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Le principali implicazioni ricostruttive, operative ed organizzative sul procedimento amministrativo delle norme contenute nel decreto cd. semplificazioni Vito Antonio Bonanno Segretario generale del comune di Alcamo 24 novembre 2020- Il The delle tre
DECRETO SEMPLIFICAZIONI: MACRO AREE DI IMPATTO SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 1. I tempi effettivi del procedimento amministrativo Art. 12, comma 1, lett. a) n. 1 DL 76/2020 Art. 12, comma 2 DL 76/2020 2. Inefficacia degli atti tardivi art. 12, comma 1, lett, a) n. 2 DL 76/2020 3. preavviso di rigetto art. 12, comma 1, lett. e) ed i) DL 76/2020 4. potenziamento delle autocertificazioni art. 12, comma 1, lett. h) DL 76/2020 art. 264 del d.l 34/2020 art. 12, comma 3. DL 76/2020 art. 30-bis DL 76/2020 art. 15, comma 1 DL 76/2020 5. digitalizzazione art. 12, comma 1, lett. b), c), d), DL 76/2020 titolo III, capo I e II DL 76/2020
I tempi effettivi del procedimento amministrativo 1. obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro un tempo prefissato (art. 2 L. 241/90) DOTTRINA: si tratta di una declinazione del principio di legalità, da intendersi non come mero limite negativo all’esercizio del potere, ma come vincolo al perseguimento dello scopo per il quale il potere è attribuito ( legalità di risultato: A. POLICE). Principio generale dell’attività amministrativa derivante dai principi costituzionali ex art. 97 (buon andamento) declinati nei principi fissati da art. 1 L. 241/90 e dai principi sovranazionali ( art. 41 Carta di Nizza che include tra i diritti fondamentali quello ad una buona amministrazione, il quale implica che le questioni che riguardano il cittadino siano trattate entro un termine ragionevole) Obbligo di provvedere ( An): per effetto dell’art. 20 L 241/0, che ha generalizzato il silenzio assenso, i procedimenti sottoposti a conclusione espressa sono residuali ( anche alla luce dell’art. 19, 19-bis su SCIA). Verificare impatto attuazione art. 15 che modifica art, 24 DL 90/2014 ( entro 14 febbraio 2021) Esso riguarda esclusivamente potere amministrativo: no tempi di adempimento delle obbligazioni pecuniarie, o istanze correlate a diritti soggettivi.
Termine ( quando): va individuato per tipologie/categorie di provvedimenti entro il tetto massimo di 90 giorni ( eccezionalmente 180). Termine residuale 30 giorni Decorrenza dalla ricezione al protocollo dell’istanza ( 18.bis obbligo rilascio ricevuta) SOSPENSIONE: 1 sola volta per max 30 giorni [ collegamento con autocertificazioni: novellato art. 18] Adozione /comunicazione (per provvedimenti limitativi – 21-bis) Natura del termine: sollecitatoria, ove non espressamente qualificato come perentorio ovvero ove non prevista la decadenza del potere alla scadenza del termine. Sorte del provvedimento tardivo: valido ed efficace: il potere non si consuma alla scadenza del termine ; ma il privato può insorge a tutela della situazione soggettiva violata: azione contro il silenzio inadempimento ( Corte cost. 17.7.2002, n.355; vedi anche art. 117, comma 5 cpa) e azione di risarcimento del danno da ritardo ( es. Cons Stato IV, 7.10.2019, n, 6740 ammette la risarcibilità del danno da mero ritardo, ritenendo il tempo stesso un bene tutelabile la cui lesione va risarcita -danno emergente- a prescindere dalla spettanza effettiva del bene della vitata domandato) “con la presentazione di un’istanza all’amministrazione, ove la stessa sia fonte di un obbligo di provvedere, il cittadino (o l’impresa) fa valere non solo una posizione di interesse legittimo pretensivo ad ottenere il bene della vita richiesto con l’istanza, ma anche una autonoma pretesa ad ottenere nei termini stabiliti dalla legge una risposta conclusiva circa l’attribuzione o meno di quel bene. Il ritardo nella conclusione di un procedimento amministrativo, qualora incidente su interessi pretensivi agganciati a programmi di investimento di cittadini o imprese, è sempre un costo, visto che il fattore tempo costituisce una essenziale variabile nella predisposizione e nell’attuazione di piani finanziari relativi a qualsiasi intervento condizionandone la relativa convenienza economica.
