Istruzione viene sancita l’unicità della funzione docente, senza Funzione gerarchie di ruolo, giuridiche e funzionali e la pari dignità di tutte le discipline e ambiti docente disciplinari. La qualificazione delle/i docenti è centrata sulla formazione, sia iniziale sia in 4 itinere. Essa è condotta prevalentemente secondo la metodologia della ricerca-azione e rap-
presenta un obbligo, sia per lo Stato, che garantisce risorse adeguate, sia per le Istituzioni Scolastiche. I/le docenti progettano e partecipano agli interventi ritenuti collegialmente necessari. 14 Lo Stato garantisce a tutti i soggetti coinvolti la partecipazione alla gestione della Scuola, Partecipazione attraverso gli Organi Collegiali esistenti, a cui andranno aggiunti il Consiglio dei Genitori, il Consiglio degli/le Studenti, il Collegio del Personale Ausiliario Tecnico e Amministrativo. Gli Organi Collegiali, la cui ispirazione democratica sarà garantita innanzitutto dall’eletti- vità dei loro presidenti, opereranno in conformità con i principi esposti nel comma 1 del presente articolo. Lo Stato, inoltre, promuove la partecipazione di genitori e studenti alla vita della Scuola, con l’obiettivo di far diventare la Scuola una palestra di cittadinanza fon- data sulla costruzione concordata e condivisa delle decisioni. La progettazione partecipata troverà nella Scuola, a partire dalla Scuola dell’Infanzia, occasioni diffuse e differenziate per costruire, sin da bambini, l’abitudine ad essere coinvolti in prima persona nella costruzione del proprio futuro. La partecipazione dei genitori, per la sfera di loro competenza, viene considerata uno degli aspetti fondamentali per la finalizzazione degli interventi educativi delle Istituzioni Scolastiche. La valorizzazione del rapporto tra genitori e Scuola rientra tra i doveri di ogni Istituzione Scolastica e verrà da esse tradotta in azioni concrete rispondenti alle esigenze delle diverse realtà, anche in concorso con gli Enti Locali. A tal fine i permessi lavorativi eventualmente necessari per garantire la presenza dei genitori alle sedute degli organismi collegiali vengono equiparati ai permessi per le cariche pubbliche elettive. Lo Stato garantisce con opportune risorse tali interventi di valorizzazione. 15 Al fine di agevolare il raggiungimento di un alto livello qualitativo del sistema educativo, Autovalutazione ogni Istituzione Scolastica realizza annualmente al suo interno un percorso di auto-valuta- zione. Questo è mirato al superamento delle disuguaglianze, ad identificare eventuali punti deboli su cui intervenire o esperienze didattiche-educative efficaci da diffondere, a stabilire se la dotazione ed il livello delle risorse disponibili è adeguato, a valorizzare, coinvolgere e responsabilizzare il personale scolastico. L’auto-valutazione, attraverso incontri collegiali e di team, questionari, colloqui e tutto quanto verrà ritenuto utile, a partire dall’ascolto de- gli/lle alunni/e e dei loro genitori, aiuta la Scuola a ripensare al suo operato ed alla ricaduta della sua azione educativa, didattica e progettuale sugli/lle alunni/e, sui/sulle docenti e sui 2 genitori. A questo scopo la Scuola si avvale del contributo di figure professionali esterne (docenti universitari, psicologi/e di gruppo, sociologi/e, pedagogisti/e, operatori dell’ASL), che avranno il compito di facilitare l’azione autovalutativa, aiutare la gestione delle dinami- che dei gruppi di lavoro, supervisionare i percorsi di valutazione, aiutare a fare emergere le soluzioni ai problemi. Lo Stato supporta tali percorsi con opportuni finanziamenti. ART. 2 – NIDI D’INFANZIA 1 Il Nido d’Infanzia è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico, che accoglie tutti i Inserimento bambini e le bambine di età compresa fra 3 mesi e 3 anni