Le piattaforme digitali e la tassazione delle locazioni brevi (1) - Ente Editoriale

Pagina creata da Alessandro Molinari
 
CONTINUA A LEGGERE
0837-0862 NASTRI.qxp_02 - ROMAGNOLI 08/09/21 10:30 Pagina 837

                       Le piattaforme digitali e la tassazione
                              delle locazioni brevi (1)
                                                   di Maria Pia Nastri*

                   1. Premessa – 2. Le locazioni brevi: cenni alla disciplina fiscale in Italia – 3. Gli
                   intermediari immobiliari e i gestori dei portali on line – 4. Il lungo iter giuri-
                   sprudenziale – 5. L’incerta qualificazione dei servizi: intermediazione immobiliare
                   o della società dell’informazione? – 6. Il caso “Airbnb Italia” e le questioni
                   irrisolte – 7. Riflessioni conclusive.

                    Le piattaforme on line svolgono un ruolo di particolare rilievo nel settore dell’home
              sharing. In Italia il nostro Legislatore ha affidato agli intermediari immobiliari e ai soggetti
              gestori di portali telematici, residenti, e non, che prestano servizi nel settore delle locazioni
              brevi e incassano i relativi corrispettivi, un ruolo significativo nell’ambito della riscossione
              delle imposte e della comunicazione dei dati all’Amministrazione finanziaria al fine di contrastare
              fenomeni di evasione fiscale nel settore specifico. Il presente saggio, dopo aver evidenziato le
              criticità emerse in ambito nazionale, si sofferma sul lungo iter giurisprudenziale attualmente
              pendente dinanzi alla Corte di Giustizia. I Giudici europei dovranno chiarire se nel caso
              Airbnb lo Stato italiano, previa qualificazione dei servizi resi, sia incorso in rilevanti omissioni
              procedurali, nonché verificare la proporzionalità degli oneri imposti in Italia con l’art. 4 del
              D.L. n. 50 del 2017 con i princìpi europei in materia di libera prestazione dei servizi.

                    On line platforms play a significant role in the home-sharing sector. In Italy, our Leg-
              islator has entrusted real estate brokers and managers of online portals, whether resident
              or not in Italy, who provide services in the short-term home rental field and collect the
              related fees, with a significant role in tax collection and data communication to the tax

                   * Professore Associato di Diritto Tributario presso l’Università “Suor Orsola Benincasa”
              di Napoli.
                   (1) Brevi note in attesa della pronuncia della Corte di Giustizia sul caso “Airbnb Italia”.

                                                                                                        Dottrina
0837-0862 NASTRI.qxp_02 - ROMAGNOLI 08/09/21 10:30 Pagina 838

              838                                  Maria Pia Nastri

              authorities in order to combat tax evasion. This essay, after highlighting the critical issues
              emerged at national level, dwells on the long jurisprudential process currently pending
              at the Court of Justice. The European judges have to clarify whether, in the Airbnb case,
              the Italian State, after qualifying the services rendered, incurred significant procedural
              omissions, as well as compare the proportionality of the charges imposed in Italy by art.
              4 of D.L. 50/2017 with the European principles on service provider’s freedom.

              1. PREMESSA

                   Il Legislatore italiano con l’art. 4 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, (conv.
              con modific. dalla Legge 19 giugno 2017, n. 96), ha disciplinato una specifica
              normativa fiscale per le “locazioni brevi”, introducendo obblighi a carico
              di intermediari e gestori di piattaforme on line. La disciplina in oggetto, im-
              pone agli intermediari e alle piattaforme on line obblighi di sostituzione di
              imposta e di segnalazione dei dati con lo scopo precipuo di far emergere i
              redditi nel settore della home sharing ottenendo una rapida riscossione delle
              imposte e contrastando fenomeni di evasione fiscale.
                   Nell’attuale contesto normativo, gli oneri imposti dallo Stato italiano
              a tutti gli intermediari (residenti e non nel territorio italiano) appaiono
              coerenti al nostro sistema; non vi sono infatti, particolari difficoltà in quanto
              la sostituzione è un istituto già presente nel nostro ordinamento che non
              crea particolari problemi applicativi, se non come nel caso, che di seguito
              verrà esaminato, di Airbnb Ireland Unlimited Company e Airbnb Payments
              UK Limited, (di seguito denominato caso “Airbnb Italia”) (2).
                   Airbnb ha, sin dalla sua introduzione, contestato le modalità di appli-
              cazione del D.L. n. 50 del 2017 e al di là delle motivazioni ampiamente
              argomentate nei ricorsi, appare chiaro che ci sono certamente ulteriori
              motivi inespressi che giustificano l’opposizione di Airbnb come, proba-
              bilmente una certa reticenza a far emergere il proprio reale giro d’affari
              sul territorio italiano.

                   (2) Airbnb gestisce i rapporti con i clienti italiani direttamente tramite Airbnd Ireland
              Unlimited Company, coadiuvata, sotto il profilo tecnico, dalla collegata Airbnb Payments UK
              Limited.

              Rivista della Guardia di Finanza – n. 4 del 2021
0837-0862 NASTRI.qxp_02 - ROMAGNOLI 08/09/21 10:30 Pagina 839

                               Le piattaforme digitali e la tassazione delle locazioni brevi              839

                   La cedolare secca sugli affitti brevi dal 2017 ad oggi, non ha dato i
              risultati auspicati; le società del gruppo Airbnb, infatti, hanno intrapreso le
              vie legali senza raccogliere e versare le ritenute e neanche effettuare la tra-
              smissione dei dati all’Agenzia delle Entrate.
                   Il contrasto tra le società del gruppo Airbnb e l’Amministrazione finan-
              ziaria italiana ha determinato un’annosa querelle giurisprudenziale attualmente
              ancora in attesa di un esito definitivo. Come meglio verrà illustrato di seguito
              il gruppo Airbnb ha, infatti proposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo
              regionale del Lazio (TAR) e a seguito del rigetto dello stesso, ha proposto
              appello dinanzi al Consiglio di Stato che ha rinviato, una prima volta, la ri-
              soluzione di alcune questioni pregiudiziali alla Corte di Giustizia dell’Unione
              europea. Inaspettatamente con un’ordinanza del 2020 la Corte ha, però, di-
              chiarato manifestamente irricevibile la domanda di pronuncia pregiudiziale
              proposta dal Consiglio di Stato lasciando irrisolta la questione. Ha fatto
              seguito, nel febbraio del 2021, un nuovo rinvio pregiudiziale da parte del
              Consiglio di Stato alla Corte di Giustizia di cui si attende ancora l’esito (3).
                   La questione è, quindi, in attesa di una pronuncia interpretativa che
              possa finalmente fare chiarezza.
                   Dopo una breve disamina della normativa italiana nel settore degli affitti
              brevi, la trattazione volgerà ad individuare le criticità emerse in relazione
              agli obblighi imposti agli intermediari immobiliari ed ai portali on line nel
              nostro ordinamento e la compatibilità della normativa attraverso la disamina
              dell’evoluzione giurisprudenziale in sede eurounitaria.

              2. LE LOCAZIONI BREVI: CENNI ALLA DISCIPLINA FISCALE IN ITALIA

                   La cedolare secca sugli affitti disciplinata dall’art. 3 del D.Lgs. 14 marzo
              2011, n. 23 costituisce, come noto, un regime tributario opzionale, alternativo
              all’ordinaria imposizione dei redditi da locazione per le persone fisiche; i

                  (3) Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 9 febbraio
              2021 – Airbnb Ireland UC, Airbnb Payments UK Ltd/Agenzia delle Entrate, Causa C-83/21.