In questa prospettiva, ogni incertezza sui tempi di realizzazione di un investimento si traduce nell’aumento del c.d. rischio amministrativo e, quindi, in maggiori costi, attesa l’immanente dimensione diacronica di ogni operazione di investimento e di finanziamento”. Valutare impatto su tale orientamento del novello comma 1bis aggiunto all’art. 1 della L. 241/90 dalla legge di conversione del D.L. semplificazioni 2. Quando sussiste obbligo di provvedere? Intanto, quando la legge attribuisce ad un privato la legittimazione a presentare una istanza, riconoscendogli la titolarità di una situazione soggettiva qualificata e differenziata; oppure quando un soggetto che ha una posizione qualificata chiede un bene della vita per il cui conseguimento serve l’intermediazione dell’amministrazione; o anche quando un soggetto chiede il contenuto e le ragioni delle determinazioni di una PA in relazione ad una propria situazione soggettiva ( es. istanza su art 42-bis: cfr. AP 4/2020). Problematicità: A)istanza sollecitatoria di poteri repressivi o di controllo ( es. repressione abuso edilizio); B) istanza riesame atto inoppugnabile; C) istanza autotutela; ( non c’è un obbligo, ma se si riapre l’istruttoria scatta l’obbligo di chiuderla con provvedimento espresso) D) istanze manifestamente infondate, , carenti dei requisiti minimi ( post L 190/2012 ‘ obbligatorio dare risposta con motivazione semplificata)
3. Rimedi all’inerzia a. PREVENTIVI: silenzio significativo ( assenso o rigetto); prevengono il prodursi degli effetti negativi dell’inerzia. Il buon andamento va letto in chiave moderna tenendo conto dell’esigenza di assicurare il primato della persona, contro ogni dirigismo burocratico ( Corte Cost.258/2011). Silenzio assenso è la regola; provvedimento espresso eccezione. No è ammesso ricorso avverso il silenzio perché qui non c’è inerzia, avendo il legislatore qualificato quell’inerzia come idonea a produrre effetti (indirizzo minoritario ammette ricorso avverso silenzio: es. TAR Campania 4906/2020: è bene chiarire che il silenzio assenso è un istituto di semplificazione non di liberalizzazione, quindi la PA non perde il potere di amministrazione attiva mutandolo in potere di vigilanza ex post, e quindi resta in piedi l’obbligo di procedere, di istruire l’istanza..) rilascio titolo con valore ricognitorio: si veda SCIA art 22, c. 7 e oggi art. 20, comma 8 DPR 380/2001 obbligo rilascio, entro 15 giorni, attestazione del decorso termini per silenzio assenso in caso di permesso di costruire “fermo restando gli effetti del silenzio”; b. SUCCESSIVI: rimuovono gli effetti negativi dell’inerzia quando al silenzio non è attribuito alcun valore provvedimentale: b1) rimedi interni: funzionario anti-ritardo, esercizio potere sostitutivo art. 2, comma 9-bis L. 241/90 NB: Il funzionario anti-ritardo ha l’obbligo di segnalare disciplinarmente il responsabile del ritardo; oltre valutazione della condotta ANCHE DEL DIRIGENTE ai fini della performance e della responsabilità erariale. Ne consegue l’obbligo del dirigente di costruire e presidiare un sistema organizzativo che consenta il rispetto dei termini RESPONSABILIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA
b.2) rimedi esterni: -azione avverso il silenzio ( art. 31 e 117 cpa) entro un anno dalla scadenza del termine per provvedere; -risarcimento danno da ritardo; -indennizzo forfettario da mero ritardo ( in procedimenti ad istanza di parte, fatta eccezione per i concorsi pubblici). N.B. manca il regolamento attuativo; si è esaurita la disciplina sperimentale NOVITA’ 1. Verificare e rideterminare in riduzione i termini dei procedimenti di propria competenza entro 31.12.2020 2. Misurare e rendere pubblici i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti, raffrontandoli coi termini di legge; 3. DPCM definisce modalità e criteri di misurazione e ulteriori modalità di pubblicazione in Amministrazione trasparente ( quali procedure si monitorano e quali sono le grandezze oggetto di misurazione) IMMEDIATA AUTODIAGNOSI (ambito organizzativo/regolatorio, tecnologico, personale); benchmarking, miglioramento continuo: Il PTPC è la sede per il monitoraggio dei tempi dei
