LEGGE DI BILANCIO 2018 - (Legge 27 dicembre 2017, n. 205) Francesca Mariotti
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LEGGE DI BILANCIO 2018
(Legge 27 dicembre 2017, n. 205)
PRINCIPALI MISURE FISCALI
Francesca Mariotti
Direttore Area Politiche FiscaliIMPATTO FINANZIARIO
Effetti della manovra 2018 (Legge di Bilancio 2018 e DL n. 148/2017)
Saldo netto da finanziare Fabbisogno Indebitamento netto
2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020
Effetti DL n. 148/2017 7,7 6,9 2,5 311 10,2 6,3 11 99,1 95,2
(cd DL Fiscale)
Effetti DDL Bilancio -14.872 -16.186 -7.600 -3.115 -8.484 -2.559 -10.945 -11.674 -2.712
Totale -14.864,3 -16.179,1 -7.597,5 -2.804 -8.473,8 -2.552,7 -10.934 -11.574,9 -2.616,8
*dati in mln di euro **agg.to Legge di Bilancio 2018 e DL n. 148/2017
UNA MANOVRA ESPANSIVA
In termini di indebitamento netto delle PA (diff. tra entrate finali e spese finali) la Legge di Bilancio 2018:
reperisce risorse per 15,5 mld nel 2018, 10,8 mld nel 2019 e 11,7 mld nel 2020.
contestualmente impiega 26,4 mld nel 2018, 22,4 mld nel 2019 e 14,4 mld nel 2020.FISCALITÀ GENERALE 3 Clausole di salvaguardia Interventi sulla base imponibile IRES (interessi passivi, addizionale IRES sulle SIM) Dividendi provenienti da Paesi ex white-list Web Tax Riallineamento valori contabili su partecipate estere IRAP Stagionali Gruppo IVA Imposta di registro Fiscalità locale
CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA (comma 2) 4
Clausole di salvaguardia come modificate dall’articolo 5 del Clausole di salvaguardia come modificate dalla Legge
DL 148/2017 di Bilancio 2018
2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021
Aliquota IVA 11.5% 12% 13% 13% Aliquota IVA 11.14% 12% 13% 13%
ridotta 11.14% (4.638) (6.957) (6.957) ridotta 10% 11.5% (6.957) (6.957)
(3.479) (2.639) (4.638)
(2.639) (0) (3.478)
Aliquota IVA 25% 25.4% 24.9% 25% Aliquota IVA 25% 25.4% 24.9% 25%
Ordinaria (12.264) (13.899) (11.855) (12.263) Ordinaria 22% 24,2% (11.855) (12.263)
(12.264) (13.899)
(0) (8.993)
Accise 0 350 350 350
10
Accise 0 10 350 350
Effetti finanziari delle modifiche apportate con la Manovra
2018 2019 2020 2021
IL PESO DELLE CLAUSOLE
DL 148/2017 840 340 0 0 La disattivazione da clausola di salvaguardia IVA
ordinaria ha assorbito circa il 56% delle risorse
Legge di Bilancio 14.902 6.065 0 0
2018 impiegate nel 2018 dalla Legge di Bilancio 2018.
Totale 15.742 6.405 0 0INTERESSI PASSIVI DEDUCIBILI (1) 5
(commi 994 - 995)
Esclusione dal ROL dei dividendi esteri
• Esclusione dei dividendi provenienti da società controllate estere dal calcolo del
Reddito Operativo Lordo rilevante ai fini della deducibilità degli interessi passivi, di cui
all’art. 96 del TUIR
• L’inclusione dei dividendi delle controllate estere era stata introdotta dall’art. 4 del DLgs n.
147/2015 (Decreto internazionalizzazione) per riconoscere “la deduzione degli interessi
passivi in funzione dei flussi finanziari di ritorno effettivamente correlati
all’investimento partecipativo estero”
• Dal 2004 al 2015 era consentito alle imprese residenti di includere “virtualmente” nel
consolidato nazionale il ROL delle controllate estere
• Tale modifica si applica retroattivamente a decorrere dal periodo di imposta 2017
CONSEGUENZE NEGATIVE:
- Penalizza le imprese italiane con controllate estere
- Obbliga al ricalcolo degli acconti previsionali IRES nel periodo di
imposta 2017
DUBBI DI COMPATIBILITA’ CON:
Direttiva 2016/1164/UE (Anti Tax Avoidance Directive ATAD 1) ?
Direttiva 2011/96/UE (c.d “Direttiva madre-figlia”)INTERESSI PASSIVI DEDUCIBILI (2) 6
(commi 994 - 995)
Esclusione dal ROL dei dividendi esteri
Incoerenza rispetto alla Direttiva 2016/1164/UE (Anti Tax Avoidance Directive ATAD)
• La direttiva ATAD, da implementare dal 1° gennaio 2019, prevede all’articolo 4 che “gli oneri
finanziari eccedenti sono deducibili nel periodo di imposta in cui sono sostenuti solo fino al
30% degli utili del contribuente, al lordo di interessi, imposte e deprezzamento e
ammortamento (EBITDA)”.
