La centrale unica di committenza - Position Paper - TAVOLO TECNICO
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Unione dei Comuni del Belìce 1 Centrale Unica di Committenza: position paper TAVOLO TECNICO __________________________________ La centrale unica di committenza Istituzione, regolamentazione, funzionamento all’interno dell’unione dei comuni Position Paper __________________________________ marzo 2013
Unione dei Comuni del Belìce 2 Centrale Unica di Committenza: position paper Premessa L’art. 23, 4° comma del decreto-legge n. 201/2011 (convertito dalla legge n. 214/2011) ha aggiunto all’art. 33 del d. lgs. n. 163/2006 il comma 3-bis, secondo cui “ i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna provincia affidano obbligatoriamente ad un’unica centrale di committenza l’acquisizione di lavori, servizi e forniture nell’ambito delle unioni dei comuni, di cui all’art. 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici”. Il 5° comma del citato art. 23 disponeva che l’art. 33, comma 3-bis del codice dei contratti pubblici “si applica alle gare bandite dopo il 31 marzo 2012”; l’art. 29, comma 11-ter del decreto legge 29.12.2011, n. 216, convertito dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, ha prorogato tale termine di 12 mesi. La disposizione normativa si applica, pertanto, alle gare bandite dopo il 31 marzo 2013. L’ambito di operatività di tale scelta legislativa si riferisce: - sotto il profilo soggettivo: ai comuni con una popolazione fino a 5.000 abitanti; - sotto il profilo oggettivo: all’attribuzione obbligatoria ad una unica centrale di committenza dell’acquisizione di lavori, servizi e forniture; -sotto il profilo strumentale: alle Unioni di comuni previste dall’art. 32 del T.U. 267/2000 (non essendo applicabile in Sicilia l’art. 16 del d.l. n. 138/2011 relativo alle unioni obbligatorie) e a speciali (“appositi”) consorzi tra comuni o, secondo un’interpretazione maggiormente letterale, ad accordi di natura convenzionale istitutivi di una centrale di committenza. I provvedimenti adottati in violazione al succitato art. 23, comma 4, in assenza di una specifica sanzione, sono ritenuti annullabili e, quindi, suscettibili di impugnazione entro il termine decadenziale di 30 giorni di cui all’art. 119, comma 5 del c.p.a. (il quale decorre, nel caso di impugnazione dei provvedimenti di aggiudicazione definitiva, dalla comunicazione obbligatoria di cui all’art. 79, comma 5 del codice dei contratti pubblici); tuttavia, secondo una tesi più rigorosa, essi
Unione dei Comuni del Belìce 3 Centrale Unica di Committenza: position paper potrebbero ritenersi nulli e quindi suscettibili di essere oggetto dell’azione di accertamento ex art. 31, comma 4 del c.p.a., esperibile nel termine più ampio di 90 giorni (termine dimezzato di quello di 180 giorni previsto ordinariamente per l’esperimento dell’azione di nullità), posto che si tratterebbe di provvedimenti adottati in carenza assoluta di potere (art. 21-septies della legge n. 241/1990 e succ. mod.)1. Circa l’applicabilità in Sicilia di tale normativa non sembrano sussistere dubbi. Essa è stata introdotta, infatti, con una specifica legge di modifica del codice dei contratti pubblici: l’art. 1 della L.R. 12.07.2011, n. 12 ha disposto l’applicazione nella regione siciliana del decreto legislativo n. 163/2006 e delle “sue successive modifiche ed integrazioni”. L’intervento del legislatore statale, alla luce della giurisprudenza costituzionale in materia2, più che alla materia “funzioni fondamentali dei comuni” (art. 117, 2° comma, lett. p, Cost.), è ascrivibile alla materia “tutela della concorrenza” (art. 117, 2° comma lett. e, Cost.) incidendo direttamente sulle logiche di mercato, posto che un accentramento della fase di aggiudicazione dei contratti pubblici determina l’aggregazione della domanda e, quindi, migliori condizioni di mercato. Cosa è la centrale unica di committenza La C.U.C. è un modulo organizzativo con funzione di centralizzazione delle procedure di affidamento dei contratti, mutuato dall’esperienza privata e volto ad impedire l’atomizzazione delle procedure ed ottenere, quindi, risparmi sia in termini di costi di gestione della procedura che di prezzi dei beni e servizi. Il legislatore nazionale ha affrontato il tema essenzialmente al fine di favorire l’utilizzo della C.U.C. da parte delle amministrazioni pubbliche per conseguire una razionalizzazione degli acquisti e, quindi, un contenimento della spesa pubblica, ma non ne ha disciplinato adeguatamente l’operato, così lasciando vari dubbi sul piano interpretativo. 