procedimenti ( art. 1, comma, 9 lett. d) L 190/2012: definire le modalità di monitoraggio dei rispetto dei termini, previsti dalla legge e dai regolamenti, di conclusione dei procedimenti amministrativi)
Inefficacia degli atti tardivi Art. 12, comma 1, lett. a n. 2 – aggiunge all’art. 2 della legge 241/89, il comma 8.bis Una serie di determinazioni e provvedimenti adottati dopo la scadenza di termini previsti dalla legge SONO INEFFICACI, fermo restando quanto previsto dall’art, 21 nonies, ove ne ricorrono i presupposti e le condizioni. REGIME DEGLI ATTI TARDIVI: CdS ord. 10.11.2020 n. 6925 rimette alla plenaria questione del rapporto tra potere della PA e potere del commissario ad acta 1. Tesi dell’esautoramento dell’organo inottemperante/inadempiente ( dalla nomina/dall’insediamento): atti tardivi sono nulli 2. Tesi della competenza concorrente: atti adottati restano validi 3. Art. 20, comma 1 Fatta salva l'applicazione dell'articolo 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessita' di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2. Tali termini decorrono dalla data di ricevimento della domanda del privato.
4. Art. 19, commi 3 e 6.bis 3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. 6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 e' ridotto a trenta giorni. 4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-bis, l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies.
preavviso di rigetto 1.principio partecipazione: fondamento costituzionale ( buon andamento e imparzialità); è riconosciuto anche nell’ordinamento europeo ( CGUE 16.1.2019, in C-265/17 United Parcel Service). Finalità partecipative e difensive Le regole sono declinate in vari articoli della legge 241/90: -art. 7-8 obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento: introduce e sviluppa il contraddittorio (procedimenti d’ufficio?). Eccezione atti art. 13 : normativi, amministrativi generali, pianificazione, programmazione, DEROGA: casi di urgenza qualificata o di celerità del procedimento ( cfr. TAR Campania, Napoli, VI, 2.7.2019, n.3628); rapporto con art. 21-octies comma 2: dimostrazione in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. -art. 10: presentazione documenti e memorie ed accesso endoprocedimentale [ NOVITA’: accesso al fascicolo avviene in modalità telematica e solo in via residuale in modalità fisica : art. 12. lett. d) DL 76/2020] -art 10 bis: obbligo di comunicare i motivi ostati all’accoglimento di una istanza ( procedimenti ad istanza di parte), avviando un secondo contraddittorio (ha una evidente finalità deflattiva del contenzioso, favorendo l’emersione e la soluzione di possibili conflitti in sede procedimentale) Non si applica a procedure concorsuali
NOVITA’ 1.L’invio di tale atto INTERROMPEVA i termini del procedimento; oggi, dopo il DL 76/2020, esso SOSPENDE i termini i quali “ ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine” per la loro presentazione. ( art. 12, comma 1, lett. e) del DL 76/2020) 2.All’omissione di preavviso di rigetto non si applica l’art, 21-octies, comma 2 ( art. 12, comma 1, lett. i) DL 76/2020): si rompe il parallelismo con la comunicazione di avvio del procedimento e, quindi, per i procedimenti ad istanza di parte le esigenze di speditezza dell’azione amministrativa diventano recessive rispetto alle garanzie dei diritti di partecipazione). 