• L’ATAD esclude dall’Ebitda i dividendi esenti, come previsto dalla LDB 2018, ma sono
previste altre misure a titolo compensativo (assenti nella disciplina nazionale):
• deducibilità piena degli oneri finanziari eccedenti fino a 3 milioni di euro, ovvero
l’operazione finanziaria avvenga tra soggetti indipendenti, ossia non appartenenti al
medesimo gruppo di imprese;
• deroghe alla regola del 30% dell’Ebitda sulla base del maggiore indebitamento del
gruppo
Violazione della Direttiva 2011/96/UE (c.d. “Direttiva madre-figlia”)
• Violazione del principio della libertà di stabilimento qualora uno Stato membro
preveda la tassazione dei dividendi di provenienza comunitaria al 5%
(recupero forfettario oneri finanziari) e contemporaneamente consideri
indeducibili gli interessi passivi sostenuti per l’acquisto della
medesima partecipazioneEsclusione delle SIM Addizionale IRES 7
(commi 84 e 86)
• Esclusione delle Società di Intermediazione Immobiliare (SIM)
dall’addizionale IRES del 3.5% stabilita per enti creditizi e finanziari
(art. 1, co. 65 L n. 208/2015)Dividendi da Paesi ex white-list (commi 1007-1009) 8
Dividendi provenienti da partecipazioni in società residenti
in stati o territori a regime fiscale privilegiato
• Dividendi percepiti da persone fisiche (art. 47, comma 3, TUIR) e da persone giuridiche
(art. 89, comma 3, TUIR): gli utili percepiti dal periodo di imposta successivo al 31
dicembre 2014 e maturati in periodi di imposta precedenti, non si considerano
provenienti da società residenti o localizzati in stati o territori a regime fiscale
privilegiato, e quindi non concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile,
se le società partecipate da cui provengono erano residenti o localizzate in stati o territori
non inclusi nel DM 21 novembre 2001 (c.d. black list relativa alle società controllate estere).
Per la disciplina a regime: criterio di maturazione
Presunzione per gli utili distribuiti da soggetti non residenti: si considerano prioritariamente
provenienti da stati o territori non a regime fiscale privilegiato.
Dividendi provenienti da controllate estere, residenti in regimi fiscali privilegiati (CFC):
Disciplina precedente: dividendi integralmente assoggettati a tassazione + credito di imposta
Nuova disciplina: se è dimostrato l’effettivo svolgimento da parte della controllata non residente di
un’effettiva attività nel paese di insediamento, il dividendo percepito dalla controllante italiana concorre
a formare il reddito della società percipiente nella misura del 50% del suo ammontareWEB TAX (1) (commi 1010-1019) 9
Revisione della disciplina nazionale di Stabile Organizzazione
• Modifiche alla lista delle fattispecie che costituiscono SO:
Inserita una nuova lett. f-bis) all’art.162, comma 2,TUIR
“una significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato costruita in
modo tale da non farne risultare una [...] consistenza fisica nel territorio stesso"
• Recepimento modifiche BEPS per fattispecie che non costituiscono SO
Specifica delle attività preparatorie e ausiliarie e degli agenti indipendenti
Imposta sulle transazioni digitali (1)
• Ambito Soggettivo: Imprese (residenti e non) che forniscono "prestazioni di servizi effettuate
tramite mezzi elettronici” a soggetti privati che agiscono da sostituti d’imposta, incluse SO
(applicazione solo B2B)
• Esclusione: contribuenti minimi in regime forfetario (art. 1, co. 54-89 L n. 190/2014) e soggetti
in regime di vantaggio (art. 27 DL n. 78/2011) più eventuali altre disposte con DM
• Ambito Oggettivo: servizi forniti “attraverso internet o una rete elettronica e la cui natura
rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata da un intervento umano minimo
e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell’informazione”. Individuazione delle
prestazioni demandata ad un DM da emanarsi entro il 30 aprile 2018
• Aliquota 3% sui corrispettivi al netto IVA
• L’imposta è dovuta al superamento delle 3.000 operazioni imponibili annue
• Si applica indipendentemente dal luogo di conclusione della transazioneWEB TAX (2) (commi 1010-1019) 10
Imposta sulle transazioni digitali (2)
Aspetti procedurali
• Il committente effettua una ritenuta a titolo d’imposta con obbligo di rivalsa sul prestatore.
• I prestatori sono esonerati se indicano in fattura (o altro documento idoneo) di essere sotto la soglia
delle 3.000 operazioni imponibili.
Il versamento è operato dal committente entro il giorno 16 del mese successivo.
• Adempimenti e modalità attuative da stabilire con DM del MEF e Provvedimenti del Direttore
AdE.
• Per profili accertativi, sanzionatori, della riscossione e del contenzioso applicazione delle norme
compatibili previste in materia di IVA
Decorrenza delle modifiche normative
• In vigore dal 1 gennaio 2019Riallineamento dei valori contabili delle 11
partecipazioni estere
Estensione affrancamento partecipazioni di controllo in
società non residenti (commi 81-83)
Modifiche al Regime opzionale ex articolo 15, commi 10-12 del DL n. 185/2008, che
consente il riconoscimento ai fini fiscali (c.d. riallineamento) dei maggiori valori risultanti da
operazioni straordinarie, attribuiti in bilancio all’avviamento, ai marchi d’impresa e ad altre
immobilizzazioni immateriali, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva del 16%.
La Legge di Stabilità 2016, inserendo i commi 10-bis e 10-ter alla citata disposizione, aveva
già esteso l’ambito applicativo dell’affrancamento fiscale anche ai maggiori valori delle
partecipazioni di controllo, iscritti in bilancio a seguito dell’operazione straordinaria e
riferibili ad avviamento, marchi di impresa e altre attività immateriali.
Tale regime agevolato viene ampliato al fine di consentire l’affrancamento anche alle
partecipazioni di controllo in società non residenti, anche prive di stabile
organizzazione in Italia.