1 Tale tesi più rigorosa sembra ritenersi applicabile nell’ipotesi di organizzazione della centrale unica di committenza in seno ad una unione di comuni, posto che l’art. 2, comma 1 del Tuel annovera le unioni tra gli enti locali, riconoscendo loro un’autonomia istituzionale, funzionale e organizzatoria, che può dirsi, qualora un provvedimento sia adottato da un comune, il presupposto stesso della carenza assoluta di potere in capo a quest’ultimo. 2 cfr. corte costituzionale decisione 23.11.2007, n. 401, cui adde 12.2.2010, n.45, e 7.4.2011, n. 114
Unione dei Comuni del Belìce 4 Centrale Unica di Committenza: position paper Il 15° Considerando della direttiva 2004/18/CE relativa al coordinamento delle procedure degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, prevede due modelli di centrale di committenza che si distinguono fra loro in relazione al diverso rapporto tra fase pubblicistica e fase privatistica della procedura. Il primo modello è quello che acquista direttamente forniture e servizi destinati ad altre amministrazioni aggiudicatrici, il secondo è quello che procede all’aggiudicazione di appalti in favore delle predette amministrazioni. La norma è stata recepita nell’ordinamento interno dal comma 34 dell’art. 3 del codice dei contratti che ne ricalca pienamente lo schema, prevedendo che “la centrale di committenza è un’amministrazione aggiudicatrice che: -acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori, o -aggiudica appalti pubblici o conclude accordi-quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori.” Le due tipologie di centrale di committenza, dunque, si differenziano perché la prima provvede tanto allo svolgimento della procedura di gara quanto alla successiva stipulazione del contratto a vantaggio di una o più amministrazioni, le quali assumono un ruolo di mero beneficiario del contratto stipulato dalla centrale a loro favore, laddove nel secondo schema la centrale si limita a completare la fase procedimentale con l’aggiudicazione della gara, mentre la fase relativa alla conclusione del contratto rimane nella competenza dell’amministrazione a vantaggio della quale avviene l’aggiudicazione3. 3 Tali due diversi schemi concettuali si riflettono anche sul piano della tutela giurisdizionale e, in particolare, sul tema del contraddittorio processuale. A fronte di un orientamento cfr. Con. St., sez. V, 19.4.1997, n.1800, Tar Catania, II, 10.2.2009, n. 291, Tar Catania, II, 7.4.2009, n. 682) che esclude la soggettività di una C.U.C. costituita nella forma del consorzio tra comuni, sulla base dell’assunto che essa è un mero modulo organizzativo privo di una propria individualità, che agisce volta per volta per conto di un solo comune (e non di tutti i comuni consorziati), si riscontra un diverso orientamento (Con. St. , sez. V, 15.03.2010, n. 1500, Tar Veneto, I, 22.07.2009, n. 2210) che ritiene il contraddittorio processuale regolarmente costituito con la sola evocazione in giudizio della centrale di committenza, senza necessità di notificazione ai beneficiari della procedura. La questione implica l’esatta ricostruzione dei rapporti tra il comune e la centrale di committenza: la Corte di Cassazione (sez. I, 10.07.2003, 10856) ha ricostruito tali rapporti, in ambito pubblicistico, sotto la categoria della c.d. delegazione intersoggettiva, affermando che “nell’ipotesi in cui il delegato agisca in nome e per conto del delegante devono essere escluse le dirette responsabilità e la legittimazione passiva del delegato”.
