Lavoro, tempi e luoghi digitali - di Antonella Occhino - FOCUS LAVORO, PERSONA, TECNOLOGIA
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ISSN 1826-3534 FOCUS LAVORO, PERSONA, TECNOLOGIA 28 DICEMBRE 2022 Lavoro, tempi e luoghi digitali di Antonella Occhino Professoressa ordinaria di Diritto del lavoro Università Cattolica del Sacro Cuore
Lavoro, tempi e luoghi digitali* di Antonella Occhino Professoressa ordinaria di Diritto del lavoro Università Cattolica del Sacro Cuore Abstract [It]: Nelle relazioni di lavoro le modalità 'tecnologiche' appartengono sostanzialmente al potere organizzativo anche a titolo di messa a disposizione di nuovi strumenti di lavoro, mentre le modalità del luogo e del tempo del lavoro subordinato continuano a rispondere - anche nello smart working - ad un principio di consensualità che assicura anche la tutela della dignità della persona che lavora. Title: Work, time and digital places Abstract [En]: In labour relationships technologies are depending on the organizational power also under the perspective of new instrumental devices to work, while place and time in working activities keep on reflecting – in the framework of subordination and in remote working as well – the consensus principle, which ensures protection to working people dignity at work. Parole chiave: lavoro; contratto; tecnologia; luogo; tempo Keywords: labour; contract; technology; place; time Sommario: 1. Tempo, luogo e modo di lavorare versus mercato e tutele. 2. Libertà di impresa e tecnologie: tracce di un cambiamento nelle relazioni di lavoro. 3. Relazioni di lavoro e relazioni umane, verso un nuovo stile di esercizio dei poteri nelle organizzazioni. 1. Tempo, luogo e modo di lavorare versus mercato e tutele Luoghi, tempi e modalità di lavoro rispecchiano l’andamento dei mercati del lavoro e sono lo specchio di come la contrattualistica evolve in risposta ai cambiamenti sociali, oltre che economici. La rete delle regole che limitano in diversi punti l’autonomia privata delle parti è il frutto di una continua evoluzione, che allarga o restringe le maglie del possibile e del lecito via via che la flessibilità o al contrario la rigidità toccano il punto di equilibrio storico fra gli assi della domanda e dell’offerta di lavoro. Il diritto del lavoro, che origina dalla volontà di tutelare la persona del lavoratore in quello che solo impropriamente può dirsi ‘mercato’ del lavoro, non essendo questo una ‘merce’, ha il compito di determinare i confini degli spazi di autonomia, quella linea importante di tutela della dignità della persona che da sola non sarebbe sempre garantita nelle prassi. Se questo è il significato essenziale di una disciplina che fissa standard, e che lo fa in modo ‘inderogabile’ a favore del lavoratore, la questione dei luoghi, dei tempi e delle modalità di lavoro non parte da una astratta domanda di regole limitative ma al contrario richiama la materia al suo compito di agevolare la ricerca di quell’equilibrio. Le opportunità di lavoro riescono infatti a muoversi a miglior beneficio dell’una e dell’altra parte se le maglie della regolazione lasciano il giusto spazio di contrattazione limitandosi a definire i paletti essenziali alla tutela e rinviando alla prassi contrattuale, e cioè alla libertà * Articolo sottoposto a referaggio. 231 federalismi.it - ISSN 1826-3534 |n. 34/2022
delle parti, tutto il resto. Il luogo, ad esempio, è il fattore sollecitato ampiamente anche dalla recente vicenda pandemica, dove la modalità agile detta di smart working ha finito per affermarsi come quella necessitata dal momento e per un attimo valvola di salvaguardia di quel tanto di produzione e servizi che potevano essere garantiti anche col lavoro da remoto. I tempi di lavoro, fra tempo pieno e parziale, già da molti anni sono definiti, con il contributo centrale della contrattazione collettiva, nell’alveo di una media settimanale di orario massimo (le quaranta ore, normalmente) su cui imprese e lavoratori si sono impegnati con pattuizioni singole e specifiche: un modo di interpretare la tecnica con cui nelle clausole individuali si trasfonde in concreto il tema vastissimo della conciliazione fra i tempi di vita e di lavoro. E poi, circa le modalità, è lo stesso smart working che da tema di luogo è diventato tema di modo, come se il lavoro da remoto fosse una questione più di strumentazione che di collocazione del posto di lavoro. Il filo conduttore per affrontare queste tematiche è la certezza che a livello di sistema i princìpi non hanno subìto neanche con la pandemia hanno tenuto, e gli scostamenti gradualmente sono persino rientrati. 