La misura si rende applicabile agli acquisti di partecipazioni di controllo perfezionati dal
periodo di imposta anteriore a quello in corso al 1° gennaio 2018 (periodo di imposta 2017
per le imprese con esercizi sociali coincidenti con l’anno solare)
Necessità di un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di definizione delle
modalità attuativeIRAP 12
IRAP lavoratori stagionali (comma 116)
• Solo per il 2018 deducibilità piena per ogni lavoratore stagionale impiegato per
almeno 120 giorni per due periodi d’imposta, a decorrere dal secondo contratto
stipulato con lo stesso datore di lavoro nell’arco di 2 anni a partire dalla data di
cessazione del precedente contratto.
• La deducibilità del costo del lavoro per i lavoratori stagionali è prevista nei limiti del
70 per cento ai sensi dell’art. 11, comma 4-octies del DLgs n. 446/1997 (Decreto
Irap) come modificato dalla Legge di stabilità 2015GRUPPO IVA (commi 984-985) 13
Classificazione delle operazioni
• Le operazioni tra le imprese partecipanti ad un Gruppo IVA e le sue sedi o stabili
organizzazioni sono classificate come operazioni tra un soggetto appartenente al
Gruppo IVA e uno non appartenente
• La base imponibile IVA si calcola nel rispetto delle regole ordinarie (articolo 13,
DPR n. 633/1972)
• Entrata in vigore: Operazioni effettuate dal 1° gennaio 2018IMPOSTA DI REGISTRO (comma 87) 14
Applicazione dell’imposta sul singolo atto (comma 87)
• L’imposta di registro deve essere applicata in base al contenuto del singolo atto
presentato alla registrazione, senza considerare atti collegati o elementi extratestuali (art.
20 TUR)
• Conferma che la disciplina generale anti abuso ex art. 10-bis dello Statuto del
Contribuente è applicabile anche all’imposta di registro al fine di disconoscere vantaggi
fiscali indebitamente conseguiti
EFFETTI:
- Allineamento della disciplina dell’imposta di registro a quella dell’imposta sui redditi
con riguardo al carattere non elusivo delle operazioni di cessione indiretta di azienda
(conferimento di azienda e successiva cessione delle partecipazioni nella conferitaria),
come previsto dall’art. 176, comma 3 del TUIR
- Applicazione dell’imposta di registro in misura fissa alle predette operazioniFISCALITA’ LOCALE (1) (commi 37, 38 e 728) 15
Blocco delle imposte locali (comma 37)
• Sospensione delle leggi regionali e delle delibere comunali per la parte in cui aumentano
tributi e addizionali attribuite ai medesimi enti
• Esclusi dal blocco: incrementi di prelievo relativi a Enti locali in predissesto e dissesto,
Regioni in disavanzo sanitario; Tassa sui rifiuti (TARI); Canone di occupazione di spazi ed
aree pubbliche (COSAP)
IMPORTANTE: I Comuni possono rimodulare il prelievo IMU/TASI mantenendo invariato
il carico impositivo sul medesimo contribuente (Risoluzione n. 2/DF del 2017)
Prelievo TARI (comma 38)
• Ammessa la facoltà dei comuni di discostarsi dai coefficienti TARI di cui al DPR n. 158/1999
IMU/TASI rigassificatori in mare (comma 728)
• Interpretazione volta ad escludere da IMU/TASI i manufatti nel mare territoriale destinati
all’esercizio dell’attività di rigassificazione del gas naturale liquefatto, con esclusione dei
locali destinati ad uso abitativo e servizi civili.
DUBBI:
L’esclusione si applica anche alle piattaforme petrolifere ?
I locali ubicati in mare territoriale (a prescindere dall’uso abitativo o meno) possono essere
oggetto di inventariazione negli atti del Catasto? (in senso contrario Dipartimento delle
Finanze, Risoluzione n. 3/DF/2016)FISCALITA’ LOCALE (2) (commi 578-582) 16
Imposte locali (ICI/IMU/TASI)sulle aree portuali (commi da 578 a 582)
• Le banchine e le aree scoperte dei porti di rilevanza economica nazionale ed
internazionale, di competenza delle Autorità di sistema portuale, adibite alle operazioni e
ai servizi portuali, sono classificati nella categoria catastale “E/1”, quali immobili a
destinazione particolare “Stazioni per servizi di trasporto terrestri, marittimi ed aerei”,
anche qualora le strutture siano affidate in concessione a privati, con conseguente
esclusione delle imposte locali (IMU/TASI)
• L’esenzione si estende anche alle connesse infrastrutture ferroviarie e stradali, nonché
ai depositi ivi ubicati ,strettamente funzionali alle operazioni ed ai servizi portuali.
Per i depositi diversi da quelli doganali, si richiede di allegare un’autodichiarazione al fine
di certificare l’utilizzazione dei depositi per operazioni o servizi portuali.
• Si recepiscono i chiarimenti in materia forniti in passato dall’Agenzia delle Entrate (circolare
n. 4/T del 2007) e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (risoluzione n. 3/DF del
2009).
La norma non ha carattere interpretativo, ma si applica a decorrere dal 1° gennaio
2020.
• Per fruire di tale agevolazione gli intestatari catastali degli immobili o i concessionari dei
medesimi, se classificati in categorie diverse da “E1”, dovranno presentare atti di revisione
del classamento catastale, a decorrere dal 1° gennaio 2019.MISURE A FAVORE DEGLI 17 INVESTIMENTI Incentivi Industria 4.0 Investimenti in capitale umano Investimenti nel Sud Ecobonus, Ristrutturazioni, Mobili, Verde Credito imposta per la riqualificazione delle strutture termali
INCENTIVI INDUSTRIA 4.0 (1) (commi 29-36) 18
Proroga del super ammortamento (comma 29)
• Proroga al 31 dicembre 2018 del c.d. super ammortamento
• Non agevolabili investimenti in autovetture ed autocaravan indicati nell’art. 164 , comma
1 del TUIR, utilizzati come beni strumentali (es. autoscuole), adibiti ad uso pubblico (es. taxi),
concessi ai dipendenti in uso promiscuo ovvero a disposizione dell’azienda
• Restano agevolati i veicoli inclusi nell’art. 54 del DLgs n. 285/1992 (Codice della strada) non
richiamati dall’art. 164, comma 1, del TUIR: autocarri, trattori stradali, autoarticolati, ecc.