                                                                                                      Dottrina
0837-0862 NASTRI.qxp_02 - ROMAGNOLI 08/09/21 10:30 Pagina 840

              840                                     Maria Pia Nastri

              locatori di immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, potranno optare
              per il regime sostitutivo che prevede l’applicazione alla base imponibile
              dell’aliquota fissa (4), anziché essere assoggettati al regime ordinario IRPEF,
              comprensivo delle relative addizionali, le imposte di registro e di bollo.
                    Il Legislatore con l’art. 4 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con
              la Legge 21 giugno 2017, n. 96, ha introdotto la possibilità anche per tutti
              i titolari dei redditi derivanti dai contratti di locazione breve di optare per
              l’applicazione del regime della cedolare secca di cui al citato art. 3 del
              D.Lgs. n. 23 del 2011 sui corrispettivi riscossi; in caso di mancata opzione
              i corrispettivi saranno assoggettati a tassazione secondo le regole ordinarie
              previste per le rispettive categorie reddituali.
                    La ratio dell’intervento normativo risiede nel contrasto all’evasione fi-
              scale da parte di persone fisiche, che spesso si sottraggono ai propri obblighi
              dichiarativi dei corrispettivi percepiti. Detto fenomeno è in sensibile aumento
              anche a causa della evidente difficoltà, da parte dell’Amministrazione fi-
              nanziaria, di effettuare i controlli necessari.
                    La disciplina sulle locazioni brevi non introduce sostanziali novità
              rispetto alla previgente imposizione sostitutiva, se non con riferimento ai
              nuovi obblighi di sostituzione d’imposta previsti per i soggetti che incassano
              o “intervengono nel pagamento o nella riscossione del canone” di locazione

                   (4) Art. 3 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale
              Municipale); sulla cedolare secca sugli affitti v. Cfr. E. RONCALLO, L’ambito soggettivo di ap-
              plicabilità della “cedolare secca”: irragionevoli esclusioni in Dir. Prat. Trib., 2019, 1, p. 294;
              G. BERNABEI, Tributi immobiliari local. Difficile sviluppo di un sistema di autonomia tributaria
              degli enti locali, retro, 2017, p. 496; S. CAPOLUPO, La cedolare secca sui canoni di locazione,
              in Fisco, 2011, p. 2498; O. DE FALCO, La cedolare secca sul reddito da locazioni immobiliari,
              in Dir. prat. trib., 2012, I, p. 569; G. SPAZIANI TESTA, Cedolare secca sugli affitti: prime osser-
              vazioni dopo il provvedimento attuativo, in Corr. trib., 2011, p. 1457; ID., Cedolare sugli affitti:
              l’Agenzia delle Entrate interviene per risolvere i dubbi applicativi, in Corr. trib., 2012, p. 2170;
              M. BANA – S. CERATO, Circolare n. 20/E del 4 giugno 2012 – Cedolare secca, nuovi chiarimenti
              dell’Agenzia delle Entrate, in Fisco, 2012, p. 4009; D. LIBURDI, Circolare n. 26/E del 1° giugno
              2011 – La disciplina della cedolare secca e i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, in Fisco,
              2011, p. 3883.

              Rivista della Guardia di Finanza – n. 4 del 2021
0837-0862 NASTRI.qxp_02 - ROMAGNOLI 08/09/21 10:30 Pagina 841

                                Le piattaforme digitali e la tassazione delle locazioni brevi                841

              breve al fine di garantire l’effettiva tassazione del reddito. La normativa in
              parola prevede l’applicabilità delle suddette disposizioni sia quando i contratti
              siano conclusi direttamente tra il locatore e il conduttore, sia quando per la
              loro conclusione o per il pagamento dei canoni intervengano soggetti che
              svolgono attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che ge-
              stiscono portali telematici.
                   L’art. 4 della citata Legge n. 50 del 2017 ha introdotto una disciplina
              organica per i contratti di locazione breve disciplinando la fattispecie im-
              ponibile, il regime fiscale da applicare ai relativi canoni, il meccanismo di
              sostituzione d’imposta e gli obblighi di comunicazione dei dati cui soggiac-
              ciono gli intermediari che intervengono nella transazione, lasciando il
              dettaglio esplicativo ai documenti di prassi emessi successivamente dall’A-
              genzia delle Entrate. Ulteriori chiarimenti sono presenti nel provvedimento
              del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, prot. n. 132395 del 12 luglio 2017,
              in cui sono stati precisati il contenuto e le modalità degli adempimenti posti
              in capo agli intermediari e nella Circolare n. 24/E del 12 ottobre 2017, ove
              vengono forniti ulteriori ragguagli per chiarire l’applicazione della normativa
              in oggetto (5).
                   La nozione di locazione breve è rinvenibile proprio nella Circolare n.
              24/E del 2017 che ne ha fornito una espressa definizione: “ai fini delle di-
              sposizioni in esame, per contratti di locazione breve s’intendono i contratti
              di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a trenta
              giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di im-

                     (5) Più ampiamente cfr. R. RIZZARDI, La “tassa Airbnb” e la classificazione dei redditi,
              in Corr. trib., 2017, p. 3533; L. LOVECCHIO, Locazioni brevi: chiarimenti su qualificazione dei
              redditi e obblighi procedurali, in Corr. trib., 2017, p. 3457; G. BERETTA, L’Agenzia delle Entrate
              delinea l’ambito applicativo del regime fiscale delle locazioni brevi, in Fisco, 2017, p. 4229;
              T. LAMEDICA, Manca un regolamento e resta al palo la ritenuta per la cedolare secca, in Corr.
              trib., 2017, p. 2505; L. LOVECCHIO, Ambito di applicazione più ampio per le locazioni brevi, in
              Corr. trib., 2017, p. 2289; G. BERETTA, Il regime fiscale delle locazioni brevi, in Dir. prat. trib.
              2018, 3, p. 1011 ss.; M. BALZANELLI – G. VALCARENGHI, Le locazioni brevi sotto la lente del
              Fisco, in Fisco, 2017, p. 2150; G. SPAZIANI TESTA, Ritenuta alla fonte per gli intermediari nelle
              locazioni brevi, in Corr. trib., 2017, p. 1783.

                                                                                                        Dottrina
0837-0862 NASTRI.qxp_02 - ROMAGNOLI 08/09/21 10:30 Pagina 842

              842                                      Maria Pia Nastri

              presa, ai quali sono equiparati i contratti di sublocazione e i contratti di con-
              cessione in godimento dell’immobile stipulati dal comodatario, aventi me-
              desima durata”. Il contratto stipulato da persone fisiche (fuori dall’esercizio
              di attività di impresa sia abituale che occasionale), può avere ad oggetto le
              locazioni brevi, comprese le ipotesi di sublocazione, e i contratti a titolo
              oneroso conclusi dal comodatario, aventi ad oggetto il godimento dell’im-
              mobile da parte di terzi. In merito ai requisiti soggettivi la normativa sem-
              brerebbe fare riferimento sia al locatore che al conduttore limitando l’uti-
              lizzazione di tali servizi ai soli privati (6). Detta interpretazione risulta re-
              strittiva, anche alla luce dell’obiettivo di taluni operatori, attivi on line, di
              attirare una fascia di clientela più ampia.
                   La Circolare n. 24/E chiarisce, altresì, che i contratti di locazione breve
              devono individuarsi “sulla base delle caratteristiche dei soggetti, dell’oggetto
              e della durata”.
                   Sotto il profilo oggettivo e temporale vengono individuati i contratti di
              locazione aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, stipulati a partire dal
              1° giugno 2017 e non eccedenti i trenta giorni consecutivi includendo anche
              quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria (7)
              e di pulizia dei locali, strettamente funzionali alle esigenze abitative di breve
              periodo; sono comprese anche tutte le altre prestazioni che accompagnano la
              messa a disposizione dell’immobile e che sono direttamente collegate all’utilizzo
              dello stesso tanto da influire in modo determinante sul canone di locazione
              incluse la fornitura di utenze, il servizio wi-fi e l’aria condizionata (8).
                   I servizi che non hanno una necessaria connessione con la finalità re-
              sidenziale dell’immobile, sono invece esclusi richiedendo un’organizzazione

                    (6) Il settore del business non è incentivato all’utilizzo di tali servizi, non potendo detrarre
              l’IVA nel caso in cui l’alloggio sia messo a disposizione da un privato.
                    (7) Cfr. Corte Cass., ord. 19 marzo 2014, n. 6501, in banca dati Big suite, Ipsoa, in cui viene
              chiarita la differenza tra servizi alla persona e servizi inerenti al godimento della proprietà.
                    (8) La Circolare dell’Agenzia delle Entrate 12 ottobre, n. 24/E/2017 ha inoltre esteso tra
              i servizi “strettamente funzionali” alla locazione breve la fornitura di utenze anche se non con-
              template espressamente dall’art. 4 del D.L. n. 50 del 2017.