3.rapporto tra preavviso di rigetto e provvedimento finale. L’amministrazione deve dare conto nel provvedimento finale del mancato accoglimento delle osservazioni; ma il preavviso di rigetto ha l’effetto di cristallizzare gli argomenti utilizzabili ai fini del diniego; tuttavia la giurisprudenza ha sempre affermato che partecipazione e contraddittorio non sono la stessa cosa, il primo trova fondamento nell’art. 97 e il secondo nell’art. 24 Cost ( cfr. Cons. Stato III, 30 marzo 2020, n.2177: Nei procedimenti amministrativi la partecipazione è funzionale ad una più compiuta istruttoria e alla migliore rappresentazione degli interessi privati destinati ad essere incisi, ma non si spinge sino a identificarsi con il contraddittorio, tipico del processo, in cui ogni valutazione è sottoposta all’altra parte perché la stessa possa replicare nell’esercizio del proprio diritto di difesa in vista della decisione del giudicante. Contraddittorio e partecipazione non sono la stessa cosa. Il primo discende dall’art. 24 della Costituzione, il secondo dall’art. 97. Del difetto di partecipazione può segnatamente discorrersi quando l’amministrazione da avvio ad un procedimento, per un motivo, e lo concluda per un motivo diverso in assenza di garanzie procedimentali integrative, non già quando essa, in relazione al preannunciato motivo, e sulla
base di un’istruttoria trasparente, addivenga alla proprie conclusioni senza avere previamente sentito l’opinione del partecipante. Il DL 76/2020 innova tale aspetto, affermando che il preavviso apra un vero e proprio contraddittorio in grado di condizionare i contenuti del provvedimento finale ( art. 12, comma 1, lett. d). a) Piano sostanziale Qualora gli istanti abbiano presentato osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento il responsabile del procedimento o l'autorita' competente sono tenuti a dare ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni. Qui c’è una preclusione procedimentale (consumazione del potere istruttorio) in quanto il potere di addurre nuove motivazioni di rigetto è limitato alle circostanze emerse a seguito della presentazione delle osservazioni del privato (vedi art. 2, comma 7: sospensione termini per una sola volta; concentrazione e completezza dell’istruttoria: non si può fare istruttoria a rate) E se accolgo le osservazioni del privato? Obbligo di motivazione, anche in relazione ad impugnative da parte di terzi controinteressati b) Rapporto tra provvedimento annullato e riedizione del potere ONE SHOT
In caso di annullamento in giudizio del provvedimento cosi' adottato, nell'esercitare nuovamente il suo potere l'amministrazione non puo' addurre per la prima volta motivi ostativi gia' emergenti dall'istruttoria del provvedimento annullato. In pratica, dopo l’annullamento per mancato accoglimento delle osservazioni, l’amministrazione non può fondare la riedizione del potere su valutazioni e aspetti diversi da quelli già valutati nella precedente istruttoria. Viene ribaltato, pertanto, il principio giurisprudenziale cd. del one shot temperato in base al quale l’amministrazione poteva valutare per una sola volta in sede di riedizione del potere i fatti costitutivi della pretesa. Ergo, a seguito della novella normativa, il nuovo provvedimento che si discosti dal principio del one shot assoluto è nullo per contrasto con il giudicato di annullamento: c’è una tutela rafforzata del privato ( favor verso la tutela degli interessi pretensivi), e una progressiva riduzione della discrezionalità e un vincolo preclusivo assoluto in capo all’amministrazione procedente. Questa preclusione è il riflesso processuale di una regola sostanziale che, in base al principio di buona fede, è basata sul dovere dell’amministrazione di esternare nella motivazione del provvedimento -attraverso una completa istruttoria- tutti i fatti costitutivi del potere CENTRALITA’ DELL’ISTRUTTORIAPROCEDIMENTALE CAPO II Legge 241/90- Responsabile del procedimento Art. 4.