Unione dei Comuni del Belìce 5 Centrale Unica di Committenza: position paper Di tale duplicità di schema si trova riscontro anche nel regolamento attuativo del codice che, all’art. 307, relativo alla contabilità degli appalti di servizi, prevede che la contabilità debba essere predisposta secondo quanto previsto dall’ordinamento della singola amministrazione appaltante e nel rispetto di quanto eventualmente stabilito nel contratto stipulato dalla centrale di committenza. I compiti e le funzioni della centrale unica di committenza La norma che rende obbligatoria l’acquisizione di lavori, servizi e forniture tramite centrale di committenza lascia all’autonomia normativa ed organizzativa degli enti la scelta della tipologia di centrale cui delegare l’affidamento dei contratti. Risulta, però, agevole evidenziare che – almeno nella fase di start up e fino all’acquisizione di una auspicabile specializzazione del nuovo organismo – sarebbe opportuno costituire una centrale operante come mero modulo organizzativo, cui delegare la fase procedimentale dell’affidamento, fino all’aggiudicazione definitiva, lasciando nelle competenze del singolo comune la fase successiva finalizzata alla stipulazione del contratto. Alla CUC deve essere assegnato il ruolo di promozione e di attuazione di interventi idonei a creare condizioni di sicurezza, trasparenza e legalità, favorevoli al rilancio dell’economia locale rafforzando le condizioni di libera concorrenza nel territorio e assicurando, con un costante monitoraggio, la trasparenza e la celerità delle procedure di gara e l’ottimizzazione delle risorse e dei prezzi, anche al fine di prevenire il contenzioso. Si può, pertanto, attribuire alla CUC la fase che va dal bando all’aggiudicazione definitiva della gara, lasciando in capo agli enti locali sia la fase (a monte) della programmazione e della scelta discrezionale dei lavori, delle opere e delle forniture da acquisire, sia la fase (a valle) della stipulazione del contratto (vedi tab. 1). Più in particolare, rientrano nella fase “a monte” della procedura tutti gli atti relativi alla programmazione dei fabbisogni, all’individuazione dell’oggetto del contratto e alle approvazioni previste dalla legge; tale fase si conclude con l’approvazione della determinazione a contrattare, il cui contenuto è disciplinato dall’art. 192 del Tuel e dall’art. 13 della L.R. 30/2000; ciò consente ai singoli enti locali, in coerenza con le norme dell’ordinamento finanziario e contabile, di assumere validamente l’impegno (rectius: prenotazione di impegno) sul proprio bilancio. La fase di competenza della CUC inizia con l’acquisizione del CIG (ciò si rende necessario al fine del rispetto del nuovo sistema di verifica dei requisiti di
Unione dei Comuni del Belìce 6 Centrale Unica di Committenza: position paper carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l’AVCP dall’art. 6 bis del codice, introdotto dal d.l. 09.02.2012, n. 5, convertito dalla legge n. 35/2012, che ha trovato attuazione con la deliberazione dell’Autorità n. 111 del 20.12.2012 e che sarà obbligatorio dal 01.07.2013 per tutti i contratti di importo superiore a 40 mila euro). Sarà competenza della CUC procedere alla stesura e pubblicazione del bando di gara, a nominare la commissione, a ricevere i plichi, a svolgere la procedura di evidenza pubblica, ad effettuare le verifiche successive all’aggiudicazione provvisoria e propedeutiche all’aggiudicazione definitiva, ad approvare quest’ultima e ad effettuare le comunicazioni previste dall’art. 79 del codice. Solo a questo punto, l’ente locale riassume le proprie competenze “a valle”, procedendo ad acquisire la documentazione propedeutica e a stipulare il contratto. Il modello di riferimento può essere quello della stazione unica appaltante (S.U.A.) introdotta nel piano straordinario contro le mafie dall’art. 13 della legge n. 136/2009, ed istituita dal DPCM 30.06.2011. L’art. 4 del