              Rivista della Guardia di Finanza – n. 4 del 2021
0837-0862 NASTRI.qxp_02 - ROMAGNOLI 08/09/21 10:30 Pagina 843

                               Le piattaforme digitali e la tassazione delle locazioni brevi           843

              che esula dal mero contratto di locazione ad uso abitativo (9). La presenza
              di dette attività connesse configura un’attività d’impresa (abituale o occa-
              sionale).
                   In relazione ai profili temporali il termine deve essere computato con
              riferimento ad ogni singola pattuizione contrattuale, prendendo in conside-
              razione ogni singolo contratto anche nel caso di più contratti stipulati
              nell’anno tra le stesse parti.
                   Nulla è invece previsto in relazione agli aspetti territoriali. In mancanza
              di esplicita previsione, si ritiene che detto regime sia applicabile agli immobili
              situati in Italia con l’esclusione quindi, di quelli ubicati all’estero, che pro-
              ducono un reddito ex art. 67, comma 1, lett. f) del TUIR.
                   Al termine di questo breve excursus della normativa in oggetto appare
              evidente che l’introduzione dei soggetti intermediari, nonché dei gestori te-
              lematici quali sostituti d’imposta e responsabili d’imposta costituisce il vero
              aspetto innovativo della disciplina che attraverso il meccanismo della so-
              stituzione d’imposta volge a contrastare fenomeni di evasione fiscale, come
              meglio verrà chiarito di seguito.

              3. GLI INTERMEDIARI IMMOBILIARI E I GESTORI DEI PORTALI ON LINE

                  Occorre chiarire che l’art. 4 al comma 5 del D.L. n. 50 del 2017 dispone
              che le agenzie di intermediazione immobiliare residenti nello Stato italiano,
              nonché i soggetti gestori di portali telematici – che mettono in contatto
              persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità im-
              mobiliari, incassando i corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve,
              o che interagiscano con le parti nel pagamento degli stessi – devono operare
              in qualità di sostituti d’imposta applicando una ritenuta fissa sull’ammontare
              dei canoni e corrispettivi all’atto del pagamento al beneficiario; i sostituti

                   (9) Ad esempio la fornitura della colazione, la somministrazione di pasti, la messa a di-
              sposizione di auto a noleggio o di guide turistiche o di interpreti).

                                                                                                   Dottrina
0837-0862 NASTRI.qxp_02 - ROMAGNOLI 08/09/21 10:30 Pagina 844

              844                                    Maria Pia Nastri

              dovranno, quindi, effettuare i relativi versamenti, e gli adempimenti dichia-
              rativi e certificativi, secondo le modalità rispettivamente previste dall’art.
              17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e dall’art. 4 del D.P.R. 22 luglio 1998,
              n. 322.
                   Con il D.L. n. 50 del 2017, il nostro Legislatore ha, in buona sostanza,
              assimilato agli intermediari immobiliari, ex art. 1754 c.c. i soggetti così
              come indicati nell’art. 4, comma 5 e 5-bis, affidando loro rilevanti obblighi
              sostitutivi concernenti sia il pagamento, sia la comunicazione di dati, ana-
              logamente agli adempimenti già affidati alle figure del sostituto e del re-
              sponsabile d’imposta poste tradizionalmente nel nostro ordinamento per
              rafforzare il credito del Fisco e ad aumentare la garanzia di riscossione del
              tributo (10).
                   Non è tuttavia chiara la collocazione degli intermediari e dei portali te-
              lematici individuati come sostituti d’imposta con riferimento al versamento
              di tributi, e come responsabili d’imposta in relazione all’assolvimento di
              obblighi dichiarativi, certificativi e di trasmissione dei dati dei singoli
              contratti.
                   Sono previste differenti modalità di assolvimento degli obblighi so-
              stitutivi a seconda che i soggetti intermediari ricorrano o meno ad una
              stabile organizzazione per esercitare la propria attività sul territorio: i sog-
              getti intermediari residenti operano in qualità di sostituti di imposta, così
              come disciplinato dall’art. 4 comma 5 del Decreto citato, mentre quelli
              non residenti devono adempiere agli obblighi fiscali, operando la ritenuta
              a titolo di sostituti d’imposta, attraverso la stabile organizzazione prevista
              dall’art. 162 del TUIR.
                   I soggetti privi di stabile organizzazione devono, invece, nominare un
              rappresentante fiscale (11), scelto tra le categorie di soggetti previsti all’art.

                   (10) Più ampiamente sul responsabile e il sostituto d’imposta v. D. COPPA, Responsabile
              d’imposta, in Dig. comm., Torino 1996, XII, p. 381; A. PARLATO, Il responsabile ed il sostituto
              d’imposta, in Trattato di dir. trib., diretto da F. AMATUCCI, Padova, 1994, p. 404 ss.; ID., Il re-
              sponsabile d’imposta, Milano, 1963, p. 46 ss.
                   (11) Ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

              Rivista della Guardia di Finanza – n. 4 del 2021
0837-0862 NASTRI.qxp_02 - ROMAGNOLI 08/09/21 10:30 Pagina 845

                               Le piattaforme digitali e la tassazione delle locazioni brevi            845

              23 del D.P.R. n. 600 del 1973, quale responsabile in solido con l’intermediario
              straniero per eventuali inosservanze degli obblighi fiscali di versamento.
                   Il Legislatore, come precisato nella citata Circolare n. 24/E del 2017
              ha cercato di chiarire come l’uso della locuzione responsabile d’imposta
              anziché quella di sostituto d’imposta, sia posta per evitare che l’effettuazione
              degli adempimenti richiesti dalle nuove disposizioni possa far ritenere sus-
              sistente una stabile organizzazione; la spiegazione fornita, tuttavia, lascia
              perplessi, considerato che l’accertamento di sussistenza o meno di una stabile
              organizzazione deve svolgersi in concreto e che in presenza di una conven-
              zione contro le doppie imposizioni, risulta preclusa la possibilità di estendere
              la nozione di stabile organizzazione ad altre ed ulteriori ipotesi – oltre a
              quelle già individuate dall’art. 5 del Modello OCSE – dal vincolo pattizio
              che il nostro Stato deve rispettare ai sensi degli artt. 11 e 117, comma 1,
              Cost. (12).
                   Gli intermediari e le piattaforme di home booking, ai sensi del comma
              4 dell’art. 4, oltre all’effettuazione ed al versamento della ritenuta dovranno,
              solo nel caso in cui incassino o intervengano nel pagamento del canone di
              locazione o dei corrispettivi lordi, effettuare annualmente anche la comu-
              nicazione dei dati relativi ai locatari. Sono tenuti alla trasmissione dei dati
              soltanto coloro che forniscono un supporto professionale o tecnico informatico
              nella fase del perfezionamento dell’accordo (ad es. se il conduttore ha
              accettato la proposta di locazione tramite l’intermediario o aderendo all’offerta
              tramite la piattaforma on line) (13). Vi saranno, quindi, soggetti tenuti ad
              effettuare entrambi gli adempimenti svolgendo effettivamente un’attività
              di intermediazione per il contratto e per l’incasso del pagamento, come nel
              caso di Airbnb, o solo ad ottemperare alla trasmissione dei dati, come avviene
              nel caso di altri portali on line. Gli intermediari non sono tenuti a verificare
              l’autenticità dei dati comunicati dal locatore, pertanto la responsabilità della

                   (12) Cfr. G. BERETTA, Il regime fiscale delle locazioni brevi, op.cit., p. 1011 ss.
                   (13) Sono esclusi dai soggetti tenuti ad effettuare la ritenuta coloro che si occupano dei
              meri pagamenti (banche, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica, società che si
              occupano di pagamenti via Internet).

