LEGGE DI BILANCIO 2018 - (Legge 27 dicembre 2017, n. 205) Francesca Mariotti

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LEGGE DI BILANCIO 2018
(Legge 27 dicembre 2017, n. 205)
PRINCIPALI MISURE FISCALI

                  Francesca Mariotti
                  Direttore Area Politiche Fiscali
IMPATTO FINANZIARIO

                                      Effetti della manovra 2018 (Legge di Bilancio 2018 e DL n. 148/2017)

                                     Saldo netto da finanziare                     Fabbisogno                      Indebitamento netto

                                  2018            2019          2020      2018        2019       2020        2018         2019           2020

Effetti DL n. 148/2017             7,7             6,9           2,5       311        10,2        6,3         11          99,1           95,2
(cd DL Fiscale)
Effetti DDL Bilancio            -14.872         -16.186        -7.600     -3.115     -8.484     -2.559      -10.945     -11.674      -2.712

Totale                         -14.864,3       -16.179,1      -7.597,5    -2.804     -8.473,8   -2.552,7    -10.934     -11.574,9   -2.616,8

*dati in mln di euro   **agg.to Legge di Bilancio 2018 e DL n. 148/2017

                                              UNA MANOVRA ESPANSIVA
                 In termini di indebitamento netto delle PA (diff. tra entrate finali e spese finali) la Legge di Bilancio 2018:

                           reperisce risorse per 15,5 mld nel 2018, 10,8 mld nel 2019 e 11,7 mld nel 2020.

                         contestualmente impiega 26,4 mld nel 2018, 22,4 mld nel 2019 e 14,4 mld nel 2020.
FISCALITÀ GENERALE                                          3

Clausole di salvaguardia

Interventi sulla base imponibile IRES (interessi passivi,
addizionale IRES sulle SIM)

Dividendi provenienti da Paesi ex white-list

Web Tax

Riallineamento valori contabili su partecipate estere

IRAP Stagionali

Gruppo IVA

Imposta di registro

Fiscalità locale
CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA (comma 2)                                                                                                   4

Clausole di salvaguardia come modificate dall’articolo 5 del              Clausole di salvaguardia come modificate dalla Legge
                       DL 148/2017                                                          di Bilancio 2018
                     2018            2019          2020        2021                        2018        2019         2020        2021
 Aliquota IVA        11.5%           12%           13%         13%        Aliquota IVA    11.14%        12%         13%         13%
    ridotta         11.14%          (4.638)       (6.957)     (6.957)        ridotta       10%         11.5%       (6.957)     (6.957)
                    (3.479)                                                               (2.639)     (4.638)
                    (2.639)                                                                 (0)       (3.478)

 Aliquota IVA       25%              25.4%         24.9%        25%       Aliquota IVA     25%          25.4%      24.9%        25%
  Ordinaria       (12.264)          (13.899)      (11.855)    (12.263)     Ordinaria       22%          24,2%     (11.855)    (12.263)
                                                                                         (12.264)     (13.899)
                                                                                            (0)        (8.993)
    Accise              0             350           350         350
                                      10
                                                                            Accise           0           10          350         350
   Effetti finanziari delle modifiche apportate con la Manovra
                            2018         2019          2020       2021
                                                                             IL PESO DELLE CLAUSOLE
      DL 148/2017             840           340           0           0         La disattivazione da clausola di salvaguardia IVA
                                                                                 ordinaria ha assorbito circa il 56% delle risorse
    Legge di Bilancio       14.902       6.065            0           0
         2018                                                                   impiegate nel 2018 dalla Legge di Bilancio 2018.
         Totale             15.742       6.405            0           0
INTERESSI PASSIVI DEDUCIBILI (1)                                                                           5
(commi 994 - 995)

            Esclusione dal ROL dei dividendi esteri
        •   Esclusione dei dividendi provenienti da società controllate estere dal calcolo del
            Reddito Operativo Lordo rilevante ai fini della deducibilità degli interessi passivi, di cui
            all’art. 96 del TUIR
        •   L’inclusione dei dividendi delle controllate estere era stata introdotta dall’art. 4 del DLgs n.
            147/2015 (Decreto internazionalizzazione) per riconoscere “la deduzione degli interessi
            passivi in funzione dei flussi finanziari di ritorno effettivamente correlati
            all’investimento partecipativo estero”
        •   Dal 2004 al 2015 era consentito alle imprese residenti di includere “virtualmente” nel
            consolidato nazionale il ROL delle controllate estere

        •   Tale modifica si applica retroattivamente a decorrere dal periodo di imposta 2017

        CONSEGUENZE NEGATIVE:
        - Penalizza le imprese italiane con controllate estere
        -   Obbliga al ricalcolo degli acconti previsionali IRES nel periodo di
            imposta 2017

        DUBBI DI COMPATIBILITA’ CON:
         Direttiva 2016/1164/UE (Anti Tax Avoidance Directive ATAD 1) ?
         Direttiva 2011/96/UE (c.d “Direttiva madre-figlia”)
INTERESSI PASSIVI DEDUCIBILI (2)                                                                           6

(commi 994 - 995)

          Esclusione dal ROL dei dividendi esteri
         Incoerenza rispetto alla Direttiva 2016/1164/UE (Anti Tax Avoidance Directive ATAD)
        • La direttiva ATAD, da implementare dal 1° gennaio 2019, prevede all’articolo 4 che “gli oneri
          finanziari eccedenti sono deducibili nel periodo di imposta in cui sono sostenuti solo fino al
          30% degli utili del contribuente, al lordo di interessi, imposte e deprezzamento e
          ammortamento (EBITDA)”.
        • L’ATAD esclude dall’Ebitda i dividendi esenti, come previsto dalla LDB 2018, ma sono
          previste altre misure a titolo compensativo (assenti nella disciplina nazionale):
             • deducibilità piena degli oneri finanziari eccedenti fino a 3 milioni di euro, ovvero
                l’operazione finanziaria avvenga tra soggetti indipendenti, ossia non appartenenti al
                medesimo gruppo di imprese;
             • deroghe alla regola del 30% dell’Ebitda sulla base del maggiore indebitamento del
                gruppo