(Unita' organizzativa responsabile del procedimento) )) 1. Ove non sia gia' direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale. 2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti. Art. 5. (Responsabile del procedimento) 1. Il dirigente di ciascuna unita' organizzativa provvede ad assegnare a se' o altro dipendente addetto all'unita' la responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale. 2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, e' considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unita' organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'articolo 4. 3. L'unita' organizzativa competente ((, il domicilio digitale)) e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all'articolo 7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse. Art. 6. (Compiti del responsabile del procedimento
1. Il responsabile del procedimento: a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilita' i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento; b) accerta di ufficio [art. 18]i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, puo' chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete [soccorso istruttorio: regolarizzazione -integrazione cfr. AP 9/2014 e TAR Palermo 12.5.2020, n.968] e puo' esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali; c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all'articolo 14; d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti; e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione. ((L'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non puo' discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale)). Art. 6-bis. (Conflitto di interessi). ((1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti
endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale)). Art. 1. (Principi generali dell'attivita' amministrativa) 1. L'attivita' amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed e' retta da criteri di economicita', di efficacia, di imparzialita', di pubblicita' e di trasparenza secondo le modalita' previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonche' dai principi dell'ordinamento comunitario. 1-bis. La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente. 1-ter. I soggetti privati preposti all'esercizio di attivita' amministrative assicurano il rispetto dei criteri e dei principi di cui al comma 1, con un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche amministrazioni in forza delle disposizioni di cui alla presente legge. 2. La pubblica amministrazione non puo' aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria. ( vedi art. 18) ((2-bis. I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede)).
Il responsabile del procedimento è una figura centrale, punto di riferimento, interlocutore unico: consente di superare il dogma dell’impersonalità degli uffici pubblici “offrire al cittadino un preciso interlocutore con cui dialogare nel corso del procedimento” ( CdS parere 7 del 1987)
potenziamento delle autocertificazioni ( art. 18 L. 241/90) Le amministrazioni adottano misure organizzative idonee a garantire l’applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazioni Ci sono nell’ordinamento due tendenze opposte: per un verso ( le amministrazioni provvedono in proprio): 1. Acquisizione d’ufficio dei documenti attestanti fatti, qualità e stati soggettivi ( comma 2); 2. Accertamento d’ufficio di fatti, qualità e stati soggettivi ( comma 3) Esclusivamente per via telematica: art. 14, comma 1-ter DL 69/2013 Accordi quadro tra amministrazioni per fruizione dati : modifica art. 50 CAD disposta da art,.264 dl 34/2020 – entro 120 gg INTEROPEBABILITA’ BANCHE BATI per assicurare il principio del ONLY ONCE per altro verso ( il cittadino aiuta l’amministrazione): maggiore spazio alle autocertificazioni ( art. 46 e 47 DPR 445/2000) [ in una amministrazione rozza, non informatizzata…. si semplificava la vita al cittadino evitandogli il giro delle sette chiese.] un sistema che si basa sulle autocertificazioni di fatto trasferisce in capo ai privati la responsabilità della ricostruzione di un quadro normativo e tecnico sempre più complesso che i dipendenti pubblici non si sentono pronti ad assumere. Autoresponsabilizzazione: art. 21