• Dal 2018 la maggiorazione è pari al 30% (in luogo del precedente 40%) Per gli investimenti
agevolati ai sensi della Legge di Bilancio 2017, resta valida la maggiorazione del 40%.
• Possibilità di accedere fino al 30 giugno 2019 (a condizione che entro il 2018 l’ordine sia
accettato e sia stato pagato un acconto del 20%)
PERIODO TEMPORALE DI EFFETTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI MAGG.NE SPETTANTE
AGEVOLABILI
Investimenti effettuati dal 1/1/2018 al 30/6/2018, con pagamento acconto 40%
del 20% entro il 31/12/2017
Investimenti effettuati dal 1/1/2018 al 30/6/2018, senza pagamento 30%
acconto del 20% entro il 31/12/2017
Investimenti effettuati dal 1/7/2018 al 31/12/2018 30%
Investimenti effettuati dal 1/1/2019 al 30/6/2019 30%
con pagamento acconto del 20% entro il 31/12/2018INCENTIVI INDUSTRIA 4.0 (2) (commi 29-36) 19
Proroga dell’iperammortamento (comma 30-36)
• Proroga al 31 dicembre 2018 del c.d. iper ammortamento.
• Resta ferma la maggiorazione al 150% sugli investimenti in beni materiali, di cui
all’allegato A della Legge di Bilancio 2017
• Possibilità di accedere fino al 31 dicembre 2019, a condizione che entro il 2018 l’ordine
sia accettato e sia pagato un acconto del 20%
• Proroga al 31 dicembre 2018 anche dell’iper ammortamento software beni immateriali
(Allegato B) con maggiorazione del 40%. Estensione fino al 31 dicembre 2019
• Riconosciuta la possibilità di continuare a fruire dell’iper ammortamento in caso di
sostituzione dei beni agevolati, a condizione che, nello stesso periodo d’imposta del
realizzo, l’impresa:
1. sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente
caratteristiche analoghe o superiori a quelle previste dall’allegato A;
2. attesti l’effettuazione dell’investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo
bene e il requisito dell’interconnessione secondo le ordinarie regole.
N.B. Tale possibilità è riconosciuta sia per gli investimenti da realizzare nel 2018, sia
per quelli già effettuati nel 201720
INVESTIMENTI IN CAPITALE UMANO(commi 46-56)
Credito di imposta formazione 4.0
• Credito d’imposta del 40% per le spese per attività di formazione del personale volte ad
acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano Nazionale
Industria 4.0
• Sono agevolate le spese in attività di formazione effettuate nel periodo di imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2017 (periodo di imposta 2018)
• Il piano formativo deve essere pattuito attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali
• Esclusa la formazione ordinaria o obbligatoria (es. salute e sicurezza del luogo del lavoro)
• La base di calcolo del credito è data dal solo costo aziendale del personale dipendente per il
periodo in cui viene occupato nell’attività di formazione
• L’importo massimo annuo del credito di imposta è pari a 300.000 euro per beneficiario
• Al credito non si applicano ne’ il limite di 250.000 euro per l’utilizzo dei crediti di imposta, ne’ il
limite di compensazione di 700.000 euro.
• Il credito non concorre né alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui
redditi, né alla base imponibile IRAP
• E’ fruibile in compensazione a partire dall’esercizio successivo a quello di maturazione
• E’ concesso nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato (art. 31 Reg. UE 651/2014)
• Agli adempimenti relativi al Registro Nazionale degli aiuti di Stato provvede il MISE
• Le norme applicative rinviate a DM interministeriale da adottare entro 90 giorni dall’entrata in
vigore della normaSOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI NEL SUD 21
Credito d’imposta mezzogiorno (comma 892)
Incrementata la dotazione finanziaria del credito di imposta per l’acquisto di nuovi
beni strumentali destinati a sedi operative nel Mezzogiorno (Campania, Puglia,
Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo), ex art. 1, co. 98-108 L. n.
208/ 2015:
200 milioni nel 2018
100 milioni nel 2019
L’autorizzazione di spesa viene elevata a 872 mln per il 2018 e 772 mln per il
2019.
L’onere è posto a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione (FSC).ECOBONUS, RISTRUTTURAZIONI, MOBILI 22
E VERDE (1) (commi 3, 12-15)
Riqualificazione energetica (c.d ecobonus) (comma 3, lett. a))
• Proroga al 31 dicembre 2018 della detrazione IRPEF/IRES al 65% per interventi sulle
singole unità immobiliari (la scadenza per gli interventi su parti comuni resta confermata al
31 dicembre 2021)
• Riduzione al 50% per taluni interventi (finestre e infissi, schermature solari, caldaie a
condensazione, generatori a biomasse)
• Nuova agevolazione per interventi di acquisto di micro-cogeneratori (65%)
• Estensione della cedibilità del credito a fornitori e altri soggetti privati per gli interventi su
singole unità immobiliari (in precedenza solo per interventi sulle parti comuni degli edifici)
• Agevolazioni fruibili anche dagli IACP e enti analoghi
• Attribuzione all’ENEA del ruolo di controllo dei predetti interventi
• Con uno o più decreti saranno definiti i requisiti tecnici per singola tipologia di intervento (es.