citato decreto individua e specifica tutta una serie di attività di competenza della S.U.A., disciplinando anche i rapporti con l’ente aderente. Particolari problemi si pongono, comunque, nel rapporto tra le competenze del responsabile unico di procedimento e quelle della CUC, soprattutto in materia di lavori. L’art. 272, comma 6 del Dpr n. 207/2010 in materia di acquisizioni di beni e servizi consente alle stazioni appaltanti di nominare per lo svolgimento dei compiti di loro competenza per il responsabile del procedimento “uno o più soggetti anche in relazione alle varie fasi procedurali” e l’art. 274 in materia di acquisti a mezzo di centrale di committenza prevede la possibilità di nominare un responsabile di procedimento, diverso dal direttore dell’esecuzione, così derogando al principio dell’unicità della figura del responsabile del procedimento come delineata dall’art. 10 del codice. Non esiste una analoga disposizione in materia di lavori4: anzi, l’art. 9 del Dpr n. 207/2010 dispone che “le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni singolo intervento sono eseguite sotto la diretta responsabilità e vigilanza di un responsabile del procedimento”. Pertanto, mentre nel settore dei servizi e delle forniture la CUC potrà nominare per ciascuna procedura di affidamento un responsabile del procedimento per la fase di gara, diverso da quello 4 La possibilità di nominare un responsabile per ciascuna fase del procedimento è espressamente prevista dall’art. 196, comma 4 del codice per i lavori nel settore della difesa.
Unione dei Comuni del Belìce 7 Centrale Unica di Committenza: position paper nominato dal comune per la fase di pre-gara e post-gara, nel settore dei lavori pubblici occorrerà prevedere un meccanismo di raccordo tra la CUC ed il responsabile unico del procedimento nominato con provvedimento espresso del comune5, che è anche responsabile del procedimento di gara. I principi cui informare l’attività della CUC sono: - tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, libera prestazione dei servizi; - parità di trattamento, proporzionalità, adeguatezza e ragionevolezza; - trasparenza, correttezza formale degli atti e delle regole di procedimento; - efficienza, efficacia ed economicità; - effettività della tutela giurisdizionale. L’oggetto della delegazione (cosa trasferire alla centrale unica di committenza) La norma che prevede l’obbligo dell’affidamento dei contratti pubblici tramite centrale unica di committenza è collocata al titolo I del codice (“contratti di rilevanza comunitaria”), della parte II (“contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori ordinari”). Tuttavia, essa si applica anche ai contratti pubblici sotto soglia; dispone, infatti, l’art. 121 del codice –inserito nel titolo II della parte II- che ai contratti inferiori alla soglia comunitaria si applicano le disposizioni della parte II “in quanto non derogate dalle norme del presente titolo”. Ne consegue che, mentre non può escludersi l’applicazione dell’obbligo di ricorso alla centrale unica sulla base del mero valore del contratto, l’art. 121 del codice implica l’applicazione di tale norma ai contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria, solo ove le norme valevoli per il loro affidamento dettate per i contratti sopra soglia “non siano derogate” dalle disposizioni contenute nel titolo II del codice6. Orbene, all’interno di tale titolo l’art. 125 prevede una disciplina speciale per le acquisizioni in economia di lavori, beni e servizi. Come noto dette acquisizioni possono essere effettuate, entro le soglie previste, mediante amministrazione 5 AVCP, determinazione 23 2.2001, n. 10, AVCP deliberazione 12.07.2011, n. 264. 6 Restano salve le speciali norme vigenti in Sicilia che attribuiscono all’UREGA le competenze ad effettuare tutte le procedure di gara per l’affidamento dei contratti pubblici di importo superiore ad euro 1.250.000,00.
