Le principali implicazioni ricostruttive, operative ed organizzative sul procedimento amministrativo delle norme contenute nel decreto cd ...

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Le principali implicazioni ricostruttive, operative ed
  organizzative sul procedimento amministrativo
delle norme contenute nel decreto cd. semplificazioni

                    Vito Antonio Bonanno
            Segretario generale del comune di Alcamo

                 24 novembre 2020- Il The delle tre
DECRETO SEMPLIFICAZIONI: MACRO AREE DI IMPATTO SUL PROCEDIMENTO
                            AMMINISTRATIVO

1. I tempi effettivi del procedimento amministrativo
   Art. 12, comma 1, lett. a) n. 1 DL 76/2020
   Art. 12, comma 2 DL 76/2020

2. Inefficacia degli atti tardivi
   art. 12, comma 1, lett, a) n. 2 DL 76/2020

3. preavviso di rigetto
   art. 12, comma 1, lett. e) ed i) DL 76/2020

4. potenziamento delle autocertificazioni
   art. 12, comma 1, lett. h) DL 76/2020
   art. 264 del d.l 34/2020
   art. 12, comma 3. DL 76/2020
   art. 30-bis DL 76/2020
   art. 15, comma 1 DL 76/2020

5. digitalizzazione
   art. 12, comma 1, lett. b), c), d), DL 76/2020
   titolo III, capo I e II DL 76/2020
I tempi effettivi del procedimento amministrativo

1. obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro un tempo prefissato
   (art. 2 L. 241/90)

       DOTTRINA: si tratta di una declinazione del principio di legalità, da intendersi non
       come mero limite negativo all’esercizio del potere, ma come vincolo al perseguimento
       dello scopo per il quale il potere è attribuito ( legalità di risultato: A. POLICE).
       Principio generale dell’attività amministrativa derivante dai principi costituzionali
       ex art. 97 (buon andamento) declinati nei principi fissati da art. 1 L. 241/90 e dai
       principi sovranazionali ( art. 41 Carta di Nizza che include tra i diritti fondamentali
       quello ad una buona amministrazione, il quale implica che le questioni che
       riguardano il cittadino siano trattate entro un termine ragionevole)

  Obbligo di provvedere ( An): per effetto dell’art. 20 L 241/0, che ha generalizzato il silenzio assenso,
  i procedimenti sottoposti a conclusione espressa sono residuali ( anche alla luce dell’art. 19, 19-bis su
  SCIA). Verificare impatto attuazione art. 15 che modifica art, 24 DL 90/2014 ( entro 14 febbraio 2021)
  Esso riguarda esclusivamente potere amministrativo: no tempi di adempimento delle obbligazioni
  pecuniarie, o istanze correlate a diritti soggettivi.
Termine ( quando): va individuato per tipologie/categorie di provvedimenti entro il tetto massimo di
90 giorni ( eccezionalmente 180). Termine residuale 30 giorni Decorrenza dalla ricezione al
protocollo dell’istanza ( 18.bis obbligo rilascio ricevuta) SOSPENSIONE: 1 sola volta per max 30
giorni [ collegamento con autocertificazioni: novellato art. 18]
Adozione /comunicazione (per provvedimenti limitativi – 21-bis)

Natura del termine: sollecitatoria, ove non espressamente qualificato come perentorio ovvero ove non
prevista la decadenza del potere alla scadenza del termine. Sorte del provvedimento tardivo: valido
ed efficace: il potere non si consuma alla scadenza del termine ; ma il privato può insorge a tutela della
situazione soggettiva violata: azione contro il silenzio inadempimento ( Corte cost. 17.7.2002, n.355;
vedi anche art. 117, comma 5 cpa) e azione di risarcimento del danno da ritardo ( es. Cons Stato IV,
7.10.2019, n, 6740 ammette la risarcibilità del danno da mero ritardo, ritenendo il tempo stesso un bene
tutelabile la cui lesione va risarcita -danno emergente- a prescindere dalla spettanza effettiva del bene
della vitata domandato)