                                                                                                    Dottrina
0837-0862 NASTRI.qxp_02 - ROMAGNOLI 08/09/21 10:30 Pagina 846

              846                                    Maria Pia Nastri

              esattezza e veridicità delle informazioni è attribuita al solo locatore respon-
              sabile del corretto adempimento degli obblighi tributari connessi al contratto
              e della mendacità delle proprie dichiarazioni.
                   Sotto il profilo sanzionatorio la mancata applicazione della ritenuta da
              parte dell’intermediario è punita con la sanzione amministrativa di cui all’art.
              14 del D.Lgs. n. 471 del 1997 (“Violazioni dell’obbligo di esecuzione di
              ritenute alla fonte”), mentre in caso di mancata osservanza degli obblighi
              di comunicazione previsti o in caso di omessa o insufficiente risposta ai
              questionari, oppure di frequente inosservanza delle richieste dell’Ammini-
              strazione finanziaria e della Guardia di Finanza, è prevista l’applicazione
              a carico dei soggetti intermediari della sanzione ex art. 11, comma 1 del
              D.Lgs. n. 471 del 1997 (14). Il D.L. n. 50 del 2017 non istituisce, quindi,
              nuovi ed appositi provvedimenti sanzionatori, ma rinvia a quanto previsto
              nel nostro ordinamento in relazione ai casi di sostituzione a titolo d’imposta,
              differenziando soltanto le misure in caso di mancato ottemperamento della
              ritenuta sui canoni e sui corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve,
              dai casi di mancato rispetto degli obblighi di controllo e trasmissione dei
              dati previsti in capo agli intermediari.
                   In tema di solidarietà il Legislatore è intervenuto con D.L. 30 aprile
              2019 n. 34 che, al comma 1 dell’art. 13-quater (conv. Legge n. 58 del
              2019), ha inserito la responsabilità solidale, per l’effettuazione e il ver-
              samento delle ritenute sui canoni derivanti dai contratti di locazione breve,
              anche in capo ai soggetti residenti nel territorio dello Stato che appartengono
              allo stesso gruppo delle società di intermediazione immobiliare o di gestione
              di portali telematici individuate come sostituti d’imposta (o responsabili

                    (14) La Circ. 24/E cit. precisa che l’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati
              relativi ai contratti di locazione breve, di cui l’intermediario dispone, è punita con la sanzione
              di cui all’art. 11, comma 1 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 (da duecentocinquanta a duemila
              euro), la sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni
              successivi alla scadenza ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta
              dei dati. Non è sanzionabile la incompleta o errata comunicazione dei dati del contratto se
              causata dal comportamento del locatore.

              Rivista della Guardia di Finanza – n. 4 del 2021
0837-0862 NASTRI.qxp_02 - ROMAGNOLI 08/09/21 10:30 Pagina 847

                                Le piattaforme digitali e la tassazione delle locazioni brevi               847

              d’imposta, se prive di stabile organizzazione o di rappresentante fiscale
              in Italia) (15).
                   La norma istituisce una forma di responsabilità solidale per l’effettuazione
              delle ritenute, in capo alle società italiane appartenenti al gruppo delle mul-
              tinazionali operanti nella gestione di portali on line di intermediazione im-
              mobiliare. Detto regime di solidarietà, introdotto in capo agli intermediari
              e ai gestori di portali on line, è stato esteso, in mancanza di nomina di rap-
              presentante fiscale, anche alle società figlie.
                   La norma introdotta con il Decreto crescita (n. 58 del 2019) trova la
              sua ratio nel tentativo di ottenere una rapida riscossione (dalla società italiana
              del gruppo) delle ritenute di imposta sui canoni gestiti dalle multinazionali
              nel settore dell’home sharing, senza dover effettuare l’accertamento della
              sussistenza di una stabile organizzazione in Italia di tali soggetti. Appare
              evidente, tuttavia, che imputare una responsabilità solidale in capo alla
              società italiana del gruppo, (ad es. Airbnb Italy srl, che si occupa del mar-
              keting) dell’eventuale omessa o carente effettuazione delle ritenute da parte
              della società estera (che invece, gestisce i canoni) non trova, sotto un profilo
              sistematico, basi normative coerenti nel nostro sistema tributario, se non
              nell’ipotesi di una eventuale responsabilità oggettiva (16).
                   Detta disposizione rappresenta un ulteriore elemento di aggravio sotto
              il profilo della solidarietà e nel quadro dei complessi rapporti tra Airbnb e
              lo Stato italiano. Come innanzi chiarito, manca un inquadramento chiaro e
              sistematico dal punto di vista soggettivo, il che potrebbe far emergere le

                     (15) Secondo la disposizione introdotta Airbnb Italy srl, residente in Italia, sarebbe re-
              sponsabile delle ritenute non effettuate e non versate. Si precisa che detta società ha un capitale
              sociale pari a diecimila euro e si occupa essenzialmente di marketing.
                     (16) In tema di responsabilità solidale e oggettiva è interessante esaminare la figura del
              rappresentante doganale con riferimento alla responsabilità diretta ed indiretta. Sul punto cfr.
              la Corte di Cassazione, con l’ordinanza 22 febbraio 2019 n. 5311 e Corte Cass., sent. 12 settembre
              2019, n. 29168. Sul punto vedasi A. ELIA, L’obbligazione doganale (2013-2018) parte I e parte
              II, rispettivamente in Dir. Prat. Trib. 2020, 5, pp. 2230, 2020, 6, p. 2830; S. ARMELLA, Il rap-
              presentante indiretto non è soggetto passivo dell’IVA all’importazione - il commento, in Corr.
              Trib., 2020, 2, p. 157.