         Violazione della Direttiva 2011/96/UE (c.d. “Direttiva madre-figlia”)
        • Violazione del principio della libertà di stabilimento qualora uno Stato membro
          preveda la tassazione dei dividendi di provenienza comunitaria al 5%
          (recupero forfettario oneri finanziari) e contemporaneamente consideri
          indeducibili gli interessi passivi sostenuti per l’acquisto della
          medesima partecipazione
Esclusione delle SIM Addizionale IRES                                           7
(commi 84 e 86)

       • Esclusione delle Società di Intermediazione Immobiliare (SIM)
         dall’addizionale IRES del 3.5% stabilita per enti creditizi e finanziari
         (art. 1, co. 65 L n. 208/2015)
Dividendi da Paesi ex white-list (commi 1007-1009)                                                                      8

   Dividendi provenienti da partecipazioni in società residenti
   in stati o territori a regime fiscale privilegiato
   • Dividendi percepiti da persone fisiche (art. 47, comma 3, TUIR) e da persone giuridiche
     (art. 89, comma 3, TUIR): gli utili percepiti dal periodo di imposta successivo al 31
     dicembre 2014 e maturati in periodi di imposta precedenti, non si considerano
     provenienti da società residenti o localizzati in stati o territori a regime fiscale
     privilegiato, e quindi non concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile,
     se le società partecipate da cui provengono erano residenti o localizzate in stati o territori
     non inclusi nel DM 21 novembre 2001 (c.d. black list relativa alle società controllate estere).
    Per la disciplina a regime: criterio di maturazione
    Presunzione per gli utili distribuiti da soggetti non residenti: si considerano prioritariamente
     provenienti da stati o territori non a regime fiscale privilegiato.
    Dividendi provenienti da controllate estere, residenti in regimi fiscali privilegiati (CFC):

        Disciplina precedente: dividendi integralmente assoggettati a tassazione + credito di imposta

        Nuova disciplina: se è dimostrato l’effettivo svolgimento da parte della controllata non residente di
         un’effettiva attività nel paese di insediamento, il dividendo percepito dalla controllante italiana concorre
         a formare il reddito della società percipiente nella misura del 50% del suo ammontare
WEB TAX (1) (commi 1010-1019)                                                                             9

      Revisione della disciplina nazionale di Stabile Organizzazione
  •   Modifiche alla lista delle fattispecie che costituiscono SO:
      Inserita una nuova lett. f-bis) all’art.162, comma 2,TUIR
      “una significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato costruita in
      modo tale da non farne risultare una [...] consistenza fisica nel territorio stesso"
  •   Recepimento modifiche BEPS per fattispecie che non costituiscono SO
      Specifica delle attività preparatorie e ausiliarie e degli agenti indipendenti

      Imposta sulle transazioni digitali (1)
  •   Ambito Soggettivo: Imprese (residenti e non) che forniscono "prestazioni di servizi effettuate
      tramite mezzi elettronici” a soggetti privati che agiscono da sostituti d’imposta, incluse SO
      (applicazione solo B2B)
  •   Esclusione: contribuenti minimi in regime forfetario (art. 1, co. 54-89 L n. 190/2014) e soggetti
      in regime di vantaggio (art. 27 DL n. 78/2011) più eventuali altre disposte con DM
  •   Ambito Oggettivo: servizi forniti “attraverso internet o una rete elettronica e la cui natura
      rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata da un intervento umano minimo
      e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell’informazione”. Individuazione delle
      prestazioni demandata ad un DM da emanarsi entro il 30 aprile 2018
  •   Aliquota 3% sui corrispettivi al netto IVA
  •   L’imposta è dovuta al superamento delle 3.000 operazioni imponibili annue
  •   Si applica indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione
WEB TAX (2) (commi 1010-1019)                                                                        10

        Imposta sulle transazioni digitali (2)

   Aspetti procedurali
   • Il committente effettua una ritenuta a titolo d’imposta con obbligo di rivalsa sul prestatore.
   • I prestatori sono esonerati se indicano in fattura (o altro documento idoneo) di essere sotto la soglia
     delle 3.000 operazioni imponibili.
     Il versamento è operato dal committente entro il giorno 16 del mese successivo.
   • Adempimenti e modalità attuative da stabilire con DM del MEF e Provvedimenti del Direttore
     AdE.
   • Per profili accertativi, sanzionatori, della riscossione e del contenzioso applicazione delle norme
     compatibili previste in materia di IVA

   Decorrenza delle modifiche normative

   •   In vigore dal 1 gennaio 2019
Riallineamento dei valori contabili delle                                                                 11
partecipazioni estere
     Estensione affrancamento partecipazioni di controllo in
     società non residenti (commi 81-83)
    Modifiche al Regime opzionale ex articolo 15, commi 10-12 del DL n. 185/2008, che
     consente il riconoscimento ai fini fiscali (c.d. riallineamento) dei maggiori valori risultanti da
     operazioni straordinarie, attribuiti in bilancio all’avviamento, ai marchi d’impresa e ad altre
     immobilizzazioni immateriali, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva del 16%.
    La Legge di Stabilità 2016, inserendo i commi 10-bis e 10-ter alla citata disposizione, aveva
     già esteso l’ambito applicativo dell’affrancamento fiscale anche ai maggiori valori delle
     partecipazioni di controllo, iscritti in bilancio a seguito dell’operazione straordinaria e
     riferibili ad avviamento, marchi di impresa e altre attività immateriali.
    Tale regime agevolato viene ampliato al fine di consentire l’affrancamento anche alle
     partecipazioni di controllo in società non residenti, anche prive di stabile
     organizzazione in Italia.
    La misura si rende applicabile agli acquisti di partecipazioni di controllo perfezionati dal
     periodo di imposta anteriore a quello in corso al 1° gennaio 2018 (periodo di imposta 2017
     per le imprese con esercizi sociali coincidenti con l’anno solare)

  Necessità di un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di definizione delle
   modalità attuative
IRAP                                                                                           12

      IRAP lavoratori stagionali (comma 116)

• Solo per il 2018 deducibilità piena per ogni lavoratore stagionale impiegato per
  almeno 120 giorni per due periodi d’imposta, a decorrere dal secondo contratto
  stipulato con lo stesso datore di lavoro nell’arco di 2 anni a partire dalla data di
  cessazione del precedente contratto.