massimali di costo), nonché le procedure e le modalità di controllo
Ristrutturazioni edilizie (comma 3, lett. b))
• Proroga al 31 dicembre 2018 della detrazione IRPEF al 50% (nel limite di 96.000 euro)
- Estensione delle detrazioni maggiorate IRPEF/IRES per adozione di misure
antisismiche (70% o 75% rispettivamente per il passaggio ad una o due classi di rischio
inferiori), riconosciute fino al 31 dicembre 2021, anche agli IACP e enti analoghi
Prevista una detrazione aggiuntiva (80% o 85% rispettivamente per il passaggio ad una o
due classi di rischio inferiori) per le spese relative ad interventi su parti comuni di edifici
condominiali, ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla
riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica.ECOBONUS, RISTRUTTURAZIONI, MOBILI 23
E VERDE (2) (commi 3-15)
Acquisto di mobili ed elettrodomestici (comma 3, lett. b))
• Proroga fino al 31 dicembre 2018 della detrazione IRPEF al 50% per acquisto mobili ed
elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ per un importo massimo di 10.000 euro
• Il beneficio è ammesso solo in connessione a lavori di ristrutturazione edilizia effettuati
nel 2017 ovvero per quelli iniziati dal 1° gennaio 2017 e proseguiti nel 2018 (al netto delle
spese già agevolate)
Bonus Verde (commi 12-15)
• Detrazione IRPEF del 36% delle spese per “sistemazione del verde” in aree scoperte
private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni
• Sono agevolabili interventi su sistemi di irrigazione, realizzazione di pozzi, coperture a verde
e giardini pensili
• Spesa massima agevolabile 5.000 euro per singola unità. Spetta anche per interventi su
parti comuni esterne di edifici condominiali
• Incluse nell’agevolazione le spese di progettazione e manutenzione connessi agli interventi
• L’agevolazione non è vincolata ad interventi di ristrutturazione (diversamente dal bonus
mobili)
• I pagamenti devono essere effettuati con mezzi tracciabili
• L’incentivo fiscale è ripartito in 10 quote annuali di pari importo
Da valutare la cumulabilità del bonus verde con altre agevolazioni fiscali aventi il medesimo
ambito soggettivo ed oggettivo, nonché le medesime finalitàCREDITO DI IMPOSTA STRUTTURE 24 TERMALI (commi 17-18) Estensione del bonus alberghi alle strutture termali • Credito di imposta, nella misura del 30%, per le spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia, efficientamento energetico, eliminazione delle barriere architettoniche, acquisto di mobili e complementi di arredo, delle strutture alberghiere (art. 10 DL n. 83/2014), come attuato dal DM 7 maggio 2015 • Estensione del c.d. bonus alberghi alle spese sostenute per la realizzazione di piscine termali e acquisto di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento dell’attività termali • Il credito è concesso in regime de minimis (Reg. UE 1407/2013), pertanto l’importo massimo agevolabile è pari a 200.000 euro, in tre anni per le strutture termali. Cumulabilità con altre agevolazioni Restano validi chiarimenti già forniti per il bonus alberghi ?? • Il bonus alberghi è alternativo e non cumulabile, in relazione alle medesime voci di spesa ( e medesime finalità), con altre agevolazioni di natura fiscale (art. 3, comma 3 del DM 7 maggio 2015) • E’ cumulabile con il super ammortamento, avente diverse finalità e natura, mentre è precluso il cumulo con la detrazione fiscale per interventi di riqualificazione energetica (Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 118/2017)
FINANZA DI IMPRESA 25 Credito d’imposta spese quotazione PIR e società immobiliari
MISURE IN MATERIA DI FINANZA 26
Credito d’imposta spese quotazione PMI (commi 89-92)
• Alle PMI (racc. 2003/361/CE) che avviano iter per quotazione dopo 1° gennaio 2018
credito d’imposta del 50% per spese di consulenza per l’ammissione alla quotazione
su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione europei.
• Agevolabili le spese sostenute fino al 31/12/2020
• Importo massimo del credito 500.000 euro per ciascun beneficiario
• Il credito è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di
maturazione e nelle successive fino a conclusione dell’utilizzo ed è utilizzabile in
compensazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata
ottenuta la quotazione
• Il credito non concorre alla formazione del reddito, della base imponibile IRAP e non
rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR
• E’ concesso nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato (art. 18 Reg. UE
651/2014)
• Agli adempimenti relativi al Registro Nazionale degli aiuti di Stato provvede il MISE. Le
norme applicative rinviate a DM MISE + MEF entro 120 giorni dall’entrata in vigore della
norma
PIR e società immobiliari (comma 80)
• Ammissione alla disciplina dei Piani Individuali di Risparmio anche di investimenti in
imprese che svolgono attività immobiliareMISURE di CONTRASTO EVASIONE 27 Fatturazione elettronica Altri interventi per il contrasto dell’evasione IVA Pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni Sospensione delle deleghe pagamento Fondo di contrasto all’evasione fiscale Rinvio degli Indicatori Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA)
28
FATTURAZIONE ELETTRONICA (1) (commi 909-935)
Ambito soggettivo
• Obbligo tra tutti i soggetti residenti, stabiliti o identificati in Italia
• Esclusi: soggetti che applicano il regime dei minimi e il regime forfetario
Ambito oggettivo
• Per tutte le operazioni rilevanti IVA (B2B e B2C) deve essere emessa una
fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio (SDI).