    “con la presentazione di un’istanza all’amministrazione, ove la stessa sia fonte di un
    obbligo di provvedere, il cittadino (o l’impresa) fa valere non solo una posizione di
    interesse legittimo pretensivo ad ottenere il bene della vita richiesto con l’istanza, ma anche
    una autonoma pretesa ad ottenere nei termini stabiliti dalla legge una risposta conclusiva
    circa l’attribuzione o meno di quel bene. Il ritardo nella conclusione di un procedimento
    amministrativo, qualora incidente su interessi pretensivi agganciati a programmi di
    investimento di cittadini o imprese, è sempre un costo, visto che il fattore tempo costituisce
    una essenziale variabile nella predisposizione e nell’attuazione di piani finanziari relativi
    a qualsiasi intervento condizionandone la relativa convenienza economica.
In questa prospettiva, ogni incertezza sui tempi di realizzazione di un investimento si
          traduce nell’aumento del c.d. rischio amministrativo e, quindi, in maggiori costi, attesa
          l’immanente dimensione diacronica di ogni operazione di investimento e di
          finanziamento”.

Valutare impatto su tale orientamento del novello comma 1bis aggiunto all’art. 1 della L. 241/90
                       dalla legge di conversione del D.L. semplificazioni

   2. Quando sussiste obbligo di provvedere?
     Intanto, quando la legge attribuisce ad un privato la legittimazione a presentare una istanza,
     riconoscendogli la titolarità di una situazione soggettiva qualificata e differenziata; oppure
     quando un soggetto che ha una posizione qualificata chiede un bene della vita per il cui
     conseguimento serve l’intermediazione dell’amministrazione; o anche quando un soggetto
     chiede il contenuto e le ragioni delle determinazioni di una PA in relazione ad una propria
     situazione soggettiva ( es. istanza su art 42-bis: cfr. AP 4/2020).
     Problematicità:
     A)istanza sollecitatoria di poteri repressivi o di controllo ( es. repressione abuso edilizio);
     B) istanza riesame atto inoppugnabile;
     C) istanza autotutela; ( non c’è un obbligo, ma se si riapre l’istruttoria scatta l’obbligo di
     chiuderla con provvedimento espresso)
     D) istanze manifestamente infondate, , carenti dei requisiti minimi ( post L 190/2012 ‘
     obbligatorio dare risposta con motivazione semplificata)
3. Rimedi all’inerzia
            a. PREVENTIVI: silenzio significativo ( assenso o rigetto); prevengono il prodursi
degli effetti negativi dell’inerzia. Il buon andamento va letto in chiave moderna tenendo conto
dell’esigenza di assicurare il primato della persona, contro ogni dirigismo burocratico ( Corte
Cost.258/2011). Silenzio assenso è la regola; provvedimento espresso eccezione. No è ammesso
ricorso avverso il silenzio perché qui non c’è inerzia, avendo il legislatore qualificato quell’inerzia
come idonea a produrre effetti (indirizzo minoritario ammette ricorso avverso silenzio: es. TAR
Campania 4906/2020: è bene chiarire che il silenzio assenso è un istituto di semplificazione non di
liberalizzazione, quindi la PA non perde il potere di amministrazione attiva mutandolo in potere
di vigilanza ex post, e quindi resta in piedi l’obbligo di procedere, di istruire l’istanza..) rilascio
titolo con valore ricognitorio: si veda SCIA art 22, c. 7 e oggi art. 20, comma 8 DPR 380/2001
obbligo rilascio, entro 15 giorni, attestazione del decorso termini per silenzio assenso in caso di
permesso di costruire “fermo restando gli effetti del silenzio”;
            b. SUCCESSIVI: rimuovono gli effetti negativi dell’inerzia quando al silenzio non è
attribuito alcun valore provvedimentale:

       b1) rimedi interni: funzionario anti-ritardo, esercizio potere sostitutivo art. 2, comma 9-bis
L. 241/90 NB: Il funzionario anti-ritardo ha l’obbligo di segnalare disciplinarmente il responsabile
del ritardo; oltre valutazione della condotta ANCHE DEL DIRIGENTE ai fini della performance e
della responsabilità erariale. Ne consegue l’obbligo del dirigente di costruire e presidiare un
sistema organizzativo che consenta il rispetto dei termini RESPONSABILIZZAZIONE
DELL’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA
b.2) rimedi esterni:
       -azione avverso il silenzio ( art. 31 e 117 cpa) entro un anno dalla scadenza del termine per
provvedere;
       -risarcimento danno da ritardo;
       -indennizzo forfettario da mero ritardo ( in procedimenti ad istanza di parte, fatta eccezione
per i concorsi pubblici). N.B. manca il regolamento attuativo; si è esaurita la disciplina sperimentale

     NOVITA’

     1. Verificare e rideterminare in riduzione i termini dei procedimenti di propria competenza entro
        31.12.2020
     2. Misurare e rendere pubblici i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti, raffrontandoli coi
        termini di legge;
     3. DPCM definisce modalità e criteri di misurazione e ulteriori modalità di pubblicazione in
        Amministrazione trasparente ( quali procedure si monitorano e quali sono le grandezze oggetto di
        misurazione)

        IMMEDIATA AUTODIAGNOSI (ambito organizzativo/regolatorio, tecnologico, personale);
        benchmarking, miglioramento continuo: Il PTPC è la sede per il monitoraggio dei tempi dei
procedimenti ( art. 1, comma, 9 lett. d) L 190/2012: definire le modalità di monitoraggio dei rispetto
dei termini, previsti dalla legge e dai regolamenti, di conclusione dei procedimenti amministrativi)
Inefficacia degli atti tardivi
 Art. 12, comma 1, lett. a n. 2 – aggiunge all’art. 2 della legge 241/89, il comma 8.bis

 Una serie di determinazioni e provvedimenti adottati dopo la scadenza di termini previsti dalla legge
 SONO INEFFICACI, fermo restando quanto previsto dall’art, 21 nonies, ove ne ricorrono i presupposti
 e le condizioni.         REGIME DEGLI ATTI TARDIVI: CdS ord. 10.11.2020 n. 6925 rimette alla
 plenaria questione del rapporto tra potere della PA e potere del commissario ad acta
 1. Tesi dell’esautoramento dell’organo inottemperante/inadempiente ( dalla nomina/dall’insediamento):
    atti tardivi sono nulli
 2. Tesi della competenza concorrente: atti adottati restano validi

 3. Art. 20, comma 1
        Fatta salva l'applicazione dell'articolo 19, nei procedimenti ad
        istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi
        il   silenzio   dell'amministrazione    competente    equivale   a
        provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessita' di
        ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non
        comunica all'interessato, nel termine di cui all'articolo 2, commi
        2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi
        del comma 2. Tali termini decorrono dalla data di ricevimento
        della domanda del privato.
4. Art. 19, commi 3 e 6.bis

       3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei
       requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di
       sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo
       comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione
       dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di
       essa.

       6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta
       giorni di cui al primo periodo del comma 3 e' ridotto a trenta
       giorni.

       4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al
       comma 3, primo     periodo,   ovvero   di   cui   al   comma   6-bis,
       l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti
       dal medesimo comma 3 in presenza        delle   condizioni   previste
       dall'articolo 21-nonies.
preavviso di rigetto
1.principio partecipazione: fondamento costituzionale ( buon andamento e imparzialità); è riconosciuto anche
nell’ordinamento europeo ( CGUE 16.1.2019, in C-265/17 United Parcel Service). Finalità partecipative e difensive
Le regole sono declinate in vari articoli della legge 241/90:
    -art. 7-8 obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento: introduce e sviluppa il contraddittorio
    (procedimenti d’ufficio?). Eccezione atti art. 13 : normativi, amministrativi generali, pianificazione,
    programmazione, DEROGA: casi di urgenza qualificata o di celerità del procedimento ( cfr. TAR Campania, Napoli,
    VI, 2.7.2019, n.3628); rapporto con art. 21-octies comma 2: dimostrazione in giudizio che il contenuto del
    provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
    -art. 10: presentazione documenti e memorie ed accesso endoprocedimentale [ NOVITA’: accesso al fascicolo
    avviene in modalità telematica e solo in via residuale in modalità fisica : art. 12. lett. d) DL 76/2020]