• La deducibilità del costo del lavoro per i lavoratori stagionali è prevista nei limiti del
  70 per cento ai sensi dell’art. 11, comma 4-octies del DLgs n. 446/1997 (Decreto
  Irap) come modificato dalla Legge di stabilità 2015
GRUPPO IVA (commi 984-985)                                                              13

    Classificazione delle operazioni

• Le operazioni tra le imprese partecipanti ad un Gruppo IVA e le sue sedi o stabili
  organizzazioni sono classificate come operazioni tra un soggetto appartenente al
  Gruppo IVA e uno non appartenente

• La base imponibile IVA si calcola nel rispetto delle regole ordinarie (articolo 13,
  DPR n. 633/1972)

• Entrata in vigore: Operazioni effettuate dal 1° gennaio 2018
IMPOSTA DI REGISTRO (comma 87)                                                                          14

          Applicazione dell’imposta sul singolo atto (comma 87)
      •    L’imposta di registro deve essere applicata in base al contenuto del singolo atto
           presentato alla registrazione, senza considerare atti collegati o elementi extratestuali (art.
           20 TUR)
      •    Conferma che la disciplina generale anti abuso ex art. 10-bis dello Statuto del
           Contribuente è applicabile anche all’imposta di registro al fine di disconoscere vantaggi
           fiscali indebitamente conseguiti

  EFFETTI:
  - Allineamento della disciplina dell’imposta di registro a quella dell’imposta sui redditi
    con riguardo al carattere non elusivo delle operazioni di cessione indiretta di azienda
    (conferimento di azienda e successiva cessione delle partecipazioni nella conferitaria),
    come previsto dall’art. 176, comma 3 del TUIR
  -   Applicazione dell’imposta di registro in misura fissa alle predette operazioni
FISCALITA’ LOCALE (1) (commi 37, 38 e 728)                                                           15

         Blocco delle imposte locali (comma 37)
     •   Sospensione delle leggi regionali e delle delibere comunali per la parte in cui aumentano
         tributi e addizionali attribuite ai medesimi enti
     • Esclusi dal blocco: incrementi di prelievo relativi a Enti locali in predissesto e dissesto,
         Regioni in disavanzo sanitario; Tassa sui rifiuti (TARI); Canone di occupazione di spazi ed
         aree pubbliche (COSAP)
     IMPORTANTE: I Comuni possono rimodulare il prelievo IMU/TASI mantenendo invariato
     il carico impositivo sul medesimo contribuente (Risoluzione n. 2/DF del 2017)

         Prelievo TARI (comma 38)
     •    Ammessa la facoltà dei comuni di discostarsi dai coefficienti TARI di cui al DPR n. 158/1999

         IMU/TASI rigassificatori in mare (comma 728)
     • Interpretazione volta ad escludere da IMU/TASI i manufatti nel mare territoriale destinati
       all’esercizio dell’attività di rigassificazione del gas naturale liquefatto, con esclusione dei
       locali destinati ad uso abitativo e servizi civili.
     DUBBI:
      L’esclusione si applica anche alle piattaforme petrolifere ?
      I locali ubicati in mare territoriale (a prescindere dall’uso abitativo o meno) possono essere
       oggetto di inventariazione negli atti del Catasto? (in senso contrario Dipartimento delle
       Finanze, Risoluzione n. 3/DF/2016)
FISCALITA’ LOCALE (2) (commi 578-582)                                                                   16

        Imposte locali (ICI/IMU/TASI)sulle aree portuali (commi da 578 a 582)
    •    Le banchine e le aree scoperte dei porti di rilevanza economica nazionale ed
         internazionale, di competenza delle Autorità di sistema portuale, adibite alle operazioni e
         ai servizi portuali, sono classificati nella categoria catastale “E/1”, quali immobili a
         destinazione particolare “Stazioni per servizi di trasporto terrestri, marittimi ed aerei”,
         anche qualora le strutture siano affidate in concessione a privati, con conseguente
         esclusione delle imposte locali (IMU/TASI)
    •    L’esenzione si estende anche alle connesse infrastrutture ferroviarie e stradali, nonché
         ai depositi ivi ubicati ,strettamente funzionali alle operazioni ed ai servizi portuali.
         Per i depositi diversi da quelli doganali, si richiede di allegare un’autodichiarazione al fine
         di certificare l’utilizzazione dei depositi per operazioni o servizi portuali.
    •    Si recepiscono i chiarimenti in materia forniti in passato dall’Agenzia delle Entrate (circolare
         n. 4/T del 2007) e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (risoluzione n. 3/DF del
         2009).

     La norma non ha carattere interpretativo, ma si applica a decorrere dal 1° gennaio
      2020.
    • Per fruire di tale agevolazione gli intestatari catastali degli immobili o i concessionari dei
      medesimi, se classificati in categorie diverse da “E1”, dovranno presentare atti di revisione
      del classamento catastale, a decorrere dal 1° gennaio 2019.
MISURE A FAVORE DEGLI                                       17

INVESTIMENTI

  Incentivi Industria 4.0

  Investimenti in capitale umano

  Investimenti nel Sud

  Ecobonus, Ristrutturazioni, Mobili, Verde

  Credito imposta per la riqualificazione delle strutture
  termali
INCENTIVI INDUSTRIA 4.0 (1) (commi 29-36)                                                                     18

