Le comunità energetiche - Struttura bolletta elettrica - Comunità energetiche 23.06.2021
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
Marco Pezzaglia Gruppo Professione Energia www.gpenergia.biz www.enusyst.eu Marco Pezzaglia N°0062-SI-EGE-2016 Struttura bolletta elettrica Le comunità energetiche
Definizioni Comunità Direttiva (UE) 2018/2001 dell’energia Comunità di energia rinnovabile soggetto giuridico a) che, conformemente al diritto nazionale applicabile, si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, è autonomo ed è effettivamente controllato da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili che appartengono e sono sviluppati dal soggetto giuridico in questione; b) i cui azionisti o membri sono persone fisiche, PMI o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali; c) il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari.
Definizioni Direttiva (UE) 2019/944 Comunità Comunità energetica dei cittadini: dell’energia un soggetto giuridico che: a) è fondato sulla partecipazione volontaria e aperta ed è effettivamente controllato da membri o soci che sono persone fisiche, autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, o piccole imprese; b) ha lo scopo principale di offrire ai suoi membri o soci o al territorio in cui opera benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità, anziché generare profitti finanziari; c) può partecipare alla generazione, anche da fonti rinnovabili, alla distribuzione, alla fornitura, al consumo, all'aggregazione, allo stoccaggio dell'energia, ai servizi di efficienza energetica, o a servizi di ricarica per veicoli elettrici o fornire altri servizi energetici ai suoi membri o soci.
1. Soggetto giuridico, finalità e principi di governance I. Le CE devono essere costituite in forma di soggetto giuridico II. Le CE devono rispondere ad una governance che attribuisca i poteri agli azionisti e membri della CE III. Nella parte elettrica, principio di prossimità degli impianti di produzione e di consumo IV. La lege di delegazione europea stabilisce il principio di una disciplina unitaria delle comunità energetiche
2. Rapporto tra comunità dell’energia e soggetti partecipanti I. Elementi portanti della creazione delle CE sono: • la volontarietà della partecipazione • il mantenimento del diritto di libero accesso al sistema • l’incomprimibilità dei diritti e degli obblighi dei soggetti partecipanti quanto al loro profilo di clienti finali II. Quanto sopra si realizza (più facilmente) con il mantenimento di un punto di connessione alla rete con obbligo di connessione di terzi in corrispondenza di ogni utente (potendo poi gestire in maniera diversa il punto dal trattamento tradizionale qualora parte di una CER/CEC/CA/ACC) -> Modello virtuale
La legge n. 8/2020 • La legge n. 8/2020 stabilisce le condizioni per una prima applicazione del modello di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili (ACCR) e di comunità dell’energia rinnovabili (CER) • Per la piena applicazione sono state necessarie: • Una delibera ARERA (318/2020 R/eel) • Un decreto MISE (DM 16 settembre 2020) • Procedure tecniche del GSE: 22 dicembre 2020
Configurazione comunità energe0ca per l’accesso ai benefici e agli incen0vi • Comma 3.2, delibera 318/2020: ai fini dell’accesso alla valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa, nel caso di comunità di energia rinnovabile devono essere verificate tutte le seguenti condizioni: • la comunità di energia rinnovabile è un soggetto giuridico • i membri ovvero azionisti della configurazione sono titolari di punti di connessione su reti elettriche di bassa tensione sottese alla medesima cabina di trasformazione media/bassa tensione (medesima cabina secondaria) • i membri ovvero azionisti della configurazione hanno dato mandato al medesimo referente, coincidente con la comunità di energia rinnovabile • ciascun impianto di produzione la cui energia elettrica immessa rileva ai fini della determinazione dell’energia elettrica condivisa deve essere entrato in esercizio a seguito di nuova realizzazione dall’1 marzo 2020 ed entro i sessanta giorni solari successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento di recepimento della direttiva 2018/2001, deve avere una potenza non superiore a 200 kW e deve essere connesso su reti elettriche di bassa tensione sottese alla medesima cabina secondaria a cui la configurazione si riferisce (possibili anche potenziamenti di impianti esistenti) • Ciò pone la questione di come eventualmente debba svilupparsi la configurazione della comunità energetica in senso inclusivo rispetto alla definizione generale (cfr. www.epalliance.eu)