   -art 10 bis: obbligo di comunicare i motivi ostati all’accoglimento di una istanza ( procedimenti ad istanza di parte),
   avviando un secondo contraddittorio (ha una evidente finalità deflattiva del contenzioso, favorendo l’emersione e la
   soluzione di possibili conflitti in sede procedimentale) Non si applica a procedure concorsuali
NOVITA’

1.L’invio di tale atto INTERROMPEVA i termini del procedimento; oggi, dopo il DL 76/2020, esso SOSPENDE i
termini i quali “ ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle
stesse, dalla scadenza del termine” per la loro presentazione. ( art. 12, comma 1, lett. e) del DL 76/2020)

2.All’omissione di preavviso di rigetto non si applica l’art, 21-octies, comma 2 ( art. 12, comma 1, lett. i) DL
76/2020): si rompe il parallelismo con la comunicazione di avvio del procedimento e, quindi, per i procedimenti ad
istanza di parte le esigenze di speditezza dell’azione amministrativa diventano recessive rispetto alle garanzie dei diritti
di partecipazione).

3.rapporto tra preavviso di rigetto e provvedimento finale. L’amministrazione deve dare conto nel provvedimento
finale del mancato accoglimento delle osservazioni; ma il preavviso di rigetto ha l’effetto di cristallizzare gli
argomenti utilizzabili ai fini del diniego; tuttavia la giurisprudenza ha sempre affermato che partecipazione e
contraddittorio non sono la stessa cosa, il primo trova fondamento nell’art. 97 e il secondo nell’art. 24 Cost ( cfr. Cons.
Stato III, 30 marzo 2020, n.2177:

     Nei procedimenti amministrativi la partecipazione è funzionale ad una più compiuta istruttoria
     e alla migliore rappresentazione degli interessi privati destinati ad essere incisi, ma non si spinge
     sino a identificarsi con il contraddittorio, tipico del processo, in cui ogni valutazione è sottoposta
     all’altra parte perché la stessa possa replicare nell’esercizio del proprio diritto di difesa in vista
     della decisione del giudicante. Contraddittorio e partecipazione non sono la stessa cosa. Il primo
     discende dall’art. 24 della Costituzione, il secondo dall’art. 97.
     Del difetto di partecipazione può segnatamente discorrersi quando l’amministrazione da avvio ad
     un procedimento, per un motivo, e lo concluda per un motivo diverso in assenza di garanzie
     procedimentali integrative, non già quando essa, in relazione al preannunciato motivo, e sulla
base di un’istruttoria trasparente, addivenga alla proprie conclusioni senza avere previamente
     sentito l’opinione del partecipante.

Il DL 76/2020 innova tale aspetto, affermando che il preavviso apra un vero e proprio contraddittorio in grado di
condizionare i contenuti del provvedimento finale ( art. 12, comma 1, lett. d).

a) Piano sostanziale

     Qualora gli istanti abbiano presentato osservazioni, del loro
     eventuale mancato accoglimento il responsabile del procedimento o
     l'autorita' competente sono tenuti a dare          ragione nella
     motivazione del provvedimento finale di diniego indicando, se
     ve ne sono, i soli motivi ostativi        ulteriori    che   sono
     conseguenza delle osservazioni.

Qui c’è una preclusione procedimentale (consumazione del potere istruttorio) in quanto il potere di addurre nuove
motivazioni di rigetto è limitato alle circostanze emerse a seguito della presentazione delle osservazioni del privato
(vedi art. 2, comma 7: sospensione termini per una sola volta; concentrazione e completezza dell’istruttoria: non si
può fare istruttoria a rate)

E se accolgo le osservazioni del privato? Obbligo di motivazione, anche in relazione ad impugnative da parte di terzi
controinteressati

b) Rapporto tra provvedimento annullato e riedizione del potere
                                               ONE SHOT
In caso    di annullamento in       giudizio    del provvedimento
cosi'   adottato,   nell'esercitare  nuovamente   il   suo potere
l'amministrazione non puo' addurre per la prima     volta  motivi
ostativi       gia'      emergenti      dall'istruttoria      del
provvedimento annullato.