che vivono nel territorio nazionale. dei Nidi nel sistema 2 Il Nido d’Infanzia concorre alla crescita e allo sviluppo delle potenzialità individuali dei/lle Educativo di bambini/e, nel quadro di una politica socio-educativa della prima infanzia. Lo Stato tutela e Istruzione garantisce l’inserimento dei/lle bambini/e portatori/trici di svantaggio psico-fisico e sociale. statale 3 Il Nido d’Infanzia, date le sue finalità socio-educative, non rientra tra i servizi pubblici a Date le sue domanda individuale, ma è un servizio rivolto alla collettività, garantito dallo Stato, dalle finalità non Regioni e dai Comuni. I Comuni singoli o associati sono tenuti a erogare il servizio secondo è un servizio i bisogni espressi dal territorio. pubblico a domanda 4 Il Ministero della Pubblica Istruzione definisce i livelli essenziali che gli Enti Locali devono individuale ma assicurare e si fa garante del progetto educativo, della formazione e del titolo di studio delle un servizio educatrici e degli educatori. Sostiene e autorizza progetti sperimentali di continuità tra il rivolto alla Nido d’Infanzia e la Scuola dell’Infanzia, ne verifica puntualmente la validità e ne promuo- collettività ve la diffusione. garantito da Stato, Regioni 5 Le Regioni, con proprie leggi, fissano i criteri per la costruzione, la gestione ed il controllo e Comuni dei Nidi d’Infanzia e dei loro standard qualitativi e organizzativi. 6 Ai Comuni compete l’apertura, la gestione dei Nidi d’Infanzia e il controllo di quelli non comunali nel rispetto degli standard fissati. La spesa per la gestione dei Nidi d’Infanzia è 5
ripartita tra il Ministero della Pubblica Istruzione, i Comuni e la famiglia. Dalle spese di gestione vanno escluse le spese per il terreno, l’edificio e i relativi mutui. 3 Laddove la famiglia non sia in grado di pagare in parte o totalmente la retta, interviene il fondo sociale, erogato ai Comuni, attingendo ai fondi regionali vincolati per tale finalità. 7 Lo Stato è impegnato a varare, entro 12 mesi dall’approvazione della presente legge, un piano nazionale straordinario di edilizia per i Nidi d’Infanzia. ART. 3 SCUOLA DI BASE La relazione: 1 Nell’ambito della Scuola di Base, costituita come al comma 2 dell’art. 1, il contesto educa- strumento e tivo si basa sulla relazione, strumento e fine di ogni apprendimento. fine di ogni La Scuola dell’Infanzia, nella sua autonomia, unitarietà e specificità pedagogica e didattica, apprendimento concorre alla formazione integrale dei/lle bambini/e, nel rispetto della loro personalità, per lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia e delle competenze, negli ambiti cognitivo, affetti- vo e sociale, assicurando un’effettiva uguaglianza delle opportunità educative. La Scuola Elementare, nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, sociali e culturali, favorisce la costruzione delle conoscenze, dei saperi e delle abilità di base; po- tenzia le capacità relazionali, attraverso un percorso di conoscenza e valorizzazione di sé e dell’altro/a in un ambiente accogliente e stimolante. La Scuola Media persegue l’educazione sociale ed emotiva dei ragazzi e delle ragazze, or- ganizza ed accresce le conoscenze e le abilità, cura la dimensione sistematica delle singole discipline e della loro interrelazione; è finalizzata allo sviluppo ed al rafforzamento delle capacità di studio autonomo e consapevole. Due insegnanti Scuola dell’Infanzia contitolari e corresponsabili 2 La Scuola dell’Infanzia statale costituisce il livello di Istruzione cui hanno diritto tutte le bambine e i bambini di età compresa tra i 3 e i 6 anni presenti sul territorio nazionale. 