• Per le operazioni B2C sarà l’Agenzia delle Entrate a mettere a disposizione,
tramite i propri canali telematici, le fatture elettroniche emesse nei confronti dei
privati consumatori
• Escluse: operazioni con soggetti non stabiliti. Per tali operazioni vi è l’obbligo
di comunicazione entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di
riferimento29
FATTURAZIONE ELETTRONICA (2) (commi 909-935)
Semplificazioni
• Eliminazione del “nuovo spesometro”
• Riduzione di due anni dei termini di accertamento, se si assicura la tracciabilità
dei pagamenti di importo superiore ai 500 euro.
Decorrenza
• Dal 1° luglio 2018:
per le cessioni di carburanti per motori comprese quelle effettuate dagli
impianti stradali (abrogazione schede carburante).
per le prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti nel quadro di un
contratto con la Pubblica Amministrazione.
• Dal 1° gennaio 2019: per tutte le altre operazioni.CONTRASTO EVASIONE IVA 30
Olii Minerali (commi 937-943)
• Obbligo di versamento dell’IVA al momento dell’immissione al consumo di
carburanti (benzina e gasolio) prelevati da un deposito fiscale
Prodotti energetici presso depositi di terzi (commi 945-959)
• Obbligo di presentare all’Agenzia delle dogane apposita istanza di autorizzazione
per lo stoccaggio di prodotti energetici presso i depositi fiscali o depositi di terzi.PAGAMENTI PA / COMPENSAZIONI 31
Pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni (commi 986-989)
• Riduzione da 10.000 a 5.000 euro della soglia oltre la quale PA e partecipate devono
verificare se il beneficiario è fiscalmente inadempiente prima di erogare il pagamento
(art. 48-bis, co. 1, DPR n. 602/1973)
• Modifiche applicate anche al DM 18 gennaio 2008, n. 40 che attua la norma
• Esteso da 30 a 60 giorni il periodo di sospensione del pagamento (art. 3, co. 4 del DM
citato)
• Decorrenza delle modifiche 1° marzo 2018
• Gettito atteso: 167 milioni di euro nel 2018 e 175 milioni a regime dal 2019
Sospensione deleghe di pagamento (comma 990)
• Reintrodotta facoltà dell’AdE di sospendere – fino a 30 giorni – le deleghe di pagamento F24
relative a compensazioni con profili di rischio per effettuare controlli sull’utilizzo del credito
(nuovo comma 49-ter, art. 37, DL n. 233/2006)
• Se il controllo è negativo o decorsi 30 giorni, la delega è eseguita alla data di effettuazione
• Se il controllo è positivo delega non è eseguita
• Attuazione demandata a provv. Direttore AdE (non è previsto un termine)
• Gettito atteso a regime: 239 milioni di euro l’annoFONDO CONTRASTO EVASIONE (commi 629-630 ) 32
Fondo contrasto evasione fiscale (commi 629-630)
• Modifica ai requisiti contabili per assegnare le risorse derivanti dal contrasto dell’evasione
fiscale all’apposito Fondo per la riduzione della pressione fiscale (art. 1, commi 431 e ss, L n.
147/2013) e ai criteri di utilizzo del fondo.INDICI SINTETICI AFFIDABILITA FISCALE 33
RINVIO DEGLI INDICI SINTETICI AFFIDABILITA’ FISCALE
AL PERIODO DI IMPOSTA 2018 (comma 931)
• L’entrata in vigore della disciplina degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (c.d. ISA), previsti
dall’articolo 9-bis del DL n. 50/2017, è rinviata al periodo di imposta in corso al 31 dicembre
2018
• Gli ISA andranno a sostituire progressivamente gli studi di settore ed i parametri, quale
metodologia di incentivo alla compliance fiscale dei contribuenti di minori dimensioni
(ricavi/compensi non superiori a 5,165 milioni di euro).
• Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 settembre 2017 aveva
individuato le prime 70 attività economiche soggette agli ISA (rispetto ai 193 studi di settore in
vigore nel 2016) sostitutivi dei relativi studi settore a decorrere dall’annualità 2017.
• Per effetto della disposizione in commento gli studi di settore continueranno a trovare
applicazione anche per tali soggetti.INTERVENTI IN CASO DI CALAMITA’ 34 ZFU e IMU Sisma Lombardia Esenzione IRPEF e IRES redditi da fabbricati inagibili Rimborso alle imprese danneggiate dall’alluvione del Piemonte del 1994
ZONE COLPITE DA CALAMITA’ 35
(commi 397-402 e 411)
ZFU e IMU Sisma Lombardia (commi 397-402)
• Prorogate al 31 dicembre 2019 le agevolazioni per le ZFU nei Comuni della Lombardia
colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012 disposte dalla legge di stabilità 2016.
• Alla copertura dell’onere incremento di 5 mln di euro delle risorse destinate alle ZFU
dall’art. 22-bis del D.L. n. 66 del 2014.
• Prorogato al 31 dicembre 2018 il termine ultimo entro il quale i fabbricati inagibili, colpiti
dal sisma sono esenti dall’IMU.
Imposte sui redditi e IMU Sisma Centro Italia (comma 411 lett. c)
• Proroga fino all'anno d'imposta 2018 dell'esenzione, ai fini delle imposte sui redditi
(IRPEF, IRES), dei redditi da fabbricati inagibili, nei territori del Centro Italia colpiti dagli
eventi sismici dal 24 agosto 2016.
Rimborso alluvione del Piemonte del 1994 (commi 771-774)
• Contributo alle imprese colpite dall’alluvione del Piemonte del 1994, che abbiano
versato contributi previdenziali, premi assicurativi e tributi eccesso per un importo superiore
a quello previsto dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350 e nel rispetto dei criteri previsti
dalla Decisione(UE) 2016/195 della Comm. del 14 agosto 2015.