Unione dei Comuni del Belìce 8 Centrale Unica di Committenza: position paper diretta, ovvero mediante cottimo fiduciario, ovvero tramite affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, ai sensi del comma 11 dell’art. 125. In ogni caso, il comma 14 del citato art. 125 precisa che “i procedimenti di acquisizione di prestazioni in economia sono disciplinati, nel rispetto del presente articolo, nonché dei principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione del contratto desumibili dal presente codice, dal regolamento”. Ciò posto, è stato ritenuto che, rispetto agli ambiti di autonomia regolamentare dei comuni in materia di affidamenti in economia, le previsioni sulla CUC costituiscono principi inderogabili con riguardo alla sola procedura di cottimo fiduciario7. Il cottimo fiduciario, infatti, ai sensi del comma 40 dell’art. 3 del codice, “costituisce procedura negoziata”, laddove per procedura negoziata si intende ogni procedura in cui la stazione appaltante consulta gli operatori economici scelti e negozia con uno o più di essi le condizioni d’appalto. Il riferimento alle “gare bandite” contenuto nel comma 5 dell’art. 23 del d.l. n. 201/2011 giustifica l’interpretazione secondo cui l’obbligo della centrale di committenza riguarda tutti gli affidamenti in cui esiste una gara, quantomeno informale, come nel cottimo fiduciario. Rimangono esclusi dalla gestione obbligatoria in capo alla CUC sia le acquisizioni in economia mediante amministrazione diretta che le ipotesi eccezionali di affidamento fino all’importo massimo di € 40.000,00 previste all’art. 125, comma 8 e comma 11 del codice dei contratti pubblici, che, rispettivamente, per lavori, ovvero servizi e forniture, consentono l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento. Si segnala, inoltre, che l’art. 1, comma 4 del d.l. 06.07.2012, n. 95, convertito dalla legge n. 135/2012 ha aggiunto al comma 3-bis dell’art. 33 il seguente periodo: “In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza, ivi comprese le convenzioni di cui all’ articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 , e il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all’ articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207”. Ne consegue che i comuni inferiori a 5.000 abitanti possono continuare ad effettuare direttamente i propri acquisti anche dopo il 31 marzo 2013 utilizzando, in alternativa alla CUC, gli strumenti elettronici ed avvalendosi in particolare del MePa e delle convenzioni CONSIP8. 7 Corte dei Conti, sezione regionale di controllo del Piemonte, parere 6 luglio 2012, n. 271. 8 Si segnalano i recenti pareri n. 89 e n. 92 della Corte dei Conti, sezioni regionale di controllo della Lombardia secondo cui “la residua possibilità di ricorrere alla procedura ex art. 125 del codice al di
Unione dei Comuni del Belìce 9 Centrale Unica di Committenza: position paper La costituzione della centrale unica di committenza La centrale unica di committenza costituisce, secondo la definizione del legislatore “una amministrazione aggiudicatrice” (art. 3, comma 34), ed è tenuta all’osservanza del codice dei contratti pubblici (art. 33, comma 2). Il codice dei contratti, in linea con quanto dispone l’art. 11 della direttiva 2004/18/CE, ha previsto la CUC come un istituto facoltativo;9 nella norma contenuta nel decreto c.d. “salva Italia”, al contrario, tale facoltà si trasforma in un modello organizzativo necessitato, la cui ratio è intimamente connessa non tanto alle esigenze di valorizzazione della concorrenza ma alle straordinarie esigenze della finanza pubblica in questo momento storico. Il citato comma 3-bis dell’art. 33 del codice preclude ai comuni al di sotto di 5.000 abitanti di bandire gare a decorrere dal 1° aprile 2013, obbligandoli a costituire “nell’ambito delle unioni dei comuni ove esistenti” la nuova stazione appaltante centralizzata. Ne consegue che, nel nostro territorio, esistendo già una unione dei comuni costituita ai sensi dell’art. 32 del Tuel, la centrale di committenza centralizzata non può essere costituita se non presso l’unione, applicando le procedure vigenti per il trasferimento all’Unione di funzioni e servizi. Tale adempimento, tuttavia, sconta il fatto che l’unione è costituita anche da 2 comuni che – avendo una popolazione superiore a 5.000 abitanti – non hanno l’obbligo di costituire la centrale di committenza cui affidare obbligatoriamente l’acquisizione di lavori, servizi e forniture. In assenza di una disposizione statutaria che consenta l’asimmetricità di funzionamento dell’unione (e cioè, il trasferimento di un servizio da parte di alcuni comuni associati), occorre necessariamente acquisire il consenso di tutti i comuni unionisti per la costituzione della CUC. fuori dei mercati elettronici residua solo nell’ipotesi di non reperibilità dei beni o servizi”; oppure, laddove tali beni pur disponibili, “ si appalesino –per mancanza di qualità essenziali- inidonei rispetto alle necessità dell’amministrazione procedente. Tale specifica evenienza dovrà essere prudentemente valutata e dovrà trovare compiuta evidenza nella motivazione della determinazione a contrattare i cui contenuti, per l’effetto, si arricchiscono. In difetto di tale rigorosa verifica l’avvenuta acquisizione di beni e servizi, secondo modalità diverse da quelle previste dal novellato art. 1, comma 450, da parte dei comuni di qualsivoglia dimensione demografica, nella ricorrenza dei presupposti per il ricorso al MePa, inficerà il contratto ai sensi del disposto dell’art. 1, comma 1 del d.l. 95/2012 comportando le connesse responsabilità”. 9 art. 33, 1° comma: “ Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi”.