10 ore di L’iscrizione al primo e secondo anno della Scuola dell’Infanzia è possibile per chi compie i 3 compresenza o rispettivamente i 4 anni entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento. L’ultimo settimanale anno è obbligatorio per tutti/e i/le bambini/e che abbiano compiuto i 5 anni entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento. 3 L’orario settimanale è di 40 ore. Sono previste flessibilità di orario di frequenza, concordate con le famiglie, per momenti di inserimento iniziale o per particolari bisogni del/la bambino/a. 4 Ad ogni classe sono assegnati due insegnanti contitolari e corresponsabili, che garantiscono almeno 10 ore di compresenza settimanale. 5 I Comuni sono tenuti ad assicurare, nei casi di comprovata necessità, un servizio di acco- glienza anticipata o posticipata per un massimo di 3 ore giornaliere complessive, utilizzando personale qualificato. Due modelli Scuola Elementare didattici unitari 6 La Scuola Elementare accoglie tutti i/le bambini/e presenti sul territorio nazionale che ab- Ripristino e biano compiuto i 6 anni entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento. valorizzazione del tempo 7 Gli Istituti Scolastici propongono alle famiglie la scelta tra due modelli didattici: l’orga- pieno nizzazione modulare a 30 ore e il tempo pieno a 40 ore. All’atto dell’iscrizione le famiglie esprimono la loro scelta. Si formano così nuove classi omogenee in base alla scelta del modello didattico, ove il numero degli/lle alunni/ interessate/i non sia inferiore a 15. In si- tuazioni logistiche che non rispettino il previsto rapporto cubatura/numero di alunni ed in situazioni territoriali peculiari (scuole di montagna, isole, frazioni isolate, aree a forte flusso immigratorio o a rischio) vengono istituiti plessi e formate classi, anche di numero inferiore, in deroga a quanto sopra indicato. Entrambi i modelli proposti dalle scuole costituiscono progetti didattici unitari. Essi comprendono il tempo dedicato alla mensa e al gioco, duran- te il quale è assicurata la partecipazione del personale docente titolare della classe. 8 Sono assegnate/i tre docenti ogni due classi a modulo e due docenti ad ogni classe a tempo 6 pieno, avendo cura di garantire le condizioni per la continuità didattica, le diverse compe-
Due insegnanti tenze disciplinari, le preferenze sul modello didattico esplicitate dai/lle docenti coinvolte/ contitolari e i. Nell’ambito dello stesso modello didattico, i/le docenti operano collegialmente e sono corresponsabili contitolari, con pari dignità e responsabilità educativo-didattica, del percorso formativo con pari dignità della/e classe/i loro assegnata/e. Variazioni sull’attribuzione e/o organizzazione degli am- e responsabilità biti didattici possono essere effettuate all’interno del gruppo dei docenti contitolari che ne didattica e concordino la modifica. educativa 9 Per favorire l’arricchimento del percorso formativo e il recupero delle situazioni di svantag- Garanzia gio sono garantite ai bambini/e ore di compresenza settimanali secondo la seguente scansio- delle ne: almeno tre ore settimanali per ogni classe a modulo e almeno quattro ore settimanali per compresenze ogni classe a tempo pieno. L’eventuale presenza nella classe di docenti specialisti permette l’aumento del monte ore a disposizione per la compresenza, da utilizzare su progetti didat- tici approvati dal Collegio Docenti. 10 Il passaggio da una classe alla successiva avviene per scrutinio. I/Le docenti di classe posso- no proporre solo in casi eccezionali al Consiglio di Interclasse la non-ammissione dell’alun- no/a alla classe successiva con le modalità descritte al comma 5 dell’art. 1. 