2. Libertà di impresa e tecnologie: tracce di un cambiamento nelle relazioni di lavoro Proprio nella questione del luogo, del tempo e delle modalità di lavoro il bilanciamento fra poteri datoriali, autonomia privata e flessibilità regolata trova esempi efficaci. Sul luogo, rimane fermo che la materia è contrattuale ma poi esposta al potere di variazione, sebbene motivato, che prende il nome di jus variandi loci laboris. Stabilito nell’art. 2103 c.c. tale potere riguarda il luogo come postazione e reparto, e permette al datore di lavoro di modificare senza preavviso il dove debba svolgersi l’attività lavorativa entro gli spazi aziendali. Ragionevolmente, non ha nulla a che vedere con la questione dell’alternanza fra lavoro in presenza e lavoro a distanza, che è un fatto di modalità. Per questo, lo jus variandi non può espandersi fino a permettere al datore di lavoro di decidere unilateralmente il cambio di modo, e infatti la legge (con un ragionamento a posteriori, ma razionale) nel 2017 ha ‘contrattualizzato’ con la previsione del patto di lavoro agile tale alternanza, cioè ha definito la materia del modo smart – in tutto o in parte - come tecnicamente ‘contrattuale’. Il tempo di lavoro, a tutela della libertà di chi lavora e altrimenti fruisce di tempo libero, è e rimane per natura anch’essa materia contrattuale, non esposta a poteri unilaterali di modifica della quantità e collocazione oraria se non negli eventuali limiti in cui tale potere è assegnato nello stesso contratto individuale di lavoro dal lavoratore. Specialmente pensando al part time, lavoro supplementare e orari elastici rispondono a paletti che le parti hanno individuato di comune accordo, e a limiti anche di legge e di contrattazione collettiva. E nel full time, la stessa struttura copre le ore di lavoro straordinario, che possono essere imposte entro limiti ben precisi dati dalle fonti, e altrimenti, sempre senza esagerare, con il consenso del lavoratore. I luoghi di lavoro si spostano, per via di delocalizzazioni e ristrutturazioni logistiche, ma anche si ridimensionano o si ampliano, e comunque cambiano, persino 232 federalismi.it - ISSN 1826-3534 |n. 34/2022
nel senso che l’ufficio e la scrivania possono darsi a rotazione. Questo fenomeno contribuisce ad allentare il legame fisico con il posto di lavoro, ed anche, per dire una fra le molte conseguenze, può interrompere la consuetudine con i colleghi, e così una delle radici del collettivo sul posto di lavoro. In realtà già di suo la comunicazione sociale e quindi anche quella lavorativa hanno cambiato modi espressivi, canali, anche i contenuti, e quindi incidendo sulla platea dei destinatari, per cui il cambiamento delle relazioni di lavoro, dal punto di vista dell’unionismo, andrebbero considerate anche a partire dal mutamento degli stili di vita, di consumo, di lavoro derivati dalla irruzione dei devices e della tecnologia in generale nel quotidiano. La libera iniziativa economica dell’art. 41 Cost., che comprende il cambio di iniziativa fino alla chiusura, impatta sui luoghi di lavoro come impianti, ma anche come configurazione del posto di lavoro, e soggiace (solo) ai limiti ivi indicati: ‘non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana’ (nuovo testo). Sui tempi di lavoro, la consensualità è centrale. Sono in gioco l’esercizio delle libertà fondamentali e la tutela della salute delle persone quando si tratta di definire quanto e quando ognuno debba lavorare, nel senso di essere sul luogo di lavoro o da remoto. La materia, si dice, è contrattuale, e il tempo che resta è libero. Pause, riposi, ferie, e le festività, che danno un significato tutto particolare alla nozione di tempo libero, devono essere certi, prevedibili, sicuri, in modo che i confini del lavoro siano il riflesso della conciliazione fra i tempi di vita e di lavoro, che poi è diventato il tema della condivisione dei ruoli familiari. 3. Relazioni di lavoro e relazioni umane, verso un nuovo stile di esercizio dei poteri nelle organizzazioni I piani dei luoghi, dei tempi e delle modalità però, è indiscutibile che siano legati: dove il luogo si fa eventuale, perché la rotazione logistica e la dotazione informatica lo rendono tale, quando il tempo si distende in una media oraria di massima, coi riposi calcolati anch’essi in media (senza nulla togliere alla contrattualità della materia), se la modalità si fa remota, la tecnologia ha provocato, in linea coi tempi, un mutamento di relazione umana profondo, per cui il lavoro si avvale di strumenti che scardinano la rigidità del dove e quando e flessibilizzano l’attività lavorativa spostando il focus sull’obiettivo più che sul nastro che scorre, e il lavoro si allarga oltre il luogo e il tempo di lavoro, senza volerlo, in un continuo di fare e disporsi a fare che mina la libertà del dopo lavoro e del fuori orario. Questo fenomeno, per cui schiere di lavoratori non smettono di lavorare quando vanno a casa, è un mutamento epocale, complice il telefonino e simili, e lo stile dell’esercizio dei poteri datoriali, a partire dalla direzione e dal controllo, muta radicalmente, e produce il cambiamento: non è la tecnologia frutto del potere organizzativo ad imprimere la direzione e il controllo sull’attività di lavoro, ma è questa che, via tecnica, si riflette in uno stile di direzione e controllo che è bidirezionale, interattivo, comunicativo, procedurale, ritmato, incessante. 233 federalismi.it - ISSN 1826-3534 |n. 34/2022
Lavoro a domicilio, telelavoro, lavoro agile, sembrano figure già superate da un normale lavoro che ha perso le sue caratteristiche perché è l’azienda che è cambiata e con essa il modo di fare di chi la conduce. 234 federalismi.it - ISSN 1826-3534 |n. 34/2022
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