Unione dei Comuni del Belìce 10 Centrale Unica di Committenza: position paper Gli atti costitutivi della CUC (deliberazioni dei consigli comunali e convenzione tra i comuni) dovranno, pertanto, differenziare il momento costitutivo della centrale di committenza da quello del suo funzionamento. Mentre i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti dovranno obbligatoriamente affidare alla CUC l’acquisizione di tutti i contratti di lavori, servizi e forniture, i 2 comuni maggiori – sebbene dovranno espressamente deliberare l’istituzione della CUC ed approvare e sottoscrivere la convenzione che ne disciplina le competenze – potranno riservarsi di decidere l’affidamento alla centrale dell’acquisizione dei contratti di loro pertinenza, anche se ciò appare auspicabile in un’ottica di razionalizzazione delle procedure e specializzazione del personale, con positivi effetti sui costi e i tempi delle procedure di affidamento10. Tale differente situazione rispetto all’obbligo di utilizzazione della CUC, si rifletterà anche sull’assetto dei rapporti finanziari. La regolamentazione dei rapporti finanziari I costi per la gestione ed il funzionamento della centrale unica di committenza sono sostenuti direttamente dall’Unione dei comuni, che – in base allo Statuto – utilizza fondi propri, trasferimenti statali e regionali e contribuzioni dei comuni. Prima di illustrare il modello per il finanziamento del funzionamento della CUC, è opportuno evidenziare che essa effettua delle spese, per oneri amministrativi delle procedure di gara (spese postali, spese di pubblicazione, spese per notifiche, ecc..), che possono essere direttamente imputati ai comuni richiedenti la prestazione e da questi ultimi rimborsate, a seguito di apposita documentata richiesta; le risorse relative a far fronte a tali oneri trovano allocazione tra le “somme a disposizione” dei quadri economici dei progetti da appaltare. Sono escluse quelle di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 66 e al secondo periodo del comma 5 10 la parte dispositiva dello schema deliberazione da sottoporre ai consigli comunale potrà essere formulato secondo la seguente formula: “delibera di costituire presso l’Unione dei comuni del Belice, ai sensi e per gli effetti dell’art. 33, comma 3-bis del D.lgs. 163/2006, la Centrale Unica di Committenza, con le competenze di cui all’art.___ dell’allegato schema di convenzione, la quale opererà obbligatoriamente in favore dei comuni di Gibellina, Poggioreale e Salaparuta per tutti gli affidamenti di contratti di lavori, servizi e forniture di cui all’art.___ del citato schema di convenzione, e in favore dei comuni di Partanna e Santa Ninfa solo a seguito di espressa manifestazione di volontà, da parte dei competenti organi, che potrà essere riferita a tutte o a una tipologia o a singole procedure di affidamento”.