11 I Comuni sono tenuti ad assicurare, nei casi di comprovata necessità, un servizio di acco- glienza anticipata o posticipata per un massimo di 2 ore giornaliere complessive, utilizzando personale qualificato. Due modelli Scuola Media didattici unitari 12 La Scuola Media accoglie tutti i/le ragazzi/e presenti sul territorio nazionale che abbiano superato lo scrutinio dell’ultimo anno della Scuola Elementare. I/le ragazzi/e di recente Ripristino e immigrazione, ove non si possano valutare i titoli scolastici conseguiti nel paese di prove- valorizzazione nienza, sono ammessi se hanno compiuto 11 anni e non hanno superato i 15 entro il 31 del tempo dicembre dell’anno scolastico di riferimento, in accordo con la normativa vigente. prolungato 13 Gli Istituti Scolastici offrono la scelta tra un modello di scuola a tempo normale di 30 ore ed un modello di scuola a tempo prolungato di 36 ore, fatte salve le sperimentazioni di 40 ore. All’atto dell’iscrizione le famiglie esprimono la loro scelta. Si formano così classi omo- genee in base alla scelta del modello didattico, ove il numero degli alunni interessati non sia inferiore a 15, fatte salve eventuali deroghe legate a situazioni logistiche che non rispettino il previsto rapporto cubatura/numero di alunni ed a situazioni territoriali peculiari (scuole di montagna, isole, frazioni isolate, aree a forte processo immigratorio o a rischio), nelle quali vengono istituiti plessi e formate classi anche di numero inferiore. 14 Il modello didattico a tempo prolungato si basa sull’istituzione di cattedre orario com- prensive delle ore d’insegnamento e del tempo mensa. Il tempo mensa svolge una funzione formativa e concorre alla determinazione dell’organico d’istituto. Viene incoraggiata e so- stenuta l’attivazione e lo svolgimento di sperimentazioni interdisciplinari e curricolari che prevedano momenti di compresenza. 4 15 Il consiglio di classe, con la sola componente docenti, in sede di valutazione finale annuale, delibera l’ammissione alla classe successiva per gli alunni delle classi prima e seconda. Nel caso di non ammissione, si applica quanto disposto dal comma 5 dell’art. 1. Al termine del terzo anno l’alunno/a sosterrà l’esame di Stato per l’accesso alla Scuola Superiore. ART. 4 - SCUOLA SUPERIORE 1 La Scuola Superiore accoglie tutti i ragazzi/e nel presenti sul territorio nazionale che abbia- no superato l’esame di Stato alla fine della Scuola Media. I/le ragazzi/e di recente immigra- La relazione: zione, ove non si possano valutare i titoli scolastici conseguiti nel paese di provenienza, sono strumento e ammessi d’ufficio se hanno compiuto 14 anni entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di fine di ogni riferimento, in accordo con le norme vigenti. apprendimento 2 La Scuola Superiore persegue le finalità di consolidare, riorganizzare ed accrescere le ca- pacità e le competenze acquisite precedentemente, sostenere e incoraggiare le attitudini e le aspirazioni, fornire strumenti per l’affermazione dell’autonomia personale, arricchire la formazione culturale, umana e civile, sostenendo la progressiva assunzione di responsabi- lità, offrire conoscenze e capacità adeguate per l’accesso ai livelli successivi di istruzione e 7
Biennio formazione o al mondo del lavoro. unitario di orientamento 3 Il Ministero della Pubblica Istruzione promuove e sostiene con appositi progetti sia l’am- e triennio di pliamento dell’orario didattico con approccio laboratoriale, sia il pieno utilizzo degli edifici inirizzo scolastici, anche con l’attivazione, attraverso apposite linee di finanziamento, di mense sco- lastiche e spazi aggiuntivi per lo studio individuale, la ricerca, l’attività artistica, culturale e Sostegno sportiva. ai progetti didattici che 4 Il biennio unitario è costituito da un curricolo di base di 30 ore e uno di orientamento di prevedono 6 ore. Il curricolo di base è uguale in tutti gli Istituti Superiori ed è caratterizzato da una tempi distesi forte impostazione laboratoriale. Il