In pratica, dopo l’annullamento per mancato accoglimento delle osservazioni, l’amministrazione
non può fondare la riedizione del potere su valutazioni e aspetti diversi da quelli già valutati nella
precedente istruttoria. Viene ribaltato, pertanto, il principio giurisprudenziale cd. del one shot
temperato in base al quale l’amministrazione poteva valutare per una sola volta in sede di
riedizione del potere i fatti costitutivi della pretesa. Ergo, a seguito della novella normativa, il
nuovo provvedimento che si discosti dal principio del one shot assoluto è nullo per contrasto con
il giudicato di annullamento: c’è una tutela rafforzata del privato ( favor verso la tutela degli
interessi pretensivi), e una progressiva riduzione della discrezionalità e un vincolo preclusivo
assoluto in capo all’amministrazione procedente. Questa preclusione è il riflesso processuale di
una regola sostanziale che, in base al principio di buona fede, è basata sul dovere
dell’amministrazione di esternare nella motivazione del provvedimento -attraverso una completa
istruttoria- tutti i fatti costitutivi del potere

          CENTRALITA’ DELL’ISTRUTTORIAPROCEDIMENTALE

               CAPO II Legge 241/90- Responsabile del procedimento
                                              Art. 4.
(Unita' organizzativa responsabile del procedimento) ))

  1. Ove non sia gia' direttamente stabilito per legge o per
regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare
per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza
l'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro
adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento
finale.
  2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese
pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.

                              Art. 5.
                  (Responsabile del procedimento)

  1. Il dirigente di ciascuna unita' organizzativa provvede
ad assegnare a se' o       altro   dipendente      addetto       all'unita'
la responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento
inerente il singolo procedimento          nonche',         eventualmente,
dell'adozione del provvedimento finale.
  2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma
1, e' considerato responsabile      del   singolo      procedimento      il
funzionario preposto alla unita' organizzativa determinata a norma
del comma 1 dell'articolo 4.
  3. L'unita' organizzativa competente ((, il domicilio digitale)) e
il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai
soggetti di cui all'articolo 7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia
interesse.

                              Art. 6.
             (Compiti del responsabile del procedimento
1. Il responsabile del procedimento:
    a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilita'
i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti
per l'emanazione del provvedimento;
    b) accerta di ufficio [art. 18]i fatti,          disponendo    il
compimento degli
atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato
e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, puo'
chiedere il rilascio di      dichiarazioni   e   la    rettifica   di
dichiarazioni o istanze erronee o incomplete [soccorso istruttorio:
regolarizzazione -integrazione cfr. AP 9/2014 e TAR Palermo
12.5.2020, n.968] e puo' esperire accertamenti tecnici ed ispezioni
ed ordinare esibizioni documentali;
    c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice
le conferenze di servizi di cui all'articolo 14;
    d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni
previste dalle leggi e dai regolamenti;
    e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale,
ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione.
((L'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove
diverso dal responsabile del procedimento, non puo' discostarsi dalle
risultanze   dell'istruttoria    condotta  dal    responsabile    del
procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento
finale)).
                            Art. 6-bis.
                    (Conflitto di interessi).

  ((1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici
competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti
endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso
di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto,
anche potenziale)).