        Proroga del super ammortamento (comma 29)
   •     Proroga al 31 dicembre 2018 del c.d. super ammortamento
   •     Non agevolabili investimenti in autovetture ed autocaravan indicati nell’art. 164 , comma
         1 del TUIR, utilizzati come beni strumentali (es. autoscuole), adibiti ad uso pubblico (es. taxi),
         concessi ai dipendenti in uso promiscuo ovvero a disposizione dell’azienda
   •     Restano agevolati i veicoli inclusi nell’art. 54 del DLgs n. 285/1992 (Codice della strada) non
         richiamati dall’art. 164, comma 1, del TUIR: autocarri, trattori stradali, autoarticolati, ecc.
   •     Dal 2018 la maggiorazione è pari al 30% (in luogo del precedente 40%) Per gli investimenti
         agevolati ai sensi della Legge di Bilancio 2017, resta valida la maggiorazione del 40%.
   •     Possibilità di accedere fino al 30 giugno 2019 (a condizione che entro il 2018 l’ordine sia
         accettato e sia stato pagato un acconto del 20%)

       PERIODO TEMPORALE DI EFFETTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI                       MAGG.NE SPETTANTE
       AGEVOLABILI
       Investimenti effettuati dal 1/1/2018 al 30/6/2018, con pagamento acconto   40%
       del 20% entro il 31/12/2017
       Investimenti effettuati dal 1/1/2018 al 30/6/2018, senza pagamento         30%
       acconto del 20% entro il 31/12/2017
       Investimenti effettuati dal 1/7/2018 al 31/12/2018                         30%

       Investimenti effettuati dal 1/1/2019 al 30/6/2019                          30%
       con pagamento acconto del 20% entro il 31/12/2018
INCENTIVI INDUSTRIA 4.0 (2) (commi 29-36)                                                          19

       Proroga dell’iperammortamento (comma 30-36)
   •   Proroga al 31 dicembre 2018 del c.d. iper ammortamento.
   •   Resta ferma la maggiorazione al 150% sugli investimenti in beni materiali, di cui
       all’allegato A della Legge di Bilancio 2017
   •   Possibilità di accedere fino al 31 dicembre 2019, a condizione che entro il 2018 l’ordine
       sia accettato e sia pagato un acconto del 20%
   •   Proroga al 31 dicembre 2018 anche dell’iper ammortamento software beni immateriali
       (Allegato B) con maggiorazione del 40%. Estensione fino al 31 dicembre 2019

   •   Riconosciuta la possibilità di continuare a fruire dell’iper ammortamento in caso di
       sostituzione dei beni agevolati, a condizione che, nello stesso periodo d’imposta del
       realizzo, l’impresa:
         1. sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente
              caratteristiche analoghe o superiori a quelle previste dall’allegato A;
         2. attesti l’effettuazione dell’investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo
              bene e il requisito dell’interconnessione secondo le ordinarie regole.

   N.B. Tale possibilità è riconosciuta sia per gli investimenti da realizzare nel 2018, sia
   per quelli già effettuati nel 2017
20
INVESTIMENTI IN CAPITALE UMANO(commi 46-56)
       Credito di imposta formazione 4.0
 •   Credito d’imposta del 40% per le spese per attività di formazione del personale volte ad
     acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano Nazionale
     Industria 4.0
 •   Sono agevolate le spese in attività di formazione effettuate nel periodo di imposta successivo a
     quello in corso al 31 dicembre 2017 (periodo di imposta 2018)
 •   Il piano formativo deve essere pattuito attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali
 •   Esclusa la formazione ordinaria o obbligatoria (es. salute e sicurezza del luogo del lavoro)

 •   La base di calcolo del credito è data dal solo costo aziendale del personale dipendente per il
     periodo in cui viene occupato nell’attività di formazione
 •   L’importo massimo annuo del credito di imposta è pari a 300.000 euro per beneficiario
 •   Al credito non si applicano ne’ il limite di 250.000 euro per l’utilizzo dei crediti di imposta, ne’ il
     limite di compensazione di 700.000 euro.
 •   Il credito non concorre né alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui
     redditi, né alla base imponibile IRAP

 •   E’ fruibile in compensazione a partire dall’esercizio successivo a quello di maturazione
 •   E’ concesso nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato (art. 31 Reg. UE 651/2014)
 •   Agli adempimenti relativi al Registro Nazionale degli aiuti di Stato provvede il MISE
 •   Le norme applicative rinviate a DM interministeriale da adottare entro 90 giorni dall’entrata in
     vigore della norma
SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI NEL SUD                                                          21

     Credito d’imposta mezzogiorno (comma 892)
  Incrementata la dotazione finanziaria del credito di imposta per l’acquisto di nuovi
  beni strumentali destinati a sedi operative nel Mezzogiorno (Campania, Puglia,
  Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo), ex art. 1, co. 98-108 L. n.
  208/ 2015:

        200 milioni nel 2018
        100 milioni nel 2019

   L’autorizzazione di spesa viene elevata a 872 mln per il 2018 e 772 mln per il
    2019.

   L’onere è posto a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione (FSC).
ECOBONUS, RISTRUTTURAZIONI, MOBILI                                                                           22
E VERDE (1) (commi 3, 12-15)
      Riqualificazione energetica (c.d ecobonus) (comma 3, lett. a))
  •    Proroga al 31 dicembre 2018 della detrazione IRPEF/IRES al 65% per interventi sulle
       singole unità immobiliari (la scadenza per gli interventi su parti comuni resta confermata al
       31 dicembre 2021)
  •    Riduzione al 50% per taluni interventi (finestre e infissi, schermature solari, caldaie a
       condensazione, generatori a biomasse)
  •    Nuova agevolazione per interventi di acquisto di micro-cogeneratori (65%)
  •    Estensione della cedibilità del credito a fornitori e altri soggetti privati per gli interventi su
       singole unità immobiliari (in precedenza solo per interventi sulle parti comuni degli edifici)
  •    Agevolazioni fruibili anche dagli IACP e enti analoghi
  •    Attribuzione all’ENEA del ruolo di controllo dei predetti interventi
  •    Con uno o più decreti saranno definiti i requisiti tecnici per singola tipologia di intervento (es.
       massimali di costo), nonché le procedure e le modalità di controllo