Unione dei Comuni del Belìce 11 Centrale Unica di Committenza: position paper dell'articolo 122 del D.lgs. 163/2006, le quali, ai sensi dell’articolo 34, comma 35 del D.L. 179/2012, a partire dai bandi e dagli avvisi pubblicati successivamente al 1° gennaio 2013, sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. Quanto alle spese di gestione e funzionamento della CUC (personale, acquisto attrezzature, software, pubblicazioni, eventuali consulenze, prestazioni professionali, ecc…), esse sono coperte con fondi propri dell’unione, con fondi da trasferimenti dello Stato e della regione, e con contribuzioni dei comuni che utilizzano il servizio. In particolare, ciascun comune versa una quota annua, sulla base di un piano previsionale di spesa annualmente predisposto dal responsabile della CUC ed approvato dalla Giunta dell’unione. La quota può essere determinata in base ai seguenti elementi: - una quota c.d. “fissa”, finalizzata ad assicurare il livello minimo di funzionamento della CUC, pari ad 1/3 dell’intera quota annua, calcolata in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune al 31 dicembre dell’anno precedente; - una quota c.d. “variabile”, pari ai residui 2/3, calcolata sulla base dell’effettivo svolgimento di gare, distinta per tipologia, numero e importo. La quota fissa è versata da tutti i comuni unionisti in due rate semestrali anticipate, ciascuna del 50% dell’intero importo dovuto, entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ogni anno. La quota variabile è versata semestralmente, in via posticipata, entro il secondo mese successivo alla scadenza del semestre. La Centrale Unica di Committenza redige un rendiconto per ciascun esercizio finanziario entro il 31 gennaio dell’anno successivo, approvato – prima del rendiconto – dalla Giunta dell’unione. Eventuali avanzi di gestione vengono rimessi ad un fondo di rotazione per il funzionamento della centrale unica di committenza. Le somme versate a titolo di quota fissa dai comuni che non hanno fatto ricorso nel corso dell’anno solare precedente alla CUC vengono definitivamente imputate agli altri comuni, rideterminando a conguaglio la loro quota fissa; correlativamente le somme versate dai comuni che non hanno utilizzato la CUC e che non hanno l’obbligo di compartecipare ai relativi costi, vengono detratte dalle somme che quei comuni debbono trasferire per il finanziamento delle altre funzioni, fino a totale concorrenza delle stesse.
Unione dei Comuni del Belìce 12 Centrale Unica di Committenza: position paper Il rendiconto è approvato dalla Giunta dell’Unione entro il 15 febbraio di ciascun anno, con apposita deliberazione inviata a tutti i Comuni, che adotteranno specifici atti di liquidazione di un eventuale saldo. Eventuali contributi statali, regionali, provinciali e/o di altri enti, destinati specificamente alla CUC, sono richiesti ed introitati dall’Unione dei comuni, fermo restando che si intendono di competenza, pro quota, di tutti i Comuni aderenti. L’assetto organizzativo della centrale unica di committenza a. analisi del contesto organizzativo attuale Il territorio di riferimento della centrale unica di committenza è costituito da quello dei comuni di Gibellina, Partanna, Poggioreale, Salaparuta e Santa Ninfa che alla data del 31.12.2012 contava 23.622 abitanti. Nel comuni di riferimento i procedimenti e gli adempimenti che costituiscono oggetto delle competenze della CUC non sono svolti da uffici unici, ma assegnati alla responsabilità organizzativa, esecutiva e gestionale dei vari uffici di vertice che costituiscono la macrostruttura organizzativa dei singoli enti (settore o aree organizzative). Ciò implica che non è possibile individuare un modello organizzativo omogeneo dell’ufficio gare, nemmeno a livello di singolo ente; né –come si dirà meglio più avanti- appare agevole individuare il costo gestionale in ciascun ente dei procedimenti da delegare alla CUC, e meno ancora risalire al costo unitario dei singoli procedimenti. Si è, infatti, appurato che i bilanci dei comuni non sono organizzati per centri di costo ovvero che non esiste un centro di costo riferito all’ufficio gare; né tali dati sono contenuti nei referti sul controllo di gestione messi a disposizione dai comuni. I responsabili comunali partecipanti al Tavolo Tecnico hanno indicato i seguenti dati di sintesi riferiti alle procedure che annualmente (dato medio del triennio 2010/2012) vengono svolge dai comuni, nei settori dei lavori, servizi e forniture: ENTE GARA EVIDENZA PUBBLICA COTTIMO/TRATTATIVA Gibellina 4 20 Partanna 5 30 Poggioreale 3 12