                             Art. 1.
        (Principi generali dell'attivita' amministrativa)

  1. L'attivita' amministrativa persegue i fini determinati dalla
legge ed e' retta da criteri di economicita', di efficacia,
di imparzialita', di pubblicita' e di trasparenza secondo          le
modalita' previste     dalla   presente    legge    e   dalle   altre
disposizioni    che disciplinano   singoli    procedimenti,   nonche'
dai    principi dell'ordinamento comunitario.
  1-bis. La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura
non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo
che la legge disponga diversamente.
  1-ter. I soggetti privati preposti all'esercizio di attivita'
amministrative assicurano il rispetto dei criteri e dei principi di
cui al comma 1, con un livello di garanzia non inferiore a quello
cui sono tenute le pubbliche amministrazioni in forza delle
disposizioni di cui alla presente legge.
  2. La pubblica amministrazione non puo' aggravare il procedimento
se non per straordinarie e motivate        esigenze   imposte   dallo
svolgimento dell'istruttoria. ( vedi art. 18)
  ((2-bis. I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione
sono improntati ai principi della collaborazione e della buona
fede)).
Il responsabile del procedimento è una figura centrale, punto di riferimento, interlocutore unico: consente di superare
il dogma dell’impersonalità degli uffici pubblici “offrire al cittadino un preciso interlocutore con cui dialogare nel
corso del procedimento” ( CdS parere 7 del 1987)
potenziamento delle autocertificazioni ( art. 18 L. 241/90)
 Le amministrazioni adottano misure organizzative idonee a garantire l’applicazione delle disposizioni in
 materia di autocertificazioni

 Ci sono nell’ordinamento due tendenze opposte:
     per un verso ( le amministrazioni provvedono in proprio):
 1. Acquisizione d’ufficio dei documenti attestanti fatti, qualità e stati soggettivi ( comma 2);
 2. Accertamento d’ufficio di fatti, qualità e stati soggettivi ( comma 3)
    Esclusivamente per via telematica: art. 14, comma 1-ter DL 69/2013
    Accordi quadro tra amministrazioni per fruizione dati : modifica art. 50 CAD disposta da art,.264 dl
    34/2020 – entro 120 gg INTEROPEBABILITA’ BANCHE BATI per assicurare il principio del
    ONLY ONCE
    per altro verso ( il cittadino aiuta l’amministrazione):
 maggiore spazio alle autocertificazioni ( art. 46 e 47 DPR 445/2000) [ in una amministrazione rozza,
 non informatizzata…. si semplificava la vita al cittadino evitandogli il giro delle sette chiese.]
 un sistema che si basa sulle autocertificazioni di fatto trasferisce in capo ai privati la responsabilità della
 ricostruzione di un quadro normativo e tecnico sempre più complesso che i dipendenti pubblici non si
 sentono pronti ad assumere. Autoresponsabilizzazione: art. 21
Il DL 76/2020 ( art. 12, lett. h) n. 2), introduce comma 3-bis art. 18
        Nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto
        l'erogazione   di   benefici    economici    comunque   denominati,
        indennita',    prestazioni    previdenziali     e    assistenziali,
        erogazioni,contributi, sovvenzioni, finanziamenti,        prestiti,
        agevolazioni, da parte di     pubbliche    amministrazioni   ovvero
        il rilascio di autorizzazioni e nulla osta comunque denominati,
        le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del
        Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero
        l'acquisizione di dati     e  documenti di cui ai commi 2 e 3,
        sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i
        requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di
        riferimento, fatto     comunque    salvo     il   rispetto    delle
        disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure
        di prevenzione, di cui al    decreto    legislativo   6   settembre
        2011, n. 159.
In base al comma 3 dell’art. 46 le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà sono lo strumento per
comprovare fatti, qualità e stati soggettivi; e l’amministrazione predispone apposita modulistica che
pubblica ex art. 35 del dlgs 33/2013

La norma nasce nell’ambito delle misure di semplificazione finalizzate al superamento della crisi
economica generata dal virus SARS-COV-2
Art. 264 DL 34/2020 ( attiene ai livelli essenziali delle prestazioni art, 117, comma 2, lett. m, Cost)
  Norma a tempo fino al 31.12.2020
a) autocertificazioni sostituiscono tutti i documenti in tutti i procedimenti per sovvenzioni benefici
   economici, in relazione all’emergenza Covid;
b) la revoca è ammessa solo per eccezionali ragioni di interesse pubblico sopravvenute;
c) limite temporale all’annullamento dei provvedimenti illegittimo limitato a 3 mesi, fatte salve
   dichiarazioni false o mendaci
d) Nel caso di Scia il potere inibitorio può essere esercitato è fissato in 3 mesi dopo la scadenza del
   termine ordinario di 60 giorni
e) Regime alleggerito per interventi edilizi necessari ad assicurare l’ottemperanza alle misure sanitarie
   anti-Covid;
   Norma a regime ( finalizzata espressamente a dare attuazione piena ai principi di cui all’art. 18
   della 241/90)