     Ristrutturazioni edilizie (comma 3, lett. b))
 • Proroga al 31 dicembre 2018 della detrazione IRPEF al 50% (nel limite di 96.000 euro)
 - Estensione delle detrazioni maggiorate IRPEF/IRES per adozione di misure
   antisismiche (70% o 75% rispettivamente per il passaggio ad una o due classi di rischio
   inferiori), riconosciute fino al 31 dicembre 2021, anche agli IACP e enti analoghi
  Prevista una detrazione aggiuntiva (80% o 85% rispettivamente per il passaggio ad una o
   due classi di rischio inferiori) per le spese relative ad interventi su parti comuni di edifici
   condominiali, ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla
   riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica.
ECOBONUS, RISTRUTTURAZIONI, MOBILI                                                                    23
E VERDE (2) (commi 3-15)

     Acquisto di mobili ed elettrodomestici (comma 3, lett. b))
 •   Proroga fino al 31 dicembre 2018 della detrazione IRPEF al 50% per acquisto mobili ed
     elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ per un importo massimo di 10.000 euro
 •   Il beneficio è ammesso solo in connessione a lavori di ristrutturazione edilizia effettuati
     nel 2017 ovvero per quelli iniziati dal 1° gennaio 2017 e proseguiti nel 2018 (al netto delle
     spese già agevolate)

     Bonus Verde (commi 12-15)
 • Detrazione IRPEF del 36% delle spese per “sistemazione del verde” in aree scoperte
   private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni
 • Sono agevolabili interventi su sistemi di irrigazione, realizzazione di pozzi, coperture a verde
   e giardini pensili
 • Spesa massima agevolabile 5.000 euro per singola unità. Spetta anche per interventi su
   parti comuni esterne di edifici condominiali
 • Incluse nell’agevolazione le spese di progettazione e manutenzione connessi agli interventi
 • L’agevolazione non è vincolata ad interventi di ristrutturazione (diversamente dal bonus
   mobili)
 • I pagamenti devono essere effettuati con mezzi tracciabili
 • L’incentivo fiscale è ripartito in 10 quote annuali di pari importo
  Da valutare la cumulabilità del bonus verde con altre agevolazioni fiscali aventi il medesimo
   ambito soggettivo ed oggettivo, nonché le medesime finalità
CREDITO DI IMPOSTA STRUTTURE                                                               24
TERMALI (commi 17-18)
   Estensione del bonus alberghi alle strutture termali
 • Credito di imposta, nella misura del 30%, per le spese sostenute per interventi
   di ristrutturazione edilizia, efficientamento energetico, eliminazione delle barriere
   architettoniche, acquisto di mobili e complementi di arredo, delle strutture
   alberghiere (art. 10 DL n. 83/2014), come attuato dal DM 7 maggio 2015
 • Estensione del c.d. bonus alberghi alle spese sostenute per la realizzazione di
   piscine termali e acquisto di attrezzature e apparecchiature per lo
   svolgimento dell’attività termali
 • Il credito è concesso in regime de minimis (Reg. UE 1407/2013), pertanto
   l’importo massimo agevolabile è pari a 200.000 euro, in tre anni per le
   strutture termali.
 Cumulabilità con altre agevolazioni
  Restano validi chiarimenti già forniti per il bonus alberghi ??
 • Il bonus alberghi è alternativo e non cumulabile, in relazione alle medesime
   voci di spesa ( e medesime finalità), con altre agevolazioni di natura fiscale
   (art. 3, comma 3 del DM 7 maggio 2015)
 • E’ cumulabile con il super ammortamento, avente diverse finalità e natura,
   mentre è precluso il cumulo con la detrazione fiscale per interventi di
   riqualificazione energetica (Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 118/2017)
FINANZA DI IMPRESA                     25

  Credito d’imposta spese quotazione

  PIR e società immobiliari
MISURE IN MATERIA DI FINANZA                                                                       26

      Credito d’imposta spese quotazione PMI (commi 89-92)
  •    Alle PMI (racc. 2003/361/CE) che avviano iter per quotazione dopo 1° gennaio 2018
       credito d’imposta del 50% per spese di consulenza per l’ammissione alla quotazione
       su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione europei.
  •    Agevolabili le spese sostenute fino al 31/12/2020
  •    Importo massimo del credito 500.000 euro per ciascun beneficiario
  •    Il credito è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di
       maturazione e nelle successive fino a conclusione dell’utilizzo ed è utilizzabile in
       compensazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata
       ottenuta la quotazione
  •    Il credito non concorre alla formazione del reddito, della base imponibile IRAP e non
       rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR
  •    E’ concesso nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato (art. 18 Reg. UE
       651/2014)
  •    Agli adempimenti relativi al Registro Nazionale degli aiuti di Stato provvede il MISE. Le
       norme applicative rinviate a DM MISE + MEF entro 120 giorni dall’entrata in vigore della
       norma

      PIR e società immobiliari (comma 80)
  •    Ammissione alla disciplina dei Piani Individuali di Risparmio anche di investimenti in
       imprese che svolgono attività immobiliare
MISURE di CONTRASTO EVASIONE                                  27

  Fatturazione elettronica

  Altri interventi per il contrasto dell’evasione IVA

  Pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni

  Sospensione delle deleghe pagamento

  Fondo di contrasto all’evasione fiscale

  Rinvio degli Indicatori Sintetici di Affidabilità fiscale
  (ISA)
28
FATTURAZIONE ELETTRONICA (1) (commi 909-935)

    Ambito soggettivo
    • Obbligo tra tutti i soggetti residenti, stabiliti o identificati in Italia
    • Esclusi: soggetti che applicano il regime dei minimi e il regime forfetario

   Ambito oggettivo
    • Per tutte le operazioni rilevanti IVA (B2B e B2C) deve essere emessa una
      fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio (SDI).
    • Per le operazioni B2C sarà l’Agenzia delle Entrate a mettere a disposizione,
      tramite i propri canali telematici, le fatture elettroniche emesse nei confronti dei
      privati consumatori
    • Escluse: operazioni con soggetti non stabiliti. Per tali operazioni vi è l’obbligo
      di comunicazione entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di
      riferimento
29
FATTURAZIONE ELETTRONICA (2) (commi 909-935)

   Semplificazioni
   • Eliminazione del “nuovo spesometro”
   • Riduzione di due anni dei termini di accertamento, se si assicura la tracciabilità
     dei pagamenti di importo superiore ai 500 euro.