Condizioni comuni per ACCR e CER • I soggetti partecipanti sia alle iniziative di autoconsumo collettivo che alle comunità dell’energia producono energia destinata al proprio consumo con impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza complessiva non superiore a 200 kW, entrati in esercizio dopo il 1° marzo 2020 ed entro i sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 • I soggetti partecipanti • mantengono i loro diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore • possono recedere in ogni momento dalla configurazione di autoconsumo, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati • condividono l'energia prodotta utilizzando la rete di distribuzione esistente. • L'energia condivisa è pari al minimo, in ciascun periodo orario, tra l'energia elettrica prodotta e immessa in rete dagli impianti a fonti rinnovabili e l'energia elettrica prelevata dall'insieme dei clienti finali associati • L'energia è condivisa per l'autoconsumo istantaneo, che può avvenire anche attraverso sistemi di accumulo realizzati nei perimetri delle comunità o presso gli edifici o condomini • Sull'energia prelevata dalla rete pubblica dai clienti finali, compresa quella condivisa si applicano gli oneri generali di sistema • i soggetti partecipanti regolano i rapporti tramite un contratto di diritto privato che individua univocamente un soggetto delegato, responsabile del riparto dell'energia condivisa. I clienti finali partecipanti possono, inoltre, demandare a tale soggetto la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso i venditori e il Gestore dei servizi energetici (GSE) Spa
Il modello virtuale (CER) • Soggetti connessi in bt alle linee da stessa cabina di trasformazione • i-p = 1...n soggetti partecipanti • j-np = 1....m soggetti non partecipanti • Soggetto partecipante • Soggetto non partecipante Ep i-p • Ep = Energia prelevata dalla rete • Ei = Energia immessa ∑$!"# !%& + ∑('"# '%$& • = min 1 ∑$!"# !%& Ep j-np Lo scambio con la rete dei soggetti non partecipanti NON VIENE presa in considerazione ai fini del calcolo dell’energia condivisa
Modelli di sviluppo • impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili detenuto dalla comunità di energia rinnovabile è un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili del quale la comunità di energia rinnovabile ha la proprietà ovvero la piena disponibilità sulla base di un titolo giuridico anche diverso dalla proprietà (quali, a titolo d’esempio, usufrutto, ovvero titoli contrattuali o altri titoli quali il comodato d’uso) • .... a condizione che la mera detenzione o disponibilità dell’impianto sulla base di un titolo diverso dalla proprietà non sia di ostacolo al raggiungimento degli obiettivi della comunità (principio e condizione analoga all’assoggettamento del produttore terzo nell’ambito condominiale) Soggetto referente: è sempre la comunità energetica (da verificare nelle regole tecniche del GSE se ci sarà una possibilità di delega)
Quale ruolo dei produttori nelle comunità energetiche ? • Lo sviluppo di nuove iniziative di produzione di energia è alla base dello sviluppo delle CE. Gli impianti devono essere detenuti dalla CE: come fare ?
Il DCO 112/2020/R/eel Benefici - CER • l’importo unitario oggePo di resQtuzione è definito, in via approssimata e forfetaria, alla somma della componente TRASE definita per le utenze in bassa tensione (pari, per l’anno 2020, a 0,761 c€/kWh) e del valore più elevato della componente variabile di distribuzione definita per le utenze BTAU (pari, per l’anno 2020, a 0,061 c€/kWh). • NON SONO RICONOSCIUTI COSTI EVITATI CORRISPONDENTI A PERDITE DI RETE • l’importo complessivo oggePo di resQtuzione è pari, su base oraria, alla somma di due termini: • il prodoPo tra l’importo unitario oggePo di resQtuzione (complessivamente pari, per l’anno 2020, a 0,822 c€/kWh) e una quanQtà di energia elePrica pari al minimo tra l’energia elePrica immessa dagli impianQ di produzione e l’energia elePrica complessivamente prelevata dai SOLI punQ di connessione facenQ parte della comunità • E’ erogato un incenQvo di 110 euro/MWh sull’energia condivisa
Flussi di ricavo comunità energia PRODUZIONE in autoconsumo PRODUZIONE in cessione totale Se rispettate le condizioni Cessione al mercato della art. 42-bis d. l. 162-99 Costo evitato autoconsumo effettivo (eccedenza di) produzione (non (connessione utenti stesse autoconsumata) linee bt da stessa cabina MT/bt) La produzione (eccedente rispetto all’autoconsumo) può essere condivisa Impianti detenuti dalla comunità energia ENERGIA CONDIVISA Ricavo cessione Cessione a Beneficio Incentivo quota prezzo di tariffario autoconsumo mercato Possibile il ritiro a RID da parte del GSE Somma erogata dal GSE • I clienti continuano ad acquistare l’energia elettrica prelevata dalla rete tramite il loro POD da un’impresa di vendita liberamente scelta. Possibile anche una modalità di acquisto aggregato che potrebbe comportare un ulteriore margine di risparmio per i clienti.
Flussi di ricavo comunità energia
Documenti di riferimento Comunità energetica www.gpenergia.biz Studio di consulenza operativa integrata sulle materie energetiche ‘’ausiliaria’’ www.enusyst.eu www.epalliance.eu Portale divulgativo (gratuito) Supporto allo sviluppo e amministrazione operativa di iniziative Manuale operativo di autoconsumo collettivo e di comunità energetiche www.enusyt.eu www.geslab.eu www.bsustaninable.eu
Gruppo Professione Energia Via Volta, 16 - Pozzuolo Martesana (MI) Tel +39.347.5456165 info@gpenergia.biz www.gpenergia.biz
Puoi anche leggere