Unione dei Comuni del Belìce 13 Centrale Unica di Committenza: position paper Salaparuta 2 12 Santa Ninfa 4 16 TOTALE 18 70 Il numero complessivo delle procedure che dovranno essere espletate dalla CUC è, dunque, pari a 88, e in considerazione del tasso di crescita del PIL programmato dal DEF per il 2014 (+ 1,2%) può ragionevolmente stimarsi che le procedure di affidamento di contratti pubblici non saranno inferiori a 90. Laddove i comuni di Santa Ninfa e Partanna non si avvarranno della struttura unica, le procedure si riducono a 45. b. la struttura della CUC Tenuto conto delle variabili di contesto, il Tavolo Tecnico ipotizza una Centrale unica di committenza che nella fase di start up può essere così strutturata: Responsabile CUC Istruttore direttivo tecnico cat. D Ufficio redazione bandi/inviti Ufficio amministrativo Ufficio protocollo/archivio 2 istruttori tecnici cat. C 1 istrutt. amm. cat. C 1 esecutore cat. B Al fine di assicurare il rispetto del fondamentale vincolo di finanza pubblica in base al quale la spesa del personale della funzione trasferita all’Unione non può essere superiore a quella sostenuta dai comuni, il personale assegnato alla CUC non potrà essere reclutato dall’esterno. L’unione dovrà utilizzare personale già in servizio presso i comuni, nelle varie forme consentite dall’ordinamento; la legge prevede, infatti, che i comuni che trasferiscono funzioni all’unione debbono trasferire le risorse umane e strumentali necessarie all’espletamento delle funzioni (cfr. artt. 31 e 33 del d. lgs. 165/2001 e succ. mod.), ovvero che ai sensi dell’art. 14 del CCNL
Unione dei Comuni del Belìce 14 Centrale Unica di Committenza: position paper 22.01.2004 possano – previa stipula di una convenzione11 – consentire l’utilizzazione, anche per una parte del tempo lavoro, di proprio personale che formalmente continuerà a dipendere dal comune. Nella fase di avvio delle attività, la centrale unica di committenza dovrà operare all’interno di uno dei comuni, utilizzando appositi locali all’uopo resi disponibili e gli idonei strumenti messi a disposizione dallo stesso (previa regolamentazione dei rapporti finanziari), fino a quando i locali di cui dispone l’unione non verranno adeguati agli standard minimi di sicurezza, idonei a garantire l’integrità dei documenti di gara e la sicurezza delle dotazioni strumentali. Il presente documento costituisce STUDIO DI FATTIBILITA’ ai fini della costituzione presso l’Unione della centrale unica di committenza; esso è stato redatto dal Tavolo Tecnico costituito dal Presidente dell’Unione ed è stato sottoscritto in data 28 marzo 2013. 11 Secondo l’ARAN tali convenzioni sono da considerarsi atti di gestione del rapporto di lavoro, di esclusiva competenza del dirigente (ex art. 5, comma 2 del d.lgs. 165/2001), non rientrando esse nella fattispecie di cui all’art. 30 del Tuel (cfr. nota ARAN RAL 670).
Unione dei Comuni del Belìce 15 Centrale Unica di Committenza: position paper Tabella 1 Il ciclo degli affidamenti dei contratti pubblici FASI PROCESSO ATTUATORE ANALISI DEI BISOGNI DELL'ENTE ORGANI ISTITUZIONALI ENTE PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI, LOCALE PRE-G ARA DEI SERVIZI E DELLE FORNITURE ISTRUTTORIA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP) DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ACQUISIZIONE CIG REDAZIONE DOCUMENTI DI GARA E PUBBLICAZIONE Centrale Unica di Committenza GARA PROCEDURA DI GARA: - SELEZIONE CANDIDATI (CUC) - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE - VERIFICA DEI REQUISITI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - COMUNICAZIONI EX ART. 79 POST-GARA STIPULA DEL CONTRATTO ORGANI GESTIONALI DEGLI ENTI LOCALI: UFFICIO CONTRATTI /RUP GESTIONE DEL CONTRATTO
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