   Decorrenza
   • Dal 1° luglio 2018:
     per le cessioni di carburanti per motori comprese quelle effettuate dagli
     impianti stradali (abrogazione schede carburante).
     per le prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti nel quadro di un
     contratto con la Pubblica Amministrazione.
   • Dal 1° gennaio 2019: per tutte le altre operazioni.
CONTRASTO EVASIONE IVA                                                                        30

    Olii Minerali (commi 937-943)
  • Obbligo di versamento dell’IVA al momento dell’immissione al consumo di
    carburanti (benzina e gasolio) prelevati da un deposito fiscale

   Prodotti energetici presso depositi di terzi (commi 945-959)
  • Obbligo di presentare all’Agenzia delle dogane apposita istanza di autorizzazione
    per lo stoccaggio di prodotti energetici presso i depositi fiscali o depositi di terzi.
PAGAMENTI PA / COMPENSAZIONI                                                                              31

     Pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni                                  (commi 986-989)
 •   Riduzione da 10.000 a 5.000 euro della soglia oltre la quale PA e partecipate devono
     verificare se il beneficiario è fiscalmente inadempiente prima di erogare il pagamento
     (art. 48-bis, co. 1, DPR n. 602/1973)
 •   Modifiche applicate anche al DM 18 gennaio 2008, n. 40 che attua la norma
 •   Esteso da 30 a 60 giorni il periodo di sospensione del pagamento (art. 3, co. 4 del DM
     citato)
 •   Decorrenza delle modifiche 1° marzo 2018
 •   Gettito atteso: 167 milioni di euro nel 2018 e 175 milioni a regime dal 2019
     Sospensione deleghe di pagamento (comma 990)
 •   Reintrodotta facoltà dell’AdE di sospendere – fino a 30 giorni – le deleghe di pagamento F24
     relative a compensazioni con profili di rischio per effettuare controlli sull’utilizzo del credito
     (nuovo comma 49-ter, art. 37, DL n. 233/2006)
 •   Se il controllo è negativo o decorsi 30 giorni, la delega è eseguita alla data di effettuazione
 •   Se il controllo è positivo delega non è eseguita
 •   Attuazione demandata a provv. Direttore AdE (non è previsto un termine)
 •   Gettito atteso a regime: 239 milioni di euro l’anno
FONDO CONTRASTO EVASIONE                                                          (commi 629-630 )        32

     Fondo contrasto evasione fiscale (commi 629-630)

 •    Modifica ai requisiti contabili per assegnare le risorse derivanti dal contrasto dell’evasione
      fiscale all’apposito Fondo per la riduzione della pressione fiscale (art. 1, commi 431 e ss, L n.
      147/2013) e ai criteri di utilizzo del fondo.
INDICI SINTETICI AFFIDABILITA FISCALE                                                                          33

    RINVIO DEGLI INDICI SINTETICI AFFIDABILITA’ FISCALE
    AL PERIODO DI IMPOSTA 2018 (comma 931)
  • L’entrata in vigore della disciplina degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (c.d. ISA), previsti
    dall’articolo 9-bis del DL n. 50/2017, è rinviata al periodo di imposta in corso al 31 dicembre
    2018

  • Gli ISA andranno a sostituire progressivamente gli studi di settore ed i parametri, quale
    metodologia di incentivo alla compliance fiscale dei contribuenti di minori dimensioni
    (ricavi/compensi non superiori a 5,165 milioni di euro).

  • Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 settembre 2017 aveva
    individuato le prime 70 attività economiche soggette agli ISA (rispetto ai 193 studi di settore in
    vigore nel 2016) sostitutivi dei relativi studi settore a decorrere dall’annualità 2017.

  • Per effetto della disposizione in commento gli studi di settore continueranno a trovare
    applicazione anche per tali soggetti.
INTERVENTI IN CASO DI CALAMITA’                            34

  ZFU e IMU Sisma Lombardia

  Esenzione IRPEF e IRES redditi da fabbricati inagibili

  Rimborso alle imprese danneggiate dall’alluvione del
  Piemonte del 1994
ZONE COLPITE DA CALAMITA’                                                                                  35
(commi 397-402 e 411)

       ZFU e IMU Sisma Lombardia (commi 397-402)
   •   Prorogate al 31 dicembre 2019 le agevolazioni per le ZFU nei Comuni della Lombardia
       colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012 disposte dalla legge di stabilità 2016.
   •   Alla copertura dell’onere incremento di 5 mln di euro delle risorse destinate alle ZFU
       dall’art. 22-bis del D.L. n. 66 del 2014.
   •   Prorogato al 31 dicembre 2018 il termine ultimo entro il quale i fabbricati inagibili, colpiti
       dal sisma sono esenti dall’IMU.

       Imposte sui redditi e IMU Sisma Centro Italia (comma 411 lett. c)
   •   Proroga fino all'anno d'imposta 2018 dell'esenzione, ai fini delle imposte sui redditi
       (IRPEF, IRES), dei redditi da fabbricati inagibili, nei territori del Centro Italia colpiti dagli
       eventi sismici dal 24 agosto 2016.