                                                                                                        Dottrina
0837-0862 NASTRI.qxp_02 - ROMAGNOLI 08/09/21 10:30 Pagina 848

              848                                      Maria Pia Nastri

              ben note patologie sotto il profilo della solidarietà sia sotto l’aspetto pro-
              cedurale, che processuale (17).
                   Per completezza occorre precisare che a carico degli intermediari è
              stato altresì posto un ulteriore onere relativo all’imposta di soggiorno (18).
              L’art. 4, comma 5-ter individua nel “soggetto che incassa il canone o il
              corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o
              corrispettivi” il responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno.
              Sono, quindi, gli stessi intermediari gravati degli oneri sostitutivi a svolgere
              il ruolo di responsabili d’imposta, anche per l’adempimento del versamento
              dell’imposta di soggiorno prevista dall’art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011,
              n. 23 (19).
                   La qualifica di responsabile d’imposta deve essere applicata esclusi-
              vamente per le locazioni brevi, mentre per tutte le altre ipotesi di attività
              di ricezione turistica si applica l’art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 che
              non prevede tale figura di responsabile. Gli operatori turistici che non ri-
              corrono a intermediari o portali telematici agiranno, pertanto, come semplici
              agenti contabili per la riscossione del tributo, mentre gli intermediari im-
              mobiliari detentori di portali on line opereranno come responsabili di
              imposta con differenti oneri e responsabilità. Dalla disamina emerge l’in-
              certezza in merito alla possibilità di riversare su altre e nuove figure sosti-
              tutive le inefficienze dello Stato nell’accertamento e nella riscossione delle

                    (17) Cfr. G. MELIS, Manuale di diritto tributario, 2020, p. 206 ss.
                    (18) Per ulteriori approfondimenti v. M. DAMIANI, L’imposta di soggiorno: prove di fede-
              ralismo fiscale “disarticolato”, in Corr. trib., 2011, p. 2630; G. SCANU, Imposta di soggiorno,
              potere regolamentare dei Comuni e individuazione dei soggetti passivi, in Riv. it. dir. tur., 2013,
              370; C. VERRIGNI, La nuova imposta di soggiorno ed i primi orientamenti della giurisprudenza
              amministrativa, in Riv. it. dir. tur., 2012, p. 69; G. BERETTA, L’imposta di soggiorno. Amnesie
              legislative, dubbi interpretativi e prospettive di riforma nell’era della sharing economy, in Dir.
              e prat. trib., 2017, 6, p. 2450.
                    (19) Il gestore della struttura ricettiva è un agente contabile di fatto che svolge un’attività
              ausiliaria rispetto all’ente impositore assicurando l’incasso dei tributi e del versamento. Si tratta,
              quindi, di un soggetto terzo ed estraneo all’obbligazione tributaria, sanzionabile soltanto con
              misure amministrative in caso di violazione degli obblighi strumentali all’incasso del tributo.
              Cfr. Corte dei Conti, sez. riunite, sent. 22 settembre 2016, n. 22, in banca dati Big suite, Ipsoa.

              Rivista della Guardia di Finanza – n. 4 del 2021
0837-0862 NASTRI.qxp_02 - ROMAGNOLI 08/09/21 10:30 Pagina 849

                                Le piattaforme digitali e la tassazione delle locazioni brevi              849

              imposte senza determinare un contrasto con i principi euro-unitari come
              si approfondirà in seguito.

              4. IL LUNGO ITER GIURISPRUDENZIALE

                   Come chiarito in premessa la società del gruppo Airbnb Italia ha intra-
              preso le vie legali sino a giungere dinanzi alla Corte di Giustizia che dovrà
              fornire la propria interpretazione su alcuni spinosi interrogativi.
                   Occorre, pertanto ripercorrere la vicenda nei suoi tratti salienti al fine
              di delineare gli aspetti controversi e le questioni interpretative in attesa di
              chiarimenti.
                   La vicenda prende le mosse dall’impugnazione delle società Airbnb a
              seguito della proposizione del ricorso dinanzi al TAR del Lazio (20), previa
              disapplicazione dell’art. 4 del D.L. n. 50 del 2017, per l’annullamento del
              provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 132395/2017, della Circolare
              n. 24/E dell’ottobre 2017 per chiarire l’ambito applicativo della disciplina
              in esame in relazione ai gravosi oneri imposti a carico della piattaforma di
              home sharing. Airbnb ha contestato innanzitutto la mancata comunicazione
              preventiva del nuovo regime fiscale alla Commissione europea, con con-
              seguente violazione degli artt. 4 e 5 della Direttiva 1535/2015/UE, dell’art.
              8 della Direttiva 98/34/CE e dell’art. 56 TFUE (21). Tale omissione comporta
              l’inopponibilità di qualsiasi regola tecnica emanata in assenza della previa

                    (20) Cfr. TAR Lazio, sez. II-ter, sent. 18 febbraio 2019, n. 2207, in banca dati Big suite,
              Ipsoa.
                    (21) Airbnb Ireland e Airbnb Payments Uk hanno sollevato dinanzi al TAR anche la
              censura relativa all’attività di raccolta, conservazione e trasmissione dei dati personali degli
              utenti perché in contrasto sia con il codice in materia di protezione dei dati personali di cui al
              D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e con il nuovo regolamento europeo in materia di protezione
              dei dati personali (GDR 2016/679/UE). Detta censura non è stata accolta né dal TAR, né dal
              Consiglio di Stato in quanto entrambi i Giudici amministrativi hanno ritenuto che le informazioni
              richieste concernono i soli dati personali dei locatori, noti all’amministrazione in costanza di
              corretta effettuazione degli obblighi dichiarativi da parte degli stessi.

                                                                                                       Dottrina
0837-0862 NASTRI.qxp_02 - ROMAGNOLI 08/09/21 10:30 Pagina 850

              850                                      Maria Pia Nastri

              procedura d’informazione della Commissione europea, in violazione del
              principio della libera prestazione dei servizi, con conseguente disapplicazione
              della disciplina in oggetto. Secondo la multinazionale, l’esigenza di contrastare
              l’evasione fiscale nel settore immobiliare non rappresenta un motivo im-
              perativo di interesse generale che giustifichi restrizioni e violazioni dei fon-
              damentali princìpi europei quali la libertà di stabilimento e di fornitura cau-
              sando limitazioni al mercato. Il Tribunale amministrativo con la sentenza
              n. 2207 del 18 febbraio 2019 ha respinto le eccezioni sollevate da Airbnb
              Italia che ha proposto ricorso al Consiglio di Stato in vista di una possibile
              rimessione della controversia dinanzi alla Corte di Giustizia per chiarire
              definitivamente i dubbi di legittimità del regime fiscale italiano con la di-
              sciplina europea. La sentenza impugnata, secondo le società ricorrenti, è in
              contrasto con numerose disposizioni europee in materia di non discrimina-
              zione, libera concorrenza, libertà di stabilimento nel territorio dei Paesi
              membri e libera circolazione dei servizi, costituendo un limite allo sviluppo
              delle nuove forme di business nel settore della sharing economy.
                   Il Consiglio di Stato a seguito del ricorso della società del citato gruppo
              Airbnb ha rinviato, con l’ordinanza n. 6219 del 2019, l’interpretazione alla
              Corte di Giustizia non ritenendo sussistenti i requisiti per operare direttamente
              la disapplicazione della normativa oggetto della controversia. La Corte
              viene, quindi, interrogata sulla compatibilità di una normativa nazionale,
              che istituisca in capo agli stessi gestori delle piattaforme on line – operanti
              nel settore dell’intermediazione immobiliare – determinati obblighi infor-
              mativi e fiscali ed i conseguenti oneri cui è soggetto il sostituto o il respon-
              sabile d’imposta, con le disposizioni e i principi del diritto euro-unitario.
                   Il 30 giugno 2020 con ordinanza C-723/19 la Corte di Giustizia ha, tut-
              tavia, dichiarato la domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dal Con-
              siglio di Stato manifestamente irricevibile, ai sensi dell’art. 53, paragrafo
              2 del suo regolamento di procedura (22).