Il DL 76/2020 ( art. 12, lett. h) n. 2), introduce comma 3-bis art. 18 Nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennita', prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni,contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni, da parte di pubbliche amministrazioni ovvero il rilascio di autorizzazioni e nulla osta comunque denominati, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero l'acquisizione di dati e documenti di cui ai commi 2 e 3, sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. In base al comma 3 dell’art. 46 le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà sono lo strumento per comprovare fatti, qualità e stati soggettivi; e l’amministrazione predispone apposita modulistica che pubblica ex art. 35 del dlgs 33/2013 La norma nasce nell’ambito delle misure di semplificazione finalizzate al superamento della crisi economica generata dal virus SARS-COV-2 Art. 264 DL 34/2020 ( attiene ai livelli essenziali delle prestazioni art, 117, comma 2, lett. m, Cost) Norma a tempo fino al 31.12.2020
a) autocertificazioni sostituiscono tutti i documenti in tutti i procedimenti per sovvenzioni benefici economici, in relazione all’emergenza Covid; b) la revoca è ammessa solo per eccezionali ragioni di interesse pubblico sopravvenute; c) limite temporale all’annullamento dei provvedimenti illegittimo limitato a 3 mesi, fatte salve dichiarazioni false o mendaci d) Nel caso di Scia il potere inibitorio può essere esercitato è fissato in 3 mesi dopo la scadenza del termine ordinario di 60 giorni e) Regime alleggerito per interventi edilizi necessari ad assicurare l’ottemperanza alle misure sanitarie anti-Covid; Norma a regime ( finalizzata espressamente a dare attuazione piena ai principi di cui all’art. 18 della 241/90) a) divieto di chiedere la produzione al privato di informazioni, atti o documenti già in possesso della PA. Nullità di sanzioni per omessa esibizione di tali documenti b) rafforzamento dei controlli a campione su autocertificazioni in misura proporzionale al rischio e all’entità del beneficio ( art. 71). NB art. 72 trasparenza su modalità controllo e violazione doveri d’ufficio non dare seguito entro 30 giorni a richieste di controllo . PTPC da adeguare c) nuovo regione sanzionatorio: incide sulla stabilità degli effetti dei provvedimenti [ CGA 325/2020: la stabilità dei provvedimenti amministrativi è un valore in un sistema ove l’agere pubblico è improntato al rispetto dei principi di correttezza e buona fede: art. 97 Cost fissa u limite al potere autoritativo di ritiro] e la contempera con l’esigenza di evitare utilizzo fraudolento dei nuovi strumenti di semplificazione. 1. Inasprimento delle sanzioni penali ( da 1/3 alla metà) 2. Sanzioni amministrative:
A) DECADENZA DAI BENEFICI PER DICHIARAZIONI NON VERITIERE ( mendaci): non interviene sull’atto ex tunc ( come annullamento caducatorio) ma sulla ulteriore fruizione dell’utilitas indebitamente conseguita ( ex nunc) [ TAR Puglia ord. 92/2020 solleva questione di legittimità costituzionale] Si veda Corte Cost. 237/2020 del 18.11.2020 a proposito di decadenza benefici GSE “Questi orientamenti hanno trovato avallo in una recente pronuncia dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, la quale ha sottolineato che i provvedimenti di decadenza emessi dal Gestore ai sensi dell’art. 42, comma 3, del d.lgs. n. 28 del 2011 non sono pienamente assimilabili a quelli di autotutela amministrativa, in quanto la decadenza, intesa quale vicenda pubblicistica estintiva, ex tunc (o in alcuni casi ex nunc), di una posizione giuridica di vantaggio, è un istituto che, pur presentando tratti comuni con il più ampio genus dell’autotutela, ne deve essere differenziato in virtù di una serie di fattori, quali: a) l’espressa e specifica previsione, da parte della legge, non sussistendo, in materia di decadenza, una norma generale come quella prevista dall’art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990 che ne disciplini presupposti, condizioni ed effetti; b) la tipologia del vizio, di solito individuato nella falsità o non veridicità degli stati e delle condizioni dichiarate dall’istante, o nella violazione di prescrizioni amministrative ritenute essenziali per il perdurante godimento dei benefici, ovvero, ancora, nel venir meno dei requisiti di idoneità per la costituzione e la continuazione del rapporto; c) il carattere vincolato del potere, una volta accertato il ricorrere dei presupposti (Consiglio di Stato, adunanza plenaria, sentenza 11 settembre 2020, n. 18). B) REVOCA di eventuali benefici già erogati ( sanzione aggiunta da art. 264 DL 34/2020: art. 75 comma 1-bis DPR 445/2020) Ma è revoca? LIMITE: non si recuperano interventi a favore di minori e situazioni familiari e sociali di particolare disagio C) DIVIETO DI ACCESSO per 2 anni a contributi, agevolazioni ecc..,, Tema del falso: anche le valutazioni? AP 16/2020 : si può parlare di dichiarazione falsa quando essa è relativa ad una situazione fattuale per la quale possa porsi l’alternativa logica vero/falso
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