       Rimborso alluvione del Piemonte del 1994 (commi 771-774)
   •   Contributo alle imprese colpite dall’alluvione del Piemonte del 1994, che abbiano
       versato contributi previdenziali, premi assicurativi e tributi eccesso per un importo superiore
       a quello previsto dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350 e nel rispetto dei criteri previsti
       dalla Decisione(UE) 2016/195 della Comm. del 14 agosto 2015.
       I criteri e le modalità per l’accesso al contributo sono demandate a un apposito Decreto del
       Ministero dell’Economia e delle Finanze
SPORT, GIOCHI, SPETTACOLO,          36

CULTURA

  Pacchetto Sport

  Interventi in materia di Giochi

  Aliquota IVA Spettacoli
PACCHETTO SPORT                                                                                      37

  Società sportive dilettantistiche lucrative (commi 353-356)
  •   Esercizio delle attività sportive dilettantistiche (ASD) con scopo di lucro
  •   IRES ridotta al 12% sul reddito di impresa derivante da ASD, nel rispetto delle
      condizioni e dei limiti del regime degli aiuti “de minimis”
  •   IVA ridotta al 10% per i servizi di carattere sportivo resi da società sportive
      dilettantistiche lucrative, a partire dal 2019
  •   Previsti precisi vincoli statutari

  Sport bonus (commi 363-366)
  •   Credito di imposta, pari al 50% delle erogazioni liberali in denaro fino 40.000 euro
      effettuate dalle imprese per interventi di restauro o ristrutturazione di impianti sportivi
      pubblici
  •   L’agevolazione spetta nel limite del 3 per mille dei ricavi annui
  •   Il credito di imposta è utilizzabile in compensazione nel modello F24 in tre quote annuali
      e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP
  •   Le disposizioni attuative, anche per garantire il rispetto della dotazione finanziaria, sono
      affidate ad un DPCM di concerto con il MEF, entro 120 giorni dalla data di entrata in
      vigore della legge di bilancio.
GIOCHI (commi 1047-1058)                                                            38

   Bingo
   Gara per l’attribuzione di 210 concessioni (introiti attesi 73 milioni) il 30
   settembre 2018; incremento dei versamenti per i concessionari in
   scadenza che intendano partecipare alla gara per la riattribuzione (da
   5.000 a 7.500 euro e da 2.500 a 3.500 euro).

   Raccolta scommesse
   Gara per l’attribuzione di 15.000 diritti per la raccolta su rete fisica il 30
   settembre 2018; possibilità di prorogare le concessioni in essere fino al
   31/12/2018 a fronte di versamento di 6.000 euro (3.500 per corner).
SPETTACOLO                                                                                    39

 IVA spettacoli (comma 340)

 Applicazione dell’aliquota IVA 10% ai contratti di scrittura connessi a tutti gli
 spettacoli teatrali, ai concerti, alle attività circensi e di spettacolo viaggiante, anche
 nei casi in cui le relative prestazioni siano condotte da intermediari.
MISURE IN MATERIA DI IRPEF                                40

  Tassazione delle partecipazioni qualificate

  Interventi in materia di reddito di lavoro dipendente
IRPEF PARTECIPAZIONI QUALIFICATE                                                                                  41
(commi 999-1006)

         Utili da partecipazione (commi 1003-1004)
     •    Estensione ritenuta a titolo di imposta al 26% sugli utili da partecipazioni qualificate
          percepiti da persone fisiche residenti (art. 27 DPR 600/1973)
     •    Inclusi strumenti assimilati ad azioni (art. 44, co. 2, lett. a) TUIR) e contratti di associazione in
          partecipazione o cointeressenza (art.109, co. 9 lett. b) TUIR)
     •    Modifiche art. 47, commi 1-2, TUIR, relativamente a quota di concorrenza IRPEF
     •    Possibile opzione per i regimi di risparmio amministrato e gestito anche per
          partecipazioni qualificate (es. società in Paesi a fiscalità privilegiata previo interpello)

    Plusvalenze partecipazioni qualificate (commi 999-1002)
     •    Estensione ritenuta a titolo di imposta al 26% sulle plusvalenze relative a cessione di
          partecipazioni qualificate realizzate da persone fisiche residenti (art. 5, DLGS n. 461/1997)
     •    Contestuale modifica art. 68, co. 3, TUIR, relativamente alle quote concorrenza IRPEF
     •    Eliminazione distinzione tra plusvalenze qualificate e non in dichiarazione (art. 5, co. 3 DLGS n.
          461/1997), eventuali adempimenti di documentazione da stabilire con DM
     •    Opzione per imposta sostitutiva estesa a partecipazioni qualificate (art. 6 DLGS n. 461/1997)
          anche per il risultato maturato nelle gestioni individuali di portafogli (art. 7 DLGS n. 461/1997)

    Disciplina transitoria (commi 1005-1006)
     •    Decorrenza : redditi di capitale: percepiti dal 1° gennaio 2018; redditi diversi: realizzati dal 1°
          gennaio 2019
     •    Non si applica a utili da part. qualificate prodotti entro il 31/12/2017, distribuiti entro il entro il
          31/12/2022
ALTRE MISURE IRPEF (1) (commi 28, 132, 161, 768-770)                                                    42

       Deducibilità/Detraibilità abbonamenti TPL (comma 28)
   •   Esclusione dal reddito di lavoro dipendente del rimborso da parte del datore di lavoro
       delle spese sostenute per i servizi di trasporto pubblico locale (art. 51, comma 2, lettera
       d) del TUIR)
   •   Detrazione IRPEF del 19% delle spese sostenute per i servizi di TPL per un importo non
       superiore a 250 euro (art. 15, comma 1, lettera i-decies del TUIR)

       Soglia Bonus 80 euro (comma 132)
   •   Aumento soglie reddituali per l’accesso al bonus 80 euro (di cui all’art. 13, comma 1-bis del
       TUIR) da 26.000 euro a 26.600 euro.