                    (22) Secondo i Giudici europei le questioni prospettate dal Consiglio di Stato non presen-
              tavano con chiarezza “l’illustrazione dei motivi che hanno indotto il giudice del rinvio a interrogarsi
              sull’interpretazione o sulla validità di determinate disposizioni del diritto dell’Unione,

              Rivista della Guardia di Finanza – n. 4 del 2021
0837-0862 NASTRI.qxp_02 - ROMAGNOLI 08/09/21 10:30 Pagina 851

                               Le piattaforme digitali e la tassazione delle locazioni brevi           851

                   Il Consiglio di Stato con ordinanza del 26 gennaio 2021, n. 777 ha nuo-
              vamente rinviato la questione dinanzi alla Corte di Giustizia al fine di chiarire
              se la norma italiana possa o meno rientrare nella nozione europea di “regola
              tecnica” dei servizi della società dell’informazione (in tal caso il Legislatore
              italiano avrebbe dovuto effettuare la notifica preventiva della norma alla
              Commissione europea, pena la sua illegittimità) se sussista o meno una vio-
              lazione della Direttiva sul mercato interno (2006/123/Ce) e di quella sul
              commercio elettronico (2000/31/Ce) ed infine se il principio di libera pre-
              stazione di servizi di cui all’art. 56 TFUE sia o meno contrario a una misura
              nazionale che preveda, a carico di tutti gli intermediari immobiliari comprese
              le piattaforme on line residenti e non, l’obbligo di comunicare all’Ammi-
              nistrazione finanziaria dati raccolti relativi ai contratti di locazione breve e
              di effettuare le relative ritenute per assolvere a finalità relative alla riscossione
              delle imposte dirette. La questione è attualmente pendente dinanzi alla Corte
              di Giustizia, con domanda di rinvio pregiudiziale del 9 febbraio 2021, causa
              C-83/2021 Airbnb Ireland UC, Airbnb Payments UK Ltd / Agenzia delle
              Entrate.
                   In attesa della relativa pronuncia occorre esaminare, preliminarmente,
              il tema della qualificazione dell’attività svolta da Airbnb per individuare se
              i servizi resi siano inquadrabili tra i servizi di intermediazione immobiliare
              o tra quelli della società dell’informazione (23).

              5. L’INCERTA       QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI: INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE O
                   DELLA SOCIETÀ DELL’INFORMAZIONE?

                  I primi passi mossi dai giudici europei nelle più recenti sentenze esaminate
              dalla Corte di Giustizia su vicende comparabili ci consentono di individuare

              nonché il collegamento che esso stabilisce tra dette disposizioni e la normativa nazionale ap-
              plicabile alla causa principale”.
                   (23) Cfr. M. BOMBI, Il caso della c.d. tassa Airbnb e l’incapacità dello Stato di stanare
              l’evasione fiscale, in Dir. e giust., 169/2019, p. 7.

                                                                                                   Dottrina
0837-0862 NASTRI.qxp_02 - ROMAGNOLI 08/09/21 10:30 Pagina 852

              852                                     Maria Pia Nastri

              le caratteristiche necessarie ai fini della qualificazione dei servizi resi da
              Airbnb Italia (24).
                   Nella sentenza della Corte di Giustizia C- 434/15 (25) il Tribunale di Bar-
              cellona per la prima volta ha sottoposto alla Corte di Giustizia una controversia
              sollevata dall’associazione professionale Elite Taxi contro Uber System Spain,
              al fine di accertare la tipologia di attività svolta da quest’ultima.
                   La questione sottoposta al vaglio della Corte era volta ad accertare se
              il servizio offerto da Uber potesse rientrare nella nozione di servizio della
              società dell’informazione a norma della Direttiva 2015/1535 (26) e beneficiare
              del principio di libera circolazione stabilito dalla Direttiva sul commercio
              elettronico 2000/31 (27), che all’art. 3 prevede una clausola sul mercato in-
              terno relativa al divieto di qualsiasi vincolo locale alla libera offerta di tale
              tipo di servizio, con un conseguente vantaggio per gli investimenti e l’in-
              novazione.
                   Occorre chiarire che la definizione di servizio della società dell’infor-
              mazione a norma della suddetta Direttiva 2000/31 deve rispettare quattro

                    (24) Cfr. Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al
              Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. Un’agenda europea per
              l’economia collaborativa, COM/2016/0356 final, che definisce l’attività economica svolta
              dalle piattaforme on line evidenziandone alcuni aspetti peculiari a seconda o meno della
              presenza di determinati requisiti. Nel caso in cui la piattaforma svolga un’attività di controllo
              determinante nei confronti dei prestatori del servizio, se imponga le condizioni contrattuali
              fondamentali, se disponga della proprietà dei beni indispensabili per l’esercizio della prestazione,
              potrà essere considerata come fornitrice del servizio, in https://eur-lex.europa.eu/legal-
              content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52016DC0356.
                    (25) Cfr. Corte di Giustizia, sent. 20 dicembre 2017, Asociación Profesional Elite Taxi,
              C–434/15.
                    (26) Cfr. Direttiva UE 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre
              2015, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche
              e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione, (GU 2015, l. 241, 1).
                    (27) Cfr. Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno
              2000, su aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare nel commercio
              elettronico, nel mercato interno, (GU 2000, l. 178, 1).

              Rivista della Guardia di Finanza – n. 4 del 2021
0837-0862 NASTRI.qxp_02 - ROMAGNOLI 08/09/21 10:30 Pagina 853

                                Le piattaforme digitali e la tassazione delle locazioni brevi                  853

              requisiti: deve essere fornito con remunerazione, a distanza, con mezzi elet-
              tronici e su richiesta individuale (28).
                   I Giudici europei hanno, tuttavia riconosciuto il servizio elettronico
              (geolocalizzazione con smartphone) offerto tramite la piattaforma come un
              unicum insieme con il servizio di trasporto urbano, escludendo quindi la
              prestazione offerta dalla categoria dei servizi della società dell’informazione
              e dai relativi benefici (29).
                   Nel 2019 la Corte con la sentenza Airbnb Ireland ha fornito, un’altra
              importante interpretazione in relazione ad una controversia tra l’Associazione
              francese per l’alloggio ed il turismo professionale (AHTOP) e la predetta
              società. La questione riguarda l’analisi della tipologia dei servizi offerti da
              Airbnb e la qualificazione dell’attività come intermediazione immobiliare
              o servizi della società dell’informazione. Secondo la Corte, l’attività di me-
              diazione compiuta da Airbnb, non è volta esclusivamente alla realizzazione
              di una prestazione di alloggio, ma mira ad offrire uno strumento che faciliti
              la stipulazione di contratti futuri, svolgendo una mera attività di interme-
              diazione tra domanda e offerta. Il servizio fornito da Airbnb è un servizio
              complesso che comprende anche altre prestazioni, fra cui il posizionamento
              dell’immobile sul mercato e la gestione dei pagamenti, ecc.; pertanto, i
              servizi prestati da Airbnb, di cui l’intermediazione immobiliare costituisce
              solo una parte, rientrano nella nozione di “servizi della società dell’infor-
              mazione” (30). Questi ultimi sono, infatti, servizi resi dietro retribuzione,

                    (28) Elementi fondamentali per il funzionamento di Uber sono il controllo della patente
              di guida e dell’età del conducente, il potere di stabilire il prezzo del tragitto, nonché un servizio
              di recensione reciproco tra l’autista ed il cliente. Uber esercita un controllo penetrante sulle
              condizioni di offerta e sull’organizzazione del lavoro creando un’offerta di servizi che non esi-
              sterebbe senza la piattaforma. Vedasi conclusioni dell’Avvocato Generale Maciej Szpunar pre-
              sentate l’11 maggio 2017, C-434/15, Asociación Elite Taxi, p. 51, cit.
                    (29) Il c.d. Uber test è l’evoluzione di un precedente orientamento della Corte di Giustizia
              (sent. 12 luglio 2011, C. 324/09, L’Oreal e a, p. 109) ove veniva considerata società di servizi
              di informazione la società che svolgeva un ruolo meramente passivo di collazione e di trattamento
              dei dati in modo automatico e tecnico, finalizzato a mettere in contatto gli utenti di una piattaforma
              elettronica.
                    (30) Cfr. Corte di Giustizia, sent. 19 dicembre 2019, C-390/18, Airbnb Ireland, p. 49, cit.