  a) divieto di chiedere la produzione al privato di informazioni, atti o documenti già in possesso della
     PA. Nullità di sanzioni per omessa esibizione di tali documenti
  b) rafforzamento dei controlli a campione su autocertificazioni in misura proporzionale al rischio
     e all’entità del beneficio ( art. 71). NB art. 72 trasparenza su modalità controllo e violazione
     doveri d’ufficio non dare seguito entro 30 giorni a richieste di controllo . PTPC da adeguare
  c) nuovo regione sanzionatorio: incide sulla stabilità degli effetti dei provvedimenti [ CGA
     325/2020: la stabilità dei provvedimenti amministrativi è un valore in un sistema ove l’agere
     pubblico è improntato al rispetto dei principi di correttezza e buona fede: art. 97 Cost fissa u limite
     al potere autoritativo di ritiro] e la contempera con l’esigenza di evitare utilizzo fraudolento
     dei nuovi strumenti di semplificazione.
       1. Inasprimento delle sanzioni penali ( da 1/3 alla metà)
       2. Sanzioni amministrative:
A) DECADENZA DAI BENEFICI PER DICHIARAZIONI NON VERITIERE ( mendaci):
   non interviene sull’atto ex tunc ( come annullamento caducatorio) ma sulla ulteriore
   fruizione dell’utilitas indebitamente conseguita ( ex nunc) [ TAR Puglia ord. 92/2020
   solleva questione di legittimità costituzionale]     Si veda Corte Cost. 237/2020 del
   18.11.2020 a proposito di decadenza benefici GSE “Questi orientamenti hanno trovato avallo in una
   recente pronuncia dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, la quale ha sottolineato che i provvedimenti di decadenza emessi
   dal Gestore ai sensi dell’art. 42, comma 3, del d.lgs. n. 28 del 2011 non sono pienamente assimilabili a quelli di autotutela
   amministrativa, in quanto la decadenza, intesa quale vicenda pubblicistica estintiva, ex tunc (o in alcuni casi ex nunc), di una
   posizione giuridica di vantaggio, è un istituto che, pur presentando tratti comuni con il più ampio genus dell’autotutela, ne deve
   essere differenziato in virtù di una serie di fattori, quali: a) l’espressa e specifica previsione, da parte della legge, non sussistendo,
   in materia di decadenza, una norma generale come quella prevista dall’art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990 che ne disciplini
   presupposti, condizioni ed effetti; b) la tipologia del vizio, di solito individuato nella falsità o non veridicità degli stati e delle
   condizioni dichiarate dall’istante, o nella violazione di prescrizioni amministrative ritenute essenziali per il perdurante godimento
   dei benefici, ovvero, ancora, nel venir meno dei requisiti di idoneità per la costituzione e la continuazione del rapporto; c) il
   carattere vincolato del potere, una volta accertato il ricorrere dei presupposti (Consiglio di Stato, adunanza plenaria, sentenza 11
   settembre 2020, n. 18).
B) REVOCA di eventuali benefici già erogati ( sanzione aggiunta da art. 264 DL 34/2020:
   art. 75 comma 1-bis DPR 445/2020) Ma è revoca? LIMITE: non si recuperano
   interventi a favore di minori e situazioni familiari e sociali di particolare disagio
C) DIVIETO DI ACCESSO per 2 anni a contributi, agevolazioni ecc..,,
   Tema del falso: anche le valutazioni? AP 16/2020 : si può parlare di dichiarazione falsa
   quando essa è relativa ad una situazione fattuale per la quale possa porsi l’alternativa logica
   vero/falso
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