I criteri e le modalità per l’accesso al contributo sono demandate a un apposito Decreto del
Ministero dell’Economia e delle FinanzeSPORT, GIOCHI, SPETTACOLO, 36 CULTURA Pacchetto Sport Interventi in materia di Giochi Aliquota IVA Spettacoli
PACCHETTO SPORT 37
Società sportive dilettantistiche lucrative (commi 353-356)
• Esercizio delle attività sportive dilettantistiche (ASD) con scopo di lucro
• IRES ridotta al 12% sul reddito di impresa derivante da ASD, nel rispetto delle
condizioni e dei limiti del regime degli aiuti “de minimis”
• IVA ridotta al 10% per i servizi di carattere sportivo resi da società sportive
dilettantistiche lucrative, a partire dal 2019
• Previsti precisi vincoli statutari
Sport bonus (commi 363-366)
• Credito di imposta, pari al 50% delle erogazioni liberali in denaro fino 40.000 euro
effettuate dalle imprese per interventi di restauro o ristrutturazione di impianti sportivi
pubblici
• L’agevolazione spetta nel limite del 3 per mille dei ricavi annui
• Il credito di imposta è utilizzabile in compensazione nel modello F24 in tre quote annuali
e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP
• Le disposizioni attuative, anche per garantire il rispetto della dotazione finanziaria, sono
affidate ad un DPCM di concerto con il MEF, entro 120 giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di bilancio.GIOCHI (commi 1047-1058) 38 Bingo Gara per l’attribuzione di 210 concessioni (introiti attesi 73 milioni) il 30 settembre 2018; incremento dei versamenti per i concessionari in scadenza che intendano partecipare alla gara per la riattribuzione (da 5.000 a 7.500 euro e da 2.500 a 3.500 euro). Raccolta scommesse Gara per l’attribuzione di 15.000 diritti per la raccolta su rete fisica il 30 settembre 2018; possibilità di prorogare le concessioni in essere fino al 31/12/2018 a fronte di versamento di 6.000 euro (3.500 per corner).
SPETTACOLO 39 IVA spettacoli (comma 340) Applicazione dell’aliquota IVA 10% ai contratti di scrittura connessi a tutti gli spettacoli teatrali, ai concerti, alle attività circensi e di spettacolo viaggiante, anche nei casi in cui le relative prestazioni siano condotte da intermediari.
MISURE IN MATERIA DI IRPEF 40 Tassazione delle partecipazioni qualificate Interventi in materia di reddito di lavoro dipendente
IRPEF PARTECIPAZIONI QUALIFICATE 41
(commi 999-1006)
Utili da partecipazione (commi 1003-1004)
• Estensione ritenuta a titolo di imposta al 26% sugli utili da partecipazioni qualificate
percepiti da persone fisiche residenti (art. 27 DPR 600/1973)
• Inclusi strumenti assimilati ad azioni (art. 44, co. 2, lett. a) TUIR) e contratti di associazione in
partecipazione o cointeressenza (art.109, co. 9 lett. b) TUIR)
• Modifiche art. 47, commi 1-2, TUIR, relativamente a quota di concorrenza IRPEF
• Possibile opzione per i regimi di risparmio amministrato e gestito anche per
partecipazioni qualificate (es. società in Paesi a fiscalità privilegiata previo interpello)
Plusvalenze partecipazioni qualificate (commi 999-1002)
• Estensione ritenuta a titolo di imposta al 26% sulle plusvalenze relative a cessione di
partecipazioni qualificate realizzate da persone fisiche residenti (art. 5, DLGS n. 461/1997)
• Contestuale modifica art. 68, co. 3, TUIR, relativamente alle quote concorrenza IRPEF
• Eliminazione distinzione tra plusvalenze qualificate e non in dichiarazione (art. 5, co. 3 DLGS n.
461/1997), eventuali adempimenti di documentazione da stabilire con DM
• Opzione per imposta sostitutiva estesa a partecipazioni qualificate (art. 6 DLGS n. 461/1997)
anche per il risultato maturato nelle gestioni individuali di portafogli (art. 7 DLGS n. 461/1997)
Disciplina transitoria (commi 1005-1006)
• Decorrenza : redditi di capitale: percepiti dal 1° gennaio 2018; redditi diversi: realizzati dal 1°
gennaio 2019
• Non si applica a utili da part. qualificate prodotti entro il 31/12/2017, distribuiti entro il entro il
31/12/2022ALTRE MISURE IRPEF (1) (commi 28, 132, 161, 768-770) 42
Deducibilità/Detraibilità abbonamenti TPL (comma 28)
• Esclusione dal reddito di lavoro dipendente del rimborso da parte del datore di lavoro
delle spese sostenute per i servizi di trasporto pubblico locale (art. 51, comma 2, lettera
d) del TUIR)
• Detrazione IRPEF del 19% delle spese sostenute per i servizi di TPL per un importo non
superiore a 250 euro (art. 15, comma 1, lettera i-decies del TUIR)
Soglia Bonus 80 euro (comma 132)
• Aumento soglie reddituali per l’accesso al bonus 80 euro (di cui all’art. 13, comma 1-bis del
TUIR) da 26.000 euro a 26.600 euro.
Welfare aziendale - Vendita di azioni (comma 161)
• Disciplina tributaria sui “capital gain” da vendita di azioni conferite ai dipendenti, in
sostituzione totale o parziale di premi di risultato agevolabili, ai sensi di quanto previsto
dall’articolo 184-bis, lettera c) della Legge di stabilità 2016.