                                                                                                          Dottrina
0837-0862 NASTRI.qxp_02 - ROMAGNOLI 08/09/21 10:30 Pagina 854

              854                                    Maria Pia Nastri

              a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale del destinatario degli
              stessi (31). In questo caso, diversamente dai casi Elite Taxi, l’attività è svolta
              a distanza e su richiesta individuale del cliente destinatario attraverso
              strumenti elettronici e previo pagamento di un corrispettivo. La distanza
              diviene, quindi, un elemento dirimente nel caso Airbnb, poichè le parti non
              entrano mai in contatto in nessun momento del processo di conclusione dei
              contratti, se non attraverso la piattaforma (32).
                   Nel caso Airbnb Ireland emergeva, inoltre, l’ulteriore questione: la
              mancata notifica da parte della Francia del provvedimento alla Commis-
              sione (33). Sul punto occorre ricordare che l’art. 3 paragrafo 4, lett. b) della
              Direttiva 2000/31 impone allo Stato membro, che intenda adottare provve-
              dimenti finalizzati al restringimento della libera circolazione dei servizi
              della società dell’informazione, di notificare il proprio intendimento alla
              Commissione al fine di verificare la compatibilità dell’atto con il diritto eu-
              ropeo. La Corte ha riconosciuto la possibilità per il soggetto privato di
              opporsi all’applicazione di misure che limitano la libera circolazione di
              detto servizio, nel caso in cui queste ultime non siano state notificate con-
              formemente al citato art. 3. Nel caso Airbnb Ireland detta notifica non è

                    (31) La gestione di un mercato on line, vale a dire di un servizio su internet consistente
              nell’agevolare i rapporti tra i venditori e gli acquirenti di prodotti può costituire un “servizio
              della società dell’informazione” ai sensi della Direttiva 2000/31. Vedasi conclusioni dell’Avvocato
              Generale Szupunar presentate il 30 aprile 2019 in C-390/18, p. 36.
                    (32) Più ampiamente sulle sentenze citate cfr. M. INGLESE, Affinità e divergenze fra le
              sentenze Elite Taxi e Airbnb Ireland, in Eurojus.it, 1, 2020, p. 37; F. MONCERI, Il caso Airbnb.
              Autonoma rilevanza dell’omessa notifica delle norme restrittive dei servizi della società del-
              l’informazione e questioni ancora aperte, in Dpce on line,1, 2020, p. 947; M.E. BUCALO, I
              servizi delle piattaforme on line fra giurisprudenza sovranazionale e interna, in Federalismi.it,
              22, 2020, p. 66.
                    (33) L’omessa notifica alla Commissione (e allo Stato membro del prestatore del servizio
              della società) di voler mantenere le prescrizioni più restrittive contenute in una legge nazionale
              preesistente all’emanazione della Direttiva 2000/31, costituisce un’autonoma violazione del
              diritto europeo che determina l’inopponibilità delle prescrizioni ivi contenute agli interessati.
              Sul punto vedasi Corte di Giustizia sent. 1° febbraio 2017, C-144/16, Município de Palmela,
              pp. 35, 36; sent. 4 febbraio 2016, C-336/14, Sebat Ince, pp. 67, 68.

              Rivista della Guardia di Finanza – n. 4 del 2021
0837-0862 NASTRI.qxp_02 - ROMAGNOLI 08/09/21 10:30 Pagina 855

                                Le piattaforme digitali e la tassazione delle locazioni brevi               855

              mai stata effettuata comportando, quindi, l’inopponibilità del provvedimento
              al prestatore del servizio (34).

              6. IL CASO “AIRBNB ITALIA” E LE QUESTIONI IRRISOLTE

                   Dalla disamina dei precedenti della Corte di Giustizia è possibile indi-
              viduare i criteri utilizzati al fine di qualificare la tipologia di attività svolta
              e poter avanzare delle possibili interpretazioni al caso “Airbnb Italia”.
                   L’interpretazione della Corte resa nel caso Airbnb Ireland appare
              un precedente significativo, tale da poter consentire di qualificare anche
              i servizi svolti da Airbnb Italia come servizi della società dell’informa-
              zione.
                   Nella controversia italiana, tuttavia, anche il nostro Stato non ha pre-
              viamente interpellato la Commissione europea, pertanto la normativa, di-
              sciplinata dall’art. 4 del D.L. n. 50 del 2017, sembrerebbe, analogamente
              al caso Airbnb Ireland, inopponibile a tutti i soggetti che svolgono servizi
              complessi di intermediazione immobiliare on line, rientranti nella predetta
              nozione di servizi delle società dell’informazione. L’interpretazione in sede
              euro-unitaria sembrerebbe condurre verso la disapplicazione della disciplina
              interna ai soggetti che svolgono “servizi delle società dell’informazione”.
              Ciò non toglie che lo Stato italiano potrebbe comunque, in futuro, procedere
              con la comunicazione alla Commissione, in ogni caso, sempre che le giu-
              stificazioni risultino legittime l’applicazione della legge in parola non potrà
              avere effetto retroattivo.
                   Restano comunque irrisolte le questioni relative alla verifica della
              proporzionalità degli oneri imposti in Italia dall’art. 4 del D.L. n. 50 del

                   (34) La Commissione potrà chiedere allo Stato membro di non adottare o non mantenere
              norme restrittive non giustificate da preminenti motivi di interesse, generale in tal senso. Vedasi
              Corte di Giustizia, sent. 30 aprile 1996, C-194/94, CIA Security International, p. 41; vedasi
              Consiglio di Stato, sent. 5524 del 2019, pubblicata in data 2 maggio 2019 relativa ad un caso
              in cui vi è stata comunicazione.

                                                                                                        Dottrina
0837-0862 NASTRI.qxp_02 - ROMAGNOLI 08/09/21 10:30 Pagina 856

              856                                     Maria Pia Nastri

              2017 (ritenute, obbligo di comunicazione dati e nomina di un rappresen-
              tante fiscale) in merito ai fondamentali princìpi europei in materia di
              libera prestazione dei servizi (35). Occorrerà a tal fine verificare se dette
              disposizioni possano essere considerate “una regola tecnica limitativa
              della libera prestazione di tali servizi” e se il contrasto all’evasione fiscale
              e la riscossione tempestiva dell’imposta dovuta siano finalità idonee a
              giustificare l’imposizione di un provvedimento restrittivo della libera
              prestazione dei servizi in quanto rientrante tra “motivi imperativi di in-
              teresse generale” (36).
                   La Corte di Giustizia, in considerazione della difficoltà applicativa
              delle giustificazioni previste dal TFUE alla materia fiscale e della necessità
              di individuare ulteriori cause di giustificazione in grado di riflettere i
              motivi imperativi di interesse generale, ha sviluppato un proprio filone
              interpretativo (37). L’esigenza di attuare l’effettivo controllo fiscale è una
              causa di giustificazione ammessa dalla giurisprudenza della Corte di Giu-
              stizia europea, anche se risulta residuale, in quanto i singoli Stati membri
              dispongono, nella maggior parte dei casi, di efficaci strumenti di tutela di
              diritto secondario. Detta giustificazione va ritenuta applicabile, previa ve-
              rifica caso per caso, in presenza di specifiche ragioni (38).