curricolo di orientamento propone agli/lle studenti un e approccio primo approccio agli indirizzi presenti nel triennio dell’Istituto prescelto. I singoli Istituti laboratoriale possono offrire moduli orari supplementari a base laboratoriale, tempi di studio assistito, progetti didattici, senza che il carico orario superi le 40 ore settimanali. L’organico di Istituto Pieno utilizzo è aumentato di conseguenza. Nel biennio il passaggio fra diversi Istituti è libero. La Scuola delle strutture di accoglienza attiva moduli di integrazione per il recupero delle materie di orientamento. Il biennio unitario entra in vigore dopo 12 mesi dall’approvazione della presente legge. Ripristino delle commissioni 5 Il triennio della Scuola Superiore si articola in 5 macro-aree: umanistica, scientifica, tec- d’esame nico-professionale, artistica, musicale. Ciascuna area è ripartita in indirizzi, ciascuno con esterne un proprio numero di ore settimanale. Il passaggio tra indirizzi e aree diverse è possibile secondo modalità stabilite da un apposito regolamento. Esami di Stato con valore 6 La costituzione di nuovi indirizzi deve essere approvata dal Ministero della Pubblica Istruzio- legale ne, dopo la sperimentazione attuata in un congruo numero di Istituti per almeno un triennio. La sperimentazione può essere proposta dagli stessi Istituti, dalle Regioni, dal Ministero. Formazione professionale 7 Al termine della Scuola Superiore, gli/le studenti sostengono l’esame di Stato. 5 dopo l’obbligo Ogni commissione esaminatrice è presieduta da un/a docente di una regione diversa da quella dell’Istituto e composta da otto docenti, di cui quattro di altro Istituto. Superato l’esame, gli/le studenti conseguono un diploma che assume la denominazione dell’area e dell’indirizzo frequentati. Il diploma ha valore legale, dà accesso a tutti i livelli successivi di Istruzione e Formazione e al mondo del lavoro. ART. 5 – ABROGAZIONI (questo articolo deve essere ancora verificato dalla lettera f in poi) 1 Con la presente Legge vengono abrogati: a) La Legge 53 del 28/3/2003 (legge delega Moratti) b) il Decreto Legislativo 19/2/2004 n. 59 (scuola primaria) c) il D. L. 19/11/2004, n. 286 (INVALSI) d) il D. L. 15/4/2005, n. 76 (diritto-dovere) e) il D. L. 15/4/2005, n. 77 (alternanza scuola-lavoro) Abrogazione f) l’Art. 68 della L.17/5/1999, n. 144 (obbligo di frequenza di attività formative) delle legge g) il Decreto Presidente della Repubblica 12 luglio 2000, n. 257, (obbligo di frequenza di e decreti attività formative fino al diciottesimo anno di età) “Moratti” h) l’Art. 48 del D. L. 10/9/2003, n. 276 (decreto app. legge Biagi sull’apprendistato) e di ogni i) Legge 6/12/1971, n. 1044 (piano quinquennale per l’istituzione di asili-nido comunali con altra norma il concorso dello Stato) incompatibile l) l’Art. 70 della Legge 28/12/2001, n. 448 (finanziaria 2002 - Disposizioni in materia di asili con la presente nido – Istituzione fondo per l’asilo nido e dei micro–nidi nei luoghi di lavoro) legge m) l’Art. 91 della Legge 27/12/2002, n. 289 (finanziaria 2003 - Fondo per i rimborsi ai datori di lavoro che aprono asili nido nei luoghi di lavoro) n) il comma 7 dell’Art. 22 della Legge 28/12/2001, n. 448 (finanziaria 2002 per la composi- zione delle commissioni degli Esami di Stato) o) il comma 3 dell’Art. 40 della Legge 27/12/1997, n. 449 (finanziaria 1998 sulla limitazione della dotazione organica degli insegnanti di sostegno) p) il comma 1 dell’Art. 37 del D.M. 24/7/1998, n. 331 (finanziaria 1998 sulla limitazione della dotazione organica degli insegnanti di sostegno) 2 È abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le norme della presente legge. 8 LE PROPOSTE DI MODIFICA SU www.leggepopolare.it
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