       Welfare aziendale - Vendita di azioni (comma 161)
   •   Disciplina tributaria sui “capital gain” da vendita di azioni conferite ai dipendenti, in
       sostituzione totale o parziale di premi di risultato agevolabili, ai sensi di quanto previsto
       dall’articolo 184-bis, lettera c) della Legge di stabilità 2016.
   •   AI fini del calcolo della plusvalenza imponibile ex art. 68, comma 6 del TUIR, si confronta il
       prezzo di vendita e il valore del premio di risultato convertito in azioni assegnate

       Detrazione polizze calamità (commi 768-770)
   •   Detraibili dall’IRPEF (19%) i premi per le assicurazioni su rischio calamità relative alle
       abitazioni stipulate dal 1° gennaio 2018
   •   Esenzione delle stesse polizze dall’imposta sulle assicurazioni
ALTRE MISURE IRPEF (2)                                                                                 43

     Cedolare secca canone concordato (comma 8)
     •   Proroga per il 2018 ed il 2019 della cedolare secca ridotta al 10% (anziché 15%) per i
         contratti a canone concordato (art. 9, co. 1, DL n. 47/2014)

     Apicoltura (comma 301)
 •       Esclusione dall’IRPEF dei proventi degli apicoltori con meno di venti alveari ricadenti nei
         Comuni classificati come montani.
VARIE                                                     44

   Rivalutazione terreni e partecipazioni

   Tassazione dei proventi da “peer to peer lending”

   Atti di trasformazione del territorio

   Welfare di comunità

   Librerie al dettaglio

   Credito di imposta per le librerie al dettaglio

   Enoturismo

   Differimento dell’entrata in vigore dell’IRI

   Smaltimento contenzioso tributario in Cassazione

   Assegni in formato elettronico

   Aliquota IVA interventi recupero patrimonio edilizio

   Scadenziario fiscale
VARIE (1)                                                                                  45

  Rivalutazione terreni e partecipazioni (commi 997-998)
  • Riapertura dei termini per la rivalutazione dei terreni agricoli ed edificabili e
    delle partecipazioni in società non quotate. (ultima proroga art. 1, co. 554 L n.
    232/2016
  • Rivalutabili terreni e partecipazioni detenuti al 1° gennaio 2018
  • Versamento imposta sostitutiva e redazione perizia al 30 giugno 2018 (in caso
    di rata unica, altrimenti tre rate annuali di pari importo)
  • Aliquote confermate all’8% (artt. 5 e 7, comma 2, L n. 448/2001)

  Tassazione dei proventi da “peer to peer lending” (commi 43-44)
  • I proventi da prestiti tra privati (peer to peer lending) effettuati tramite
    piattaforme on line, gestiti da intermediari finanziari autorizzati o da istituti di
    pagamento, costituiscono redditi di capitale(art. 44, comma 1, nuova lett. d-bis,
    TUIR).
  • Gli intermediari sono tenuti ad operare la ritenuta a titolo di imposta nella
    misura del 26%
VARIE (2)                                                                                              46

  Atti di Trasformazione territorio (comma 88)
  •   Per atti di trasformazione del territorio mediante accordi o convenzioni fra privati ed enti
      pubblici (e relativi atti attuativi) imposta di registro in misura fissa e esenzione
      ipocatastali (ex art. 32, co. 2, DPR n. 601/1973)

  Welfare di comunità (commi 201-204)
  •   Credito d’imposta del 65% per erogazioni effettuate dalle fondazioni bancarie in
      specifici ambiti dei servizi sanitari e socio assistenziali, finalizzati alla promozione del
      welfare di comunità, purché in relazione ad attività non commerciali.

  Librerie al dettaglio (commi 319-321)
  •   Dal 2018, credito d’imposta per le attività di vendita di libri al dettaglio (anche usati),
      a copertura di IMU, TASI, TARI eventuali spese di locazione sugli immobili utilizzati, o
      altre spese (da definire con DM)
  •   Credito massimo 20.000 euro per librerie non ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi
      direttamente gestite e 10.000 euro per gli altri esercenti.
  •   E’ concesso nei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della CE per gli aiuti "de
      minimis".
  •   Utilizzabile solo in compensazione, non concorre alla formazione del reddito e della base
      imponibile IRAP, non rileva ai fini degli artt. 61 e 109, co. 5 TUIR
  •   Da attuare con decreto interministeriale entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di
      bilancio
VARIE (3)                                                                                  47

   Enoturismo (commi 502-505)
 • Definizione del settore dell’enoturismo ed estensione ad esso del regime fiscale
   previsto per i soggetti che esercitano agriturismo (ex L n. 413/1991)

   Differimento IRI (comma 1063)
 • Differimento al 1° gennaio 2018 per l’applicazione dell’IRI (Imposta Reddito
   Impresa), (ex art. 1, co. 547-548 L. n. 232/2016) inizialmente prevista dal 1°
   gennaio 2017.

  Smaltimento contenzioso tributario in Cassazione (commi 534-554)
 • Disposta la nomina di 50 giudici ausiliari da destinare alla sezione tributaria della
   Corte di Cassazione per lo smaltimento dei contenziosi pendenti
VARIE (4)                                                                                           48

      Assegni in formato elettronico (comma 567)

  • Esenzione dall’imposta di bollo per le copie conformi all’originale informatico
    degli assegni elettronici per i quali è attestato il mancato pagamento e della
    relativa documentazione.

  Aliquota IVA interventi recupero patrimonio edilizio (comma 19)
  •    Interpretazione autentica per l’aliquota IVA al 10% in relazione ad interventi di recupero del
       patrimonio edilizio e beni significativi (art. 7, co. 1, lett. b) L n. 488/1999);
  •    I beni significativi (DM 29/12/1999) devono essere valutati in base all’autonomia funzionale
       delle parti staccate rispetto al manufatto principale
Varie (5)                                                                              49

     Modifiche alle scadenze fiscali (commi 932-934)

                                                         NUOVA         PRECEDENTE
          ADEMPIMENTO DICHIARATIVO
                                                        SCADENZA        SCADENZA
     Trasmissione del Mod. 730 precompilato da parte
                                                          23 luglio       7 luglio
     dei CAF/intermediari abilitati

     Comunicazione dati fatture emesse e ricevute
                                                        30 settembre    16 settembre
     (c.d. spesometro)

     Dichiarazione dei sostituti di imposta Mod.
     770/20018 (incluse le Certificazioni Uniche
                                                        30 settembre      31 luglio
     contenenti redditi esenti o non inclusi nel mod.
     730 precompilato)

     Dichiarazione IRES, IRAP                            31 ottobre     30 settembre
Grazie per l’attenzione
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