                    (35) Il Consiglio di Stato con una precedente sentenza del 18 febbraio 2019 n. 2207/2019,
              aveva chiarito che la lotta all’evasione fiscale poteva essere considerata come “un motivo di
              imperativo interesse generale” idoneo a giustificare provvedimenti restrittivi della libera cir-
              colazione dei servizi.
                    (36) Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre
              2006, relativa ai servizi nel mercato interno, (GU 2006, l. 376, 36). La c.d. “Direttiva servizi”
              tenta di diminuire gli oneri burocratici e i requisiti per poter istituire nuove imprese all’interno
              dello Stato membro d’origine o anche in un altro Paese europeo, in via principale o tramite una
              sede secondaria.
                    (37) Cfr. P. PISTONE, Diritto tributario europeo, p. 164 ss.
                    (38) Cfr. Corte di Giustizia, sent. 30 gennaio 2020 causa C 725/18, Anton van Zantbeek
              VOF contro Ministerraad; ID. sent.7 settembre 2006, C-470/04, N, p. 40; ID. sent. 13 luglio
              2016, C-18/15, Brisal e KBC Finance Ireland, p. 29; ID. sent. 18 ottobre 2012, C-498/10, X,
              pp. 36, 39 in cui la Corte precisa che la necessità di garantire l’efficacia della riscossione del-
              l’imposta costituisce una ragione imperativa di interesse generale tale da giustificare una

              Rivista della Guardia di Finanza – n. 4 del 2021
0837-0862 NASTRI.qxp_02 - ROMAGNOLI 08/09/21 10:30 Pagina 857

                                Le piattaforme digitali e la tassazione delle locazioni brevi                 857

                   La Corte, nel richiamare alcuni suoi precedenti (39), chiarisce che una
              restrizione alla libera prestazione dei servizi può essere ammessa solo se
              essa persegue uno scopo legittimo, compatibile con il TFUE, ed è giustificata
              da ragioni imperative di interesse generale, sempreché, come chiarito, essa
              sia idonea a garantire la realizzazione dello scopo perseguito e non vada
              oltre quanto è necessario per conseguire tale obiettivo (40).
                   La Corte si è più volte pronunciata consentendo restrizioni all’esercizio
              delle libertà garantite dai Trattati chiarendo, però, che tale deroga non può
              trovare applicazione sulla base di presunzioni generali di evasione o frode
              fiscale, motivi insufficienti a limitare le libertà fondamentali del diritto eu-
              ropeo, eccedendo quanto strettamente necessario per il raggiungimento degli
              obiettivi dei Trattati (41).
                   In merito alla verifica della proporzionalità della misura ed in particolare
              l’idoneità alla realizzazione dell’obiettivo perseguito, senza imporre oneri

              restrizione alla libera prestazione dei servizi; la procedura di ritenuta alla fonte e il sistema di
              responsabilità che opera come garanzia rappresentano un mezzo legittimo e appropriato per
              garantire la tassazione dei redditi di un soggetto stabilito al di fuori dello Stato dell’imposizione
              e per evitare che i redditi in questione sfuggano alla tassazione sia nello Stato di residenza che
              in quello in cui i servizi sono forniti; ID. sent. 3 ottobre 2006, C-290/04, FKP Scorpio Konzert-
              produktionen, p. 36.
                    (39) Cfr. Corte di Giustizia, sent. del 25 luglio 2018, C-553/16, TTL/EOOD contro Direktor
              na Direktsia “Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” – Sofia pp. 52, 53 e 57; sul punto
              si era già espressa la Corte di Giustizia sent. 26 maggio 2016, C-48/15, NN (L) International,
              pp. 58, 59.
                    (40) Cfr. Corte di Giustizia sent. 22 novembre 2018, C-679/17, Huijbrechts, p. 36. ID.
              sent. 27 gennaio 2009, C-318/07, Persche, p. 52.
                    (41) Cfr. Corte di Giustizia sent. 5 luglio 2012, C-318/10, Société d’investissement pour
              l’agriculture tropicale SA (SIAT), p. 34. Per analogia, anche Corte di Giustizia sent. 21 novembre
              2002, C-436/00, X e Y, p. 62;12 settembre 2006, C-196/04, Cadbury Schweppes e Cadbury
              Schweppes Overseas, p. 50; 13 marzo 2007, C-524/04, Test Claimants in the Thin Cap Group
              Litigation, p. 73; 17 gennaio 2008, C-105/07, Lammers & Van Cleeff, p. 27; 4 marzo 2004, C-
              334/02, Commissione/Francia, p. 27.

                                                                                                         Dottrina
0837-0862 NASTRI.qxp_02 - ROMAGNOLI 08/09/21 10:30 Pagina 858

              858                                     Maria Pia Nastri

              eccessivamente gravosi (42) occorrerà valutare caso per caso la portata e
              l’ambito applicativo di talune disposizioni (43).
                  Nel caso Airbnb Italia la misura di contrasto all’evasione prevista
              potrebbe trovare la sua giustificazione in un motivo imperativo di interesse
              generale e la proporzionalità della misura introdotta dal Legislatore italiano
              essere giustificata rispetto alla restrizione alla libera circolazione di servizi
              di un soggetto non residente, tuttavia il giudizio di proporzionalità dovrà
              verificare l’idoneità della disciplina emanata dall’Italia in rapporto alle
              finalità stabilite e la necessità del provvedimento nazionale tenendo conto
              della possibilità di adottare strumenti alternativi che possano determinare
              un minore sacrificio dei princìpi europei (44). Sul punto occorre ricordare
              che il Legislatore con l’art. 13-quater, comma 4, D.L. n. 34 del 2019 ha in-

                    (42) Cfr. G. MOSCHETTI, Il principio di proporzionalità come “giusta misura” del potere
              nell’evoluzione del diritto tributario, Milano, 2017, pp.1-22; P. BORIA, Diritto tributario europeo,
              3ª ed., Milano, 2017, p. 208 ss.; G. MELIS, Ragionevolezza, proporzionalità e giudizio di
              legittimità costituzionale in materia tributaria, in Atti del Convegno di Napoli, 12 ottobre 2018;
              l’interesse pubblico all’attuazione e al controllo circa la corretta applicazione della normativa
              fiscale, è un interesse primario che deve essere perseguito dall’Amministrazione finanziaria
              sul punto vedasi anche G.E. DEGANI, Il principio di proporzionalità nel rapporto tra contribuente
              e amministrazione finanziaria, in Dir. Prat. Trib.Int., 2018, 4, p. 1062 ss.; V.G. VANZ, I princìpi
              della proporzionalità e della ragionevolezza nelle attività conoscitive e di controllo dell’Am-
              ministrazione finanziaria, in Dir. Prat. Trib., 2017, 1914; G. PETRILLO, Il principio di propor-
              zionalità nell’azione amministrativa di accertamento tributario, Roma, 2015; A. FORNIELES
              GIL, Il principio di proporzionalità, (a cura di A. DI PIETRO – T. TASSANI, I princìpi europei del
              diritto tributario), Padova, 2014, p. 159; M.V. SERRANÒ, Il rispetto del principio di proporzionalità
              e le garanzie del contribuente, in Riv. Trim. Dir. Trib., 2014, p. 422 ss.; G. BIZIOLI, Il processo
              di integrazione dei princìpi tributari nel rapporto fra ordinamento costituzionale, comunitario
              e diritto internazionale, Bergamo, 2008, p. 110 ss.; A. MONDINI, Coerenza fiscale e principio
              di proporzionalità: crisi del sistema o dell’armonizzazione?, in Riv. dir. fin., 2007, 3, p. 41 ss.
                    (43) Il sindacato di proporzionalità diviene un criterio di valutazione della normativa na-
              zionale basato su un giudizio di carattere probabilistico-quantitativo e su una valutazione di
              tipo prognostico in merito agli obiettivi della legge, il cui grado di indeterminatezza sarà legato
              all’apprezzamento soggettivo dei giudici.
                    (44) Come eccepito da Airbnb nel ricorso al Consiglio di Stato e riportato nell’ordinanza
              di rinvio alla Corte di Giustizia, cfr. Cons. St., sez. IV, ord. 18 settembre 2019, n. 6219, in
              banca dati Big suite, Ipsoa.

              Rivista della Guardia di Finanza – n. 4 del 2021
Puoi anche leggere