• AI fini del calcolo della plusvalenza imponibile ex art. 68, comma 6 del TUIR, si confronta il
prezzo di vendita e il valore del premio di risultato convertito in azioni assegnate
Detrazione polizze calamità (commi 768-770)
• Detraibili dall’IRPEF (19%) i premi per le assicurazioni su rischio calamità relative alle
abitazioni stipulate dal 1° gennaio 2018
• Esenzione delle stesse polizze dall’imposta sulle assicurazioniALTRE MISURE IRPEF (2) 43
Cedolare secca canone concordato (comma 8)
• Proroga per il 2018 ed il 2019 della cedolare secca ridotta al 10% (anziché 15%) per i
contratti a canone concordato (art. 9, co. 1, DL n. 47/2014)
Apicoltura (comma 301)
• Esclusione dall’IRPEF dei proventi degli apicoltori con meno di venti alveari ricadenti nei
Comuni classificati come montani.VARIE 44 Rivalutazione terreni e partecipazioni Tassazione dei proventi da “peer to peer lending” Atti di trasformazione del territorio Welfare di comunità Librerie al dettaglio Credito di imposta per le librerie al dettaglio Enoturismo Differimento dell’entrata in vigore dell’IRI Smaltimento contenzioso tributario in Cassazione Assegni in formato elettronico Aliquota IVA interventi recupero patrimonio edilizio Scadenziario fiscale
VARIE (1) 45
Rivalutazione terreni e partecipazioni (commi 997-998)
• Riapertura dei termini per la rivalutazione dei terreni agricoli ed edificabili e
delle partecipazioni in società non quotate. (ultima proroga art. 1, co. 554 L n.
232/2016
• Rivalutabili terreni e partecipazioni detenuti al 1° gennaio 2018
• Versamento imposta sostitutiva e redazione perizia al 30 giugno 2018 (in caso
di rata unica, altrimenti tre rate annuali di pari importo)
• Aliquote confermate all’8% (artt. 5 e 7, comma 2, L n. 448/2001)
Tassazione dei proventi da “peer to peer lending” (commi 43-44)
• I proventi da prestiti tra privati (peer to peer lending) effettuati tramite
piattaforme on line, gestiti da intermediari finanziari autorizzati o da istituti di
pagamento, costituiscono redditi di capitale(art. 44, comma 1, nuova lett. d-bis,
TUIR).
• Gli intermediari sono tenuti ad operare la ritenuta a titolo di imposta nella
misura del 26%VARIE (2) 46
Atti di Trasformazione territorio (comma 88)
• Per atti di trasformazione del territorio mediante accordi o convenzioni fra privati ed enti
pubblici (e relativi atti attuativi) imposta di registro in misura fissa e esenzione
ipocatastali (ex art. 32, co. 2, DPR n. 601/1973)
Welfare di comunità (commi 201-204)
• Credito d’imposta del 65% per erogazioni effettuate dalle fondazioni bancarie in
specifici ambiti dei servizi sanitari e socio assistenziali, finalizzati alla promozione del
welfare di comunità, purché in relazione ad attività non commerciali.
Librerie al dettaglio (commi 319-321)
• Dal 2018, credito d’imposta per le attività di vendita di libri al dettaglio (anche usati),
a copertura di IMU, TASI, TARI eventuali spese di locazione sugli immobili utilizzati, o
altre spese (da definire con DM)
• Credito massimo 20.000 euro per librerie non ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi
direttamente gestite e 10.000 euro per gli altri esercenti.
• E’ concesso nei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della CE per gli aiuti "de
minimis".
• Utilizzabile solo in compensazione, non concorre alla formazione del reddito e della base
imponibile IRAP, non rileva ai fini degli artt. 61 e 109, co. 5 TUIR
• Da attuare con decreto interministeriale entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di
bilancioVARIE (3) 47 Enoturismo (commi 502-505) • Definizione del settore dell’enoturismo ed estensione ad esso del regime fiscale previsto per i soggetti che esercitano agriturismo (ex L n. 413/1991) Differimento IRI (comma 1063) • Differimento al 1° gennaio 2018 per l’applicazione dell’IRI (Imposta Reddito Impresa), (ex art. 1, co. 547-548 L. n. 232/2016) inizialmente prevista dal 1° gennaio 2017. Smaltimento contenzioso tributario in Cassazione (commi 534-554) • Disposta la nomina di 50 giudici ausiliari da destinare alla sezione tributaria della Corte di Cassazione per lo smaltimento dei contenziosi pendenti
VARIE (4) 48
Assegni in formato elettronico (comma 567)
• Esenzione dall’imposta di bollo per le copie conformi all’originale informatico
degli assegni elettronici per i quali è attestato il mancato pagamento e della
relativa documentazione.
Aliquota IVA interventi recupero patrimonio edilizio (comma 19)
• Interpretazione autentica per l’aliquota IVA al 10% in relazione ad interventi di recupero del
patrimonio edilizio e beni significativi (art. 7, co. 1, lett. b) L n. 488/1999);
• I beni significativi (DM 29/12/1999) devono essere valutati in base all’autonomia funzionale
delle parti staccate rispetto al manufatto principaleVarie (5) 49
Modifiche alle scadenze fiscali (commi 932-934)
NUOVA PRECEDENTE
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO
SCADENZA SCADENZA
Trasmissione del Mod. 730 precompilato da parte
23 luglio 7 luglio
dei CAF/intermediari abilitati
Comunicazione dati fatture emesse e ricevute
30 settembre 16 settembre
(c.d. spesometro)
Dichiarazione dei sostituti di imposta Mod.
770/20018 (incluse le Certificazioni Uniche
30 settembre 31 luglio
contenenti redditi esenti o non inclusi nel mod.
730 precompilato)
Dichiarazione IRES, IRAP 31 ottobre 30 settembreGrazie per l’attenzione
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